GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 305 DEL 30/12/1992

 



D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.   Agg. G.U. 25/08/2005
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo
1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. 
Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441, riportato al n. 
R/CLXXXIII. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 28 novembre 2000, n. 50; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 ottobre 1996, n. 
201; Circ. 19 novembre 1997, n. 232; Circ. 21 novembre 1997, n. 232; Circ. 24 
dicembre 1997, n. 263; Circ. 28 luglio 1997, n. 169; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 luglio 2001, n. 69143; Ris. 
4 marzo 2002, n. 70/E; Ris. 31 luglio 2003, n. 165/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 17 maggio 2000, n. 4; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183; 
- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1221; Circ. 12 novembre 1998, 
n. 100/359.13/10632; Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010; Circ. 21 ottobre 
1999; 
- Ministero delle finanze: Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 marzo 1997, n. 95; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 13 dicembre 1996, n. 7541; Circ. 14 dicembre 1996, 
n. 7978; Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 
25 marzo 1996, n. 2601. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 1° dicembre 1992; 
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
23 dicembre 1992; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della 
sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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TITOLO I 
Ordinamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei 
livelli essenziali e uniformi di assistenza. 
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse 
della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della 
persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle 
funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle 
altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, 
nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie 
pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli 
obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i 
livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario 
nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del 
bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle 
cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché 
dell'economicità nell'impiego delle risorse (2/a). 
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati 
dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario 
nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse 
finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle 
compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel 
Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie 
comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio 
sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle 
forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. 
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, 
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con 
riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni 
interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle 
indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati 
in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al 
Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale 
sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di 
gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni 
parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta 
giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, 
predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse 
dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano 
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si 
discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il 
piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, 
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i 
servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano 
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000 (2/b): 
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; 
b) l'assistenza distrettuale; 
c) l'assistenza ospedaliera. 
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i 
servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni 
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in 
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse 
impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio 
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni 
sanitarie che: 
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi 
ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; 
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la 
cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili 
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle 
indicazioni raccomandate; 
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime 
esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle 
risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a 
modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e 
definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in 
strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente 
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero 
della sanità. 
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo 
entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano 
sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la 
procedura di cui al comma 5. 
10. Il Piano sanitario nazionale indica: 
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione 
delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; 
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di 
validità del Piano; 
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e 
la sua disaggregazione per livelli di assistenza; 
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso 
il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la 
realizzazione di progetti di interesse sovra regionale; 
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale 
e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti 
locali; 
f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e 
sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; 
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla 
formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione 
delle risorse umane; 
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di 
favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità 
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e 
di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza; 
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza 
assicurati in rapporto a quelli previsti. 
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati 
dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto 
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con 
gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata 
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal 
Ministro della sanità: 
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio 
nazionale; 
b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario 
nazionale; 
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano 
sanitario nazionale; 
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento 
all'attuazione dei piani sanitari regionali; 
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la 
programmazione degli interventi. 
13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli 
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per 
soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in 
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro 
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario 
nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di 
partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, 
nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel 
campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli 
operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal 
Servizio sanitario nazionale. 
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i 
relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere 
dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del 
Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 
giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali. 
15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione 
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di 
settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro 
recepimento. 
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità 
delle disposizioni del Piano sanitario nazionale. 
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario 
nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla 
regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della 
sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre 
mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare 
attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina 
di commissari ad acta. 
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le 
istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla 
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al 
pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del 
presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che 
svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, 
qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, 
comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, 
del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il 
godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 
(3). 
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(2/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
(2/b) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 54, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(3) Articolo prima modificato dall'art. 2, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito 
dall'art. 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). Con D.P.R. 23 luglio 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288, S.O.) è 
stato approvato il Piano sanitario per il triennio 1998-2000. Il progetto 
obiettivo materno-infantile relativo al Piano sanitario nazionale è stato 
adattato, per il triennio 1998-2000, con D.M. 24 aprile 2000 (Gazz. Uff. 7 
giugno 2000, n. 131, S.O.), divenuto giuridicamente efficace e suscettibile di 
esecuzione amministrativa, dopo la registrazione alla Corte dei conti, il 13 
ottobre 2000 (comunicato in Gazz. Uff. 10 novembre 2000, n. 263). Con D.P.R. 23 
maggio 2003 è stato approvato il Piano sanitario nazionale 2003-2005. 
 



2. Competenze regionali. 
1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei princìpi 
stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in 
materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei princìpi 
sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della 
salute e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei 
confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione 
al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni 
sanitarie (4). 
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per 
la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il 
raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, 
ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune 
nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale 
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, 
ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito 
territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o 
inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali 
delle autonomie locali (5). 
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale è sottoposto alla Conferenza di 
cui al comma 2-bis, ed è approvato previo esame delle osservazioni eventualmente 
formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresì, nelle forme e con 
le modalità stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione 
del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui 
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani (5). 
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e 
le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie 
operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 
giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi (5). 
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione 
regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le 
procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le 
modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree 
metropolitane il piano attuativo metropolitano è elaborato dall'organismo di cui 
al comma 2-quater, ove costituito (5). 
2-sexies. La regione disciplina altresì: 
a) l'articolazione del territorio regionale in unità sanitarie locali, le quali 
assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e 
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto 
attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle 
altre strutture pubbliche e private accreditate; 
b) i princìpi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 
3, comma 1-bis; 
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali 
in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo 
conto delle peculiarità delle zone montane e a bassa densità di popolazione; 
d) il finanziamento delle unità sanitarie locali, sulla base di una quota 
capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente 
con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662; 
e) le modalità di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, 
sulle unità sanitarie locali, nonché di valutazione dei risultati delle stesse, 
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalità di partecipazione della 
Conferenza dei sindaci; 
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attività di cui all'articolo 
19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui 
al medesimo articolo; 
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le 
unità sanitarie locali di: 
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo 
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti 
nel bilancio preventivo annuale; 
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non 
superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa 
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, 
per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate 
proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte 
corrente attribuita alla regione; 
h) le modalità con cui le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere 
assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di 
assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), 
della legge 30 novembre 1998, n. 419 (5). 
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni istituiscono l'elenco delle 
istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 
18 (5/a). 
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i 
provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanità, 
sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, 
fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della 
sanità, sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento 
sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento 
adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le 
quali si è provveduto in via sostitutiva ed è efficace sino a quando i 
competenti organi regionali abbiano provveduto (5). 
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(4) Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(5/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 
2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(5) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
3. Organizzazione delle unità sanitarie locali (5/b). 
1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli 
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende 
di cui all'articolo 4 (6). 
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità 
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica 
e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono 
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei princìpi e 
criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le 
strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, 
soggette a rendicontazione analitica (6/a). 
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attività a 
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenute al rispetto del 
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i 
trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato. 
I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello 
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati 
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di 
cui al comma 1-bis (7). 
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio 
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; 
è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle 
strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, 
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal 
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e 
il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione 
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui 
all'articolo 17 per le attività ivi indicate (7). 
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati 
dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che 
ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta 
responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con 
la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della 
direzione generale (7). 
2. [L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di 
cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale] (8). 
3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi 
socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico 
degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica 
contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo 
l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie (9). 
4. [Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio 
dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, 
dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei 
servizi sociali, nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa 
regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma] (8). 
5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria 
competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie 
locali prevedendo tra l'altro: 
a) [la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, 
prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello 
della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie 
delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la 
regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa] (10); 
b) [l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti] (10); 
c) [i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle 
preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali] (10); 
d) [il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura 
aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni 
da erogare] (10); 
e) [le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali] (10); 
f) [il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui 
all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve: 
1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un 
dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di 
competenza, al netto delle partite di giro; 
2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata 
non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e 
previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative 
rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate 
proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione 
della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla 
regione] (10); 
g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici 
dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i 
criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai 
sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni ed integrazioni (9). 
6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria 
locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in 
particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo 
interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei 
costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle 
risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali 
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati 
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 
agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza 
necessità di valutazioni comparative (11). [Il direttore generale è nominato, 
previo specifico avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, dalla regione, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale 
istituito presso il Ministero della sanità di cui al comma 10] (12). [La nomina 
del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta 
giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, 
dalla data di istituzione dell'unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 
aprile 1994] (13). [Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia 
provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità] (13). L'autonomia 
di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del 
direttore generale. [Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore 
amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto 
di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque 
protrarsi oltre il settantesimo anno di età] (13). I contenuti di tale 
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono 
fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei 
Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per 
gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome (14). Il direttore generale è tenuto a 
motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore 
sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di 
vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore 
generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal 
direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, 
dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga 
oltre sei mesi si procede alla sostituzione. [Nei casi in cui ricorrano gravi 
motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di 
violazione di leggi o di princìpi di buon andamento e di imparzialità 
dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza 
e provvede alla sostituzione del direttore generale] (13). [In caso di inerzia 
da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure 
adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del 
Ministro della sanità] (13). [Le regioni determinano in via generale i parametri 
di valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende, avendo 
riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della 
programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia 
e funzionalità dei servizi sanitari] (13) (15) (16). 
7. [Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con 
provvedimento motivato del direttore generale] (13). [Al rapporto di lavoro si 
applica la disciplina di cui al comma 6] (13). [Essi cessano dall'incarico entro 
tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere 
riconfermati] (13). [Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il 
direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore 
generale con provvedimento motivato] (13). Il direttore sanitario è un medico 
[in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17] che non abbia compiuto 
il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni 
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture 
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione (17). Il direttore 
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e 
fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle 
materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline 
giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età 
e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione 
tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di 
media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi 
amministrativi dell'unità sanitaria locale [e fornisce parere obbligatorio al 
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza] (18). [Le 
regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in 
analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo] 
(13). Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore 
sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione (15). 
8. [Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore 
amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa 
senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di 
quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di 
appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, 
comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi 
assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a 
richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali 
interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico 
dall'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il 
direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa 
senza assegni con diritto al mantenimento del posto] (19). 
9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei 
consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, 
salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni 
prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso 
di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno 
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi 
alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale 
non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in 
parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia 
esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la 
data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato 
candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque 
anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, 
nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di 
direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle 
assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, 
di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità 
montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in 
regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le 
funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono 
attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai 
direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore 
generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro 
dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità 
sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni (20). 
10. [Il Ministero della sanità cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei 
soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di 
direttore generale. L'elenco è predisposto, entro centottanta giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, da una commissione nominata con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della sanità, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di 
presidente di sezione, che la presiede, dal direttore generale della Direzione 
generale del Ministero della sanità che cura la tenuta dell'elenco e da altri 
cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'amministrazione statale e 
regionale in possesso di comprovate competenze ed esperienze nel settore 
dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari, rispettivamente uno 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal CNEL, uno dal Ministro della 
sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome. Nella provincia autonoma di Bolzano e 
nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli 
iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, 
predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma 
di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le 
stesse modalità previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono 
predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, 
per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel 
pubblico impiego. I predetti elenchi provinciale e regionale sono costituiti con 
l'osservanza dei princìpi e dei criteri fissati per gli elenchi nazionali ed 
hanno validità limitata ai territori provinciale e regionale. La commissione 
provvede alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco secondo princìpi 
direttivi resi pubblici ed improntati a criteri di verifica dei requisiti. 
All'elenco possono accedere, a domanda, i candidati che non abbiano compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età, che siano in possesso del diploma di laurea e di 
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere 
ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o 
amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande 
dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre 
i due anni precedenti a quello dell'iscrizione. Il predetto elenco deve essere 
altresì integrato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (20/a)] 
(21). 
11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o 
direttori sanitari delle unità sanitarie locali: 
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva 
non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non 
inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico 
ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una 
pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del 
codice penale; 
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è 
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad 
una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista 
dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, 
n. 55; 
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà 
vigilata (22). 
12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale 
con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore 
sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori 
sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera 
medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - 
nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico 
sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico 
veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore 
generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo 
organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei 
sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere 
è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla 
legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché 
a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del 
consiglio (22/a). 
13. [Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre 
membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del 
tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno 
designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei 
consigli circoscrizionali] (23). [Il predetto collegio è integrato da altri due 
membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del 
tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le 
unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa 
di parte corrente superiore a duecento miliardi] (23). [I revisori, ad eccezione 
della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori 
contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 
gennaio 1992, n. 88] (23). Il direttore generale dell'unità sanitaria locale 
nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. 
Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima 
seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse 
mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le 
nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più 
di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. 
Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro 
trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un 
funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio 
straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio 
ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei 
revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore 
generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una 
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri 
componenti. [Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, 
verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto 
generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di 
previsione e le relative variazioni ed assestamento] (23). [Il collegio accerta 
almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al 
direttore generale sull'andamento dell'unità sanitaria locale] (23). [I revisori 
possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di 
ispezione e di controllo] (23) (24). 
14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello 
del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della 
popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione 
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica 
dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di 
esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento 
generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici 
trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla 
regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide 
con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla 
conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento 
territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di 
cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio 
delle funzioni dettate con normativa regionale (24) (24/a). 
------------------------ 
(5/b) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(6) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 
1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) che ha anche aggiunto i 
commi da 1-bis a 1-quinquies. 
(6/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e successivamente così modificato dall'art. 
1, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168 (Gazz. Uff. 22 giugno 2000, n. 144). 
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(10) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(9) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(11) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. 
R/CCXLVI. 
(12) Periodo abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512, riportato al n. 
R/CLXXXVIII. 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(14) Per le norme relative al contratto di cui al presente comma, vedi il 
D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, riportato al n. R/CXCIII-bis. 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(15) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato 
aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. R/CCXLVI. 
(16) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 
11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, sesto comma 
(prima e decima proposizione) e 4, ottavo comma (terza proposizione), nella 
parte in cui prevedono che le competenze ivi stabilite siano esercitate, 
rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera 
della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziché dalla Regione. Con la 
stessa sentenza è stata dichiarata anche l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 3, sesto e dodicesimo comma, nella parte in cui prevede che i poteri 
sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro della sanità, anziché dal 
Consiglio dei Ministri, previa diffida. 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(17) L'art. 2, D.L. 18 novembre 1996, n. 583, riportato al n. R/CCVII, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, ha abrogato il quinto periodo del 
presente comma 7, limitatamente alle parole "in possesso della idoneità 
nazionale di cui all'art. 17". 
(18) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 3, comma 2, 
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(13) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(15) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'ultimo periodo del comma 6 è stato 
aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. R/CCXLVI. 
(19) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(20) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). L'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
ha abrogato il presente comma, limitatamente a quanto riguarda le cariche di 
consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e 
assessore di comunità montane. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che 
i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a 
disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti 
articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000. 
(20/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(21) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 27 agosto 1994, n. 512, riportato al n. 
R/CLXXXVIII. 
(22) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, 
n. 10. 
(22/a) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(23) Periodo abrogato dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(24) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(24) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(24/a) Per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione 
alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali, vedi l'art. 26, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



