GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 305 DEL 30/12/1992






D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.     Agg. G.U.  05/2009
Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e 
pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 






Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 10 giugno 1996, n. 32; Circ. 3 dicembre 1997, n. 65; 
Informativa 15 gennaio 2002, n. 4; Informativa 18 febbraio 2002, n. 21; 
Informativa 30 gennaio 2003, n. 5; Informativa 4 febbraio 2003, n. 5; 
Informativa 2 maggio 2003, n. 24; Nota 29 gennaio 2004, n. 2; Circ. 9 febbraio 
2004, n. 9; Circ. 1 marzo 2004, n. 15; Nota 11 marzo 2004, n. 6; Circ. 12 agosto 
2004, n. 53; Nota 26 ottobre 2004, n. 24; Nota 8 febbraio 2005, n. 4; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 gennaio 1996, n. 
12; Circ. 16 gennaio 1996, n. 14; Circ. 13 febbraio 1996, n. 32; Circ. 15 
febbraio 1996, n. 37; Circ. 20 febbraio 1996, n. 38; Circ. 18 marzo 1996, n. 62; 
Circ. 10 aprile 1996, n. 80; Circ. 6 giugno 1996, n. 117; Circ. 14 giugno 1996, 
n. 126; Circ. 24 luglio 1996, n. 155; Circ. 30 luglio 1996, n. 158; Circ. 3 
ottobre 1996, n. 189; Circ. 28 ottobre 1996, n. 209; Circ. 14 novembre 1996, n. 
220; Circ. 24 dicembre 1996, n. 262; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 23 
gennaio 1997, n. 16; Circ. 30 gennaio 1997, n. 23; Circ. 10 febbraio 1997, n. 
26; Circ. 22 febbraio 1997, n. 41; Circ. 5 marzo 1997, n. 49; Msg. 12 marzo 
1997, n. 59; Circ. 24 marzo 1997, n. 72; Circ. 30 aprile 1997, n. 104; Circ. 12 
giugno 1997, n. 133; Msg. 24 giugno 1997, n. 14211; Circ. 17 luglio 1997, n. 
160; Circ. 31 luglio 1997, n. 172; Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 17 
novembre 1997, n. 230; Circ. 18 dicembre 1997, n. 257; Circ. 18 febbraio 1998, 
n. 38; Circ. 5 giugno 1998, n. 120; Circ. 16 luglio 1998, n. 155; Circ. 17 
luglio 1998, n. 156; Circ. 23 luglio 1998, n. 164; Circ. 2 novembre 1998, n. 
229; Circ. 9 dicembre 1999, n. 213; Msg. 10 luglio 2000, n. 357; Circ. 15 
novembre 2000, n. 185BIS; Msg. 5 luglio 2001, n. 190; Msg. 30 gennaio 2002, n. 
41; Msg. 26 giugno 2002, n. 191; Circ. 13 giugno 2003, n. 103; Circ. 11 luglio 
2003, n. 125; Msg. 11 luglio 2003, n. 232; Msg. 14 luglio 2003, n. 274; Circ. 23 
dicembre 2003, n. 197; Msg. 14 giugno 2004, n. 18745; Msg. 1 luglio 2005, n. 
24488;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 1996, n. 8; 
Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 
giugno 1998, n. 57; Circ. 28 luglio 1998, n. 133986-166512; 
- Ministero del tesoro: Circ. 8 gennaio 1996, n. 5; Circ. 11 luglio 1996, n. 
698; Circ. 16 luglio 1996; Circ. 29 luglio 1996, n. 701; Circ. 29 ottobre 1996, 
n. 203502; Circ. 21 febbraio 1997, n. 742; Circ. 1 aprile 1997, n. 751;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 14 
giugno 1996, n. 229; Circ. 8 agosto 1996, n. 498; Circ. 9 dicembre 1996, n. 733; 
Circ. 14 marzo 1997, n. 173; Circ. 19 maggio 1997, n. 304; Circ. 14 luglio 1997, 
n. 432; Circ. 1 settembre 1997, n. 370; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 
settembre 1998, n. 387; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 marzo 1997, n. 79; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 16 aprile 1996, n. 1693; Circ. 1 agosto 1996, n. 
5844; 
- PREVINDAI, Fondo di previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende 
industriali: Circ. 9 febbraio 2004, n. 9;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 2 luglio 1997, n. 52; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373.
 



TITOLO I 
Regime dell'assicurazione generale obbligatoria 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori 
dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, 
nella tabella A allegata. 
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute 
nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407 , è elevato fino al compimento del 65° 
anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto 
prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver 
diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della 
comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati 
dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro 
sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo 
restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione 
sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati 
(3). 
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di 
anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , e dell'articolo 6 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito con modificazioni dalla 
legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età 
di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 
60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale 
negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 
aprile 1969, n. 153 . Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al 
raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni 
successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 . 
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano 
acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del 
requisito di età prevista dal comma 1. 
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non 
può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai 
singoli ordinamenti. 
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data 
del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti. 
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla 
cessazione del rapporto di lavoro. 
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi 
in misura non inferiore all'80 per cento (4). 



