GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 28/12/1992


 





D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.   Agg. G.U. 03/05/2007
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Il codice della strada è stato emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I 
richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di 
autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel 
presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, 
al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle 
imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 
dicembre 1999, n. 558.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 16 maggio 1996, n. 2357; Circ. 27 
dicembre 1996, n. 5923; Circ. 23 maggio 1997, n. 2811; Circ. 9 giugno 1997, n. 
3107; Circ. 5 agosto 1997, n. 3973; Circ. 17 novembre 1997, n. 5964; Circ. 29 
dicembre 1997, n. 6709/97; Circ. 17 giugno 1998, n. 3652; Circ. 18 febbraio 
1999, n. 919; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 4 aprile 1996, n. 47/96; 
Circ. 24 gennaio 1997, n. 6/97; Circ. 7 maggio 1997, n. 45/97; Circ. 27 maggio 
1997, n. 52/97; Circ. 20 giugno 1997, n. 67/97; Circ. 4 luglio 1997, n. 
1630/PIVL; Circ. 11 luglio 1997, n. 79/97; Circ. 22 luglio 1997, n. 81/97; Circ. 
22 luglio 1997, n. 84/97; Circ. 6 settembre 1999, n. 88/95; Circ. 20 ottobre 
1999, n. B074; Circ. 16 novembre 1999, n. 6247/698/99; Lett.Circ. 30 novembre 
1999, n. B083/MOT; Circ. 13 gennaio 2000, n. 47/M3/C1; Circ. 7 febbraio 2000, n. 
B6/2000/MOT; Lett.Circ. 14 febbraio 2000, n. 220/M3/C2; Lett.Circ. 24 febbraio 
2000, n. 280/M3/C2; Lett.Circ. 29 febbraio 2000, n. 0161/UT32/CG(2); Circ. 8 
marzo 2000, n. B13/2000/MOT; Lett.Circ. 16 maggio 2000, n. 729/M3/C2; Circ. 27 
luglio 2000, n. B54/2000/MOT2; Lett.Circ. 18 ottobre 2000, n. 1728/M3/C2; 
Lett.Circ. 13 febbraio 2001, n. 1935/M3/B2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 
979/4631/C.T.; Circ. 23 febbraio 2001, n. 1141/4631; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 novembre 2001, n. 179/E; 
- Ministero dell'interno: Circ. 16 settembre 1998, n. 64; Nota 18 dicembre 2003, 
n. 8786/2003; Circ. 22 dicembre 2004, n. 300/A/1/35896/101/21/2; 
- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 17 gennaio 2002, n. 
4788/MOT2/B; Circ. 1 luglio 2004, n. 2852/M334; Circ. 4 settembre 2004, n. 
3321/M366.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale 
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme 
regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 
novembre 1992; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
10 dicembre 1992; 
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; 
Emana il seguente regolamento: 



 





TITOLO I 
Disposizioni generali 
§ 1. Definizioni e classificazioni di carattere generale 
(Artt. 1-3 Codice della Strada) 
1. (Art. 1 Cod. Str.) Relazione annuale.
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base 
di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, 
ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è 
trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai 
ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da 
istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore. 
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere 
entro quarantacinque giorni dall'invio. 



 





2. (Art. 2 Cod. Str.) Classificazione delle strade.
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui , per la classificazione 
amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993, è 
predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 , 
modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui . Le strade statali, costruite 
successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri (4). 
2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, 
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve 
dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, 
predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1° 
gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi , entro 
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti 
trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, è 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso 
individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui 
all'articolo 226 del codice. Le strade già comprese negli elenchi previsti dalla 
legge 21 aprile 1962, n. 181, e non ricomprese nel decreto di classificazione 
amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali 
(5). 
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura 
indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed 
a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte 
dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale. Tale trasmissione è effettuata entro un mese dalla definizione del 
collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di 
classificazione, l'A.N.A.S. può prendere in carico la strada, sempreché sia 
intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa 
provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui (6). 
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa 
relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , 
articolo 87 e dell'articolo 2, comma 5, del codice, sono emanati dagli organi 
regionali competenti. Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del 
decreto di classificazione entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino 
regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento 
dell'archivio nazionale di cui . L'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici (7). 
5. La classificazione amministrativa delle strade provinciali, esistenti e di 
nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene 
rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4 (8). 
6. La classificazione amministrativa delle strade comunali, esistenti e di nuova 
costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la 
ulteriore procedura prevista dal comma 4 (9). 
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese 
successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale. 
8. Nelle more degli adempimenti di cui , le disposizioni relative alla sicurezza 
della circolazione connesse alla classificazione tecnico-funzionale delle strade 
di cui , si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche 
corrispondenti a quelle individuate per ciascuna classe di strada (10). 
9. Nella attuazione si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 
1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista 
dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva 
rispetto a quella di cui (11). 
10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento 
per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a 
quelle già in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi 
internazionali per tale classificazione (12). 



(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(5)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(6)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(7)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(8)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(9)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(10)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(11)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





3. (Art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade.
1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non 
statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di 
esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si 
provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il 
passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del 
codice. 
2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione 
interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, 
comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della 
regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di 
declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della 
strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La 
decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti. 
3. Per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del 
Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle 
province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate 
all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con 
il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri già 
espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova 
classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del 
secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato. 
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese 
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li 
registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del 
codice. 
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo 
mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica o nel Bollettino regionale. 
6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione 
previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del 
Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, 
previo parere dell'organo tecnico militare competente (13). 



(13)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





4. (Art. 2 Cod. Str.) Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade.
1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, 
[ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle 
caratteristiche di cui alle lettere A-B e C dell'articolo 2, comma 6, del 
codice,] si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, 
fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si 
provvede a norma dei commi seguenti (14). 
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi 
avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli 
enti interessati, previo parere degli altri enti competenti, sentiti il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione 
dell'A.N.A.S. Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente 
della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le 
modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6. Le variazioni di classifica 
conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate 
all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice (15). 
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali 
dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della 
strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora 
utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune. 
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i 
centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a 
seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del 
codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione 
della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima. 
5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di 
declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei 
decreti di passaggio di proprietà ed alle deliberazioni di cui ai commi 
precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra 
gli enti proprietari. 
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada è oggetto di apposito 
verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal 
comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta 
municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione 
superiore a diecimila abitanti. 
7. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco 
di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è 
autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due 
testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale 
giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada 
dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati 
gli estremi del verbale richiamato (16). 



(14)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(15)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(16)  Gli attuali commi 4, 5, 6 e 7 così sostituiscono gli originari commi da 4 
a 6 per effetto dell'art. 3, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





5. (Artt. 3 e 4 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di traffico; 
delimitazione del centro abitativo (17).
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di 
cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole 
disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie. 
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle 
contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, 
punto 8, del codice, è finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, 
per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, è 
necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella 
guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del 
centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle 
diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed 
all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua 
altresì, lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i 
centri medesimi, i tratti di strada che: 
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono 
"i tratti interni"; 
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono 
"strade comunali", ed individua, pertanto, i limiti territoriali di competenza e 
di responsabilità tra il comune e gli altri enti proprietari di strade (18). 
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi 
ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione 
all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice 
cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla 
delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento 
abitativo con il segnale di località. Nel caso in cui i due insediamenti 
ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, 
anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine 
del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato (19). 
5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul 
punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata 
alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di 
ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il 
rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I 
segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di 
delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, 
rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, 
sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale. Ove si renda necessario 
per garantire gli spazi di avvistamento, è ammesso lo slittamento, verso 
l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando 
tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa 
collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di 
delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte 
dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della 
strada (20). 
6. La delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione 
alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle 
delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti 
interni" e delle "strade comunali" di cui al comma 1 (21). 
7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non 
comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, 
comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente 
proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo 
pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di 
pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in 
merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con 
deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e 
comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale 
provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice 
(22). 



(17)  La rubrica è stata così sostituita dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, 
n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(18)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(19)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(20)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(21)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(22)  Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 2. Disposizioni generali sulla circolazione 
(Artt. 5-6 Codice della Strada) 
6. (Art. 5 Cod. Str.) Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da 
parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza 
(23).
1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice è esercitato 
dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata 
l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni 
del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi 
forza di legge da essi richiamate. 
2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e 
la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, 
segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 
del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che 
perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente. 
3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni 
di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono 
tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'A.N.A.S. 
territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata 
relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso 
entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza stradale. 
4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della 
strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne 
ricorrano le condizioni, anche d'ufficio. 
5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio 
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può 
essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente 
preposto all'Ispettorato generale. 
6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, 
senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le 
prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti 
necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, 
inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve 
ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine 
indicato può essere motivatamente ridotto. 
7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario 
della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge. 
8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il 
Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente 
proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie 
incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa. 
9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette 
ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente 
il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione 
delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel 
termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva 
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti (24). 



(23)  La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la 
rubrica ed il testo originari dell'art. 7 in virtù del disposto dell'art. 5, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(24)  La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la 
rubrica ed il testo originari dell'art. 7 in virtù del disposto dell'art. 5, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





7. (Art. 6 Cod. Str.) Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe (25).
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai 
prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 
ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio 
successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni 
devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate 
tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente 
regolamento. 
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade 
fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel 
rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai 
commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il trasporto di cose indicati dal 
comma 3; tra detti giorni sono compresi: 
a) i giorni festivi; 
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi; 
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati 
nelle lettere a) e b). 
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive: 
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, 
durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati dei 
veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata 
superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto 
eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui 
all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice; 
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla 
lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto di 
cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, 
provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, 
purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione 
del viaggio. 
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la 
facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al 
fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale 
che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della 
circolazione stradale. 
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano 
cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie 
esigenze della collettività, ivi comprese quelle legate alle attività agricole, 
da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i 
veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione 
circolanti per motivi di servizio (26). 



(25)  La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la 
rubrica ed il testo originari dell'art. 6 in virtù del disposto dell'art. 6, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), con 
ulteriori modificazioni.
(26)  La rubrica e il testo del presente articolo sono stati sostituiti con la 
rubrica ed il testo originari dell'art. 6 in virtù del disposto dell'art. 6, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), con 
ulteriori modificazioni. 
 





8. (Art. 6 Cod. Str.) Aree interne ai porti e aeroporti.
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice sono 
considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le 
recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi 
emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee 
indicazioni. 



 





§ 3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali 
(Art. 10 Codice della Strada) 
9. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti 
eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di 
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti 
dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente 
titolo (27). 
a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; 

a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; 
b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; 
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima; 
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, 
con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); 
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di 
raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi 
sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da 
elementi costruttivi: 
b.4.1) quando viaggiano isolati; 
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa 
ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al 
comma 5, dell'appendice III al titolo III; 
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 
42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del 
rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono 
rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali 
e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i 
veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. 
Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b), dell'appendice III al 
titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza 
specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 
259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla 
massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio. 
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti 
ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono 
intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima 
calcolata. 
c) Per i veicoli rimorchiati: 
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i 
semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra; 
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto 
anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non 
può superare i 10 bar: 
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; 
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni 
caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'articolo 61 del codice; 
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli 
rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori 
classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non 
inferiore a 80 km/h. 
d) Prove: 
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere 
ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di 
stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: 
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a); 
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di 
stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b); 
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; 

d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale 
o superiore a 3; 
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento 
alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto 
b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì 
verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a 
motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può 
formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con 
l'eccezione di cui al punto b.4); 
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t. 
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, 
la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per 
interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra 
indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore 
interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia 
compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed 
equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova 
di cui al successivo punto d.3.3; 
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle 
disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. 
dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 
71/320/CEE e successive modificazioni: 
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato 
III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i 
veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 
del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del 
codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le 
predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della 
categoria N3; 
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla 
massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, 
sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino 
di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 
3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il 
rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno 
dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La 
verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; 
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente 
punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è 
invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto 
allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse 
massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, 
qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza 
l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i 
veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore 
(abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi 
di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a 
quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le 
prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei 
Trasporti in Concessione (M.C.T.C.) (28). 
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di 
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti 
dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente 
titolo (29). 



(27)  Comma così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(28)  Comma così modificato dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





10. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi 
d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera 
n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III 
al presente titolo. 
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal 
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., 
in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di 
realizzazione dei veicoli mezzi d'opera (30). 



(30)  Articolo così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





11. (Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva.
1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi 
d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione 
visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle 
disposizioni del presente regolamento. 
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o 
arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a 
regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il 
numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno 
carico, degli angoli di visibilità di cui all'articolo 266. 
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure 
essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso 
di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 
152 del codice. 
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati 
ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con la 
segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di 
tutti gli indicatori di direzione. 
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, 
fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione 
visiva e di illuminazione: 
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, 
posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del 
veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la 
massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; 
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in 
corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario. 
6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione 
generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le 
dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché i 
veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli 
devono essere applicati (31). 



(31)  Articolo così sostituito dall'art. 9, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





12. (Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di 
veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del 
codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati 
autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche 
costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. 
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione 
eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando 
ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori 
assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del 
codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di 
rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma 
comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva 
del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da 
loro formato rispetti i limiti predetti. 
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate 
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della 
tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di 
soccorso o rimozione di veicoli (32). 



(32)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





13. (Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e 
trasporti eccezionali.
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, 
di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi: 
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un 
determinato periodo di tempo; 
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date 
prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo; 
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, 
o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo 
caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata 
dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno 
ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere 
sempre effettuato nel periodo autorizzato (33). 
2. L'autorizzazione periodica: 
A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 
del codice; 
b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti 
eccedente solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza 
del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato; 
c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi 
oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e 
siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia; 
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, 
un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, 
misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m; 
e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione 
della scorta di polizia o di quella tecnica; 
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle 
combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di 
strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche 
del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle 
seguenti: 
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m. 
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per 
le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del 
codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni 
dell'articolo 2, comma 8. 
B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti 
eccezionali, in considerazione delle loro specificità: 
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), 
c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b); 
b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore 
a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a 
formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato 
al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le 
dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi 
entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione 
alla configurazione della rete stradale interessata; 
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; 
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, 
pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non 
eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui 
all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a 
sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della 
circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal 
centro dell'asse anteriore; 
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che 
il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri; 
f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; 
g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che 
non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti 
limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m. (34). 
L'autorizzazione periodica non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) 
ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2 del codice (35). 
3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, 
rimangono invariati i percorsi e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo 
quanto disposto al successivo comma 7, [e dei percorsi,] per veicoli o per 
trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del 
codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente 
ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 
61 e 62 del codice (36). 
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è 
rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo. 
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità della 
natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di 
variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento 
degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del 
veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero 
dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i 
limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 
61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione 
che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le 
altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati 
dall'articolo 62 del codice. 
6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una 
dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentante della 
ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione 
di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi 
di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del 
codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti 
dimensionali superiori del trasporto (37). 
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la 
invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è 
ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto 
del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni 
o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per 
la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il 
rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di 
cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, 
nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del codice. Per i 
trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del 
codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e 
per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della 
polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione 
longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al 
limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il 
limite stesso (38). 
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale 
siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a 
salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può 
prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad 
interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque 
intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto 
servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente 
proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di 
prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa 
esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve 
documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo 
svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la 
sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della 
strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del 
soggetto richiedente (39). 
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze 
rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono 
derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle 
cose stesse. 
10. Qualora le sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre 
la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da 
parte del conducente. 



(33)  Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(34)  Lettera così modificata dall'art. 34, L. 7 dicembre 1999, n. 472. 
(35)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(36)  Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(37)  Comma così sostituito dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(38)  Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(39)  Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





14. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di autorizzazione.
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli 
eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere 
presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per 
le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete 
viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della 
data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il divieto di 
autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a 
quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni 
possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla 
circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna 
provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio 
regionale, previo nulla osta delle altre province (40). 
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico 
interesse dichiarate dalle competenti autorità. 
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, 
possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque 
veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: 

a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti 
per il trasporto; 
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i 
carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di 
carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, 
comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m; 
c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella 
del primo veicolo. 
L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o 
complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a 
condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei 
veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, 
comunichi, per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del 
veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di 
tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte 
integrante, ai fini della validità. L'obbligo di comunicare gli estremi non 
ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico 
veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi 
individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purché il complesso di 
veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate (41). 
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere 
indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi 
possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché 
di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i 
limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali 
fissati dall'autorizzazione. 
5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare 
passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche 
l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, 
rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in 
concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le 
prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della 
sicurezza dell'attraversamento (42). 
6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante 
l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i 
richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero 
percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 
0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. 
Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di 
rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e 
di controllo (43). 
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad 
individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto 
eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma 
indicati (44): 
A) per le autorizzazioni di tipo periodico: 
a) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è 
realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché 
dell'eventuale imballaggio; 
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il 
veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico 
nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi 
per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti 
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale 
e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di 
massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse 
ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice; 
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito; 
d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; 
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: 
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; 
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la 
configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di 
riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa 
totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico 
nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di 
massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del 
codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il 
baricentro del carico complessivo [, attestato da documento probatorio]. Alla 
domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto 
l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante 
della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del 
veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del 
codice; 
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito; 
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il 
periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi (45). 
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata 
del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla 
Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse 
massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della 
motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti 
citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un 
documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve 
inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, 
dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad 
eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate 
soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante 
prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga 
altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria 
dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere 
allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la 
dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove 
prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista. È 
ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande 
di autorizzazione (46). 
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del 
servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia 
della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del 
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati 
al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata 
per i complessi che possono così formarsi. 
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di 
autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che 
eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, in luogo della 
documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una 
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, 
autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un 
disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla 
copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la 
targa provvisoria di cui all'articolo 255 (47). 
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del 
veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di 
avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 
1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte 
costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria. 
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con 
veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare 
trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla 
Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un 
modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione (48). 
13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di 
cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non 
anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere 
esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante 
l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento 
originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo 
stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande 
successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta 
semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli 
estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, 
il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subìto 
modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione (49). 



(40)  Periodo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(41)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(42)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(43)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(44)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con 
le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 
maggio 1997, n. 108). 
(45)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con 
le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 
maggio 1997, n. 108). 
(46)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con 
le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 
maggio 1997, n. 108). 
(47)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con 
le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 
maggio 1997, n. 108). 
(48)  Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con 
le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 
febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 
maggio 1997, n. 108). 
(49)  Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





15. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di rinnovo e di proroga (50).
1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per 
un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti 
sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati 
(51). 
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da 
uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da: 
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata; 
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante 
della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i 
requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa; 
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese 
di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; 
d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, 
presentata con le modalità previste all'articolo 14, comma 13 (52). 
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a 
domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validità non 
superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere 
corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i 
trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e 
dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il 
rilascio della autorizzazione stessa (53). 
4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario 
o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le 
prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria (54). 



(50)  Rubrica così sostituita dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(51)  Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(52)  Comma così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(53)  Comma aggiunto dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(54)  Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





16. (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute 
opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della 
circolazione e, in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, 
i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da 
parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice 
ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate dal comma 5, a cura degli 
organi che espletano i servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, 
comma 1, del codice, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di 
non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il 
ricovero del veicolo o del complesso. 
Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitarne 
la perdita, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il 
provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, 
ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, il veicolo debba 
essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più 
vicina area disponibile (55). 
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel 
caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella 
della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo 
ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la 
circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata 
con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico ovvero con altri 
interventi di regolazione del traffico da effettuarsi a cura dei soggetti di cui 
all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice (56). 
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti 
condizioni: 
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti 
che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti 
che non sono eccezionali in larghezza; 
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore 
alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione 
all'andamento planimetrico del percorso; 
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 
m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di 
trasporto di carri ferroviari (57); 
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m; 
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 
30 km/h sulle altre strade (58); 
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza 
del veicolo; 
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al 
limite anteriore del veicolo. 
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti 
dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono 
soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e) 
(59). 
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, nel provvedimento di 
autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di 
cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice: 
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ovvero sulle altre strade extra 
urbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti 
eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m; 
b) sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera 
a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m o lunghezza 
fino a 30 m (60). 
5. Quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori 
indicati nel comma 4, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta 
a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del 
codice. Questi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice e secondo le 
direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, 
autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il 
percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei 
soggetti indicati all'articolo 12, comma 3-bis, del codice ovvero impongono che 
la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo 
articolo 12, comma 3-bis, del codice fissandone il numero e le modalità di 
intervento, secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 
(61). 
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel 
relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della 
scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del 
traffico, salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi 
previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma; 
l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso 
dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida 
dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una 
delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la 
disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi 
le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio 
di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere 
munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti 
e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio 
di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta 
tecnica (62). Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi 
supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di 
scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo 
svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e 
l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero 
dell'interno. Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al 
presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni 
previgenti. [I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del 
codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di 
proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la 
disponibilità] (63). 
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui all'articolo 28 del codice, 
possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità ed 
per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli 
di cui abbiano la disponibilità. Il personale che effettua la scorta deve essere 
munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare 
tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli utilizzati devono essere attrezzati 
secondo le disposizioni dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso 
garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal 
medesimo disciplinare tecnico (64). 
7. Per le scorte assicurate dalla speciale Polizia Stradale della Polizia di 
Stato, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilità 
dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, sono a carico del richiedente le 
spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (65). 
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad 
accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su 
opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte 
o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale (66). 
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al 
pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni 
localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni 
localmente in vigore. 
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di 
iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e 
l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere 
restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. 
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, 
conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del 
viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente 
rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione 
del veicolo con cui si inizia il viaggio. 
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di 
autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al 
documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. 
Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo 
stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. 
Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, 
l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. 
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, 
devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di 
trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la 
immediata decadenza. 
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli 
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del codice, 
rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte 
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali 
consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del 
trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti 
proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli 
autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, 
restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada 
l'autorizzazione (67). 
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi 
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 o 3-bis, del codice che 
effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio 
dell'attività ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l'ora di 
inizio e di fine della scorta (68). 
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più 
trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che 
l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito 
documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della 
M.C.T.C. 
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei 
limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, 
quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della 
M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con 
unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti. 
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, 
comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei 
lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli 
eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con 
l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con 
veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in 
caso di emergenza. 



(55)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 
2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211). 
(56)  Comma così modificato prima dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 
2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211). 
(57)  Lettera così modificata dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(58)  Lettera così modificata dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(59)  Periodo aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(60)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. 
Uff. 8 settembre 2004, n. 211). 
(61)  Comma prima modificato dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 1, 
D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 211). 
(62)  Con D.M. 18 luglio 1997 (Gazz. Uff. 9 agosto 1997, n. 185, S.O.), 
modificato dal D.M. 28 maggio 1998 (Gazz. Uff. 27 luglio 1998, n. 173), dal D.M. 
24 aprile 2003 (Gazz. Uff. 3 maggio 2003, n. 101) e dal D.M. 18 marzo 2005 
(Gazz. Uff. 23 maggio 2005, n. 118), è stato approvato il disciplinare tecnico 
previsto dal presente comma. 
(63)  Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). L'ultimo periodo è stato soppresso 
dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 settembre 2004, n. 
211). 
(64)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 8 
settembre 2004, n. 211). 
(65)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. 
Uff. 8 settembre 2004, n. 211). 
(66)  Comma così modificato dall'art. 14, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(67)  Gli attuali commi 14 e 14-bis, così sostituiscono l'originario comma 14 ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 
8 settembre 2004, n. 211). 
(68)  Gli attuali commi 14 e 14-bis, così sostituiscono l'originario comma 14 ai 
sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235 (Gazz. Uff. 
8 settembre 2004, n. 211). 
 





17. (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate 
per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre. 
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un 
periodo superiore a mesi sei. Per le categorie individuate all'articolo 13, 
comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validità annuale (69). 
3. Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o 
concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, 
non superiore ad un anno (70). 
4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia 
di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile 
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei 
manufatti e con la sicurezza della circolazione. 
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima 
dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di 
strada oggetto dell'autorizzazione. 



(69)  Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(70)  Comma così modificato dall'art. 15, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





18. (Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione 
per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei 
trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, 
si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte 
integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 
1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli 
indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed 
impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per 
importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre 
le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a 
quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti. 
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di 
autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o 
concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo 
trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. 
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni 
di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) 
che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della 
lunghezza del percorso autostradale non controllabile. 
4. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore 
usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, 
punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il 
richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare 
complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del 
singolo trasporto. 
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa 
complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è 
effettuata come segue: 
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), 
e), f) e g): 
      1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . L.   988.000; 
      2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . ¯  1.646.000; 
      3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . ¯  2.798.000. 

Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in 
più; 
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), 
limitatamente al rimorchio: 
      1) fino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . L.   329.000; 
      2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . ¯    576.000; 
      3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . ¯    988.000; 
      4) da oltre 56 t a 70 t. . . . . . . . . . . ¯  1.646.000. 

Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in 
più; 
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c): 
1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri 
ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per 
i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi 
massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da 
presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione 
concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le 
somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a 
due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese 
successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati 
nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dalle Ferrovie dello 
Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, 
le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, 
nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare 
direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, 
gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel 
trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della 
presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come 
sopra determinati. 
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, 
lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere 
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, 
l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della 
soluzione versata. 
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di 
itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione 
di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. 
competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono 
allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e 
trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di 
indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla 
lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni. 
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato 
nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità 
dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione. 
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono 
adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici 
ISTAT, di cui al comma 1. 
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 
3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di 
autostrade (71). 



(71)  Articolo così sostituito dall'art. 16, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





19. (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente.
1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese 
inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e 
le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla 
istruzione della pratica. 
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita 
polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni 
che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle 
persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto 
eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto 
del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia (72). 



(72)  Articolo così sostituito dall'art. 17, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





20. (Art. 10 Cod. Str.) Aggiornamenti.
1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti 
stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie 
per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti 
istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate (73). 



(73)  Articolo così sostituito dall'art. 18, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 4. Servizi di polizia stradale 
(Artt. 11-12 Codice della Strada) 
21. (Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio 
di informazioni.
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui 
all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro 
dell'interno. 
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali è 
affidato alla specialità polizia stradale della Polizia di stato. La scorta è 
curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto 
si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o 
trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei carabinieri. 
All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7. 
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli 
interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di 
ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha 
proceduto alla rilevazione dell'incidente. 
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali 
spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge. 
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le 
informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato 
dall'autorità giudiziaria competente. 
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono 
fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della 
autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e 
rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile 
previsto per la presentazione della querela. 



 





22. (Art. 12 Cod. Str.) Organi preposti.
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del 
codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza - Servizio Polizia Stradale. 
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via 
primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, 
alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in 
ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri 
operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, 
costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del 
Ministro dell'interno. 
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle 
amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione 
agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse. 
4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in 
esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli 
organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non 
abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne 
militari (74). 



(74)  Comma aggiunto dall'art. 19, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





23. (Art. 12 Cod. Str.) Esame di qualificazione.
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 
3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento 
di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di 
idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 
11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, 
comma 3, lettera b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, 
le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale 
di appartenenza (75). 
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per 
l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del 
codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il 
contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso 
della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e 
l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno 
tre anni (76). 
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme 
in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di 
comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai 
procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la 
tutela ed il controllo sull'uso della strada. 
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di 
riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che 
fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità 
quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante 
l'anno solare di validità. 
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la 
libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti 
automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della 
amministrazione di appartenenza. 



(75)  Comma così modificato dall'art. 20, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(76)  Comma così modificato dall'art. 20, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





24. (Art. 12 Cod. Str.) Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt.
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia 
stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, 
del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle 
seguenti caratteristiche: 
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale 
rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 
cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di 
larghezza; 
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero; 
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte 
superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale 
specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte 
inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una 
sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga 
superiore e 1 cm per quella inferiore; 
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, 
sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il 
segnale. 
2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti 
della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni 
manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai 
casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da 
cui dipendono i soggetti di cui al comma 1. 
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non 
sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree 
soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente 
visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di 
qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera 
rilasciata dalla competente amministrazione. 
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che 
con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o 
luminoso. 
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme 
ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da 
fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1 (77). 




(77)  Articolo così sostituito dall'art. 21, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





25. (Art. 14 Cod. Str.) Attività di tutela delle strade.
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le 
amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 
3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento 
amministrativo sanzionatorio. 
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura 
amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad 
inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione 
agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le 
ulteriori fasi del procedimento. 
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, 
l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, 
provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che 
ha effettuato l'accertamento (78). 



(78)  Articolo così sostituito dall'art. 23, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





TITOLO II 
Costruzione e tutela delle strade 
Capo I 
§ 1. Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto 
(Artt. 14-18 Codice della Strada) (79) 
26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati.
1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare 
nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente 
alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od 
escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del 
codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, 
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
a) 60 m per le strade di tipo A; 
b) 40 m per le strade di tipo B; 
c) 30 m per le strade di tipo C; 
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come 
definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice; 
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F. 
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del 
codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili 
dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia 
suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi 
gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da 
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono 
essere inferiori a: 
a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo B; 
c) 10 m per le strade di tipo C. 
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare 
nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e 
consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 
a) 5 m per le strade di tipo A, B; 
b) 3 m per le strade di tipo C, F. 
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite 
distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della 
circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la 
costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. 
Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi 
insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla 
massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del 
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, 
tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 
m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m 
costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali 
similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli 
emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza 
superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si 
applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno 
costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m 
sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e 
colture preesistenti (80). 



(79)  Il paragrafo del Titolo II è stato così sostituito dall'art. 22, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(80)  Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e 
poi così sostituito dall'art. 24, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





27. (Art. 17 Cod. Str.) Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati.
1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi 
in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: 
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano 
le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26; 
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la 
fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda 
congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza 
dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove 
tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. 



 





28. (Art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati.
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da 
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti 
ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere 
inferiori a: 
a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo D. 
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite 
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale 
da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 
a) 30 m per le strade di tipo A; 
b) 20 m per le strade di tipo D ed E; 
c) 10 m per le strade di tipo F. 
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da 
rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi 
natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 
a) m 3 per le strade di tipo A; 
b) m 2 per le strade di tipo D. 
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze 
minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione (81). 



(81)  Così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (Gazz. Uff. 19 
maggio 1993, n. 115), entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 





§ 2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi sulle strade 
(Artt. 20-22 Codice della Strada) 
29. (Art. 20 Cod. Str.) Ubicazione di chioschi od altre installazioni.
1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a 
carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di 
cui all'articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 
2, e 20, comma 2, del codice (82). 



(82)  Comma così modificato dall'art. 25, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo.
1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati 
di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali 
previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice. 
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento 
temporaneo hanno colore di fondo giallo. 
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi 
mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità 
del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli 
eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che 
possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione. 
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle 
situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato 
negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi 
segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del 
Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica (83). 
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con 
la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere 
stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera 
segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i 
segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli 
temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che 
orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno 
ripristinati i segnali permanenti (84). 
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette 
giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le 
seguenti indicazioni: 
a) ente proprietario o concessionario della strada; 
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7; 
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; 
d) inizio e termine previsto dei lavori; 
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di 
lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione 
sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori 
che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata 
dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi 
consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non 
programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che 
rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni 
di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente 
stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso 
individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti 
dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori 
e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la 
preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o 
concessionario della strada (85). 
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade 
extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i 
lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della 
giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della 
strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più 
ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei 
periodi annuali di minore traffico (86). 
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi 
danneggiamento subíto dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio 
immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il 
danneggiamento stesso. 



(83)  Con D.M. 10 luglio 2002 (Gazz. Uff. 26 settembre 2002, n. 226, Suppl. 
straord.) è stato emanato il disciplinare tecnico relativo agli schemi 
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo. 
(84)  Comma così modificato dall'art. 26, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(85)  Comma così modificato dall'art. 26, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(86)  Comma così modificato dall'art. 26, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





31. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento e delimitazione dei cantieri.
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione 
nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito 
di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai 
veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire 
all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e 
locali. 
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve 
essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello 
integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada 
interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire 
gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli 
successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri 
stradali. 
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono 
essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali: 
a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. 
II.50); 
b) segnali di obbligo: 
1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c); 
2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, II.80/e); 
3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c); 
4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b); 
5) passaggi consentiti (fig.II.83); 
c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. 
II.387); 
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), 
carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata 
(figg. II.412/b, II.413/c); 
e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73). 
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i 
seguenti segnali: 
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine 
divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del 
cantiere stradale; 
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388); 
c) strada deformata (fig. II.389); 
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390); 
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391); 
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo 
giallo. 
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, 
secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti: 
a) le barriere; 
b) i delineatori speciali; 
c) i coni e i delineatori flessibili; 
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; 
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli 
previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. 
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), 
l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza 
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 
Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del 
segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della 
loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo 
deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il 
segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può 
apportare modifiche di carattere tecnico o temporale. 



 





32. (Art. 21 Cod. Str.) Barriere.
1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte 
parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni 
idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o 
sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di 
pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e 
la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle 
direttive da esso impartite. 
2. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che 
presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in 
transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione 
stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione 
approvati dal Ministero dei lavori pubblici [e in conformità alle direttive da 
esso impartite] (87). 
3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale". 
4. La barriera "normale" (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique 
bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte 
quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve 
essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza 
non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in 
presenza di altri mezzi segnaletici di presegnalamento. 
5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con 
bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono 
essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione 
"normale" non inferiore a 60×240 cm e "grande" di 90×360 cm, oppure deve essere 
composta da almeno quattro moduli di dimensione normale 60×60 cm o grande 90×90 
cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non 
inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio 
obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 
1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le 
dimensioni possono essere ridotte alla metà (88). 



(87)  Comma così modificato dall'art. 27, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(88)  Comma così modificato dall'art. 27, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





33. (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali.
1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi: 
a) Paletto di delimitazione (fig. II.394). Esso deve essere usato in serie per 
evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve 
essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. 
L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è 
colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno 
una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 
20×80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 
30 cm da terra; 
b) Delineatore modulare di curva provvisoria (fig. II.395). Esso deve essere 
usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve 
provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre 
ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei 
deve essere contenuto nei seguenti valori: 
      +--------------------+---------------------------+         
      | Raggio della curva | Spaziamento longitudinale |         
      |     (in metri)     |        (in metri)         |         
      +--------------------+---------------------------+         
      | fino a 30. . . . . |             5             |         
      | da  30 a  50 . . . |            10             |         
      | da  50 a 100 . . . |            15             |         
      | da 100 a 200 . . . |            20             |         

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su 
fondo rosso. La dimensione "normale" è 60×60 cm, quella "grande" è di 90×90 cm. 



 





34. (Art. 21 Cod. Str.) Coni e delineatori flessibili.
1. Il Cono (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di 
lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per 
il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da 
incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione 
provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. 
Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È 
di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, 
nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il 
cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o 
dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La frequenza di 
posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura 
è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della 
strada e del traffico (89). 
2. Il Delineatore flessibile (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i 
sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro 
di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o 
cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o 
plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco 
retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve 
essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori 
flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione 
verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa 
è la stessa dei coni (90). 
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori 
flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 



(89)  Comma così modificato dall'art. 28, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(90)  Comma così modificato dall'art. 28, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





35. (Art. 21 Cod. Str.) Segnali orizzontali temporanei e dispositivi 
retroriflettenti integrativi o sostitutivi (91).
1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in 
corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette 
giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo 
stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i 
dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i 
conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità 
di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali. 
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere 
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della 
pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con 
materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere 
eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua (92). 
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al 
cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza 
lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e 
determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è 
previsto il rifacimento della pavimentazione (93). 
4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali 
sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la 
separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare 
il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce 
direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la 
segnaletica orizzontale permanente. 
5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la 
segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti 
integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette 
caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. 
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per 
rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente 
pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere 
un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od 
altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, 
in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente 
rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto 
dall'articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 
12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in 
aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa 
approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da 
esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6 
(94). 



(91)  Rubrica così modificata dall'art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(92)  Periodo aggiunto dall'art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 196, n. 284, S.O.). 
(93)  Periodo aggiunto dall'art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 196, n. 284, S.O.). 
(94)  Comma così modificato dall'art. 29, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





36. (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna.
1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori 
stradali è regolamentata nell'articolo 79. 
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità 
notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 
8. 
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità 
notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, 
con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non 
inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10. 

4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali 
orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia 
di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale 
bagnato. 
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali 
temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono 
stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma 5 (95). 
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro 
sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. 
Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di 
testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di 
colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito 
di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa (96). 
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve 
essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in 
progressione (luci scorrevoli). 
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con 
analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre 
sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da 
parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni 
di scarsa visibilità (97). 
9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione 
da parte del Ministero dei lavori pubblici (98). 



(95)  Comma così modificato dall'art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(96)  Comma così modificato dall'art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(97)  Periodo aggiunto dall'art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(98)  Comma così sostituito dall'art. 30, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





37. (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro.
1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che 
comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro 
attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante 
indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti. 
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente 
di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di 
colore bianco argento. 
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella 
realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio. 
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, 
rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico 
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (99). 



(99)  Con D.M. 9 giugno 1995 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) è stato 
approvato il disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e 
dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su 
strada in condizioni di scarsa visibilità. 
 





38. (Art. 21 Cod. Str.) Veicoli operativi.
1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o 
per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico, 
devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato 
da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove 
il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale 
"PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente 
di classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione 
deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o 
l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, 
detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti 
(100). 
2. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione 
di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica 
illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con 
opportuno anticipo (101): 
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora 
opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO 
DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO 
ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) se il 
limite è inferiore a 50 km/h (102); 
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali 
di LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in 
numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte. 



(100)  Comma così modificato dall'art. 31, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(101)  Comma così modificato dall'art. 31, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(102)  Lettera così sostituita dall'art. 31, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





39. (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili.
1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una 
velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di 
m/giorno a qualche km/h. 
2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per 
senso di marcia consiste in un (103): 
a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera 
coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a 
copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai 
conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che 
gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta 
stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due 
sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito 
contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello 
integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed 
eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un 
veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE 
MOBILE DI PREAVVISO (fig. II.400); 
b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata 
all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE 
MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche 
e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata 
verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci 
gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata 
come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende 
anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi 
eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI 
PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello 
trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di 
accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro 
impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere 
disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata (104). 

3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il 
cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I 
segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole 
retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non 
sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo 
deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale (105). 
4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla 
attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 
1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può 
essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, 
comma 3, lettera b) (106). 



(103)  Comma così modificato dall'art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(104)  Lettera così modificata dall'art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(105)  Comma così sostituito dall'art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(106)  Comma aggiunto dall'art. 32, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





40. (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.
1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei 
cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della 
incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi. 
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro 
raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove 
possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni 
così come previsto dall'articolo 32, comma 2. 
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse 
e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm2, opportunamente 
intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. 
4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre 
delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i 
lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto 
corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla 
carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del 
traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte 
della carreggiata, come precisato al comma 3. 
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, 
situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere 
completamente recintati (fig. II.402). 



 





41. (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di 
cantieri stradali.
1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri 
stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive 
dell'ente proprietario della strada. Il Limite di velocità deve essere posto in 
opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso 
supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere 
inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di 
rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. 
2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA 
LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario 
il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se 
una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona 
lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello 
di FINE LIMITE PRECEDENTE. 



 





42. (Art. 21 Cod. Str.) Strettoie e sensi unici alternati.
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali 
determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di 
pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, 
II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di 
cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello 
integrativo indicante la distanza della strettoia. 
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il 
transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3. 
3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 
m può essere regolato in tre modi: 
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA. 
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO 
ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve 
deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO 
ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno 
intralciato dai lavori. 
b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. 
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna 
estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, 
l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è 
legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con 
apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito 
anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 
cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola 
rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare 
uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 
80×60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e 
ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche 
a dispositivi meccanici. 
c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI. 
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza 
della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità 
della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori 
comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo 
fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di 
strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico 
deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) 
con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. 
Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio 
o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento 
(107). Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di 
arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il 
semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi 
di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato 
deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, 
che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione 
alle situazioni di traffico. 



(107)  Lettera così modificata dall'art. 33, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





43. (Art. 21 Cod. Str.) Deviazioni di itinerario.
1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso 
viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario 
normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) 
oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere 
decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada 
interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o 
concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti 
interessati. 
2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente: 
a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità 
ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade 
extraurbane principali (fig. II.406); 
b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. 
II.407/a e II.407/b); 
c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono 
essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, Preavvisi di 
deviazione sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per 
segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408); 
d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di 
veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato 
dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b); 
e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di 
veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal 
o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b). 
3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia 
vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso 
delle corsie: 
a) il segnale CORSIA o CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, 
II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, 
si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di 
due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la 
chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia 
secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale 
può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da 
un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la 
chiusura; 
b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/a, II. 413/b) deve 
essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene 
chiusa al traffico; 
c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere 
impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali; 
d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle 
corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414). 
4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente: 
a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le 
condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora 
la strada interrotta goda del diritto di precedenza; 
b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel 
numero necessario; 
c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, 
ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato. 



 





44. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale.
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: 
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; 
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso 
pubblico. 
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a 
livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli 
sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui 
all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le 
caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati (108). 



(108)  Comma così modificato dall'art. 34, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





45. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi alle strade extraurbane.
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati. 
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati [a 
livelli sfalsati] ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, 
misurata tra gli assi degli accessi consecutivi (109). 
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché 
realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra 
gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario 
della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, 
in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la 
realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per 
tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di 
attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti 
di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili 
dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti (110). 
4. Le strade extraurbane principali [e secondarie] di nuova costruzione devono 
essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale 
inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di 
immissione sulla strada (111). 
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e 
l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di 
svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in 
modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla 
sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla 
carreggiata (112). 
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi 
accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o 
per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare 
pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente 
quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in 
corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni 
qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità 
per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice. 
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone 
orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di 
sicurezza. 
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di 
adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di 
materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono 
essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non 
inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si 
diramano. 
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla 
strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei 
titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e 
le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la 
sorveglianza dello stesso (113). 
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali 
l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea 
segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto (114). 



(109)  Comma così modificato dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(110)  Comma così modificato dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(111)  Comma così modificato dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(112)  Comma così modificato dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(113)  Comma così sostituito dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(114)  Comma aggiunto dall'art. 35, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





46. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della 
strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: 
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve 
essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla 
velocità massima consentita nella strada medesima; 
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo 
stazionamento o alla circolazione dei veicoli (115); 
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole 
traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile 
da quella pedonale (116); 
d) [deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120] 
(117). 
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, 
punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, 
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli 
stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla 
figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il 
passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla 
richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato 
alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 
8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 (118). 
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente 
dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni 
previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida 
immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a 
protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di 
consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di 
ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità costruttive o per gravi 
limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile 
arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica 
dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare 
dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso 
in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con 
traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono 
determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione (119). 
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei 
quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per 
quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi 
idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le 
distanze dall'intersezione (120). 
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate 
al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile 
procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice (121). 



(115)  Lettera così modificata dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(116)  Lettera così modificata dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(117)  Lettera soppressa dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(118)  Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(119)  Comma così modificato dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(120)  Comma così modificato dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(121)  Comma aggiunto dall'art. 36, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





47. (Art. 23 Cod. Str.) Definizione dei mezzi pubblicitari.
1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, 
completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con 
materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si 
riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per 
luce propria che per luce indiretta. 
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da 
freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su 
manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le 
facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla 
pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata 
attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e 
comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né 
per luce indiretta. 
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di 
corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, 
illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze 
naturali. 
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea 
struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla 
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia 
tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può 
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale 
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una 
superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso 
per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere 
realizzata anche in materiale rigido. 
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla 
superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri 
alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi 
pubblicitari o propagandistici. 
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente 
quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo 
urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, 
panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche 
essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. 
8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto 
finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e 
non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, 
né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, 
né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di 
servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli 
stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di 
servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, 
con il termine "altri mezzi pubblicitari". 
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione 
dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla 
sicurezza stradale (122). 



(122)  Articolo così sostituito dall'art. 37, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli 
48. (Art. 23 Cod. Str.) Dimensioni.
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti 
dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai 
centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle 
insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in 
aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora 
la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia 
superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di 
esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², 
fino al limite di 50 m². 
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati 
entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai 
regolamenti comunali. 
3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti 
inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso 
l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei 
preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse 
dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione (123). 



(123)  Articolo così sostituito dall'art. 38, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





49. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio 
e degli altri mezzi pubblicitari (124).
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono 
essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e 
resistenti agli agenti atmosferici (125). 
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per 
resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia 
globalmente che nei singoli elementi. 
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e 
posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e 
l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima 
del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice. 
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno 
sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la 
segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, 
specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare 
confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in 
prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso 
utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi 
pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e 
d'obbligo, limitandone la percettibilità (126). 
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri 
mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti 
in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota 
non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella 
sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle 
locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia 
sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, 
ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata (127). 
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 
9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel 
momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona 
aderenza dei veicoli sugli stessi. 



