D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.  Agg. G.U. 08/09/2007
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono 
state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e le 
parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, 
D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 2 
settembre 1998, n. 26549; Circ. 29 luglio 1998, n. 900309; Circ. 25 settembre 
1998, n. 1068586; Circ. 16 aprile 1999, n. 1; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 marzo 2004, n. 1/T; 
- Ministero delle finanze: Circ. 8 ottobre 1996, n. 246/E; Circ. 26 febbraio 
1997, n. 48/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; 
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 4 ottobre 1999, n. 
80712; Circ. 4 luglio 2000, n. 84861; Circ. 12 gennaio 2001, n. 80113; Circ. 27 
giugno 2001, n. 81978; Lett.Circ. 18 gennaio 2002, n. 83402; Lett.Circ. 24 
giugno 2002, n. 82785; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; 
- Ministero per le politiche agricole: Circ. 11 febbraio 1998, n. 6232786; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 maggio 1996, n. 290; Circ. 4 settembre 1996; 
Circ. 22 luglio 1997, n. 391; Circ. 22 giugno 1998.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente l'attuazione 
della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1989; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 2 luglio 1993; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
27 agosto 1993; 
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e 
giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per 
il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per il 
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
Emana il seguente decreto legislativo: 



 





(giurisprudenza di legittimità)
1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
a) "autorità creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e 
il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; 
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria; 
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; 
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa; 
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione (4);
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo; 
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunità Europea; 
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata 
autorizzata all'esercizio dell'attività (5); 
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una 
succursale o presta servizi (6); 
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro della Comunità Europea; 
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ; 
l) "autorità competenti" indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità 
di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di 
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui 
mercati finanziari (7); 
m) "Ministro dell'economia e delle finanze " indica il Ministro dell'economia e 
delle finanze (8). 
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; 
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale 
in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; 
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato 
extracomunitario; 
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e le succursali in Italia 
di banche extracomunitarie; 
e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità 
giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, 
l'attività della banca; 
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le attività di: 
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il 
credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto 
e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 
3) leasing finanziario; 
4) servizi di pagamento; 
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers 
cheques", lettere di credito); 
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, 
ecc.); 
- cambi; 
- strumenti finanziari a termine e opzioni; 
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
- valori mobiliari; 
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia 
industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle 
concentrazioni e del rilievo di imprese; 
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
13) servizi di informazione commerciale; 
14) locazione di cassette di sicurezza; 
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle 
autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva 
in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 
dicembre 1989; 
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 
106; 
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero 
che: 
1) controlla la banca; 
2) è controllato dalla banca; 
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale 
con diritto di voto; 
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con 
diritto di voto (9); 
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che 
emettono moneta elettronica (10); 
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato da un credito nei 
confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, 
emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario 
emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente 
(11); 
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti 
dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (12); 
h-quinquies) 'partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il 
controllo della società e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in 
conformità alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie 
disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che 
consentono di influire sulla società (13). 
3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle 
deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, 
lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio 
delle funzioni di vigilanza (14). 
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo 
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo 
e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi 
componenti (15). 
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo 
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge 
la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al 
comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti (16) (17). 



(4)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(5)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 
agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

(6)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 
agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

(7)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(8)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(9)  Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(10)  Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 
2001. 
(11)  Lettera aggiunta dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 
2001. 
(12)  Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(13)  Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(14)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(15)  Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(16)  Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(17)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





TITOLO I 
Autorità creditizie 
2. Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha l'alta 
vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle 
materie attribuite alla sua competenza dal presente decreto legislativo o da 
altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, che 
lo presiede, dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo 
economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti e dal 
Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore 
della Banca d'Italia (18). 
2. Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a 
fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle 
altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano 
trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a 
profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema 
finanziario (19). 
3. Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi 
membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR 
determina le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio 
funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della 
Banca d'Italia (20). 



(18)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e 
poi dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(19) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 
303.
(20)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





3. Ministro dell'economia e delle finanze.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i provvedimenti 
di sua competenza previsti dal presente decreto legislativo e ha facoltà di 
sottoporli preventivamente al CICR. 
2. In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce il 
CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella prima riunione 
successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni (21). 



(21)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





4. Banca d'Italia.
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le 
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e 
III e nell'art. 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi 
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di 
carattere particolare di sua competenza. 
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i 
criteri dell'attività di vigilanza. 
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni 
di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del 
procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi 
carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca 
d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da 
dette disposizioni. 
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di 
vigilanza. 



 





5. Finalità e destinatari della vigilanza.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal 
presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei 
soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla 
competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni 
in materia creditizia. 
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e 
degli intermediari finanziari. 
3. Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti 
dalla legge. 



 





6. Rapporti con il diritto comunitario.
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le 
disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità 
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e 
finanziaria. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità.
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia 
in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio 
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro 
dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere 
opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano 
necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate 
penalmente (22). 
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di 
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente 
al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste 
di reati. 
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e 
le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità 
delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano tra loro, 
anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive 
funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto 
d'ufficio (23). 
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le 
autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive 
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse 
alle autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato 
comunitario che ha fornito le informazioni (24). 
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di 
riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni preordinate 
all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti degli Stati 
extracomunitari; le informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro 
Stato comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito 
delle autorità che le hanno fornite (25). 
8. La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative o 
giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in 
Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero 
o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggetti 
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità 
extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al 
comma 7 (26). 
9. La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a 
condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e 
dati in suo possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (27). 
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie 
applicabili alle banche, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le 
altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime (28) (29). 



(22)  Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(23)  Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 
7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(24)  Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 
7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(25)  Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 
7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(26)  Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 
7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(27)  Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi 5, 6, 
7, 8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(28)  Gli attuali commi da 5 a 10 hanno sostituito gli originari commi 5, 6, 7, 
8, 9, 9-bis (aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 pubblicato 
nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302) e 10, per effetto di quanto disposto 
dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. Successivamente il presente 
comma è stato così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione. 
(29)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





8. Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici.
1. La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti di 
carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti 
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono 
pubblicati entro il secondo mese successivo a quello della loro adozione. 
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro 
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente decreto legislativo 
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I 
provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi 
contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a 
vigilanza. 
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai 
soggetti sottoposti a vigilanza (30). 



(30)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





9. Reclamo al CICR.
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei 
poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso 
reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni 
dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 
novembre 1971, n. 1199. 
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni di 
categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione 
comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria. 
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione, le modalità 
per la consultazione prevista dal comma 2. 



 





TITOLO II 
Banche 
Capo I 
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio 
10. Attività bancaria.
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito 
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa. 
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche. 
3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività 
finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse 
o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 



 





11. Raccolta del risparmio.
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio 
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia 
sotto altra forma. 
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle 
banche (31). 
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di 
fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (32). 
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla 
forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non 
costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso 
specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro 
(33). 
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: 
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno 
o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del 
risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati 
comunitari; 
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali 
disposizioni del diritto italiano; 
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante 
obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari; 
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel 
rispetto del principio di tutela del risparmio (34). 
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti 
finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del 
risparmio (35). 
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su 
proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, può determinare 
durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, 
utilizzati per la raccolta tra il pubblico (36). 
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria, 
stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice 
civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del 
pubblico attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (37). 
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che 
ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della società per le 
obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla 
stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle 
competenti autorità di vigilanza (38). 
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la 
raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od 
alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata (39) (40). 



(31)  Vedi, anche, l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(32)  Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 
2001. 
(33)  Comma così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(34)  Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 
415 e dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito 
dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 
febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
(35)  Il presente comma, aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato poi così 
sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, 
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui 
all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
(36)  Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(37)  Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(38)  Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(39)  Comma prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, poi 
modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed infine così sostituito 
dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 
febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
(40)  Vedi, anche, la Del.CICR 19 luglio 2005, n. 1058. 
 





12. Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche.
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, 
anche convertibili, nominative o al portatore. 
2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle 
banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche alle 
obbligazioni convertibili in titoli di altre società quando questi ultimi sono 
quotati (41). 
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di 
altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli 
articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 
2418 e 2419 del codice civile (42). 
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del 
codice civile, eccetto l'articolo 2412 (43). 
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati 
alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile (44). 
5. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina 
l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni non convertibili o 
convertibili in titoli di altre società nonché degli strumenti finanziari 
diversi dalle partecipazioni (45). 
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La 
Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le 
modalità di emissione. 
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di prestiti 
subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa autorizzazione della 
medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di 
obbligazioni o di titoli di deposito. 



(41)  L'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, ha abrogato il comma 2 dell'art. 
12, disponendo che esso continua ad applicarsi fino alla data indicata 
nell'autorizzazione all'esercizio del mercato regolamentato previsto 
dall'articolo 56 nel quale sono negoziate le obbligazioni bancarie. 
(42)  Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(43)  Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 
415, è stato poi così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(44)  Comma aggiunto dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(45)  Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





Capo II 
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi 

(giurisprudenza di legittimità)
13. Albo.
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia 
e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della 
Repubblica. 
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 



 





14. Autorizzazione all'attività bancaria.
1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti 
condizioni: 
a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per 
azioni a responsabilità limitata; 
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della 
Repubblica (46);
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla 
Banca d'Italia; 
c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente 
all'atto costitutivo e allo statuto; 
d) i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di onorabilità 
stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 (47); 
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati 
nell'articolo 26 (48); 
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri 
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di 
vigilanza (49). 
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle 
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente 
gestione. 
2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi 
di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato 
l'esercizio dell'attività (50). 
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca 
extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli 
affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a 
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo 
anche conto della condizione di reciprocità (51). 



(46)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(47)  Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(48)  Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(49)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
(50)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(51) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e 
poi dal comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Per il 
trasferimento delle funzioni di cui al presente comma vedi l'art. 26, comma 1, 
L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
 





15. Succursali.
1. Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della 
Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo 
stabilimento di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle 
strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
della banca. 
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario 
previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della 
Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca 
d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la 
succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca 
d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del 
caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni 
alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio 
dell'attività della succursale. 
4. Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica con 
una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione della 
Banca d'Italia. 
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di 
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute 
ai sensi del comma 3 e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche 
italiane. 



 





16. Libera prestazione di servizi.
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo 
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel 
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza 
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel 
territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca 
d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di 
appartenenza. 
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi 
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la 
CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare (52). 
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di 
intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute 
ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di 
banche italiane. 



(52)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





17. Attività non ammesse al mutuo riconoscimento.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina 
l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato 
da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica. 



 





18. Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1. Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano 
anche alle società finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di 
vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o 
più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3, si applicano, 
in armonia con la normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi 
sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è 
detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di 
intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse 
al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2. 
4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 
e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3. 
5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 
si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79. 



 





Capo III 
Partecipazioni al capitale delle banche 
19. Autorizzazioni.
1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo 
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l'acquisizione di azioni 
o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle 
azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del 
capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. 
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle 
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla 
medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni 
comportano il controllo della banca stessa. 
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione 
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo 
comma. 
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione 
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono 
attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte 
a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può 
essere sospesa o revocata. 
6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura 
rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono 
essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di 
voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne 
consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia 
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. 
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in 
qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti 
indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la 
revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di 
sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della 
banca stessa. 
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti 
a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca 
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle 
finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può 
vietare l'autorizzazione. 
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto 
dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del 
controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo 
statuto (53). 
9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana 
disposizioni attuative del presente articolo (54). 



(53)  Comma aggiunto dall'art. 39, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
(54)  Articolo così sostituito dall'art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004, 
la Del.CICR 19 luglio 2005, n. 1057 e l'art. 19, comma 12, L. 28 dicembre 2005, 
n. 262. 
 





20. Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà 
comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni della 
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca 
d'Italia (55). 
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di 
associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato 
del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve 
essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali 
rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro 
cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal 
momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza. Quando 
dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione 
sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto 
dei partecipanti all'accordo stesso (56). 
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle 
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il 
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della 
partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità delle 
comunicazioni previste dal comma 2 (57). 
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati 
nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati. 



