GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 257 DEL 31/10/1992




L. 23 ottobre 1992, n. 421.     Agg. G.U. 30/08/2004
Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in 
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. 

 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 marzo 1997, n. 49; 
Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 21 ottobre 1996, n. 5505; Circ. 25 marzo 
1996, n. 1195; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
49/98; 
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661; 
- Ministero delle finanze: Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 14 febbraio 1996, n. 25; 
Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 gennaio 1996, n. 28; Circ. 14 
febbraio 1996, n. 73; Circ. 6 marzo 1996, n. 101; Circ. 21 marzo 1996, n. 114; 
Circ. 29 marzo 1996, n. 127; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 26 aprile 1996, 
n. 159; Circ. 26 aprile 1996, n. 160; Circ. 26 aprile 1996, n. 161; Circ. 13 
maggio 1996, n. 186; Circ. 16 maggio 1996, n. 188; Circ. 16 maggio 1996, n. 189; 
Circ. 16 maggio 1996, n. 190; Circ. 16 maggio 1996, n. 191; Circ. 16 maggio 
1996, n. 192; Circ. 16 maggio 1996, n. 193; Circ. 16 maggio 1996, n. 194; Circ. 
16 maggio 1996, n. 195; Circ. 16 maggio 1996, n. 196; Circ. 16 maggio 1996, n. 
197; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 
1997, n. 429; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 12 maggio 1998, n. 224; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 27 maggio 1996, n. 17863; Circ. 18 luglio 1996, n. 
2076; Circ. 13 novembre 1996, n. 4365; Circ. 26 novembre 1996, n. 7946; Circ. 12 
dicembre 1996, n. 610. 
 



1. Sanità. 
1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al 
Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del 
medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento 
della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, 
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del 
servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in 
materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei 
seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui 
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (2), e successive 
modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di 
trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota 
contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito; 
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i 
comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso 
l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni; 

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo 
alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione 
e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa 
materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli 
uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di 
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga 
entro trenta giorni il Governo provvede direttamente; 
d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende 
infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), stabilendo comunque che esse abbiano propri 
organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori 
i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono 
essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto 
dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (4). La 
definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di 
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio 
di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle 
relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per 
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le 
ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei 
sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. 
Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di 
requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e 
organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia 
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero 
della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è 
coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in 
possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di 
diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da 
un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri 
sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e 
dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito 
elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni 
in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico 
impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla 
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo; 
e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della 
loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree 
montane; 
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore 
generale; 
g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e 
obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui 
all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), espressi per le 
attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque 
l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i 
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni 
e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza 
con le risorse stabilite dalla legge finanziaria; 
h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite 
alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la 
riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di 
coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per 
la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino 
dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono 
comportare oneri a carico dello Stato; 
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e 
alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario 
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del 
contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte 
corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), e 
successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli 
effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a 
quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli 
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con 
totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome 
potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, 
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci 
salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei 
contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni 
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota 
dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la 
riscossione dei prelievi contributivi (6/a); 
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al 
superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di 
integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei 
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle 
prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed 
economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di 
prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di 
scelta; 
m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili 
per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera l); 
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale 
e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli 
ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della 
rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e 
autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per 
gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia 
informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e 
consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con 
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri 
diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti; 
o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed 
università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie 
dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di 
medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in 
analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le 
strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il 
rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in 
ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni 
post-laurea; 
p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati 
di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e 
immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che 
alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei 
comuni (6/cost); 
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato 
in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in 
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non 
incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni 
funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali 
cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello 
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre 
professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di 
nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e 
rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le 
responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al 
personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e 
terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di 
tutto il personale; 
r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del 
servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela 
dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle 
strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella 
programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. 
Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle 
regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di 
prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (6), 
cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità 
sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a 
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero 
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui 
competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 (7), siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, 
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, 
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, 
veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione 
degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche; 
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di 
biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo 
nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, 
dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e 
la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da 
leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo 
interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero 
della sanità; 
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla 
competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di 
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti 
legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta 
del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti 
relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali; 

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro 
il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, 
attivando, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 
dicembre 1991, n. 412 (8), le apposite commissioni professionali di verifica. 
Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il 
Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia 
espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente; 
z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (8), concernenti l'ammissione nel 
prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche 
di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già 
presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo 
terapeutico. 
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli 
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del 
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al 
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data 
di trasmissione. 
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e 
previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con 
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. 
------------------------ 
(2) Riportata al n. A/LXXXVII. 
(3) Riportata alla voce Comuni e province. 
(4) Riportato alla voce Borse di commercio. 
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(6) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(6/a) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 23 dicembre 1992, n. 498, 
riportata al n. A/CXXIII. 
(6/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-18 aprile 1997, n. 98 (Gazz. 
Uff. 23 aprile 1997, n. 17, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lettera p), sollevata in 
riferimento agli artt. 97 e 32 della Costituzione. 
(6) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(7) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(8) Riportata al n. A/CXVI. 
(8) Riportata al n. A/CXVI. 
 