(124)  Rubrica così modificata dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(125)  Comma così modificato dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(126)  Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(127)  Comma così sostituito dall'art. 39, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





50. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari 
luminosi.
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi 
pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai 
centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita 
l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità 
luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi 
abbagliamento (128). 
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi 
pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve 
generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata 
nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, 
al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in 
corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni 
semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri 
abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei 
cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a 
meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte 
dell'ente concedente l'autorizzazione (129). 
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, 
ambulatori e posti di pronto soccorso (130). 
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti 
comunali. 



(128)  Comma così sostituito dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(129)  Comma così sostituito dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(130)  Comma così modificato dall'art. 40, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





51. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è 
consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti. 
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi 
pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i 
quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, 
è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici 
previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è 
consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle 
seguenti distanze minime: 
a) 3 m dal limite della carreggiata; 
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; 
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; 
e) 150 m prima dei segnali di indicazione; 
f) 100 m dopo i segnali di indicazione; 
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 
1, punto 20), del codice; 
h) 250 m prima delle intersezioni; 
i) 100 m dopo le intersezioni; 
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. 
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso 
in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui 
viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri 
mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, 
costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è 
ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con 
il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli 
altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei 
segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri 
mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade 
ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti: 
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di 
esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; 
b) in corrispondenza delle intersezioni; 
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e 
su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due 
punti di tangenza; 
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi 
natura e pendenza superiore a 45°; 
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; 
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi 
laterali di protezione e di segnalamento. 
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi 
pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per 
i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non 
transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i 
casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati 
al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed 
effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva 
la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice: 
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, 
prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti 
semaforici e delle intersezioni; 
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di 
prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e 
dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e 
le intersezioni; 
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. 
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, 
all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle 
pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che 
hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della 
carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si 
applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne 
di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare 
la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. 
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non 
si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano 
collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai 
fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite 
della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza 
fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni 
dell'articolo 23, comma 1, del codice. 
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle 
intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari 
collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in 
aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai 
centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della 
carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento 
comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di 
individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e 
degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici 
utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati 
o al fronte stradale. 
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni 
senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di 
rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 
m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne 
di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle 
norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della 
carreggiata. 
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di 
fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario 
con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le 
distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze 
fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni 
dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di 
messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai 
regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, 
sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto 
conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano 
rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. 
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente: 
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o 
commerciali; 
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate 
allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di 
svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per 
essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano 
unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 
10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione 
pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e 
stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e 
spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di 
striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della 
manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che 
alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per 
gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e 
mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m 
ed a 12,5 m. 
11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri 
mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità 
inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei 
veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai 
regolamenti comunali. 
12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e 
dei cigli stradali. 
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non 
superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle 
distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal 
caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei 
segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i 
segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli 
o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m. 
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, 
si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. 
15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei 
luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che 
all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta 
rilasciato dal competente organo di tutela (131). 



(131)  Articolo così sostituito dall'art. 41, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





52. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di 
servizio e nelle aree di parcheggio.
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere 
collocati cartelli, insegne di esercizio e altri e mezzi pubblicitari la cui 
superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di 
servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 
3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi 
non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e 
decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione 
delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo 
della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la 
stazione o l'area di parcheggio. 
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri 
abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali. 
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie 
computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari 
abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite 
di 2 m² per ogni servizio prestato. 
4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del 
codice e del presente regolamento (132). 



(132)  Articolo così modificato dall'art. 42, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
53. (Art. 23 Cod. Str.) Autorizzazioni.
1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di 
altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di 
essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata (133): 
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale 
dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le 
autostrade; 
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria; 
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, 
dalle rispettive amministrazioni; 
d) per le strade militari dal comando territoriale competente. 
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere 
improntate ai princìpi della massima semplificazione e della determinazione dei 
tempi di rilascio. 
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione 
di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve 
presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato 
al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta 
dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende 
collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto 
della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la 
stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente 
il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un 
bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da 
parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è 
riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione 
all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta 
dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli 
elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere 
allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per 
ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la 
domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari 
per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di 
tutti i messaggi previsti (134). 
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due 
copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento. 
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega 
l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. 
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di 
mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa 
deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3 (135). 
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio 
dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto 
sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo 
quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico 
da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno 
precedente a quello di applicazione del listino (136). 
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, 
decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare 
il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo 
pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, 
all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i 
successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata. 
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere 
un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo 
l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria 
descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario 
autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e 
degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale 
(137). 
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro 
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree 
territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono 
destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade 
di cui agli articoli 225 e 226 del codice. 



(133)  Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(134)  Comma così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(135)  Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(136)  Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(137)  Comma così modificato dall'art. 43, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





54. (Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare dell'autorizzazione.
1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: 
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di 
esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno 
(138); 
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; 
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente 
competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio 
dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate 
esigenze; 
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o 
di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto 
dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al 
rilascio. 
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di 
segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei 
casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli 
stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della 
manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, 
ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di 
aderenza delle superfici stradali. 



(138)  Lettera così modificata dall'art. 44, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





55. (Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione.
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente 
fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta 
metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono 
riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: 
a) amministrazione rilasciante; 
b) soggetto titolare; 
c) numero dell'autorizzazione; 
d) progressiva chilometrica del punto di installazione; 
e) data di scadenza. 
Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di 
targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere 
indelebile (139). 
2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni 
rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno 
dei dati su di esse riportati (140). 



(139)  Periodo aggiunto dall'art. 45, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(140)  Comma così sostituito dall'art. 45, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





56. (Art. 23 Cod. Str.) Vigilanza.
1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio 
personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e 
sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli 
altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono 
obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona 
manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi 
pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse 
(141). 
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della 
vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto 
titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. 
Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, 
entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese 
sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui 
all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni 
all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza. 
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza 
può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari 
dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie 
segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di 
competenza. 
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati 
senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, comma 8, se non rispondenti al 
disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro gli 
otto giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e 
spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di 
inottemperanza si procede d'ufficio (142). 
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, 
dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del 
soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 
otto giorni dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede 
d'ufficio (143). 



(141)  Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(142)  Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(143)  Comma così modificato dall'art. 46, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





57. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità sui veicoli.
1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo 
quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a 
titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla 
superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di 
cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita 
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui 
appartiene il veicolo. 
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti 
al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni: 
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non 
ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; 
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di 
oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati (144) (145). 
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti 
al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri 
alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori 
condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, 
saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione 
parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 
75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) 
che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di 
pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite 
l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle 
vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono 
alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti 
messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade 
(146) (147). 
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui 
veicoli unicamente alle seguenti condizioni: 
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non 
superiori a quelle di classe 1; 
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della 
fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²; 
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della 
superficie; 
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 
70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; 
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili (148). 
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non 
devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono 
avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli 
segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa 
pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o 
che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i 
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al 
seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del 
codice (149). 



(144)  Comma così modificato dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 
422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 
(Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). 
(145)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, 
secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della 
Costituzione. 
(146)  Comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 
422, come sostituito dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 
(Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259). 
(147)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, 
secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della 
Costituzione. 
(148)  La Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 novembre 1999, n. 430 (Gazz. 
Uff. 24 novembre 1999, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, 
secondo, terzo e quarto comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della 
Costituzione. 
(149)  Articolo così sostituito dall'art. 47, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





58. (Art. 23 Cod. Str.) Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti 
all'entrata in vigore del codice.
1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in 
essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle 
disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere adeguati 
entro tre anni dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare 
dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma 
anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il 
cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento. Qualora 
l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa è 
subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso 
(150). 
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle 
distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del 
titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato 
della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, 
effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i 
successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e 
gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in 
ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in 
altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova 
autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi 
già corrisposti per l'autorizzazione originaria. 



(150)  Comma così modificato dall'art. 48, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





59. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica.
1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 
2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli 
orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari 
fissati al comma 1. 
3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è 
autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, 
entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 
della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal 
sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più 
comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui 
ricadono i comuni stessi. 
5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di 
esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 1° marzo 1991 (151). 



(151)  Articolo così sostituito dall'art. 49, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque 
(Artt. 24-33 Codice della Strada) 
60. (Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di servizio.
1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, 
comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere 
ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che 
costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le 
previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione 
alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete 
di distribuzione dei carburanti (152). 
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui 
all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree [predisposte a 
cura dell'ente proprietario della strada], comprendenti lo spazio idoneo per i 
veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di 
decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli (153). 
3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di 
intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in 
curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da 
consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono 
la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; 
presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla 
strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico. 
4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e 
qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il 
Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in 
conformità con le specifiche norme di settore vigenti (154). 



(152)  Periodo aggiunto dall'art. 50, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(153)  Comma così modificato dall'art. 50, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(154)  Comma così modificato dall'art. 50, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





61. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro 
degli utenti.
1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 
del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di 
tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i 
distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, 
i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto 
soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i 
contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti (155). 
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle 
aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti 
di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per 
autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è 
subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel 
rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il 
Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui 
all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte 
con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e 
per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti (156). 
3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione 
dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti 
previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di 
distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni 
caso la carreggiata stradale (157). 



(155)  Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(156)  Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(157)  Comma così modificato dall'art. 51, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





62. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta.
1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono 
essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di 
strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area 
deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente 
regolamento. 
2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi 
destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con 
camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono 
essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori 
per la raccolta differenziale dei rifiuti. 



 





63. (Art. 24 Cod. Str.) Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della 
rete viaria.
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete 
viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire 
la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. 
[Essi sono preclusi agli utenti della strada] (158). 
2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano 
come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di 
vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. 
L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la 
circolazione dei veicoli (159). 



(158)  Periodo soppresso dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(159)  Comma aggiunto dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





64. (Art. 24 Cod. Str.) Concessione.
1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel 
rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso 
dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. 
Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione 
la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, 
potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è 
dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati 
da apposita convenzione. 
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il 
disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le 
norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di 
vigilanza dell'ente stesso. 
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la 
disciplina dei rapporti economici. 
5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una 
successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in 
relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza. 



 





65. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del 
codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in 
sotterraneo. Essi [,quando sono realizzati a raso,] si distinguono in: 
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione 
della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro 
i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto; 
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti (160). 
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane 
secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e 
tranviarie di qualsiasi tipo e importanza. 
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando 
non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di 
particolari difficoltà tecniche. 
4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e 
delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidità della 
circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto 
oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonché della 
possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le 
norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto (161). 



(160)  Comma così modificato dall'art. 53, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(161)  Comma così sostituito dall'art. 53, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





66. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti in sotterraneo o con strutture 
sopraelevate.
1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi 
manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema 
a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli 
impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla 
circolazione stradale (162). 
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono 
dimensionati in modo da consentire la possibilità di effettuare interventi di 
manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio 
alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di 
concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i 
pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più 
servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di 
condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza 
contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante 
pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo 
casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti che non insistono sulla 
carreggiata (163). 
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti 
protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente 
approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione 
morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima 
misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. 
4. Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere 
realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che 
consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza 
dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di 
campagna [più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto]. Per 
gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del 
codice, detta distanza può essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari 
circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse 
prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la 
disciplina dei casi di deroga ivi prevista. L'accesso al manufatto di 
attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata (164). 
5. Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco sul piano viabile 
nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla 
normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte 
salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di 
impianto (165). 
6. Le tipologie e le modalità di esecuzione degli attraversamenti sia in 
sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione 
dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui 
all'articolo 67 (166). 
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nelle 
fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla 
massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati 
sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti 
centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la 
profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi 
delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede 
stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 (167). 
8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle 
fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve 
le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di 
impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del 
sostegno, misurata dal piano di campagna, più un franco di sicurezza. Si può 
derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la 
realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle 
pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, 
ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di 
sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata (168). 
9. [Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di 
pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori 
delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla 
altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. 
Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non 
consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale 
all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e 
dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di 
fuori della carreggiata] (169). 
10. [La disposizione di cui al comma 9 non si applica nella realizzazione di 
linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si 
sviluppino in sede propria. In tale caso i sostegni verticali della linea di 
alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della 
carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e 
segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento] (170). 



(162)  Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(163)  Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(164)  Comma così modificato dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(165)  Comma così modificato dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(166)  Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(167)  Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(168)  Comma così sostituito dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(169)  Comma soppresso dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(170)  Comma soppresso dall'art. 54, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





67. (Art. 25 Cod. Str.) Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e 
delle occupazioni stradali.
1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per 
l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso 
dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle 
specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi 
di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito 
o in percorsi alternativi. 
2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della 
segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si 
dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino 
alla data di ultimazione dei lavori. 
3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per 
ottenere la concessione ad eseguire i lavori. 
4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 
giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in 
concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata. 
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei 
manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione 
di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente 
concessionario nella quale devono essere stabiliti (171): 
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della 
carreggiata; 
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale; 
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; 
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente; 
e) la durata della concessione; 
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del 
concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei 
terzi danneggiati; 
g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista 
dall'articolo 27 del codice (172). 
In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del 
codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni 
generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e 
l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito 
cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, 
per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in 
conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente 
comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali 
specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola 
occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli 
stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi 
stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei 
lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il 
limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale (173). 
6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo 
dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della 
rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione 
effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente 
proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione 
dei lavori, effettuata dal concessionario (174). 



(171)  Comma così modificato dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(172)  Lettera aggiunta dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(173)  Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall'art. 55, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(174)  Comma così modificato dall'art. 55, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





68. (Art. 25 Cod. Str.) Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei 
rifiuti.
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di 
qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere 
collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare 
pericolo o intralcio alla circolazione. 
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti 
pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie 
complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm² comunque 
frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i 
requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui 
all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di 
traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, 
le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui 
all'articolo 79, comma 10. 
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle 
attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere 
applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di 
superficie di 20×20 cm in modo da realizzare una superficie totale di 
segnalazione non inferiore a 1600 cm2 (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i 
cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori 
della carreggiata o entro la stessa. 
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 
devono essere ubicati in sede propria. 
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di 
ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale 
conforme all'articolo 152, comma 2. 



 





69. (Art. 28 Cod. Str.) Obblighi dei concessionari di determinati servizi.
1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del 
codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata 
con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le 
prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della 
circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette 
prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la 
eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo imputabile al 
concessionario, ferma restando la possibilità di prorogare detti termini su 
motivata richiesta del concessionario stesso (175). 
2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati 
nei termini e con le modalità indicati dall'ente proprietario, questo ha 
facoltà, previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire 
detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al 
concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio 
dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali 
per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il 
concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento 
della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorità competente 
l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente (176). 



(175)  Comma così modificato dall'art. 56, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(176)  Comma così sostituito dall'art. 56, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





70. (Art. 32 Cod. Str.) Condotta delle acque.
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente 
proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge 
ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle 
opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni 
e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere 
effettuate. 
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario 
della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con 
avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, 
successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le 
somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente 
proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente 
immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente. 



 





71. (Art. 33 Cod. Str.) Canali artificiali e manufatti sui medesimi.
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle 
opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 70. 



 





§ 5. Oneri supplementari 
(Art. 34 Codice della Strada) 
72. (Art. 34 Cod. Str.) Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per 
l'adeguamento delle infrastrutture stradali.
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero 
del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo 
d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, 
alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza 
Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta 
alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda 
l'esercizio finanziario 1994. 
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, 
il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di 
trasferimenti da effettuare a favore dell'A.N.A.S. e delle regioni tiene conto 
delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice e le 
destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la 
viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al 
compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo (177). 
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1° aprile, 1° agosto 
e 1° dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del 
codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune 
accordo con l'AISCAT e su supporto informatico. 



(177)  L'art. 1, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha stabilito che, a decorrere 
dall'anno 2001, cessano i trasferimenti erariali previsti dal presente comma. 
 





TITOLO II 
Costruzione e tutela delle strade 
Capo II 
§ 1. Competenze 
(Art. 35 Codice della Strada) 
73. (Art. 35 Cod. Str.) Competenze.
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei 
fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è 
promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità 
previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e 
svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza 
del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle 
previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in 
materia. 
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta 
dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale 
sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, 
economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità 
indicate nell'articolo 1. 
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, 
l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla 
viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto 
interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, 
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal 
dirigente ad esso preposto. 
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle 
direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo 
delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate. 
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di 
elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema 
informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, 
si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui 
problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due 
sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua 
italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua 
diversa da quella italiana. 
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione 
amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività 
indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 . 
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle 
strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 
401. 
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa 
fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui 
all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui 
all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti. 



 





§ 2. La segnaletica in generale 
(Artt. 37-38 Codice della Strada) 
74. (Art. 37 Cod. Str.) Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice è proposto, nel 
termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della 
segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve 
contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, 
le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con 
l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e 
all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone 
l'articolo 37 del codice. 
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento 
impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente 
competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento 
impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di 
ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. 
3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro 
sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal 
Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad 
essa. 



 





75. (Art. 38 Cod. Str.) Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica.
1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende 
alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli 
aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei 
mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali 
aperte al pubblico transito. 
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, 
quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, 
parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti 
dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali 
sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari. 
3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice 
sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi 
di segnali. 



 





76. (Art. 38 Cod. Str.) Segnali per le esigenze dell'autorità militare.
1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti: 
a) segnali di classe dei ponti; 
b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni; 
c) segnali campali temporanei. 
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del 
richiamato articolo 38, comma 11 del codice, alle esigenze esclusive del 
traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico 
e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio 
del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente 
stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del 
traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei 
rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica 
al Ministero dei lavori pubblici e della difesa. 
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di 
apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei 
lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con 
l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è 
effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il 
concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di 
essa. 



 





§ 3. La segnaletica verticale 
(Art. 39 Codice della Strada) 
A) Segnali verticali in generale 
77. (Art. 39 Cod. Str.) Norme generali sui segnali verticali.
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli 
utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 
39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, 
dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente 
regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte 
integrante. 
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario 
della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a 
singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari 
delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema 
segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della 
fluidità della circolazione pedonale e veicolare. 
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade 
nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle 
velocità di progetto o locali predominanti e delle prevalenti tipologie di 
traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i 
velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché 
integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore 
(178). 
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per 
quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre 
indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere 
realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati 
localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, 
detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di 
informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte 
regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e 
disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo 
non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera 
rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente. 
5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente 
regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, 
ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per 
la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di 
segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli 
previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 
1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro 
caratteristiche non soddisfano [più] ai requisiti di cui al comma 1 e 
all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto 
conformi a quelli previsti nel presente regolamento (179). 
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità 
con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di 
servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente 
proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle 
presenti norme. 
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso 
devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della 
strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di 
fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei 
lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. 
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm2. 
Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri 
stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di 
apposizione. 



(178)  Comma così modificato dall'art. 57, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(179)  Comma così modificato dall'art. 57, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





78. (Art. 39 Cod. Str.) Colori dei segnali verticali.
1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed 
hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di 
cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione 
permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le 
eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento. 
2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di 
fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste: 
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse; 
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse; 
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per 
indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano; 
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione 
relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti 
alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada; 
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, 
culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione 
e per i camping; 
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, 
zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane; 
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI; 
h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE; 
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali; 
l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO. 
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere: 
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso; 
b) nere: sul giallo e sull'arancio; 
c) gialle: sul nero; 
d) blu o nere: sul bianco; 
e) grigio: sul bianco. 
4. I simboli sui colori di fondo devono essere: 
a) neri: sull'arancio e sul giallo; 
b) neri o blu: sul bianco; 
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero; 
d) grigio: sul bianco. 
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco 
con il colore nero. 



 





79. (Art. 39 Cod. Str.) Visibilità dei segnali.
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il 
conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. 
In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza 
del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, 
nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento 
richiesto. 
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in 
cui è richiesto un determinato comportamento. 
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di 
prescrizione sono indicativamente le seguenti: 
+------------------------------------+----------+--------------+ 
|                                    | Segnali  |   Segnali    | 
|           Tipi di strade           |    di    |      di      | 
|                                    | pericolo | prescrizione | 
+------------------------------------+----------+--------------+ 
| Autostrade  e  strade  extraurbane |          |              | 
|   principali . . . . . . . . . . . |   m 150  |     m 250    | 
| Strade  extraurbane  secondarie  e |          |              | 
|   urbane   di   scorrimento   (con |          |              | 
|   velocità superiore a 50 km/h). . |   m 100  |     m 150    | 
| Altre strade . . . . . . . . . . . |   m  50  |     m  80    | 

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono 
riportate nei relativi articoli. 
4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% 
di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il 
segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 
1, definito all'articolo 83. 
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di 
giorno. 
6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione 
propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale 
stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole. 
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo 
nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 
e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che 
appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di 
giorno. 
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro 
avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione 
e di illuminazione ambientale. 
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole 
rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare 
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (180). 
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza 
(classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui 
al comma 9. 
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente 
proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto 
da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza 
rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità 
locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche 
climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle 
condizioni orografiche. 
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è 
obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare 
precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di 
sorpasso, nonché per i segnali permanenti di preavviso e di direzione di nuova 
installazione. Il predetto impiego è facoltativo per gli altri segnali. Nel caso 
di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, 
la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la 
sostituzione dell'intero gruppo, che può permanere fino alla scadenza della sua 
vita utile (181). 
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di 
illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro. 



(180)  Con D.M. 31 marzo 1995 (Gazz. Uff. 9 maggio 1995, n. 106) - modificato 
dal D.M. 11 luglio 2000 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234), corretto con avviso 
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2000, n. 262 - la cui validità è stata 
confermata con il D.M. 3 maggio 1996 (Gazz. Uff. 6 giugno 1996, n. 131), è stato 
approvato il disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli 
di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei 
segnali stradali. 
(181)  Comma così modificato dall'art. 58, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali verticali.
1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di 
indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle 
II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, 
II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento. 
2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle 
strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a 
tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra 
della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di 
formato "normale". 
3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorché 
le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato 
"normale". 
4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in 
relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa 
autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale. 
5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale 
pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale 
composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro 
non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il 
fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali 
temporanei di prescrizione. Le dimensioni minime dei "segnali compositi" 
relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 
ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm. Nel 
segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta può avere diametro 
minimo di 20 cm (182). 
6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per 
situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di 
situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei 
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale. 
7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei 
segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli 
articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza 
delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione 
della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le 
norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, 
II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento). 



(182)  Comma così modificato dall'art. 59, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





81. (Art. 39 Cod. Str.) Installazione dei segnali verticali.
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. 
Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole 
spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi 
di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole 
categorie di segnali. 
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono 
avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non 
superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della 
banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, 
sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali 
devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del 
marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i 
sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, 
purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse. 
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo 
inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano 
orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione. 
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto 
possibile, ad altezza uniforme. 
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, 
ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari 
condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e 
comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque 
su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione 
delle lanterne semaforiche. 
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza 
minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza 
inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore 
per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza 
dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere 
ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia 
sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello 
II.6/n di cui all'articolo 83, comma 10). 
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 
150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con 
velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, 
del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei 
luoghi. 
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più 
vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di 
pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono 
essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso. 
9. I segnali dare precedenza (Art. 106) e fermarsi e dare precedenza (Art. 107) 
devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che 
gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da 
esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono 
essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza 
sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla 
segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale 
predominante su ambo le strade. 
10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere 
installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il 
divieto o l'obbligo stesso. L'installazione non è necessaria se il divieto o 
l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione (183). 
11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione 
del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di 
leggibilità del segnale stesso. 
12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza 
ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in 
funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza 
di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa 
verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione 
planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D. 
13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere 
temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di 
emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su 
attrezzature di lavoro fisse o mobili. 



(183)  Periodo aggiunto dall'art. 60, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





82. (Art. 39 Cod. Str.) Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri 
materiali usati per la segnaletica stradale.
1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di 
metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal 
Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale. 
2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo 
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno 
rispetto al terreno. 
3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione 
di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali. 
4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente 
protetti contro la corrosione. 
5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti 
lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario 
segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato 
l'abbinamento di due segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno (184). 



(184)  Comma così modificato dall'art. 61, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





83. (Art. 39 Cod. Str.) Pannelli integrativi.
1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi: 
a) per definire la validità nello spazio del segnale; 
b) per precisare il significato del segnale; 
c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per 
determinati periodi di tempo. 
2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli 
od iscrizioni esplicative sintetiche e concise. 
3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli: 
modello II.1 - per le distanze; 
modello II.2 - per le estese; 
modello II.3 - per indicare periodi di tempo; 
modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni; 
modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine; 
modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni; 
modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale. 
4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri 
arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, 
del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto 
dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b). 
5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o 
in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel 
quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b). 
6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l'ora o i minuti 
primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il 
pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d). 
7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga 
alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la 
validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi 
simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si 
intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su 
fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei 
veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle 
frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali (185). 
8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una 
prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, 
II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello inizio deve 
essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo 
generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio, e quello di 
FINE nei casi in cui non esiste il corrispondente segnale (186). 
9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione 
del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o 
esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del 
segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli 
II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, 
II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2). 
10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello II.6, salvo altri 
che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono (187): 
+------------------------+----------------------------+--------+ 
|         Simbolo        |        Significato         | Figura | 
+------------------------+----------------------------+--------+ 
|Pennello e striscia     |Segni  orizzontali in  corso|modello | 
|                        |  di rifacimento            | II.6/a | 
|Auto in collisione      |Incidente                   |modello | 
|                        |                            | II.6/b | 
|Locomotive              |Attraversamento di binari   |modello | 
|                        |                            | II.6/c | 
|Lama  sgombraneve e cri-|Sgombraneve in azione       |modello | 
| stallo di ghiaccio     |                            | II.6/d | 
|Onde azzurre            |Zona soggetta ad allagamento|modello | 
|                        |                            | II.6/e | 
|Due file di auto        |Coda                        |modello | 
|                        |                            | II.6/f | 
|Pala meccanica          |Mezzi di lavoro in azione   |modello | 
|                        |                            | II.6/g | 
|Cristalli di ghiaccio   |Strada  sdrucciolevole   per|modello | 
|                        |  ghiaccio                  | II.6/h | 
|Nuvola con gocce        |Strada  sdrucciolevole   per|modello | 
|                        |  pioggia                   | II.6/i | 
|Autocarro e auto        |Autocarri in rallentamento  |modello | 
|                        |                            | II.6/l | 
|Gru e auto              |Zona rimozione coatta       |modello | 
|                        |                            | II.6/m | 
|Freccia verticale       |Segnale di corsia           |modello | 
|                        |                            | II.6/n | 
|Esempi con iscrizione   |Tornanti                    |modelli | 
|                        |                            |II.6/p1,| 
|                        |                            |II.6/p2 | 
|Macchina operatrice  del|Pulizia strada              |modelli | 
|  servizio N.U.         |                            |II.6/q1,| 
|                        |                            |I.6/q2  | 

11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle 
confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza 
rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco. 
12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un 
simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo 
generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno 
specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti 
norme. 
13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo 
pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito 
(modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d). 



(185)  Comma così modificato dall'art. 62, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(186)  Comma così modificato dall'art. 62, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(187)  Comma così modificato dall'art. 62, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





B) Segnali di pericolo 
84. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pericolo in generale.
1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice 
diretto verso l'alto. 
2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale 
situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un 
conducente che osservi le normali regole di prudenza. 
3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento 
stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il 
pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo. Per motivi 
di sicurezza, il segnale può essere preceduto da un altro identico, sempre con 
pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo (188). 
4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle 
strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune 
misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano 
chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le 
corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 
5. Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di 
strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata 
dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con 
pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono 
intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa 
massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può 
superare i 3 km. 
6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non 
è chiaramente individuabile, il termine del pericolo può essere segnalato 
mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, 
II.5/b3). 
7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di 
prescrizione sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del 
secondo (189). 



(188)  Comma così modificato dall'art. 63, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(189)  Comma così modificato dall'art. 63, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





85. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta.
1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un 
tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare. 
2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia 
altimetrica convessa della strada che limita la visibilità. 
3. Il segnale CUNETTA (fig. II.3) deve essere usato per presegnalare una 
anomalia altimetrica concava della strada. 



 





86. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a curve pericolose.
1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o 
per insufficiente visibilità, deve essere usato uno dei seguenti segnali: 
a) CURVA A DESTRA (fig. II.4); 
b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5); 
c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6); 
d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7). 
2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare 
il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il 
pannello integrativo modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del 
tratto di strada interessato. 
3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il 
segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il 
pannello integrativo modello II.6/p1. Ciascun tornante può essere indicato con 
un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale 
esterno e al centro della curva (modello II.6/p2). 



 





87. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di passaggio a livello.
1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato 
per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o 
semibarriere. 
2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere 
usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle 
immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI 
S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza 
dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. 
II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più binari. 
3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere 
installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere 
installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d). 
4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto 
sotto i segnali delle figure II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e 
II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra 
il segnale e l'attraversamento ferroviario. 
5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre 
rosse su fondo bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata. 
6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il 
passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di 
personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato come 
prescritto nell'articolo 191 (190). 
7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a 
livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per 
l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali 
specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di 
intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento 
ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza 
dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. 
II.240). 



(190)  Comma così modificato dall'art. 64, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





88. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento 
pedonale e attraversamento ciclabile.
1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per 
presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non 
regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di 
carreggiata destinata ai veicoli. 
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per 
presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla 
carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità 
superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice. 
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per 
presegnalare un passaggio di velocipedi, contraddistinto dagli appositi segni 
sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di 
velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice 
(191). 
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei 
centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego 
per motivi di sicurezza. 



(191)  Comma così modificato dall'art. 65, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





89. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pendenza pericolosa.
1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) 
deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento 
rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con 
pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali 
particolarmente sfavorevoli. 
2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale. 



 





90. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di strettoia.
1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per 
presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo 
per la circolazione stradale. 
2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA 
ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento 
riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata. 
3. Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le strettoie che 
comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di 
cui all'articolo 135, comma 20, variazione corsie disponibili. 
4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori 
pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie. 



 





91. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di ponte mobile.
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una 
struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere 
apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, 
con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello 
integrativo modello II.3. 



 





92. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa.
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per 
presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il 
pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di 
accostamento. 
2. [Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con 
l'indicazione della estesa del tratto di strada interessato] (192). 



(192)  Comma soppresso dall'art. 66, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





93. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole.
1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per 
presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può 
presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale. 
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o 
altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi 
modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per 
pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/h e II.6/i; per altre cause 
localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata 
sinteticamente la natura (193). 



(193)  Comma così modificato dall'art. 67, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





94. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale bambini.
1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi 
frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco 
ed altri ambienti di richiamo per costoro. 



 





95. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi agli animali.
1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e 
ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la 
vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali. 



 





96. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di circolazione e di 
circolazione rotatoria.
1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per 
presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi 
sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione 
è regolata a senso unico. 
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio 
senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene 
utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE 
DISPONIBILI. 
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per 
l'andamento planoaltimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve 
essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2. 
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto 
necessario ai fini della sicurezza. 
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO 
UNICO FRONTALE (fig. II.349). 
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig.II.27) deve essere installato sulle 
strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade 
regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato 
solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di 
sicurezza. 



 





97. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di sbocco su molo o su argine.
1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per 
presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di 
canale, con pericolo di caduta in acqua. 



 





98. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta 
massi.
1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato 
per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, 
graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio 
del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far 
diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada. 
2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di 
strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale 
presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a 
sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra 
(fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b). 



 





99. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale semaforo.
1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto 
semaforico. Il suo impiego è obbligatorio sulle strade extraurbane (194). 
2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere 
rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso 
giallo lampeggiante. 
3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in 
orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne 
del semaforo cui il segnale si riferisce. 
4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le 
condizioni di impianto lo consentano. 



(194)  Periodo aggiunto dall'art. 68, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





100. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale aeromobili.
1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la 
possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in 
prossimità di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota. 



 





101. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale forte vento laterale.
1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per 
presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti raffiche di 
vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie, fine di tratti in 
trincea o analoghe situazioni. 



 





102. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale pericolo di incendio.
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per 
richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità 
delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di 
luoghi ad alto rischio di incendio. 
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con 
l'indicazione della estesa della zona a rischio. 



 





103. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di altri pericoli.
1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un 
pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti. 
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. 
In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello 
integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello. 



 





C) Segnali di prescrizione 
104. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione.
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli 
utenti della strada si suddividono in: 
a) SEGNALI DI PRECEDENZA; 
b) SEGNALI DI DIVIETO; 
c) SEGNALI DI OBBLIGO. 
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto 
e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti 
dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità 
zonale (195). 
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. 
Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi 
opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano 
chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le 
corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 
4. I segnali di prescrizione [devono essere posti ove inizia il divieto o 
l'obbligo;] possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un 
pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2 (196). 
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno 
specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo 
stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, 
eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una 
intersezione (197). 
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più 
categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello 
integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più 
categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo 
preceduto dalla parola eccetto (198). 



(195)  Periodo aggiunto dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(196)  Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(197)  Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(198)  Comma così modificato dall'art. 69, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





105. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di precedenza.
1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la 
precedenza si dividono in due classi: 
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che 
comprendono i segnali di: 
a) dare precedenza (art. 106), 
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107), 
c) preavviso di dare precedenza (art. 108), 
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109), 
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110), 
f) fine del diritto di precedenza (art. 111); 
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di 
traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto 
hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di: 
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112), 
h) diritto di precedenza (art. 113), 
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114). 
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono 
essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o 
II.5/b2. 
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e 
classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo 
modello II.7. 
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, 
lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui 
all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4. 
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), 
possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione 
obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi. 
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti 
in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi 
solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi 
non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica. 



 





106. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della 
intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti 
l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla 
strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare. 
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, 
comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della 
precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i 
centri abitati. 
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico 
in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 
(fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle 
strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la 
visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di 
avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono: 
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli 
pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità; 
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o 
di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri 
impedimenti. 
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo 
consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere 
integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9. 



 





107. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale fermarsi e dare precedenza.
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato 
nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per 
indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita 
striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area 
dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione. 
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato 
possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo 
106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità. 
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista 
nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale stop prevista 
nell'articolo 148, comma 8. 
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della 
intersezione o quanto più possibile vicino ad essa. 



 





108. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza.
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI 
FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto 
prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e 
dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità 
superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando 
le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di 
disciplina della circolazione. 
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di 
preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è 
riportata la configurazione topografica dell'intersezione. 
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita 
nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso. 
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra il 
segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere 
ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 
indicante la relativa distanza. 



 





109. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con precedenza a destra.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere 
installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o 
più strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale 
segnale nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del 
traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza. 



 





110. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati.
1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere 
usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le 
limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico 
della strada, nonché del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali è 
consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia 
alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente 
di traffico proveniente in senso inverso. 
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo 
o una scritta che ne indichi la corretta installazione. 
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono 
visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un 
impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del 
traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per 
un tempo determinato, in luogo del semaforo può essere disposto un servizio di 
segnalamento manuale mediante personale a ciò delegato dell'ente proprietario 
della strada [o dell'impresa che esegue i lavori o compie opere sulla strada] 
(199). 



(199)  Comma così modificato dall'art. 70, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





111. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di fine del diritto di precedenza.
1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per 
indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del 
diritto di precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada sia 
stato installato il segnale diritto di precedenza (fig. II.44). 
2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la 
precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi 
di sicurezza. 
3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore 
a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere 
ripetuto almeno una volta. 
4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere 
corredati da pannello integrativo modello II.1. 



 





112. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con diritto di precedenza.
1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere 
usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per 
presegnalare una intersezione con strade subordinate. 
2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo 
da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A 
"T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata 
si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra 
(fig. II.43/e). 
3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano 
l'obbligo di dare la precedenza o di fermarsi e dare la precedenza (200). 



(200)  Comma così modificato dall'art. 71, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





113. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare 
che un tratto di strada gode del diritto di precedenza. 
2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni 
intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni 
canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7. 



 





114. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici 
alternati.
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve 
essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso 
unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha 
precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di 
marcia. 



 





b) Segnali di divieto 
115. (Art. 39 Cod. Str.)Segnali di divieto in generale.
1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il 
transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero 
impongono limitazioni. 
2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici 
quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti 
solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti. 



 





116. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici.
1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono: 
a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46); 
b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47); 
c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di 
sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la 
manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua; 

d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il 
divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella 
indicata in metri sul segnale; 
e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità 
massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di 
strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui 
all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a 
determinate categorie di veicoli; 
f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è 
proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici. 



 





117. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto specifici.
1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di 
veicoli sono: 
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore 
per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di 
circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a 
motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata 
con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita 
dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere 
dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore; 
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53); 
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54); 
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55). Indica il divieto 
di transito per i velocipedi (201); 
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (fig. II.56); 
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57); 
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i 
motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore; 
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (fig. II.59); 
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 
3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al 
trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del 
simbolo del veicolo (fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può 
prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito; 
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO 
(fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata 
massa possono essere indicate con pannello integrativo; 
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62); 
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. 
II.63); 
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI 
FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE 
TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). 
Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate 
con pannello integrativo che ne indichi la quantità. 
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di 
divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione 
modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di 
due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto. 



(201)  Lettera così modificata dall'art. 72, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





118. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei 
veicoli.
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa 
dei veicoli sono: 
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ... METRI 
(fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è 
inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice; 
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 
... METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla 
strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del codice 
(202); 
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI 
LUNGHEZZA SUPERIORE A ... METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la 
lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita 
dall'articolo 61 del codice (203); 
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... 
TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è 
inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i 
veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere 
integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli 
ammessi a transitare contemporaneamente; 
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A ... 
TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse 
più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice. 
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere 
riportate sui cartelli di preavviso [di intersezione] (204). 
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle 
effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello 
stesso. 



(202)  Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(203)  Lettera così modificata dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(204)  Comma così modificato dall'art. 73, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





119. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine divieto (205).
1. I segnali che indicano la fine di un divieto sono (206): 
a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni 
precedentemente indicate cessano di essere valide; 
b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (fig. II.71). Deve essere usato 
ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità 
vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di 
velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI 
VELOCITÀ deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) 
indicante il nuovo limite; 
c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto 
di sorpasso per tutti i veicoli; 
d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO 
SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti 
al trasporto di persone. 
2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua 
nera. 



(205)  La rubrica e il comma 1, sono stati così modificati dall'art. 74, D.P.R. 
16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(206)  La rubrica e il comma 1, sono stati così modificati dall'art. 74, D.P.R. 
16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





120. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio.
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che 
forniscono indicazioni utili a tal fine, sono: 
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i 
luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei 
luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in 
assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, 
ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di 
iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 
20. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o 
brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i 
casi (207): 
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali 
vige il divieto (pannello integrativo modello II.3); 
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello 
II.4/b; 
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le 
operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con 
altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, 
modello II.8/a); 
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i 
luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la 
sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del 
veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello 
II.6/m poiché la rimozione coatta può comunque essere eseguita a norma 
dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI SOSTA E 
DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali 
(208); 
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area 
organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa 
indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per 
indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi 
a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, 
ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito 
in quelli di preavviso e di direzione; 
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da 
seguire verso il più vicino parcheggio; 
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei 
veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in 
permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il 
segnale ha dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. 
Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della 
strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e 
l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi 
dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, 
aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune. 
L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto 
titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione 
parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli 
(209). 
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di 
fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di 
sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 - 24". 
Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli 
integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli 
integrativi modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - 
esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate 
con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. 
II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel 
tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si 
impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa 
validità oraria del segnale di divieto (210). 
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per 
segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti 
alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia 
municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, [ovvero a 
veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario 
della strada,] limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la 
superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c) (211). 
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di 
pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente 
distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale 
PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di 
DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle 
particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), 
aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un 
esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili 
utili nei centri abitati o nelle località turistiche. 



(207)  Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(208)  Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(209)  Lettera così modificata dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(210)  Comma così modificato dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(211)  Comma così modificato dall'art. 75, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





c) Segnali di obbligo 
121. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo in generale.
1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno 
specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da 
rispettare. 
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici 
hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo 
rosso e simbolo nero. 
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate 
mediante pannello integrativo modello II.4. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
122. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico.
1. I segnali di obbligo generico sono: 
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; 
b) DIREZIONI CONSENTITE; 
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; 
d) ROTATORIA; 
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; 
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; 
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI. 
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d 
e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione 
consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono 
installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; 
quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del 
punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere 
integrati con pannelli di modello II.1. 
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono 
essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono 
installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo. 
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI 
CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi 
due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, 
di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno 
spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione 
di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue 
i lati dell'ostacolo. 
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di 
traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo 
o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara 
l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano 
spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali 
possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul 
lato opposto della testata spartitraffico stessa. 
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai 
conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve 
essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. 
Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI 
CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27). 
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per 
indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa 
soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I 
veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono 
impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine 
dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da 
una fascia rossa (fig. II.86). 
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per 
indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, 
con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in 
alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore 
prescrittivo. 
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui 
simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata 
alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali 
sono: 
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di 
un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da 
impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale 
(212); 
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di 
una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei 
velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni 
(213); 
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO 
PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un 
percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere 
ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni (214); 
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) 
che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare. 
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con 
analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - 
II.93/a - II.93/b - II.95). 



(212)  Lettera così modificata dall'art. 76, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(213)  Lettera così modificata dall'art. 76, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(214)  Lettera così modificata dall'art. 76, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





123. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo specifico.
1. I segnali di obbligo specifico sono: 
a) ALT - DOGANA 
b) ALT - POLIZIA 
c) ALT - STAZIONE. 
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco 
doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto 
della barra orizzontale, può essere riportata la parola "Dogana" nella lingua 
dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità 
Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. 
II.97/a e II.97/b. 
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un 
posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio 
fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna 
dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile 
affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle 
condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei 
veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere 
ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere 
posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza 
stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante 
quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine. 
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e 
in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è 
obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il 
segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in 
prossimità del confine. 



 





D) Segnali di indicazione 
(Art. 39 Codice della Strada) 
124. (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di indicazione.
1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli 
utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura 
circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed 
impianti stradali. 
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui 
all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti: 
a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata 
alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione; 
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni; 
c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di 
indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e 
distanza di leggibilità. 
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e 
nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo 
da essere facilmente avvistabile e riconoscibile. 
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve 
essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle 
esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo 
stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della 
strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario. 
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare 
attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al 
criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della 
circolazione. 
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di 
indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i 
seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente: 
a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun 
ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle 
diverse correnti veicolari; 
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le 
località indicate dai segnali di cui alla precedente lettera a) (215); 
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni; 
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili. 
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade 
extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio 
superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli 
itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle 
intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è 
obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6. 
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali 
di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di 
colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di 
viabilità da percorrere per raggiungerla. 
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore 
di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano. 



(215)  Lettera così modificata dall'art. 77, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





125. (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di 
indicazione.
1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei 
segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da 
evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici. 
2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle 
figure da II.100 a II.231. 
3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul 
segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o 
una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo. 
4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere 
autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e 
facilmente comprensibili. 
5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte 
utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti 
prescrizioni: 
a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a) 
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b) 
c) numeri normali positivi (tab. II.22c) 
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d) 
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e) 
f) numeri normali negativi (tab. II.22f) 
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g) 
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h) 
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i) 
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l) 
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m) 
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n). 
Nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue (216). 
6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi 
propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o 
villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei 
nomi comuni [e propri] riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come: 
a) strade urbane ed extraurbane; 
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, 
amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali; 
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri 
[geografici], comprese quelle dei pannelli integrativi. Per i nomi propri 
diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, è maiuscola. Sono 
consentite deroghe nelle zone bilingue (217). 
7. Di norma devono essere usati i caratteri "normali". I caratteri "stretti" 
sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o 
comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente 
lunghe rispetto alla grandezza del segnale. 
8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di 
leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle 
II.16 e II.17. 
9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per 
evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni. 
10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve 
essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi, 
(scuri su fondo chiaro). 



(216)  Periodo così sostituito dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(217)  Comma così modificato dall'art. 78, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





126. (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di indicazione.
1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati 
conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre 
assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocità locale 
predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella: 
    a) velocità = 130 km/h: d = 250 m 
    b) velocità = 110 km/h: d = 200 m 
    c) velocità =  90 km/h: d = 170 m 
    d) velocità =  70 km/h: d = 140 m 
    e) velocità =  50 km/h: d = 100 m 

Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e 
seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto in cui inizia la manovra 
di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono 
dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori 
espressi nella seguente tabella: 
  A) intersezioni con corsia di decelerazione:  
    a) velocità = 130 km/h: d =  50 m            
    b) velocità = 110 km/h: d =  40 m            
    c) velocità =  90 km/h: d =  30 m            
                                                 
  B) intersezioni senza corsia di decelerazione: 
    a) velocità = 110 km/h: d = 130 m            
    b) velocità =  90 km/h: d = 100 m            
    c) velocità =  70 km/h: d =  80 m            
    d) velocità =  50 km/h: d =  60 m 

Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare. 
3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze 
indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di 
avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a 
distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo. 
4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le 
condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto 
alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da 
uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello 
integrativo. Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di 
emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 
2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta 
con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1 (218). 
5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere 
posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede 
l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo 
spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in 
anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo. 
6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di 
intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere 
perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a 
seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti: 
a) sulla soglia dell'intersezione; 
b) su apposite isole spartitraffico; 
c) al limite di uscita dell'intersezione. 
7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della 
carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni: 
a) due o più corsie per senso di marcia; 
b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse; 
c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta; 
d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di 
attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani; 
e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci. 
8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono 
essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la 
carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232). 
9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o 
nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali. 
10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle 
fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici 
dell'ente proprietario della strada. 



