GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 114 DEL 18/5/1992





D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  Agg. G.U. 03/05/2007
Nuovo codice della strada. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi 
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del 
presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi 
previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995, 
n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M. 
22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre 
2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz. 
Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30 
dicembre 2004, n. 305) e con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, 
n. 302). I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti 
attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", 
contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di 
autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, 
all'"albo delle imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, 
comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle 
strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel 
presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o 
più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal 
suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è 
provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86; 
Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre 
2002, n. 152; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n. 
300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto 
2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14 
settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo 
1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816; 
Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24 
febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n. 
579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo 
2001, n. 1558; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96; 
Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio 
1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96; 
Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio 
1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96; 
Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno 
1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n. 
126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ. 
22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997, 
n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ. 
18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 
46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25 
giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 
1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 
16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17 
settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre 
1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n. 
128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n. 
135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97; 
Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14 
gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio 
1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n. 
19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7 
aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile 
1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98; 
Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio 
1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98; 
Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13 
ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8 
gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio 
1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999, 
n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n. 
9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999, 
n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ. 
20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno 
1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n. 
48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT; 
Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT; 
Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT; 
Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT; 
Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT; 
Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT; 
Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n. 
B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n. 
A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n. 
A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, 
n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n. 
B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000, 
n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre 
2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre 
2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre 
2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30 
novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5 
dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT; 
Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3; 
Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 
979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio 
2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno 
2001, n. 489/M340/2001; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n. 
6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98; 
- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n. 
2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E; 
Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ. 
10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n. 
300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6 
febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n. 
300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n. 
28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22 
dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio 
2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ. 
31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20; 
Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42; 
Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9; 
Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n. 
M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n. 
M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50; 
Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2; 
Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n. 
300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio 
2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n. 
300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ. 
19 agosto 2003, n. M/2413/13; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1; 
Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio 
2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27 
maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre 
2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4 
febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;
- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14 
aprile 1997, n. 248; 
- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio 
1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; 
Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio 
2000, n. 97/E; 
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n. 
1817/M330; Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n. 
1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n. 
01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n. 
358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5; 
Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14 
luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio 
2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003, 
n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003, 
n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n. 
300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004, 
n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060; 
Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ. 
6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr; 
Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C; Circ. 7 aprile 
2005, n. 1915/M368; Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190; 
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice 
della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso 
da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito 
dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati; 
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991, 
n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in 
data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 
1991; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 
gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo 
contenute nei pareri resi; 
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13 
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della 
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1° 
febbraio 1992; 
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle 
riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei 
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della 
difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e 
delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; 
Emana il seguente decreto legislativo: 



 





TITOLO I 
Disposizioni generali 
1.  Princìpi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le 
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è 
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in 
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie 
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della 
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, 
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello 
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione 
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. 
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in 
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per 
la sicurezza stradale. 
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini 
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della 
circolazione stradale. 
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione 
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di 
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il 
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo (4). 



(4)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce 
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei 
veicoli e degli animali. 
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, 
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 
A - Autostrade; 
B - Strade extraurbane principali; 
C - Strade extraurbane secondarie; 
D - Strade urbane di scorrimento; 
E - Strade urbane di quartiere; 
F - Strade locali; 
F-bis. Itinerari ciclopedonali (5). 
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o 
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo 
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a 
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere 
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con 
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle 
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio 
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve 
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la 
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. 
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia e banchine. 
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale 
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, 
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste 
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni 
ed uscite concentrate. 
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due 
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree 
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini 
di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, 
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata 
da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada (6). 
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada 
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di 
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento 
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, 
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale 
stessa. 
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle 
tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del 
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", 
"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette 
strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per 
le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade 
militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare 
territoriale. 
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in: 

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico 
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle 
degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i 
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti 
ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle 
strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare 
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici 
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone 
del territorio nazionale. 
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione 
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di 
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante 
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e 
climatico. 
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei 
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro 
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, 
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, 
commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o 
le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione 
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, 
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le 
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività 
comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle 
strade comunali. 
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali 
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti 
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri 
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7), nel termine indicato 
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai 
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il 
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di 
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le 
regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le 
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli 
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. 
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade 
previsto dall'art. 226. 
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di 
collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti (8) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i 
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione 
sono indicati dal regolamento. 
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, 
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine 
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione 
d'impatto ambientale (9). 



(5)  Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(6)  Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(7)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(8)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(9)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 1, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i 
seguenti significati: 
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si 
intersecano due o più correnti di traffico. 
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in 
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con 
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad 
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai 
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso 
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali 
(10). 
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata 
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della 
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il 
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, 
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei 
rilevati. 
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione. 
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti 
di traffico per guidarle in determinate direzioni. 
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa 
è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e 
delimitata da strisce di margine. 
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli 
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un 
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o 
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e 
degli animali sulla strada. 
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti 
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, 
il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, 
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal 
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni 
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia 
su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il 
transito di una sola fila di veicoli. 
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare 
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei 
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non 
interessati a tale manovra. 
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle 
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al 
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente 
delimitata da segnaletica orizzontale. 
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di 
una o solo di alcune categorie di veicoli. 
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad 
effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, 
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse 
velocità o altro. 
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di 
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento 
della strada. 
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi 
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità. 
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il 
confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo 
per la realizzazione di altre parti della strada. 
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla 
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, 
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, 
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la 
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata 
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad 
altro spazio di attesa per i pedoni. 
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; 
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra 
rami di strade poste a diversi livelli. 
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in 
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra 
di esse. 
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non 
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione. 
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente. 
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico. 
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli 
itinerari così definiti dagli accordi internazionali. 
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o 
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata 
alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o 
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare 
l'intermodalità (11). 
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e 
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria 
o tranviaria in sede propria. 
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata 
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita 
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la 
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di 
uno o più veicoli. 
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente 
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente 
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa 
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di 
strada con andamento longitudinale concavo. 
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa 
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di 
strada con andamento longitudinale convesso. 
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione. 
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di 
un'intersezione. 
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate 
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno 
preesistente alla strada. 
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e 
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di 
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la 
carreggiata e le fasce di pertinenza. 
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente 
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per 
effetto del passaggio di pedoni o di animali. 
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata 
alla separazione di correnti veicolari. 
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati. 
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri 
abitati ad uso pubblico. 
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non 
si intersecano tra loro. 
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e 
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti 
dalla circolazione sulle strade (12). 
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare 
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di 
veicoli. 
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della 
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, 
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce 
longitudinali continue. 
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è 
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle 
corsie specializzate. 
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, 
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, 
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di 
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di 
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di 
specifico rilievo tecnico (13). 



(10)  Numero così sostituito dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(11)  Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(12)  Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(13)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 2, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





4. Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il 
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro 
abitato. 
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene 
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade 
di accesso. 



 





5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (14) può impartire ai 
prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione 
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di 
cui all'art. 2. 
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (15) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi 
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine 
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (16) dispone, in ogni 
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, 
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli 
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, 
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. 
Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è 
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa (17). 



(14)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(15)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(16)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(17)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 3, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della 
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare 
può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (18), sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune 
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei 
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da 
emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (19), può 
vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento 
sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe (20). 
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il 
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli 
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal 
comandante della regione militare territoriale. 
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, 
comma 3: 
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della 
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità 
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del 
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; 
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o 
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di 
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche 
strutturali delle strade; 
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche 
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; 
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la 
sosta dei veicoli; 
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli 
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; 
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di 
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti 
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi 
appropriati. 
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: 
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico 
dell'A.N.A.S. competente per territorio; 
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; 
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; 
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; 
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. 
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario 
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente 
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati 
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli 
stessi. 
7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree 
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne 
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della 
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto 
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità 
alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni 
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene 
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per 
territorio, sentiti gli enti e le società interessati. 
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai 
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e 
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a 
speciali condizioni e cautele. 
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente 
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica 
di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza 
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui 
all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (21). La precedenza deve essere 
resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente 
proprietario della strada che ha la precedenza. 
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la 
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai 
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza. 
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo 
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche 
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a 
precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere 
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, 
decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(22). 
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione 
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Se la violazione è commessa dal 
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione 
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. In questa 
ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, 
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso 
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel 
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 74 a euro 296. 
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una 
somma da euro 36 a euro 148; qualora la violazione si prolunghi oltre le 
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni 
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al 
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto 
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata 
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il 
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto 
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la 
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le 
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi (23). 



(18)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(19)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(20)  Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione 
stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l'anno 2000, con D.M. 
30 novembre 1999, per l'anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000 per l'anno 2002, 
con D.M. 5 dicembre 2001, per l'anno 2003, con D.M. 17 dicembre 2002, per l'anno 
2004, con D.M. 17 dicembre 2003, per l'anno 2005, con D.M. 15 dicembre 2004, per 
l'anno 2006, con D.M. 19 dicembre 2005 e, per l'anno 2007, con D.M. 19 dicembre 
2006. 
(21)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(22)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(23)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 4, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per 
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del 
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive 
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (24), sentiti, per 
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio (25) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (26) (27); 
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in 
una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere 
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di 
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su 
quest'ultima (28); 
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia 
stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, 
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo 
stazionamento ai capilinea; 
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; 
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio 
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da 
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza 
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità 
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (29), di 
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree 
urbane (30); 
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e 
lo scarico di cose; 
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle 
autocaravan di cui all'art. 185; 
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di 
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che 
sia diversamente indicato nel relativo segnale. 
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i 
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto 
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza 
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta 
sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o 
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero 
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere 
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, 
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata 
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a 
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a 
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento 
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità 
motoria, muniti del contrassegno speciale. 
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i 
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di 
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (31). 
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata 
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del 
traffico. 
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti 
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e 
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro 
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la 
mobilità urbana. 
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo 
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo 
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area 
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area 
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di 
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite 
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per 
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente 
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e 
condizioni particolari di traffico. 
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree 
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico 
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul 
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il 
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di 
modifica o integrazione della deliberazione della giunta. 
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza 
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al 
secondo periodo del comma 8. 
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, 
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con 
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono 
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, 
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli 
esentati. 
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 
11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di 
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze 
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di 
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli 
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste 
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana 
e dal sindaco metropolitano. 
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della 
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 74 a euro 296. 
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel 
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 36 a euro 148. La violazione del divieto di circolazione nelle 
corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle 
zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 70 a euro 285 (32). 
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni 
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta 
di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di 
una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo 
per il quale si protrae la violazione (33). 
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano 
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad 
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono 
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a 
euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si 
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme 
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (34). 



(24)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(25)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(26)  Ora Ministro pei i beni e le attività culturali. 
(27)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è stata emanata la 
Dir.Min. 7 luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175). 
(28)  Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 
1993, n. 36. 
(29)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(30)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 66 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera f), 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 7, comma 1, lettera 
f), sollevata in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione. 
(31)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(32)  Periodo aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(33)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 5, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(34)  Comma aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di 
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i 
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti (35), sentite le regioni e i comuni 
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso 
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della 
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo 
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di 
determinate categorie di veicoli e di utenti. 
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente 
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 370 a euro 1.485 (36) (37). 



(35)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(36)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 6, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(37)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con 
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è 
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche 
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale (38). Essa è rilasciata 
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare 
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione 
animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore 
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive 
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: 
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che 
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade 
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade 
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare 
sono subordinate (39). 
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori 
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del 
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse 
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (40). 
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori 
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per 
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel 
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e 
non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al 
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il 
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è 
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui 
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore 
a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico 
sportive della federazione di competenza (41). 
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal 
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima 
della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme 
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del 
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico 
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri 
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti 
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere 
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per 
le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da 
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi 
sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le 
tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (42). 
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione 
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di 
cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della 
competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la 
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi 
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (43). 
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì 
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. 
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli 
altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative 
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente (44). 
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel 
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può 
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, 
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica 
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la 
scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad 
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura 
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative 
prescrizioni (45). 
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero 
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle 
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i 
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta 
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal 
Ministero dell'interno (46). 
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli 
non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, 
o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può 
essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta 
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter (47). 
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (48), ai fini della 
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della 
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e 
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. 
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento 
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia 
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è 
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione 
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, 
dell'articolo 7, comma 1 (49). 
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione 
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi 
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 148 a euro 594, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica 
o con animali, ovvero di una somma da euro 742 a euro 2.970, se si tratta di 
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità 
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, 
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (50). 
8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a 
motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi 
previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro 
cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi 
titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso 
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la 
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con 
la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei 
partecipanti] (51). 
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente 
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti 
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, se si tratta di competizione 
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 148 a 
euro 594, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore (52). 



(38)  Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 
(39)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(40)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(41)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(42)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(43)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(44)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(45)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(46)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal 
presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2002. 
(47)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(48)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge 
di conversione. 
(49)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(50)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione. 
(51)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione, e successivamente abrogato dall'art. 03, 
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(52)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a 
motore e partecipazione alle gare.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, 
dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a 
motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la 
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La 
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non 
autorizzata. 
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o 
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne 
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni. 
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le 
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di 
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori 
di anni diciotto. 
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la 
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, 
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, 
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della 
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di 
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei 
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e 
che questa non li abbia affidati a questo scopo. 
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di 
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI (53). 



(53)  Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità 
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la 
multa da euro 5.000 a euro 20.000. 
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o 
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne 
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni. 
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione 
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della 
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di 
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei 
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e 
che questa non li abbia affidati a questo scopo (54). 



(54)  Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, 
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli 
articoli 61 e 62. 
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: 
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, 
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma 
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le 
cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per 
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di 
massa stabiliti dall'art. 62; 
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 
62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed 
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici 
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato 
integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque 
in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa 
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; 
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto 
dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa 
natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico 
del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e 
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi 
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia 
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la 
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se 
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro 
assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se 
complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere 
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile 
(55). 
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle 
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre 
simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario 
previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli 
importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro 
assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla 
tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di 
strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte 
dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un 
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto 
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli 
ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al 
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del 
presente articolo (56). 
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello 
effettuato con veicoli: 
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo 
di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; 
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, 
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza 
propria di ciascuna categoria di veicoli; 
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; 
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non 
sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da 
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, 
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti 
dall'articolo 61; 
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi 
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o 
casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le 
masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (57); 
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono 
i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62; 
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali 
vivi; 
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (58); 
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine 
operatrici e di macchine agricole (59). 
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per 
le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli 
articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose 
ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto. 
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che 
esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso 
proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli 
stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette 
aziende. 
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione 
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le 
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete 
viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (60). 
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non 
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i 
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e 
posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti 
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi 
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente 
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, 
comma 4 (61); 
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non 
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite 
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi 
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente 
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, 
comma 4 (62). 
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, 
non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per 
cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli 
altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto 
verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di 
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (63). 
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera 
e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti 
ad autorizzazione alla circolazione a condizione che: 
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti 
dimensionali dell'art. 61; 
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui 
all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto 
stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; 
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non 
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai 
prescritti cartelli; 
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34. 
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i 
suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti 
gli altri trasporti eccezionali. 
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse 
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere: 
a) veicoli a motore isolati: 
- due assi: 20 t; 
- tre assi: 33 t; 
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; 
b) complessi di veicoli: 
- quattro assi: 44 t; 
- cinque o più assi: 56 t; 
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t. 
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per 
determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente 
ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi 
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo 
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta 
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza 
stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, 
della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento. 
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la 
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e 
con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei 
riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di 
maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione 
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali 
è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare 
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità 
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento 
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla 
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del 
trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali 
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti 
dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (64). 
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli 
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti 
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della 
iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento. 
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla 
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti 
dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia 
effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali 
indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a 
raggiungere la più vicina officina. 
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui 
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente 
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni 
stabilite dall'art. 61. 
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate 
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, 
qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono 
esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza 
rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di 
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno 
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare 
il trasporto di persone. 
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque 
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella 
carta di circolazione prevista dall'art. 93. 
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali 
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei 
mezzi d'opera. 
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle 
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le 
eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto 
eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o 
della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche 
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero 
dall'obbligo della scorta (65). 
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una 
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi 
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla 
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, 
all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche 
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione 
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero 
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a euro 2.749 
(66). 
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, 
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni 
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto 
chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero 
circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non 
comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, 
ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli 
elementi del carico autorizzato (67). 
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione 
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. 

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle 
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente 
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive 
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione 
da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi 
accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (68) che adotterà il provvedimento di 
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è 
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo 
d'opera (69). 
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa 
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi 
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 370 a euro 1.485. 
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si 
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta 
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative 
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo 
conducente del veicolo (70). 
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la 
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo 
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti 
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al 
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa 
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai 
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la 
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non 
si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non 
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il 
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta 
(71) (72). 
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore 
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito 
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele 
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo 
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo 
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo 
trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione 
nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono 
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente da uno a tre mesi (73). 
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire 
il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il 
veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente 
accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo 
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la 
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di 
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e 
del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti 
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, 
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (74). 
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta 
le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 
1.169. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno 
due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del 
titolo VI (75). 
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà 
di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti 
di cui al comma 6 (76). 
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine 
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (77). 



(55)  Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e, 
successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(56)  Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e successivamente 
così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(57)  Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1. 
(58)  Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(59)  Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(60)  Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(61)  Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(62)  Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(63)  Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(64)  Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(65)  Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48. 
(66)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(67)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(68)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(69)  Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(70)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(71)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(72)  La Corte costituzionale, con ordinanza 19-26 giugno 2002, n. 288 (Gazz. 
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 
24, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 
1999, n. 472 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(73)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(74)  Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(75)  Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(76)  Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(77)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 7, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 1, 
D.L. 21 aprile 1995, n. 117, come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995, 
n. 251, il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano a partire dal 31 gennaio 1996. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale: 
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale; 
b) la rilevazione degli incidenti stradali; 
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; 

d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di 
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare 
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico. 
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le 
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero 
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale 
da chiunque espletati. 
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le 
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla 
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e 
ai dati di individuazione di questi ultimi. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice 
spetta: 
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; 
b) alla Polizia di Stato; 
c) all'Arma dei carabinieri; 
d) al Corpo della guardia di finanza; 
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio 
di competenza (78); 
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di 
competenza; 
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia 
stradale; 
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in 
relazione ai compiti di istituto (79). 
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), 
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati 
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. 
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione 
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, 
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo 
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione: 
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (80), del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(81) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (82) e dal 
personale dell'A.N.A.S.; 
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, 
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade 
di proprietà degli enti da cui dipendono; 
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o 
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o 
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza; 
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in 
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio 
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei 
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza; 
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (83), nell'àmbito delle aree di cui 
all'art. 6, comma 7; 
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero 
della marina mercantile (84), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 
(85). 
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i 
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale 
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in 
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il 
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei 
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di 
polizia stradale di cui al comma 1 (86). 
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle 
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di 
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato 
rilasciato dall'autorità militare competente. 
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia 
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello 
stabilito nel regolamento (87). 



(78)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(79)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(80)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(81)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
sostituita ai sensi dei quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 
9, con la decorrenza idicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(82)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(83)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(84)  Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
(85)  Lettera aggiunta, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 8, D.Lgs. 10 
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(86)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(87)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





TITOLO II 
Della costruzione e tutela delle strade 
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche 
13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (88), sentiti il Consiglio 
superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle 
ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla 
base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche 
per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi 
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme 
devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti 
della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la 
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto 
dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le 
norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono 
emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio (89), che viene richiesto di 
specifico concerto nei casi previsti dalla legge (90). 
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche 
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, 
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, 
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati 
inquinamenti (91). 
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (92), entro due anni dalla 
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui 
al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle 
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 
2. 
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, 
E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una 
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi 
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (93). 
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un 
anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari 
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le 
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali 
di cui all'articolo 2, comma 2. 
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere 
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo 
le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (94) emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e 
dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno 
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze 
della circolazione stradale (95). 
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del 
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita 
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede 
internazionale. 
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, 
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui 
all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio 
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli 
organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti 
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei 
relativi decreti (96). 



(88)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(89)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(90)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno 
2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 e il D.M. 19 aprile 
2006. 
(91)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(92)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(93)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. 
(94)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(95)  Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono 
state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.). 

(96)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 9, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la 
fluidità della circolazione, provvedono: 
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e 
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente 
titolo; 
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni 
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. 
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di 
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili 
adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti 
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (97). 
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario 
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, 
salvo che sia diversamente stabilito. 
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente 
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune (98). 



(97)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. 
(98)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 10, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: 
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad 
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e 
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni 
altro manufatto ad essa attinente; 
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative 
opere di raccolta e di scarico; 
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni 
sottostanti; 
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza 
delle norme previste sulla conduzione degli animali; 
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e 
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli 
provenienti da accessi e diramazioni; 
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o 
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; 
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148. 
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) 
ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 22 a euro 88. 
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(99). 



(99)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni 
fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà 
stradali fuori dei centri abitati è vietato: 
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali 
alle strade; 
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di 
qualsiasi tipo e materiale; 
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero 
recinzioni. 
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla 
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, 
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di 
cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai 
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli 
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli 
articoli 892 e 893 del codice civile. 
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto 
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità 
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le 
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione 
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel 
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti 
estremi. 
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di 
ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle 
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore 
importanza tra quelle che si intersecano. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a 
euro 594. 
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(100) (101). 



(100)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 11, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(101)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori 
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di 
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme 
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le 
strade in rettilineo. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 
euro 1.485. 
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(102). 



(102)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, 
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non 
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in 
relazione alla tipologia delle strade. 
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto 
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal 
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, 
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti 
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del 
tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti 
estremi. 
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la 
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di 
intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la 
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle 
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore 
importanza tra quelle che si intersecano. 
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai 
piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a 
giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a 
salvaguardare la sicurezza della circolazione. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a 
euro 594. 
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(103). 



(103)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





19. Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di 
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave 
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino 
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione 
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di 
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e 
dei vigili del fuoco. 
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei 
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(104). 



(104)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della 
sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e 
simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere 
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il 
traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che 
essa non determini intralcio alla circolazione (105). 
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere 
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto 
previste per le recinzioni dal regolamento. 
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli 
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di 
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un 
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e 
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno 
di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli 
di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di 
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari 
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei 
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione 
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (106). 
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la 
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le 
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del 
titolo VI (107) (108). 



(105)  Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(106)  Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(107)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 12, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(108)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
21. Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di 
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri 
stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle 
relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla 
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti 
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in 
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere 
visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al 
traffico dei veicoli. 
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la 
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della 
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché 
agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità 
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, 
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico 
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI (109). 