(giurisprudenza) 
2. Pubblico impiego. 
1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, 
diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per 
il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della 
produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a: 
a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento 
degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche 
amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei 
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli 
articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 
(9), siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati 
mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina 
transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente 
in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente 
articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del 
personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni (9/cost) 
(9/a); 
b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della 
contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per 
la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, 
mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, 
sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed 
operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei 
ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai 
necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa 
dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al 
Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non 
superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende 
rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica 
dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei 
conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il 
controllo si intende effettuato senza rilievi; 
c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici 
dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le 
controversie riguardanti il personale di cui alla lettera e) e le materie di cui 
ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice 
ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire 
dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non 
prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera a); la 
procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di 
un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce 
mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, 
sulla base della legge o nell'ambito dei princìpi dalla stessa posti, con atti 
normativi o amministrativi, le seguenti materie: 
1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento 
di procedure amministrative; 
2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al 
lavoro; 
5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le 
dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione 
alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale; 
6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello 
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; 
7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego 
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi 
pubblici; 
d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla 
lettera a) garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali 
e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti 
collettivi; 
e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per 
quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e 
procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al 
personale delle carriere diplomatica e prefettizia (9/b); 
f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti 
salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative 
modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di 
più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità 
professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso 
alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino 
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla 
funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, 
prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche 
e gestionali-organizzative; 
g) prevedere: 
1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione 
amministrativa; l'affidamento ai dirigenti - nell'ambito delle scelte di 
programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo - 
di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la 
gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di 
bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; 
ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico 
interesse dell'attività degli uffici dipendenti; 
2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da 
dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi 
pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione; 
3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle 
funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli 
obiettivi prestabiliti della gestione; 
4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, 
degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e 
complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, 
strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali 
accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per 
l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che 
risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente 
norma; 
5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale 
non compreso nella lettera e), cui partecipano le confederazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali 
del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 
assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; 
la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; 
l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo 
che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale; 
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i 
dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per 
ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei 
bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa 
complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la 
revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli 
sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei 
rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli 
organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di 
esercizio del controllo stesso; 
i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e 
il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del 
settore privato (9/c); 
l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi 
stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi 
contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di 
bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la 
possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di 
sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai 
limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa 
relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 
(10), operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle 
organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria 
dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato articolo 10 
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), di controllo e certificazione dei 
costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla 
Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e 
dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali 
obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione 
pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; 
m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali 
l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti 
prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione 
economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni 
dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento 
impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova 
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale; 
n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'articolo 
2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non 
attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia 
consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente 
alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione 
del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente 
con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività 
svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori 
l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, 
definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione; 
o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che 
influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che 
prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a 
favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con 
corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare 
direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella 
collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, 
raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere 
introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento 
effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose 
per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque 
fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento 
aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità 
per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità 
personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti 
economici accessori; 
p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica 
amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in 
ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che 
hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione 
incarichi previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (10), 
entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente 
articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del 
personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti 
incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle 
prestazioni prevista dallo stesso articolo 24; 
q) [al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei 
permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle 
disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, 
stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata 
nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle 
aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il 
Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e le confederazioni 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo 
conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle 
amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e 
del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi 
sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative 
sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo 
provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi 
della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed 
organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche 
forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i 
nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i 
tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, 
le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (11), e successive 
modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le 
pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi 
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in 
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva 
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati 
in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi 
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93] (12) (12/a); 
r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale 
nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli 
enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle 
riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle 
piante organiche secondo il disposto dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 
1991, n. 412 (13), ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti 
vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della 
copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme 
dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di 
permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni 
il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, 
escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi 
presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti 
mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'articolo 4 
della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (12), siano adottati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri e che il personale eccedente, che non 
accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora 
non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del 
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3 (14); 
s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina 
del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si 
applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle 
aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di 
legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le 
funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; 
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego 
presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi 
a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, 
ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa 
individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento 
dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da 
parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in 
determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di 
selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali 
avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle 
sedi di svolgimento dei concorsi (14/a); 
u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 
1968, n. 482 (15), l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli 
enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento 
sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e 
della massima occupazione; 
v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture 
delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili 
esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche 
funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di 
flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di 
qualifica funzionale immediatamente inferiore; 
z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche 
d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e 
grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per 
ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale 
docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e 
specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il 
passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e 
provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e 
nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni 
organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione 
scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste 
cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 27 luglio 1987 (16), pubblicato nel Supplemento ordinario 
alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni; 
aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di 
riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, 
l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di 
rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto 
scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai 
cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere 
nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità 
professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il 
superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e 
quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per 
le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità 
in ciascun anno scolastico; 
bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche 
aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione 
secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della 
consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo 
comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni e 
integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi 
decimo e undicesimo dell'articolo 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270 
(17), e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali 
disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni 
diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova 
regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola 
per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, 
in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e 
per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova 
regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non 
superiore alle mille unità; 
cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate 
prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle 
quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'articolo 14 della 
legge 20 maggio 1982, n. 270 (17), e successive modificazioni; 
dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle 
supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico 
ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali 
solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali 
non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno 
scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo 
di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione 
della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende 
servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole 
classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 
aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, 
viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti 
di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per 
supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; 
ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del 
reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e 
funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di 
accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello 
svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento 
delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di 
esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle 
commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 (18), 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, e successive 
modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle 
commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di 
insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una 
adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la 
sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento; 
ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del 
reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di 
concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva 
disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i 
conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli 
titoli; 
gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la 
pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con 
particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in 
rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento 
dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento; 
hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 
aprile 1991, n. 125 (19), in tutti i settori del pubblico impiego; 
ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di 
garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (20); 
ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, 
al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa 
senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini 
dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza; 
mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle 
amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi 
informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia 
di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei 
relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; 
procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito 
organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli 
investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire 
l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 
2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso 
previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della 
Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo 
costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province 
autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale 
della Repubblica. 
3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le 
norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per 
la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la 
riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego. 
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli 
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del 
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al 
presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data 
di trasmissione. 
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e 
previo parere delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con 
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. 
------------------------ 
(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, 
con altra sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 
43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli 
artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a 
pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 
(Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta 
infondatezza. 
(9/a) Per le nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai 
fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche vedi ora 
l'art. 44, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(9/b) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata 
alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(9/c) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata 
alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(10) Riportata al n. A/CXVI. 
(10) Riportata al n. A/CXVI. 
(10) Riportata al n. A/CXVI. 
(11) Riportata alla voce Lavoro. 
(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(12/a) Lettera abrogata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata alla 
voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(13) Riportata al n. A/CXVI. 
(12) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(14/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata 
alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(16) Riportato alla voce Ministero della pubblica istruzione. 
(17) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(17) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(17) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(18) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(19) Riportata alla voce Lavoro. 
(20) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