3-bis. Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. 
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali 
e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai 
requisiti di cui al comma 3. 
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine 
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale 
termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies. 
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di laurea; 
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, 
aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia 
gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, 
svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. 
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla 
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità 
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono 
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in 
collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati 
ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, 
con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività 
didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in 
un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della 
certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore 
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della 
sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori 
generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro 
diciotto mesi da tale data (24/b). 
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di 
valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al 
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione 
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità 
dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse 
definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e 
di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma 
restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. 
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la 
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli 
obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza 
dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, 
della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla 
conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione 
si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore 
generale, salvo quanto disposto dal comma 7. 
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave 
disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e 
di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto 
dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua 
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di 
cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni 
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può 
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e 
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, 
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 
2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano 
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore 
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. 
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente 
comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza 
di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune 
capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda. 
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e 
del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto 
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, 
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro 
quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del 
rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il 
trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del 
direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con 
riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale 
per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa. 
9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore 
amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore 
sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il 
conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione 
manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente 
programmato. 
10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro 
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i 
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto 
al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla 
richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di 
quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad 
effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento 
economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui 
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a 
richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto 
all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale 
procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 
11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme 
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento 
economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 
7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità 
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della 
quota a carico dell'interessato. 
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo. 
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è 
regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei 
contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del 
presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi (25). 
------------------------ 
(24/b) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Per la disciplina dei corsi di formazione 
dei direttori generali delle aziende sanitarie vedi il D.M. 1° agosto 2000. 
(25) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



3-ter. Collegio sindacale. 
1. Il collegio sindacale: 
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; 
b) vigila sull'osservanza della legge; 
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio 
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua 
periodicamente verifiche di cassa; 
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di 
quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i 
fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, 
e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento 
dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera 
rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo 
della provincia dove è situata l'azienda stessa. 
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e 
controllo, anche individualmente. 
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, 
di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno 
dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente 
è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del 
collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori 
contabili istituito presso il ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i 
funzionari del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei 
conti o di componenti dei collegi sindacali. 
4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori 
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono 
applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo (26). 
------------------------ 
(26) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). Vedi, anche, l'art. 17 dello 
stesso decreto. 
 



3-quater. Il distretto. 
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità 
sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui 
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui 
all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno 
sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle 
caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della 
popolazione residente, disponga diversamente. 
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività 
sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 3-quinquies, nonché il 
coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi 
aziendali, inclusi i presìdi ospedalieri, inserendole organicamente nel 
Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse 
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. 
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia 
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata 
all'interno del bilancio della unità sanitaria locale. 
3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della 
intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture 
operative: 
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies; 
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 
3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei 
comuni, nonché la localizzazione dei presìdi per il territorio di competenza; 
c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato 
dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal 
direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il 
Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale. 
4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui 
funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del 
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività 
territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella 
dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è 
sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione (27). 
------------------------ 
(27) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



3-quinquies. Funzioni e risorse del distretto. 
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire: 
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso 
il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a 
domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi 
di guardia medica notturna e festiva e i presìdi specialistici ambulatoriali; 
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le 
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da 
specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza 
sanitaria se delegate dai comuni. 
2. Il distretto garantisce: 
a) assistenza specialistica ambulatoriale; 
b) attività o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; 
c) attività o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, 
della donna e della famiglia; 
d) attività o servizi rivolti a disabili e anziani; 
e) attività o servizi di assistenza domiciliare integrata; 
f) attività o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase 
terminale. 
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni 
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di 
prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona (28). 
------------------------ 
(28) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



3-sexies. Direttore di distretto. 
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, 
gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della 
popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la 
continuità assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione 
generale nei rapporti con i sindaci del distretto. 
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle 
attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali 
operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un 
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera 
scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel 
distretto. 
3. L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un 
dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi 
territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un 
medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, 
con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della 
dirigenza sanitaria. 
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater, 
comma 3, e 3-quinquies, commi 2 e 3, nonché al comma 3 del presente articolo, 
nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; 
ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni (29). 
------------------------ 
(29) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



3-septies. Integrazione sociosanitaria. 
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a 
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della 
persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di 
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità 
tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla 
promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e 
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e 
acquisite; 
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema 
sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con 
problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità 
e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei princìpi e 
criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle 
tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di 
finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai 
comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a 
elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il 
comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali 
a rilievo sanitario. 
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono 
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente 
sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, 
handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, 
patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o 
disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative. 
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono 
assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e 
dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e 
regionali. 
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni 
che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e 
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a 
rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali 
di assistenza. 
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il 
Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è 
individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli 
interventi e ai servizi sociosanitari. 
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma 
1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali 
comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, 
delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli 
strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi 
assistenziali sociosanitari (30). 
------------------------ 
(30) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



3-octies. Area delle professioni sociosanitarie. 
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la 
solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie 
autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è disciplinata 
l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area 
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative 
discipline della dirigenza sanitaria (30/a). 
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la 
solidarietà sociale, sentito il Ministro per l'università e la ricerca 
scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di 
sanità, sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni 
equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio 
sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a 
elevata integrazione sanitaria. 
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la 
solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri 
generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area 
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria . 
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area 
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma 
universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di 
concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono 
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127 sulla base di criteri generali determinati con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di 
concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una 
formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei profili 
professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie. 
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata 
integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono 
individuate con regolamento del Ministro della sanità di concerto con il 
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, 
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo 
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici (31). 
------------------------ 
(30/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(31) Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
4. Aziende ospedaliere e presìdi ospedalieri. 
1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonché di 
didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle 
modalità di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o 
confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarità 
procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 
11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui 
all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche 
disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le 
aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si 
applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente 
decreto relative alle unità sanitarie locali. Sino all'emanazione delle 
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, a essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative 
alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e 
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del 
presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano 
ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facoltà di medicina 
e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega 
prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non 
sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1° aprile 2000 (32). 

