GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 188 DELL' 11/8/1992
D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358. Agg. G.U. 06/03/2003
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1992, n. 188, S.O.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 gennaio 2001,
n. 8/2001;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 1 dicembre 1999, n. 291;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 21 marzo 2000, n. 48;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 23 febbraio 2000.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni in materia
di pubbliche forniture;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 48, con il quale è stata
data attuazione alla direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di
aggiudicazione delle pubbliche forniture;
Viste le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, come
inizialmente modificata dal decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631,
convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, e successivamente dalla
legge 23 marzo 1983, n. 83;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 24 luglio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, dell'interno e dei lavori pubblici;
Emana il seguente decreto legislativo:
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Capo I - Disposizioni generali
(giurisprudenza)
1. Àmbito di applicazione.
1. Il presente testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'articolo 2, di
pubbliche forniture di beni, compresi gli eventuali relativi lavori di
installazione, il cui valore di stima al netto dell'IVA, al momento della
pubblicazione del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unità
di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle forniture il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, sia
uguale o superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e, per il solo
settore difesa, per quelle concernenti i prodotti indicati nell'allegato
2; per i prodotti del settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si
applica la soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato per le sole forniture di sali e tabacchi, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non
economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di
personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità
d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la
cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto
pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per
la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; gli
organismi di diritto pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le
province autonome di Trento e Bolzano, nella loro rispettiva competenza,
sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente testo unico la
normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (2), e dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (3),
nonché dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (2).
Costituiscono norme di princìpio quelle contenute negli articoli da 2 a
21-quater del presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente
testo unico le amministrazioni aggiudicatrici osservano il princìpio della
non discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione di
un'attività di servizio pubblico deve essere stabilito che il
concessionario è comunque tenuto, per i contratti di pubbliche forniture
da assegnarsi a terzi nell'esercizio del servizio stesso, ad osservare
tale princìpio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da assumere a base per la
determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ha effetto, di norma, per un
biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data
di pubblicazione o dalla data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione; esso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nei quindici giorni successivi alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (4) (4/a).
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(2) Riportato alla voce Regioni.
(3) Riportata alla voce Comunità europee.
(2) Riportato alla voce Regioni.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Vedi, anche, l'art. 24, L. 27
dicembre 2002, n. 289.
(4/a) Con Comunicato 3 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2) sono
stati stabiliti i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro
nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in
DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea.
2. Pubbliche forniture.
1. Le pubbliche forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a
riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un
fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti
dall'art. 1.
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3. Contratti di durata.
1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:
a) nell'ipotesi di forniture aventi una durata determinata e concernenti
la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di
prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il
valore totale di stima per la durata del contratto; nel caso in cui tale
durata è superiore a dodici mesi, si considera il valore totale
comprendente l'importo stimato del valore residuo;
b) nell'ipotesi di contratti dei quali si appalesi indeterminata la durata
o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata medesima, si considera il
valore mensile moltiplicato per 48;
c) quando si tratta di contratti che presentano carattere di regolarità o
che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo
determinato:
1) deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore
reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici
mesi o dell'esercizio precedenti, corretto, se possibile, tenendo conto
delle modifiche in termini di quantità o di valore prevedibili con
riguardo ai dodici mesi successivi al contratto iniziale;
2) in alternativa, se l'esercizio è superiore a dodici mesi, può farsi
riferimento al costo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nei
dodici mesi successivi alla prima esecuzione contrattuale nel corso
dell'esercizio stesso;
3) le modalità di valutazione dei contratti non possono essere utilizzate
per sottrarle all'applicazione del presente testo unico (5);
d) per le forniture omogenee, che possono dar luogo a contratti
aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come
base il valore di stima della totalità dei lotti;
e) quando un contratto di fornitura prevede espressamente delle opzioni,
deve essere preso, come base per determinare il valore di stima del
contratto, l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della
locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto,
compreso il ricorso alle opzioni.
2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo
scopo di sottrarlo all'applicazione del presente testo unico.
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(5) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
4. Forniture escluse.
1. Sono escluse dall'applicazione del presente testo unico:
a) le forniture da assegnarsi nei settori e con le modalità di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (6);
b) le forniture di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed f), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (6);
c) le forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure
speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato;
d) le forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi:
1) in base ad un accordo internazionale concluso, in conformità con il
Trattato, con uno o più Paesi terzi e riguardante forniture destinate alla
realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli
Stati firmatari; tale accordo è comunicato alla Commissione delle Comunità
europee a cura del Ministero degli affari esteri;
2) ad imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo in base ad un
accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza;
3) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale;
e) le forniture riguardanti, nel settore della difesa, la fabbricazione o
il commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco
deliberato dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo
223, paragrafo 2, del Trattato; tale esclusione non riguarda i prodotti
che non sono destinati a fini specificamente militari (7).