(giurisprudenza) 
3. Previdenza. 
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 
del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema 
previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i 
diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra 
spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alle 
disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la 
pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori 
omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o 
individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti 
pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
a) elevazione graduale del limite di età a sessanta anni per le donne e a 
sessantacinque anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994; 

b) conferma dei limiti di età eventualmente più elevati già in vigore per le 
forme di previdenza sostitutive od esclusive del regime generale obbligatorio, 
per uomini e donne; facoltà di permanere in servizio oltre i limiti di età per 
un periodo massimo di un biennio per i dipendenti civili dello Stato e degli 
enti pubblici non economici con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 
presente legge; facoltà di deroga per gli inabili in misura non inferiore all'80 
per cento, nonché, con conferma dei vigenti limiti di età, per i lavoratori non 
vedenti, per il personale militare, per il personale viaggiante del settore 
autoferrotranviario, per il personale di volo e per i lavoratori dello 
spettacolo, ivi compresi i calciatori, gli allenatori di calcio e gli sportivi 
professionisti; 
c) elevazione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età del limite 
previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della 
legge 29 dicembre 1990, n. 407 (21), per la prosecuzione facoltativa del 
rapporto di lavoro; 
d) elevazione della percentuale di commisurazione della pensione per ogni anno 
di anzianità contributiva acquisita dal lavoratore per effetto dell'esercizio 
dell'opzione di continuare a prestare la sua opera per periodi successivi al 
compimento dell'età pensionabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno 
di età in misura idonea ad incentivare il differimento del trattamento 
pensionistico e compatibile con l'obiettivo di contenimento della spesa 
previdenziale; 
e) subordinazione del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia alla 
cessazione del rapporto di lavoro; 
f) anticipazione dei limiti di età pensionabile di due mesi per ogni anno di 
occupazione in attività particolarmente usuranti, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120 (22), fino ad un massimo di 
sessanta mesi, con copertura del maggior onere a carico dei settori interessati, 
senza aggravi a carico del bilancio dello Stato. A tal fine saranno individuate, 
sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e 
sulla base della relazione di una commissione tecnico-scientifica, le categorie 
e figure professionali dei lavoratori addetti a tali attività, nonché i relativi 
apporti della contribuzione integrativa; 
g) graduale elevazione da quindici anni a venti anni del requisito di 
assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi, in ragione di un anno ogni due anni, con esclusione 
degli assicurati che al 31 dicembre 1992 abbiano conseguito il requisito minimo 
in base alla normativa vigente e dei soggetti che per un periodo non inferiore a 
dieci anni solari siano assicurati in relazione a rapporti di lavoro a tempo 
determinato inferiore a cinquantadue settimane per anno solare, purché risultino 
assicurati da almeno venticinque anni, nonché dei soggetti che siano stati 
ammessi ad effettuare versamenti volontari anteriormente al 31 dicembre 1992; 
h) graduale elevazione del periodo di riferimento per la determinazione della 
retribuzione annua pensionabile da duecentosessanta a cinquecentoventi settimane 
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, in ragione di un anno 
ogni due anni, con rivalutazione delle retribuzioni, in relazione alle 
variazioni del costo della vita con aumento di un punto percentuale, con 
graduale estensione di tale meccanismo nei confronti degli iscritti alle forme 
sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, in ragione di un anno 
ogni due anni; per coloro che possono far valere una anzianità contributiva 
inferiore a quindici anni nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme 
sostitutive ed esclusive del regime generale e nelle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi, il periodo di riferimento per la individuazione della 
retribuzione pensionabile è determinato aggiungendo al periodo stabilito dalla 
normativa vigente nei singoli ordinamenti quello intercorrente tra il 1° gennaio 
1993 e la data di decorrenza della pensione; previsione di adeguati correttivi a 
favore dei lavoratori collocati in mobilità; 
i) facoltà per i lavoratori dipendenti, che possono far valere complessivamente 
almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività 
lavorativa, di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui 
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (23), e nella misura massima 
complessiva di cinque anni, successivi al 1° gennaio 1994, periodi 
corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e 
puerperio, periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e 
cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché in ogni caso 
si tratti di periodi non coperti da assicurazione, con esclusione delle 
cumulabilità con il riscatto del periodo di corso legale di laurea, ad eccezione 
dei periodi obbligatori relativi a gravidanze e puerperio che saranno coperti da 
contribuzione figurativa anche se intervenuti al di fuori del rapporto di 
lavoro; 
l) determinazione di un limite massimo non superiore a cinque anni per i periodi 
figurativi computabili ai fini del diritto a pensione di anzianità limitatamente 
ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa; 
m) armonizzazione ed estensione della disciplina in materia di limitazioni al 
cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo per tutti 
i lavoratori pubblici e privati, con esclusione della non cumulabilità per i 
redditi derivanti da attività promosse da enti locali e altre istituzioni 
pubbliche e private per programmi di reinserimento degli anziani in attività 
socialmente utili o da attività sia autonome sia dipendenti di limitata 
rilevanza economica o che comportino un limitato impegno temporale; i lavoratori 
che, al 31 dicembre 1992, risultano già pensionati, continuano a percepire, se 
più favorevoli, i trattamenti in atto; 
n) elevazione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, di un anno del requisito 
contributivo richiesto per il pensionamento di anzianità di tutti i regimi, ad 
eccezione di coloro che a tale data abbiano compiuto l'età di cinquantasette 
anni per gli uomini e di cinquantadue anni per le donne, e graduale estensione 
della disciplina del regime generale obbligatorio in materia di pensione di 
anzianità a tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, prevedendo: 
1) la conservazione del diritto al pensionamento per coloro che hanno maturato 
l'anzianità contributiva e di servizio prevista nei singoli ordinamenti per 
poter usufruire di tale diritto; 
2) il differimento della possibilità di pensionamento a non prima del compimento 
del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva e di servizio per coloro che 
hanno maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto 
anni; 
3) una maggiorazione per tutti gli altri lavoratori degli anni di servizio 
inversamente proporzionale all'anzianità contributiva e di servizio mancante al 
raggiungimento dei requisiti previsti nei singoli ordinamenti, in modo da 
raggiungere la piena parificazione in un periodo massimo di dieci anni; 
4) la concessione della pensione di anzianità dopo l'effettiva cessazione 
dell'attività lavorativa, dipendente o autonoma, con identici criteri di non 
cumulabilità tra pensione e retribuzione o reddito da lavoro autonomo; 
o) estensione della disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, 
limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, 
con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita 
lavorativa, adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme 
pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti 
compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del 
rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento 
dell'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività 
iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione 
alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli 
previsti per i lavoratori dipendenti; 
p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), 
m), n), q), t), u) e v) si applichino al personale di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (24). Le conseguenti variazioni del 
trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita ai sensi 
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 (24) 
non determinano oneri aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei 
datori di lavoro di cui, rispettivamente, all'articolo 5 del citato decreto 
legislativo n. 357 del 1990 (24) e all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 
218 (25), salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione; 
q) disciplina della perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi al fine di garantire, tenendo anche conto del sistema 
relativo ai lavoratori in attività, la salvaguardia del loro potere di acquisto; 

r) conservazione per le forme pensionistiche di cui alla lettera o) 
dell'autonomia di gestione e, se più favorevole, della normativa vigente in 
materia di invalidità specifiche e per causa di servizio; 
s) revisione ed armonizzazione dei requisiti reddituali per le integrazioni al 
trattamento minimo e per le maggiorazioni sociali delle pensioni, al fine di 
assicurare al nucleo familiare del pensionato, computandovi il reddito del 
coniuge, un reddito spendibile non inferiore al livello minimo vitale (25/cost); 