(55)  Comma così sostituito dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(56)  Comma così modificato dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(57)  Comma così modificato dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





21. Richiesta di informazioni.
1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed agli enti di 
qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle banche medesime 
l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto 
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro 
disposizione. 
2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e 
degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti 
controllanti. 
3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in 
società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo 
richieda, le generalità dei fiducianti. 
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a 
soggetti stranieri. 
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società 
ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (58). 



(58)  Articolo così sostituito dall'art. 9.7, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





22. Partecipazioni indirette.
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si 
considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il 
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona 
(59). 



(59)  Articolo così sostituito dall'art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





23. Nozione di controllo.
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a 
soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 
primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole 
statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare 
l'attività di direzione e coordinamento (60). 
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, 
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di 
nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di 
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle 
deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del 
codice civile; 
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della 
maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di 
sorveglianza; 
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed 
organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 
a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai 
fini del perseguimento di uno scopo comune; 
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle 
partecipazioni possedute; 
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla 
titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o 
dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi 
amministrativi o per altri concordanti elementi (61). 



(60)  Comma così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
(61)  Articolo così sostituito dall'art. 9.9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
Vedi, ora, l'art. 33 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
 





24. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di 
alienazione (62).
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che 
consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali 
le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero 
siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che 
consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per 
le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste 
dall'articolo 20. 
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, 
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste 
dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. 
L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta 
giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione 
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è 
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro 
centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può 
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare 
costituzione della relativa assemblea. 
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 
non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle possedute in 
violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le partecipazioni possedute in violazione 
dell'articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, 
il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle 
partecipazioni stesse (63). 
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle 
clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non 
siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate (64). 



(62)  Rubrica così sostituita dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(63)  Articolo così sostituito dall'art. 9.10, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(64)  Comma aggiunto dall'art. 41, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
 





Capo IV 
Requisiti di professionalità e di onorabilità 
25. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, 
determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di 
partecipazioni rilevanti (65). 
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle 
finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 
1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite 
di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. 
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e 
gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la 
deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo 
determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo 
le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla 
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, 
se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta 
giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del 
registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le 
partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono 
computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti 
privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dalla Banca d'Italia (66). 



(65)  Vedi il regolamento approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 144. 
(66)  Articolo così sostituito dall'art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





26. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti 
aziendali (67).
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
presso banche devono possedere i requisiti di professionalità onorabilità e 
indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle 
finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (68). 
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è 
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal 
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del 
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca 
d'Italia (69). 
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice 
civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2 (70). 
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la 
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel comma 2 (71). 



(67)  Rubrica così sostituita dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(68)  Comma così modificato dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
Vedi, inoltre, il regolamento approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 161. 
(69)  Comma così sostituito dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(70)  Comma aggiunto dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(71)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





27. Incompatibilità.
1. Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative presso le 
banche da parte di dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma 
l'applicazione dell'art. 26. 



 





Capo V 
Banche cooperative 
28. Norme applicabili.
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è 
riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate 
dalle sezioni I e II del presente capo. 
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i 
controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal 
codice civile. 
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono 
considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo 
che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice 
civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi 
dell'articolo 35 del presente decreto (72). 



(72)  Comma aggiunto dall'art. 9.13, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





Sezione I 
Banche popolari 
(giurisprudenza di legittimità)
29. Norme generali.
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni 
a responsabilità limitata. 
2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro (73). 
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta 
esclusivamente ai competenti organi sociali (74). 
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 



(73)  Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, 
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il testo in vigore fino a tale data stabiliva che 
il valore nominale delle azioni non potesse essere inferiore a lire 
cinquantamila. Vedi, anche, l'art. 145, comma 80, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
(74)  Comma così sostituito dall'art. 42, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
 





30. Soci.
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del 
capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, 
contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono 
essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i 
relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni 
eccedenti vengono acquisiti dalla banca. 
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento 
collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla 
disciplina propria di ciascuno di essi. 
4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale 
numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; 
in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. 
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di 
ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all'interesse della 
società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il 
consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su 
richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e 
integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione 
deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni 
dalla richiesta (75). 
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione 
a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle 
azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2. 



(75)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





31. Trasformazioni e fusioni.
1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di 
rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, 
autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le 
fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per 
azioni. 
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli 
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle 
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica 
quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 
3. Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4. 



 





32. Utili.
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili 
netti annuali a riserva legale. 
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre 
destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a 
beneficenza o assistenza. 



 





Sezione II 
Banche di credito cooperativo 
33. Norme generali.
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società 
cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo". 
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta 
esclusivamente ai competenti organi sociali (76). 
4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 
venticinque euro né superiore a cinquecento euro (77). 



(76)  Comma così sostituito dall'art. 43, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
(77)  Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, 
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il comma in vigore fino a tale data disponeva che 
il valore nominale di ciascuna azione non potesse essere inferiore a lire 
cinquantamila né superiore a lire un milione. 
 





34. Soci.
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere 
inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve 
essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in 
liquidazione. 
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, 
aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di 
competenza della banca stessa. 
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi 
cinquantamila euro (78). 
5. [Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, 
né fare anticipazioni su di esse, né compensarle con le obbligazioni dei soci] 
(79). 
6. Si applica l'art. 30, comma 5 (80). 



(78)  Comma così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'art. 4, 
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Il comma in vigore fino a tale data disponeva che 
nessun socio potesse possedere azioni il cui valore nominale complessivo 
superasse ottanta milioni di lire. 
(79)  Comma abrogato dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(80)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





35. Operatività.
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a 
favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le 
singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di 
soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di 
impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei 
criteri fissati dalla Banca d'Italia. 



 





36. Fusioni.
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora 
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e 
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in 
forma di società per azioni. 
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli 
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle 
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica 
quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4. 



 





37. Utili.
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per 
cento degli utili netti annuali a riserva legale. 
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi 
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e 
con le modalità previste dalla legge. 
3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non 
è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o 
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità. 



 





Capo VI 
Norme relative a particolari operazioni di credito 
Sezione I 
Credito fondiario e alle opere pubbliche 
(giurisprudenza di legittimità)
38.  Nozione di credito fondiario.
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di 
finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su 
immobili. 
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina 
l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei 
beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le 
ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la 
concessione dei finanziamenti (81) (82). 



(81)  Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il 
Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in 
materia di credito fondiario. 
(82)  La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 giugno 2004, n. 175 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38 sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





39. Ipoteche.
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio 
presso la propria sede. 
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino 
oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla 
quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine 
dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e 
dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso 
l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura 
risultante dall'annotazione stessa. 
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di 
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo 
effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. 
L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione 
menziona la clausola di indicizzazione. 
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria 
fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione 
della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare 
non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti 
fondiari. 
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito 
originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. 
Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più 
immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per 
le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia 
sufficiente ai sensi dell'art. 38. 
6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi 
l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso 
di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o 
l'assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi 
limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in 
acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in 
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia (83). 
6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il 
termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di 
suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a 
comprovare l'identità del richiedente, la data certa del titolo e 
l'accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione 
del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta 
riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote (84). 
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, 
il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui 
circoscrizione è situato l'immobile; il presidente del tribunale, sentite le 
parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di 
ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente 
dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso 
successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento 
alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle somme erogate; di tale 
circostanza si fa menzione nell'atto stesso (85). 
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell'ammortamento è pari 
a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l'ammortamento stesso 
è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di 
individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il 
responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine 
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa 
ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso relativo (86). 
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché 
dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità 
ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola 
operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili 
sono ridotti alla metà. 



(83)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. 
(84)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. 
(85)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. 
(86)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122. 
 





40. Estinzione anticipata e risoluzione del contratto.
1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, 
il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso 
onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti 
indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal 
CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni (87). 
2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato 
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non 
consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 
trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata. 



(87)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. I criteri 
di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 2000 
(Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
41. Procedimento esecutivo.
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso 
l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo (88). 
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari 
può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di 
fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. 
La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto 
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. 
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del 
fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a 
suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al 
soddisfacimento del credito vantato. 
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice 
dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o 
l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel 
contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca 
la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. 
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine 
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di 
procedura civile. 
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione 
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal 
debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici 
giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero 
dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate 
scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun 
aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le 
rate scadute, gli accessori e le spese. 
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di 
finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del 
decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile. 



(88) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 95 (Gazz. Uff. 
15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, 
relativamente all'art. 41, comma 1, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 
della Costituzione.
 





42. Nozione di credito alle opere pubbliche.
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di 
banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla 
realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità. 
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti privati, 
il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o 
da provvedimenti della pubblica amministrazione. 
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 
46. 
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la 
disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di credito 
fondiario. 



 





Sezione II 
Credito agrario e peschereccio 
43. Nozione.
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di 
finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a 
esse connesse o collaterali. 
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di 
finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a 
esse connesse o collaterali. 
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, 
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei 
prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (89). 
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere 
effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale 
pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del 
finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa 
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni 
effetto di legge alla cambiale ordinaria. 



(89)  Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il 
Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in 
materia di credito agrario e peschereccio. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
44. Garanzie.
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve 
termine, possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. 
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di credito 
peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili 
dell'impresa finanziata: 
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; 
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, 
comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle 
lettere a) e b). 
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai 
crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 
2778 del codice civile. 
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano i beni 
sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca 
creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. 
Quest'ultima è effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile. 
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio siano 
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla 
sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario (90). 



(90)  Articolo sostituito prima dall'art. 1, D.L. 4 gennaio 1994, n. 1 (Gazz. 
Uff. 7 gennaio 1994, n. 4), convertito in legge con L. 17 febbraio 1994, n. 135 
(Gazz. Uff. 1° marzo 1994, n. 49) e poi dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342. Ai sensi dell'art. 2 il citato D.L. n. 1 del 1994 ha effetto dal 1° gennaio 
1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 
 





45. Fondo interbancario di garanzia.
[1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia 
sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e 
gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e 
delle finanze. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il 
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le 
operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti 
degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da 
parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla 
garanzia. 
3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo 
statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
4. Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art. 21 della 
legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. 
Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 (91). 
5. Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per il credito 
peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e 
gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 
1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Alla Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 (92) (93)] (94). 



(91)  Con D.M. 30 luglio 2003, n. 283 è stato adottato il regolamento 
concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui al 
presente comma. 
(92)  Il Fondo interbancario di garanzia di cui al presente articolo è stato 
soppresso dal comma 7 dell'art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dal comma 5 
dell'art. 17, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 
27 maggio 2005, n. 101. Per il trasferimento delle funzioni di cui al presente 
articolo vedi l'art. 26, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(93)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
(94) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
 





Sezione III 
Altre operazioni 
(giurisprudenza di legittimità)
46. Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi.
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche 
alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, 
comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici 
registri. Il privilegio può avere a oggetto: 
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; 
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, 
frutti, bestiame e merci; 
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle 
lettere precedenti (95). 
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto 
devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio 
viene costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso 
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la somma di 
denaro per la quale il privilegio viene assunto. 
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla 
trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del 
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve 
effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa 
finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha 
concesso il privilegio (96). 
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato 
nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri 
titoli di prelazione di pari grado con data certa anteriore a quella della 
trascrizione. 
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile, il 
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano 
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione 
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il 
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul 
corrispettivo. 
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (97). 



(95)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(96)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(97)  Comma aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
47. Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici.
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti 
dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con 
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche 
possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente 
le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle 
misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura. 
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia 
previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono 
disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e 
le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a 
superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta 
per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi 
distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e 
separate contabilità. I contratti determinano altresì i compensi e i rimborsi 
spettanti alle banche. 
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è 
attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare 
a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere 
sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi 
ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente (98). 



(98)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





48. Credito su pegno.
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose 
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 
maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone 
comunicazione alla Banca d'Italia (99). 



(99)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





Capo VII 
Assegni circolari e decreto ingiuntivo 
49. Assegni circolari.
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari 
nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di 
autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina la 
misura, la composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le 
banche emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a 
fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1 (100). 



(100)  Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il 
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in 
materia di assegni circolari ed altri assegni ad essi assimilabili o 
equiparabili. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
50. Decreto ingiuntivo.
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione 
previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto 
conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della 
banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e 
liquido. 



 





TITOLO III 
Vigilanza 
Capo I 
Vigilanza sulle banche 
51. Vigilanza informativa.
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa 
stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento 
richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini 
stabiliti dalla Banca d'Italia. 



