GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 39 DEL 17/2/1992



L. 5 febbraio 1992, n. 104.   Agg. G.U. 04/06/2005
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce 
Economia nazionale (Sviluppo della). 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Nota 8 luglio 2002, n. 62; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 marzo 1996, n. 62; 
Circ. 31 ottobre 1996, n. 211; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 4 agosto 
1997, n. 182; Circ. 1 ottobre 1997, n. 199; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; 
Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 18 febbraio 1999, n. 37; Circ. 17 luglio 
2000, n. 133; Circ. 10 luglio 2001, n. 138; Msg. 18 dicembre 2002, n. 945; Circ. 
11 luglio 2003, n. 128; Circ. 3 febbraio 2004, n. 20; Msg. 22 marzo 2004, n. 
8236; 
- Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; 
Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n. 16580; Circ. 24 
novembre 1997, n. 136228; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; Circ. 23 febbraio 
1998, n. 7370; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 
107/98; Circ. 23 agosto 1999, n. 67/99; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 5 aprile 2002, n. 
18/2002; 
- Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 aprile 2002, n. 113/E; Ris. 16 
agosto 2002, n. 284/E; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Lett.Circ. 6 
luglio 2001, n. 98; Circ. 20 luglio 2001, n. 125; Circ. 6 settembre 2001, n. 
3326; Nota 30 novembre 2001, n. 3390; 
- Ministero della giustizia: Circ. 12 novembre 1999; Circ. 3 novembre 2000, n. 
681617; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 11 
giugno 1996, n. 225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; 
Circ. 2 luglio 1996, n. 308; Circ. 30 luglio 1996, n. 8728; Circ. 1 agosto 1996, 
n. 447; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 17 
marzo 1997, n. 2454; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; 
Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 28 ottobre 
1997, n. 664; Circ. 12 dicembre 1997, n. 782; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 
31 marzo 1998, n. 161; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 
209; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 30 ottobre 2000, n. 245; Circ. 20 
ottobre 2000, n. 235; Circ. 27 novembre 2000, n. 264; Circ. 24 aprile 2001, n. 
10496/DM; 
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 13 
settembre 1999, n. 1585; Circ. 29 settembre 1999, n. 1701; 
- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 15 luglio 1998, 
n. 186/E; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 aprile 1998, n. 942; Circ. 30 luglio 
1998, n. 2090/S/MLP/3624; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; 
Circ. 5 novembre 1996, n. 137; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 9 aprile 1997, 
n. 101; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 luglio 1999, n. 6; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 117; Circ. 8 febbraio 1996, n. 
818; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1240; Circ. 23 febbraio 1996, n. 1786; Circ. 28 
febbraio 1996, n. 1093; Circ. 11 marzo 1996, n. 854; Circ. 11 marzo 1996, n. 
795; Circ. 25 marzo 1996, n. 898; Circ. 25 marzo 1996, n. 1348; Circ. 25 marzo 
1996, n. 1356; Circ. 25 marzo 1996, n. 2369; Circ. 29 marzo 1996, n. 1927; Circ. 
1 aprile 1996, n. 1991; 
- Ufficio italiano Cambi: Circ. 25 gennaio 1996, n. 283; Circ. 11 settembre 
1998, n. 494. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
1. Finalità. 
1. La Repubblica: 
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di 
autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella 
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; 
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo 
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la 
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché 
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; 
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le 
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, 
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; 
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione 
sociale della persona handicappata. 
------------------------ 
 



2. Principi generali. 
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, 
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce 
inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 
dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge 
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (2). 
------------------------ 
(2) Riportata alla voce Trentino-Alto Adige. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
3. Soggetti aventi diritto. 
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare 
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore 
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità 
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia 
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento 
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. 
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli 
interventi dei servizi pubblici. 
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, 
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative 
prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla 
vigente legislazione o da accordi internazionali (2/a). 
------------------------ 
(2/a) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448, riportata alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
4. Accertamento dell'handicap. 
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità 
dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale 
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali 
mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 
1990, n. 295 (3), che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei 
casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 
------------------------ 
(3) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 



5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. 
1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la 
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti 
obiettivi: 
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, 
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con 
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con 
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, 
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti 
partecipi e consapevoli della ricerca; 
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle 
minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause; 
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, 
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle 
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata 
nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla 
vita sociale; 
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di 
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche 
in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona 
handicappata nella società; 
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la 
collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, 
attivandone le potenziali capacità; 
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di 
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o 
constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e 
superare i danni della minorazione sopraggiunta; 
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti 
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, 
assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali 
sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 
giugno 1990, n. 142 (4); 
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno 
psicologico e psico-pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, 
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per 
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo; 
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative 
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la 
prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento 
sociale di chi ne è colpito; 
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di 
fuori della circoscrizione territoriale; 
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione 
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge. 
------------------------ 
(4) Riportata alla voce Comuni e province. 
 



