GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 24/11/1990
D.L. 24 novembre 1990, n. 344. Agg. G.U. 12/06/2003
Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti
economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni
urgenti in materia di pubblico impiego (2) (2/cost) (1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1990, n. 275 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 gennaio 1991, n. 21
(Gazz. Uff. 23 gennaio 1991, n. 19). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha
inoltre disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del D.L. 26 marzo 1990, n. 60, D.L. 25 maggio 1990, n. 123, D.L. 24
luglio 1990, n. 200, e D.L. 22 settembre 1990, n. 264.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto-legge.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. 24
novembre 1990, n. 344, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza
22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 51,
Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 (Gazz. Uff. 21
febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 1996, n.
154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, fra
l'altro, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con modificazioni, nella L. 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero del tesoro: Circ. 14 gennaio 1997, n. 741.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere
di immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti
economici conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e
di dover adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti
stipendiali dei dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate dei
dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate ed equiparate,
nonché di definire le posizioni di talune categorie del personale dei
Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni autonome,
dell'Università, degli enti locali, del Servizio sanitario nazionale e
degli enti pubblici non economici, in connessione con il quadro
contrattuale già definito dai rispettivi accordi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 23 novembre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
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(giurisprudenza)
1. 1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione
collettiva previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (3), è autorizzata la corresponsione di un
acconto mensile, a decorrere dal 1 marzo 1990, pari all'80 per cento dei
miglioramenti stipendiali annui lordi a regime previsti dai rispettivi
accordi di comparto per il triennio 1988-1990, per i quali sia intervenuta
la sottoscrizione di cui all'articolo 6, ottavo comma, della legge 29
marzo 1983, n. 93 (4). Per lo stesso personale è autorizzata altresì la
corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici contrattuali, di
un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali previsti
dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al
personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (3), l'una tantum prevista
dall'accordo di comparto per il periodo 1 luglio 1988-31 dicembre 1989 è
corrisposta per intero.
2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto
dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 (3), provvedono ad
erogare gli acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei
propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio
dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle
specifiche attività degli enti stessi.
3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1
sono comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso
titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora
adottato i provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
333.
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(3) Riportato al n. A/XLIII.
(4) Riportata al n. A/XXXIV.
(3) Riportato al n. A/XLIII.
(3) Riportato al n. A/XLIII.
2. 1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti
dalle disposizioni vigenti sono così integrati:
a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in
proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a
titolo di fondo comune regionale;
b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da
attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente
per l'anno 1990.
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3. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, per il personale militare
dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e
dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (5),
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, le
misure intere lorde giornaliere dell'indennità di missione sono le
seguenti:
a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo,
ottavo e ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . L. 39.600
b) livello quarto e inferiori . . . . . . . . L. 28.800
2. A decorrere dal 1 gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per
incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il
rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per
il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due
pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di
complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non
inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta
per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è
ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure,
orarie o giornaliere, intere.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il
pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al
seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati
o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere
autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle
agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica o grado
più elevati.
7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa
consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio,
risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta,
compete l'indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni
ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un
ventiquattresimo per le ore residuali ai sensi della legge 18 dicembre
1973, n. 836 (6), e successive modificazioni. L'indennità è ridotta del
cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito
di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio
gratuiti forniti dall'amministrazione medesima (5/a).
8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, è prorogato di un anno.
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(5) Riportato alla voce Forze armate.
(6) Riportata al n. G/XVII.
(5/a) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, riportato alla
voce Forze armate.
(7) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
4. 1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno
conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente
spettanti.
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5. 1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari
dello Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei
dipendenti che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli
dei dirigenti, risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (8), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono incrementati del quindici per
cento con decorrenza 1 luglio 1990.
2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del
D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 (8), convertito, con modificazioni, dalla L.
28 febbraio 1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del D.P.R. 23 agosto
1988, n. 395 (9). Si applica altresì l'articolo 16 del D.P.R. 17 gennaio
1990, n. 44 (10).