(218)  Periodo aggiunto dall'art. 79, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





127. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso.
1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie: 
a) preavvisi di intersezione; 
b) segnali di preselezione. 
2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono 
lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere 
spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi 
delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. 
II.233, II.234, II.235). 
3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola 
località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite 
nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da 
consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni. 
4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si 
trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le 
distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238). 
5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle 
carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di 
segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione 
riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, 
con le frecce opportunamente orientate. 
6. Le cornici sono di colore: 
a) nero su fondo giallo, bianco e arancio; 
b) bianco sugli altri colori di fondo. 
7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono 
rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di 
prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la 
limitazione (figg. II.239 e II.240). 
8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso di 
marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva 
della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti 
intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di 
intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241 a 
II.245) (219). 
9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che 
evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni 
consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, 
corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio 
all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori 
utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione. Entro le corsie possono 
essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di 
prescrizione riferiti alla singola corsia (220). 
10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia 
sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce 
deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere 
compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247). 
11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei 
segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione 
di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2. 
12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla 
tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti 
quattro tipi base di freccia: 
a) verticale diretta verso l'alto; 
b) curvilinea diretta a destra o a sinistra; 
c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra; 
d) diretta a destra e a sinistra. 
13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere 
inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari 
internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di 
identificazione. 
14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione 
sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, 
II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma 7. 
15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico 
dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati. 
16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di 
dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni 
autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni 
segnaletiche anche relative ad altre strade. 



(219)  Comma così modificato dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(220)  Periodo aggiunto dall'art. 80, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione.
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno 
forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle 
tabelle II.13/a e II.13/b (fig. II.248) (221). 
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno 
forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località 
segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle 
II.14/a e II.14/b (fig. II.249). Per indicare la direzione diritto il segnale è 
rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la 
lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle 
II.14/a e II.14/b per i vari formati (222). 
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle 
carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di 
segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione 
riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, 
che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso 
il basso (figg. II.250, II.251 e II.252). 
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere 
prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono 
essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione 
che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti 
segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga 
disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali. 
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la 
distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere 
riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e 
II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i 
segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni 
interne al centro abitato stesso (223). 
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere 
ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa. 
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, 
comma 6. 
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un "gruppo segnaletico 
unitario" (figg. II.253, II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario 
devono essere rispettati i seguenti criteri: 
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, 
indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; 
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli 
stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm; 
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono 
essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo; 
d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; 
qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere 
posta sul lato destro del segnale; 
e) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", 
e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra"; 
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in 
basso, è il seguente, secondo i colori di fondo: 
1) bianco 
2) verde 
3) blu 
4) marrone 
5) nero; 
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario 
installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in 
più gruppi; 
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono 
essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione; 
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade 
extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono 
essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o 
verde. 
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente 
proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche 
i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, 
nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a 
cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni 
di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli 
enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente 
proprietario o concessionario della strada. 



(221)  Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(222)  Comma così modificato dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(223)  Periodo aggiunto dall'art. 81, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





129. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e progressive 
distanziometriche.
1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in 
combinazione, le cui caratteristiche sono: 
a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256); 
b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257); 
c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258); 
d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II 259); 
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260). 
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in 
chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). 
Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali 
distanziometrici lapidei. 
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di 
preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se 
stanti. 
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve 
essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di 
dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di 
leggibilità necessaria. 
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere 
usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e II.271). 
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle 
autostrade ed ai trafori. 



 





130. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del 
segnale di itinerario (fig. II.272). 
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o 
lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili 
attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa. 
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le 
iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere 
inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 
78. 



 





131. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di localizzazione.
1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale 
sono del tipo: 
a) segnali di località e fine località; 
b) localizzazione di punti di pubblico interesse. 
2. I segnali di località si suddividono in: 
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere 
a fondo bianco con cornice e lettere nere; 
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del 
territorio regionale o provinciale. 
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al comma 1, lettera a) ha di 
massima le seguenti dimensioni (224): 
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in 
rapporto al nome della località; 
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e 
lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm. 

4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per 
segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali 
acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del 
codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di 
LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE. Eventuali altre 
prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il 
corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO 
ABITATO (225). 
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per 
intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione 
può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio 
dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si 
tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra 
parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località 
segnalata. 
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione 
di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di 
conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle 
rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le 
seguenti: 
a) dimensioni suggerite 120×160 cm; 
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra 
obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, 
con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle 
località seguenti; 
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato; 
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati 
successivi importanti, come il capoluogo della provincia. 
Nel caso in cui non sia necessario indicare le località successive, specie se 
facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale è impiegato da solo 
(226). 
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig. 
II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale 
sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o 
provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o 
provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua 
rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del 
segnale sono di 90×200 cm. 
8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre 
sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non 
conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. 
L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a 
chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi 
d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, 
con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel 
termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge 
al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, 
che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non 
altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti 
di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, 
ospedale, comune, polizia municipale, ecc. (227). 
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, 
all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia 
orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da 
II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano 
servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice 
e freccia nera (figure da II.277 a II.284). 



(224)  Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(225)  Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(226)  Periodo aggiunto dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(227)  Comma così modificato dall'art. 82, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma.
1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle 
principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse. 
2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad 
evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità. 
3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di 
conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione. 
4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di 
località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il 
quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse 
dimensioni a seconda l'importanza di esse. 
5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali 
di direzione con freccia verticale verso l'alto. 
6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della 
strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286). In tal caso è opportuno 
che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di 
preselezione e su quello di direzione. 
7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, 
possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati 
a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione. 



 





133. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada.
1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di 
qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su 
entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni. 
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito 
dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale. 
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla 
tabella II.15 e cornice di colore blu. 
4. Il segnale nome-strada può essere applicato: 
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il 
marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza 
del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal 
piano stradale (fig. II.290); 
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del 
marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, 
disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. 
II.291); 
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il 
segnale può essere applicato ad essi; 
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro; 
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, 
salvo casi di impossibilità materiale. 
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere 
applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di 
sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni. 
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi 
al tratto di strada (fig. II.292). 
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero 
delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei 
regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di 
numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui 
pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso 
appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293). 
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni 
pubblicitarie. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
134. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio.
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui 
agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie 
espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 
2: 
a) turistiche; 
b) industriali, artigianali, commerciali (228); 
c) alberghiere; 
d) territoriali; 
e) di luoghi di pubblico interesse. 
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui 
alle figure da II.100 a II.231. 
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in 
posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali 
di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la 
visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al 
presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle 
strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di 
impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. 
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali 
di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora 
trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere 
ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri 
tecnici per l'installazione. 
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con 
cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione 
grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio 
comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può 
essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte 
(229). 
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere 
installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la 
configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un 
sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non 
compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante 
segnaletica e siano installati in posizione autonoma. Ove non esista una zona di 
attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è 
consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od 
origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle 
prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 (230). 
6. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di 
intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli 
di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove 
necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di 
direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona 
commerciale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei 
preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione (231). 
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o 
commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti 
collettivamente la zona [industriale]; tutte le attività e gli insediamenti 
particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle 
degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" 
o "zona commerciale" in genere (fig. II.297) (232). 
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere 
riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole 
la percezione. 
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario 
ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente 
proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. 
L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione 
dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in 
opera. 
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende: 
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di 
informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla 
lettera b) seguente (fig. II.298) (233); 
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale 
denominazione degli alberghi (fig. II.299); 
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in 
sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di 
indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig. 
II.300 e II.301). 
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, 
simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure. 



(228)  Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(229)  Periodo aggiunto dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(230)  Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(231)  Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(232)  Comma così modificato dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(233)  Lettera così modificata dall'art. 83, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





135. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali utili per la guida.
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo 
indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da 
un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una 
freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere 
abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri 
tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere 
le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le 
autostrade devono essere adottate dimensioni di 120×120 cm per il tipo quadrato, 
con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde, salvo 
le specifiche eccezioni. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono 
essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa 
composizione grafica (234). 
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza 
di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati, esso ha, 
fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le 
precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale 
o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello 
II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere 
abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353). 
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un 
attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in 
corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è 
consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione 
concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la 
strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, in 
corrispondenza dell'attraversamento, sulla eventuale isola spartitraffico 
salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade 
extraurbane e su quelle urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale 
di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso (235). 
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la 
fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale 
all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito 
al trasporto di bambini da e per la scuola. 
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso 
o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale. 
6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE 
(fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per 
l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della 
rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce 
angolate tra loro di 60°. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE 
INCLINATA (fig. II.308). 
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, 
indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e 
topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra 
senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (figg. II.310 e 
II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo 
della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa 
può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di 
preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per 
preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione. 
8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si 
consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo 
meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in 
corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti 
venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto 
segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. 
II.313). 
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio 
di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli 
a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e 
sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da 
utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che 
regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 
può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della 
strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90´90 
cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI 
VEICOLI A MOTORE (fig. II.315). 
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o 
artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati 
mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il 
segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè: 
a) accendere le luci anabbaglianti; 
b) divieto di fermata e di sosta; 
c) divieto di compiere inversioni di marcia; 
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico. 
Il segnale [medesimo] è installato prima dell'imbocco della galleria (236). 
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, 
cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello 
II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua 
attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. È installato 
all'inizio del ponte. 
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o 
zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari 
cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della 
strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA 
RESIDENZIALE (fig. II.319). Particolari regole di circolazione vigenti sulla 
strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato 
quadrato (tab.II.9) (237). 
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta 
alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i 
veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre 
deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita 
viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321). 
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/a) indica l'inizio 
dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a 
particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323/b). Con lo stesso segnale sono indicate le zone 
di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. 
Il segnale ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area 
nella quale non è consentito superare la velocità indicata nel cartello. 
All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITÀ LIMITATA (fig. II.323/b) 
(238). 
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un 
attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, 
contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e 
sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare 
di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in 
versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la 
combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata 
sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due 
lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in 
corrispondenza dell'attraversamento. 
16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre 
alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige 
il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una 
svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. 
II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei 
segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il 
segnale inversione di marcia (fig. II.327) è da considerare variante di uso 
specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato 
per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a 
carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza. 
17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una 
piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a 
circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola. Il segnale sos di cui al comma 
5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329 
(239). 
18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della 
transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, 
raccomanda pneumatici da neve o catene da neve, o impone queste ultime. Il 
cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza 
delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si 
impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali 
difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli 
mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi 
differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, 
le combinazioni ed i significati seguenti: 
+--------+-------------------------+---------------------------+ 
|Pannello|     Aspetto e colore    |      Significato [*]      | 
+--------+-------------------------+---------------------------+ 
|    a   |fondo verde e  iscrizione|  via libera               | 
|        |  "aperto" in bianco     |                           | 
|        |         oppure:         |                           | 
|        |fondo rosso e  iscrizione|  strada intransitabile    | 
|        |  "chiuso" in bianco     |                           | 
+--------+-------------------------+---------------------------+ 
|    b   |tutto bianco  senza alcun|                           | 
|        |  simbolo                |                           | 
|        |         oppure:         |                           | 
|        |segnale di figura II.87  |catene da neve obbligatorie| 
|        |         oppure:         |                           | 
|        |simboli II.181 e II.182  |si raccomandano  pneumatici| 
|        |                         |  o catene da neve         | 
+--------+-------------------------+---------------------------+ 
|    c   |tutto bianco  senza alcun|                           | 
|        |  simbolo                |                           | 
|        |         oppure:         |                           | 
|        |nomi di  località o  pro-|punto fin dove la  strada è| 
|        | gressive chilometriche  |  percorribile             |
                                                                 
__________
  [*] Se il passo o il  tratto terminale della  strada è chiuso, 
il  pannello "a"  mostra il  rosso e reca  l'iscrizione "chiuso"
ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il  passo è aperto, 
il  pannello "a" mostra il  verde e reca  l'iscrizione "aperto", 
ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è  aperto, il pannello 
bianco "c" non  porta alcuna  iscrizione ed il  pannello  bianco 
"b", secondo  lo  stato della  percorribilità, non  reca  alcuna 
iscrizione  oppure  mostra il  segnale della  figura  II.87  con 
altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i  simboli 
II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI (figg. 
II.331,  II.332,  II.333). Se  il  passo è  chiuso, il  pannello 
bianco "c" può recare il nome della località e della progressiva 
chilometrica sino alla  quale la strada è aperta ed il  pannello 
"b", secondo  lo  stato di  percorribilità  fino  alla  località 
suddetta, mostra il  segnale della  figura II.87: CATENE DA NEVE 
OBBLIGATORIE  ovvero i  simboli  II.181 e II.182: PNEUMATICI  DA 
NEVE  O  CATENE  RACCOMANDATI (figg.  II.334,  II.335,  II.336). 
La  rifrangenza   è  applicata  a  tutti  i  colori.  Dimensioni 
consigliate: cartello  principale 200x135 cm; pannelli a, b  e c 
35x105 cm. 

19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per 
l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili 
nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai 
veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. 
Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate 
nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il 
diametro di cm 60 o 40. 
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una 
variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione 
(figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni 
sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso, 
costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere 
impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente 
con le condizioni e caratteristiche della strada. 
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue 
dimensioni sono di 300×170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, 
su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, 
l'itinerario verso sistemi autostradali tangenziali od anulari. In funzione di 
preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed 
autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada 
(fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300×120 cm la parte sinistra e 
300×180 cm la parte destra. 
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, 
ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un 
pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale 
autostrada. 
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA 
PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo 
blu (figg. II.345, II.346, II.347). 
24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle 
intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è 
regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato 
parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale 
NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata 
i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se 
il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25×100 
cm. 
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente 
all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al 
comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i 
conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a 
sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le 
dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO 
UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di 
SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata. 
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. 
II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli 
di massa superiore a 3,5 t per evitare che attraversino un centro abitato o 
parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE 
AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351). 
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig. II.352) deve essere usato 
particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di 
velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera 
italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di 
velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso: 
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati; 
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati; 
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali; 

d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade. 
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda 
della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, 
i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea 
rossa obliqua. 



(234)  Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(235)  Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(236)  Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(237)  L'ultimo periodo è stato così sostituito dall'art. 84, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(238)  Comma così modificato dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(239)  Periodo aggiunto dall'art. 84, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





136. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili.
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati 
in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una 
freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un 
pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale 
ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello 
spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente 
articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i 
segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni 
sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade 
devono essere adottate dimensioni di 150×225 cm con proporzionale aumento delle 
altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali 
sono a fondo verde. 
2. Il segnale di pronto soccorso (fig. II.353) indica un posto sanitario 
organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono 
essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni 
più importanti della viabilità principale. 
3. Il segnale assistenza meccanica (fig. II.354) indica una officina meccanica o 
similari lungo la viabilità extraurbana. 
4. Il segnale telefono (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico 
lungo la viabilità extraurbana. 
5. Il segnale rifornimento (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di 
distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana. 
6. Il segnale fermata autobus (fig. II.358) indica i punti di fermata degli 
autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al 
quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei 
servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è 
sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le 
dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade 
entro il centro abitato (240). 
7. Il segnale fermata tram (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea 
tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6. 
8. Il segnale informazioni (fig. II.360) indica un posto di informazioni 
turistiche o di altra natura. 
9. Il segnale ostello per la gioventù (fig. II.361) indica un ostello o albergo 
per la gioventù. 
10. Il segnale area per picnic (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con 
tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa 
fermarsi e sostare. 
11. Il segnale campeggio (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura 
ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la 
sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella 
urbana periferica. [Il segnale è installato a spese e cura dei proprietari o 
gestori dei campeggi, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada] 
(241). 
12. Il segnale radio informazioni stradali (fig. II.364) indica agli utenti la 
frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la 
circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa 
dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità 
normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la 
posa in opera sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario 
della strada. 
13. Il segnale motel (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo 
alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade 
extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di 
area di servizio. 
14. I segnali bar (fig. II.366) e ristorante (fig. II.367) indicano 
rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade 
extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di 
area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati. 
15. I segnali parcheggio di scambio (con autobus, ovvero tram, ovvero 
metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da 
II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e 
predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di 
itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere 
inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri 
distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono 
riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo 
modello II.6 con la eventuale denominazione della fermata (242). 
16. Il segnale auto su treno e auto al seguito (figg. II.372 e II.373), posto 
nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio 
di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese 
dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada. 
17. Il segnale auto su nave (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, 
all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai 
moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo 
determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli 
verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I 
segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della 
destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere 
espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua 
italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della 
sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un 
ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. 
Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili 
ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di 
imbarco. 
18. Il segnale taxi (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta 
riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce 
gialle, integrata da iscrizioni orizzontali "taxi". Le dimensioni normali sono 
di 40×60 cm, quelle grandi 60×90 cm. 
19. Per indicare le aree di servizio sulla viabilità extraurbana e su quella 
autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i 
simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei 
commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il 
solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da 
seguire per raggiungerli. 
20. Il segnale area attrezzata con impianti di scarico (fig. II.377) indica 
un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan dotata 
di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque 
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e 
degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti. 
21. Il segnale polizia (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di 
un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate 
la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità 
extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo 
bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 60´90 cm. È installato a cura e 
spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia (243). 



(240)  Comma così modificato dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(241)  L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 
1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(242)  Comma così modificato dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(243)  Comma così modificato dall'art. 85, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 4. La segnaletica orizzontale 
(Art. 40 Codice della Strada) 
137. (Art. 40 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali orizzontali.
1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da 
renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con 
fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche 
avverse possono essere utilizzati materiali particolari. 
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo 
quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri 
segnali. 
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali 
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della 
pavimentazione. In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie 
plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua 
deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse (244). 
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di antiscivolosità e di 
durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di 
misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico 
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (245). 
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti: 
a) bianco, 
b) giallo, 
c) azzurro, 
d) giallo alternato con il nero. 
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli 
seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i 
relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione. 
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di 
quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni 
su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con 
materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione. 

7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di 
rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi 
tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di 
riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto 
segnale verticale. 
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il 
quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee 
tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, 
confusione con i nuovi segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la 
segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro 
rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie 
stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere 
ulteriormente ostacolato (246). 



(244)  Periodo aggiunto dall'art. 86, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(245)  Comma così modificato dall'art. 86, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(246)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 86, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





138. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce longitudinali.
1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie 
di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso 
determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse 
quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane 
principali, di 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento 
ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali (247). 
2. Le strisce longitudinali si suddividono in: 
a) strisce di separazione dei sensi di marcia; 
b) strisce di corsia; 
c) strisce di margine della carreggiata; 
d) strisce di raccordo; 
e) strisce di guida sulle intersezioni. 
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); 
le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei 
rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella: 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
| Tipo di|Tratto|Intervallo|             Ambito di             | 
|striscia|  m   |     m    |           applicazione            | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    a   |  4,5 |    7,5   |Per separazione dei sensi di marcia| 
|        |      |          |  e  delle  corsie  di  marcia  nei| 
|        |      |          |  tratti con  velocità di  progetto| 
|        |      |          |  superiore a 110 km/h             | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    b   |  3,0 |    4,5   |Per separazione dei sensi di marcia| 
|        |      |          |  e  delle  corsie  di  marcia  nei| 
|        |      |          |  tratti con  velocità  di progetto| 
|        |      |          |  tra 50 e 110 km/h                | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    c   |  3,0 |    3,0   |Per separazione dei sensi di marcia| 
|        |      |          |  e  delle  corsie  di  marcia  nei| 
|        |      |          |  tratti con velocità non superiore| 
|        |      |          |  a 50 km/h o in galleria          | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    d   |  4,5 |    1,5   |Per  strisce  di   preavviso  dello| 
|        |      |          |  approssimarsi  di   una  striscia| 
|        |      |          |  continua                         | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    e   |  3,0 |    3,0   |Per   delimitare   le   corsie   di| 
|        |      |          |  accelerazione e decelerazione    | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    f   |  1,0 |    1,0   |Per   strisce   di   margine,   per| 
|        |      |          |  interruzione  di linee   continue| 
|        |      |          |  in  corrispondenza   di   accessi| 
|        |      |          |  laterali o di passi carrabili    | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    g   |  1,0 |    1,5   |Per   strisce   di    guida   sulle| 
|        |      |          |  intersezioni                     | 
+--------+------+----------+-----------------------------------+ 
|    h   |  4,5 |    3     | Per strisce di  separazione  delle| 
|        |      |          |  corsie reversibili               | 

4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella 
del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla 
lunghezza del tratto. Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura 
delle linee discontinue affinché i nuovi segmenti coincidano il più possibile 
con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilità di 
errore (248). 
5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il 
caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire 
tale lunghezza o in caso di raccordo con le linee di arresto (249). 
6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di 
strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa 
delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali. 



(247)  Comma così modificato dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(248)  Periodo aggiunto dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(249)  Comma così modificato dall'art. 87, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





139. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di separazione dei sensi di marcia.
1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce 
longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra 
le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di 
esse. 
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua: 
a) sulle carreggiate con una corsia per senso di marcia, allorché non si voglia 
consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il 
sorpasso (250); 
b) in prossimità delle intersezioni a raso; 
c) nelle zone di attestamento; 
d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili; 
e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle 
curve e sui dossi; 
f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello; 
g) in prossimità delle strettoie. 
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico 
alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere 
lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il 
tratto in cui la visibilità non è sufficiente. 
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere 
impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di 
visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la 
possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. 
II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 
m. 
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, 
la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso 
consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata. 
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi 
di marcia nei seguenti casi: 
a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. 
II.426); 
b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da 
strisce continue (fig. II.426); 
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della 
carreggiata; 
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per 
conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di 
marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, 
esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2. 

7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le 
strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla 
tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio 
di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica. 
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di 
separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue. 
9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o 
accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le 
manovre di attraversamento o di svolta. 
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che 
servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la 
effettuazione delle manovre connesse con la sosta. 
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia 
longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare 
strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella 
dell'articolo 138, comma 3. 



(250)  Lettera così modificata dall'art. 88, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





140. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di corsia.
1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che 
delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del 
tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i 
seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di 
emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m. 
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere 
ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse 
dal trasporto pubblico o dal traffico pesante. 
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il 
più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in 
corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere 
realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del 
raggio di curvatura. 
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di 
separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto 
immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 
m. 
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere 
prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo 
discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate 
all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di 
cui all'articolo 143. 
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla 
pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce 
continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, 
distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato 
della corsia riservata (fig. II.427/a). 
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla 
pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce 
continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm 
distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato 
della pista ciclabile (fig. II.427/b). 



 





141. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di margine della carreggiata.
1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco. 
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di 
emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada 
in cui vige il divieto di sosta. 
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con 
obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e 
decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, 
II.428/b, II.428/c). 
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e 
le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le 
rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade 
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm 
per le strade locali (251). 
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, 
nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni 
atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo che producono 
un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il 
conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale 
accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In 
tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può 
raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli 
elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione 
da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale (252). 



(251)  Comma così sostituito dall'art. 89, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(252)  Comma così modificato dall'art. 89, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





142. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di raccordo.
1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno 
usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile 
dal traffico, o delle corsie. 
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve 
superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% 
per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse 
impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429). 
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali 
si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere 
visualizzate mediante zebratura. 
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole 
posti entro la carreggiata devono essere realizzati come indicato in figura 
II.430. 



 





143. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di guida sulle intersezioni.
1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella 
dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono 
essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra 
secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b). 
2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresì per 
indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram. 



 





144. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce trasversali.
1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di 
colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in 
corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali 
semaforizzati ed in presenza del segnale fermarsi e dare precedenza (figg. 
II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del 
segnale dare precedenza. 
2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse 
della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, 
in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere 
tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, 
fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia 
possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento 
degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza 
di corsie di accelerazione. 
3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la 
striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi 
unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente 
od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia 
longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, 
rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. 
4. La linea di arresto, in presenza del segnale dare precedenza, è costituita da 
una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il 
conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base 
compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433). In 
particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 
60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza 
tra due triangoli è pari a circa la metà della base (253). 
5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto 
deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m 
dal limite di questo (fig. II.431/a). 



(253)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 90, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





145. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti pedonali.
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante 
zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di 
lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di 
quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli 
intervalli è di 50 cm (fig. II.434). 
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata 
al flusso del traffico pedonale. 
3. In presenza del segnale fermarsi e dare precedenza l'attraversamento 
pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, 
lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere 
incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di 
protezione (fig. II.435). 
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da 
parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la 
carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di 
marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui 
all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. 
Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436). 



 





146. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti ciclabili.
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la 
continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione. 
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due 
strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli 
lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce 
trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli 
attraversamenti a doppio senso (fig. II.437). In caso di attraversamento 
ciclabile contiguo a quello pedonale è sufficiente evidenziare con la striscia 
discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale (254). 
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è 
consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei 
confronti dei velocipedi che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli 
attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei 
veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui 
all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. 
Su tale striscia è vietata la sosta (255). 



(254)  Periodo aggiunto dall'art. 91, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(255)  Comma così modificato dall'art. 91, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





147. (Art. 40 Cod. Str.) Frecce direzionali.
1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la 
preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le 
corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo 
di frecce direzionali di colore bianco. 
2. Le frecce direzionali sono: 
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra; 
b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto 
dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico; 
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra; 
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per 
la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; 
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per 
la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione; 
f) freccia di rientro. 
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su 
cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c 
e II.438/d. 
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le 
direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439). 
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura 
II.440. 
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve 
distare dal bordo di questa almeno 5 m. 
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa 
corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere 
deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di 
attestamento. 



 





148. (Art. 40 Cod. Str.) Iscrizioni e simboli.
1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione 
esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni 
devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, 
II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento. 
2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, 
o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera. 
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale 
scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre 
che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci. 
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole bus, tram 
e taxi, che devono essere di colore giallo. 
5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono 
applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle 
tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente 
regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da 
II.441/a a II.441/f). 
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere 
allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia. 
7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo 
spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la 
dimensione maggiore delle lettere. 
8. In presenza del segnale verticale fermarsi e dare precedenza, la linea di 
arresto deve essere integrata con l'iscrizione stop sulla pavimentazione; tale 
iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si 
riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo 
della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a). 
9. In presenza del segnale verticale dare precedenza, la linea di arresto può 
essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione 
(fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni 
corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo 
non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno 
di 2 m. 
10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad 
integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio 
una croce di sant'andrea integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali è 
bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443. Il 
tracciamento è a carico dell'ente proprietario della strada (256). 
11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli 
in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili 
può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di pista ciclabile 
(fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in 
funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. 
12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, 
possono essere consentiti previa autorizzazione del Ministero dei lavori 
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale 
(257). 



(256)  Periodo aggiunto dall'art. 92, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(257)  Comma così modificato dall'art. 92, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





149. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la 
sosta riservata.
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento 
sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, 
oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la 
suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo 
(258). 
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è 
obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° 
rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con 
inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è 
consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente 
all'asse della corsia adiacente agli stalli). 
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono: 
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento; 
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento; 
c) giallo per gli stalli di sosta riservati. 
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante 
iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato. 
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati 
da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; 
devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per 
consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e 
di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figg. 
II.445/a, II.445/b, II.445/c). 



(258)  Comma così modificato dall'art. 93, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





150. (Art. 40 Cod. Str.) Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli 
entro la carreggiata.
1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di 
presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati 
mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei 
veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata. 
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di 
almeno 45° rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; 
gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce 
(fig. II.446). 
3. Le strisce di raccordo sono bianche. 
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta. 



 





151. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in 
servizio di trasporto pubblico collettivo di linea.
1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di 
trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia 
longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal 
marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali 
gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso 
di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La 
larghezza delle strisce è di 12 cm. 
2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza 
pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al 
marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la 
zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 
2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata. 
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di 
una striscia gialla a zig zag (fig. II.447). 
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta 
l'iscrizione bus. 
5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli. 



 





152. (Art. 40 Cod. Str.) Altri segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dell'articolo 35. 
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere 
segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza 
della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la 
sosta in permanenza. 
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con 
segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero 
tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede o della parete che 
delimita la strada (fig. II.448) (259). 
4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i 
segnali a validità diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la 
segnaletica orizzontale può essere realizzata anche con materiale lapideo (260). 

5. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono 
regolati dall'articolo 154 (261). 



(259)  Comma così modificato dall'art. 94, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(260)  L'art. 94, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha aggiunto l'attuale comma 4 ed ha conseguentemente rinumerato 
l'originario comma 4 in comma 5. 
(261)  L'art. 94, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha aggiunto l'attuale comma 4 ed ha conseguentemente rinumerato 
l'originario comma 4 in comma 5. 
 





153. (Art. 40 Cod. Str.) Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali 
orizzontali.
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono 
essere usati per rafforzare i segnali orizzontali. 
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della 
segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 
3. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della 
pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o 
altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La 
spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in 
curva (262). 
4. Le caratteristiche dimensionali fotometriche, colorimetriche e di resistenza 
all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare 
tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (263). 



(262)  Comma così modificato dall'art. 95, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(263)  Comma così modificato dall'art. 95, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





154. (Art. 40 Cod. Str.) Altri dispositivi per segnaletica orizzontale.
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso 
della pavimentazione o sporgenti al massimo 3 cm (264). 
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzate con 
qualunque materiale, purché idoneo per visibilità, durata e antiscivolosità a 
costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di 
striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli 
precedenti (265). 
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi 
non deve essere superiore a 100 cm. 
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti 
all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale. 



(264)  Comma così modificato dall'art. 96, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(265)  Comma così modificato dall'art. 96, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





155. (Art. 40 Cod. Str.) Segnali orizzontali vietati.
1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, 
soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti 
norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni 
sportive. 



 





§ 5. Segnali luminosi 
(Art. 41 Codice della Strada) 
156. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione.
1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere 
illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli 
prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di 
illuminazione e non producano abbagliamento. 



 





§ 5. Segnali luminosi 
(Art. 41 Codice della Strada) 
157. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi di indicazione.
1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere 
illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli 
prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di 
illuminazione e non producano abbagliamento. 



 





158. (Art. 41 Cod. Str.) Funzione delle lanterne semaforiche.
1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, 
servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una 
intersezione o in un tronco stradale. 



 





159. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari normali.
1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma 
circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce 
gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449). 
2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella 
segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione 
delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al 
centro e luce verde a destra (fig. II.232). 
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: 
a) luce verde, 
b) luce gialla, 
c) luce rossa. 
4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può 
essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo 
da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada 
di una delle due luci. 
5. Se la manovra di svolta a destra è consentita con continuità, la lanterna 
semaforica veicolare normale può essere integrata con una luce verde direzionale 
posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare (266). 



(266)  Comma aggiunto dall'art. 97, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 
4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





160. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari di corsia.
1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce 
luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: 
freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (fig. 
II.450 e II.451). 
2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista 
dall'articolo 159, comma 3. 
3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in 
presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre 
relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle 
correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede. 
4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo 
dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli. 
5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, o prossimo a 90°, nel 
caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate 
possono essere accoppiate in un'unica luce (267). 



(267)  Comma così modificato dall'art. 98, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





161. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto 
pubblico.
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e 
II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a 
tre o più luci con i seguenti simboli: 
a) barra bianca orizzontale su fondo nero; 
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero; 
c) barra bianca verticale su fondo nero; 
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; 
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 
2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, 
triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra 
bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in 
sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa 
rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a sinistra per la 
luce di cui alla lettera e) del comma 1. 
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: 
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra; 
b) triangolo giallo; 
c) barra bianca orizzontale. 
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate 
unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare 
confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare. 



 





162. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche pedonali.
1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla 
regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci 
con i seguenti simboli: 
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento 
di attesa; 
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in 
atteggiamento di attesa; 
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento 
di movimento. 
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo 
al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455). 
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: 
a) pedone verde, 
b) pedone giallo, 
c) pedone rosso. 
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un 
tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare 
l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i 
veicoli in conflitto con essi. 
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 
5, del codice sono a tre fasi: 
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto 
primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; 
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto 
primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale 
se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla; 
c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa. 
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a 
chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo 
semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo 
ciclo utile successivo alla chiamata. 
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in 
maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente 
percettibile senza arrecare disturbo. 



 





163. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per velocipedi.
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla 
regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci 
con i seguenti simboli: 
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero; 
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero; 
c) bicicletta verde su fondo circolare nero. 
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta 
gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457). 
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente: 
a) bicicletta verde; 
b) bicicletta gialla; 
c) bicicletta rossa. 
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di 
piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne 
pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento 
identico a quello dei pedoni (268). 



(268)  Comma così modificato dall'art. 99, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





164. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili.
1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di 
consentire la reversibilità del senso di marcia su determinate corsie di una 
carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di 
stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali 
lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di 
marcia cui si riferiscono e presentano due luci: 
a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra; 
b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta 
verso il basso, posta a destra. 
2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali 
reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a 
forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a 
destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente 
l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la 
direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459). 
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere 
collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non 
reversibili. 



 





165. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche gialle lampeggianti.
1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi: 
a) una o due luci circolari lampeggianti (269); 
b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo 
nero, in atteggiamento di movimento; 
c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su 
fondo nero. 
2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle 
intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare 
l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad 
usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale 
di pericolo semaforo con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello 
stesso o installate al di sopra del segnale (270). 
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli 
impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli 
che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che 
transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la 
manovra di svolta a destra dei veicoli. 
4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere 
b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono 
procedere dando la precedenza ai pedoni o ai velocipedi che percorrono 
l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta 
(271). 



(269)  Lettera così sostituita dall'art. 100, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(270)  Comma così modificato dall'art. 100, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(271)  Comma così modificato dall'art. 100, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





166. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche speciali.
1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono: 
a) una luce rossa circolare lampeggiante; 
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, 
lampeggianti alternativamente; 
c) lanterna semaforica di "onda verde". 
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei 
seguenti casi: ai passaggi a livello [con o senza barriere], agli accessi dei 
ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui 
sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di 
atterraggio o di decollo. La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce 
rossa fissa è usata nei passaggi a livello con barriere (272). 
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere 
a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di 
tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, 
né l'attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il segnale, in modo da 
poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i 
veicoli possono procedere nella loro marcia. 
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più luci circolari, 
riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla 
velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un 
itinerario. 
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli 
itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e 
vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni. 
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano 
ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui è posta 
la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di 
comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva 
intersezione semaforizzata. 



(272)  Comma così modificato dall'art. 101, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





167. (Art. 41 Cod. Str.) Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche.
1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere 
altresì consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla 
sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le 
lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne 
pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 
165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 
1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie 
reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm. 
2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi 
idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo 
di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili 
ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 
mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensità 
luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, 
devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e 
a 200 cd per le luci da 300 mm. 
3. È consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto "effetto 
fantasma", cioè la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, 
quando essa è spenta. 
4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, 
atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, 
per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate 
verso altre direzioni. 



 





168. (Art. 41 Cod. Str.) Installazione delle lanterne semaforiche.
1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine 
destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di 
canalizzazione o spartitraffico. 
2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere 
installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie 
cui le lanterne si riferiscono. 
3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro 
della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si 
riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti 
da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso 
unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono 
essere ripetute sul lato sinistro della strada. 
4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente 
all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la visibilità delle 
segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di 
traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni. 
5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della 
carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle 
strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade 
percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata 
velocità media di scorrimento. 
6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata 
devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si 
riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un 
pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462). 
7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui 
marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in 
modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni. 
8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di 
là della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da 
consentire la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in 
corrispondenza della linea di arresto. 
9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi 
o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m 
e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o 
dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna. 
10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la 
carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla 
pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del 
pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è 
inserita. 
11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata 
devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare 
l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente 
modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra. 
12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono 
essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore 
a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione 
dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilità da 
parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale 
tipo di luci può essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari 
normali, per non ingenerare confusione negli utenti. 



 





169. (Art. 41 Cod. Str.) Funzionamento degli impianti semaforici (273).
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 
23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai 
veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o 
a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata 
ridotta del ciclo semaforico. 
2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di 
traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e 
simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 
23.00 e le ore 7.00. 
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico 
deve essere posto a luci gialle lampeggianti. 
4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la 
contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di 
guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti 
(274). 



(273)  Rubrica così sostituita dall'art. 102, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(274)  Comma così sostituito dall'art. 102, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





170. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi particolari.
1. Segnali luminosi particolari sono: 
a) i segnali a messaggio variabile; 
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di 
marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei 
salvagente; 
c) delineatori di margine luminosi (275). 
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire 
all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo 
o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono 
variare nel tempo. 
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono 
essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati 
per punti od in maniera discontinua. 
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque 
situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento. 
5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non 
inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la 
presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per 
spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle 
lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali di prescrizione 
necessari (276). 
6. È vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in 
corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di 
servizio. 
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di 
stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e 
azzurre. 
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria 
possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, 
incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei 
veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale (277). 

9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e 
simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla 
fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle 
cordolature di contorno (278). 
10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi 
colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati 
con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento (279). 



(275)  Lettera aggiunta dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(276)  Comma così modificato dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(277)  Comma così sostituito dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(278)  Comma così modificato dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(279)  Comma aggiunto dall'art. 103, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





171. (Art. 41 Cod. Str.) Frequenza dei lampeggiatori.
1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte 
al minuto e non superiore a 80. I due tempi di acceso e di spento, che 
compongono il ciclo, devono essere di uguale durata. 



 





§ 6. Segnali complementari 
(Art. 42 Codice della Strada) 
172. (Art. 42 Cod. Str.) Generalità e suddivisioni.
1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i 
dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni 
utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni 
stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la 
carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla 
carreggiata. 
2. I segnali complementari si suddividono in: 
a) delineatori normali di margine; 
b) delineatori speciali; 
c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli; 
d) isole di traffico. 



 





173. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori normali di margine.
1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo 
quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale 
predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali 
rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale. 
2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere 
continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di 
delineatore. 
3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, 
al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione 
al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più 
possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una 
guida ottica omogenea. 
4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella: 
   +--------------------+-----------------------------------+    
   | Raggio della curva |     Spaziamento longitudinale     |    
   |       (metri)      |              (metri)              |    
   +--------------------+-----------------------------------+    
   | Fino a 30. . . . . |                  6                |    
   | da  30 a  50 . . . |                  8                |    
   | da  50 a 100 . . . |                 12                |    
   | da 100 a 200 . . . |                 20                |    
   | da 200 a 400 . . . |                 30                |    
   | oltre 400. . . . . | intervallo adottato in rettilineo |    

La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone 
abitualmente nebbiose. 
5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non 
meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata. 
6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; 
la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi 
inscrivere in un rettangolo di 10×12 cm con lato minore parallelo all'asse 
stradale. 
7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta 
nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti 
volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità: 
a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve 
apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima 
di 60 cm2; nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti 
gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con 
superficie attiva minima di 30 cm2; 
b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un 
elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un 
elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono 
avere una superficie minima di 60 cm2. 
8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire 
pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli. 
9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la 
costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, 
nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono 
stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i 
delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai 
manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche 
nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che 
l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti 
nei delineatori normali. 



 





174. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori speciali.
1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi 
permanenti nei casi previsti dal presente articolo: 
a) delineatori per galleria; 
b) delineatori per strade di montagna; 
c) delineatori per curve strette o tornanti; 
d) delineatori per intersezioni a "T"; 
e) delineatori modulari di curva; 
f) delineatori di accesso; 
g) dispositivi luminosi di delineazione. 
2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o 
deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di 
applicazione stabilite all'articolo 33. 
3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti 
tipologie e norme d'uso: 
a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). 
Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e 
sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. 
Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm 
di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a 
doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in 
destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in 
modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di 
barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle 
barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale 
distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la 
galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I 
delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per 
evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata (280). 
b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). 
Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro 
ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte 
innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati 
con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle 
sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle 
operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere 
scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve 
presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e 
nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola 
rifrangente di colore giallo. 
c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). 
Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un 
"tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto 
orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, 
orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade 
extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di 
sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato 
sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale 
dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in 
questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, 
in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si 
riferiscono. Le dimensioni sono: 
1) normale: 60×240 cm; 
2) grande: 90×360 cm. 
L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione 
dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più 
possibile entro il cono visivo dei conducenti. 
d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). 
Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di 
sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e 
parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello 
rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte 
di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È 
obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. 
Le dimensioni sono: 
1) normale: 60×240 cm; 
2) grande: 90×360 cm. 
Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada 
che non prosegue (281). 
e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). 
Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono 
impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve 
stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario 
migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti 
da un pannello quadrato delle dimensioni di 60×60 cm sulla viabilità ordinaria e 
90×90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a 
punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli 
elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere 
tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono 
visivo del conducente. 
   +---------------------------+---------------------------+     
   |    Raggio della curva     | Spaziamento longitudinale |     
   |         (metri)           |           (metri)         |     
   +---------------------------+---------------------------+     
   | da  30 a  50. . . . . . . |              8            |     
   | da  50 a 100. . . . . . . |             12            |     
   | da 100 a 200. . . . . . . |             20            |     
   | da 200 a 400. . . . . . . |             30            |     
   | oltre 400 (se necessario) |          da 30 a 50       |     

f) Delineatori di accesso (fig. II.469). 
Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti 
aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 
cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o 
triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati 
degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per 
la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti 
devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona 
visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti. 
g) Dispositivi di delineazione luminosa. 
Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con 
dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso 
assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali 
dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori 
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che 
ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche. 



(280)  Lettera così modificata dall'art. 104, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(281)  L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 104, D.P.R. 16 settembre 
1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





175. (Art. 42 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione di ostacoli.
1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano 
eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato 
necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, 
particolarmente nelle ore notturne. 
2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino 
restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati 
mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, 
inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere 
realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig. 
II.470 e II.471). 
3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da 
quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi 
obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte 
dove i veicoli devono o possono transitare. 
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la 
segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature 
sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento. 
5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante 
applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se 
vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero). 
6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con 
appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori 
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 



 





176. (Art. 42 Cod. Str.) Modalità di realizzazione delle isole di traffico.
1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi: 
a) isole a raso: sono realizzate mediante strisce di colore bianco (fig. II.446) 
ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un 
profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di 
colore bianco (282); 
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, paline, 
birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra 
un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini 
dell'isola (283); 
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo 
cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero 
altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo 
a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un 
attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta 
per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni 
l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale. 
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di 
tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per 
l'attraversamento della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata 
da un passaggio pedonale. 
3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di 
sperimentazione dell'isola di traffico. 



(282)  Lettera così modificata dall'art. 105, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(283)  Lettera così modificata dall'art. 105, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





177. (Art. 42 Cod. Str.) Segnalazione delle isole di traffico.
1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere 
segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da 
opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la 
testata dell'isola così come precisato all'articolo 150. 
2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a 
profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità 
della zebratura. 
3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più 
di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi 
successivi deve essere di massima di 2 m. 
4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio 
visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere. 
5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il 
dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a 
luce riflessa di colore giallo. 
6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo 
(fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona 
individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo 
minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere 
completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o 
in combinazione con esse, sono di colore giallo. 
7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il 
delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali 
indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83). 



 





178. (Art. 42 Cod. Str.) Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e 
delimitatori di corsia.
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati 
generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante 
appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la 
creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 
2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate 
categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di 
corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali 
da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in 
rilievo sostituiscono la striscia gialla (284). 
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono 
costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono 
essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da 
impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni 
derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il 
deflusso delle acque piovane. 
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza 
compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il 
sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di 
altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili (285). 
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal 
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario 
della strada. 



(284)  Comma così sostituito dall'art. 106, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(285)  Comma così modificato dall'art. 106, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





179. (Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità.
1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una 
o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di 
rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, 
acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento 
orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione (286). 
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante 
applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza 
crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia 
deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm 
di larghezza (fig. II.473). 
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante 
irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o 
incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di 
materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi 
rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di 
limitata intensità. 
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h si 
possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere 
parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per 
gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte (287). 
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade 
residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono 
essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego 
sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente 
impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. 
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo 
prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In 
funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le 
seguenti dimensioni: 
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 
60 cm e altezza non superiore a 3 cm; 
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 
90 cm e altezza non superiore a 5 cm; 
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 
120 cm e altezza non superiore a 7 cm (288). 
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o 
materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. 
Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per 
l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i 
rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda 
della sezione adottata. 
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di 
formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il 
segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 
50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di 
velocità di pari entità. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante 
analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. ... 
rallentatori" (289). 
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati 
alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o 
parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore 
dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere 
antisdrucciolevole. 
9. I dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati 
dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e 
la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa 
ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la 
ubicazione (290). 



(286)  Comma così sostituito dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(287)  Comma così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(288)  Lettera così modificata dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(289)  Comma così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(290)  Comma così modificato dall'art. 107, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





180. (Art. 42 Cod. Str.) Dissuasori di sosta.
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di 
veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per 
costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva. 
2. Tali dispositivi devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere 
anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di 
parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi (291). 
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra 
le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti 
alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano. 