6. Prevenzione e diagnosi precoce. 
1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle 
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli 
articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), e successive 
modificazioni. 
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (4), e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5), e 
successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge: 
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle 
conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, 
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di 
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni; 
b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni 
naturali della partoriente e del nascituro; 
c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei 
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie 
invalidanti; 
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la 
prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap 
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni; 
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di 
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro 
conseguenze; 
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; 
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle 
malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il 
tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e 
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono 
disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi 
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (5). Con tali 
atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori 
congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la 
popolazione neonatale; 
h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita 
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole 
materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie 
e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al 
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal 
compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario 
personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 (5), su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed 
ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; 
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per 
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di 
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 
3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di 
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia. 
------------------------ 
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(4) Riportata alla voce Comuni e province. 
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(5) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



7. Cura e riabilitazione. 
1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con 
programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che 
valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità 
della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo 
fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o 
convenzionate, assicura: 
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona 
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a 
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno 
o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l); 
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e 
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 
2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed 
ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero. 
------------------------ 
 



8. Inserimento ed integrazione sociale. 
1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si 
realizzano mediante: 
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e 
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della 
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare 
in cui è inserita; 
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o 
permanente grave limitazione dell'autonomia personale; 
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e 
ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i 
movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto 
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle 
dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle 
prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente 
qualificato, docente e non docente; 
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, 
sportivi, di tempo libero e sociali; 
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma 
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso 
incentivi diversificati; 
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e 
privato e la organizzazione di trasporti specifici; 
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari; 
i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi 
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la 
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche 
temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un 
ambiente di vita adeguato; 
l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, 
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di 
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano 
assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non 
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri 
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui 
all'art. 12 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (6); 
m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere 
l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola. 
------------------------ 
(6) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



9. Servizio di aiuto personale. 
1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle 
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è 
diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia 
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, 
informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare 
l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e 
comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti. 
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e 
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera 
aggiuntiva di: 
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai 
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; 
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di 
prestare attività volontaria; 
c) organizzazioni di volontariato. 
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una 
formazione specifica. 
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina 
dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (7). 
------------------------ 
(7) Riportata alla voce Lavoro. 
 



10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. 
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le 
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in 
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 
(8), possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, 
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo 
le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli 
interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (9), comunità-alloggio e 
centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. 
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per 
la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per 
i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare (9/a). 
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del 
comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per 
l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali 
della scuola. 
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi 
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa 
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di 
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in 
situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e 
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali. 
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere 
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38. 
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le 
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a 
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante 
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato. 
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati 
concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri 
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno 
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente 
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, 
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (10), e 
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (11), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce 
variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di 
cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della 
originaria destinazione urbanistica dell'area. 
------------------------ 
(8) Riportata alla voce Comuni e province. 
(9) Riportata alla voce Maternità e infanzia. 
(9/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata al n. 
E/XXXIII. 
(10) Riportata alla voce Bellezze Naturali. 
(11) Riportato alla voce Bellezze Naturali. 
 



11. Soggiorno all'estero per cure. 
1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del decreto 
del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero 
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi 
autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o 
strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza 
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga. 
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 
8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso 
per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base 
di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi 
dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (12), con il 
quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle 
famiglie (12/a). 
------------------------ 
(12) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(12/a) Per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori 
di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione vedi il D.P.C.M. 1° 
dicembre 2000. 
 



