GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 265 DEL 12/11/1994



D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.  Agg. G.U. 08/09/2007
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.
Titolo prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, 
dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 e dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, 
n. 233, poi modificato, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 2, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 
2006, n. 195 e dall'art. 1, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
6, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. In attesa dell'emanazione del D.Lgs. 19 marzo 
1996, n. 242, che ha corretto ed integrato il presente decreto, i termini da 
questo previsti e non ancora decorsi sono stati differiti con D.L. 25 novembre 
1995, n. 500, reiterato con D.L. 19 gennaio 1996, n. 28 e con D.L. 19 marzo 
1996, n. 135, non convertito in legge, fino alla data di entrata in vigore del 
suddetto D.Lgs. n. 242 del 1996. Vedi, inoltre, l'art. 6, comma 10, L. 13 maggio 
1999, n. 133. Per il regolamento di attuazione del presente decreto, vedi il 
D.M. 14 giugno 2000, n. 284. Vedi, anche, gli artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, 
n. 75.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 
aprile 2004, n. 25; Nota 4 febbraio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 19 maggio 1997, n. 26; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 12 marzo 1996, n. 60; 
Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 15 luglio 1998, n. 153; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 9 settembre 1996, n. 35; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 9 luglio 1996, n. 4187; Circ. 24 
settembre 1996, n. 5241; Circ. 3 dicembre 1996, n. 6995; Circ. 6 dicembre 1996, 
n. 7105; Circ. 20 febbraio 1997, n. 924; Circ. 21 febbraio 1997, n. 1127; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Lett.Circ. 19 febbraio 1997, n. 
1093/4400/D; Circ. 29 maggio 1997, n. MP1/11184; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 novembre 1996, n. 
154/96; Circ. 20 dicembre 1996, n. 172; Circ. 5 marzo 1997, n. 28/97; Circ. 30 
maggio 1997, n. 73/97; Circ. 5 novembre 1997, n. 141/97; Circ. 9 aprile 1998, n. 
51/98; Circ. 8 maggio 1998, n. 67/98; Circ. 13 maggio 1998, n. 65/98; Circ. 1 
ottobre 1998, n. 116/98; Circ. 29 ottobre 1998, n. 125/98; Circ. 2 aprile 1999, 
n. 28/99; Circ. 29 aprile 1999, n. 34/99; Circ. 5 gennaio 2000, n. 1/2000; Circ. 
23 febbraio 2000, n. VII/291; Circ. 16 giugno 2000, n. 40/2000; Circ. 30 ottobre 
2000, n. 74/2000; Circ. 3 ottobre 2000, n. 68/2000; Circ. 17 gennaio 2001, n. 
11/2001; Circ. 25 gennaio 2001, n. 16/2001; Lett.Circ. 31 maggio 2001, n. 
VII/A.2/1/1046; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Lett.Circ. 6 marzo 2004, n. 
351; Circ. 16 marzo 2005, n. 11/2005;
- Ministero del tesoro: Circ. 30 dicembre 1996, n. 725; Circ. 30 luglio 1997, n. 
63; 
- Ministero dell'ambiente: Circ. 3 settembre 1998, n. UL/98/16364; 
- Ministero dell'interno: Circ. 17 dicembre 1996, n. 3/96; Nota 30 maggio 1997, 
n. 1739/6104; Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 8 luglio 1998, n. 16/MI.SA; Circ. 
8 luglio 1998, n. 1034/4146-B; Nota 2 marzo 2001, n. 1156/6104; Circ. 26 marzo 
2001, n. 21; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 8 novembre 
2001, n. Uff.V/5510; Nota 14 maggio 2002, n. Uff.V/1252; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 dicembre 1997, n. 939; Circ. 14 
gennaio 1998, n. 14; Circ. 24 aprile 1998, n. 197; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; 
Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 29 aprile 1999, n. 119; Circ. 6 ottobre 
1999, n. 231; Circ. 3 dicembre 1999, n. 293; Circ. 19 aprile 2000, n. 122; Circ. 
3 ottobre 2000, n. 223; 
- Ministero della salute: Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. 400.3/120.33/4786; Nota 
4 maggio 2005, n. DGFDM.III/P/13228/I.l.c.r;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, 
n. 86/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996; Circ. 21 dicembre 
1996; Circ. 25 marzo 1997; Circ. 28 febbraio 1997;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 12 gennaio 1996, n. 1; 
Circ. 25 gennaio 1996, n. 14; Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 14 agosto 1996, 
n. 94; Circ. 20 agosto 1996, n. 95; Circ. 27 agosto 1996, n. 96; Circ. 4 ottobre 
1996, n. 117; Circ. 14 novembre 1996, n. 29; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; 
Circ. 2 gennaio 1997, n. 1; Circ. 9 gennaio 1997, n. 6; Circ. 5 febbraio 1997, 
n. 35; Circ. 1 agosto 1997, n. 14; Circ. 26 agosto 1997, n. 182; Circ. 6 ottobre 
1997, n. 20; Circ. 14 ottobre 1997, n. 21; Circ. 10 dicembre 1997, n. 23; Circ. 
4 febbraio 1999, n. 23; Circ. 21 settembre 1999, n. 15; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 16 maggio 1996, n. 30209; Circ. 13 giugno 1996, n. 
10; Circ. 20 aprile 2001, n. 5/2001; 
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 11 gennaio 1996, n. 1; Circ. 11 gennaio 
1996, n. 2; Circ. 29 ottobre 1996, n. 69; Circ. 2 luglio 1997, n. 51; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 19 luglio 1996, n. 308; Circ. 6 dicembre 1996, 
n. 334; Circ. 28 luglio 1997, n. 392; Circ. 12 marzo 1998, n. 449.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, 
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 
90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante 
il lavoro; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della 
delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, 
nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già 
adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, 
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 7 luglio 1994; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
16 settembre 1994; 
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione 
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, 
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli 
affari regionali; 
Emana il seguente decreto legislativo: 



 





TITOLO I 
Capo I - Disposizioni generali 
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e 
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di 
attività privati o pubblici. 
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione 
civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle 
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in 
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di 
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni 
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree 
archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei 
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono 
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio 
espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i 
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione 
pubblica (4). 
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 , 
nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme 
del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti. 
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a 
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente 
con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 
e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i 
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti 
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto (5). 
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di 
lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), 
e 11, primo periodo (6). 



(4)  Comma prima sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi così 
modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. All'individuazione delle 
particolari esigenze di cui al presente comma si è provveduto con: 
- D.M. 29 agosto 1997, n. 338, relativamente alle strutture giudiziarie e 
penitenziarie; 
- D.M. 14 giugno 1999, n. 450, relativamente al servizio espletato nelle 
strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica 
sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di 
ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica; 
- D.M. 14 giugno 2000, n. 284, nell'àmbito del Ministero della difesa; 
- D.M. 6 febbraio 2001, n. 110, relativamente al Corpo forestale dello Stato. 
(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore 
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di 
lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di 
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per 
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di 
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati 
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte 
professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione 
ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali 
si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente 
periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei 
lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi; 
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione 
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità 
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei 
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro 
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo 
sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale; 
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, 
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità 
produttiva; 
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale 
o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e 
medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre 
specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della 
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica (7); 
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei 
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale 
o in fisiologia ed igiene del lavoro; 
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 
277; 
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal 
datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui 
all'articolo 8-bis (8); 
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, 
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato 
rappresentante per la sicurezza; 
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in 
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità 
dell'ambiente esterno; 
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e 
potenzialmente dannoso per la salute; 
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di 
beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (9). 



(7)  Numero così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 12 novembre 2001, n. 402, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(8)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195. 
(9)  Così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei 
lavoratori sono: 
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; 
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al 
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; 
c) riduzione dei rischi alla fonte; 
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo 
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative 
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro; 
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno 
pericoloso; 
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, 
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; 
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale; 
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono 
essere, esposti al rischio; 
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di 
lavoro; 
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; 
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari 
inerenti la sua persona; 
n) misure igieniche; 
o) misure di protezione collettiva ed individuale; 
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; 
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione 
dei fabbricanti; 
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la 
salute sul luogo di lavoro; 
t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il 
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda 
ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e 
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei 
luoghi di lavoro (10). 
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un 
documento contenente: 
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 
durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa; 
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei 
dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla 
lettera a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza. 
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 
4. Il datore di lavoro: 
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o 
esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; 
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno 
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; 
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori, e in particolare: 
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza; 
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del 
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; 
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione 
individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico; 
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti 
dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi 
all'attività produttiva; 
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da 
prendere in materia di protezione; 
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave e immediato; 
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la 
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute 
e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed 
alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); 
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente 
esterno; 
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul 
lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro 
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, 
le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di 
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con 
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la 
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è 
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino 
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli 
già disciplinati dalle leggi vigenti; 
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, 
comma 1, lettere b), c) e d); 
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e 
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle 
dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone 
presenti. 
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il 
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia 
obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante 
per la sicurezza. 
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono 
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai 
fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, 
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al 
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero 
quando lo stesso ne fa richiesta. 
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 
marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la 
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per 
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni 
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti 
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle 
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo 
di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, 
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende 
estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il 
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di 
ricovero e cura sia pubbliche sia private (11). 
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più 
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono 
essere altresì definiti: 
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo 
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero 
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato 
nell'allegato I; 
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita 
di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico 
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si 
modificano le situazioni di rischio (12). 
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il 
datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino 
a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto 
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della 
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. 
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. 
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende 
familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a 
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori 
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e 
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione 
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali 
e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici 
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico 
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente 
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte 
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta 
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha 
l'obbligo giuridico (13). 



(10)  Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 21, L. 1° marzo 2002, n. 39 - 
Legge comunitaria 2001. 
(11)  Con D.M. 5 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1996, n. 294) sono state 
determinate le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui 
al presente comma 9 dell'art. 4, con l'approvazione del modello per la redazione 
del documento di cui al comma 2 dell'art. 4. 
(12)  Per la definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita di 
cui alla presente lettera, vedi il D.M. 16 gennaio 1997. 
(13)  Così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della 
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su 
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. In particolare i lavoratori: 
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature 
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre 
eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo; 
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o 
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante 
il lavoro. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli 
installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i 
princìpi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento 
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di 
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti (14). 
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in 
uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. 
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di 
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano 
accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti 
dalla legge (15). 
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici 
devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle 
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi 
tecnici per la parte di loro competenza. 



(14)  Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(15)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese 
appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una 
singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo 
produttivo dell'azienda medesima (16): 
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei 
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto 
d'opera; 
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: 
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento 
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che 
indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è 
allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma 
non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese 
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (17). 
3-bis. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i 
quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non 
risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro (18). 
3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del 
lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti 
di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 
e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi 
alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il 
rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori (19).



(16) Alinea così sostituito dal comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 
296.
(17)  Comma così sostituito prima dall'art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e 
poi dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
(18) Comma aggiunto dal comma 910 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(19) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 





Capo II - Servizio di prevenzione e protezione 
8. Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno 
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e 
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole 
di cui al presente articolo. 
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità 
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti 
di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle 
capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa 
consultazione del rappresentante per la sicurezza (20). 
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere 
le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo 
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a 
causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di 
persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali 
necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione (21). 
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno 
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti 
casi: 
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo 
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso; 
b) nelle centrali termoelettriche; 
c) negli impianti e laboratori nucleari; 
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, 
polveri e munizioni; 
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti; 
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti; 
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private (22). 
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di 
lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa 
consultazione del rappresentante per la sicurezza (23). 
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, 
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria 
opera, anche con riferimento al numero degli operatori. 
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti 
professionali di cui all'articolo 8-bis (24). 
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto 
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici 
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il 
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è 
per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. 
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità 
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona 
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno 
ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione 
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate: 
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
c) il curriculum professionale. 



(20)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195. 
(21)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(22)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(23)  Comma prima sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e poi 
così modificato dal comma 3 dell'art. 21, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge 
comunitaria 2001. 
(24)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195. 
 





8-bis. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei 
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai 
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative. 
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è 
necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione 
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle 
attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati 
gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi. 
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e 
province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto 
italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, 
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni 
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. 
Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano. 
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e 
protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un 
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di 
formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura 
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico 
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni 
sindacali. 
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono 
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede 
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale. 
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della 
sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di 
"Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati 
dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2. 
7. È fatto salvo l'articolo 10. 
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, 
organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del 
costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di 
versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi 
di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori 
entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti. 

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di 
formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse 
destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo 
(25). 



(25)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195. Vedi, anche, 
l'art. 3 dello stesso decreto, il Provv. 26 gennaio 2006, n. 2407 e il Provv. 5 
ottobre 2006, n. 2635.
 





9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell'organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i 
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali 
misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di 
sicurezza di cui all'art. 11; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione 
informazioni in merito a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure 
preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; 
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al 
presente decreto. 
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 



 





10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di 
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai 
commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4. 
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve 
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e 
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: 
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi; 
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 
e 11 (26); 
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali 
della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del 
registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione 
prevista dalla legislazione vigente; 
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro. 



(26)  Lettera così sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il 
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: 
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente ove previsto; 
d) il rappresentante per la sicurezza. 
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei 
partecipanti: 
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; 
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale; 
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute. 
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative 
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la 
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla 
sicurezza e salute dei lavoratori. 
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, 
nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione. 
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a 
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 



 





Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore 
di lavoro: 
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia 
di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui 
all'art. 4, comma 5, lettera a) (27); 
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed 
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare; 
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i 
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere 
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando 
immediatamente il luogo di lavoro; 
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di 
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre 
persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, 
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, 
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro 
tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la 
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e 
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei 
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. 
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal 
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. 



(27)  Lettera così sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 
luglio 1982, n. 577 , i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza 
sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed 
ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti (28): 
a) i criteri diretti ad individuare: 
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le 
conseguenze qualora esso si verifichi; 
2) misure precauzionali di esercizio; 
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature 
antincendio; 
4) criteri per la gestione delle emergenze; 
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione 
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la 
sua formazione. 
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri 
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 



(28)  Vedi, anche, il D.M. 10 marzo 1998. 
 