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(6) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(6) Riportato alla voce Opere pubbliche.
(7) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
Capo II - Norme comuni in materia di pubblicità e di termini
5. Forme di pubblicità alle gare.
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, comma 3,
comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario,
con un bando di gara indicativo, conforme all'allegato 4, lettera D), il
totale delle forniture, per settore di prodotti, il cui valore di stima,
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a
750.000 ECU e che esse intendono aggiudicare nel corso dei dodici mesi
successivi; i settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici con riferimento alle voci della nomenclatura
"classificazione dei prodotti associati alle attività (C.P.A.)" di cui al
regolamento CEE n. 3696/93 del Consiglio del 29 ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 342 del 31 dicembre
1993 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie Comunità
europee - 24 febbraio 1994, n. 16, ferma, comunque, l'osservanza di
successive modifiche o integrazioni del regolamento stesso. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblica nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da
fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformità con quanto eventualmente stabilito in proposito dalla
Commissione delle Comunità europee (8).
2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare una pubblica fornitura
mediante le procedure aperte o ristrette di cui all'articolo 9, comma 1,
lettere a), b) o c), o negoziate di cui al medesimo articolo 9, comma 3,
manifestano tale intenzione con un bando di gara (8).
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato una fornitura
ne comunicano il risultato con apposito avviso conforme all'allegato 4,
lettera E.
Possono essere omesse le informazioni:
a) che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
b) che siano contrarie al pubblico interesse;
c) che siano lesive di interessi commerciali legittimi di imprese
pubbliche o private;
d) che pregiudichino la concorrenza tra fornitori (8).
4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile
all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso
della procedura accelerata di cui all'articolo 7, comma 8, i bandi di gara
sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia (8).
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla
stipulazione del contratto.
6. I bandi di gara e gli avvisi sono redatti in conformità degli schemi di
cui all'allegato 4.
7. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e
sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara
sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve
esservi menzionata, degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma
4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni
aggiudicatrici.
9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità; la
lunghezza del testo non può essere superiore a una pagina della Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa seicentocinquanta parole
(8).
10. Con le modalità di cui al comma 9 le amministrazioni aggiudicatrici
possono far pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
anche i bandi di gara relativi a forniture non disciplinate dal presente
testo unico (8).
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(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(8) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
6. Termini di ricezione delle offerte nel pubblico incanto.
1. Nei pubblici incanti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il
termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni
aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data
di spedizione del bando di gara.
2. Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni
ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se sia stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui
all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui
all'allegato 4, lettera A; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto
almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di
gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve
essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la
presentazione di offerte valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in
tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro sei giorni
lavorativi dalla ricezione della richiesta.
4. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei
documenti o informazioni complementari, non possono essere rispettati i
termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere
fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul
posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al
comma 1 deve essere adeguatamente prorogato.
6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a
mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre
modalità di presentazione a condizione che le offerte:
a) includano tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b) rimangano riservate in attesa della loro valutazione;
c) se necessario, siano confermate al più presto per iscritto o mediante
invio di copia autenticata;
d) vengano aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro
presentazione (9).
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(9) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
7. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
nella licitazione privata, nell'appalto-concorso e nella trattativa
privata.
1. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso di cui all'articolo
9, comma 1, lettere b) e c), e nella trattativa privata di cui
all'articolo 9, comma 3, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può
essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando
di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, con le modalità di cui all'articolo
17, invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a
presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito, il cui contenuto
minimo è indicato nell'allegato 6, è accompagnata dal capitolato d'oneri e
dai documenti complementari.
3. Nella licitazione privata e nell'appalto-concorso il termine di
ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici,
non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della
lettera di invito.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere ridotto fino a ventisei giorni
se sia stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
l'avviso indicativo di cui all'articolo 5, comma 1, completo di tutte le
informazioni di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve
essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione
del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.
5. Se richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri devono essere comunicate almeno sei giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei
luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al
capitolato d'oneri, il termine di cui al comma 3 deve essere adeguatamente
prorogato.
7. Le domande di partecipazione alle gare possono inoltrarsi per lettera,
telegramma, telescritto, per telefono o per telecopia; le domande di
partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per
telefono o per telecopia, sono confermate per lettera da spedirsi non
oltre i termini di cui al comma 1.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi
1, 3 e 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini
seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni
dalla data della lettera di invito a presentare offerte.
9. Nei casi di cui al comma 8, il termine indicato nel comma 5 è ridotto a
quattro giorni, purché le informazioni complementari sul capitolato
d'oneri siano state richieste in tempo utile.