 





52. Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo 
dei conti (101).
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli 
atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che 
possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione 
delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della 
banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, 
assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e 
poteri (102). 
2. Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile comunica 
senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento 
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme 
disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità 
dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una 
dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale 
soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto (103). 
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il 
controllo contabile sia affidato al collegio sindacale (104). 
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i 
compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da 
queste controllate ai sensi dell'articolo 23 (105). 
4. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle 
informazioni previste dai commi 1 e 2 (106). 



(101)  Rubrica così sostituita dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(102)  Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(103)  Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(104)  Comma aggiunto dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(105)  Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(106)  Articolo così sostituito dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
53. Vigilanza regolamentare.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana 
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
a) l'adeguatezza patrimoniale; 
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili; 
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni (107); 
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da 
a) a d) (108).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che 
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono che 
le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; 
le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di 
indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di 
accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti 
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche 
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato 
comunitario, la decisione è di competenza della medesima autorità, qualora, 
entro sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga 
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia (109).
2-ter. Le società o enti esterni che, anche gestendo sistemi informativi 
creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio di credito o 
sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1, lettera 
a), conservano, per tale esclusiva finalità, anche in deroga alle altre vigenti 
disposizioni normative, i dati personali detenuti legittimamente per un periodo 
di tempo storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto 
dalle disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalità di attuazione e 
i criteri che assicurano la non identificabilità sono individuati su conforme 
parere del Garante per la protezione dei dati personali (110).
3. La Banca d'Italia può: 
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per 
esaminare la situazione delle stesse; 
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone 
l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche 
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla 
lettera b); 
d) adottare per tutte le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo 
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche, riguardanti 
anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, nonchè il 
divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di 
distribuire utili o altri elementi del patrimonio (111) (112). 
4. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina 
condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attività di 
rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o 
indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario 
nonchè dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l'esistenza di 
situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni 
e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio (113). 
4-bis. [Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate tenuto conto: 
a) dell'entità del patrimonio della banca; 
b) dell'entità della partecipazione eventualmente detenuta; 
c) dell'insieme delle attività di rischio del gruppo bancario nei confronti dei 
soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo 
quanto stabilito dalla Banca d'Italia] (114). 
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle 
condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi 
connessi con la partecipazione (115). 
4-quater. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, 
disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica (116). 



(107)  Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200), 
modificata dalla Del.CICR 23 marzo 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), sono 
state emanate le norme di attuazione della lettera d) del comma 1 del presente 
articolo. 
(108) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(109) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(110) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(111) Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(112)  Con deliberazione 22 aprile 1995 (Gazz. Uff. 15 maggio 1995, n. 111) il 
Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha dettato norme in 
materia di investimenti immobiliari delle banche. 
(113)  Comma prima modificato dall'art. 9.15, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così sostituito 
dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 
dicembre 2006, n. 303. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui 
all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
(114)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi abrogato 
dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. 
(115)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(116)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così 
modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
 





54. Vigilanza ispettiva.
1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a 
esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato 
comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche 
italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre 
modalità delle verifiche. 
3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca 
d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le 
succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse 
autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, 
la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare 
altre modalità delle verifiche. 
4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità 
competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di 
banche insediate nei rispettivi territori. 
5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai 
sensi del comma 3. 



 





55. Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie.
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, esercita 
controlli sulle succursali di banche comunitarie nel territorio della 
Repubblica. 



 





56. Modificazioni statutarie.
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non 
contrastino con una sana e prudente gestione (117). 
2. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle 
imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma 1. 



(117)  Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 24 dicembre 2003, n. 350. 
 





57. Fusioni e scissioni.
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali prendono 
parte banche quando non contrastino con il criterio di una sana e prudente 
gestione. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto 
legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto 
di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato 
modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione di cui al comma 1 
(118). 
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile è ridotto 
a quindici giorni. 
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque 
esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche 
partecipanti a fusioni con costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse 
conservano la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o 
annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca 
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento per 
scissione. 



(118)  Comma così sostituito dall'art. 9.16, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





58. Cessione di rapporti giuridici (119).
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di 
rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le 
istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano 
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione 
nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di 
pubblicità (120). 
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri 
degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella 
cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, 
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le 
discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti 
ceduti (121). 
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal 
comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti 
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario 
l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di 
tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto 
entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste 
una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente. 
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in 
favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza 
consolidata ai sensi dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari 
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 (122). 



(119)  Rubrica così sostituita dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(120)  Comma così sostituito dall'art. 9.17, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(121)  Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(122)  Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





Capo II 
Vigilanza su base consolidata 
59. Definizioni.
1. Ai fini del presente capo: 
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 (123). 
b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via 
esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni aventi le 
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità alle delibere del 
CICR; una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), 
numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 
della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), 
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (124); 
c) per "società strumentali" si intendono le società che esercitano, in via 
esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività 
delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e 
nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici 
(125) (126). 
1-bis. Le disposizioni del presente capo relative alle banche si applicano anche 
agli istituti di moneta elettronica (127).



(123)  Lettera così sostituita dall'art. 44, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
(124) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(125) Lettera così sostituita dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(126)  Vedi, anche, l'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 
(127) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
 





Sezione I 
Gruppo bancario 
60. Composizione.
1. Il gruppo bancario è composto alternativamente: 
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e 
strumentali da questa controllate; 
b) dalla società finanziaria capogruppo italiana e dalle società bancarie, 
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle 
società da essa controllate vi sia almeno una banca e abbiano rilevanza 
determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle 
deliberazioni del CICR, quelle bancarie e finanziarie (128). 



(128) Lettera così sostituita dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
 





61. Capogruppo.
1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in 
Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e 
che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra 
società finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata 
capogruppo (129). 
2. [La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme delle 
società da essa controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto 
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, 
quelle bancarie, finanziarie e strumentali] (130). 
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo 
è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca 
d'Italia accerta che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non 
contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso. 
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento, 
emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni 
impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli 
amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e 
informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione 
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 
5. Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 (131). 



(129) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(130) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
(131)  Comma così sostituito dall'art. 9.18, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





62. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (132).
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia 
di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previste per i 
soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche (133). 



(132)  Rubrica così modificata dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(133)  Comma così modificato dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





63. Partecipazioni.
1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo 
II, capi III e IV (134). 
2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei 
titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca 
d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 (135). 



(134)  Comma così modificato dall'art. 45, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
(135)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, 
n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.20, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 
6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la 
disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 
37 del 2004. 
 





64. Albo.
1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca 
d'Italia. 
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e 
la sua composizione aggiornata. 
3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di 
un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la 
composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla 
capogruppo. 
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza 
l'iscrizione nell'albo. 
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e 
all'aggiornamento dell'albo. 



 





Sezione II 
Ambito ed esercizio della vigilanza 
65. Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei 
seguenti soggetti: 
a) società appartenenti a un gruppo bancario; 
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% 
dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca; 
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo 
bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un 
gruppo bancario ovvero una singola banca; 
d) [società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, che 
controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché tali società 
siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza della Banca d'Italia ai 
sensi dell'art. 69] (136); 
e) [società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di cui 
alla lettera d)] (137); 
f) [società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20%, 
anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere d) ed e)] (138); 
g) [società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società indicate nella 
lettera d), che controllano almeno una banca] (139); 
h) società che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, 
controllano almeno una banca (140);
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano 
controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo 
bancario ovvero soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche 
congiuntamente, una partecipazione di controllo (141).
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 
resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di 
vigilanza, secondo la disciplina vigente. 



(136) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(137) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(138) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(139) Lettera soppressa dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(140) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(141) Lettera così sostituita dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
 





66. Vigilanza informativa.
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia 
richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 
65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonchè ogni altra 
informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti 
indicati nelle lettere h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni 
utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata (142). 
2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle 
situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1. 
3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle 
lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle 
disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (143). 
4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla 
singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire 
l'esercizio della vigilanza consolidata (144). 
5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base 
consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati 
comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni 
necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata. 



(142) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(143) Comma così sostituito dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(144) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
 





67. Vigilanza regolamentare.
"1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in 
conformità alle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con 
provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il 
gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad 
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma 
(145) (146). 
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che 
determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a), prevedono la 
possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; 
le disposizioni disciplinano i requisiti che tali soggetti devono possedere e le 
relative modalità di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti 
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi 
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato comunitario, 
la decisione è di competenza della medesima autorità qualora, entro sei mesi 
dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una 
decisione congiunta con la Banca d'Italia (147).
2-ter. I provvedimenti particolari adottati ai sensi del comma 1 possono 
riguardare anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale 
del gruppo, nonchè il divieto di effettuare determinate operazioni e di 
distribuire utili o altri elementi del patrimonio (148).
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su 
base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, 
della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) 
del comma 1 dell'articolo 65 (149). 
3-bis. La Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente 
articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo 
bancario (150).



(145) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(146)  Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 200), 
modificata dalla Del.CICR 23 marzo 2004 (Gazz. Uff. 28 aprile 2004, n. 99), sono 
state emanate norme in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di 
controlli interni. Con Del.CICR 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 27 agosto 1996, n. 
200) sono state emanate norme in materia di vigilanza regolamentare consolidata. 

(147) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
(148) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
(149) Comma così sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(150) Comma aggiunto dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
 





68. Vigilanza ispettiva.
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare 
ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di 
documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di 
società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine 
esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il 
consolidamento. 
2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato 
comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, 
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle 
verifiche. 
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati 
comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con 
sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di 
competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la 
verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un 
revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia 
direttamente la verifica, se lo desidera, prendervi parte (151). 
3-bis. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati 
comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le 
capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate 
sottoposte alla vigilanza di dette autorità (152).



(151)  Comma prima sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi 
così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142. Vedi, anche, l'art. 
20 del citato D.Lgs. n. 142 del 2005. 
(152) Comma aggiunto dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
 





69. Collaborazione tra autorità e obbighi informativi (153).
1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di 
vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento, 
nonchè la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine 
all'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi 
operanti in più Paesi (154). 
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca d'Italia può 
esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario, 
che controllano una capogruppo o una singola banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti di 
cui alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 
venti per cento, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle lettere a) e 
b) (155).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza consolidata 
verifichi una situazione di emergenza potenzialmente lesiva della stabilità del 
sistema finanziario italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il 
gruppo bancario, informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle 
finanze, nonchè, in caso di gruppi operanti anche in altri Stati comunitari, le 
competenti autorità monetarie (156).



(153) Rubrica così sostituita dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(154) Comma così sostituito dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297.
(155) Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
(156) Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
 





TITOLO IV 
Disciplina delle crisi 
Capo I 
Banche 
Sezione I 
Amministrazione straordinaria 
70. Provvedimento.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, 
può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di 
amministrazione e di controllo delle banche quando: 
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni 
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano 
l'attività della banca; 
b) siano previste gravi perdite del patrimonio; 
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi 
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria. 
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati 
nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione 
straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6 (157). 
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della 
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che 
ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73 (158). 
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (159). 
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del 
decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve 
o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali 
la procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con 
il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto 
compatibili i commi 3 e 4 (160). 
6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine 
della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti 
connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione 
siano state già approvate dalla medesima Banca d'Italia (161). 
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 
2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di 
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi 
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla banca o ad una o più 
società controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice 
civile abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti 
alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato (162) (163). 



(157)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(158)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Vedi, 
ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(159)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(160)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(161)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(162)  Comma così sostituito dall'art. 9.21, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(163)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





71. Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla 
data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1, nomina: 
a) uno o più commissari straordinari; 
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a 
maggioranza di voti il proprio presidente. 
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente 
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione 
della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi 
della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione 
nel registro delle imprese (164). 
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del 
comitato di sorveglianza. 
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di 
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla 
stessa stabiliti e sono a carico della banca sottoposta alla procedura. 
5. La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari, può 
nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi 
poteri attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, 
comma 3, e 72, comma 9. 
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti 
ai sensi dell'articolo 26 (165). 