14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere 
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può 
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza 
dannosa. 
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità 
di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le 
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno 
che non abbia commesso una grave negligenza. 



 





15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle 
dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico 
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto 
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre 
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari 
rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 
infortunati. 
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più 
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1. 
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti 
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla 
natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, 
con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, 
della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità 
(29). 
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le 
disposizioni vigenti in materia. 



(29)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 15 luglio 
2003, n. 388. 
 





Capo IV - Sorveglianza sanitaria 
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa 
vigente. 
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e 
comprende: 
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al 
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro 
idoneità alla mansione specifica; 
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e 
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente 
(30) (31). 



(30)  Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
(31)  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 354 (Gazz. 
Uff. 26 novembre 1997, n. 48, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 sollevata in riferimento 
agli artt. 35 e 38 della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
17. Il medico competente.
1. Il medico competente: 
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e 
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza 
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni 
di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela 
della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; 
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; 
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui 
all'art. 16; 
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da 
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti 
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a 
lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo 
la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce 
altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza; 
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari 
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della 
documentazione sanitaria; 
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e 
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti 
risultati; 
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla 
programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 
sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di 
competenza; 
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite 
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi 
professionali; 
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto 
soccorso di cui all'art. 15; 
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI. 
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della 
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta 
gli oneri. 
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 
16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale 
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore 
(32). 
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni 
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza 
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, 
la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di: 
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con 
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo; 
b) libero professionista; 
c) dipendente del datore di lavoro. 
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli 
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei 
suoi compiti. 
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico 
competente qualora esplichi attività di vigilanza (33) (34). 



(32)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(33)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(34)  Vedi, anche, il comma 8 dell'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
 





Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori 
(giurisprudenza di legittimità)
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il 
rappresentante per la sicurezza. 
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il 
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro 
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per 
la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale 
ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al precedente periodo è 
di norma eletto dai lavoratori (35). 
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il 
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito 
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è 
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per 
la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per 
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione 
collettiva. 
4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o 
di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, 
avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come 
individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei 
datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le 
modalità di attuazione del presente comma (36).
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, 
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce 
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato 
accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le 
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite 
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il 
seguente: 
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 
dipendenti; 
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 
dipendenti; 
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive. 
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per 
la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di 
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui 
all'art. 22, comma 7. 



(35) Periodo così sostituito dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
(36) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 





19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza: 
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; 
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, 
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei 
lavoratori; 
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 
22, comma 5; 
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione 
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le 
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e 
gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista 
dall'art. 22; 
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti; 
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; 
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della 
sua attività; 
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di 
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi 
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute 
durante il lavoro. 
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo 
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi 
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. 
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite 
in sede di contrattazione collettiva nazionale. 
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa 
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le 
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 
5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, 
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del 
documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli 
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o) (37). 
5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui 
all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al 
presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o 
del comparto di rispettiva competenza (38).



(37) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
(38) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 





20. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di 
orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei 
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a 
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione 
e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o 
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, 
territoriali o aziendali. 
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , 
gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel 
medesimo articolo (39). 



(39) Vedi, anche, l'art. 7, L. 3 agosto 2007, n. 123.
 





Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori 
21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata 
informazione su: 
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in 
generale; 
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; 
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla 
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle 
norme di buona tecnica; 
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, 
l'evacuazione dei lavoratori; 
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico 
competente; 
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli 
articoli 12 e 15. 
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), 
b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3. 



 





22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i 
lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al 
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (40). 
2. La formazione deve avvenire in occasione: 
a) dell'assunzione; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e preparati pericolosi. 
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione 
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi. 
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di 
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati (41). 
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 
4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei 
lavoratori. 
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la 
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della 
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di 
lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della 
tipologia delle imprese (42). 



(40)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(41)  Comma così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(42)  In attuazione della norma di cui al presente comma, vedi il D.M. 16 
gennaio 1997. 
 





Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione 
23. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto 
di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per 
il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque 
minerali e termali delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla 
legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative 
comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e 
della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva 
permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in 
materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che 
ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità 
sanitaria locale competente per territorio (43). 
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed 
alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la 
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale 
ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate 
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le 
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da 
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto 
del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza 
sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei 
servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione 
con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle 
strutture penitenziarie (44) (45). 



(43)  Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 14 
ottobre 1997, n. 412. 
(44)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.M. 14 
febbraio 2002. Vedi, anche, il D.M. 25 maggio 2005. 
(45)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero 
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i 
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici 
della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, 
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli 
enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in 
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti 
delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive 
associazioni dei datori di lavoro (46). 
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono 
attività di controllo e di vigilanza. 



(46)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri 
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed 
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione 
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di 
radioprotezione (47). 



(47)  Così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e 
l'igiene del lavoro.
1. ... (48). 
2. ... (49). 
3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 , è soppresso. 



(48)  Sostituisce l'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(49)  Sostituisce l'art. 394, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
 





27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, 
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri 
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della 
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di 
interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente 
(50). 
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui 
al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM. 



(50)  Vedi, anche, l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con D.P.C.M. 5 
dicembre 1997. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 
sentita la commissione consultiva permanente: 
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (51); 
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui 
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre 
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale; 
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e 
degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico. 



(51)  Lettera così sostituita dall'art. 14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Vedi, 
anche, il D.M. 6 agosto 2004. Il riconoscimento di conformità di cui alla 
presente lettera è stato disposto con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 
1998, n. 102) per i mezzi ed i sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e 
all'impiego di ponti su ruote a torre; con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 
maggio 1998, n. 102) per i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla 
costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un 
montante; con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per un 
sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un 
montante; con D.M. 27 marzo 1998 (Gazz. Uff. 5 maggio 1998, n. 102) per i 
separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della 
continuità metallica dei conduttori; con D.M. 23 marzo 2000 (Gazz. Uff. 3 maggio 
2000, n. 101) per i mezzi e i sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed 
all'impiego di scale portatili; con D.M. 19 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 
ottobre 2000, n. 242) per i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla 
costruzione ed all'impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico prefabbricato 
per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato con pannelli 
di legno multistrato; con D.M. 6 agosto 2004 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 
211) per i mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego 
di puntelli telescopici regolabili in acciaio; con D.M. 6 agosto 2004 (Gazz. 
Uff. 8 settembre 2004, n. 211) per i sistemi di sicurezza relativi ai lavori da 
eseguirsi sulle apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione. 
 





Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 
29. Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli 
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici. 
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per 
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 
8, comma 3, del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare 
l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e 
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli 
infortuni e delle malattie professionali. 
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai 
rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono 
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei 
casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e 
gravità e loro successivi aggiornamenti. 
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro 
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere 
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a 
particolari rischi. 
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai 
rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre 
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono 
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del 
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base 
delle norme di buona tecnica. 



 





TITOLO II 
Luoghi di lavoro 
30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si 
intendono per luoghi di lavoro: 
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area 
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il 
lavoro. 
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
a) ai mezzi di trasporto; 
b) ai cantieri temporanei o mobili; 
c) alle industrie estrattive; 
d) ai pescherecci; 
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o 
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda. 
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza 
e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II. 
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di 
eventuali lavoratori portatori di handicap. 
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di 
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od 
occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. 
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già 
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a 
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene 
personale. 



 





31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte 
salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 502, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro 
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto 
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al 
presente titolo entro il 1° gennaio 1997. 
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio 
o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il 
procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro 
sei mesi dalla data del provvedimento stesso. 
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, 
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure 
alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al 
comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la 
sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso 
di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente 
per territorio (52). 



(52)  Così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché: 
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad 
uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di 
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; 
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente 
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori; 
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a 
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 
controllo del loro funzionamento. 



 





33. Adeguamenti di norme.
1. ... (53). 
2. ... (54). 
3. ... (55). 
4. ... (56). 
5. ... (57). 
6. ... (58). 
7. ... (59). 
8. ... (60). 
9. ... (61). 
10. ... (62). 
11. ... (63). 
12. ... (64). 
13. ... (65). 
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo 
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 



(53)  Sostituisce l'art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(54)  Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(55)  Sostituisce l'art. 8, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(56)  Sostituisce l'intestazione del titolo II, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(57)  Modifica il comma 1 dell'art. 6, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(58)  Sostituisce l'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(59)  Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(60)  Sostituisce l'art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(61)  Sostituisce l'art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(62)  Sostituisce l'art. 14, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(63)  Sostituisce l'art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(64)  Sostituisce gli artt. 37 e 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(65)  Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
 





TITOLO III 
Uso delle attrezzature di lavoro 
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto 
destinato ad essere usato durante il lavoro; 
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa 
ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, 
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la 
pulizia, lo smontaggio; 
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un 
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 
c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio 
di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile (66). 



(66)  Lettera aggiunta a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 4, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
 





35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate 
al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della 
sicurezza e della salute. 
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per 
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da 
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere 
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. 
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso 
delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 
4-bis e 4-ter (67). 
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende 
in considerazione: 
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; 
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei 
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso 
progettato dell'attrezzatura (68). 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di 
lavoro siano: 
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 
b) utilizzate correttamente; 
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza 
ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite 
istruzioni d'uso. 
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per 
le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra 
gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le 
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in 
modo sicuro (69). 
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro 
mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che: 
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature 
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro; 
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi 
si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque 
misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi 
sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali 
attrezzature; 
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse 
meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, 
e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità 
dell'attrezzatura sia adeguata; 
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano 
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità 
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
(70). 
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro 
destinate a sollevare carichi sia assicurato che: 
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da 
movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni 
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione 
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano 
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le 
caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di 
sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o 
deteriorati; 
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di 
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che 
i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per 
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro 
stesse; 
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o 
sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima 
sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo 
diretto o indiretto; 
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché 
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei 
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o 
più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, 
sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon 
coordinamento degli operatori; 
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non 
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o 
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare 
di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono 
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo 
sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima 
sicurezza; 
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da 
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a 
rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al 
sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure 
di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il 
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (71). 
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede 
affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di 
prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o 
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne 
l'installazione corretta e il buon funzionamento (72). 
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a 
disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni 
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, 
se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve 
accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (73). 
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o 
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di 
lavoro si assicura che: 
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo 
incaricati; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore 
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti. 



(67)  Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(68)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(69)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(70)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(71)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(72)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(73)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
 





36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono 
soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela 
della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili. 
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime 
giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata 
costruita e messa in servizio (74). 
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la 
commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per 
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2 (75). 
4. ... (76). 
5. ... (77). 
6. ... (78). 
7. ... (79). 
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 
30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già 
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 (80) e non 
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti 
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di 
lavoro considerata un rischio corrispondente (81). 
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono 
adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un 
livello di sicurezza equivalente (82). 
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito 
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per 
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle 
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non 
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo 
periodo, del predetto decreto (83). 
8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis 
dell'allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei 
lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di 
attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di 
carattere costruttivo (84). 
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare 
attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta 
misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente (85). 
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 
2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 
8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento (86). 



(74)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. 
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua 
pubblicazione. 
(75)  Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. 
Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua 
pubblicazione. 
(76)  Aggiunge un comma all'art. 52, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(77)  Aggiunge un comma all'art. 53, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(78)  Aggiunge un comma all'art. 374, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. 
(79)  Aggiunge due commi all'art. 20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303. 
(80)  Per il differimento del termine vedi l'art. 20, L. 1° marzo 2002, n. 39 - 
Legge comunitaria 2001. 
(81)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(82)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(83)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(84)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 29. 
(85)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
(86)  Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004. 
 





36-bis. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in 
quota.
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono 
essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate 
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più 
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai 
seguenti criteri: 
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individuale; 
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da 
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti 
di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al 
dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve 
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un 
sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve 
comportare rischi ulteriori di caduta. 
3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale 
posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di 
lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti 
dei siti che non può modificare. 
4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di 
posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, 
soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta 
che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di 
un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a 
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti 
che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un 
sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei 
rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere 
ergonomico. 
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate 
in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per 
i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove 
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I 
predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali 
da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, 
per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di 
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto 
nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura 
particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione 
collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. 
Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato 
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i 
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere 
ripristinati. 
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le 
condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei 
lavoratori (87). 



(87)  Articolo aggiunto, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 5, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
 





36-ter. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli.
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da 
garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri: 
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, 
resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione 
orizzontale dei pioli; 
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad 
eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi 
movimento di oscillazione; 
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, 
deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei 
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi 
altra soluzione di efficacia equivalente; 
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a 
sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi 
garantiscono una presa sicura; 
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere 
utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da 
consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di 
una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a 
pioli non deve precludere una presa sicura (88). 



(88)  Articolo aggiunto, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 5, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
 





36-quater. Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi.
1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di 
stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione 
di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni 
strutturali con i relativi schemi di impiego. 
2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede 
all'assemblaggio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. 
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un 
piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del 
ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione 
generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli 
schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto 
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 
4. Il datore di lavoro assicura che: 
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite 
fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, 
oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante 
sufficiente; 
c) il ponteggio è stabile; 
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi 
su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota; 
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio 
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da 
sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione 
sicure; 
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento 
degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti 
pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi 
verticali di protezione collettiva contro le cadute. 
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte 
per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o 
trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai 
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con 
elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo. 
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o 
trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che 
hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve 
riguardare: 
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del 
ponteggio; 
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 
del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; 
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; 
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche 
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; 
e) le condizioni di carico ammissibile; 
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o 
trasformazione possono comportare. 
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i 
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
dei corsi (89). 
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno 
svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di 
ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno 
svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione 
di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 
entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto 
(90). 



(89)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 26 
gennaio 2006, n. 2429. 
(90)  Articolo aggiunto, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 5, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
 





36-quinquies. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di 
accesso e di posizionamento mediante funi.
1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante 
funi in conformità ai seguenti requisiti: 
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per 
l'accesso, la discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l'altra con funzione di 
dispositivo ausiliario (fune di sicurezza). È ammesso l'uso di una fune in 
circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più 
pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza; 
b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune 
di sicurezza; 
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un 
sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore 
perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita 
di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del 
lavoratore; 
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro 
imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo; 
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter 
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei 
lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di 
protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il 
posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli 
attrezzi di lavoro; 
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai 
fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio 
di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2. 
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione 
adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di 
procedure di salvataggio. 
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve 
riguardare: 
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi 
necessari; 
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; 
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche 
tecniche, manutenzione, durata e conservazione; 
d) gli elementi di primo soccorso; 
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; 
f) le procedure di salvataggio. 
4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i 
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità 
dei corsi (91). 
5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno 
svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al 
comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente 
decreto (92). 



