GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 80 DEL 5/4/1995





D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.    Agg. G.U. 26/10/2005
Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle
aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 80. 
Sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi 
sindacali vedi, ora, l'Accordo 7 agosto 1998, riportato al n. N/LXXIII. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 30 settembre 1997, n. 5175; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 23 gennaio 1998, n. 
12/98; Circ. 3 aprile 1998, n. 42/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 95/98; Circ. 6 
aprile 2000, n. 19/2000; 
- Ministero dell'interno: Circ. 21 maggio 1997, n. 13/97; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 12 marzo 1996, n. 105; Circ. 11 
giugno 1996, n. 225; Circ. 29 ottobre 1996, n. 437; Circ. 19 dicembre 1996, n. 
756; Circ. 24 marzo 1997, n. 209; Circ. 6 giugno 1997, n. 15884; Circ. 29 
dicembre 1997, n. 938; Circ. 24 febbraio 1998, n. 73; Circ. 27 febbraio 1998, n. 
78; Circ. 25 maggio 1998, n. 246; Circ. 18 aprile 2000, n. 121; Circ. 14 giugno 
2000, n. 162; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 aprile 1998, n. 1710; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 3 gennaio 1997, n. 3; Circ. 
5 febbraio 1997, n. 32; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 7 aprile 1997, n. 98; 
Circ. 7 luglio 1997, n. 160; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 10 gennaio 1996, n. 25291; Circ. 25 gennaio 1996, n. 
3/96; Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 8 febbraio 1996, n. 11938; Circ. 6 
maggio 1996, n. 28204; Circ. 17 maggio 1996, n. 29002; Circ. 24 maggio 1996, n. 
16412; Circ. 10 giugno 1996, n. 29196; Circ. 12 luglio 1996, n. 147; Circ. 16 
luglio 1996, n. 2868; Circ. 18 luglio 1996, n. 374; Circ. 3 agosto 1996, n. 996; 
Circ. 2 ottobre 1996, n. 5384; Circ. 14 ottobre 1996, n. 4008; Circ. 22 ottobre 
1996, n. 1428; Circ. 23 ottobre 1996, n. 1772; Circ. 23 ottobre 1996, n. 2094; 
Circ. 13 novembre 1996, n. 3580; Circ. 13 novembre 1996, n. 4365; Circ. 22 
novembre 1996, n. 1788; Circ. 27 novembre 1996, n. 7912; Circ. 27 dicembre 1996, 
n. 8951; Circ. 3 febbraio 1997, n. 2; Circ. 26 gennaio 1998, n. 24255/98/14.30.; 
Circ. 9 marzo 2000, n. 4/2000. 
 





IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
di concerto con 
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 
e 
IL MINISTRO DEL TESORO 
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto 
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 
1993, n. 546, riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico 
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e 5; 

Visto l'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica"; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 
593, recante: "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei 
comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29"; 
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994, recante: 
"Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo 
sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei 
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche"; 
Visto l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro-tempore per 
la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL - 
CISL - UIL - CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB; 
Vista la lettera prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994 del Dipartimento 
della funzione pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 54, comma 1, del 
decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20 del decreto 
legislativo n. 470/1993 - è stato chiesto alle amministrazioni regionali di 
esprimere, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'intesa, per gli aspetti 
di interesse regionale, in ordine allo schema di decreto concernente la nuova 
disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle 
amministrazioni pubbliche; 
Vista la deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, 
con la quale è stata espressa l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine 
ai contenuti del citato schema di decreto; 
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata 
nella seduta del 5 agosto 1994 riguardante l'approvazione dello schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al regolamento 
concernente: "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi 
sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma 34, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 18 
novembre 1993, n. 470"; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 
ottobre 1994; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 
ottobre 1994; 
Adotta il seguente regolamento: 
------------------------ 
 





1. Area di applicazione. 
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29 (2), ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, 
dello stesso decreto legislativo. 
------------------------ 
(2) Riportato al n. A/LXV. 
 