(164)  Comma così sostituito dall'art. 9.22, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(165)  Comma aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





72. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della 
banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le 
irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. 
Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative ai poteri 
di controllo dei titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei 
commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci non 
possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni 
dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti 
della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono 
pubblici ufficiali (166). 
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce 
pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle 
disposizioni della Banca d'Italia (167). 
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento degli 
stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle 
consegne agli organi subentranti (168). 
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del 
comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella 
gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente 
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste 
non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (169). 
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei 
disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché 
dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo contabile o della 
revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di 
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti 
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e 
riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse (170). 
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato di 
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono sostituire il 
soggetto incaricato del controllo contabile per la durata della procedura stessa 
(171). 
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare 
le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del 
giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile 
dall'organo convocato (172). 
7. Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza dei 
componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente 
esercitati con la firma congiunta di due di essi. È fatta salva la possibilità 
di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari 
(173). 
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; 
in caso di parità prevale il voto del presidente. 
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza 
per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa 
autorizzazione della Banca d'Italia (174). 



(166)  Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(167)  Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(168)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. Vedi, 
ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(169)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(170)  Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(171)  Comma aggiunto dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. 
(172)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(173)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
(174)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
 





73. Adempimenti iniziali.
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli 
organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale (175). I 
commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno 
un componente il comitato di sorveglianza. 
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o 
per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari 
provvedono d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove 
occorra, con l'intervento della forza pubblica. 
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue le 
consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 
2. 
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio 
dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari 
provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in 
sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed 
economica, redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è 
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa 
ogni distribuzione di utili (176). 



(175)  Periodo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(176)  Comma così sostituito dall'art. 9.24, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





74. Sospensione dei pagamenti.
1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di tutelare 
gli interessi dei creditori, possono sospendere il pagamento delle passività di 
qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti 
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento 
della direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di 
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare 
disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un 
periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse 
formalità, per altri due mesi. 
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o 
proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e 
sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono 
essere iscritte ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione 
sui mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi 
anteriori all'inizio del periodo di sospensione. 
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza (177). 



(177)  Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





75. Adempimenti finali.
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle 
loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono 
alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura 
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione 
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine della 
procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per 
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio 
cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo 
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi 
subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a 
detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perché 
siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi 
subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità 
previste dall'art. 73, comma 1 (178). 



(178)  Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, 
n. 398. 
 





76. Gestione provvisoria.
1. La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, 
può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano 
ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di 
amministrazione della banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di 
controllo sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche 
funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro 
funzioni, sono pubblici ufficiali (179). 
2. La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due mesi. Si 
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 
3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. 
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli 
organi di amministrazione e di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i 
commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni del commissario 
provvisorio previsto dall'articolo 71, comma 5. 
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in 
consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità 
previste dall'articolo 73, comma 1 (180). 



(179)  Comma così sostituito dall'art. 9.25, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(180)  Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 
 





77. Succursali di banche extracomunitarie.
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche 
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i commissari 
straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle 
succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della 
banca di appartenenza. 
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di 
amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari 
che ospitano succursali della banca extracomunitaria. L'informazione è data, con 
ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo 
(181). 
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. 



(181)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 
agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





Sezione II 
Provvedimenti straordinari 
78. Banche autorizzate in Italia.
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni 
oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per 
violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne 
regolano l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali 
di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi. 



 





79. Banche comunitarie.
1. In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni 
relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della 
Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali 
irregolarità, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro 
in cui la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. 
2. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità 
competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi 
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, 
dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la 
Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto 
di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone 
comunicazione all'autorità competente. 



 





Sezione III 
Liquidazione coatta amministrativa 
80. Provvedimento.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, 
può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e 
la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso 
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme 
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle 
disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste 
dall'art. 70 siano di eccezionale gravità. 
2. La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento 
indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, 
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori. 
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta della 
Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che 
ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 85 (182). 
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi 
amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della 
banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, 
comma 2. 
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla 
liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non 
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge 
fallimentare (183). 



(182)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(183)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





81. Organi della procedura.
1. La Banca d'Italia nomina: 
a) uno o più commissari liquidatori; 
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a 
maggioranza di voti il proprio presidente. 
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina del presidente 
del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione 
della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi 
della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per 
l'iscrizione nel registro delle imprese (184). 
3. La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri del 
comitato di sorveglianza. 
4. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di 
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla 
stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione. 



(184)  Comma così sostituito dall'art. 9.26, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





82. Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si trova in 
stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su 
richiesta di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, 
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo 
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza 
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la 
Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni 
dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e 
ottavo della legge fallimentare. 
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di insolvenza 
al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il 
tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari 
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca 
d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con 
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'art. 195, 
terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare (185). 
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista dai commi 
precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della legge fallimentare. 



(185) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 301 (Gazz. Uff. 
27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
83. Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti 
giuridici preesistenti.
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 
85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del 
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento 
delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data 
di insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, 
dell'ora e del minuto, è rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo 
verbale previsto all'articolo 85 (186). 
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti previsti dagli 
articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, 
sezione II e sezione IV della legge fallimentare (187). 
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può 
essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli 
articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere 
parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. 
Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è 
competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale 
(188). 



(186)  Comma prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi 
così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

(187)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(188)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





84. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, 
esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della 
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici 
ufficiali. 
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro 
funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti 
dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e 
può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da 
essa autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di 
sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente responsabili 
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono 
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione 
sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della 
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca 
d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori 
sull'andamento della liquidazione (189). 
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori 
sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il 
direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del controllo 
contabile o della revisione, nonché dell'azione del creditore sociale contro la 
società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai 
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia (190). 
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, 
commi 7, 8 e 9. 
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere 
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello 
svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con 
oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa 
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il 
compimento di singoli atti. 



(189)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. 
Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello 
stesso decreto. 
(190)  Comma così sostituito dall'art. 9.27, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





85. Adempimenti iniziali.
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai 
precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario 
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano 
quindi l'inventario (191). 
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4. 



(191)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





86. Accertamento del passivo.
1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito 
di ciascuno secondo le scritture e i documenti della banca. La comunicazione 
s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni. 
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari di 
diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti 
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché 
ai clienti aventi diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari 
(192). 
3. La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di 
rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
insinuazione ai sensi del comma 5. 
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i 
titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando 
i documenti giustificativi. 
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei 
diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione 
prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la 
restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare 
l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. 
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta 
giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati 
amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme 
riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli 
stessi, nonché gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di 
coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi 
diritto alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi 
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in 
apposita e separata sezione dello stato passivo (193). 
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella 
cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a 
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori privilegiati, dei 
titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle 
medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. 
8. Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto 
o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro 
riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa 
esecutivo. 



(192)  Comma sostituito prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi 
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(193)  Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi 
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





87. Opposizioni allo stato passivo.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria 
posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi 
negli elenchi indicati nell'art. 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non 
siano state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento 
della raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi entro lo 
stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal 
medesimo comma 8. 
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al 
presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale. 
3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore tutte le 
cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il 
presidente assegna le cause a una di esse e il presidente di questa provvede 
alla designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa 
con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a 
lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici 
giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il termine per la 
notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L'opponente 
deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti 
l'opposizione si reputa abbandonata. 
4. Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause di 
opposizione, che rimette al collegio perché siano definite con un'unica 
sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono mature per la decisione e 
altre richiedono una più lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con 
la quale separa le cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione. 
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede 
ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari 
previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione. 



 





88. Appello e ricorso per cassazione.
1. Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello, anche dai 
commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione 
della stessa. Al giudizio di appello si applica l'art. 87, commi 4, in quanto 
compatibile, e 5. 
2. Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla 
data di notificazione della sentenza di appello. 
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione sono 
esecutive con il passaggio in giudicato. 
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art. 87 e 
nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni 
del codice di procedura civile sul processo di cognizione. 



 





89. Insinuazioni tardive.
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti tutti i 
riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari dei diritti indicati 
nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi 
dell'articolo 86, comma 8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono 
chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, 
commi da 2 a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese 
conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi 
imputabile (194). 



(194)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
90. Liquidazione dell'attivo.
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare 
l'attivo. 
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa 
autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, 
l'azienda, rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in 
blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche 
prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle 
sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni 
dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o 
uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo (195). 
3. I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo 
dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio 
dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal 
comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta 
all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato 
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti 
giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo 
articolo (196). 
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i 
commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie 
passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e 
le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della 
Banca d'Italia. 



(195)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(196)  Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
91. Restituzioni e riparti.
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli strumenti 
finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, 
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti 
agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari 
della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta 
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, comma 
primo, numero 1) della legge fallimentare (197). 
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca da quelli dei 
clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia 
rispettata la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli 
strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le 
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi 
del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato 
ammesso alla sezione separata dello stato passivo, ovvero alla liquidazione 
degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del 
ricavato secondo la medesima proporzione (198). 
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo 
concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, 
numero 3) della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non 
risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei 
clienti ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti 
dal comma 2. 
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione 
della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a 
favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, 
anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le 
passività. 
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni 
non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote 
e dei beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in presenza di 
pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita 
l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari 
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di 
ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione 
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della 
loro liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole del 
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono 
acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti. 
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti 
dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e 
restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dal 
commissario o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di 
opposizione proposta ai sensi dell'articolo 87, comma 1. 
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, 
concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la 
presentazione del ricorso. 
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione 
sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati ancora 
alienati. 
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari 
gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi siano 
amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio (199). 



(197)  Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(198)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(199)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





92. Adempimenti finali.
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima 
restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di 
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da 
una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca 
d'Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La 
liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un 
mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa 
a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme 
integrative di pubblicità. 
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro 
contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni 
dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. 
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni 
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari 
liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformità di 
quanto previsto dall'articolo 91. 
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono 
depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva 
distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 
91, comma 7. 
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione 
delle società di capitali, relative alla cancellazione della società ed al 
deposito dei libri sociali (200). 
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello 
stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali 
previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione 
coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di 
accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 
e 7. 
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i 
commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei 
successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello 
svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, 
commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4, e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. 
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto 
i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi 
relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il 
cessionario (201). 



(200)  Comma così sostituito dall'art. 9.28, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(201)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





93. Concordato di liquidazione.
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con 
il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'art. 152, 
secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, 
possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede 
legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia. 
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta ai creditori 
chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie. 
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con 
liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso l'azione 
dei creditori per l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i 
terzi assuntori entro i limiti delle rispettive quote. 
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono 
depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia può stabilire 
altre forme di pubblicità. 
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre 
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato al 
commissario. 
6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di 
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso 
dalla Banca d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria 
e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data 
comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si 
applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4. 
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali 
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91. 



 





94. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, 
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive della Banca 
d'Italia. 
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea dei 
soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in 
relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui 
non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli 
adempimenti per la cancellazione della società ed il deposito dei libri sociali 
previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e 
liquidazione delle società di capitali (202). 
3. Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo e l'art. 
215 della legge fallimentare. 



(202)  Comma così sostituito dall'art. 9.29, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





95. Succursali di banche extracomunitarie.
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni 
previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto 
compatibili (203). 



(203)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. 
Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello 
stesso decreto. 
 





Sezione III-bis 
Banche operanti in àmbito comunitario (204) 
95-bis. Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione.
1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche 
comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori 
formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, di gestione 
provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si 
applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base 
di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri (205). 



(204)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.
(205)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





95-ter. Deroghe.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un 
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione: 
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato 
comunitario applicabile al contratto di lavoro; 
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo 
acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui 
territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o 
immobile; 
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile 
soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge 
dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro; 
d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti 
finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in 
un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono 
disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il 
registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali 
diritti. 
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono disciplinati dalla 
legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione, 
nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con 
patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato. 
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di 
annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio 
dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una 
procedura di liquidazione non pregiudica: 
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali 
mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un 
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si 
trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai 
predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un 
pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto 
reale; 
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di 
proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del 
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno 
Stato comunitario diverso da quello di origine; 
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con 
il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge 
applicabile al credito della banca. 
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si 
applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti 
in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che 
l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che 
non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura 
di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un 
diritto del quale la banca è spossessata sono disciplinati dalla legge dello 
Stato comunitario in cui la causa è pendente. 
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi 
e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina 
delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di 
ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura 
delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano 
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca (206). 