(91)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 26 
gennaio 2006, n. 2429. 
(92)  Articolo aggiunto, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 5, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
 





37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a 
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni 
istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa: 
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle 
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di 
utilizzazione delle attrezzature di lavoro; 
b) alle situazioni anormali prevedibili. 
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature 
di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi 
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (93). 
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai 
lavoratori interessati. 



(93)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 19 
ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che: 
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una 
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro; 
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze 
e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un 
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali 
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad 
altre persone. 



 





39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento 
eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione 
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. 
3. I lavoratori: 
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; 
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto 
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro 
messe a loro disposizione. 



 





TITOLO IV 
Uso dei dispositivi di protezione individuale 
40. Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o 
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 
tale scopo. 
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a 
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di 
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto 
stradali; 
e) i materiali sportivi; 
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 




 





41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del 
lavoro. 



 





42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 
dicembre 1992, n. 475 . 
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre: 
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio 
maggiore; 
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi 
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso 
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 
corrispondenti. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati 
con altri mezzi; 
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano 
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali 
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal 
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI 
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa 
negli elementi di valutazione (94). 
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, 
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto 
riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 
a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti 
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2. 
4. Il datore di lavoro: 
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante 
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; 
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo 
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano 
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché 
tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge; 
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate 
su ogni DPI; 
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico 
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: 
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga 
alla terza categoria; 
b) per i dispositivi di protezione dell'udito. 



(94)  Lettera così modificata dall'art. 18, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento 
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 
43, commi 4, lettera g), e 5. 
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente 
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente 
organizzato. 
3. I lavoratori: 
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in 
materia di riconsegna dei DPI. 
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al 
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro 
disposizione. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento 
per l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4. 
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione 
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori 
specifici di rischio, indica: 
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI (95); 
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle 
misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI. 



(95)  I criteri di cui alla presente lettera sono stati determinati con D.M. 2 
maggio 2001. 
 





46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza 
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, 
possono essere impiegati: 
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 
1992, n. 475 ; 
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti 
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità 
europea. 



 





TITOLO V 
Movimentazione manuale dei carichi 
(giurisprudenza di legittimità)
47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la 
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni 
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 
2. Si intendono per: 
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno 
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari; 
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso-lombare. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai 
mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la 
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad 
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi 
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione 
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI. 
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad 
opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i 
posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura 
e sana. 
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: 
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute 
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle 
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI; 
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni 
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, 
delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività 
comporta, in base all'allegato VI; 
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle 
attività di cui al presente titolo. 



 





49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per 
quanto riguarda: 
a) il peso di un carico; 
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un 
imballaggio abbia una collocazione eccentrica; 
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se 
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli 
elementi di cui all'allegato VI. 
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 



 





TITOLO V- bis
Protezione da agenti fisici (96).
Capo I - Disposizioni generali
49-bis. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti 
dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (97). 



(96) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
(97) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-ter. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica 
istantanea ponderata in frequenza "C"; 
b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 
20μgPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di 
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito 
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i 
rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, 
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al 
rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, 
definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2 (98).



(98) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-quater. Valori limite di esposizione e valori di azione.
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello 
di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono 
fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 
Pa (140 dB(C) riferito a 20 uPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 
Pa (137 dB(C) riferito a 20 uPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 
Pa (135 dB(C) riferito a 20 uPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa 
l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di 
lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori 
limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione 
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione 
che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un 
controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a 
tali attività (99).



(99) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





Capo II - Obblighi del datore di lavoro
49-quinquies. Valutazione del rischio.
1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di 
lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in 
particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni 
esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 
49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori 
particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze 
ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori 
risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che 
vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori 
dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 
l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di 
lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto 
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate 
caratteristiche di attenuazione.
2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi 
che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro 
misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono 
riportati nel documento di valutazione.
3. I metodi e le apparecchiature utilizzate sono adattati alle condizioni 
prevalenti in particolare alla luce delle caratteristiche del rumore da 
misurare, della durata dell'esposizione, dei fattori ambientali e delle 
caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi utilizzati possono 
includere la campionatura, purchè sia rappresentativa dell'esposizione del 
lavoratore.
4. I metodi e le strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica si 
considerano adeguati ai sensi del comma 3.
5. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro 
tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi 
metrologica.
6. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e 
protezione necessarie ai sensi degli articoli 49-sexies, 49-septies, 49-octies e 
49-nonies ed è documentata in conformità all'articolo 4, comma 2.
7. La valutazione e la misurazione di cui ai commi 1 e 2 sono programmante ed 
effettuate con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui 
all'articolo 8. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la valutazione dei 
rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o 
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità (100).



(100) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-sexies. Misure di prevenzione e protezione.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 il datore di lavoro elimina i 
rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori 
ai valori limite di esposizione, mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 
rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di 
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti 
di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al 
rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di 
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo 
di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e 
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 49-quinquies, 
risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro 
elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a 
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al 
comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al 
di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette 
aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia 
tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici 
dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il 
rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e 
le loro condizioni di utilizzo (101).



(101) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-septies. Uso dei dispositivi di protezione individuali.
1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere 
evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 49-sexies, 
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle 
disposizioni contenute nel Titolo IV ed alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione 
il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di 
protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori 
superiori di azione fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i 
dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di 
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione 
dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di 
protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di 
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione (102).



(102) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-octies. Misure per la limitazione dell'esposizione.
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di 
esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del 
presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore 
di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori 
limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la 
situazione si ripeta (103).



(103) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-nonies. Informazione e formazione dei lavoratori.
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro 
garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori 
inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi 
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o 
ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui 
si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 
49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in 
applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro 
significato e dei rischi potenziali;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore 
(104).



(104) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-decies. Sorveglianza sanitaria.
1. Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 
16, i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di 
azione.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a 
livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta o qualora il 
medico competente ne conferma l'opportunità.
3. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, 
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il medico competente 
ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 
49-quinquies;
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi a norma degli 
articoli 49-sexies e 49-septies;
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) adotta le misure affinchè sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli 
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga (105).



(105) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-undecies. Deroghe.
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di 
protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, 
per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali 
dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, 
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne 
comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la 
concessione della deroga stessa, al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali. Tali deroghe sono riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non 
appena le circostanze che le hanno giustificate cessano di sussistere.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla 
intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, 
tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti 
al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza 
sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni 
alla Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle 
deroghe concesse ai sensi del presente articolo (106).



(106) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





49-duodecies. Linee guida.
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, entro due 
anni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, elaborano le linee 
guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica e delle 
attività ricreative (107).



(107) Il titolo V-bis, comprendente gli articoli da 49-bis a 49-duodecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza 
indicata nell'art. 7 dello stesso decreto.
 





TITOLO VI 
Uso di attrezzature munite di videoterminali 
50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che 
comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti (108): 
a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da 
parte del pubblico; 
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione 
prolungata in un posto di lavoro; 
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le 
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o 
delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; 
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 



(108)  Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 
272 e successivamente modificato nello stesso senso dall'art. 19, D.Lgs. 19 
marzo 1996, n. 242. 
 





51. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 
procedimento di visualizzazione utilizzato; 
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di 
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione 
dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, 
le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il 
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, 
nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, 
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 (109) (110). 



(109)  Lettera così sostituita dall'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422. L. 
comunitaria 2000. 
(110)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 
4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi 
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della 
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 



 





53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti 
l'uso dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente 
di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni. 



 





54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore 
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause 
ovvero cambiamento di attività. 
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione 
collettiva anche aziendale. 
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui 
al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti 
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite 
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la 
necessità. 
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al 
termine dell'orario di lavoro. 
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa 
della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti 
gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto 
di lavoro. 
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di 
lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la 
riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 



 





55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, 
sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni 
strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico 
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il 
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici (111). 
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori 
vengono classificati in: 
a) idonei, con o senza prescrizioni; 
b) non idonei. 
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 
16 (112). 
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 
e 2 (113). 
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari 
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale 
per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori 
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi 
(114). 
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, 
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, 
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di 
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità (115). 
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi 
speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati 
degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia 
possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (116). 



(111)  Comma così modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(112)  Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, così sostituiscono gli originari 
commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge 
comunitaria 2000. 
(113)  Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, così sostituiscono gli originari 
commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge 
comunitaria 2000. 
(114)  Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, così sostituiscono gli originari 
commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge 
comunitaria 2000. 
(115)  Gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 4, così sostituiscono gli originari 
commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge 
comunitaria 2000. 
(116)  Comma così sostituito dall'art. 7, L. 3 febbraio 2003, n. 14 - Legge 
comunitaria 2002. 
 





56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per 
quanto riguarda: 
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di 
cui all'art. 52; 
b) le modalità di svolgimento dell'attività; 
c) la protezione degli occhi e della vista. 
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali 
(117). 



(117)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 
ottobre 2000. 
 





57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante 
per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti 
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente 
titolo. 



 





58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), 
devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII (118). 



(118)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 19, D.Lgs. 19 marzo 1996, 
n. 242, è stato così sostituito dall'art. 21, L. 29 dicembre 2000, n. 422. - 
Legge comunitaria 2000. 
 





59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità 
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione 
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive 
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione 
del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche 
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di 
videoterminali. 



 





TITOLO VI-bis 
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto 
(119)
Capo I - Disposizioni generali
59-bis. Campo di applicazione.
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme 
del presente titolo si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono 
comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali 
manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, 
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonchè bonifica delle aree 
interessate (120).



(119) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
(120) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





59-ter. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo il termine amianto designa i seguenti silicati 
fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6 (121). 



(121) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
59-quater. Individuazione della presenza di amianto.
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di 
lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni 
misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale 
contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una 
costruzione, applica le disposizioni previste dal presente titolo (122). 



(122) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





59-quinquies. Valutazione del rischio.
1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi 
dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, 
al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure 
preventive e protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che 
risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore 
limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di 
lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies, 59-quinquiesdecies e 
59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro 
viene effettuato solo su materiali non friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di 
amianto sono fermamente legate ad una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano 
in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini 
dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si 
verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo 
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai 
materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede a definire 
orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di 
debole intensità, di cui al comma 2 (123). 



(123) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





59-sexies Notifica.
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro 
presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei 
seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti 
abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui 
ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro 
può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova 
notifica (124). 



(124) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





59-septies Misure di prevenzione e protezione.
1. In tutte le attività di cui all'articolo 59-bis, l'esposizione dei lavoratori 
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel 
luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del 
valore limite fissato nell'articolo 59-decies, in particolare mediante le 
seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere 
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato 
al numero più basso possibile;
b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre 
polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di 
amianto nell'aria;
c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter 
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono 
amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto 
possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura 
indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente 
trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi 
(125). 



(125) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-octies Misure igieniche.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies, comma 2, per tutte 
le attività di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro adotta le misure 
appropriate affinchè:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del 
loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e 
bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o 
adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi 
possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie 
attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora 
l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso 
per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da 
quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di 
docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e 
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare o 
sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione (126). 



(126) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-nonies Controllo dell'esposizione.
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 
59-decies e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il 
datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di 
fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono 
riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del 
lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti 
amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero 
dei loro rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di 
idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 8. I campioni 
prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro 
della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 1996.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire 
un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore 
tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite 
microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS 
(Organizzazione mondiale della sanità) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che 
offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si 
prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza 
superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il 
cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1 (127). 



(127) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-decies Valore limite.
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per 
centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento 
di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinchè nessun lavoratore sia 
esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.
2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di 
lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le 
misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella 
zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei 
lavoratori interessati.
3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di 
lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione 
di fibre di amianto nell'aria.
4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e per 
rispettare il valore limite è necessario l'uso di un dispositivo di protezione 
individuale delle vie respiratorie; tale uso non può essere permanente e la sua 
durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata al minimo strettamente 
necessario.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con 
i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in 
funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche (128). 



(128) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-undecies Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione 
di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto 
nell'aria, è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore 
limite di cui all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure 
per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti:
a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso 
durante tali lavori;
b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il 
superamento del valore limite di esposizione;
c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di 
fuori dei locali o luoghi di lavoro;
d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle 
misure da adottare prima di procedere a tali attività (129). 



(129) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-duodecies Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati 
solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di 
rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, 
apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di 
lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione 
dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima 
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non 
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato 
dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul 
posto;
b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo 
di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale 
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo 
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di 
cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui all'articolo 59-undecies, 
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare 
per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta 
giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di 
cui all'articolo 59-sexies.
7. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti 
abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4 (130). 



(130) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-terdecies Informazione dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce 
ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione 
ad amianto, nonchè ai loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente 
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non 
fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale;
d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo 
l'esposizione;
e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessità 
del monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni 
della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore 
limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di lavoro informa il più 
presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del 
superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, 
in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate (131). 



(131) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-quaterdecies Formazione dei lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore di lavoro assicura 
che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti 
amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.
2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto 
riguarda:
a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto 
sinergico del tabagismo;
b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e 
l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione 
dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
f) le procedure di emergenza;
g) le procedure di decontaminazione;
h) l'eliminazione dei rifiuti;
i) la necessità della sorveglianza medica.
3. Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla 
bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di 
formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della 
legge 27 marzo 1992, n. 257 (132). 



(132) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-quinquiesdecies Sorveglianza sanitaria.
1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad 
amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal 
medico competente con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, 
in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza 
medica;
c) all'atto della cessazione dell'attività comportante esposizione, per tutto il 
tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con la 
cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale occasione il medico competente 
deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni 
mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, 
l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchè esami della 
funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di 
effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico 
del torace o la tomodensitometria (133). 



