GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 42 DEL 20/2/1993





D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39  Agg. G.U. 01/09
Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, 
lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1993, n. 42.
Nel presente decreto il termine "Autorità", indicante l'"Autorità per 
l'informatica nella pubblica amministrazione", deve intendersi sostituito con il 
termine "Centro", indicante il "Centro nazionale per l'informatica nella 
pubblica amministrazione", ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. Princìpi e modalità per la realizzazione della Rete 
unitaria della pubblica amministrazione sono stati stabiliti con Dir.P.C.M. 5 
settembre 1995.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 9 gennaio 
1996, n. AIPA/CR/11; Circ. 4 marzo 1996, n. AIPA/CR/12; Circ. 4 marzo 1997, n. 
AIPA/CR/13; Circ. 18 marzo 1997, n. AIPA/CR/14; Circ. 22 maggio 1997, n. 
AIPA/CR/15; Circ. 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16; Circ. 13 marzo 1998, n. 
AIPA/CR/17; Circ. 3 dicembre 1998, n. AIPA/CR/18; Circ. 16 dicembre 1998, n. 
AIPA/CR/19; Circ. 24 maggio 2000, n. AIPA/CR/23; Circ. 19 giugno 2000, n. 
AIPA/CR/25; Circ. 12 giugno 2001, n. AIPA/CR/30; Circ. 5 ottobre 2001, n. 
AIPA/CR/33; Circ. 9 novembre 2001, n. AIPA/CR/36; Circ. 4 dicembre 2001, n. 
AIPA/CR/37; Circ. 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38; Circ. 11 marzo 2003, n. 
AIPA/CR/41;
- C.N.I.P.A.., Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione: Circ. 4 luglio 2005, n. CNIPA/CR/47; Circ. 15 luglio 2004, n. 
CNIPA/CR/43;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 maggio 1996, n. 
110; Circ. 7 marzo 1997, n. 55; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 
16/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 11 febbraio 1999, n. 13/99; Circ. 23 
febbraio 2001, n. 24/2001; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 21 
febbraio 1997, n. 121; 
- Ministero delle finanze: Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 76; Circ. 14 maggio 1996, n. 
29764; Circ. 26 luglio 1996, n. 279.
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 23 dicembre 1992; 
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
29 gennaio 1993; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
 



1.  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo 
sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti 
pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto 
medesimo. 
2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 
risponde alle seguenti finalità: 
a) miglioramento dei servizi; 
b) trasparenza dell'azione amministrativa; 
c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche; 
d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa. 
3. Lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde 
ai seguenti criteri: 
a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi; 
b) rispetto degli standard definiti anche in armonia con le normative 
comunitarie; 
c) collegamento con il sistema statistico nazionale. 
4. Allo scopo di conseguire l'integrazione e l'interconnessione dei sistemi 
informativi di tutte le amministrazioni pubbliche, le regioni, gli enti locali, 
i concessionari di pubblici servizi sono destinatari di atti di indirizzo e di 
raccomandazioni, nei modi previsti dall'art. 7 (4). 



(4)  Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2005. 
 


2.  1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla 
progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi 
automatizzati. 
2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente 
motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche 
tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano 
triennale di cui all'art. 9. 
3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di 
informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità 
prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi. 




3.  1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni 
sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati. 
2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su 
qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante 
sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi 
attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della 
fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o 
emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia 
prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita 
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del 
nominativo del soggetto responsabile (5). 



(5)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 146 (Gazz. 
Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 
2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione. 
 



4.  1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per 
l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con 
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con 
indipendenza di giudizio (6). 
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, 
scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e 
di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del 
presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di 
quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio 
decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli altri due membri. 
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei due membri 
dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai 
suddetti decreti (7). 
3. Il presidente e i due membri durano in carica quattro anni e possono essere 
confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono 
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, 
ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti 
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono 
altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed 
i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, 
rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa (8). 
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della 
corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, 
sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità 
ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il 
direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di 
una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3. 
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al 
Presidente, ai due membri ed al direttore generale (9). 



(6)  Comma così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 e poi 
dal comma 3 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
(7)  Comma così modificato dal comma 601 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, il comma 602 dello stesso articolo 2. Con D.P.C.M. 31 luglio 
2003 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) e con D.P.C.M. 24 luglio 2007 (Gazz. 
Uff. 28 agosto 2007, n. 199) è stato nominato il Presidente del Centro nazionale 
per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA). Con D.P.C.M. 1° aprile 
2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con D.P.C.M. 13 ottobre 2006 (Gazz. 
Uff. 21 novembre 2006, n. 271) e con D.P.C.M. 8 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 26 
febbraio 2007, n. 47) sono stati nominati tre componenti dello stesso organismo. 