(206)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





95-quater. Collaborazione tra autorità.
1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari 
ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di 
gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di 
banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero 
avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura 
della procedura ovvero subito dopo. 
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una 
procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta 
all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine (207). 



(207)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





95-quinquies. Pubblicità e informazione agli aventi diritto.
1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e 
di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca 
italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono 
pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e 
in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante. 
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che 
hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario 
devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti 
all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 
1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini. 
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in 
lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali 
dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni 
stesse. 
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni 
di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'articolo 
89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale 
in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di 
tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la 
natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua 
italiana degli atti medesimi. 
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 
4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 
5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee prevista nel comma 1 (208). 



(208)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





95-sexies. Norme di attuazione.
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione 
(209). 



(209)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





95-septies. Applicazione.
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di 
amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta 
amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle 
competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004 (210). 




(210)  La sezione III-bis, comprendente gli articoli da 95-bis a 95-septies, è 
stata aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 
2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





Sezione IV 
Sistemi di garanzia dei depositanti (211) 
96. Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia.
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti 
istituiti e riconosciuti in Italia. 
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire a un 
sistema di garanzia italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema 
di garanzia dello Stato di appartenenza. 
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a 
un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia 
estero equivalente. 
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse finanziarie 
per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti. 
5. I componenti degli organi e coloro che prestano la propria attività 
nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto 
professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in 
possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale 
di questi ultimi (212). 



(211)  L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 
302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli 
artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, 
così disposto: 
" 
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza 
contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in 
base alle norme del presente decreto".
(212)  L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 
302), così come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1997, 
n. 13, ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli 
artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, 
così disposto: 
" 
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza 
contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in 
base alle norme del presente decreto". 
 





96-bis. Interventi.
1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta 
amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche 
comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un 
sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia 
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di 
garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento. 
2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie 
delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti 
delle succursali extracomunitarie delle banche italiane. 
3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche 
con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché 
agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. 
4. Sono esclusi dalla tutela: 
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; 
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed 
operazioni in titoli; 
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della 
banca; 
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (213); 
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta 
una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice 
penale; 
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, 
provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; 
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti 
delle stesse; 
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, 
lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento 
collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli 
istituti di moneta elettronica (214); 
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli 
organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo 
bancario; 
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di 
partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 (215); 
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo 
individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione 
finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori. 
5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere 
inferiore a lire duecento milioni. 
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che 
possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta 
amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo. 
7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, 
entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta 
amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in 
circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non 
superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il 
rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per 
adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria. 
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti 
della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi 
effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla 
liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi 
medesimi (216). 



(213)  Lettera aggiunta dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(214)  Lettera così modificata dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001. 
(215)  Lettera così sostituita dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(216)  L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 
302), così come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1997, 
n. 13, ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli 
artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, 
così disposto: 
" 
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza 
contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in 
base alle norme del presente decreto". 
 





96-ter. Poteri della Banca d'Italia.
1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla 
stabilità del sistema bancario: 
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i 
sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una 
ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario; 
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi 
bancarie e con l'attività di vigilanza; 
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di 
cointestazione (217); 
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche 
dai sistemi stessi; 
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono 
le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a 
quella offerta dai sistemi di garanzia italiani; 
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i 
depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella 
garanzia medesima delle singole tipologie di crediti; 
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli 
altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie 
a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; 
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione 
(218). 



(217)  Vedi, anche, il Comunicato 16 dicembre 2004. 
(218)  L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 
302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli 
artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, 
così disposto: 
" 
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza 
contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in 
base alle norme del presente decreto". 
 





96-quater. Esclusione.
1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso di 
inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai 
sistemi stessi. 
2. I sistemi di garanzia, previo assenso della Banca d'Italia, contestano alla 
banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per ottemperare agli 
obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per 
un periodo non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione 
della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione. 
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di ricezione 
della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da 
tempestiva notizia ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca 
d'Italia. 
4. Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria 
revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta 
ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi 
dell'articolo 80. 
5. La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita nei confronti 
di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria (219). 



(219)  L'art. 2, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 
302) ha inserito la Sez. IV, ha così sostituito l'art. 96 e ha aggiunto gli 
artt. 96-bis, 96-ter e 96-quater. L'art. 4 dello stesso decreto ha, inoltre, 
così disposto: 
" 
Art. 4. 1. I depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore protetti alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sono garantiti fino alla scadenza 
contrattuale o, in mancanza di scadenza, fino ad un anno dalla suddetta data in 
base alle norme del presente decreto". 
 





96-quinquies. Liquidazione ordinaria.
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una 
causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza 
dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. 
2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che 
deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti 
l'accertamento di cui al comma 1. 
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione 
all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della 
Banca d'Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell'articolo 2487 del 
codice civile. 
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle 
autorità creditizie previsti nel presente decreto (220). 



(220)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 
agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 

 





Sezione V 
Liquidazione volontaria (221) 
97. Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di liquidazione 
di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con 
speditezza, la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, 
nonché dei membri degli organi di sorveglianza. 
2. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste 
dall'art. 81, comma 2. 
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della 
procedura di liquidazione. 



(221)  Sezione così inserita dall'art. 3, D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 1996, n. 302).
 





Sezione V-bis 
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato (222) 
97-bis. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un 
illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca 
d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel 
corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono 
sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le 
quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte. 
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice 
dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, 
per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla 
situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e 
di controllo. 
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle 
sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla 
Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti 
previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione 
irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela 
dei diritti dei depositanti e della clientela. 
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in 
via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali 
italiane di banche comunitarie o extracomunitarie (223). 



(222)  La sezione V-bis, comprendente l'articolo 97-bis, è stata aggiunta 
dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi 
di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto.
(223)  La sezione V-bis, comprendente l'articolo 97-bis, è stata aggiunta 
dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), 
entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi 
di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 
 





Capo II 
Gruppo bancario 
Sezione I 
Capogruppo 
98. Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo 
bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione I. 
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti 
dall'art. 70, può essere disposta quando: 
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 
61, comma 4; 
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla procedura del 
fallimento, dell'amministrazione controllata, del concordato preventivo, della 
liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad 
altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato 
nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile 
in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa 
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo 
(224). 
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di 
emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che sia 
prescritto un termine più breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne 
autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere 
prorogata per un periodo non superiore a un anno. 
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa 
autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in 
parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i 
mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi 
amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione 
straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo 
esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi 
spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non 
superiore a sei mesi. 
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale dello 
stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo. 
6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le 
informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato. 
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari 
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti 
previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati. 
8. La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante speciali forme 
di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'art. 75, comma 
2 (225). 



(224)  La presente lettera, già corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 
12 gennaio 1994, n. 8, è stata poi così sostituita dall'art. 9.31, D.Lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, 
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto 
legislativo n. 37 del 2004. 
(225)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





99. Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si applicano le 
norme del presente titolo, capo I, sezione III. 
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi 
previsti dall'art. 80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio 
dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità. 
3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio del registro 
delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della 
liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui 
sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela 
dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di 
sorveglianza. La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per 
rendere noto l'avvenuto deposito della relazione (226). 
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6. 
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai 
commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67 della 
legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può 
essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della 
legge fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al 
provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al 
secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni 
anteriori. 



(226)  Comma così sostituito dall'art. 9.32, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





Sezione II 
Società del gruppo 
100. Amministrazione straordinaria.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i 
presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione 
straordinaria può essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari 
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. 
2. Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione 
controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le 
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi 
irregolarità nella gestione, le relative procedure si convertono in 
amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, 
dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla 
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti 
alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli 
dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle 
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca 
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti (227). 
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria 
siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita 
l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà 
essere fissato un termine per la formulazione del parere. 
4. La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della 
procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell'art. 
98, comma 8. 
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie, i commissari 
straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della 
capogruppo, possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli 
effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono triplicati. 



(227)  Comma così modificato dall'art. 9.33, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





101. Liquidazione coatta amministrativa.
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia 
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta 
amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato 
accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del presente titolo, 
capo I, sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina 
della sezione III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca 
d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della 
capogruppo. 
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella 
liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando 
l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, 
anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è 
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina 
la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata 
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle 
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca 
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti. 
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art. 99, 
comma 5. 



 





102. Procedure proprie delle singole società.
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle 
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi 
provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura 
dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità 
amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca 
d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante 
ai fini della vigilanza sul gruppo bancario. 



 





Sezione III 
Disposizioni comuni 
103. Organi delle procedure.
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone possono 
essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della 
liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, 
quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure. 
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto 
con quello della società, a cagione della propria qualità di commissario di 
altra società del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove 
esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di 
omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di 
sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato 
di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in 
merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono 
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i 
componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire direttive 
o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati 
atti. 
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di 
sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla 
stessa stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate 
valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente 
ricoperte in altre procedure nel gruppo. 



 





104. Competenze giurisdizionali.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 
99, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è 
competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la 
capogruppo. 
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a 
liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti 
amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione 
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle 
società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a 
Roma. 



 





105. Gruppi e società non iscritti all'albo.
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti 
dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta 
l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto 
dall'art. 64. 



 





TITOLO V 
Soggetti operanti nel settore finanziario 
(giurisprudenza di legittimità)
106. Elenco generale.
1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di 
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di 
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a 
intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC (228). 
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere 
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste 
dalla legge. 
3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società 
a responsabilità limitata o di società cooperativa; 
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; 
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo 
previsto per la costituzione delle società per azioni; 
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti 
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (229). 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: 

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali 
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al 
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando 
sia limitato all'ambito dei soci; 
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, 
può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma 
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi 
requisiti patrimoniali (230). 
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle 
iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (231). 
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, 
l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti 
e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari 
stessi, anche con la collaborazione di altre autorità (232). 
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo 
presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo 
stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di 
qualsiasi natura (233) (234). 



(228)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con 
D.M. 11 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1995, n. 303) sono stati fissati 
modalità e termini per l'iscrizione nell'elenco generale. 
(229)  Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(230)  Con D.M. 2 aprile 1999 sono stati determinati i requisiti patrimoniali 
relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie ed agli intermediari in cambi senza assunzione di 
rischio in proprio (money brokers). Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 
2003, n. 104700. 
(231)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(232)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(233)  Per l'estensione alle attività previste dal presente articolo delle 
disposizioni dell'art. 13, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 
1991, n. 141 vedi l'art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. 
(234)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





107. Elenco speciale.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la 
CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla 
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono 
individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco 
speciale tenuto dalla Banca d'Italia (235). 
2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli 
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto 
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse 
configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli 
interni, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La 
Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici 
nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con 
riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare 
disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio (236). 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni 
previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti 
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia (237).
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini 
da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento 
richiesto. 
4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere 
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 
4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di 
intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonchè 
vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per 
violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente 
decreto (238). 
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti 
anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106. 

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati 
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito 
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono 
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, 
nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, 
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (239). 
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano 
l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le 
disposizioni dell'articolo 47 (240) (241). 



(235)  Vedi, anche, il D.M. 13 maggio 1996 e l'art. 3, D.M. 14 novembre 2003, n. 
104702. 
(236)  Comma così sostituito prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e 
poi dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, 
come modificata dalla relativa legge di conversione. Con Del.CICR 25 luglio 2000 
(Gazz. Uff. 26 agosto 2000, n. 199) è stata stabilita l'organizzazione 
amministrativa, contabile ed i controlli interni degli intermediari finanziari 
inseriti nell'elenco speciale di cui al presente articolo. 
(237) Comma aggiunto dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 
2006, n. 297.
(238)  Comma aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e poi così 
sostituito dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 
297. 
(239)  Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e poi così 
sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, 
n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. 
(240)  Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(241)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





108. Requisiti di onorabilità dei partecipanti.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, 
determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di 
partecipazioni rilevanti in intermediari finanziari (242). 
2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle 
finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del 
medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute 
per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta 
persona. 
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e 
gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle 
partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del 
divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il 
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono 
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della 
deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere 
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione 
della relativa assemblea. 
4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, 
possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto 
alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini 
stabiliti dalla Banca d'Italia (243). 