1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al 
riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni 
possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei 
presìdi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella 
struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in 
coerenza con l'articolo 17-bis; 
b) disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una 
contabilità per centri di costo; 
c) presenza di almeno tre unità operative di alta specialità secondo le 
specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, e successive 
modificazioni; 
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo 
e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive 
modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato 
e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria 
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; 
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base 
regionale e interregionale, così come previsto dal Piano sanitario regionale e 
in considerazione della mobilità infraregionale e della frequenza dei 
trasferimenti da presìdi ospedalieri regionali di minore complessità; 
f) attività di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, 
per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per 
cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in 
Sicilia e in Sardegna; 
g) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero 
ordinario, nel corso dell'ultimo triennio, superiore ad almeno il venti per 
cento rispetto al valore medio regionale; 
h) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per 
consentire lo svolgimento delle attività istituzionali di tutela della salute e 
di erogazione di prestazioni sanitarie (33). 
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano 
agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non 
si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora 
questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda 
unità sanitaria locale (34). 
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai 
fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o interregionale 
da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 
1-bis e 1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il Ministro della sanità attenendosi alle 
indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in 
mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al 
Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda 
ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio 
dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i 
predetti ospedali (35). 
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre 
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a 
verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare 
l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito 
territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di 
perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene 
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la 
regione individua l'unità sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti 
attivi e passivi (36). 
1-sexies. I presìdi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con 
esclusione dei presìdi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la 
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere 
confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore 
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sulla base di un progetto di 
adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. 
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga 
la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanità attivano la 
procedura di cui all'ultimo periodo del comma 1-quinquies; ove i requisiti 
sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater (37). 
1-septies. Le regioni definiscono le modalità dell'integrazione dell'attività 
assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e 
le forme della collaborazione con le unità sanitarie locali in rapporto alle 
esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi 
dell'articolo 3-septies (38). 
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi 
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli 
istituti di cui al comma 12 (39). 
2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: 
a) [presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le 
specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 
1992, emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595] 
(40). Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito 
il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base 
dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco 
delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio 
delle attività medesime; 
b) [organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale 
di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità] (41). 
3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici 
universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di 
cui al D.P.R. 27 marzo 1992 (42) (43). 
4. [Le regioni possono altresì costituire in azienda i presìdi ospedalieri in 
cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle 
facoltà di medicina e chirurgia, i presìdi ospedalieri che operano in strutture 
di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di 
riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di 
emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27 marzo 1992, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di 
elisoccorso] (42). 
5. [I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia 
organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università 
determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e 
quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai princìpi 
del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei 
policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia 
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati 
sulle prestazioni effettuate] (43/a). 
6. [I presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del 
triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, 
si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto 
per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il 
rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche 
all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture 
universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i 
quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le 
decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione 
del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti 
universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse] (43/b). 
7. [Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di 
finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti princìpi: 
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota 
del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per 
la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi 
dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi 
gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti; 
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del 
finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare 
oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della 
tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle 
necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede 
pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità 
sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presìdi ospedalieri con 
autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, 
rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza 
dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma 
criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende 
ospedaliere o dei presìdi stessi da erogare nell'anno successivo; 
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte 
dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività 
libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi 
integrativi a pagamento; 
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del 
patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e 
convenzioni] (44). 
7-bis. [La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la 
base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto 
nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette 
tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria 
interregionale] (44). 
7-ter. [Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, 
dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del 
quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a 
prestazione degli erogatori pubblici e privati] (44). 
8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il 
proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato 
per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per 
eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di 
contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la 
perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva 
l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da 
parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale (44) (45). 
9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la 
natura di presìdi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali 
nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini 
funzionali. Nei presìdi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un 
dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile 
delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per 
l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico 
ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al 
conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presìdi 
di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con 
contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con 
l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto 
applicabili (46). 
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia 
di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i 
presìdi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con 
gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli 
assistiti, ed organizzando gli stessi presìdi in dipartimenti. All'interno dei 
presìdi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati 
spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della 
libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore 
al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori 
generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino 
al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le 
autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente 
responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la 
regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata 
impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione 
all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa 
autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità 
sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o 
private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture 
sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture 
sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo 
strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera 
professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere 
durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in 
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta 
giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle 
stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime 
libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli 
interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e 
di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in 
relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di 
cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore 
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le 
disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al D.P.R. 27 marzo 
1969, n. 128, nonché le disposizioni del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129 (46/a). 
11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di 
camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio 
della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei 
posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412. 
11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con 
le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle 
aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime 
ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui 
all'art. 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, si 
applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui 
all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la 
ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le 
vigenti disposizioni contrattuali (46/b). 
12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale 
Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano 
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della 
L. 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei 
suddetti presìdi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con 
le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata 
in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi 
ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti 
presìdi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princìpi del presente 
decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 
412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità (47). 
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le 
strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario 
nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da 
appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano 
Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano (48). 
------------------------ 
(32) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 
1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(33) Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(34) Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(35) Comma prima inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 8, 
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(36) Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(37) Comma prima inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 8, 
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(38) Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(39) Comma così inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(40) Periodo abrogato dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(41) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(42) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente il comma 4 è stato 
abrogato dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(43) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 
11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo 
comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta 
specializzazione i presìdi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso 
formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia e, a 
richiesta dell'università, i presìdi ospedalieri che operano in strutture di 
pertinenza dell'università medesima. 
(42) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente il comma 4 è stato 
abrogato dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 
luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(43/a) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(43/b) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(44) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994, 
n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis 
e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'art. 
4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). 
(44) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994, 
n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis 
e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'art. 
4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). 
(44) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994, 
n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis 
e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'art. 
4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). 
(44) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Peraltro, l'art. 6, L. 23 dicembre 1994, 
n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità 
generale dello Stato, ha così sostituito il comma 7 ed ha aggiunto i commi 7-bis 
e 7-ter. Successivamente i commi 7, 7-bis e 7-ter sono stati abrogati dall'art. 
4, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). 
(45) Vedi, anche, l'art. 32, comma 7, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(46) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(46/a) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, comma 3, L. 23 
dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello stato, nonché l'art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28 
dicembre 1995, n. 549, riportata alla stessa voce. 
(46/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(47) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, l'art. 4, comma 3, L. 23 
dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e 
contabilità generale dello stato, nonché l'art. 2, commi 5 e seguenti, L. 28 
dicembre 1995, n. 549, riportata alla stessa voce. 
(48) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'Accordo fra il 
Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta, 
ratificato con L. 9 giugno 2003, n. 157. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
5. Patrimonio e contabilità. 
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili 
e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti 
loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti 
amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della 
propria attività o a seguito di atti di liberalità. 
2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del 
patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le 
disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti 
di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa 
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie 
locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali 
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina 
dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. 
3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la 
trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 
4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a 
finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti 
dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 
5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni 
emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità 
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai princìpi di cui al 
codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 
127, e prevedendo: 
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; 
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del 
bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; 
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli 
eventuali disavanzi di esercizio; 
d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità 
che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere 
pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità; 
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso 
eventuali dismissioni e conferimenti (48/a). 
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali 
e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali 
voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni 
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito 
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del 
tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli 
adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina 
contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la 
contabilità finanziaria è soppressa (49) (28/cost). 
------------------------ 
(48/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(49) Articolo prima modificato dall'art. 6, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito 
dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, 
n. 165, SO.). Con D.M. 20 ottobre 1994 (Gazz. Uff. 25 maggio 1995, n. 120) e con 
D.M. 11 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 15 marzo 2002, n. 63) è stato approvato lo 
schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Lo schema di bilancio 
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico è 
stato approvato con D.M. 3 settembre 1997 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41) e 
con D.M. 8 aprile 2002 (Gazz. Uff. 1° agosto 2002, n. 179). 
(28/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 98 (Gazz. 
Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), aveva dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, nel testo 
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sollevata in 
riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione. La stessa Corte 
costituzionale, con successiva ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 19 
marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 nel 
testo risultante dall'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e 
del medesimo art. 5 nel testo risultante dall'art. 5 del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229 sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, 
della Costituzione. 
 



5-bis. Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico. 
1. Nell'àmbito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi 
previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della 
sanità può stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
e nei limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato 
e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri 
soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria 
nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la 
realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a 
norma delle strutture sanitarie (49/a). 
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresì le 
funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i 
rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di 
erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria 
delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali 
apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i 
termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal 
ministero della sanità viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in 
favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di 
investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle 
risorse da parte dei medesimi (50). 
------------------------ 
(49/a) Comma così modificato dall'art. 55, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(50) Articolo così inserito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, SO.). 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università. 
1. [Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, stipulano specifici 
protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività 
assistenziali del servizio sanitario delle facoltà di medicina, nel rispetto 
delle loro finalità istituzionali didattiche e scientifiche. Le università 
concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale 
utilizzazione di strutture assistenziali private, purché accreditate e qualora 
non siano disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via 
subordinata, in altre strutture pubbliche (51). Le università contribuiscono, 
per quanto di competenza, all'elaborazione dei piani sanitari regionali. La 
programmazione sanitaria, ai fini dell'individuazione della dislocazione delle 
strutture sanitarie, deve tener conto della presenza programmata delle strutture 
universitarie. Le università e le regioni possono, d'intesa, costituire 
policlinici universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli 
stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie od ospedaliere, accorpandole 
in stabilimenti omogenei tenendo conto delle esigenze della programmazione 
regionale. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati, ove 
necessario, con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere e le 
unità sanitarie locali interessate] (52). 
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, 
connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli 
dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni 
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della 
reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono 
regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le 
unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 
e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di 
cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione 
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette 
strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del 
citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarità dei corsi di insegnamento 
previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle 
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai 
protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero 
degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del 
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze 
conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del 
presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette 
scuole è rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore 
dell'università competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di 
prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalità per 
l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i 
presidi ospedalieri delle unità sanitarie locali, le cui strutture siano in 
possesso dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 8 agosto 
1991, n. 257 (52/a). 
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la 
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della 
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del 
Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di 
idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con 
il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto 
le figure professionali da formare ed i relativi profili (52/b). Il relativo 
ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità. Per 
tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli di intesa 
per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 
341. La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico 
universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente 
dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei 
requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati 
con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità 
sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati 
a firma del responsabile del corso e del rettore dell'università competente. 
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, 
abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame è assicurata la 
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di 
studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente 
articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai 
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi 
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il 
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto 
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal 
precedente ordinamento è in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di 
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole 
ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo 
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio 
di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai 
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 
(53). 
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente 
articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri della sanità 
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (53). 
5. Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato 
medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, 
dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni 
assistenziali. In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei 
profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso 
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. È fatto 
divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina 
e chirurgia ed in odontoiatria (53) (53/a). 
------------------------ 
(51) Periodo aggiunto dall'art. 3, L. 30 novembre 1998, n. 419, riportata al n. 
R/CCXLVI. 
(52) Comma prima sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e successivamente abrogato dall'art. 1, 
D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(52/a) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(52/b) Per la definizione delle figure professionali di cui al presente periodo 
vedi il D.M. 29 marzo 2001. 
(53) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 
ottobre 1997, n. 234), modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 
2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i 
diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 
febbraio 1999, n. 42, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti 
ausiliarie. 
(53) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 
ottobre 1997, n. 234) , modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 
2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i 
diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 
febbraio 1999, n. 42, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti 
ausiliarie. 
(53) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 settembre 1997 (Gazz. Uff. 7 
ottobre 1997, n. 234) , modificato dal D.M. 8 giugno 2000 (Gazz. Uff. 27 giugno 
2000, n. 148), sono stati fissati i requisiti d'idoneità delle strutture per i 
diplomi universitari dell'area medica. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4, L. 26 
febbraio 1999, n. 42, riportata alla voce Professioni sanitarie e arti 
ausiliarie. Vedi, anche, l'art. 8, comma 10, L. 19 ottobre 1999, n. 370. 
(53/a) Vedi l'art. 69, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 



6-bis. Protocolli d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture del 
Servizio sanitario nazionale. 
1. [Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la 
stipulazione di protocolli d'intesa tra le regioni, le Università e le strutture 
del Servizio sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di 
individuare le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività 
assistenziali e le strutture per la formazione specialistica e i diplomi 
universitari] (53/b). 
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida 
di cui al decreto 31 luglio 1997 dei Ministri della sanità e dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
181 del 5 agosto 1997 (53/c). 
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono 
individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformità al 
decreto 17 dicembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 
gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformità al 
decreto 24 settembre 1997 del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 
ottobre 1997 (54) (54/a). 
------------------------ 
(53/b) Comma abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(53/c) Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, 
comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(54) Articolo così inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) 
(54/a) Per il differimento del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1, 
comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
 



6-ter. Fabbisogno di personale sanitario. 
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei 
medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali 
interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio 
sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, 
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché 
al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli 
fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle 
scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la 
stessa procedura è determinato, altresì, il fabbisogno degli ottici, degli 
odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei 
servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario 
nazionale e da quelli regionali; 
b) modelli organizzativi dei servizi; 
c) offerta di lavoro; 
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il 
personale già formato, non ancora immesso nell'attività lavorativa. 
3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti 
a fornire al ministero della sanità i dati e gli elementi di valutazione 
necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie 
professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero 
provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a 
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti (55). 
------------------------ 
(55) Articolo così inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con Del. 13 novembre 2003 è stato 
sancito l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto la determinazione del fabbisogno 
delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003-2004, in attuazione di 
quanto disposto dal presente articolo. 
 