(8) Comma così modificato dal comma 601 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244.
(9)  Coma così modificato dal comma 601 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 
244. Vedi, anche, l'art. 17, comma 19, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
 



5.  1. Il Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri 
l'adozione di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo 
funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, 
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto (10). 
2. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio 
funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa 
direttamente gestiti, nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti 
capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. I fondi sono iscritti mediante variazione compensativa disposta 
con decreto del Ministro del tesoro. Detti capitoli sono destinati, 
rispettivamente, alle spese di funzionamento e alla realizzazione dei citati 
progetti innovativi. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo 
consuntivo della Corte dei conti. 



(10)  Comma così sostituito prima dall'art. 42, L. 31 dicembre 1996, n. 675 e 
poi dal comma 5 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per la 
costituzione del Collegio dei revisori dei conti del CNIPA vedi il D.P.C.M. 9 
settembre 2004, n. 259. Vedi, anche, il comma 225 dell'art. 1, L. 23 dicembre 
2005, n. 266. 
 


6.  1. Nella fase di prima attuazione del presente decreto, l'Autorità si 
avvale, per lo svolgimento dei propri compiti, di personale dipendente da 
amministrazioni o enti pubblici, da società od organismi a prevalente 
partecipazione pubblica, in posizione di comando, di distacco o, nel limite 
massimo del contingente previsto dalle tabelle A e B allegate alla legge 23 
agosto 1988, n. 400, di fuori ruolo, in conformità ai rispettivi ordinamenti, 
nonché di personale con contratti a tempo determinato, disciplinati dalle norme 
di diritto privato, fino ad un limite massimo complessivo di centocinquanta 
unità. L'Autorità può avvalersi di consulenti o di società di consulenza (11). 
2. Entro il 30 giugno 1994 il presidente dell'Autorità riferisce al Parlamento 
sullo stato di attuazione del presente decreto e formula proposte al Presidente 
del Consiglio dei Ministri in ordine all'istituzione di un apposito ruolo del 
personale dell'Autorità. 


(11)  Vedi, anche, il comma 6-ter dell'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, 
aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 
2003, n. 288). 
 


7.  1. Spetta all'Autorità: 
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di pianificazione, progettazione, 
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati 
delle amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e 
relativi aspetti organizzativi; dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza 
dei sistemi (12); 
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano triennale annualmente 
riveduto, i progetti e i principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni; 
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche finanziaria delle 
amministrazioni interessate, progetti intersettoriali e di infrastruttura 
informatica e telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere alla 
realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano apparati amministrativi non 
statali, mediante procedimenti fondati su intese da raggiungere tramite 
conferenze di servizi, ai sensi della normativa vigente; 
d) verificare periodicamente, d'intesa con le amministrazioni interessate, i 
risultati conseguiti nelle singole amministrazioni, con particolare riguardo ai 
costi e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche mediante 
l'adozione di metriche di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della 
qualità; 
e) definire indirizzi e direttive per la predisposizione dei piani di formazione 
del personale in materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi per 
il reclutamento di specialisti, nonché orientare i progetti generali di 
formazione del personale della pubblica amministrazione verso l'utilizzo di 
tecnologie informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione; 
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri per la 
valutazione di progetti di legge in materia di sistemi informativi 
automatizzati; 
g) nelle materie di propria competenza e per gli aspetti tecnico-operativi, 
curare i rapporti con gli organi delle Comunità europee e partecipare ad 
organismi comunitari ed internazionali, in base a designazione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri; 
h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione di 
raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle regioni, agli enti locali e ai 
rispettivi enti strumentali o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi; 
i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le amministrazioni concernenti i 
sistemi informativi automatizzati; 
l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere il più razionale impiego dei 
sistemi informativi, anche al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni 
di realizzazioni informatiche. 
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera h), l'Autorità 
può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la stipulazione di 
protocolli di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di cui all'art. 12, L. 23 agosto 1988, n. 400 
, con l'Unione delle province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei 
comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della 
montagna (UNCEM), con l'Unione delle camere di commercio, industria, artigianato 
e agricoltura (Unioncamere), nonché con enti e società concessionari di pubblici 
servizi in materia di pianificazione degli investimenti, di linee di 
normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi informativi. 
3. Spettano inoltre all'Autorità le funzioni ad essa riferibili in base al 
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 . 
4. L'Autorità può corrispondere con tutte le amministrazioni e chiedere ad esse 
notizie ed informazioni utili allo svolgimento dei propri compiti. 



(12)  Con Deliberazione 9 novembre 2000 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2000, n. 296, 
S.O.) sono state stabilite le regole tecniche e determinati i criteri operativi 
di cui alla presente lettera. 
 