t) ristrutturazione ed armonizzazione della disciplina di finanziamento del 
sistema previdenziale, stabilendo per ciascuna gestione previdenziale aliquote 
contributive idonee ad assicurare l'equilibrio gestionale, con esclusione di 
imposizione contributiva sul corrispettivo dei servizi messi a disposizione dei 
lavoratori da parte dei datori di lavoro; 
u) disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni da determinare in quota 
parte in base alla previgente normativa a garanzia dei diritti maturati; 
v) previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali, disciplinando 
la costituzione, la gestione e la vigilanza di forme di previdenza, anche 
articolate secondo criteri di flessibilità e diversificazione per categorie di 
beneficiari, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del 
sistema obbligatorio pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi 
ed i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva o individuale, con 
garanzia di autonomia e separazione contabile e patrimoniale, mediante gestioni 
dirette o convenzionate affidate, in regime di concorrenza, agli organismi 
gestori delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza ivi compresi quelli 
cui si applica l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), nonché alle 
imprese assicurative abilitate alla gestione del ramo VI, di cui alla tabella 
allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742 (27), alle società di 
intermediazione mobiliare (SIM) e ad operatori pubblici e privati, con 
l'osservanza di sistemi di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi 
di amministrazione e di controllo interno di rappresentanti dei soggetti che 
concorrono al finanziamento delle gestioni, prevedendosi la possibilità di 
concessione di agevolazioni fiscali in coerenza con gli obiettivi stabiliti 
dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (28); 
z) revisione delle aliquote di rendimento indicate nella tabella di cui 
all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (29), secondo criteri 
di gradualità ed equità, con armonizzazione dei rendimenti delle forme di 
previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, 
tenendo conto delle specificità delle posizioni e dei rapporti di lavoro e di 
meccanismi di solidarietà; 
aa) razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori 
dell'agricoltura e di accertamento e riscossione dei contributi, tenuto conto 
della disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e dei principi 
contenuti nella legge 9 marzo 1989, n. 88 (26), al fine di una migliore 
efficienza del servizio e del rafforzamento delle misure contro le evasioni e le 
elusioni; revisione e semplificazione delle norme concernenti le agevolazioni 
contributive. 
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli 
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli in 
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e 
aa) del medesimo comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle 
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Il 
termine per l'emanazione dei decreti legislativi in attuazione dei principi e 
dei criteri direttivi di cui alle lettere f), o), v) e aa) del comma 1 è 
stabilito in duecentosettanta giorni ed i relativi schemi debbono essere 
trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno trenta 
giorni prima della scadenza. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni 
dalla data di trasmissione. 
3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel 
rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e 
previo parere delle Commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con 
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993. 
------------------------ 
(21) Riportata al n. A/CXIV. 
(22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(23) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione 
obbligatoria per). 
(24) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(24) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(24) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(25) Riportata alla voce Istituti di credito. 
(25/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 maggio 1997, n. 127 (Gazz. 
Uff. 14 maggio 1997, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, 
primo comma, lettera b), del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con 
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 
421, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 
38, secondo comma, della Costituzione. 
(26) Riportata alla voce Previdenza sociale. 
(27) Riportata alla voce Assicurazioni private. 
(28) Riportata alla voce Imposte e tasse in genere. 
(29) Riportata al n. A/XCVIII. 
(26) Riportata alla voce Previdenza sociale. 
 



(giurisprudenza) 
4. Finanza degli enti territoriali. 
1. Al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere 
ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse 
proprie, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al 
comma 7 del presente articolo, uno o più decreti legislativi, diretti: 
a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale 
immobiliare (ICI), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle 
aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità 
dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili (29/cost); 
2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del proprietario dell'immobile 
ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, 
anche se non residente nel territorio dello Stato; l'imposta è dovuta 
proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel corso dell'anno 
(29/cost); 
3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del catasto 
edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; 
negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli 
immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in 
considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari (29/cost); 
4) determinazione del valore dei terreni agricoli sulla base degli estimi del 
catasto; 
5) determinazione del valore delle aree fabbricabili sulla base del valore 
venale in comune commercio, esclusi i terreni su cui persista l'utilizzazione 
agro-silvo-pastorale da parte dei soggetti indicati al numero 10), demandando al 
comune, se richiesto, con propria certificazione, la definizione di area 
fabbricabile; negli eventuali procedimenti di espropriazione si assume il valore 
dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione 
determinata secondo i vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria 
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma 
dell'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, 
n. 457 (30), la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, 
comunque, fino alla data in cui il fabbricato è assoggettato all'ICI; 
6) determinazione di un'aliquota unica da parte del comune in misura variante 
dal 4 al 6 per mille, con applicazione della aliquota minima in caso di mancata 
determinazione e con facoltà di aumentare l'aliquota massima fino all'uno per 
mille per straordinarie esigenze di bilancio (29/cost); 
7) esenzione dall'imposta per (29/cost): 
7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i 
consorzi fra detti enti, le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie 
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
(31), nonché le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. 
L'esenzione spetta limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali dell'ente; 
7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (32), e successive 
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), 
della legge 20 maggio 1985, n. 222 (33); 
7.3) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 
loro pertinenze; 
7.4) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 
15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (34); 
7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 
7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis 
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (32), e 
successive modificazioni; 
7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 
ad E/9;7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati; 
7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine di essere destinati alle 
attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (35), per il 
periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività 
predette; 
7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (36); 
8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili 
o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al 
periodo e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La disposizione 
si applica anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 
10) i terreni agricoli di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi 
condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni complessive, sono 
esenti da imposta. Sui medesimi terreni agricoli l'imposta è dovuta per 
scaglioni di valore imponibile complessivo, nelle seguenti misure: 
10.1) nella misura del 30 per cento per un valore complessivo compreso tra 50 
milioni e 120 milioni; 
10.2) nella misura del 50 per cento per un valore compreso tra 120 milioni e 200 
milioni; 
10.3) nella misura del 75 per cento per un valore compreso tra 200 milioni e 250 
milioni; 
11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del comune, previa 
dichiarazione da parte del soggetto passivo, da trasmettere anche all'anagrafe 
tributaria; attribuzione da parte della giunta comunale della responsabilità di 
gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione informativa tra il 
Ministero delle finanze ed i comuni anche a mezzo del sistema telematico dei 
comuni; 
12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi interessi nella misura legale, 
per le aree divenute inedificabili, a condizione che il vincolo di 
inedificabilità perduri per almeno tre anni; il rimborso è limitato all'imposta 
pagata per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi 
dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni; 
13) devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie; 

