D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Agg. G.U. 03/05/2007
Nuovo codice della strada.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Per il regolamento di esecuzione e di attuazione del presente codice vedi
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ai sensi dell'art. 195, comma 3, del
presente decreto, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi
previste è stata aggiornata, con D.M. 4 gennaio 1995 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1995,
n. 6), con D.M. 20 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303), con D.M.
22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301), con D.M. 29 dicembre
2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303), con D.M. 24 dicembre 2002 (Gazz.
Uff. 30 dicembre 2002, n. 304), con D.M. 22 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 30
dicembre 2004, n. 305) e con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006,
n. 302). I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2",
contenuti nel presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di
autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana,
all'"albo delle imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10,
comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558. Le denominazioni degli uffici e delle
strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai
sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel
presente testo era prevista l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o
più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal
suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è
provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 7 aprile 1997, n. 86;
Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 26 settembre
2002, n. 152;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 23 aprile 2001, n.
300/A/1/33017/105; Ris. 14 ottobre 2002, n. 300/A/2/55071/10; Circ. 21 agosto
2003, n. M/2413/33; Circ. 20 ottobre 2003, n. 300/A/1/45148/10; Circ. 14
settembre 2004, n. 300/A/1/33792/109/16/1;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 22 dicembre 1997, n. 13;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 4 marzo 1996, n. 1059; Circ. 3 marzo
1997, n. 1207; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 21 luglio 1997, n. 3816;
Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 2 dicembre 1997, n. 6372/97; Circ. 24
febbraio 1998, n. 844; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 2 agosto 1999, n.
579; Circ. 6 dicembre 1999, n. 7938; Circ. 3 marzo 2000, n. 1542; Circ. 1 marzo
2001, n. 1558;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1/96;
Circ. 19 gennaio 1996, n. 3/96; Circ. 31 gennaio 1996, n. 9/96; Circ. 2 febbraio
1996, n. 12/96; Circ. 6 marzo 1996, n. 27/96; Circ. 11 marzo 1996, n. 32/96;
Circ. 22 marzo 1996, n. 39/96; Circ. 8 maggio 1996, n. 61/96; Circ. 20 maggio
1996, n. 68/96; Circ. 21 maggio 1996, n. 70/96; Circ. 12 giugno 1996, n. 86/96;
Circ. 19 giugno 1996, n. 89/96; Circ. 20 giugno 1996, n. 95/96; Circ. 27 giugno
1996, n. 98/96; Circ. 2 agosto 1996, n. 111/96; Circ. 27 settembre 1996, n.
126/96; Circ. 11 dicembre 1996, n. 155/96; Circ. 22 gennaio 1997, n. 4/97; Circ.
22 gennaio 1997, n. 5/97; Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 febbraio 1997,
n. 8/97; Circ. 17 febbraio 1997, n. 15/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 24/97; Circ.
18 marzo 1997, n. 27/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 7 maggio 1997, n.
46/97; Circ. 13 maggio 1997, n. 49/97; Circ. 27 maggio 1997, n. 53/97; Circ. 25
giugno 1997, n. 68/97; Circ. 26 giugno 1997, n. 69/97; Circ. 4 luglio 1997, n.
1630/PIVL; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 84/97; Circ.
16 settembre 1997, n. 91/97; Circ. 16 settembre 1997, n. 92/97; Circ. 17
settembre 1997, n. 94/97; Circ. 22 settembre 1997, n. 97/97; Circ. 4 novembre
1997, n. 116/97; Circ. 18 novembre 1997, n. 122/97; Circ. 3 dicembre 1997, n.
128/97; Lett.Circ. 12 dicembre 1997, n. B110/MOT; Circ. 17 dicembre 1997, n.
135/97; Circ. 18 dicembre 1997, n. 136/97; Circ. 23 dicembre 1997, n. 141/97;
Circ. 29 dicembre 1997, n. 143/97; Circ. 7 gennaio 1998, n. 3/98; Circ. 14
gennaio 1998, n. 5/98; Circ. 19 gennaio 1998, n. 8/98; Lett.Circ. 20 gennaio
1998, n. B013/MOT; Circ. 2 febbraio 1998, n. 12/98; Circ. 12 febbraio 1998, n.
19/98; Circ. 16 marzo 1998, n. 27/98; Circ. 26 marzo 1998, n. 32/98; Circ. 7
aprile 1998, n. 36/98; Lett.Circ. 8 aprile 1998, n. 726/4240/0; Circ. 29 aprile
1998, n. 39/98; Circ. 28 maggio 1998, n. 45/98; Circ. 1 giugno 1998, n. 46/98;
Circ. 25 giugno 1998, n. 58/98; Circ. 3 luglio 1998, n. 60/98; Circ. 21 luglio
1998, n. 63/98; Circ. 21 luglio 1998, n. 64/98; Circ. 29 luglio 1998, n. 70/98;
Circ. 31 luglio 1998, n. 77/98; Circ. 30 settembre 1998, n. 90/98; Lett.Circ. 13
ottobre 1998, n. B090/MOT; Circ. 18 dicembre 1998, n. 121/98; Lett.Circ. 8
gennaio 1999, n. H0060/60G1; Circ. 28 gennaio 1999, n. 9/99; Circ. 8 febbraio
1999, n. 1/99/APC; Lett.Circ. 12 febbraio 1999, n. B009/MOT; Circ. 4 marzo 1999,
n. 15/99; Lett.Circ. 5 marzo 1999, n. B019/MOT; Lett.Circ. 9 marzo 1999, n.
9906/4630; Circ. 6 maggio 1999, n. 1906/4120(0)-MOT-BO41; Circ. 12 maggio 1999,
n. 26/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 27/99; Circ. 14 maggio 1999, n. 28/99; Circ.
20 maggio 1999, n. 29/99; Circ. 28 maggio 1999, n. 31/99; Lett.Circ. 14 giugno
1999, n. B055/MOT; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 21 settembre 1999, n.
48/99; Circ. 28 settembre 1999, n. 50/99; Circ. 20 ottobre 1999, n. B074/MOT;
Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Circ. 2 dicembre 1999, n. 31/99/MOT;
Circ. 2 dicembre 1999, n. A30/MOT; Lett.Circ. 14 dicembre 1999, n. B086/MOT;
Circ. 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT; circ. 23 dicembre 1999, n. 34/99/MOT;
Circ. 4 gennaio 2000, n. A1/2000/MOT; Circ. 17 gennaio 2000, n. B4/2000/MOT;
Circ. 18 gennaio 2000, n. A3/2000/MOT; Circ. 3 febbraio 2000, n. B5/2000/MOT;
Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 marzo 2000, n.
B13/2000/MOT; Circ. 10 marzo 2000, n. B14/2000/MOT; Circ. 20 marzo 2000, n.
A11/2000/MOT; Lett.Circ. 30 marzo 2000, n. 516/M3/B2; Circ. 14 aprile 2000, n.
A14/2000/MOT; Circ. 21 aprile 2000, n. A15/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000,
n. 729/M3/C2; Circ. 16 giugno 2000, n. B47/2000/MOT; Circ. 22 giugno 2000, n.
B53/2000/MOT; Circ. 14 luglio 2000, n. A22/2000/MOT; Lett.Circ. 9 agosto 2000,
n. 1403/M3/C2; Lett.Circ. 7 agosto 2000, n. 1384/M3/B2; Lett.Circ. 29 settembre
2000, n. 7938/604; Circ. 11 ottobre 2000, n. B63/2000/MOT; Lett.Circ. 18 ottobre
2000, n. 1728/M3/C2; Circ. 8 novembre 2000, n. A25/2000/MOT; Circ. 9 novembre
2000, n. B73/2000/MOT; Circ. 27 novembre 2000, n. B78/2000/MOT; Circ. 30
novembre 2000, n. A29/2000/MOT; Circ. 4 dicembre 2000, n. A30/2000/MOT; Circ. 5
dicembre 2000, n. A31/2000/MOT; Circ. 14 dicembre 2000, n. B110/2000/MOT;
Lett.Circ. 15 gennaio 2001, n. 50/M3/B2; Lett.Circ. 19 gennaio 2001, n. 144/C3;
Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n.
979/4631/C.T. Lett.Circ. 8 marzo 2001, n. 653/C4/2001; Lett.Circ. 24 gennaio
2001, n. 0015/UT60/C1/CG; Lett.Circ. 1 giugno 2001, n. 437/M330; Circ. 11 giugno
2001, n. 489/M340/2001;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 aprile 1997, n.
6/4PS/30712; Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98;
- Ministero dell'ambiente: Circ. 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 9 ottobre 2001, n.
2919/M366/2001; Ris. 29 ottobre 2001, n. 171/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 2/E;
Ris. 27 maggio 2002, n. 156/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1997, n. 300/A/23657/144/5/20/5; Circ.
10 marzo 1998, n. 20; Circ. 1 giugno 1998, n. 47; Circ. 28 luglio 1998, n.
300/A/54714/108/15; Circ. 8 novembre 1998, n. 300/A/55805/116/1; Circ. 6
febbraio 1998, n. 300/A/51520/124/77; Circ. 12 dicembre 2000, n.
300/A/24850/144/5/20/3; Circ. 11 settembre 1998, n. 62; Circ. 13 marzo 1999, n.
28; Circ. 13 settembre 1999, n. 94; Circ. 4 ottobre 1999, n. 99; Circ. 22
dicembre 1999, n. 122; Circ. 13 gennaio 2000, n. M/2413/9; Circ. 17 gennaio
2000, n. 6; Circ. 18 gennaio 2000, n. 8; Circ. 19 gennaio 2000, n. 9; Lett.Circ.
31 gennaio 2000, n. 300/A/45647/101/21/2; Circ. 21 febbraio 2000, n. 20;
Lett.Circ. 5 aprile 2000, n. 300/A/22583/101/21/2; Circ. 17 aprile 2000, n. 42;
Circ. 2 agosto 2000, n. 81; Lett.Circ. 1 aprile 2000, n. 300/A/22255/101/3/3/9;
Circ. 9 gennaio 2001, n. 300/A/25153/105/36; Circ. 30 gennaio 2001, n.
M/2413/39; Circ. 15 febbraio 2001, n. M/2413/10; Circ. 21 marzo 2001, n.
M/2413/12; Circ. 13 aprile 2001, n. 24; Circ. 6 dicembre 2001, n. M/6326/50;
Circ. 12 dicembre 2001, n. 86; Circ. 23 agosto 2002, n. 300/A/1/54622/103/8/2;
Circ. 3 ottobre 2002, n. 300/A/1/54584/101/3/3/9; Circ. 8 aprile 2003, n.
300/A/1/41198/101/3/3/9; Circ. 13 giugno 2003, n. M/2413-12; Circ. 1 luglio
2003, n. 300/A/1/43773/101/3/3/8; Circ. 12 agosto 2003, n.
300/A/1/44248/109/16/1; Circ. 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8; Circ.
19 agosto 2003, n. M/2413/13; Circ. 1 settembre 2003, n. 300/A/1/43791/109/16/1;
Circ. 4 settembre 2003, n. M/2413/5; Nota 31 ottobre 2003; Circ. 1 febbraio
2004, n. 300/A/1/41059/108/1; Circ. 29 marzo 2004, n. 300/A/1/32149/1; Circ. 27
maggio 2004, n. 1959; Circ. 25 giugno 2004, n. M/2413/12; Circ. 30 dicembre
2004, n. 300/A/1/36006/101/3/3/14; Circ. 26 gennaio 2005, n. M/2413-12; Circ. 4
febbraio 2005, n. 300/A/1/41236/109/16/1;
- Ministero della giustizia: Nota 13 agosto 2003;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 marzo 1997, n. 169; Circ. 14
aprile 1997, n. 248;
- Ministero della sanità: Circ. 24 gennaio 2001, n. DPV.U07/LD1.G.14/147;
- Ministero delle finanze: Circ. 12 febbraio 1997, n. 33/E; Circ. 12 febbraio
1997, n. 33/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 215/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E;
Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 31 luglio 1998, n. 197/E; Circ. 17 maggio
2000, n. 97/E;
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 9 agosto 2001, n.
1817/M330; Circ. 25 febbraio 2002, n. 1098/60G1/MOT6; Circ. 2 maggio 2002, n.
1668/MOT2/C; Circ. 30 dicembre 2002, n. 4258/M310/MOT3; Circ. 2 gennaio 2003, n.
01/M368; Circ. 12 febbraio 2003, n. 551/M310/MOT3; Circ. 20 febbraio 2003, n.
358/MOT4; Circ. 11 aprile 2003, n. 1525; Circ. 19 marzo 2003, n. 2388/MOT5;
Circ. 26 maggio 2003, n. 1139/404; Circ. 27 maggio 2003, n. 449/I/US2; Circ. 14
luglio 2003, n. 1971/M360; Circ. 22 luglio 2003, n. 5619.060.0; Circ. 23 luglio
2003, n. 2921/MOT2/D; Circ. 28 luglio 2003, n. 2979/M368; Circ. 9 ottobre 2003,
n. 4053/M350/MOT3; Circ. 6 novembre 2003, n. 4398/M334; Circ. 26 novembre 2003,
n. 4437/M360; Circ. 17 dicembre 2003, n. 3131/404; Circ. 23 dicembre 2003, n.
300/A/1/44795/10; Circ. 22 gennaio 2004, n. 203/404/MOT4; Circ. 3 febbraio 2004,
n. 387/M334; Circ. 8 marzo 2004, n. 4612/M350; Circ. 16 marzo 2004, n. 1060;
Circ. 29 marzo 2004, n. 885/404; circ. 10 maggio 2004, n. 1913/M310/MOT3; Circ.
6 agosto 2004, n. 300/A/1/34115/108/68; Circ. 24 novembre 2004, n. 2567/Segr;
Nota 9 dicembre 2004, n. 3773; Circ. 3 marzo 2005, n. 739/MOT2/C; Circ. 7 aprile
2005, n. 1915/M368; Circ. 23 maggio 2005, n. 1560/MOT2/C.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato "Codice
della strada" in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso
da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito
dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge 13 giugno 1991,
n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in
data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre
1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27
gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle osservazioni al testo
contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della
Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1°
febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e
delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Princìpi generali.
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le
finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è
regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in
applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della
sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello
di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per
la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della
circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di
comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il
messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo (4).
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Definizione e classificazione delle strade.
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
"strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. Itinerari ciclopedonali (5).
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio
e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi,
con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste
apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni
ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini
di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada (6).
4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada
principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di
scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento
degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa,
nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle
tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del
comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali",
"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette
strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per
le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade
militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare
territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti
ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle
strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici
interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone
del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione
tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di
provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei
singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro
ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune,
se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o
le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione
ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo,
lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività
comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle
strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali
quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (7), nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai
sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore delle infrastrutture e dei trasporti, il consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le
regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le
regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade
previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di
collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (8) e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione
sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,
emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale (9).
(5) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(7) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(8) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(9) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 1,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
3. Definizioni stradali e di traffico.
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si
intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali
(10).
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata
ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della
strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il
più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico,
arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti
di traffico per guidarle in determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa
è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e
delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un
raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o
simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e
degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti
di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza,
il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta,
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal
ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni
(corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia
su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei
veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non
interessati a tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle
soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al
movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente
delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di
una o solo di alcune categorie di veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad
effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso,
decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di
drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi
assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il
confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo
per la realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla
quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno,
di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata,
separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la
fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata
alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi;
sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra
rami di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in
modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli
itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o
altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata
alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o
fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalità (11).
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e
segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria
o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata
dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la
funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di
uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente
esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa
pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di
strada con andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di
un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate
del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno
preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e
protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la
carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente
delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per
effetto del passaggio di pedoni o di animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata
alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri
abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non
si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e
tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade (12).
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della
linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce
longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è
consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle
corsie specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza,
lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di
circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di
specifico rilievo tecnico (13).
(10) Numero così sostituito dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(12) Numero aggiunto dall'art. 01, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(13) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 2,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
4. Delimitazione del centro abitato.
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro
abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art.
3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene
allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade
di accesso.
5. Regolamentazione della circolazione in generale.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (14) può impartire ai
prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di
cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (15) può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi
provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine
indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (16) dispone, in ogni
caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7,
con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è
ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa (17).
(14) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(15) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(16) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(17) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 3,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (18), sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da
emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (19), può
vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento
sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe (20).
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5,
comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli
stessi.
7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica
di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza
è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui
all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (21). La precedenza deve essere
resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente
proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a
precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(22).
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Se la violazione è commessa dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. In questa
ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso
periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 36 a euro 148; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi (23).
(18) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(19) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(20) Le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione
stradale di cui al presente comma sono state fissate, per l'anno 2000, con D.M.
30 novembre 1999, per l'anno 2001, con D.M. 18 dicembre 2000 per l'anno 2002,
con D.M. 5 dicembre 2001, per l'anno 2003, con D.M. 17 dicembre 2002, per l'anno
2004, con D.M. 17 dicembre 2003, per l'anno 2005, con D.M. 15 dicembre 2004, per
l'anno 2006, con D.M. 19 dicembre 2005 e, per l'anno 2007, con D.M. 19 dicembre
2006.
(21) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(22) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(23) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 4,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (24), sentiti, per
le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio (25) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali (26) (27);
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in
una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art.
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima (28);
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (29), di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree
urbane (30);
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e
lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (31).
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la
mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'àmbito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana
e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 36 a euro 148. La violazione del divieto di circolazione nelle
corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle
zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 70 a euro 285 (32).
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta
di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da euro 22 a euro 88 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione (33).
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 675 a
euro 2.714. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (34).
(24) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(25) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(26) Ora Ministro pei i beni e le attività culturali.
(27) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera è stata emanata la
Dir.Min. 7 luglio 1998 (Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175).
(28) Lettera così corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio
1993, n. 36.
(29) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(30) La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005, n. 66 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera f),
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma 1, lettera
f), sollevata in riferimento agli artt. 76, 16 e 23 della Costituzione.
(31) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(32) Periodo aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(33) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 5,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(34) Comma aggiunto dall'art. 02, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
8. Circolazione nelle piccole isole.
1. Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di
cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (35), sentite le regioni e i comuni
interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso
movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo
provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di
determinate categorie di veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente
articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485 (36) (37).
(35) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(36) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 6,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(37) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
9. Competizioni sportive su strada.
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è
rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche
e quelle con animali o con veicoli a trazione animale (38). Essa è rilasciata
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione
animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive
competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza:
dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che
costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate (39).
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori
almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del
sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (40).
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori
devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel
corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e
non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il
trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è
richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui
all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore
a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico
sportive della federazione di competenza (41).
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal
programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima
della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del
percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere
omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per
le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi
sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le
tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti (42).
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione
non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di
cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della
competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la
data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (43).
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì
subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni.
L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione degli
altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente (44).
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel
provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può
essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica
effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la
scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura
di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative
prescrizioni (45).
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle
persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal
Ministero dell'interno (46).
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli
non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale,
o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può
essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta
tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter (47).
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (48), ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della
competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia
necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è
subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione
temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato,
dell'articolo 7, comma 1 (49).
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione
sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica
o con animali, ovvero di una somma da euro 742 a euro 2.970, se si tratta di
competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (50).
8-bis. [Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a
motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi
previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro
cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi
titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso
l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Con
la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti] (51).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente
articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, se si tratta di competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 148 a
euro 594, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore (52).
(38) Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(39) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(40) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(41) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(42) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(43) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(44) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(45) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(46) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2002.
(47) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(48) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge
di conversione.
(49) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(50) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione.
(51) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione, e successivamente abrogato dall'art. 03,
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(52) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
9-bis. Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove,
dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a
motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le
manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di
consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori
di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II,
del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di
effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (53).
(53) Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
9-ter. Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore.
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità
con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o
più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne
deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della
competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei
veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo (54).
(54) Articolo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli
articoli 61 e 62.
2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni,
determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma
sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le
cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per
dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di
massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e
62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici
coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque
in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa
natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico
del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e
della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la
predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se
autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro
assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se
complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile
(55).
2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre
simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario
previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a l,5, 2 e 3 volte gli
importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla
tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di
strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte
dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli
ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo (56).
3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo
di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10,
hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza
propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non
sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione,
destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti
dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi
d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o
casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le
masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (57);
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono
i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi;
g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (58);
g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole (59).
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per
le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli
articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose
ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che
esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso
proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli
stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette
aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b) (60).
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i
limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e
posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4 (61);
b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167,
comma 4 (62).
b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico,
non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per
cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (63).
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera
e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti
ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i
suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti
gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse
più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli:
- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per
determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente
ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi
prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza
stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece,
della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e
con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei
riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali
è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare
dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla
organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del
trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti
dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico (64).
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli
eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti
stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della
iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti
dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia
effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali
indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a
raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente
anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni
stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli
61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli,
qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono
esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza
rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di
riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno
avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare
il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella
carta di circolazione prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei
mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le
eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto
eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o
della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero
dall'obbligo della scorta (65).
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una
sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi
prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla
consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali,
all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche
uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a euro 2.749
(66).
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto
chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero
circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non
comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto,
ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli
elementi del carico autorizzato (67).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle
previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente
consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive
licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione
da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (68) che adotterà il provvedimento di
sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è
disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera (69).