2. Distacchi sindacali. 
1. La somma delle aspettative sindacali, dei permessi sindacali annuali e dei 
permessi sindacali cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti 
ai dipendenti pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non economici", 
"Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico", "Sanità, personale non 
medico", "Ricerca", "Scuola", "Università, personale docente", "Università, 
personale non docente", nonché, per i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e 
prestiti" e dell'"AIMA", in base alla normativa di fonte legislativa e 
regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal 
presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi 
sindacali. 
2. Il contingente complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è 
ridotto del cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si 
perviene diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque 
per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto "Scuola" l'intera 
riduzione del cinquanta per cento - predisposta alla data della formazione delle 
classi - diventa operativa dal 1° settembre 1994. 
3. Il contingente dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta 
per cento ai sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un 
ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997. 
4. I contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 
costituiscono il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte 
le amministrazioni pubbliche di cui ai comparti e articolazioni settoriali 
indicati nel comma 1. I contingenti sono ripartiti per ciascun comparto di 
contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata 
area di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la 
dirigenza medica e veterinaria, e sono attribuiti, in ciascuno dei predetti 
comparti ed aree, per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma 
area di contrattazione collettiva e per il restante dieci per cento alle 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 
garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, un distacco 
sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed un distacco 
sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle 
associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti appartenenti 
alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 6 
gennaio 1978, n. 58 (3). Per l'area di contrattazione della dirigenza medica e 
veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
5. Alla determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di cui al comma 
4, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 3 
febbraio 1993, n. 29 (4), e successive modificazioni, ed alla ripartizione degli 
stessi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività 
delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego 
alla data della ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le 
confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, entro trenta giorni 
dalle cadenze indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro 
il primo trimestre di ciascun quadriennio. 
6. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle confederazioni ed 
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di 
appartenenza del personale interessato. Le amministrazioni curano gli 
adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il 
preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica, ed emanano il provvedimento di distacco entro il 
termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del 
Consiglio - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al 
comma 7 ed alla verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai commi 2, 
3, 4, 5 e 8 - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione 
pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della 
richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le 
organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in 
atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale 
e la richiesta di revoca è comunicata alla Amministrazione interessata ed alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che 
adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto 
"Scuola" le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano 
la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme 
annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della 
formazione delle classi per ciascun anno scolastico. 
7. Possono essere distaccati soltanto i dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, che ricoprono cariche in seno agli organismi 
direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale indicate nel comma 4. I distacchi sindacali 
spettanti alle confederazioni sindacali ai sensi del comma 4 possono essere 
utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali 
provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di 
categoria aderenti alle confederazioni. 
8. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti 
equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del 
compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 
9. Ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto "Regioni-Autonomie locali" si 
applica il comma 2 dell'art. 14, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 (5), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per consentire i relativi 
adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei 
preventivi assensi di cui al comma 6 all'ANCI per il personale dipendente dai 
comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle 
province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; 
all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei presidenti delle 
regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti 
pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case 
popolari (5/a). 
------------------------ 
(3) Riportato alla voce Trentino-Alto Adige. 
(4) Riportato al n. A/LXV. 
(5) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(5/a) L'art. 1, Provv.P.C.M. 29 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 2 maggio 1996, n. 101, 
S.O.) ha così disposto: 
"Art. 1. Dirigenti in distacco sindacale - 1. Ai dirigenti che usufruiscono dei 
distacchi di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, compete la 
retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione corrispondente 
all'incarico attribuito al momento del distacco o altra di pari valenza in caso 
di rideterminazione degli uffici dirigenziali successivamente al distacco. Non 
compete la retribuzione di risultato all'effettivo svolgimento delle 
prestazioni". 
 





3. Permessi sindacali. 
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione 
decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per 
l'espletamento del loro mandato. 
2. I dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non collocati in distacco 
sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri e orari, per 
l'espletamento del loro mandato. 
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi 
anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di 
natura sindacale. 
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato 
nell'amministrazione. 
5. I permessi sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore 
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri 
fissati nei commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun 
dirigente sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore 
lavorative. Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e 
garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, nel 
comparto scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni 
lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico. I 
dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al 
presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e 
in casi eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura 
sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso 
sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. 
6. È vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, 
in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle 
autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale 
dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria. 
7. La somma dei permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici dei comparti 
"Ministeri", "Enti pubblici non economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, 
personale medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca", "Scuola", 
"Università, personale docente", "Università, personale non docente", nonché per 
i dipendenti del "Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei 
"Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e dell'"AIMA", in base 
alla normativa vigente al momento della sottoscrizione dell'accordo recepito dal 
presente regolamento, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi 
sindacali cumulati di cui all'art. 2, comma 1, costituisce il monte ore 
complessivo dei permessi sindacali giornalieri e orari ed è pari a 3.942.994 
ore. 
8. Il monte ore complessivo di cui al comma 7 è ridotto del cinquanta per cento 
ed è pari a 1.971.497 ore. Alla riduzione del 50 per cento si perviene 
diminuendo il predetto contingente complessivo del 25 per cento, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 
per cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante dalle 
riduzioni effettuate costituisce il limite massimo a disposizione per i permessi 
sindacali, giornalieri e orari, di cui ai commi 1, 2 e 3. 
9. Il monte ore complessivo dei permessi sindacali rideterminato ai sensi del 
comma 8 è ripartito, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo 
e a tempo indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di 
contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro un mese dalle cadenze 
indicate nel comma 8, e, successivamente entro il primo trimestre di ciascun 
quadriennio. Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione 
pubblica definisce il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in 
base al quale ciascuna amministrazione individua il monte ore dei permessi 
sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La 
ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono 
effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo 
indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento 
di riparto. 
10. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, determinato ai sensi 
del comma 9, è effettuata, nell'ambito di ciascun comparto e di ciascuna area di 
contrattazione collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il 
comparto "Scuola", da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro 
trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 9, sentite le organizzazioni 
sindacali aventi titolo. Nella ripartizione la quota pari al dieci per cento del 
monte orario è attribuita in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative nell'amministrazione interessata e la parte 
restante è attribuita alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al 
grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base al numero 
delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data 
del 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di 
rappresentatività anche elettivi. 
11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo 
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di 
appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione 
sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente 
provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione. 
------------------------ 
 