14) determinazione di soprattasse in misura non eccedente il 50 per cento 
dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non 
versata o tardivamente versata, graduandone l'entità in relazione alla gravità 
dell'infrazione e prevedendo la inapplicabilità della soprattassa per omesso o 
tardivo versamento dipendente da procedure fallimentari in corso; 
15) determinazione di pene pecuniarie in misura non eccedente lire 200.000 per 
le infrazioni di carattere formale; 
16) esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei 
terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione 
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonché detrazione, per l'abitazione 
principale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di un importo 
non eccedente 120.000 lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unità immobiliari delle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
17) soppressione dal 1° gennaio 1993, dell'imposta comunale sull'incremento di 
valore degli immobili (INVIM); tuttavia ne sarà prevista l'applicazione, con le 
aliquote massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato per i 
presupposti di imposta che si verificano nel decennio successivo al 31 dicembre 
1992, assumendo come valore finale quello al 31 dicembre 1992 (31/cost); 
18) in caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità 
determinata secondo i criteri vigenti, è dovuta una eventuale maggiorazione pari 
alla differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta dall'espropriato, o dal suo 
dante causa, negli ultimi cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato 
corrisposto sulla base dell'indennità, oltre gli interessi legali sulla stessa 
differenza; 
19) non deducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi 
(30/cost); 
b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994, della facoltà, connessa 
alla politica degli investimenti, di istituire una addizionale all'IRPEF in 
misura non eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno 1993, il 2 
per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3 per cento di quella relativa 
all'anno 1995 ed il 4 per cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. 
Con delibera del consiglio comunale possono essere stabilite riduzioni 
dell'addizionale per categorie di meno abbienti individuate sulla base di indici 
obiettivi di carattere sociale. L'addizionale è riscossa, mediante distinto 
versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le modalità previsti per 
il versamento a saldo dell'IRPEF. Il provento dell'addizionale è devoluto dallo 
Stato in favore del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la 
disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in materia di IRPEF; 
l'addizionale non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sul reddito. 
Saranno, altresì, emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare, anche 
prevedendo forme di compartecipazione al maggior gettito risultante dalla stessa 
attività, l'attività di segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma 
dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 600 (37), e successive modificazioni; 
c) all'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni a statuto 
ordinario già titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (38), come sostituito 
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive modificazioni - 
dell'intera tassa automobilistica complessivamente dovuta, nonché della 
soprattassa annuale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 
691 (39), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e 
della tassa speciale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362 
(40), con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
1) le misure della tassa automobilistica, della soprattassa annuale e della 
tassa speciale possono essere stabilite, con effetto dal 1° gennaio di ciascun 
anno, alle scadenze previste nell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 
(38), nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, e successive 
modificazioni, nella misura compresa fra il 90 ed il 110 per cento di quelle 
vigenti nell'anno precedente; 
2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e la tassa speciale sono 
disciplinate dalle stesse norme che regolano gli analoghi tributi erariali 
vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese quelle 
concernenti le sanzioni e la loro entità, e sono riscosse negli stessi termini, 
con le stesse modalità ed a mezzo dello stesso concessionario della riscossione 
degli analoghi tributi erariali, il quale verserà i tributi regionali riscossi 
nelle casse della regione di competenza ed avrà diritto allo stesso aggio 
fissato per i detti tributi erariali; 
3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una 
provincia compresa nel territorio di una regione diversa da quella nel cui 
ambito era precedentemente iscritto non dà luogo all'applicazione di una 
ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale per il periodo per il 
quale il tributo dovuto è stato riscosso dalla regione di provenienza; 
4) contestuale riduzione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 
maggio 1970, n. 281 (38); 
d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore delle regioni a statuto 
ordinario di un'imposta sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi 
domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e tasse, delle erogazioni e 
di una analoga imposta a favore delle province, secondo i seguenti principi e 
criteri direttivi: 
1) l'imposta può essere proporzionale o progressiva a scaglioni in rapporto al 
crescere dei consumi; 
2) l'imposta regionale è determinata da ciascuna regione, con propria legge, in 
misura complessivamente non eccedente il 6 per cento; 
3) l'imposta provinciale è deliberata da ciascuna provincia in misura 
complessivamente non eccedente l'uno per cento; 
4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono dovute alla regione ed alla 
provincia ove sono ubicate le utenze dai soggetti erogatori con obbligo di 
rivalsa sugli utenti; 
5) in armonia con le disposizioni di carattere generale in materia di tributi 
regionali e provinciali saranno determinati le modalità di articolazione delle 
aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalità di accertamento, i termini per 
il versamento alle regioni ed alle province dei relativi tributi, nonché le 
sanzioni, le indennità di mora e gli interessi per il mancato o ritardato 
versamento; 
e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore delle province, di una o più 
imposte sull'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del 
comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (41); 
f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina dei trasferimenti 
correnti che, nell'ambito dell'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142 
(41), tenga conto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
1) istituzione di un sistema a regime di determinazione del complesso dei 
trasferimenti erariali agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al 
numero 2), garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i principi di finanza 
pubblica e con la crescita della spesa statale contenuti nei documenti di 
programmazione statale, con unificazione degli stanziamenti di bilancio di 
carattere ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'articolo 54 della legge 
8 giugno 1990, n. 142 (41), e con definizione delle rispettive quantificazioni; 
2) corresponsione ai comuni per il 1993 di trasferimenti ordinari e perequativi 
pari a quelli corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al 
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (42), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 agosto 1992, n. 359, eventualmente aumentati secondo le indicazioni 