12. Diritto all'educazione e all'istruzione. 
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili 
nido. 
2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona 
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni 
universitarie. 
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. 
4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere 
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle 
disabilità connesse all'handicap. 
5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione 
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo 
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo 
individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la 
collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle 
unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante 
specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della 
pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e 
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di 
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di 
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali 
della persona handicappata (12/b). 
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il 
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle 
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e 
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti 
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento 
emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 
833 (12). 
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola 
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di 
istruzione secondaria superiore. 
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente 
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite 
l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, 
d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di 
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e 
del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori 
ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A 
tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di 
degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata 
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non 
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata 
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai 
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto 
alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi 
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante 
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione 
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un 
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto. 
------------------------ 
(12/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma 5, vedi l'art. 2, D.L. 
27 agosto 1993, n. 324, riportato alla voce Sanità pubblica. 
(12) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



13. Integrazione scolastica. 
1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle 
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si 
realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 
agosto 1977, n. 517 (13), e successive modificazioni, anche attraverso: 
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, 
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli 
organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive 
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (14). Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, 
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli 
indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma 
sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di 
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché 
a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative 
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono 
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle 
attività di collaborazione coordinate; 
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di 
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando 
la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all'effettivo esercizio 
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, 
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di 
specifico materiale didattico; 
c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al 
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; 
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da 
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di 
studenti non udenti; 
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
maggio 1974, n. 419 (15), da realizzare nelle classi frequentate da alunni con 
handicap. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie 
locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del 
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine 
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, 
nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed 
assistenti specializzati. 
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (16), e successive 
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o 
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di 
docenti specializzati. 
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono 
determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di 
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno 
pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i 
limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, 
comma 6, lettera h). 
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività 
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al 
comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle 
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del 
conseguente piano educativo individualizzato. 
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle 
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e 
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di 
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (16/a). 
6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi 
tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui 
alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato 
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e 
delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, 
nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16 (16/b). 
------------------------ 
(13) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione secondaria. 
(14) Riportata alla voce Comuni e province. 
(15) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(16) Riportato alla voce Regioni. 
(16/a) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992, riportato al n. E/XXVII. 
(16/b) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17, riportata al n. 
E/XXXV. 
 



14. Modalità di attuazione dell'integrazione. 
1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e 
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in 
materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi 
dell'articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 (15), nel rispetto delle 
modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 
168 (17). Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: 
a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente 
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe 
della scuola secondaria di primo grado; 
b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio 
della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche 
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata; 
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo 
forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del 
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona 
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento 
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; 
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti 
gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (15), su proposta del 
consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza 
in singole classi (15/cost). 
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 
della legge 19 novembre 1990, n. 341 (18), per il conseguimento del diploma 
abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti 
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la 
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti 
all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 
4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990 (18). Nel diploma di 
specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere 
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività 
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel 
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività 
didattica di sostegno. 
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 
della citata legge n. 341 del 1990 (18) comprende, nei limiti degli stanziamenti 
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle 
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione 
scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento 
nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata 
legge n. 341 del 1990 (18) costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per 
l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami 
relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività 
didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990 (18). 
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio 
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui 
al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo 
convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di 
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di 
specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma 
di specializzazione. 
5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 
1990 (18), relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 417 (19), e successive modificazioni, al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (19) e all'articolo 65 della legge 20 maggio 
1982, n. 270 (20). 
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli 
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o 
non di ruolo specializzati. 
7. Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono 
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle 
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani 
educativi e di recupero individualizzati. 
------------------------ 
(15) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(17) Riportata alla voce Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica. 
(15) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(15/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 226 (Gazz. 
Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera c), 
sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 della Cost. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(18) Riportata alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(19) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(19) Riportato alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(20) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
 



15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. 
1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro 
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un 
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della 
legge 20 maggio 1982, n. 270 (20), e successive modificazioni, due esperti 
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre 
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente 
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla 
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro 
dura in carica tre anni. 
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e 
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da 
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano 
educativo. 
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta 
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione 
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica 
dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per 
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per 
qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di 
apprendimento. 
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al 
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il 
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della 
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 
13, 39 e 40 (20/a). 
------------------------ 
(20) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(20/a) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992, riportato al n. E/XXVI. 
 



16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. 
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è 
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline 
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e 
di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti 
programmatici di alcune discipline. 
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi 
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni 
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per 
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per 
l'autonomia e la comunicazione. 
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del 
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso 
degli ausili loro necessari. 
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli 
studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari 
previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di 
tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia 
l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, 
sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di 
tutorato specializzato (20/b). 
5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato 
dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le 
iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo (20/c). 
------------------------ 
(20/b) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17, riportata 
al n. E/XXXV. 
(20/c) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 28 gennaio 1999, n. 17, riportata al n. 
E/XXXV. 
 



