GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 217 DEL 16/9/1991
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 26 luglio 1991, n. 295
Regolamento dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo
professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza in
applicazione dell'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n. 384, relativo al regolamento per il recepimento delle norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990
concernente il personale del comparto del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
Visto in particolare il comma 3 dell'art. 40 del precitato decreto
28 novembre 1990, n. 384, che istituisce il profilo professionale di
"operatore tecnico addetto all'assistenza" al quale accedono gli
ausiliari specializzati del contingente addetto ai servizi socio-
assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento di un
apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di accesso,
percentuali di ammissione per candidati interni ed esterni sono
stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con decreto
del Ministro della sanita';
Visto, altresi', l'allegato 2 dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, che determina per detto
operatore tecnico i campi di attivita' dando priorita' a quella
alberghiera;
Ritenuto che nella dizione "interni" siano compresi quanti in
possesso dell'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario
specializzato di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale
15 giugno 1987, n. 590, gia' collocati al terzo livello retributivo
di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, nonche' coloro che sono collocati nella
posizione funzionale di ausiliario addetto ai servizi socio-
assistenziali ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il regolamento dei corsi di qualificazione per operatore tecnico
addetto all'assistenza, nonche' la disciplina dei requisiti di
accesso, dei criteri di ammissione, delle modalita' di svolgimento
dei corsi, ed il programma dei corsi stessi sono disciplinati
rispettivamente come dagli allegati n. 1 e n. 2.
2. E' altresi' approvato il modello di attestato di qualificazione
di operatore tecnico addetto all'assistenza, di cui all'allegato 3,
che e' rilasciato a seguito del superamento del colloquio e della
prova pratica cui sono ammessi coloro che hanno portato a termine il
relativo corso di qualificazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 40 del D.P.R. n. 384/1990 e'
cosi' formulato:
"3. Nell'ambito della posizione funzionale
corrispondente al IV livello retributivo, e' istituito il
profilo professionale di 'operatore tecnico addetto
all'assistenza', al quale accedono gli ausiliari
specializzati del contingente addetto ai servizi socio
assistenziali ovvero candidati esterni, previo superamento
di un apposito corso annuale le cui modalita', requisiti di
accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed
esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione
sanitaria, con decreto del Ministro della sanita' da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi va data
priorita' ai dipendenti gia' ausiliari socio sanitari
specializzati. Le attribuzioni dell'operatore tecnico
addetto all'assistenza sono descritte nell'allegato 2) che
fa parte integrante del presente regolamento".
- Si trascrive il testo dell'allegato 2 del D.P.R. n.
384/1990 per la parte riguardante il profilo professionale
dell'operatore tecnico addetto all'assistenza:
"POSIZIONE FUNZIONALE IV - Livello retributivo IV.
L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la
propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la
diretta responsabilita' dell'operatore professionale prima
categoria coordinatore (capo sala) o, in assenza di
quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile
del turno di lavoro:
attivita' alberghiere;
pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi
usati dal paziente e dal personale medico ed
infermieristico per l'assistenza al malato;
collaborazione con l'infermiere professionale per atti
di accudimento semplici al malato.
Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti
dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue
le seguenti ulteriori funzioni:
lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da
inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
provvede al trasporto degli infermi in barella ed in
carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con
difficolta';
trasporto del materiale biologico, sanitario ed
economale secondo protocolli stabiliti;
rifacimento del letto non occupato e l'igiene
dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto,
apparecchiature);
preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e
aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;
riordino del materiale e pulizia del malato dopo il
pasto;
aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle
operazioni fisiologiche;
comunicazione all'infermiere professionale di quanto
sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto
incidente sull'assistito e sull'ambiente;
partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente
ai propri compiti;
esecuzione dei compiti affidati dal capo sala.
In collaborazione o su indicazione dell'infermiere
professionale provvede:
al rifacimento del letto occupato;
all'igiene personale del paziente;
al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni
terapeutiche.
Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria
di primo grado.
Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'art.
40, comma 3, del presente regolamento".
- Il D.M. 10 febbraio 1984 reca: "Identificazione dei
profili professionali attinenti a figure nuove atipiche o
di dubbia ascrizione ai sensi dell'art. 1, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali".
- Il D.M. n. 590/1987 reca: "Approvazione del
regolamento e del programma del corso di qualificazione
degli ausiliari socio-sanitari specializzati".
Art. 2.
1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addeto
all'assistenza sono istituiti presso le scuole per infermieri
professionali o presso altre strutture dotate delle necessarie
attrezzature didattiche individuate dalle regioni e dalle province
autonome.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'organizzazione
dei corsi la cui attuazione e' demandata alle unita' sanitarie locali
(UU.SS.LL.) e alle altre istituzioni pubbliche o private di cui agli
articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
gestiscono le scuole.
Art. 3.
1. Il 60% dei posti disponibili ogni anno presso le scuole e'
riservato ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
2. Per il primo biennio di attuazione dei corsi, ai dipendenti del
Servizio sanitario nazionale e' riservata la totalita' dei posti
disponibili.
Art. 4.
1. Per il primo biennio di attuazione, ai corsi di qualificazione
per operatore tecnico addetto all'assistenza sono ammessi i
dipendenti del Servizio sanitario nazionale inquadrati nella
posizione funzionale di ausiliario specializzato addetto ai servizi
socio-assistenziali, gia' ausiliari socio-sanitari specializzati per
effetto dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 giugno
1987, n. 590, e che risultino essere in possesso del diploma della
scuola dell'obbligo.
2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al
numero dei posti disponibili presso ciascuna scuola si procede alla
formulazione di una graduatoria tra i dipendenti di cui al comma
precedente secondo i criteri definiti dall'art. 3, comma 2
dell'allegato 1.
3. Per gli anni successivi, al medesimo personale e' riservato
almeno il 50% dei posti di operatore tecnico addetto all'assistenza
disponibili presso le scuole di cui al comma 1 dell'art. 2.
4. A partire dal secondo anno di attuazione, al corso di
qualificazione di cui trattasi sono ammessi anche i dipendenti del
Servizio sanitario nazionale inquadrati nella posizione funzionale di
ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali gia'
ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari specializzati
non ricompresi al precedente comma 1, che risultino in possesso del
diploma di scuola dell'obbligo.
5. Qualora il numero degli aspiranti al corso individuati al comma
1 del presente articolo sia inferiore al numero dei posti disponibili
presso ciascuna scuola, si procede alla formulazione di una
graduatoria tra i dipendenti di cui al comma precedente secondo i
criteri definiti dall'art. 3, comma 2, dell'allegato 1.
Art. 5.
1. Nelle piante organiche delle UU.SS.LL. e delle istituzioni di
cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1978, n. 833,
sono istituiti i posti di operatore tecnico addetto all'assistenza
nella misura massima del 35% dei posti di ausiliario specializzato
addetto ai servizi socio-assistenziali in organico alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. In relazione al fabbisogno di operatori tecnici addetti
all'assistenza risultante dalla proporzione di cui al comma 1 le
regioni e le province autonome determinano annualmente il numero
totale dei posti da istituire presso le scuole di cui al comma 1
dell'art. 2.
Art. 6.
1. Contestualmente all'inquadramento nella qualifica di operatore
tecnico addetto all'assistenza di personale in servizio come
ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-assistenziali a
seguito della frequenza e del superamento del corso di
qualificazione, i posti relativi di ausiliario specializzato addetto
ai servizi socio-assistenziali sono trasformati in posti di operatore
tecnico addetto all'assistenza.
Art. 7.
1. Gli operatori tecnici addetti all'assistenza sono inseriti
prioritariamente nelle e'quipe assistenziali delle unita' operative
ospedaliere.