8.  1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti 
concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi 
automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il 
valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma 
previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, come 
rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di 
Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente 
dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini 
previsti per il parere rilasciato dall'Autorità. 
2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'art. 16 
della L. 7 agosto 1990, n. 241 (13). 



(13)  Così sostituito dall'art. 4-ter, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
 



9.  1. L'Autorità fissa contenuti, termini e procedure per la predisposizione 
del piano triennale e delle successive revisioni annuali di cui all'art. 7, 
comma 1, lettera b). 
2. Ai fini della predisposizione del piano triennale e delle successive 
revisioni annuali: 
a) l'autorità elabora le linee strategiche per il conseguimento degli obiettivi 
di cui all'art. 1, comma 2; 
b) le amministrazioni propongono una bozza di piano triennale relativamente alle 
aree di propria competenza, con la specificazione, per quanto attiene al primo 
anno del triennio, degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, 
mantenimento e gestione dei sistemi informativi automatizzati da avviare e dei 
relativi obiettivi, implicazioni organizzative, tempi e costi di realizzazione e 
modalità di affidamento; 
c) l'Autorità redige il piano triennale sulla base delle proposte delle 
amministrazioni, verificandone la coerenza con le linee strategiche di cui alla 
lettera a), integrandole con iniziative tese al soddisfacimento dei fondamentali 
bisogni informativi e determinando i contratti di grande rilievo. 
3. Il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali predisposti 
dall'Autorità sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, entro il 30 giugno di ogni anno; essi costituiscono 
documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti che compongono la 
manovra di finanza pubblica. 
4. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 
aprile di ogni anno, una relazione che dia conto dell'attività svolta nell'anno 
precedente e dello stato dell'informatizzazione nelle amministrazioni, con 
particolare riferimento al livello di utilizzazione effettiva delle tecnologie e 
ai relativi costi e benefici. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette 
entro trenta giorni la relazione al Parlamento. 




10.  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, 
individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un 
dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un 
dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i 
sistemi informativi automatizzati. 
2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti 
dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità 
per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle 
tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d). 
Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui 
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , sono 
attribuiti all'Autorità. 
3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile 
per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione 
della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di 
febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo 
dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese 
sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefìci conseguiti (14). 



(14)  Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. 
 



11.  1. Le amministrazioni, d'intesa con l'Autorità, riservano una quota dei 
posti di dirigente della dotazione complessiva della medesima qualifica per 
l'inquadramento del personale specificamente qualificato nello svolgimento di 
attività relative ai sistemi informativi automatizzati, purché in possesso dei 
requisiti richiesti per l'accesso a tale qualifica. 
2. I dirigenti di cui al comma 1 coordinano i sistemi informativi impiegati 
nell'amministrazione in cui operano, sotto la direzione del dirigente generale 
di cui all'art. 10, comma 1, e si avvalgono del personale dipendente 
specificamente adibito allo sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi 
informativi automatizzati. 
3. Il personale addetto alle attività relative ai sistemi informativi 
automatizzati può essere tenuto alle prestazioni lavorative anche in ore 
notturne e durante i giorni festivi, con i trattamenti retributivi ed i turni 
previsti dai contratti collettivi. 




12.  1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni 
stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in 
capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità (15). 
2. I capitolati prevedono in ogni caso: 
a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa 
comunitaria; 
b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il 
collaudo definitivo; 
c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo 
complessivo; 
d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi, nonché i poteri amministrativi di decadenza, 
risoluzione, sostituzione; 
e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; 
f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; 
g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente; 
h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi 
dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; 
i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei 
contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione 
operativa; 
l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati 
nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 
2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si 
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva 
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi 
di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti 
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto 
parere di congruità economica (16). 
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni 
possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di 
singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai princìpi del presente decreto 
sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità. 



(15)  Per il regolamento, vedi il D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452. 
(16)  Comma aggiunto dall'art. 6, L. 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo 
sostituito dall'art. 44, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
 



13.  1. La stipulazione da parte delle amministrazioni di contratti per la 
progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di 
sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo 
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 17, è preceduta dall'esecuzione di studi di 
fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali 
dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato 
ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure 
per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati. 
2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 è oggetto di periodico 
monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità. Il 
monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti 
di cui al comma 1, ovvero entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto se i contratti siano già stati stipulati. Al 
monitoraggio provvede l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, 
l'Autorità. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata 
a società specializzata inclusa in un elenco predisposto dall'Autorità e che non 
risulti collegata, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , 
con le imprese parti dei contratti. In caso d'inerzia dell'amministrazione, 
l'Autorità si sostituisce ad essa. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono 
a carico dell'Autorità, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla 
predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. 
3. Non è consentito il rinnovo alla medesima impresa contraente dei contratti di 
cui al comma 1 ove non sia stata dapprima effettuata la verifica dei risultati 
conseguiti in precedenza, nei modi previsti dall'art. 7, comma 1, lettera d). 
Qualora motivi di continuità del servizio imponessero il rinnovo, questo è 
disposto per il solo periodo necessario a far compiere la verifica. L'impresa 
contraente è tenuta ad offrire piena collaborazione all'Autorità durante lo 
svolgimento della verifica dei risultati, pena l'esclusione dalla partecipazione 
all'aggiudicazione successiva. 
 