(133) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-sexiesdecies Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 
59-quinquiesdecies, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e 
di rischio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il 
datore di lavoro, per il tramite del servizio di prevenzione e protezione, 
comunica al medico competente i valori di esposizione individuali, al fine del 
loro inserimento nella cartella sanitaria e di rischio.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro, iscrive i lavoratori 
esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma 1.
3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e 
all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette 
all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, 
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 
2.
5. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 4 per un periodo 
di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione (134). 



(134) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





Art. 59-septiesdecies Mesoteliomi.
1. Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito 
registro nazionale presso l'ISPESL (135). 



(135) Il titolo VI-bis, comprendente gli articoli da 59-bis a 59-septiesdecies, 
è stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. Vedi, anche, l'art. 
4 dello stesso decreto.
 





TITOLO VII 
Protezione da agenti cancerogeni mutageni (136) 
Capo I - Disposizioni generali 
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i 
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a 
causa della loro attività lavorativa (137). 
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal 
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III (138). 
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle 
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica. 



(136)  Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.
(137)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(138)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
a) agente cancerogeno: 
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali 
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la 
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti 
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato 
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti 
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; 
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una 
sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII; 

b) agente mutageno: 
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle 
categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 
52, e successive modificazioni; 
2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la 
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti 
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato 
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 3 
febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285; 
c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione 
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno 
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in 
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato 
VIII-bis (139). 



(139)  Articolo prima modificato dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 e 
poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o 
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è 
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che 
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e 
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (140). 
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il 
datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente 
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è 
tecnicamente possibile (141). 
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di 
lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al 
più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque 
superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis (142). 



(140)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(141)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(142)  Periodo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una 
valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della 
quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (143). 
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle 
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di 
agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro 
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le 
diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, 
qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma 
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne 
impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili 
modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo (144). 
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al 
comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, 
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati: 

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati 
cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con 
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o 
mutageni (145); 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti 
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (146); 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti 
cancerogeni o mutageni (147); 
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di 
protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o 
mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti 
(148). 
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in 
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della 
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni 
dall'ultima valutazione effettuata. 
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 
4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3. 



(143)  Comma così modificato prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, e 
poi dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(144)  Comma così modificato dall'art. 1 e dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, 
n. 66. 
(145)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(146)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(147)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(148)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro: 
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie 
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o 
mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti 
cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare 
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi 
superiori alle necessità predette (149); 
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono 
essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni 
in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di 
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai 
lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con 
la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare (150) (151); 
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione 
di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, 
l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino 
possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto 
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere 
dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (152); 
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare 
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente 
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, 
con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni 
dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (153); 
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature 
e degli impianti; 
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni 
elevate; 
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, 
trasportati in condizioni di sicurezza (154); 
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento 
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o 
mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando 
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (155); 
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive 
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a 
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati 
(156). 



(149)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(150)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, 
secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione. 
(151)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(152)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(153)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(154)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(155)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(156)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro: 
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed 
adeguati; 
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da 
riporre in posti separati dagli abiti civili; 
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in 
luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo 
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova 
utilizzazione. 
2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lett. b), è vietato 
assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, 
usare pipette a bocca e applicare cosmetici (157) (158). 



(157)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206. 
(158)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 dicembre 1996, n. 399 (Gazz. 
Uff. 28 dicembre 1996, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 64, lettera b), e 65, 
secondo comma, nel testo precedentemente in vigore, sollevata in riferimento 
agli artt. 3 e 32 della Costituzione. 
 





66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze 
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro 
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i 
rischi supplementari dovuti al fumare (159); 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e 
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; 
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per 
ridurre al minimo le conseguenze. 
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i 
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con 
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle 
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, 
gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in 
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le 
altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, 
n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (160). 



(159)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
(160)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare 
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima 
misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne 
informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza. 
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui 
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre 
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di 
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere 
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo 
strettamente necessario. 
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il 
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per 
ridurre al minimo le conseguenze. 



 





68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, 
per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione 
tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori 
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la 
sicurezza: 
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche 
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla 
loro identificazione mediante appositi contrassegni; 
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione 
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette 
operazioni. 
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni 
caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni. 



 





Capo III - Sorveglianza sanitaria 
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un 
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli 
esami clinici e biologici effettuati. 
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del 
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 
1991, n. 277. 
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in 
modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale 
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: 
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63; 
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione 
dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate (161). 
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla 
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo 
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione 
dell'attività lavorativa. 



(161)  Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è 
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cangerogeno o 
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto 
registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta 
per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di 
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, 
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, 
custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del 
datore di lavoro. 
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le 
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, 
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia 
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la 
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle 
annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore 
stesso. 
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna 
il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le 
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino 
a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla 
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. 
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie 
e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto 
professionale e del trattamento dei dati personali. 
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: 
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di 
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque 
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di 
cui al comma 1; 
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro 
di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato 
attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede 
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al 
comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il 
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e 
di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto 
con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, 
sentita la commissione consultiva permanente. 
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi 
relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende 
disponibili alle regioni (162). 



(162)  Articolo così sostituito prima dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 
242, e poi dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti 
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie 
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, 
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero 
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa. 
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di 
monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i 
flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di 
registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di 
carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'àmbito delle 
rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza 
sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto 
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre 
istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanità ed 
alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (163). 
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza 
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le 
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia 
accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e 
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le 
modalità di trasmissione di cui al comma 1. 
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, 
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1. 



(163)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





72. Adeguamenti normativi.
1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le 
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non 
essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, 
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai 
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in 
tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della 
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva 
tossicologica nazionale: 
a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso 
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali 
e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; 
b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione 
effettuata ai sensi del comma 1 (164). 



(164)  Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





TITOLO VII-bis 
Protezione da agenti chimici (165) 
72-bis.  Campo di applicazione.
1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono 
derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come 
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti 
chimici. 
2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti 
chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le 
disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di 
protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e 
successive modifiche. 
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del 
presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII 
del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 
25 febbraio 2000, n. 66. 
4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di 
agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei 
D.M. 4 settembre 1996, D.M. 15 maggio 1997, D.M. 28 settembre 1999 e decreto 
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, 
nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali 
definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni 
dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose 
per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle 
sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa 
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci 
pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. 
5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività 
comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa 
specifica (166). 



(165)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002.
(166)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-ter.  Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei 
loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso o 
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi 
prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; 
b) agenti chimici pericolosi: 
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto 
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti 
che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui 
al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto 
legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti 
che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al 
predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base 
ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e 
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli 
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione 
professionale; 
c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa 
in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo 
di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, 
il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da 
tale attività lavorativa; 
d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, 
il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico 
nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione 
ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è 
riportato nell'allegato VIII-ter; 
e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, 
di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo 
biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato VIII-quater; 

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo 
lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; 
g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre 
effetti nocivi; 
h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle 
condizioni di utilizzazione o esposizione (167). 



(167)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-quater.  Valutazione dei rischi.
1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, 
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di 
lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in 
particolare: 
a) le loro proprietà pericolose; 
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal 
fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei 
D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285 e successive 
modifiche; 
c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione; 
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, 
compresa la quantità degli stessi; 
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di 
cui un primo elenco è riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater; 
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza 
sanitaria già intraprese. 
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono 
state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, 
dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le 
attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la 
possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare 
effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate 
tutte le misure tecniche. 
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti 
chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la 
combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 
4. Fermo restando quanto previsto dai D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e D.Lgs. 16 
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di 
agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente 
tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del 
rischio. 
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e 
l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non 
necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici 
pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle 
misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia 
solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e 
all'attuazione delle misure di prevenzione. 
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in 
occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero 
quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità (168). 



(168)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-quinquies.  Misure e princìpi generali per la prevenzione dei rischi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i 
rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le 
seguenti misure: 
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di 
lavoro; 
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure 
di manutenzione adeguate; 
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere 
esposti; 
d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
e) misure igieniche adeguate; 
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in 
funzione delle necessità della lavorazione; 
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo 
di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti 
agenti chimici. 
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al 
tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza 
di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio 
moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al 
comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni 
degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies (169). 



(169)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-sexies.  Misure specifiche di protezione e di prevenzione.
1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi 
di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto 
mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri 
agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi 
per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di 
eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce 
che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure 
nell'indicato ordine di priorità: 
a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché 
uso di attrezzature e materiali adeguati; 
b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del 
rischio; 
c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione 
individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; 
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 
72-undecies. 
2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un 
adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, 
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono 
influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti 
che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di 
cui è riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro 
assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori 
limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi 
dell'esposizione in termini spazio temporali. 
3. Se è stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito 
dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause 
dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e 
protezione. 
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di 
valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai 
sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione 
dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei 
rischi e dei princìpi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro 
adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, 
compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici 
incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul 
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 
5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul 
luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze 
infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore 
di lavoro deve in particolare: 
a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi 
ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare 
effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente 
instabili; 
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla 
normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze 
infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze 
chimicamente instabili; 
6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta 
sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni 
legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso 
dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 
7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo 
degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e 
dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi 
per limitare la pressione delle esplosioni. 
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di 
esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione 
e protezione adottate e ne dà comunicazione all'organo di vigilanza (170). 



(170)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-septies.  Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze.
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto 
ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti 
dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone 
procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale 
misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli 
regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate 
misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di 
evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta 
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori 
indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, 
sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed 
idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando 
persiste la situazione anomala. 
4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi 
d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare 
tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 
5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 
del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite: 
a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici 
pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e 
sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di 
emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; 
b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che 
possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, 
comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono 
immediatamente abbandonare la zona interessata (171). 



(171)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-octies.  Informazione e formazione per i lavoratori.
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro 
garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: 
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni 
ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un 
cambiamento di tali dati; 
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, 
quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi 
valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative 
relative agli agenti; 
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere 
per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; 
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal 
fornitore ai sensi dei D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 
285, e successive modifiche. 
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: 
a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui 
all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da 
comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il 
supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio 
rivelato dalla valutazione del rischio; 
b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi 
utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in 
base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore 
di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle 
condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. 
4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le 
informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti 
secondo quanto stabilito dai D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, e D.Lgs. 16 luglio 
1998, n. 285, e successive modifiche (172). 



(172)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-novies.  Divieti.
1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici 
sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies. 
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale 
componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al 
limite indicato nello stesso allegato. 
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa 
autorizzazione, le seguenti attività: 
a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi 
comprese le analisi; 
b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma 
di sottoprodotto o di rifiuti; 
c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi. 
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al 
comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, 
stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come 
prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono 
essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o 
per la manutenzione del sistema. 
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve 
inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione 
interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti 
informazioni: 
a) i motivi della richiesta di deroga; 
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; 
c) il numero dei lavoratori addetti; 
d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; 
e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire 
l'esposizione dei lavoratori (173). 



(173)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-decies.  Sorveglianza sanitaria.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori 
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri 
per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, 
irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo. 
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: 
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; 
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa 
dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della 
sorveglianza sanitaria; 
c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico 
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle 
prescrizioni mediche da osservare. 
3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti 
per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale 
monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal 
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei 
rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 
preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle 
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono 
comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un 
lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso 
agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale 
esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente 
informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: 
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma 
dell'articolo 72-quater; 
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i 
rischi; 
c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre il rischio; 
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria 
per tutti gli altri lavoratori che hanno subìto un'esposizione simile. 
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal 
medico competente (174). 



(174)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-undecies.  Cartelle sanitarie e di rischio.
1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 
72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita 
presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 
17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le 
informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella 
cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione 
professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. 
2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui 
al comma 1. 
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di 
rischio sono trasmesse all'ISPESL (175). 



(175)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-duodecies.  Consultazione e partecipazione dei lavoratori.
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti 
sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V (176). 



(176)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





72-terdecies.  Adeguamenti normativi.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato 
consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di 
esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti 
chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama 
in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero 
della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della 
Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei 
Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina 
sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della 
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali. 
2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 
della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività 
produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i 
valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla 
Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche 
tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima 
e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione 
del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o 
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. 
3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di 
cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed 
alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite 
indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza. 
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più 
decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, 
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per 
l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, 
sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro 
interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei 
prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto 
inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio 
moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro (177). 



(177)  Il titolo VII-bis, comprendente gli articoli da 72-bis a 72-ter decies è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





TITOLO VIII 
Protezione da agenti biologici 
Capo I 
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative 
nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. 
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme 
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e 
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. 
Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso 
(178). 



(178)  Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, 
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 
allergie o intossicazioni; 
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado 
di riprodursi o trasferire materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate 
da organismi pluricellulari. 



 





75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del 
rischio di infezione: 
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di 
causare malattie in soggetti umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti 
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga 
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche; 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in 
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente 
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie 
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può 
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono 
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere 
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va 
classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 
2, 3, 4. 



 





76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di 
agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza 
territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima 
dell'inizio dei lavori: 
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; 
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5. 
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che 
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla 
comunicazione di cui al comma 1. 
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si 
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione 
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni 
qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di 
lavoro in via provvisoria. 
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al 
comma 1. 
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi 
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del 
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 , il documento di cui al comma 1, 
lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli 
casi di specie dal predetto decreto. 
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla 
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici 
del gruppo 4. 



 





77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria 
attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del 
Ministero della sanità. 
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da: 
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1; 
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare. 
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere 
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. 
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per 
l'autorizzazione ne comporta la revoca. 
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa 
il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico 
del gruppo 4. 
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli 
adempimenti di cui al comma 4. 
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per 
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute 
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità 
istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei 
quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai 
commi 1 e 4 (179). 



(179)  Con D.M. 8 aprile 2003 (Gazz. Uff. 17 maggio 2003, n. 113) l'Istituto 
nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in Roma, è stato 
autorizzato all'uso di agenti biologici di classe IV. 
 





Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 
1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle 
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in 
particolare: 
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono 
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, 
in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle 
conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2; 
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; 
c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è 
da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; 
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria 
competente che possono influire sul rischio; 
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. 
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica, ed 
adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di 
cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni 
lavorative (180). 
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in 
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della 
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni 
dall'ultima valutazione effettuata. 
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato 
IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti 
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli 
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni 
di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati 
della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria. 
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati: 
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione 
ad agenti biologici; 
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a); 
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi; 
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive e 
protettive applicate; 
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un 
difetto nel contenimento fisico. 
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione 
della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 
5. 



(180)  Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia 
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, 
organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti 
biologici. 
2. In particolare, il datore di lavoro: 
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività 
lavorativa lo consente; 
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio 
di agenti biologici; 
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi; 
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione 
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; 
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione 
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri 
segnali di avvertimento appropriati; 
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di 
origine umana ed animale; 
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del 
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; 
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo 
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di 
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei 
rifiuti stessi; 
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di 
sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro. 



 





80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia 
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con 
acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per 
la pelle; 
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti 
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; 
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e 
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire 
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; 
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti 
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, 
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se 
necessario, distrutti. 
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere 
cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare 
pipette a bocca e applicare cosmetici (181). 



(181)  Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206. 
 





81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di 
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di 
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi 
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo 
di attività svolta. 
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e 
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, 
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i 
materiali ed i rifiuti contaminati. 
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o 
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, 
le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di 
infezione sono indicate nell'allegato XII. 



 





82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei 
laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di 
ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da 
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro 
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII. 
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: 
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, 
se l'agente appartiene al gruppo 2; 
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se 
l'agente appartiene al gruppo 3; 
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se 
l'agente appartiene al gruppo 4. 
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da 
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da 
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta 
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non 
ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la 
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a 
quelle del terzo livello di contenimento. 
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, 
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento 
più elevate. 



 





83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei 
processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, 
il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate 
nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2. 

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far 
sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro 
adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 



 





84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente 
di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono 
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto 
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi 
di protezione. 
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza 
territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la 
sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che 
intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione 
creatasi. 
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al 
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici. 




 





85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia 
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, 
sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in 
particolare per quanto riguarda: 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; 
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 
4; 
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per 
ridurne al minimo le conseguenze. 
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i 
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza 
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui 
sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. 



 





Capo III - Sorveglianza sanitaria 
(giurisprudenza di legittimità)
86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha 
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria. 
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure 
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi 
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: 

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono 
già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a 
cura del medico competente; 
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 . 
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti 
in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale 
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro (182). 
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro 
effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78 (183). 
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul 
controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta 
rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato 
XI, nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non 
vaccinazione (184). 



(182)  Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(183)  Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(184)  Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 
ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di 
essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione 
individuale. 
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne 
cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a 
detto registro. 
3. Il datore di lavoro: 
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di 
sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre 
anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni 
intervenute (185); 
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di 
lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei 
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle 
sanitarie e di rischio (186); 
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto 
superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia 
del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e 
sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e 
di rischio (187); 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che 
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia 
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché 
copia della cartella sanitaria e di rischio (188); 
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative 
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella 
cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati 
collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1 (189). 
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le 
cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal 
datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a 
dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel 
caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o 
latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo 
o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta 
anni. 
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con 
salvaguardia del segreto professionale. 
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle 
cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della 
sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva 
permanente (190). 
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi 
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. 



(185)  Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(186)  Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(187)  Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(188)  Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(189)  Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(190)  Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso 
dovuti all'esposizione ad agenti biologici. 
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i 
casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL 
copia della relativa documentazione clinica. 
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza 
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le 
modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di 
trasmissione della documentazione di cui al comma 2. 
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, 
informazioni sull'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1. 



 





TITOLO VIII-bis 
Protezione da atmosfere esplosive (191). 
Capo I - Disposizioni generali 
88-bis. Campo di applicazione.
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere 
esplosive come definite all'articolo 88-ter. 
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente 
un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini 
geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente. 
3. Il presente titolo non si applica: 
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso 
di esse; 
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
15 novembre 1996, n. 661; 
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto 
di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; 
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 
1996, n. 624; 
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per 
i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i 
quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), 
l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per 
vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile 
internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché 
la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si 
applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva (192). 



(191)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.
(192)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-ter. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: "atmosfera esplosiva" una 
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione 
si propaga all'insieme della miscela incombusta (193). 



(193)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
88-quater. Prevenzione e protezione contro le esplosioni.
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base 
della valutazione dei rischi e dei princìpi generali di tutela di cui 
all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative 
adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene 
la formazione di atmosfere esplosive. 
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di 
atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: 
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; 
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire 
la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con 
altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente 
e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti (194). 



(194)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-quinquies. Valutazione dei rischi di esplosione.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro 
valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno 
dei seguenti elementi: 
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; 
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, 
siano presenti e divengano attive ed efficaci; 
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili 
interazioni; 
d) entità degli effetti prevedibili. 
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente. 
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i 
luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli 
in cui possono formarsi atmosfere esplosive (195). 



(195)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-sexies . Obblighi generali.
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i 
princìpi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 
88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: 
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in 
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di 
lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in 
condizioni di sicurezza; 
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in 
quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in 
funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici 
adeguati (196). 



(196)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-septies . Coordinamento.
1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, 
ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo 
controllo. 
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e 
quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del 
luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute 
e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro 
le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le 
modalità di attuazione di detto coordinamento (197). 



(197)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-octies. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree 
in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano 
applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter. 
3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in 
quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori 
sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater (198). 



(198)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni.
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di 
lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: 
"documento sulla protezione contro le esplosioni". 
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare: 
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; 
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente 
titolo; 
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui 
all'allegato XV-bis; 
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui 
all'allegato XV-ter; 
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, 
sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la 
sicurezza; 
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per 
l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. 
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del 
lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o 
l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o 
trasformazioni rilevanti. 
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di 
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 (199). 



(199)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-decies. Termini per l'adeguamento.
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per 
la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale 
data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le 
altre disposizioni che le disciplinano. 
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la 
prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui 
all'allegato XV-ter, parti A e B. 
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono 
soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. 
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 
2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo. 
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, 
ampliamenti o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui 
possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per 
assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai 
requisiti minimi di cui al presente titolo (200). 



(200)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





88-undecies. Verifiche.
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree 
classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano 
sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (201). 



(201)  Il Titolo VIII-bis, comprendente gli artt. da 88-bis a 88-undecies, è 
stato aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





TITOLO IX 
Sanzioni 
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda 
da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 
4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 49-quinquies, commi 1 e 6; 
59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, 
commi 3 e 5; 86, comma 2-ter (202). 
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire 
otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), 
h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, 
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 
4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 
36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere 
a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, 
comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4; 
49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, 
comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma 1; 
59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 
59-quaterdecies; 59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, 
secondo periodo, e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 
1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 
1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 
1 e 2, 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 
2; 88-undecies (203); 
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 
cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, 
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, 
lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, 
comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 
72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, 
commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2 
(204). 
b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 
per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 
36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1 (205); 
b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 
per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7 
(206).
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la 
violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, 
commi 3 e 4 (207). 



(202) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, 
con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto, e poi dall'art. 3, 
D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(203)  Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 
(Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua 
pubblicazione, poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato 
con Comunicato 9 aprile 2002 (Gazz. Uff. 9 aprile 2002, n. 83), dall'art. 3, 
D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 dall'art. 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, 
dall'art. 3, D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, con la decorrenza indicata nell'art. 
7 dello stesso decreto ed infine dall'art. 3, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(204)  Lettera così modificata prima dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, 
come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 (Gazz. Uff. 9 aprile 2002, n. 83), 
e poi dall'art. 3, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. 
(205)  Lettera aggiunta, a decorrere dal 19 luglio 2005, dall'art. 1, D.Lgs. 8 
luglio 2003, n. 235. 
(206) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257.
(207)  Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. Il 
terzo comma è stato poi così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 
2000, n. 66 e poi dall'art. 3, D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. 
 





90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti: 
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire 
due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), 
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, 
commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 
4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 
52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 
72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, 
comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (208); 
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un 
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e 
m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 
37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, 
comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 (209) 
(210). 



(208)  Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 
(Gazz. Uff. 19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua 
pubblicazione e poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato 
con Comunicato 9 aprile 2002. 
(209)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come 
rettificato con Comunicato 9 aprile 2002. 
(210)  Articolo così sostituito dall'art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli 
installatori (211).
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o 
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un 
mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni. 



(211)  Rubrica così sostituita dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
 





(giurisprudenza di legittimità)
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito: 
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei 
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 
72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 
2-bis (212); 
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire 
tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed 
i), nonché del comma 3 e 70, comma 2 (213). 



(212)  Lettera così modificata prima dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 
e poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002. 
(213)  Lettera così modificata prima dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 
e poi dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti: 
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire 
un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 
3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3 (214); 
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a 
lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1 
(215). 



(214)  Lettera così modificata prima dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 
e poi dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come rettificato con 
Comunicato 9 aprile 2002. 
(215)  Articolo così modificato dall'art. 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. 
 





94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 
2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire 
trecentomila. 



 





TITOLO X 
Disposizioni transitorie e finali 
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di 
formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli 
adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c). 



 





96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici 
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 



 





96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 
è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente 
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività (216). 



(216)  Aggiunto dall'art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla 
commissione: 
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni 
dei titoli I, II, III e IV; 
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni 
dei titoli V e VI. 
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni 
parlamentari. 



 





98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente 
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene del lavoro. 



 





Allegato I 
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro 
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10) (217)
      1. Aziende artigiane e industriali [1]fino a 30 addetti
      2. Aziende agricole e zootecnichefino a 10 addetti [2]
      3. Aziende della pescafino a 20 addetti
      4. Altre aziendefino a 200 addetti


[1] Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette 
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del 
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori 
nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la 
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le 
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 
[2] Addetti assunti a tempo indeterminato. 



(217)  L'art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, ha modificato, come risulta dal 
testo qui riportato, i rinvii alle note e le note stesse.
 





Allegato II 
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro
1. Rilevazione e lotta antincendio. 
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature 
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, 
nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di 
lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e 
se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme. 
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente 
accessibili e utilizzabili. 
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere 
durevole. 
2. Locali adibiti al pronto soccorso. 
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la 
frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali 
adibiti al pronto soccorso. 
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di 
materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con 
barelle. 
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente. 
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i 
luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano. 
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente 
accessibile. 



 





Allegato III 
Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di 
attrezzature di protezione individuale
 



 





Allegato IV 
Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale
Dispositivi di protezione della testa. 
- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori 
pubblici, industrie varie); 
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine 
con o senza visiera); 
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in 
tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). 
Dispositivi di protezione dell'udito. 
- Palline e tappi per le orecchie; 
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare); 
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria; 
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza; 
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di 
intercomunicazione. 
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso. 
- Occhiali a stanghette; 
- Occhiali a maschera; 
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni 
ultraviolette, infrarosse, visibili; 
- Schermi facciali; 
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o 
adattabili a caschi protettivi). 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive; 
- Apparecchi isolanti a presa d'aria; 
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile; 
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori; 
- Scafandri per sommozzatori. 
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia. 
- Guanti: 
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); 
contro le aggressioni chimiche; 
per elettricisti e antitermici; 
- Guanti a sacco; 
- Ditali; 
- Manicotti; 
- Fasce di protezione dei polsi; 
- Guanti a mezze dita; 
- Manopole. 
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe. 
- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza; 
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido; 
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede (218); 
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore (219); 
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore (220); 
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo (221); 
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni (222); 
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici (223); 
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti (224); 
- Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche (225); 
- Zoccoli (226); 
- Ginocchiere (227); 
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede (228); 
- Ghette (229); 
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione) (230); 
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole (231). 
Dispositivi di protezione della pelle (232). 
- Creme protettive/pomate (233). 
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome (234). 
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche 
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.) (235); 
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche 
(236); 
- Giubbotti termici (237); 
- Giubbotti di salvataggio (238); 
- Grembiuli di protezione contro i raggi x (239); 
- Cintura di sicurezza del tronco (240). 
Dispositivi dell'intero corpo (241). 
- Attrezzature di protezione contro le cadute (242); 
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti 
gli accessori necessari al funzionamento) (243); 
- Attrezzature con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature 
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento) (244); 
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) (245). 
Indumenti di protezione (246). 
- Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) (247); 
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, 
ecc.) (248); 
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche (249); 
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi 
infrarossi (250); 
- Indumenti di protezione contro il calore (251); 
- Indumenti di protezione contro il freddo (252); 
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva (253); 
- Indumenti antipolvere (254); 
- Indumenti antigas (255); 
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di 
segnalazione, catarifrangenti (256); 
- Coperture di protezione (257). 