4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, 
cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di 
arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al 
transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento 
e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro. 
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, 
ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Devono essere 
visibili e non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai 
pedoni e, in particolare, ai bambini (292). 
6. I dissuasori di sosta devono essere autorizzati dal Ministero dei lavori 
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e 
posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada (293). 



(291)  Comma così modificato dall'art. 108, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(292)  Comma così modificato dall'art. 108, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(293)  Comma così modificato dall'art. 108, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 7. Segnali degli agenti del traffico 
181. (Art. 43 Cod. Str.) Segnali manuali degli agenti del traffico.
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per 
consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando 
le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti 
preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con 
le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette 
rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o 
delle correnti di svolta. 
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del 
traffico sono: 
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti 
della strada verso i quali la luce rossa è diretta; 
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale 
distintivo di cui all'articolo 24. 



 





182. (Art. 43 Cod. Str.) Altri segnali degli agenti del traffico.
1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il 
passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle 
autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente 
preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo 
un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di 
impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo 
segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si 
trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla. 
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere 
utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione. 



 





183. (Art. 43 Cod. Str.) Visibilità degli agenti del traffico.
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia 
stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti 
dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla strada devono 
essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di 
appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente 
di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca. 
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di 
cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro 
copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 
(fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo 
asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve 
essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di 
altezza non inferiore a cm 3. 
3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente 
quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. 
II.475/b). 
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed 
altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in 
tutto o in parte con tessuti rifrangenti. 
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a 
vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, 
di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore. 
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio - argento 
della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del 
personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, 
durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli 
incidenti stradali o di deviazione del traffico. 
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in 
servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice. 
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali 
a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui 
deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco. 
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere 
caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare 
tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. 



 





§ 8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello 
(Art. 44 Codice della Strada) 
184. (Art. 44 Cod. Str.) Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a 
livello.
1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con 
barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per 
parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le 
barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa 
rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di 
scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. 
Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di 
chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, 
l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in 
relazione alla sicurezza dei passaggi a livello (294). 
2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce 
rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno 
due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci 
rosse possono essere collocate anche sulle barriere. 
3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere 
collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per 
l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali: 
a) croce di s. andrea se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo 
tutto il percorso di approccio; 
b) croce di s. andrea e segnale fermarsi e dare precedenza posti sullo stesso 
sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario; 
c) croce di s. andrea e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti 
alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è 
insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso 
sostegno del segnale. 
4. La croce di S. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella 
immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, 
doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, 
lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi 
di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c). 
5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la 
circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un 
agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di 
passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello 
integrativo recante la distanza in metri dal binario. 
6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o 
semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa 
di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della 
strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce 
ivi in transito. 
7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione 
luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su 
apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o 
ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili 
dalla parte posteriore. 
8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per 
l'esercizio ferroviario. 



(294)  Periodo aggiunto dall'art. 109, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





185. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle 
barriere.
1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta 
verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non 
inferiore a 0,20 m2 per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata 
sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per 
la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o 
semibarriere. 
2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà 
essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi 
di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al 
transito di autoveicoli. 
3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, 
rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non 
superiore a 1,30 m. 
4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, 
di 45° e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 cm e 20 cm. 
5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con 
pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 



 





186. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle 
barriere.
1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione 
ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine 
destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e 
collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza 
possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica 
deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei 
dispositivi sono indicate nella figura II.477. 
2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, 
di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa 
visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un 
segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3. 
3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana 
o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 
100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili. 
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare 
almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare 
non prima della fine dell'abbassamento delle stesse. 



 





187. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle 
semibarriere.
1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione 
luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati 
sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a 
livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore 
distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere 
non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 
60±10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce 
rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in 
assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 
gradi di apertura. 
2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle 
dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il 
livello sonoro che può essere inferiore. 
3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente 
ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate 
vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere 
caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro. 
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve 
iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più 
veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo 
l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa. 
5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni 
luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno. 




 





188. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei 
passaggi a livello senza barriere.
1. I segnali croce di s. andrea e doppia croce di s. andrea devono avere la 
forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, 
II.10/c e II.10/d. 
2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma 
1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento 
per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per 
ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla 
rotaia più vicina. 
3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello 
senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte 
nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati 
preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al 
di sotto delle ali della croce medesima. 



 





189. (Art. 44 Cod. Str.) Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi 
a livello.
1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con 
barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono 
avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare 
superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto 
con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, 
ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m. 
2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello 
qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di 
colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere 
impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata 
stradale. 
3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere 
rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 



 





190. (Art. 44 Cod. Str.) Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non 
forniti di segnalazione luminosa.
1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello 
senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi 
sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla 
ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni 
sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista. 



 





191. (Art. 44 Cod. Str.) Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo.
1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il 
passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di 
personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato [, come 
prescritto nell'articolo 87, comma 6,] mediante il segnale altri pericoli (fig. 
II.35) con pannello integrativo (modello II.6/c) e successiva croce di s. andrea 
in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati 
(295). 
2. Il segnale altri pericoli deve essere posto alla distanza regolamentare 
dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si 
effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario. 
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento 
è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del 
raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli 
enti proprietari della strada. 



(295)  Comma così modificato dall'art. 110, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 9. Controlli ed omologazioni 
(Art. 45 Codice della Strada) 
192. (Art. 45 Cod. Str.) Omologazione ed approvazione.
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la 
omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, 
di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, 
di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni 
alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale 
scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve 
presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola 
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata 
da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti 
riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già 
sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità 
e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e 
presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata 
la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni 
tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405 (296). 
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 
Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, 
quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede 
l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne 
omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. 
L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che 
possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di 
omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso 
l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale (297). 
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente 
regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari 
prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, 
per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 (298). 
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei 
lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione 
del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la 
eventuale reiezione dell'istanza (299). 
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del 
richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi. 
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti 
ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, 
si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9 del codice. Può essere 
disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del 
prototipo (300). 
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere 
riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di 
approvazione ed il nome del fabbricante. 
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla 
conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di 
conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale. 



(296)  Periodo aggiunto dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(297)  Comma così modificato dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(298)  Comma così modificato dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(299)  Comma così sostituito dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(300)  Periodo aggiunto dall'art. 111, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





193. (Art. 45 Cod. Str.) Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali 
stradali.
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali verticali 
di cui all'articolo 45, comma 8 del codice deve essere presentata al Ministero 
dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato 
generale per la circolazione e la sicurezza stradale (301). 
2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione: 
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato; 
b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, 
da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del 
sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel 
settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera 
dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione; 
c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di 
fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma 
autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da 
parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute 
necessarie; 
d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma 
autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche 
parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale; 
e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, 
rilasciato dal comune competente per territorio in relazione alle attività in 
essi svolte (302); 
f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta 
provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione; 
g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le 
emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle 
disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e 
di eventuali rifiuti tossici e nocivi; 
h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi 
fiscali e previdenziali; 
i) certificazione antimafia a norma di legge; 
l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte 
all'articolo 194, comma 2 (303); 
m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e 
sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei 
materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo 
prodotti; 
n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per 
contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro; 
o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra 
degli impianti. 
3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata 
all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un 
triennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi 
allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza 
triennale (304). 



(301)  Comma così modificato dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(302)  Lettera così modificata dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(303)  Lettera così modificata dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(304)  Comma così modificato dall'art. 112, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





194. (Art. 45 Cod. Str.) Dotazioni tecniche e attrezzature.
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, 
comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a 
norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime (305): 
a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, 
attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di 
ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; 
b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate 
di adesivo sensibile alla pressione; 
c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice 
con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da 
una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; 
d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica 
semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100×150 cm, da 
un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con 
le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli 
stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme 
igienico-sanitarie vigenti; 
e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che 
consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; 
f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei 
supporti. 
2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di 
attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. 
La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere (306): 
a) attrezzature per il taglio dei metalli; 
b) presso-piegatrici; 
c) puntatrici e saldatrici; 
d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; 

e) vasche di sgrassaggio metallo; 
f) cabina di verniciatura; 
g) forno di essiccazione. 
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i 
requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di 
prevenzione degli infortuni e di antinquinamento. 



(305)  Comma così modificato dall'art. 113, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(306)  Comma così modificato dall'art. 113, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





195. (Art. 45 Cod. Str.) Condizioni per la revoca e la sospensione 
dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice è revocata 
d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa 
quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare 
temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui 
all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine 
per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il 
quale l'autorizzazione viene formalmente revocata. 
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato 
dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la 
sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: 
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente 
regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici 
richiesti; 
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti 
dall'articolo 77; 
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti 
dalle norme vigenti; 
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare 
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (307); 
e) [mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 
9004, punto 11.4] (308). 
3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere 
dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere 
mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa (309). 



(307)  Lettera così modificata dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il disciplinare di cui alla presente 
lettera è stato approvato con D.M. 30 dicembre 1997. 
(308)  Lettera soppressa dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(309)  Comma aggiunto dall'art. 114, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





TITOLO III 
Dei veicoli 
Capo I - Dei veicoli in generale 
196. (Art. 46 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di 
invalidi.
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche 
costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: 
a) lunghezza massima 1,10 m; 
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani 
verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra 
loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; 
c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può 
raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, 
valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del 
veicolo (310); 
d) sedile monoposto; 
e) massa in ordine di marcia 40 kg; 
f) potenza massima del motore 1 kW; 
g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello 
ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di 
utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di 
trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di 
vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg) (311). 
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta 
l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 
46, comma 1. 
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei 
veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può 
stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle 
indicate al comma 1 (312). 



(310)  Lettera così modificata dall'art. 115, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(311)  Lettera così modificata dall'art. 115, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(312)  Comma così modificato dall'art. 115, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





197. (Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli a braccia.
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del 
conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso 
di pedali o di similari dispositivi. 



 





198. (Art. 52 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei 
ciclomotori.
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le 
prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo. 
2. Il controllo sul ciclomotore, salvo il caso in cui sia munito di motore 
elettrico, consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito 
elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice 
alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, 
carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, 
silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta [e limitatore di 
velocità]. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto 
di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le 
cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il 
limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al 
numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore 
ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con 
tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione 
- Direzione generale della M.C.T.C. (313). 
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono 
essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con 
proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o 
a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive (314). 



(313)  Comma così modificato dall'art. 116, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(314)  Comma così modificato dall'art. 116, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





199. (Art. 53 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore.
1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche 
tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le 
prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo. 
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal 
costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione. 
3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da 
effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di 
unificazione (315). 
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal 
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in 
relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta 
evoluzione delle tecnologie costruttive (316). 



(315)  Comma così modificato dall'art. 117, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(316)  Comma così modificato dall'art. 117, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





200. (Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per 
uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per 
trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie 
permanentemente installate: 
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, 
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura 
controllata; 
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o 
posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; 
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali 
sfusi o pulvirulenti; 
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero 
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso 
speciale i motoveicoli: 
a) attrezzati con scala; 
b) attrezzati con pompa; 
c) attrezzati con gru; 
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; 
e) attrezzati per mostra pubblicitaria; 
f) attrezzati con spazzatrici; 
g) attrezzati con innaffiatrici; 
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; 
i) attrezzati con saldatrici; 
l) attrezzati con scavatrici; 
m) attrezzati con perforatrici; 
n) attrezzati con sega; 
o) attrezzati con gruppo elettrogeno; 
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal 
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle 
rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, 
determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara 
dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, 
la tara dell'autotelaio incrementata del 20%. 



 





201. (Art. 54 Cod. Str.) Autotreni attrezzati per carichi indivisibili.
1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), 
del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, 
gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto 
specifico di imbarcazioni o di velivoli. 
2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il 
trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su 
due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, 
a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in 
grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al 
trasporto stesso. 
3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere 
effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per 
semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il 
rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico 
indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un 
trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di 
dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili. 
4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti 
previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 
possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e 
pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti 
articoli 61 e 62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del 
codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme 
fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I. 
5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto 
delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (317). 



(317)  Articolo così sostituito dall'art. 118, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





202. (Art. 54 Cod. Str.) Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera.
[1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n) 
del codice sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese 
forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi 
urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature 
installate sui veicoli mezzi d'opera. 
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature 
necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie 
trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali 
assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da 
necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di 
salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto] (318). 



(318)  Comma così modificato dall'art. 119, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). L'art. 202 è stato abrogato 
dall'art. 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454 a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della legge stessa. 
 





203. (Art. 54 Cod. Str.) Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per 
uso speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, 
autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti 
carrozzerie permanentemente installate: 
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, 
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura 
controllata; 
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico 
di rifiuti solidi urbani; 
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di 
materiali sfusi o pulvirulenti; 
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers 
o casse mobili di tipo unificato; 
f) telai con selle per il trasporto di coils; 
g) betoniere; 
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e 
distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; 
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie 
classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in 
proposito; 
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee 
esclusivamente al trasporto di veicoli; 
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di 
animali vivi (319); 
n) furgoni blindati per trasporto valori (320); 
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (321). 
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso 
speciale i seguenti autoveicoli: 
a) trattrici stradali; 
b) autospazzatrici; 
c) autospazzaneve; 
d) autopompe; 
e) autoinnaffiatrici; 
f) autoveicoli attrezzi; 
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; 
h) autoveicoli gru; 
i) autoveicoli per il soccorso stradale; 
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; 
k) autosgranatrici; 
l) autotrebbiatrici; 
m) autoambulanze; 
n) autofunebri; 
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; 
p) autoveicoli per disinfezioni; 
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria 
apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non 
abbandonino mai il veicolo; 
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; 
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; 
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; 
u) autocappella; 
v) auto attrezzate per irrorare i campi; 
w) autosaldatrici; 
x) auto con installazioni telegrafiche; 
y) autoscavatrici; 
z) autoperforatrici; 
aa) autosega; 
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; 
cc) autopompe per calcestruzzo; 
dd) autoveicoli per uso abitazione (322); 
ee) autoveicoli per uso ufficio (323); 
ff) autoveicoli per uso officina (324); 
gg) autoveicoli per uso negozio (325); 
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di 
rilevamento (326); 
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso 
speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale 
della M.C.T.C. (327). 
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa 
alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 
1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una 
portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa 
complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria 
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata 
del 20%. 



(319)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(320)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(321)  Lettera così sostituita dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(322)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(323)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, anche, il D.M. 10 dicembre 2002. 
(324)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(325)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(326)  Lettera aggiunta dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(327)  Lettera così sostituita dall'art. 120, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





204. (Art. 56 Cod. Str.) Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso 
speciale.
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, 
per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle 
seguenti carrozzerie permanentemente installate: 
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, 
riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura 
controllata; 
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico 
di rifiuti solidi urbani; 
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di 
materiali sfusi o pulvirulenti (328); 
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers 
o casse mobili di tipo unificato; 
f) telai con selle per il trasporto di coils; 
g) betoniere; 
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e 
distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; 
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie 
classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in 
proposito; 
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee 
esclusivamente al trasporto di veicoli; 
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di 
animali vivi (329); 
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli (330); 
o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (331). 
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d) del codice, 
per uso speciale i rimorchi: 
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui 
sono trainati; 
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono 
trainati (332); 
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari; 
d) attrezzati con pompe (333); 
e) attrezzati con scale (334); 
f) attrezzati con gru (335); 
g) attrezzati con saldatrici (336); 
h) attrezzati con scavatrici (337); 
i) attrezzati con perforatrici (338); 
l) attrezzati con gruppi elettrogeni (339); 
m) attrezzati con bobine avvolgicavi (340); 
n) attrezzati per uso abitazione (341); 
o) attrezzati per uso ufficio (342); 
p) attrezzati per uso officina (343); 
q) attrezzati per uso negozio (344); 
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento 
(345); 
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal 
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 
(346). 
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla 
legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 
è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una 
portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa 
complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria 
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 
20%. 



(328)  Lettera così modificata dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(329)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(330)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(331)  Lettera così sostituita dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(332)  Il D.M. 26 ottobe 1995 (Gazz. Uff. 9 novembre 1995, n. 262) ha così 
disposto: 
"Art. 1. È riconosciuta idonea per uso speciale la carrozzeria, non atta al 
trasporto di materiali, ma dotata di attrezzature permanentemente installate, 
atte alla frantumazione e/o al vaglio di inerti, costituita da tramogge, nastri 
estrattori e trasportatori, vagli vibranti ed affini". 
(333)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(334)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(335)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(336)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(337)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(338)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(339)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(340)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(341)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(342)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. Vedi, anche, il D.M. 10 dicembre 2002. 

(343)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(344)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(345)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
(346)  Lettera aggiunta dall'art. 121, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.Dirett. 24 marzo 1998 (Gazz. Uff. 6 
aprile 1998, n. 80) è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei 
rimorchi con pedane o cestello elevabile. 
 





205. (Art. 56 Cod. Str.) Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione 
dei carrelli appendice.
1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in 
relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono: 
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di 
lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa 
complessiva a pieno carico; 
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di 
lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa 
complessiva a pieno carico; 
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, 
compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva 
a pieno carico. 
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella 
dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 
m. 
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di 
due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, 
in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - 
Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli 
appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di 
corrispondente massa complessiva. 
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di 
costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della 
fabbrica costruttrice. 
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il 
numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il 
tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il 
traino. 



 





206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole.
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per 
l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, 
comma 1, del codice. 
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si 
distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di 
attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina 
agricola. 
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa 
alla strada tramite la macchina agricola. 
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente 
trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; 
in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione 
dell'attrezzatura sul piano verticale. 
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella 
legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni. 



 





207. (Art. 57 Cod. Str.) Trattrici agricole con piano di carico.
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a) punto 1), 
del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel 
rispetto delle prescrizioni seguenti: 
a) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m 
(347): 
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 
volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; 
a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; 
a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; 
b) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la 
lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima 
ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve 
superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice 
agricola priva di attrezzi (348). 
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più 
assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare 
interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà 
previsti per gli organi di agganciamento. 



(347)  Lettera così modificata dall'art. 122, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(348)  Lettera così modificata dall'art. 122, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





208. (Art. 57 Cod. Str.) Limiti per il trasporto delle persone con le macchine 
agricole.
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di 
prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori 
agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle 
trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o 
più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di 
persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate 
nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi. 
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità 
della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della 
macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono 
essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta. 
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal 
luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di 
lavoro, e viceversa. 
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le 
targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato. 



 





209. (Art. 57 Cod. Str.) Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole 
semoventi per il trasporto di persone.
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, 
devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si 
applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per 
le altre macchine agricole semoventi. 
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di 
tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di 
tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere 
muniti di idonee sospensioni (349). 
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle 
persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da 
quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, 
con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del 
veicolo. 
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità 
di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di 
spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, 
alti almeno 200 mm. 
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 
mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due 
file parallele di sedili non inferiore a 800 mm. 
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata 
all'altezza del piano del sedile. 
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato 
con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno 
di 900 mm, e munito di scala amovibile. 
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a 
sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle 
persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di 
ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del 
rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico 
assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione. 



(349)  Comma così modificato dall'art. 123, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





210. (Art. 57 Cod. Str.) Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole 
semoventi.
1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi 
di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di 
unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C. 
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di 
unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C. 
3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei 
limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste 
al riguardo dalle normative comunitarie. 



 





211. (Art. 58 Cod. Str.) Limiti e modalità di circolazione delle macchine 
operatrici.
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare 
su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice, 
nonché di quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della 
circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione 
rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 
(350). 
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì 
circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o 
asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, 
vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi 
compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti 
sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli 
assi posteriori. 
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione 
sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione 
generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata. 



(350)  Comma così modificato dall'art. 124, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





212. (Art. 58 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature 
tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca 
variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti 
con proprio decreto. 



 





213. (Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad 
operare nelle aree portuali.
1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti 
combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree 
portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più 
delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche. 
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui 
all'articolo 58, comma 2, lettera c) del codice. 
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di 
movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto. 



 





214. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca.
1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, 
comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il 
foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice (351). 

2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso 
interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità 
massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. 
Tale velocità non può superare i seguenti limiti: 
a) 40 km/h, in ogni caso; 
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su 
una sola ruota; 
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici. 
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate 
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui 
circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi 
abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste 
sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, 
ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il 
numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della 
manifestazione o del raduno. 
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla 
condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 
partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade 
interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 
5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, 
istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono 
stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze (352). 



(351)  Comma così modificato dall'art. 125, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(352)  Comma aggiunto dall'art. 125, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





215. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o 
collezionistico.
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli 
autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, 
Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la 
rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. 
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella 
di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche 
tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di 
idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 
5 e 6. 
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le 
caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche 
imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5. 
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni 
determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non 
realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di 
ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua 
prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere 
riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del 
veicolo (353). 
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è 
subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto 
F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui 
dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, 
segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi 
equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di 
visibilità del conducente (354). 
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico 
sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti 
da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal 
presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati 
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla 
data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza 
equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in 
generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori 
sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi (355). 
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di 
iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello 
stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 
103 del codice. 
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 
1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite 
periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il 
Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze (356). 



(353)  Comma così modificato dall'art. 126, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(354)  Comma così modificato dall'art. 126, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(355)  Comma così modificato dall'art. 126, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(356)  Comma così modificato dall'art. 126, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





216. (Art. 61 Cod. Str.) Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni 
e dei filotreni.
1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui 
l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla 
parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto 
ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non 
superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette 
condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo 
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive 
modificazioni. 
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni 
che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse 
longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico 
dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, 
meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte 
anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata 
parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore 
della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio 
del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette 
condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 
m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e 
successive modificazioni. 
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei 
lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per 
i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. 



 





217. (Art. 61 Cod. Str.) Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia 
d'ingombro.
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, compreso il relativo carico, 
deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio 
esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, 
inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la 
zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, 
nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie 
stradale (357). 
2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico 
utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di 
temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si 
applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la 
larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice (358). 
3. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da 
tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (359). 
4. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli 
trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti e della navigazione - 
Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di 
normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1 
(360). 



(357)  Comma così modificato dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(358)  Comma aggiunto dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(359)  Comma così modificato dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(360)  Comma così modificato dall'art. 127, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





218. (Art. 62 Cod. Str.) Massa limite sugli assi.
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa 
massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite 
riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di 
inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7 del 
codice. 



 





219. (Art. 63 Cod. Str.) Valore massimo della massa rimorchiabile e sua 
determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi.
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e 
le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III 
al presente titolo. 
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, può 
emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi 
o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee 
al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire 
le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di 
trazione della motrice (361). 
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i 
limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di 
visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione 
generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, 
dell'appendice III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) 
dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli 
eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in 
proposito dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale 
della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere 
annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le 
modalità dettate dalle prescrizioni predette (362). 



(361)  Comma così modificato dall'art. 128, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(362)  Comma così modificato dall'art. 128, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi 
220. (Artt. 64 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione 
animale e delle slitte.
1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni 
in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve 
essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. 
La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla 
parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla 
superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono 
da freno del veicolo. 
2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con 
cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere 
impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo. 
3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate 
comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali 
con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di 
frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione 
nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di 
guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati 
all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del 
tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro 
metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e 
frena la ruota. 
4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è 
lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le 
due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri 
agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto 
il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia 
assicurata l'efficacia della frenatura. 
5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più 
arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o 
volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due 
longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure 
a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi 
dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato 
di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale. 



 





221. (Artt. 65 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a 
trazione animale e delle slitte.
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e 
delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile 
in avanti almeno da 100 m di distanza. 
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere 
realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro 
almeno da 100 m di distanza. 
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli 
posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia 
con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di 
petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione. 
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le 
slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli 
autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare 
purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di 
essi. 



 





222. (Art. 67 Cod. Str.) Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è 
costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 
7/10 di mm e delle dimensioni di 68×190 mm. Detta targa, che agli angoli deve 
essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del 
veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto 
di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se 
destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco. 
2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di 
persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo); 
b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo; 
c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune; 
d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del 
veicolo o la denominazione della ditta; 
e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo 
della Repubblica italiana. 
3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli 
devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa 
complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei 
cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato 
altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti. 
4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure 
III.1/a, III.1/b, III.1/c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli. 

5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere 
eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il 
numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. 
Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa 
complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di 
persone trasportabili. 
6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione 
animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione 
animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione 
delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si 
applica l'articolo 102 del codice. 
7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto 
di cui all'articolo 67, comma 3, del codice può essere aggiornato con cadenza 
biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 



 





223. (Artt. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura e di segnalazione 
acustica dei velocipedi (363).
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e 
l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o 
cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione. 
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale. 
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve 
rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica 
(364). 
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente 
sia esternamente alle strutture [tubolari metalliche] del veicolo (365). 
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere 
percepito ad almeno 30 m di distanza (366). 



(363)  Rubrica così modificata dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(364)  Comma così modificato dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(365)  Comma così modificato dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(366)  Comma aggiunto dall'art. 129, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





224. (Artt. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva dei 
velocipedi.
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad 
alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed 
un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il 
terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m. 
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale 
posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto 
corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una 
linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 metro a 
destra e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 
60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux. 
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve 
trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non 
superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed 
avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale 
contenuto nel suddetto piano di simmetria. 
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di ±15 
gradi in verticale e di ±45 gradi in orizzontale. 
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro 
un campo di ±10 gradi in verticale e di ±10 gradi in orizzontale. 
6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere 
montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al 
piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi 
ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio 
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui 
spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della 
superficie riflettente con angoli rispettivamente di ±45 gradi e di ±15 gradi. 
Il dispositivo deve essere posto [sul parafango posteriore,] ad una altezza non 
superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il 
terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo 
con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo 
può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici 
luminose dei due dispositivi restino separate. 
7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due 
fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due 
lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili 
siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani 
dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere 
inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non 
superiore ad otto. 
8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux 
di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli 
d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, 
comma 1, del presente titolo. 
9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a 
luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 
3 e 4. 
10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere 
omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione 
visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti 
del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od 
altra simile (367). 



(367)  Il testo del presente articolo è stato sostituito con il testo originario 
dell'art. 225, in virtù del disposto dell'art. 130, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), il quale ha apportato ulteriori 
modifiche allo stesso articolo. 
 





225. Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini 
sui velocipedi.
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al 
trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita 
da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema 
di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli 
possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al 
fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di 
età superiore ai quattro anni. 
2. Il seggiolino è realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, 
anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali 
fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la 
visuale del conducente e non siano limitate la possibilità e la libertà di 
manovra da parte dello stesso. 
3. Il sistema di sicurezza del bambino è costituito da bretelle o cintura di 
contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale 
struttura di protezione può far parte del seggiolino od essere elemento separato 
dallo stesso, nel qual caso è montata direttamente sul velocipede; in ogni caso 
deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento. 
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino 
al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i 
seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il 
manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui 
massa non è superiore a 15 kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, 
sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli 
agganci al manubrio non è superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si 
prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio 
sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni 
per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, è 
evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per 
garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. 
5. Ciascun seggiolino è munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di 
indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di 
sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 
5, e 182, comma 5, del codice, nonché gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle 
suddette istruzioni ed indicazioni è allegata una dichiarazione che attesti la 
rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo. 
Tale dichiarazione è sottoscritta, sotto la propria responsabilità, dal 
produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, 
oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della 
Comunità europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria 
attività commerciale. 
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello 
stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede 
alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto 
importato da paesi che non fanno parte della Comunità europea, da chi lo abbia 
importato nell'esercizio della propria attività commerciale. 
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, 
compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio 
non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non 
deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 
50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio è equipaggiato con i 
dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i 
velocipedi all'articolo 224 (368). 



(368)  La rubrica e il testo sono stati così sostituiti dall'art. 131, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





226. (Art. 70 Cod. Str.) Servizio di piazza con veicoli a trazione animale.
1. I veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio 
di piazza, ai sensi dell'articolo 70 del codice, hanno le seguenti 
caratteristiche: 
a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, 
devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione 
sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni 
di circolazione a pieno carico. Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di 
attrito devono essere opportunamente lubrificate; 
b) le ruote del veicolo devono essere non più di quattro; le due ruote anteriori 
devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle 
stanghe di attacco degli animali; 
c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore 
in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo 
a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle 
ruote medesime; 
d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 
m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le 
stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla 
lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti 
al tiro. 
I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati: 
e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro 
di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote; 
f) di non più di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere 
collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la 
più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere 
anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia 
fila. 
Nella zona posteriore del veicolo può essere ricavato un vano, appositamente 
attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare 
complessivamente la massa di 50 kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non 
più di due animali da tiro (369). 
2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e 
conforme a quanto previsto al comma 1, è approvato da parte del competente 
ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta 
approvazione si dà atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le 
parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del 
codice, nonché il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa 
è apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile (370). 
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione 
animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve 
presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il 
veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella 
domanda anche i dati anagrafici dei medesimi. 
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti: 
a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da 
comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del 
Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si 
deve essere maggiorenni , non aver superato i 75 anni di età e, raggiunto il 
sessantacinquesimo anno di età, avere effettuato una visita medica presso uno 
dei medici di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, che accerti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il 
rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B 
(371); 
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e 
degli altri conducenti; 
c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da 
comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito 
certificato; 
d) rispondenza del veicolo [al tipo ed] alle caratteristiche di cui al comma 1, 
risultanti dall'approvazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai 
fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità 
deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la 
vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione (372). 
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale 
competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a trenta 
giorni, per la regolarizzazione (373). 
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al 
Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza 
intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli 
altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza 
deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta 
degli organi di polizia. 
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve 
avvenire ogni cinque anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza 
presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo 
della revisione. Questa avviene mediante una verifica della rispondenza del 
veicolo a quanto previsto nel comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato 
apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può 
essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni per la regolarizzazione 
dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni 
assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione 
al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il 
veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato (374). 
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si 
presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il 
relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7. 



(369)  Comma così sostituito dall'art. 132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(370)  Comma così sostituito dall'art. 132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(371) Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 37 (Gazz. 
Uff. 30 marzo 2007, n. 75).
(372)  Lettera così modificata dall'art. 132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(373)  Comma così modificato dall'art. 132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(374)  Comma così modificato dall'art. 132, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi 
Sez. I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la 
circolazione 
§ 1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione 
(Artt. 71-74 Codice della Strada) 
227. (Art. 71 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a 
motore e loro rimorchi.
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad 
accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. 
Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere 
oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli (375). 
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i 
provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - 
Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese 
quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche 
di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e 
l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, 
altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse 
dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga 
richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative 
alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione 
ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base 
dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e 
delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 
10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di 
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della 
sanità (376). 
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in 
relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione 
dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in 
aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti (377). 



(375)  Comma così modificato dall'art. 133, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(376)  Comma così modificato dall'art. 133, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(377)  Comma così modificato dall'art. 133, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





228. (Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e 
loro rimorchi.
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, 
riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro 
rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate 
in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi 
possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle 
raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione 
economica per l'Europa. 
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli 
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui 
caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio 
provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice. 



 





229. (Art. 72 Cod. Str.) Contachilometri.
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno 
l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire 
dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento 
automatico di tale indicazione. Esso deve altresì essere privo di dispositivi di 
azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione di 
un contachilometri parziale azzerabile. 
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta 
del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile 
progressivamente da zero a nove (378). 



(378)  Articolo così sostituito dall'art. 134, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





230. (Art. 72 Cod. Str.) Segnale mobile plurifunzionale di soccorso.
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 
72, comma 3, [lettera d)] del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in 
circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata 
dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di 
emergenza (379): 
a) malore del conducente; 
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione 
visiva e di illuminazione; 
c) mancanza di combustibile, 
deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, 
nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo. 
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola 
retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: 
Lato anteriore: sos (permanente) (fig. III.2/a). 
Lato posteriore: sos ed uno dei seguenti simboli: 
a) simbolo croce rossa (fig. III.2/b); 
b) simbolo chiave regolabile (fig. III.2/c); 
c) simbolo distributore (fig. III.2/d). 
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato 
solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una 
chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il 
simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile (380). 
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in 
pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero. 
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della 
pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare 
fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza 
di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 
8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne 
che notturne (381). 
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture 
luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo 
dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da 
elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È 
ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del 
segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i 
caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero. 
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su 
apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: malore - motore - 
gomma - freni - luci - benzina - gasolio. 
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, 
senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di 
almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 
8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne 
che notturne (382). 
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (383). 
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla 
presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica. 
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto 
ministeriale 10 dicembre 1988. 
12. [L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a 
carico dell'utente] (384). 



(379)  Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(380)  Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(381)  Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(382)  Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(383)  Comma così modificato dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(384)  Comma soppresso dall'art. 135, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





231. (Art. 72 Cod. Str.) Particolari costruttivi del segnale mobile 
plurifunzionale di soccorso.
1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che 
è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti: 
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere 
le indicazioni previste; 
b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di 
approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso (385); 
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile 
con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 
30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il 
generatore, è fermo; 
d) nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che 
consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, 
indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che 
deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia 
la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista) (386); 
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi 
nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo 
fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto 
l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 
2 daN. 
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché 
delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente 
titolo. 



(385)  Lettera così sostituita dall'art. 136, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(386)  Lettera così modificata dall'art. 136, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





232. (Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri di identificazione.
1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle 
targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal 
costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle 
direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni 
emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per 
l'Europa. 



 





233. (Art. 74 Cod. Str.) Punzonatura d'ufficio del numero di telaio.
1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di 
cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, 
a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero 
distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque 
punte recante nell'interno la sigla della provincia di appartenenza dell'ufficio 
stesso), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento 
(387). 



(387)  Comma così modificato dall'art. 137, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 2. Certificato di approvazione, origine ed omologazione 
(Artt. 76-79 Codice della Strada) 
234. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di approvazione.
1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 
1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei 
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati 
necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione 
del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla 
fabbrica e tipo. 
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la 
successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato 
d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere 
completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale 
della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro 
dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo. 
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 
1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del 
Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria. 



 





235. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di origine.
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del 
codice, [deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti, 
e] deve contenere le seguenti indicazioni (388): 
a) fabbrica e tipo; 
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre; 
c) numero di telaio; 
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di 
circolazione del veicolo cui si riferisce; 
e) data di rilascio. 
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta 
costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se 
non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve 
essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli 
effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve 
essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della 
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché 
con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 
3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici 
del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione 
(389). 



(388)  Comma così modificato dall'art. 138, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(389)  Comma così sostituito dall'art. 138, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli 
in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle 
indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del 
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., 
o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la 
visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio [provinciale] della 
Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta 
che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, 
senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un 
certificato di approvazione, l'ufficio [provinciale] della Direzione generale 
della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di 
competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In 
tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di 
tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta 
interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata 
nei modi di legge (390). 
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: 
a) la massa complessiva massima; 
b) la massa massima rimorchiabile; 
c) le masse massime sugli assi; 
d) il numero di assi; 
e) gli interassi; 
f) le carreggiate; 
g) gli sbalzi; 
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; 
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
l) la potenza massima del motore; 
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, è subordinata al 
rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, 
salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio 
non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la 
possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da 
una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la 
possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere 
eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione 
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei 
lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima 
che venga eseguita la modifica richiesta (391). 
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito 
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito 
il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure 
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha 
proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha 
luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui 
dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 
4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri 
uffici periferici, tenuto anche conto della necessità di distribuzione dei 
carichi di lavoro e delle possibilità operative degli uffici stessi, nonché 
delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o 
trasformatrici (392). 



(390)  Comma così modificato dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(391)  Il primo periodo del comma 2 è stato così sostituito dall'art. 139, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(392)  Comma aggiunto dall'art. 139, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in 
circolazione.
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai 
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate 
nell'appendice VIII al presente titolo. 
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai 
dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono 
sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle 
direttive comunitarie. 
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle 
raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire 
prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta 
appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e 
delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. 
Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti 
sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 
marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i 
Ministri dei trasporti e della sanità. 



 





§ 3. Revisioni 
(Artt. 80-81 Codice della Strada) 
238. (Art. 80 Cod. Str.) Elementi su cui devono essere effettuati i controlli 
tecnici.
1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi 
rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli 
tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati 
nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a 
revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale. 
2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di 
revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione 
generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità. 
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con 
propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione 
all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed 
attrezzature necessarie per il loro controllo. 



 





239. (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti 
tecnico-professionali degli stessi.
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere 
rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, 
che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio 
l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, 
ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le 
quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate 
distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 
2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli 
immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della 
navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui 
all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: 
a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare 
effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 122 (393); 
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro 
dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di 
affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 
1) aziende o istituti di credito; 
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di 
lire; 
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e 
della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 
80, comma 8, del codice. 
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere 
dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni 
amministrative devono avere: 
a) superficie di officina non inferiore 120 m2; 
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; 
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 
3,50 m (394). 
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle 
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo 
(395). 
4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere 
rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, 
di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di 
autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: 
a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le 
altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). 
Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa 
provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese 
costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi 
ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha 
ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per 
le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti (396); 
b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare 
effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette 
attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un 
consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte 
strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di 
tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 
del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di 
autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso (397); 
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine 
autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi 
operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche 
limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; 
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche 
seguenti: 
d.1) superficie non inferiore ad 80 m²; 
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m 
e 3,50 m (398). 
e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni 
indicate nell'appendice X al presente titolo (399). 
4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione 
concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei 
ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni 
amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina 
con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 
metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 
2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature 
e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo 
(400). 
5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui 
all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti 
previsti al comma 2, lettere b) e c). 
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, 
tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione 
generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti 
tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli 
riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti 
requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle 
finanze (401) (402). 



(393)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. 
Uff. 3 ottobre 2001, n. 230). 
(394)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 (Gazz. 
Uff. 15 gennaio 1998, n. 11) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 
2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, n. 230). 
(395)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(396)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 4 novembre 1997, n. 479 
(Gazz. Uff. 15 gennaio 1998, n. 11). 
(397)  Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. 
Uff. 3 ottobre 2001, n. 230). 
(398)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. 
Uff. 3 ottobre 2001, n. 230). 
(399)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(400)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(401)  I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività 
di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel 
presente decreto devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, 
al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle 
imprese artigiane", ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 
dicembre 1999, n. 558. 
(402)  Articolo così modificato dall'art. 140, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





240. (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili 
tecnici.
1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, 
quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri 
casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti (403): 
a) avere raggiunto la maggiore età; 
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza 
personale o a misure di prevenzione; 
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito 
ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; 
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, 
ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia 
operante specifica condizione di reciprocità; 
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato 
ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura 
penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a 
certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di 
esercizio dell'attività; 
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità 
scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria (404); 
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità 
stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri (405); 
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera 
continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è 
stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare 
presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che 
effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare 
personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono 
alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del 
responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non 
superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal 
Dipartimento dei trasporti terrestri (406). 



(403)  Il primo periodo del comma 1 è stato così sostituito dall'art. 141, 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(404)  Lettera così sostituita dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. 
Uff. 3 ottobre 2001, n. 230). 
(405)  Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(406)  Comma prima sostituito dall'art. 141, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), poi modificato dall'art 2, D.P.R. 4 
novembre 1997, n. 479 (Gazz. Uff. 15 gennaio 1998, n. 11) ed infine così 
sostituito dall'art. 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2001, 
n. 230). Per l'individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di 
assenza o impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione 
periodica dei veicoli a motore vedi il D.M. 30 aprile 2003. Per le modalità di 
organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni 
di revisione vedi la Del. 12 giugno 2003. 
 





241. (Art. 80 Cod. Str.) Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati 
alla revisione dei veicoli (407).
1. Le imprese ed i consorzi di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per 
effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal 
Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in 
concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle 
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo 
(408). 
2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché 
quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, 
od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della 
navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di 
cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere 
riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e 
sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura. (409). 
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente 
articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed 
alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo (410). 



(407)  Rubrica così modificata dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(408)  Comma così modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(409)  Comma prima modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 2, 
D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 (Gazz. Uff. 14 novembre 2000, n. 266). 
(410)  Comma così modificato dall'art. 142, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, anche, il D.Dirig. 4 gennaio 
2002. 
 





242. (Art. 81 Cod. Str.) Profili professionali che danno titolo 
all'effettuazione degli accertamenti tecnici.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti 
dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di 
riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nelle 
lettere a) e b) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili 
professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, 
ingegnere e ai dirigenti tecnici, ingegneri possono essere effettuati con la 
collaborazione dei funzionari, abilitati all'effettuazione degli accertamenti 
tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle 
istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della 
M.C.T.C. 
2. [Le visite e prove di omologazione o di approvazione di veicoli e di 
dispositivi di cui alla lettera a) della tabella III.1, possono essere anche 
effettuate dagli impiegati appartenenti ai profili professionali di VII e VI 
qualifica funzionale, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di 
cui alle lettere d) e e), qualora le suddette visite e prove non richiedano il 
possesso di cognizioni tecnico/professionali proprie dei profili di cui alla 
citata lettera a)]. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della 
navigazione saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai 
diversi profili di ingegnere. 
3. Nel caso che i profili professionali indicati nella tabella III.1 siano 
sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili 
professionali precedenti e quelli successivamente individuati. 
4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della 
Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i 
profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo 
ordinamento (411). 



(411)  Articolo così modificato dall'art. 143, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Sez. II - Destinazione ed uso dei veicoli 
243. (Art. 82 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione 
alla destinazione ed all'uso degli stessi.
1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto 
dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate 
dall'articolo 227, comma 2, in relazione al punto F dell'appendice V al presente 
titolo (412). 



(412)  Comma così modificato dall'art. 144, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





244. (Artt. 84 e 85 Cod. Str.) Servizio di noleggio con conducente per trasporto 
di persone (413).
1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui 
all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto 
specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle 
cosiddette di soccorso (414). 



(413)  Rubrica così modificata dall'art. 145, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(414)  L'art. 145, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 1 e rinumerato il preesistente comma 2. 
 





Sez. III - Documenti di circolazione e immatricolazione 
§ 1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori 
(Artt. 93-99 Codice della Strada) 
245. (Art. 93 Cod. Str.) Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C. e del 
P.R.A.
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi 
previsti dall'articolo 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici 
provinciali del P.R.A. entro tre giorni dall'emissione della carta di 
circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla 
targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di 
circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione 
dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato 
proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o 
del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato 
dominio. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un 
tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di 
collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i 
relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di 
concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due 
anni dall'entrata in vigore del codice. 
3. L'Ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà 
comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al 
comma 2. 
4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un 
veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella 
carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la 
carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova 
immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione 
contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di 
rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione 
all'Ufficio provinciale del P.R.A. 



 





246. (Art. 93 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di 
polizia stradale.
1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia 
stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere 
alle norme del codice e del presente regolamento per quanto riguarda le 
caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono 
possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione 
al punto F, lettera g) dell'appendice V al presente titolo (415). 
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire che ai veicoli di 
cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in 
deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al 
presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati 
esclusivamente al servizio di polizia stradale (416). 



(415)  Comma così modificato dall'art. 146, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(416)  Comma così modificato dall'art. 146, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Con D.M. 27 aprile 2006, n. 209 
(Gazz. Uff. 12 giugno 2006, n. 134) sono state indivuate le caratteristiche 
delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione alla Polizia locale. 
 





247. (Art. 94 Cod. Str.) Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A. 
(417).
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano 
agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui 
viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici 
di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei 
tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 
dello stesso articolo. 
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della 
M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il 
trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con 
le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede 
ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza 
comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del 
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per 
posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del 
locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di 
convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni 
devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., 
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti 
dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di 
residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della 
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione 
del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa 
consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli 
importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento 
della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente 
dichiarato che il soggetto trasferito non è proprietario o locatario o 
usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in 
solido dell'omesso pagamento (418). 
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di 
circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della 
M.C.T.C., che provvedono, altresì, al rinnovo della carta di circolazione nei 
casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o 
delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice (419). 



(417)  Rubrica così modificata dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(418)  Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 
1997, n. 449. 
(419)  Comma aggiunto dall'art. 147, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Vedi, inoltre, l'art. 17, L. 27 dicembre 
1997, n. 449. 
 





248. (Art. 97 Cod. Str.) Targa per ciclomotori.
1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui 
all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico. 
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice 
alfanumerico già assegnato ad altra targa. 
3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo 
identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi 
risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un 
corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe (420). 



(420)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. 
 





249. (Art. 97 Cod. Str.) Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di 
proprietà dei ciclomotori.
1. In caso di trasferimento di proprietà, o di costituzione di usufrutto o di 
locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato 
dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che può 
riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo 
averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento 
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. 
L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla 
proprietà non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del 
ciclomotore ed è effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del 
responsabile della circolazione. 
2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla 
sua distruzione e ne dà comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui 
all'articolo 251, con le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" 
dell'Archivio nazionale dei veicoli (421) (422). 



(421)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 
maggio 2006. 
(422)  Articolo prima modificato dall'art. 148, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 2, 
D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in 
vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
 





250. (Art. 97 Cod. Str.) Caratteristiche e modalità di applicazione della targa 
per ciclomotori (423).
1. La targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonchè dal marchio 
ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa è bianco. Il colore 
dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana è nero. I 
caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 ± 0,1 
millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello 
spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente 
autoadesiva (424). 
2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura 
III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2 (425). 
3. [Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore 
nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il 
marchio ufficiale della Repubblica Italiana è di colore nero] (426). 
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. 
La progressione delle combinazioni viene stabilita dal Dipartimento per i 
trasporti terrestri (427). 
5. La targa non deve essere necessariamente illuminata, salvo eventuale diversa 
disposizione impartita dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Essa deve 
essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei 
motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo 
inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché 
non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a 
veicolo carico (428). 
6. [L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere 
concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da 
parte di chi sia a ciò legittimato] (429). 
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari 
esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 
(430). 