2. A tal fine nell'ambito delle direzioni sanitarie, a cura degli
infermieri dirigenti, deve attuarsi una revisione dei modelli di
organizzazione del lavoro infermieristico.
3. All'uopo vanno predisposti protocolli operativi e piani di
attivita' che fungano da guida e supporto alle attivita' pratiche
dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e da strumento di
verifica e valutazione delle stesse.
4. Dopo un anno dall'inserimento degli operatori tecnici addetti
all'assistenza nei servizi, settori o unita' operative delle
UU.SS.LL. e delle istituzioni pubbliche o private di cui agli
articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procede
alla valutazione del livello di efficacia dell'inserimento
dell'operatore tecnico addetto all'assistenza e alla verifica del
grado di specificita' nell'utilizzazione del personale
infermieristico da esso supportato.
5. Il progetto di lavoro e i risultati conseguiti sono inviati alla
commissione per la verifica e la revisione della qualita' nonche' al
Comitato nazionale di cui all'art. 69, commi 1 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
Art. 8.
1. In deroga a quanto disposto nell'art. 2 dell'allegato 1, qualora
il corso di operatore tecnico addetto all'assistenza sia riservato ai
dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1
dell'art. 4 ha la durata di 470 ore articolate in 140 ore per la
parte teorica, 70 ore per le esercitazioni, 60 ore per la verifica
dell'apprendimento e 200 ore per il tirocinio guidato.
2. Il titolo derivante dalla partecipazione ai corsi di cui
all'art. 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 giugno 1987, n.
590, non puo' essere riconosciuto ai fini del credito di
qualificazione per le unita' formative 2, 3, 6 e 9 del programma di
cui all'allegato 2.
Art. 9.
1. L'attivazione dei corsi di qualificazione di cui ai decreti del
Ministro della sanita' 10 febbraio 1984 e 15 giugno 1987, n. 590,
cessa alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10.
1. L'attestato di qualifica di operatore tecnico addetto
all'assistenza e' rilasciato previo superamento di un colloquio e di
una prova pratica, ai quali sono ammessi coloro che hanno frequentato
il corso di qualificazione di cui all'art. 6 dell'allegato 1,
sostenute dinnanzi ad una commissione costituita dal direttore della
scuola, che la presiede, da tre docenti della scuola di cui due
dell'area infermieristica, da un rappresentante del Ministero della
sanita' e da un rappresentante della regione in cui la scuola ha
sede.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 luglio 1991
Il Ministro: DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1991
Registro n. 10 Sanita', foglio n. 144
ALLEGATO 1
(di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento)
Art. 1.
1. I corsi di qualificazione per operatore tecnico addetto
all'assistenza hanno durata annuale.
2. I corsi hanno inizio la prima settimana del mese di ottobre di
ogni anno e si concludono entro il giorno 30 del mese di maggio
dell'anno successivo.
Art. 2.
1. Il corso ha la durata di 670 ore articolate in 220 ore per la
parte teorica, 70 ore per le esercitazioni pratiche, 60 ore per la
verifica dell'apprendimento e 320 ore per il tirocinio guidato.
2. Il programma di qualificazione si articola in unita' formative
per ognuna delle quali si definisce il monte ore riservato alla
teoria, alle esercitazioni ed alla verifica. Il monte ore relativo al
tirocinio e' globale per l'intero corso.
3. La metodologia applicativa del programma deve ispirarsi ad
obiettivi di tipo educativo-comportamentale, alla soluzione di
problemi operativi derivanti dall'attivita' di supporto propria dei
soggetti in formazione, e ad una didattica integrata con tecniche per
l'apprendimento attivo e per la valutazione.
Art. 3.
1. Il numero degli aspiranti da ammettere ai corsi non puo' essere
inferiore a quindici unita' per ciascuna sezione del corso, ne' puo'
superare il numero di trenta.
