D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. Agg. G.U. 26/04/2006
Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici
economici.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 1994, n. 298.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
concernente l'emanazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
di tale legge, di un regolamento per il riordinamento dei procedimenti in
materia di invalidità civile, cecità e sordomutismo;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Tenuto conto che l'art. 43 del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 414, ha
differito il termine per l'emanazione del predetto regolamento al sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,
sopprimendo, altresì, da tale data ogni residua funzione svolta dai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni
vigenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27
luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5
agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e
la solidarietà sociale;
Emana il seguente regolamento:
------------------------
1. Procedimento per l'accertamento sanitario delle minorazioni civili.
1. Le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidità civile,
della cecità civile e del sordomutismo, nonché quelle intese a valutare
l'handicap derivante dall'invalidità, ai sensi dell'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (2), redatte in carta semplice, secondo i modelli A e B
sono presentate presso le commissioni mediche U.S.L., competenti per territorio,
di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (3). Alla domanda deve essere allegata
la certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti. Con
la medesima istanza l'interessato chiede alla competente prefettura la
concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di
invalidità e alla minorazione riconosciuta.
2. Per la presentazione delle domande di aggravamento resta in vigore quanto
disposto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (4).
3. Il procedimento relativo all'accertamento sanitario da parte delle stesse
commissioni deve concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
4. Rimangono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 15 ottobre 1990, n. 295 (3), in relazione al termine di sessanta giorni
previsto per la richiesta di sospensione della procedura da parte delle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità
civile. Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, la
commissione medica U.S.L. e la commissione medica periferica trasmettono, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, un originale del
verbale di visita. Dette modalità di trasmissione si applicano anche agli
accertamenti sanitari effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sulle istanze presentate anteriormente a tale data.
5. Nel caso in cui la percentuale di invalidità o la minorazione riconosciute
diano diritto a provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le
commissioni sopramenzionate trasmettono d'ufficio copia della istanza di
concessione di detti benefici, unitamente a copia autentica del verbale
sanitario.
6. In caso di domande di aggravamento, le commissioni mediche U.S.L. di cui al
comma 1, debbono trasmettere alle prefetture soltanto i verbali di accertamento
sanitario che evidenzino variazioni rispetto alla situazione sanitaria
precedentemente accertata.
7. Il soggetto convocato per gli accertamenti sanitari richiesti ai sensi del
comma 1 può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale
impossibilità a presentarsi a visita indicando la data in cui può essere
effettuata la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo
personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare
convivente.
8. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di
invalido civile, di cieco civile o di sordomuto (4/a), relativo anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
le commissioni mediche di cui al comma 1, possono, su formale istanza degli
eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di
documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data
antecedente al decesso, comprovanti, in modo certo, l'esistenza delle infermità
e tali da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e
motivato giudizio medico-legale.
------------------------
(2) Riportata al n. E/XXV.
(3) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(4) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori.
(3) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(4/a) L'art. 1, L. 20 febbraio 2006, n. 95 ha previsto che in tutte le
disposizioni legislative vigenti il termine "sordomuto" sia sostituito con
l'espressione "sordo".
2. Misure per l'eliminazione dell'arretrato in materia di accertamenti sanitari.
1. Le unità sanitarie locali, in adempimento di quanto previsto dall'art. 11,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (5), hanno facoltà di istituire,
in via temporanea, nell'ambito delle misure straordinarie da adottarsi per lo
smaltimento dell'arretrato di istanze di riconoscimento dell'invalidità civile,
della cecità civile e del sordomutismo esistente presso le stesse, un adeguato
ulteriore numero di commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295 (6), al fine di incrementare il numero delle riunioni e delle visite secondo
un piano che preveda la completa effettuazione degli accertamenti sanitari, in
ordine alle istanze giacenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento entro diciotto mesi da tale data. In deroga al comma 2 dell'art. 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (6), le commissioni istituite in via
temporanea potranno essere presiedute anche da un medico non specialista in
medicina legale, laddove non sia disponibile detto specialista.
------------------------
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(6) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di
prestazioni ai minorati civili.
1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di
cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso
inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere,
in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente
competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della
commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine
complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se
la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non
oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione
all'interessato.
2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle
commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 (7),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, gli
interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso
alla commissione medica superiore e di invalidità civile. Il ricorso viene
definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del
direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del
tesoro.