(423)  Rubrica così sostituita dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione.
(424)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. 
(425)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. 
(426)  Comma soppresso dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 
aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(427)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. 
(428)  Comma così modificato prima dall'art. 149, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 
2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il 
novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
(429)  Comma soppresso dall'art. 3, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 
aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
(430)  Comma aggiunto dall'art. 149, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così modificato dall'art. 3, D.P.R. 6 
marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il 
novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
 





251. (Art. 97 Cod. Str.) Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e 
certificati di circolazione.
1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 
Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalità di 
affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe 
e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, 
ai soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi 
di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive 
modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione 
dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta 
(431). 
2. I soggetti che esercitano attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive 
modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di 
circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei 
locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a (432). 



(431)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 
maggio 2006. 
(432)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. 
Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione. L'art. 9 dello stesso decreto ha così 
disposto: "Art. 9. - Disposizioni transitorie. - 1. È fatta sempre salva la 
possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in 
circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di 
circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del 
Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui 
all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495, come modificato dal presente decreto". 
 





252. (Art. 97 Cod. Str.) Adempimenti dell'intestatario del certificato di 
circolazione.
1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di 
circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia 
agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile 
del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui 
all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le 
modalità prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, 
previa consegna del documento deteriorato (433). 
2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario 
del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il 
rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio 
motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei 
soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato 
e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Analogamente procede in caso di 
deterioramento della targa, previa distruzione della stessa (434). 
3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri 
aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione 
alle operazioni di cui ai commi 1 e 2. 
4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, 
rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o 
sottratti, provvede alla loro distruzione. 
5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di 
certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte 
degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del 
Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto 
cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti 
terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un 
mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato 
di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, 
un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione. 
6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta 
giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di 
circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i 
trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono 
a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalità prescritte dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova 
residenza, da apporre sul certificato di circolazione (435) (436). 



(433)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 
maggio 2006. 
(434)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 
maggio 2006. 
(435)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 15 
maggio 2006. 
(436)  Articolo prima modificato dall'art. 150, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 5, 
D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in 
vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, 
anche, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





253. (Art. 97 Cod. Str.) Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione.
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di 
certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno 
continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: 
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° 
luglio 1992 al 30 giugno 1993; 
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° 
luglio 1991 al 30 giugno 1992; 
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1° 
luglio 1989 al 30 giugno 1991; 
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 
1° luglio 1989. 
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al 
comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente 
regolamento. 



 





254. (Art. 98 Cod. Str.) Circolazione di prova.
[1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di 
veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o 
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai 
sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli 
a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di 
dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro 
rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai 
commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste 
dall'articolo 98 del codice] (437). 



(437)  Articolo abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 





255. (Art. 99 Cod. Str.) Targhe provvisorie di circolazione.
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale 
della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui 
all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente 
titolo. 
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono 
i seguenti: 
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta 
appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province 
(438); 
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; 
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. 
Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C. può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da 
caratteri alfabetici (439). 



(438)  Lettera così modificata dall'art. 151, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(439)  Comma così modificato dall'art. 151, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 2. Targhe 
(Artt. 100-102 Codice della Strada) 
256. (Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, 
ripetitrici, e di riconoscimento (440).
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe 
d'immatricolazione: 
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, 
comma 1, del codice; 
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice; 

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del 
codice; 
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, 
comma 1, del codice; 
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, 
del codice; 
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 
114, comma 4, del codice; 
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 
114, comma 4, del codice. 
2. Si definiscono targhe ripetitrici: 
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui 
devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante 
la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; 
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui 
devono essere muniti posteriormente [i rimorchi agricoli e] le macchine agricole 
trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, 
del codice (441); 
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui 
devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui 
all'articolo 114, comma 4, del codice. 
3. [Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti 
posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 
1, del codice] (442). 
4. Si definiscono targhe di riconoscimento: 
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso 
promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice; 
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i 
rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice; 
c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori 
ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice (443). 
4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni 
previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti 
nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della 
provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo (444). 



(440)  Rubrica così modificata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(441)  Lettera così modificata dall'art. 152, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(442)  Comma abrogato dal'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(443)  Lettera aggiunta dall'art. 152, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(444)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). 
 





257. (Art. 100 Cod. Str.) Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei 
veicoli a motore e dei rimorchi.
1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui 
all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII 
al presente titolo. 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti 
può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di 
caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta 
appendice XII. 



 





258. (Art. 100 Cod. Str.) Collocazione delle targhe di immatricolazione, 
ripetitrici, e di riconoscimento.
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, e di 
riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente 
piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo 
restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli 
immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999, le dimensioni e la collocazione 
dei diversi tipi di targhe sono le seguenti: 
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 360×110 mm, collocate 
sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a); 
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli: 
1) formato A: 520×110 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. 
III.4/b); 
2) formato B: 297×214 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato 
in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento 
targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c); 
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli: 
1) formato A: 486×109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. 
III.4/l); 
2) formato B: 336×202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato 
in questione è destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa 
non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m); 
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi 
agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe EE per autoveicoli e loro 
rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340×109 mm, collocate sul lato posteriore 
dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, 
III.4/u); 
e) targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi, delle macchine 
operatrici semoventi; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e 
delle macchine operatrici semoventi; targhe EE per motoveicoli: 165×165 mm, 
collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/f, III.4/g, III.4/n, 
III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v); 
e-bis) targhe di immatricolazioni dei motoveicoli: 177 mm×177 mm collocate sul 
lato posteriore dei motoveicoli (figura III.4/e) (445). 



(445)  L'intero testo dell'art. 258 è stato, così modificato prima dall'art. 
153, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, 
S.O.), poi dall'art. 2, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 
1998, n. 240) ed infine dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 





259. (Art. 100 Cod. Str.) Modalità di installazione delle targhe.
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto 
montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: 
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione 
delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle 
macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può 
trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni 
caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra 
targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della 
targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano 
longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione 
trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione 
massima; 
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei 
rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali 
targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore 
del veicolo, senza oltrepassare tale margine (446); 
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del 
veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di 
simmetria longitudinale del veicolo; 
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è 
verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la 
forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla 
verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i 
caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo 
superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non 
superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è 
rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti 
dal suolo più di 1,20 m; 
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo 
inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m 
per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non 
deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile 
osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve 
essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le 
caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m; 
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere 
visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali 
che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un 
angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa 
per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo 
di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della 
targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è 
superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un 
angolo di 15° verso il basso); 
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui 
alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico. 
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale 
opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 
mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio 
materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa 
qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei 
talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260 (447). 



(446)  Lettera così modificata dall'art. 154, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(447)  Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. 
Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
 





260. (Art. 100 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive, dimensionali, 
fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità 
per la loro accettazione.
1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle 
macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o 
trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad 
eccezione delle parti poste all'estremità delle targhe per autoveicoli e 
motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono 
neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: 
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe 
ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di 
immatricolazione delle macchine operatrici (448); 
b) [colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e 
lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la 
circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione 
di prova delle macchine operatrici] (449); 
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo 134, 
comma 1, del codice (450); 
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando 
prevista (451); 
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle 
targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4±0,1 mm, che può essere 
ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale 
della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato 
italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a 
contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché 
per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, 
comma 3, al presente titolo. 
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli 
escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm 
è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale 
autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese 
e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui 
scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione 
degli autoveicoli e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all'estrema 
destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non 
formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini 
dell'identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da 
applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell'anno di 
immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la 
sigla della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione 
(452). 
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli 
previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, 
ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 
progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in 
giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e 
comunque non oltre il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i 
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici 
semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la 
targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale Le 
targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate 
secondo il sistema di targatura in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere 
sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, 
con le nuove targhe in uso dal 1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite 
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri 
l'ipotesi di reimmatricolazione di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285 (453) (454). 
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe 
devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui 
all'appendice XIII al presente titolo. 



(448)  Lettera così modificata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(449)  Lettera soppressa dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(450)  Lettera aggiunta dall'art. 155, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(451)  Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. 
Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(452)  Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). L'art. 9 dello stesso decreto ha, inoltre, così 
disposto: "Art. 9. - 1. La distribuzione delle targhe previste dal presente 
regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima 
dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. 
del Ministero dei trasporti e della navigazione". 
(453)  Periodo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). L'art. 9 dello stesso decreto ha, inoltre, così 
disposto: "Art. 9. - 1. La distribuzione delle targhe previste dal presente 
regolamento avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1999 e comunque non prima 
dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali M.C.T.C. 
del Ministero dei trasporti e della navigazione". 
(454)  Comma così modificato dall'art. 155, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





261. (Artt. 100 e 101 Cod. Str.) Modelli di targhe.
1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (455). 
2. [I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice 
destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui 
all'articolo 208, comma 2, del codice vengono utilizzati nella misura del 95% 
per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche 
sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 
5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in 
relazione alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni] 
(456). 



(455)  Comma così modificato dall'art. 156, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(456)  Comma soppresso dall'art. 156, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





262. (Art. 100 Cod. Str.) Marchio ufficiale.
1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito 
da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma 
e dimensioni di cui alla figura III.5. 



 





263. (Art. 100 Cod. Str.) Proventi della maggiorazione del costo di produzione 
delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore.
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, 
destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui 
all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati: 
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per 
pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche 
sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del 
veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente 
ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed 
informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse; 
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente 
addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione 
in turni delle relative sperimentazioni (457). 



(457)  Articolo così sostituito dall'art. 157, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 3. Cessazione dalla circolazione 
(Art. 103 Codice della Strada) 
264. (Art. 103 Cod. Str.) Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione.
1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 
245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei 
veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta 
registrazione delle relative formalità. 
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio 
provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione. 
3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice conformi al modello 
approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da 
parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, 
successive alla prima devono essere effettuate entro il 15° giorno dalla data di 
scadenza (458). 
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che 
ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di 
vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in 
questione le seguenti annotazioni: 
a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del 
veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra; 
b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e 
dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata 
al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del 
veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al 
titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; 
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora 
ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli 
estremi del documento di identificazione dell'acquirente. 



(458)  Con D.M. 16 ottobre 1995 (Gazz. Uff. 3 novembre 1995, n. 257) si è 
provveduto alla individuazione del modello di registro da tenersi da parte dei 
gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio 
ed alla successiva riduzione in rottami. 
 





TITOLO III 
Dei veicoli 
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine 
operatrici 
§ 1. Disposizioni sulla circolazione di macchine agricole eccezionali 
(Artt. 104-105 Codice della Strada) 
265. (Art. 104 Cod. Str.) Pannelli di segnalazione delle macchine agricole 
eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e 
semiportate.
1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni 
previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte 
posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50×0,50 m a strisce 
alterne bianche e rosse, di materiale [fluorescente] e retroriflettente 
approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero 
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (459). 
2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che 
eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati 
ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei 
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (460). 



(459)  Comma così modificato dall'art. 158, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(460)  Comma così modificato dall'art. 158, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





266. (Art. 104 Cod. Str.) Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle 
macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del 
codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a 
luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei 
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a 
direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai 
successivi commi (461). 
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso 
di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, 
rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, 
venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e 
verso l'alto, su un arco di 360°. 
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o 
particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone 
non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30° 
per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro 
del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare 
inferiore a 20. Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate 
come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli 
tra di esse, non supera i 30°. 
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo 
della macchina e può essere amovibile. 
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri 
da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di 
direzione. 
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è 
obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. 



(461)  Comma così modificato dall'art. 159, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





267. (Art. 104 Cod. Str.) Ripartizione delle masse delle macchine agricole 
eccezionali.
1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il 
rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui 
rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2. 
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole 
semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le 
macchine semicingolate. 



 





268. (Art. 104 Cod. Str.) Autorizzazioni alla circolazione delle macchine 
agricole eccezionali.
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, 
del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere 
presentata all'ente competente per la località di inizio del viaggio e deve 
essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del 
certificato di idoneità tecnica del veicolo; per le modalità di presentazione 
della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 
13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, 
l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del 
veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal 
legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è 
utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative 
alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del 
codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare 
l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla 
osta degli altri enti interessati. 
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della 
domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e 
cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il 
nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni 
dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il 
rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per 
l'ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. 
3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria 
responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo 
nonché l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il 
percorso da essi prescelto. 
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, 
nell'autorizzazione è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere 
realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli 
precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e 
sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di 
tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione 
generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e 
l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. 
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sé 
l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza 
stradale. 
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 
del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della 
strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo è valutata in 
maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati 
all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine 
agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico. 
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di 
macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due 
assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è 
accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, 
ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio 
agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso (462). 



(462)  Articolo così sostituito dall'art. 160, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole 
(Art. 106 Codice della Strada) 
269. (Art. 106 Cod. Str.) Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli 
attrezzi delle macchine agricole.
1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter 
essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine 
agricole. 
2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di 
sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su 
strada in sede di visita e prova. 



 





270. (Art. 106 Cod. Str.) Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine 
agricole.
1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 
106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui 
all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 
212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro 
dei trasporti. 



 





271. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento 
delle trattrici agricole.
1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei 
dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai 
decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero 
dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto 
applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse. 




 





272. (Art. 106 Cod. Str.) Sedile per il conducente delle trattrici agricole.
1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici 
deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti. 



 





273. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione 
delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei 
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, 
commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali 
dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono 
rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212. 
2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma 
occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine 
agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i 
dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto 
amovibile. 
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse 
da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di 
sicurezza lo richiedano. 



 





274. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura delle macchine agricole 
semoventi.
1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui 
all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e 
d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni. 
2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle 
macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle 
diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante 
del presente regolamento. 
3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve 
poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non 
inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo 
deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola 
semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa 
complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non 
inferiore al 12%. 
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse 
da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di 
sicurezza lo richiedano. 



 





275. (Art. 106 Cod. Str.) Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi.
1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del 
tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di 
visita e prova per ciascun esemplare. 
2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, 
l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle 
due condizioni seguenti: 
a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano 
ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del 
treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse 
posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è 
assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa; 
b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo 
espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9 kW/t (463). 
3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e 
limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della 
massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti: 
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%; 

b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non 
differisca più del 10% dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri 
di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra 
i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 
2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con 
accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del 
rapporto più alto della trasmissione. 
Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di 
trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia 
inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa 
della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di 
potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore 
alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della 
trattrice. 
4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra 
la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della 
macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della 
macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto 
rapporto non deve superare i seguenti valori: 
a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le 
macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia 
il tipo di frenatura del complesso; 
b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di 
frenatura del complesso è di tipo meccanico; 
c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di 
frenatura del complesso è di tipo misto e automatico; 
d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di 
frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico. 
5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa 
della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa 
di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e 
del piano di carico, qualora amovibile (464). 



(463)  Lettera così modificata dall'art. 161, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(464)  Comma così modificato dall'art. 161, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





276. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle 
macchine agricole operatrici trainate.
1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è 
considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le 
dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 
m di lunghezza e 2,00 m di larghezza. 
2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con 
rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile 
riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni. 
3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico 
del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, 
dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati. 
4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 
t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale 
dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo 
unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo 
sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN. 
5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t 
deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote 
di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato 
dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul 
solo asse anteriore. 
6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere 
munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di 
energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del 
rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte 
le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità 
di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate 
in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti. 
7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle 
ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% 
del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso 
espresso in kg. 
8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t 
deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale 
dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su 
una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere 
comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN. 
9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole 
operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del 
codice. 
10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse 
da quelle indicate nei commi precedenti. 



 





277. (Art. 106 Cod. Str.) Efficienza della frenatura dei treni costituiti da 
macchine agricole.
1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 
57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di 
massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola 
semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un 
rimorchio agricolo considerato parte integrante della trattrice stessa, ai sensi 
dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di 
frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle 
diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante 
del presente regolamento. 
2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve 
essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN. 
3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, 
il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima 
all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 
10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della 
frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata 
in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare 
né al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo. 
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse 
da quelle indicate nei commi precedenti. 



 





278. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivo di sterzo delle macchine agricole.
1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui 
all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in 
tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti. 



 





279. (Art. 106 Cod. Str.) Fascia di ingombro delle macchine agricole 
eccezionali.
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro 
complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite 
dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro 
stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. 



 





280. (Art. 106 Cod. Str.) Livelli sonori delle macchine agricole semoventi.
1. La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i 
relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione 
dei trattori agricoli a ruote, è effettuata secondo le prescrizioni di cui 
all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 
212 e successivi aggiornamenti (465). 
2. La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per 
tutte le macchine agricole semoventi a ruote, è effettuata secondo le 
prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 
11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti (466). 
3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonché per le macchine agricole in 
circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione 
generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello 
sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto 
con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanità 
(467). 
4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita 
punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice. 



(465)  Comma così modificato dall'art. 162, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(466)  Comma così modificato dall'art. 162, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(467)  Comma così sostituito dall'art. 162, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





281. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine 
agricole semoventi.
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono 
essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche 
devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti. 



 





282. (Art. 106 Cod. Str.) Dispositivo retrovisore delle macchine agricole 
semoventi.
1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi di cui 
all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui 
all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 
212 e successivi aggiornamenti (468). 



(468)  Comma così modificato dall'art. 163, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





283. (Art. 106 Cod. Str.) Sovrapattini delle macchine agricole cingolate.
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle 
macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di 
costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto 
stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di 
gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della 
superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e 
piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo 
le superfici di raccordo. 
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere 
impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando 
per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il 
sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da 
tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (469). 
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina 
dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, 
per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area 
convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle 
motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli. 
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, 
la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle 
prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm². 



(469)  Comma così modificato dall'art. 164, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





284. (Art. 106 Cod. Str.) Ganci delle macchine agricole semoventi.
1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono 
nelle seguenti categorie: 
A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore 
a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa 
sull'occhione di traino; 
A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non 
superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in 
condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg; 
B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore 
a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni 
statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg; 
C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore 
a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni 
statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg; 
D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore 
a 12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa 
sull'occhione di traino; 
D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non 
superiore a 20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro 
massa sull'occhione di traino; 
D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non 
superiore a 14.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in 
condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg; 
D3 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non 
superiore a 20.000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in 
condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg. 
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e 
prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di 
identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di 
unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C. 
3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni 
esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e 
facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio 
appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione. 



 





285. (Art. 106 Cod. Str.) Occhioni delle macchine agricole trainate.
1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si 
suddividono nelle seguenti categorie: 
E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 
kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul 
gancio della macchina agricola traente; 
E1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 
kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente 
un carico verticale non superiore a 250 kg; 
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 
kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente 
un carico verticale non superiore a 500 kg; 
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 
kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente 
un carico verticale non superiore a 1500 kg; 
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 
12.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul 
gancio della macchina agricola traente; 
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 
20.000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul 
gancio della macchina agricola traente; 
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 
14.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola 
traente un carico verticale non superiore a 2000 kg; 
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 
20.000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola 
traente un carico verticale non superiore a 2500 kg. 
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e 
prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di 
identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di 
unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C. 
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - 
Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere 
indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di 
fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli 
estremi dell'approvazione. 



 





286. (Art. 106 Cod. Str.) Timoni delle macchine agricole trainate.
1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche 
dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo 
criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della 
M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa 
complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato 
e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse 
condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale. 



 





287. (Art. 106 Cod. Str.) Verifica per le macchine agricole della posizione del 
dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso.
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole 
semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, 
dovranno essere fissate dal costruttore in relazione alle condizioni di 
stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina 
agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non 
superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore 
dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente. 
2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e 
prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei 
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 



 





288. (Art. 106 Cod. Str.) Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine 
agricole.
1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di 
trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, è 
effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a 
richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli. 



 





289. (Art. 106 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e funzionali delle 
macchine agricole.
1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze 
costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche 
costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per 
le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore 
ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a 
tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 
59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei 
trasporti e della sanità. 



 





§ 3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle 
macchine agricole 
(Artt. 107-110 Codice della Strada) 
290. (Art. 107 Cod. Str.) Definizione della potenza e determinazione delle curve 
caratteristiche dei motori installati su macchine agricole.
1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una 
macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la 
potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero 
motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione 
stabiliti dal costruttore per la produzione di serie. 
2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve 
essere riportato alle condizioni d'aria tipo. 
3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme 
stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale 
della M.C.T.C. 



 





291. (Art. 107 Cod. Str.) Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine 
agricole.
1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di 
cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo: 
1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali 
dichiarate dal costruttore; 
1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di 
circolazione vigenti; 
1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione 
visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi; 
1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili 
condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola; 
1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti; 
1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici; 
1.7. degli organi di traino se presenti; 
1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe; 
1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari. 
2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il 
controllo: 
2.1. della potenza del motore di trazione; 
2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo; 
2.3. del serbatoio/i del combustibile; 
2.4. dell'opacità dei fumi di scarico; 
2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente; 
2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente; 
2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore; 
2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento; 
2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici; 
2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle 
ruote; 
2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti; 
2.12. del dispositivo di segnalazione acustica; 
2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico; 
2.14. dei dispositivi retrovisori; 
2.15. del dispositivo di sterzo; 
2.16. del dispositivo di rimorchio; 
2.17. del dispositivo di retromarcia; 
2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora 
presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza; 
2.19. della presa di forza; 
2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei 
comandi; 
2.21. della massa rimorchiabile; 
2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate. 

3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di 
cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 
2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli 
di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al 
traino. 
4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente 
descritte negli articoli del presente regolamento, vanno effettuate con le 
modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle 
direttive comunitarie emanate in materia (470). 
5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure 
si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine 
all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi. 



(470)  Comma così modificato dall'art. 165, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





292. (Art. 107 Cod. Str.) Macchine agricole operatrici trainate escluse 
dall'accertamento dei requisiti.
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 
1, del codice sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate 
all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa 
rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono: 
a) gli aratri; 
b) le seminatrici; 
c) gli erpici. 
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di 
macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo 
stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la 
circolazione delle macchine suddette. 



 





293. (Art. 108 Cod. Str.) Carta di circolazione e certificato di idoneità 
tecnica delle macchine agricole.
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui 
all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali: 
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista); 
b) generalità del proprietario; 
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); 
d) numero del telaio del veicolo; 
e) caratteristiche tecniche del veicolo. 
2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i 
seguenti elementi fondamentali: 
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre); 
b) numero del telaio del veicolo; 
c) caratteristiche tecniche del veicolo. 
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali 
altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel 
certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti 
norme. 



 





294. (Art. 110 Cod. Str.) Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione 
e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine 
agricole.
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al 
rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica 
alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola 
o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede 
dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine 
agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della 
macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede 
alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della 
macchina agricola interessata (471). 
2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede 
all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di 
esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di 
cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio 
pubblico. 
3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una 
macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua 
lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole 
di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente 
assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. 
Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è 
rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso 
della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o 
forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la 
dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall'articolo 110, comma 
3 del codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già 
risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede 
il trasferimento di proprietà (472). 
4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 
del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della 
dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della 
Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite. 



(471)  Periodo aggiunto dall'art. 166, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(472)  Comma così sostituito dall'art. 166, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 4. Revisione delle macchine agricole 
(Art. 111 Codice della Strada) 
295. (Art. 111 Cod. Str.) Revisione delle macchine agricole in circolazione.
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono 
stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a 
cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine 
agricole stesse. 
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal 
provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei 
veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al 
presente titolo. 



 





§ 5. Circolazione delle macchine operatrici 
(Art. 114 Codice della Strada) 
296. (Art. 114 Cod. Str.) Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali.
1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni 
previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli 
approvati secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il Ministero dei trasporti e 
della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni 
concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali 
altre segnalazioni ritenute necessarie (473). 



(473)  Comma così modificato dall'art. 167, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





297. (Art. 114 Cod. Str.) Campo di visibilità delle macchine operatrici.
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del 
codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in 
proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto. 



 





298. (Art. 114 Cod. Str.) Registrazione e targatura delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 
114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della 
Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di 
circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il 
proprietario del veicolo. 
2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda 
di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza. 
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati 
completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina 
operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi 
equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW. Tale 
obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, 
motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla 
finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici 
trainate. 
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il 
proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione 
generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la 
relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della 
targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente 
aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione 
generale della M.C.T.C. 
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad 
un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea 
cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il 
depositario del mezzo e la sua sede. 



 





299. (Art. 114 Cod. Str.) Macchine operatrici: dispositivo antincastro.
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della 
categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in 
conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi veicoli 
(474). 
2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro 
qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina 
operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo 
di equivalente efficacia. 



(474)  Comma così modificato dall'art. 168, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





300. (Art. 114 Cod. Str.) Organi di traino delle macchine operatrici ed 
accertamento della massa massima rimorchiabile.
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine 
operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino 
secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio 
provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento 
della massa massima rimorchiabile. 



 





301. (Art. 114 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici 
semoventi.
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 
del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle 
prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive 
modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3. 
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per 
quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è 
raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della 
efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita 
d'efficienza). 
3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla 
velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di 
tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di 
quella raggiunta nella prova di tipo 0. 
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei 
carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, 
nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non 
superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di 
efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2. 
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le 
condizioni previste all'articolo 274, comma 3. 



 





302. (Art. 114 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici 
trainate.
1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere 
munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno 
un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato 
dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine 
operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote 
dell'asse anteriore. 
2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, 
deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una 
sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice 
trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. 
Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica 
del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle 
di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti. 
3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle 
ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere 
uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico 
della macchina stessa espresso in kg. 
4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico 
superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di 
stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 
8. 



 





303. (Art. 114 Cod. Str.) Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi 
(475).
1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore 
al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, 
al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le 
macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene 
fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare 
destinazione della macchina stessa (476). 
2. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici 
eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere 
ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le 
modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti: 
a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; 
b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t (477). 
3. Le masse [sopra] indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, 
purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere 
muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per 
dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il 
±25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità (478). 



(475)  Rubrica così modificata dall'art. 169, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(476)  L'art. 169, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha aggiunto il comma 1, rinumerando gli originari commi 1 e 2 in 
2 e 3 ed ha così modificato l'attuale comma 3. 
(477)  L'art. 169, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha aggiunto il comma 1, rinumerando gli originari commi 1 e 2 in 
2 e 3 ed ha così modificato l'attuale comma 3. 
(478)  L'art. 169, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha aggiunto il comma 1, rinumerando gli originari commi 1 e 2 in 
2 e 3 ed ha così modificato l'attuale comma 3. 
 





304. (Art. 114 Cod. Str.) Revisione delle macchine operatrici in circolazione.
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono 
stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non 
inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle 
macchine operatrici stesse. 
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal 
provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei 
veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al 
presente titolo. 



 





305. (Art. 114 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e funzionali delle 
macchine operatrici.
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in 
relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a ruote 
o cingolate, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a 
integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per le 
macchine stesse (479). 



(479)  Comma così modificato dall'art. 170, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





306. (Art. 114 Cod. Str.) Norme di richiamo.
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le 
seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: 
a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); 
b) articolo 266 (dispositivo supplementare); 
c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali) (480); 

d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle 
macchine) (481); 
e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di 
illuminazione); 
f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei 
treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa 
complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della 
macchina trainante); 
g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); 
h) articolo 279 (fascia d'ingombro); 
i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); 
l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); 
m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); 
n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle 
macchine cingolate); 
o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); 
p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve 
caratteristiche dei motori); 
q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 
e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); 
r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione). 



(480)  Lettera così sostituita dall'art. 171, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(481)  Lettera così sostituita dall'art. 171, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





TITOLO IV 
Guida dei veicoli e conduzione degli animali 
§ 1. Patente di guida 
(Artt. 115-121 Codice della Strada) 
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP 
(Artt. da 115 a 118 Codice della Strada) 
307. (Art. 115 Cod. Str.) Attestato di idoneità psicofisica.
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del 
codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, 
comma 4, del codice medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad 
accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti. 
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte 
integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in 
corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione 
professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un 
anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti 
limiti temporali indicati nell'attestato stesso. 



 





308. (Art. 116 Cod. Str.) Modello e caratteristiche della patente di guida - 
Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (482).
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti 
dimensioni: 
a) altezza 106 mm; 
b) larghezza 222 mm. 
Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte 
integrante del presente regolamento. 
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo 
l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, 
sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico. 
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le 
caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di 
compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla 
patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari 
sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione 
[di concerto con il Ministro dell'interno], da emanare nel termine previsto 
dall'articolo 232 del codice (483). 
4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si 
applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non 
classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in 
avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola 
patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un 
autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente 
di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del 
veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del 
complesso stesso (484). 



(482)  Rubrica così modificata dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(483)  Comma così modificato dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(484)  Comma aggiunto dall'art. 172, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





309. (Art. 116 Cod. Str.) Annotazione del gruppo sanguigno.
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla 
patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta 
a pagina 2 del modello IV.2 (485). 
2. Gli estremi del gruppo sanguigno [da riportare sulla patente di guida] sono 
rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al 
certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici 
prescritti (486). 
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di 
competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro 
della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale 
decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo 
emotrasfusionale. 
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel 
caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza 
dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura 
diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in 
caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C. (487). 



(485)  Comma così sostituito dall'art. 173, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(486)  Comma così modificato dall'art. 173, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(487)  Comma così modificato dall'art. 173, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





310. (Art. 116 Cod. Str.) Tipi di certificati di abilitazione professionale: 
CAP.
1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 
8, del codice, sono dei seguenti tipi: 
    KA - per guidare  a  carico, per  qualsiasi  spostamento  su 
         strada, motocarrozzette, di  massa complessiva  fino ad 
         1,3 t in servizio di noleggio con conducente;           
    KB - per  guidare, a  carico  per  qualsiasi  spostamento su 
         strada, motocarrozzette di  massa complessiva oltre 1,3 
         t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture 
         in servizio di piazza o di noleggio con conducente;     
    KC - per guidare, essendo minori di  anni 21 e per qualsiasi 
         spostamento  su  strada, a vuoto o a carico, autocarri, 
         autoveicoli   per   trasporti   specifici,   autotreni, 
         autoarticolati, autosnodati, adibiti  al  trasporto  di 
         cose, ed  il  cui  peso  complessivo  a  pieno  carico, 
         compreso il rimorchio, superi 7,5 t;                    
    KD - per   guidare,  a   carico  per  qualsiasi  spostamento 
         su    strada,    autobus,  autotreni,   autoarticolati, 
         autosnodati,  adibiti  al   trasporto  di   persone  in 
         servizio di linea o di noleggio con conducente o per il 
         trasporto di scolari;                                   
    KE - per guidare, per  qualsiasi  spostamento  su  strada, a 
         vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza 
          (488). 

2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la 
guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione 
professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i 
certificati di tipo KB e KE (489). 
3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa 
parte integrante del presente regolamento (490). 



(488)  Comma così modificato dall'art. 174, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(489)  Comma così modificato dall'art. 174, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(490)  Vedi, anche, l'art. 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449. 
 





311. (Art. 116 Cod. Str.) Requisiti per il rilascio del CAP.
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la 
titolarità della patente di guida come di seguito indicato: 
    KA - patente di categoria A; 
    KB - patente di categoria B; 
    KC - patente di categoria C  (491); 
    KD - patente di  categoria  D  per la  guida di  autobus; DE 
         negli altri casi  (492);                                
    KE - patente di  categoria  B  per la  guida di ambulanze ed 
         altri veicoli di  massa complessiva a pieno carico fino 
         a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi. 

2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti 
fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di 
validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E. 
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre: 
a) essere residenti in un comune della Repubblica; 
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal 
comma 1; 
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C.; 
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale 
dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa 
abilitazione rilasciata da uno Stato estero. 
4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di 
abilitazione professionale KC. 
5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di 
abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato 
dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. 
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà 
diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile. 



(491)  Vedi, anche, l'art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(492)  Vedi, anche, l'art. 18, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
 





312. (Art. 116 Cod. Str.) Programma d'esame per il conseguimento dei certificati 
di abilitazione professionale.
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di 
abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice I al presente 
titolo. 



 





313. (Art. 116 Cod. Str.) Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione 
dei CAP di precedente modello.
1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei 
requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data 
indicata nel certificato stesso. 
2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo 
quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio 
della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del 
certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un 
duplicato aggiornato del documento. 
3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della 
validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione 
medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice. 
4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto 
del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un 
biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la 
scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il 
titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi 
previsti dal presente regolamento (493). 
5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti 
con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A 
(494). 



(493)  Per la proroga della validità dei certificati di cui al presente comma 4, 
vedi, anche, l'art. 2, D.L. 25 novembre 1995, n. 501. 
(494)  Comma così modificato dall'art. 175, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





314. (Art. 116 Cod. Str.) Rilascio del CAP per conversione di documento estero.
1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di 
abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera 
in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa 
corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che 
sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo 
310. 
2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da 
richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà 
rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione 
della stessa. 



 





315. (Art. 116 Cod. Str.) Certificato di formazione professionale relativo alle 
merci pericolose (495).
1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada 
di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al 
modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato 
in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142 
(496). 



(495)  Rubrica così modificata dall'art. 176, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(496)  Comma così modificato dall'art. 176, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





316. (Art. 117 Cod. Str.) Limitazioni nella guida.
1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui 
all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono 
contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della 
potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. 
[Le carte di circolazione degli autoveicoli devono invece contenere 
l'indicazione della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt 
per tonnellata e della velocità massima espressa in chilometri all'ora] (497). 
2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico dei motocicli già in 
circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione 
generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle 
limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice (498). 
3. [Per le finalità di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai 
commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il 
valore della velocità massima si fa riferimento alla velocità calcolata indicata 
sulla carta di circolazione o sui tabulati] (499). 



(497)  Periodo soppresso dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98. 
(498)  Comma così modificato dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98. 
(499)  Comma soppresso dall'art. 11, D.L. 1° aprile 1995, n. 98. 
 





317. (Art. 118 Cod. Str.) Esami per il conseguimento del certificato di idoneità 
alla guida di filoveicoli.
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di 
idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti 
Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per 
territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione 
e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle 
esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri 
percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena 
conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli. 
2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere 
effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. 
secondo quanto specificato nella tabella IV.1, con l'assistenza di un 
rappresentante dell'azienda di cui al comma 1 (500). 
3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza: 
a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico 
riferimento alla condotta dei filobus; 
b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus; 
c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture 
filoviarie; 
d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti. 
4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più 
linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni 
ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal 
Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla 
Direzione generale della M.C.T.C. 
5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione 
conseguita. 
6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una 
per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di 
cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica. 
7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 
7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie 
della prova orale e di 7/10 per la prova pratica. 
8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmessa all'azienda di cui al 
comma 1. 
9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno 
sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un 
successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e 
sia trascorso almeno un mese. 



(500)  Comma così modificato dall'art. 177, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





318. (Art. 118 Cod. Str.) Rilascio del certificato di idoneità alla guida di 
filoveicoli.
1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della 
Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli 
esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, 
conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, 
che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli e 
dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto 
prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2 del codice. I certificati di idoneità 
rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro 
validità (501). 
2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende 
di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui 
all'articolo 12 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 . 



(501)  Comma così modificato dall'art. 178, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





B) Requisiti per il rilascio della patente di guida 
(Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) 
319. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la 
revisione e la conferma di validità della patente di guida.
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di 
guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento 
sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti 
specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o 
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, 
tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei 
quali la patente abilita (502). 
2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il 
certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione 
le affezioni morbose di cui all'articolo 320 (503). 
3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita 
psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini 
cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie 
fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali 
di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il 
certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono 
comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali 
la patente abilita (504). 
4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità 
viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui 
all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza 
entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio 
o la conferma o la revisione della patente di guida (505). 
5. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua 
la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di 
appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle 
attrezzature necessarie allo scopo (506). 



(502)  Comma così modificato dall'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(503)  L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3, 4, 5 
e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5. 
(504)  L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3, 4, 5 
e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5. 
(505)  L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3, 4, 5 
e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5. 
(506)  L'art. 179, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.), ha soppresso il comma 2, rinumerando gli originari commi 3, 4, 5 
e 6, in commi 2, 3, 4 e 5, ed ha così modificato l'attuale comma 5. 
 





320. (Art. 119 Cod. Str.) Malattie invalidanti.
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con 
le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono 
la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. 



 





321. (Art. 119 Cod. Str.) Efficienza degli arti.
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della [normale] 
patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni 
anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini 
della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e 
nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti 
necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di 
quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita (507). 
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata 
senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi. 



(507)  Comma così modificato dall'art. 180, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





322. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di 
guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il 
richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per 
distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica 
stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per 
motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza 
visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per 
l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative 
di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia 
superiore a tre diottrie. 
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di 
guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza 
visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque 
decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o 
negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti 
non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno 
pari ad un decimo per ciascun occhio. 
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico 
da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti 
sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non 
può essere, del pari, superiore a tre diottrie. 
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il 
grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia 
positive che negative. 
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il 
calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto 
soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. 
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio 
di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si 
stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed 
efficace. 
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a 
contatto [, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali 
correttivi] (508). 
9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari è 
considerato, in sede di esame, come visus naturale (509). 
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate 
(510). 
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate né 
confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è 
colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. 
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o 
pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o 
sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della 
visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della 
commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, 
al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida. 
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari 
dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere 
rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità 
che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due 
anni. 



(508)  Comma così modificato dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(509)  Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(510)  Comma così sostituito dall'art. 181, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





323. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di 
guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da 
ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due 
metri di distanza. 
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi 
dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi 
deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non 
anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del 
codice. 
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di 
guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di 
conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza 
complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con 
valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi. 



 





324. (Art. 119 Cod. Str.) Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della 
patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti 
speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli 
semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari 
per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di 
classificazione. 
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una 
valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui 
al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica 
indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di 
valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle 
valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che 
dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica 
formazione nel settore della sicurezza stradale (511). 



(511)  Articolo così sostituito dall'art. 182, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





325. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e 
la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (512).
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti 
alla revisione della patente speciale delle categorie A e B: 
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non 
inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; 
b) coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non 
correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a 
otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti; 
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per 
la patente di guida delle categorie A e B [normali], posseggono tuttavia 
un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un 
decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o 
negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra 
le due lenti non sia superiore alle tre diottrie (513); 
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) 
anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto. 
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati 
come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di 
guida delle categorie A e B [normali] (514). 
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere 
tollerate ed efficaci. 
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo 
normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché 
sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono 
possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione 
binoculare. 
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 
del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a 
contatto [, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti 
occhiali correttivi] (515). 
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti 
speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di 
quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione 
delle patenti di categoria C e D (516). 



(512)  Rubrica così modificata dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(513)  Lettera così modificata dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(514)  Comma così modificato dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(515)  Comma così modificato dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(516)  Comma così modificato dall'art. 183, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





326. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e 
la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D (517).
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a 
revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non 
raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida [normale] 
della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di 
specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle 
prescritte per lo specchio esterno d'obbligo (518). 
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente 
speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con 
fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due 
metri per l'orecchio che sente di meno (519). 
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la 
revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata 
con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché 
tollerati (520). 
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono 
essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non 
anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento 
dell'idoneità fisica. 



(517)  Rubrica così modificata dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(518)  Comma così modificato dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(519)  Comma così modificato dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(520)  Comma così modificato dall'art. 184, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





327. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi agli arti e alla colonna 
vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente 
speciale delle categorie A, B, C e D (521).
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti 
o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere 
sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D, purché 
la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di 
adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai 
veicoli da condurre (522). 
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 
119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o 
l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione 
medica locale. 
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal 
costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da 
esibire alla commissione che procede all'accertamento. 
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del 
collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore 
attestante la corrispondenza ad un tipo approvato. 
5. [Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la 
guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti] (523). 
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di 
patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o 
apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare 
un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del 
codice. 



(521)  Rubrica così modificata dall'art. 185, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(522)  Comma così modificato dall'art. 185, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(523)  Comma abrogato dall'art. 7, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





328. (Art. 119 Cod. Str.) Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il 
conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie 
A, B, C e D (524).
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non 
possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla 
guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono 
conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione 
della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano 
adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive 
tali da rendere superfluo l'adattamento (525). 



(524)  Rubrica così modificata dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(525)  Comma così modificato dall'art. 186, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





329. (Art. 119 Cod. Str.) Patenti speciali delle categorie C e D (526).
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi 
massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di 
categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a 
sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16 (527). 
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, 
potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle 
previste dal comma 1. 
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere 
precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale 
adattamento sia richiesto sul veicolo. 



(526)  Rubrica così sostituita dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(527)  Periodo aggiunto dall'art. 187, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





330. (Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali.
1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del 
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della 
sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la 
quale opera la commissione (528). 
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile 
dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, 
il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano 
attribuite le corrispondenti funzioni in materia. 
3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti 
ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. [Un altro 
membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui 
all'articolo 119, comma 9, del codice.] Tali medici, tutti in attività di 
servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti 
alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad 
amministrazioni diverse (529). 
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la 
composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo 
della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonché 
da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione. 
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la 
commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza 
o impedimento, un vicepresidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il 
vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti. 
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici 
specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del 
soggetto esaminato. 
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, 
facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici. 
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura 
delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della 
commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria 
locale. 
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute 
curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli 
accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione 
sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue 
spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia. 
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c) del codice, 
l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale 
indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve 
essere comunicato all'autorità richiedente (530). 
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve 
essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa (531). 
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai 
requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente 
richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli 
aggiuntivi. 
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In 
caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del 
vicepresidente che presiede la seduta. 
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli 
interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di 
consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione 
medica locale, invia al Ministero dei trasporti e della navigazione e a quello 
della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, 
relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche 
effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più 
significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, 
comma 2, del codice (532). 
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di 
norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una 
per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del 
capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del 
capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di 
maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive 
condizioni da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto 
con il Ministero della sanità (533). 
17. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri 
della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le 
operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare 
per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio 
di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai 
componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti 
deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle 
spese di funzionamento delle suddette commissioni (534). 



(528)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(529)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(530)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(531)  Comma così sostituito dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(532)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(533)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(534)  Comma così modificato dall'art. 188, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





331. (Art. 119 Cod. Str.) Certificati medici.
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno 
parte del presente regolamento e vanno compilati: 
a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della 
Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validità della patente 
di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice (535); 
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, 
del codice, su carta di colore bianco; 
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di 
colore celeste. 
2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai 
requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della 
categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da 
fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validità della patente l'esito della 
visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della 
Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su 
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione 
generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa 
deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, 
dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che 
hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticità e la successiva 
archiviazione (536). 



(535)  Lettera così sostituita dall'art. 189, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(536)  Comma così sostituito dall'art. 189, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





332. (Art. 121 Cod. Str.) Competenze dei dipendenti della Direzione generale 
della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità.
1. Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice 
sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale 
della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa 
parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di 
riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano 
conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993 (537). 
2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata 
siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e 
della navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i 
profili professionali precedenti e quelli sostitutivi (538). 
3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il 
Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire l'equiparazione 
tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo 
ordinamento (539). 



(537)  Periodo aggiunto dall'art. 190, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(538)  Comma così modificato dall'art. 190, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(539)  Comma così modificato dall'art. 190, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





333. (Art. 121 Cod. Str.) Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e 
termini per il rilascio della patente (540).
1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione 
generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo 
particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per 
l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui 
all'articolo 121, comma 9, del codice. 
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore 
rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza 
della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di 
guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della 
Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della 
regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida 
(541). 



(540)  Rubrica così modificata dall'art. 191, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(541)  Articolo così sostituito dall'art. 191, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 2. Autoscuole 
(Artt. 122-123 Codice della Strada) 
334. (Art. 122 Cod. Str.) Contrassegno per le esercitazioni di guida.
1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da 
aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, 
di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero 
su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione 
verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la 
necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge 
da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono 
riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3. 
2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei 
centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello 
rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta scuola guida, in colore 
nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, 
in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale 
da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello 
occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e 
quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle 
figure IV.4, IV.5. 



 





335. (Art. 123 Cod. Str.) Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole.
1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di 
istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo 
accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del 
codice, così come specificato nel presente regolamento. 
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti 
prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta 
dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di 
società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia 
rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti 
prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano 
più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali 
requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi. 
3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 
4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta 
di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte 
della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, 
oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della 
società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione. 
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio 
amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è 
consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo 
nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la 
nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto 
impedito, per non più di sei mesi. 
5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a 
titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il 
rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, 
contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo 
accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti. 
6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, 
l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con 
l'esibizione della copia autentica del relativo verbale devono essere comunicati 
all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende 
atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della 
composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio 
di una nuova autorizzazione. 
7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e 
l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in 
sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di 
richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata 
contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione. 