7. Dipartimenti di prevenzione. 
1. [Le regioni istituiscono presso ciascuna unità sanitaria locale un 
dipartimento di prevenzione cui sono attribuite le funzioni attualmente svolte 
dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il dipartimento è articolato almeno nei 
seguenti servizi: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
c) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
d) veterinari, articolati distintamente nelle tre aree funzionali della sanità 
animale, dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e 
dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione 
tecnico-scientifica degli istituti zooprofilattici sperimentali. La 
programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i 
dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento 
delle attività di sanità pubblica veterinaria] (56). 
2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la 
uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali 
sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di 
competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici 
sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia 
nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e 
dell'ENEA. 
3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai 
fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza 
degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni 
anche attraverso strumenti telematici (57). 
------------------------ 
(56) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(57) Così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 16 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 4 novembre 
1998, n. 258, S.O.) sono state approvate le linee-guida concernenti 
l'organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione 
(S.I.A.N.), nell'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie 
locali. 
 



7-bis. Dipartimento di prevenzione. 
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento 
della prevenzione secondo i princìpi contenuti nelle disposizioni del presente 
articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione è 
struttura operativa dell'unità sanitaria locale che garantisce la tutela della 
salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione 
delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità della vita. 
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare 
e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e 
animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti 
dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il 
coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione 
del programma di attività della unità sanitaria locale, formulando proposte 
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro 
copertura finanziaria (58). 
------------------------ 
(58) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



7-ter. Funzioni del dipartimento di prevenzione. 
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il 
dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione 
collettiva e sanità pubblica anche a supporto dell'autorità sanitaria locale: 
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 
b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche 
con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 
c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari 
connessi agli ambienti di lavoro; 
d) sanità pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle 
popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela 
igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale; 
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; 
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
f-bis) tutela della salute nelle attività sportive (58/a). 
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attività di 
promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in 
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali (59). 
------------------------ 
(58/a) Lettera aggiunta dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(59) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



7-quater. Organizzazione del dipartimento di prevenzione. 
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, 
ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di 
responsabilità. Il direttore del dipartimento è scelto dal direttore generale 
tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla 
direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto 
organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. 
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità 
pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità 
pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate 
a: 
a) igiene e sanità pubblica; 
b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
d) sanità animale; 
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in 
rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento e alle funzioni 
attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza. 
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilità, dotati di 
autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura 
dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio, 
nonché della gestione delle risorse economiche attribuite. 
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono 
prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle 
funzioni di medicina legale e necroscopica (60). 
------------------------ 
(60) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



7-quinquies. Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente. 
1. Il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive 
competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli 
interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di 
azione congiunta e i relativi programmi operativi. 
2. Le regioni individuano le modalità e i livelli di integrazione fra politiche 
sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di 
programma e convenzioni tra le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere e 
le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della 
popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di 
sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono 
comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unità 
sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza 
oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 
3. Le regioni e le unità sanitarie locali, per le attività di laboratorio già 
svolte dai presìdi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base 
a norme vigenti, nei confronti delle unità sanitarie locali, si avvalgono delle 
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (61). 
------------------------ 
(61) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



7-sexies. Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del 
ministero della sanità. 
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione 
tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La 
programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i 
servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici 
sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, 
nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione 
frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto e aeroporto 
e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari (62). 
------------------------ 
(62) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



7-septies. Funzioni di profilassi internazionale. 
1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di 
igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 
febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984 e al 
decreto ministeriale 2 maggio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 
del 118 giugno 1985 a esclusione delle suddette funzioni di profilassi 
internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di 
sanità marittima e aerea del ministero della sanità, sono svolte dai 
dipartimenti di prevenzione delle unità sanitarie locali territorialmente 
competenti (63). 
------------------------ 
(63) Articolo inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Con Provv. 6 dicembre 2000, n. 1087 
(Gazz. Uff. 18 gennaio 2001, n. 14), è stato sancito l'accordo tra il Ministro 
della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in tema di 
funzioni di profilassi internazionale. 
 



7-octies. Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. 
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei princìpi e criteri di 
cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione 
nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi 
di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze 
ispettive delle unità sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di 
lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonché delle altre 
strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27. 
2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria 
attività destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di 
lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, 
con le parti sociali (64). 
------------------------ 
(64) Articolo così inserito dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



TITOLO II 
Prestazioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. 
1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di 
durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le 
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo 
nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla 
consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti 
princìpi: 
a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, 
nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale 
ed è tacitamente rinnovata; 
b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito 
nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, 
qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità; 
c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione 
prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera 
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli 
obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le 
prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito 
della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le 
prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a 
comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera 
professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire 
gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le 
attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che 
non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei 
propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i 
rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non 
dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o 
l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei 
limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto 
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; 
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una 
quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base 
annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile 
in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di 
attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla 
lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le 
prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in 
quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); 
e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per 
tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e 
l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti 
dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, 
dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei 
servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la 
organizzazione distrettuale del servizio; 
f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla 
base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, 
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i 
conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in 
coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto; 
g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli 
obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro 
raggiungimento; 
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del 
servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'àmbito degli 
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici 
forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che 
la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, 
al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di 
copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un 
adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per 
il conseguimento dell'attestato; 
i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche 
al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni 
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; 
l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già 
titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in 
funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; 
m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora 
nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di 
libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali 
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri 
incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della 
convenzione (65). 
1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a 
quanto previsto dal comma 1, utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero 
delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle 
attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le 
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attività della 
emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del 
miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A 
questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 
dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da 
almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo 
indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei 
posti delle dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei princìpi 
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 
successive modificazioni e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di 
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 
502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere 
adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza 
sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di 
emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di 
mobilità interaziendale (66). 
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni 
di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma 
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le 
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo 
nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti princìpi: 
a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto 
delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su 
presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati 
galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti 
sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai 
livelli di assistenza; 
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde 
alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di 
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la 
farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di 
altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il 
pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui 
alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a 
quelli legali; 
c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di 
presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché 
l'individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni 
finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni 
economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b), e le 
modalità di collaborazione delle farmacie in programmi particolari nell'ambito 
delle attività di emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di 
educazione sanitaria (66/a). 
2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: 

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali 
medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del 
trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi 
dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici 
della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi 
nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di 
impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato 
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal 
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici è data facoltà di 
optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso 
l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve 
essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al 
presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto 
rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie 
dipendenti dalla azienda sanitaria (66/b). 
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico 
dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della 
sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e 
della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad 
assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato 
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di età previsti dal 
comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il 
personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 
15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come 
introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è 
sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni 
della Commissione di cui al presente comma (66/c). 
3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo 
deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi 
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I 
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi 
dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e 
vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 
23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i 
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per 
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 
private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. 
L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel 
rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi: 
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura 
e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; 
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali 
funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta 
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, 
concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero 
dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera 
b); 
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso 
scientifico e tecnologico; 
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; 
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione 
antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, 
continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, 
protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere 
architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti 
di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare 
condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; 
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate 
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; 
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate; 
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presìdi già 
autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un 
adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a 
disposizione (67) (68). 
5. [L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle 
prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di 
assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni 
regionali. Allo scopo si avvale dei propri presìdi, nonché delle aziende e degli 
istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi 
compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali 
soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla 
corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione 
resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o 
dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle 
prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, 
proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale 
dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui 
al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di 
volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro] (67) (69). 
6. [Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale 
degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi 
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la 
fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma 
diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'art. 25, 
ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province 
autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il 
Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato] (67). 
7. [Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 
1991, n. 412, da attuare secondo programmi coerenti con i princìpi di cui al 
comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per 
quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la 
instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul 
criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a 
prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità 
delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la 
disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli 
operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto] (67) (69). 
8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 
e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del 
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 
marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto 
personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 
412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre 
individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del 
servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i 
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 
svolgevano esclusivamente attività ambulatoriale da almeno cinque anni con 
incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima 
data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario 
nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a 
domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo 
medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 
17, L. 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della 
funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo 
svolgimento dei giudizi di idoneità (70). In sede di revisione dei rapporti 
convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento 
dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la 
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i 
criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza 
distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 (71). 
8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione 
specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, 
domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla 
assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza 
al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia 
stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo 
degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è 
prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria 
regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il 
mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria 
regionale (71/a). 
9. [Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 
412, relative al divieto di esercizio di attività libero-professionali comunque 
prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, 
si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le 
quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 
5] (70). 
------------------------ 
(65) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 
1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato 
dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 
213, S.O.). Con D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1998, n. 
304, S.O.) è stato approvato il regolamento di esecuzione dell'accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e 
gli psicologi ambulatoriali. Con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272 (Gazz. Uff. 2 
ottobre 2000, n. 230, S.O.) corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 
gennaio 2001, n. 19 e modificato dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382 (Gazz. Uff. 
23 ottobre 2001, n. 247), è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale 
per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera 
scelta. Con D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2001, n. 
300, S.O.) è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali, 
relativo al 1998-2000. 
(66) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.), poi sostituito dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 
giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) ed infine così 
modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 
2000, n. 213, S.O.). Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato 
con D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502, riportato al n. R/CCXXXIV. 
(66/a) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (Gazz. 
Uff. 27 ottobre 1998, n. 251) è stato approvato il regolamento concernente 
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie 
pubbliche e private, previsto dal presente comma. 
(66/b) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). In attuazione di quanto disposto dal presente 
comma vedi il D.P.C.M. 8 marzo 2001. 
(66/c) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(67) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato 
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Successivamente, i commi 5, 6 
e 7 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(68) Con riferimento al precedente testo, la Corte costituzionale, con sentenza 
11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie 
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, quarto 
comma. 
(67) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato 
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Successivamente, i commi 5, 6 
e 7 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(69) Vedi, anche, l'art. 2, commi 7, 8 e 9 L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(67) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato 
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Successivamente, i commi 5, 6 
e 7 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(67) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Il comma 5 è stato poi così modificato 
dall'art. 6, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione 
del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Successivamente, i commi 5, 6 
e 7 sono stati abrogati dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(69) Vedi, anche, l'art. 2, commi 7, 8 e 9 L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(70) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente, il comma 9 è stato abrogato 
dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, 
n. 165, S.O.). Il regolamento per il giudizio di idoneità di cui al presente 
comma è stato approvato con D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365, riportato al n. 
R/CCXXVII. 
(71) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunto dall'art. 8, comma 2, D.Lgs. 19 
giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(71/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168 (Gazz. Uff. 22 
giugno 2000, n. 144). 
(70) Comma aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). Successivamente, il comma 9 è stato abrogato 
dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, 
n. 165, S.O.). Il regolamento per il giudizio di idoneità di cui al presente 
comma è stato approvato con D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365, riportato al n. 
R/CCXXVII. 
 