(218)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(219)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(220)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(221)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(222)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(223)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(224)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(225)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(226)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(227)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(228)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(229)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(230)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(231)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(232)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(233)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(234)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(235)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(236)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(237)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(238)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(239)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(240)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(241)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(242)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(243)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(244)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(245)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(246)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(247)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(248)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(249)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(250)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(251)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(252)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(253)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(254)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(255)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(256)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(257)  Paragrafi aggiunti dall'art. 27, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





Allegato V 
Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per 
i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di 
protezione individuale
1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO) 
Elmetti di protezione (258). 
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e 
di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di 
installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione; 
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande 
altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie 
e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche; 
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera; 
- Lavori in terra e in roccia; 
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento 
di ammassi di sterile; 
- Uso di estrattori di bulloni; 
- Brillatura mine; 
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri 
trasportatori; 
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in 
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di 
fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie; 
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e 
condotte; 
- Costruzioni navali; 
- Smistamento ferroviario; 
- Macelli. 
2. PROTEZIONE DEL PIEDE. 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; 
- Lavori su impalcature; 
- Demolizioni di rustici; 
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefrabbricati con montaggio e 
smontaggio di armature; 
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito; 
- Lavori su tetti. 
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile. 
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, 
torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, 
acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e 
impianti elettrici; 
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di 
aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche; 
- Lavori di trasformazione e di manutenzione; 
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, 
stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti 
di pressatura a caldo e di trafilatura; 
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione di discarica; 
- Lavorazione e finitura di pietre; 
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura; 
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica; 
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica; 
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da 
costruzione; 
- Movimentazione e stoccaggio; 
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di 
conserve; 
- Costruzioni navali; 
- Smistamento ferroviario. 
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola 
imperforabile. 
- Lavori sui tetti. 
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante. 
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti. 
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido. 
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse. 
3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO. 
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione. 
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura; 
- Lavorazione e finitura di pietre; 
- Uso di estrattori di bulloni; 
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che 
producono trucioli corti; 
- Fucinatura a stampo; 
- Rimozione e frantumazione di schegge; 
- Operazioni di sabbiatura; 
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti 
corrosivi; 
- Impiego di pompe a getto liquido; 
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse; 

- Lavori che comportano esposizione al calore radiante; 
- Impiego di laser. 
4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE. 
Autorespiratori. 
- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a 
gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di 
ossigeno. 
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno; 
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno; 
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne 
sprigionino fumi di metalli pesanti; 
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la 
formazione di polveri; 
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; 
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete 
fognaria; 
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del 
refrigerante. 
5. PROTEZIONE DELL'UDITO. 
Otoprotettori. 
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli; 
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici; 
- Attività del personale a terra negli aeroporti; 
- Battitura di pali e costipazione del terreno; 
- Lavori nel legname e nei tessili. 
6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI. 
Indumenti protettivi. 
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti 
corrosivi; 
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o 
comunque un'esposizione al calore; 
- Lavorazione di vetri piani; 
- Lavori di sabbiatura; 
- Lavori in impianti frigoriferi. 
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili. 
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti. 
Grembiuli imperforabili. 
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli; 
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in 
direzione del corpo. 
Grembiuli di cuoio. 
- Saldatura; 
- Fucinatura; 
- Fonditura; 
Bracciali. 
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli. 
Guanti. 
- Saldatura; 
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il 
rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine; 
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini. 
Guanti a maglia metallica. 
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli; 
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e 
macellazione; 
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine. 
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE. 
- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo. 
8. INDUMENTI FOSFORESCENTI (259). 
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. 
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza). 
- Lavori su impalcature; 
- Montaggio di elementi prefabbricati; 
- Lavori su piloni. 
10. Attacco di sicurezza con corda. 
- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru; 
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori; 
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione; 
- Lavori in pozzi e in fogne. 
11. Protezione dell'epidermide. 
- Manipolazione di emulsioni; 
- Concia di pellami. 



(258)  Dizione così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(259)  Dizione così modificata dall'art. 28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





Allegato VI 
Elementi di riferimento
1. Caratteristiche del carico. 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro 
dorso-lombare nei casi seguenti: 
- il carico è troppo pesante (kg 30); 
- è ingombrante o difficile da afferrare; 
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad 
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare 
lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 
2. Sforzo fisico richiesto. 
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei 
seguenti casi: 
- è eccessivo; 
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 
- può comportare un movimento brusco del carico; 
- è compiuto con il corpo in posizione instabile. 
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro. 
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di 
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 
- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento 
dell'attività richiesta; 
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento 
per le scarpe calzate dal lavoratore; 
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione 
manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; 
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la 
manipolazione del carico a livelli diversi; 
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; 
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 
4. Esigenze connesse all'attività. 
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o 
più delle seguenti esigenze: 
- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo 
frequenti o troppo prolungati; 
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO. 
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: 
- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; 
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal 
lavoratore; 
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 



 





Allegato VII 
Prescrizioni minime
Osservazione preliminare. 
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare 
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro 
e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione. 
1. ATTREZZATURE. 
a) Osservazione generale. 
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i 
lavoratori. 
b) Schermo. 
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, 
una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e 
le linee. 
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da 
altre forme d'instabilità. 
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono 
essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per 
adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. 
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano 
regolabile. 
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia 
all'utilizzatore. 
c) Tastiera. 
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al 
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare 
l'affaticamento delle braccia o delle mani. 
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un 
appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. 
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad 
agevolare l'uso della tastiera stessa. 
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili 
dalla normale posizione di lavoro. 
d) Piano di lavoro. 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di 
dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, 
della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere 
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa 
e degli occhi. 
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione 
comoda. 
e) Sedile di lavoro. 
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa 
libertà di movimento ed una posizione comoda. 
I sedili debbono avere altezza regolabile. 
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 
2. AMBIENTE (260). 
a) Spazio. 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia 
spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti 
operativi. 
b) Illuminazione. 
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) 
devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo 
schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle 
esigenze visive dell'utilizzatore. 
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono 
essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in 
funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro 
caratteristiche tecniche. 
c) Riflessi e abbagliamenti. 
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le 
finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le 
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo. 
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura 
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
d) Rumore. 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve 
essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di 
lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione 
verbale. 
e) Calore. 
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un 
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori. 
f) Radiazioni. 
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro 
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di 
vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
g) Umidità. 
Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente. 
3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO (261). 
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché 
questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano 
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei 
seguenti fattori: 
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di 
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo 
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro 
svolgimento; 
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato 
agli operatori; 
e) i princìpi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare 
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo. 



(260)  Paragrafo così inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
(261)  Paragrafo così inserito dall'art. 29, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242. 
 





Allegato VIII (262) 
[(Art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a)] 
Elenco di sostanze, preparati e processi
1. Produzione di auramina col metodo Michler. 
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella 
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone. 
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il 
raffinamento del nichel a temperature elevate. 
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico. 
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro [1]. 
[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla 
valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and 
Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 
1995. 



(262)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





Allegato VIII-bis (263) 
[(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)] 
Valori limite di esposizione professionale
      Nome agenteEINECS [1]CAS [2]Valore limite di esposizione 
      professionaleOsservazioniMisure transitorie
         Mg/m3 [3]ppm [4]  
      Benzene200-753-771-43-23,25 [5]1 [5]Pelle [6]Sino al 31 dicembre 2001 il 
      valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m3)
      Cloruro di vinile monomero200-83175-01-47,77 [5]3 [5]--
      Polveri di legno--5,00 [5] [7]---


[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European 
Inventory of Existing Chemical Susbstances). 
[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service. 
[3] mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti 
a 760 mm di mercurio). 
[4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3). 
[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di 
otto ore. 
[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile 
esposizione cutanea. 
[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre 
polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno 
presenti nella miscela in questione. 



(263)  Allegato aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66. 
 





Allegato VIII-ter (264) 
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d) 
Valori limite di esposizione professionale
           
      EINECS 1) CAS 2) NOME AGENTEVALORI LIMITENOTAZIONE 3) 
           
         8 ore 4) Breve Termine 5) 
            
              
         mg/m3ppmmg/m3ppm 
         6)7)6)7) 
      200-467-260-29-7Dietiletere308100616200-
      200-662-267-64-1Acetone1210500---
      200-663-867-66-3Cloroformio102--Pelle
      200-756-371-55-6Tricloroetano, 1,1,1-5551001110200-
      200-834-775-04-7Etilammina9,45---
      200-863-575-34-3Dicloroetano, 1,1-412100--Pelle
      200-870-375-44-5Fosgene0,080,020,40,1-
      200-871-975-45-6Clorodifluorometano36001000---
      201-159-078-93-3Butanone600200900300-
      201-176-379-09-4Acido propionico31106220-
      202-422-295-47-6o-Xilene22150442100Pelle
      202-425-995-50-1Diclorobenzene, 1,2-1222030650Pelle
      202-436-995-63-61,2,4-Trimetilbenzene10020---
      202-704-598-82-8Cumene1002025050Pelle
      202-705-098-83-9Fenilpropene, 2-24650492100-
      202-849-4100-41-4Etilbenzene442100884200Pelle
      203-313-2105-60-2ε-Caprolattame (polveri e vapori) 8)10-40--
      203-388-1106-35-4Eptan-3-one9520---
      203-396-5106-42-3p-Xilene22150442100Pelle
      203-400-5106-46-7Diclorobenzene,, 1,4-1222030650-
      203-470-7107-18-6Alcole allilico4,8212,15Pelle
      203-473-3107-21-1Etilen glicol522010440Pelle
      203-539-1107-98-2Metossipropanolo-2,1-375100568150Pelle
      203-550-1108-10-1Metilpentan-2-one,4-832020850-
      203-576-3108-38-3m-Xilene22150442100Pelle
      203-603-9108-65-62-Metossi-1-metiletilacetato27550550100Pelle
      203-604-4108-67-8Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)10020---
      203-628-5108-90-7Clorobenzene47109420-
      203-631-1108-94-1Cicloesanone40,81081,620Pelle
      203-632-7108-95-2Fenolo7,82--Pelle
      203-726-8109-99-9Tetraidrofurano15050300100Pelle
      203-737-8110-12-35-metilesan-2-one9520---
      203-767-1110-43-0eptano-2-one23850475100Pelle
      203-808-3110-85-0Piperazina (polvere e vapore) 8)0,1-0,3--
      203-905-0111-76-2Butossietanolo-2982024650Pelle
      203-933-3112-07-22-Butossietilacetato1332033350Pelle
      204-065-8115-10-6Etere dimetilico19201000---
      204-428-0120-82-11,2,4-Triclorobenzene15,1237,85Pelle
      204-469-4121-44-8Trietilammina8,4212,63Pelle
      204-662-3123-92-2Acetato di isoamile27050540100-
      204-697-4124-40-3Dimetilammina3,829,45 
      204-826-4127-19-5N,N-Dimetilacetammide36107220Pelle
      205-480-7141-32-2Acrilato di n-butile1125310-
      205-563-8142-82-5Eptano, n-2085500---
      208-394-8526-73-81,2,3-Trimetilbenzene10020---
      208-793-7541-85-55-Metileptano-3-one531010720-
      210-946-8626-38-0Acetato di 1-metilbutile27050540100-
      211-047-3628-63-7Acetato di pentile27050540100-
       620-11-1Acetato di -3-amile27050540100-
       625-16-1Acetato di terz-amile27050540100-
      215-535-71330-20-7Xilene, isomeri misti, puro22150442100Pelle
      222-995-23689-24-5Sulfotep0,1---Pelle
      231-634-87664-39-3Acido fluoridrico1,51,82,53-
      231-131-37440-22-4Argento, metallico0,1----
      231-595-77647-01-0Acido cloridrico851510-
      231-633-27664-38-2Acido ortofosforico1-2--
      231-635-37664-41-7Ammoniaca anidra14203650-
      231-954-87782-41-4Fluoro1,5813,162-
      231-978-97783-07-5Seleniuro di idrogeno0,070,020,170,05-
      233-113-010035-10-6Acido bromidrico--6,72-
      247-852-126628-22-8Azoturo di sodio0,1-0,3-Pelle
      252-104-234590-94-8(2-Metossimetiletossi)-propanolo30850--Pelle
        Fluoruri inorganici (espressi come      
        F)2,5----
        Piombo inorganico e suoi composti0,15    


1) EINECS: European Inventory of Existing Chemical Substances 
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number 
3) La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la 
possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle 
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore 
5) Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si 
riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato 
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 KPa 
7) ppm: parti per milione di aria (ml/ m3) 
8) Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore 



(264)  Il presente allegato, aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 
25, come rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 
aprile 2002, è stato poi così sostituito dall'art. 1, D.M. 26 febbraio 2004 
(Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 58). 
 





Allegato VIII-quater (265) 
(art. 72-ter, comma 1, lettera e) 
Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria
Piombo e suoi composti ionici. 
1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel 
sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un 
metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 
60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di 
valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di 
sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione. 
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: 
l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media 
ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 
mg/m3; 
nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore 
a 40μg Pb/100 ml di sangue. 



(265)  Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come 
rettificato con Comunicato 9 aprile 2002 e corretto con Comunicato 9 aprile 
2002. 
 





Allegato VIII-quinquies (266) 
(art. 72-novies, comma 1) 
Divieti
a) Agenti chimici 
      N. EINECS [1]N. CAS [2]Nome dell'agenteLimite di concentrazione per 
      l'esenzione
          
      202-080-491-59-82-naftilammina e suoi sali0.1% in peso
      202-177-192-67-14-amminodifenile e suoi sali0,1% in peso
      202-199-192-87-5Benzidina e suoi sali0,1% in peso
      202-204-792-93-34-nitrodifenile0,1% in peso


b) Attività lavorative: Nessuna 
[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance 
[2] CAS Chemical Abstracts Service 



(266)  Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come 
rettificato con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





Allegato VIII-sexies (267) 
(articolo 72-sexies, comma 2) 
      UNI EN 481:1994Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle 
      particelle aerodisperse.
        
      UNI EN 482:1998Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione 
      degli agenti chimici.
        
      UNI EN 689 1997Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici 
      ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
        
      UNI EN 838 1998Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
       Requisiti e metodi di prova.
        
      UNI EN 1076:1999Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e 
      vapori.
       Requisiti e metodi di prova.
        
      UNI EN 1231 1999Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione.
       Requisiti e metodi di prova.
        
      UNI EN 1232: 1999Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Pompe per il campionamento personale di agenti chimici.
       Requisiti e metodi di prova.
        
      UNI EN 1540:2001Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Terminologia.
        
      UNI EN 12919:2001Atmosfera nell'ambiente di lavoro.
       Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 
      l/min.
       Requisiti e metodi di prova.





(267)  Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, come 
rettificato con Comunicato 9 aprile 2002. 
 





Allegato IX 
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza 
di agenti biologici
1. Attività in industrie alimentari. 
2. Attività nell'agricoltura. 
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine 
animale. 
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem. 

5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i 
laboratori di diagnosi microbiologica. 
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali 
potenzialmente infetti. 
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico. 



 





Allegato X 
Segnale di rischio biologico
 



 





Allegato XI (268) 
Elenco degli agenti biologici classificati
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che 
possono provocare malattie infettive in soggetti umani. 
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a 
fianco di ciascun agente in apposita colonna. 
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante 
di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. 
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati 
non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati. 
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato 
dagli stessi su lavoratori sani. 
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità 
potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di 
medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori 
dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95. 
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3, 4 
dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. 
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, 
l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre 
un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti 
allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. 
Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è 
implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla 
classificazione. 
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il 
contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è 
necessariamente applicativo a meno che la valutazione del rischio da esso 
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda. 
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano 
nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al 
gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo. 