17. Formazione professionale. 
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, 
lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 
1978, n. 845 (21), realizzano l'inserimento della persona handicappata negli 
ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e 
garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei 
metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante 
attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione 
professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi 
individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai 
centri i sussidi e le attrezzature necessarie. 
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed 
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi 
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi. 
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone 
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere 
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di 
ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero 
possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 
845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da 
leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente 
comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di 
formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 
1978 (21). 
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato 
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento 
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale. 
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla 
citata legge n. 845 del 1978 (21), una quota del fondo comune di cui 
all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (22), è destinata ad 
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali 
tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, 
corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. 
------------------------ 
(21) Riportata alla voce Lavoro. 
(21) Riportata alla voce Lavoro. 
(21) Riportata alla voce Lavoro. 
(22) Riportata alla voce Regioni. 
 



18. Integrazione lavorativa. 
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, 
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro 
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività 
idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone 
handicappate. 
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli 
previsti dalle leggi regionali, sono: 
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di 
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del 
codice civile; 
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di 
efficienza operativa. 
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale 
dell'albo di cui al comma 1. 
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle 
comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al 
comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con 
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro 
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (22/a). 
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere 
alle convenzioni di cui all'articolo 38. 
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi: 
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi 
al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative 
autonome; 
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di 
lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle 
persone handicappate. 
------------------------ 
(22/a) Con D.M. 30 novembre 1994 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1994, n. 293) è stato 
approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. 
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento 
obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (23), e 
successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono 
affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne 
consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, 
la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa 
e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La 
capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della 
presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista 
nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche. 
------------------------ 
(23) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 



20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. 
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per 
l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi 
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione 
alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
------------------------ 
 



21. Precedenza nell'assegnazione di sede. 
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o 
con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A 
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (24), assunta presso gli enti pubblici 
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria 
tra le sedi disponibili. 
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a 
domanda (24/cost). 
------------------------ 
(24) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di 
guerra. 
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata 
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione. 
 



22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. 
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la 
certificazione di sana e robusta costituzione fisica. 
------------------------ 
 



23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e 
ricreative. 
1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza 
limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare 
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i 
protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica 
alle persone handicappate. 
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale 
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di 
propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e 
dei connessi servizi da parte delle persone handicappate. 
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi 
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 
gennaio 1989, n. 13 (25), e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle 
persone handicappate (25/a). 
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla 
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della 
L. 17 maggio 1983, n. 217 (26), o di altri pubblici esercizi, discrimina persone 
handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno 
a sei mesi. 
------------------------ 
(25) Riportata alla voce Edilizia. 
(25/a) Vedi, anche, gli artt. 8 e 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, riportato 
alla voce Marina mercantile. 
(26) Riportata alla voce Turismo. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al 
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di 
cui alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 (25), e successive modificazioni, sono 
eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 
(27), e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 
1978, n. 384 (28), alla citata legge n. 13 del 1989 (25), e successive 
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236. 
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di 
cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (29), e successive modificazioni, e 29 
giugno 1939, n. 1497 (30), e successive modificazioni, nonché ai vincoli 
previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le 
autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 
(25), non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da 
parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle 
norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere 
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite 
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 
164 (31), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi. 
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori 
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai 
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 (32), e successive modificazioni, sono allegate una 
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente 
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, 
anche ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui 
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta 
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel 
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al 
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. 
A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della 
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un 
tecnico abilitato. 
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di 
cui all'articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41 (33), e l'obbligo 
della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa 
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta 
all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del 
progetto. 
6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici 
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il 
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla 
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di 
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano 
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone 
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il 
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità 
o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono 
direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a 
lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un 
periodo compreso da uno a sei mesi. 
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457 (34), fermo restando il divieto di finanziamento di 
cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986 (35), dispone 
che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per 
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere 
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati 
prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 
(35) sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi 
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di 
percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, 
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la 
circolazione delle persone handicappate. 
10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e 
prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di 
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti 
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle 
norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36). 
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui 
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971 (37), all'articolo 2 del 
citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 
del 1978 (36), alla citata legge n. 13 del 1989 (38), e successive 
modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 
1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali 
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia (38/a). 