(109)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
22. Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non 
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi 
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o 
privato. 
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, 
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente 
titolo. 
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa 
autorizzazione dell'ente proprietario. 
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e 
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente 
proprietario della strada. 
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare 
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove 
occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né 
le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. 
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli 
accessi e delle diramazioni. 
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di 
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle 
normative vigenti in materia. 
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di 
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità 
di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte 
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche 
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni 
non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente 
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la 
diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali 
innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se 
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi 
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. 
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (110) stabilisce con 
proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in 
funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le 
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle 
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno 
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio 
dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di 
intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di 
accelerazione e di decelerazione. 
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne 
varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in 
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione 
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei 
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo 
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si 
applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante 
autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di 
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148 (111). 



(110)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(111)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, 
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, 
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per 
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione 
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o 
ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti 
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza 
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo 
o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, 
altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché 
le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle 
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque 
installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui 
veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei 
limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni 
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i 
conducenti degli altri veicoli. 
3. [Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli 
a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di 
interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi 
pubblicitari] (112). 
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o 
in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente 
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei 
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta 
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. 
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono 
visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è 
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri 
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla 
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro 
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta 
dell'ente proprietario della strada. 
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, 
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e 
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei 
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di 
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere 
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei 
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di 
sicurezza della circolazione stradale. 
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari 
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e 
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di 
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che 
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o 
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. 
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e 
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate 
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni 
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (113) 
(114). 
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, 
che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di 
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è 
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei 
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a 
determinate ore od a particolari periodi dell'anno. 
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate 
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di 
esecuzione. 
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (115) può impartire agli 
enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni 
del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a 
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse. 
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del 
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 370 a euro 1.485. 
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste 
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 148 a euro 594. 
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il 
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale 
fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il 
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette 
copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (116). 
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi 
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto 
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione 
e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a 
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni 
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente 
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla 
sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, 
in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque 
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576; 
nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla 
stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari 
privi di autorizzazione (117). 
13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o 
di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n. 
1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 
6 dicembre 1991, n. 394] (118). In caso di inottemperanza al divieto, i 
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai 
sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse 
panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed 
altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi 
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed 
ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis (119). 
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di 
esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero 
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui 
la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo 
per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel 
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo 
pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la 
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di 
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (120). 
13-quinquies. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati 
nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive 
modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto 
in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale] 
(121) (122). 



(112)  Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere 
dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso 
decreto. 
(113)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(114)  Periodo aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(115)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(116)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 13, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre 
1999, n. 472. 
(117)  Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472. L'ultimo periodo 
è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. 
(118)  Periodo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a 
decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello 
stesso decreto. 
(119)  Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(120)  Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(121)  Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e 
poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(122)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo 
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del 
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di 
servizio. 
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della 
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale. 
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per 
il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i 
fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente 
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della 
strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le 
modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo 
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità. 
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da 
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi 
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in 
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento (123). 
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto 
il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia 
l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 
euro 1.485. 
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria 
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico 
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino 
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma 
indicata nel comma 7 (124). 



(123)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 14, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(124)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente 
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze 
con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, 
sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di 
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri 
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le 
opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale 
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli 
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada. 

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo 
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26. 
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e 
natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio 
alla circolazione. 
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede 
stradale. 
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne 
varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme 
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 370 a euro 1.485. 
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, 
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo 
I, sezione II, del titolo VI. 
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle 
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(125). 



(125)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente 
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente 
concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale 
delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (126) o al 
prefetto se trattasi di ente locale. 
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di 
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si 
provvede in conformità alle relative convenzioni. 
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti 
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, 
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune, 
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (127). 
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, 
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio 
pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con 
uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta 
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (128), se trattasi di linea 
ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se trattasi 
di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa. 



(126)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(127)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 15, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(128)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al 
presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al 
competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente 
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente 
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al 
concessionario di adottare il relativo provvedimento. 
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della 
strada. 
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e 
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di 
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo 
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con 
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle 
occupazioni e dai depositi autorizzati. 
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, 
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le 
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono 
assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la 
durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità 
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere 
tenuta a corrispondere alcun indennizzo. 
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici 
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per 
l'ultimazione dei relativi lavori. 
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro 
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità 
ovvero in unica soluzione. 
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che 
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto 
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di 
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al 
presente titolo può chiedere un deposito cauzionale. 
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi 
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano 
prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, 
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia 
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali 
o agenti indicati nell'art. 12. 
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 
euro 296. 
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del 
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata 
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva 
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico 
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le 
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (129). 



(129)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di 
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, 
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua 
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi 
che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e 
le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada 
e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a 
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti (130) o alla regione competente. Nel 
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed 
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (131). 
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario 
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente 
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti 
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico 
del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei 
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi 
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del 
pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali 
penali fissate nelle specifiche convenzioni (132). 



(130)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(131)  Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 16, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(132)  Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 16, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non 
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle 
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la 
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e 
dalla angolazione necessarie. 
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a 
cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di 
qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel 
più breve tempo possibile. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione 
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del 
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo 
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (133). 



(133)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono 
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non 
arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze. 
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere 
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito 
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il 
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che 
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia 
provveduto a compiere le opere necessarie. 
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi 
del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando 
le spese al proprietario. 
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed 
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi 
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la 
stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o 
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada. 
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo 
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (134), su proposta dell'ufficio periferico 
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con 
decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio 
tecnico. 
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a 
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, 
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei 
proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale 
riparazione o ricostruzione di tali opere. 
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si 
adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3. 
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 
(135). 



(134)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(135)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a 
valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o 
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 
30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede 
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla 
strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di 
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti 
eventi. 
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la 
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato 
dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (136). 



(136)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





32. Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti 
a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere 
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del 
fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. 
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di 
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire 
e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta 
delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche 
a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per 
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono 
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le 
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di 
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la 
sorveglianza dello stesso. 
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque 
non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue 
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per 
la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui 
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione. 
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 
2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle 
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti 
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti 
obbligati le relative spese. 
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, 
quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato. 
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (137). 



(137)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine 
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico 
idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente 
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza. 
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra 
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a 
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in 
contrario. 
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali 
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti 
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le 
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in 
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in 
questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari 
per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente. 
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le 
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti 
delle acque ed è a loro spese: 
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali 
artificiali; 
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni 
di insufficiente sicurezza. 
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti 
ricostruiti. 
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo 
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente 
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o 
utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (138). 



(138)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle 
infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere 
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante 
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa 
di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa 
durata. 
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere 
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione 
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale 
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere 
versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un 
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello 
Stato. 
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme 
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle 
spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle 
infrastrutture (139). 
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il 
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 74 a euro 296. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal 
medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, 
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del 
proprietario (140). 



(139)  L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che, a decorrere 
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti delle somme di cui al presente comma. 
(140)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale 
35. Competenze.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (141) è competente ad 
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa 
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (142) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto 
quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando 
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del 
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando 
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si 
renda necessario. 
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (143) è autorizzato ad 
adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del 
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in 
materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (144) è 
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle 
segnalazioni di cui all'art. 44. 
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti (145) assume la denominazione di Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (146). All'Ispettorato sono 
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di 
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (147) di cui al 
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa. 



(141)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(142)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(143)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(144)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(145)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(146)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(147)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto 
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico. 
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con 
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche 
in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati 
da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre 
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da 
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene 
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (148), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità 
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La 
legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate 
all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana. 
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle 
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con 
gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei 
valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli 
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi 
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, 
nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della 
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione 
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il 
sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono 
tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(149) per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. 
Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data 
attuazione alla disposizione di cui al comma 3. 
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle 
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (150), di 
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (151), 
sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la 
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare 
viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e 
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 
giugno 1990, n. 142 . 
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la 
integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate 
dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , convocano una 
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, 
interessate. 
8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (152), 
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso 
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti (153) di concerto con il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (154). 
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 
è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, 
oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del 
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso. 
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del 
prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (155) a provvedere 
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla 
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (156). 



(148)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(149)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(150)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(151)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(152)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(153)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(154)  Ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 
(155)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(156)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 17, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato 
il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la 
redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la 
redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i 
comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è 
stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la 
redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale 
nell'àmbito dei piani urbani del traffico. 
 





37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi 
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: 
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; 
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro 
abitato, anche se collocati su strade non comunali; 
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade 
locali; 
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri 
abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari 
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche 
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza 
del comune. 
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che 
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di 
pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la 
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti. 
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di 
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi 
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella 
lingua italiana (157). 
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la 
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le 
formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (158), che decide in merito. 



(157)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(158)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 
a) segnali verticali; 
b) segnali orizzontali; 
c) segnali luminosi; 
d) segnali ed attrezzature complementari. 
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo 
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di 
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella 
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a 
mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le 
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. 
In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. 
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre 
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli 
articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese 
note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole 
della circolazione. 
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica 
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle 
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 
70 km/h. 
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i 
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato, 
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, 
rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed 
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di 
obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le 
rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini 
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati 
in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone 
invalide. 
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità 
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (159) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale 
vigente. 
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza 
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere 
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o 
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. 
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello 
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento. 
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei 
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle 
intersezioni stradali. 
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende 
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso 
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in 
opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli 
prescritti dal regolamento. 
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso 
pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con 
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento. 
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione 
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare 
per la circolazione dei propri veicoli. 
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono 
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto 
dalle presenti norme. 
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui 
ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 74 a euro 296. 
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli 
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso 
improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (160) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza 
nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (161) ponendo a carico dell'ente proprietario 
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo 
esecutivo. 
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del 
presente articolo sono regolate dall'art. 146 (162). 



(159)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(160)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(161)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(162)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la 
natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; 
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli 
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: 
a) segnali di precedenza; 
b) segnali di divieto; 
c) segnali di obbligo; 
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada 
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di 
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: 
a) segnali di preavviso; 
b) segnali di direzione; 
c) segnali di conferma; 
d) segnali di identificazione strade; 
e) segnali di itinerario; 
f) segnali di località e centro abitato; 
g) segnali di nome strada; 
h) segnali turistici e di territorio; 
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; 
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi. 
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali 
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione. 
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le 
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 
dell'art. 38. 



 





40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la 
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili 
indicazioni per particolari comportamenti da seguire. 
2. I segnali orizzontali si dividono in: 
a) strisce longitudinali; 
b) strisce trasversali; 
c) attraversamenti pedonali o ciclabili; 
d) frecce direzionali; 
e) iscrizioni e simboli; 
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata; 
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata; 
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto 
pubblico di linea; 
i) altri segnali stabiliti dal regolamento. 
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, 
ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite 
invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue 
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata. 
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in 
tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella 
discontinua, la possibilità di oltrepassarle. 
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il 
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni 
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di 
"passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta 
servizio di polizia stradale. 
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il 
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare 
il segnale "dare precedenza". 
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i 
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro 
modalità di applicazione. 
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le 
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le 
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali 
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una 
discontinua. 
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli 
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono 
effettuare una sosta di emergenza. 
10. È vietata: 
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia 
continua; 
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di 
corsia; 
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate. 
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli 
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; 
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei 
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti 
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su 
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a 
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti 
stessi. 



 





41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: 
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; 
b) segnali luminosi di indicazione; 
c) lanterne semaforiche veicolari normali; 
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; 
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; 
f) lanterne semaforiche pedonali; 
g) lanterne semaforiche per velocipedi; 
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; 
l) lanterne semaforiche speciali; 
m) segnali luminosi particolari. 
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare 
e di colore: 
a) rosso, con significato di arresto; 
b) giallo, con significato di preavviso di arresto; 
c) verde, con significato di via libera. 
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata 
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a 
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono 
proseguire nella direzione indicata dalla freccia. 
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a 
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto, 
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera, 
rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo 
nero, con significato di preavviso di arresto. 
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di 
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche 
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono: 
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare 
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata; 
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente 
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più 
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di 
impegnare la carreggiata; 
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento 
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde. 
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta 
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è 
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi 
provenienti da una pista ciclabile. 
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma 
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco 
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a 
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce. 
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono 
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (163), previo accertamento del grado di protezione e delle 
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal 
regolamento e da specifiche normative (164). 
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono 
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed 
orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione 
se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione 
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai 
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta 
devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai 
veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi. 
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono 
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a 
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce 
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; 
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con 
opportuna prudenza. 
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono 
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non 
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né 
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni. 
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i 
veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti 
luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che 
devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di 
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse 
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11. 
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi 
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha 
l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che 
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli 
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento. 
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di 
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel 
caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 
9, 10 e 11. 
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle 
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni. 
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per 
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il 
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o 
impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il 
basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle 
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data 
l'indicazione della X rossa. 
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i), 
i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare 
prudenza, rispettando le norme di precedenza. 
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di 
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha 
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche 
in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che 
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono 
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse. 

19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e 
simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento 
che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni 
segnalate. 



(163)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(164)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 18, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





42. Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: 
a) il tracciato stradale; 
b) particolari curve e punti critici; 
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la 
sosta o a rallentare la velocità. 
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali 
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di 
apposizione. 



 





43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle 
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico. 
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano 
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle 
norme di circolazione. 
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: 
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli 
utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in 
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, 
esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione 
stessa; 
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli 
utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni 
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via 
libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle 
braccia. 
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o 
le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli 
utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per 
coloro che si trovano di fianco. 
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della 
circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli, 
fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri 
ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con 
la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione. 
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie 
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente 
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti 
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di 
apposito segnale distintivo. 



 





44. Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a 
destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e 
spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura 
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I 
dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere 
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono 
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura 
equivalenti. 
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere 
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, 
un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra 
in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere, 
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono 
essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di 
marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a 
livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera 
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con 
semibarriere. 
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori 
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche 
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima 
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in 
caso di avaria. 
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per 
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica 
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle 
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (165). 



(165)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 19, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed 
omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non 
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento 
o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e 
dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. 
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (166) può intimare agli 
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle 
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione 
della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, 
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per 
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, 
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e 
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con 
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica 
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i 
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (167). 
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la 
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto 
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, 
sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (168), che 
esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, 
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici 
centrali o periferici. 
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (169), a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che 
costituisce titolo esecutivo. 
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai 
soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove 
occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente 
e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme 
di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più 
corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la 
visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato 
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese 
del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il 
pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo. 
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e 
gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli 
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di 
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono 
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (170), previo accertamento delle caratteristiche 
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. 
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di 
approvazione (171). 
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 
euro 1.485. 
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate 
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui 
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare 
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che 
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i 
casi di revoca dell'autorizzazione. 
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o 
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai 
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 
2.970. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI. 
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi 
che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la 
localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 
142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle 
violazioni (172). 
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 
9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 708 a euro 2.834. Alla 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della 
cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del 
Titolo VI (173) (174). 



(166)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(167)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(168)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(169)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(170)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(171)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 20, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(172)  Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(173)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(174)  Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
 





TITOLO III (175) 
Dei veicoli 
Capo I - Dei veicoli in generale 
46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le 
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non 
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, 
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti 
stabiliti dal regolamento. 



(175)  L'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 
151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha statuito 
che le disposizioni contenute nel presente titolo III si applicano dal 1° 
ottobre 1993.
 





47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
a) veicoli a braccia; 
b) veicoli a trazione animale; 
c) velocipedi; 
d) slitte; 
e) ciclomotori; 
f) motoveicoli; 
g) autoveicoli; 
h) filoveicoli; 
i) rimorchi; 
l) macchine agricole; 
m) macchine operatrici; 
n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), 
h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie 
internazionali: 
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si 
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di 
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; 
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta 
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione 
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h; 
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta 
di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione 
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h; 
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale 
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale); 
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale 
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di 
propulsione) supera i 50 km/h; 
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi 
almeno quattro ruote; 
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; 
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 
t; 
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; 
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi 
almeno quattro ruote; 
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima 
non superiore a 3,5 t; 
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima 
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; 
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima 
superiore a 12 t; 
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi); 
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t; 
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 
3,5 t; 
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 
10 t; 
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (176). 



(176)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 21, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli: 
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; 
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. 



 





49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e 
si distinguono in: 
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; 
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; 
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende 
agricole. 
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte. 



 





50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a 
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi 
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì 
considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore 
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui 
alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo 
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (177). 
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 
2,20 m di altezza. 



(177)  Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge 
comunitaria 2002. 
 





51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a 
trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio 
o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. 
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a 
euro 88 (178). 



(178)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti 
caratteristiche: 
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; 
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h; 
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il 
conducente] (179). 
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al 
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle 
direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (180), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti 
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati 
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, 
recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (181), ove a ciò non 
osti il diritto comunitario. 
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per 
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione 
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, 
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli 
organi di propulsione. 
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle 
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (182). 



(179)  Lettera soppressa, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs. 
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(180)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(181)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(182)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si 
distinguono in: 
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero 
non superiore a due compreso il conducente; 
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, 
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed 
equipaggiati di idonea carrozzeria; 
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al 
trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti 
compreso quello del conducente; 
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; 
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. 
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la 
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono 
essere abbinati a ciascun mototrattore (183); 
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al 
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e 
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature 
relative a tale scopo; 
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da 
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali 
veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il 
ciclo operativo delle attrezzature; 
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose 
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai 
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di 
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le 
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, 
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati 
autoveicoli. 
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di 
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al 
trasporto di cui alle lettere d), f) e g). 
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come 
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale. 
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 
2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può 
eccedere 2,5 t. 
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m. 
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati 
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a 
due, compreso quello del conducente. 



(183)  Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 23, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i 
motoveicoli, e si distinguono in: 
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 
nove posti, compreso quello del conducente; 
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di 
nove posti compreso quello del conducente; 
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a 
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, 
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 
nove posti compreso quello del conducente; 
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette 
all'uso o al trasporto delle cose stesse; 
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o 
semirimorchi; 
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di 
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati 
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale 
scopo; 
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti 
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al 
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei 
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose 
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, 
delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 
2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente 
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel 
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui 
all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale; 
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un 
semirimorchio; 
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da 
una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori 
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata 
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La 
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto 
in officina; 
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati 
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone 
al massimo, compreso il conducente; 
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare 
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta 
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali 
assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di 
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di 
veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa 
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e 
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi 
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o 
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (184). 
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui 
sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per 
trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. 



(184)  Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454. 
 





55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e 
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la 
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente 
elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia 
elettrica. 
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro 
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli. 



 





56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli 
autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, 
con esclusione degli autosnodati. 
2. I rimorchi si distinguono in: 
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due 
assi ed ai semirimorchi; 
b) rimorchi per trasporto di cose; 
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) 
dell'art. 54; 
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) 
dell'art. 54; 
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad 
un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad 
alloggio esclusivamente a veicolo fermo; 
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un 
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di 
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, 
quali imbarcazioni, alianti od altre. 
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si 
sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del 
loro carico sia sopportata da detta motrice. 
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di 
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54, 
comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano 
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa 
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (185). 



(185)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 24, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere 
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, 
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto 
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso 
agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare 
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. 
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: 
a) Semoventi: 
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di 
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, 
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare 
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o 
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte 
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni 
agricole; 
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a 
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato 
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può 
superare 0,7 t compreso il conducente; 
b) Trainate 
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni 
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le 
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad 
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici 
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni 
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, 
sono considerati parte integrante della trattrice traente. 
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote 
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada 
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, 
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché 
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non 
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla 
lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli 
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli 
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti 
di idonea attrezzatura non permanente (186). 



(186)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 25, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a 
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, 
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su 
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il 
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le 
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono 
in: 
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o 
delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; 
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e 
simili; 
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, 
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore 
a tre, compreso quello del conducente. 
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere 
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine 
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte 
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 



 





59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli 
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, 
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non 
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58. 
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (187), sentiti i Ministri 
interessati, stabilisce, con proprio decreto: 
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i 
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della 
guida; 
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli 
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più 
delle categorie succitate. 



(187)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche 
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli 
autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli 
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali 
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche 
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei 
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni 
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in 
apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (188). 
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite 
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e 
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i 
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare 
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (189) nella cui circoscrizione è compresa la località sede 
della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente 
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei 
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della 
stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla 
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; 
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al 
Dipartimento per i trasporti terrestri (190), per l'aggiornamento dell'elenco di 
cui al comma 2. 
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico 
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti 
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI 
(191). 
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle 
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, 
determinati dal regolamento (192). 
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal 
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti 
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di 
autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli (193). 



(188)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(189)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(190)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(191)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(192)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(193)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 26, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente 
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: 
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non 
sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (194); 
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a 
servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari 
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; 
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con 
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta 
lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da 
noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci 
o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta 
lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (195) - Dipartimento per i trasporti terrestri 
(196) (197). 
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, 
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri 
limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a 
servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari 
prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e 
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle 
prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (198) (199) (200). 
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan 
sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(201). 
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime 
di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le 
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili. 
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, 
il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di 
controllo. 
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso 
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere 
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti 
alle apposite norme contenute nel regolamento. 
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il 
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che 
lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Per la 
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 
164, comma 9 (202) (203). 



(194)  L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa 
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il 
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono 
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli 
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. 
(195)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(196)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(197)  L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa 
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il 
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono 
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli 
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. 
(198)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(199)  L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa 
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il 
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono 
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli 
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea. 
(200)  Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265) ha così 
disposto: 
" 
Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di 
18,75 m, alle seguenti condizioni: 
a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo 
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e 
l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m; 
b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo 
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e 
l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore 
del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve 
superare 15,65 m". 
(201)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(202)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 27, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(203)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto 
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, 
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del 
suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due 
assi e 10 t per quelli a tre o più assi. 
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che 
il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia 
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t 
se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a 
due assi e 26 t se a tre o più assi. 
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore 
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso 
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se 
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia 
inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non 
può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di 
veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli 
a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici 
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (204). Qualora si tratti di 
autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e 
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t. 
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa 
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un 
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di 
un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se 
a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi. 
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato 
non deve eccedere 12 t. 
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 
12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza 
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può 
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed 
inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t. 
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto 
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal 
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (205). 



(204)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(205)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 28, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che 
ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui 
all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105. 
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è 
più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei 
casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, 
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza 
della circolazione. 
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (206) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con 
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (207). 
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa 
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (208). 