10. Le domande di partecipazione e le lettere di invito a presentare
offerte, nei casi di cui al comma 8, sono inoltrate per i canali più
rapidi e, se inviate per telegramma, per telescritto, per telefono o per
telecopia, sono confermate prima della scadenza dei termini di cui,
rispettivamente, alle lettere a) e b) dello stesso comma.
11. Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 6,
comma 6 (10).
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(10) Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
Capo III - Norme del settore tecnico
8. Specifiche tecniche.
1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato 5 sono contenute nei
capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascuna fornitura.
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, purché
compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al
comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento
a norme nazionali che traspongono norme europee o ad omologazioni tecniche
europee o a specifiche tecniche comuni.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare a quanto stabilito
al comma 2 qualora:
a) dette norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni
non contengano disposizioni volte all'accertamento della conformità o non
esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità
di un prodotto a tali norme, omologazioni o specifiche tecniche;
b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'applicazione:
1) del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519 (11), e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del
29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni,
che abroga e sostituisce la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24
luglio 1986;
2) della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa
alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e
delle telecomunicazioni, o di altri atti comunitari in specifici settori
di servizi o di prodotti;
c) le norme, le omologazioni o le specifiche tecniche di cui al comma 2
obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquisire forniture
incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o
difficoltà tecniche sproporzionati, purché in tal caso la deroga si
inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il
successivo passaggio, entro un periodo determinato, a norme europee,
omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
d) il progetto interessato abbia natura realmente innovativa, tale da
rendere inadeguata l'applicazione delle norme, omologazioni e specifiche
tecniche comuni già esistenti.
4. Qualora ricorrano le ipotesi di deroga di cui al comma 3, le
amministrazioni che se ne avvalgono ne indicano i motivi, ove possibile,
nel bando di gara da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee o nei capitolati d'oneri e, in ogni caso, nella propria
documentazione interna; tali motivi vengono comunicati, su richiesta, alla
Commissione e agli altri Stati membri.
5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di
specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui
sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali indicati nelle
direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, in conformità con le
procedure stabilite nelle direttive stesse e, in particolare, con quelle
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246
(12), di attuazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle
opere, nonché di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti e in
particolare, in ordine di preferenza:
1) a norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dallo
Stato italiano;
2) ad altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) a qualsiasi altra norma.
6. Salvo che non sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata
l'introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che
menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o
ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l'effetto di favorire
o escludere determinati fornitori o prodotti. È vietata, in particolare,
l'indicazione di marchi, brevetti o tipi o l'indicazione di un'origine o
di una produzione determinata; tale indicazione, purché accompagnata dalla
menzione "o equivalente", è, tuttavia, ammessa se le amministrazioni
aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto del
contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da
parte di tutti gli interessati (13).
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(11) Riportato alla voce Poste, telegrafi e telefoni.
(12) Riportato alla voce Edilizia.
(13) Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
Capo IV - Criteri di scelta del contraente
(giurisprudenza)
9. Procedure di aggiudicazione.
1. Nel bando di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica quale delle
seguenti procedure intende utilizzare per l'aggiudicazione della
fornitura:
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto-concorso;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata
può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano
soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto-concorso, la procedura ristretta di cui alla lettera b), nella
quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata
dall'amministrazione aggiudicatrice, il progetto della fornitura e indica
le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguirla;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione
aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o
più di esse i termini del contratto.
3. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a
trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati
esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un
appalto-concorso, oppure in caso di offerte che risultano inaccettabili in
relazione a quanto disposto dagli articoli da 10 a 20, purché le
condizioni iniziali della fornitura non vengano sostanzialmente
modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso,
un bando di gara, oppure ammettono alla trattativa privata tutte le
imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 15 e che, in
occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato
offerte conformi ai requisiti formali della procedura di gara.
4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a
trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara
(13/a):
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo
l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un
appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle
Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio
o di messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità
sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi
di ricerca e messa a punto;
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a
causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla
protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore
determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza
risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure
aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma
3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili
all'amministrazione stessa;
e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione
del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale
comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali
casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di
regola, superare i tre anni.
5. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui al comma 1, lettere
a), b) o c) (14).
------------------------
(13/a) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2
dell'art. 2, O.M. 18 dicembre 2001, n. 3168.
(14) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(giurisprudenza)
10. Raggruppamenti di imprese.
1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo
unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate.
2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla
disciplina prevista nel presente articolo.
3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario
della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con
rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato
deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e
risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal
Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al
rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa
non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle
imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il
collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia
l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico
delle imprese mandanti.
7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la
propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e
degli oneri sociali.
8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa
del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità,
entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia
designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal
contratto.
9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti (15).
------------------------
(15) Vedi, anche, l'art. 11, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, riportato alla
voce Opere pubbliche.