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si
applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo
conducente del veicolo (70).
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la
sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo
le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma
18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti
dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa
complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai
limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la
violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo
61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non
risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il
superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta
(71) (72).
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito
dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele
stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo
trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione
nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi (73).
25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire
il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il
veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente
accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo
con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la
sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e
del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati,
ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (74).
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta
le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro
1.169. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno
due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del
titolo VI (75).
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà
di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti
di cui al comma 6 (76).
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine
agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (77).
(55) Lettera così sostituita prima dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e,
successivamente, dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(56) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 e successivamente
così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(57) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.L. 2 gennaio 1997, n. 1.
(58) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(59) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(60) Periodo così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(61) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(62) Lettera così modificata dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(63) Lettera aggiunta dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(64) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(65) Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 7 marzo 1997, n. 48.
(66) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(67) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(68) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(69) Comma così modificato dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(70) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(71) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(72) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-26 giugno 2002, n. 288 (Gazz.
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma
24, nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre
1999, n. 472 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(73) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(74) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(75) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(76) Comma aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(77) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 7,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 1,
D.L. 21 aprile 1995, n. 117, come modificato dall'art. 4, D.L. 28 giugno 1995,
n. 251, il quale ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a partire dal 31 gennaio 1996.
(giurisprudenza di legittimità)
11. Servizi di polizia stradale.
1. Costituiscono servizi di polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di
soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare
all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le
attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero
dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale
da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla
residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e
ai dati di individuazione di questi ultimi.
(giurisprudenza di legittimità)
12. Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice
spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio
di competenza (78);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di
competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia
stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto (79).
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b),
spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre,
essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (80), del Dipartimento per i trasporti terrestri
(81) appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (82) e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni,
delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade
di proprietà degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o
le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o
sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in
concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio
delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei
passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (83), nell'àmbito delle aree di cui
all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero
della marina mercantile (84), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7
(85).
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i
conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11,
comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in
condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di
polizia stradale di cui al comma 1 (86).
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle
colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di
truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma
3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello
stabilito nel regolamento (87).
(78) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(79) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(80) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(81) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
sostituita ai sensi dei quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n.
9, con la decorrenza idicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(82) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(83) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(84) Ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(85) Lettera aggiunta, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 8, D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(86) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(87) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
TITOLO II
Della costruzione e tutela delle strade
Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche
13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (88), sentiti il Consiglio
superiore delle infrastrutture e dei trasporti ed il Consiglio nazionale delle
ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla
base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche
per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi
impianti e servizi ad eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme
devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti
della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la
salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto
dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le
norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono
emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (89), che viene richiesto di
specifico concerto nei casi previsti dalla legge (90).
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per specifiche
situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali,
paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti (91).
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (92), entro due anni dalla
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalità di cui
al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma
2.
4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D,
E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi
pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (93).
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un
anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari
provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere
aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo
le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (94) emana sentiti il Consiglio superiore delle infrastrutture e
dei trasporti e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno
essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze
della circolazione stradale (95).
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del
traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validità temporale riferita
all'anno nonché per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede
internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo,
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui
all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio
nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli
organismi internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei
relativi decreti (96).
(88) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(89) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(90) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 giugno
2001, il D.M. 5 novembre 2001, il D.M. 14 settembre 2005 e il D.M. 19 aprile
2006.
(91) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(92) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(93) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(94) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(95) Le modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade sono
state stabilite con D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 7 gennaio 2002, n. 5, S.O.).
(96) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 9,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e
arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente
titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni
di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di
manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili
adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (97).
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario
della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario,
salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente
proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune (98).
(97) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366.
(98) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 10,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
15. Atti vietati.
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad
esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni
altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative
opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni
sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza
delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e
imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o
cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h)
ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 22 a euro 88.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(99).
(99) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni
fuori dei centri abitati.
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà
stradali fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali
alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di
qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero
recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali,
determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di
cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai
centri abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli
strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli
articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità
determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione
degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di
ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(100) (101).
(100) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 11,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(101) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati.
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori
della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(102).
(102) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati.
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti,
le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non
possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto
indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal
triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto,
la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del
tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti
estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di
intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle
rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore
importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai
piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a
giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a
salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(103).
(103) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
19. Distanze di sicurezza dalle strade.
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave
coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché di stabilimenti che interessino
comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione
stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di
esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(104).
(104) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della
sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e
simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere
autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il
traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che
essa non determini intralcio alla circolazione (105).
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere
provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto
previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli
articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di
chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un
massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno
di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli
di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari
caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei
marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione
dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (106).
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la
concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le
opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (107) (108).
(105) Comma così modificato dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(106) Periodo così sostituito dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(107) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 12,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(108) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
21. Opere, depositi e cantieri stradali.
1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di
cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri
stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle
relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in
perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere
visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al
traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la
delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della
visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché
agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità
di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento,
ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico
dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI (109).
(109) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
22. Accessi e diramazioni.
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non
possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi
o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o
privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione,
devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente
titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa
autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e
variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare
l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove
occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né
le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli
accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di
qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di
costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità
di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte
densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni
non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la
diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali
innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se
le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi
obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (110) stabilisce con
proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in
funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le
caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle
diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno
dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di
intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di
accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne
varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in
esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si
applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante
autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148 (111).
(110) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(111) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli.
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici,
sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione
con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o
ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza
della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo
o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono,
altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché
le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque
installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui
veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei
limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni
rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. [Lungo le strade, nell'àmbito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli
a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di
interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari] (112).
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o
in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei
centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono
visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche,
l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei
centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei
cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di
sicurezza della circolazione stradale.
7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e
relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che
non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o
indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e
delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate
dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni
stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (113)
(114).
8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma,
che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è
consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei
centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a
determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate
all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di
esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (115) può impartire agli
enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 370 a euro 1.485.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste
dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il
rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale
fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il
verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette
copia dello stesso al competente ente proprietario della strada (116).
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione
e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla
sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e,
in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576;
nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla
stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari
privi di autorizzazione (117).
13-ter. [Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o
di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalla legge 1° giugno 1939, n.
1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge
6 dicembre 1991, n. 394] (118). In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai
sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse
panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed
altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi
dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed
ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis (119).
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui
la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo
per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel
regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo
pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la
nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di
pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge (120).
13-quinquies. [Se il manifesto riguarda l'attività di soggetti elencati
nell'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale]
(121) (122).
(112) Comma abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere
dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso
decreto.
(113) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(114) Periodo aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(115) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(116) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 13,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente il comma 13 è stato così sostituito dall'art. 30, L. 7 dicembre
1999, n. 472.
(117) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472. L'ultimo periodo
è stato aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(118) Periodo abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a
decorrere dal 1° maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello
stesso decreto.
(119) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(120) Comma aggiunto dall'art. 30, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(121) Comma aggiunto dal comma 481 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e
poi abrogato dal comma 176 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(122) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
24. Pertinenze delle strade.
1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo
permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del
regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di
servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della
strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per
il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i
fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della
strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le
modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da
fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi
dall'ente proprietario ovvero essere affidate dall'ente proprietario in
concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento (123).
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto
il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità pubblica previsto dalle
vigenti disposizioni di legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia
l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione dell'impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività esercitata fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7 (124).
(123) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 14,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(124) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
25. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente
proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze
con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione,
sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri
impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le
opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli
sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo
accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e
natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio
alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede
stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne
varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme
del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese,
della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(125).
(125) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni.
1. Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate dall'ente
proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato o dall'ente
concessionario della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale
delega è comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (126) o al
prefetto se trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di
competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si
provvede in conformità alle relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti
nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti,
il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del comune,
previo nulla osta dell'ente proprietario della strada (127).
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie,
tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio
pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con
uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta
necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (128), se trattasi di linea
ferroviaria, e (sentito n.d.r.) l'ente proprietario della strada e, se trattasi
di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.
(126) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(127) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 15,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(128) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al
presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al
competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente
ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al
concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1
interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della
strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e
dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di
istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo
sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo,
che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le
prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono
assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la
durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere
tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici
servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per
l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro
pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità
ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che
derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto
principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di
autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al
presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi
interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano
prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali
o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata
mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva
e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (129).
(129) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. I concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di
teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee,
quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua
potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi
che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e
le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada
e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (130) o alla regione competente. Nel
regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga (131).
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario
modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente
proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti
indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico
del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei
lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del
pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni (132).
(130) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(131) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 16,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(132) Comma così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 16,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
29. Piantagioni e siepi.
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non
restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e
dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a
cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di
qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del
ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (133).
(133) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
30. Fabbricati, muri e opere di sostegno.
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono
essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non
arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere
adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito
l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il
consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia
provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi
del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando
le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed
autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi
adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la
stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo
promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (134), su proposta dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con
decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio
tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a
sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade,
è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei
proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si
adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485
(135).
(134) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(135) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
31. Manutenzione delle ripe.
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a
valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o
cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art.
30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede
stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla
strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti
eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della violazione la
sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato
dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (136).
(136) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
32. Condotta delle acque.
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti
a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del
fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di
attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire
e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta
delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche
a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per
l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono
derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le
prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la
sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque
non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue
pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per
la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui
terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e
2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle
opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti
commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti
obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1,
quando non siano ottemperati spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (137).
(137) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine
stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico
idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente
danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra
canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a
meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in
contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali artificiali
che attraversano la strada devono, nel caso di ricostruzione, essere eseguiti
con strutture murarie o in cemento armato, in ferro o miste secondo le
indicazioni e le prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non sono comprese in
questa disposizione le opere ricadenti in località soggette a servitù militari
per le quali si ravvisa l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con le
prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei proprietari o utenti
delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali
artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti presentano condizioni
di insufficiente sicurezza.
5. È, altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione dei manufatti
ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar luogo
all'allargamento della sede stradale, il relativo costo è a carico dell'ente
proprietario della strada, fermo restando a carico dei proprietari, possessori o
utenti delle acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (138).
(138) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle
infrastrutture stradali.
1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante
l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa
di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa
durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere
corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale
applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere
versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme
di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle
spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture (139).
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal
medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del
proprietario (140).
(139) L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che, a decorrere
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti delle somme di cui al presente comma.
(140) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale
35. Competenze.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (141) è competente ad
impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa
segnaletica stradale, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (142) per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade, eccetto
quelle di esclusivo uso militare, in ordine alle quali è competente il comando
militare territoriale. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando
questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si
renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (143) è autorizzato ad
adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in
materia. Analogamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (144) è
autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle
segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (145) assume la denominazione di Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (146). All'Ispettorato sono
demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di
competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (147) di cui al
presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
(141) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(142) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(143) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(144) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(145) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(146) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(147) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana.
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto
obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con
popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche
in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati
da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da
congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (148), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità
extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La
legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate
all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle
condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con
gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei
valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli
interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi
tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico,
nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della
sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione
stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il
sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono
tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(149) per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2.
Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data
attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (150), di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (151),
sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare
viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e
territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n. 142 .
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la
integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate
dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , convocano una
conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (152),
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso
biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (153) di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (154).
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8
è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico,
oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del
prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (155) a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla
esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione (156).
(148) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(149) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(150) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(151) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(152) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(153) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(154) Ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
(155) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(156) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 17,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 31 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è stato approvato
il bando di concorso per l'assegnazione di contributi finanziari per la
redazione o aggiornamento del Piano generale del traffico urbano o per la
redazione del Piano particolareggiato al quale possono partecipare tutti i
comuni italiani. Con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 29 maggio 2001, n. 123) è
stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi finanziari per la
redazione ed attuazione dei piani di settore per la sicurezza stradale
nell'àmbito dei piani urbani del traffico.
37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi
previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro
abitato, anche se collocati su strade non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade
locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri
abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari
delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza
del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che
indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di
pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la
manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.
2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di
localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella
lingua italiana (157).
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la
collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le
formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (158), che decide in merito.
(157) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(158) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
38. Segnaletica stradale.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo
della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di
circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella
lampeggiante gialla di pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a
mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali.
In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre
prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli
articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese
note a mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per la segnaletica
stradale fuori dai centri abitati, si applica anche nei centri abitati alle
strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a
70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i singoli segnali, i
dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la loro denominazione, il significato,
i tipi, le caratteristiche tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali,
rifrangenza, illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di
obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le figure di ogni singolo segnale e le
rispettive didascalie costituiscono esplicazione del significato anche ai fini
del comportamento dell'utente della strada. I segnali sono, comunque, collocati
in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone
invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di uniformità
sul territorio nazionale, fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (159) nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale
vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza
da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere
sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o
non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello
stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla installazione dei
complessi segnaletici di direzione, in corrispondenza o prossimità delle
intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende
le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso
pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in
opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle strade di uso
pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica stradale militare, con
modalità particolari di apposizione, le cui norme sono fissate dal regolamento.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari dall'autorità militare
per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede promiscua sono
tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che sia diversamente disposto
dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le disposizioni di cui
ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli
obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso
improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (160) ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza
nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (161) ponendo a carico dell'ente proprietario
della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni del
presente articolo sono regolate dall'art. 146 (162).
(159) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(160) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(161) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(162) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
39. Segnali verticali.
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la
natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli
utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di
località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le
disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13
dell'art. 38.
40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue,
ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite
invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in
tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella
discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di
"passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta
servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro
modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una
discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono
effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di
corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
41. Segnali luminosi.
1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono di forma circolare
e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma di freccia colorata
su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a
quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono
proseguire nella direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico sono a
forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale con significato di arresto,
verticale o inclinata a destra o sinistra con significato di via libera,
rispettivamente diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo
nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di
segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche
pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare
l'attraversamento, né di impegnare la carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento pedonale e consente
ai pedoni che si trovano all'interno dello attraversamento di sgombrarlo il più
rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di
impegnare la carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l'attraversamento
della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta
colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è
identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi
provenienti da una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili sono rossa a forma
di X, con significato di divieto di percorrere la corsia o di impegnare il varco
sottostante la luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono
soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (163), previo accertamento del grado di protezione e delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, cromatiche e di idoneità indicati dal
regolamento e da specifiche normative (164).
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono
procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed
orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l'area di intersezione
se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione
della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai
ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta
devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai
veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono
oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a
meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce
gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con
opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono
superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non
devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né
oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle per i
veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle corrispondenti
luci delle lanterne semaforiche normali, ma limitatamente ai soli veicoli che
devono proseguire nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle stesse
disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per i velocipedi
risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o il ciclista ha
l'obbligo di usare particolare prudenza anche in relazione alla possibilità che
verso altre direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai veicoli
che interferiscono con la sua traiettoria di attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di
bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel
caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi
9, 10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle
intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne semaforiche per
corsie reversibili, i conducenti non possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti alla luce rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o
impegnare il varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il
basso. È vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando venga data
l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1, lettera i),
i veicoli possono procedere purché a moderata velocità e con particolare
prudenza, rispettando le norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna semaforica veicolare di
qualsiasi tipo sia spenta o presenti indicazioni anomale, il conducente ha
l'obbligo di procedere a minima velocità e di usare particolare prudenza anche
in relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano accese luci che
consentono il passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette sono
ripetute da altre lanterne semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche, dimensioni, colori e
simboli dei segnali luminosi, nonché le modalità di impiego e il comportamento
che l'utente della strada deve tenere in rapporto alle varie situazioni
segnalate.
(163) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(164) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 18,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
42. Segnali complementari.
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la
sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali
complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di
apposizione.
43. Segnalazioni degli agenti del traffico.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano
ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle
norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione, arresto" per tutti gli
utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in
sufficienti condizioni di sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione,
esso non impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato l'intersezione
stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano: "arresto" per tutti gli
utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia e per contro "via
libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà abbassare il braccio o
le braccia; la nuova posizione significa ugualmente "arresto" per tutti gli
utenti che si trovano di fronte all'agente o dietro di lui e "via libera" per
coloro che si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la sicurezza della
circolazione, possono altresì far accelerare o rallentare la marcia dei veicoli,
fermare o dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri
ordini necessari a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con
la segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni eventualmente necessarie
per la regolazione del traffico, nonché modalità e mezzi per rendere facilmente
riconoscibili e visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.
44. Passaggi a livello.
1. In corrispondenza dei passaggi a livello con barriere può essere collocato, a
destra della strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e
spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo utile della chiusura
delle barriere, integrato da altro dispositivo di segnalazione acustica. I
dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di manovra. Sono
considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli altri dispositivi di chiusura
equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere deve essere
collocato, sulla destra della strada, a cura e spese dell'esercente la ferrovia,
un dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente che entra
in funzione per avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono
essere installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due sensi di
marcia da spartitraffico invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a
livello su strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello con
semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed orizzontali obbligatori
di presegnalazione e di segnalazione dei passaggi a livello, le caratteristiche
dei segnali verticali, luminosi ed acustici, nonché la superficie minima
rifrangente delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in
caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello e quelle per
assicurare la visibilità delle strade ferrate hanno carattere di pubblica
utilità, nonché di indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle
leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità (165).
(165) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 19,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed
omologazioni.
1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non
prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento
o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e
dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (166) può intimare agli
enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle
province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione
della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per
caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e
direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con
altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i
provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (167).
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la
sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto
altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2,
sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (168), che
esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici
centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (169), a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che
costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai
soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove
occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente
e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme
di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più
corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la
visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato
nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese
del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il
pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e
gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli
atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono
soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (170), previo accertamento delle caratteristiche
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario.
Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione (171).
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui
all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare
i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che
saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i
casi di revoca dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o
apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai
prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro
2.970. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi
che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la
localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo
142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle
violazioni (172).
9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma
9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 708 a euro 2.834. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della
cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del
Titolo VI (173) (174).
(166) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(167) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(168) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(169) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(170) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(171) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 20,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(172) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(173) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(174) Comma aggiunto dall'art. 31, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
TITOLO III (175)
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale
46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le
macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi,
anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti
stabiliti dal regolamento.
(175) L'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n.
151), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, ha statuito
che le disposizioni contenute nel presente titolo III si applicano dal 1°
ottobre 1993.
47. Classificazione dei veicoli.
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g),
h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi
almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5
t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi
almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a
3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t (176).
(176) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 21,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
48. Veicoli a braccia.
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
49. Veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e
si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende
agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
50. Velocipedi.
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì
considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (177).
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e
2,20 m di altezza.
(177) Comma così sostituito dall'art. 24, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge
comunitaria 2002.
51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a
trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio
o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a
euro 88 (178).
(178) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
52. Ciclomotori.
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il
conducente] (179).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle
direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (180), o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (181), ove a ciò non
osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per
costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione
delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime,
nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli
organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli (182).
(179) Lettera soppressa, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(180) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(181) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(182) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 22,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si
distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero
non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone,
capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed
equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti
compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi.
Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la
definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono
essere abbinati a ciascun mototrattore (183);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da
particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali
veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il
ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose
con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai
trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55
t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di
sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli,
qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati
autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di
veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al
trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come
motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e
2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può
eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati
con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto, non superiore a
due, compreso quello del conducente.
(183) Lettera così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 23,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di
nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo
nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette
all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o
semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate,
delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e
2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel
regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui
all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un
semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da
una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori
situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata
permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto
in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone
al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare
attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali
assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di
veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o
utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada (184).
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui
sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per
trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(184) Vedi, anche, l'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454.
55. Filoveicoli.
1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e
collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente
elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia
elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro
caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2
dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55,
con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due
assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f)
dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h)
dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad
un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad
alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un
asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di
specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive,
quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si
sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del
loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di
bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'art. 54,
comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano
parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (185).
(185) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 24,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere
impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli,
circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare
attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di
almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare,
spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte
per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni
agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può
superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni
agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad
eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici
agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni
agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t,
sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché
le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla
lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli
addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti
di idonea attrezzatura non permanente (186).
(186) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 25,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a
cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate,
eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su
strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il
ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono
in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o
delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e
simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche,
possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore
a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere
atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine
operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte
a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
59. Veicoli con caratteristiche atipiche.
1. Sono considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli
ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri,
nonché gli altri veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non
rientrano fra quelli definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (187), sentiti i Ministri
interessati, stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti articoli, alla quale i
veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della
guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli
individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più
delle categorie succitate.
(187) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli
cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni
stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in
apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti
terrestri (188).
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite
manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'àmbito della località e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i
veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (189) nella cui circoscrizione è compresa la località sede
della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente
presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della
stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al
Dipartimento per i trasporti terrestri (190), per l'aggiornamento dell'elenco di
cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI
(191).