(242)  I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 30 
dicembre 1998, n. 517. 
(243)  Articolo così sostituito dall'art. 9.35, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





109. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti 
aziendali (244).
1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti 
la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e 
indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo presso gli intermediari finanziari (245) (246). 
2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è 
dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal 
consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del 
difetto sopravvenuto (247). 
3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la 
sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata 
con le modalità indicate nel comma 2. 
4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di 
sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la 
decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari 
inseriti nell'elenco speciale (248). 
4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice 
civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4 
(249) (250). 



(244)  Rubrica così sostituita dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(245)  Comma così modificato dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(246)  I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti con D.M. 30 
dicembre 1998, n. 516. 
(247)  Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(248)  Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(249)  Comma aggiunto dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(250)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





110. Obblighi di comunicazione.
1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie 
o per interposta persona, è titolare di partecipazioni rilevanti in un 
intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario 
nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. 
Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura 
stabilita dalla Banca d'Italia (251). 
2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle 
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il 
diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio. 
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti 
nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque 
interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 
1. 
4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla 
società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le 
comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del 
divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il 
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono 
impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta 
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della 
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle 
imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a 
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni 
dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato 
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della 
relativa assemblea (252). 



(251)  Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(252)  Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





111. Cancellazione dall'elenco generale.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC, dispone la 
cancellazione dall'elenco generale: 
a) per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2; 
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo 106, comma 3, 
lettere a), b) e c); 
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni 
emanate ai sensi del presente decreto legislativo (253). 
2. [La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive 
competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco] (254). Per 
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la cancellazione 
dall'elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall'elenco 
speciale da parte della Banca d'Italia (255). 
3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, 
previa contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e 
valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è 
effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti 
nell'elenco speciale. 
4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, 
l'organo amministrativo convoca l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o 
per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare 
la liquidazione volontaria della società (256). 
5. Il presente articolo non si applica nei sensi dell'articolo 107, comma 6 
(257) (258). 



(253)  Comma così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(254)  Periodo soppresso dall'art. 22, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(255)  Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(256)  Comma così sostituito dall'art. 9.38, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(257)  Comma aggiunto dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
(258)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





112. Comunicazioni del collegio sindacale.
1. Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca d'Italia 
qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco speciale, di tutti 
gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri 
compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione od una 
violazione delle norme che disciplinano l'attività degli intermediari 
finanziari. A tali fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal 
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge 
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (259). 
2. [La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni dalla data 
dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale] (260). 



(259)  Comma così sostituito dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(260)  Comma abrogato dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





113. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico.
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività 
indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una 
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
emana disposizioni attuative del presente comma. 
2. Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento ai 
requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109 (261) (262). 



(261)  Comma così sostituito dall'art. 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(262)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





114. Norme finali.
1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia e delle finanze 
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti 
aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1. 
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti già 
sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti 
sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per 
l'esenzione. 
3. [La Banca d'Italia e l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di 
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni] (263) (264). 



(263)  Comma abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 (Gazz. Uff. 28 
settembre 1999, n. 228). 
(264)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





TITOLO V-bis 
Istituti di moneta elettronica (265) 
114-bis. Emissione di moneta elettronica.
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di 
moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere esclusivamente l'attività di 
emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi 
ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono 
svolgere altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di 
pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma. 
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta 
elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno 
Stato comunitario o extracomunitario. 
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere all'emittente, 
secondo le modalità indicate nel contratto, il rimborso al valore nominale della 
moneta elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto 
corrente, corrispondendo all'emittente le spese strettamente necessarie per 
l'effettuazione dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di 
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità 
alla disciplina comunitaria (266). 



(265)  Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è 
stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
Per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo vedi la Del.CICR 4 marzo 
2003.
(266)  Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è 
stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
 





114-ter. Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera.
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio 
dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, 
fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti 
di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 
14. 
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: 
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto 
delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; 
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa 
autorizzazione della Banca d'Italia. 
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato 
comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, 
comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in 
uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli 
articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4 (267). 



(267)  Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è 
stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
 





114-quater. Vigilanza.
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'articolo 
19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel 
Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e 
III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140. 
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta 
elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'articolo 59, 
comma 1, lettera b). La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a 
vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività 
connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza 
su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 
3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al 
valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi 
dell'articolo 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta 
elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare 
funzionamento del relativo circuito (268). 



(268)  Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è 
stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
 





114-quinquies. Deroghe.
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica 
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono 
una o più delle seguenti condizioni: 
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta 
elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia 
in conformità alla disciplina comunitaria; 
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata 
in pagamento esclusivamente da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono 
funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la moneta 
elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti 
l'istituto emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante; 
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica è accettata 
in pagamento solo da un numero limitato di imprese, individuate in base alla 
loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con 
l'istituto. 
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali devono 
prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica a 
disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla Banca 
d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria. 
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non 
beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento (269). 



(269)  Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 114-bis a 114-quinquies, è 
stato aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
 





TITOLO VI 
Trasparenza delle condizioni contrattuali 
Capo I 
Operazioni e servizi bancari e finanziari 
115. Àmbito di applicazione.
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio 
della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione 
dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal 
capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati (270). 




(270)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
116. Pubblicità.
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, 
i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione 
economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli 
interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per 
le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso 
effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 
marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi (271). 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e la Banca 
d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato (272): 
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime 
addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; 
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei 
rendimenti; 
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare 
nell'attività di collocamento. 
3. Il CICR: 
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità (273); 
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della 
pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le 
informazioni pubblicizzate; 
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il 
calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto 
economico dei rapporti; 
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che 
devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi 
mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'art. 115 rendono nota la 
disponibilità delle operazioni e dei servizi. 
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma 
dell'art. 1336 del codice civile (274). 



(271)  Comma così modificato prima dall'art. 13, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e 
poi dal comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(272)  Alinea così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 
262. 
(273)  Lettera così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(274)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





116-bis. Decisioni di rating.
1. La Banca d'Italia può disporre che le banche e gli intermediari finanziari 
illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i principali fattori alla base 
dei rating che le riguardano. L'eventuale conseguente comunicazione non da luogo 
ad oneri per il cliente (275).



(275) Articolo aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 27 
dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
117. Contratti.
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari 
contratti possano essere stipulati in altra forma. 
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione 
praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in 
caso di mora. 
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso 
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata 
nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. 
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio 
agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e 
condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più 
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel 
comma 6, si applicano: 
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro 
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro 
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione 
del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; 
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del 
rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di 
pubblicità nulla è dovuto. 
8. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, può prescrivere che determinati 
contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla 
base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico 
determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la 
responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione 
delle prescrizioni della Banca d'Italia, adottate d'intesa con la CONSOB (276) 
(277). 



(276)  Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 

(277)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
118. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare 
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora 
sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 
1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere 
comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo 
evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con 
preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto 
durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata 
ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In 
tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto 
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le 
prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il 
cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica 
monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e 
si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente (278). 



(278) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
119. Comunicazioni periodiche alla clientela.
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono per 
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta 
all'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del 
rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. 
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al 
cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità 
semestrale, trimestrale o mensile. 
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e 
le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati 
trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (279). 
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra 
nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, 
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della 
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci 
anni (280). 



(279)  Comma così modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(280)  Comma così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
120. Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi (281).
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari 
emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale 
presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta 
del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del 
prelevamento. 
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli 
interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività 
bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia 
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio 
degli interessi sia debitori sia creditori (282). 



(281)  Rubrica così sostituita dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
(282)  Comma aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Le modalità ed 
i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 
2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). 
 





Capo II 
Credito al consumo 
121. Nozione.
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di 
un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di 
pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a 
favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività 
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). 
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato: 
a) alle banche; 
b) agli intermediari finanziari; 
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio 
della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo. 
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto 
compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al 
consumo. 
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano: 
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti 
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo 
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del 
codice civile, purché stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati 
contestualmente in copia al consumatore; 
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con 
il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché 
previsti contrattualmente nel loro ammontare; 
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di 
interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive 
sostenute e documentate; 
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di 
proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero 
all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento; 
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa 
clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, 
con o senza corrispettivo, al locatario. 



 





122. Tasso annuo effettivo globale.
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a 
carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il 
TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il 
credito. 
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in 
particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo (283). 
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso 
l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere 
incluso nel TAEG. 



(283)  Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63. 
 





123. Pubblicità.
1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, 
in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di 
validità. 
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con 
cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo 
del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR 
individua i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere 
indicato mediante un esempio tipico. 



 





124. Contratti.
1. Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi 1 e 3. 
2. I contratti di credito al consumo indicano: 
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento; 
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate; 
c) il TAEG; 
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere 
eventualmente modificato; 
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei 
casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne 
fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore; 
f) le eventuali garanzie richieste; 
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse 
nel calcolo del TAEG. 
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al consumo che 
abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di 
nullità: 
a) la descrizione analitica dei beni e dei servizi; 
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e 
l'ammontare dell'eventuale acconto; 
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui 
il passaggio della proprietà non sia immediato. 
4. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla 
base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la 
determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano 
non apposte. 
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono 
sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: 
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di 
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle 
finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; 
b) la scadenza del credito è a trenta mesi; 
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del 
finanziatore (284). 



(284)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





125. Disposizioni varie a tutela dei consumatori.
1. Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano anche a tutti 
i contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un 
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in 
prestito. 
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza 
penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto 
contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha 
diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le 
modalità stabilite dal CICR. 
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al 
consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che 
poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, 
anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile. 
4. [Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore 
che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire 
contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia 
un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di 
credito ai clienti del fornitore] (285). 
5. [La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale 
il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione 
del credito] (286). 



(285)  Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, 
l'art. 42 dello stesso decreto. 
(286)  Comma abrogato dall'art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Vedi, ora, 
l'art. 42 dello stesso decreto. 
 





126. Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1. I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a 
un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di 
una carta di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: 
a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito; 
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili 
dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono 
determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, 
nulla è dovuto dal consumatore; 
c) le modalità di recesso dal contratto. 



 





Capo III 
Regole generali e controlli 
127. Regole generali.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più 
favorevole al cliente. 
2. Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere solo dal 
cliente. 
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono 
assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB; la proposta è 
formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti 
solo nell'elenco generale previsto dall'art. 106 (287). 



(287)  Comma aggiunto dall'art. 26, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e poi così 
modificato dall'art. 25, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
 





128. Controlli.
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la 
Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire 
ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale previsto dall'articolo 107. 
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale 
previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 
155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a 
tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità. 
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i 
controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle 
sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il 
CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 
e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 
3. 
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di 
pubblicità, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca 
d'Italia o dell'UIC o delle altre autorità indicate dai CICR ai sensi del comma 
4, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre la sospensione 
dell'attività, anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a 
trenta giorni (288) (289). 



(288)  Articolo così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(289)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





128-bis. Risoluzione delle controversie.
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie con la clientela (290). 
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono 
determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle 
controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti 
assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti 
interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, 
l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il 
ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto 
dall'ordinamento (291). 



(290) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 
303.
(291)  Articolo aggiunto dall'art. 29, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
 





TITOLO VII 
Altri controlli 
129. Emissione di strumenti finanziari.
1. La Banca d'Italia può richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari 
segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti 
gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all'estero da 
soggetti italiani, al fine di acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei 
prodotti e dei mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo (292).



(292) Articolo prima modificato dall'art. 9.41, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così sostituito 
dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dal comma 7 dell'art. 1, D.Lgs. 29 
dicembre 2006, n. 303.
 





TITOLO VIII 
Sanzioni 
Capo I 
Abusivismo bancario e finanziario (293) 
(giurisprudenza di legittimità)
130. Abusiva attività di raccolta del risparmio.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in 
violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni (294). 



(293)  Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(294)  L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene 
previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun 
tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
131. Abusiva attività bancaria.
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in 
violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni 
(295). 



(295)  L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene 
previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun 
tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 
 





131-bis. Abusiva emissione di moneta elettronica.
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo previsto 
dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito 
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 
10.329 euro (296). 