(giurisprudenza)
11. Esclusione dalla partecipazione alle gare.
1. Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (16), e dall'articolo 68 del
relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (17), sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
fornitori:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono
stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di
sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano
commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo
la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese
in cui sono stabiliti;
f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente
articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.
2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni
di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la
produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale
o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata,
con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (18), e successive
modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la
propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non
contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2,
ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi
possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa
è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di
quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o
amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato,
autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne
attesti l'autenticità.
4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni
competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici
e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di
cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a
comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla
Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri (19).
------------------------
(16) Riportato al n. A/I.
(17) Riportato al n. A/II.
(18) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
(19) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
12. Iscrizione dei concorrenti nei registri professionali.
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la
loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro
Stato membro residente in Italia. Se si tratta di un cittadino di altro
Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la
sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 7 o di
presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con
quanto previsto in tale allegato.
2. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nell'allegato
7 attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui sono residenti; altrimenti si applicano, a tali
fornitori, le disposizioni di cui al punto 2, ultimo periodo, dello stesso
allegato (20).
------------------------
(20) Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
13. Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti.
1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate
negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti
indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali
che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b),
non possono essere richiesti a fornitori stabiliti in Stati membri che non
prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il fornitore non è in grado, per giustificati motivi, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione (21).
------------------------
(21) Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(giurisprudenza)
14. Capacità tecniche dei concorrenti.
1. La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può
essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre
anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di
forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono
rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente
una semplice dichiarazione del concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per
garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca
dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno
parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei
controlli di qualità;
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la
conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un
organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente,
quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono
rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacità
di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa
concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la
qualità.
2. Nei bandi di gara o nelle lettere d'invito le amministrazioni devono
precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere
presentati o dimostrati (22).
3. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui
all'articolo 13 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e
l'amministrazione deve tenere conto dei legittimi interessi dell'impresa
concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali
(22).
------------------------
(22) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(22) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
15. Completamento e chiarimenti dei documenti presentati.
1. Nei limiti previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14, le amministrazioni
possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
2. Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di
tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.
------------------------
(giurisprudenza)
16. Subappalto.
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al
concorrente di indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende
eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità
del fornitore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto contenuta nell'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (23), e successive modifiche e integrazioni, si applica
anche nel settore delle pubbliche forniture (24).
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(23) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(24) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
17. Scelta dei soggetti da invitare nella licitazione privata,
nell'appalto concorso e nella trattativa privata.
1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, nonché nella
trattativa privata di cui all'articolo 9, comma 3, l'amministrazione
aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti
prescritti dagli articoli da 11 a 15, quelli da invitare per la
presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si
basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore,
nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le
condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere
soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione
aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i
numeri minimo e massimo di fornitori che intende invitare; i limiti sono
definiti in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo
restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello
massimo, almeno di norma, a venti fornitori; in ogni caso il numero di
candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a
garantire una concorrenza effettiva. 3. Nella trattativa privata indetta
ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il numero dei candidati non può essere
inferiore a tre, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza
discriminazioni basate sulla nazionalità, ai fornitori italiani o di altri
Stati membri in possesso dei requisiti richiamati al comma 1 (25).
------------------------
(25) Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
18. Elenchi ufficiali di fornitori.
1. I concorrenti iscritti in elenchi o albi ufficiali di fornitori possono
presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un
certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso
l'iscrizione e la relativa classificazione.
2. Nell'istituzione, nella tenuta e nell'aggiornamento degli elenchi o
albi dei fornitori devono essere rispettate le disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f), e agli articoli 12, 13
e 14 del presente testo unico.
3. L'iscrizione di un fornitore in uno degli elenchi o albi di cui al
comma 1 o in analoghi elenchi di altri Stati membri, certificata
dall'autorità che li ha istituiti, costituisce, per le amministrazioni
aggiudicatrici, presunzione di idoneità del fornitore stesso limitatamente
a quanto previsto all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) ed f),
all'articolo 12, all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo
14, comma 1, lettera a), del presente testo unico.
4. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi o albi di cui al
comma 1 non possono essere contestati dall'amministrazione aggiudicatrice;
tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi
un'apposita dichiarazione aggiuntiva.
5. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli
elenchi o albi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni
stabilite per i fornitori italiani; a tal fine non possono essere
richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli
da 11 a 14.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero
dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei
gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande
d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono
all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al
loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri
(26).
------------------------
(26) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
19. Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta.
1. Le forniture previste dal presente testo unico, sono aggiudicate in
base a uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del
contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari
tecnici;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il
costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e
funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e
l'assistenza tecnica; in questo caso, i criteri che saranno applicati per
l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato
d'oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di
importanza che è loro attribuita.
2. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto
alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle,
chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le
spiegazioni ricevute.
3. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone il concorrente per fornire il prodotto o l'originalità del
prodotto stesso.
4. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 2 e 3 tutte le offerte
che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media
aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto
delle offerte in aumento.
5. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui al comma
1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione
delle Comunità europee l'esclusione delle offerte ritenute troppo basse
(27).
------------------------
(27) Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
20. Varianti.
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'articolo 19, comma 1,
lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in
considerazione le varianti presentate dai concorrenti qualora esse siano
conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara se le
varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i
requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro
presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di
una variante soltanto perché essa sia stata stabilita con specifiche
tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme
europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche
comuni di cui all'articolo 8, comma 2, o con riferimento a specifiche
tecniche nazionali di cui all'articolo 8, comma 5, lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti a norma
dei commi che precedono non possono respingere una variante soltanto
perché configurerebbe, se accolta, un appalto pubblico di servizi anziché
di forniture (28).
------------------------
(28) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
21. Comunicazioni e verbali di gara.
1. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della
gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella
graduatoria.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, nei quindici giorni dal ricevimento
della relativa istanza scritta, comunica ai richiedenti i motivi del
rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di
coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche
le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata
aggiudicataria e il nome del concorrente al quale è stata aggiudicata la
fornitura; talune informazioni possono essere omesse se ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo.
3. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, ai concorrenti che lo
richiedono per iscritto, i motivi che l'hanno indotta a rinunciare
all'aggiudicazione di una fornitura oggetto di una gara ovvero ad avviare
una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
4. Per ogni fornitura conclusa l'amministrazione aggiudicatrice redige un
verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore della fornitura;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro
scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua
offerta e, se nota, la parte della fornitura che il medesimo intende
subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, giustificano
il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro
sua richiesta, alla Commissione delle Comunità europee (29).
------------------------
(29) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
(Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
Capo V - Fornitori di Paesi terzi, prospetti statistici e disposizioni
finali (30)
21-bis. Accesso alle gare di fornitori non appartenenti a Stati membri e
forniture di prodotti originari di Paesi terzi.
1. Per l'accesso alle gare disciplinate dal presente testo unico di
fornitori appartenenti a Stati la cui lista viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, che hanno diritto ai benefici
previsti dall'accordo GATT sulle pubbliche forniture, approvato dal
Consiglio delle Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n.
80/271/CEE, come modificato con protocollo 2 febbraio 1987, approvato dal
Consiglio delle Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n.
87/565/CEE e, successivamente, con protocollo del 15 aprile 1994,
approvato dal Consiglio delle Comunità europee in data 22 dicembre 1994,
n. 94/800/CE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
2. L'accesso alle gare per pubbliche forniture di soggetti appartenenti a
Stati diversi da quelli di cui al comma 1 e le forniture di prodotti
originari degli stessi Stati possono essere consentiti caso per caso, per
esigenze tecniche o economiche, dalle amministrazioni aggiudicatrici che
indicono le gare (31).
------------------------
(30) Intitolazione così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998,
n. 402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
21-ter. Prospetti statistici.
1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 (32), trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un
prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente.
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette
tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione delle Comunità europee.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 1 i
prospetti di cui al comma 1 indicano almeno:
a) il valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna di esse al di
sotto delle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2;
b) per le forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, il numero e il valore delle forniture
aggiudicate da ciascuna amministrazione, distinguendo, ove possibile,
secondo il tipo di procedura, le categorie di prodotti in base alla
nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, la nazionalità degli
aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la
suddivisione di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, e con la precisazione del
numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno Stato membro e a
Paesi terzi;
c) il numero e il valore globale delle forniture eventualmente aggiudicate
in base a deroghe all'accordo GATT.
3. Per tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al
comma 1 indicano:
a) il numero e il valore delle forniture aggiudicate, di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, distinguendo,
ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla
nomenclatura di cui all'articolo 5, comma 1, e la nazionalità dei
fornitori ai quali sono state aggiudicate le forniture, con la
precisazione del numero e del valore delle forniture attribuite a ciascuno
Stato membro e a Paesi terzi;
b) il valore totale delle forniture aggiudicate in base alle deroghe
all'accordo GATT (31).
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(32) Riportato alla voce Statistica.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
21-quater. Computo dei termini.
1. Il computo dei termini previsti nel presente decreto è effettuato
secondo le disposizioni del regolamento CEE - EURATOM del Consiglio del 3
giugno 1971, n. 1182/71 (31).
------------------------
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
21-quinquies. Disposizioni finali.
1. La legge 30 marzo 1981, n. 113 (33), come modificata dal decreto-legge
7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784,
e dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, e il decreto legislativo 15 gennaio
1992, n. 48 (34), sono abrogati.
2. Gli allegati da 1 a 7 fanno parte integrante del presente testo unico
(31).