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle
strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli,
determinati dal regolamento (192).
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal
comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti
per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 se si tratta di
autoveicoli, o da euro 36 a euro 148 se si tratta di motoveicoli (193).
(188) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(189) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(190) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(191) Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(192) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(193) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 26,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
61. Sagoma limite.
1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente
articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non
sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (194);
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari
prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta
lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da
noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci
o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta
lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (195) - Dipartimento per i trasporti terrestri
(196) (197).
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri
limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a
servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari
prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e
filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle
prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (198) (199) (200).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(201).
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime
di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le
sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli,
il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di
controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso
il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere
ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti
alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il
carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che
lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
164, comma 9 (202) (203).
(194) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(195) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(196) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(197) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(198) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(199) L'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, come modificato dalla relativa
legge di conversione, ha così modificato le lettere a) e c) del comma 1 e il
comma 2. Con D.Dirett. 13 marzo 1997 (Gazz. Uff. 19 marzo 1997, n. 65) sono
state determinate le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli
applicata negli autobus da noleggio, gran turismo e di linea.
(200) Il D.M. 31 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 12 novembre 1996, n. 265) ha così
disposto:
"
Art. 1. 1. È consentita per gli autotreni ed i filotreni la lunghezza massima di
18,75 m, alle seguenti condizioni:
a) la distanza misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremità posteriore del rimorchio, non deve superare 16,40 m;
b) la distanza sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale del veicolo
combinato, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e
l'estremità posteriore del rimorchio, meno la distanza tra la parte posteriore
del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio stesso, non deve
superare 15,65 m".
(201) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(202) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 27,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(203) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
62. Massa limite.
1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto
disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del
suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due
assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che
il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia
superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t
se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se
trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia
inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non
può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di
veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli
a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (204). Qualora si tratti di
autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un
autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di
un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se
a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato
non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza
assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed
inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto
disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal
regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10 (205).
(204) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(205) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 28,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
63. Traino veicoli.
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che
ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui
all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è
più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei
casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (206) può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi (207).
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa
limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (208).
(206) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(207) L'art. un., D.M. 9 maggio 1994 (Gazz. Uff. 17 maggio 1994, n. 113) ha
disposto che le autorizzazioni per l'autotrasporto di cose per conto di terzi
rilasciate per autocarri isolati privi della facoltà di traino consentono
l'effettuazione di trasporti entro i limiti di massa complessiva previsti dal
terzo comma del presente articolo.
(208) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi
64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un
dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148 (209).
(209) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle
slitte.
1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione
animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce
rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due
catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di
pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei
medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (210).
(210) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
66. Cerchioni alle ruote.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t,
possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi
0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In
ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i
bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio
non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della
larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza
spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa
complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale
destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai
requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (211) (212).
(211) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(212) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 29,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di una targa
contenente le indicazioni del proprietario, del comune di residenza, della
categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al
trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché della
larghezza dei cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle
indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente
leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le consegnano agli
interessati complete delle indicazioni stabilite dal comma 1. Il modello delle
targhe è indicato nel regolamento. Il prezzo che l'interessato corrisponderà al
comune è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(213) (214).
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito
registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non
munito della targa prescritta, ovvero viola le disposizioni del comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale
o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, è soggetto, ove il fatto
non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della targa non rispondente ai requisiti indicati o
abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
(215).
(213) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(214) Il prezzo delle targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte è
stato fissato con D.M. 27 marzo 1996.
(215) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento
dei velocipedi.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca
in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle,
posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono
essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere
applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono
essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma
1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano
ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (216) sono
stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto
di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con
idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei
dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia
conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a
euro 88.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di
equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta
l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (217) (218).
(216) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(217) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 30,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(218) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a
trazione animale, delle slitte e dei velocipedi.
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e
51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei
dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei
velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei
dispositivi di segnalazione acustica (219).
(219) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993, n.
36.
70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.
1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i
comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale
destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono
essere muniti di altra targa con l'indicazione "servizio di piazza". I comuni
possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il
servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza
con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque
anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte
possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto
compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di
piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se la licenza è
stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. In tal caso consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (220).
(220) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la
circolazione
(giurisprudenza di legittimità)
71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro
rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento,
compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate
nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (221), con propri decreti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (222)
per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per
trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati (223).
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (224), con propri decreti,
di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente
le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2,
nonché le modalità per il loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti,
se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (225).
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (226) -
Dipartimento per i trasporti terrestri (227), sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle
prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli e i rimorchi sono
adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro
148 a euro 594 (228).
(221) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(222) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(223) Per le caratteristiche dei veicoli blindati vedi il D.M. 3 febbraio 1998,
n. 332.
(224) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(225) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(226) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(227) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(228) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 31,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono
essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì
essere equipaggiati con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli
predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le
caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (229);
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi
adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per
trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le
caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a
quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova
immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma
dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 30 giugno 2006 (230).
2-ter. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, abilitati al trasporto di
cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, sono equipaggiati
con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua
in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi
immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche
tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (231).
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il
pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali
ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere
equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi
1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1,
lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi
di agganciamento.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (232), sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui
devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in
relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (233), con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto (234).
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (235) - Dipartimento
per i trasporti terrestri (236), secondo modalità stabilite con decreti del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (237), salvo quanto previsto
nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi
indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle
caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del
contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in
alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute
nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le
Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (238).
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui
sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e
fatti salvi gli accordi internazionali.
12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (239) può
essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi
carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e
di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui
alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle
disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (240).
(229) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(230) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 7, D.L. 9 novembre
2004, n. 266, come modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine
così modificato dall'art. 17, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato
dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato inoltre
sostituito dall'art. 1, D.L. 19 febbraio 2007, n. 14, non convertito in legge.
Le norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti
per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi sono state
approvate con D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 23 febbraio 2005, n. 44).
(231) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dall'art. 7, D.L. 9 novembre
2004, n. 266 ed infine così modificato dall'art. 17, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, corretto con Comunicato 10 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2006, n. 7).
(232) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(233) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(234) Con D.M. 18 luglio 1997, n. 295 (Gazz. Uff. 11 settembre 1997, n. 212) è
stato approvato il regolamento relativo alle prescrizioni tecniche per
l'omologazione di un dispositivo di segnalazione di emergenza per i portatori di
handicap.
(235) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(236) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(237) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(238) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(239) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(240) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 32,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
73. Veicoli su rotaia in sede promiscua.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica analoghi a
quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere muniti di dispositivi tali da
consentire al conducente l'agevole visibilità anche a tergo. Negli stessi il
campo di visibilità del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale
da consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (241) sono
stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di
cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di visibilità del
conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di
alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno dei
dispositivi stessi, ivi compreso il campo di visibilità, non sia conforme per
caratteristiche o modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito
ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 74 a euro 296 (242).
(241) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(242) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
74. Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi
devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una
struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere
cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti
visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di
sostituzione durante l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura
portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere
riprodotto, a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri (243), un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con
punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al
comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere,
per l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (244).
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende
illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione
del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.338 a euro 9.357 (245)
(246).
(243) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(244) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(245) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(246) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 33,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato
il solo comma 6.
75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,
per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente
codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore
ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo
motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (247) con
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(248). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di accertamento (249).
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti
in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(250). Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione (251).
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone di cui all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui
all'art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo
87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale,
rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione
di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il
successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste
nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (252) (253).
(247) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(248) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(249) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 marzo
2006 e il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
(250) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(251) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Per le
procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone vedi il
D.M. 10 luglio 2003, n. 238. Per le procedure di omologazione delle autocaravan
e dei caravan vedi il D.M. 13 marzo 2006. Per le procedure di omologazione e di
accertamento dei requisiti di idonietà alla circolazione dei trenini turistici
vedi il D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
(252) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(253) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 34,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di
conformità.
1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (254) che ha
proceduto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2,
rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine
del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di
tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di
conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari
accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o
parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del
certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. Il Dipartimento per i trasporti terrestri (255), visto l'esito favorevole
dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al
costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la
descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore
rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione,
redatta sul modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(256) per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di
legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformità rilasciate (257).
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello
che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di
propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi
all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni
sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità
operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (258), con proprio decreto (259).
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per
veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca
reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a
euro 2.970 (260) (261).
(254) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(255) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(256) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(257) Per l'assoggettamento all'imposta di bollo delle dichiarazioni di
conformità previste dal presente comma vedi il comma 280 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(258) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(259) Per l'assoggettamento all'imposta di bollo delle dichiarazioni di
conformità previste dal presente comma vedi il comma 280 dell'art. 1, L. 30
dicembre 2004, n. 311.
(260) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 35,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(261) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
77. Controlli di conformità al tipo omologato.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (262) ha facoltà di
procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre,
di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di
revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo
risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (263), sentiti
i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri
sono a carico del titolare dell'omologazione (264).
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (265) (266).
(262) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(263) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(264) Vedi, anche, il D.M. 25 novembre 1997.
(265) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(266) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e
prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
(267) quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli
articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro
sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (268) ne danno comunicazione ai
competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali,
nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo
previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento
della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle
caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e
nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero
circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in
parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (269).
(267) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(268) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(269) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere
tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al
comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui
devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici
e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i
dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter (270) (271).
(270) Periodo aggiunto dall'art. 03, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(271) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
80. Revisioni.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (272) stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al
fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la
circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni
inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito
nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (273). Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della
sicurezza stessa (274).
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1
sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità
europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli
autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro
quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive
comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore
a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai
trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta
annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e
prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (275), anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed
inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di
singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al
controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (276).
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano
subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (277)
per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (278), al fine di assicurare
in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (279), il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di
contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate
con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni
ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese
che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino
altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.
Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio
1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di
cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una
diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in
tutte e quattro le sezioni (280) (281).
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti
tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel
regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della
concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (282) definisce
con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni
effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (283) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (284) effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti
a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19,
commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri (285) in possesso di laurea ad indirizzo
tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali
corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere
versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con
imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(286), la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
dell'economia e delle finanze (287).
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia
più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni
relative ai compiti di revisione sono revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (288), con proprio decreto,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (289), stabilisce le
tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti
terrestri (290) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai
controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (291) - Dipartimento per i
trasporti terrestri (292), ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno
stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(293), trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (294) la carta di circolazione, la certificazione della revisione
effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli
interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di
circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di
circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri (295) per il ritiro da parte delle officine, che
provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla
carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa
per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato
da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (296)
il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (297) ai sensi del comma 13, sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (298) revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la
cancellazione dal registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (299).
(272) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(273) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(274) Con D.M. 16 gennaio 2000, sono state emanate le disposizioni per la
revisione periodica di motocicli e ciclomotori. Con D.M. 7 dicembre 2000, è
stato approvato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori
per l'anno 2001. Con D.M. 14 novembre 2001, è stato approvato il calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002.
(275) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(276) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(277) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(278) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(279) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(280) I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività
di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel
presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione,
al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle
imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14
dicembre 1999, n. 558.
(281) Vedi, anche, il D.M. 6 aprile 1995, n. 170.
(282) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(283) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(284) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(285) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(286) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(287) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(288) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(289) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(290) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(291) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(292) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(293) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(294) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(295) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(296) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(297) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(298) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(299) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 36,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
81. Competenze dei funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(300) - Dipartimento per i trasporti terrestri (301).
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a
motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti
ai ruoli del Dipartimento per i trasporti terrestri (302) della VI, VII, VIII e
IX qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o
architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale,
perito nautico, geometra o maturità scientifica, vengono abilitati
all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di
qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (303).
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno titolo
all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (304) vengono
fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione
previsto dal comma 2.
(300) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(301) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(302) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(303) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(304) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli
82. Destinazione ed uso dei veicoli.
1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo,
nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto
di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (305), gli autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è
rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene
rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(306) agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali
possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (307) con decreti ministeriali,
in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in
relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un
veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto
di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la
sospensione è da sei a dodici mesi (308).
(305) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(306) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(307) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(308) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
83. Uso proprio.
1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto
specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione
può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per
il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a
seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri
(309) sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (310) con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto
di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l'esercizio
del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati
gli estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio
così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al
trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle
norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il
titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di
circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 148 a euro 594.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (311).
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il
titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è
punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 46, primo e secondo
comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (312) (313).
(309) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(310) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(311) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 37,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(312) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(313) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
84. Locazione senza conducente.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione
senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere
a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo
stesso.
2. È ammessa, nell'àmbito delle disposizioni che regolano i trasporti
internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l'utilizzazione di
autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati
senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro
Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per
conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in
disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa
italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente,
destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e
le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
prescritta licenza (314).
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (315), con proprio decreto,
d'intesa con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire eventuali
criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a
tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 36 a
euro 148 se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (316) (317).
(314) La disposizione di cui al presente comma si intende riferita alla
denuncia di inizio attività prevista dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 anziché
alla licenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del suddetto D.P.R. n. 481
del 2001.
(315) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(316) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(317) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 38,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.
1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente
per trasporto di persone:
- le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti
specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della
licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale
uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita
al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore,
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 e, se si tratta
di autobus, da euro 370 a euro 1.485. La violazione medesima importa la sanzione
amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (318).
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui
al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 73 a euro 290. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (319) (320).
(318) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(319) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(320) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato
dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con
conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.554 a euro 6.216. Dalla violazione conseguono le sanzioni
amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo
di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni
si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza (321).
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 73 a euro 290 (322)
(323) (324).
(321) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(322) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(323) Vedi, anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422.
(324) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
87. Servizio di linea per trasporto di persone.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una
destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta
indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare
categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli
autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i
filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto (325).
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla
osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per
le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo
legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la
linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per
quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del
servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un
documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere
utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per
trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale,
secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (326), ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone
parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità
competenti a rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso,
ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo
legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della
sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI (327).
(325) Vedi, anche, il D.M. 24 luglio 1996.
(326) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(327) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi,
anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422.
(giurisprudenza di legittimità)
88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi.
1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio
di trasporto di cose per conto terzi quando l'imprenditore si obbliga, dietro
corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio ed è accompagnata dall'apposito documento
previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia, che costituisce
parte integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6
giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a
tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella
carta di circolazione è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'articolo 46, primo e secondo comma, dalla legge 6 giugno 1974, n. 298
(328).
(328) Comma così modificato dall'art. 18, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 202, comma
3-bis del presente decreto.
89. Servizio di linea per trasporto di cose.
1. Il servizio di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.
90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato
dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla
base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di
piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (329) (330).
(329) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi,
anche, l'art. 14, D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422.
(330) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 39,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di
veicoli con patto di riservato dominio.
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto
sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta
di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del
relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che
lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti
dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario
della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla
circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il
conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile (331).
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo
è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella
carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento
dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al
P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art.
196, comma 1.
(331) Vedi, anche, l'art. 122 del Codice delle assicurazioni private di cui al
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida
e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti
previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il
rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi
provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un
estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la
durata massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di consulenza ai sensi
dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto
di cui al comma 1 per la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio,
che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale
tenuto dalle predette imprese o società. Queste devono porre a disposizione
dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di
cui al comma 1 (332).
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264.
Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (333).
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (334).
(332) Comma così modificato dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11, come
corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(333) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 4 gennaio 1994, n. 11.
(334) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 40,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione
(giurisprudenza di legittimità)
93. Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere
muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i
trasporti terrestri (335).
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (336)
provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a
chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le
generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art.
91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il
titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle
disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (337), con propri decreti,
stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i
rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino.
L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (338), per i
casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187 (339).
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di
circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso
ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni
dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è
data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri (340) i tempi e le modalità di tale comunicazione sono
definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A.
rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata
una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale
documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370 a euro 1.485. Alla medesima sanzione è sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con
facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (341).
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui
caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594. La carta di circolazione è ritirata da chi
accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui
all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi
dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia
stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (342), su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto
corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (343) che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare
soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri (344) e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili.
La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il
veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino
è disciplinata dal regolamento (345) (346).
(335) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(336) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(337) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(338) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(339) Con D.M. 2 novembre 1999 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278) sono state
approvate le caratteristiche del nuovo modello di carta di circolazione dei
veicoli.
(340) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(341) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 349 (Gazz.
Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva
ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 492 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, sollevata in riferimento
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché non sufficientemente
motivata.
(342) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(343) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(344) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(345) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 41,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(346) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di
locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la
sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata,
provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (347), su
richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei
mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di
residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 622 a euro 3.111
(348) (349).
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel
termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di
circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555 (350) (351).
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le
violazioni previste nel comma 4 ed è inviata all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (352), che provvede al rinnovo dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione
di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e
relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili
iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta
cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici
idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per
l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del
conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono
all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse,
soprattasse e accessori (353).
(347) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(348) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(349) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3
e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
(350) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(351) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 401 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3
e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione.
(352) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(353) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 42,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e
poi così sostituito dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(giurisprudenza di legittimità)
95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di
circolazione (354).
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (355), all'atto della immatricolazione del veicolo,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta
giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (356).
2. [L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio
dalla Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92]
(357).
3. [In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di
circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione,
farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne
rilasciano ricevuta] (358).
4. [L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione
della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi
resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e alla legge 11 maggio
1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità
massima di trenta giorni] (359).
5. [Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3
senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve
richiedere una nuova immatricolazione] (360).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la
carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al
rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a
euro 88 (361) (362).
(354) Rubrica così modificata dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(355) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(356) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(357) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(358) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(359) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(360) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 105.
(361) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 43,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(362) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica.
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse
automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti
tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la
richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato
pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(363) per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite
gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze (364), sentito il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (365).
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministro dell'economia e delle finanze (366).
(363) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(364) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(365) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(366) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
97. Circolazione dei ciclomotori (367).
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e
costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli
articoli 225 e 226 (368);
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione
(369).
2. La targa è personale e abbinata a un solo veicolo. Il titolare la trattiene
in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento ai
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (370).
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di
targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione
di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato
intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel
sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola
notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione (371).
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato
di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri
di economicità e di massima semplificazione (372).
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che
sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Alla
stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle
caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo
stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 36 a euro 148 (373).
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il
certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 136 a euro 543 (374).
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271 (375).
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a euro
6.420 (376).
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa i cui dati non siano
chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 22 a euro 88 (377).
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle
indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.605 a euro 6.420 (378).
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto
l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della
proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 339 a euro 1.358. Alla
medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della
circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi
accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse (379).
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a
farne denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 67 a euro 271. Alla medesima sanzione è
soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia (380).
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla
distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il
personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino
delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della
violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è
disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un
mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI (381) (382).
(367) Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(368) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il Decr. 15
giugno 2006.
(369) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(370) Comma prima corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio
1993, n. 36, poi sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 ed infine così
modificato dall'art. 2 del citato decreto-legge n. 151 del 2003 e dall'art. 5,
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(371) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(372) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 maggio 2006.
(373) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(374) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, e poi così
modificato dal comma 166 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(375) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(376) Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(377) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(378) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(379) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(380) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(381) Comma prima modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 - con la
decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 - e dal comma 166
dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge
di conversione.
(382) Articolo così modificato prima dall'art. 44, D.Lgs. 10 settembre 1993, n.
360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre
1993; poi dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed infine dall'art. 3,
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 7, D.L. 27
giugno 2003, n. 151. Con D.M. 7 luglio 1999 (Gazz. Uff. 22 luglio 1999, n. 170)
è stato approvato il nuovo modello di certificato di idoneità tecnica per
ciclomotore. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si
è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
98. Circolazione di prova.
1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di
pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche
per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di
circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare
per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive,
dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti
veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione
di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega] (383).
2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa
verifica dei requisiti necessari] (384).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di
esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di
apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue
in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (385).
(383) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(384) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(385) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
99. Foglio di via.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni
di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti
di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed
usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere
muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (386).
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali
prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta.
Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non
ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (387) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria
di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del
foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 36 a euro 148.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte,
alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro
74 a euro 296 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (388).
(386) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(387) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(388) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i
dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di
immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice,
devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di
immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche
rifrangenti.
6. [I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di
una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o
autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo
rimorchiato] (389).
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di
immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento (390).
8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai
commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e
con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una
specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di
circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto
Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di
circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi
dell'articolo 102, comma 3 (391).
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni,
distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del
veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a
euro 296 (392).
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a
euro 7.018 (393).
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (394).
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa
targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti
indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione
accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (395) (396).
(389) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(390) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(391) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(392) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(393) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(394) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(395) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 45,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito
con gli attuali periodi dal secondo al quarto, l'originario secondo periodo del
comma 15.
(396) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe.
1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli a motore o da essi
rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (397) con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze (398), stabilisce il prezzo di vendita delle targhe comprensivo del
costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente
alle attività previste dall'art. 208, comma 2 (399). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (400), con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze (401), assegna annualmente i proventi
derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (402) nella misura del venti per cento e al Dipartimento per i
trasporti terrestri (403) nella misura dell'ottanta per cento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze (404) è autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio (405).