3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli
enti pubblici non economici di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551 (11), è stabilito in 36 ore
settimanali. È soppressa la disposizione prevista dall'articolo 20, comma
primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
(12) (12/cost).
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(8) Riportato al n. A/LVIII.
(8) Riportato al n. A/LVIII.
(9) Riportato al n. A/LI.
(10) Riportato al n. A/LIX.
(11) Riportato al n. N/XLVI.
(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici,
vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(12/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999,
n. 62 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata
in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
6. 1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37 (13), in
materia di indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del
31 dicembre 1991 per i dipendenti dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, sottratta alla contrattazione collettiva
prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (14), e per il personale il cui
trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di
legge.
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(13) Riportata al n. G/XXXVII.
(14) Riportata al n. A/XXXII.
(giurisprudenza)
7. 1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
11 luglio 1980, n. 312 (15), per le qualifiche dell'ex carriera direttiva
di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo
precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n.
254 (16), con effetto dal 31 dicembre 1990 (16/cost).
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(15) Riportata al n. A/XXXI.
(16) Riportata al n. A/XLIX.
(16/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 258
(Gazz. Uff. 21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
8. 1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade
e dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a
concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge
11 luglio 1980, n. 312 (15), per le qualifiche dell'ex carriera direttiva
di consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo
precede in ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n.
254 (16), con effetto dal 31 dicembre 1990.
2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e
modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a
qualifiche della ex carriera direttiva in esito a concorsi banditi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981,
n. 797 (17), nonché per il personale che lo precede in ruolo.
3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a
decorrere dall'anno 1991, si provvede:
a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere
dall'anno 1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello
stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno
finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere
dall'anno 1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello
stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno
finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed al L. 2.063.000.000 a
decorrere dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 147 dello stato di previsione della spesa della
predetta Amministrazione per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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(15) Riportata al n. A/XXXI.
(16) Riportata al n. A/XLIX.
(17) Riportata alla voce Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
9. 1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica
dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di
"infermiere professionale" è attribuito, nell'ambito delle vacanze
organiche nel predetto profilo, al personale appartenente all'area
funzionale socio-sanitaria, con profilo di "operatore socio-sanitario",
che abbia superato l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di
infermiere professionale e ne faccia domanda entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'attribuzione del
predetto profilo è data precedenza al personale che abbia conseguito il
diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità di data,
si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità di
punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio
nell'espletamento delle mansioni di infermiere generico.
2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di
"collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di
mensa e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale
amministrativo contabile della medesima settima qualifica funzionale, di
"collaboratore di elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture
di elaborazione dati, di "collaboratore di biblioteca" dell'area
funzionale delle biblioteche e di "collaboratore di ufficio tecnico"
dell'area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - gruppo
degli uffici tecnici - della stessa settima qualifica, munito del diploma
di laurea o in servizio alla data del 1 luglio 1979 con le predette
professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo e con effetto
dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili professionali
corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni
organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli
aventi diritto.
3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i
profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile",
"assistente tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente
bibliotecario", "assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico",
in servizio alla data del 1 luglio 1979, che abbia maturato, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, una anzianità di servizio di
almeno sei anni nei predetti profili, accede al profilo professionale
della qualifica funzionale immediatamente superiore all'area funzionale
corrispondente a quella di appartenenza, previo superamento di corso di
aggiornamento professionale, con esame finale, organizzato dalle singole
università o istituzioni secondo programmi definiti, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di
iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, in prosieguo, man mano che
si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad esaurimento degli eventi
diritto (17/cost).
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al
personale non docente del comparto delle università.
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(17/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 12
(Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
10. 1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area
informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle
disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei
profili professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno
riservato integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti
secondo la disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (18).
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(18) Riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.
11. 1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante
organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio
sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al
nono, decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una
riserva nei confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono indicati la percentuale dei posti riservati per i singoli
concorsi, nonché i requisiti richiesti al personale in servizio per
accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto previsto per i
dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (18/a).