(206)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(207)  L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994, n. 113) ha 
disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi 
rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono 
l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal 
terzo comma del presente articolo. 
(208)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi 
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un 
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in 
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto 
stradale. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148 (209). 



(209)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle 
slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione 
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in 
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce 
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due 
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un 
catadiottro arancione su ciascun lato. 
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di 
pericolo. 
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non 
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei 
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni 
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (210). 



(210)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, 
possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 
0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In 
ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate. 
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i 
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio 
non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della 
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte. 
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza 
spigoli, sporgenze o discontinuità. 
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa 
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale 
destinato a trasporto di cose. 
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai 
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (211) (212). 



(211)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(212)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 29, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa 
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della 
categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al 
trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della 
larghezza dei cerchioni. 
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle 
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente 
leggibili. 
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli 
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle 
targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al 
comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(213) (214). 
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito 
registro del comune di residenza del proprietario. 
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non 
munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148. 
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale 
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto 
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 74 a euro 296. 
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o 
abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI 
(215). 



(213)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(214)  Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è 
stato fissato con D.M. 27 marzo 1996. 
(215)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento 
dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: 
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca 
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; 
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, 
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono 
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere 
applicati sui lati. 
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono 
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 
1. 
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano 
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. 
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (216) sono 
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di 
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto 
di altre persone oltre il conducente. 
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con 
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. 
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei 
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia 
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a 
euro 88. 
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148. 
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di 
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta 
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (217) (218). 



(216)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(217)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 30, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(218)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a 
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 
51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei 
dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di 
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei 
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei 
dispositivi di segnalazione acustica (219). 



(219)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n. 
36. 
 





70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con 
veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i 
comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono 
consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale 
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono 
essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni 
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento 
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza. 
2. Il regolamento di esecuzione determina: 
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il 
servizio di piazza; 
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza 
con vetture a trazione animale; 
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque 
anni; 
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1. 
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte 
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto 
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale. 
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di 
piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se la licenza è 
stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del 
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. In tal caso consegue la sanzione 
amministrativa accessoria del ritiro della licenza. 
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione 
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI (220). 



(220)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi 
Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la 
circolazione 
(giurisprudenza di legittimità)
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro 
rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e 
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della 
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, 
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate 
nel regolamento. 
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (221), con propri decreti, 
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (222) 
per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, 
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e 
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per 
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati (223). 
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (224), con propri decreti, 
di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente 
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, 
nonché le modalità per il loro accertamento. 
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di 
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle 
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, 
se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in 
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei 
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni 
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (225). 
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (226) - 
Dipartimento per i trasporti terrestri (227), sono approvate tabelle e norme di 
unificazione riguardanti le materie di propria competenza. 
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle 
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono 
adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 
148 a euro 594 (228). 



(221)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(222)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(223)  Per le caratteristiche dei veicoli blindati vedi il D.M. 3 febbraio 1998, 
n. 332. 
(224)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(225)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(226)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(227)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(228)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 31, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati 
con: 
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; 
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico; 
c) dispositivi di segnalazione acustica; 
d) dispositivi retrovisori; 
e) pneumatici o sistemi equivalenti. 
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono 
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì 
essere equipaggiati con: 
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli 
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le 
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (229); 
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162; 
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento. 
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi 
adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per 
trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere 
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le 
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a 
quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova 
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma 
dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 giugno 2006 (230). 
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di 
cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati 
con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua 
in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi 
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche 
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (231). 
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il 
pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali 
ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere 
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui 
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. 
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 
1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. 
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, 
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di 
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi 
di agganciamento. 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (232), sentito il Ministro 
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui 
devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in 
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di 
particolari norme di comportamento. 
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (233), con propri decreti, 
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli 
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (234). 
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da 
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (235) - Dipartimento 
per i trasporti terrestri (236), secondo modalità stabilite con decreti del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (237), salvo quanto previsto 
nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che 
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi 
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle 
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del 
contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente 
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione. 
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di 
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle 
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in 
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è 
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute 
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le 
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (238). 
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui 
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e 
fatti salvi gli accordi internazionali. 
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (239) può 
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi 
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e 
di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. 
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui 
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle 
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (240). 



(229)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(230)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 7, D.L. 9 novembre 
2004, n. 266, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine 
così modificato dall'art. 17, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato inoltre 
sostituito dall'art. 1, D.L. 19 febbraio 2007, n. 14, non convertito in legge. 
Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti 
per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state 
approvate con D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2005, n. 44).
(231)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 7, D.L. 9 novembre 
2004, n. 266 ed infine così modificato dall'art. 17, D.L. 30 dicembre 2005, n. 
273, corretto con Comunicato 10 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7). 

(232)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(233)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(234)  Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre 1997, n. 212) è 
stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per 
l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di 
handicap. 
(235)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(236)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(237)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(238)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(239)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(240)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 32, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di 
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a 
quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da 
consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il 
campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale 
da consentirgli di guidare con sicurezza. 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (241) sono 
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di 
cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del 
conducente. 
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di 
alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei 
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per 
caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito 
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 74 a euro 296 (242). 



(241)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(242)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi 
devono avere per costruzione: 
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso; 
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una 
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere 
cancellato o alterato. 
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti 
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di 
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso. 
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura 
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere 
riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (243), un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con 
punzone dell'ufficio stesso. 
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di 
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di 
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le 
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al 
comma 3. 
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di 
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle 
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, 
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche 
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo 
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti (244). 
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende 
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione 
del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357 (245) 
(246). 



(243)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(244)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(245)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(246)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 33, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato 
il solo comma 6. 
 





75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, 
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di 
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle 
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente 
codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore 
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo 
motore. 
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte 
dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (247) con 
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(248). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve 
esibire a corredo della domanda di accertamento (249). 
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti 
in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito 
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le 
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(250). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve 
esibire a corredo della domanda di omologazione (251). 
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente 
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui 
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2. 
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, 
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione 
di reciprocità. 
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il 
successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste 
nel comma 2. 
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (252) (253). 



(247)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(248)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(249) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo 
2006 e il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
(250)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(251)  Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, 
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, 
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Per le 
procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone vedi il 
D.M. 10 luglio 2003, n. 238. Per le procedure di omologazione delle autocaravan 
e dei caravan vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di 
accertamento dei requisiti di idonietà alla circolazione dei trenini turistici 
vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
(252)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(253)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 34, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di 
conformità.
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (254) che ha 
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, 
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione. 
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine 
del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di 
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine 
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità 
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di 
conformità di cui al comma 6. 
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari 
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o 
parte di esso siano di illecita provenienza. 
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del 
certificato di approvazione e del certificato di origine. 
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri (255), visto l'esito favorevole 
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al 
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la 
descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo. 
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore 
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, 
redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(256) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione 
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale 
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di 
legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle 
dichiarazioni di conformità rilasciate (257). 
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello 
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di 
propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata 
dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi 
all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni 
sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità 
operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (258), con proprio decreto (259). 
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per 
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca 
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a 
euro 2.970 (260) (261). 



(254)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(255)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(256)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(257)  Per l'assoggettamento all'imposta di bollo delle dichiarazioni di 
conformità previste dal presente comma vedi il comma 280 dell'art. 1, L. 30 
dicembre 2004, n. 311. 
(258)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(259)  Per l'assoggettamento all'imposta di bollo delle dichiarazioni di 
conformità previste dal presente comma vedi il comma 280 dell'art. 1, L. 30 
dicembre 2004, n. 311. 
(260)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 35, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(261)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (262) ha facoltà di 
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo 
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia 
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, 
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di 
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo 
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato. 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (263), sentiti 
i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli 
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri 
sono a carico del titolare dell'omologazione (264). 
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo 
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (265) (266). 



(262)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(263)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(264)  Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997. 
(265)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(266)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e 
aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e 
prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(267) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche 
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli 
articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro 
sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (268) ne danno comunicazione ai 
competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali. 
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, 
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo 
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. 
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento 
della carta di circolazione. 
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle 
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e 
nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti 
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero 
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in 
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte 
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 370 a euro 1.485. 
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del 
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del 
titolo VI (269). 



(267)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(268)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(269)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere 
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la 
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al 
comma 2. 
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle 
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui 
devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici 
e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di 
illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti. 
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di 
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle 
direttive stesse. 
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle 
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i 
dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 
euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è 
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter (270) (271). 




(270)  Periodo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(271)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
80. Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (272) stabilisce, con propri 
decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione 
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al 
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la 
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni 
inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito 
nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (273). Nel regolamento sono stabiliti gli 
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che 
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della 
sicurezza stessa (274). 
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità 
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso 
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli 
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro 
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due 
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive 
comunitarie vigenti in materia. 
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore 
a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai 
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore 
a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con 
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta 
annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e 
prova ai sensi dei commi 5 e 6. 
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (275), anche 
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora 
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed 
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di 
singoli veicoli. 
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al 
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (276). 
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano 
subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle 
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di 
cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne 
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (277) 
per la adozione del provvedimento di revisione singola. 
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (278), al fine di assicurare 
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici 
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (279), il rispetto dei 
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di 
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate 
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni 
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della 
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese 
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino 
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. 
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti 
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in 
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di 
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una 
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in 
tutte e quattro le sezioni (280) (281). 
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti 
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio 
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel 
regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico 
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel 
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della 
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (282) definisce 
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni 
effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (283) - Dipartimento per i 
trasporti terrestri (284) effettua periodici controlli sulle officine delle 
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti 
a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle 
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, 
commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (285) in possesso di laurea ad indirizzo 
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali 
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati 
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere 
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con 
imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(286), la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro 
dell'economia e delle finanze (287). 
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia 
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano 
state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni 
relative ai compiti di revisione sono revocate. 
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (288), con proprio decreto, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (289), stabilisce le 
tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti 
terrestri (290) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai 
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (291) - Dipartimento per i 
trasporti terrestri (292), ai sensi del comma 10. 
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno 
stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(293), trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (294) la carta di circolazione, la certificazione della revisione 
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli 
interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della 
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di 
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal 
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di 
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento 
per i trasporti terrestri (295) per il ritiro da parte delle officine, che 
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla 
carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la 
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta 
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa 
per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni 
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla 
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende 
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato 
da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (296) 
il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (297) ai sensi del comma 13, sono soggette alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se 
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, 
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (298) revoca la 
concessione. 
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la 
cancellazione dal registro di cui al comma 8. 
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 
euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria 
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, 
del titolo VI (299). 



(272)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(273)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(274)  Con D.M. 16 gennaio 2000, sono state emanate le disposizioni per la 
revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7 dicembre 2000, è 
stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori 
per l'anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001, è stato approvato il calendario 
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002. 
(275)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(276)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(277)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(278)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(279)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(280)  I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività 
di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel 
presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, 
al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle 
imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 
dicembre 1999, n. 558. 
(281)  Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170. 
(282)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(283)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(284)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(285)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(286)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(287)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(288)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(289)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(290)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(291)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(292)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(293)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(294)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(295)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(296)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(297)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(298)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(299)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 36, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





81. Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(300) - Dipartimento per i trasporti terrestri (301).
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a 
motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti 
ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (302) della VI, VII, VIII e 
IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o 
architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o 
maturità scientifica. 
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, 
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati 
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di 
qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (303). 
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo 
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti. 
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (304) vengono 
fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione 
previsto dal comma 2. 



(300)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(301)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(302)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(303)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(304)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli 
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle 
caratteristiche tecniche. 
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, 
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. 
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. 
5. L'uso di terzi comprende: 
a) locazione senza conducente; 
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto 
di persone; 
c) servizio di linea per trasporto di persone; 
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
e) servizio di linea per trasporto di cose; 
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (305), gli autocarri possono essere utilizzati, in via 
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è 
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene 
rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(306) agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali 
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (307) con decreti ministeriali, 
in servizio di linea e viceversa. 
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in 
relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito. 
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un 
veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta 
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 74 a euro 296. 
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto 
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la 
sospensione è da sei a dodici mesi (308). 



(305)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(306)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(307)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(308)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto 
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione 
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per 
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a 
seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri 
(309) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (310) con decreti ministeriali. 
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto 
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio 
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati 
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio 
così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive 
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli 
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al 
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle 
norme speciali in materia. 
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il 
titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di 
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 148 a euro 594. 
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della 
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, 
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (311). 
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il 
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è 
punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo 
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (312) (313). 



(309)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(310)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(311)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 37, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(312)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(313)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
 





84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione 
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere 
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo 
stesso. 
2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i trasporti 
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di 
autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati 
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro 
Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli 
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione 
dello Stato membro. 
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per 
conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e 
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in 
disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa 
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 

4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: 
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui 
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; 
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, 
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e 
le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature 
turistiche e sportive. 
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della 
prescritta licenza (314). 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (315), con proprio decreto, 
d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali 
criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a 
tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 370 a euro 1.485 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 36 a 
euro 148 se trattasi di altri veicoli. 
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (316) (317). 



(314)  La disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla 
denuncia di inizio attività prevista dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 anziché 
alla licenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del suddetto D.P.R. n. 481 
del 2001. 
(315)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(316)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(317)  Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 38, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è 
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente 
per trasporto di persone: 
- le motocarrozzette; 
- le autovetture; 
- gli autobus; 
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti 
specifici di persone; 
- i veicoli a trazione animale. 
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della 
licenza comunale d'esercizio. 
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale 
uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita 
al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, 
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e, se si tratta 
di autobus, da euro 370 a euro 1.485. La violazione medesima importa la sanzione 
amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (318). 
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui 
al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui 
all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 73 a euro 290. Dalla violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e 
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI (319) (320). 



(318)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(319)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(320)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato 
dalle leggi specifiche che regolano il settore. 
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della 
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con 
conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.554 a euro 6.216. Dalla violazione conseguono le sanzioni 
amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della 
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo 
I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo 
di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse 
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni 
si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza (321). 
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle 
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73 a euro 290 (322) 
(323) (324). 



(321)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(322)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(323) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
(324) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
 





87. Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio 
di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una 
destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta 
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare 
categoria di persone. 
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli 
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i 
filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto (325). 
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla 
osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni. 
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per 
le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo 
legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la 
linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per 
quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del 
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un 
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i 
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere 
utilizzati. 
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per 
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, 
secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (326), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone 
parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità 
competenti a rilasciare le concessioni. 
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, 
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo 
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 370 a euro 1.485. 
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della 
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del 
capo I, sezione II, del titolo VI (327). 



(325)  Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996. 
(326)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(327)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, 
anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio 
di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro 
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente. 
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione 
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento 
previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce 
parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 
giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a 
tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella 
carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste 
dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 
(328). 



(328)  Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 202, comma 
3-bis del presente decreto. 
 





89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi 
specifiche che regolano la materia. 



 





90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato 
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla 
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. 
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di 
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (329) (330). 



(329)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, 
anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422. 
(330)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 39, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di 
veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto 
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta 
di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del 
relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in 
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che 
lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti 
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario 
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono 
riportate nella iscrizione al P.R.A. 
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla 
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il 
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile (331). 
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo 
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella 
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento 
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al 
P.R.A. 
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo 
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 
196, comma 1. 



(331)  Vedi, anche, l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private di cui al 
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. 
 





92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida 
e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti 
previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il 
rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi 
provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un 
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la 
durata massima di sessanta giorni. 
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto 
di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, 
che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale 
tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione 
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di 
cui al comma 1 (332). 
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla 
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. 
Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (333). 
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (334). 



(332)  Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, come 
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51. 
(333)  Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11. 
(334)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 40, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione 
(giurisprudenza di legittimità)
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere 
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i 
trasporti terrestri (335). 
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (336) 
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a 
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le 
generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del 
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 
91. 
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il 
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle 
disposizioni di legge. 
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (337), con propri decreti, 
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, 
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i 
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. 
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (338), per i 
casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove 
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai 
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (339). 
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di 
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso 
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a 
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni 
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è 
data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (340) i tempi e le modalità di tale comunicazione sono 
definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. 
rilascia ricevuta. 
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata 
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata 
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale 
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le 
condizioni di cui all'art. 104, comma 8. 
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la 
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla medesima sanzione è sottoposto 
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con 
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (341). 
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui 
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 
euro 296. 
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del 
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 148 a euro 594. La carta di circolazione è ritirata da chi 
accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo 
l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui 
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi 
dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 
138. 
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia 
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (342), su richiesta del corpo, ufficio o 
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto 
corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (343) che ha immatricolato il veicolo, la 
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, 
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia 
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare 
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal 
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti 
del Dipartimento per i trasporti terrestri (344) e del Pubblico Registro 
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. 
La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il 
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino 
è disciplinata dal regolamento (345) (346). 



(335)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(336)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(337)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(338)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(339)  Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278) sono state 
approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei 
veicoli. 
(340)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(341)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz. 
Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva 
ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, 
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento 
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente 
motivata. 
(342)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(343)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(344)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(345)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 41, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(346)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di 
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta 
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la 
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, 
provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, 
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà. 
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (347), su 
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede 
al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei 
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di 
residenza. 
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 622 a euro 3.111 
(348) (349). 
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel 
termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di 
circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555 (350) (351). 
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le 
violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (352), che provvede al rinnovo dopo 
l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione 
di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e 
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili 
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta 
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici 
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per 
l'applicazione della tassa. 
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del 
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono 
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, 
soprattasse e accessori (353). 



(347)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(348)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(349) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 
e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
(350)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(351) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 
e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
(352)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(353)  Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 42, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e 
poi così sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di 
circolazione (354).
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire 
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti terrestri (355), all'atto della immatricolazione del veicolo, 
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta 
giorni. 
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio 
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo 
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei 
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (356). 
2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio 
dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92] 
(357). 
3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di 
circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, 
farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne 
rilasciano ricevuta] (358). 
4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione 
della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi 
resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio 
1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità 
massima di trenta giorni] (359). 
5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 
senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve 
richiedere una nuova immatricolazione] (360). 
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la 
carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Dalla violazione consegue la 
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al 
rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione 
II, del titolo VI. 
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a 
euro 88 (361) (362). 



(354)  Rubrica così modificata dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(355)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(356)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(357)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. 
(358)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. 
(359)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. 
(360)  Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105. 
(361)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 43, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(362)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse 
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti 
tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la 
richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato 
pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la 
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà 
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(363) per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite 
gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze (364), sentito il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti (365). 
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta 
giorni al Ministro dell'economia e delle finanze (366). 



(363)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(364)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(365)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(366)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





97. Circolazione dei ciclomotori (367).
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e 
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, 
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei 
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con 
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a 
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli 
articoli 225 e 226 (368); 
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione 
(369). 
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene 
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate 
allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai 
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (370). 
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui 
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di 
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione 
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato 
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione 
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel 
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola 
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (371). 
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato 
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto 
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri 
di economicità e di massima semplificazione (372). 
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che 
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla 
stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad 
aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52. 
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle 
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di 
circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo 
stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 36 a euro 148 (373). 
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il 
certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 136 a euro 543 (374). 
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271 (375). 
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro 
6.420 (376). 
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano 
chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 22 a euro 88 (377). 
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle 
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle 
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.605 a euro 6.420 (378). 
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto 
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della 
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 339 a euro 1.358. Alla 
medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della 
circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi 
accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento 
delle prescrizioni omesse (379). 
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del 
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a 
farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271. Alla medesima sanzione è 
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di 
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (380). 
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla 
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il 
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere 
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino 
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali 
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata 
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del 
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della 
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è 
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue 
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un 
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione 
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al 
capo I, sezione II, del titolo VI (381) (382). 



(367)  Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(368) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decr. 15 
giugno 2006.
(369)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di 
quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(370)  Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 
1993, n. 36, poi sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 ed infine così 
modificato dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 151 del 2003 e dall'art. 5, 
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 
(371)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(372)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di 
quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(373)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(374)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, e poi così 
modificato dal comma 166 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(375)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(376)  Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e 
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(377)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(378)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(379)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(380)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(381)  Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e 
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 - con la 
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 - e dal comma 166 
dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge 
di conversione. 
(382)  Articolo così modificato prima dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 
360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 
1993; poi dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed infine dall'art. 3, 
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 
giugno 2003, n. 151. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170) 
è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per 
ciclomotore. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si 
è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
98. Circolazione di prova.
1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro 
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti 
autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di 
pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche 
per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di 
circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare 
per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, 
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti 
veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione 
di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare 
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega] (383). 
2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa 
verifica dei requisiti necessari] (384). 
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 
euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di 
esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di 
apposita delega. 
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione 
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue 
in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (385). 



(383)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(384)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(385)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
99. Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni 
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti 
di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte 
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed 
usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere 
muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (386). 
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali 
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. 
Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non 
ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (387) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di 
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. 
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria 
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 22 a euro 88. 
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del 
foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 36 a euro 148. 
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, 
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 
74 a euro 296 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca 
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (388). 



(386)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(387)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(388)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 
rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una 
targa contenente i dati di immatricolazione. 
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i 
dati di immatricolazione. 
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di 
immatricolazione. 
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, 
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di 
immatricolazione della motrice stessa. 
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche 
rifrangenti. 
6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di 
una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o 
autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo 
rimorchiato] (389). 
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di 
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (390). 
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, 
l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai 
commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e 
con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una 
specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per 
i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non 
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di 
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto 
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di 
circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi 
dell'articolo 102, comma 3 (391). 
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: 
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; 
b) la collocazione e le modalità di installazione; 
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di 
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione. 
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, 
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del 
veicolo. 
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 
euro 296 (392). 
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è 
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a 
euro 7.018 (393). 
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (394). 
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa 
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale. 
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione 
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti 
indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del 
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la 
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del 
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione 
accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme 
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (395) (396). 



(389)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(390)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(391)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(392)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(393)  Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. 
(394)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(395)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 45, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito 
con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario secondo periodo del 
comma 15. 
(396)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi 
rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (397) con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle 
finanze (398), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del 
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente 
alle attività previste dall'art. 208, comma 2 (399). Il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (400), con proprio decreto, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze (401), assegna annualmente i proventi 
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (402) nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i 
trasporti terrestri (403) nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro 
dell'economia e delle finanze (404) è autorizzato ad adottare, con propri 
decreti, le necessarie variazioni di bilancio (405). 
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (406) all'atto dell'immatricolazione dei 
veicoli. 
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere 
restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(407) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta 
giorni dal rilascio del documento stesso. 
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (408), su apposita 
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia, 
al ritiro delle targhe e della carta di circolazione. 
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, 
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria 
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI (409) (410). 