8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno 
personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata 
una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei 
requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore 
e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente. 
9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica 
sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione 
dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione. 
10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: 
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di 
candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, 
delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di 
revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale 
(C.A.P.) (542); 
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di 
candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle 
patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione. 
11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere 
veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono 
autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola. 
12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro 
di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, 
anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in 
relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio. 
13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali 
è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di 
proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso. 
14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), 
possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o 
insegnante di autoscuola. 
15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i 
conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni 
emanate dal Ministro dei trasporti (543). 
16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per 
il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni 
incombenza connessa all'attività (544). 



(542)  Lettera così modificata dall'art. 192, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(543)  Comma così modificato dall'art. 192, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(544)  Comma così sostituito dall'art. 192, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





336. (Art. 123 Cod. Str.) Vigilanza tecnica sulle autoscuole.
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione 
generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il 
centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva 
anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli 
esami. 
Sono, in particolare, soggette a controllo: 
a) la capacità didattica del personale; 
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; 
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; 
d) l'idoneità dei locali; 
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame 
nell'arco di sei mesi; 
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; 
g) la regolare esecuzione dei corsi; 
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi 
dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice. 
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di 
vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità 
riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse 
sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio 
amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di 
copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio 
amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici 
giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera 
raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni 
non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine 
prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 
diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il 
responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di 
ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in 
ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni. 
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio 
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare 
l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i 
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, 
entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione. 
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta 
salva la facoltà del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale 
della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire 
l'osservanza della normativa vigente. 



 





337. (Art. 123 Cod. Str.) Attività di consulenza da parte degli enti pubblici 
non economici.
1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata 
dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 , così come modificata e integrata dalla legge 
4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, 
individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici 
periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato 
ad ogni variazione che venga apportata allo stesso (545). 



(545)  Articolo così sostituito dall'art. 193, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 3. Altre disposizioni 
(Artt. 127-139 Codice della Strada) 
338. (Art. 127 Cod. Str.) Rilascio duplicato della patente.
[1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha 
ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127 
del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della 
domanda stessa (546). 
2. Per il rilascio del duplicato si applicano le modalità ed i termini di cui 
all'articolo 333, commi 2 e 3 (547). 
3. In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, 
deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa 
(548)] (549). 



(546)  Comma così modificato dall'art. 194, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(547)  Comma soppresso dall'art. 194, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(548)  Comma soppresso dall'art. 194, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(549)  Articolo abrogato dall'art. 3, D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. 
 





339. (Artt. 132 e 133 Cod. Str.) Identificazione dei veicoli immatricolati negli 
Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano.
1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei 
rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non 
vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve 
essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve 
essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia 
abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità. 
2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati 
in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, 
dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo di 10 mm, di colore nero su 
fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto 
orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm. 
3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, 
oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una 
superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del 
veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte 
posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al 
piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo. 



 





340. (Art. 134 Cod. Str.) Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli 
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri.
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è 
consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla 
Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di 
stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte 
in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su 
esplicita autorizzazione della stessa Direzione. 
2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa 
EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente 
alle lettere a) e b), è la seguente: 
a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione; 
b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure 
dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, 
rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , (allegato B 
o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del 
passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione 
preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza 
all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento 
delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva 
con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta 
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 oppure mediante esibizione del 
passaporto (italiano all'estero); 
c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di 
circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o 
della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a 
visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti 
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (550). 
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al 
comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la 
targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b) e la 
carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (551). 



(550)  Comma così modificato dall'art. 195, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(551)  Comma così modificato dall'art. 195, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





341. (Art. 139 Cod. Str.) Patente di servizio per il personale che esplica il 
servizio di polizia stradale.
1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, 
autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, 
per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha 
seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico. 
2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti 
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il 
Ministro dei trasporti. 
3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso 
il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami 
consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è 
espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di 
almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati 
nelle due prove. 
4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio 
sono nominate dal Prefetto e composte da: 
a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; 
b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C., come membro; 
c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro. 
5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in 
duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il 
quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente 
ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della 
patente di servizio. 
6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le 
prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di 
non ammissibilità alla ripetizione delle prove. 
7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata 
per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa 
una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio 
attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente 
ordinaria in corso di validità. 
8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal 
Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, 
quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone 
o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al 
materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal 
comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di 
sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad 
accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario 
dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto 
che l'ha rilasciata. 



 





TITOLO V 
Norme di comportamento 
§ 1. Limitazioni della velocità 
(Artt. 141-142 Codice della Strada) 
342. (Art. 141 Cod. Str.) Obbligo di limitare la velocità.
1. L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del 
codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire 
l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di 
prescrizione o di pericolo. 



 





343. (Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni temporanee di velocità.
1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono 
manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a 
cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo 
o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta 
necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi 
limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti 
segnali. 
2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni 
di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune 
limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali. 



 





344. (Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni permanenti di velocità.
1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del 
codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale 
retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti (552). 
2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate 
(553): 
a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; 
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; 
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 
3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo 
approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei 
trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo 
visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione (554). 



(552)  Comma così modificato dall'art. 196, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(553)  Comma così modificato dall'art. 196, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(554)  Comma così modificato dall'art. 196, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
345. (Art. 142 Cod. Str.) Apparecchiature e mezzi di accertamento della 
osservanza dei limiti di velocità.
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di 
velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la 
velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando 
la riservatezza dell'utente. 
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori 
pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della 
velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia 
applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è 
compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per 
l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con 
tolleranza strumentale superiore al 5% (555). 
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche 
effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le 
annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto 
dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con 
la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle 
distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso 
alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del 
trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta 
risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed 
inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature 
di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia 
stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità 
degli stessi (556). 



(555)  Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 197, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(556)  Per l'approvazione dei prototipi delle apparecchiature di cui al presente 
articolo, vedi il D.M. 29 ottobre 1997. 
 





§ 2. Comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli 
(Artt. 144-155 Codice della Strada) 
346. (Art. 144 Cod. Str.) Marcia per file parallele.
1. Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila 
di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre 
procedere entro la propria corsia. 
2. Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non 
provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di 
destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata. 
3. Quando, nella circolazione per file parallele, è consentito, ai sensi 
dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la 
manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma 
in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da 
impegnare. 
4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovrà comunque 
accertare: 
a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente 
anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi 
retrovisori; 
b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta già iniziato, ovvero 
segnalato d'iniziare, la stessa manovra. 
5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita 
segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, 
demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare 
così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto 
durante la fase d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata 
la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la destinazione della 
corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di 
direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni. 

6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da 
segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia 
relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del 
segnale di via. 
7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto è vietata. 
8. Attraverso le porte della città ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il 
transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti 
devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla 
loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra 
lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per 
ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del 
comma 3. 



 





347. (Art. 148 Cod. Str.) Sorpasso.
1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione. 
2. Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare 
prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di 
voltare a sinistra. 
3. Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle 
intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un 
veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la 
precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle 
altre file parallele. 



 





348. (Art. 149 Cod. Str.) Distanza di sicurezza tra i veicoli.
1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla 
velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del 
traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, 
al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad 
ogni altra circostanza influente. 
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso 
durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio 
della frenata. 



 





349. (Art. 154 Cod. Str.) Inversione.
1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad "U" è vietata quando per 
compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con 
striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei 
bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi 
previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice. 



 





350. (Art. 155 Cod. Str.) Limiti sonori massimi.
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo 
dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare 
nell'uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il 
microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini 
chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del 
veicolo. 
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del 
codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata 
massima di tre minuti. 



 





§ 3. Arresti, soste e fermate dei veicoli 
(Artt. 157-163 Codice della Strada) 
351. (Art. 157 Cod. Str.) Arresti e soste dei veicoli in generale.
1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né 
fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza 
essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire 
l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione 
trasversale. 
2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica 
orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a 
sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere 
gli spazi contigui. 
3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, 
nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente 
necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la 
sicurezza del medesimo. 



 





352. (Art. 157 Cod. Str.) Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di 
linea per trasporto di persone.
1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica 
orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli 
scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei 
medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. 
L'apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente 
proprietario della strada. 
2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le 
aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro 
almeno 50 m, in posizione posticipata l'una rispetto all'altra, secondo il 
rispettivo senso di marcia (557). 
3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui 
al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di 
massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il 
numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo 
da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere 
anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione. 
4. Quando è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente 
seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di 
fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente 
proprietario della strada dovrà determinare, caso per caso e con molta cura, la 
distanza più opportuna della fermata dalla curva stessa, così da evitare che il 
sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso. 
5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di 
quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi 
contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le 
aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla 
carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita. 
6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e 
degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per 
la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, 
apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata 
devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una 
lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di 
entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig. V.2). Le piazzole di fermata 
devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, 
opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa. 
7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate 
esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare 
che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, 
diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa. 



(557)  Comma così modificato dall'art. 198, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





353. (Art. 158 Cod. Str.) Fermata e sosta dei veicoli.
1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni salvo agli agenti del 
traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione. 
2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve 
azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il 
rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si 
deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli 
di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i 
cunei bloccaruote. 
3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento. 



 





354. (Art. 159 Cod. Str.) Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad 
esso addetti.
1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice 
può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso 
della licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che dispongano di almeno uno dei 
veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in 
possesso dei seguenti requisiti (558): 
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE; 
b) età non inferiore ad anni 21; 
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a 
misure di prevenzione; 
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per 
reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non 
inferiore a due anni; 
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per 
reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione; 
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento 
per interdizione o inabilitazione; 
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso 
terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà 
determinato con il disciplinare di cui al comma 2 (559). 
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione 
vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di 
omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la 
indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di 
identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le 
tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei 
trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 
(560) (561). 
3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi 
dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si 
applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397. 
4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se 
privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei 
medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli 
invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. 



(558)  Comma così modificato dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(559)  Lettera così modificata dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(560)  Comma così modificato dall'art. 199, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(561)  In attuazione di quanto stabilito dal presente comma vedi il D.M. 4 
settembre 1998, n. 401. 
 





355. (Art. 159 Cod. Str.) Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli.
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto 
dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: 
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la 
ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai [vari] tipi 
di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo (562); 
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del 
pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è 
sgonfio; 
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo 
sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; 
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il 
pneumatico; 
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo 
rivestita di gomma; 
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del 
veicolo; 
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un 
sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; 
h) non superare il peso complessivo di 30 kg; 
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo. 
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad 
omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono 
essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo. 
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione 
conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e 
l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. 
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi 
dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e 
della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del 
codice e dell'articolo 398. 
5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se 
privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei 
medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e 
degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. 



(562)  Lettera così modificata dall'art. 200, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





356. (Art. 161 Cod. Str.) Ingombro della carreggiata.
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da 
parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, 
questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del 
tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei 
passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a 
farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del 
traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente. 
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla 
circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o 
comunque pericolose, consistono in: 
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto 
dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla 
carreggiata; 
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al 
fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti 
dalla parte ove non è stato posto il segnale; 
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino 
dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura 
o altro idoneo materiale. 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli 
interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di 
polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente. 



 





357. (Art. 162 Cod. Str.) Presegnalamento e posizione del segnale mobile di 
pericolo.
1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una 
carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su 
di essa, devono essere presegnalati [, a termine dell'articolo 162, comma 1, del 
codice], quando si verifichino le seguenti circostanze (563): 
a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una 
distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da 
tergo; 
b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci 
posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso 
di caduta del carico dal veicolo stesso. 
2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 [e dell'articolo 162, comma 1, del 
codice], è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla 
pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad 
una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso 
possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei 
veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, 
il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato (564). 
3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o 
dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della 
carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che 
sopraggiungono. 
4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione 
della sosta o, comunque, dell'ingombro. 



(563)  Comma così modificato dall'art. 201, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(564)  Comma così modificato dall'art. 201, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





358. (Art. 162 Cod. Str.) Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo.
1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del 
codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 
72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo 
piccolo del segnale altri pericoli di cui all'articolo 103 (fig. II.35) (565). 
2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di 
apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale 
da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello 
spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito. 
3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mobile di pericolo 
con le procedure previste all'articolo 192. 
4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati [negli altri Stati 
della Comunità Economica Europea] nel rispetto delle prescrizioni del 
regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite (566). 



(565)  Comma così modificato dall'art. 202, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(566)  Comma così modificato dall'art. 202, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





359. (Art. 162 Cod. Str.) Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e 
tecnologiche del segnale mobile di pericolo.
1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del 
codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere 
coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che 
rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate 
nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al 
valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella. 
+----------+---------------------------------------+-----------+ 
|          | Coordinate dei 4 punti che delimitano |  Fattore  | 
|  Colore  |    le zone consentite nel diagramma   |     di    | 
|          | colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante| luminanza | 
|          |   normalizzato D65, geometria 45/0)   |   minimo  | 
+----------+---------+---------+---------+---------+-----------+ 
|          |    1    |    2    |    3    |    4    |           | 
|          +---------+---------+---------+---------+           | 
|        x |  0,305  |  0,355  |  0,335  |  0,285  |           | 
| Bianco   |         |         |         |         |    0,40   | 
|        y |  0,305  |  0,355  |  0,375  |  0,325  |           | 
|          |         |         |         |         |           | 
|        x |  0,690  |  0,595  |  0,569  |  0,655  |           | 
| Rosso    |         |         |         |         |    0,03   | 
|        y |  0,310  |  0,315  |  0,341  |  0,345  |           | 

2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo 
deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di 
illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella 
tabella seguente: 
       AngoloCoefficiente areico
      Angolodi illuminazionedi intensità luminosa
      di divergenzaβ1 in °R' in cd x lux-1 x m-2
      α in °(con β2=0°)BiancoRosso
        5 800 215 
       0,230 400 100 
        40 250 60 
              
        5 550 150 
       0,3330 265 60 
        40 125 28 
              
        5 200 45 
       0,530 100 26 
        40 50 13 


3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è 
applicato senza punti di distacco. 



 





360. (Art. 163 Cod. Str.) Convogli militari, cortei e simili.
1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne 
di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la 
larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde 
arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale. 
2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del 
marciapiede. 
Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione 
di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla 
circolazione veicolare. 
3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti. 
4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 
sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del 
codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni 
visive. 
5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul 
primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato 
anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero inizio colonna 
e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero fine colonna. 
Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato 
anteriormente analogo cartello con l'iscrizione fine colonna e posteriormente 
altro cartello con l'iscrizione inizio colonna. Una competizione ciclistica o 
atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli 
riportanti le iscrizioni "inizio gara ..." e "fine gara ..." con le modalità 
prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara (567). 



(567)  Periodo aggiunto dall'art. 203, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 4. Carichi sporgenti e trasporto merci pericolose 
(Artt. 164-168 Codice della Strada) 
361. (Art. 164 Cod. Str.) Pannelli per la segnalazione della sporgenza 
longitudinale del carico.
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da 
installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, 
del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere 
una superficie minima di 2500 cm². Detta superficie deve essere rivestita con 
materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°. 
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di 
notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera 
metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le 
strisce bianche che per quelle rosse. 
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte 
posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti 
trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 
4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di 
segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni 
dell'articolo 192 (568). 



(568)  Comma così modificato dall'art. 204, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





362. (Art. 164 Cod. Str.) Restituzione dei documenti.
1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 
164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti 
ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera 
dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di 
constatazione della violazione. 
2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti 
ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, 
che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere 
ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del 
codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della 
violazione. 



 





363. (Art. 167 Cod. Str.) Accertamento della massa dei veicoli.
1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di 
polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno 
disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista 
una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di 
questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche 
di legge. 



 





364. (Art. 168 Cod. Str.) Disposizioni applicabili.
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del 
codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai 
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579 (569). 



(569)  Comma così modificato dall'art. 205, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





365. (Art. 168 Cod. Str.) Definizioni.
1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa 
(GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili 
comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli 
allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di 
merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive 
modificazioni e integrazioni (570). 



(570)  Articolo così sostituito dall'art. 206, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





366. (Art. 168 Cod. Str.) Circolazione dei veicoli che trasportano merci 
pericolose.
1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la 
circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei 
veicoli adibiti al trasporto di determinate materie pericolose in corrispondenza 
di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio 
quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari. 



 





367. (Art. 168 Cod. Str.) Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose.
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la 
fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono 
essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei 
veicoli che trasportano merci pericolose. 



 





368. (Art. 168 Cod. Str.) Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od 
in condizioni di eccezionalità.
1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in 
condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste 
nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e 
degli enti proprietari delle strade. 
2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti 
prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con 
carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto. 
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e 
motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli 
eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e 
giustificate esigenze di trasporto. 



 





369. (Art. 168 Cod. Str.) Controlli.
1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui 
all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto 
del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle 
prescrizioni stesse. 
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalità previste dall'articolo 80, 
comma 10, del codice, e dall'art. 239 (571). 



(571)  Articolo così sostituito dall'art. 207, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





370. (Art. 168 Cod. Str.) Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che 
trasportano merci pericolose.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana 
con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in 
cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di 
merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di 
disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per 
l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, 
avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire 
ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori 
disposizioni. 



 





§ 5. Altri comportamenti 
(Artt. 169-173 Codice della Strada) 
371. (Art. 169 Cod. Str.) Persone e carichi trasportabili.
1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se 
adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 
giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le 
caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. ..." oppure sulle licenze di 
circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , 
alla analoga voce "posti n. ... compreso il conducente". 
2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare 
equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati. 
3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare 
equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati. 
4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero 
essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui 
prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo 
originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello 
stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della 
M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli. 
5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli 
esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e 
prove. 
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui 
veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice si tiene conto del 
corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli 
medesimi. 



 





§ 6. Circolazione sulle autostrade 
(Artt. 175-176 Codice della Strada) 
372. (Art. 175 Cod. Str.) Disposizioni in ordine alla circolazione sulle 
autostrade e sulle strade extraurbane principali.
1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, 
giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse 
adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che 
possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente 
proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la 
situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del 
Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice. 
2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il 
conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da 
salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione (572). 
3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può 
sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su 
tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di 
tratti dell'autostrada stessa, compreso l'attraversamento dei piazzali delle 
stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati 
dall'ente proprietario (573). 
4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non 
sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se 
non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 
80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma 
2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli 
di cui all'articolo 54 del codice. 
5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle 
norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale 
indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio è 
altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato 
indicato nell'articolo 12, comma 3, del codice. 
6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del 
codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso 
nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla 
circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo 
non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo 
dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore. 



(572)  Comma così modificato dall'art. 208, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(573)  Comma così modificato dall'art. 208, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
373. (Art. 176 Cod. Str.) Pedaggi.
1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di 
accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il 
conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti 
all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico 
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e 
modificazioni. 
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio: 
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'A.N.A.S. muniti di 
segni contraddistintivi; 
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di 
circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei 
Carabinieri; 
c) i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di 
volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al 
soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di 
apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione e del Ministro dei lavori pubblici; 
d) i veicoli con targa V.F., nonché quelli in dotazione al Corpo permanente dei 
vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano; 
e) i veicoli con targa G.d.F.; 
f) i veicoli con targa C.F.S.; 
g) i veicoli con targa POLIZIA PEN; 
h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, 
etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne; 
i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di 
pubbliche calamità, nonché i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, 
nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi 
Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi 
bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni 
colpite, purché muniti di specifica attestazione delle competenti autorità; 
l) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della 
Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione 
e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al 
servizio di polizia stradale (574). 
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre 
agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui 
all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi 
alla tariffa della classe di appartenenza. 
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a 
conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di 
piegarlo o, comunque, di danneggiarlo. 



(574)  Comma così sostituito dall'art. 209, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), precedentemente la lett. c) era 
stata sostituita dall'art. 1, D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575 (Gazz. Uff. 7 
gennaio 1994, n. 4). 
 





374. (Art. 176 Cod. Str.) Soccorso stradale e rimozione.
1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade 
può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a 
soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 122 . 



 





§ 7. Veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo - possesso dei 
documenti di guida 
(Artt. 178-180 Codice della Strada) (575) 
375. (Artt. 178 e 179 Cod. Str.) Documenti di viaggio e cronotachigrafo.
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie 
dell'orario di servizio sono disciplinati dal Regolamento n. 3820/85 del 
Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive 
modificazioni. 
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste 
dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte 
dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai 
sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727 . 
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione 
dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La 
certificazione è fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo 
che ha proceduto alla contestazione della violazione (576). 



(575)  Paragrafo così sostituito dall'art. 210, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(576)  Articolo così sostituito dall'art. 211, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





376. (Art. 180 Cod. Str.) Presentazione di informazioni e documenti a comandi o 
uffici di Polizia.
1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti 
o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del 
codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale 
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o 
le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se 
diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, 
senza ritardo, a quest'ultimo. 
2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito 
le informazioni o ha esibito i documenti. 
3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente: 
COMANDO ........................................................ 
                                                                 
OGGETTO: Verbale  di  violazione  all'art. 180 C.d.S. contestato 
dall'Ufficio o Comando di ...................................... 
                                                                 
L'anno ........... il giorno ........... del mese di ........... 
alle ore ........... nell'Ufficio o Comando .................... 
si è presentato il Sig. ........................................ 
nato a ........... il ........... residente a .................. 
via ....................................... il quale ha esibito: 
  1. La patente di guida cat. ... n. .......... rilasciata dalla 
prefettura di ................. il .................... validità 
rinnovata fino al .......................... vidimata per l'anno 
in corso.                                                        
Eventuali prescrizioni o annotazioni: .......................... 
................................................................ 
  2. La carta di  circolazione e/o  certificato di proprietà del 
veicolo targato ................... tipo ............. intestato 
a ...................... rilasciato/a il ....................... 
Revisione: ................. annotazioni: ...................... 
  3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ....... 
tipo ............. dell'impresa di assicurazione ............... 
n. polizza ................... validità dalle ore .............. 
del ................ alle ore ............. del ................ 
premio pagato il ............................................... 
  4. Altri documenti: .......................................... 
................................................................ 
I dati sono stati rilevati dal ................................. 
................................................................ 
......................................... All'Ufficio o Comando* 
                   lï .....................                      
                                                                 
di ............................                                  
                                 prot. ......................... 
                                                                 
__________
  [*] Da  inviare  all'Ufficio o  Comando  che  ha contestato la 
violazione  (577).                                                

Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 
del Regolamento di esecuzione del C.d.S. 



(577)  Articolo così sostituito dall'art. 212, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 8. Circolazione dei velocipedi 
(Art. 182 Codice della Strada) 
377. (Art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare 
improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o 
pericolo per i veicoli che seguono (578). 
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso 
e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad 
attraversare tenendo il veicolo a mano. 
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la 
manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono 
effettuare. 
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di 
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i 
velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione 
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 
5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con 
le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da 
non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e 
la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono 
rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate: 
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto 
di bambini fino a 15 kg di massa; 
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, 
fino ad otto anni di età. 
Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica 
della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio 
stesso (579). 
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite 
all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di 
comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a 
traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad 
effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di 
direzione. 



(578)  Comma così modificato dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(579)  Comma così sostituito dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 9. Circolazione e sosta delle autocaravan 
(Art. 185 Codice della Strada) 
378. (Art. 185 Cod. Str.) Impianti di smaltimento igienico-sanitario.
1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i 
residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni 
delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle 
aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di 
assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 
10.000 m², nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio 
delle autocaravan. 
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti 
disposizioni: 
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il 
proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune 
competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti 
igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; 
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti 
acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel 
rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 
1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle 
aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di 
assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per 
ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli 
impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al 
numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili 
transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed 
economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario 
prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite 
autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la 
disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 915 del 1982 e successive modificazioni; 
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o 
regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione 
dell'ente titolare del demanio naturalistico; 
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in 
modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due 
autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di 
installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; 
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere 
affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area 
naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura 
di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato 
dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, 
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa 
disciplina regionale. 
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti 
igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui 
organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle 
autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle 
liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti 
previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura 
dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo 
dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in 
forma di inserto su segnali di indicazione (580). 



(580)  Articolo così sostituito dall'art. 214, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi 
(Artt. 186-188 Codice della Strada) 
(giurisprudenza di legittimità)
379. (Art. 186 Cod. Str.) Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, 
del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: 
qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare 
espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per 
litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza (581). 
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due 
determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a 
documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il 
compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi 
dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche 
dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato 
del soggetto e dalla condotta di guida. 
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della 
concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro [e può 
misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione 
di alcool metilico e di alcool isopropilico]. Esso, oltre a visualizzare i 
risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve 
anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale 
(582). 
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare 
tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di 
concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con 
provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o 
modificazioni di carattere tecnico lo esigano (583). 
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli 
etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro 
Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai 
requisiti prescritti. 
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti 
a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva). 
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal 
CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito 
negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso (584). 
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, 
l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei 
commi 6, 7 e 8 (585). 



(581) Per il valore aggiornato del tasso alcoolemico vedi l'art. 186 del codice 
della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
(582)  Comma così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(583)  Comma così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(584)  Comma così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(585)  Comma così modificato dall'art. 215, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





§ 10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi 
(Artt. 186-188 Codice della Strada) 
380. (Art. 187 Cod. Str.) Revisione della patente.
1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, 
comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve 
tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del 
certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi 
alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, 
fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non 
deve superare i sessanta giorni. 
3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al Prefetto 
entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il 
più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne 
ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo il Prefetto ne dà 
immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il 
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi 
informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale 
dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero 
dell'interno, affinché i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano 
alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del 
codice (586). 



(586)  Periodo così sostituito dall'art. 216, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone 
invalide.
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari 
della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le 
strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide 
con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia 
apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. 
L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui 
alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad 
uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. 
L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante 
il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5 (587). 
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve 
presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a 
dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi 
oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione 
medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di 
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente 
accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha 
effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha 
validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del 
medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno 
dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i 
corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il 
contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme (588). 
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o 
per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo 
determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa 
certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della 
invalidità. [Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così 
come previsto dal comma 3] (589). 
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona 
interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito 
un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli 
estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. 
II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di 
traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno 
invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di 
un autoveicolo (590). 
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché 
le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla 
realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito 
disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il 
Ministro della sanità (591). 



(587)  Comma così modificato dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(588)  Comma così modificato dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(589)  Comma così modificato dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(590)  Comma così modificato dall'art. 217, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(591)  La Corte costituzionale, con ordinanza 15-25 novembre 2004, n. 362 (Gazz. 
Uff. 1° dicembre 2004, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 381 
sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della 
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 8-17 marzo 2006, n. 113 
(Gazz. Uff. 22 marzo 2006, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 158, 
comma 2, lettera g), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto 
con gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 
381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all'art. 3 
della Costituzione. 
 





TITOLO VI 
Degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzioni 
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni 
Sez. I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative 
pecuniarie ed applicazione di queste ultime 
(Artt. 196-208 Codice della Strada) 
382. (Art. 196 Cod. Str.) Solidarietà e iscrizione a ruolo.
1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di 
sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, 
l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice 
civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva. 



 





383. (Art. 200 Cod. Str.) Contestazione - Verbale di accertamento.
1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località 
nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del 
trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del 
soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e 
della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la 
citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il 
trasgressore chiede l'inserzione. 
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la 
modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, 
precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio 
o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto 
corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. 
Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. 
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da 
cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della 
violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in 
solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero 
di registrazione deve essere progressivo per anno solare. 
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa 
parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o 
di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel 
modello. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
384. (Art. 201 Cod. Str.) Casi di impossibilità della contestazione immediata.
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista 
dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i 
seguenti: 
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; 
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; 
c) sorpasso in curva; 
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a 
bordo di un mezzo di pubblico trasporto; 
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento 
che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo 
che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento 
o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi 
regolamentari (592) (593); 
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario 
del veicolo. 



(592)  Lettera così modificata dall'art. 218, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(593)  La Corte costituzionale, con ordinanza 9 - 24 aprile 2003, n. 145 (Gazz. 
Uff. 30 aprile 2003, n. 17, 1ª Serie speciale) e con ordinanza 9-12 febbraio 
2004, n. 66 (Gazz. Uff. 18 febbraio 2004, n. 7, 1ª Serie speciale), ha 
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 384, lettera e), sollevata in riferimento all'art. 24, 
secondo comma, della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
385. (Art. 201 Cod. Str.) Modalità della contestazione non immediata.
1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia 
potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo 
accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto 
che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile 
procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da 
cui dipende. 
2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri 
elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 
386. 
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o 
comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, 
viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile 
dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con 
sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo 
prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. 
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4. 



 





386. (Art. 201 Cod. Str.) Notificazione dei verbali a soggetto estraneo.
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di 
proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, 
con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto 
notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del 
veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla 
data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o 
comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano 
la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle 
ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali 
termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle 
notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione. 
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti 
dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il 
suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno 
in cui è stata commessa la violazione. 
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore 
di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei 
pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza 
dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, 
trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede 
alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i 
termini previsti. 
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta 
entro il termine di cui all'articolo 203 del codice. L'ufficio o comando 
procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del 
ruolo. 



 





387. (Art. 202 Cod. Str.) Quietanza del pagamento in misura ridotta.
1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata 
e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i 
pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi 
versamenti. 
2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome 
del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata 
e il luogo dove è stata commessa la violazione. 
3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il 
pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od 
ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, 
possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 
1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409 . 



 





388. (Art. 203 Cod. Str.) Ricorso al Prefetto.
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di 
spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento. 
2. Quando il ricorso è presentato direttamente al Prefetto, competente a norma 
dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui 
appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello 
stesso articolo. 



 





389. (Art. 206 Cod. Str.) Ricevibilità ed effetti dei pagamenti.
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal 
codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. 

2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la 
completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo 
esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella 
dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito 
(594). 
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o 
notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a 
norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento 
e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere 
rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa 
fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli 
riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (595) . 



(594)  Comma così modificato dall'art. 219, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(595)  Comma così modificato dall'art. 219, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





390. (Art. 206 Cod. Str.) Erronea iscrizione a ruolo.
1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha 
emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede 
all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'Intendenza di Finanza 
competente per territorio. 



 





391. (Art. 207 Cod. Str.) Quietanza versamento della cauzione o ritiro della 
patente.
1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 
1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. 
La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del 
verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'articolo 200, 
comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone 
il comma 3 dello stesso articolo 387. 
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi 
dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere 
restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura 
ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto 
con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato. 
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura 
ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del 
codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della 
riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi 
effetti. 
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in 
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto 
presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto 
a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale 
di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il 
Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le 
cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente (596). 



(596)  Comma così modificato dall'art. 220, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





392. (Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro.
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del 
codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni 
all'ufficio del registro competente per territorio. 
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al 
Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti 
l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione. 



 





393. (Art. 208 Cod. Str.) Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali 
ed alle Forze dell'Ordine (597).
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale 
apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma 
dell'articolo 208 del codice. 
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi 
dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al 
Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese. 
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza 
e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e 
della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente 
con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità 
dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti 
(598). 



(597)  Rubrica così sostituita dall'art. 221, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(598)  Comma aggiunto dall'art. 221, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Sez. II - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative 
pecuniarie 
(Artt. 213-218 Codice della Strada) 
394. (Art. 213 Cod. Str.) Sequestro del veicolo.
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del 
codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 
e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è 
condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente, ovvero 
può essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato 
dall'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento 
o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non 
apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle 
attinenti all'esecuzione del sequestro (599). 
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di 
preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della 
violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti 
dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli 
obblighi di custodia. 
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose 
sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o 
comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato. 
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose 
sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto 
all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo 
locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco 
annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato 
custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel 
verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal 
custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato. 
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi 
del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi 
estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna 
al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel 
verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli 
avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il 
mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle 
sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è 
necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la 
descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale. 
6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il 
custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle 
responsabilità relative. 
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla 
relativa custodia si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 . 
8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose 
sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla 
legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale 
sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il 
nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire 
il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i 
criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui 
al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato 
all'interessato. 
9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con 
l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro 
parabrezza, recanti l'iscrizione: "Veicolo sottoposto a sequestro" e con 
l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni 
dell'adesivo non devono essere inferiori a 20×30 cm (600). 



(599)  Comma così modificato dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(600)  Comma aggiunto dall'art. 222, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





395. (Art. 213 Cod. Str.) Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose 
sequestrate.
[1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono 
effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in 
cui i beni suddetti si trovano. 
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi 
di Polizia stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono 
all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di 
confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati] (601). 



(601)  Articolo abrogato dal comma 13 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 
269. 
 





396. (Art. 214 Cod. Str.) Fermo amministrativo del veicolo.
1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi 
dell'articolo 214, comma 1 del codice, si applicano, in quanto compatibili, le 
norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394 (602). 
2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 
2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di 
polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se 
nominato, che sottoscrive il verbale. 
3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo 
del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi 
nella impossibilità di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene 
l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente è 
autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, 
a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano 
motivi ostativi di sicurezza stradale (603). 
4. La restituzione del ciclomotore è effettuata attraverso la riconsegna del 
certificato di idoneità tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte 
dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. 
Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le 
disposizioni del comma 2 (604). 



(602)  Comma così modificato dall'art. 223, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(603)  Comma aggiunto dall'art. 223, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(604)  Comma aggiunto dall'art. 223, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





397. (Art. 215 Cod. Str.) Rimozione del veicolo.
1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 
215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la 
violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi 
indicati dall'ente proprietario della strada. Tali luoghi devono essere 
attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano 
affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti 
proprietari di strade devono compilare annualmente un elenco dei depositi così 
attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e 
comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati 
dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono 
più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il 
deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo 
dell'infrazione, nei limiti della loro capienza (605). 
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito 
è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente 
proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio 
è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 2, del codice, e 
dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le 
caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente 
comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando 
possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di 
rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, 
previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del 
concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta (606). 
3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la 
figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla 
custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394. 
4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui 
delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il 
titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e 
custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente 
proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale [(modello V.2)] 
sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui 
delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo 
non ha subìto danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del 
verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è 
rilasciata quietanza dal custode (607). 
5. [All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista 
dall'articolo 215, comma 4, del codice si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni dell'articolo 395] (608). 



(605)  Comma così modificato dall'art. 224, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(606)  Comma così modificato dall'art. 224, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(607)  Comma così modificato dall'art. 224, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(608)  Comma abrogato dal comma 13 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

 





398. (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo.
1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del 
codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di 
personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti 
nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso 
articolo. 
2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve 
farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di 
intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente 
aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato 
direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La 
rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è 
redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto. 
3. [All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, 
in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395] (609). 



(609)  Comma abrogato dal comma 13 dell'art. 38, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. 

 





399. (Artt. 216 e 217 Cod. Str.) Ritiro dei documenti di circolazione, della 
targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione (610).
1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei 
documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire 
a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato 
dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia 
permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo 
necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via 
più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente 
diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore 
procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme 
dell'articolo 394. 
2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di 
circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per 
consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso 
indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la 
seguente annotazione debitamente sottoscritta (611): 
UFFICIO/COMANDO................................................. 
  Il sottoscritto............................................... 
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:            
    - la patente di guida cat. ...... n. ......................; 
    - la carta di circolazione del veicolo targa ..............; 
    - il certificato di idoneità tecnica n. .................... 
rilasciat... ..................................................; 
da ............................................................. 
    [- il certificato di proprietà del veicolo ................; 
  per violazione all'articolo ................. del codice della 
strada].                                                         
  La presente annotazione  è redatta ai  sensi e per gli effetti 
dell'articolo ............... del Regolamento, per consentire il 
viaggio col veicolo fino alla località di ...................... 
                                                                 
Data ..........................                                  
                                                                 
                               ................................. 
                                            (firma)              

3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del 
codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato 
depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o 
comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia 
è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si 
applicano le disposizioni di cui al comma 1. 



(610)  Rubrica così modificata dall'art. 225, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(611)  Lo schema di annotazione è stato così modificato dall'art. 225, D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





(giurisprudenza di legittimità)
400. (Art. 218 Cod. Str.) Sospensione della patente di guida in caso di 
recidiva.
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 
218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente 
di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la 
comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal 
vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono 
annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati 
dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, 
nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. 
Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e 
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla 
detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione. 
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze 
di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse 
nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche 
se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata 
all'estero. 



 





TITOLO VII 
Disposizioni finali e transitorie 
Capo I - Disposizioni finali 
(Artt. 226-231 Codice della Strada) 
401. (Art. 226 Cod. Str.) Archivio nazionale delle strade.
1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 
226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle 
strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente 
informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro 
interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati 
da cui risultano popolate. 
2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come 
indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico 
e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sé, la 
sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e 
strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le 
eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, 
le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 
del codice. 
3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni 
strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2 del 
codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per 
tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e 
per le diverse categorie di veicoli. 
4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni 
strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è 
avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con 
tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con 
le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti 
coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno 
di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente 
diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, 
principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso. 
5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli 
classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del 
codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino 
a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione 
suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice sono 
formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati 
nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei 
lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi. 
6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari 
relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui 
all'articolo 404, comma 3. 
7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente 
aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade 
obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonché 
attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'Archivio nazionale dei 
veicoli e dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di 
loro competenza. 
8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno 
forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, 
dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e 
per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle 
regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle 
direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali. 
9. Le modalità di consultazione dell'Archivio sono determinate nell'ambito del 
procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 . 
10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato 
generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori 
pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui 
all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice. 
11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei 
lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 



 





402. (Art. 226 Cod. Str.) Archivio nazionale dei veicoli.
1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale 
della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene 
i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), 
h), i), l), m), n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati 
sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della 
M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente 
interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati 
da cui risultano popolate (612). 
2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli 
individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di 
ammissione alla circolazione. 
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e 
giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, 
nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, 
comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure 
venditrici con patto di riservato dominio. 
4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di 
identificazione, [il colore,] i dati relativi all'emanazione della carta di 
circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le 
successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso (613). 
5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e 
delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci 
per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente 
aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano 
l'autotrasporto di merci per conto di terzi. 
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli 
incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per 
ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo 
e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni 
riportati, delle conseguenze che ne siano derivate. 
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i 
dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della 
M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici 
della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 
sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema 
informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico 
A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione 
generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o 
differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di 
trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai 
notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto 
magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a 
quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al 
comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i 
dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di 
polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al 
popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è 
eseguito dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle 
compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record 
che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, 
sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese 
decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla 
data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o 
dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo 
giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento 
di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di 
costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di 
acquisto (614). 
8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e 
dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, 
provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le 
modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di 
interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel 
sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. 
9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei princìpi 
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 . Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
1986, n. 156 , relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica 
del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine 
di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi 
sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di 
informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 
precedenti. 
10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade 
di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui 
all'articolo 403. 
11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle 
esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico 
nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della 
Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente 
regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la 
tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 , alle dipendenze del 
Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le 
competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché 
la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei 
trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle 
Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della 
predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore 
del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme 
regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della 
navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 
190 (615). 



(612)  Comma così modificato dall'art. 226, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(613)  Comma così modificato dall'art. 226, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(614)  Comma così sostituito dall'art. 226, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(615)  Comma così modificato dall'art. 226, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





403. (Art. 226 Cod. Str.) Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la 
Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, 
del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 
del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti 
all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in 
cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse 
e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui 
risultano popolate. 
2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle 
abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del 
documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla 
guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti 
successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la 
revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione 
professionale. 
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che 
risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida. 
4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da 
ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo 
di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di 
contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa 
è stata commessa. 
5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia 
che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione 
amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione 
amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle 
norme della circolazione stradale. 
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli 
incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, 
per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del 
luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, 
delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei 
procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5. 
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente 
utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione 
generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici 
centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del 
Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato 
già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. 
e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del 
personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno 
popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della 
Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati 
trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha 
accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di 
cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata 
con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità 
di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui 
l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al 
popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà 
eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del 
Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, 
dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della 
sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla 
data di presentazione della denuncia dell'incidente. 
8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui 
all'articolo 402, comma 8. 
9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio 
delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402. 



 





404. (Art. 227 Cod. Str.) Dispositivi di monitoraggio.
1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, 
sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna 
strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle 
direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei 
lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari 
indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed 
inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni 
dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato 
dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o 
aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o 
della circolazione lo richiedano. 
2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente 
proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i 
dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade 
di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro 
dei lavori pubblici con apposita direttiva. 
3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed 
atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è 
tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito 
il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per 
ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità 
di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si 
osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente 
proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti 
all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al 
Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto 
dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente. 



 





405. (Art. 228 Cod. Str.) Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati 
per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori 
pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di 
competenza degli enti proprietari di strade.
1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative 
di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 
che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire 
dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati 
all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, 
omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente 
intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la 
circolazione e la sicurezza stradale (616). 
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o 
il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli 
enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, 
o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne 
comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale. 
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura 
pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi 
nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il 
Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi 
che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle 
mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a 
quelle inferiori nel caso contrario (617). 
4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, 
n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 
2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle 
entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, 
certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per 
trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e 
casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione 
di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., 
inerenti ai conducenti. 
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che 
presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione 
generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità 
tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi 
imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di 
contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose 
con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per 
modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al 
trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e 
casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e 
prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli. 

6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse 
mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi 
per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori 
e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con 
esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR (618). 
5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, 
n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 
1967, n. 14 (619). 



(616)  Comma così modificato dall'art. 227, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(617)  Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni 
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati aggiornati con D.M. 
27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304), con D.M. 27 dicembre 
1996 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1997, n. 33), con D.M. 23 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 
31 dicembre 1998, n. 304), con D.M. 5 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 1° febbraio 2001, 
n. 26), con D.M. 7 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 69), con D.M. 29 
dicembre 2004 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51) e con D.M. 15 gennaio 2007 (Gazz. 
Uff. 19 marzo 2007, n. 65). 
(618)  Comma aggiunto dall'art. 227, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(619)  Comma aggiunto dall'art. 227, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





406. (Art. 231 Cod. Str.) Abrogazione di disposizioni regolamentari 
precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie.
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice 
della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad ecce- zione 
di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme. 
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanati dai Ministri 
competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento 
abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti. 
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive 
comunitarie introdotti in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942 , 
della legge 25 novembre 1975, n. 707 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 , 
nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad 
eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono 
facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente 
regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al 
momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le 
modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice (620). 



(620)  Comma così sostituito dall'art. 228, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Capo II - Disposizioni transitorie 
(Artt. 232-240 Codice della Strada) 
407. (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.) Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le 
decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. 
Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, 
salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice. 



 





408. (Art. 240 Cod. Str.) Entrata in vigore delle disposizioni del presente 
regolamento.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del 
presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, 
il 1° gennaio 1993. 



 





APPENDICI AL TITOLO I (621) 
Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei 
trasporti, eccezionali per massa 
Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei 
trasporti, eccezionali per sole dimensioni 
Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli 
mezzi d'opera 
Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e funzionali degli 
autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale 



(621)  Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice I - Art. 9 (622) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, 
eccezionali per massa) 
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di 
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti 
dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti: 
a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; 

a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; 
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti 
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi 
costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; 
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per 
brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo 
le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; 
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di 
appartenenza. 
b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima 
del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente; 
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa 
minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i 
veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa 
gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa 
complessiva; 
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 62,5 
km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4) (623); 
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di 
raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi 
sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da 
elementi costruttivi: 
b.4.1) quando viaggiano isolati; 
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa 
ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al 
comma 5 dell'appendice III al titolo III; 
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva 
massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel 
rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della 
combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i 
veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia 
d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), 
dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, 
lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del 
propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa complessiva 
di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a 
terra del semirimorchio; 
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti 
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi 
costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; 
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per 
brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo 
le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; 
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di 
appartenenza. 
c) Per i veicoli rimorchiati: 
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i 
semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra; 
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto 
anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non 
può superare i 10 bar: 
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; 
c.2.2) 62,5 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t (624); 

c.2.3) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli 
rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori 
classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non 
inferiore a 80 km/h (625); 
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice; 

c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai 
punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; 
c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di 
appartenenza. 
d) Prove: 
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere 
ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di 
stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze: 
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); 
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di 
stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); 
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45; 

d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale 
o superiore a 3; 
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento 
alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla 
lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà 
altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo 
a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può 
formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con 
l'eccezione di cui al punto b.4); 
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t. Per 
valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la 
potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione 
lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte 
rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 
1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, 
per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori 
idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto 
d.3.3); 
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle 
disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. 
dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli 
veicoli suscettibili di superare la velocità di 50 km/h, X della direttiva 
71/320/CEE: 
d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato 
III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i 
veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 
del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del 
codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse 
legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria 
N3; 
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla 
massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, 
sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino 
di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 
3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25±5 km/h (scegliendo il 
rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno 
dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La 
verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km; 
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente 
punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è 
invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto 
allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse 
massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, 
qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza 
l'obbligo della autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i 
veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 
2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da più veicoli a 
motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla 
Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di 
particolari tipi di tali complessi. 



(622)  Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(623)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327. 
(624)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327. 
(625)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.P.R. 13 dicembre 2004, n. 327. 
 





Appendice II - Art. 9 (626) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, 
eccezionali per sole dimensioni) 
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di 
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti 
dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti: 
a) Per i veicoli a motore: 
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice; 
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati 
dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei 
trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di 
permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di 
determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; 
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti 
fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni 
previste al punto a.2); 
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di 
appartenenza. 
b) Per i veicoli rimorchiati: 
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti 
a.1), a.2) e a.3); 
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per 
uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al 
riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; 
b.3) lunghezza dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati 
telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella 
zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel 
rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della 
M.C.T.C. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una 
lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti 
dall'articolo 61 del codice; 
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non 
allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti 
dall'articolo 61 del codice, non necessitano dell'autorizzazione di cui 
all'articolo 10 del codice; 
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria O di 
appartenenza. 