(296)  Articolo aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001. L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto 
che le pene previste dal presente articolo, siano raddoppiate entro i limiti 
posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice 
penale. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
132. Abusiva attività finanziaria.
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività 
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto 
nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione da sei 
mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni 
(297). [La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso 
adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in 
inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività 
bancaria] (298). La stessa pena si applica a chiunque svolge l'attività 
riservata agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107, in assenza dell'iscrizione nel medesimo elenco (299). 
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più 
delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere 
iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è 
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni (300) (301). 



(297)  L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene 
previste dal presente periodo, siano raddoppiate entro i limiti posti per 
ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 
(298)  Periodo soppresso dall'art. 28, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(299)  Periodo aggiunto dall'art. 38, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(300)  L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che la pena 
prevista dal presente comma, sia raddoppiata entro i limiti posti dal libro I, 
titolo II, capo II, del codice penale. 
(301)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





132-bis. Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale.
1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta del 
risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta elettronica o 
attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis e 132, la 
Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini 
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, 
ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le 
spese per l'ispezione sono a carico della società (302). 



(302)  Il presente articolo, aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 
e sostituito dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39, è stato da ultimo così 
sostituito dall'art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, 
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui 
all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
 





133. Abuso di denominazione (303).
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione 
rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" 
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre 
in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria è 
vietato a soggetti diversi dalle banche. 
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta elettronica" ovvero 
di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in 
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di 
moneta elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta 
elettronica e dalle banche (304). 
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per 
l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole 
o le locuzioni indicate nei commi 1 e 1-bis possono essere utilizzate da 
soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica (305). 
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni (306). La 
stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in 
qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto 
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (307). 



(303)  Rubrica così sostituita dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001.
(304)  Comma aggiunto dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 
2001. 
(305)  Comma così modificato dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001. 
(306)  L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(307)  Periodo aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
Successivamente l'intero comma è stato così modificato dall'art. 30, D.Lgs. 4 
agosto 1999, n. 342. 
 





Capo II 
Attività di vigilanza (308) 
(giurisprudenza di legittimità)
134. Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
[1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, 
intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza 
consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti non 
rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari 
finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti 
concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più 
grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni 
a lire venti milioni. 
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, 
direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi 
nell'ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque 
sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di 
vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 
venticinque milioni a lire cento milioni] (309). 



(308)  Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(309)  Articolo abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. 
 





Capo III 
Banche e gruppi bancari (310) 
(giurisprudenza di legittimità)
135. Reati societari.
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si 
applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso 
banche, anche se non costituite in forma societaria (311). 



(310)  Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(311)  Articolo così sostituito dall'art. 9.43, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

 





(giurisprudenza di legittimità)
136. Obbligazioni degli esponenti bancari.
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una 
banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di 
compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, 
dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione 
presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di 
controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di 
interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate (312). 
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di 
amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte 
di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 
posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento 
poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi 
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, 
dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. 
2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni 
intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o 
presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, 
direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le 
controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra 
società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le 
operazioni sul mercato interbancario (313). 
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la 
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro (314). 



(312)  Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e poi così modificato dal 
comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(313)  Comma aggiunto dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 - con la 
decorrenza indicata nell'art. 24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione e nell'art. 34-quater, D.L. 10 
gennaio 2006, n. 4, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione - e 
poi così modificato dal comma 8 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303. 
(314)  Comma prima sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e poi così modificato 
dall'art. 8, L. 28 dicembre 2005, n. 262 con la decorrenza indicata nell'art. 
24-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge 
di conversione, e nell'art. 34-quater, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 39, comma 1 della suddetta 
legge n. 262 del 2005 ha disposto che le pene previste dal presente comma, siano 
raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo 
II, capo II, del codice penale. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui 
all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
137. Mendacio e falso interno bancario.
[1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere 
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le 
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a 
una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione 
del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 
lire dieci milioni] (315). 
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere 
concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le 
condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad 
una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione 
del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad 
euro 10.000 (316). 
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di 
amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche 
che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni 
alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del 
credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui 
sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla 
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 
richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con 
l'ammenda fino a lire venti milioni (317). 



(315)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. 
(316)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(317)  L'art. 39, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto che le pene 
previste dal presente comma, siano raddoppiate entro i limiti posti per ciascun 
tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. 
 





138. Aggiotaggio bancario.
[1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose 
riguardanti banche o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a 
indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del 
pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale. 
Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e 
l'art. 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58] (318). 



(318)  Articolo così modificato dall'art. 31, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
Successivamente il presente articolo è stato abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 11 
aprile 2002, n. 61. 
 





Sezione IV 
Partecipazioni (319) 
139. Partecipazioni in banche, in società finanziarie capogruppo e in 
intermediari finanziari (320).
1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo 19, la 
violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, 
nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo 24 commi 1 e 3, 
dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108, commi 3 e 4, e dell'articolo 
110, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,820 a 
258.225 euro (321). 
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di 
autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste 
dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto 
fino a tre anni. 
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista 
dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni 
nelle società finanziarie capogruppo (322) (323). 



(319)  Rubrica prima modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e 
poi così sostituita dall'art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito 
dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(320)  Rubrica così sostituita dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(321)  Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. L'importo della sanzione è 
stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 
dicembre 2005, n. 262. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui 
all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 
(322)  Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004. 

(323)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





140. Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società 
appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (324).
1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo 
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire cinquecento 
milioni (325). 
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni 
indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a 
tre anni (326). 



(324)  Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, 
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(325)  Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal 
comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(326)  Così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





Capo V 
Altre sanzioni (327) 
141. False comunicazioni relative a intermediari finanziari.
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste 
dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena 
dell'arresto fino a tre anni (328). 



(327)  Intestazione così modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(328)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





142. Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa 
dichiarazione di decadenza o di sospensione.
[1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla 
carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2 e 3, è 
punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cinquecentomila a 
lire cinquemilioni] (329). 



(329)  Abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





143. Emissione di valori mobiliari.
1. [L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni (330) 
sino alla metà del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle 
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire 
duecentocinquanta milioni ] (331) (332) . 



(330)  L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(331) Comma abrogato dal comma 9 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(332)  Articolo così sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto disposto dal 
comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
144. Altre sanzioni amministrative pecuniarie (333).
[Capo II Sanzioni amministrative] (334)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni (335) per 
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, 
comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 
107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 
5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità 
creditizie (336). 
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono 
funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni 
indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero 
osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è 
applicabile la sanzione prevista dal comma 1 (337). 
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, 
è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire 
centoventicinque milioni (338) per l'inosservanza delle norme contenute negli 
articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari 
impartite dalle autorità creditizie. 
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di 
direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, 
è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento 
milioni (339) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, 
ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste 
dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di 
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una 
pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite 
inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a). 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 
3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne 
determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma 
diversa dal rapporto di lavoro subordinato (340). 
6. [Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le 
disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ] (341) 
(342). 



(334)  Intestazione soppressa dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(333)  Rubrica così sostituita dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(335)  L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(336)  Comma così modificato prima dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, 
poi dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 - ed infine 
dal comma 10 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(337)  Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(338)  L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(339)  L'importo della sanzione è stato così aumentato ai sensi di quanto 
disposto dal comma 3 dell'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(340)  Il comma 5, precedentemente abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, 
n. 415, è stato nuovamente inserito dall'art. 33, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
(341)  Comma abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
(342)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145, sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





Capo VI 
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative (343) 
(giurisprudenza di legittimità)
145. Procedura sanzionatoria.
1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile una sanzione 
amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'àmbito delle rispettive 
competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o 
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, 
tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con 
provvedimento motivato (344). 
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta della 
Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni con decreto 
motivato] (345). 
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, 
commi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla 
data di notificazione, a cura e spese della banca, della società o dell'ente al 
quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a 
diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione 
delle altre sanzioni previste dal presente titolo è pubblicato per estratto sul 
bollettino previsto dall'articolo 8 (346). 
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione alla 
corte di appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'autorità che 
ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di 
comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la 
cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notifica (347). 
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte di 
appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto 
motivato. 
6. La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per la 
presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire l'audizione anche 
personale delle parti (348). 
7. La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito 
il pubblico ministero, con decreto motivato. 
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte di 
appello, all'autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della 
pubblicazione per estratto nel bollettino previsto dall'articolo 8 (349). 
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede 
mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
10. Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle 
violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e 
delle spese di pubblicità previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a 
esercitare il regresso verso i responsabili. 
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si 
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689 (350) (351) (352). 



(343)  Rubrica aggiunta dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
(344)  Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(345)  Comma abrogato dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(346)  Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(347)  Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(348)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 (nel testo 
precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6 (nel testo precedente alla 
modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(349)  Comma così sostituito dall'art. 26, L. 28 dicembre 2005, n. 262. 
(350)  Articolo prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e 
poi così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per la 
disciplina dei procedimenti in materia di diritto societario e di 
intermediazione finanziaria nonché in materia bancaria e creditizia, vedi il 
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Con Provv.Banca Italia 3 settembre 2003 (Gazz. 
Uff. 22 settembre 2003, n. 220) sono state stabilite le procedure per 
l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari non bancari. 
Vedi, anche, l'art. 1, Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855. 
(351)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
(352)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 145 (nel testo 
precedente alla modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, e non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 145, comma 6 (nel testo precedente alla 
modifica disposta con il D.Lgs. n. 342 del 1999), sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





TITOLO IX 
Disposizioni transitorie e finali 
146. Vigilanza sui sistemi di pagamento.
1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di 
pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi 
di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili (353). 



(353)  Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento sono state 
emanate con Provv.Banca Italia 24 febbraio 2004 e con Provv. Banca Italia 11 
novembre 2005. 
 





147. Altri poteri delle autorità creditizie.
1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le 
banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'art. 
32, primo comma, lettere d) ed f), e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), 
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 



 





148. Obbligazioni stanziabili.
[1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in 
anticipazione presso la Banca d'Italia] (354). 



(354)  Articolo abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 a decorrere 
dalla data indicata nell'art. 11 dello stesso decreto. 
 





149. Banche popolari.
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro 
cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro azioni a quello 
stabilito dal comma 2 dell'art. 29. 
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al 
capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'art. 
30 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere 
le relative azioni. 
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti attività 
bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o in banca popolare ovvero 
deliberare fusioni con banche da cui risultino società per azioni o banche 
popolari. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste 
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto 
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si applica 
quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 



 





150. Banche di credito cooperativo.
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 
possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione 
"credito cooperativo". 
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 
33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo 
entro il 1° gennaio 1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate 
con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea 
ordinaria. 
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non 
sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4, relative al 
limite minimo del valore nominale delle azioni. 
4. ... (355). 
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo 
previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine 
esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella 
consentita. 
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere 
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative 
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dagli 
statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 



(355)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, L. 31 gennaio 1992, n. 59. 
 





150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le 
seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 
2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo 
e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 
2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo 
periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto 
comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo 
comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo 
comma, del codice civile. 
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni 
degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili. 
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste 
dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile. 
5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica 
in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36. 
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito 
cooperativo può prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni 
ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile. 
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito 
cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 è fissato 
al 30 giugno 2005 (356). 



(356)  Articolo aggiunto dall'art. 38, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310. 
 





151. Banche pubbliche residue.
1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche 
residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e 
dalle altre norme in questi richiamate. 



 





152. Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda 
categoria.
1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e i monti di 
credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il 
pubblico devono assumere iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio 
dell'attività creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso 
tale termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in 
liquidazione. 
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di seconda 
categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare 
l'attività di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni del presente decreto legislativo. 



 





153. Disposizioni relative a particolari operazioni di credito.
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste 
dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata 
dalle norme previgenti. 
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, 
continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione delle 
norme che prevedono interventi della Banca d'Italia. 
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario 
continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi 
provvedimenti autorizzativi. 
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni del 
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito con modificazioni dalla 
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 , e 
successive modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a 
integrare le norme suddette che a esse fanno riferimento. 
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47 continuano ad 
applicarsi le disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di 
fondi pubblici di agevolazione creditizia. 



 





154. Fondo interbancario di garanzia.
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per il credito 
peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le disposizioni dell'art. 22 
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 . 