(397)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(398)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(399)  Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 
2001, n. 474, per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, dello stesso 
decreto. 
(400)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(401)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(402)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(403)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(404)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(405)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 
luglio 2005. 
(406)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(407)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(408)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(409)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(410)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 46, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui 
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto 
ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e 
ne rilasciano ricevuta. 
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o 
sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state 
rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti 
terrestri (411) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure 
indicate dall'art. 93. 
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo 
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a 
fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la 
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono 
essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre 
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, 
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) una nuova 
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93. 
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, 
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al 
comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo. 
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, 
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o 
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti 
di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver 
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148 (413) (414). 



(411)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(412)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(413)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(414)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 47, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a 
motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o 
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., 
entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, 
restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. 
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (415) provvedendo altresì alla 
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con 
il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle 
informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri (416) 
(417). 
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio 
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., 
nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla 
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua 
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario 
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai 
sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli 
adempimenti previsti dal comma 1. 
3. [I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e 
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non 
possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima 
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, 
ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia 
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere 
annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere 
secondo le norme del regolamento] (418). 
4. [Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei 
centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi 
dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 
4] (419). 
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. [La sanzione è 
da 357 euro a 1.433 euro se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4 
(420)] (421) (422). 



(415)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(416)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(417)  Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, 
n. 36 e così modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22nel 
testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 
novembre 1997, n. 261 ), e poi dal comma 11-bis dell'art. 15, D.Lgs. 24 giugno 
2003, n. 209, aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.
(418) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(419) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(420)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 
1993, n. 32. 
(421) Periodo abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(422)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
 





Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine 
operatrici 
104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada 
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi. 
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno 
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t 
se a due assi e 10 t se a tre o più assi. 
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di 
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta 
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 
tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le 
masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 
t e 20 t. 
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due 
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a 
distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t. 
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la 
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve 
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. 
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità 
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. 
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t. 

7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo 
portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni: 
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della 
lunghezza della trattrice non zavorrata; 
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della 
lunghezza della trattrice non zavorrata; 
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del 
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della 
trattrice non zavorrata; 
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale 
longitudinale della trattrice; 
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve 
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal 
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti; 
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve 
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto 
alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote 
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di 
appoggio. 
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse 
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con 
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti 
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono 
essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e 
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade 
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale. 
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, 
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di 
segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole 
indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le 
cautele da osservare durante la marcia su strada. 
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o 
le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 370 a euro 1.485. 
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in 
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi 
di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni 
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere 
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la 
esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la 
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. 
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (423) (424). 



(423)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(424)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 48, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole 
trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (425). 
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo 
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di 
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. 
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di 
traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, 
anche se considerate parte integrante del veicolo traente. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (426). 



(425)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 
1993, n. 36. 
(426)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite 
in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente 
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se 
previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o 
semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le 
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da 
consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con 
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con 
attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente 
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili. 
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), 
escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di: 
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; 
b) dispositivi per la frenatura; 
c) dispositivo di sterzo; 
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; 
e) dispositivo per la segnalazione acustica; 
f) dispositivo retrovisore; 
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; 
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose; 
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino; 
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza 
(427). 
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), 
punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei 
dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere 
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di 
massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b). 

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), 
devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h) 
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), 
punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile 
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate 
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b) 
del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è 
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili. 
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle 
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando 
non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (428), di concerto con il Ministro 
delle politiche agricole e forestali (429), fatte salve le competenze del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (430) in materia di 
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere 
stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di 
cui al presente articolo. 
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre 
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti 
dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione 
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento. 
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di 
direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le 
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per 
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere 
l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei 
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni 
Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente 
per la materia. 
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di 
unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 



(427)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 
1993, n. 36. 
(428)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(429)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(430)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette 
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando 
ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle 
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le 
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse 
dall'accertamento di cui sopra. 
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte 
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terestri (431), secondo 
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(432), di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (433) e 
del lavoro e delle politiche sociali (434), fatte salve le competenze del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (435) in materia di 
emissioni inquinanti e di rumore. 
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità 
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo 
mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (436), sentito il Comitato 
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (437) in materia di 
emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, 
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere 
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (438) (439). 



(431)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(432)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(433)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(434)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(435)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(436)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(437)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(438)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 49, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(439)  Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, 
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, 
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. 
 





108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della 
carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni 
previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di 
idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione. 
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di 
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito 
dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base 
di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel 
regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di 
idoneità tecnica e della carta di circolazione. 
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la 
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare 
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione 
del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole 
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione 
relativa alla provenienza delle parti impiegate. 
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o 
il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, 
redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(440), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al 
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena 
responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità, 
quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine. 
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica 
alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base 
della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti. 
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non 
conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione 
è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della 
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali (441) (442). 



(440)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(441)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 50, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(442)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono 
identificati ai sensi dell'art. 74. 
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (443) ha facoltà di 
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo 
della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate 
e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma 
del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(444), emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali 
(445) e del lavoro e delle politiche sociali (446), fatte salve le competenze 
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (447) in materia di 
emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli 
accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del 
titolare dell'omologazione. 
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla 
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione 
stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato 
rispetto della conformità della serie al tipo omologato. 
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non 
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, 
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di 
identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (448). 



(443)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(444)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(445)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(446)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(447)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(448)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica 
alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e 
punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa 
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate 
dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed 
al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso 
comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni 
previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non 
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, 
per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità 
tecnica alla circolazione. 
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla 
circolazione sono rilasciati dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (449) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla 
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera 
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi 
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre 
caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere 
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua 
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di 
enti e consorzi pubblici. 
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette 
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed 
abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente 
alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (450) rispettivamente dal nuovo titolare 
e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le 
relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo 
presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un 
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di 
assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare 
secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili. 
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da 
parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. 
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di 
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli 
adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4. 
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata 
rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica 
alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 148 a euro 594. 
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le 
prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di 
idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 74 a euro 296. 
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di 
residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Dalla 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta 
di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo 
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (451) (452). 



(449)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(450)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(451)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(452)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 51, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (453), di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole e forestali (454), può disporre, con decreto 
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette 
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza 
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo 
stato di efficienza. 
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (455), 
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono 
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. 
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle 
revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per 
l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le 
macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza. 
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (456), con decreto emesso di 
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (457), può 
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto 
stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea. 
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni 
dell'art. 80, comma 7. 
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata 
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 74 a euro 296. Da tale violazione discende la sanzione 
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del 
certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del 
titolo VI (458) (459). 



(453)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(454)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(455)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(456)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(457)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(458)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(459)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 52, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione 
e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi 
dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche 
indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica 
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti. 
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (460), su 
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento 
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state 
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel 
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i 
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso. 
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della 
carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93, 
94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili. 
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle 
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a 
norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, salvo che il 
fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa 
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI (461). 



(460)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(461)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 53, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 
1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una 
targa contenente i dati di immatricolazione. 
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato 
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata 
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima. 
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 
t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di 
immatricolazione del rimorchio stesso. 
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, 
in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle 
targhe si applica l'art. 101. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni 
amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e 
102 (462). 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (463) stabilisce, con 
proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4 
(464). 



(462)  Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. 
(463)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(464)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 54, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le 
sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme 
costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad 
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (465), che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di 
essere il proprietario del veicolo. 
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla 
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine 
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle 
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici 
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. 
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite 
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici 
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli 
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le 
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (466) (467). 
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal 
regolamento. 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle 
medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le 
analoghe violazioni commesse con macchine agricole (468). 



(465)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(466)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(467)  Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, 
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, 
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. 
(468)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 55, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato 
il solo comma 7 del presente articolo. Vedi anche il comma 3-bis dell'art. 202 
del presente decreto. 
 





TITOLO IV 
Guida dei veicoli e conduzione degli animali 
(giurisprudenza di legittimità)
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e 
psichici e aver compiuto: 
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da 
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di 
animali; 
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone 
oltre al conducente (469); 
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non 
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro 
complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i 
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia 
consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone 
oltre al conducente; 
d) anni diciotto per guidare: 
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto 
promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza 
rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero 
che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici (470); 
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, 
adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 
7,5 t (471); 
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, 
compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito 
di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (472); 
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), 
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione 
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di 
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al 
trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. 
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: 
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa 
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t; 
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, 
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, 
anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno 
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica 
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento. 
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni 
richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi 
commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 
296. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera 
e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
148 a euro 594. 
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida 
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su 
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La stessa 
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero 
senza aver compiuto gli anni diciotto (473). 
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne 
affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni 
richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 se si 
tratta di animali. 
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a 
motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo 
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI 
(474). 



(469)  Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(470)  Numero così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(471)  In deroga a quanto disposto dal presente numero vedi l'art. 18, D.Lgs. 21 
novembre 2005, n. 286. 
(472)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(473)  Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(474)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 56, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di 
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 
(475).
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la 
patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (476) (477). 
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni 
deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso 
con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (478). 
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di 
idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore 
età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; 
coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per 
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida 
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore 
età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa 
presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti 
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei 
requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di 
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di 
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis (479). 
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori 
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella 
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere 
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative 
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (480); 
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di 
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di 
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad 
uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto 
del conseguimento di una patente (481). 
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre 
presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (482) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici 
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti 
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il 
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, 
dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione 
professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, 
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, 
delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 
agosto 1991, n. 264 (483). 
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle 
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive 
categorie (484): 
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; 
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non 
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del 
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero 
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non 
comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore 
a 3,5 t; 
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se 
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la 
patente della categoria D; 
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero 
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se 
trainanti un rimorchio leggero; 
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e 
D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un 
rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti 
categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, 
purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è 
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il 
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la 
patente della categoria C. 
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 
0,75 t. 
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono 
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di 
veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere 
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con 
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui 
all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e 
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di 
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in 
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in 
servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di 
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in 
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, 
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione 
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D 
speciale, di cui al comma 8-bis (485). 
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la 
patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e 
motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, 
rispettivamente da sei e da dodici mesi. 
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (486), previo accertamento dei requisiti 
fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (487). 
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, 
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i 
titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con 
patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di 
autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera 
d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria 
E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed 
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio 
con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di 
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento 
per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei 
programmi di esami stabiliti nel regolamento (488) (489). 
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a 
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale 
e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture 
adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione 
medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma 
dell'articolo 119, comma 10 (490). 
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, 
per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i 
titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre 
conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o 
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per 
i trasporti terrestri (491). Tali certificati non possono essere rilasciati ai 
mutilati e ai minorati fisici. 
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa 
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al 
comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro 
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le 
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi 
di falsificazione. 
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il 
cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal 
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (492), 
che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di 
guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A 
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (493), per via telematica o su supporto 
magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (494), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine 
di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di 
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle 
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai 
sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della 
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente 
dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono 
responsabili in solido dell'omesso pagamento (495) (496). 
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis 
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il 
rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un 
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani 
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria 
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, 
nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le 
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese 
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i 
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, 
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in 
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti 
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei 
corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore 
del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della 
gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei 
corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, 
lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con 
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e 
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (497). 
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne 
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il 
certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di 
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (498) (499). 
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di 
guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
2.338 a euro 9.357; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano 
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti 
previsti dal presente codice (500) (501) (502). 
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, 
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al 
comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 516 a euro 2.065 (503). 
14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui 
all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 35 euro a 143 euro. Ove ricorrano i 
motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica 
quanto disposto dal comma 13] (504). 
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della 
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della 
carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita 
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento 
per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci 
giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di 
abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (505). 
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento 
nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (506). 
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la 
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (507). 
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione 
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del 
veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca 
del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente 
di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si 
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (508) (509). 



(475)  Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(477)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(478)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Il modello di certificato 
di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con Decr. 21 agosto 
2003 (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216). 
(479)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 5, 
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di 
conversione. 
(480)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(481)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
(482)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(483)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e poi 
così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato 
dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(484)  Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(485)  Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(486)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(487)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(488)  Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi 
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine dall'art. 2, D.L. 27 giugno 
2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(489)  Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(490)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(491)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(492)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(493)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(494)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(495)  Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(496)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(497)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto 
disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 giugno 2003. 
(498)  Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
(499) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 
97 della Costituzione.
(500)  Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza, 
con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie 
speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui puniva con la 
sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guida un 
veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A. 
(501)  La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. 
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, 
comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente 
la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio 
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva 
ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, 
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione, perché non sufficientemente motivata. La stessa 
Corte, con altra ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 208 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, 
n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevate in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(502) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 
97 della Costituzione.
(503)  Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 
1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello 
stesso decreto, e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 5, D.L. 30 
giugno 2005, n. 115. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa 
dall'adeguamento previsto dal D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 
2006, n. 302), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.
(504)  Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(505)  Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. 
(506)  Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(507)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e poi 
così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(508)  Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
(509)  Articolo così modificato, prima dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993, 
n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 
1993, poi dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ed infine dalll'art. 6, 
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello 
stesso decreto. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) 
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del 
conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di 
venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW 
e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg. 
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è 
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 
km/h per le strade extraurbane principali (510). 
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta 
di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite 
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente 
codice. 
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla 
data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le predette limitazioni 
non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per 
conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità 
europee] (511) (512). 
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal 
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti 
anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente 
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 74 a euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria 
della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le 
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (513) (514) (515) (516). 



(510)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98. 
(511)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98, che ha 
anche soppresso il secondo periodo. 
(512)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(513)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98. 
(514)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(515)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 58, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(516)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida 
per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della 
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità 
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(517), su proposta della azienda interessata. 
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione 
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari 
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli. 
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere 
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario 
da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il 
controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il 
candidato alla funzione di guidatore di filobus. 
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di 
esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità. 
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono 
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo 
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni. 
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un 
certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo 
se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal 
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di 
idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. 
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente 
di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente 
viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente 
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la 
validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve 
essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato. 
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (518) possono 
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari 
del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano 
dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della 
idoneità. 
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di 
guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di 
idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli 
stessi. 
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità 
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti (519). 
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o 
ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per 
autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o 
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del 
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito 
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI (520) (521). 



(517)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(518)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(519)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(520)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(521)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 59, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





119.  Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla 
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o 
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale 
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti 
nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale 
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia 
medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un 
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un 
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (522), o da 
un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in 
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei 
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali (523). In tutti i casi tale accertamento deve essere 
effettuato nei gabinetti medici. 
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti 
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle 
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici 
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità 
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare 
il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione 
della patente di guida (524). 
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non 
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di 
guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del 
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di 
fiducia] (525). 
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni 
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del 
capoluogo di provincia, nei riguardi: 
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non 
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere 
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari 
esigenze; 
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo 
a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, 
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa 
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; 
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (526); 
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, 
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi 
circa l'idoneità e la sicurezza della guida; 
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la 
conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione 
medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli 
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del 
giudizio finale (527). 
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso 
entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi 
decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici 
della Società rete ferroviaria italiana Spa (528). 
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli 
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, 
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto 
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici 
prescritti, sono atti definitivi (529). 
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, 
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (530) si avvale 
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della 
riabilitazione. 
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di 
guida; 
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; 
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di 
cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi 
territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti 
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà 
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(531). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano 
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni 
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo 
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento 
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, 
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (532); 
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le 
patenti speciali di categorie A, B, C e D. 
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di 
cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che 
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica 
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio 
della professione ed iscritti all'albo professionale. 
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (533), di 
concerto con il Ministro della salute (534), è istituito un apposito comitato 
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali 
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei 
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (535). 



(522)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(523)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(524)  Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così 
modificato dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85. 
(525)  Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(526)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(527)  Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(528)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così sostituito 
dall'art. 8, L. 28 novembre 2005, n. 246. 
(529)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi 
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito 
dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza indicata nell'art. 
7, comma 6, dello stesso decreto. 
(530)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(531)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(532)  Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125. 
(533)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(534)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(535)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 60, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 marzo 1995, n. 64), modificato dal D.M. 
14 settembre 1998 (Gazz. Uff. 16 novembre 1998, n. 268), sono stati determinati 
i diritti dovuti dagli utenti, per le operazioni di competenza delle commissioni 
mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle 
stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle 
commissioni medesime. Per l'impugnabilità degli accertamenti oculistici 
effettuati dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, vedi 
l'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a 
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 
dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla 
L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata, 
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone 
condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione 
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa 
natura (536) (537) (538) (539). 
2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(540) danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di 
guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i 
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (541) e della 
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale 
del Ministero dell'interno (542) (543). 
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero 
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti (544) (545). 



(536)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Con 
sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie 
speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella 
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che 
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con 
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44-Serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto 
degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, nella 
parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro 
che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423; 
con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie 
speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in 
relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, nella parte 
in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati 
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 
maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata; con 
sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 - 
Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e 
130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca della patente 
nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre 
anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la 
commissione di reati della stessa natura. 
(537)  La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. 
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, 
n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli 
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con 
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie 
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 
della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di 
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e 
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come 
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli 
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione. 
(538)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. 
Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito 
dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione. 
La stessa Corte, con successiva sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 
luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, in 
relazione all'art. 130, comma 1, lettera 
b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 
della Cost. 
(539)  La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. 
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione. 

(540)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(541)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(542)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. La 
Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 
23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui 
prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena 
detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di 
guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura. 
(543)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 gennaio 2004, n. 19 (Gazz. 
Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, 
comma 1 (recte: comma 2), sollevata in riferimento all'art. 76 della 
Costituzione, per intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità 
della norma impugnata. 
(544)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(545)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
 





121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si 
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed 
una prova di controllo delle cognizioni. 
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e 
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (546) sulla base delle direttive della Comunità europea e con il 
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per 
una uniforme formulazione del giudizio. 
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui 
all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle 
autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento 
per i trasporti terrestri (547). 
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (548) che danno titolo all'effettuazione 
degli esami di cui al comma 3. 
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (549) sono 
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e 
degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4. 
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso 
la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (550) idonei allo scopo o presso centri 
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 
7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese 
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. 
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di 
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso 
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. 
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva 
prova deve trascorrere almeno un mese. 
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non 
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di 
validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta 
validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove 
d'esame (551). 
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il 
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (552) rilascia la 
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (553). 



(546)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(547)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(548)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(549)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(550)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(551)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 61, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 
aprile 1994, n. 575. 
(552)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(553)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 61, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19 
aprile 1994, n. 575. 
 





122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero 
per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in 
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata 
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida. 
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle 
categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità 
della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, 
persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per 
la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la 
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla 
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di 
necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il 
freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età 
superiore a sessanta anni. 
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di 
categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al 
comma 5. 
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere 
muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale 
contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola 
guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione 
saranno determinate nel regolamento. 
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al 
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi 
poco frequentati. 
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi. 
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a 
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai 
sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che 
funge da istruttore. 
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in 
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione 
II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (554). 



(554)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei 
conducenti sono denominate autoscuole. 
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte 
delle province (555). 
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di 
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite 
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (556), nel 
rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica 
sull'insegnamento (557). 
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare 
l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà 
e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonchè la 
gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo 
regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di 
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve 
essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione 
della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve 
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o 
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di 
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso 
dell'idoneità tecnica (558). 
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni 
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità 
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale 
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale. 
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione 
della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, 
sono richiesti al legale rappresentante (559). 
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, 
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure 
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste 
dall'art. 120, comma 1 (560). 
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e 
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (561), che rilascia specifico attestato di 
qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e 
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (562) secondo criteri 
uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(563), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere 
adeguatamente ridotte. 
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando 
(564): 
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente; 
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli 
istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (565); 
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (566) ai fini del regolare funzionamento 
dell'autoscuola. 
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando (567): 
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; 
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; 
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un 
quinquennio. 
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del 
titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato 
potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a 
seguito di intervenuta riabilitazione (568).
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (569) stabilisce, con 
propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di 
idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, 
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le 
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di 
consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i 
programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e 
degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi 
di esame per il conseguimento della patente di guida (570) (571). 
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o 
i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di 
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (572). 
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma 
professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato 
dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola. 
Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del 
presente articolo (573).
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli 
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio 
attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da 
parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la 
L. 8 agosto 1991, n. 264 (574) (575). 



(555)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi 
così sostituito dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(556)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(557) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 
7, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(558) Comma così modificato dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 10, D.L. 31 
gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la 
decorrenza ivi indicata.
(559) Comma così modificato dai commi 5-bis, 5-quater e 5-quinquies dell'art. 
10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e 
con la decorrenza ivi indicata.
(560) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, 
n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(561)  La denominazione del Ministero è stata così sotituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(562)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(563)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(564) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(565)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(566)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(567) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(568) Comma aggiunto dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(569)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(570) Comma così modificato dal comma 5-septies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le 
ulteriori disposizioni dello stesso comma 5-septies.
(571)  Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317. 
(572) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(573) Comma aggiunto dal comma 5-octies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(574) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, 
n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(575)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché 
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre 
avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: 
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 
115, comma 1, lettera c); 
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle 
macchine operatrici; 
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (576) sono 
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, 
eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con 
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5 (577). 
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui 
al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 
che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito 
della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 2.338 a euro 9.357. All'incauto affidamento si applica la disposizione 
di cui all'articolo 116, comma 12 (578). 
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del 
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di 
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, 
del titolo VI (579). 



(576)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(577)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 
gennaio 2005. 
(578)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 62, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con 
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(579)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 62, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con 
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
 





125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche 
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e 
per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C. 

1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli 
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, 
B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i 
quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 
(580). 
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a 
mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le 
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. 
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di 
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non 
superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una 
patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a 
euro 594 (581) (582). 
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D, 
guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione 
alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle 
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o 
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di 
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 74 a euro 296. 
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme 
del capo I, sezione II, del titolo VI (583) (584). 