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco 
(**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato 
perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari 
attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo 
di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, 
per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2,3, 
5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli 
agenti del gruppo 2. 
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si 
applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassiti che possono essere 
infettivi per l'uomo. 
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che 
possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è 
disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per 
almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con 
rischio di esposizione a tali agenti. 
Tali indicazioni sono: 
A: possibili effetti allergici; 
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere 
conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività 
comportante rischio di esposizione; 
T: produzione di tossine; 
V: vaccino efficace disponibile. 



(268)  Allegato così sostituito dall'art. 1, D.M. 12 novembre 1999 (Gazz. Uff. 
27 gennaio 2000, n. 21). 
 





Batteri 
e organismi simili 
N.B. - Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione "spp" si 
riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo 
      Agente biologicoClassificazioneRilievi
      Actinobacillus actinomycetemcomitans2 
      Actinomadura madurae2 
      Actinomadura pelletieri2 
      Actinomyces gereneseriae2 
      Actinomyces israelli2 
      Actinomyces pyogenes2 
      Actinomyces spp2 
      Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)2 
      Bacillus anthracis3 
      Bacteroldes fragilis2 
      Bartonella bacilliformis2 
      Bartonella (Rochalimea) spp2 
      Bartonella quintana (Rochalimea quintana)2 
      Bordetella bronchiseptica2 
      Bordetella parapertussis2 
      Bordetella pertussis2V
      Borrelia burgdorferi2 
      Borrelia duttonii2 
      Borrelia recurrentis2 
      Borelia spp2 
      Brucella abortus3 
      Brucella canis3 
      Brucella melitensis3 
      Brucella suis3 
      Burkholderia mallei (pseudomonas mallei)3 
      Burkhlderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei)3 
      Campylobacter fetus2 
      Campylobacter jejuni2 
      Campylobacter spp2 
      Cardiobacterium hominis2 
      Chlamydia pneumoniae2 
      Chlamydia trachomatis2 
      Chlamydia psittaci (ceppi aviari)3 
      Chlamydia psittaci (ceppi non aviari)2 
      Clostridium botulinum2T
      Clostridium perfringens2 
      Clostridium tetani2T,V
      Clostridium spp2 
      Corynebacterium diphtheriae2T,V
      Corynebacterium minutissimum2 
      Corynebacterium pseudotuberculosis2 
      Corynebacterium spp2 
      Coxiella bumetii3 
      Edwardsiella tarda2 
      Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu)2 
      Ehrlichia spp2 
      Eikenella corrodens2 
      Enterobacter aerogenes/cloacae2 
      Enterobacter spp2 
      Enterococcus spp2 
      Erysipelothrix rhusiopathiae2 
      Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)2 
      Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 oppure O103)3 
      (**)T
      Flavobacterium meningosepticum2 
      Fluoribacter bozemanii (Legionella)2 
      Francisella tularensis (Tipo A)3 
      Francisella tularensis (Tipo B)2 
      Fusobacterium necrophorum2 
      Gardnerella vaginalis2 
      Haemophilus ducreyl2 
      Haemophilus influenzae2V
      Haemophilus spp2 
      Helicobacter pylori2 
      Klebsiella oxytoca2 
      Klebsiella pnumoniae2 
      Klebsiella spp2 
      Legionella pneumophila2 
      Legionella spp2 
      Leptospira interrogans (tutti i serotipi)2 
      Listeria manocytogenes2 
      Listeria ivanovil2 
      Morganella morganii2 
      Mycobacterium africanum3V
      Mycobacterium avium/Intracellulare2 
      Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)3V
      Mycobacterium chelonae2 
      Mycobacterium fortuitum2 
      Mycobacterium kansasii2 
      Mycobacterium leprae3 
      Mycobacterium malmoense2 
      Mycobacterium marinum2 
      Mycobacterium microti3 (**) 
      Mycobacterium paratuberculosis2 
      Mycobacterium scrofulaceum2 
      Mycobacterium simiae2 
      Mycobacterium szulgai2 
      Mycobacterium tuberculosis3V
      Mycobacterium ulcerans3 (**) 
      Mycobacterium xenopi2 
      Mycoplasma caviae2 
      Mycoplasma hominis2 
      Mycoplasma pneumoniae2 
      Neisseria gonorrhoeae2 
      Neisseria meningitidis2V
      Nocardia asteroides2 
      Nocardia brasiliensis2 
      Nocardia farcinica2 
      Nocardia nova2 
      Nocardia otitidiscaviarum2 
      Pasteurella multocida2 
      Pasteurella app2 
      Peptostreptococcus anaerobius2 
      Plesiomonas shigelloides2 
      Porphyromonas spp2 
      Prevotella spp2 
      Proteus mirabilis2 
      Proteus penneri2 
      Proteus vulgaris2 
      Providencia alcalifaciens2 
      Providencia rettgeri2 
      Providencia spp2 
      Pseudomonas aeruginosa2 
      Rhodococcus equi2 
      Rickettsia akari3 (**) 
      Rickettsia canada3 (**) 
      Rickettsia conorii3 
      Rickettsia montana3 (**) 
      Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)3 
      Rickettsia prowazekii3 
      Rickettsia rickettsii3 
      Rickettsia tsutsugamushi3 
      Rickettsia spp2 
      Salmonella arizonae2 
      Salmonella enteritidis2 
      Salmonella typhimurium2 
      Salmonella paratyphi A, B, C2V
      Salmonella typhi3 (**)V
      Salmonella (altre varietà serologiche)2 
      Serpulina spp2 
      Shigella boydii2 
      Shigella dysenteriae (Tipo 1)(3**)T
      Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 12 
      Shigella fiexneri2 
      Shigella sonnei2 
      Staphylococcus aureus2 
      Streptobacillus moniliformis2 
      Streptococcus pneumoniae2 
      Streptococcus pyogenes2 
      Streptococcus spp2 
      Streptococcus suis2 
      Treponema carateum2 
      Treponema pallidum2 
      Treponema pertenue2 
      Treponema spp2 
      Vibrio cholerae (incluso El Tor)2 
      Vibrio parahaemolyticus2 
      Vibrio spp2 
      Yersinia enterocolitica2 
      Yersinia pestis3V
      Yersinia pseudotuberculois2 
      Yersinia spp2 


(**) vedi introduzione punto 6 



 





Virus (*) 
      Agente biologicoClassificazioneRilievi
      Adenoviridae2 
      Arenaviridae:  
      LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):  
      Virus Lassa4 
      Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)3 
      Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)2 
      Virus Mopeia2 
      Altri LCM-Lassa Virus complex2 
      Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):  
      Virus Guanarito4 
      Virus Junin4 
      Virus Sabia4 
      Virus Machupo4 
      Virus Flexal3 
      Altri Virus del Complesso Tacaribe2 
      Astroviridae2 
      Bunyaviridae:  
      Bhanja2 
      Virus Bunyamwera2 
      Gemiston2 
      Virus Oropouche3 
      Virus dell'encefalite Californiana2 
      Hantavirus:  
      Hantaan (febbre emorragica coreana)3 
      Belgrado (noto anche come Dobrava)3 
      Seoul-Virus3 
      Sin Nombre (ex Muerto Canyon)3 
      Puumala-Virus2 
      Prospect Hill-Virus2 
      Altri Hantavirus2 
      Nairovirus:  
      Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo4 
      Virus Hazara2 
      Phlebovirus:  
      Febbre della Valle del Rift3V
      Febbre da Flebotomi2 
      Virus Toscana2 
      Altri bunyavirus noti come patogeni2 
      Caliciviridae:  
      Virus dell'epatite E3 (**) 
      Norwalk-Virus2 
      Altri Caliciviridae2 
      Coronaviridae2 
      Filoviridae:  
      Virus Ebola4 
      Virus di marburg4 
      Flaviviridae:  
      Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray)3 
      Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale3 (**)V
      Absettarov3 
      Hanzalova3 
      Hypr3 
      Kumlinge3 
      Virus della dengue tipi 1-43 
      Virus dell'epatite C3 (**)D
      Virus dell'epatite G3 (**)D
      Encefalite B giapponese3V
      Foresta di Kyasanur3V
      Louping ill3 (**) 
      Omsk (a)3V
      Powassan3 
      Rocio3 
      Encefalite verno-estiva russa (a)3V
      Encefalite di St. Louis3 
      Virus Wesselsbron3 (**) 
      Virus della Valle del Nilo3 
      Febbre gialla3V
      Altri flavivirus noti per essere patogeni2 
      Hepadnaviridae:  
      Virus dell'epatite B3 (**)V, D
      Virus dell'epatite D (Delta) (b)3 (**)V, D
      Herpesviridae:  
      Cytomegalovirus2 
      Virus d'Epstein-Barr2 
      Herpesvirus simiae (B virus)3 
      Herpes simplex virus tipi 1 e 22 
      Herpesvirus varicella-zoster2 
      Virus Herpes dell'uomo tipo 72 
      Virus Herpes dell'uomo tipo 82D
      Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)2 
      Orthomyxoviridae:  
      Virus influenzale tipi A, B e C2V (c)
      Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche: Virus Dhori e Thogoto2 
      Papovaviridae:  
      Virus BK e JC2D (d)
      Papillomavirus dell'uomo2D (d)
      Paramyxoviridae:  
      Virus del morbillo2V
      Virus della parotite2V
      Virus della malattia di Newcastle2 
      Virus parainfluenzali tipi 1-42 
      Virus respiratorio sinciziale2 
      Parvoviridae:  
      Parvovirus dell'uomo (B 19)2 
      Picornaviridae:  
      Virus della congiuntivite emorragica (AHC)2 
      Virus Coxackie2 
      Virus Echo2 
      Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo tipo 72)2V
      Virus della poliomielite2V
      Rhinovirus2 
      Poxviridae:  
      Buffalopox virus (e)2 
      Cowpox virus2 
      Elephantpox Virus (f)2 
      Virus del nodulo dei mungitori2 
      Molluscum contagiosum virus2 
      Monkeypox virus3V
      Orf virus2 
      Rabbitpox virus (g)2 
      Vaccinia virus2 
      Variola (mayor & minor) virus4V
      Whitepox virus (variola virus)4V
      Yatapox virus (Tana & Yaba)2 
      Reoviridae:  
      Coltivirus2 
      Rotavirus umano2 
      Orbivirus2 
      Reovirus2 
      Retroviridae  
      Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)3 (**)D
      Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 23 (**)D
      SIV (h)3 (**) 
      Rhabdoviridae:  
      Virus della rabbia3 (**)V
      Virus della stomatite vescicolosa2 
      Togaviridae:  
      Alfavirus:  
      Encefalomielite equina dell'America dell'est3V
      Virus Bebaru2 
      Virus Chikungunya3 (**) 
      Virus Everglades3 (**) 
      Virus Mayaro3 
      Virus Mucambo3 (**) 
      Virus Ndumu3 
      Virus O'nyong-nyong2 
      Virus del fiume Ross2 
      Virus della foresta di Semliki2 
      Virus Sindbis2 
      Virus Tonate3 (**) 
      Encefalomielite equina del Venezuela3V
      Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest3V
      Altri alfavirus noti2 
      Rubivirus (rubella)2V
      Toroviridae:2 
      Virus non classificati:  
      Virus dell'epatite non ancora identificati3 (**)D
      Morbillivirus equino4 
      Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili 
      (TSE) (i):
      Morbo di Creutzfeldt-Jakob3 (**)D (d)
      Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob3 (**)D (d)
      Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste 
      associate3 (**)D (d)
      Sindrome di Gerstmann-Stràussler-Scheinker3 (**)D (d)
      Kuru3 (**)D (d)
       
      Note:
      (*) Vedi introduzione, punto 5.
      (**) Vedi introduzione, punto 6.
      a) Tick-borne encefalitis.
      b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore 
      soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella 
      provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus 
      dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus 
      dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
      c) Soltanto per i tipi A e B.
      d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi 
      agenti.
      e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere 
      "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia".
      f) Variante dei "Cowpox".
      g) Variante di "Vaccinia".
      h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da 
      altri retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si 
      raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano 
      un'esposizione di tale retrovirus.
      i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata 
      dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo 
      precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di 
      contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente 
      identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è 
      sufficiente.





 





Parassiti 
      Agente biologicoClassificazioneRilievi
      Acanthamoeba castellaneii2 
      Ancylostoma duodenale2 
      Angiostrongylus cantonensis2 
      Angiostrongylus costaricensis2 
      Ascaris lumbricoides2A
      Ascaris suum2A
      Babesia divergens2 
      Babesia microti2 
      Balantidium coli2 
      Brugia malayi2 
      Brugia pahangi2 
      Capillaria philippinensis2 
      Capillaria spp2 
      Clonorchis sinensis2 
      Clonorchis viverrini2 
      Cryptosporidium parvum2 
      Cryptosporidium spp2 
      Cyclospora cayetanensis2 
      Dipetalonema streptocerca2 
      Diphyllobothrium latum2 
      Dracunculus medinensis2 
      Echinococcus granulosus3 (**) 
      Echinococcus multilocularis3 (**) 
      Echinococcus vogeli3 (**) 
      Entamoeba histolytica2 
      Fasciola gigantica2 
      Fasciola hepatica2 
      Fasciolopsis buski2 
      Giardia lamblia (Giardia intestinalis)2 
      Hymenolepis diminuta2 
      Hymenolepis nana2 
      Leishmania braziliensis3 (**) 
      Leishmania donovani3 (**) 
      Leishmania aethiopica2 
      Leishmania mexicana2 
      Leishmania peruviana2 
      Leishmania tropica2 
      Leishmania major2 
      Leishmania spp2 
      Loa Loa2 
      Mansonella ozzardi2 
      Mansonella perstans2 
      Naegleria fowieri3 
      Necator americanus2 
      Onchocerca volvulus2 
      Opisthorchis felineus2 
      Opisthorchis spp2 
      Paragonimus westermani2 
      Plasmodium falciparum3 (**) 
      Plasmodium spp (uomo & scimmia)2 
      Sarcocystis suihominis2 
      Schistosoma haematobium2 
      Schistosoma intercalatum2 
      Schistosoma japonicum2 
      Schistosoma mansoni2 
      Schistosoma mekongi2 
      Strongyloides stercolaris2 
      Strongyloides spp2 
      Taenia saginata2 
      Taenia solium3 (**) 
      Toxocara canis2 
      Toxoplasma gondii2 
      Trichinella spiralis2 
      Trichuris trichiura2 
      Trypanosoma brucei brucei2 
      Trypanosoma brucei gambiense2 
      Trypanosoma brucei rhodesiense3 (**) 
      Trypanosoma cruzi3 
      Wuchereria bancrofti2 


(**) vedi introduzione, punto 6. 