------------------------
(33) Riportata al n. A/XXXVI.
(34) Riportato al n. A/CXIX.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275).
Allegato 1 (35)
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
(Articolo 1, comma 2, del presente testo unico)
1) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
[1];
2) Ministero delle finanze [2];
3) Ministero di grazia e giustizia;
4) Ministero degli affari esteri;
5) Ministero della pubblica istruzione;
6) Ministero dell'interno;
7) Ministero dei lavori pubblici;
8) Ministero per le politiche agricole;
9) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
11) Ministero della sanità;
12) Ministero per i beni culturali e ambientali;
13) Ministero della difesa;
14) Ministero del commercio con l'estero;
15) Ministero delle comunicazioni;
16) Presidenza del Consiglio dei Ministri;
17) Ministero dell'ambiente;
18) Ministero dei trasporti e della navigazione;
19) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
__________
[1] Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte
degli altri Ministeri o enti.
[2] Non compresi gli appalti conclusi dall'Amministrazione dei monopoli di
Stato limitatamente alle forniture di sali e tabacchi.
------------------------
(35) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del
suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate
segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
Allegato 2 (36)
PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2
Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.
Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri.
Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro
distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccettuati:
ex 27.10: carburanti speciali.
Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici
dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre
rare e degli isotopi; eccettuati:
ex 28.09: esplosivi;
ex 28.13: esplosivi;
ex 28.14: gas lacrimogeni;
ex 28.28: esplosivi;
ex 28.32: esplosivi;
ex 28.39: esplosivi;
ex 28.50: prodotti tossicologici;
ex 28.51: prodotti tossicologici;
ex 28.54: esplosivi.
Capitolo 29: Prodotti chimici; eccettuati:
ex 29.03: esplosivi;
ex 29.04: esplosivi;
ex 29.07: esplosivi;
ex 29.08: esplosivi;
ex 29.11: esplosivi; ex 29.12: esplosivi;
ex 29.13: prodotti tossicologici;
ex 29.14: prodotti tossicologici;
ex 29.15: prodotti tossicologici;
ex 29.21: prodotti tossicologici;
ex 29.22: prodotti tossicologici;
ex 29.23: prodotti tossicologici;
ex 29.26: esplosivi;
ex 29.27: prodotti tossicologici;
ex 29.29: esplosivi.
Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.
Capitolo 31: Concimi.
Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati;
sostanze coloranti; colori, pitture, vernici e tinture; mastici;
inchiostri.
Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per
toletta preparati e cosmetici preparati.
Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per
liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate,
prodotti per pulire e lucidature, candele e prodotti simili, paste per
modelli e "cere per l'odontoiatria".
Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi.
Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia.
Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici.
Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della
cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze; eccettuati:
ex 39.03: esplosivi.
Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori,
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili.
Capitolo 41: Pelli e cuoio.
Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da
sellaio; oggetti da viaggio, borse da donna e simili contenitori; lavori
di budella.
Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.
Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.
Capitolo 45: Sughero e suoi lavori.
Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio.
Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.
Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di
cartone.
Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche.
Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti.
Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e
loro parti.
Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine;
fiori artificiali; lavori di capelli. Capitolo 68: Lavori di pietre,
gesso, cemento, amianto, mica e materie simili.
Capitolo 69: Prodotti ceramici.
Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.
Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose
(fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli
preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia.
Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio.
Capitolo 74: Rame.
Capitolo 75: Nichel.
Capitolo 76: Alluminio.
Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio).
Capitolo 78: Piombo.
Capitolo 79: Zinco.
Capitolo 80: Stagno.
Capitolo 81: Altri metalli comuni.
Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di
metalli comuni; eccettuati:
ex 82.05: utensili;
ex 82.07: pezzi per utensili.
Capitolo 83: Lavori diversi e metalli comuni.
Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici;
eccettuati:
ex 84.06: motori;
ex 84.08: altri propulsori;
ex 84.45: macchine;
ex84.53:macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;
ex 84.55: pezzi della voce 84.53;
ex 84.59: reattori nucleari.
Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati a usi
elettrotecnici; eccettuati:
ex 85.13: telecomunicazioni;
ex 85.15: apparecchi di trasmissione.
Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di
segnalazione non elettrici per vie di comunicazione; eccettuati:
ex 86.02: locomotive blindate;
ex 86.03: altre locomotive blindate;
ex 86.05: vetture blindate;
ex 86.06: carri-officine;
ex 86.07: carri.
Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli
terrestri; eccettuati:
ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde;
ex 87.01: trattori;
ex 87.02: veicoli militari;
ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne;
ex 87.09: motocicli;
ex 87.14: rimorchi.
Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale, eccettuate:
ex 89.01A: navi da guerra.
Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e
apparecchi medico-chirurgici; eccettuati:
ex 90.05: binocoli;
ex 90.13: strumenti vari, laser;
ex 90.14: telemetri;
ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici;
ex 90.11: microscopi;
ex 90.17: strumenti per la medicina;
ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia;
ex 90.19: apparecchi di ortopedia;
ex 90.20: apparecchi a raggi X.
Capitolo 91: Orologeria.
Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di
riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione
delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi
strumenti e apparecchi.
Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e
simili; eccettuati:
ex 9401A: sedili per aerodine.
Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato
(compresi i lavori).
Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da
cipria e stacci.
Capitolo 98: Lavori diversi.
------------------------
(36) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del
suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate
segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
Allegato 3 (37)
ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
(Articolo 1, comma 3, lettera b), del presente testo unico)
Organismi:
Società "Stretto di Messina" (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 gennaio 1998;)
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità portuali;
Aziende speciali, istituzioni e società per azioni a prevalente capitale
pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché
società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi per le opere idrauliche;
Università statali, Istituti universitari statali;
Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici,
astrofisici, geofisici o vulcanologici;
Enti di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi di bonifica;
Enti di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi per le aree industriali;
Enti preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e
del tempo libero;
Enti culturali e di promozione artistica.
------------------------
(37) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del
suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate
segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
Allegato 4 (38)
MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI
(Articolo 5, comma 6, del presente testo unico)
A - Pubblico incanto
(Articolo 9, comma 1, lettera a), del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b) forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i
quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio,
locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di
riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali
opzioni possono essere esercitate; nel caso di appalti rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive
gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare
offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5) a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere
richiesti i capitolati d'oneri e i documenti complementari;
b) termine ultimo per la ricezione delle domande sub - a);
c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare
per ottenere i documenti sub - a).
6) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte;
b) indirizzo al quale le offerte devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
b) data, luogo e ora dell'apertura delle offerte.
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni in materia.
10) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese aggiudicatario della fornitura.
11) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
12) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria
offerta.
13) Criteri utilizzati per l'aggiudicazione della fornitura; vanno
menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso qualora non figurino nel
capitolato d'oneri.
14) Eventuale divieto di varianti.
15) Altre indicazioni.
16) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
17) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
18) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
19) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
B - Licitazione privata e appalto concorso
(Articolo 9, comma 1, lettere b) e c), del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di aggiudicazione prescelta;
b) eventualmente; giustificazione del ricorso alla procedura accelerata;
c) forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i
quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio,
locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di
riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali
opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive
gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare
offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese aggiudicatario della fornitura.
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) Termine ultimo per la spedizione degli inviti a presentare offerte.
8) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
9) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
10) Criteri utilizzati all'atto dell'aggiudicazione della fornitura, se
non figurano nell'invito a presentare offerte.
11) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel
minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
12) Eventuale divieto di varianti.
13) Altre indicazioni.
14) Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata
pubblicazione.
15) Data d'invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee.
16) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
17) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
C - Trattativa privata
(Articolo 9, comma 3, del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) a) Procedura di stipulazione prescelta;
b) giustificazione dell'eventuale ricorso alla procedura accelerata;
c) eventualmente, forma della fornitura che è oggetto della gara.
3) a) Luogo della consegna;
b) natura dei prodotti da fornire, con specificazione degli scopi per i
quali le offerte sono richieste (se per acquisto, affitto, noleggio,
locazione finanziaria o per una combinazione di tali scopi); numero di
riferimento CPA;
c) quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per
ulteriori forniture e, se nota, una stima dei tempi entro i quali tali
opzioni possono essere esercitate; nel caso di forniture rinnovabili nel
corso di un determinato periodo, presumibile calendario delle successive
gare di fornitura;
d) indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare
offerte per una parte delle forniture richieste.
4) Termine ultimo per il completamento della fornitura o durata del
contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la
consegna delle forniture.
5) Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprese aggiudicatario della fornitura.
6) a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) indirizzo al quale tali domande devono essere inviate;
c) la o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7) Eventuali cauzioni o garanzie richieste.
8) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni
minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9) Numero previsto dei fornitori - eventualmente, con indicazione nel
minimo e nel massimo - che verranno invitati a presentare offerte.
10) Eventuale divieto di varianti.
11) Eventualmente, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti
dall'amministrazione aggiudicatrice.
12) Data o date delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
13) Altre indicazioni.
14) Data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunità
europee.
15) Data di ricezione del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
16) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo
d'applicazione dell'accordo GATT.
D - Preinformazione
(Articolo 5, comma 1, del presente testo unico)
1) Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente o di
telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice e, se non coincidono,
del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni
complementari.
2) La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire; numero di
riferimento della classificazione dei prodotti per attività (CPA).
3) La data provvisoria di avvio delle procedure di aggiudicazione della
fornitura (se nota).
4) Altre indicazioni.