3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la
commissione medica superiore e di invalidità civile, di cui all'art. 3, comma 2,
del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1988, n. 291, può essere articolata in sezioni regionali utilizzando,
ove necessario, duecento unità di personale medico da portarsi in diminuzione
del contingente delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile.
4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non
intervenga nel termine indicato nello stesso comma.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita è
ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti
giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità
civile, alla cecità civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate
anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al
Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle
commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali o dalle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile
(7/a) (7/cost).
------------------------
(7) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(7) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(7/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 maggio 1996, n. 156 (Gazz.
Uff. 29 maggio 1996, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato:
a) che spetta allo Stato affidare alle Regioni il potere di fissare la data
della visita medica di accertamento sanitario dell'invalidità civile, della
cecità civile e del sordomutismo da parte delle commissioni mediche operanti
presso le unità sanitarie locali, nel caso in cui queste non vi abbiano
provveduto entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza;
b) che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni
la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli
accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile, alla cecità civile e al
sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche
operanti presso le unità sanitarie locali, e, conseguentemente, ha annullato in
parte qua la disposizione di cui al presente comma.
(7/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz.
Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 5 e
dell'art. 6, comma 4, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli
artt. 3, 38 e 97 della Cost.
4. Procedimento per la concessione delle provvidenze economiche ai minorati
civili.
1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da
parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta
giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di
accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente.
Il decorso del termine è sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di
richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti
sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.
3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi.
Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.
4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a
quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione
delle provvidenze è disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario
del Governo e del presidente della giunta regionale.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
5. Decorrenza dei benefici economici.
1. I benefici economici di cui al comma 1 dell'art. 4, riconosciuti dai
prefetti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda
di accertamento sanitario alla U.S.L. o dalla diversa successiva data
eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a
corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme
previste dal codice civile.
3. I beneficiari di provvidenze erogate dal Ministero dell'interno, a titolo di
invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, sono tenuti a comunicare, entro
trenta giorni, alle competenti prefetture ogni mutamento delle condizioni e dei
requisiti di assistibilità, previsti dalla legge per la concessione delle
provvidenze stesse.
4. Ferma restando la competenza del Ministero del tesoro per gli accertamenti
previsti dall'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 (7),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e
dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (8), gli organi preposti
alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi
civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza
delle condizioni per il godimento dei benefici previsti.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento
dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento
degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di
sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla
data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca
per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di
responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del
provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.
------------------------
(7) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
6. Regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di concessione
di provvidenze economiche ai minorati civili.
1. Avverso il decreto del prefetto, del commissario per la provincia di Trento,
del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, recante decisione
sulla domanda di pensione, assegno od indennità, e sul provvedimento di revoca
gli interessati possono presentare ricorso, in carta bollata, al Ministero
dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, per il tramite
della prefettura territorialmente competente.
2. Per i ricorsi previsti dal comma 1 valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199 (9). Il Ministero dell'interno decide entro centoventi giorni dalla data di
presentazione del ricorso. Decorso tale termine il ricorso si intende rigettato.
3. Avverso le decisioni di cui al comma 1 è ammessa la tutela giurisdizionale
davanti al giudice ordinario.
4. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti la concessione di provvidenze
economiche ai minorati civili, la legittimazione passiva spetta al Ministero
dell'interno (7/cost).
5. Nei procedimenti pendenti davanti al giudice ordinario alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, la legittimazione passiva permane al
Ministero dell'interno sia per gli aspetti concernenti gli accertamenti sanitari
che per quelli relativi alla concessione delle provvidenze economiche.
------------------------
(9) Riportato alla voce Contenzioso amministrativo.
(7/cost) La Corte costituzionale con ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 90 (Gazz.
Uff. 4 aprile 2001, n. 14, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 5 e
dell'art. 6, comma 4, sollevata dal tribunale di Oristano in relazione agli
artt. 3, 38 e 97 della Cost.
7. Norme sulle notifiche di atti e sui pignoramenti in materia di benefici
economici ai minorati civili.
1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a
controversie in materia di provvidenze economiche ai minorati civili, le domande
ed i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni provvedimento reso in detti giudizi
debbono essere notificati al Ministero dell'interno presso gli uffici
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611 (10), e presso le prefetture nella cui circoscrizione risiede il
ricorrente con l'indicazione completa delle generalità del soggetto minorato
civile interessato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale. La notifica degli atti di precetto per crediti in materia di
provvidenze economiche ai minorati civili è effettuata analogamente presso le
prefetture indicate nel presente comma.