8-bis. Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali. 
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui 
all'articolo 1 avvalendosi dei presìdi direttamente gestiti dalle aziende unità 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti 
accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi 
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. 
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei 
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti 
appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita 
prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio 
sanitario nazionale. 
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, 
l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e 
l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono 
subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui 
all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 
8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui 
all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e 
le attività sociosanitarie (72). 
------------------------ 
(72) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



8-ter. Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di 
attività sanitarie e sociosanitarie. 
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e 
sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si 
applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già 
esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla 
trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già 
autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: 
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo 
continuativo o diurno per acuti; 
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e 
di laboratorio; 
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime 
residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta 
per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove 
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure 
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un 
rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché 
per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche 
a favore di soggetti terzi. 
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune 
acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni 
e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive 
modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. 
Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla 
localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche 
al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di 
insediamento prioritario di nuove strutture. 
4. L'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture 
pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, 
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai 
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi 
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In 
sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si 
individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di 
cui al comma 2, nonché i relativi requisiti minimi. 
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: 
a) le modalità e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della 
autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione 
all'esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilità 
del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate 
dal soggetto richiedente; 
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di 
capacità produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti 
eventualmente interessati (73). 
------------------------ 
(73) Articolo prima inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 8, 
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



8-quater. Accreditamento istituzionale. 
1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture 
autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, 
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, 
alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e 
alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine 
di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla 
programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di 
assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario 
regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché 
gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza 
integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio 
dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed 
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente 
comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e 
alle strutture private lucrative. 
2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e 
gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle 
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 
8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per 
l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei 
programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti 
dall'articolo 8-quinquies. 
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i 
servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente 
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi 
per: 
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività 
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture 
sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività; 
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla 
funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei 
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in 
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace 
competizione tra le strutture accreditate; 
c) le procedure e i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano 
richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di 
esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la 
verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso 
di verifica negativa (73/a). 
4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti 
criteri e princìpi direttivi: 
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti 
ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica 
periodica; 
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla 
vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in 
tutte le strutture; 
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni 
strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in 
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità 
assistenziali degli utilizzatori dei servizi; 
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni 
di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa 
e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; 
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento 
professionale tra pari; 
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione 
sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della 
loro qualità, interni alla struttura e interaziendali; 
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla 
appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione 
ai sensi dell'articolo 8-octies; 
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei 
servizi alla verifica dell'attività svolta e alla formulazione di proposte 
rispetto all'accessibilità dei servizi offerti, nonché l'adozione e 
l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i 
cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui 
alle lettere e) ed f); 
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi 
all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti 
accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque 
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo 
quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; 
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di 
particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale 
della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle 
dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli obiettivi 
prioritari definiti dalla programmazione nazionale; 
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attività 
svolta e ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, 
in base alle evidenze scientifiche disponibili; 
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per 
l'adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate; 
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, 
anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti 
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui 
all'articolo 16-ter; 
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le 
altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla 
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di 
autonomia finanziaria e alla complessità dell'organizzazione interna; 
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e 
alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo 
e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai 
criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonché 
il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda 
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli 
Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di 
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di 
accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi 
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre 
già operanti. 
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per 
l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere 
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume 
di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica 
negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente 
concesso. 
8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in 
base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie 
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono 
tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività 
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione 
nazionale. In caso di superamento di tale limite, e in assenza di uno specifico 
e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le 
modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 
1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in 
eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle 
strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle 
strutture private lucrative (74). 
------------------------ 
(73/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(74) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



8-quinquies. Accordi contrattuali. 
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli 
accordi contrattuali e individuano i soggetti interessati, con specifico 
riferimento ai seguenti aspetti: 
a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle 
attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi 
contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture 
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e 
da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto 
delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale; 
c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità e alla 
rete dei servizi di emergenza; 
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste 
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo 
concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo 
stesso da parte di ciascuna struttura (74/a). 
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie 
locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, 
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano 
contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante 
intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che 
indicano: 
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; 
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito 
territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, 
distinto per tipologia e per modalità di assistenza; 
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad 
accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e 
continuità assistenziale; 
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente 
risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione 
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo 
sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte 
secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli 
accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo 
esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle 
prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies (75). 
2-bis. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, ai 
fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le 
tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari (75/a). 
2-ter. Con decreto del Ministro della sanità e del Ministro della difesa, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli 
strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e 
della disponibilità di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche 
esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonché le specifiche 
categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi 
contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono 
stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto 
della reciproca autonomia (75/b). 
------------------------ 
(74/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(75) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(75/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). In attuazione di quanto disposto nel presente 
comma, vedi il D.M. 31 ottobre 2000. 
(75/b) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



8-sexies. Remunerazione. 
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del 
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale 
predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies 
e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte 
nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della 
determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni 
assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di 
produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 
sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione. 
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attività 
che rispondono alle seguenti caratteristiche generali: 
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, 
sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie 
croniche di lunga durata o recidivanti; 
b) programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione della 
prestazione o del servizio reso alla persona; 
c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione; 
d) programmi di assistenza a malattie rare; 
e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme 
sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale 
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992; 
f) programmi sperimentali di assistenza; 
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi 
il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da 
cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della 
rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori. 
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la 
determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito 
decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi 
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, 
del volume dell'attività svolta. 
4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al 
comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi 
di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di 
day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, 
fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 
5. Il Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 
1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito 
decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di 
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da 
corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di 
produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione 
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo 
criteri di efficienza, appropriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso 
decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il 
proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture 
secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede 
di accreditamento delle strutture stesse. 
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la 
revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento 
delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali e 
uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione 
tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali 
fattori produttivi. 
7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione 
dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui 
all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 
8. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, 
definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a 
cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali 
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche 
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e 
l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle 
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale (76). 
------------------------ 
(76) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



8-septies. Prestazioni erogate in forma indiretta. 
1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti 
dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per 
cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 
8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è abolita l'assistenza in forma indiretta 
per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di 
degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria 
all'estero (77). 
------------------------ 
(77) Articolo prima inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.) e poi così modificato dall'art. 8, 
D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Per 
la proroga del termine per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime di 
assistenza indiretta vedi l'art. 92, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388. 
 



8-octies. Controlli. 
1. La regione e le aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di 
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi 
contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della 
assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese. 
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, 
la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il 
rispetto dei programmi di attività previsti per ciascuna struttura rappresenta 
elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai 
direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili 
di struttura complessa, nonché per la corresponsione degli incentivi di 
risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende 
interessate. 
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 
8-quinquies, i princìpi in base ai quali la regione assicura la funzione di 
controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata 
dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e 
coordinamento, entro sessanta giorni determinano: 
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la 
risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative 
penalizzazioni; 
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e 
le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo; 
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture; 
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori 
addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attività di controllo 
(77/a). 
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresì i 
criteri per la verifica di: 
a) validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione 
delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; 
b) necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri 
effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o 
trasferiti ad altre strutture; 
c) appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza; 
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori 
dei servizi (78). 
------------------------ 
(77/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(78) Articolo così inserito dall'art. 8, comma 4, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



9. Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. 
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative 
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste 
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi 
finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese 
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti 
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo deve contenere 
l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale 
denominazione non può essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per 
finalità diverse. 
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del 
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione 
dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale sono le seguenti: 
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; 
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai 
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; 
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; 
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da 
organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16 operanti nei 
settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria; 
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da 
società di mutuo soccorso riconosciute; 
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che 
contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e 
comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di 
particolari gruppi di soggetti. 
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale è rappresentato da: 
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di 
assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da 
strutture accreditati; 
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli 
uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico 
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in 
regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi 
alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e 
semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico 
dell'assistito. 
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: 
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture 
non accreditate; 
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio 
sanitario nazionale; 
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del 
Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela 
della salute odontoiatrica nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e 
protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare 
vulnerabilità. 
6. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le 
prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonché quelle 
ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, 
possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale. 
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi 
possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con 
istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o 
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto 
del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti 
locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei 
fondi di cui al presente articolo. 
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della disciplina del 
trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato, su proposta del Ministro 
della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei 
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento 
disciplina: 
a) le modalità di costituzione e di scioglimento; 
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo; 
c) le forme e le modalità di contribuzione; 
d) i soggetti destinatari dell'assistenza; 
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo 
nucleo familiare; 
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio 
sanitario nazionale. 
9. La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario 
nazionale è disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello 
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario 
nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che 
quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi 
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con il 
regolamento di cui al comma 8. 
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento 
dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi 
previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 
(79). 
------------------------ 
(79) Articolo prima modificato dall'art. 10, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente così sostituito 
dall'art. 9, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, 
S.O.). 
 



9-bis. Sperimentazioni gestionali. 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano 
programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che 
prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale 
e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale 
pubblico e privato (79/a). 
2. Il programma di sperimentazione è adottato dalla regione o dalla provincia 
autonoma interessata, motivando le ragioni di convenienza economica del progetto 
gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le 
previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresì gli elementi di 
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del 
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura 
non superiore al quarantanove per cento; 
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della propria 
quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle 
sperimentazioni; 
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati 
che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi 
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; 
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti 
i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, 
avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di 
appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di 
sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi 
all'assistenza alla persona; 
f) individuare forme e modalità di pronta attuazione per la risoluzione della 
convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di 
mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione (79/b). 
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano 
economico sia su quello della qualità dei servizi, ivi comprese le forme di 
collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti 
di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla 
base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti 
conseguenti. 
4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, è 
fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire 
società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti 
di tutela della salute (80). 
------------------------ 
(79/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
(79/b) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
(80) Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 
15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), e successivamente sostituito dall'art. 10, 
D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



10. Controllo di qualità. 
1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della 
generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e 
revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro 
costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i 
flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il 
rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti 
erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale (81). 
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 
4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle 
disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture 
erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di 
sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità 
dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanità interviene 
nell'esercizio del potere di alta vigilanza (81). 
3. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la 
Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri 
Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalità di 
utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualità (82). Il Ministro della 
sanità, in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del 
Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi 
del predetto sistema di indicatori. 
4. Il Ministro della sanità accerta lo stato di attuazione presso le regioni del 
sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni 
professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni 
mediche è attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti 
ritenuti più idonei. Il Ministro della sanità acquisisce il parere della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri 
sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro 
provvede direttamente (83). 
------------------------ 
(81) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(81) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(82) Vedi il D.M. 24 luglio 1995, riportato al n. R/CXCIII-ter. 
(83) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 maggio 1994, n. 325, riportato 
al n. R/CLXXXV. 
 