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (406) all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di circolazione devono essere
restituiti all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(407) in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta
giorni dal rilascio del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (408), su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi di polizia,
al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI (409) (410).
(397) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(398) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(399) Il presente periodo è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre
2001, n. 474, per la parte incompatibile con l'articolo 2, comma 5, dello stesso
decreto.
(400) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(401) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(402) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(403) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(404) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(405) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18
luglio 2005.
(406) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(407) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(408) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(409) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(410) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 46,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui
all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto
ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e
ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o
sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state
rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti
terrestri (411) una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure
indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo
previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a
fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la
posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre
leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili,
l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (412) una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1,
l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al
comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o
della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti
di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148 (413) (414).
(411) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(412) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(413) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(414) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 47,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o
rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A.,
entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe.
L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (415) provvedendo altresì alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con
il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle
informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri (416)
(417).
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio
tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A.,
nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua
sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario
dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai
sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
3. [I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non
possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto,
ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia
e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere
annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere
secondo le norme del regolamento] (418).
4. [Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei
centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma
4] (419).
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. [La sanzione è
da 357 euro a 1.433 euro se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4
(420)] (421) (422).
(415) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(416) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(417) Comma corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1993,
n. 36 e così modificato prima dall'art. 46, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22nel
testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8
novembre 1997, n. 261 ), e poi dal comma 11-bis dell'art. 15, D.Lgs. 24 giugno
2003, n. 209, aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149.
(418) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(419) Comma abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(420) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio
1993, n. 32.
(421) Periodo abrogato dall'art. 264, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(422) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
104. Sagome e masse limite delle macchine agricole.
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada
si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61
rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno
carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a un asse, 8 t
se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di
pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a
tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le
masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14
t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due
assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a
distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la
massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve
essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia.
Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità
inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo
portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della
lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del
passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della
trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale
longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve
superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal
regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve
impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto
alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote
liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse
eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con
attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti
stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono
essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade
statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche,
colorimetriche e modalità di applicazione di pannelli e dispositivi di
segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole
indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le
cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o
le masse fissate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in
violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi
di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere
con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la
esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la
somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa
accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (423) (424).
(423) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(424) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 48,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
105. Traino di macchine agricole.
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole
trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m (425).
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo
rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di
traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura,
anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (426).
(425) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio
1993, n. 36.
(426) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite
in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano sufficiente
stabilità sia quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se
previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o
semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da
consentire un idoneo campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con
attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza
(427).
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del comma 2, dei
dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere
munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di
massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b),
devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b), g), h)
ed i); le macchine agricole trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b),
punto 1), se di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine operatrici trainate
prive di freni, possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b)
del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle
macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite, quando
non espressamente previste dal regolamento, sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (428), di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali (429), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (430) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso strumento possono essere
stabilite caratteristiche, numero e modalità di applicazione dei dispositivi di
cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre
rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti
dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché per la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a disposizioni oggetto di
direttive del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di richiedere
l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente
per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il rispetto di norme di
unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(427) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio
1993, n. 36.
(428) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(429) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(430) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette
all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando
ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle
caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terestri (431), secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(432), di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali (433) e
del lavoro e delle politiche sociali (434), fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (435) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo
mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (436), sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (437) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali,
l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere
riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità (438) (439).
(431) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(432) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(433) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(434) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(435) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(436) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(437) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(438) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 49,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(439) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della
carta di circolazione delle macchine agricole.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni
previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato di
idoneità tecnica alla circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la carta di
circolazione, ovvero il certificato di approvazione sono rilasciati a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base
di documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina agricola. Nel
regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche del certificato di
idoneità tecnica e della carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la
documentazione di origine è costituita dal certificato di origine dell'esemplare
rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione
del medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine agricole
costruite con parti staccate, deve essere inoltre esibita la documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie il costruttore o
il suo legale rappresentante rilascia all'acquirente una formale dichiarazione,
redatta su modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(440), attestante che la macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di conformità,
quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione ovvero la carta di circolazione vengono rilasciati sulla base
della dichiarazione di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non
conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della carta di circolazione
è sospeso qualora emergano elementi che facciano ritenere la possibilità della
sussistenza di un reato perseguibile ai sensi delle leggi penali (441) (442).
(440) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(441) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 50,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(442) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono
identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (443) ha facoltà di
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo
della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate
e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma
del comma 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(444), emesso di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali
(445) e del lavoro e delle politiche sociali (446), fatte salve le competenze
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (447) in materia di
emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del
titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla
sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione
stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato
rispetto della conformità della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non
conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata,
rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di
identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (448).
(443) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(444) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(445) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(446) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(447) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(448) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica
alla circolazione delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e
punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate
dal regolamento, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed
al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso
comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le esclusioni
previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento,
per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità
tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione sono rilasciati dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (449) competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera
a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere
titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di
enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza ed
abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente
alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (450) rispettivamente dal nuovo titolare
e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le
relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo
presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di
assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare
secondo le modalità indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da
parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità per gli
adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata
rilasciata la carta di circolazione; ovvero il certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 148 a euro 594.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le
prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di
idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di
residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (451) (452).
(449) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(450) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(451) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(452) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 51,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
111. Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (453), di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali (454), può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette
all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza
dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo
stato di efficienza.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (455),
qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le modalità delle
revisioni di cui al presente articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per
l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le
macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (456), con decreto emesso di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali (457), può
modificare la normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata
presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (458) (459).
(453) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(454) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(455) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(456) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(457) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(458) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(459) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 52,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione
e aggiornamento del documento di circolazione.
1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi
dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche
indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (460), su
richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita e prova di accertamento
prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola alla quale siano state
modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i
predetti uffici provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della
carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 93,
94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle
caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con i dispositivi, prescritti a
norma di legge, alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296, salvo che il
fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (461).
(460) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(461) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 53,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
113. Targhe delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti
1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere individuato
con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata
la visibilità della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5
t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99, 100 e 102,
in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione delle
targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni
amministrative, comprese quelle accessorie, stabilite dagli articoli 100, 101 e
102 (462).
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (463) stabilisce, con
proprio decreto, le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4
(464).
(462) Comma così modificato dall'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(463) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(464) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 54,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
114. Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le
sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme
costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri (465), che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite
di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici
trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (466) (467).
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal
regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto, alle
medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le
analoghe violazioni commesse con macchine agricole (468).
(465) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(466) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(467) Per le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed entità tecniche vedi il D.M. 2 maggio 2001, n. 277.
(468) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 55,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 21, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così modificato
il solo comma 7 del presente articolo. Vedi anche il comma 3-bis dell'art. 202
del presente decreto.
TITOLO IV
Guida dei veicoli e conduzione degli animali
(giurisprudenza di legittimità)
115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali.
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e
psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da
tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di
animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone
oltre al conducente (469);
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non
trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro
complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i
motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia
consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone
oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza
rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero
che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici (470);
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi
7,5 t (471);
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico,
compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito
di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (472);
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d),
quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione
professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di
noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al
trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa
complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato,
anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno
specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica
specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi
commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro
296. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera
e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148 a euro 594.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida
motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su
motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. La stessa
sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero
senza aver compiuto gli anni diciotto (473).
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne
affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni
richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 se si tratta di veicolo o alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 se si
tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a
motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
(474).
(469) Lettera così sostituita dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(470) Numero così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(471) In deroga a quanto disposto dal presente numero vedi l'art. 18, D.Lgs. 21
novembre 2005, n. 286.
(472) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(473) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(474) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 56,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori
(475).
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (476) (477).
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni
deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso
con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (478).
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di
idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore
età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida;
coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per
l'infrazione di cui all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida
del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore
età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa
presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei
requisiti fisici e psichici e dall'attestazione di frequenza ad un corso di
formazione presso un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di
cui all'ultimo periodo del comma 11-bis (479).
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori
sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella
speciale. Fino alla data del 1° gennaio 2008 la certificazione potrà essere
limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative
all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale (480);
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di
ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad
uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto
del conseguimento di una patente (481).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre
presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (482) ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida,
dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni,
delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8
agosto 1991, n. 264 (483).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle
seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie (484):
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non
superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non
comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore
a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se
trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la
patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero
di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e
D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un
rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti
categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è
richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il
conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a
0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono
ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di
veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui
all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in
servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione
professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis (485).
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e
motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (486), previo accertamento dei requisiti
fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (487).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i
titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di
autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera
d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed
autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio
con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di
abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri sulla base dei requisiti, delle modalità e dei
programmi di esami stabiliti nel regolamento (488) (489).
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a
minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale
e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione
medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10 (490).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito,
per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i
titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri (491). Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa
internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al
comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le
relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi
di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il
cambiamento di abitazione nell'àmbito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri (492),
che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di
guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A
tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (493), per via telematica o su supporto
magnetico secondo i tracciati record prescritti del Dipartimento per i trasporti
terrestri (494), notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine
di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.
Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di
residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della
variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono
responsabili in solido dell'omesso pagamento (495) (496).
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis
possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani
che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria
possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'àmbito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni,
autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in
attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei
corsi organizzati in àmbito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della
gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei
corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2,
lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con
proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (497).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne
consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il
certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (498) (499).
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di
guida è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
2.338 a euro 9.357; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice (500) (501) (502).
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente,
guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al
comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 516 a euro 2.065 (503).
14. [Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui
all'art. 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 35 euro a 143 euro. Ove ricorrano i
motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica
quanto disposto dal comma 13] (504).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della
patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della
carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (505).
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento
nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (506).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (507).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione
delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca
del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (508) (509).
(475) Rubrica così sostituita dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(476) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(477) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(478) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Il modello di certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori è stato approvato con Decr. 21 agosto
2003 (Gazz. Uff. 17 settembre 2003, n. 216).
(479) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito dall'art. 5,
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(480) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(481) Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(482) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(483) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e poi
così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato
dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(484) Alinea così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(485) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(486) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(487) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(488) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine dall'art. 2, D.L. 27 giugno
2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(489) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(490) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(491) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(492) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(493) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(494) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(495) Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(496) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(497) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. In attuazione di quanto
disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 giugno 2003.
(498) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(499) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione.
(500) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto. In precedenza,
con sentenza 9-10 gennaio 1997, n. 3 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1997, n. 3 - Serie
speciale), la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 116, comma 13, nella parte in cui puniva con la
sanzione penale, colui che, munito di patente di categoria B, C o D guida un
veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.
(501) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz.
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125,
comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente
la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva
ordinanza 20 - 26 novembre 2002, n. 488 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48,
serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, perché non sufficientemente motivata. La stessa
Corte, con altra ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 208 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004,
n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevate in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(502) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione.
(503) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal
1° luglio 2004, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18 dello
stesso decreto, e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e dall'art. 5, D.L. 30
giugno 2005, n. 115. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa
dall'adeguamento previsto dal D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre
2006, n. 302), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto.
(504) Comma soppresso dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(505) Comma così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(506) Comma abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(507) Comma prima sostituito dall'art. 3, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, e poi
così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(508) Comma così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(509) Articolo così modificato, prima dall'art. 57, D.Lgs. 10 settembre 1993,
n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre
1993, poi dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ed infine dalll'art. 6,
D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello
stesso decreto. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302)
si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del
conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW
e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è
consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90
km/h per le strade extraurbane principali (510).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta
di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite
norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente
codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla
data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121. [Le predette limitazioni
non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per
conversione di una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità
europee] (511) (512).
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal
conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti
anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI (513) (514) (515) (516).
(510) Comma così sostituito dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98.
(511) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98, che ha
anche soppresso il secondo periodo.
(512) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff.
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(513) Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98.
(514) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(515) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 58,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(516) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff.
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida
per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della
guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(517), su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione
professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari
devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario
da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il
controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il
candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di
esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un
certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo
se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di
idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente
di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente
viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente
provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la
validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve
essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (518) possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari
del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della
idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di
guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di
idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli
stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità
alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (519).
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o
ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per
autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI (520) (521).
(517) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(518) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(519) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(520) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(521) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 59,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla
guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti
nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale
territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute (522), o da
un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei
sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (523). In tutti i casi tale accertamento deve essere
effettuato nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti
affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle
patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici
specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità
sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare
il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione
della patente di guida (524).
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non
anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di
guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di
fiducia] (525).
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni
mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del
capoluogo di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non
possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere
ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo
a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t,
autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (526);
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi
circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la
conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli
accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del
giudizio finale (527).
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi
decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
della Società rete ferroviaria italiana Spa (528).
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129,
comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto
con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi (529).
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4,
lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (530) si avvale
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della
riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di
cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri
(531). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni
mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo
svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia (532);
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le
patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di
cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio
della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (533), di
concerto con il Ministro della salute (534), è istituito un apposito comitato
tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici (535).
(522) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(523) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(524) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così
modificato dall'art. 3, L. 22 marzo 2001, n. 85.
(525) Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(526) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(527) Lettera aggiunta dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(528) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto, e poi così sostituito
dall'art. 8, L. 28 novembre 2005, n. 246.
(529) Comma prima sostituito dall'art. 4, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito
dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza indicata nell'art.
7, comma 6, dello stesso decreto.
(530) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(531) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(532) Lettera così modificata dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125.
(533) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(534) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(535) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 60,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 17 marzo 1995, n. 64), modificato dal D.M.
14 settembre 1998 (Gazz. Uff. 16 novembre 1998, n. 268), sono stati determinati
i diritti dovuti dagli utenti, per le operazioni di competenza delle commissioni
mediche provinciali e delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle
stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle
commissioni medesime. Per l'impugnabilità degli accertamenti oculistici
effettuati dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, vedi
l'art. 7, L. 3 aprile 2001, n. 138.
(giurisprudenza di legittimità)
120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a
misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27
dicembre 1956, n. 1423 , come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla
L. 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente modificata e integrata,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone
condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione
del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura (536) (537) (538) (539).
2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
(540) danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di
guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i
sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri (541) e della
Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale
del Ministero dell'interno (542) (543).
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (544) (545).
(536) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Con
sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie
speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44-Serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto
degli artt. 120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, nella
parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro
che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956, n. 1423;
con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n. 29 - Serie
speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in
relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto, nella parte
in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati
sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata; con
sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29 -
Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 120, comma 2, e
130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca della patente
nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre
anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la
commissione di reati della stessa natura.
(537) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz.
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998,
n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1 e
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(538) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz.
Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, come sostituito
dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25
luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, in
relazione all'art. 130, comma 1, lettera
b), del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76
della Cost.
(539) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz.
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
(540) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(541) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(542) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. La
Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff.
23 luglio 2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
degli artt. 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui
prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena
detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di
guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
(543) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 gennaio 2004, n. 19 (Gazz.
Uff. 21 gennaio 2004, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120,
comma 1 (recte: comma 2), sollevata in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, per intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità
della norma impugnata.
(544) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(545) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed
una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e
programmi stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (546) sulla base delle direttive della Comunità europea e con il
ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per
una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui
all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti del Dipartimento
per i trasporti terrestri (547).
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri (548) che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (549) sono
determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e
degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso
la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (550) idonei allo scopo o presso centri
di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1° gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di
quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso
effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di
validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta
validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove
d'esame (551).
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (552) rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116 (553).
(546) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(547) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(548) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(549) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(550) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(551) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 61,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19
aprile 1994, n. 575.
(552) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(553) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 61,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Da ultimo i commi 11 e 12 sono stati così sostituiti dall'art. 6, D.P.R. 19
aprile 1994, n. 575.
122. Esercitazioni di guida.
1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero
per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli ed è in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti è rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità
della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore,
persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per
la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla
marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di
necessità. Se il veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il
freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non può avere età
superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di
categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al
comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere
muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale
contrassegno è sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta "scuola
guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di applicazione
saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al
conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi
poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai
sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 370 a euro 1.485. La stessa sanzione si applica alla persona che
funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (554).
(554) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
123. Autoscuole.
1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte
delle province (555).
3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni di inizio attività e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (556), nel
rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica
sull'insegnamento (557).
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare
l'apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare deve avere la proprietà
e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonchè la
gestione diretta dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo
regolare funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di apertura di
ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività di autoscuola, per ciascuna deve
essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione
della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve
essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o
collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di
capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso
dell'idoneità tecnica (558).
5. La dichiarazione può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale
insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione
della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica,
sono richiesti al legale rappresentante (559).
6. La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1 (560).
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (561), che rilascia specifico attestato di
qualifica professionale. Qualora più scuole autorizzate si consorzino e
costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (562) secondo criteri
uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(563), le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere
adeguatamente ridotte.
8. L'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando
(564):
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (565);
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (566) ai fini del regolare funzionamento
dell'autoscuola.
9. L'esercizio dell'autoscuola è revocato quando (567):
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del
titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato
potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a
seguito di intervenuta riabilitazione (568).
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (569) stabilisce, con
propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di
idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di
consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i
programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi
di esame per il conseguimento della patente di guida (570) (571).
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o
i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (572).
11-bis. L'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma
professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato
dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.
Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del
presente articolo (573).
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio
attività. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da
parte degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza, secondo la
L. 8 agosto 1991, n. 264 (574) (575).
(555) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi
così sostituito dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(556) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(557) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n.
7, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(558) Comma così modificato dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 10, D.L. 31
gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e con la
decorrenza ivi indicata.
(559) Comma così modificato dai commi 5-bis, 5-quater e 5-quinquies dell'art.
10, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, aggiunti dalla relativa legge di conversione e
con la decorrenza ivi indicata.
(560) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007,
n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(561) La denominazione del Ministero è stata così sotituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(562) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(563) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(564) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(565) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(566) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(567) Alinea così modificato dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(568) Comma aggiunto dal comma 5-sexies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n.
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(569) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(570) Comma così modificato dal comma 5-septies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio
2007, n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le
ulteriori disposizioni dello stesso comma 5-septies.
(571) Vedi il D.M. 17 maggio 1995, n. 317.
(572) Comma così modificato dal comma 5 dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n.
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(573) Comma aggiunto dal comma 5-octies dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007, n.
7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(574) Comma così modificato dal comma 5-bis dell'art. 10, D.L. 31 gennaio 2007,
n. 7, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(575) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché
macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre
avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art.
115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle
macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (576) sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che,
eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con
patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5 (577).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui
al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1
che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 2.338 a euro 9.357. All'incauto affidamento si applica la disposizione
di cui all'articolo 116, comma 12 (578).
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di
reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (579).
(576) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(577) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17
gennaio 2005.
(578) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 62,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(579) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 62,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha sostituito, con
gli attuali commi 4 e 4-bis, l'originario comma 4. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
125. Validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche
per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria B e
per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli
di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw,
B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i
quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116
(580).
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a
mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le
caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo per il quale è richiesta una
patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594 (581) (582).
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C o D,
guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione
alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle
categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o
motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è prevista una patente di
categoria diversa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 74 a euro 296.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI (583) (584).
(580) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(581) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(582) La Corte costituzionale con sentenza 13-16 giugno 1995, n. 246 (Gazz.
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125,
comma 3, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Successivamente
la stessa Corte, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 298 (Gazz. Uff. 21 luglio
1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(583) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(584) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 63,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora
siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età
sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono
valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e
minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni e per tre
anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è
valida per cinque anni (585).
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (586), con propri decreti,
può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di
patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti,
all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando
altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida
dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,
deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma
di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con
cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di
cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici (587).
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti
di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno,
salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (588).
5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (589), che trasmette per posta al
titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri (590), nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato
medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e
psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (591) nei casi di cui all'art.
119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che
non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i
versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di
validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è
responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal
titolare della patente per il periodo di validità (592).
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è
altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e
4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi,
che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti
psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma
5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 (593).
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5
rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità
della patente, comunica al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri (594) l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli
articoli 129, comma 2, e 130 (595).
7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui
validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di
qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI (596) (597) (598) (599) (600) (601).
(585) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1,
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
(586) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(587) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e
poi dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25
novembre 1995, n. 501.
(588) Comma aggiunto dall'art. 32, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(589) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(590) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(591) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(592) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(593) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(594) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(595) Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(596) Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e poi
così sostituito dal comma 6 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(597) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(598) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 64,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito,
con gli attuali periodi secondo e terzo, l'originario secondo periodo del comma
7 del presente articolo. Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, nl testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(599) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz.
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n.
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214,
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16
della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz.
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento
all' art. 3 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
14 della Costituzione.
(600) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 319 (Gazz.
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo
comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 24-28 maggio 2004, n. 159 (Gazz. Uff.
3 giugno 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevata in
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
(601) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-15 giugno 2004, n. 174 (Gazz.
Uff. 23 giugno 2004, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. La
stessa Corte, con successiva ordinanza 14-28 dicembre 2005, n. 472 (Gazz. Uff. 4
gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione.