14.  1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi 
informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono 
sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti. 
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e 
successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base 
di proprie specifiche richieste. 
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle 
amministrazioni. 
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia 
della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio 
dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte 
riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo. 
 


15.  1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire 
all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o 
comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole 
della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato. 
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle 
amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i 
conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti 
dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con 
le amministrazioni. 



16.  1. Entro il 31 dicembre 1993 sono adottati, su proposta dei Ministri 
competenti, d'intesa con l'Autorità, uno o più regolamenti governativi emanati 
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , al fine di 
coordinare le disposizioni del presente decreto con le esigenze di gestione dei 
sistemi informativi automatizzati concernenti la sicurezza dello Stato, la 
difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di 
consultazioni elettorali nazionali ed europee (17). 
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sistemi informativi 
automatizzati di cui al comma 1, contestualmente ai regolamenti ivi previsti, a 
decorrere dal 1° gennaio 1994. Restano comunque ferme le disposizioni di cui 
agli articoli da 6 a 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e dei relativi 
provvedimenti di attuazione concernenti il funzionamento del centro elaborazione 
dati di cui all'art. 8 della stessa legge. 
3. Per ragioni di assoluta urgenza, le amministrazioni di cui al comma 1 hanno 
facoltà di procedere indipendentemente dal parere dell'Autorità di cui all'art. 
8, dandone comunicazione all'Autorità medesima. In tali casi le amministrazioni 
richiedono direttamente al Consiglio di Stato il parere di competenza, che viene 
espresso nei termini di cui all'art. 8, comma 4, ridotti della metà. 
4. Le comunicazioni all'Autorità concernenti la progettazione, lo sviluppo e la 
gestione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 sono coperte 
dal segreto d'ufficio o dal segreto di Stato, secondo l'indicazione 
dell'amministrazione interessata. 
5. Dall'applicazione del presente decreto sono esclusi gli enti che svolgono la 
loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . 
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative al trattamento di dati 
personali. 
7. Ai fini dell'integrazione e dell'interconnessione dei sistemi informativi 
automatizzati resta fermo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 . 
8. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono altresì individuate particolari 
modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione 
della giustizia. 



(17)  Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione 
dell'Interno e delle forze di polizia, il termine di cui al presente comma è 
prorogato al 30 ottobre 1995 dall'art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361. 
 


17.  1. Al fine di non ostacolare i processi di automazione in atto, in fase di 
prima attuazione del presente decreto l'Autorità propone al Presidente del 
Consiglio dei Ministri una procedura semplificata per l'approvazione degli studi 
di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi 
informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994 (18). 
2. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale, l'Autorità determina 
caso per caso i contratti di grande rilievo, previa comunicazione da parte delle 
amministrazioni di tutti i contratti in via di stipulazione. 
3. In deroga a quanto previsto dal presente decreto, per i contratti in corso di 
rinnovo o che vengano a scadenza entro centoventi giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto è in facoltà delle amministrazioni di prorogare i 
rapporti contrattuali per un periodo non superiore a tre anni, oppure di far 
ricorso ad apposito atto di concessione di durata non superiore al triennio, 
qualora il contratto da rinnovare intercorra con società specializzata avente 
comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica di 
sistemi informativi complessi. Agli atti relativi si applicano le disposizioni 
di cui all'art. 14. 
4. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 
dicembre 1993, il commissario straordinario del Governo, nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica 13 novembre 1992, è presidente dell'Autorità. 
Durante tale periodo non si applica il regime di incompatibilità previsto, per 
il presidente, dall'art. 4, comma 3. 



(18)  L'art. 4-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, ha disposto che la procedura 
semplificata di cui al presente comma si applichi anche ai progetti da avviare 
nel corso degli anni 1995 e 1996. 
 



18.  1. Alle materie regolate dal presente decreto non si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 18 
gennaio 1923, n. 94 , e nell'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. 
2. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 27, comma primo, n. 9) e, 
limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 3), della legge 29 marzo 1983, 
n. 93 .




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