 





155. Soggetti operanti nel settore finanziario.
1. I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106, comma 1, si 
adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo 
articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo. 
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie 
per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, 
n. 317 . 
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della 
legge 10 maggio 1938, n. 745 , sono sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. 
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione 
dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non 
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari 
iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente 
decreto legislativo (357). 
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, 
determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai 
mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti 
a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La 
Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere 
in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi 
patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare 
una delle forme societarie previste dall'articolo 106, comma 3 (358). 
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente 
l'attività di garanzia collettiva dei fidi (359). 
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, 
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti 
attività: 
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello 
Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate 
o socie; 
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di 
agevolazione; 
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche 
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le 
imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione (360). 
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via 
residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività 
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (361). 
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 
107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la 
cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme 
di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; 
si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (362). 
5. I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, 
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono 
iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. 
A tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli 
articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di 
onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre 
operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni applicative 
del presente comma individuando, in particolare, le attività che possono essere 
esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia 
e delle finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare le 
abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197 (363). 
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono 
tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli 
prestiti, possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione 
del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e 
dei limiti quantitativi determinati dal CICR (364) (365). 



(357)  Comma così sostituito prima dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e 
poi dal comma 37 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(358)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

(359)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

(360)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(361)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

(362)  Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

(363)  Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Per le 
disposizioni applicative delle norme contenute nel presente comma vedi il D.M. 
31 luglio 2001, n. 372. Con Provv. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2002, 
n. 22, S.O.) sono state emanate le istruzioni per l'iscrizione dei cambiavalute 
nell'apposita sezione dell'elenco generale previsto dal comma 1 dell'art. 106 
del presente decreto. 
(364)  Comma aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Le modalità ed 
i criteri di cui al presente comma sono stati stabiliti con Del.CICR 9 febbraio 
2000 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2000, n. 43). Il D.M. 28 luglio 2000 (Gazz. Uff. 26 
agosto 2000, n. 199), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, ha disposto che nei confronti dei soggetti operanti nel settore 
finanziario di cui alla citata Del.CICR 9 febbraio 2000, non si applicano i 
requisiti minimi di capitale versato di cui all'art. 106, comma 3, lett. c) del 
presente decreto. 
(365)  Nel presente decreto le espressioni: "Ministro del tesoro" e: "Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ovunque ricorrenti, 
sono state sostituite dalle parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" e 
le parole: "Ministero del tesoro" e: "Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica", ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle 
parole: "Ministero dell'economia e delle finanze", ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina 
transitoria di cui all'articolo 6 dello stesso decreto. 
 





156. Modifica di disposizioni legislative.
1. ... (366). 
2. ... (367). 
3. ... (368). 
4. ... (369). 
5. ... (370). 
6. ... (371). 
7. ... (372). 



(366)  Sostituisce l'art. 10, D.L. 3 maggio 1991, n. 143. 
(367)  Sostituisce la lett. e) dell'art. 1, comma 1, L. 21 febbraio 1991, n. 52. 

(368)  Sostituisce l'art. 11, secondo comma, L. 12 giugno 1973, n. 349. 
(369)  Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342, sostituisce l'art. 213, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. 
(370)  Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342, sostituisce il comma 3 dell'art. 4, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. 
(371)  Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342, sostituisce l'art. 58, L. 23 dicembre 1998, n. 448. 
(372)  Il comma che si omette, aggiunto dall'art. 36, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 
342, modifica il comma 1 dell'art. 3, L. 26 novembre 1993, n. 489. 
 





157. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 .
1. ... (373). 
2. ... (374). 
3. ... (375). 
4. ... (376). 
5. ... (377). 
6. ... (378). 
7. ... (379). 
8. ... (380). 
9. ... (381). 
10. ... (382). 
11. ... (383). 
12. ... (384). 
13. ... (385). 



(373)  Sostituisce l'art. 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(374)  Sostituisce l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(375)  Sostituisce l'art. 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(376)  Sostituisce l'art. 11, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(377)  Sostituisce l'art. 19, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(378)  Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art 23, D.Lgs. 27 gennaio 1992, 
n. 87. 
(379)  Abroga il comma 3 dell'art. 24, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(380)  Sostituisce l'art. 25, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(381)  Abroga l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(382)  Sostituisce l'art. 26, comma 5, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(383)  Abroga l'art. 27, comma 3, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(384)  Sostituisce l'art. 28, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
(385)  Sostituisce l'art. 45, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87. 
 





158. Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie 
che esercitano attività di intermediazione mobiliare.
[1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, 
che esercitano nel territorio della Repubblica attività di intermediazione 
mobiliare, si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione 
e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari nonché 
quelle concernenti la vigilanza della CONSOB previste dalla legge 2 gennaio 
1991, n. 1 . 
2. La CONSOB e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e con 
le procedure prescritte dalla legge n. 1 del 1991 , stabiliscono, nel rispetto 
della disciplina comunitaria in materia, le altre norme del titolo I della legge 
n. 1 del 1991 applicabili ai soggetti indicati nel comma 1. 
3. Con le modalità previste dal comma 2, la CONSOB e la Banca d'Italia possono 
concedere ai soggetti indicati nel comma 1 deroghe all'osservanza degli obblighi 
previsti dal presente articolo ovvero stabilire modalità particolari di 
adempimento; tali interventi devono essere giustificati dall'esistenza di 
obblighi equivalenti nell'ordinamento di appartenenza oppure dalla particolare 
struttura soggettiva od operativa degli stessi soggetti] (386). 



(386)  Abrogato dall'art. 66, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415. 
 





159. Regioni a statuto speciale.
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 
sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini 
di vigilanza, un parere vincolante. 
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le 
norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano 
peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia 
disciplinata dall'art. 26. 
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle 
norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate 
dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della 
direttiva stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili 
contenute nei commi precedenti. 



 





160. Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
[1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , della legge 
17 maggio 1991, n. 157 , quelle concernenti la quotazione dei valori mobiliari 
nei mercati regolamentati, nonché la disciplina della sollecitazione del 
pubblico risparmio] (387). 



(387)  Articolo abrogato dall'art. 211, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
161. Norme abrogate.
1. Sono o restano abrogati (388): 
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 ; 
la legge 15 luglio 1906, n. 441 ; 
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 ; 
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620 ; 
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709 , convertito dalla legge 6 
luglio 1922, n. 1158; 
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 ; 
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148 , convertito dalla legge 17 
aprile 1925, n. 473; 
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; 
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063 ; 
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297 , convertito dalla legge 14 
aprile 1927, n. 531; 
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511 , convertito dalla legge 23 
giugno 1927, n. 1107; 
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830 , convertito dalla legge 23 
giugno 1927, n. 1108; 
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187 , convertito dalla legge 22 
dicembre 1927, n. 2537; 
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito dalla legge 5 luglio 
1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni; 
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928 , e successive modificazioni e 
integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; 
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817 , convertito dalla legge 25 
dicembre 1928, n. 3154; 
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307 , convertito dalla legge 13 
dicembre 1928, n. 3040; 
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni; 
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225 ; 
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693 , convertito dalla legge 17 
dicembre 1931, n. 1640; 
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; 
la legge 30 maggio 1932, n. 635 ; 
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721 , convertito dalla legge 22 
dicembre 1932, n. 1710; 
la legge 30 maggio 1932, n. 805 ; 
la legge 3 giugno 1935, n. 1281 ; 
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; 
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883 , convertito dalla legge 9 
gennaio 1936, n. 225; 
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, 
fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli 32, primo comma, lettere d) 
e f) e 35, secondo comma, lettera b); 
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376 , convertito dalla legge 18 gennaio 
1937, n. 169; 
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008 , convertito dalla legge 4 
gennaio 1937, n. 50; 
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561 , convertito dalla legge 20 
dicembre 1937, n. 2352; 
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , e successive modificazioni e 
integrazioni; 
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; 
la legge 7 aprile 1938, n. 378 ; 
la legge 10 maggio 1938, n. 745 , fatta eccezione per gli articoli 10, 11, 12, 
commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; 
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge 5 gennaio 
1939, n. 86; 
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 , fatta eccezione per gli articoli 37, 
38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52; 
la legge 16 novembre 1939, n. 1797 ; 
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922 ; 
la legge 21 maggio 1940, n. 657 ; 
la legge 10 giugno 1940, n. 933; 
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955 ; 
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato con regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226 ; 
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416; 
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 
417; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76 ; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244; 

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 ; 

il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453 ; 
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491 ; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , 
fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le competenze valutarie del CICR 
previste dall'art. 1, primo comma; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 
1418 ; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 
1419 ; 
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 
1421 ; 
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105 , e successive modificazioni; 
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; 
la legge 29 luglio 1949, n. 474 ; 
la legge 22 giugno 1950, n. 445 ; 
la legge 10 agosto 1950, n. 717 ; 
la legge 17 novembre 1950, n. 1095 ; 
la legge 27 novembre 1951, n. 1350; 
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 , fatta eccezione per gli 
articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 
41, secondo comma; 
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093 ; 
la legge 24 febbraio 1953, n. 101 ; 
la legge 13 marzo 1953, n. 208 ; 
la legge 11 aprile 1953, n. 298 ; 
la legge 8 aprile 1954, n. 102 ; 
la legge 31 luglio 1957, n. 742 ; 
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e successive modificazioni e integrazioni, 
fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; 
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ; 

la legge 21 luglio 1959, n. 607; 
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235 ; 
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320 ; 
la legge 3 febbraio 1961, n. 39 ; 
la legge 21 maggio 1961, n. 456 ; 
la legge 27 giugno 1961, n. 562 ; 
la legge 28 luglio 1961, n. 850 ; 
la legge 24 novembre 1961, n. 1306 ; 
la legge 30 aprile 1962, n. 265; 
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679 ; 
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907 ; 
la legge 10 maggio 1964, n. 407 ; 
la legge 5 luglio 1964, n. 627 ; 
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; 
la legge 11 maggio 1966, n. 297; 
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; 
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700 (389), nonché ogni 
altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione, al 
funzionamento e all'operatività della "Sezione credito" della Banca nazionale 
delle comunicazioni; 
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ; 
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; 
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; 
la legge 27 marzo 1969, n. 120 ; 
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970 ; 
la legge 28 ottobre 1970, n. 866 ; 
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896 ; 
la legge 26 ottobre 1971, n. 917 ; 
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; 
la legge 5 dicembre 1972, n. 848 ; 
la legge 29 novembre 1973, n. 812; 
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916 ; 
la legge 11 marzo 1974, n. 75 ; 
la legge 14 agosto 1974, n. 392 ; 
la legge 14 agosto 1974, n. 395 ; 
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 ; 
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ; 
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403 ; 
la legge 10 febbraio 1981, n. 23 ; 
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423 ; 
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72 ; 
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77 , e successive modificazioni e 
integrazioni; 
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359 ; 
la legge 18 luglio 1984, n. 360 ; 
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ; 
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281 , e 
successive modificazioni e integrazioni; 
la legge 17 aprile 1986, n. 114 ; 
la legge 17 aprile 1986, n. 115 ; 
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 ; 
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, 
commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto 1989, n. 302 . Resta 
fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; 
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218 ; 
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni; 
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 ; 
la legge 6 giugno 1991, n. 175 ; 
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art. 8, comma 
2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del 
presente articolo; 
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ; 
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207 , salvo quanto previsto nell'art. 
2, comma 1, della medesima legge; 
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 , fatta eccezione per gli 
articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; 
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528 . 
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in 
vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente 
decreto legislativo: 
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; 
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, 
n. 153 ; 
la legge 5 marzo 1985, n. 74 ; 
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350 ; 
gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302 ; 
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; 
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 ; 
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 , fatta salva la disciplina 
fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; 
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 ; 
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del 
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 luglio 1991, n. 197; 
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; 
la legge 17 febbraio 1992, n. 154 , fatta eccezione per l'art. 10; 
il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334 . 
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, così come 
successivamente modificati, continuano a essere applicati fino all'attuazione 
dell'art. 152 del presente decreto legislativo. 
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi continuano a essere 
applicati fino all'attuazione dell'articolo 155, comma 5, del presente decreto 
legislativo . 
4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto 
legislativo. 
5. Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate 
o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore 
dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo. 
6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme 
anteriori (390). 
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già 
consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 
1990, n. 287. 



(388)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1994, n. 54. 

(389)  Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. 
(390) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 187 
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 161, comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3, comma secondo, 
41, comma secondo, e 47 della Costituzione.
 





162. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1994. 



 





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