126-bis. Patente a punti.
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di
cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una
tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme
di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la
sospensione o la revoca della patente (602).
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta
la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione
della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei
ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini
per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre
dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero
dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere
effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di
polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di
contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona
giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via
telematica (603) (604) (605) (606).
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia
esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole
ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di
certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D,
D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per
territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla
guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento (607).
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente
con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della
violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un
massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi
all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la
revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo
le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è
sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è
notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del
documento (608).
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis (609)
Norma violataPunti
Art. 141Comma 85
Comma 9, terzo periodo10
Art. 142Comma 82
Comma 910
Art. 143Comma 114
Comma 1210
Comma 13, con riferimento al comma 54
Art. 145Comma 56
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 95
Art. 146Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e
fermata2
Comma 36
Art. 147Comma 56
Art. 148Comma 15, con riferimento al comma 23
Comma 15, con riferimento al comma 35
Comma 15, con riferimento al comma 82
Comma 16, terzo periodo10
Art. 149Comma 43
Comma 5, secondo periodo5
Comma 68
Art. 150Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 55
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 68
Art. 152Comma 31
Art. 153Comma 103
Comma 111
Art. 154Comma 78
Comma 82
Art. 158Comma 2, lettere d), g) e h)2
Art. 161Commi 1 e 32
Comma 24
Art. 162Comma 52
Art. 164Comma 83
Art. 165Comma 32
Art. 167Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t1
b) eccedenza non superiore a 2t2
c) eccedenza non superiore a 3t3
d) eccedenza superiore a 3t4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento3
d) eccedenza superiore al 30 per cento4
Comma 73
Art. 168Comma 74
Comma 810
Comma 910
Comma 9 -bis2
Art. 169Comma 84
Comma 92
Comma 101
Art. 170Comma 61
Art. 171Comma 25
Art. 172Commi 10 e 115
Art. 173Comma 35
Art. 174Comma 42
Comma 52
Comma 71
Art. 175Comma 134
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)2
Comma 162
Art. 176Comma 1910
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)10
Comma 212
Art. 177Comma 52
Art. 178Comma 32
Comma 41
Art. 179Commi 2 e 2 -bis10
Art. 186Commi 2 e 710
Art. 187Commi 7 e 810
Art. 189Comma 5, primo periodo4
Comma 5, secondo periodo10
Comma 610
Comma 92
Art. 191Comma 15
Comma 22
Comma 35
Comma 43
Art. 192Comma 63
Comma 710
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non
siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati
qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio (610)
(611) (612) (613).
(602) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n.
448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel
testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23,
24, 25 e 41 della Costituzione.
(603) Comma così modificato dal comma 164 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma
165 dello stesso art. 2. La sanzione prevista dal presente comma è esclusa
dall'adeguamento previsto dal D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre
2006, n. 302), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 dello stesso decreto. Il
presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 21 settembre 2005, n. 184,
non convertito in legge. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza
12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, n. 4 - Prima Serie
speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma,
nel testo previgente, nella parte in cui disponeva che: "nel caso di mancata
identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del
proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni
dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione", anziché "nel caso
di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta
giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione".
(604) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 novembre-13 dicembre 2005, n.
448 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2005, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 126-bis, commi 1-bis, secondo alinea, e 2, introdotto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel
testo risultante all'esito della modifica apportata dall'articolo 7, comma 3,
del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 23,
24, 25 e 41 della Costituzione.
(605) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n.
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(606) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 giugno 2006, n. 244 (Gazz.
Uff. 28 giugno 2006, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis,
comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7,
comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonché dell'art. 180, comma
8, del medesimo D.Lgs. n. 285 del 1992, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(607) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29
luglio 2003 sui criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti che
dovranno svolgere i corsi di recupero dei punti per la patente di guida e il
D.M. 29 luglio 2003 sui programmi dei suddetti corsi.
(608) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dall'art. 7, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alla patente di servizio per il personale
abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale ai sensi di quanto
disposto dall'art. 7, D.M. 11 agosto 2004, n. 246. Vedi, anche, l'art. 23,
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(609) Tabella aggiunta dall'allegato al D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come
sostituita dalla tabella allegata al D.L. 27 giugno 2003, n. 151, a sua volta
sostituita dalla relativa legge di conversione, e poi così modificata dall'art.
2, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(610) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz.
Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo
comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126
-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(611) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-6 aprile 2005, n. 139
(Gazz. Uff. 13 aprile 2005, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, anche sotto il profilo del difetto di
ragionevolezza, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva dalla
legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, dal Giudice di pace di Viterbo con l'ordinanza
in epigrafe;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 172 e 126
-bis, come modificati dal decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con
modificazioni nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(612) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 45
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
126-bis, e relativa tabella, aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con
modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Costituzione.
(613) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 71
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis
introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, come
modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento
all'art. 24 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 126-bis,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
127. Permesso provvisorio di guida.
[1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali
rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione
di assunzione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle L. 4 gennaio 1968, n. 15 , e L. 11 maggio 1971, n. 390 , rilascia un
documento provvisorio di guida della validità di un mese che può essere
rinnovato fino al rilascio del duplicato (614).
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere
presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o sottratto sia stato
rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato (615)] (616).
(614) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(615) Comma così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(616) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 65,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.),
come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51, e poi
abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104.
(giurisprudenza di legittimità)
128. Revisione della patente di guida.
1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (617),
nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art.
119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora
sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di
idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri (618) per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della
patente (619).
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti
dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 74 a euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante
sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi
del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI
(620).
(617) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(618) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(619) Comma così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(620) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 66,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Vedi, anche, l'art. 5,
comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(giurisprudenza di legittimità)
129. Sospensione della patente di guida.
1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta
ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. [Dei suddetti
provvedimenti di sospensione viene data comunicazione ai competenti uffici della
Direzione generale della M.C.T.C.] (621).
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (622). Nei restanti
casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo
dove è stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità competente dello Stato che ha
rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei
provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (623) per il tramite del
collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri (624) e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno (625).
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto
definitivo (626) (627).
(621) Periodo abrogato dall'art. 15, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(622) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(623) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(624) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(625) Comma così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(626) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi
così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, con la decorrenza
indicata nell'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge.
(627) Articolo prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 67,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e
poi così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri (628):
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti
non più idoneo (629) (630) (631);
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con
altra rilasciata da uno Stato estero (632).
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità,
una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata,
senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per
il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui
all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente
revocata (633) (634).
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di
cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è
accolto, la patente è restituita all'interessato (635) (636).
(628) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(629) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz.
Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44 - Serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto,
nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956,
n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n.
29 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120,
comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327,
nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata
e integrata; con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio
2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt.
120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca
della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura.
(630) La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 253 (Gazz.
Uff. 21 giugno 1995, n. 26, Serie speciale), e con ordinanza 7-18 luglio 1998,
n. 293 (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento agli
artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e
130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, così come
sostituiti dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, sollevate in riferimento agli
artt. 3, 4, 76 e 97 della Costituzione.
(631) La Corte costituzionale, con ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 440 (Gazz.
Uff. 2 gennaio 2002, n. 1), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma
1, lettera b), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione.
(632) Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. La
Corte costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354 (Gazz. Uff. 28
ottobre 1998, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del
combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), nella
versione anteriore alla modifica introdotta dal D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
"sono stati" sottoposti a misure di sicurezza personali. La stessa Corte, con
sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44 - Serie
speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto
degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del presente decreto,
nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, L. 27 dicembre 1956,
n. 1423; con sentenza 5 - 17 luglio 2001, n. 251 (Gazz. Uff. 25 luglio 2001, n.
29 - Serie speciale) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dell'art. 120,
comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b), del presente decreto,
nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327,
nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata
e integrata; con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 239 (Gazz. Uff. 23 luglio
2003, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli artt.
120, comma 2, e 130, comma 1, lettera b), nella parte in cui prevedono la revoca
della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non
inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa
agevolare la commissione di reati della stessa natura.
(633) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 68,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(634) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff.
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(635) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Le disposizioni
del primo periodo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2003, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 7, comma 6, dello stesso decreto.
(636) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la
morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo
V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata
commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4
o 5 dell'articolo 186 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo,
ai sensi dell'articolo 92 del codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del codice penale (637).
(637) Articolo aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
131. Agenti diplomatici esteri.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti
diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con
riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme
internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate
dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via
diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone
indicate nel comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (638),
su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti
norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e
provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei
tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (639), di concerto con il Ministro degli affari
esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di
cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via
diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di
circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo
status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa
restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla
scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.
(638) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(639) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(giurisprudenza di legittimità)
132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono
ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al
certificato di immatricolazione dello Stato di origine (640).
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel
comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e
contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da
caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel
regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (641).
(640) Comma così modificato dall'art. 53, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
(641) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione.
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero,
quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla
distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni
internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che stranieri che
circolano in Italia è vietato l'uso di sigla diversa da quella dello Stato di
immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (642).
(642) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero o a stranieri.
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di
fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità
doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti
all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di
circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe
italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno
dei Paesi dell'Unione europea che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il
territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione
l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente
in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264
(643).
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di
validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI (644) (645). La sanzione accessoria non si applica qualora al
veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93 (646).
(643) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 25, L. 25
gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.
(644) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(645) La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 110
(Gazz. Uff. 17 aprile 1996, n. 16 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del comma secondo dell'art. 134, nella parte in
cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo
anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente
al sequestro del veicolo.
(646) Periodo aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri.
1. I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è
valida la loro patente o il loro permesso, purché non siano residenti in Italia
da oltre un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero
non siano conformi ai modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui
l'Italia abbia aderito, essi devono essere accompagnati da una traduzione
ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale rilasciati da uno
Stato estero nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto,
altresì, il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri
titoli abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati dallo
Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei
necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente
dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale o di idoneità, quando prescritto, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale,
rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla osservanza di tutte le
prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai
medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana
(647).
(647) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della
Comunità europea.
1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro
della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica
in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta
patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la
loro patente senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La patente
sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana che ha rilasciato la
nuova patente, all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse
disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale,
senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a sé
stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto
salvo quanto stabilito in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene
previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici,
fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo
dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si
dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro
della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e
fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi
alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il
termine stabilito per la patente da sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi,
di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente
patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a
quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di
idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della
residenza in Italia, guidano con patente o altro prescritto documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, non più in corso di validità si
applicano le sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per
chi guida senza essere munito della patente di guida o del certificato di
abilitazione professionale (648) (649).
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno,
guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, scaduti di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno
dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti
di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi
guida con patente italiana scaduta di validità (650) (651) (652).
(648) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, l'art. 93 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(649) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-19 dicembre 2006, n. 439 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 2006, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli
136, comma 6, e 116, commi 12 e 13, sollevate in riferimento agli articoli 3 e
97 della Costituzione.
(650) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff.
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(651) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-17 luglio 2001, n. 260 (Gazz.
Uff. 25 luglio 2001, n. 29, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. Successivamente la
Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 171 (Gazz. Uff. 28 maggio 2003,
n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 sollevata in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
(652) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 319 (Gazz.
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, sollevate in riferimento agli
artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Costituzione; ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
126, comma 7, sollevate in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo
comma, Costituzione; ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, sollevate in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e
permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (653), previa esibizione
dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (654)
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente
(655).
(653) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(654) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(655) Comma così sostituito dall'art. 12, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
138. Veicoli e conducenti delle Forze armate.
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio
dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli
61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli
enti competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6.
All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in
servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti
necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente
militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in
dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di
teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla
lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono
soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere
l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti
categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (656), di concerto con il Ministero della difesa,
sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla
cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può
ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di
guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (657), purché gli interessati ne facciano
richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con
targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da
essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il
Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (658).
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie
radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche
e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i
mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai
conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di
Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione
Valle d'Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei
Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della
regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (659).
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai
sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto
alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza (660).
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi
dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi
istituzionali dell'amministrazione dello Stato (661).
(656) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(657) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(658) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(659) Comma così modificato prima dall'art. 5, D.L. 28 giugno 1995, n. 251, poi
dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine dall'art. 8-quinquies, D.L.
31 marzo 2005, n. 45, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(660) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 69,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(661) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto
dal presente articolo vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.
139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti
di polizia stradale.
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento
di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è
limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il
rilascio della patente di cui al comma 1 (662).
(662) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto
disposto dal presente articolo vedi il D.M. 11 agosto 2004, n. 246.
TITOLO V
Norme di comportamento
140. Principio informatore della circolazione.
1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo
o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli,
sono fissati dalle norme che seguono.
(giurisprudenza di legittimità)
141. Velocità.
1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto
riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza
delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed
essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo
campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada
a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle
scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi
segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per
altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici (663).
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche
fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità
degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino
sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire
intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il
conducente di animali da tiro, da soma e da sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola la
disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594 (664).
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (665).
(663) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 maggio 2005, n. 218 (Gazz.
Uff. 8 giugno 2005, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141, comma
3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione.
(664) Comma così modificato prima dall'art. 8, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9,
con la decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 03, D.L. 27
giugno 2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(665) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
142. Limiti di velocità.
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri
abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h
per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo
consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre
corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o
concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del
traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità
dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi
natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i
90 km/h per le strade extraurbane principali (666).
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi
e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei
criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (667). Gli enti proprietari della strada hanno
l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (668) può modificare i provvedimenti presi dagli
enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e
comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può
anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (669) può procedere direttamente alla esecuzione delle opere
necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30
km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o
su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h),
i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli
di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del
comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli
obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le
registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento (670).
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. Da
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in
possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
è da tre a sei mesi (671).
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa
da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi (672) (673).
(666) Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(667) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla relativa legge
di conversione.
(668) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(669) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(670) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 luglio 2004, n. 210 (Gazz.
Uff. 14 luglio 2004, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142,
comma 6, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
(671) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 marzo 2000, n. 76 (Gazz. Uff.
29 marzo 2000, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.
117, commi 4 e 5, dell'art. 130, comma 2, dell'art. 136, comma 7, e dell'art.
142, comma 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(672) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 70,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla
relativa legge di conversione. Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre
2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del
presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra
riportata.
(673) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 dicembre 2001, n. 413 (Gazz.
Uff. 27 dicembre 2001, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 142 sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, e 42, secondo comma, della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.
1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più
vicino possibile al margine destro della carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri veicoli quando si
incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che
circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno
due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di
circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere
quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per
senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o
le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.
6. [Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie
per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti] (674).
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una
carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la
corsia libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al
sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono
prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro
cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per
effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a
destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono procedere sui
binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non
ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su di un lato della
carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai
binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al
loro senso di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola
salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa
segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare
indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro
la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (675).
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi
convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la
carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 281 a
euro 1.123. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione
è da due a sei mesi (676).
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (677).
(674) Comma prima modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 71,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e
poi soppresso dall'art. 10, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(675) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(676) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(677) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
144. Circolazione dei veicoli per file parallele.
1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due
corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i
veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di
marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che
precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano.
È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione
controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via
libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione
stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli,
esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il
margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria
segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per
svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero
per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della
marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti
che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta
corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento,
sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (678).
(678) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
145. Precedenza.
1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima
prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le
loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la
precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni
nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di
arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito
dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i
conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada.
7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee
ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di
proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il
transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è
fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola
sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie
variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (679).
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (680).
(679) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(680) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
146. Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a
43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o
nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a
euro 148. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e
7, nonché dall'articolo 191, comma 4 (681).
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le
segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a
euro 570 (682) (683).
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (684).
(681) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 72,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(683) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(682) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(684) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
147. Comportamento ai passaggi a livello.
1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le
segnalazioni indicate nell'art. 44 (685).
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, gli
utenti della strada devono assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni
previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in
vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello
quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti
dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso
articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere previsti
dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a
livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di
portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto
quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in
modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile
dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI
(686).
(685) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 73,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(686) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
148. Sorpasso.
1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro
veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte
della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa
compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di
voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata,
ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata
o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa
esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria
velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo
precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve
portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo
ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza
creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise
in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente
alla sinistra del veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare.
Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il
più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche
conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di
sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato
a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve
rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza
di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di
linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente
che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o
animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione
che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da
tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo
che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero,
in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia
iniziato dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale
riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a
destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di
circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la
salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a
destra è vietato.
10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei
dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; in tali casi il sorpasso è
consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a
senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia
tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché
il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai
semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine
sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia.
12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni.
Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che
intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a
senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non
sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso
opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.
13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a
livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da
semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia
rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai
pedoni di attraversare la carreggiata.
14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti
di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero
compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285.
Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e
7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (687).
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e
13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
143 a euro 570. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14,
la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 281 a euro
1.123. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando
si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due
a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei
mesi (688) (689) (690) (691).
(687) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(688) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(689) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 74,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(690) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-21 ottobre 2005, n. 396 (Gazz.
Uff. 26 ottobre 2005, n. 43, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148,
comma 16, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata per contrasto con gli artt. 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
(691) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 45 (Gazz.
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 148,
comma 16, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 35 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede,
una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto
tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo
per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una
distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di
strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono
procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali
macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in
senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non
intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo
deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Ove il
medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte
in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni
colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni
I e II, del titolo VI (692).
(692) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna.
1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri
ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi
vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare
i veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri
veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve
arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata
o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede
in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è
tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli
hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di
veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in
discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del
veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in
prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art.
149, commi 5 e 6 (693).
(693) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in
profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare
l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi
di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada
retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il
veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che
serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende
cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve
ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono
a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste
dalla parte anteriore, posteriore e laterale (694);
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a
rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo
in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione
del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che
il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza
del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli (695) (696);
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli (697);
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a
rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna (698);
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a
quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del
veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare (699);
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a
fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo
di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa
del proiettore anabbagliante (700);
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177 (701);
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il
dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle
macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica (702).
(694) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(695) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(696) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 75,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(697) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(698) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(699) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(700) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(701) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(702) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 5, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.
1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad
eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle
luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è
obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei
casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il
veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna (703).
1-bis. [Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è
obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione]
(704).
1-ter. [Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro] (705).
2. [Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la
fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza] (706).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (707) (708).
(703) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(704) Comma aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione e successivamente abrogato dall'art. 3,
comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(705) Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito
dalla relativa legge di conversione e successivamente abrogato dall'art. 3,
comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di
conversione.
(706) Comma abrogato dall'art. 3, comma 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(707) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(708) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 76,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli
a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione,
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali
luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità
possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione
esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti (709).
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi
rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli
di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere
accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi
indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia
sufficiente (710).
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli
anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle
luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori
di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo
che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri
utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su
corsi d'acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare
avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che
precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la
circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei
centri abitati (711).
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori
a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso
pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza (712).
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati comma 1, durante la sosta
al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati,
aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono
essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta
poste dalla parte del traffico (713).
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di
pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di
pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità
particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche
momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di
fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora
il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli
indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa
impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (714).
(709) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 12, D.Lgs. 15
gennaio 2002, n. 9, successivamente abrogato dall'art. 1, D.L. 20 giugno 2002,
n. 121, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(710) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(711) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(712) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(713) Comma così modificato dall'art. 3, comma 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(714) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 77,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso
della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di
marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio,
ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio
agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza,
direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli
appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare
per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata
completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente
deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora
intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro,
qualora intenda voltare (715).
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico
passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si
tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della
intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando
si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più
possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i
conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la
massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione,
dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche
frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (716).
(715) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 78,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(716) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
155. Limitazione dei rumori.
1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo
di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato
il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone
condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei
veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati
dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono
limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni
caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 (717).
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (718).
(717) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 79,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(718) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima
moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve
essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è
consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano
al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale
acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di
effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni
acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve
intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni
sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (719).
(719) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere
fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento (720).
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta
è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (721).
(720) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 8, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(721) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di
linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici
in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali
di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione (722).
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori
a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a
una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di
cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi
tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati
dagli stessi veicoli (723) (724);
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 74 a euro 296 (725).
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione (726) (727).
(722) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.
32.
(723) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz.
Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158,
comma 2, lettera g), sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e
secondo, e 32 della Costituzione.
(724) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 (Gazz. Uff.
22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158,
comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in
relazione all'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(725) Comma così modificato dal comma 8-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(726) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(727) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 80,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario
della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio
o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o
grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia
delle strade e del relativo arredo (728).
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio
della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (729) può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli
o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del
veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote,
senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di
applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo
non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli
in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che
siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario
della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal
caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915 (730).
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio
1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta
vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l'operatività delle strutture portuali (731).
(728) Vedi, anche, l'art. 11, L. 16 dicembre 1999, n. 494.
(729) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(730) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 81,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(731) Comma aggiunto dal comma 8-ter dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il
conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a
lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o
pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli
animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori
dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (732).
(732) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
161. Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del
carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni
pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per
quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il
veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie
viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla
circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie
per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare
il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o
in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della
strada od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (733).