della legge finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da parte dei 
comuni del gettito dell'ICI calcolato con l'aliquota del 4 per mille, al netto 
della perdita del gettito INVIM calcolato sulla base della media delle 
riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle province di 
trasferimenti ordinari e perequativi calcolati in modo analogo a quello dei 
comuni; corresponsione alle comunità montane per il 1993 di fondi ordinari pari 
a quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato per i comuni; 
detrazione dai trasferimenti erariali correnti, a decorrere dal 1994, di un 
importo complessivo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato 
sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della perdita derivante dalla 
soppressione dell'INVIM; gli accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in 
deroga a quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15), sono 
effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base alle disposizioni vigenti in 
materia di imposte sui redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti 
dai comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria per effetto di 
detti accertamenti sono di spettanza dello Stato, sino alla concorrenza 
dell'aliquota obbligatoria;3) conservazione a ciascun ente locale di contributi 
erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (41), per le materie di competenza statale, delegate 
o attribuite all'ente locale stesso; 
4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi stabiliti dal predetto articolo 
54 della legge n. 142 del 1990 e attuazione dallo stesso anno della perequazione 
degli squilibri della fiscalità locale, con particolare considerazione: 
4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 
4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi 
imponibili immobiliari e di reddito; 
4.4) dei comuni capoluogo di provincia; 
4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, 
per abitante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza; 
5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti alle comunità montane, con 
quote di fabbisogno minimo per ente e con riferimento alla popolazione montana; 
6) eliminazione, successivamente al periodo transitorio, dei vincoli in atto 
esistenti sul controllo centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di 
personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi, tranne che per gli 
enti locali con situazioni strutturalmente deficitarie; 
7) certificazione amministrativa dei bilanci di previsione e dei conti 
consuntivi degli enti locali e dei relativi consorzi, con previsione di ritardo 
nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i trasgressori; 
g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai loro consorzi, alle aziende 
municipalizzate ed alle comunità montane ad assumere mutui per il finanziamento 
di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, assistiti o meno 
da contributi in conto capitale o in conto interessi dello Stato o delle regioni 
soltanto sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo chiuso. Il piano 
finanziario previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, 
n. 65 (43), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, 
deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della 
connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti e deve essere 
preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto nell'elenco 
che sarà approvato dal Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente 
lettera che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte 
a monitoraggio economico e gestionale, a cura di società specializzata all'uopo 
autorizzata dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, 
con riparto dei costi relativi tra l'ente mutuatario e l'istituto di credito 
mobiliare finanziatore. Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti 
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da 
assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa 
gestione. 
2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle 
amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità 
montane, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) armonizzazione con i princìpi della contabilità generale dello Stato, per la 
parte applicativa dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), 
tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti pubblici e 
dell'informatizzazione; 
b) applicazione dei princìpi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (44), 
con l'introduzione in forma graduale e progressiva della contabilità economica a 
decorrere dal 1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facoltà di 
applicazione anticipata (44/a); 
c) definizione, nell'ambito del sistema di contabilità economica, dei princìpi 
per la determinazione dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti 
locali; 
d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile della possibilità di 
ricorso all'istituto del dissesto per il risanamento degli enti locali in grave 
crisi finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in vigore, e 
coordinamento delle norme in materia (44/b). 
3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto 
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
4. Il Governo della Repubblica è, altresì, delegato ad emanare, entro dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1° gennaio 
1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti princìpi e criteri 
direttivi:a) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle 
pubbliche affissioni: 
1) tassazione della pubblicità esterna avente finalità commerciale o rilevanza 
economica, assumendo come parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo 
pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue dimensioni e la sua 
ubicazione; 
2) attribuzione della soggettività passiva a colui che dispone dei mezzi 
pubblicitari e regolamentazione della responsabilità tributaria di colui che 
produce, vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità; 
3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle disposizioni di cui al numero 
1), ripartendo i comuni in non più di cinque classi, in modo che la previsione 
di gettito per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo registrato nel 
1992. Per le pubbliche affissioni le tariffe saranno stabilite tenendo conto del 
costo medio del servizio reso; 
4) revisione delle disposizioni riguardanti la gestione dell'imposta sulla 
pubblicità nonché del servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche 
dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (44); 
b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di 
pertinenza dei comuni e delle province: 
1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al 
beneficio economico ritraibile nonché in relazione alla ripartizione dei comuni 
in non più di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le occupazioni 
permanenti, non potranno superare il 50 per cento delle misure massime di 
tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun 
giorno, non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite, per ciascun 
anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'articolo 195 del 
testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, 
n. 1175 (45), e successive modificazioni, e potranno essere graduate in 
relazione al tempo di occupazione; 
2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le 
occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, 
cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi; 
3) soppressione della tassa per le occupazioni permanenti di aree pubbliche con 
balconi, verande e simili di carattere stabile, gravante sulle unità 
immobiliari, e determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili; 