(580)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(581)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(582)  La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz. 
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, 
comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente 
la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio 
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(583)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(584)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 63, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora 
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età 
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono 
valide per tre anni. 
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e 
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre 
anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è 
valida per cinque anni (585). 
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (586), con propri decreti, 
può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di 
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, 
all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando 
altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. 
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida 
dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis, 
deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma 
di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con 
cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque 
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno 
carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di 
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e 
macchine operatrici (587). 
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti 
di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, 
salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (588). 
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (589), che trasmette per posta al 
titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla 
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari 
indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio 
del Dipartimento per i trasporti terrestri (590), nel termine di cinque giorni 
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato 
medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e 
psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le 
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (591) nei casi di cui all'art. 
119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che 
non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i 
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di 
validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è 
responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal 
titolare della patente per il periodo di validità (592). 
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non 
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è 
altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 
4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, 
che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti 
psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati 
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 
5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora 
in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 (593). 
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità 
della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (594) l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli 
articoli 129, comma 2, e 130 (595). 
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui 
validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di 
qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del 
titolo VI (596) (597) (598) (599) (600) (601). 



(585) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 
24 della Costituzione. 
(586)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(587)  Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e 
poi dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 
novembre 1995, n. 501. 
(588)  Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(589)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(590)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(591)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(592)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(593)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(594)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(595)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(596)  Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e poi 
così sostituito dal comma 6 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. 
(597)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(598)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 64, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, 
con gli attuali periodi secondo e terzo, l'originario secondo periodo del comma 
7 del presente articolo. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 
2005, n. 115, nl testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(599)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. 
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Cost. 
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, 
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 
della Cost. 
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come 
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; 
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento 
all' art. 3 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
14 della Costituzione. 
(600)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 319 (Gazz. 
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato 
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in riferimento agli 
artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo 
comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-28 maggio 2004, n. 159 (Gazz. Uff. 
3 giugno 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevata in 
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. 
(601)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-15 giugno 2004, n. 174 (Gazz. 
Uff. 23 giugno 2004, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. La 
stessa Corte, con successiva ordinanza 14-28 dicembre 2005, n. 472 (Gazz. Uff. 4 
gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
 





126-bis. Patente a punti.
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti 
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla 
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura 
indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di 
cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una 
tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella 
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare 
dal verbale di contestazione. 
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme 
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la 
sospensione o la revoca della patente (602). 
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta 
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione 
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla 
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento 
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei 
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini 
per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre 
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della 
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero 
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere 
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso 
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro 
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di 
polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di 
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della 
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona 
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli 
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il 
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi 
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza 
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La 
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via 
telematica (603) (604) (605) (606). 
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in 
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal 
Dipartimento per i trasporti terrestri. 
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia 
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole 
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di 
certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, 
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 
punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso 
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per 
territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla 
guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono 
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le 
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (607). 
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, 
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui 
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo 
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente 
con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della 
violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del 
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un 
massimo di dieci punti. 
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi 
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio 
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su 
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la 
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo 
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il 
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta 
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è 
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è 
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di 
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del 
documento (608). 
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (609)
      Norma violataPunti

      Art. 141Comma 85
      Comma 9, terzo periodo10
      Art. 142Comma 82
      Comma 910
      Art. 143Comma 114
      Comma 1210
      Comma 13, con riferimento al comma 54
      Art. 145Comma 56
      Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 95
      Art. 146Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e 
      fermata2
      Comma 36
      Art. 147Comma 56
      Art. 148Comma 15, con riferimento al comma 23
      Comma 15, con riferimento al comma 35
      Comma 15, con riferimento al comma 82
      Comma 16, terzo periodo10
      Art. 149Comma 43
      Comma 5, secondo periodo5
      Comma 68
      Art. 150Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 55
      Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 68
      Art. 152Comma 31
      Art. 153Comma 103
      Comma 111
      Art. 154Comma 78
      Comma 82
      Art. 158Comma 2, lettere d), g) e h)2
      Art. 161Commi 1 e 32
      Comma 24
      Art. 162Comma 52
      Art. 164Comma 83
      Art. 165Comma 32
      Art. 167Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
      a) eccedenza non superiore a 1t1
      b) eccedenza non superiore a 2t2
      c) eccedenza non superiore a 3t3
      d) eccedenza superiore a 3t4
      Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
      a) eccedenza non superiore al 10 per cento1
      b) eccedenza non superiore al 20 per cento2
      c) eccedenza non superiore al 30 per cento3
      d) eccedenza superiore al 30 per cento4
      Comma 73
      Art. 168Comma 74
      Comma 810
      Comma 910
      Comma 9 -bis2
      Art. 169Comma 84
      Comma 92
      Comma 101
      Art. 170Comma 61
      Art. 171Comma 25
      Art. 172Commi 10 e 115
      Art. 173Comma 35
      Art. 174Comma 42
      Comma 52
      Comma 71
      Art. 175Comma 134
      Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)2
      Comma 162
      Art. 176Comma 1910
      Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)10
      Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)10
      Comma 212
      Art. 177Comma 52
      Art. 178Comma 32
      Comma 41
      Art. 179Commi 2 e 2 -bis10
      Art. 186Commi 2 e 710
      Art. 187Commi 7 e 810
      Art. 189Comma 5, primo periodo4
      Comma 5, secondo periodo10
      Comma 610
      Comma 92
      Art. 191Comma 15
      Comma 22
      Comma 35
      Comma 43
      Art. 192Comma 63
      Comma 710


Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non 
siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti 
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati 
qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio (610) 
(611) (612) (613). 



(602) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n. 
448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto 
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel 
testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, 
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella 
legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 
24, 25 e 41 della Costituzione.
(603)  Comma così modificato dal comma 164 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 
165 dello stesso art. 2. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa 
dall'adeguamento previsto dal D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 
2006, n. 302), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto. Il 
presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2005, n. 184, 
non convertito in legge. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 
12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie 
speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, 
nel testo previgente, nella parte in cui disponeva che: "nel caso di mancata 
identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del 
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni 
dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della 
patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso 
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta 
giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati 
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". 
(604) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n. 
448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto 
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel 
testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3, 
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella 
legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 
24, 25 e 41 della Costituzione.
(605) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. 
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha 
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti 
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo 
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), 
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge 
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(606) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 giugno 2006, n. 244 (Gazz. 
Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, 
comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 
2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, 
comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma 
8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione.
(607)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 
luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che 
dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il 
D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi. 
(608)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come 
modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al 
presente articolo non si applicano alla patente di servizio per il personale 
abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23, 
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286. 
(609)  Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come 
sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, a sua volta 
sostituita dalla relativa legge di conversione, e poi così modificata dall'art. 
2, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(610)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. 
Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo 
comma, della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126 
-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(611)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139 
(Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in 
riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di 
ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla 
legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione 
universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza 
in epigrafe; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126 
-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con 
modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(612) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, 
n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con 
modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Costituzione.
(613) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 71 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis 
introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come 
modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento 
all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





127. Permesso provvisorio di guida.
[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare 
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali 
rilasciano attestazione di resa denuncia. 
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 
previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione 
di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui 
alle L. 4 gennaio 1968, n. 15 , e L. 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un 
documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere 
rinnovato fino al rilascio del duplicato (614). 
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere 
presentata immediatamente. 
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato 
rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato (615)] (616). 



(614)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(615)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(616)  Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 65, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), 
come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51, e poi 
abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (617), 
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano 
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 
119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora 
sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici 
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di 
idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (618) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della 
patente (619). 
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti 
dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante 
sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi 
del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida. 
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del 
ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI 
(620). 



(617)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(618)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(619)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(620)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 66, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 5, 
comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
129.  Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di 
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, 
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di 
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da 
ciascuna di tali norme indicato. 
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di 
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta 
ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e 
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che 
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale 
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti 
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della 
Direzione generale della M.C.T.C.] (621). 
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai 
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (622). Nei restanti 
casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del 
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo 
dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. 
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha 
rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei 
provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti 
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (623) per il tramite del 
collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (624) e della Direzione generale 
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero 
dell'interno (625). 
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto 
definitivo (626) (627). 



(621)  Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(622)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(623)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(624)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(625)  Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(626)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi 
così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge. 
(627)  Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 67, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e 
poi così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51. 
Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (628): 
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei 
requisiti fisici e psichici prescritti; 
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti 
non più idoneo (629) (630) (631); 
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con 
altra rilasciata da uno Stato estero (632). 
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di 
revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per 
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, 
una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, 
senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per 
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui 
all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente 
revocata (633) (634). 
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti 
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di 
cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai 
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è 
accolto, la patente è restituita all'interessato (635) (636). 



(628)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(629)  La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. 
Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella 
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che 
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con 
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44 - Serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto 
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di 
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, 
n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 
29 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, 
comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che 
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, 
nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata 
e integrata; con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio 
2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 
120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca 
della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non 
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa 
agevolare la commissione di reati della stessa natura. 
(630)  La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz. 
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998, 
n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli 
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con 
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie 
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 
della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di 
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come 
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli 
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione. 
(631)  La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz. 
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione. 

(632)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. La 
Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 
ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del 
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella 
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che 
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con 
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44 - Serie 
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto 
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di 
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, 
n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 
29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, 
comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, 
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che 
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, 
nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata 
e integrata; con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio 
2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 
120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca 
della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non 
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa 
agevolare la commissione di reati della stessa natura. 
(633)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 68, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(634)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(635)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Le disposizioni 
del primo periodo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2003, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 7, comma 6, dello stesso decreto. 
(636)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la 
morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 
130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella 
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo 
V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata 
commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 
o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico 
pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, 
ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze 
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale (637). 



(637)  Articolo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





131. Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti 
diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con 
riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme 
internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate 
dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al 
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via 
diplomatica. 
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti 
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone 
indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (638), 
su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti 
norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e 
provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei 
tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (639), di concerto con il Ministro degli affari 
esteri. 
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di 
cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono 
perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via 
diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo. 
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di 
circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo 
status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa 
restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla 
scadenza. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di 
reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali. 



(638)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(639)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero 
e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui 
all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono 
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al 
certificato di immatricolazione dello Stato di origine (640). 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel 
comune di Campione d'Italia. 
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e 
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da 
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel 
regolamento. 
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione 
all'accesso sul territorio nazionale. 
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (641). 



(640)  Comma così modificato dall'art. 53, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. 
(641)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, 
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla 
distintiva dello Stato di origine. 
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni 
internazionali. 
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che 
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di 
immatricolazione del veicolo. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (642). 



(642)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani 
residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di 
fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità 
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti 
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di 
circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una 
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed 
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe 
italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e 
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia 
ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno 
dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il 
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste 
dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione 
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente 
in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 
(643). 
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di 
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 74 a euro 296. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, 
del titolo VI (644) (645). La sanzione accessoria non si applica qualora al 
veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di 
circolazione, ai sensi dell'articolo 93 (646). 



(643)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 25, L. 25 
gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005. 
(644)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(645)  La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110 
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 134, nella parte in 
cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo 
anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente 
al sequestro del veicolo. 
(646)  Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
 





135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale 
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è 
valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia 
da oltre un anno. 
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero 
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui 
l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione 
ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto 
stabilito in particolari convenzioni internazionali. 
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno 
Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto, 
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri 
titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo 
Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei 
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente 
dello Stato ove è stata rilasciata la patente. 
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di 
abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. 
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, 
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le 
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai 
medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana 
(647). 



(647)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della 
Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro 
della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica 
in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta 
patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la 
loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente 
sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la 
nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse 
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, 
senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé 
stante. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, 
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto 
salvo quanto stabilito in accordi internazionali. 
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene 
previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, 
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo 
dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5. 
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si 
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro 
della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e 
fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi 
alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il 
termine stabilito per la patente da sostituire. 
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, 
di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente 
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a 
quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di 
idoneità. 
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della 
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento 
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si 
applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per 
chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di 
abilitazione professionale (648) (649). 
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, 
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno 
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno 
dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti 
di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi 
guida con patente italiana scaduta di validità (650) (651) (652). 



(648)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(649) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 
97 della Costituzione.
(650)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(651)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 260 (Gazz. 
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. Successivamente la 
Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003, 
n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 sollevata in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
(652)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 319 (Gazz. 
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato 
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in riferimento agli 
artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo 
comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento 
all'art. 3 della Costituzione. 
 





137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e 
permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 
necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni 
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici 
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (653), previa esibizione 
dei documenti di circolazione nazionali. 
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (654) 
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente 
(655). 



(653)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(654)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(655)  Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
 





138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro 
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio 
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento. 
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 
61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una 
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli 
enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. 
All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente. 
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in 
servizio: 
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti 
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente 
militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in 
dotazione delle Forze armate; 
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di 
teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla 
lettera a). 
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono 
soggetti alle disposizioni del presente titolo. 
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere 
l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti 
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (656), di concerto con il Ministero della difesa, 
sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale 
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla 
cessazione dal servizio. 
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può 
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di 
guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (657), purché gli interessati ne facciano 
richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con 
targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti. 
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da 
essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il 
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (658). 
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie 
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche 
e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia. 
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i 
mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, 
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico. 
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai 
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di 
Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei 
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione 
Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei 
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della 
regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (659). 
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai 
sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto 
alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa 
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie 
dell'amministrazione di appartenenza (660). 
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi 
dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie 
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi 
istituzionali dell'amministrazione dello Stato (661). 



(656)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(657)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(658)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(659)  Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi 
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dall'art. 8-quinquies, D.L. 
31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(660)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 69, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(661)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto 
dal presente articolo vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246. 
 





139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti 
di polizia stradale.
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento 
di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), 
dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è 
limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali 
dell'amministrazione di appartenenza. 
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il 
rilascio della patente di cui al comma 1 (662). 



(662)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto 
disposto dal presente articolo vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246. 
 





TITOLO V 
Norme di comportamento 
140. Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo 
o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la 
sicurezza stradale. 
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, 
sono fissati dalle norme che seguono. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto 
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle 
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra 
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza 
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed 
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di 
sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo 
campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. 
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada 
a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle 
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi 
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore 
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per 
altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada 
fiancheggiati da edifici (663). 
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche 
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità 
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino 
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo 
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità. 
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire 
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione. 
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il 
conducente di animali da tiro, da soma e da sella. 
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la 
disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 148 a euro 594 (664). 
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la 
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (665). 



(663) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2005, n. 218 (Gazz. 
Uff. 8 giugno 2005, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma 
3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, 
della Costituzione.
(664)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, 
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 03, D.L. 27 
giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(665)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la 
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per 
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie 
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri 
abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h 
per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo 
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre 
corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o 
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h 
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa 
installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del 
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità 
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi 
natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 
90 km/h per le strade extraurbane principali (666). 
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono 
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi 
e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in 
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei 
criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti 
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (667). Gli enti proprietari della strada hanno 
l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle 
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (668) può modificare i provvedimenti presi dagli 
enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e 
comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può 
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente 
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti (669) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere 
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità 
sottoindicate: 
a) ciclomotori: 45 km/h; 
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose 
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 
km/h nei centri abitati; 
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o 
su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; 
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), 
i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle 
autostrade; 
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei 
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 
80 km/h sulle autostrade; 
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati 
per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei 
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 
km/h fuori dei centri abitati. 
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli 
di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime 
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite 
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale 
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del 
comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed 
organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli 
obblighi stabiliti dall'art. 141. 
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate 
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le 
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi 
autostradali, come precisato dal regolamento (670). 
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti 
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di 
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 148 a euro 594. 
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da 
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, 
sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in 
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa 
è da tre a sei mesi (671). 
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. 
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno 
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni 
ivi previste sono raddoppiate. 
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due 
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa 
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa 
da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la 
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi (672) (673). 



(666)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(667)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge 
di conversione. 
(668)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(669)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(670)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 210 (Gazz. 
Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, 
comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
(671)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff. 
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art. 
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(672)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 70, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 
2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del 
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra 
riportata. 
(673)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz. 
Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in 
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. 
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più 
vicino possibile al margine destro della carreggiata. 
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si 
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che 
circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno 
due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di 
circolazione. 
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere 
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve 
percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione. 
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per 
senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o 
le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. 
6. [Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie 
per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti] (674). 
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una 
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la 
corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al 
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono 
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono 
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro 
cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per 
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per 
effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a 
destra. 
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui 
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non 
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione. 
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della 
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai 
binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al 
loro senso di circolazione. 
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola 
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa 
segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare 
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro 
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non 
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori. 
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (675). 
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi 
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la 
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 281 a 
euro 1.123. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai 
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione 
è da due a sei mesi (676). 
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (677). 



(674)  Comma prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 71, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e 
poi soppresso dall'art. 10, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(675)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(676)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(677)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due 
corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i 
veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di 
marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che 
precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. 
È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione 
controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via 
libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione 
stessa. 
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, 
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il 
margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta. 
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria 
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per 
svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero 
per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della 
marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti 
che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta 
corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, 
sempre previa la necessaria segnalazione. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (678). 



(678)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima 
prudenza al fine di evitare incidenti. 
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le 
loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la 
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. 
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno 
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa 
segnalazione. 
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni 
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e 
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. 
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di 
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito 
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota 
con apposito segnale. 
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i 
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola 
sulla strada. 
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee 
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di 
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il 
transito dei veicoli provenienti da altre direzioni. 
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è 
fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola 
sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie 
variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada. 
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della 
precedenza. 
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (679). 

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una 
delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (680). 



(679)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(680)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
 





146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla 
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 
43 e delle relative norme del regolamento. 
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o 
nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a 
euro 148. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 
7, nonché dall'articolo 191, comma 4 (681). 
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le 
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a 
euro 570 (682) (683). 
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una 
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (684). 



(681)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 72, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(683)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(682)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(684)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
 





147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono 
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le 
segnalazioni indicate nell'art. 44 (685). 
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli 
utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni 
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in 
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario 
devono fermarsi senza impegnarli. 
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello 
quando: 
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere; 
b) siano in movimento di apertura le semibarriere; 
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti 
dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso 
articolo; 
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti 
dal medesimo articolo. 
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a 
livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di 
portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto 
quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in 
modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile 
dell'esistenza del pericolo. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una 
violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI 
(686). 



(685)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 73, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(686)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro 
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte 
della carreggiata destinata normalmente alla circolazione. 
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: 
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa 
compiersi senza costituire pericolo o intralcio; 
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di 
voler compiere analoga manovra; 
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, 
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata 
o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso; 
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa 
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria 
velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che 
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. 

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo 
precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve 
portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo 
ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza 
creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise 
in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente 
alla sinistra del veicolo che si intende superare. 
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. 
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il 
più vicino possibile al margine destro della carreggiata. 
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche 
conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di 
sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato 
a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve 
rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar 
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza 
di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di 
linea per trasporto di persone. 
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente 
che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o 
animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione 
che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da 
tergo. 
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo 
che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, 
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia 
iniziato dette manovre. 
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale 
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a 
destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di 
circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati. 
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la 
salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a 
destra è vietato. 
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei 
dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è 
consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a 
senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia 
tracciata apposita segnaletica orizzontale. 
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché 
il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai 
semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine 
sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso 
opposto di marcia. 
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. 
Esso è, però, consentito: 
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che 
intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra; 
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a 
senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie 
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale; 
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non 
sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso 
opposto di marcia; 
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico. 
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a 
livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da 
semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia 
rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai 
pedoni di attraversare la carreggiata. 
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti 
di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale. 
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero 
compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. 
Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 
7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una 
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione 
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (687). 
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 
13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
143 a euro 570. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, 
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 281 a euro 
1.123. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre 
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando 
si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due 
a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della 
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei 
mesi (688) (689) (690) (691). 



(687)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(688)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(689)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 74, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(690) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 ottobre 2005, n. 396 (Gazz. 
Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, 
comma 16, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
(691) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 45 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, 
comma 16, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, 
una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto 
tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. 
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo 
per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una 
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di 
strada con due o più corsie per senso di marcia. 
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono 
procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali 
macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in 
senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non 
intralciarne il lavoro. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo 
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare 
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione 
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Ove il 
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte 
in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a 
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 
euro 1.485, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni 
colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni 
I e II, del titolo VI (692). 



(692)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri 
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi 
vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare 
i veicoli che provengono in senso inverso. 
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri 
veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve 
arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata 
o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede 
in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è 
tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia. 
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli 
hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva 
a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno 
carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di 
veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la 
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in 
discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del 
veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in 
prossimità di una piazzola. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 
149, commi 5 e 6 (693). 



(693)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei 
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in 
profondità la strada antistante il veicolo; 
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada 
antistante il veicolo senza abbagliare; 
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare 
l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi 
di polvere; 
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada 
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il 
veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia; 
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che 
serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende 
cambiare direzione verso destra o verso sinistra; 
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli 
indicatori luminosi di direzione; 
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve 
ad illuminare la targa posteriore; 
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono 
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste 
dalla parte anteriore, posteriore e laterale (694); 
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a 
rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, 
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto; 
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo 
in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione; 
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione 
del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro; 
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che 
il conducente aziona il freno di servizio; 
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza 
del veicolo; 
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce 
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di 
veicoli (695) (696); 
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a 
segnalare particolari categorie di veicoli (697); 
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a 
rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna (698); 

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a 
quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del 
veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare (699); 
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a 
fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo 
di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa 
del proiettore anabbagliante (700); 
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo 
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 
177 (701); 
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il 
dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in 
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla 
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti 
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle 
macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta 
tecnica (702). 



(694)  Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151. 
(695)  Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151. 
(696)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 75, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(697)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(698)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(699)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(700)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(701)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(702)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
 





152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad 
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, 
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, 
dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle 
luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è 
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei 
casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il 
veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna (703). 
1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è 
obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione] 
(704). 
1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali 
è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei 
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro] (705). 
2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, 
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la 
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile 
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale 
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza] (706). 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (707) (708). 



(703)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(704)  Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione e successivamente abrogato dall'art. 3, 
comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di 
conversione. 
(705)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito 
dalla relativa legge di conversione e successivamente abrogato dall'art. 3, 
comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di 
conversione. 
(706)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(707)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(708)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 76, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a 
motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed 
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte 
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli 
a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, 
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali 
luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori 
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità 
possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione 
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni 
della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i 
proiettori anabbaglianti (709). 
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi 
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, 
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli 
di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. 
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere 
accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi 
indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia 
sufficiente (710). 
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli 
anabbaglianti nei seguenti casi: 
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle 
luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati 
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; 
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori 
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo 
che precede l'intenzione di sorpassare; 
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri 
utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su 
corsi d'acqua o su altre strade contigue. 
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare 
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che 
precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la 
circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei 
centri abitati (711). 
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori 
a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è 
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso 
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla 
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di 
emergenza (712). 
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta 
al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, 
aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono 
essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta 
poste dalla parte del traffico (713). 
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di 
pericolo: 
a) nei casi di ingombro della carreggiata; 
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di 
pericolo ove questo sia necessario; 
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità 
particolarmente ridotta; 
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; 
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche 
momentaneo per gli altri utenti della strada. 
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di 
fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora 
il veicolo ne sia dotato. 
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli 
indicati nell'art. 151. 
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa 
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (714). 