(733) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
162. Segnalazione di veicolo fermo.
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per
qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano
inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso,
anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da
coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve
essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale
retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul
piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la
visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo,
il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente
l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con
il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che
opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali
dispositivi (734).
4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto
divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza
avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale
obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle
piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle (735).
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (736) (737).
(734) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(735) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 9, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art.
5, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. Le caratteristiche tecniche di cui al presente
comma sono state approvate con D.M. 30 dicembre 2003.
(736) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(737) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 82,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
163. Convogli militari, cortei e simili.
1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o
di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i
veicoli che compongono tali convogli.
2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (738).
(738) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
164. Sistemazione del carico sui veicoli.
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la
dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né
impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la
stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di
segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col
braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non
può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere
longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili,
fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti
dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1,
possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del
veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza
dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della
sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in
parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere
adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della
strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante
uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare
costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di
approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato
e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia
provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a
motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida,
provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per
la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il
carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della
restituzione sono fissate dal regolamento (739) (740).
(739) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 83,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(740) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
165. Traino di veicoli in avaria.
1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente
situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante
aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché
idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente
percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato
il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f),
oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto
alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale
mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal
regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 (741).
(741) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.
1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa
complessiva a pieno carico indicata nella targa (742).
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno
carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione
di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88 (743).
(742) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio
1993, n. 36 e con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(743) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi.
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva
indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella
carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le
sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la
eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci,
venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa
complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle
opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle
opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3,
lettere e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano
altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa
complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a
quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione
amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di
massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel
complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del
codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le
masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i
valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si
devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si
tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta
di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle
strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato
all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della
massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la
continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti
consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili
anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga
superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in
questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a
quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata
al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è
prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità
dell'autorizzazione (744).
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli
strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione
agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da
disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di
cui al comma 9 in solido (745).
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal
presente articolo (746).
(744) Periodo aggiunto dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(745) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.
32.
(746) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 84,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.
1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli
appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12
agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto
delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati all'accordo di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti (747). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (748) può
altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il trasporto di singole
merci o classi di merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo
ed al secondo periodo sono stabilite con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (749), di concerto con il Ministro dell'interno.
Gli addetti al carico ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per autoveicoli,
debbono a ciò essere abilitati; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(750), con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice, le necessarie misure applicative (751).
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso
dagli accordi internazionali, possono essere trasportate su strada, all'interno
dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas
tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei
permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (752), di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (753) e della salute (754), possono essere classificate merci
pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra
quelli di cui al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti
sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui
al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo
trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da
seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme
dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , modificato dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive
modifiche.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (755) provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del
trasporto su strada delle merci pericolose (756).
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta
superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia
prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza,
negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018 (757).
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della
sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di
guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni
consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (758).
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali
di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci
pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla
presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle
etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e
sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non
ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e
trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma
del capo I, sezione II, del titolo VI (759).
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai
commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427 (760).
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre
prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (761).
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni
dell'art. 167, comma 9 (762) (763).
(747) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(748) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(749) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(750) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(751) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19
settembre 2005.
(752) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(753) Ora Ministro delle attività produttive ai sensi degli artt. 27 e 55,
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
(754) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(755) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(756) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19
settembre 2005.
(757) Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(758) Gli attuali commi 8 ed 8-bis così sostituiscono l'originario comma 8, per
effetto di quanto disposto dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Vedi,
anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(759) Comma così sostituito dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003,
n. 151, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(760) Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(761) Comma aggiunto dal comma 9-bis dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(762) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 85,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.),
come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 51.
(763) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione (764).
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli
autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non
limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero
sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione
che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni
sedici (765).
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , è vietato il trasporto
di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita
gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via
permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (766).
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai
valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero
di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594
(767).
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente
il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 370 a euro 1.485, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a
norma del capo I, sezione II, del titolo VI (768).
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 36 a euro 148.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
(769) (770).
(764) Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(765) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz.
Uff. 13 aprile 2006, n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
(766) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(767) Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(768) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n.
32.
(769) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(770) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 86,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.
1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in
caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente,
salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato
di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con
regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (771).
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite
attrezzature del veicolo (772).
4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi
trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano
solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo
o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri,
ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti
limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia
o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 (773).
7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne,
dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per
novanta giorni (774) (775) (776).
(771) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata
nell'art. 7, comma 7, dello stesso decreto.
(772) Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(773) Comma così modificato dall'art. 3, comma 10, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(774) Comma così sostituito dal comma 167 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(775) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 87,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(776) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.
1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e
motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (777).
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria
chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza
a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento (778).
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (779)
(780) (781).
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o
un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso (782) (783) (784).
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette
o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro
ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI (785) (786) (787).
(777) Comma prima modificato dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e
dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostitutio dall'art. 3,
comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(778) Comma aggiunto dall'art. 33, L. 7 dicembre 1999, n. 472 e poi così
sostituito dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Il regolamento
previsto dal presente comma è stato adottato con D.M. 11 aprile 2001, n. 298.
(779) Comma così modificato dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(780) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz.
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42
della Costituzione.
(781) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso,
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(782) Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 11, D.L. 27 giugno 2003,
n. 151 e poi dal comma 168 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(783) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz.
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42
della Costituzione.
(784) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso,
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(785) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(786) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 88,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Vedi, anche, il comma 2-sexies dell'art. 213 del presente codice, aggiunto
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(787) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-6 novembre 2001, n. 348 (Gazz.
Uff. 14 novembre 2001, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171,
sollevata con riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
172. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3,
di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo
di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore
a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti
direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di
ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore
solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli
autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli
autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un
sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di
sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag
frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in
maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione
delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di
sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere
assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati
dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il
veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello
figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile
su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal
conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo
122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità
sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle
Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di
ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare
il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere
esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari
conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in
piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i
bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti
posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo
di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di
sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero,
se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola
il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 35 a euro 143.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio
nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a
euro 2.970.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorchè installati sui
veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (788) (789) (790).
(788) Articolo modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 89, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), corretto
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n. 151, nuovamente
modificato dal comma 12 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, ed infine così
sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150 (Gazz. Uff. 13 aprile 2006,
n. 87), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(789) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-21 aprile 2006, n. 169 (Gazz.
Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, come
modificato dall'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in
riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.
(790) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 374 (Gazz.
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172,
come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 e all'art. 29,
secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di
pace di Manduria.
173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della
patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche
e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi
radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti
dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e
di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade,
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso
di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia
adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro
funzionamento l'uso delle mani (791).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 (792) (793).
(791) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(792) Comma così modificato dall'art. 3, comma 13, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(793) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 90,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o
cose.
1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui all'art.
14 del regolamento CEE n. 3820/85 debbono essere esibiti, per il controllo, al
personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto regolamento,
conservati dall'impresa, debbono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari
del Dipartimento per i trasporti terrestri (794) e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi
di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (795).
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è
sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (796).
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste
nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 22 a euro 88.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88, salva
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto
costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro
6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo (797).
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta (798).
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non tiene i documenti prescritti o li
tiene scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla
legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone in servizio non di
linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del
titolo abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a
regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il provvedimento adottato a
suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere
infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al trasporto
cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano trasporto di
viaggiatori in servizio di linea si applicano le sanzioni previste dalle
disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi precedenti, sono
disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati dai competenti
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri (799), ai sensi del comma 11,
è ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (800), il quale decide entro sessanta giorni. I
provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi (801) (802).
(794) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(795) Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(796) Comma così modificato dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(797) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 14, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(798) Il presente comma era stato sostituito dalla lettera e) del comma 14
dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla relativa legge di
conversione.
(799) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(800) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(801) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 5-bis dalla lettera c)
del comma 14 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla
relativa legge di conversione.
(802) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su
altre strade, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti (803), su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita
segnaletica d'inizio e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle
strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a
motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore
termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino
a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre
i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie
suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli
61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli
enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (804), da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i
poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere
escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre
determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della
circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (805) mentre per quelli appartenenti alle Forze
armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di
servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei
pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse
sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a
chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda
sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli
utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle
ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'àmbito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi
abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati
a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915 . Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono
incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli
enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario.
Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro
1.485.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148,
salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 .
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Se la
violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da euro 22 a
euro 88.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando
la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma
2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile
riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme (806).
(803) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(804) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(805) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(806) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 91,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art.
175, comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche
all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel
senso di marcia opposto a quello consentito (807);
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza,
fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di
parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o
riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire
dalla carreggiata.
2. È fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di
marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di
destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo
inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento
di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per
formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia
occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la
prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla
striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di
emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di
preavviso di uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo
fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti
del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo
deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di
emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando
comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per
superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore.
Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano
le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di
notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le
luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma
5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla
corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché
il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve
essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m
dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di
limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa
segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la
cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi
veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie
all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file
parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, i
conducenti, ove previsto e segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date
dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio
secondo le modalità e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e
degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il
conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196
(808).
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti
di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando
sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del
presente articolo relative al divieto di effettuare: a) la manovra di inversione
del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza
del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni
di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché
muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada (809).
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono
essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui
veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui
al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi
di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in
caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o
che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in
suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana
stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà
di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando
pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva,
ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il
pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in
regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata
con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594. È sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la
visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia
commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la
sanzione amministrativa da euro 1.754 a euro 7.018 (810) (811).
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi
6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
370 a euro 1.485.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di
violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi (812) (813)
(814) (815).
(807) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
(808) Comma aggiunto dall'art. 80, comma 23, L. 27 dicembre 2002, n. 289.
(809) Comma così sostituito dall'art. 28, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(810) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 202 del presente decreto.
(811) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
176, commi 19 e 22, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76
della Costituzione.
(812) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 92,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata. Successivamente, l'art.
20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così sostituito, con gli attuali primo e
secondo periodo, l'originario primo periodo del comma 22 del presente articolo.
Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 come sostituito dalla
relativa legge di conversione e modificato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(813) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 58
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con ordinanza 11-23 giugno
1999, n. 266 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 176, commi 1, lettera a), 19 e 22, sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002,
n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
176, commi 19 e 22, modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76
della Costituzione.
(814) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 marzo-8 aprile 1997, n. 89
(Gazz. Uff. 16 aprile 1997, n. 16, Serie speciale), con ordinanza 5-18 giugno
1997, n. 190 (Gazz. Uff. 25 giugno 1997, n. 26, Serie speciale) e con ordinanza
16-18 dicembre 1997, n. 422 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie
speciale), ha dichiarato manifestamente non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 176, comma 22, sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio
1998, n. 168 (Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 176, comma 22, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione.
(815) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz.
Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e
218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
polizia o antincendio e delle autoambulanze.
1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli
ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a
luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli
adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi
equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti
al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di
istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento
di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri
(816). Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere
immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (817).
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi
urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le
norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti
del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e
diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o
sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il
segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il
passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli
avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (818) (819).
(816) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(817) Comma così modificato dall'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(818) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 93,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(819) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di
cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di
cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri (820) e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i
periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i
periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di
controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di
servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. La stessa sanzione si applica
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni (821).
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto
individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 143 a euro 570, salvo che il fatto costituisca reato (822).
4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il
periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di
contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata
l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685 a euro
6.741, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della
patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo
la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo (823).
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui
dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta (824).
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni
contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene
scaduti, incompleti o alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e
frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea
o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si
riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorità competente a
regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia
provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7,
sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto,
incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di
persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono
adottate dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (825), il quale decide
entro sessanta giorni (826) (827).
(820) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(821) Comma così modificato dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(822) Comma così modificato dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(823) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 15, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(824) Il presente comma era stato sostituito dalla lettera e) del comma 15
dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla relativa legge di
conversione.
(825) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(826) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 3-bis dalla lettera b)
del comma 15 dell'art. 3, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, poi soppressa dalla
relativa legge di conversione.
(827) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità (828).
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresì di limitatore di velocità (829).
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi
in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un
cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a
euro 2.970. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che
l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 829 a euro
3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità (830).
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 713 a
euro 2.853 (831).
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui
al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(832) applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state
commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della
licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa
persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura
stabilita per la sanzione più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere
comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri
(833) presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non
funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la
più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono
disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del
limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone in solido (834).
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti,
il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con
limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante
diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la
strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il
titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da
effettuare al più presto (835).
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma
7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n.
3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al
proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la
violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di
velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI (836).
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727 , sono
abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 , e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso
di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il
verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie
verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio
cronotachigrafo (837).
(828) Rubrica così sostituita dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n.
151.
(829) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(830) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(831) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(832) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(833) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(834) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(835) Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(836) Comma così modificato dall'art. 3, comma 16, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(837) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 94,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i
seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente
categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b),
nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve
avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola
guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui
all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza
quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla
carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a
servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza
conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia
autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (838).
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale
e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il certificato di circolazione
del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento
di riconoscimento (839).
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Quando si
tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 22 a euro 88.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di
presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di
polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento
delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.
Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte
dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei
documenti (840) (841) (842) (843).
(838) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(839) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come sostituito dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza indicata
nell'art. 7, comma 8, dello stesso decreto.
(840) Periodo aggiunto dall'art. 3, comma 17, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(841) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 95,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(842) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(843) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 marzo 2006, n. 97 (Gazz. Uff.
15 marzo 2006, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180,
comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i
motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno
attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo
all'assicurazione obbligatoria (844).
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al
comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi (845).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. Si applica la
disposizione del comma 8 dell'art. 180 (846).
(844) Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo comma,
vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(845) Per la cessazione dell'obbligo di esporre il contrassegno attestante il
pagamento della tassa automobilistica e dell'obbligo previsto dal secondo comma,
vedi l'art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(846) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le
condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in
numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e
proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di
vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà,
prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle
presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della
circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente
assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre
persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote
simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro
persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto
contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono,
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite
nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88. La
sanzione è da euro 36 a euro 148 quando si tratta di velocipedi di cui al comma
6 (847) (848) .
(847) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(848) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 96,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.
1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non
deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il
controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato
da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote.
Fanno eccezione i trasporti funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze
o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di
animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in
ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (849).
(849) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da
soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un
conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e
condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in
piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo,
segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade
sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono
tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla
parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due
animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei
casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità
delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando
circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di
cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti
libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a
frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad
opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade
e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro;
ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in
orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (850) (851).
(850) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(851) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 97,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione
stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri
veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul
suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su
strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento
igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di
appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le
strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio
delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad
accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli
appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti
igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di
analoghe aree attrezzate nell'àmbito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della salute (852), di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio (853), sono determinate le
caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento
dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti
igienico-sanitari di cui al comma 4 (854) (855).
(852) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(853) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(854) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 98,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(855) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
186. Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca
più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a
euro 1.032. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa
dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è
disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del
titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le
disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da
altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al
proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia (856)
(857) (858).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il
più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con
strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (859).
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui
al comma 2 (860).
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in
via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8 (861) (862) (863).
(856) La Corte costituzionale con ordinanza 17-23 maggio 1995, n. 191 (Gazz.
Uff. 31 maggio 1995, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 186,
secondo comma, seconda parte, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24,
primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 167 Gazz. Uff. 20 maggio 1998, n. 20,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(857) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-4 luglio 2006, n. 264
(Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 186, comma 2, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata in relazione all'art. 25, commi primo e secondo, della Costituzione.
(858) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 47 (Gazz.
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli
186, comma 2 e 187, comma 7, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione.
(859) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz.
Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186,
comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in
epigrafe.
(860) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 47 (Gazz.
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli
186, comma 2 e 187, comma 7, come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata in relazione all'art. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione.
(861) Articolo prima modificato dall'art. 6, L. 30 marzo 2001, n. 125 e
dall'art. 13, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 5,
D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(862) La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio-12 giugno 1996, n. 194
(Gazz. Uff. 19 giugno 1996, n. 25, Serie speciale), ha dichiarato inoltre la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 186, quarto e sesto comma; 187, quarto comma; 223, terzo comma, e 224,
primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della
Costituzione.
(863) La Corte costituzionale, con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 461
(Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186
sollevata in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti.
1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'àmbito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino
all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più
grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano
le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 2 (864) (865).
(864) Articolo prima modificato dall'art. 99, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360
(Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.) e dall'art. 14, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9 e poi così sostituito dall'art. 6, D.L. 27 giugno 2003, n. 151. Vedi,
anche, l'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
(865) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 144 (Gazz.
Uff. 23 maggio 2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 nella parte in cui non prevede la
depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 187, quarto comma del
codice della strada approvato con D.P.R. 30 aprile 1992, n. 285, sollevata con
riferimento all'art. 3 della Cost. La Corte costituzionale, con successiva
ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 277 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 187 sollevata in riferimento agli artt. 25,
secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide
gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono
autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti
determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non
sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta
nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere
l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non
osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 36 a euro 148 (866) (867).
(866) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(867) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 328 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2000, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 188,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a
coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea
a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale
esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e
disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni
altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare
intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti
in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità
dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità,
nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone
danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili
gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In
tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI (868).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo
codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti
(869) (870).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di
prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei
mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI (871).
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che
hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di
omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto
stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al
fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma
6 (872)
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296
(873).
(868) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15
aprile 2003, n. 88).
(869) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15
aprile 2003, n. 88).
(870) La Corte costituzionale, con sentenza 18-24 luglio 1996, n. 305 (Gazz.
Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 189, sesto comma, sollevata in
riferimento agli artt. 76 e 3, primo comma, della Costituzione. Successivamente
la stessa Corte, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 169 (Gazz. Uff. 20 maggio
1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma 6, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(871) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15
aprile 2003, n. 88).
(872) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 9 aprile 2003, n. 72 (Gazz. Uff. 15 aprile
2003, n. 88).
(873) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
190. Comportamento dei pedoni.
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli
altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata
opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio
possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo
di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei
veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da
mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni
che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi
non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i
pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre
vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata
nel comma 2.
4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di
necessità; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle
banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito
normale degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista
di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.
6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da
motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti
della strada riservate ai pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è
vietata sulla carreggiata delle strade.
9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni
sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare
tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni
di pericolo per gli altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88 (874)
(875).
(874) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(875) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 100,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti
devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni
che transitano sugli attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento
pedonale devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia
vietato il passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono
consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la
carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità
motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane
guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o
comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano
derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando
sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto (876).
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 (877) (878).
(876) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come
sostituito dalla relativa legge di conversione.
(877) Comma così modificato dall'art. 3, comma 18, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(878) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei
funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale
distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari,
ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la
patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle
norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle
norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino
difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e
altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della
strada;
- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli,
quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con
l'osservanza di specifiche cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per
controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti
di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di
incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante
l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché
le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti (879) e della giustizia (880).
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare,
anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma
1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non
costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.169 a euro 4.678 (881) (882).
(879) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(880) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(881) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(882) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i
rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi (883).
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 742 a euro 2.970
(884).
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando
l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque
resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione
del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei
documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di
radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2.
Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore
restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria (885) (886).
4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato
in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni,
concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di
prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di
polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini
previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura
ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213
(887) (888).
(883) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193,
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(884) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193,
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(885) Comma così modificato dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(886) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-25 ottobre 2005, n. 400 (Gazz.
Uff. 2 novembre 2005, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 193,
commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art. 3, comma 19, del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003,
n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(887) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 19, D.L. 27 giugno 2003, n. 151,
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(888) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di queste ultime
194. Disposizioni di carattere generale.
1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le
disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24
novembre 1981, n. 689 , salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del
presente capo.
195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di
danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma,
sempre entro il limite minimo generale di euro 21 ed il limite massimo generale
di euro 9.296. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3 (889).
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal
presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche (890).
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni
in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)
verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni
biennio, il Ministro della giustizia (891), di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze (892), e delle infrastrutture e dei trasporti
(893), fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1 (894).
3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento
all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50
centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite (895).
(889) Comma così modificato dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Con
D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai
sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale delle sanzioni.
(890) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 101,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(891) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(892) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(893) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(894) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale delle sanzioni.
(895) Comma aggiunto dal comma 529 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(giurisprudenza di legittimità)
196. Principio di solidarietà.
1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il
proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con
patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la
sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario
e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione (896)
(897).
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o
comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,
la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in
solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la
violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della
violazione stessa (898) (899).
(896) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 102,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(897) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255
(Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.
(898) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz.
Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196
sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111,
secondo comma, della Costituzione.
(899) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1,
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una
sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la
violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente.
198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od
omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'àmbito delle aree pedonali
urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e
agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni
previste per ogni singola violazione (900).
(900) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-26 gennaio 2007, n. 14 (Gazz.
Uff. 31 gennaio 2007, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma
2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
199. Non trasmissibilità dell'obbligazione.
1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
non si trasmette agli eredi.
(giurisprudenza di legittimità)
200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata
tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le
dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel
regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla
persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui
dipende l'agente accertatore (901) (902).