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(18/a) Riportata al n. A/XXXI. Vedi, anche, il regolamento approvato con
D.M. 21 ottobre 1991, n. 458, riportato alla voce Sanità pubblica.
12. 1. (19)
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(19) Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 11, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43,
riportato al n. N/LI. In particolare, il comma 3 aggiunge una proposizione
dopo il primo comma dell'art. 8, D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285, il quale ha
approvato le proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 18,
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346.
13. 1. (20)
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(20) Aggiunge i commi 12, 13, 14 e 15 all'art. 14, D.P.R. 13 gennaio 1990,
n. 43, riportato al n. N/LI.
14. 1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (21), provvedono anche i funzionari
inquadrati nel profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo
contabile) fino alla completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n.
312 (22), e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.
2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni
indicate nel comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al
personale interessato compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un
compenso mensile non utile a pensione di L. 300.000 lorde.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in lire 500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della
Giustizia".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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(21) Riportato alla voce Carceri e case di rieducazione.
(22) Riportata al n. A/XXXI.
15. [1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 (23), si provvede
in soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339 (24), e dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551
(24), con compensazione delle posizioni soprannumerarie mediante
indisponibilità di un corrispondente numero di posti nella qualifica
iniziale] (24/a).
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(23) Riportato al n. A/LIX.
(24) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(24) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.
(24/a) Articolo abrogato dall'art. 17, comma 82, L. 15 maggio 1997, n.
127, riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. Vedi, anche,
l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139.
16. 1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della
legge 1 aprile 1981, n. 121 (24/b), l'adeguamento della corrispondenza dei
livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai
gradi, secondo l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà
effettuato con apposito provvedimento legislativo con decorrenza non
anteriore al 1 gennaio 1991.
2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il
Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e
per quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per
il personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste (25).
3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro
dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che
la presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del
Dipartimento della funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del
tesoro e da quattro dirigenti in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, nonché da quattro rappresentanti ripartiti fra le
organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale in
proporzione al numero delle deleghe.
4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi
generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale
dell'economia montana e delle foreste sentiranno gli organi di
rappresentanza secondo le normative previste dai rispettivi ordinamenti
(25).
5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare
disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in
attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4, L. 11 luglio 1980, n. 312 (22),
e dovrà tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei
benefici aggiuntivi attribuiti alle Forze di polizia.
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(24/b) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n.
21.
(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n.
21.
(22) Riportata al n. A/XXXI.
17. 1. (26).
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(26) Soppresso dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21.
(giurisprudenza)
18. 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per
recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella
provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai
dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti
nominati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1,
nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con
utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(27):
a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento
dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la
produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato
nella provincia;
b) (28);
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica,
o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi,
possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni
statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente
alla durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale,
personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un
limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per
l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (29).
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato
metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie
degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non
sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i
limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso
selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali
preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle
mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a risposta
multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la pubblicità
del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può
stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato
dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di
finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è
incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed
aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli
uffici periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere
intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o
territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei
progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del
patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo
svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla
provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono
essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato,
vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del
dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla
delegazione regionale della Corte dei conti.
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(27) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(28) Lettera soppressa dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21.
(29) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
19. 1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di
diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (30), convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale
impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per
l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e
corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
15, comma 52, della legge 11 marzo 1988 n. 67 (31).
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(30) Riportato alla voce Lavoro.
(31) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
20. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso
quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per
l'anno 1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si
provvede per l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo
delle somme conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 2, comma
4, della legge 10 novembre 1989, n. 367 (32), sul capitolo 6868 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, e quanto
a lire 3.747 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul
medesimo capitolo 6868 per l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al citato capitolo 6868 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 (33).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12,
provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le
disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a
carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in
relazione alle specifiche attività degli enti stessi.
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(32) Recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e
del bilancio delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989.
(33) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n.
21.
21. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Agg. G.U. 12/06/2003