2. Qualora il numero degli aspiranti al corso sia superiore al
numero dei posti disponibili, si procede alla formulazione di una
graduatoria per soli titoli valutando, nell'ordine, il carico di
famiglia, i titoli di studio e professionali con particolare riguardo
a quelli connessi alla qualifica in oggetto, la maggiore eta' per i
candidati esterni e l'anzianita' di servizio per i dipendenti del
Servizio sanitario nazionale dando priorita' a chi presta servizio
nelle unita' di degenza.
Art. 4.
1. L'organizzazione didattica dei corsi, nonche' la selezione dei
candidati, sono demandate alla direzione delle scuole.
2. La direzione dei corsi e' affidata ad un infermiere dirigente
dando la preferenza a coloro che hanno conseguito il diploma di
dirigente dell'assistenza infermieristica.
3. L'attivita' didattica e' svolta preferibilmente da personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale che abbia particolare
competenza nelle materie oggetto di insegnamento e che sia in
possesso, a seconda delle esigenze didattiche, del diploma di
dirigente dell'assistenza infermieristica o della abilitazione a
funzioni direttive nell'assistenza infermieristica o del diploma di
assistente sanitario o del diploma di ostetrica o del diploma di
laurea.
Art. 5.
1. Il tirocinio e' svolto di norma nell'orario di lavoro fermo
restando che esso va espletato nei servizi, settori o unita' opera-
tive previste dalla programmazione didattica sotto la guida e la
responsabilita' del personale infermieristico coordinatore o degli
infermieri professionali ivi operanti.
2. L'insegnamento teorico si svolge al di fuori dell'orario di
servizio.
3. Al fine di consentire la partecipazione al corso del personale
dipendente di cui all'art. 4 senza pregiudizio per la normale
funzionalita' dei servizi, lo stesso utilizzera' il congedo
straordinario per la frequenza della parte teorica del corso
corrispondente a 280 ore complessive di teoria e verifica, fermo
restando che la parte pratica, nonche' le 70 ore riferite alle
esercitazioni in aula di dimostrazione, sono considerate ad ogni
effetto come servizio.
Art. 6.
1. La frequenza del corso e' obbligatoria e non vengono in ogni
caso ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano
superato il tetto massimo di assenze, giustificate da gravi motivi,
pari al 10% per la parte teorica, al 10% per la parte pratica e al
10% per le esercitazioni.
2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una
valutazione teorica e ad una valutazione pratica.
ALLEGATO 2
(di cui all'art. 1, comma 1, del regolamento)
Unita' formative:
1) Elementi di igiene;
2) Attivita' domestico-alberghiere;
3) Igiene della persona;
4) Mobilizzazione della persona, trasporto dei materiali;
5) Alimentazione;
6) Relazione/Comunicazione;
7) Elementi di legislazione;
8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento;
9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero.
Per ognuna delle unita' formative si specificano i contenuti
generali nonche' le ore corrispondenti alla parte teorica, alle
esercitazioni pratiche ed alle verifiche del livello di
apprendimento.
1) Elementi di igiene:
teoria: ore 35;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 12.
Contenuti formativi:
a) fattori generali di salubrita' dell'ambiente riguardanti:
aria atmosferica;
clima;
suolo;
sistema fognario;
b) esigenze igieniche per l'individuo e per la convivenza di
piu' persone in un ambiente delimitato: il microclima. Ventilazione,
umidita', illuminazione. Smaltimento dei rifiuti nel territorio;
c) caratteristiche degli arredi e degli ausili per le attivita'
della vita domestica;
d) concetto di prevenzione, cura e riabilitazione;
e) prevenzione ed educazione alla salute: modalita' di
trasmissione delle malattie infettive, prevenzione delle infezioni.