(901) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121, come sostituito dalla
relativa legge di conversione.
(902) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz.
Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e
201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale,
con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve
essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di
accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro
identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento (903) (904).
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario
del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il
veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari
(905);
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni (906);
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (907).
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta
la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma
1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora
l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate (908).
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui deve essere
effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non è obbligatoria nei
confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo
trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche
dall'Anagrafe tributaria (909).
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12,
dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a
mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio
postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente
eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (910) o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente (911).
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è
tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto (912) (913).
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta
ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante
apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro
automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato
a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro
dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura
sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui
dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della
responsabilità, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto
ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede
alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196,
comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto
intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica (914) (915)
(916).
(903) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione. In precedenza la Corte
costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (Gazz. Uff. 26 giugno
1996, n. 26, Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 201,
primo comma, nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo
trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla
commissione della violazione, faceva decorrere il termine di centocinquanta
giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta
identificazione, anziché dalla data in cui fossero risultati dai pubblici
registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione fosse stata posta in
grado di provvedere alla loro identificazione.
(904) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1,
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
(905) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma
1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(906) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 luglio 2006, n. 307 (Gazz.
Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma
1-bis, lettere e) e f), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(907) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(908) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato
dalla relativa legge di conversione.
(909) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(910) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(911) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(912) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 103,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(913) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 149 (Gazz.
Uff. 31 maggio 2000, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201
sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
(914) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(915) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 123 (Gazz.
Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e
201, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(916) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-13 giugno 2006, n. 228 (Gazz.
Uff. 21 giugno 2006, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 201,
sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
202. Pagamento in misura ridotta.
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali
sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni
dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato
dalle singole norme (917).
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale
dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate
le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto
corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non
abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di
veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la
patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme,
deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione (918).
3-bis. Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni
previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12;
113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168,
comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per tali
violazioni il verbale di contestazione è trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni (919).
(917) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202,
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art.
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
(918) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 104,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(919) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(giurisprudenza di legittimità)
203. Ricorso al prefetto.
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono
proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi
agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione
personale (920).
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al
prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso,
per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione (921).
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo
accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e
dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione,
devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore
utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso (922).
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni
di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento (923) (924) (925).
(920) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha
infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione.
(921) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(922) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(923) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 105,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(924) La Corte costituzionale con ordinanza 28 giugno-12 luglio 1995, n. 315
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 203
sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione
senza addurre ulteriori e nuovi profili, con ordinanza 19 giugno-3 luglio 1997,
n. 218 (Gazz. Uff. 16 luglio 1997, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
203, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(925) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz.
Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999,
n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt.
206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con
altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
204. Provvedimenti del prefetto.
1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati
che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro
centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte
dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203,
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata,
nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola
violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione
comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove,
invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine,
emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola
integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti (926) (927) (928) (929) (930).
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del
presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della
considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi
detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso
si intende accolto (931) (932).
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il
termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al
ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino
alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il
ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza
ulteriori formalità (933) (934).
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria
deve essere notificata, nel termine centocinquanta giorni dalla sua adozione,
nelle forme previste dall'articolo 201. Il pagamento della somma ingiunta e
delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha ricevuto il pagamento,
entro trenta giorni dalla sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e
all'ufficio o comando accertatore (935) (936).
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della
somma ingiunta e delle relative spese (937).
(926) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 106,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.),
dall'art. 68, comma 4, L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 18, L. 24 novembre
2000, n. 340 e dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
(927) La Corte costituzionale, con ordinanza 25-28 marzo 1996, n. 92 (Gazz.
Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 28 ottobre-6
novembre 1998, n. 365 (Gazz. Uff. 11 novembre 1998, n. 45, Serie speciale), ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204, comma 1, sollevata dal vice pretore onorario di
Verona.
(928) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz.
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma
primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5
novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366
del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che
il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della
strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n.
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della
Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto
2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art.
2, comma 1, lettera
d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di Taranto;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 5 della
Costituzione.
(929) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 gennaio 2005, n. 55 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
comma 1, sollevata dal giudice di pace di Isernia, in riferimento agli artt. 24
e 97, primo comma, della Costituzione.
(930) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202,
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art.
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
(931) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(932) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n.
151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in
riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1,
lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.
(933) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(934) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio-8 febbraio 2006, n. 43
(Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 7, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204, commi 1-bis e 1-ter aggiunti dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n.
151 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione sollevata in
riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1,
lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.
(935) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(936) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 aprile-3 maggio 2002, n. 147
(Gazz. Uff. 8 maggio 2002, n. 18, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
comma 2, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione.
(937) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 luglio 1996, n. 268 (Gazz.
Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma
primo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 16-30 ottobre 1997, n. 324 (Gazz. Uff. 5
novembre 1997, n. 45, Serie speciale), e con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 306
(Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione.
Identica questione è stata già decisa dalla stessa Corte con la sentenza n. 366
del 1994 e con le ordinanze nn. 67 e 350 del 1994 nelle quali si è rilevato che
il giudice, nel respingere l'opposizione, non è vincolato da alcun limite per la
determinazione della sanzione che ben può essere fissata nella misura
corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 del nuovo codice della
strada. Successivamente la stessa Corte con altra ordinanza 9-16 maggio 2002, n.
201 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 204 sollevata in riferimento agli articoli 24, 97, 111 e 113 della
Costituzione. Con altra ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 294 (Gazz. Uff. 4 agosto
2004, n. 30, 1ª Serie speciale), la Corte ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204
sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e in relazione all'art.
2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 dal giudice di pace di
Taranto;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204 sollevata in riferimento all'art. 5 della
Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
204-bis. Ricorso al giudice di pace.
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni
dalla data di contestazione o di notificazione (938) (939) (940) (941).
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo
23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal
presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la
cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una
somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo
accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al
ricorrente (942) (943) (944) (945).
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente
presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione
dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile,
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata,
autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua
capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a
destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale
somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo
per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino
l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione
della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al
minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata (946).
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla
patente di guida (947) (948).
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di
cui all'articolo 205 (949) (950) (951).
(938) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n.
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(939) La Corte costituzionale, con ordinanza 20 aprile-5 maggio 2006, n. 188
(Gazz. Uff. 10 maggio 2006, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 111 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, e dell'art. 196, commi 1,
2 e 3, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione; infine ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 196 e 201, comma 1, sollevata in riferimento all'art.
24 della Costituzione.
(940) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 462 (Gazz.
Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 203,
comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha
infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3
e 97 della Costituzione.
(941) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-20 febbraio 2007, n. 46 (Gazz.
Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 1, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
(942) La Corte costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (Gazz. Uff.
14 aprile 2004, n. 15 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità del presente comma.
(943) La Corte costituzionale, con ordinanza 8-22 luglio 2004, n. 266 (Gazz.
Uff. 28 luglio 2004, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione.
(944) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-21 ottobre 2004, n. 310 (Gazz.
Uff. 27 ottobre 2004, n. 42, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151 convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(945) La Corte costituzionale, con sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 468 (Gazz.
Uff. 4 gennaio 2006, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ha
infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, articoli rispettivamente introdotti
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo
risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b),
del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n.
214 del 2003, e dall'art. 4, comma 1-septies, del già menzionato decreto-legge
n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003,
questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(946) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202,
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art.
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
(947) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 giugno 2005, n. 247 (Gazz.
Uff. 29 giugno 2005, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 8, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno
2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214,
sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost.
(948) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-14 luglio 2006, n. 292 (Gazz.
Uff. 19 luglio 2006, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 202,
comma 1, e 204, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, commi 7 e 8, introdotto dall'art.
4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
(949) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(950) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (Gazz.
Uff. 26 gennaio 2005, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo
comma, della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126
-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte,
con successiva sentenza 14-28 dicembre 2005, n. 471 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2006,
n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, "in
relazione al precedente art. 126-bis, comma 2", del medesimo codice della strada
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(951) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz.
Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis,
sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della
Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. [Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile,
nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa
violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata
una sanzione amministrativa accessoria] (952).
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la
tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito
dall'articolo 208 (953).
(952) Comma soppresso dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(953) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 107,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Successivamente, il comma 3 del presente articolo è stato così sostituito prima
dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e poi dall'art. 4, D.L. 27 giugno
2003, n. 151, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(giurisprudenza di legittimità)
206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e
204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre
1981, n. 689 .
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono
predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se
i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle
amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente
all'intendente di finanza competente, il quale dà in carico all'esattore il
ruolo per la riscossione in unica soluzione (954).
(954) La Corte costituzionale con sentenza 6-21 settembre 1995, n. 437 (Gazz.
Uff. 27 settembre 1995, n. 40, Serie speciale) ha dichiarato non fondata, nei
sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 203, comma terzo, e 206, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 7-14 luglio 1999,
n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'artt.
206, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; con
altra ordinanza 8-16 giugno 2000, n. 206 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26,
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, nella parte in cui disciplina la
riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria
irrogata per violazione delle norme del codice della strada, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene
violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare
immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo
menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore
medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà
prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all'agente
accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della
sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è
versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende (955).
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione
europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, la somma da
versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 (956).
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene
disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni (957).
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di
proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia
(958).
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli
immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente
di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea (959).
(955) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(956) Comma aggiunto dall'art. 25, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge
comunitaria 2002 e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151
e dall'art. 11, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.
(957) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(958) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 108,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.),
come modificato dalla relativa legge di conversione.
(959) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste
dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari
ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione.
I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente,
delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo
restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per
finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza
del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della
circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale
annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del
veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del
totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori (960).
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle
suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto
delle quote come annualmente determinate (961).
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti
indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2 per consentire
agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e
grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la
relativa spesa ai medesimi proventi, nonché al miglioramento della circolazione
sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e
alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura
non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(962). Per i comuni la comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con
popolazione superiore a diecimila abitanti (963).
4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di
Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e
a forme flessibili di lavoro (964).
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le
occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
(960) Comma così sostituito, prima dall'art. 109, D.Lgs. 10 settembre 1993, n.
360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.), con effetto dal 1° ottobre
1993, e poi dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(961) Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(962) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(963) Comma prima modificato dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366,
dall'art. 31, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 18, L. 7
dicembre 1999, n. 472, poi sostituito dall'art. 53, comma 20, L. 23 dicembre
2000, n. 388 ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n.
115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(964) Comma aggiunto dal comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(giurisprudenza di legittimità)
209. Prescrizione.
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata
dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie
210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in
generale.
1. Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione
amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel presente
codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata attività o di
sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della
confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di
contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della
commessa violazione entro dieci giorni (965).
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi
obbligo relativo alla sanzione accessoria. Alla morte dell'obbligato, si
estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato sequestro
del veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente, l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi.
(965) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 110,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di
rimozione di opere abusive.
1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione
consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero
l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2
dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende
l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione
pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o
di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità
delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo
esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal
prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o
comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il
controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le
opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto,
il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della
sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il
prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada,
dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al
compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il
prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce
titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato l'accertamento,
l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di
impossibilità a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore
trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso
il prefetto può disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura
dell'ente proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria (966).
(966) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 111,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una determinata attività.
1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di
cessare da una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione nel
verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o nella
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto
costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa,
quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale
o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio
o comando da cui dipende l'agente accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si
estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dell'art. 203,
commi 1 e 2. Quando il prefetto rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione
dà atto della sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece ritenga
infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei
termini di cui al comma 1, l'ufficio o comando summenzionato provvede alla
denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e,
previa notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti od organi,
all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale esecuzione viene redatto verbale,
che deve essere comunicato al prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente
sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo
esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal presente codice a
determinate condizioni, il trasgressore può successivamente porre in essere le
condizioni suddette; in tal caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di
cui al comma 1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente a
che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data comunicazione al
prefetto.
(giurisprudenza di legittimità)
213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca
amministrativa.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede
al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone
menzione nel verbale di contestazione della violazione (967).
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1,
il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di
depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo,
a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento
di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione
visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di
ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (968).
2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini
per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il
custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il
suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo
accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di
quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico
estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo
dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.
Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia
del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici
interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo (969).
2-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie
spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.605 a
euro 6.420, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica
nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in
custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito
luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis.
La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto
(970).
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con
il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la
mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in
sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della
violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o
deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al
sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni
decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario
del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso
inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al
prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli
atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al
custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a
carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le
disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni
altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose
oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le
modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà
oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato
dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel
ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del
comune dov'è situata la depositeria (971).
2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia
che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le
modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato
ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorsi trenta
giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia
individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può
chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le
disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento
in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo (972).
2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un
ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia
che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato
commesso da un conducente minorenne (973) (974) (975).
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi
dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato.
La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura
cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i
presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le
necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone
la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della
somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o
dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia
proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del
giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della
proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (976).
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro,
circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi (977).
5. [Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al
prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al
prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo
prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel
regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione
pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e
di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la
distruzione] (978).
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a
persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito
mediante autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è
comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (979)
(980).
(967) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 112,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(968) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269 e poi così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(969) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(970) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(971) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Vedi, anche, i commi 11 e 12 dello stesso articolo 38.
(972) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(973) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma
169 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa
legge di conversione.
(974) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 novembre 2006, n. 376 (Gazz.
Uff. 22 novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42
della Costituzione.
(975) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-9 marzo 2007, n. 72
(Gazz. Uff. 14 marzo 2007, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies, sollevate in riferimento, nel complesso,
agli artt. 3, 23, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione.
(976) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269. Vedi, anche, il comma 11 dello stesso articolo 38.
(977) Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(978) Comma abrogato dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(979) Vedi, anche, l'art. 50, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(980) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
214. Fermo amministrativo del veicolo.
1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, nelle ipotesi in cui il presente
codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione
della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario,
nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in
solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in
un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato
un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del
Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è
rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato
la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo
12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione
o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di
trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 680 a euro 2.723, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo
ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal
regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle
per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (981) (982) (983) (984).
1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del
veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì
evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà
di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della
restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato
(985) (986) (987).
1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al
fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo
di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità
previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di
polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di
cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di
custodia (988).
2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente
diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi
ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento
delle spese di trasporto e custodia (989) (990).
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso
ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della
violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la
restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità
giudiziaria che rigetta il ricorso (991) (992).
7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei
casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di
sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi
di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le
modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva
l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in
capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 680 a euro 2.723. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo
(993) (994).
(981) Comma prima modificato dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi sostituito dal comma 1
dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa
legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per le
modalità e le caratteristiche del sigillo di cui al presente comma vedi il D.M.
1° marzo 2004.
(982) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz.
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n.
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214,
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16
della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz.
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento
all' art. 3 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
14 della Costituzione.
(983) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz.
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(984) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz.
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma
1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
(985) Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
(986) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz.
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n.
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214,
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16
della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz.
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento
all' art. 3 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
14 della Costituzione.
(987) La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 280 (Gazz.
Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 1-bis sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(988) Comma aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(989) Comma così modificato prima dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 5-bis, D.L.
30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(990) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz.
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n.
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214,
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16
della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz.
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento
all' art. 3 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
14 della Costituzione.
(991) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 278 (Gazz.
Uff. 1 agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126,
comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 e dell'art. 214, commi 1 e 6, dello stesso decreto,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Cost.;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 76 della Cost.
La stessa Corte costituzionale, con successiva ordinanza 11-24 aprile 2002, n.
136 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 2 e 6, sollevate in riferimento
agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha dichiarato, infine, la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, modificato dall'art. 19, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio
2001, n. 282 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 anche in combinato disposto con l'art. 214,
comma 1-bis, dello stesso decreto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 16
della Cost.
La stessa Corte con altra ordinanza 13 - 15 novembre 2003, n. 1 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2003, n. 3, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 214, commi 1, 1-bis, 2 e 6 sollevate in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
La stessa Corte, con altra ordinanza 19-23 maggio 2003, n. 172 (Gazz. Uff. 28
maggio 2003, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 214,
commi 1 e 6, sollevate in riferimento all'art. 24 della Costituzione;
ha, inoltre, dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 sollevate in riferimento agli
artt. 3 e 13 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-11 luglio 2003, n. 234 (Gazz.
Uff. 16 luglio 2003, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma
7, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, come modificato dall'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1999, n. 507 sollevata in riferimento
all' art. 3 della Costituzione;
ha infine dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
14 della Costituzione.
(992) La Corte costituzionale, con ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz.
Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma
1, sollevata in riferimento all'art. 13 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 214, comma 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
(993) Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato
dall'art. 5-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa
legge di conversione.
(994) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 113,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto,
ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento
biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
214-bis. Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e
confisca.
1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro
amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a
seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente
avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione
del sequestro o del fermo, nell'àmbito dei soggetti che hanno stipulato apposita
convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito
dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad àmbiti territoriali
infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia
dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle
ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma
2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a
confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti
tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con
particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei
veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri
oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo
periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1,
ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli
sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati
l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato
ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione
all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è
comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento
delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei
veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 (995).
3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli
atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente
articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello
Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento (996).
(995) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n.
269.
(996) Comma aggiunto dal comma 218 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della rimozione del veicolo, questa è operata dagli organi di polizia
che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi
appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata nel verbale di
contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto,
previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia, con le modalità
previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo
comma dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto
dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo le modalità stabilite
dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è
effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel
regolamento. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la
contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o
blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione
si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha
effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o demolito
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il
ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata,
nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo
viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco
del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a norma dell'articolo 203 (997).
(997) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 114,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa,
della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente (998).
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o
licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente
di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è
ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo
accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri (999) se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole,
delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta
della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con
riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto
del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità
per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della
targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214
(1000).
2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto
quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata
dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle
prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di
circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o
nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche
alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria
è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa
si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero
guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018.
Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi,
salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro
della targa (1001) (1002) (1003).
(998) Rubrica così sostituita dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre
2005, n. 286.
(999) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1000) Comma così modificato dal comma 7 dell'art. 20, D.Lgs. 21 novembre 2005,
n. 286.
(1001) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
115, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(1002) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(1003) La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-3 luglio 1998, n. 246
(Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 216,
comma 6, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 1°-5 luglio 2002, n. 323 (Gazz. Uff. 10 luglio
2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, modificato
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della
sospensione della validità della carta di circolazione, questa è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a
condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia, unitamente a
copia del verbale, nel termine di cinque giorni, all'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri (1004), che, nei quindici giorni
successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui questa si
estende. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma,
è determinato in relazione alla gravità della violazione commessa, all'entità
del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe
apportare. L'ordinanza è notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il
periodo di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato a norma
del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare può ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (1005). Qualora si tratti
di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri (1006) ne sospende la validità ai
fini della circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con
le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene
annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita
all'interessato dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri (1007). Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed
all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la
restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può proporre ricorso al
prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, applica la sanzione
accessoria; se lo ritiene infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di circolazione,
circola abusivamente con lo stesso veicolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applica
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a
dodici mesi e, in caso di reiterazione delle violazioni, la confisca
amministrativa del veicolo (1008) (1009).
(1004) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1005) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1006) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1007) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1008) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
116, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(1009) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(giurisprudenza di legittimità)
218. Sanzione accessoria della sospensione della patente.
1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato,
la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la
violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida
limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia
indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione (1010).
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del
verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana
l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, è
determinato in relazione alla gravità della violazione commessa ed alla entità
del danno apportato, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe
cagionare. L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e comunicata
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1011). Essa è
iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del
ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di
quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da
parte della prefettura (1012) (1013).
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della
sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della
medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima
violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel
verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni
precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza
delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne
viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del
comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita
dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (1014), che la iscrive nei propri
registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 205 (1015) (1016).
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.754 a euro 7.018. Si applicano le sanzioni accessorie della
revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo (1017) (1018)
(1019) .
(1010) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.
(1011) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1012) La Corte costituzionale, con ordinanza 14-24 luglio 1998, n. 330 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione.
(1013) La Corte costituzionale, con sentenza 7-17 luglio 1998, n. 276 (Gazz.
Uff. 26 agosto 1998, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 2, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
(1014) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1015) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-17 marzo 2000, n. 74 (Gazz.
Uff. 22 marzo 2000, n. 13, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma
5, nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993,
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n.
25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, sollevate dal
Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.
(1016) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-18 giugno 2003, n. 215 (Gazz.
Uff. 25 giugno 2003, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186,
comma 5, e 218, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione, sollevate dal giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in
epigrafe.
(1017) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
117, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Successivamente l'art. 19, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha così
sostituito il solo comma 6 del presente articolo. Vedi, anche, il comma 3-bis
dell'art. 202 del presente decreto.
(1018) Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto,
all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.
(1019) La Corte costituzionale, con ordinanza 15-26 giugno 1998, n. 235 (Gazz.
Uff. 8 luglio 1998, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 176 e
218, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La stessa
Corte, con successiva ordinanza 5-10 maggio 2005, n. 195 (Gazz. Uff. 18 maggio
2005, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevata in
riferimento agli artt. 2, primo comma, 3, 24, secondo comma, 34, 97 e 113 della
Costituzione.