(709)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 12, D.Lgs. 15 
gennaio 2002, n. 9, successivamente abrogato dall'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, 
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(710)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(711)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(712)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(713)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(714)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 77, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso 
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di 
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare 
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, 
ovvero per fermarsi, devono: 
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio 
agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, 
direzione di essi; 
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli 
appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare 
per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata 
completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione 
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente 
deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora 
intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, 
qualora intenda voltare (715). 
3. I conducenti devono, altresì: 
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della 
carreggiata; 
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico 
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si 
tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della 
intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando 
si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più 
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i 
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la 
massima prudenza; 
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, 
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. 
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. 
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche 
frenate o rallentare improvvisamente. 
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza 
delle intersezioni, delle curve e dei dossi. 
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (716). 



(715)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 78, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(716)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo 
di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato 
il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. 
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone 
condizioni di efficienza e non deve essere alterato. 
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei 
veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati 
dal regolamento. 
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono 
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni 
caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (717). 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (718). 



(717)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 79, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(718)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima 
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve 
essere la più breve possibile. 
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è 
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano 
al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. 
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale 
acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza 
mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato. 
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di 
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni 
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve 
intermittenza. 
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o 
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni 
sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (719). 



(719)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme: 
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad 
esigenze della circolazione; 
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in 
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che 
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve 
essere presente e pronto a riprendere la marcia; 
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel 
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente; 
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui 
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere 
fisico del conducente o di un passeggero. 
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di 
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al 
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di 
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio 
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. 
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento (720). 
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere 
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo 
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la 
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine 
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. 
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata. 
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo 
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al 
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di 
larghezza. 
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati 
nel modo prescritto dalla segnaletica. 
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai 
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta 
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta 
è fatto obbligo di porlo in funzione. 
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere 
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che 
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada. 
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (721). 



(720)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 8, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(721)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate: 
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di 
linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; 
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i 
portici, salvo diversa segnalazione; 
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di 
scorrimento, anche in loro prossimità; 
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici 
in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali 
di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; 
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di 
intersezione; 
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in 
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino 
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; 
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché 
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; 
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione (722). 
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: 
a) allo sbocco dei passi carrabili; 
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in 
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; 
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori 
a due ruote o due motocicli; 
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei 
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a 
una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi 
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; 
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di 
cose, nelle ore stabilite; 
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone 
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi 
tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati 
dagli stessi veicoli (723) (724); 
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; 
i) nelle aree pedonali urbane; 
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; 
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di 
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; 
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; 
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di 
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e 
dopo le installazioni destinate all'erogazione. 
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal 
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune 
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo 
consenso. 
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del 
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 74 a euro 296 (725). 
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. 
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di 
calendario per il quale si protrae la violazione (726) (727). 



(722)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 
32. 
(723)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. 
Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, 
comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e 
secondo, e 32 della Costituzione. 
(724) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff. 
22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, 
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in 
relazione all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(725)  Comma così modificato dal comma 8-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, 
n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
(726)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(727)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 80, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei 
veicoli: 
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario 
della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio 
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia 
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo; 
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3; 
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o 
grave intralcio alla circolazione; 
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni 
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia 
delle strade e del relativo arredo (728). 
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio 
della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme 
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche 
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (729) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche 
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad 
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli 
o di sicurezza della circolazione. 
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del 
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, 
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di 
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo 
non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca 
intralcio o pericolo alla circolazione. 
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione 
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per 
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo 
I, sezione II, del titolo VI. 
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli 
in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che 
siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario 
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal 
caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 
915 (730). 
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 
1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta 
vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o 
l'operatività delle strutture portuali (731). 



(728)  Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494. 
(729)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(730)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 81, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(731)  Comma aggiunto dal comma 8-ter dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
 





160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il 
conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a 
lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi 
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o 
pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli 
animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori 
dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata. 
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (732). 



(732)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del 
carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni 
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per 
quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il 
veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul 
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie 
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla 
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie 
per rendere sicura la circolazione e libero il transito. 
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare 
il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o 
in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della 
strada od un organo di polizia. 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (733). 



(733)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i 
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per 
qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano 
inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, 
anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da 
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale 
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve 
essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale 
retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul 
piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la 
visibilità. 
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di 
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato 
e riportare gli estremi dell'approvazione. 
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, 
il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente 
l'ostacolo. 
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con 
il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi 
retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che 
opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono 
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali 
dispositivi (734). 
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto 
divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza 
avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale 
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle 
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le 
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle (735). 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (736) (737). 



(734)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(735)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 
5, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Le caratteristiche tecniche di cui al presente 
comma sono state approvate con D.M. 30 dicembre 2003. 
(736)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(737)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 82, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o 
di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i 
veicoli che compongono tali convogli. 
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (738). 



(738)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la 
dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né 
impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la 
stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di 
segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col 
braccio. 
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non 
può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere 
longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, 
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti 
dall'art. 61. 
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, 
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del 
veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza 
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi 
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono 
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della 
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in 
parte sostenute da ruote. 
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere 
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della 
strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante 
uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale 
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare 
costantemente normali all'asse del veicolo. 
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di 
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato 
e riportare gli estremi dell'approvazione. 
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia 
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente 
articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a 
motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al 
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, 
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per 
la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione 
della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il 
carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della 
restituzione sono fissate dal regolamento (739) (740). 



(739)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 83, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(740)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente 
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire 
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante 
aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché 
idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente 
percepibili da parte degli altri utenti della strada. 
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato 
il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), 
oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto 
alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale 
mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve 
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal 
regolamento per i veicoli di soccorso stradale. 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (741). 



(741)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa 
complessiva a pieno carico indicata nella targa (742). 
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno 
carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione 
di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 22 a euro 88 (743). 



(742)  Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 
1993, n. 36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32. 
(743)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva 
indicata sulla carta di circolazione. 
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico 
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella 
carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma: 
a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1 t; 
b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; 
c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; 
d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. 
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le 
sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la 
eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, 
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa 
complessiva. 
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, 
lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o 
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle 
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle 
opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, 
lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano 
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto 
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. 
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa 
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a 
quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione 
amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. 
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di 
massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel 
complesso. 
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a 
euro 594, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del 
codice civile. 
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le 
masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i 
valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si 
devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al 
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si 
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta 
di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle 
strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato 
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della 
massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la 
continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti 
consentiti. 
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili 
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga 
superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in 
questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a 
quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata 
al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è 
prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità 
dell'autorizzazione (744). 
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli 
strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione 
agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da 
disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di 
cui al comma 9 in solido (745). 
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal 
presente articolo (746). 



(744)  Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(745)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 
32. 
(746)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 84, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli 
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni. 
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo 
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto 
delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di 
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti (747). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (748) può 
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed 
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole 
merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che 
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo 
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (749), di concerto con il Ministro dell'interno. 
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei 
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli, 
debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(750), con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente codice, le necessarie misure applicative (751). 
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso 
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno 
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti 
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas 
tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei 
permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 
4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (752), di 
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato (753) e della salute (754), possono essere classificate merci 
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra 
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti 
sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate 
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui 
al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo 
trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da 
seguire. 
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme 
dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , modificato dall'art. 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive 
modifiche. 
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (755) provvede con propri 
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del 
trasporto su strada delle merci pericolose (756). 
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al 
trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta 
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle 
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. 
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia 
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, 
negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 (757). 
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della 
sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di 
guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni 
consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (758). 
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali 
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, 
relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci 
pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla 
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle 
etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e 
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non 
ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e 
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427. A tale 
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma 
del capo I, sezione II, del titolo VI (759). 
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti 
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai 
commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei 
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di 
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427 (760). 
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre 
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, 
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (761). 

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni 
dell'art. 167, comma 9 (762) (763). 



(747)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(748)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(749)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(750)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(751)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 
settembre 2005. 
(752)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(753)  Ora Ministro delle attività produttive ai sensi degli artt. 27 e 55, 
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. 
(754)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(755)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(756)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 
settembre 2005. 
(757)  Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per 
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, 
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. 
(758)  Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per 
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi, 
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. 
(759)  Comma così sostituito dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, 
n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
(760)  Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
(761)  Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
aggiunto dalla relativa legge di conversione. 
(762)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 85, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), 
come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51. 
(763)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento 
per effettuare le manovre necessarie per la guida. 
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi 
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può 
superare quello indicato nella carta di circolazione (764). 
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli 
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le 
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i 
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori 
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di 
detti veicoli. 
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non 
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la 
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due 
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla 
sagoma trasversale del veicolo. 
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al 
trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero 
sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione 
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 
sedici (765). 
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto 
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da 
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di 
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita 
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente 
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via 
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento 
per i trasporti terrestri (766). 
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le 
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai 
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero 
di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 
(767). 
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente 
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 370 a euro 1.485, nonché la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a 
norma del capo I, sezione II, del titolo VI (768). 
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una 
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 36 a euro 148. 
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 
(769) (770). 



(764) Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto 
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione.
(765) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. 
Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.
(766)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(767) Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto 
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione.
(768)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 
32. 
(769)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(770)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 86, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero 
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione 
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in 
caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere 
sollevando la ruota anteriore. 
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, 
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato 
di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con 
regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del 
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati 
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (771). 
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in 
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite 
attrezzature del veicolo (772). 
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi 
trainare da altri veicoli. 
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano 
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo 
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, 
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti 
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia 
o contenitore. 
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 (773). 
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, 
dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo 
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, 
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un 
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni 
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per 
novanta giorni (774) (775) (776). 



(771)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata 
nell'art. 7, comma 7, dello stesso decreto. 
(772)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(773)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(774) Comma così sostituito dal comma 167 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 
262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(775)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 87, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto 
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione.
(776)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e 
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un 
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (777). 
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri: 
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria 
chiusa; 
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza 
a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a 
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le 
disposizioni del regolamento (778). 
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. Quando il mancato uso del casco 
riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (779) 
(780) (781). 
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il 
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, 
sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o 
un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni 
previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La 
custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso (782) (783) (784). 
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio 
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette 
o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970. 
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro 
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, 
del titolo VI (785) (786) (787). 



(777)  Comma prima modificato dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e 
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostitutio dall'art. 3, 
comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(778)  Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così 
sostituito dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Il regolamento 
previsto dal presente comma è stato adottato con D.M. 11 aprile 2001, n. 298. 
(779)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(780) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. 
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 
della Costituzione.
(781) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, 
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(782)  Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, 
n. 151 e poi dal comma 168 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(783) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. 
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 
della Costituzione.
(784) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, 
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(785)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(786)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 88, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto 
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione.
(787)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz. 
Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171, 
sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
172. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, 
di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo 
di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore 
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per 
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite 
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti 
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti 
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente 
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di 
ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore 
solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli 
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli 
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al 
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un 
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non 
inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di 
sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag 
frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in 
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione 
delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di 
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere 
assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui 
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto 
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati 
dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il 
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello 
figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile 
su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal 
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante 
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e 
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario 
in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti 
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità 
sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle 
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni 
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di 
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare 
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere 
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata 
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari 
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in 
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività 
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i 
bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti 
posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo 
di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano 
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di 
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. Quando il 
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, 
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del 
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in 
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima 
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, 
del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola 
il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio 
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a 
euro 2.970.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui 
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (788) (789) (790). 



(788) Articolo modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 89, D.Lgs. 
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), corretto 
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 151, nuovamente 
modificato dal comma 12 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, ed infine così 
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, 
n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(789) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-21 aprile 2006, n. 169 (Gazz. 
Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come 
modificato dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in 
riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
(790) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 374 (Gazz. 
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, 
come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 29, 
secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di 
pace di Manduria.
 





173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della 
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche 
e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati 
apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. 
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi 
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti 
dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e 
di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, 
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso 
di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia 
adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro 
funzionamento l'uso delle mani (791). 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 (792) (793). 



(791)  Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(792)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(793)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 90, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o 
cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di 
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal 
regolamento CEE n. 3820/85. 
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art. 
14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al 
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi 
dell'art. 12 del presente codice. 
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento, 
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari 
del Dipartimento per i trasporti terrestri (794) e dell'Ispettorato del lavoro. 
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi 
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (795). 

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è 
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di 
servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (796). 
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste 
nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 22 a euro 88. 
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del 
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto 
costituisca reato. 
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre 
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente 
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i 
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il 
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il 
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di 
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata 
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola 
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 
6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della 
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei 
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo 
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo 
la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni 
richieste dal presente articolo (797). 
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui 
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido 
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta (798). 
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni 
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li 
tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la 
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge penale, ove il fatto costituisca reato. 
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e 
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di 
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del 
titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si 
riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a 
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a 
suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere 
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, 
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto 
cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di 
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle 
disposizioni vigenti in materia. 
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono 
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. 
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti 
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (799), ai sensi del comma 11, 
è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (800), il quale decide entro sessanta giorni. I 
provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi (801) (802). 



(794)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(795)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(796)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(797)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(798)  Il presente comma era stato sostituito dalla lettera e) del comma 14 
dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla relativa legge di 
conversione. 
(799)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(800)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(801)  Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 5-bis dalla lettera c) 
del comma 14 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla 
relativa legge di conversione. 
(802)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli 
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su 
altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (803), su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita 
segnaletica d'inizio e fine. 
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle 
strade di cui al comma 1: 
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a 
motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore 
termico; 
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino 
a 1300 kg; 
c) veicoli non muniti di pneumatici; 
d) macchine agricole e macchine operatrici; 
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre 
i limiti consentiti; 
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie 
suscettibili di dispersione; 
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 
61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; 
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono 
costituire pericolo per la circolazione; 
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. 
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli 
enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. 
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine 
operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica 
sulle strade extraurbane principali. 
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione 
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di 
determinate categorie di veicoli. 
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (804), da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i 
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere 
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre 
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della 
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi 
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti (805) mentre per quelli appartenenti alle Forze 
armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa. 
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di 
servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se 
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei 
pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso. 
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di 
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato: 
a) trainare veicoli che non siano rimorchi; 
b) richiedere o concedere passaggi; 
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse 
sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente 
proprietario; 
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo 
stabilito dall'ente proprietario o concessionario. 
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a 
chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda 
sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli 
utenti delle autostrade stesse. 
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza 
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle 
ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi 
esistenti nell'àmbito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate. 
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso 
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159. 
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in 
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi 
abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati 
a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 
1982, n. 915 . Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono 
incaricare l'ente proprietario. 
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli 
enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. 
Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia. 
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 
1.485. 
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148, 
salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 . 
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui 
al capo I, sezione II, del titolo VI. 
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Se la 
violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 22 a 
euro 88. 
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia 
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando 
la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 
2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile 
riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme (806). 



(803)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(804)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(805)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(806)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 91, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 
175, comma 1, è vietato: 
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche 
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel 
senso di marcia opposto a quello consentito (807); 
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, 
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di 
parcheggio; 
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o 
riprendere la marcia; 
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire 
dalla carreggiata. 
2. È fatto obbligo: 
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di 
marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima 
corsia; 
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di 
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo 
inizio; 
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento 
di corsia. 
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per 
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia 
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla 
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la 
prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla 
striscia di sinistra. 
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di 
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di 
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo. 
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo 
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti 
del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo 
deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di 
emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando 
comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per 
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. 
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano 
le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10. 
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di 
notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le 
luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 
5. 
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla 
corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché 
il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve 
essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m 
dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente 
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di 
limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione. 
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa 
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la 
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi 
veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie 
all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. 
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file 
parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia. 
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i 
conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle 
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date 
dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio 
secondo le modalità e le tariffe vigenti. 
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e 
degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il 
conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196 
(808). 
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti 
di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando 
sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del 
presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione 
del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di 
emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza 
del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni 
di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché 
muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada (809). 
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono 
essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui 
veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla 
lampeggiante. 
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui 
al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi 
di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. 
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in 
caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, 
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni. 
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o 
che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in 
suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana 
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà 
di prova in ordine alla stazione di entrata. 
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando 
pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, 
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il 
pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in 
regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata 
con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del 
veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, 
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la 
visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214. 
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia 
commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la 
sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018 (810) (811). 
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 
6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
370 a euro 1.485. 
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e 
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di 
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la 
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le 
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di 
violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione 
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi (812) (813) 
(814) (815). 



(807)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
(808)  Comma aggiunto dall'art. 80, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289. 
(809)  Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(810)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. 
(811)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, 
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
176, commi 19 e 22, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 
della Costituzione. 
(812)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 92, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Successivamente, l'art. 
20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, con gli attuali primo e 
secondo periodo, l'originario primo periodo del comma 22 del presente articolo. 
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 come sostituito dalla 
relativa legge di conversione e modificato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151. 
(813)  La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno 
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, 
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
176, commi 19 e 22, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 
della Costituzione. 
(814)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89 
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno 
1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza 
16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie 
speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 
1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della 
Costituzione. 
(815)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. 
Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 
218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di 
polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli 
ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a 
luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli 
adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale 
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi 
equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di 
Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti 
al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di 
istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento 
di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(816). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere 
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (817). 
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi 
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico 
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante 
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni 
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le 
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti 
del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e 
diligenza. 
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o 
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il 
segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il 
passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli 
avvantaggiandosi nella progressione di marcia. 
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi 
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 74 a euro 296. 
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (818) (819). 



(816)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(817)  Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(818)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 93, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(819)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di 
cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie 
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il 
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12. 
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di 
cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (820) e dell'Ispettorato del lavoro. 
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i 
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i 
periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di 
controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di 
servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica 
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (821). 

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto 
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia 
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato (822). 
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre 
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente 
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i 
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il 
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il 
periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di 
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata 
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola 
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito 
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 
6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della 
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei 
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo 
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo 
la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni 
richieste dal presente articolo (823). 
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui 
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido 
con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta (824). 
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni 
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene 
scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la 
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato. 
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e 
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea 
o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, 
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si 
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a 
regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia 
provveduto. 
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, 
sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, 
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto. 
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di 
persone in servizio di linea. 
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono 
adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta 
giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (825), il quale decide 
entro sessanta giorni (826) (827). 



(820)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(821)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(822)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(823)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(824)  Il presente comma era stato sostituito dalla lettera e) del comma 15 
dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla relativa legge di 
conversione. 
(825)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(826)  Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 3-bis dalla lettera b) 
del comma 15 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla 
relativa legge di conversione. 
(827)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità (828).
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive 
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le 
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei 
casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono 
essere dotati altresì di limitatore di velocità (829). 
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi 
in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un 
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel 
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, 
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a 
euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che 
l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del 
cronotachigrafo. 
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità 
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente 
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro 
3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui 
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità (830). 
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di 
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di 
velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con 
limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a 
euro 2.853 (831). 
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui 
al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(832) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o 
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state 
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni 
pecuniarie previste. 
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della 
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa 
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura 
stabilita per la sanzione più grave. 
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere 
comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(833) presso il quale il veicolo risulta immatricolato. 
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il 
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non 
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche 
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la 
più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono 
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi 
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del 
limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del 
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al 
trasporto di cose o di persone in solido (834). 
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, 
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con 
limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante 
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la 
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il 
titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il 
predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da 
effettuare al più presto (835). 
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 
7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo 
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al 
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. 
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre 
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la 
violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di 
velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo 
I, sezione II del titolo VI (836). 
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono 
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e 
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso 
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il 
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie 
verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio 
cronotachigrafo (837). 



(828)  Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151.
(829)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(830)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(831)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(832)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(833)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(834)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(835)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(836)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(837)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 94, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i 
seguenti documenti: 
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla 
circolazione del veicolo; 
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; 
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente 
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), 
nonché un documento personale di riconoscimento; 
d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve 
avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola 
guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui 
all'art. 123, comma 7. 
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza 
quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82. 
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla 
carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il 
conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a 
servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza 
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia 
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (838). 
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale 
e il certificato di idoneità, quando prescritti. 
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione 
del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento 
di riconoscimento (839). 
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si 
tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88. 
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di 
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di 
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento 
delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 
Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte 
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per 
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la 
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei 
documenti (840) (841) (842) (843). 



(838)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(839)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata 
nell'art. 7, comma 8, dello stesso decreto. 
(840)  Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(841)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(842)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(843) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff. 
15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, 
comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
 





181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i 
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno 
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo 
all'assicurazione obbligatoria (844). 
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al 
comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi (845). 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. Si applica la 
disposizione del comma 8 dell'art. 180 (846). 



(844)  Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il 
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo comma, 
vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(845)  Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il 
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo comma, 
vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
(846)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le 
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in 
numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre 
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e 
proceda sulla destra dell'altro. 
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il 
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di 
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, 
prontezza e facilità le manovre necessarie. 
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle 
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della 
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono 
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non 
sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente 
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente 
assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. 
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre 
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote 
simmetriche, solo da quest'ultimo. 
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro 
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto 
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. 
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, 
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite 
nel regolamento. 
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. La 
sanzione è da euro 36 a euro 148 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 
6 (847) (848) . 



(847)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(848)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 96, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non 
deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il 
controllo degli animali. 
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato 
da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote. 
Fanno eccezione i trasporti funebri. 
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze 
o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di 
animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente 
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in 
ogni caso dal sindaco. 
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti. 
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (849). 



(849)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da 
soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un 
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e 
condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione. 
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in 
piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, 
segnalata con gli appositi segnali di pericolo. 
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade 
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono 
tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce 
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla 
parte anteriore che dalla parte posteriore. 
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due 
animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei 
casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità 
delle luci previste per il veicolo a cui sono legati. 
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando 
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di 
cinquanta e da non meno di due per un numero superiore. 
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti 
libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a 
frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad 
opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione. 
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade 
e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; 
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in 
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti 
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. 
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (850) (851). 