(3)  Con sentenza 5-6 maggio 1997, n. 117 (Gazz. Uff. 14 maggio 1997, n. 20 - 
Serie speciale), La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 2, ultima proposizione, nella parte in cui non 
prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa 
comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo medesimo. 
(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 402 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (e relativa tabella A), 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
1. Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è 
riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio 
dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato 
almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla 
previgente normativa per le pensioni ai superstiti. 
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in 
base alla tabella B allegata. 
3. In deroga ai commi 1 e 2: 
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e 
contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che 
li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a 
tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 
dicembre 1971, n. 1432 , e successive modificazioni ed integrazioni; 


b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa 
di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata 
inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito 
contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente 
normativa; 


c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una 
anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai 
periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il 
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di 
cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al 
limite minimo previsto dalla previgente normativa. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
3. Retribuzione pensionabile.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 
1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la 
retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi 
indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 
1982, n. 297 , incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la 
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione. 
2. Per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1, 
un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua 
pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 
1982, n. 297 , è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di 
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente 
adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti. 
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le 
pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 
ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della 
determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 
260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti 
tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con 
arrotondamento per difetto (5). 
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei 
lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano 
un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni. 
5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente 
articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della L. 29 maggio 1982, 
n. 297 , e i redditi di cui all'articolo 5, comma 6, e all'art. 8, comma 4, 
della L. 2 agosto 1990, n. 233 , sono rivalutati in misura corrispondente alla 
variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza 
della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai 
ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica 
altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in 
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi 
pensionabili. 
6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa 
superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 , ricadenti nel 
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le 
retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli 
indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di 
appartenenza, rilevati dall'Istat. 



(5)  Per l'incremento del numero di settimane di riferimento e l'estensione 
dell'àmbito di applicabilità dello stesso, vedi l'art. 1, commi 17 e 18, L. 8 
agosto 1995, n. 335. 
 



4. Requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo.
1. ... (6). 
2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla 
data del 31 dicembre 1993 (7). 



(6)  Il comma che si omette sostituisce con i commi 1, 1-bis e 2 i commi 1 e 2 
dell'art. 6, D.L. 12 settembre 1983, n. 463. 
(7)  Comma così modificato dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
 



TITOLO II 
Forme di previdenza sostitutive ed esclusive 
(giurisprudenza di legittimità)
5. Età per il pensionamento di vecchiaia.
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione 
generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, fermi 
restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia 
vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo 
d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel 
pubblico impiego. 
2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di 
previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea 
di cui alla L. 31 ottobre 1988, n. 480 , per i lavoratori di cui all'art. 5, L. 
7 agosto 1990, n. 248 , per il personale viaggiante iscritto al Fondo di 
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui 
alla L. 28 luglio 1961, n. 830 , e al Fondo pensioni di cui all'art. 209, D.P.R. 
29 dicembre 1973, n. 1092 , per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di 
cui agli articoli 4, commi 2, lettera c), 3 e 31, L. 26 luglio 1984, n. 413 , 
per i lavoratori iscritti all'ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 
1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con 
modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di 
calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui 
rispettivamente alla L. 14 giugno 1973, n. 366 , ed alla L. 23 marzo 1981, n. 91 
, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 
dicembre 1992 (8). 
3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le 
particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di 
età per il pensionamento di cui al presente articolo (9). 
4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed 
esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative 
vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di 
cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno 
per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 e le opzioni di cui 
all'articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, 
rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il 
superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo 
stabiliti dalle vigenti normative. 



(8)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3 e poi così modificato dall'art. 59, comma 35, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(9)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3. Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 6, D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, 
l'art. 6, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 5, L. 30 settembre 
2004, n. 252. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
6. Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia.
1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale 
obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, 
fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi 
ordinamenti, se più elevati. 
2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di 
contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, 
n. 1420 , si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri 
per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708 , ratificato, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 
2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie 
previste dal medesimo articolo. 



 



7. Retribuzione pensionabile.
1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 
possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di 
riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti 
dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che 
intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la 
decorrenza della pensione. 
2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o 
superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della 
retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la 
decorrenza della pensione. 
3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le 
pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale 
obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di 
riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la 
predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di 
un periodo massimo di dieci anni (10). 
4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo 
le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in 
misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui 
le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento 
pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in 
considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili. 
5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle 
specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività 
lavorative, per i soggetti di cui all'articolo 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, 
n. 708 , ratificato, con modificazioni, nella L. 29 novembre 1952, n. 2388, 
trova applicazione l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 , intendendosi il requisito delle 
retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1° gennaio 
1993, di 272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva 
misura di 1900 retribuzioni. 
6. Per gli iscritti all'INPGI continua ad operare la disposizione di cui 
all'articolo 5 del decreto ministeriale 1° gennaio 1953 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi 
di cui ai commi 2 e 3. 