4) regolamentazione della gestione della tassa secondo criteri analoghi a quelli 
previsti per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni; 
c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: 
1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa anche mediante un più 
diretto collegamento tra fruibilità del servizio e applicabilità della tassa 
nonché attraverso la determinazione di parametri di commisurazione del prelievo 
sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti definita mediante 
adeguati criteri oggettivi; 
2) definizione di precise modalità di equiparazione ai rifiuti urbani, ai fini 
del regime di privativa comunale e di applicazione della tassa, dei residui 
derivanti dalle attività produttive; 
d) in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche 
affissioni, di tassa di occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani: 
1) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione, 
con la previsione anche di versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, 
con applicazione, per la riscossione coattiva, delle disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (46); 
2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo quelle che rispondono a 
finalità di carattere sociale e di economicità di gestione; 
e) in materia di imposte e tasse comunali e provinciali, attribuzione alla 
Direzione generale per la finanza locale presso il Ministero delle finanze della 
funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari, anche mediante 
controlli sulle delibere adottate per regolamenti e tariffe, al fine di 
verificare l'osservanza delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e 
il regolare funzionamento dei servizi. 
5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 29.423 
miliardi per l'anno 1993 e lire 24.010 (47) miliardi per l'anno 1994, si 
provvede: 
a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire 1.700 miliardi per l'anno 
1994, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 
30 settembre 1989, n. 332 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 6 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 (48), convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 202; 
b) quanto a lire 8.790 (47) miliardi per l'anno 1993, con le maggiori entrate di 
cui al comma 1, lettera f), numero 2); 
c) quanto a lire 15.433 (47) miliardi per l'anno 1993 e lire 18.900 (47) 
miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli 
stessi anni dell'accantonamento "Disposizioni finanziarie per le province, per i 
comuni e le comunità montane" iscritto, ai fini del bilancio triennale 
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno 1992; 
d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.410 miliardi per l'anno 
1994, mediante parziale utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto al 
capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 
e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi 
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 
della legge 16 maggio 1970, n. 281 (49). 
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 
competenti per la materia di cui al presente articolo, il Governo trasmette alla 
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti 
legislativi in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 
1, lettere a), c), e), f) e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi in attuazione 
dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d); e ai 
commi 2 e 4, entro dieci mesi dalla predetta data. Le Commissioni si esprimono 
entro quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti legislativi in 
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1, lettere b) e 
d), sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al presente articolo, 
nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e 
previo parere delle Commissioni di cui al comma 7, potranno essere emanate, con 
uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993 (49/cost). 
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(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), 
numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della 
Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24 marzo-2 
aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), sollevata 
in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 
1), 2), 3), 7), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La 
stessa Corte, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), 
numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della 
Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24 marzo-2 
aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), sollevata 
in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 
1), 2), 3), 7), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La 
stessa Corte, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), 
numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della 
Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24 marzo-2 
aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), sollevata 
in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 
1), 2), 3), 7), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La 
stessa Corte, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(30) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), 
numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della 
Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24 marzo-2 
aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), sollevata 
in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 
1), 2), 3), 7), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La 
stessa Corte, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(29/cost) La Corte costituzionale con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera a), 
numeri 1, 2, 3, 6 e 7, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della 
Costituzione; dichiara non fondata detta questione, in riferimento all'art. 53 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 24 marzo-2 
aprile 1999, n. 119 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3), 7), sollevata 
in riferimento all'art. 53 della Costituzione; ha dichiarato inoltre non fondata 
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), nn. 
1), 2), 3), 7), sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione. La 
stessa Corte, con sentenza 24-28 maggio 1999, n. 200 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), numero 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(31) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(32) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(33) Riportata alla voce Enti di culto. 
(34) Riportata alla voce Santa Sede. 
(32) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(35) Riportata alla voce Assistenza e beneficenza pubblica. 
(36) Riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). 
(31/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 27 febbraio-15 marzo 2002, n. 
62 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n. 12, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 
1, lettera a), n. 17), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della 
Costituzione. 
(30/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-20 luglio 1999, n. 333 
(Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 
1, lett. a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 113 della Costituzione. 