(850)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(851)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 97, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione 
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli 
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri 
veicoli. 
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non 
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul 
suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del 
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente 
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano 
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in 
analoghi parcheggi della zona. 
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su 
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento 
igienico-sanitario. 
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di 
appositi impianti interni di raccolta. 
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le 
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 
delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad 
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli 
appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti 
igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di 
analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito 
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 
8. Con decreto del Ministro della salute (852), di concerto con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio (853), sono determinate le 
caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento 
dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti 
igienico-sanitari di cui al comma 4 (854) (855). 



(852)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(853)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(854)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 98, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(855)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande 
alcoliche. 
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca 
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a 
euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. 
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei 
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai 
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa 
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è 
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del 
titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le 
disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da 
altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato 
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al 
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia (856) 
(857) (858). 
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione 
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui 
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero 
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi 
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito 
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di 
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione 
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia 
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il 
più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con 
strumenti e procedure determinati dal regolamento. 
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure 
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta 
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte 
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini 
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la 
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, 
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti 
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti 
di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano 
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 
1999, n. 144 (859). 
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore 
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), 
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle 
sanzioni di cui al comma 2. 
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è 
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui 
al comma 2 (860). 
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai 
sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita 
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di 
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine 
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della 
patente di guida fino all'esito della visita medica. 
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore 
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), 
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in 
via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita 
medica di cui al comma 8 (861) (862) (863). 



(856)  La Corte costituzionale con ordinanza 17-23 maggio 1995, n. 191 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 1995, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, 
secondo comma, seconda parte, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 
primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con 
successiva ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 167 Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, 
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 25 della Costituzione. 
(857) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 264 
(Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 186, comma 2, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata in relazione all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione.
(858) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 47 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 
186, comma 2 e 187, comma 7, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, 
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, 
della Costituzione.
(859)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. 
Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, 
comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della 
Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in 
epigrafe. 
(860) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 47 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 
186, comma 2 e 187, comma 7, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, 
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, 
della Costituzione.
(861)  Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125 e 
dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 5, 
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di 
conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 
(862)  La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194 
(Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli 
artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224, 
primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della 
Costituzione. 
(863)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461 
(Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 
sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, 
della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata 
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione 
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui 
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero 
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per 
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi 
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero 
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del 
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o 
psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, 
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il 
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti 
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o 
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di 
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari 
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa 
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, 
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di 
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli 
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle 
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente 
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa 
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il 
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. 
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti 
stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della 
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a 
cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del 
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al 
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi 
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino 
all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le 
modalità indicate dal regolamento. 
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con 
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più 
grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano 
le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente 
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui 
all'articolo 186, comma 2 (864) (865). 



(864)  Articolo prima modificato dall'art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall'art. 14, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, 
anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 
(865)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144 (Gazz. 
Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede la 
depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del 
codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con 
riferimento all'art. 3 della Cost. La Corte costituzionale, con successiva 
ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25, 
secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide 
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite 
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la 
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono 
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti 
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non 
sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta 
nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere 
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non 
osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal 
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
euro 36 a euro 148 (866) (867). 



(866)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(867)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo 
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a 
coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. 
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea 
a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale 
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e 
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni 
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare 
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti 
in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione 
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta 
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità 
dell'incidente. 
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, 
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone 
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili 
gli elementi sopraindicati. 
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di 
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In 
tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da 
determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si 
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di 
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo 
VI (868). 
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno 
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione 
da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, 
sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le 
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura 
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo 
codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del 
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti 
(869) (870). 
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di 
prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei 
mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo 
VI (871). 
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che 
hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli 
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di 
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto 
stabilito per il caso di flagranza di reato. 
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al 
fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia 
giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 
6 (872) 
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto 
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 
(873). 



(868)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 
aprile 2003, n. 88). 
(869)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 
aprile 2003, n. 88). 
(870)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz. 
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, sollevata in 
riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente 
la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio 
1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevate in 
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. 
(871)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 
aprile 2003, n. 88). 
(872)  Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile 
2003, n. 88). 
(873)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli 
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, 
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata 
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio 
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo 
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a 
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei 
veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da 
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni 
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di 
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. 
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli 
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi 
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i 
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con 
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. 
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre 
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti 
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata 
nel comma 2. 
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di 
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle 
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito 
normale degli altri pedoni. 
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista 
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. 
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando 
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. 
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da 
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti 
della strada riservate ai pedoni. 
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è 
vietata sulla carreggiata delle strade. 
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni 
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare 
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni 
di pericolo per gli altri utenti. 
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (874) 
(875). 



(874)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(875)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 100, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti 
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni 
che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per 
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento 
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai 
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia 
vietato il passaggio. 
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono 
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la 
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità 
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane 
guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o 
comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad 
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano 
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando 
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto (876). 
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (877) (878).



(876)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come 
sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(877)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 

(878)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei 
funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di 
polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale 
distintivo. 
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, 
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la 
patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle 
norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé. 
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: 
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle 
norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; 
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i 
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino 
difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e 
altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della 
strada; 
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, 
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con 
l'osservanza di specifiche cautele. 
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per 
controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti 
di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di 
incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante 
l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché 
le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del 
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei 
trasporti (879) e della giustizia (880). 
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, 
anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 
1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. 
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non 
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 1.169 a euro 4.678 (881) (882). 



(879)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(880)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(881)  Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
(882)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i 
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la 
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla 
responsabilità civile verso terzi (883). 
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970 
(884). 
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando 
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque 
resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, 
secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è 
altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla 
contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, 
esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione 
del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei 
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di 
radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una 
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. 
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore 
restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria (885) (886). 
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia 
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, 
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato 
in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, 
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della 
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di 
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di 
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di 
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo 
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini 
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura 
ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il 
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi 
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 
(887) (888). 



(883) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, 
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, 
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(884) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, 
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, 
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(885)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(886) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz. 
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193, 
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27 
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, 
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(887)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(888)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





TITOLO VI 
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni 
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni 
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative 
pecuniarie ed applicazione di queste ultime 
194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata 
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le 
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 
novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del 
presente capo. 



 





195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di 
danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, 
sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale 
di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si 
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (889). 
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal 
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla 
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del 
trasgressore e alle sue condizioni economiche (890). 
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni 
in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) 
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni 
biennio, il Ministro della giustizia (891), di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze (892), e delle infrastrutture e dei trasporti 
(893), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1 (894). 
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento 
all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 
centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (895). 



(889)  Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Con 
D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai 
sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale delle sanzioni. 
(890)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 101, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(891)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(892)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(893)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(894)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale delle sanzioni. 
(895)  Comma aggiunto dal comma 529 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il 
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con 
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è 
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da 
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la 
sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario 
e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione (896) 
(897). 
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma 
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita 
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in 
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, 
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una 
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o 
comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, 
la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in 
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la 
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della 
violazione stessa (898) (899). 



(896)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 102, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(897)  La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255 
(Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196, 
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. 
(898)  La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. 
Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 
sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli 
articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, 
secondo comma, della Costituzione. 
(899) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 
24 della Costituzione. 
 





197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una 
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la 
violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente. 



 





198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od 
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla 
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali 
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e 
agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni 
previste per ogni singola violazione (900). 



(900) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz. 
Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 
2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
 





199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
non si trasmette agli eredi. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata 
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al 
pagamento della somma dovuta. 
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le 
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel 
regolamento è indicato il relativo modello. 
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla 
persona obbligata in solido. 
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui 
dipende l'agente accertatore (901) (902). 



(901)  Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla 
relativa legge di conversione. 
(902) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. 
Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 
201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, 
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei 
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo 
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di 
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad 
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri 
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve 
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di 
accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che 
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la 
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata 
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora 
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato 
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere 
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino 
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del 
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla 
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro 
identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata 
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (903) (904). 
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la 
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli 
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: 
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; 
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; 
c) sorpasso vietato; 
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario 
del veicolo; 
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento 
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità 
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il 
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque 
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari 
(905); 
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del 
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 
1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni (906); 
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e 
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti 
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (907). 
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta 
la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve 
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la 
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 
1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora 
l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente 
omologate (908). 
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere 
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei 
confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1. 
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo 
trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche 
dall'Anagrafe tributaria (909). 
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, 
dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la 
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a 
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio 
postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di 
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della 
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente 
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, 
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli 
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (910) o dal P.R.A. o 
dalla patente di guida del conducente (911). 
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è 
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la 
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (912) (913). 
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta 
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico 
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante 
apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro 
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato 
a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro 
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura 
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del 
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui 
dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa 
violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della 
responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto 
ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede 
alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, 
comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto 
intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica (914) (915) 
(916). 



(903)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte 
costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (Gazz. Uff. 26 giugno 
1996, n. 26, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 201, 
primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo 
trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla 
commissione della violazione, faceva decorrere il termine di centocinquanta 
giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta 
identificazione, anziché dalla data in cui fossero risultati dai pubblici 
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o 
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione fosse stata posta in 
grado di provvedere alla loro identificazione. 
(904) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 
24 della Costituzione. 
(905) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 
1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 
27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione.
(906) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz. 
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 
1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 
27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione.
(907)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(908)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato 
dalla relativa legge di conversione. 
(909)  Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(910)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(911)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(912)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 103, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(913)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz. 
Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione. 
(914)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(915) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz. 
Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 
201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(916) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz. 
Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, 
sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
 





(giurisprudenza di legittimità)
202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione 
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali 
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni 
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato 
dalle singole norme (917). 
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale 
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente 
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente 
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate 
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto 
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario. 
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non 
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di 
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la 
patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, 
deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve 
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione (918). 
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni 
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, 
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali 
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della 
commessa violazione entro dieci giorni (919). 



(917) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, 
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(918)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 104, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(919)  Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di 
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato 
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono 
proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi 
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi 
agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono 
essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione 
personale (920). 
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al 
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, 
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui 
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal 
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione (921). 
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo 
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta 
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e 
dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. 
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, 
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore 
utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso (922). 
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia 
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni 
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo 
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa 
edittale e per le spese di procedimento (923) (924) (925). 



(920) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz. 
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, 
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha 
infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 97 della Costituzione. 
(921)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(922)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(923)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 105, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(924)  La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315 
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione 
senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997, 
n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione. 
(925)  La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. 
Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei 
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, 
n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt. 
206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con 
altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, 
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la 
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando 
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati 
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro 
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte 
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, 
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, 
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola 
violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione 
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle 
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, 
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, 
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola 
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il 
quale ne dà notizia ai ricorrenti (926) (927) (928) (929) (930). 
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del 
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della 
considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi 
detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso 
si intende accolto (931) (932). 
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il 
termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al 
ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino 
alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del 
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il 
ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare 
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza 
ulteriori formalità (933) (934). 
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria 
deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione, 
nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e 
delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni 
dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato 
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento, 
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e 
all'ufficio o comando accertatore (935) (936). 
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione 
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della 
somma ingiunta e delle relative spese (937). 



(926)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 106, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), 
dall'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 18, L. 24 novembre 
2000, n. 340 e dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. 
(927)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz. 
Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, 
primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 ottobre-6 
novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di 
Verona. 
(928)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 
primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 
novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, 
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. 
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 
del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che 
il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la 
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura 
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della 
strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della 
Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto 
2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art. 
2, comma 1, lettera 
d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di Taranto; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 5 della 
Costituzione. 
(929)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 55 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, 
comma 1, sollevata dal giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24 
e 97, primo comma, della Costituzione. 
(930) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, 
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(931)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(932) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, 
lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.
(933)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(934) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43 
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 
151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, 
lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.
(935)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(936)  La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147 
(Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, 
comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della 
Costituzione. 
(937)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz. 
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 
primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5 
novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306 
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, 
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione. 
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366 
del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che 
il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la 
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura 
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della 
strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n. 
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della 
Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto 
2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204 
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art. 
2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di 
Taranto; 
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 5 della 
Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
204-bis. Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il 
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia 
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, 
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del 
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni 
dalla data di contestazione o di notificazione (938) (939) (940) (941). 
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 
23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal 
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie. 
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la 
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una 
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo 
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al 
ricorrente (942) (943) (944) (945). 
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente 
presentato il ricorso di cui all'articolo 203. 
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione 
dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, 
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, 
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua 
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a 
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale 
somma residua è restituita al ricorrente. 
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo 
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino 
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso. 
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione 
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al 
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata (946).
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere 
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla 
patente di guida (947) (948). 
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di 
cui all'articolo 205 (949) (950) (951). 



(938) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. 
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha 
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti 
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo 
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), 
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge 
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(939) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188 
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1, 
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 
24 della Costituzione. 
(940) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz. 
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, 
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha 
infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 
e 97 della Costituzione. 
(941) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 46 (Gazz. 
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 
1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione.
(942)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (Gazz. Uff. 
14 aprile 2004, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma. 
(943)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 266 (Gazz. 
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione. 
(944)  La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 ottobre 2004, n. 310 (Gazz. 
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(945) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz. 
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha 
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti 
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo 
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), 
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge 
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, 
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(946) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, 
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(947) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 giugno 2005, n. 247 (Gazz. 
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, 
sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.
(948) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz. 
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202, 
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art. 
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(949)  Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(950)  La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. 
Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo 
comma, della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126 
-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, 
con successiva sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 471 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006, 
n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in 
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, "in 
relazione al precedente art. 126-bis, comma 2", del medesimo codice della strada 
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(951)  La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. 
Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, 
sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della 
Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa 
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di 
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla 
stessa, se l'interessato risiede all'estero. 
2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, 
nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, 
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa 
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata 
una sanzione amministrativa accessoria] (952). 
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la 
tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore 
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 208 (953). 



(952)  Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
(953)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 107, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Successivamente, il comma 3 del presente articolo è stato così sostituito prima 
dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 4, D.L. 27 giugno 
2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 
204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 
novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 
1981, n. 689 . 
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono 
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se 
i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle 
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. 
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente 
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il 
ruolo per la riscossione in unica soluzione (954). 



(954)  La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz. 
Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei 
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli 
artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999, 
n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt. 
206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con 
altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, 
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la 
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria 
irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
 





207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene 
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione 
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare 
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura 
ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio 
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo 
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore 
medesimo. 
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà 
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente 
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della 
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è 
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è 
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende (955). 
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione 
europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da 
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per 
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 (956). 
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene 
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato 
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta 
giorni (957). 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di 
proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia 
(958). 
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli 
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente 
di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea (959). 



(955)  Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(956)  Comma aggiunto dall'art. 25, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge 
comunitaria 2002 e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 
e dall'art. 11, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003. 
(957)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(958)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 108, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), 
come modificato dalla relativa legge di conversione. 
(959)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste 
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano 
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari 
ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. 
I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le 
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, 
delle regioni, delle province e dei comuni. 
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, 
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano 
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, 
nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e 
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro 
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla 
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per 
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza 
del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia 
di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della 
circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale 
annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del 
veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - 
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del 
totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata 
nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per 
conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (960). 
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri 
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle 
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto 
delle quote come annualmente determinate (961). 
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti 
indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire 
agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la 
relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione 
sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e 
alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici 
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura 
non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la 
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, 
anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, 
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le 
determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
(962). Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con 
popolazione superiore a diecimila abitanti (963). 
4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per 
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di 
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad 
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e 
a forme flessibili di lavoro (964).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le 
occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di 
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.



(960)  Comma così sostituito, prima dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 
360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre 
1993, e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(961)  Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(962)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(963)  Comma prima modificato dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366, 
dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18, L. 7 
dicembre 1999, n. 472, poi sostituito dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre 
2000, n. 388 ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 
115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(964) Comma aggiunto dal comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





(giurisprudenza di legittimità)
209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata 
dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 



 





Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative 
pecuniarie 
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in 
generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione 
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, 
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono. 
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente 
codice si distinguono in: 
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di 
sospendere o cessare una determinata attività; 
b) sanzioni concernenti il veicolo; 
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida. 
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della 
confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della 
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di 
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della 
commessa violazione entro dieci giorni (965). 
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi 
obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si 
estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro 
del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo 
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi. 



(965)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 110, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di 
rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione 
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero 
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel 
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, 
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto 
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. 
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si 
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 
dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende 
l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione 
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine 
per ricorrere. 
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione 
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o 
di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità 
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo 
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal 
prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o 
comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il 
controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le 
opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, 
il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della 
sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente 
proprietario della strada. 
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il 
prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, 
dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al 
compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il 
prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce 
titolo esecutivo ai sensi di legge. 
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento, 
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria. 
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di 
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore 
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso 
il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura 
dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4. 
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria (966). 



(966)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 111, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una 
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di 
cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel 
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella 
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto 
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa, 
quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, 
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale 
o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio 
o comando da cui dipende l'agente accertatore. 
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si 
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203, 
commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione 
dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga 
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione 
accessoria. 
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei 
termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla 
denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, 
previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi, 
all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale, 
che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente 
sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al 
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo 
esecutivo. 
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a 
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le 
condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di 
cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a 
che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al 
prefetto. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca 
amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della 
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede 
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone 
menzione nel verbale di contestazione della violazione (967). 
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, 
il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o 
altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di 
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, 
a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al 
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento 
di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di 
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione 
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di 
ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (968). 
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi 
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini 
per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il 
custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di 
sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto 
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il 
suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo 
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di 
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico 
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo 
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. 
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia 
del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici 
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al 
presente articolo (969). 
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo 
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie 
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a 
euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica 
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in 
custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito 
luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. 
La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - 
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di 
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a 
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto 
(970). 
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con 
il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la 
mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in 
sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della 
violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche 
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o 
deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al 
sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni 
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario 
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso 
inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al 
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli 
atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al 
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a 
carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le 
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è 
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato 
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello 
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni 
altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose 
oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le 
modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà 
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato 
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel 
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del 
comune dov'è situata la depositeria (971). 
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro 
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia 
che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le 
modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato 
ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è 
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta 
giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia 
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può 
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si 
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le 
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento 
in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo (972). 
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un 
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia 
che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato 
commesso da un conducente minorenne (973) (974) (975). 
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi 
dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. 
La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura 
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i 
presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui 
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le 
necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone 
la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della 
somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo 
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del 
veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o 
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia 
proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del 
giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della 
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (976). 
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, 
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a 
tre mesi (977). 
5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al 
prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al 
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo 
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di 
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel 
regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione 
pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e 
di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. 
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la 
distruzione] (978). 
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a 
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito 
mediante autorizzazione amministrativa. 
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è 
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (979) 
(980). 



(967)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 112, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(968)  Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, 
n. 269 e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(969)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(970)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(971)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38. 
(972)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(973)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 
169 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa 
legge di conversione.
(974) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz. 
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 
della Costituzione.
(975) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72 
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, 
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso, 
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(976)  Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, 
n. 269. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38. 
(977)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
(978)  Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 
(979)  Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 
(980)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente 
codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione 
della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, 
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in 
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in 
un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in 
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato 
un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del 
Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è 
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato 
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 
12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di 
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione 
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di 
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni 
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, nonché la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre 
mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo 
ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle 
disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal 
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della 
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei 
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle 
per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (981) (982) (983) (984). 

1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del 
veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì 
evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà 
di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della 
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato 
(985) (986) (987). 
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del 
veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al 
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo 
di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità 
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione 
della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di 
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di 
cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di 
custodia (988). 
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente 
diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi 
ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento 
delle spese di trasporto e custodia (989) (990). 
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato. 
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso 
ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della 
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la 
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. 
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la 
restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità 
giudiziaria che rigetta il ricorso (991) (992). 
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei 
casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di 
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi 
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le 
modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria. 
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva 
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in 
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 680 a euro 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo 
(993) (994). 



(981)  Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal comma 1 
dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa 
legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le 
modalità e le caratteristiche del sigillo di cui al presente comma vedi il D.M. 
1° marzo 2004. 
(982)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. 
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Cost. 
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, 
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 
della Cost. 
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come 
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; 
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento 
all' art. 3 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
14 della Costituzione. 
(983)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. 
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(984)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. 
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 
1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
24 della Costituzione. 
(985)  Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 
(986)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. 
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Cost. 
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, 
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 
della Cost. 
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come 
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; 
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento 
all' art. 3 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
14 della Costituzione. 
(987)  La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz. 
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(988)  Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(989)  Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 5-bis, D.L. 
30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 

(990)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. 
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Cost. 
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, 
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 
della Cost. 
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come 
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; 
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento 
all' art. 3 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
14 della Costituzione. 
(991)  La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz. 
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, 
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 76 della Cost. 
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione; 
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento 
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt. 
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214, 
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16 
della Cost. 
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22 
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come 
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione. 
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28 
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214, 
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione; 
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità 
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli 
artt. 3 e 13 della Costituzione. 
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz. 
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 24 della Costituzione; 
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, 
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento 
all' art. 3 della Costituzione; 
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
14 della Costituzione. 
(992)  La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. 
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 
1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre 
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 
24 della Costituzione. 
(993)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato 
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa 
legge di conversione. 
(994)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 113, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, 
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento 
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e 
confisca.
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro 
amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a 
seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente 
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione 
del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita 
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito 
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali 
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia 
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli 
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle 
ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a 
confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti 
tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con 
particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei 
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri 
oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo 
periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal 
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. 
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, 
ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli 
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati 
l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato 
ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione 
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è 
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento 
delle iscrizioni. 
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei 
veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 (995). 
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli 
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente 
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello 
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento (996).



(995)  Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269. 
(996) Comma aggiunto dal comma 218 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa 
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia 
che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le 
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi 
appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di 
contestazione notificato a termine dell'art. 201. 
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, 
previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità 
previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo 
comma dell'art. 2756 del codice civile. 
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto 
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite 
dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di 
contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è 
effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di 
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel 
regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice 
civile. 
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la 
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o 
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione 
si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha 
effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito 
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il 
ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, 
nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo 
viene restituito all'avente diritto. 
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco 
del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203 (997). 