2. In materia di pignoramenti si applicano le disposizioni previste dal
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 (11), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460.
------------------------
(10) Riportato alla voce Avvocatura dello Stato.
(11) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
Modello A
Istante maggiorenne
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
l sottoscritt nat a
provincia di
il residente in
provincia di
via/piazza n. c.a.p. stato civile
professione tel codice fiscale
C H I E D E
di essere sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi dell'art. 11
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo
regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità, quale:
invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed
integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990,
n. 295, se minorato psichico SI NO
cieco civile - ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni ed
integrazioni
sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni ed
integrazioni
persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 194
(AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al
riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo
stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà
riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che
gli/le siano concessi i benefici economici
eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla
minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15
D I C H I A R A
a) di essere nat a provincia di il ;
b) di essere cittadin italian ;
c) di essere residente in ;
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento
dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra,
di servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi
competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la natura delle infermità
invalidanti rilasciata in data
da ;
- altra documentazione integrativa:
FIRMA (1)
AVVERTENZE:
1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due
testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):
1° Testimone nat a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da
FIRMA
2° Testimone nat a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da
Data
FIRMA
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve
esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e
deve contenere:
- per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni
visive, di cui all'art. 11 del D.L.vo 23
novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato
le modificazioni del quadro clinico
preesistente;
- per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di
un medico specialista oculista attestante la cecità
assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi,
con eventuale correzione.
------------------------
Modello B
Istante minore anni 18 o interdetto
(data)
All'Unità sanitaria locale
Commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili
l sottoscritt nat a
provincia di
il residente in
provincia di
via/piazza n. c.a.p. stato civile
professione tel
nella sua qualità di del
(interdetto o minore di anni 18) nat a il
residente in via/piazza il
n. cap. codice fiscale
C H I E D E
che il predetto venga sottoposto ad accertamento sanitario, ai sensi
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del
relativo regolamento, per il riconoscimento/aggravamento dell'invalidità,
quale:
invalido civile - ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed
integrazioni - indicare ai soli fini dell'art. 1, comma 3, della legge
15 ottobre 1990,
n. 295, se minorato psichico SI NO
cieco civile - ai sensi della legge 27 maggio1970, n. 382, e
successivemodificazioni ed
integrazioni
sordomuto - ai sensi della legge 26 maggio1970, n. 381, e
successivemodificazioni ed
integrazioni
persona handicappata - ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 194
(AVVERTENZE: barrare con una "X" la casella corrispondente al
riconoscimento richiesto)
allo scopo di ottenere i benefici che la legge prevede in relazione allo
stato di invalidità civile o alla minorazione che sarà
riconosciuta da codesta Commissione.
Sin d'ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che
gli/le siano concessi i benefici economici
eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d'invalidità o alla
minorazione riconosciute.
Ai fini di cui sopra, consapevole delle sanzioni civili e penali cui
potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, giusta il disposto dell'art. 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15
D I C H I A R A
che il summenzionato minorato:
a) di essere nat a provincia di il ;
b) di essere cittadin italian ;
c) di essere residente in ;
d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento
dell'invalidità civile non dipendono da causa di guerra,
di servizio o di lavoro.
Si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione agli organi
competenti.
Allega alla presente domanda:
- la certificazione medica attestante la natura delle infermità
invalidanti rilasciata in data
da ;
- altra documentazione integrativa:
FIRMA (1-2)
AVVERTENZE:
1) La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere
sottoscritta in presenza del dichiarante da due
testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.
Dichiarante impossibilitato a firmare (causa dell'impedimento):
1 Testimone nat a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da
FIRMA
2 Testimone nat a
il residente in via/piazza
n. c.a.p. documento n.
rilasciato il da
Data
FIRMA
2) Specificare la qualità rivestita (legale rappresentante o tutore - art.
8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).
NOTA BENE:
Il certificato medico da allegare necessariamente alla domanda deve
esprimere la diagnosi con chiarezza e precisione e
deve contenere:
- per la valutazione dell'aggravamento dell'invalidità e delle condizioni
visive, di cui all'art. 11 del D.L.vo 23
novembre 1988, n. 509, ampia motivazione delle cause che hanno originato
le modificazioni del quadro clinico
preesistente;
- per il riconoscimento della cecità civile è richiesto un certificato di
un medico specialista oculista attestante la cecità
assoluta o un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi,
con eventuale correzione.