(626)  Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice III - Art. 10 (627) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 
1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche 
e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di 
seguito specificato: 
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione 
della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico; 
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima 
per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa 
complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi; 
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa 
complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il 
valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 
17,5% della massa complessiva; 
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 
t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t; 
e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 
10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle 
condizioni statiche, entro il ±25%; 
f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di 
sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico 
di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale 
prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di 
sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per 
le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da 
evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato; 
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi 
tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi 
per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza 
misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m; 
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, 
fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di 
ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm; 
i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I 
dispositivi limitatori di velocità, conformi alle prescrizioni comunitarie in 
proposito e con velocità regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi 
costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; 
l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi 
motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il 
bloccaggio della scatola di ripartizione; 
m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, 
senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni 
sia al carico legale che a quello eccezionale; 
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o 
dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore 
dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo 
dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al 
titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore 
minimo della potenza specifica. 
2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni 
previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti: 
a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore 
al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% 
della massa massima nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di 
autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di 
macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima è sostituita da 
quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve 
intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; 
b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico 
utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo 
trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia 
superiore a 1,45. Tale valore è elevato a 3 nel caso in cui ricorra la 
condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I; 
c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi 
non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o più 
assi non deve essere inferiore a 17,6 t. 
3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 
dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati 
al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche 
da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati 
(spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale 
necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si 
applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per 
massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria 
dall'appendice I al titolo I. 
4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e 
valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di 
macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) 
ed h); si applicano altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria 
O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si 
applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo 
I. 



(627)  Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice IV - Art. 12 (628) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per 
il soccorso stradale) 
1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere 
muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di 
verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle 
attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con 
o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il 
trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare 
mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti 
dagli articoli 61 e 62 del codice. 
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, 
oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino 
dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei 
triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli 
monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 
3. È ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di 
traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di 
autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto 
esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo 
di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire 
l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, 
rimorchi ad uso speciale. 
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide 
per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita 
dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le 
seguenti prescrizioni: 
a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non 
modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non 
deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia 
d'ingombro di cui all'articolo 217; 
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso 
longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la 
sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e 
inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema 
dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro 
quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate 
con pannelli delle dimensioni minime di 50×50 cm, segnalati come sopra disposto; 

c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, 
eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del 
personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il 
conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, 
nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata; 
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di 
oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la 
superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere 
segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente 
lettera b); 
e) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce 
la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo 
analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al 
dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non 
risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento; 
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino 
non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto 
previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore 
bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse 
ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o 
quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento 
del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le 
parti a sbalzo della precedente lettera b); 
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di 
visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti 
veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve 
rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE; 
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un 
qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia 
del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I 
comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non 
devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia 
su strada; 
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito 
idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su 
strada in sede di visita e prova. 



(628)  Appendice aggiunta dall'art. 229, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. 
Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





APPENDICI AL TITOLO III (629) 
Appendice I - Art. 198 (Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei 
ciclomotori dotati di motore termico) 
Appendice II - Art. 199 (Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 
Appendice III - Art. 219 (Valore massimo della massa rimorchiabile e sua 
determinazione. Procedure per l'agganciamento dei veicoli). 
Appendice IV - Art. 225 (Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) 
Appendice V - Art. 227 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a 
motore e loro rimorchi) 
Appendice VI - Art. 231 (Particolari costruttivi del segnale mobile 
plurifunzionale di soccorso) 
Appendice VII - Art. 233 (Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 
Appendice VIII - Art. 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in 
circolazione) 
Appendice IX - Art. 238 (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli 
tecnici) 
Appendice X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla 
revisione dei veicoli) 
Appendice XI - Art. 255 (Targhe provvisorie di circolazione) 
Appendice XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei 
veicoli a motore e dei rimorchi) 
Appendice XIII - Art. 260 (Caratteristiche costruttive, dimensionali, 
fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità 
per la loro accettazione) 



(629)  Sommario così modificato dall'art. 230, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice I - Art. 198 (630) 
(Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori) 
1. Le caratteristiche costruttive dei ciclomotori dotati di motore termico di 
cui all'articolo 198 sono le seguenti: 
a) Silenziatore di aspirazione: la sezione totale delle luci di ammissione non 
deve essere inferiore a 1,1 volte quella del diffusore del carburatore. 
b) Carburatore: limitatamente ai ciclomotori a due ruote, il diametro minimo del 
diffusore non deve superare 12 mm. 
c) Condotto di aspirazione: può costituire corpo unico con il cilindro o può 
essere smontabile. Nel primo caso e qualora realizzi la sezione minima di 
aspirazione, in corrispondenza di questa, il condotto di aspirazione deve avere 
uno spessore non superiore a 2,5 mm con l'apporto di nervature di rinforzo; sono 
escluse dalla precedente prescrizione la luce di ammissione e le sezioni del 
condotto che la precedono per una profondità di 10 mm. Nel secondo caso il 
condotto di aspirazione, qualora in esso si realizzi la sezione minima, deve 
avere sezione interna pressoché costante rispetto a quella minima di aspirazione 
e spessore costante non superiore a 2,5 mm per una lunghezza non inferiore a 15 
mm; sono ammesse nervature di rinforzo. La sezione di ingresso del cilindro deve 
essere opportunamente raccordata con la sezione interna del condotto. Lungo 
tutti i condotti di aspirazione non devono essere predisposti elementi 
facilmente alterabili. 
d) Guarnizione della testa: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm sotto 
serraggio. 
e) Guarnizione cilindro-carter: non deve avere uno spessore superiore a 0,5 mm 
sotto serraggio. 
f) Pistone: quando il pistone si trova al punto morto superiore non deve coprire 
la luce di ammissione. Ciò non si applica alle parti del canale di travaso che 
coincidono con la luce di ammissione, nel caso di distribuzione a lamelle. La 
rotazione del pistone di 180 gradi non deve aumentare le prestazioni del motore. 

g) Cilindro e testa: non vi devono essere discontinuità artificiali nei condotti 
di passaggio dei gas che possano essere facilmente modificate o rimosse. 
h) Sistema di scarico: la parte del tubo di scarico che si trova all'interno del 
silenziatore deve essere saldata con la parte esterna del tubo stesso e comunque 
inamovibile. 
i) [Sedile: per il ciclomotore a due ruote, la superficie utile portante della 
sella non deve superare in lunghezza 0,40 m. Per il ciclomotore a tre ruote 
devono essere disponibili, nell'eventuale cabina di guida, una larghezza libera 
di almeno 0,60 m ed una sella o sedile, con una larghezza non superiore a 0,50 
m]. 



(630)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice II - Art. 199 (631) 
(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore) 
1. Le caratteristiche costruttive del motore termico di cui possono essere 
dotati i quadricicli sono le seguenti: 
a) numero massimo di cilindri: 2 [(per motori a combustione interna)]; 
b) cilindrata massima: 300 cmc per motori ad accensione comandata a due tempi, 
550 cmc per motori ad accensione comandata a quattro tempi, con esclusione della 
sovralimentazione in ambedue i casi; 800 cmc per motori ad accensione spontanea; 

c) sezione minima del carburatore o dei carburatori (Venturi) non ottenuta con 
boccole ad inserimento forzato o facilmente asportabili; 
d) sezione totale delle valvole di aspirazione di ogni cilindro dei motori a 4 
tempi non superiore a 1,3 volte la sezione minima del carburatore, come definita 
alla lettera c); 
e) sezione minima del condotto nella testa di ogni cilindro dei motori a 4 tempi 
non superiore alla sezione minima del carburatore, come definita alla lettera 
c); 
f) per i motori a 2 tempi, sezione minima dei condotti non superiore alla 
sezione minima del carburatore, come definita alla lettera c); 
g) per i motori diesel, dispositivo di limitazione del regime massimo a vuoto 
del motore realizzato con una tolleranza di ±150 giri/minuto; 
h) spessore di parete di ogni ramo del collettore ridotto al minimo possibile e 
tale che, nel punto più stretto, non superi 3 mm; 
i) per i motori a 2 tempi, armatura delle luci di aspirazione nel cilindro o nel 
carter con un anello di acciaio indurito spesso almeno 1 mm e lungo almeno 3 mm 
in corrispondenza della sezione più stretta; in alternativa montaggio del 
collettore di aspirazione con viti a strappo in modo che non possa essere 
smontato senza lacerazioni; 
l) nei motori a 2 tempi, montando lo stantuffo ruotato di 180 gradi la fasatura 
non deve cambiare; 
m) per i motori a 4 tempi, denuncia della fasatura, alzata e diametro delle 
valvole; 
n) spessore della guarnizione della testa non superiore a 1,8 mm e di quella tra 
cilindro e carter non superiore a 0,5 mm. 
2. Le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina devono 
assicurare che: 
a) sia solidale alla struttura del veicolo e fissata a non più di 25 cm di 
distanza dal sedile di guida nella posizione di massimo arretramento; 
b) abbia un livello di resistenza al carico in grado di sostenere una spinta 
perpendicolare alla paratia omogeneamente distribuita sull'intera appendice 
della stessa e pari all'80% del carico massimo dichiarato in omologazione; 
c) consista in una superficie continua con eventuale vetratura fissa per 
controllo vano di carico non superiore ad 2500 cm². 



(631)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice III - Art. 219 (632) 
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per 
l'agganciamento dei veicoli) 
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile è limitato dal 
rapporto tra la massa complessiva a pieno carico del rimorchio e la massa 
complessiva a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli. 
Detto rapporto, arrotondato ai 100 kg, non deve superare: 
a) 1,45 se il complesso di veicoli è provvisto di dispositivo di frenatura di 
tipo continuo ed automatico; 
b) 0,8 se il complesso di veicoli non è provvisto di dispositivo di frenatura di 
tipo continuo ed automatico. Per le autovetture, per gli autoveicoli per 
trasporto promiscuo di persone e cose e per le autocaravan, in ogni caso, il 
valore della massa rimorchiabile non può essere superiore al valore della tara 
(massa del veicolo in ordine di marcia più il conducente) di tali veicoli; 
c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di 
frenatura. 
2. Per gli autoarticolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al 
rapporto tra la massa massima sugli assi del semirimorchio e la tara del 
trattore aumentata del carico massimo gravante sulla ralla. Per massa 
rimorchiabile del trattore si deve comunque intendere la massa complessiva a 
pieno carico del semirimorchio. 
3. Non è ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, 
qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice. 

4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i 
limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile 
e le relative prove sono stabiliti secondo le norme previste dall'appendice I al 
titolo I. 
5. Le prove per la determinazione della massa rimorchiabile, da effettuarsi a 
pieno carico, sono dirette ad accertare: 
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore all'8%; 

b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non 
differisca più del 10% dalla velocità corrispondente al numero di giri di 
potenza massima del motore, con il rapporto più elevato della trasmissione, su 
pendenza non inferiore all'1%; l'accertamento può essere effettuato verificando 
che l'accelerazione media su strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec², nel 
campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione fra i regimi di 
coppia massima e di potenza massima. Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, 
compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocità approvati dalla 
Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocità massima non sia 
superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sarà 
limitata al regime di velocità massima ridotta del 7%; 
c) l'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli 
autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato 
che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del 
complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t. 
6. Per effettuare il traino di un rimorchio o di un semirimorchio è necessario 
che: 
a) gli organi di traino siano di tipo approvato e compatibili tra loro; 
b) siano verificate le condizioni di inscrivibilità in curva previste 
dall'articolo 217; 
c) i dispositivi di frenatura dei due veicoli del complesso veicolare siano 
compatibili tra loro; 
d) i sistemi di attacco delle giunzioni dei dispositivi di frenatura e 
d'illuminazione e segnalazione visiva siano compatibili tra loro; 
e) le dimensioni dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i 
limiti di cui all'articolo 61 del codice, fatta eccezione per i veicoli adibiti 
al trasporto di veicoli, di containers e di animali vivi di cui all'articolo 10, 
comma 3, lettere d), e) e g) del codice, quando per tali veicoli non ricorra 
l'obbligo dell'autorizzazione alla circolazione ai sensi del comma 6 dello 
stesso articolo; 
f) le masse dei singoli veicoli o del complesso veicolare non superino i limiti 
di cui all'articolo 62 del codice; 
g) siano osservati tutti i vincoli prescritti dalla normativa sul trasporto di 
merci in generale e di merci pericolose in generale, quando si tratti di veicoli 
a ciò destinati. 



(632)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice IV - Art. 225 
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi) 
1. Le caratteristiche e i valori di intensità luminosa riflessa, in millicandele 
per ogni lux di luce bianca incidente, prescritti in funzione dei differenti 
angoli di incidenza e di divergenza sono quelli indicati nella tabella che 
segue: 
+-----------+-----+---------+-----------+----------+-----------+ 
|   Colore  |     |         |Sup. minima|          | Angoli di | 
|    del    |N.ro |Posizione| di ciascun|  Angolo  | incidenza | 
|dispositivo|     |         |dispositivo|divergente+---+---+---+ 
|           |     |         |   (cm2)   |          | 0°|20°|40°| 
+-----------+-----+---------+-----------+----------+---+---+---+ 
|           |     |         |           |   ± 20°  | 30| 20| 12| 
|  Rosso    |  1  |  Post.  |    25     +----------+---+---+---+ 
|           |     |         |           |   ±  2°  |  6|  3|  2| 
+-----------+-----+---------+-----------+----------+---+---+---+ 
|           |  4  | Pedali  |           |   ± 20°  | 20| 12|  5| 
|  Giallo   +-----+---------+     8     +----------+---+---+---+ 
|           |  4  |Laterale |           |   ±  2°  |  4|  3|  2| 

2. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa illuminato con luce 
bianca della temperatura di colore pari a 2848 gradi K (gradi assoluti) deve 
riflettere luce avente le seguenti coordinate colorimetriche: 
X=0,652⎢0,648 
Y=0,341⎢0,342 
Z=0,007⎢0,010 
3. Il materiale riflettente dei dispositivi a luce gialla deve riflettere luce 
avente le seguenti coordinate colorimetriche: 
X=0,573⎢0,556 
Y=0,421⎢0,437 
Z=0,007⎢0,006 
4. I materiali riflettenti devono possedere caratteristiche di resistenza al 
calore, alla luce solare, alla nebbia salina, agli sbalzi termici, 
all'abrasione, ai solventi. 



 





Appendice V - Art. 227 (633) 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi) 
A - Masse, dimensioni ed allestimenti 
a) Massa in ordine di marcia (tara). 
b) Massa massima tecnicamente ammissibile. 
c) Masse massime sugli assi. 
d) Dimensioni massime di ingombro. 
e) Numero assi ed interassi. 
f) Carreggiate. 
g) Sbalzi massimi. 
h) Fascia di ingombro. 
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti. 
l) Tipo della struttura portante. 
m) Carrozzeria. 
n) Attrezzature particolari. 
B - Prestazioni 
a) Determinazione velocità calcolata. 
b) Verifica della velocità massima. 
c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e 
coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile. 
d) Determinazione consumo combustibile. 
e) Prova di accelerazione in piano. 
f) Spunto in salita. 
g) Rapporto potenza/massa. 
h) Massa rimorchiabile. 
i) Tipo della trasmissione e rapporti. 
C - Sicurezza attiva 
a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. 
b) Impianto elettrico. 
c) Avvisatori acustici. 
d) Tergiproiettori. 
e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi. 
f) Specchi retrovisori. 
g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza. 
h) Riscaldamento abitacolo. 
i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi. 
l) Porte (serrature e cerniere - pedane). 
m) Campo di visibilità del conducente. 
n) Tergilavacristallo parabrezza. 
o) Cerchi e ruote. 
p) Pneumatici e sospensioni. 
q) Sistemazione dei pedali di comando. 
D - Sicurezza passiva 
a) Urti e ribaltamento. 
b) Antifurto. 
c) Vetri di sicurezza. 
d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza. 
e) Paraurti per autovetture. 
f) Protezione posteriore anti incuneamento. 
g) Protezione contro lo spostamento del carico (634). 
h) Protezione laterale. 
i) Parafanghi. 
l) Calzatoie. 
m) Sterzo. 
n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi. 
o) Cinture di sicurezza. 
p) Sistemi di ritenuta bambini. 
q) Appoggiatesta. 
r) Sporgenze esterne. 
s) Limitazione all'impiego di determinati materiali. 
t) Resistenza cabine. 
u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti. 
v) Paraspruzzi. 
z) Recipienti semplici a pressione. 
E - Protezione ambientale 
a) Antidisturbi radio. 
b) Rumorosità esterna veicoli a motore. 
c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad 
accensione comandata. 
d) Posizione tubo di scarico. 
e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico. 
F - Norme per particolari categorie di veicoli 
a) Caratteristiche delle autoambulanze. 
b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico. 
c) Caratteristiche degli autobus. 
d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci. 
e) Caratteristiche delle autocaravan. 
f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio 
con conducente o in servizio di piazza. 
g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia. 
h) Caratteristiche dei ciclomotori. 
i) Caratteristiche dei quadricicli a motore. 
l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione 
o gassosi. 
m) Caratteristiche dei filoveicoli. 
G - Disposizioni fiscali 
a) Alloggiamento targa. 
b) Potenza fiscale. 
c) Potenza fiscale dei motori elettrici. 
d) Targhette e iscrizioni. 
e) Marcatura di identificazione del motore. 
f) [Colore della carrozzeria]. 
H - Varie 
a) Tachimetro. 
b) Cronotachigrafo. 
c) Retromarcia. 
d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli 
autosnodati. 
e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi. 
f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione. 
g) Identificazione comandi, spie, indicatori. 
h) Portabagagli. 
i) Portasci. 
l) Antenna radio o radiotelefonica. 



(633)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(634)  Vedi il D.M. 25 marzo 1996, n. 326. 
 





Appendice VI - Art. 231 (635) 
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 
1. Le specifiche delle diciture e dei simboli del segnale mobile plurifunzionale 
realizzato con pellicola retroriflettente sono: 
a) Prima faccia: 
iscrizione sos in nero su campo bianco o giallo di 350 ± 10 mm × 250 ± 10 mm 
costituita da caratteri maiuscoli di altezza 140 ± 5 mm. 
b) Seconda faccia: 
questa faccia è costituita da un sos fisso e da un simbolo variabile tramite due 
schede bifacciali. 
L'iscrizione sos in nero in campo bianco o giallo di 100 ± 5 mm × 250 ± 10 mm, è 
costituita da caratteri maiuscoli di altezza 80 ± 5 mm. I simboli variabili sono 
realizzati in campo bianco o giallo di 250 ± 5 mm × 250 ± 10 mm e sono: 
croce rossa: colore rosso, altezza simbolo: 200 ± 5 mm; 
chiave inglese: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm; 
distributore combustibile: colore nero, altezza simbolo: 200 ± 5 mm. 
2. Le coordinate tricromatiche dei campioni rappresentativi del segnale mobile 
plurifunzionale, realizzato con pellicola retroriflettente nei colori bianco o 
giallo, [completi in ogni loro parte,] devono essere comprese nelle zone del 
diagramma colorimetrico elaborato dalla Commissione Internazionale per 
l'Illuminazione (C.I.E.) 1931 delimitate dai quattro punti definiti nella 
tabella sotto riprodotta. 
+---------------+----------------------------------------------+ 
|               |      Coordinate dei 4 punti delimitanti      | 
|               |       la zona consentita nel diagramma       | 
|    Colore     |          colorimetrico C.I.E. 1931           | 
|               +-----------+-----------+----------+-----------+ 
|               |     1     |     2     |     3    |     4     | 
+----------+----+-----------+-----------+----------+-----------+ 
|          | x  |   0,350   |   0,300   |   0,285  |   0,335   | 
|  bianco  |    |           |           |          |           | 
|          | y  |   0,360   |   0,310   |   0,325  |   0,375   | 
|          |    |           |           |          |           | 
|          | x  |   0,545   |   0,487   |   0,427  |   0,465   | 
|  giallo  |    |           |           |          |           | 
|          | y  |   0,454   |   0,423   |   0,483  |   0,534   | 

3. Le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del 
rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, sono stabilite 
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della 
M.C.T.C. 



(635)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice VII - Art. 233 
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 
1. La punzonatura di un numero assegnato d'ufficio ha luogo nei casi in cui il 
numero d'identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, illeggibile 
(anche parzialmente, qualora ciò comporti concreti dubbi in ordine 
all'identificazione del veicolo), manchi (e non sia nemmeno riportato su 
targhetta chiaramente autentica) oppure sia stato punzonato erroneamente e non 
corretto dalla casa costruttrice. Viene assegnato un numero composto da 8 cifre, 
di cui le prime sei riproducono il numero di protocollo della pratica d'ufficio 
(con l'aggiunta degli eventuali zeri a ciò necessari) e le restanti due, gli 
ultimi due numeri dell'anno solare in cui avviene l'assegnazione del numero di 
telaio. 
2. La ripetizione con punzoni d'ufficio del numero originario si effettua quando 
si sostituisce il telaio (o la sua parte recante il numero d'identificazione), 
consegnando ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. il 
frammento con il numero originario. Essa si effettua, altresì, quando il numero 
sia riportato solo su targhetta chiaramente autentica, oppure il numero si 
presenti con leggibilità limitata (ma tale da non fare sorgere dubbi 
sull'identificazione del veicolo), oppure ancora il numero sia punzonato 
erroneamente dalla casa costruttrice e poi sia stato corretto con quello da 
attribuire effettivamente al veicolo. Si procede alla ripetizione d'ufficio 
della sola parte numerica del numero originario prescindendo dalla quantità 
delle sue cifre, e trascurando le eventuali parti identificative del costruttore 
e delle caratteristiche generali del veicolo, così come individuate dalla 
direttiva comunitaria sulle targhette ed iscrizioni regolamentari. 



 





Appendice VIII - Art. 237 (636) 
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 
1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti: 
a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. 
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, 
motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta 
efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il 
battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su 
tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli 
intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli 
autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di 
almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli 
intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca 
i tre quarti della superficie dello stesso. 
b) Sistemi di frenatura. 
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza 
dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in 
assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero 
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 
c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico. 
I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo 
approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli 
estremi di approvazione. 
Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in 
particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e 
posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la 
targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m. 
L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di 
segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti 
prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti 
parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti 
simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; 
l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la 
possibilità di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati 
dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere 
di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. 
L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi 
utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella 
d'unificazione a carattere definitivo. 
d) Dispositivi di segnalazione acustica. 
Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni 
normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di 
dispositivi alimentati da alternatore per una velocità di quest'ultimo di 1800 
giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del 
veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti: 
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e 
motoveicoli; 
- 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi 
cilindrata non superiore a 125 cmc; 
- 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori; 
- 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus; 
- 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme. 
e) Livello sonoro del dispositivo di scarico. 
Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il 
valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione. 
f) Emissioni inquinanti. 
Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva 92/55/CEE. 
g) Visibilità. 
Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare 
rotture, anche se localizzate. 
h) Carrozzeria e telaio. 
La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. 
In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate. 
i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi. 
Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza. 
Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi 
della stessa. 



(636)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
 





Appendice IX - Art. 238 
(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 
1. Gli elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici sono quelli 
sottoindicati: 
+-------------------------------+------------------------------+ 
|  Veicoli di cui all'art. 80,  |  Veicoli di cui all'art. 80, | 
|      comma 4 del codice       |       comma 3 del codice     | 
+-------------------------------+------------------------------+ 
|1.     Dispositivi di frenatura|1.     Dispositivi di         | 
|                               |       frenatura              | 
|1.1.   Freno di servizio       |1.1.   Freno di servizio      | 
|1.1.1. Stato meccanico         |1.1.1. Stato meccanico        | 
|1.1.2. Efficienza              |1.1.2. Efficienza             | 
|1.1.3. Equilibratura           |1.1.3. Equilibratura          | 
|1.1.4. Pompa a vuoto e         |                              | 
|       compressore             |                              | 
|1.2.   Freno di soccorso       |1.2.   Freno a mano           | 
|1.2.1. Stato meccanico         |1.2.1. Stato meccanico        | 
|1.2.2. Efficienza              |1.2.2. Efficienza             | 
|1.2.3. Equilibratura           |                              | 
|1.3.   Freno a mano            |                              | 
|1.3.1. Stato meccanico         |                              | 
|1.3.2. Efficienza              |                              | 
|1.4.   Freno di  rimorchio o di|                              | 
|       semirimorchio           |                              | 
|1.4.1. Stato meccanico -       |                              | 
|       frenatura automatica    |                              | 
|1.4.2. Efficienza              |                              | 
|                               |                              | 
|2.     Sterzo e volante        |2.     Sterzo                 | 
|2.1.   Stato meccanico         |2.1.   Stato meccanico        | 
|2.2.   Volante dello sterzo    |2.2.   Gioco dello sterzo     | 
|2.3.   Gioco dello sterzo      |2.3.   Fissaggio del sistema  | 
|                               |       di sterzo              | 
|2.4.   Cuscinetti della ruota  |                              | 
|                               |                              | 
|3.     Visibilità              |3.     Visibilità             | 
|3.1.   Campo di visibilità     |3.1.   Campo di visibilità    | 
|3.2.   Vetri                   |3.2.   Vetri                  | 
|3.3.   Retrovisore             |3.3.   Retrovisori            | 
|3.4.   Tergicristallo          |3.4.   Tergicristallo         | 
|3.5.   Lavavetro               |3.5.   Lavavetro              | 
|4.     Luci, riflettori e      |4.     Impianto elettrico     | 
|       circuito elettrico      |                              | 
|4.1.   Proiettori abbaglianti  |4.1.   Proiettori abbaglianti | 
|       e anabbaglianti         |       e anabbaglianti        | 
|4.1.1. Stato e funzionamento   |4.1.1. Stato e funzionamento  | 
|4.1.2. Orientamento            |4.1.2. Orientamento           | 
|4.1.3. Commutazione            |4.1.3. Commutazione           | 
|4.1.4. Efficacia visiva        |                              | 
|4.2.   Luci di posizione e     |4.2.   Stato e  funzionamento,| 
|       luci d'ingombro         |       stato dei vetri        | 
|                               |       protettivi, colore ed  | 
|                               |       efficacia visiva       | 
|4.2.1. Stato e funzionamento   |4.2.1. Luci di posizione      | 
|4.2.2. Colore ed efficacia     |4.2.2. Luci di arresto        | 
|       visiva                  |                              | 
|                               |4.2.3. Indicatori  luminosi di| 
|                               |       direzione              | 
|                               |4.2.4. Proiettori di retro    | 
|                               |       marcia                 | 
|                               |4.2.5. Proiettori fendinebbia | 
|                               |4.2.6. Dispositivo            | 
|                               |       illuminazione targa    | 
|                               |4.2.7. Catarifrangenti        | 
|                               |4.2.8. Luci di segnalazione di| 
|                               |       veicolo fermo          | 
|4.3.   Luci di arresto         |                              | 
|4.3.1. Stato e funzionamento   |                              | 
|4.3.2. Colore ed efficacia     |                              | 
|       visiva                  |                              | 
|4.4.   Indicatori luminosi di  |                              | 
|       direzione               |                              | 
|4.4.1. Stato e funzionamento   |                              | 
|4.4.2. Colore ed efficacia     |                              | 
|       visiva                  |                              | 
|4.4.3. Commutazione            |                              | 
|4.4.4. Frequenza di            |                              | 
|       lampeggiamento          |                              | 
|4.5.   Proiettori fendinebbia  |                              | 
|       anteriori e posteriori  |                              | 
|4.5.1. Posizione               |                              | 
|4.5.2. Stato e funzionamento   |                              | 
|4.5.3. Colore ed efficacia     |                              | 
|       visiva                  |                              | 
|4.6.   Proiettori di           |                              | 
|       retromarcia             |                              | 
|4.6.1. Stato e funzionamento   |                              | 
|4.6.2. Colore ed efficacia     |                              | 
|       visiva                  |                              | 
|4.7.   Dispositivo di          |                              | 
|       illuminazione della     |                              | 
|       targa di                |                              | 
|       immatricolazione        |                              | 
|       posteriore              |                              | 
|4.8.   Catarifrangenti - stato |                              | 
|       e colore                |                              | 
|4.9.   Spie                    |                              | 
|4.10.  Collegamenti elettrici  |                              | 
|       tra il veicolo trainante|                              | 
|       e il rimorchio o il     |                              | 
|       semirimorchio           |                              | 
|4.11.  Circuito elettrico      |                              | 
|                               |                              | 
|5.     Assi, ruote, pneumatici |5.     Assi, ruote,           | 
|       e sospensioni           |       pneumatici e           | 
|                               |       sospensioni            | 
|5.1.   Assi                    |5.1.   Assi                   | 
|5.2.   Ruote e pneumatici      |5.2.   Ruote e pneumatici     | 
|5.3.   Sospensioni             |5.3.   Sospensioni            | 
|                               |                              | 
|6.     Telaio ed elementi      |6.     Telaio ed elementi     | 
|       fissati al telaio       |       fissati al telaio      | 
|6.1.   Telaio o cassone ed     |6.1.   Telaio o cassone ed    | 
|       elementi fissati al     |       elementi fissati al    | 
|       telaio                  |       telaio                 | 
|6.1.1. Stato generale          |6.1.1. Stato generale         | 
|6.1.2. Tubi di scappamento e   |6.1.2. Tubi di scappamento e  | 
|       silenziatori            |       silenziatori           | 
|6.1.3. Serbatoi e tubi per     |6.1.3. Serbatoi e tubi per    | 
|       carburante              |       carburante             | 
|6.1.4. Caratteristiche         |6.1.4. Supporto della ruota di| 
|       geometriche e stato del |       scorta                 | 
|       dispositivo posteriore  |                              | 
|       di protezione autocarri |                              | 
|6.1.5. Supporto della ruota di |6.1.5. Sicurezza del          | 
|        scorta                 |       dispositivo di         | 
|                               |       accoppiamento          | 
|                               |       (se del caso)          | 
|6.1.6. Dispositivo di          |                              | 
|       accoppiamento dei       |                              | 
|       veicoli trainanti,      |                              | 
|       dei rimorchi e          |                              | 
|       dei semirimorchi        |                              | 
|                               |                              | 
|6.2.   Cabina e carrozzeria    |6.2.   Carrozzeria            | 
|6.2.1. Stato generale          |6.2.1. Stato strutturale      | 
|6.2.2. Fissaggio               |6.2.2. Porte e serrature      | 
|6.2.3. Porte e serrature       |                              | 
|6.2.4. Pavimento               |                              | 
|6.2.5. Sedile del conducente   |                              | 
|6.2.6. Predellini              |                              | 
|                               |                              | 
|7.     Altri equipaggiamenti   |7.     Altri equipaggiamenti  | 
|7.1.   Cinture di sicurezza    |7.1.   Fissaggio  del  sedile | 
|                               |       del conducente         | 
|7.2.   Estintori               |7.2.   Fissaggio della        | 
|                               |       batteria               | 
|7.3.   Serrature e dispositivi |7.3.   Avvisatore acustico    | 
|       antifurto               |                              | 
|7.4.   Dispositivo             |7.4.   Dispositivo            | 
|       plurifunzionale         |       plurifunzionale        | 
|       di soccorso             |       di soccorso            | 
|7.5.   Triangolo di            |7.5.   Triangolo di           | 
|       segnalazione            |       segnalazione           | 
|7.6.   Cassetta di pronto      |7.6.   Cinture di sicurezza   | 
|       soccorso                |                              | 
|                               |7.6.1. Sicurezza di montaggio | 
|                               |7.6.2. Stato delle cinture    | 
|                               |7.6.3. Funzionamento          | 
|7.7.   Pannelli                |                              | 
|       fluororifrangenti       |                              | 
|       posteriori              |                              | 
|7.8.   Cuneo (I) fermaruota    |                              | 
|7.9.   Avvisatore acustico     |                              | 
|7.10.  Tachimetro              |                              | 
|7.11.  Tachigrafo (presenza e  |                              | 
|       sigillatura)            |                              | 
|                               |                              | 
|8.     Effetti nocivi          |8.     Effetti nocivi         | 
|8.1.   Rumori                  |8.1.   Rumori                 | 
|8.2.   Gas di scappamento      |8.2.   Gas di scappamento     | 
|8.3.   Eliminazione dei        |                              | 
|       disturbi radio          |                              | 
|                               |                              | 
|9.     Controlli  supplementari|                              | 
|       per i veicoli adibiti al|                              | 
|       trasporto   pubblico  di|                              | 
|       persone                 |                              | 
|9.1.   Uscita(e)  di  sicurezza|                              | 
|       (compresi i martelli per|                              | 
|       infrangere i cristalli),|                              | 
|       targhette indicatrici   |                              | 
|       della(e) uscita(e) di   |                              | 
|       sicurezza               |                              | 
|9.2.   Riscaldamento           |                              | 
|9.3.   Sistema di aerazione    |                              | 
|9.4.   Disposizione dei sedili |                              | 
|                               |                              | 
|10.    Identificazione del     |10.    Identificazione del    | 
|       veicolo                 |       veicolo                | 
|10.1   Targa                   |10.1.  Targa                  | 
|       d'immatricolazione      |       d'immatricolazione     | 
|10.2.  Numero del telaio       |10.2.  Numero del telaio      | 




 





Appendice X - Art. 241 (637) 
(Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli) 

1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed 
i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti: 
a) Banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle 
condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei 
rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni 
devono avere: 
1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N; 
2) sistema di misurazione elettronico; 
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; 
4) stampante dei dati misurati; 
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 
6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su 
ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la 
determinazione del tasso di frenatura. 
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni 
appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con 
quattro ruote motrici o con più assi motori. 
b) Opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico 
dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere 
un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle 
fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di 
un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati 
dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con 
decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e 
delle relative tabelle CUNA]. 
c) Analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le 
emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale 
apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, 
per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto 
di ossigeno (O_2) ed il valore lambda. [Per gli analizzatori di ossido di 
carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella Tabella 
CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.] 
d) Banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di 
rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; 
deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse 
d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di 
traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo 
spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, 
longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le 
piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento 
relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile 
sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al 
banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che 
consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di 
quelli dei sistemi di sterzatura. 
e) Fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, 
spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a 
quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto 5.2.2.1, è un 
fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 
179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica 
internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni. 
f) Contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri 
dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per 
l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che 
l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad 
accensione comandata che per motori ad accensione spontanea. 
g) Provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione 
dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, 
che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso 
l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 
10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di 
controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con 
l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti 
requisiti e caratteristiche tecniche: 
1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m); 
2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m); 
3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, 
precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 
4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di 
altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. 
h) Ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad 
un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi 
di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui è 
installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per 
veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresì, essere assicurati: 
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del 
ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di relè fotoelettrici 
applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida; 
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema 
idraulico; 
4) banco prova giochi incorporato e rigidità sufficiente ad assorbire la spinta 
delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui 
alla lettera d); 
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 
mm; 
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da 
garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di 
carico; 
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico. 
i) Fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate 
fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 
1) lunghezza non inferiore a 6 m; 
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 
3) altezza non inferiore a 1,8 m. 
l) Sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa 
complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli 
(veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di 
almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure 
effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente 
anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) può intendersi 
sostitutivo di quello ivi previsto. 
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le 
imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle 
attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente 
apparecchiatura: 
banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle 
condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e 
motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi 
prova freni devono avere: 
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 
b) sistema di misurazione elettronico; 
c) stampante dei dati misurati; 
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola 
ruota con portata di almeno 5.000 N (638); 
f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le 
emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione 
comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di 
controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2 (639); 
1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote 
devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: 
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle 
condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e 
motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi 
prova freni devono avere: 
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 
2) sistema di misurazione elettronico; 
3) stampante dei dati misurati; 
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 
5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola 
ruota con portata di almeno 5.000 N; 
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le 
emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione 
comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di 
controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2; 
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di 
diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora; 
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la 
determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei 
ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione; 
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o 
motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le 
strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere 
assicurati: 
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del 
ponte; 
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema 
idraulico; 
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; 
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del 
motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti 
meccaniche dello stesso (640). 
2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, 
nonché, quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresì alle 
caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a 
carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 
Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature 
medesime (641). 



(637)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(638)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 (Gazz. Uff. 
14 novembre 2000, n. 266). 
(639)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(640)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 360 (Gazz. Uff. 3 
ottobre 2001, n. 230). 
(641)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329 
(Gazz. Uff. 14 novembre 2000, n. 266). 
 





Appendice XI - Articoli 255 e 256 
(Sigle di individuazione degli uffici provinciali della M.C.T.C. e sigle di 
individuazione delle province) (642) 
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale 
della M.C.T.C. sono le seguenti: 
A    Piemonte e Valle d'Aosta 
A1   Alessandria 
A2   Aosta 
A3   Asti 
A4   Cuneo 
A5   Novara 
A6   Torino 
A7   Vercelli 
A8   Biella 
A9   Verbania 

B    Lombardia 
B1   Bergamo 
B2   Brescia 
B3   Como 
B4   Cremona 
B5   Mantova 
B6   Milano 
B7   Pavia 
B8   Sondrio 
B9   Varese 
B10  Lecco 
B11  Lodi 
B12 Monza-Brianza 

C    Trentino-Alto Adige 
C1   Bolzano 
C2   Trento 

D    Veneto 
D1   Belluno 
D2   Padova 
D3   Rovigo 
D4   Treviso 
D5   Venezia 
D6   Verona 
D7   Vicenza 

E    Friuli-Venezia Giulia 
E1   Gorizia 
E2   Udine 
E3   Pordenone 
E4   Trieste 

H    Liguria 
H1   Genova 
H2   Imperia 
H3   La Spezia 
H4   Savona 

L    Emilia-Romagna 
L1   Bologna 
L2   Ferrara 
L3   Forlï 
L4   Modena 
L5   Parma 
L6   Piacenza 
L7   Ravenna 
L8   Reggio Emilia 
L9   Rimini 

M    Toscana 
M1   Arezzo 
M2   Firenze 
M3   Grosseto 
M4   Livorno 
M5   Lucca 
M6   Massa Carrara 
M7   Pisa 
M8   Pistoia 
M9   Siena 
M10  Prato 

N    Umbria 
N1   Perugia 
N2   Terni 

O    Marche 
O1   Ancona 
O2   Ascoli Piceno 
O3   Macerata 
O4   Pesaro 
O5   Fermo 

P    Lazio 
P1   Frosinone 
P2   Latina 
P3   Rieti 
P4   Roma 
P5   Viterbo 

R    Abruzzo e Molise 
R1   Campobasso 
R2   Chieti 
R3   L'Aquila 
R4   Pescara 
R5   Teramo 
R6   Isernia 

S    Campania e Basilicata 
S1   Avellino 
S2   Benevento 
S3   Caserta 
S4   Matera 
S5   Napoli 
S6   Potenza 
S7   Salerno 

T    Puglia 
T1   Bari 
T2   Brindisi 
T3   Foggia 
T4   Lecce 
T5   Taranto 
T6   Barletta-Andria-Trani 

V    Calabria 
V1   Catanzaro 
V2   Cosenza 
V3   Reggio Calabria 
V4   Crotone 
V5   Vibo Valentia 

W    Sicilia 
W1   Agrigento 
W2   Caltanissetta 
W3   Catania 
W4   Enna 
W5   Messina 
W6   Palermo 
W7   Ragusa 
W8   Siracusa 
W9   Trapani 

X    Sardegna 
X1   Cagliari 
X2   Nuoro 
X3   Sassari 
X4   Oristano  (643) 

1-bis. Le sigle di individuazione delle province sono le seguenti: 
      AgrigentoAG
      AlessandriaAL
      AnconaAN
      AostaAO La O è sormontata dallo stemma
      ArezzoAR
      Ascoli PicenoAP
      AstiAT
      AvellinoAV
      BariBA
      Barletta - Andria - TraniBT
      BellunoBL
      BeneventoBN
      BergamoBG
      BiellaBI
      BolognaBO
      BolzanoBZ La Z è sormontata dallo stemma
      BresciaBS
      BrindisiBR
      CagliariCA
      CaltanissettaCL
      CampobassoCB
      CasertaCE
      CataniaCT
      CatanzaroCZ
      ChietiCH
      ComoCO
      CosenzaCS
      CremonaCR
      CrotoneKR
      CuneoCN
      EnnaEN
      FermoFM
      FerraraFE
      FirenzeFI
      FoggiaFG
      Forlì CesenaFC
      FrosinoneFR
      GenovaGE
      GoriziaGO
      GrossetoGR
      ImperiaIM
      IserniaIS
      L'AquilaAQ
      La SpeziaSP
      LatinaLT
      LecceLE
      LeccoLC
      LivornoLI
      LodiLO
      LuccaLU
      MacerataMC
      MantovaMN
      Massa CarraraMS
      MateraMT
      MessinaME
      MilanoMI
      ModenaMO
      Monza-BrianzaMB
      NapoliNA
      NovaraNO
      NuoroNU
      OristanoOR
      PadovaPD
      PalermoPA
      ParmaPR
      PaviaPV
      PerugiaPG
      Pesaro e UrbinoPU
      PescaraPE
      PiacenzaPC
      PisaPI
      PistoiaPT
      PordenonePN
      PotenzaPZ
      PratoPO
      RagusaRG
      RavennaRA
      Reggio CalabriaRC
      Reggio EmiliaRE
      RietiRI
      RiminiRN
      RomaRoma
      RovigoRO
      SalernoSA
      SassariSS
      SavonaSV
      SienaSI
      SiracusaSR
      SondrioSO
      TarantoTA
      TeramoTE
      TerniTR
      TorinoTO
      TrapaniTP
      TrentoTN La N è sormontata dallo stemma
      TrevisoTV
      TriesteTS
      UdineUD
      VareseVA
      VeneziaVE
      Verbano Cusio OssolaVB
      VercelliVC
      VeronaVR
      Vibo ValenziaVV
      VicenzaVI
      ViterboVT (644)





(642)  Rubrica così sostituita dall'art. 5, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 
(Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(643)  Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 23 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 21 
aprile 2006, n. 93).
(644)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240) e così modificato dall'art. 1, D.P.R. 15 febbraio 2006, 
n. 133 (Gazz. Uff. 30 marzo 2006, n. 75). 
 





Appendice XII - Art. 257 (645) 
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei 
rimorchi) 
1. I criteri per la formazione dei dati sono: 
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. III.4/a, III.4/b, 
III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo 
blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo 
della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, 
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre 
caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona rettangolare a destra, a 
fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 
260 (646); 
b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la 
scritta "Rimorchio", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della 
Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; 
c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona 
rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte 
superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte 
inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il 
marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri 
alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i 
talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260 (647); 
d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, 
due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre 
caratteri numerici ed un carattere alfabetico; 
e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, 
nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica 
italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici; 
f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta 
"Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica 
italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico; 
g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, 
nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio 
ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri 
numerici; 
h) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, 
nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri 
alfanumerici; 
i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate 
(fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e 
cinque caratteri alfanumerici; 
l) [targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, 
due caratteri alfabetici, la lettera "P", il marchio ufficiale della Repubblica 
italiana e quattro caratteri numerici] (648); 
m) [targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, 
nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica 
italiana, la lettera "P" e tre caratteri numerici] (649); 
n) [targa prova per macchine agricole (fig.III.4/p): riporta, nell'ordine, due 
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera 
"P", tre caratteri numerici e la scritta "MA" con le lettere poste in 
successione verticale] (650); 
o) [targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due 
caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera 
"P", tre caratteri numerici e la scritta "MO" con le lettere poste in 
successione verticale] (651); 
p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli (fig. III.4/r): riporta, 
nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo 
destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, 
la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; 
q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, 
la sigla dello Stato italiano, la scritta "Rimorchio", il rettangolo destinato a 
contenere il talloncino di scadenza, la scritta "EE", il marchio ufficiale della 
Repubblica italiana e cinque caratteri numerici; 
r) targa ripetitrice per rimorchi e carrelli appendice di autoveicoli con targa 
EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque 
caratteri alfanumerici; 
s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", 
il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, 
il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri 
numerici ed un carattere alfabetico. 
2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono 
tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede 
secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, 
previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso 
sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I 
caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, 
P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte 
integrante del presente regolamento). 
3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati, ivi compresi i 
carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal 
presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli 
autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo 
retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, 
senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e 
delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le 
targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 
80×40 o 60×30 o 65×31 millimetri, rispettivamente per i veicoli trainati da 
autoveicoli, o da macchine agricole od operatrici, o da autoveicoli 
"Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche 
previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere 
un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre 
su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi 
equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui 
il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle 
eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il 
numero d'immatricolazione. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga 
la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla 
RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli 
previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore. 



(645)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(646)  Lettera così modificata dall'art. 6, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 
(Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(647)  Lettera così sostituita dall'art. 6, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 
(Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(648)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(649)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(650)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(651)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 





Appendice XIII - Art. 260 (652) 
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di 
leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione) 
DISCIPLINARE TECNICO 
0. INTRODUZIONE. 
0.1. Finalità. 
Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo 
retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i 
requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche 
dei materiali dei quali sono costituite. 
0.2. Campo di applicazione. 
Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, 
ripetitrici, e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate 
con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio (653). 



(652)  Appendice così modificata dall'art. 231, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(653)  Punto così modificato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
 





1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE. 
1.1. Prescrizioni generali. 
Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate: 
a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), 
un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di 
tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base 
degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei 
trasporti; 
b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei 
colori prescritti dal regolamento; 
c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le 
targhe ripetitrici; 
d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente 
protettiva. 
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe. 
Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente 
regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli 
indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata. 
1.3. Colori. 
Il fondo retroriflettente deve essere: 
bianco per: 
a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli; 
b) [le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi] (654); 
c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli; 
d) [le targhe in prova dei motoveicoli] (655); 
e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi; 
f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri; 
giallo per: 
g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate; 
h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate; 

i) [le targhe in prova delle macchine agricole] (656); 
l) [le targhe in prova delle macchine operatrici] (657); 
m) le targhe ripetitrici per tutti i veicoli trainati. 
Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu sono 
contenute al punto 4.1 (658). 
1.4. Fori e spigoli. 
Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 
5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere 
conforme a quella indicata nelle figure allegate. 