5) Data di spedizione del presente avviso.
6) Data di ricezione dell'avviso da parte dell'ufficio pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
7) Eventuale indicazione del fatto che la fornitura rientra nel campo di
applicazione dell'accordo GATT.
E - Forniture aggiudicate
(Articolo 5, comma 3, del presente testo unico)
1) Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2) Procedura di gara prescelta; in caso di trattativa privata senza
pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, comma 4, la motivazione
del ricorso a tale procedura.
3) Data di aggiudicazione definitiva della fornitura.
4) Criteri di assegnazione del contratto.
5) Numero di offerte ricevute.
6) Numero e indirizzo del o dei fornitore/i.
7) Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore -
numero di riferimento CPA.
8) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.
9) Valore della/e offerta/e prescelta/e o offerta massima e minima presa
in considerazione per l'aggiudicazione della fornitura.
10) Valore e parte del contratto che possono eventualmente essere
aggiudicati a terzi.
11) Altre informazioni.
12) Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
13) Data di spedizione del presente avviso.
14) Data di ricezione del bando di gara da parte dell'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
------------------------
(38) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del
suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate
segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
Allegato 5 (39)
DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
(Articolo 8 comma 1, del presente testo unico)
Ai sensi del presente testo unico si intende per:
1) specifiche tecniche: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti
tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche
richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che
permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o
una fornitura in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i
livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le
dimensioni, comprese anche le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a
un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia
della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,
l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire
l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una
fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice;
2) norma: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad
espletare attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui
osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;
3) norma europea: una norma approvata dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione
elettronica (CENELEC) come Norma europea (EN) o Documenti di
armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4) omologazione tecnica europea: la valutazione tecnica favorevole alla
idoneità all'impiego di un prodotto fondata sulla corrispondenza ai
requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le
caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la
sua messa in opera e la sua utilizzazione; l'omologazione tecnica europea
è rilasciata dagli organismi nazionali a tale scopo riconosciuti;
5) prescrizione tecnica comune: la prescrizione tecnica elaborata secondo
una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
------------------------
(39) Allegato così sostituito dagli allegati al D.Lgs. 20 ottobre 1998, n.
402 (Gazz. Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dell'art. 19 del
suddetto decreto ha, inoltre, disposto che le amministrazioni interessate
segnaleranno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni
che si renderanno necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati saranno modificati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di modifica degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla
Commissione delle Comunità europee a cura del Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
Allegato 6 (40)
CONTENUTO MINIMO DELLA LETTERA D'INVITO
(Articolo 7, comma 2, del presente testo unico)
Il contenuto minimo della lettera d'invito nelle procedure di cui
all'articolo 7 del presente testo unico è il seguente:
1) se occorre, indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare
la domanda, l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente
da corrispondere per ottenere detti documenti;
2) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale vanno
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
3) gli estremi del bando di gara pubblicato;
4) l'indicazione di documenti integrativi eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato in base al
bando di gara; per le condizioni economiche e tecniche si applicano i
criteri e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;
5) i criteri di aggiudicazione della fornitura se non sono indicati nel
bando di gara.
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(40) Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha,
inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in
materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli
allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica
degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità
europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie.
Allegato 7 (41)
REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI
(Articolo 12 del presente testo unico)
1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti
dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1,
del presente testo unico sono, rispettivamente:
in Belgio, il "Registre du CommercieHandelsregister";
in Danimarca, l'"Aktieselskabsregistret", il "Forenings-registret" e lo
"Handelsregistret";
in Germania, lo "Handelsregistrer" e lo "Handwerksrolle";
in Grecia, il " ";
in Spagna, il "Registro Mercantil" ovvero, per i privati non iscritti, un
certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto
giuramento di esercitare la professione in questione;
in Francia, il "Registre du commerce" ed il "Repertoire des métiers";
in Lussemburgo, il "Registre aux firmes" ed il "Role de la chambre des
métiers";
nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister";
in Portogallo, il "Registo Nacional das Pessoas Colectivas".
2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la
presentazione di un certificato rilasciato dal "Registrar of companies" o
dal "Registrar of Friendly Societies", che attesti che l'impresa del
fornitore e "incorporated" o "registered"; qualora non ottenga tale
certificato il fornitore può presentare un certificato da cui risulti che
ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,
nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato
nome o ragione sociale.
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(41) Allegato aggiunto dall'art. 19, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 (Gazz.
Uff. 24 novembre 1998, n. 275). Il comma 4 dello stesso articolo ha,
inoltre, disposto che le amministrazioni interessate segnaleranno alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno
necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in
materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli
allegati saranno modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica
degli allegati 1 e 3 verranno trasmessi alla Commissione delle Comunità
europee a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie.
Agg. G.U. 06/03/2003