TITOLO III 
Finanziamento 
11. Versamento contributi assistenziali. 
1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per 
le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze già 
previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente 
dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di 
fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 
2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di 
cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale con le modalità vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto (84). 
3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU (85), con separata 
documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario 
nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla 
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU 
(85) riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla 
riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo 
comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, 
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di 
lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i 
soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime 
che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla 
riscossione. 
4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a 
versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro 
il bimestre successivo a quello della loro riscossione (84). 
5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui 
redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalità previste dal 
decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 
6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi 
da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, 
istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, 
regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei 
predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione 
delle rate di pensione. 
7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 
e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in 
base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1° gennaio di 
ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e 
l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette 
indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la 
documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di 
giugno 1993 (84). 
8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui 
al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione. 
9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre 
somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio 
fiscale posseduto al 1° gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio 
sanitario nazionale. 
10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui 
al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria 
centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 
sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono 
accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il 
versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti 
infruttiferi delle regioni è effettuato con riferimento agli interi primi cinque 
mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, 
entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi 
riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresì 
le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono 
stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma 
(84). 
11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni 
interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e 
versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima 
applicazione è inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro 
trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero 
per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di 
presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al 
precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o 
trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei 
soggetti e alle correlate basi imponibili contributive (84). 
12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio 
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 
settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 
1954. 
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 1993. 
14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri 
decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello 
stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati 
alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 
15. [Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di 
acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto 
conto dell'importo complessivo presunto dei contributi per le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale attribuiti a ciascuna delle regioni. Il CIPE con le 
predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo 
all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo 
sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il 
Ministro del tesoro è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a 
valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il 
medesimo anno (86)] (87). 
16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 
1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unità 
sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo 
della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992 (86). 
17. [A decorrere dall'anno 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concedere alle regioni anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti 
relativi ai contributi sanitari in essere presso la Tesoreria centrale dello 
Stato, nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto dei 
contributi sanitari alle stesse attribuiti nonché delle quote del Fondo 
sanitario nazionale di parte corrente deliberate dal CIPE, in favore delle 
medesime regioni, in ciascun anno; nelle more della deliberazione del CIPE 
predette anticipazioni mensili sono commisurate al 90 per cento dell'importo 
complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del Fondo sanitario 
nazionale relativi all'anno precedente (88)] (87). 
18. È abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 (88). 
19. [Alla copertura finanziaria dell'eventuale differenza tra il complesso dei 
contributi sanitari previsto in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale ed 
i contributi effettivamente riscossi dalle regioni si provvede mediante 
specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge 
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 
1978, n. 468 (88)] (87). 
20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i 
familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati 
bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o 
contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennità percetti per 
il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, 
sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, è 
regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanità, il Ministero del 
tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e 
Stati (88). 
------------------------ 
(84) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(85) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli 
unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale 
per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per 
effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
(85) Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli 
unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti 
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale 
per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per 
effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
(84) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(84) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(84) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(84) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(86) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(87) Comma abrogato dall'art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
(86) Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(88) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(87) Comma abrogato dall'art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
(88) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(88) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(87) Comma abrogato dall'art. 39, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riportato 
alla voce Imposte e tasse in genere. 
(88) Comma aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
 



12. Fondo sanitario nazionale. 
1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è 
alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il 
suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, 
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei 
contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni (88/a). 
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al 
comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del 
tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è 
trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero 
della sanità ed utilizzata per il finanziamento di: 
a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 
1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza; 
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le 
tematiche di sua competenza; 
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere 
scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative 
all'igiene e sanità pubblica veterinaria; 
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale 
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale 
per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione 
dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le 
tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale 
italiano dei donatori di midollo osseo (88/b); 
c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le 
regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che 
si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della 
sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è 
rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni (89) (89/a). 
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del 
comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 
ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge 
finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della 
sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle 
regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, 
in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio 
nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti 
elementi: 
a) popolazione residente; 
b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di 
riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle 
unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le 
province autonome; 
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli 
impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali (89). 
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di 
finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente 
svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza 
sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda 
mediante strutture pubbliche (89). 
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso 
del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento 
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da 
garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento 
(90). 
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle 
regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di 
cui all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non 
concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali 
quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le 
regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote 
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio (90) (91). 
------------------------ 
(88/a) L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha disposto che, a decorrere 
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali previsti dal presente comma. 
(88/b) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 6 marzo 2001, n. 52. 
(89) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(89/a) Le risorse previste nel presente comma sono costituite da una quota dello 
stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge 
finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, 
n. 213. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni contenute nello stesso articolo 
3. 
(89) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(89) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(90) L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 
517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è 
diventato comma 6. 
(90) L'attuale comma 5 è stato aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 
517 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e l'originario comma 5 è 
diventato comma 6. 
(91) Vedi, anche, l'art. 1, comma 23, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata 
alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 



12-bis. Ricerca sanitaria. 
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del 
Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un 
apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale. 
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del 
Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel 
Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, 
n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio 
sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunità 
scientifica nazionale. 
3. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione nazionale per la ricerca 
sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 
1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da 
inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al 
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca 
internazionali e comunitari. Il programma è adottato dal Ministro della sanità, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validità triennale ed è 
finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2. 
4. Il programma di ricerca sanitaria: 
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute 
della popolazione; 
b) favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e 
organizzazione dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali 
e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute 
della popolazione e degli utilizzatori dei servizi; 
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e 
della congruità economica delle procedure e degli interventi, anche in 
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e 
con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una 
adeguata valutazione di efficacia; 
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione 
multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento 
alle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria; 
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione 
con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere 
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al 
miglioramento dei servizi; 
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la 
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi 
diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attività degli operatori, 
la verifica e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti. 
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attività di ricerca 
corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente è attuata tramite i 
progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente 
nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro 
della sanità. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e 
sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica 
finalizzata sono approvati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di 
favorire il loro coordinamento. 
6. Le attività di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, 
dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonché 
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti 
possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le 
Università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca 
pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private. 
7. Per l'attuazione del programma il ministero della sanità, anche su iniziativa 
degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'università e la 
ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di 
ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le 
modalità di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle 
ricerche. 
8. Il Ministero della sanità, nell'esercizio della funzione di vigilanza 
sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione 
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui 
all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli 
organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, 
sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo (91/a). 
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il 
funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai 
sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle 
indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un 
registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali. 
10. Presso il ministero della sanità è istituito il Comitato etico nazionale per 
la ricerca e per le sperimentazioni cliniche . Il Comitato: 
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di 
altri organi o strutture del ministero della sanità o di altre pubbliche 
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca 
biomedica e sanitaria; 
b) comunica a organi o strutture del ministero della sanità le priorità di 
interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche 
multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a 
dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanità; 
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la 
materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei 
medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della 
sanità. 
11. Le regioni formulano proposte per la predisposizione del programma di 
ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la 
responsabilità della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano 
il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del 
Servizio sanitario regionale (92). 
------------------------ 
(91/a) Comma così modificato dall'art. 9, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213. 
(92) Articolo così inserito dall'art. 11, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Per l'accordo tra il Ministro della salute, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: 
"Linee-guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del 
personale operante nel sistema di emergenza/urgenza", vedi la Del. 22 maggio 
2003. 
 



13. Autofinanziamento regionale. 
1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari 
conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli 
uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da 
quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di 
finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonché agli eventuali disavanzi di 
gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con 
conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato (92/a). 
2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno 
facoltà, ad integrazione delle misure già previste dall'articolo 29 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa 
per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa 
sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni 
sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonché 
variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le 
disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421. 
3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e 
della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche 
prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali 
altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a 
qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei princìpi del presente decreto. 
------------------------ 
(92/a) La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 
(Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, nella parte in cui, 
nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi 
finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unità sanitarie 
locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta 
a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento 
previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. 
 



TITOLO IV 
Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini 
14. Diritti dei cittadini. 
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle 
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario 
nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con 
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei 
servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed 
umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni 
alberghiere, nonché dell'andamento delle attività di prevenzione delle malattie. 
A tal fine il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, 
può avvalersi anche della collaborazione delle università, del Consiglio 
nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e 
degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonché delle organizzazioni di 
volontariato e di tutela dei diritti (93). 
2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, 
anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei 
cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli 
investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono 
inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali 
ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al 
fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali 
soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della 
programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in 
discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente 
articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei 
cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute 
nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei 
servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale (94). Le regioni 
determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi 
di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di 
organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le 
aziende ospedaliere. 
3. Il Ministro della sanità, in sede di presentazione della relazione sullo 
stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei 
cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualità. 
4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario 
nazionale, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad 
attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle 
tariffe, sulle modalità di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre 
modalità di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione 
con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di 
volontariato e di tutela dei diritti. 
Il direttore generale dell'unità sanitaria locale ed il direttore generale 
dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza 
dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in 
relazione all'attuazione degli indicatori di qualità di cui al primo comma, e 
per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. 
Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla 
regione. 
5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta 
degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che 
incidono sulla qualità dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del 
cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la 
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, 
opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, 
da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia 
avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od 
opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi 
di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione 
competente, al direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda che 
decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il 
direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed 
opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via 
giurisdizionale. 
6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del 
presidio di cura, il Ministero della sanità cura la pubblicazione dell'elenco di 
tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta 
specialità, con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in 
dotazione nonché delle tariffe praticate per le prestazioni più rilevanti. La 
prima pubblicazione è effettuata entro il 31 dicembre 1993 (95). 
7. È favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, 
degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unità 
sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza 
oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che 
stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il 
diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza 
nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi 
di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire 
l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei 
cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano 
funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono 
regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi 
regionali attuative (95). 
8. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono 
iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto 
con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da 
realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze 
professionali e sindacali. 
------------------------ 
(93) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 15 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 18 
gennaio 1997, n. 14) sono stati approvati gli indicatori di cui al presente 
comma. 
(94) Periodo così inserito dall'art. 12, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(95) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(95) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
 