(37) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone 
giuridiche (Imposte sui). 
(38) Riportata alla voce Regioni. 
(39) Riportato alla voce Fabbricazione (Imposte di). 
(40) Riportata alla voce Fabbricazione (Imposte di). 
(38) Riportata alla voce Regioni. 
(38) Riportata alla voce Regioni. 
(41) Riportata alla voce Comuni e province. 
(41) Riportata alla voce Comuni e province. 
(41) Riportata alla voce Comuni e province. 
(42) Riportato al n. A/CXX. 
(41) Riportata alla voce Comuni e province. 
(43) Riportato al n. A/CIV. 
(44) Riportata alla voce Comuni e province. 
(44) Riportata alla voce Comuni e province. 
(44/a) Il termine relativo all'applicazione di quanto previsto nella lett. b) è 
stato prorogato al 1° gennaio 1996 dall'art. 5, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, 
riportato alla voce Finanza locale. 
(44/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 28 febbraio 
1995 dall'art. 1, L. 28 ottobre 1994, n. 596 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1994, n. 
253). La proroga del termine al 30 giugno 1996 è stata disposta dall'art. 1, L. 
20 dicembre 1995, n. 539 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 300). 
(44) Riportata alla voce Comuni e province. 
(45) Riportato alla voce Finanza locale. 
(46) Riportato alla voce Riscossione delle imposte dirette. 
(47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, 
riportata al n. A/CXXIII. 
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(48) Riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
(47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, 
riportata al n. A/CXXIII. 
(47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, 
riportata al n. A/CXXIII. 
(47) Importo così modificato dall'art. 16, L. 23 dicembre 1992, n. 498, 
riportata al n. A/CXXIII. 
(49) Riportata alla voce Regioni. 
(49/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 10-17 luglio 1995, n. 328 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione. 

 



Agg. G.U. 30/08/2004
 

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