Le infezioni ospedaliere: prevenzione. Il lavaggio delle mani;
f) l'igiene in ospedale: vie di transito e percorsi -
Caratteristiche igieniche dei servizi (cucina, lavanderia,
guardaroba, ecc.). Igiene degli arredi e dei presidi medicali. Igiene
delle aree a basso, medio ed alto rischio. Raccolta e smaltimento dei
rifiuti in ospedale;
g) la pulizia: definizione e scopi. Detersione, sanificazione,
sanitizzazione ambientale. Metodi di pulizia. Pulizia ordinaria e
straordinaria degli ambienti di degenza e dei locali adibiti a
specifiche attivita'. Conoscenza, uso e manutenzione degli strumenti
per l'igiene ambientale. Disinfezione: definizione e scopi. Metodi di
disinfezione. I disinfettanti e loro criterio di impiego. Pulizia e
disinfezione di utensili, presidi e strumenti usati per l'assistenza.
Pulizia e disinfezione delle apparecchiature collegate con il malato.
La sterilizzazione: mezzi e metodi di sterilizzazione. Modalita' di
preparazione del materiale da sterilizzare;
h) igiene personale degli operatori (compresa la divisa, le
calzature, ecc.). Prevenzione delle infezioni occupazionali e dei
rischi individuali derivanti dal contesto lavorativo.
2) Attivita' domestico-alberghiere:
teoria: ore 15;
esercitazioni: ore 5;
verifiche: ore 5.
Contenuti formativi:
a) arredo ed attrezzature dell'unita' di degenza. Letto semplice
e letto articolato: caratteristiche ed accessori. Pulizia dell'unita'
di degenza.
b) rifacimento del letto vuoto;
c) rifacimento del letto occupato in collaborazione con
l'infermiere professionale. Cambio, raccolta, trasporto e cernita
della biancheria sporca, infetta, pulita, sterile.
3) Igiene della persona:
teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 6.
Contenuti formativi:
a) modalita' di esecuzione, in collaborazione con l'infermiere
professionale, delle cure igieniche parziali e totali a persone
autonome e non collaboranti. Pulizia e riordino del materiale
utilizzato. Prevenzione delle alterazioni cutanee da decubito in
persone con limitazioni della mobilita' o allettate. Modalita' per la
vestizione e svestizione della persona;
b) elementi di fisiologia dell'eliminazione. Materiali biologici
(urine, feci, vomito, espettorato): caratteri organolettici e loro
significato. Modalita' di raccolta e di invio di campioni di
materiale biologico per analisi di laboratorio. Smaltimento dei
materiali biologici. Modalita' di aiuto nella eliminazione a persone
non autosufficienti; utilizzazione e riordino di ausili.
4) Mobilita' e trasporto della persona:
Trasporto dei materiali:
teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 7;
verifiche: ore 9.
Contenuti formativi:
a) posizioni abituali, posizioni assunte o fatte assumere
obbligatoriamente a fini di cura. Assunzione e mantenimento delle
posture: ausili e tecniche. Modalita' per alzare una persona dal
letto, dalla carrozzella, dalla poltrona, dalla sedia. Trasporto e
accompagnamento di persone autonome, con barella, in carrozzella.
Trasporto della salma;
b) trasporto dei materiali: sistemi, modalita' ed accorgimenti
nel trasporto di farmaci, materiale biologico, sostanze pericolose,
bombole di gas terapeudici. Ritiro e conservazione del materiale di
fornitura economale, tecnica e sanitaria.
5) Alimentazione:
teoria: ore 20;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 5.
Contenuti formativi:
a) gli scopi dell'alimentazione e gli alimenti: il bisogno
alimentare nelle varie eta' della vita. Educazione alimentare;
b) l'alimentazione dell'uomo sano e dell'uomo malato. Principali
regimi dietetici;
c) igiene degli alimenti. Il trasporto degli alimenti.
Approvvigionamento e conservazione degli alimenti. Principali
tecniche di preparazione dei cibi. La distribuzione dei pasti:
sistemi, modalita' ed allestimento dei supporti ambientali.