219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di
guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri (1020), nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal
prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce
sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120,
comma 1 (1021).
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (1022).
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo
nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, è atto definitivo (1023) (1024).
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia
trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2 (1025) (1026).
(1020) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1021) Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(1022) Comma prima sostituito dall'art. 13, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, poi
modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 ed infine così sostituito
dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(1023) Comma prima modificato dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9 e poi
così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(1024) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
118, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(1025) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151.
(1026) Vedi, anche, l'art. 5, comma 1-bis, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Capo II - Degli illeciti penali
Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni
(giurisprudenza di legittimità)
220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice.
1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è
tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al
prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna
sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro
la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico
ministero, ai sensi del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una
violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha
comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai
sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini
ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti (1027).
(1027) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
119, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
221. Connessione obiettiva con un reato.
1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione
non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche
competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza
di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto
di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali
(giurisprudenza di legittimità)
222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino
danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della
patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione
personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due
anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni (1028).
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale
(1029).
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il
periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la
prima violazione (1030).
(1028) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17
marzo 2006, n. 64). L'art. 3 della stessa legge ha disposto che alle cause
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti
stradali, si applichino le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo
I del codice di procedura civile.
(1029) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l'originario comma 2, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17
marzo 2006, n. 64). L'art. 3 della stessa legge ha disposto che alle cause
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti
stradali, si applichino le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo
I del codice di procedura civile.
(1030) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 264 (Gazz.
Uff. 30 giugno 1999, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, in
relazione agli artt. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto, sollevata in
riferimento agli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza 13-18 aprile 2000, n. 106 (Gazz. Uff. 26 aprile 2000, n.
18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 222, in relazione agli artt. 218, commi 1,
2 e 5 dello stesso decreto legislativo, sollevata in riferimento agli artt. 101,
111 e 24 della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni accessorie di
cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o l'organo che ha proceduto al
rilevamento del sinistro trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto e del
verbale della violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso rapporto è
trasmessa, contestualmente, all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (1031).
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri (1032), che deve esprimere il parere
entro quindici giorni dalla ricezione del rapporto, dispone, ove sussistano
fondati elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria
della validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni dalla
comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio; il provvedimento è
iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri (1033) (1034).
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di
guida, l'agente od organo accertatore della violazione ritira immediatamente la
patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il
proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della
validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento
è iscritto sulla patente e comunicato all'ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri (1035). Se il ritiro immediato non è possibile, per
qualsiasi motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio, al
prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare la patente entro
cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio
(1036) (1037).
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale,
nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto
indicato nei commi 1 e 3 (1038).
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui al comma 2, è
ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1039), nel
termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro
provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è
comunicato all'interessato ed ai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri (1040). Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui
al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205 (1041) (1042)
(1043).
(1031) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1032) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1033) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1034) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 313 (Gazz.
Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223,
comma 2, come sostituito dall'art. 120 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione.
Successivamente la stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 381 (Gazz.
Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma
2, sollevate in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della
Costituzione. La stessa Corte costituzionale, con altra ordinanza 12-14 marzo
2003, n. 74 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 223, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(1035) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1036) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-13 maggio 1998, n. 170 (Gazz.
Uff. 20 maggio 1998, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma
3, sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Successivamente la
stessa Corte con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 380 (Gazz. Uff. 25 novembre
1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 3, sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
(1037) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n.
344 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione.
(1038) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 marzo 1994, n.
51.
(1039) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1040) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1041) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
120, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
(1042) La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 febbraio 1996, n. 31 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei
sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 223, comma 5, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 19-26 giugno 2000,
n. 245 (Gazz. Uff. 5 luglio 2000, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
223, comma 5, ultima parte, sollevate in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(1043) La Corte costituzionale, con ordinanza 28 ottobre-12 novembre 2004, n.
344 (Gazz. Uff. 17 novembre 2004, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della
Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
224. Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della
sospensione e della revoca della patente (1044).
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di
condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto,
se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
(1045).
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o
del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (1046).
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa
l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione
del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della
sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle
parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile
di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa
accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di
proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria,
ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione
è comunicata all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri (1047). Essa è iscritta nella patente.
(1044) Rubrica così modificata, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 121,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1045) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1046) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1047) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
224-bis. Obblighi del condannato.
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un
delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il
giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di
pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in
favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province,
i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a un mese nè superiore
a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del
codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre
mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate
dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato
e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da
svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per
un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto
ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274 (1048).
(1048) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (Gazz. Uff. 17
marzo 2006, n. 64).
TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Disposizioni finali
225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei
dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi
mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1049) un archivio
nazionale delle strade;
b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1050) un archivio nazionale
dei veicoli;
c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1051) una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
(1049) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1050) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1051) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale.
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1052) è istituito
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per
categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati
relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare,
agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada,
che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle
singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati
mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonché i dati
risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento
per i trasporti terrestri (1053), che è tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui
al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la
circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese
negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a
cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1054) nella Gazzetta
Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali,
dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e
le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la
pubblicazione degli elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1055) è istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui
all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati
relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a
tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in
cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato
interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei
ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a
totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze (1056).
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i
dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri (1057), dal P.R.A.,
dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del
Dipartimento per i trasporti terrestri (1058).
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale
dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri (1059) è istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza
stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati
relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i
procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione,
di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che
comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti
che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate
(1060).
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed
aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri
(1061), dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri (1062).
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì
specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento
degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo (1063).
(1052) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1053) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1054) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1055) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1056) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la
decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1057) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1058) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1059) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1060) Comma così modificato prima dall'art. 22, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n.
507 e poi dall'art. 16, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1061) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1062) La precedente denominazione "Direzione generale della M.C.T.C." è stata
così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio
2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1063) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
122, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Vedi, anche, l'art. 5, L. 25 giugno 1999, n. 205.
227. Servizio e dispositivi di monitoraggio.
1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati
alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di
cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore
congestione del traffico (1064).
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di
cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il
rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali
ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (1065), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(1066).
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1067) a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede
alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
(1064) Comma così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 123,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1065) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1066) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1067) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella
tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe
per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri (1068).
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della L. 1° dicembre
1986, n. 870 , è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per
le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della
patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli
importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al
comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati i limiti di destinazione degli
importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19
(1069).
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (1070) sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (1071), nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di
specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito
all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per
l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (1072), magazzinaggio, distribuzione e spedizione
dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle
strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze (1073) è autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(1074).
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai
diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli
oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti
proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade
nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonché
per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale
o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente
codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle
strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
(1068) La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1069) Comma così sostituito dall'art. 14, D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(1070) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1071) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1072) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1073) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1074) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
229. Attuazione di direttive comunitarie.
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi
dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comunitarie, nelle
materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri
della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i
termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (1075).
(1075) In attuazione del presente art. 229 sono stati emanati i seguenti:
D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con
D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2007, n. 15) - Attuazione della
direttiva 93/14/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente la frenatura
dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/29/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa all'identificazione di comandi, spie e
indicatori dei veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz.
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/30/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al segnalatore acustico dei veicoli a
motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n.
284, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/31/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993, relativa ai cavalletti dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre
1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.) e modificato con D.M. 6 ottobre
1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/32/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa al dispositivo di ritenuta per
passeggeri dei veicoli a motore a due ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5
dicembre 1994, n. 284, S.O.), rettificato con D.M. 18 gennaio 1996 (Gazz. Uff.
12 febbraio 1996, n. 35), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27
ottobre 1999, n. 253) - Attuazione della direttiva 93/33/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non
autorizzato dei veicoli a motore a due o a tre ruote.
D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato con
D.M. 7 luglio 1995 (Gazz. Uff. 20 luglio 1995, n. 168), con D.M. 6 ottobre 1999
(Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) e con D.M. 10 novembre 2006 (Gazz. Uff. 19
gennaio 2007, n. 15) - Attuazione della direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a
due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284,
S.O.), modificato dal D.M. 15 novembre 1995 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n.
290) - Attuazione della direttiva 93/92/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993,
relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz.
Uff. 5 dicembre 1994, n. 284, S.O.), modificato dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz.
Uff. 15 marzo 2005, n. 61) - Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio,
del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore
a due o a tre ruote. D.M. 3 novembre 1994 (Gazz. Uff. 5 dicembre 1994, n. 284,
S.O.), modificato con D.M. 6 ottobre 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253) e
con D.M. 12 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2007, n. 3) - Attuazione della
direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa
all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei
veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 2 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 21
dicembre 1994, n. 297), modificato con D.M. 7 agosto 2006 (Gazz. Uff. 28
settembre 2006, n. 226) - Attuazione della direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 91/226 del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi
di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.
D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal
D.M. 7 agosto 2006 (Gazz.Uff. 30 novembre 2006, n. 279) - Attuazione della
direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994
concernente i dispositivi di traino dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
nonché la loro installazione sui veicoli. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27
giugno 1995, n. 148, S.O.), modificato dal D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 1°
luglio 1996, n. 152), dal D.M. 8 novembre 1996 (Gazz. Uff. 7 dicembre 1996, n.
287), dal D.M. 20 novembre 1996 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1996, n. 302), dal D.M.
26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 14 marzo 2002, n. 62), dal D.M. 13 maggio 2002
(Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n. 125), dal D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24
luglio 2002, n. 172, S.O.), dal D.M. 25 marzo 2004 (Gazz. Uff. 24 maggio 2004,
n. 120) - a sua volta modificato dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 2007 (Gazz. Uff.
23 aprile 2007, n. 94) - dal D.M. 21 settembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre
2004, n. 292), dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2005, n. 69,
S.O.), dal D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14 marzo 2005, n. 60), dal D.M. 6
giugno 2005 (Gazz. Uff. 29 agosto 2005, n. 200, S.O.), dal D.M. 27 marzo 2006
(Gazz. Uff. 5 ottobre 2006, n. 232) e dal D.M. 7 agosto 2006 (Gazz. Uff. 30
novembre 2006, n. 279, S.O.) - Recepimento della direttiva 92/53/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27
giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione della direttiva 93/116/CE della
Commissione del 17 dicembre 1993 relativa alle emissioni di biossido di carbonio
ed al consumo di carburante dei veicoli a motore.
D.M. 8 maggio 1995 (Gazz. Uff. 27 giugno 1995, n. 148, S.O.) - Attuazione delle
direttive della Commissione delle Comunità europee n. 93/91/CEE del 29 ottobre
1993 e 94/53/CE del 15 novembre 1994 concernente la sistemazione interna dei
veicoli a motore per quanto attiene alla identificazione di comandi, spie ed
indicatori. D.M. 29 agosto 1996 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1996, n. 235), rettificato
con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 7 gennaio 1997, n. 4 - Attuazione della
direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995
relativa al comportamento alla combustione dei materiali usati per
l'allestimento interno di talune categorie dei veicoli a motore. D.M. 11 marzo
1997 (Gazz. Uff. 17 aprile 1997, n. 89, S.O.) - Attuazione della direttiva
95/56/CE della Commissione dell'8 novembre 1995 relativa ai dispositivi di
protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore, che adegua al
progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE. D.M. 7 luglio 1997 (Gazz. Uff. 25
luglio 1997, n. 172), modificato dal D.M. 7 agosto 2000 (Gazz. Uff. 25 agosto
2000, n. 198) - Attuazione della direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a
motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE. D.M. 14
novembre 1997 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1997, n. 297) - Recepimento della
direttiva 97/39/CE della Commissione, del 24 giugno 1997 che adegua al progresso
tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al
tachimetro dei veicoli a motore. D.M. 31 marzo 1998 (Gazz. Uff. 28 aprile 1998,
n. 97) - Recepimento della direttiva 97/32/CE della Commissione, dell'11 giugno
1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio
relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
D.M. 6 aprile 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102), modificato dal D.M. 12
settembre 2003 (Gazz. Uff. 7 novembre 2003, n. 259) - Attuazione della direttiva
96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce per taluni veicoli
stradali che ci vedono nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel
traffico nazionale ed internazionale ed i pesi massimi autorizzati nel traffico
internazionale.
D.M. 4 agosto 1998 (Gazz. Uff. 31 agosto 1998, n. 202, S.O.) - Recepimento della
direttiva 98/12/CE della Commissione del 27 gennaio 1998 che adegua al progresso
tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relativi alla frenatura di talune categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi. D.M. 13 maggio 1999 (Gazz. Uff. 9 giugno
1999, n. 133) - Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro
rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la
direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi. D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32, S.O.),
modificato dall'art. 1, D.M. 1° giugno 2001 (Gazz. Uff. 27 giugno 2001, n. 147),
dal D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), dal D.M. 15
settembre 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2005, n. 87, S.O.) e dal D.M. 2 marzo 2006
(Gazz. Uff. 21 febbraio 2007, n. 43, S.O.) - Attuazione della direttiva 97/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente i
provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione
su macchine mobili non stradali. D.M. 14 febbraio 2000 (Gazz. Uff. 3 marzo 2000,
n. 52), modificato dal D.M. 19 novembre 2004 (Gazz. Uff. 24 marzo 2005, n. 69,
S.O.), a sua volta modificato dal D.M. 6 giugno 2005 (Gazz. Uff. 24 agosto 2005,
n. 196) - Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile
1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. D.M. 22 ottobre
2001 (Gazz. Uff. 9 novembre 2001, n. 261) - Recepimento della direttiva
2000/72/CE della Commissione del 22 novembre 2000, che adegua al progresso
tecnico la direttiva 93/31/CEE del Consiglio relativa ai cavalletti dei veicoli
a motore a due ruote. D.M. 22 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 14 novembre 2001, n.
265), corretto con Comunicato 4 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) -
Recepimento della direttiva 2000/74/CE della Commissione del 22 novembre 2000,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/29/CEE del Consiglio relativa
all'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore a due o
tre ruote. D.M. 21 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1) - Recepimento
della direttiva 2000/73/CE della Commissione del 22 novembre 2000 che adegua al
progresso tecnico la direttiva 93/92/CEE del Consiglio, relativa
all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
sui veicoli a motore a due o a tre ruote. D.M. 26 febbraio 2002 (Gazz. Uff. 12
marzo 2002, n. 60) - Recepimento della direttiva 2000/40/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, relativa ai dispositivi di
protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio. D.M. 13 maggio 2002 (Gazz. Uff. 30 maggio 2002, n.
125), modificato dal D.M. 21 settembre 2004 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2004, n.
292) - Recepimento della direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 settembre 2001 relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga
la direttiva 78/548/CEE del Consiglio. D.M. 20 giugno 2002 (Gazz. Uff. 24 luglio
2002, n. 172, S.O.) - Recepimento della direttiva 2001/116/CE della Commissione
del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Testo
rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo). D.M. 8 maggio 2003 (Gazz.
Uff. 5 settembre 2003, n. 206) - Recepimento della direttiva 2002/80/CE del 3
ottobre 2002 della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. D.M. 21 settembre 2004 (Gazz.
Uff. 14 dicembre 2004, n. 292) - Recepimento della direttiva 2004/78/CE del 29
aprile 2004 della Commissione, che modifica la direttiva 2001/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riscaldamento dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico. D.M. 27 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 14
marzo 2005, n. 60) - Recepimento della direttiva 2004/3/CE dell'11 febbraio 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 70/156/CEE e
la direttiva 80/1268/CEE entrambe del Consiglio per quanto riguarda la
misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante
dei veicoli N1.
230. Educazione stradale.
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché
per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti (1076) e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (1077), d'intesa con i Ministri dell'interno,
delle infrastrutture e dei trasporti (1078) e dell'ambiente e della tutela del
territorio (1079), avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni
ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio (1080) ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della
promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti (1081), predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale,
nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la
condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e
delle regole di comportamento degli utenti (1082).
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (1083), con
propria ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni
pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono reperite nell'àmbito degli ordinari stanziamenti
di bilancio delle amministrazioni medesime (1084).
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente
un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere
delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati
ottenuti (1085).
(1076) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1077) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1078) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1079) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1080) La denominazione del Ministero è stata così sostituita ai sensi di
quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza
indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1081) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1082) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 19 ottobre 1998, n. 366. Vedi,
anche, le ulteriori disposizioni contenute nel suindicato art. 10.
(1083) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1084) Con D.M. 5 agosto 1994 (Gazz. Uff. 19 agosto 1994, n. 193) sono stati
determinati i programmi di educazione stradale da attuarsi, a partire dall'anno
scolastico 1994-95, nelle scuole di ogni ordine e grado.
(1085) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore.
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo
quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo,
le seguenti disposizioni (1086):
- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi
dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24
dicembre 1951, n. 1583, articolo 3 (1087);
- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74 (1088);
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434 (1089);
- legge 15 febbraio 1965, n. 106 (1090);
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263 (1091);
- legge 1° giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio
1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572 (1092);
- legge 4 gennaio 1968, n. 14 (1093);
- legge 13 agosto 1969, n. 613 (1094);
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59 (1095);
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre
1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38 (1096);
- legge 14 agosto 1974, n. 394 (1097);
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975,
n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 16, secondo comma, per la parte relativa
al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n.
132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112 (1098);
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n.
284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67 (1099);
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
- legge 8 novembre 1991, n. 376;
- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. Restano,
comunque, in vigore le disposizioni di cui alla L. 24 gennaio 1978, n. 27.
(1086) Sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 febbraio 1993, n. 32.
(1087) Capoverso aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 124,
D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1088) Modifica l'art. 29 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1089) Proroga al 1° luglio 1969 il termine stabilito dal comma 6° dell'art.
146, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1090) Modifica l'art. 227 del D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420.
(1091) Modifica l'art. 50 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1092) Modifica gli artt. 57 e 91 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1093) Modifica gli artt. 61, 64, 66 e 68 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1094) Proroga al 1° luglio 1971 il termine stabilito dal comma 6° dell'art.
146 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1095) Abroga l'art. 3, L. 11 febbraio 1963, n. 142.
(1096) Modifica gli artt. 32 e 33 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1097) Modifica gli artt. 79, 81 e 88 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1098) Modifica taluni articoli del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(1099) Modifica l'articolo unico della L. 20 giugno 1966, n. 599.
Capo II - Disposizioni transitorie
232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione.
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata
ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di
attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono
emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'art. 3, comma 2,
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla
loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle
singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto
diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239 (1100).
(1100) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
125, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata
nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a
quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su
strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le
disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1993, n. 162 (1101).
(1101) Comma aggiunto, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 126, D.Lgs.
10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni
stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le
occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti (1102).
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal
titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano
dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le
prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate
anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati
entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere
emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno
dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di
cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di
pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del
presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata
entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito
il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine
devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla
delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in
materia (1103).
(1102) Comma prima modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi così sostituito
dall'art. 1, L. 30 marzo 1999, n. 83 (Gazz. Uff. 2 aprile 1999, n. 77) e
dall'art. 29, L. 7 dicembre 1999, n. 472.
(1103) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
127, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
235. Norme transitorie relative al titolo III.
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la
determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si
applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione
animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo
che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi
dalla pubblicazione. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere
immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite
dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando
salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in
circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti
norme.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1104) può, con propri
decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o
funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente
articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed
uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data
la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle
norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro
caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di
proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti
conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire
dal 1° ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di
appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed
entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e
le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di
circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti
conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla
prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei
suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del
presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano
a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la
loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo
III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine
operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed
omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni
già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti
nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, la validità fino alla scadenza
temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa è fissata al
compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti
attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni
in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità dei
successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni
citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e
comunque non oltre il 30 settembre 1997 (1105). Per i complessi costituiti da
trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera
e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice,
si applicano le disposizioni previgenti (1106).
(1104) La denominazione del Ministro è stata così sostituita ai sensi di quanto
disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata
nell'art. 19 dello stesso decreto.
(1105) Termine, da ultimo, prorogato al 30 settembre 1999 dall'art. 1, L. 17
agosto 1999, n. 290.
(1106) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
128, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.). Da ultimo il comma 8 è stato modificato dall'art. 8, D.L. 4 ottobre 1996,
n. 517.
236. Norme transitorie relative al titolo IV.
1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle
nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate
successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si
applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al
30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le
patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità.
Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale
validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua,
ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà,
all'atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove
norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria
B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei
motocicli (1107).
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del
presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le
autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
(1107) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
(Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre
1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(giurisprudenza di legittimità)
237. Norme transitorie relative al titolo V.
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal
presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le
macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui
all'articolo 193 decorre dal 1° ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato
l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle
macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un
bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi
le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione,
rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti (1108).
(1108) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art.
130, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217,
S.O.).
238. Norme transitorie relative al titolo VI.
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal
presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause
pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21
novembre 1991, n. 374 , anche se attribuite dal presente codice alla competenza
del giudice di pace.
239. Norme transitorie relative al titolo VII.
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono
impiantati a partire dal 1° ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati
necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno
successivo (1109).
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono
installati a partire dal 1° ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio
successivo (1110).
(1109) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 (Gazz.
Uff. 30 giugno 1993, n. 151), entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, e poi dall'art. 129, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff.
15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(1110) Comma così modificato, prima dall'art. 1, D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214
(Gazz. Uff. 30 giugno 1993, n. 151) e poi, con effetto dal 1° ottobre 1993,
dall'art. 131, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993,
n. 217, S.O.).
240. Entrata in vigore delle norme del presente codice.
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 1993.