TITOLO V 
Personale 
(giurisprudenza di legittimità) 
15. Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie. 
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza 
sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e 
in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità 
professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono 
previste, in conformità ai princìpi e alle disposizioni del presente decreto, 
criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per 
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per 
l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle 
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato (95/cost). 
2. La dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente 
decreto (95/cost). 
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle 
proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti 
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono 
progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse 
responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione 
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività 
promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, 
finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni 
appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai 
programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso 
attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario 
superiore a quello contrattualmente definito. 
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti 
professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli 
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni 
di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini 
il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un 
programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite 
alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche 
dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del 
singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al 
comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono 
attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di 
consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché, 
possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici (95/a). 
5. Il dirigente è sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di 
struttura, semplice o complessa, è sottoposto a verifica anche al termine 
dell'incarico. Le verifiche concernono le attività professionali svolte e i 
risultati raggiunti e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai 
programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis e sono effettuate da 
un collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore 
del dipartimento. L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la 
conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o 
gestionale, anche di maggior rilievo (95/b). 
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono 
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, 
funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito 
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche 
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione 
delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e 
per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, 
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro 
affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle 
risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica 
annuale tramite il nucleo di valutazione. 
7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed 
esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 483 ivi compresa la possibilità di accesso con una 
specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura 
complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e secondo le 
modalità dallo stesso stabilite, salvo quanto previsto dall'articolo 15-ter, 
comma 2. Si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, come sostituito 
dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (95/c). 
8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 
d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come 
modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con 
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio 
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione 
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza 
dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data 
di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti 
a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla 
regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso 
dell'attestato di formazione manageriale (95/d). 
9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di 
salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (96). 
------------------------ 
(95/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 
22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
76 della Costituzione. 
(95/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 
22 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 15, commi 1 e 2, prima parte, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
76 della Costituzione. 
(95/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(95/b) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.), come rettificato con avviso pubblicato 
nella Gazz. Uff. 15 dicembre 2000, n. 292. 
(95/c) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(95/d) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, comma 5, D.Lgs. 21 
dicembre 1999, n. 517. 
(96) Articolo prima modificato dall'art. 16, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.) e dall'art. 2, D.L. 18 novembre 
1996, n. 583, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e 
successivamente così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 
(Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Da ultimo, il presente comma, è stato 
così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



15-bis. Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura. 
1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina 
l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonché ai 
direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili 
di struttura, dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le 
decisioni che impegnano l'azienda verso l'esterno, per l'attuazione degli 
obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale. 
2. La direzione delle strutture e degli uffici è affidata ai dirigenti secondo i 
criteri e le modalità stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per 
la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il 
rapporto dei dirigenti è esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via 
transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. 
3. A far data dal 31 dicembre 2002 (96/a) sono soppressi i rapporti di lavoro a 
tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore 
disponibilità di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero 
di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi 
nazionali di lavoro disciplinano le modalità di regolarizzazione dei rapporti 
soppressi (96/b) (97). 
------------------------ 
(96/a) Per il differimento del termine vedi l'art. 2-septies, D.L. 29 marzo 
2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(96/b) Comma così modificato prima dall'art. 2, D.L. 18 settembre 2001, n. 347, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1, D.L. 
7 febbraio 2002, n. 8, come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(97) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-ter. Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura. 
1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo 
determinato, dal direttore generale, secondo le modalità definite nella 
contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie 
a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture 
stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto 
delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 
5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette, 
con facoltà di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, 
del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti 
contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo 
nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la 
durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente 
trattamento economico (97/a). 
2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata 
dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei 
selezionata da una apposita commissione. Gli incarichi hanno durata da cinque a 
sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più 
breve. La commissione, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore 
sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del 
Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della 
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale 
e uno dal Collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla 
individuazione provvede il Consiglio dei sanitari. 
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure 
previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione 
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli 
obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi 
previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il direttore 
generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice 
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non 
confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa è 
destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione 
di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; 
contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo 
profilo (97/b). 
4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture 
svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di 
consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive, di verifica e di 
controllo. 
5. Il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua 
assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento 
individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni 
superiori non si applica l'articolo 2103, comma primo, del codice civile (98). 
------------------------ 
(97/a) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(97/b) Periodo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(98) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario. 

1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo 
contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, 
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 
abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, 
sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo (98/a). 
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 
dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero 
professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 
19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 
1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al 
rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente 
abbia optato per il rapporto esclusivo (98/b) (98/c). 
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da 
presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non 
esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la 
facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro 
esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro 
che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di 
cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di 
irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la 
direzione di strutture semplici e complesse (98/d). 
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico 
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo 
ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei 
limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva (99). 
------------------------ 
(98/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(98/b) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(98/c) Sul termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti 
sanitari vedi l'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49. 
(98/d) Comma così sostituito dall'art. 2-septies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(99) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-quinquies. Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti 
sanitari. 
1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale 
disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite 
dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza 
professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario 
contrattualmente definito. 
2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività 
professionale nelle seguenti tipologie: 
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di 
fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali 
individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo 
quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 
448; 
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta 
in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture 
aziendali; 
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a 
pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori 
dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario 
nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione 
dell'azienda con le predette aziende e strutture; 
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, 
richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano 
svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi 
di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le équipe 
dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al 
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti 
sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione 
sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro (99/a). L'azienda disciplina i casi in 
cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria 
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al 
domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni 
sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni 
stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con 
riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta 
individualmente o in équipe nell'àmbito dell'azienda, fuori dell'orario di 
lavoro (99/b). 
3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale 
e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere 
alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero 
professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di 
prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. La 
disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività 
istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti 
princìpi: l'attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero 
professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del 
servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti 
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti 
dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i 
relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe; 
l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi 
organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione 
del diritto all'attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui 
al presente comma o di quelle contrattuali. 
4. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 2 non è consentito l'uso del 
ricettario del Servizio sanitario nazionale. 
5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il 
rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si 
intende l'articolazione organizzativa per la quale è prevista, dall'atto 
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilità di gestione di 
risorse umane, tecniche o finanziarie. 
6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i 
dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all'atto 
di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8-quater, comma 3. Fino 
all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le 
strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo 
livello dirigenziale. 
7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data 
del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai 
sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura 
complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 
dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare già 
previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il 
dirigente è confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori 
sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico 
con rapporto esclusivo, al dirigente è conferito un incarico professionale non 
comportante direzione di struttura in conformità con le previsioni del contratto 
collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un 
posto di organico di dirigente (99/c). 
8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli 
incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento 
tecnico-scientifico e professionale. 
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui 
all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n. 
382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione 
ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 
10. Fermo restando, per l'attività libero professionale in regime di ricovero, 
quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità 
connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime 
ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2006, 
l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalità previste 
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie 
generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la 
possibilità di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di 
interessi. Le regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materia in 
relazione alle esigenze locali (99/d) (100). 
------------------------ 
(99/a) Vedi, anche, l'art. 28, L. 23 dicembre 1999, n. 488. 
(99/b) Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(99/c) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49. 
(99/d) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1, D.L. 23 
aprile 2003, n. 89, come modificato dalla relativa legge di conversione, e 
dall'art. 1-quinquies, D.L. 27 maggio 2005, n. 87, nel testo integrato dalla 
relativa legge di conversione. 
(100) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-sexies. Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che 
svolgono attività libero-professionale extramuraria. 
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 
i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della 
libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, 
comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la 
realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività 
professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie 
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad 
assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate 
(101). 
------------------------ 
(101) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-septies. Contratti a tempo determinato. 
1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di 
funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula 
di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il 
limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di 
particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto 
attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private 
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali 
apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, 
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di 
lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata 
non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 
2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre 
a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero 
non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza 
sanitaria, a esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa, per l'attribuzione di incarichi di 
natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ed esperti di 
provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in 
possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze 
che determinano il conferimento dell'incarico. 
3. Il trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei 
contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di 
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con 
riconoscimento dell'anzianità di servizio. 
5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive 
regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente 
indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri 
finanziari (102). 
5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero 
professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio 
sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far 
fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle 
strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende 
sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e 
personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato 
a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici 
progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende 
sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con 
contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli 
oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della 
gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva 
sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore 
generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la 
contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a 
tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto 
esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto 
di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale 
scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo 
rapporto di lavoro con altra azienda (102/a). 
------------------------ 
(102) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(102/a) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



15-octies. Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati. 
1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attività 
ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, 
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto 
privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di 
diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di 
titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della 
professione, ove prevista (103). 
------------------------ 
(103) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-nonies. Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per 
la cessazione dei rapporti convenzionali. 
1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici 
del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura 
complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fatta 
salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 503. È abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a 
rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio. 
2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento 
delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonché 
dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite 
massimo di età di sessantasette anni. Il personale già in servizio cessa dalle 
predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla 
data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di 
sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli 
d'intesa tra le regioni e le Università e gli accordi attuativi dei medesimi, 
stipulati tra le Università e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, 
comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto 
personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente 
correlate all'attività didattica e di ricerca (103/a). 
3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti 
del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo 
delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalità di 
attuazione (103/b). 
4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attività svolta, in 
qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8 
(104) (104/cost). 
------------------------ 
(103/a) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (Gazz. Uff. 
21 marzo 2001, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
presente comma nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico 
universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, 
nonché dalla, direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei 
limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli 
d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della 
disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto 
personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente 
connesse all'attività didattica e di ricerca. 
(103/b) Per la sospensione dell'efficacia della disposizione di cui al presente 
comma vedi il comma 2-ter dell'art. 8 del presente provvedimento, aggiunto 
dall'art. 6, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 
213, S.O.). 
(104) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
(104/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 luglio 2001, n. 303 
(Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
15-nonies aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 
sollevate in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della Cost. 
 



15-decies. Obbligo di appropriatezza. 
1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio 
sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano 
medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in 
occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le 
prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il 
predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque 
titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del 
Servizio sanitario nazionale. 
2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di 
impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di 
medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonché le disposizioni che vietano al 
medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza 
osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della 
Commissione unica del farmaco e prevedono conseguenze in caso di infrazione. 
3. Le attività delle aziende unità sanitarie locali previste dall'articolo 32, 
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono svolte anche nei confronti 
dei sanitari di cui al comma 1 (105). 
------------------------ 
(105) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-undecies. Applicabilità al personale di altri enti. 
1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonché gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri 
ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di 
tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso 
le strutture pubbliche (105/a). 
------------------------ 
(105/a) Articolo aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



15-duodecies. Strutture per l'attività libero-professionale. 
1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un 
programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attività 
libero-professionale intramuraria. 
2. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, 
determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi 
di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in 
ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1 (106). 
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 
in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle 
regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove 
attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi 
provvede tramite commissari ad acta (106/a). 
------------------------ 
(106) Con D.M. 8 giugno 2001 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2001, n. 243) è stata 
disposta la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione 
delle strutture sanitarie per l'attività libero-professionale intramuraria. 
(106/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



15-terdecies. Denominazioni. 
1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui 
all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive 
modificazioni, nonché le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di 
appartenenza, all'attività svolta e alla struttura di appartenenza: 
a) responsabile di struttura complessa: Direttore; 
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile (106/b). 
------------------------ 
(106/b) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



15-quattordecies. Osservatorio per l'attività libero-professionale. 
1. Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, 
d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, è 
organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività 
libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni 
gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, 
proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza 
annuale al Parlamento su: 
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività 
libero professionale; 
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli 
istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria; 
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi 
destinati all'attività libero professionale intramuraria; 
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale; 
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della 
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; 
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed 
assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero 
professionale (106/c). 
------------------------ 
(106/c) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 
12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