(654)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(655)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(656)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(657)  Lettera abrogata dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
(658)  Punto così modificato dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. 
Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
 





2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE. 
2.1. Supporto metallico. 
Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, 
parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 ± 0,05 
mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfo-cromatante 
secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719. 
2.2. Pellicole retroriflettenti. 
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, 
sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare 
sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore 
"liner", che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad 
acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate 
dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, 
liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con 
profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri 
e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed 
essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle 
pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti e 
della navigazione secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare. 
2.3. Coloranti e trasparente protettivo. 
Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i 
solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli 
specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di 
riconoscimento d'idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche 
fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti 
chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di 
resistenza all'abrasione. 



 





3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE. 
3.1. Targhe. 
All'atto della fornitura delle targhe ai vari Uffici provinciali della Direzione 
generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le 
targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel 
paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente 
conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia 
sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene 
definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione d'intesa con il 
Provveditorato generale dello Stato. 
3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle 
vernici per targhe. 
3.2.1. Definizione del tipo. 
Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito 
da: 
a) denominazione commerciale; 
b) materiale; 
c) colore; 
d) caratteristiche tecniche. 
3.2.2. Domanda. 
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di 
approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante 
di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara 
con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di 
idoneità, allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della 
pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei 
seguenti documenti: 
a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della 
conformità delle pellicole fornite; 
b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un 
notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorità 
consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di 
idoneità non sia il fabbricante della pellicola); 
c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al 
riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle 
quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di 
produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella 
relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le 
vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di 
applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice 
che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.; 
d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le 
prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni. 
3.2.3. Presentazione dei campioni. 
Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di 
idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente 
protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle 
prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di 
tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che 
utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di 
cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se 
tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno 
inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il 
riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 
0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui 
sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda 
possibile l'identificazione. 
3.2.4. Procedura amministrativa. 
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i 
materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del 
Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate 
in conformità al punto 3.2.3 e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della 
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 
4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello 
Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti - 
Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno 
l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di 
riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al 
richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra 
avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione 
indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto 
Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei 
lavoratori. 
3.3. Validità del riconoscimento di idoneità. 
Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello 
Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento: 
a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo; 
b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile, 
costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente 
all'illustrazione esemplificativa della figura III. 5. 
3.4. Conformità della produzione. 
3.4.1. Facoltà di prelievo. 
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Provveditorato 
generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni di 
pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per 
verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare. 
3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione. 
Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni 
del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla 
revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più 
essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata 
con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni 
precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per 
l'approvvigionamento del prodotto. 
3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità. 
3.5.1. Conferma quinquennale. 
La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale 
dello Stato, in virtù del punto 3.2.4., può essere confermata di cinque anni in 
cinque anni. 
3.5.2. Domanda. 
La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di 
idoneità non oltre i sei mesi successivi alla sua scadenza, con una domanda 
rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di 
idoneità precedentemente ottenuto. 
3.5.3. Presentazione dei campioni. 
Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il 
richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in 
quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da 
utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, 
alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla 
produzione. 
3.5.4. Procedura amministrativa. 
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato inoltrerà le campionature al 
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. 
Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di 
imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i 
criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne 
comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di 
conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà 
al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni 
delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3. 



 





4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI 
ED ALLE VERNICI TRASPARENTI. 
4.1. Colorimetria. 
I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle 
targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni 
dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate 
colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante 
indicazione delle coordinate dei vertici. 
4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza (659). 
         
       Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma 
      colorimetrico C.I.E. 1931 
       (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)Fattore di
      Colore luminanza
             
        1234 
             
             
       x0,3550,3050,2850,335 
      Bianco     ≥ 0,35
       y0,3550,3050,3250,375 
             
       x0,5450,4870,4270,465 
      Giallo     ≥ 0,27
       y0,4540,4230,4830,534 
             
       x0,0780,1500,2100,137 
      Blu     ≥ 0,01
       y0,1710,2200,1600,038 
             


Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15 (660). 
4.2. Fotometria. 
4.2.1. Prescrizioni. 
4.2.1.1. Valori minimi (661). 
Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il 
coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti 
per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle 
provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è 
l'illuminante "A" della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54. 
           
      Angolo di divergenza (α)Angolo di illuminazione B1 (β2=0)BiancoGialloBlu
           
           
       5°45,037,03,0
      12'30°22,018,01,5
       40°14,08,01,0
           
       5°35,028,01,5
      20'30°17,014,01,0
       40°7,06,0 
           
       5°3,02,5 
      2°30°2,01,6 
       40°1,00,8 
           


4.2.1.2. Valori massimi. 
Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di 
incidenza di 5° deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm². 
4.2.2. Metodologia di prova. 
La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su 
quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente 
applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione 
tecnica, delle dimensioni minime di 70×100 mm, applicati su supporto metallico 
piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 ± 0,15 m di distanza dalla 
sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova è giudicata 
positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. 
compresi tra i minimi e massimi sopra indicati. 
4.3. Adesività. 
4.3.1. Prescrizioni. 
Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la 
pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad 
una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto 
per più di: 
a) 5 cm a temperatura ambiente; 
b) 8 cm a caldo (70° ± 2 °C). 
4.3.2. Metodologia di prova. 
4.3.2.1. A temperatura ambiente. 
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato 
mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 
70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5%. Riportato il campione a 
temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3×15 cm e si 
rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In 
tale fase si osserverà se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo 
dalla superficie della pellicola retroriflettente. 
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a 
facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura 
ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 
2 °C ed al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente si sospende la lastra 
in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si 
applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremità libere dei provini 
permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90° con la 
superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione 
delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si è distaccata. La prova 
è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate 
rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi 
i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 
cm. 
4.3.2.2. A caldo. 
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1. 
4.3.2.2.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a 
facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura 
ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 
2 °C al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente i provini vengono 
condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 
70 °C ± 2 °C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si 
applica la forza di 1 daN all'estremità libera dei provini e si procede come al 
punto 4.3.2.1.2. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del 
liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o 
asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra 
di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm. 
4.4. Allungabilità. 
4.4.1. Prescrizioni. 
Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un 
allungamento a rottura superiore al 45%. 
4.4.2. Metodologia di prova. 
La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e 
misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata 
alla temperatura ambiente di 20° ± 2 °C con strisce di pellicola larghe almeno 
25,5 mm, applicando il carico alla velocità di 300 mm/minuto. 
4.4.3. Valutazione dei risultati. Si definisce come allungamento di un provino 
il valore: 
 
a = allungamento 
LR = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla rottura del 
provino 
LU = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino sottoposto ad un 
precarico di 0,5 N, e la prova è giudicata favorevole se: 
A) amax - amin è minore o uguale a 0,20; 
B) la media dei tre valori di a compresi tra amax e amin è maggiore o uguale a 
0,45. 
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici. 
4.5.1. Prescrizioni. 
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono 
presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei 
combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline 
e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini 
costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli 
agenti chimici sopraelencati secondo le modalità appresso definite. Al termine 
delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun 
difetto appariscente, quale: 
a) bolle; 
b) fessurazioni; 
c) variazioni di colore apprezzabili; 
d) scollamenti dal supporto metallico; 
ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere 
al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che 
all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procederà a nuove 
determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle 
disposizioni del punto 4.1. 
4.5.2. Metodologia di prova. 
4.5.2.1. Preparazione dei provini. 
I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 
4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed 
all'umidità relativa del 65% ± 5% vengono ritagliati in rettangoli delle 
dimensioni minime di 70×100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli 
di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini così 
ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni 
dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare 
per almeno 48 ore alla temperatura di 20 °C ± 2 °C. 
4.5.2.2. Prove per immersione. 
Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno 
sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato: 
+-----------------------------+---------------+----------------+ 
|        Agente chimico       |  Temperatura  |     Durata     | 
|                             |   del bagno   |della immersione| 
+-----------------------------+---------------+----------------+ 
|Carburante (70% di isottano e|               |                | 
|  30% toluene). . . . . . . .|   20° ± 2 °C  |     30 min     | 
|Olio lubrificante  additivato|               |                | 
|  (SAE 10 W 50) . . . . . . .|   20° ± 2 °C  |       2 h      | 
|Soluzione alcalina (carbonato|               |                | 
|  sodico   al  3%  in   acqua|               |                | 
|  distillata) . . . . . . . .|   20° ± 2 °C  |       2 h      | 
|Acqua distillata. . . . . . .|   20° ± 2 °C  |      24 h      | 

4.5.2.3. Prove in cella climatica. 
Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una 
soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35° ± 2 °C. La 
durata della prova è di 96 ore consecutive. 
4.5.3. Esame dei provini. 
Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i 
provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per 
raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali 
determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione. 
4.5.4. Interpretazione dei risultati. 
Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini 
ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1. 
4.6. Resistenza all'invecchiamento. 
4.6.1. Prescrizioni. 
Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono 
presentare caratteristiche di stabilità nel tempo e di resistenza all'azione 
degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica 
sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad 
invecchiamento artificiale, secondo le modalità che verranno appresso definite. 
Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno 
presentare alcun difetto appariscente, quale: 
a) bolle; 
b) fessurazione; 
c) variazioni di colore apprezzabili; 
d) scollamenti dal supporto metallico; 
ed inoltre il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al 
di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella 
eventualità che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si 
procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione 
risponda alle prescrizioni del punto 4.1. 
4.6.2. Metodologia di prova. 
4.6.2.1. Preparazione dei provini. 
Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1. 
4.6.2.2. Invecchiamento artificiale. 
I) tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio 
Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD 
programmato secondo il seguente ciclo: 
a) solo azione delle radiazioni 102 min; 
b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min; 
c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16° ± 5 °C; 
d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63° ± 2 °C; 
per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative. 
4.6.3. Esame dei provini. 
Si procede come specificato al punto 4.5.3. 
4.6.4. Valutazione dei risultati. 
Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le 
esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non 
risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. 
4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature. 
4.7.1. Prescrizioni. 
Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe 
devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di 
bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, 
applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidità e temperatura, 
percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito 
illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o 
scheggiature visibili. 
4.7.2. Metodologia di prova. 
4.7.2.1. Preparazione dei provini. 
Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1. 
4.7.2.2. Condizionamento dei provini. 
I) tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura 
ambiente (20° ± 2 °C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si 
condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a -20° ± 2 
°C. 
4.7.2.3. Apparecchiatura di prova. 
Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti 
caratteristiche: 
a) massa 500 g; 
b) altezza di caduta 25 cm; 
c) punta a sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm; 
d) piano di appoggio del provino in gomma 50° shore. 
4.7.2.4. Esecuzione della prova. 
I) I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono 
cimentati con due colpi di percussore in rapida successione. 
4.7.2.5. Valutazione dei risultati. 
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una 
distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla 
superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la 
zona d'impatto. 
4.8. Imbutibilità. 
4.8.1. Prescrizioni. 
Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondità 
d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti 
da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe dello spessore di 1,00 ± 0,05 
mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola 
resti integra. 
4.8.2. Metodologia di prova. 
4.8.2.1. Preparazione dei provini. 
Si preparano tre provini delle dimensioni di 100×100 mm procedendo come indicato 
al punto 4.5.2.1. ma senza l'applicazione del trasparente protettivo. 
4.8.2.2. Apparecchiatura di prova. 
Per la prova di imbutibilità si usa: 
a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III.6; 
b) una lastra di gomma delle dimensione di 100×100×15 mm della durezza 80° ± 5° 
shore; 
c) una pressa da 20.000 daN. 
4.8.2.3. Esecuzione della prova. 
Si dispongono nella pressa: 
a) punzone; 
b) provino; 
c) gomma; 
e si applica la forza di 20.000 daN. 
4.8.2.4. Valutazione dei risultati. 
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una 
distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili. 
4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi. 
4.9.1. Prescrizioni. 
Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare 
caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica 
sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di 
sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata. 
4.9.2. Metodologia di prova. 
4.9.2.1. Preparazione dei provini. 
Si preparano tre provini delle dimensioni di 70×100 mm procedendo come indicato 
al punto 4.5.2.1., avendo però l'avvertenza di verniciarli con vernice nera 
prima di proteggerli con il trasparente protettivo. 
4.9.2.2. Apparecchiatura di prova. 
Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale 
(sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e 
trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida 
cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica 
del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto 
di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura è 
illustrata nella figura III.8. 
4.9.2.3. Esecuzione della prova. 
Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del 
provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45° rispetto alla 
verticale, 20 kg di sabbia normalizzata. 
4.9.2.4. Valutazione dei risultati. 
La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una 
distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice 
nera. 



(659)  Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). 
(660)  Gli originari punti 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2 e 4.1.2.2 sono stati così 
sostituiti dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 
1998, n. 240). 
(661)  Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). 
 





5. PROVE TECNOLOGICHE. 
Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti 
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia. 
Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; 
la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica 
posteriore per autoveicoli con sigla "AN" e di 100 con sigla "MI", stampati in 
sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il 
nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40°-50 °C in un 
forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min circa. Non 
dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola. 
5.2. Prova di applicazione di inchiostri. 
Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea 
di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita 
da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 °C. 
All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non 
dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori. 
5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo. 
La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata 
delle varie fasi): 
a) appassimento 15 min; 
b) preessiccazione (80 °C) 11 min; 
c) essiccazione (120 °C) 20 min. 
All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed i 
pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra 
loro. 



 





APPENDICI AL TITOLO IV 
Appendice I - Art. 312 (Programma d'esame per il conseguimento dei certificati 
di abilitazione professionale). 
Appendice II - Art. 320 (Malattie invalidanti). 



 





Appendice I - Art. 312 
(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione 
professionale) 
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di 
abilitazione professionale sono di seguito indicati, con le specificazioni 
riportate nei commi da 3 a 7 per i diversi tipi di CAP. 
TITOLO I 
A. Conoscenza della struttura di un veicolo e delle sue parti principali. 
A.1. Conoscenza della struttura e del funzionamento di motori a combustione 
interna: 
a) sistemi di lubrificazione e di raffreddamento; 
b) impianto di alimentazione; 
c) impianto elettrico; 
d) sistema di accensione; 
e) sistema di trasmissione (frizione, scatola del cambio, ecc.). 
A.2. Conoscenze generali sui lubrificanti e sulla difesa antigelo. 
A.3. Conoscenza delle precauzioni da prendere per smontare e rimontare le ruote. 

A.4. Conoscenza della struttura, del montaggio, del corretto uso e della 
manutenzione dei pneumatici. 
A.5. Conoscenza dei vari tipi di dispositivi di frenatura, del loro 
funzionamento, delle loro parti principali, dei loro collegamenti, del loro uso 
e della loro manutenzione quotidiana, nonché conoscenza dei dispositivi di 
accoppiamento dei rimorchi. 
A.6. Capacità di individuare i guasti del veicolo. 
A.7. Capacità di riparare piccoli guasti facendo uso degli opportuni utensili. 
A.8. Conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo e 
alla tempestività delle riparazioni da effettuare. 
TITOLO II 
B. Conoscenze generali in materia di trasporti e di amministrazione. 
B.1. Capacità generali e conoscenze geografiche sufficienti per poter usare 
carte stradali e relativi indici. 
B.2. Conoscenza dell'uso economico del veicolo. 
B.3. Conoscenza delle misure da prendere in caso di collisione o di altri 
incidenti (per esempio incendio) per quanto concerne l'assicurazione del 
veicolo. 
B.4. Conoscenza della legislazione nazionale, applicabile al trasporto di merci. 

B.5. Nozioni elementari sulla responsabilità del conducente per quanto concerne 
la presa in consegna, il trasporto e la consegna delle merci conformemente alle 
condizioni convenute. 
B.6. Conoscenza delle tecniche per caricare e scaricare merci e del corretto uso 
della relativa attrezzatura. 
B.7. Nozioni elementari sulle precauzioni da prendere per la manutenzione e il 
trasporto di merci pericolose. 
B.8. Conoscenza dei documenti, relativi ai veicoli e ai trasporti, prescritti 
per il trasporto di merci all'interno del paese e al passaggio della frontiera. 
B.9. Conoscenza della legislazione nazionale applicabile al trasporto di 
persone. 
B.10. Conoscenza delle responsabilità del conducente connessa con il trasporto 
di viaggiatori. 
B.11. Conoscenza dei documenti relativi ai veicoli e ai viaggiatori, prescritti 
per il trasporto di viaggiatori all'interno del paese e al passaggio della 
frontiera. 
2. Dal programma di esame sono esclusi gli argomenti che il candidato deve già 
conoscere in base alla categoria di patente e alle abilitazioni possedute. 
3. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KA gli 
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato 
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a 
B.8. 
4. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KB gli 
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato 
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti da B.4. a 
B.8. Per i titolari di patente della categoria E sono esclusi gli argomenti del 
titolo I. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale tipo KC 
sono esclusi gli argomenti del titolo I e quelli del titolo II sono limitati ai 
punti B.9., B.10. e B.11. 
5. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KC gli 
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato 
specificatamente abilita. Sono inoltre da escludere gli argomenti del titolo II, 
punti B.9., B.10. e B.11. 
Per i titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono 
esclusi gli argomenti previsti dal titolo I. 
6. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KD, per i 
titolari di patente per la guida di autoveicoli della categoria E sono esclusi 
gli argomenti del titolo I. Per coloro che sono già titolari di certificato di 
abilitazione professionale tipo KC sono da escludere gli argomenti di cui al 
titolo II salvo i punti da B.8. a B.11. 
7. Per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale KE gli 
argomenti del titolo I sono limitati ai tipi di veicoli cui il certificato 
specificatamente abilita. Dal titolo II sono esclusi gli argomenti relativi ai 
punti da B.4. a B.9. e B.11. I candidati dovranno dimostrare inoltre la 
conoscenza delle specifiche norme di comportamento che regolano la guida dei 
veicoli in servizio di emergenza (662). 



(662)  Comma così modificato dall'art. 232, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Appendice II - Art. 320 
(Malattie invalidanti) 
1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del 
certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: 
A. Affezioni cardiovascolari. 
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o 
conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la 
sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni 
cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà 
espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di 
uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica 
locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la 
guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E. 
B. Diabete. 
La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente 
colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare 
controllo medico specifico per ogni caso. 
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o 
conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un 
trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal 
parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare (663). 
C. Malattie endocrine. 
In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità 
tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà 
essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o 
di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica 
locale. 
D. Malattie del sistema nervoso. 
La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o 
conducenti colpiti da: 
a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema 
nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici; 
b) malattie del sistema nervoso periferico; 
c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. 

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, 
nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita 
specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere 
rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non 
siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non 
venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono 
mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla 
categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di 
sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la 
conferma e la revisione valgono le stesse modalità; 
d) epilessia. 
La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è 
consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, 
indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento 
e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica 
locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, 
redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture 
pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la 
conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle 
categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o 
conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. 
E. Malattie psichiche. 
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o 
conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, 
traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o 
periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di 
turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la 
sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà 
valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza 
specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in 
quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con 
la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in 
questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione 
valgono le stesse modalità. 
F. Sostanze psicoattive. 
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o 
conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti 
o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze 
capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in 
cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, 
dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo 
candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di 
laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno 
specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere 
favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in 
debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la 
guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi 
casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono 
le stesse modalità. 
G. Malattie del sangue. 
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o 
conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la 
possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte 
della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici 
specialisti appartenenti a strutture pubbliche. 
H. Malattie dell'apparato urogenitale. 
La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o 
conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. 
Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la 
patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza 
renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di 
trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione 
medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. 
Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. 



(663)  Punto così sostituito dal D.M. 16 ottobre 1998 (Gazz. Uff. 30 novembre 
1998, n. 280). 
 





Allegati 
Gli allegati richiamati nel testo del presente regolamento sono ordinati in 
gruppi corrispondenti ai singoli Titoli. 
Ogni gruppo è organizzato in: 
1) Tabelle 
2) Schemi 
3) Modelli 
4) Figure 
N.B. - Per le misure dei simboli e delle iscrizioni contenute all'interno dei 
segnali stradali e non certificate nelle tabelle si dovrà procedere per 
ingrandimento fotografico, essendo i segnali stessi riprodotti in scala. 



 





Titolo I 
Tabella I.1 Art. 18 - Modalità per il calcolo dell'indennizzo per eccezionale 
usura 
 
Tabella I.2 Art. 18 - Costi d'uso per asse per l'anno 1993 (664) 
 
 
Tabella I.3 Art. 18 - Definizione dei tipi di asse considerati nella tabella I 2 
(665) 
Assi singoli 
 
Assi tandem e quadrupli 
 
Figura I.1 Art. 23 e Figura I.2 Art. 24 
 



(664)  La Tabella I.2 è stata così sostituita dall'art. 233 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(665)  La Tabella I.3 è stata così sostituita dall'art. 233 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Titolo II 
Tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, 
II.12 Art. 80 (666) 
 
 
 
Tabella II.13/a Art. 80 (667) 
Segnali di direzione Urbani (Iscrizioni su una singola riga) 
 
Tabella II.13/b Art. 80 (668) 
Segnali di direzione Urbani (Iscrizioni su due righe) 
 



(666)  La Tabella II.12 è stata così sostituita dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(667)  Le Tabelle II.13/a e II.13/b così sostituiscono l'originaria Tabella 
II.13 ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(668)  Le Tabelle II.13/a e II.13/b così sostituiscono l'originaria Tabella 
II.13 ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Tabella II.14/a Art. 80 (669) 
Segnali di direzione Extraurbani (Iscrizioni su una singola riga) 
 
Tabella II.14/b Art. 80 (670) 
Segnali di direzione Extraurbani (Iscrizioni su due righe) 
 
Tabella II.15 Art. 80 (671) 
Segnali nome - strada 
 
Tabella II.16 Art. 80 
Distanza di leggibilità in funzione dell'altezza delle lettere 
 
Tabella II.17 Art. 80 
Determinazione dell'altezza delle lettere in funzione della velocità 
 



(669)  Le Tabelle II.14/a e II.14/b così sostituiscono l'originaria Tabella 
II.14 ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(670)  Le Tabelle II.14/a e II.14/b così sostituiscono l'originaria Tabella 
II.14 ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(671)  Le Tabella II.15 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Tabella II.18 Art. 80 
Spaziatura fra le lettere 
 
Tabella II.19 Art. 80 
Spaziatura fra righe e margini 
 
Tabella II.20 Art. 80 
Dimensioni delle cornici 
 
Tabella II.21 Art. 80 
Impaginazione grafica dei segnali di indicazione 
 
Tabella II.22/a Art. 125 
Alfabeto normale positivo minuscolo 
 



 





Tabella II.22/b Art. 125 
Alfabeto normale positivo maiuscolo 
 
Tabella II.22/c Art. 125 
Numeri normali positivi 
 
Tabella II.22/d Art. 125 
Alfabeto normale negativo minuscolo 
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%. 
 
Tabella II.22/e Art. 125 
Alfabeto normale negativo maiuscolo 
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%. 
 
Tabella II.22/f Art. 125 
Numeri normali negativi 
N.B. I numeri negativi sono già ridotti di circa il 15%. 
 



 





Tabella II.22/g Art. 125 
Alfabeto stretto positivo minuscolo 
 
Tabella II.22/h Art. 125 
Alfabeto stretto positivo maiuscolo 
 
Tabella II.22/i Art. 125 
Numeri stretti positivi 
 
Tabella II.22/l Art. 125 
Alfabeto stretto negativo minuscolo 
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%. 
 
Tabella II.22/m Art. 125 
Alfabeto stretto negativo maiuscolo 
N.B. Le lettere degli alfabeti negativi sono già ridotte di circa il 15%. 
 



 





Tabella II.22/n Art. 125 
Numeri stretti negativi 
N.B. I numeri negativi sono già ridotti di circa il 15%. 
 
Tabella II.23 Art. 127 
Segnali di corsia 
 
 
Tabella II.24 Art. 127 
Frecce per segnali di preselezione 
 
Tabella II.25 Art. 128 
Frecce per segnali di corsia con funzione di direzione 
 



 





Tabella II.26/a Art. 148 
Alfabeto per iscrizioni su strade di tipo A - B- C e D con V > 50 Km/h 
I tipi di strade sono riferiti alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 
2 del codice 
 
 
Tabella II.26/b Art. 148 
Cifre per iscrizioni su strade di tipo A - B- C e D con V > 50 Km/h 
I tipi di strade sono riferiti alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 
2 del codice 
 
Tabella II.26/c Art. 148 
Alfabeto per iscrizioni su strade di tipo D con V minore o uguale a 50 Km/h e 
strade di tipo E -F 
I tipi di strade sono riferiti alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 
2 del codice 
 
 
 
Tabella II.26/d Art. 148 
Cifre per iscrizioni su strade di tipo D con V minore o uguale a 50 Km/h e 
strade di tipo E -F 
I tipi di strade sono riferiti alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 
2 del codice 
 



 





Installazione dei segnali 
Schemi II.A, II.B, II.C e II.D Art. 81 
 
Pannelli integrativi 
Modelli II.1, II.2, II.3, II.4 Art. 83 (672) 
 
Modelli II.5, II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, Art. 83 
 
Modelli II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l Art. 83 
 
Modelli II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2 Art. 83 (673) 
 
Modelli II.7, II.8/a, II.8/b, II.8/c, II.8/d Art. 83 (674) 
 



(672)  I Modelli II.1, II.2 e II.4 sono stati così modificati dall'art. 234 del 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(673)  Il Modello II.6/q2 è stato così modificato dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(674)  Il Modello II.8/a è stato così modificato dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di pericolo 
Figure II.1, II.2, II.3 Art. 85 - II.4, II.5, II.6 Art. 86 
 
Figure II.7 Art. 86 - II.8, II.9 Art. 87 
 
Figure II.10/a, II.10/b, II.10/c, II.10/d Art. 87 
 
Figure II.11/a, II.11/b, II.11/c Art. 87 - II.12, II.13 Art. 88 
 
Figure II.14 Art. 88 - II.15, II.16 Art. 89 - II.17, II.18, II.19 Art. 90 
 
Figure II.20 Art. 91 - II.21 Art. 92 - II.22 Art. 93 - II.23 Art. 94 - II.24, 
II.25 Art. 95 (675) 
 
Figure II.26, II.27 Art. 96 - II.28 Art. 97 - II.29, II.30/a, II.30/b Art. 98 
 
Figure II.31/a, II.31/b Art. 99 - II.32 Art. 100 - II.33 Art. 101 - II.34 Art. 
102 - II.35 Art. 103 
 



(675)  La Figura II.21 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di precedenza 
Figure II.36 Art. 106 - II.37 Art. 107 - II.38, II.39 Art. 108 
 
Figure II.40 Art. 109 - II.41 Art. 110 - II.42 Art. 111 - II.43/a Art. 112 
 
Figure II.43/b, II.43/c, II.43/d Art. 112 
 
Figure II.43/e Art. 112 - II.44 Art. 113 - II.45 Art. 114 
 
Figure II.46, II.47, II.48, II.49, II.50, II.51 Art. 116 - II.52 Art. 117 
 



 





Figure II.53, II.54, II.55, II.56, II.57, II.58, II.59, II.60/a Art. 117 (676) 
 
Figure II.60/b, II.61, II.62, II.63, II.64/a, II.64/b Art. 117- II.65 Art. 118 
 
Figure II.66, II.67, II.68, II.69 Art. 118 - II.70, II.71 Art. 119 (677) 
 
Figure II.72, II.73 Art. 119 - II.74, II.75, II.76, II.77 Art. 120 (678) 
 
Figure II.78, II.79/a, II.79/b, II.79/c, II.79/d Art. 120 
 



(676)  La Figura II.55 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(677)  La Figura II.70 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(678)  Le Figure II.74 e II.75 sono state così modificate dall'art. 234 del 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di obbligo 
Figure II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d, II.80/e, II.81/a Art. 122 
 
Figure II.81/b, II.81/c, II.82/a, II.82/b Art. 122 
 
Figure II.83, II.84, II.85, II.86 Art. 122 
 
Figure II.87, II.88, II.89, II.90 Art. 122 (679) 
 
Figure II.91, II.92/a, II.92/b, II.93/a Art. 122 (680) 
 



(679)  Le Figure II.88, II.89 e II.90 sono state così modificate dall'art. 234 
del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 

(680)  Le Figure II.91, II.92/a e II.92/b sono state così modificate dall'art. 
234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, 
S.O.). 
 





Figure II.93/b, II.94, II.95 Art. 122 - II.96 Art. 123 
 
Figure II.97/a, II.97/b, II.98, II.99 Art. 123 (681) 
 



(681)  La Figura II.97/b è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di indicazione 
Sui segnali di direzione hanno le dimensioni previste dalle tabelle 13 e 14. 
Sono in funzione della dimensione generale del cartello sui segnali di 
preavviso. L'utilizzo dei simboli deve essere limitato alle effettive esigenze 
di segnalazione stradale di utilità generalizzata per gli utenti. 
Figure II.100, II.101, II.102, II.103, II.104, II.105, II.106, II.107, II.108 
Art. 125 
 
Figure II.109, II.110/a, II.110/b, II.111, II.112, II.113, II.114, II.115, 
II.116, II.117, II.118, II.119 Art. 125 (682) 
 
Figure II.120, II.121, II.122, II.123, II.124, II.125, II.126, II.127, II.128, 
II.129, II.130, II.131 Art. 125 
 
Figure II.132, II.133, II.134, II.135, II.136, II.137, II.138, II.139, II.140/a, 
II.140/b, II.141, II.142 Art. 125 (683) 
 
Figure II.143, II.144, II.145, II.146, II.147, II.148, II.149, II.150, II.151, 
II.152, II.153, II.154 Art. 125 
 



(682)  L'originale Figura II.110 è stata rinominata II.110/a ed è stata aggiunta 
la Figura II.110/b ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(683)  L'originale Figura II.140 è stata rinominata II.140/a ed è stata aggiunta 
la Figura II.140/b ai sensi di quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Figure II.155, II.156, II.157, II.158, II.159, II.160, II.161, II.162, II.163, 
II.164, II.165 Art. 125 
 
Figure II.166, II.167, II.168, II.169, II.170, II.171, II.172, II.173, II.174, 
II.175, II.176, II.177 Art. 125 
 
Figure II.178, II.179, II.180, II.181, II.182, II.183, II.184, II.185, II.186, 
II.187, II.188 Art. 125 
 
Figure II.189, II.190, II.191, II.192, II.193, II.194, II.195, II.196, II.197, 
II.198, II.199, II.200 Art. 125 
 
Figure II.201, II.202, II.203, II.204, II.205, II.206, II.207, II.208, II.209, 
II.210, II.211, II.212 Art. 125 
 



 





Figure II.213, II.214, II.215, II.216, II.217, II.218, II.219, II.220, II.221, 
II.222, II.223, II.224 Art. 125 
 
Figure II.225, II.226, II.227, II.228, II.229, II.230, II.231 Art. 125 
 



 





Segnali di preavviso 
Figure II.232 Art. 126 - II.233, II.234, II.235, II.236 Art. 127 
 
Figure II.237, II.238, II.239, II.240 Art. 127 
 



 





Segnali di preselezione 
Figure II.241, II.242, II.243, II.244 Art. 127 
 
Figure II.245, II.246, II.247 Art. 127 (684) 
 



(684)  La Figura II.247 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di direzione 
Figure II.248, II.249, II.250 Art. 128 
 
Figure II.251, II.252 Art. 128 
 
Figure II.253, II.254, II.255 Art. 129 
 



 





Segnali di identificazione strada 
Figure II.256, II.257, II.258, II.259, II.260 Art. 129 
 



 





Segnali di identificazione strada 
Figure II.261, II.262, II.263, II.264 Art. 129 
 
Figure II.265, II.266, II.267, II.268, II.269, II.270, II.271 Art. 129 
 
Figure II.272 Art. 130 - II.273, II.274, II.275, II.276 Art. 131 
 
Figure II.277, II.278, II.279, II.280, II.281, II.282, II.283, II.284 Art. 131 
 
Figure II.285, II.286, II.287, II.288, II.289 Art. 132 - II.290, II.291 Art. 133 

 
Figure II.292, II.293 Art. 133 - II.294, II.295, II.296, II.297 Art. 134 (685) 
 
Figure II.298, II.299, II.300, II.301 Art. 134 
 



(685)  Le Figure II.294 e II.295 sono state così modificate dall'art. 234 del 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali utili per la guida 
Figure II.302, II.303, II.304, II.305, II.306, II.307 Art. 135 
 
Figure II.308, II.309, II.310, II.311, II.312, II.313 Art. 135 
 
Figure II.314, II.315, II.316, II.317 Art. 135 
 
Figure II.318, II.319, II.320, II.321 Art. 135 (686) 
 
Figure II.322/a, II.322/b, II.323/a, II.323/b Art. 135 (687) 
 
Figure II.324, II.325, II.326, II.327, II.328 Art. 135 
 
Figure II.329, II.330, II.331, II.332, II.333, II.334, II.335, II.336 Art. 135 
 



(686)  Le Figure II.320 e II.321 sono state così modificate dall'art. 234 del 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(687)  L'originale Figura II.322 è stata rinominata e sostituita dalla II.322/a 
e la Figura II.323 è stata rinominata e sostituita dalla II.322/b ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). Le Figure II.323/a e II.323/b sono state aggiunte 
dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.). 
 





Segnali uso corsie (688) 
Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalità per l'utilizzo 
delle singole corsie costituenti la carreggiata. 
Figure II.337, II.338, II.339, II.340 Art. 135 
 



(688)  Il seguente preambolo è stato sostituito dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali di variazione corsie 
Figure II.341, II.342, II.343, II.344 Art. 135 
 
Figure II.345, II.346, II.347 Art. 135 (689) 
 
Figure II.348, II.349, II.350, II.351, II.352 Art. 135 
 



(689)  La Figura II.347 è stata così sostituita dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali indicazione servizi 
Figure II.353, II.354, II.355, II.356, II.357, II.358 Art. 136 
 
Figure II.359, II.360, II.361, II.362, II.363, II.364 Art. 136 
 
Figure II.365, II.366, II.367, II.368, II.369, II.370 Art. 136 (690) 
 
Figure II.371, II.372, II.373, II.374, II.375, II.376 Art. 136 
 
Figure II.377, II.378, II.379, II.380, II.381 Art. 136 
 



(690)  La Figura II.365 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Figure II.382 Art. 30 - II.383, II.384, II.385, II.386, II.387 Art. 31 (691) 
 
Figure II.388, II.389, II.390, II.391 Art. 31 - II.392, II.393/a Art. 32 (692) 
 
Figure II.393/b Art. 32 - II.394, II.395 Art. 33 
 
Figure II.396, II.397 Art. 34 
 
Figure II.398 Art. 38 - II.399/a norm., II.399/a rid., II.399/b norm. Art. 39 
(693) 
 



(691)  Le Figure II.383, II.384, II.385, II.386 e II.387 sono state così 
modificate dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 
dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(692)  Le Figure II.388, II.389, II.390 e II.391 sono state così modificate 
dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.). 
(693)  Le Figure II.398, II.399/a e II.399/b sono state così modificate 
dall'art. 234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.). 
 





Figure II.399/b rid., II.400, II.401 Art. 40 - II.402 Art. 39 (694) 
 
Figure II.403, II.404 Art. 42 - II.405, II.406, II.407 Art. 43 (695) 
 
Figure II.408 Art. 39 - II.409/a II.409/b, II.410/a, II.410/b Art. 43 
 
Figure II.411/a dx, II.411/a sx, II.411/b dx, II.411/b sx, II.411/c, II.411/d 
Art. 43 
 
Figure II.412/a, II.412/b, II.413/a, II.413/b, II.413/c, II.414 Art. 43 
 



(694)  Le Figure II.399/b e II.400 sono state così modificate dall'art. 234 del 
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(695)  La Figura II.404 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali orizzontali 
Figure II.415 Art. 138 
 
Figure II.416 Art. 139 
 
Figure II.417, II.418 Art. 139 
 
Figure II.419, II.420, II.421 Art. 139 
 
Figure II.422, II.423, II.424 Art. 139 
 



 





Figure II.425, II.426 Art. 140 - II.427/a, II.427/b Art. 139 (696) 
 
Figura II.428 Art. 141 
 
Figure II.429, II.430 Art. 142 - II.431/a, II.431/b Art. 143 
 
Figure II.432/a, II.432/b, II.432/c, II.433 Art. 144 
 
Figure II.434, II.435 Art. 145 
 



(696)  La Figura II.427/b è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Figure II.436 Art. 145 - II.437 Art. 146 
 
Figure II.438/a Art. 147 
 
Figure II.438/b, II.438/c, II.438/d Art. 147 
 
Figura II.439 Art. 147 
 
Figura II.440 Art. 147 
 



 





Figure II.441/a, II.441/b Art. 148 
 
Figure II.441/c, II.441/d Art. 148 (697) 
 
Figure II.441/e, II.441/f Art. 148 
 
Figure II.442/a, II.442/b Art. 148 (698) 
 
Figure II.443 Art. 148 - II.444 Art. 149 
 



(697)  Le Figure II.441/c e II.441/d sono state così modificate dall'art. 234 
del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 

(698)  La Figura II.442/b è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Figure II.445/a, II.445/b Art. 149 (699) 
 
Figure II.445/c Art. 149 - II.446 Art. 150 
 
Figure II.447 Art. 151 - II.448 Art. 152 (700) 
 



(699)  La Figura II.445/a è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(700)  La Figura II.448 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Segnali luminosi 
Figure II.449 Art. 159 - II.450 Art. 160 
 
Figura II.451 Art. 160 
 
Figure II.452, II.453 Art. 161 - II.454, II.455 Art. 162 
 
Figure II.456, II.457 Art. 163 - II.458, II.459 Art. 164 
 
Figure II.460 Art. 165 - II.461 Art. 166 - II.462 Art. 168 (701) 
 



(701)  Le Figure II.460, II.461 e II.462 sono state così modificate dall'art. 
234 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, 
S.O.). 
 





Segnali complementari 
Figure II.463 Art. 173 - II.464, II.465 Art. 174 
 
Figure II.466, II.467, II.468 Art. 174 - II.469 Art. 178 - II.470 Art. 175 
 
Figure II.471 Art. 175 - II.472 Art. 177 - II.473, II.474 Art. 179 
 
Figure II.475/a, II.475/b, II.476 Art. 183 - II.477 Art. 186 (702) 
 
Figure II.478 Art. 187 - II.479 Art. 68 (703) 
 



(702)  La Figura II.477 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(703)  La Figura II.478 è stata così modificata dall'art. 234 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Titolo III 
Tabella III.1 Art. 242 (704) 
Accertamenti tecnici 
 
Tabella III.2 Art. 250 (705) 
Caratteri per le targhe dei ciclomotori 
 
Tabella III.3/a Art. 257 (706) 
Caratteri per targhe per rimorchi trainati da autoveicoli, per rimorchi 
agricoli, per macchine operatrici trainate, per rimorchi "escursionisti esteri" 
 
Tabella III.3/b Art. 257 (707) 
Caratteri per targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli e prova 
autoveicoli e loro rimorchi 
 
Tabella III.3/c Art. 257 (708) 
Caratteri per targhe per macchine agricole semoventi, macchine operatrici 
semoventi; per targhe ripetitrici per rimorchi agricoli e per macchine 
operatrici trainate; per targhe prova per macchine agricole, macchine 
operatrici; per targhe per "escursionisti esteri" 
 



(704)  La Tabella III.1 è stata così sostituita dall'art. 235 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(705)  La Tabella III.2 è stata così sostituita prima dall'art. 235 del D.P.R. 
16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.) e poi 
dall'allegato 2 al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 (Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 
89), entrato in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 dello stesso decreto. 
(706)  La Tabella III.3/a è stata così modificata dall'art. 8 del D.P.R. 4 
settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(707)  La Tabella III.3/b è stata così modificata dall'art. 8 del D.P.R. 4 
settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(708)  La Tabella III.3/c è stata così modificata dall'art. 8 del D.P.R. 4 
settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
 





Tabella III.3/d Art. 257 
Caratteri per targhe per autoveicoli "escursionisti esteri" e relative targhe 
ripetitrici 
 
Tabella III.3/e Art. 257 (709) 
Caratteri per targhe posteriori per autoveicoli 
 
Tabella III.3/f Art. 257 (710) 
Caratteri per targhe per motoveicoli ed anteriori per autoveicoli 
 
Tabella III.4 Art. 274/277 - Figura III.1/a Art. 222 
 
Figure III.1/b, III.1/c Art. 222 - III.2/a, III.2/b Art. 230 
 
Figure III.2/c, III.2/d Art. 230 - III.3 Art. 250 (711) - III.3/a Art. 251 (712) 

 
 
 



(709)  La Tabella III.3/e è stata così aggiunta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(710)  La Tabella III.3/f è stata così aggiunta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 240). 
(711)  Figura così sostituita dall'allegato 1 al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 
(Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 6 dello stesso decreto. 
(712)  Figura così sostituita dall'allegato 3 al D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 
(Gazz. Uff. 15 aprile 2006, n. 89), entrato in vigore il novantesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 8 dello stesso decreto. 
 





Figure III.4/a, III.4/b, III.4/c Art. 258 (713) 
 
Figure III.4/d, III.4/e, Art. 258 (714) 
 
Figure III.4/f, III.4/g, III.4/h, III.4/i Art. 258 
 
Figure III.4/l, III.4/m Art. 258 (715) 
 
Figura III.4/n Art. 258 - Targa di prova - Figura III.4/s Art. 258 (716) 
 
Figure III.4/t, III.4/u, III.4/v Art. 258 (717) 
 
Figure III.5 Art. 262 - III.6 Appendice IX Art. 260 - III.7 Appendice IX Art. 
260 - III.8 Appendice IX Art. 260 
 



(713)  Le Tabelle III.4/a, III.4/b e III.4/c sono state così sostituite ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 
14 ottobre 1998, n. 240). 
(714)  La Tabella III.4/e è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 8 del D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355 (Gazz. Uff. 14 ottobre 1998, n. 
240). 
(715)  La Tabella III.4/l è stata così sostituita e la Tabella III.4/m aggiunta 
dall'art. 235 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, 
n. 284, S.O.). 
(716)  La vecchia Tabella III.4/m è stata rinominata Tabella III.4/n e 
sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 235 del D.P.R. 16 settembre 
1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
Le vecchie Tabelle da III.4/o a III.4/r, che erano state rinominate e modificate 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 235 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.), sono state successivamente abrogate 
dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 (Gazz. Uff. 30 gennaio 2002, n. 
25). 
(717)  Le Tabelle da III.4/t a III.4/v sono state così rinominate e modificate 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 235 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 
(Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Titolo IV 
Tabella IV.1 Art. 332 (718) 
Dipendenti della direzione generale M.C.T.C. abilitati ad effettuare esami di 
idoneità 
 



(718)  La Tabella IV.1 è stata così sostituita dall'art. 236 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Modello IV.1 Art. 307 
Attestato di idoneità psicofisica 
 
Modello IV.2 Art. 308 
Patente di guida conforme al modello comunitario 
 
Modello comunitario di patente di guida 
D.M. 30 settembre 2003,n. 40T, Disposizioni comunitarie in materia di patente di 
guida e recepimento della direttiva 200/56/CE (in Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 
88) 
 
Modello IV.3 Art. 310 
Certificato di abilitazione preofessionale (CAP) 
 
Modello IV.4 Art. 331 (719) 
Comunicazione 
 
Modello IV.5 Art. 331 (720) 
Certificato medico 
 
Modello IV.6 Art. 331 (721) 
Certificato commissione medica legale 
(Questo certificato deve essere stampato su carta di colore verde) 
 
 



(719)  Il Modello IV.4 è stato così sostituito dall'art. 236 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(720)  Il Modello IV.5 è stato così sostituito dall'art. 236 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
(721)  Il Modello IV.6 è stato così sostituito dall'art. 236 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Figure IV.1, IV.2, IV.3 Art. 334 
 
Figure IV.4, IV.5 Art. 334 
 



 





Titolo V 
Figura V.1 Art. 344 (722) 
 
Figure V.2 Art. 352 - V.3 Art. 361 - V.4, V.5 Art. 381 
 



(722)  La Figura V.1 è stata così sostituita dall'art. 237 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Titolo VI 
Modello VI.1 Art. 383 (723) 
Fac-simile di verbale di accertamento 
Modello di verbale di contestazione delle violazioni alle norme del Codice della 
Strada. Il modello dev'essere completato con le indicazioni relative all'ufficio 
o comando dell'Organo accertatore. 
La terza modalità di estinzione è relativa a violazioni di norme connesse con la 
circolazione stradale non riferite al codice della strada. 
 



(723)  Il Modello IV.5 è stato così sostituito dall'art. 237 del D.P.R. 16 
settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
 





Titolo VII 
Tabella VII.1 Art. 405 (724) 
Diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici 
       Tipo di operazione Tariffa 
           
      ANulla osta per gare fra motoveicoli da includere nel programma annuale 
      (Per ciascuna gara)€74,27 
      BNulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale 
      (Per ciascuna gara)€148,53 
      CCome al punto A per gare fuori programma€148,53 
      DCome al punto B per gare fuori programma€297,07 
      EApprovazione dispositivi segnaletici€371,33 
      FApprovazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unità tecniche 
      indipendenti€185,67 
      GOmologazione dispositivi segnaletici€742,67 
      HOmologazioni parziali: omologazione di dispositivi e di unità tecniche 
      indipendenti€371,33 
      IOmologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e 
      per l'accertamento €1114,00 
       delle violazioni   
      LApprovazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e 
      per l'accertamento €1114,00 
       delle violazioni   
      MApprovazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui 
      al punto I€742,67 
      NApprovazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui 
      al punto L€371,33 
      OAutorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali 
      verticali€1114,00 
      PVerifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione 
      di cui al punto O€371,33 
           
           
           





(724)  Il Tabella VII.1 era stata da ultimo sostituita dall'art. 238 del D.P.R. 
16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). 
Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni 
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati così aggiornati con 
D.M. 27 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1994, n. 304), con D.M. 27 
dicembre 1996 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1997, n. 33), con D.M. 23 dicembre 1998 
(Gazz. Uff. 31 dicembre 1998, n. 304), con D.M. 5 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 1° 
febbraio 2001, n. 26), con D.M. 7 gennaio 2003 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 
69), con D.M. 29 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 3 marzo 2005, n. 51) e con D.M. 15 
gennaio 2007 (Gazz. Uff. 19 marzo 2007, n. 65). 
 




fp07-gr07