(10)  Per l'incremento del numero di settimane di riferimento e l'estensione 
dell'ambito di applicabilità dello stesso, vedi l'art. 1, commi 17 e 18, L. 8 
agosto 1995, n. 335. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
8. Pensionamenti di anzianità.
1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti 
contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità 
rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a 
riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del 
regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti. 
2. Il pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima 
del raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva per coloro che alla 
data del 1° gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di 
servizio non superiore ad otto anni. 
3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il 
pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni 
mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di 
moltiplicazione di cui alla tabella C allegata. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 
novembre 1990, n. 357.
1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai 
lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano 
applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto 
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, relativamente alle pensioni o quote di 
esse a carico della gestione medesima. 
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei 
regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (11). 
3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto 
disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento 
complessivo di cui all'art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, 
salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva. 



(11)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 55 
dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243. 
 



TITOLO III 
Disposizioni a carattere generale 
(giurisprudenza di legittimità)
10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed 
autonomo.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia 
e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico 
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e 
sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli 
esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, 
eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed 
autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. 
Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si 
applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 
maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni e integrazioni, sono 
considerate comprensive dell'indennità stessa. Si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari 
di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del 
regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini 
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di 
lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le 
cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività 
dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore 
all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente 
anno. 
3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è 
effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o 
in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal 
fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 
488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla 
indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a 
tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a 
termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento. 
4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell'applicazione 
del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all'ente o ufficio 
erogatore della pensione dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all'anno 
precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini 
dell'IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti 
previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici 
pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 
aprile 1976, n. 177 , che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle 
trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al 
comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la 
trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3. 
4-bis. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da 
lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali 
sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di 
conseguire nel corso dell'anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a 
rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le 
trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 
effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine 
previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF (12). 
5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi 
derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli 
anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre 
istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle 
contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni. 

6. Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori 
dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di 
anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all'art. 
10, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 
aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le 
disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili 
con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro 
autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è 
subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro (13). 
6-bis. Le quote delle pensioni di anzianità a carico delle gestioni 
previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei 
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al 
trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il 
reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del 
reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed 
assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i 
redditi da lavoro dipendente (14). 
7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti 
del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse 
compiono l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia. 
8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, 
ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della 
pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui alla previgente normativa, se più favorevole (15). 
8-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che 
omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a 
versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo 
della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. 
Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di 
pensione dovute al trasgressore (16) (17). 



(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 210, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(13)  Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per 
effetto dell'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(14)  Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per 
effetto dell'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(15)  Comma così sostituito dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(16)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 211, L. 23 dicembre 1996, n. 662. 
(17) Vedi, anche, l'art. 35, comma 10, e l'allegato A, D.L. 30 dicembre 2008, n. 
207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 



(giurisprudenza di legittimità)
11. Perequazione automatica delle pensioni.
1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali 
ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo 
adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di 
ogni anno (18). Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della 
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che 
si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di 
decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente. 
Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (19) (20). 
2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione 
all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL 
indicati nell'art. 3, comma 1, della L. 23 ottobre 1992, n. 421 , sentite le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (21). 
Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite 
di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione 
fino a lire dieci milioni annui (22) (23). 



(18)  Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione 
automatica delle pensioni, dal presente articolo, è stato differito al 1° 
gennaio successivo di ogni anno per effetto dell'art. 14, L. 23 dicembre 1994, 
n. 724. 
(19)  Per la perequazione automatica delle pensioni vedi il D.M. 20 novembre 
1995 e successivi indicati in nota. 
(20) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-16 gennaio 2009, n. 2 (Gazz. Uff. 
21 gennaio 2009, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, 
comma 1, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
(21)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3. 
(22)  L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, L. 8 agosto 1995, n. 335. 
Vedi, anche, l'art. 59, comma 4, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(23) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 202 (Gazz. Uff. 
24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 
sollevata in riferimento agli articoli 36, 38 e 53 della Costituzione.
 



12. Aliquote di rendimento.
1. ... (24). 
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di 
rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua 
pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla 
tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive 
ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, 
fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai 
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 8 della L. 31 ottobre 
1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se 
più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell'art. 3 del 
D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 
1988, n. 160. 
3. [In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli 
ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di 
retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti 
percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 
1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale, a partire dalle soglie 
di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle 
percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non 
possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 
1] (25). 