 





Funghi 
      Agente biologicoClassificazioneRilievi
      Aspergillus fumigatus2A
      Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3 
      Candida albicans2A
      Candida tropicalis2 
      Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum 
      o trichoides)3 
      Coccidioldes immitis3A
      Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. 
      neoformans)2A
      Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora)2A
      Emmonsia parva var. parva2 
      Emmonsia parva var. crescens2 
      Epidermophyton floccosum2A
      Fonsecaea compacta2 
      Fonsecaea pedrosoi2 
      Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatum)3 
      Histoplasma capsulatum duboisii3 
      Madurella grisea2 
      Madurella mycetomatis2 
      Microsporum spp2A
      Neotestudina rosatii2 
      Paracoccidioldes brasiliensis3 
      Penicillium marneffei2A
      Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii2 
      Scedosporium prolificans (inflantum)2 
      Sporothrix schenckii2 
      Trichophyton rubrum2 
      Trichopyton spp2 





 





Allegato XII 
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento
Nota preliminare: 
Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla 
natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura 
dell'agente biologico di cui trattasi. 
      A.B.
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento 
       2
      1.La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello 
      stesso edificioNo
      2.L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere 
      filtrate attraverso un  
       ultrafiltro (HEPA) o un filtro simileNo
      3.L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzateRaccomandato
      4.La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la 
      disinfezioneNo
      5.Specifiche procedure di disinfezioneSì
      6.La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa 
      rispetto a quella  
       atmosfericaNo
      7.Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed 
      insettiRaccomandato
      8.Superfici idrorepellenti e di facile pulituraSì, per il banco di lavoro
      9.Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai 
      disinfettantiRaccomandato
      10.Deposito sicuro per agenti biologiciSì
      11.Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli 
      occupantiRaccomandato
      12.I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessariaNo
      13.I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in 
      cabine di sicurezza,  
       isolatori o altri adeguati contenitoriOve opportuno
      14.Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animaliRaccomandato
      15.Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiutiSì
      16.Trattamento delle acque reflueNo
        
        
      A.B.
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento
       3
      1.La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello 
      stesso edificioRaccomandato 
      2.L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere 
      filtrate attraverso un  
       ultrafiltro (HEPA) o un filtro simileSì, sull'aria estratta
      3.L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzateSì
      4.La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la 
      disinfezioneRaccomandato
      5.Specifiche procedure di disinfezioneSì
      6.La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa 
      rispetto a quella  
       atmosfericaRaccomandato
      7.Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insettiSì
      8.Superfici idrorepellenti e di facile pulituraSì, per il banco di lavoro, 

        l'arredo e il pavimento
      9.Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai 
      disinfettantiSì
      10.Deposito sicuro per agenti biologiciSì
      11.Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli 
      occupantiRaccomandato
      12.I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro 
      necessariaRaccomandato
      13.I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in 
      cabine di sicurezza, Sì, quando l'infezione è 
       isolatori o altri adeguati contenitoriveicolata dall'aria
      14.Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animaliSì 
      (disponibile)
      15.Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiutiSì
      16.Trattamento delle acque reflueFacoltativo
        
        
      A.B.
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento
       4 
      1.La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello 
      stesso edificioSì
      2.L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere 
      filtrate attraverso un Sì, sull'aria immessa e su 
       ultrafiltro (HEPA) o un filtro similequella estratta
      3.L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzateSì, attraverso 
      una camera 
        di compensazione
      4.La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la 
      disinfezioneSì
      5.Specifiche procedure di disinfezioneSì 
      6.La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa 
      rispetto a quella  
       atmosfericaSì
      7.Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insettiSì
      8.Superfici idrorepellenti e di facile pulituraSì, per il banco di lavoro, 

        l'arredo, i muri, il
        pavimento e il soffitto
      9.Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai 
      disinfettantiSì
      10.Deposito sicuro per agenti biologiciSì, deposito sicuro
      11.Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli 
      occupantiSì
      12.I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessariaSì
      13.I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in 
      cabine di sicurezza,  
       isolatori o altri adeguati contenitoriSì
      14.Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animaliSì, sul posto
      15.Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiutiSì, con sterilizzazione
      16.Trattamento delle acque reflueSì 





 





Allegato XIII 
Specifiche per processi industriali
Agenti biologici del gruppo 1 
Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si 
osserveranno i princìpi di una buona sicurezza ed igiene professionali. 
Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 
Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da 
diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di 
rischio connessa con un particolare processo o parte di esso. 
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento
       2
      1.Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi 
      fisicamente il processo  
       dall'ambienteSì
      2.I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo 
      da:ridurre al minimo le emissioni
      3.Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e 
      il trasferimento di  
       organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in 
      modo da:ridurre al minimo le
        emissioni
      4.La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli 
      organismi vivi sono stati:inattivati con mezzi 
        collaudati
      5.I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:ridurre al 
      minimo le 
        emissioni
      6.I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona 
      controllataFacoltativo
       a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologicoFacoltativo
       b) È ammesso solo il personale addettoFacoltativo
       c) Il personale deve indossare tute di protezioneSì, tute da lavoro
       d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il 
      personaleSì
       e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona 
      controllataNo
       f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e 
      inattivati prima  
       dell'emissioneNo
       g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al 
      minimo la  
       contaminazione atmosfericaFacoltativo
       h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al 
      di sotto di quella  
       atmosfericaNo
       i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere 
      filtrata con ultrafiltri (HEPA)No
       j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire 
      qualsiasi fuoriuscita dal  
       sistema chiusoNo
       k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere 
      possibile le fumigazioniNo
       l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finaleInattivati 
      con mezzi 
        collaudati
        
        
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento
       3
      1.Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi 
      fisicamente il processo  
       dall'ambienteSì
      2.I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo 
      da:evitare le emissioni
      3.Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e 
      il trasferimento di  
       organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in 
      modo da:evitare le emissioni
      4.La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli 
      organismi vivi sono stati:inattivati con mezzi 
        chimici o fisici collaudati
      5.I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:evitare le 
      emissioni
      6.I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata 
      Facoltativo
       a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologicoSì 
       b) È ammesso solo il personale addettoSì
       c) Il personale deve indossare tute di protezioneSì
       d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il 
      personaleSì
       e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona 
      controllataFacoltativo
       f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e 
      inattivati prima  
       dell'emissioneFacoltativo
       g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al 
      minimo la  
       contaminazione atmosfericaFacoltativo
       h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al 
      di sotto di quella  
       atmosfericaFacoltativo
       i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere 
      filtrata con ultrafiltri (HEPA)Facoltativo
       j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire 
      qualsiasi fuoriuscita dal  
       sistema chiusoFacoltativo
       k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere 
      possibile le fumigazioniFacoltativo
       l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finaleInattivati 
      con mezzi 
        chimici o fisici collaudati
        
        
      Misure di contenimentoLivelli di contenimento
       4
      1.Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi 
      fisicamente il processo  
       dall'ambienteSì
      2.I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo 
      da:evitare le emissioni
      3.Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e 
      il trasferimento di  
       organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in 
      modo da:evitare le emissioni
      4.La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli 
      organismi vivi sono stati:inattivati con mezzi 
        chimici o fisici collaudati
      5.I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:evitare le 
      emissioni
      6.I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllataSì e 
      costruita all'uopo
       a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologicoSì
       b) È ammesso solo il personale addettoSì, attraverso camere di 
        condizionamento
       c) Il personale deve indossare tute di protezioneRicambio completo
       d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il 
      personaleSì
       e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona 
      controllataSì
       f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e 
      inattivati prima  
       dell'emissioneSì
       g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al 
      minimo la  
       contaminazione atmosfericaSì
       h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al 
      di sotto di quella  
       atmosfericaSì
       i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere 
      filtrata con ultrafiltri (HEPA)Sì
       j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire 
      qualsiasi fuoriuscita dal  
       sistema chiusoSì
       k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere 
      possibile le fumigazioniSì
       l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finaleInattivati 
      con mezzi 
        chimici o fisici collaudati





 





Allegato XIV (269) 
Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica: 
1) scale aeree ad inclinazione variabile; 
2) ponti mobili sviluppabili su carro; 
3) ponti sospesi muniti di argano; 
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm; 
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg; 
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani 
inclinati; 
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 
10) elementi di ponteggio; 
11) ponteggi metallici fissi; 
12) argani dei ponti sospesi; 
13) funi dei ponti sospesi; 
14) armature degli scavi; 
15) freni dei locomotori; 
16) micce; 
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 
18) opere sceniche; 
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 
20) teleferiche private; 
21) elevatori trasferibili; 
22) ponteggi sospesi motorizzati; 
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 
24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 
25) apparecchi a pressione semplici; 
26) apparecchi a pressione di gas; 
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua; 
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 
29) forni per oli minerali; 
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. 



(269)  Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 
19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
 





Allegato XV (270) 
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche
0. Osservazione preliminare. 
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per 
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, 
esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure 
corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro 
nuove. 
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non 
semoventi. 
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia 
accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini 
possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere 
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di 
trasmissione d'energia. 
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa 
ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i 
lavoratori. 
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di 
lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si 
devono prevedere possibilità di fissaggio. 
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono 
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un 
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro: 
a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di 
ribaltarsi di più di un quarto di giro, 
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno 
al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa 
continuare oltre un quarto di giro, 
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente. 
Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di 
lavoro. 
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro 
è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di 
lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa. 
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di 
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il 
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei 
lavoratori trasportati. 
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono 
essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad 
esempio: 
a) installando una cabina per il conducente; 
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello 
elevatore; 
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di 
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e 
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo; 
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile 
del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello 
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso. 
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può 
comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni: 
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto 
non autorizzata; 
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al 
minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo 
di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia; 
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, 
di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici 
che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di 
frenatura principale; 
d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per 
garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per 
migliorare la visibilità; 
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi 
bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da 
svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori; 
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro 
carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i 
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno 
che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente 
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate; 
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi 
automaticamente se escono dal campo di controllo; 
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali 
possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono 
essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non 
siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto. 
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento 
di carichi. 
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da 
poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione 
sicura. 
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una 
segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non 
ingenerare alcuna possibilità di confusione. 
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere 
di natura tale: 
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure 
di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione 
accidentale; 
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo 
non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. 
2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature 
di lavoro (271). 
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi 
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto 
dell'attrezzatura di lavoro. 
2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente 
dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di 
funzionamento di un'attrezzatura (velocità, pressione, eccetera) devono poter 
essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando 
concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante 
delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo 
per il lavoratore esposto. 
2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario 
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di 
lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve 
essere interrotta. 
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di 
contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di 
protezioni o di sistemi protettivi che: 
a) devono essere di costruzione robusta; 
b) non devono provocare rischi supplementari; 
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; 
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; 
e) non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro. 



(270)  Allegato aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Gazz. Uff. 
19 ottobre 1999, n. 246), entrato in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione. 
(271)  Paragrafo aggiunto dall'art. 29, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge 
comunitaria 2004.
 





Allegato XV-bis (272) 
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c) 
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Osservazione preliminare. 
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono 
adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 
88-quinquies, 88-octies e 88-novies. 
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da 
richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di 
esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. 
Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in 
quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da 
considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo 
VIII-bis. 
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che 
possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro 
caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono 
in grado di propagare autonomamente un'esplosione. 
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione. 
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e 
alla durata della presenza di atmosfere esplosive. 
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, 
parte A, è determinato da tale classificazione. 
Zona 0. 
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. 
Zona 1. 
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela 
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è 
probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 
Zona 2. 
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze 
infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia 
unicamente di breve durata. 
Zona 20. 
Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. 
Zona 21. 
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di 
polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante 
le normali attività. 
Zona 22. 
Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si 
verifichi, sia unicamente di breve durata. 
Note. 
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come 
qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva. 
2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono 
utilizzati entro i parametri progettuali. 
3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche 
armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: 
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; 
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili. 



(272)  Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





Allegato XV-ter (273) 
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, 
comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1 e 2) 
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE 
ESPLOSIVE. 
Osservazione preliminare. 
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: 
a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in 
tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei 
posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli 
derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive; 
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono 
necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano 
nelle aree a rischio di esplosione. 
1. Provvedimenti organizzativi. 
1.1. Formazione professionale dei lavoratori. 
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in 
materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove 
possono formarsi atmosfere esplosive. 
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. 
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: 
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte 
impartite dal datore di lavoro; 
b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose 
e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con 
altre operazioni di lavoro. 
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una 
persona abilitata a farlo. 
2. Misure di protezione contro le esplosioni. 
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri 
combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente 
deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti 
in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. 
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o 
polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere 
programmate per il massimo pericolo possibile. 
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 
88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono 
dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di 
carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di 
lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che 
possano causare l'accensione di atmosfere esplosive. 
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di 
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione 
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in 
un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi 
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora 
possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di 
essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per 
evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le 
attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei 
lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, 
costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale 
da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si 
possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di 
lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure 
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui 
lavoratori. 
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici 
e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte. 
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono 
forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso 
di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai 
luoghi pericolosi. 
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che 
comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la 
sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le 
condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono 
mantenute. 
La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, 
per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo 
della protezione contro le esplosioni. 
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: 
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar 
luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in 
sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal 
resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; 
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si 
discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere 
disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di 
interventi deve essere eseguito solo da personale competente; 
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata 
nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più 
una fonte di pericolo. 
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo 
l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e 
classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. 
L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. 
Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di 
accensione delle mine. 
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione 
di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto 
all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la 
ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei 
gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto 
sollecitamente uscire dal sotterraneo. 
Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas. 
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste 
dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori 
strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili 
e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. 
Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, 
provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso 
l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista 
dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 
per le squadre di salvataggio. 
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE. 
Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla 
valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono 
formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione 
conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 
marzo 1998, n. 126. 
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, 
purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: 
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; 
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; 
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. 



(273)  Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 





Allegato XV-quater (274) 
(art. 88-octies, comma 3) 
Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosive
 
Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva 
Caratteristiche: 
forma triangolare; 
lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire 
almeno il 50% della superficie del segnale) 



(274)  Allegato aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233. 
 







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