Preparazione della persona per il pasto. Ausili, modalita' ed
accorgimenti nel supporto all'assunzione dei pasti. L'igiene della
persona dopo il pasto. Riordino dell'ambiente e pulizia degli ausili
dopo il pasto.
6) Relazione/Comunicazione:
teoria: ore 25;
esercitazioni: ore 8;
verifiche: ore 5.
Contenuti formativi:
a) stato di salute: analisi del concetto di autonomia fisica,
psichica e sociale;
b) alterazioni dello stato di salute e condizioni di dipendenza
assistenziale;
c) la comunicazione verbale e non verbale. Il rapporto con il
degente e con la sua famiglia;
d) il rapporto intra ed inter e'quipe. Il lavoro di gruppo;
e) l'etica comportamentale - La divisa ed il suo significato;
f) rapporti dell'operatore tecnico addetto all'assistenza con
particolari tipi di utenza: pazienti in fase terminale (oncologici) o
affetti da patologie "emarginanti" - tossicodipendenti, portatori di
A.I.D.S. o di turbe psichiche. Risposte emozionali e comportamentali
al dolore e alla sofferenza da parte del paziente e dell'operatore.
7) Elementi di legislazione:
teoria: ore 15;
esercitazioni: -;
verifiche: ore 6.
Contenuti formativi:
a) la Costituzione;
b) il servizio sanitario nazionale: principi ed obiettivi della
legge n. 833/78 e successive modifiche;
c) l'unita' sanitaria locale: struttura, organizzazione e
funzioni. I servizi sanitari: ospedale, dipartimento, unita' opera-
tive, distretto e loro finalita';
d) doveri, responsabilita' e diritti dell'operatore tecnico
addetto all'assistenza. Il segreto d'ufficio;
e) cessazione del rapporto di impiego.
8) Nozioni di primo soccorso e pronto intervento:
teoria: ore 20;
esercitazioni: ore 10;
verifiche: ore 6.
Contenuti formativi:
primo soccorso: avvertenze e norme. Nozioni elementari per
riconoscere le modificazioni delle funzioni vitali: dispensa,
pallore, cianosi, sudorazione. Posizionamento e corretto trasporto
del traumatizzato.
9) Prestazioni in ambiente extraospedaliero:
teoria: ore 30;
esercitazioni: ore 10;
verifica: ore 6.
Contenuti formativi:
a) day-hospital: definizione, indicazioni a tale tipo di
trattamento, criteri per l'ammissione degli utenti. Personale
assegnato ed operante in strutture a ciclo diurno. Mansioni
dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in strutture a ciclo
diurno;
b) assistenza domiciliare: definizione, indicazioni al
trattamento domiciliare. Tipologie di utenze trattabili a domicilio.
Mansioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza in regime di
assistenza domiciliare. Abilita' richieste all'operatore nel
trattamento di utenti a domicilio (abilita' relazionali nei confronti
dell'utente, della famiglia, degli operatori sanitari e sociali;
capacita' di individuare e segnalare situazioni a rischio per
l'utente; capacita' di valutare le proprie attivita');
c) strutture protette (per handicappati o anziani). Case di
riposo. Comunita'-alloggio per tossicodipendenti, ecc.
ALLEGATO 3
(di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento)
..........................................
(denominazione dell'ente)
Scuola ............................................................
..........................................
(eventuale denominazione)
(Istituita con........................ del..........................)
............................... nat... a............................
il..........., ha superato nell'anno.................................
la prova teorico-pratica prevista dall'art. 14 del decreto del
Ministro della sanita'...............................................
Si rilascia pertanto a . . . . . . . . . . . . . . il presente
ATTESTATO DI QUALIFICA
DI OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
............................... Il legale rappresentante dell'unita'
sanitaria locale o della scuola o
dell'ente
............................... Rappresentante del Ministero
della sanita'
............................... Rappresentante della regione
(ovvero: rappresentante della
provincia autonoma di
.......................
(luogo e data)