(997)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 114, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, 
della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (998).
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione 
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del 
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o 
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente 
di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è 
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo 
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio 
del Dipartimento per i trasporti terrestri (999) se si tratta della carta di 
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, 
delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta 
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con 
riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà 
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto 
del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale 
di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità 
per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della 
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 
(1000). 
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto 
quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata 
dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle 
prescrizioni suddette. 
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di 
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o 
nella patente. 
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche 
alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria 
è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa 
si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente 
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, 
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero 
guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. 
Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in 
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, 
salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro 
della targa (1001) (1002) (1003). 



(998)  Rubrica così sostituita dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 
2005, n. 286.
(999)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1000)  Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, 
n. 286. 
(1001)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così 
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(1002)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(1003)  La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246 
(Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216, 
comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 
2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, modificato 
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della 
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata 
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta 
menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso 
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a 
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con 
annotazione sul verbale di contestazione. 
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a 
copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (1004), che, nei quindici giorni 
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si 
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma, 
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità 
del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe 
apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il 
periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma 
del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di 
quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio 
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1005). Qualora si tratti 
di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio 
del Dipartimento per i trasporti terrestri (1006) ne sospende la validità ai 
fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con 
le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità 
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene 
annotata sulla stessa. 
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita 
all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti 
terrestri (1007). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed 
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la 
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento. 
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al 
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione 
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione. 
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria. 
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione, 
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica 
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a 
dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca 
amministrativa del veicolo (1008) (1009). 



(1004)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1005)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1006)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1007)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1008)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
116, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così 
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(1009)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, 
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la 
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della 
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida 
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia 
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione (1010). 
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del 
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della 
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana 
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione 
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è 
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità 
del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe 
cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata 
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1011). Essa è 
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del 
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di 
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da 
parte della prefettura (1012) (1013). 
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della 
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della 
medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima 
violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle 
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel 
verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni 
precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza 
delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne 
viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del 
comma 2. 
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita 
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (1014), che la iscrive nei propri 
registri. 
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione 
ai sensi dell'articolo 205 (1015) (1016). 
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, 
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della 
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 
tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo 
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (1017) (1018) 
(1019) .



(1010)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione. 
(1011)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1012)  La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione. 
(1013)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 276 (Gazz. 
Uff. 26 agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. 
(1014)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1015)  La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz. 
Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 
5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, 
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con 
successiva ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 
25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle 
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, sollevate dal 
Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe. 
(1016)  La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz. 
Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, 
comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della 
Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in 
epigrafe. 
(1017)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così 
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis 
dell'art. 202 del presente decreto. 
(1018)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è 
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, 
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. 
(1019)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz. 
Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 
218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa 
Corte, con successiva ordinanza 5-10 maggio 2005, n. 195 (Gazz. Uff. 18 maggio 
2005, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in 
riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, 24, secondo comma, 34, 97 e 113 della 
Costituzione.
 





219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di 
guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (1020), nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal 
prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce 
sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, 
comma 1 (1021). 
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria 
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni 
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà 
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo 
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna 
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia 
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente 
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1022). 
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo 
nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui 
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici 
prescritti, è atto definitivo (1023) (1024). 
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia 
trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il 
provvedimento di cui al comma 2 (1025) (1026). 



(1020)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1021)  Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(1022)  Comma prima sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi 
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito 
dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(1023)  Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi 
così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(1024)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
(1025)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. 
(1026)  Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





Capo II - Degli illeciti penali 
Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni 
(giurisprudenza di legittimità)
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è 
tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi 
dell'art. 347 del codice di procedura penale. 
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al 
prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna 
sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore. 
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro 
la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico 
ministero, ai sensi del comma 1. 
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una 
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha 
comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai 
sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini 
ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte 
dell'ufficio o comando suddetti (1027). 



(1027)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
119, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione 
non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in 
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche 
competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza 
di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa 
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto 
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 
dell'art. 220. 



 





Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali 
(giurisprudenza di legittimità)
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino 
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni 
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie 
della sospensione o della revoca della patente. 
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della 
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione 
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due 
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni (1028).
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente 
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della 
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale 
(1029).
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca 
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il 
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la 
prima violazione (1030). 



(1028) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17 
marzo 2006, n. 64). L'art. 3 della stessa legge ha disposto che alle cause 
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti 
stradali, si applichino le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo 
I del codice di procedura civile.
(1029) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17 
marzo 2006, n. 64). L'art. 3 della stessa legge ha disposto che alle cause 
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti 
stradali, si applichino le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo 
I del codice di procedura civile.
(1030)  La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in 
relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in 
riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con 
successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n. 
18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1, 
2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101, 
111 e 24 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di 
cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al 
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del 
verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al 
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è 
trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (1031). 
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (1032), che deve esprimere il parere 
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano 
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria 
della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina 
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è 
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per 
i trasporti terrestri (1033) (1034). 
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di 
guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la 
patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il 
proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione. 
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della 
validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento 
è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento 
per i trasporti terrestri (1035). Se il ritiro immediato non è possibile, per 
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al 
prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro 
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio 
(1036) (1037). 
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto 
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, 
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto 
indicato nei commi 1 e 3 (1038). 
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è 
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1039), nel 
termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro 
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è 
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (1040). Se il ricorso è accolto, la patente è restituita 
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui 
al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (1041) (1042) 
(1043). 



(1031)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1032)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1033)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1034)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 313 (Gazz. 
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, 
comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, 
sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 381 (Gazz. 
Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 
2, sollevate in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della 
Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 12-14 marzo 
2003, n. 74 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 223, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
(1035)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1036)  La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 170 (Gazz. 
Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 
3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Successivamente la 
stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 25 novembre 
1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. 
(1037)  La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n. 
344 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della 
Costituzione. 
(1038)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 
51. 
(1039)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1040)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1041)  Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
120, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
(1042)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 31 (Gazz. 
Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei 
sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell'art. 223, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della 
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 19-26 giugno 2000, 
n. 245 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 
223, comma 5, ultima parte, sollevate in riferimento all'art. 3 della 
Costituzione. 
(1043)  La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n. 
344 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 
223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della 
Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della 
sospensione e della revoca della patente (1044).
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di 
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, 
se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo 
provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà 
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri 
(1045). 
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della 
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o 
del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca 
comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (1046). 
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa 
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione 
del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della 
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione 
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle 
parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile 
di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa 
accessoria. 
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di 
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, 
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione 
è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i 
trasporti terrestri (1047). Essa è iscritta nella patente. 



(1044)  Rubrica così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 121, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1045)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1046)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1047)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





224-bis. Obblighi del condannato.
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un 
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il 
giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di 
pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in 
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, 
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore 
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del 
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre 
mesi. 
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate 
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato 
e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da 
svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di 
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo 
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per 
un tempo superiore alle sei ore settimanali. 
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto 
ore. 
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano 
le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 
n. 274 (1048). 



(1048) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17 
marzo 2006, n. 64).
 





TITOLO VII 
Disposizioni finali e transitorie 
Capo I - Disposizioni finali 
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei 
dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi 
mutamenti, sono istituiti: 
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1049) un archivio 
nazionale delle strade; 
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1050) un archivio nazionale 
dei veicoli; 
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1051) una anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni. 



(1049)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1050)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1051)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1052) è istituito 
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per 
categorie, come indicato nell'art. 2. 
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati 
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, 
agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli 
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che 
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di 
massa stabiliti nell'art. 10, comma 8. 
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, 
che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle 
singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati 
mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati 
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento 
per i trasporti terrestri (1053), che è tenuta a trasmettere al suindicato 
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui 
al comma 10. 
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la 
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti 
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese 
negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a 
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1054) nella Gazzetta 
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le 
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, 
dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e 
le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la 
pubblicazione degli elenchi. 
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1055) è istituito 
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui 
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n). 
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati 
relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, 
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a 
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in 
cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del 
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato 
interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei 
ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a 
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze (1056). 
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i 
dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1057), dal P.R.A., 
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui 
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i 
dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (1058). 
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale 
dei veicoli. 
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento. 
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1059) è istituita 
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza 
stradale. 
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati 
relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i 
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, 
di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e 
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni 
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che 
comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti 
che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate 
(1060). 
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed 
aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri 
(1061), dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di 
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono 
tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, 
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1062). 
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì 
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento 
degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (1063). 



(1052)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1053)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1054)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1055)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1056)  Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la 
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1057)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1058)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1059)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1060)  Comma così modificato prima dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 
507 e poi dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1061)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1062)  La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata 
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1063)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205. 
 





227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi 
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati 
alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di 
cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore 
congestione del traffico (1064). 
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di 
cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il 
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali 
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (1065), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(1066). 
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione 
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1067) a 
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede 
alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio. 



(1064)  Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 123, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(1065)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1066)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1067)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione 
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella 
tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe 
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del 
Dipartimento per i trasporti terrestri (1068). 
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1° dicembre 
1986, n. 870 , è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per 
le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della 
patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli 
importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al 
comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli 
importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19 
(1069). 
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e 
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (1070) sono destinati alle seguenti spese: 
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1071), nonché per il 
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; 
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di 
specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito 
all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale 
stesso ai corsi anzidetti; 
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, 
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per 
l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti (1072), magazzinaggio, distribuzione e spedizione 
dei materiali e stampati suddetti; 
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle 
strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze (1073) è autorizzato ad adottare, 
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli 
importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(1074). 
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai 
diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli 
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti 
proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade 
nelle convenzioni di concessione. 
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese: 
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché 
per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse; 
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale 
o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente 
codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; 
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle 
strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione. 



(1068)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1069)  Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. 
(1070)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1071)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1072)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1073)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1074)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
 





229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi 
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comunitarie, nelle 
materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri 
della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i 
termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (1075). 



(1075)  In attuazione del presente art. 229 sono stati emanati i seguenti: 
D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con 
D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2007, n. 15) - Attuazione della 
direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura 
dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 
dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/29/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e 
indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. 
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/30/CEE del 
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a 
motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 
284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno 
1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre 
1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) e modificato con D.M. 6 ottobre 
1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/32/CEE 
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per 
passeggeri dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 
dicembre 1994, n. 284, S.O.), rettificato con D.M. 18 gennaio 1996 (Gazz. Uff. 
12 febbraio 1996, n. 35), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 
ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non 
autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote. 
D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con 
D.M. 7 luglio 1995 (Gazz. Uff. 20 luglio 1995, n. 168), con D.M. 6 ottobre 1999 
(Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) e con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 19 
gennaio 2007, n. 15) - Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a 
due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, 
S.O.), modificato dal D.M. 15 novembre 1995 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 
290) - Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, 
relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione 
luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. 
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz. 
Uff. 15 marzo 2005, n. 61) - Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, 
del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore 
a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, 
S.O.), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) e 
con D.M. 12 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2007, n. 3) - Attuazione della 
direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa 
all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei 
veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 21 
dicembre 1994, n. 297), modificato con D.M. 7 agosto 2006 (Gazz. Uff. 28 
settembre 2006, n. 226) - Attuazione della direttiva del Consiglio delle 
Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi 
di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal 
D.M. 7 agosto 2006 (Gazz.Uff. 30 novembre 2006, n. 279) - Attuazione della 
direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994 
concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
nonché la loro installazione sui veicoli. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 
giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 1° 
luglio 1996, n. 152), dal D.M. 8 novembre 1996 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1996, n. 
287), dal D.M. 20 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302), dal D.M. 
26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 14 marzo 2002, n. 62), dal D.M. 13 maggio 2002 
(Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125), dal D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24 
luglio 2002, n. 172, S.O.), dal D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 24 maggio 2004, 
n. 120) - a sua volta modificato dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 
23 aprile 2007, n. 94) - dal D.M. 21 settembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 
2004, n. 292), dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2005, n. 69, 
S.O.), dal D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60), dal D.M. 6 
giugno 2005 (Gazz. Uff. 29 agosto 2005, n. 200, S.O.), dal D.M. 27 marzo 2006 
(Gazz. Uff. 5 ottobre 2006, n. 232) e dal D.M. 7 agosto 2006 (Gazz. Uff. 30 
novembre 2006, n. 279, S.O.) - Recepimento della direttiva 92/53/CEE del 
Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 
giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/116/CE della 
Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio 
ed al consumo di carburante dei veicoli a motore. 
D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione delle 
direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre 
1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei 
veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed 
indicatori. D.M. 29 agosto 1996 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1996, n. 235), rettificato 
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1997, n. 4 - Attuazione della 
direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 
relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per 
l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore. D.M. 11 marzo 
1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) - Attuazione della direttiva 
95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di 
protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE. D.M. 7 luglio 1997 (Gazz. Uff. 25 
luglio 1997, n. 172), modificato dal D.M. 7 agosto 2000 (Gazz. Uff. 25 agosto 
2000, n. 198) - Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a 
motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE. D.M. 14 
novembre 1997 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n. 297) - Recepimento della 
direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al 
tachimetro dei veicoli a motore. D.M. 31 marzo 1998 (Gazz. Uff. 28 aprile 1998, 
n. 97) - Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11 giugno 
1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio 
relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 
D.M. 6 aprile 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102), modificato dal D.M. 12 
settembre 2003 (Gazz. Uff. 7 novembre 2003, n. 259) - Attuazione della direttiva 
96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli 
stradali che ci vedono nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel 
traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico 
internazionale. 
D.M. 4 agosto 1998 (Gazz. Uff. 31 agosto 1998, n. 202, S.O.) - Recepimento della 
direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di 
veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 13 maggio 1999 (Gazz. Uff. 9 giugno 
1999, n. 133) - Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro 
rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la 
direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi. D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32, S.O.), 
modificato dall'art. 1, D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147), 
dal D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), dal D.M. 15 
settembre 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2005, n. 87, S.O.) e dal D.M. 2 marzo 2006 
(Gazz. Uff. 21 febbraio 2007, n. 43, S.O.) - Attuazione della direttiva 97/68/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i 
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato 
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione 
su macchine mobili non stradali. D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000, 
n. 52), modificato dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2005, n. 69, 
S.O.), a sua volta modificato dal D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 24 agosto 2005, 
n. 196) - Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 
1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. D.M. 22 ottobre 
2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261) - Recepimento della direttiva 
2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli 
a motore a due ruote. D.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n. 
265), corretto con Comunicato 4 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) - 
Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000, 
che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa 
all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o 
tre ruote. D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1) - Recepimento 
della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al 
progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa 
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa 
sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12 
marzo 2002, n. 60) - Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di 
protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 
70/156/CEE del Consiglio. D.M. 13 maggio 2002 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 
125), modificato dal D.M. 21 settembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n. 
292) - Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e 
dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga 
la direttiva 78/548/CEE del Consiglio. D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24 luglio 
2002, n. 172, S.O.) - Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione 
del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del 
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo 
rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). D.M. 8 maggio 2003 (Gazz. 
Uff. 5 settembre 2003, n. 206) - Recepimento della direttiva 2002/80/CE del 3 
ottobre 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento 
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. D.M. 21 settembre 2004 (Gazz. 
Uff. 14 dicembre 2004, n. 292) - Recepimento della direttiva 2004/78/CE del 29 
aprile 2004 della Commissione, che modifica la direttiva 2001/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a 
motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini 
dell'adeguamento al progresso tecnico. D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 
marzo 2005, n. 60) - Recepimento della direttiva 2004/3/CE dell'11 febbraio 2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 70/156/CEE e 
la direttiva 80/1268/CEE entrambe del Consiglio per quanto riguarda la 
misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante 
dei veicoli N1. 
 





230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di 
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché 
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i 
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (1076) e dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (1077), d'intesa con i Ministri dell'interno, 
delle infrastrutture e dei trasporti (1078) e dell'ambiente e della tutela del 
territorio (1079), avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni 
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio (1080) ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, 
di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata 
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della 
promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti (1081), predispongono appositi programmi, corredati dal relativo 
piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni 
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole 
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, 
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la 
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e 
delle regole di comportamento degli utenti (1082). 
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1083), con 
propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi 
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia 
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni 
pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi 
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese 
eventualmente occorrenti sono reperite nell'àmbito degli ordinari stanziamenti 
di bilancio delle amministrazioni medesime (1084). 
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente 
un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere 
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati 
ottenuti (1085). 



(1076)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1077)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1078)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1079)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1080)  La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza 
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1081)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1082)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. Vedi, 
anche, le ulteriori disposizioni contenute nel suindicato art. 10. 
(1083)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1084)  Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193) sono stati 
determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno 
scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado. 
(1085)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo 
quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, 
le seguenti disposizioni (1086): 
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi 
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 
393; 
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 
dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (1087); 
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14; 
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; 
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n); 
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma; 
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702; 
- legge 3 febbraio 1963, n. 74 (1088); 
- legge 11 febbraio 1963, n. 142; 
- legge 26 giugno 1964, n. 434 (1089); 
- legge 15 febbraio 1965, n. 106 (1090); 
- legge 14 maggio 1965, n. 576; 
- legge 4 maggio 1966, n. 263 (1091); 
- legge 1° giugno 1966, n. 416; 
- legge 20 giugno 1966, n. 599; 
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI; 
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 
1967, n. 14; 
- legge 9 luglio 1967, n. 572 (1092); 
- legge 4 gennaio 1968, n. 14 (1093); 
- legge 13 agosto 1969, n. 613 (1094); 
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli; 
- legge 10 luglio 1970, n. 579; 
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323; 
- legge 31 marzo 1971, n. 201; 
- legge 3 giugno 1971, n. 437; 
- legge 22 febbraio 1973, n. 59 (1095); 
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 
1973, n. 842; 
- legge 27 dicembre 1973, n. 942; 
- legge 14 febbraio 1974, n. 62; 
- legge 15 febbraio 1974, n. 38 (1096); 
- legge 14 agosto 1974, n. 394 (1097); 
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, 
n. 486; 
- legge 10 ottobre 1975, n. 486; 
- legge 25 novembre 1975, n. 707; 
- legge 7 aprile 1976, n. 125; 
- legge 5 maggio 1976, n. 313; 
- legge 8 agosto 1977, n. 631; 
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma; 
- legge 24 marzo 1980, n. 85; 
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa 
al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 
- legge 10 febbraio 1982, n. 38; 
- legge 16 ottobre 1984, n. 719; 
- legge 11 gennaio 1986, n. 3; 
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 
132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16; 
- legge 14 febbraio 1987, n. 37; 
- legge 18 marzo 1988, n. 111; 
- legge 24 marzo 1988, n. 112 (1098); 
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV; 
- legge 22 aprile 1989, n. 143; 
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 
284; 
- legge 23 marzo 1990, n. 67 (1099); 
- legge 2 agosto 1990, n. 229; 
- legge 15 dicembre 1990, n. 399; 
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3; 
- legge 14 ottobre 1991, n. 336; 
- legge 8 novembre 1991, n. 376; 
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12. 
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o 
incompatibili con le norme del presente codice. 
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo 
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di 
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Restano, 
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio 1978, n. 27. 



(1086)  Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella 
Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32. 
(1087)  Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 124, 
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(1088)  Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1089)  Proroga al 1° luglio 1969 il termine stabilito dal comma 6° dell'art. 
146, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1090)  Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. 
(1091)  Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1092)  Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1093)  Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1094)  Proroga al 1° luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6° dell'art. 
146 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1095)  Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142. 
(1096)  Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1097)  Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1098)  Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. 
(1099)  Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599. 
 





Capo II - Disposizioni transitorie 
232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata 
ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di 
attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono 
emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2, 
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla 
loro pubblicazione. 
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle 
singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto 
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 (1100). 



(1100)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
125, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
 





233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata 
nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a 
quella data si applicano le disposizioni previgenti. 
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su 
strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le 
disposizioni previgenti. 
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del 
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 maggio 1993, n. 162 (1101). 



(1101)  Comma aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 126, D.Lgs. 
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni 
stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le 
occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti (1102). 
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal 
titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano 
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le 
prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate 
anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati 
entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i 
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di 
autorizzazione o di concessione. 
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere 
emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno 
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di 
cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo. 
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di 
pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del 
presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata 
entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi 
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito 
il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine 
devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a 
livello di cui all'articolo 44. 
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla 
delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla 
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino 
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in 
materia (1103). 



(1102)  Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito 
dall'art. 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n. 77) e 
dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(1103)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
127, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
 





235. Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la 
determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si 
applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista 
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando 
salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. 

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione 
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo 
che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti 
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi 
dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere 
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite 
dalle presenti norme. 
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a 
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista 
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando 
salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti 
interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in 
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti 
norme. 
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1104) può, con propri 
decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o 
funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente 
articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche 
sulla sicurezza stradale. 
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed 
uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data 
la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle 
norme già in vigore. 
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro 
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di 
proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di 
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti 
conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire 
dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di 
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed 
entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e 
le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di 
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti 
conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla 
prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei 
suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del 
presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà. 
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano 
a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la 
loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore. 
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo 
III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine 
operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed 
omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni 
già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti 
nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle 
macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza 
temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al 
compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti 
attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni 
in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei 
successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni 
citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e 
comunque non oltre il 30 settembre 1997 (1105). Per i complessi costituiti da 
trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera 
e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, 
si applicano le disposizioni previgenti (1106). 



(1104)  La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata 
nell'art. 19 dello stesso decreto. 
(1105)  Termine, da ultimo, prorogato al 30 settembre 1999 dall'art. 1, L. 17 
agosto 1999, n. 290. 
(1106)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). Da ultimo il comma 8 è stato modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, 
n. 517. 
 





236. Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle 
nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate 
successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si 
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 
30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le 
patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. 
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale 
validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, 
ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, 
all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove 
norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria 
B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei 
motocicli (1107). 
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del 
presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le 
autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti. 



(1107)  Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 
(Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 
1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal 
presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le 
macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui 
all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato 
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine 
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle 
macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un 
bimestre. 
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad 
applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi 
le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, 
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti (1108). 



(1108)  Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 
130, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, 
S.O.). 
 





238. Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993. 
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal 
presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore. 
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause 
pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 
novembre 1991, n. 374 , anche se attribuite dal presente codice alla competenza 
del giudice di pace. 



 





239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono 
impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati 
necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. 
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno 
successivo (1109). 
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono 
installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio 
successivo (1110). 



(1109)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. 
Uff. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 
15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 
(1110)  Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 
(Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1° ottobre 1993, 
dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, 
n. 217, S.O.). 
 





240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993. 



 



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