4. Aspettative e permessi non retribuiti. 
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno 
agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali 
possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 
maggio 1970, n. 300 (6). 
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di 
appartenenza del personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori 
- acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 
ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta 
giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato 
esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato 
acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro 
venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di 
ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la 
conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta 
di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è 
comunicata all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali 
provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le richieste di 
aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale 
sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono 
essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle 
classi per ciascun anno scolastico. 
3. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, 
possono fruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - 
di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
(7), per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di 
natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 
del citato art. 3. 
------------------------ 
(6) Riportata alla voce Lavoro. 
(7) Riportata alla voce Lavoro. 
 





5. Trattamento economico. 
1. I distacchi sindacali di cui all'art. 2 e i permessi sindacali di cui 
all'art. 3 del presente regolamento sono retribuiti, con esclusione dei compensi 
e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati 
all'effettivo svolgimento delle prestazioni. 
2. Le aspettative sindacali di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono 
retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(8), ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (7). 
3. I permessi sindacali previsti dall'art. 4 del presente regolamento non sono 
retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(8), ed in conformità all'art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300 (7). 
------------------------ 
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(7) Riportata alla voce Lavoro. 
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(7) Riportata alla voce Lavoro. 
 





6. Norma finale. 
1. Con le stesse decorrenze indicate negli articoli 2 e 3, ciascuna azienda ed 
ente di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(9), come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 
546, provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i 
contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto, comunicando 
i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica. 
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 e al comma 1 del presente articolo - utilizzando modelli di 
rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, 
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica - sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione 
pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del 
personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno 
precedente. 
3. Entro la stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni - utilizzando i 
modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a 
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per 
sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali 
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero 
complessivo dei giorni e delle ore. il Dipartimento della funzione pubblica 
verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. 
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non 
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare 
un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento 
della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti 
dalle stesse amministrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 
2, e non autorizza nei loro confronti alcuna modificazione di piante organiche 
ed assunzioni di personale, né trasferisce personale a seguito di processi di 
mobilità. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del 
procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (10). 
5. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per 
comparti e settori, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica 
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 
29 marzo 1983, n. 93 (11). 
6. Su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica o di almeno tre confederazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal 
presente regolamento, si procede alla revisione, per le finalità e con le forme 
e le procedure di cui all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 
(12), della disciplina della materia di cui al presente regolamento. La 
richiesta deve essere comunicata alle confederazioni maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con 
ricevuta di ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei 
primi quattro anni di applicazione della normativa definita con il presente 
regolamento e, successivamente almeno sei mesi prima di ogni quadriennio di 
applicazione. 
7. I dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, 
aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono 
responsabili personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa 
grave - concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare 
e amministrativa-contabile. 
8. Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29 (12), e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 
47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (13); gli articoli 16 e 119 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312 (14); gli articoli 56 e 57 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 (15); l'art. 61 del decreto 
del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (16); l'art. 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (17); gli 
articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 
1990, n. 333 (18), nonché le relative disposizioni riguardanti le aspettative e 
i permessi sindacali contenute nelle leggi regionali che hanno recepito 
l'accordo; gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 (19); l'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 
715 (20); l'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (21), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; gli articoli 27, 28, 29, 30, 
95, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 
384 (22); gli articoli 30, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della 
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (23); gli articoli 590, comma 2, 591 e 592 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (24); l'art. 1 della legge 11 
agosto 1991, n. 262 (25); gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319 (26). 
------------------------ 
(9) Riportato al n. A/LXV. 
(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(11) Riportata al n. A/XXXIV. 
(12) Riportato al n. A/LXV. 
(12) Riportato al n. A/LXV. 
(13) Riportata al n. A/XV. 
(14) Riportata al n. A/XXXI. 
(15) Riportato al n. N/XXVII. 
(16) Riportato al n. N/XXX. 
(17) Riportato al n. A/LI. 
(18) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali. 
(19) Riportato al n. A/LXI. 
(20) Riportata al n. F/XXXI. 
(21) Riportato al n. F/XLV. 
(22) Riportato alla voce Sanità pubblica. 
(23) Riportato alla voce Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
(24) Riportato alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali. 
(25) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(26) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
 





7. Norme transitorie. 
1. Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero 
delle aspettative retribuite di cui al presente regolamento può essere, a 
richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto 
disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso 
comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il 
domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta. 
2. Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può avere luogo in 
uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle 
dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 
(27). 
3. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 è collocato nel ruolo 
dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di 
qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento 
all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza 
con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di 
appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti 
economici. 
4. Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non può essere discriminato per 
l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere 
assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività 
sindacale svolta. 
------------------------ 
(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 
 





8. Entrata in vigore. 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
------------------------ 
 






fp06-gr06