(24)  Il comma che si omette ha modificato la tabella di cui all'art. 21, comma 
6, L. 11 marzo 1988, n. 67. 
(25)  Comma abrogato dall'art. 59, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.
1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni 
speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla 
somma (26): 
a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità 
contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con 
riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente 
precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via 
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la 
determinazione della retribuzione pensionabile; 


b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento 
pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° 
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto. 



(26)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
14. Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.
1. [I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno 
cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività 
lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive 
della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le 
modalità di cui all'art. 13, L. 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive 
modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, 
periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza 
e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e 
cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso 
si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1° gennaio 
1994 (27)] (28). 
2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di 
corso legale di laurea. 
3. [I periodi successivi al 1° gennaio 1994 per i quali sia prevista 
l'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché 
intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché il 
lavoratore possa far valere l'anzianità lavorativa di cui al comma 1, a 
contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (29)] (30). 



(27)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3. 
(28)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(29)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1993, 
n. 3. 
(30)  Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
 



15. Accredito dei contributi figurativi.
1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell'assicurazione generale 
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei 
coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far 
valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non 
possono eccedere complessivamente cinque anni. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di 
anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché a quelle anticipate rispetto all'età per il collocamento a 
riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive. 



 



(giurisprudenza di legittimità)
16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.
1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non 
economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre 
i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è 
data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e 
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza 
professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in 
funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La domanda di trattenimento va 
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi 
precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto 
dal proprio ordinamento (31).
1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 
febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento 
del settantacinquesimo anno di età (32). 



(31) Comma così modificato prima dall'art. 1-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 
136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 33, 
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ed infine dall'art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, 
n. 112. Vedi, anche, i commi 8, 9 e 10 del suddetto articolo 72, il D.P.R. 19 
luglio 2005 e il comma 8-bis dell'art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(32)  Comma aggiunto dal comma 12 dell'art. 34, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
 



(giurisprudenza di legittimità)
17. Norme in materia di finanziamento.
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono 
esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e 
assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i 
corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di 
lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con 
l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati 
tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, 
di concerto con il Ministro del tesoro (33). Con decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi 
parimenti connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per 
i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, 
ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed 
assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, 
salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate (34). 
2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, 
di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive 
sono variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla 
base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione 
delle aliquote è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di 
amministrazione delle gestioni interessate. 
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di 
categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro 
di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale 
giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di 
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". 



(33)  Periodo così modificato dall'art. 11, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
(34)  Per l'esclusione dalla base imponibile di ulteriori servizi, vedi il D.M. 
3 marzo 1994, il D.M. 3 marzo 1994 (Gazz. Uff. 21 marzo 1994, n. 66) e il D.M. 8 
luglio 1994. 
 



18. Entrata in vigore.
1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del 
presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993. 



 



Tabella A (35) (36) 
        Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia          
+------------------------------------------+---------+---------+ 
|           Periodo di riferimento         | Uomini  |  Donne  | 
+------------------------------------------+---------+---------+ 
|dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995. . .|61° anno |56° anno | 
|dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . .|62° anno |57° anno | 
|dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998. . .|63° anno |58° anno | 
|dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . .|64° anno |59° anno | 
|dal 1° gennaio 2000 in poi . . . . . . . .|65° anno |60° anno | 




(35)  Tabella così sostituita dall'art. 11 e dalla Tab. A allegata alla L. 23 
dicembre 1994, n. 724. 
(36)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 402 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 (e relativa tabella A), 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
 



Tabella B 
     Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione       
                          di vecchiaia                           
+------------------------------------------------+-------------+ 
|                     Periodi                    |  Anzianità  | 
+------------------------------------------------+-------------+ 
|Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994. . . . .|      16     | 
|Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. . . . .|      17     | 
|Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998. . . . .|      18     | 
|Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000. . . . .|      19     | 
|Dal 1° gennaio 2001 in poi . . . . . . . . . . .|      20     | 




 



Tabella C 
+------------------------------+-------------------------------+ 
|                              |Coefficienti di moltiplicazione| 
|    Anzianità contributiva    |  dell'anzianità  contributiva | 
|   prescritta nei singoli     | mancante al raggiungimento dei| 
|         ordinamenti          |    requisiti prescritti nei   | 
|                              |      singoli ordinamenti      | 
+------------------------------+-------------------------------+ 
|             15               |            3,8571             | 
|             16               |            3,3750             | 
|             17               |            3,0000             | 
|             18               |            2,7000             | 
|             19               |            2,4545             | 
|             20               |            2,2500             | 
|             21               |            2,0769             | 
|             22               |            1,9286             | 
|             23               |            1,8000             | 
|             24               |            1,6875             | 
|             25               |            1,5882             | 
|             26               |            1,5000             | 
|             27               |            1,4211             | 
|             28               |            1,3500             | 
|             29               |            1,2857             | 
|             30               |            1,2273             | 
|             31               |            1,1739             | 
|             32               |            1,1250             | 
|             33               |            1,0800             | 
|             34               |            1,0385             | 






 







fp09-gr09