16. Formazione. 
1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la 
partecipazione guidata o diretta alla totalità delle attività mediche, ivi 
comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attività di pronto soccorso, 
l'attività ambulatoriale e l'attività operatoria per le discipline chirurgiche, 
nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di 
interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico 
responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle 
responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è 
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi 
teorico-pratici nella disciplina (107). 
------------------------ 
(107) Comma così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
 



16-bis. Formazione continua. 
1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende 
l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento 
professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, 
specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina 
generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le 
conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività 
finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e 
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico 
e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza 
ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. 
2. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i 
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, 
seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi 
del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi 
clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. 
La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi 
formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli 
obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario 
regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui 
all'art. 16-ter (108). 
------------------------ 
(108) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



16-ter. Commissione nazionale per la formazione continua. 
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è 
nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi 
ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è 
composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della 
salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno 
dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della 
federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, 
nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per 
la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro 
per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta 
della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province 
autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, 
uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla 
Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari 
e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle 
ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della 
riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle 
associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni 
dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 
2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla 
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione 
nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le 
modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine 
alle materie di competenza della Commissione (108/a). 
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, 
sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini e i Collegi professionali 
interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare 
riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei 
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti 
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un 
determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di 
formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per 
il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione 
definisce altresì i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche 
nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede 
alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei 
collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei 
programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione 
degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano 
gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti 
di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le 
regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, 
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio 
dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua (109). 
------------------------ 
(108/a) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 
(Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.) e poi dall'art. 3, D.L. 7 febbraio 
2002, n. 8 come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(109) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). Vedi, anche, il D.M. 5 luglio 2002. 
 



16-quater. Incentivazione della formazione continua. 
1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito 
indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o 
libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, 
delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e 
convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura 
economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di 
crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale 
sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di 
partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel 
triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere 
l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale (110). 
------------------------ 
(110) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



16-quinquies. Formazione manageriale. 
1. La formazione di cui al presente articolo è requisito necessario per lo 
svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria 
aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, 
odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale 
formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il 
superamento dei corsi di cui al comma 2 (110/a). 
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con 
il ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o 
interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e 
privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la 
formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di 
appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto 
superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i 
dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che 
vengono attivati a livello nazionale. 
3. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui 
all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui 
al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle 
risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei 
servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla 
durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati 
ottenuti dai partecipanti. 
4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato. 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale 
dirigente del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, delle aziende 
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli 
istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici 
sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresì, al personale degli enti e 
strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina 
sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto 
(111). 
------------------------ 
(110/a) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. 
Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). 
(111) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



16-sexies. Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione. 
1. Il Ministro della sanità, su proposta della regione o provincia autonoma 
interessata, individua i presìdi ospedalieri, le strutture distrettuali e i 
dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dalla Commissione 
di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai 
fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario. 
2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, 
distretti e dipartimenti le attività formative di competenza regionale e 
attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attività delle 
strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'università al 
fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario 
infermieristico, tecnico e della riabilitazione (112). 
------------------------ 
(112) Articolo così inserito dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



17. Collegio di direzione. 
1. In ogni azienda è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore 
generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e 
valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione 
sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di 
formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività 
libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi clinici. Il direttore generale si avvale del Collegio di 
direzione per la elaborazione del programma di attività dell'azienda, nonché per 
l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello 
dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse umane. 
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, 
prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e amministrativo, di 
direttori di distretto, di dipartimento e di presidio (113). 
2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attività e la 
composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i 
predetti organi operano nella composizione e secondo le modalità stabilite da 
ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la 
presenza dei membri di diritto (113/a). 
------------------------ 
(113) Articolo, prima modificato dall'art. 18, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.), corretto con avviso pubblicato 
nella Gazz. Uff. 14 gennaio 1993, n. 10, poi abrogato dall'art. 2, D.L. 18 
novembre 1996, n. 583, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 
ed infine così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
Il D.M. 16 maggio 1996, n. 413 
, riportato al n. R/CXCIX, ha approvato il regolamento concernente la disciplina 
degli esami di idoneità nazionale dell'esercizio delle funzioni di direzione. 
Vedi, anche, l'art. 4, comma 5, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. 
(113/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 
settembre 2000, n. 213, S.O.). 
 



17-bis. Dipartimenti. 
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa 
di tutte le attività delle Aziende sanitarie. 
2. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale fra i 
dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel 
dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura 
complessa cui è preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia 
ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di 
responsabilità professionali in materia clinico-organizzativa e delle 
prevenzione sia di responsabilità di tipo gestionale in ordine alla razionale e 
corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione 
degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone 
annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse 
disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della 
programmazione aziendale. La programmazione delle attività dipartimentali, la 
loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate 
con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati 
al dipartimento. 
3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di 
dipartimento nonché le modalità di partecipazione dello stesso alla 
individuazione dei direttori di dipartimento (114). 
------------------------ 
(114) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 
16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



TITOLO VI 
Norme finali e transitorie 
18. Norme finali e transitorie. 
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente 
disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme 
contenute nel presente decreto ed alle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, 
e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: 
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione; 
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 
c) le prove di esame; 
d) la composizione delle commissioni esaminatrici; 
e) le procedure concorsuali (114/a); 
f) le modalità di nomina dei vincitori (114/b); 
g) le modalità ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei (115). 

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo 
quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed 
integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive 
modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9, L. 20 maggio 1985, n. 207 
(115). 
2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello 
dirigenziale è articolato in due fasce economiche nelle quali è inquadrato 
rispettivamente: 
a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del 
ruolo sanitario; 
b) il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono 
livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in 
godimento. 
Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianità di cinque anni 
nella posizione medesima è inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneità, 
nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilità di posti 
vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai 
sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i 
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le 
procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. Il personale 
inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del 
ruolo sanitario è collocato nel secondo livello dirigenziale (116) (116/a). 
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale 
iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo 
sanitario di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni 
e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; 
a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie 
esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di 
incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi per esigenze di 
carattere straordinario. In mancanza di graduatorie valide, si applica 
l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207, cui non si 
possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno 
dell'azienda sanitaria (117). 
4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 
1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum 
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un 
punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le 
attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche 
selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unità di diagnosi e cura delle 
infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per 
un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della 
possibilità di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli 
interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, 
n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale medico ed 
infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area 
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate 
con le regioni per l'istituzione dei relativi posti (118). 
5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unità sanitarie locali e 
alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni 
(118). 
6. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, disciplina l'impiego nel 
Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del 
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine 
anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto 
ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni. 
6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali 
corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, 
secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal 
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che 
non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (119). 
7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 616, dal D.P.R. 
31 luglio 1980, n. 618, e dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti 
derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del 
Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale 
navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la 
parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° 
gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base 
ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza 
sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie 
locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono 
definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale (119/a). 
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro della sanità, vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al 
personale dipendente dal Ministero della sanità attualmente inquadrato nei 
profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, 
farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502, in quanto applicabili (118). 
9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, 
come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è 
trasferito al Ministero della sanità (119). 
10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto 
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio 
sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del 
presente decreto (119). 
------------------------ 
(114/a) Per la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del 
Servizio sanitario nazionale vedi il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. 
(114/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente lettera nei 
confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B al D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165. 
(115) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, il regolamento approvato con 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, riportato al n. R/CCXXXII. 
(115) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Vedi, anche, il regolamento approvato con 
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, riportato al n. R/CCXXXII. 
(116) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(116/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma nei 
confronti del personale dirigenziale del comparto Ministeri e della Sanità, vedi 
l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(117) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, L. 28 dicembre 1995, n. 549, 
riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello 
Stato. 
(118) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(118) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(119) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(119/a) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 
(Gazz. Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). Con D.M. 24 dicembre 2003, n. 399 è 
stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici 
fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, 
marittimo e dell'aviazione civile per il triennio 1998-2000. 
(118) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. 
Uff. 15 dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(119) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
(119) Comma aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 15 
dicembre 1993, n. 293, S.O.). 
 



19. Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. 
1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di 
Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, 
agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 
e 18, sono altresì norme fondamentali di riforma economico-sociale della 
Repubblica (120) (121). 
2-bis. Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis (121/a). 
------------------------ 
(120) Così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 (Gazz. Uff. 
15 dicembre 1993, S.O.). 
(121) La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (Gazz. 
Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 19, comma secondo, nella parte in cui qualifica come 
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni 
ivi indicate, e non solo i princìpi da esse desumibili. 
(121/a) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 18 settembre 2001, n. 347. 
 



19-bis. Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi 
sanitari. 
1. È istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la 
Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari. 
Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanità, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate 
le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da 
dieci esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di 
organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel 
settore della sanità. 
2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario 
nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari 
regionali, svolge i seguenti compiti: 
a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti 
abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle 
strutture pubbliche e private di cui all'art. 8-quater, comma 5; 
b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche 
e per le strutture private; 
c) esamina i risultati delle attività di monitoraggio di cui al comma 3 e 
trasmette annualmente al Ministro della sanità e alla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano una relazione sull'attività svolta. 
3. Le regioni individuano le modalità e gli strumenti per la verifica della 
attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla 
Commissione nazionale i risultati della attività di monitoraggio condotta sullo 
stato di attuazione delle procedure di accreditamento (122). 
------------------------ 
(122) Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



19-ter. Federalismo sanitario, patto di stabilità e interventi a garanzia della 
coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale. 
1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'articolo 
28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministro della sanità, 
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di 
riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualità 
dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione 
nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di 
assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per 
la valutazione dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità della 
gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti 
osservati. 
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi 
sanitari regionali, procedono a una ricognizione delle cause di tali scostamenti 
ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di 
potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al 
triennio. 
3. Il Ministro della sanità e la regione interessata stipulano una convenzione 
redatta sulla base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, avente a oggetto le misure di 
sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono 
posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al 
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La 
convenzione: 
a) stabilisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione 
dei programmi operativi secondo stati di avanzamento; 
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni 
stato di avanzamento e le modalità della loro verifica da parte dell'Agenzia per 
i servizi sanitari regionali; 
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o 
dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni 
convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei 
programmi concordati; 
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei 
programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei 
Ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2 comma 2-octies 
(123). 
------------------------ 
(123) Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



19-quater. Organismi e commissioni. 
1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, 
per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni 
presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica (124). 
------------------------ 
(124) Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



19-quinquies. Relazione sugli effetti finanziari. 
1. Il Ministro della sanità riferisce annualmente alle Camere sull'andamento 
della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in 
termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal 
presente decreto (125). 
------------------------ 
(125) Articolo così inserito dall'art. 16, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 1999, n. 165, S.O.). 
 



19-sexies. Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o 
interregionale. 
1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli 
obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione 
nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanità ne dà 
adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione 
interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo 
termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanità, sentito 
il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, 
anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione 
degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di 
riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale 
potere sostitutivo può essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano 
la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3 (126). 
------------------------ 
(126) Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168 (Gazz. Uff. 22 
giugno 2000, n. 144). 
 



20. Entrata in vigore. 
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° 
gennaio 1993. 
------------------------ 
 



Agg. G.U. 25/08/2005
 

fp05-gr05