------------------------ 
(25) Riportata alla voce Edilizia. 
(27) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(28) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
(25) Riportata alla voce Edilizia. 
(29) Riportata alla voce Antichità, belle arti, mostre d'arte e musei. 
(30) Riportata alla voce Bellezze Naturali. 
(25) Riportata alla voce Edilizia. 
(31) Riportato alla voce Infortuni sul lavoro e igiene (Prevenzione degli). 
(32) Riportata alla voce Urbanistica. 
(33) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(34) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(35) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(35) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(36) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
(37) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
(36) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
(38) Riportata alla voce Edilizia. 
(38/a) Vedi, ora, l'art. 82 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
 



25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. 
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla 
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi 
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione 
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori 
e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine 
telefoniche. 
2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la 
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative 
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di 
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di 
decodificatori. 
------------------------ 
 



26. Mobilità e trasporti collettivi. 
1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli 
interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi 
liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri 
cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di 
servizi alternativi. 
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, 
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di 
servirsi dei mezzi pubblici. 
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di 
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone 
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai 
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (39). I suddetti piani 
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto 
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti 
locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone 
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto 
predisposti dai comuni. 
4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati 
a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel 
materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati 
d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (36). 
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 
Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di 
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente 
alle finalità della presente legge. 
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei 
prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i 
capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della 
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro 
sostituzione. 
------------------------ 
(39) Riportata alla voce Comuni e province. 
(36) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
 



27. Trasporti individuali. 
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, 
con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla 
spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico 
extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello 
Stato. 
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (40), sono 
soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità 
motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,". 
3. (41). 
4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (42), come sostituito 
dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due 
rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal 
Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della 
presente legge. 
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di 
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, 
che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 
cui all'articolo 42. 
------------------------ 
(40) Riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(41) Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 1, L. 9 aprile 1986, n. 97, 
riportata alla voce Valore aggiunto (Imposta sul). 
(42) Riportato alla voce Circolazione stradale. 
 



28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. 
1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone 
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia 
in quelli realizzati e gestiti da privati. 
2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (43), che deve essere 
apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione 
dei parcheggi di cui al comma 1. 
------------------------ 
(43) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. 
 



29. Esercizio del diritto di voto. 
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di 
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il 
raggiungimento del seggio elettorale. 
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie 
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in 
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il 
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui 
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (44). 
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati 
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore 
deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la 
funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato 
elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del 
seggio nel quale egli ha assolto tale compito. 
------------------------ 
(44) Riportata alla voce Elezioni. 
 



30. Partecipazione. 
1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei 
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che 
garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati. 
------------------------ 
 



31. Riserva di alloggi. 
1. (45). 
2. [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 
della legge 5 agosto 1978, n. 457 (45/a), introdotta dal comma 1 del presente 
articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli 
Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi 
indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante 
atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e 
fruenti di contributo pubblico] (46). 
3. [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate 
nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e 
bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne 
facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere 
in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui 
componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte 
o impedite capacità motorie] (46). 
4. [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie 
locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni 
anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di 
cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 
agosto 1978, n. 457 (45/a)] (46). 
------------------------ 
(45) Aggiunge la lett. r-bis) all'art. 3, comma 1, L. 5 agosto 1978, n. 457, 
riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(45/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(46) Comma abrogato dall'art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce 
Case popolari ed economiche. 
(46) Comma abrogato dall'art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce 
Case popolari ed economiche. 
(45/a) Riportata alla voce Case popolari ed economiche. 
(46) Comma abrogato dall'art. 14, L. 30 aprile 1999, n. 136, riportata alla voce 
Case popolari ed economiche. 
 



32. Agevolazioni fiscali. 
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di 
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare 
complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo 
dichiarato a seconda che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono 
deducibili dal reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri 
per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, purché 
dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la 
persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del 
percipiente] (46/a). 
------------------------ 
(46/a) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce 
Imposte e tasse in genere. 
 



(giurisprudenza di legittimità) 
33. Agevolazioni. 
1. [La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, 
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di 
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 
1971, n. 1204 (47), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno 
presso istituti specializzati] (47/a). 
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro 
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di 
astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al 
compimento del terzo anno di vita del bambino (47/b). 
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la 
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di 
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una 
persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo 
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da 
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione 
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo 
pieno (47/c). 
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti 
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 (47), si applicano le 
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 
del 1971 (47), nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 
dicembre 1977, n. 903 (47) (47/d). 
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o 
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado 
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina 
al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra 
sede (47/cost) (47/e). 
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire 
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove 
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere 
trasferita in altra sede, senza il suo consenso (24/cost) (47/f). 
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli 
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità (47/g) (47/h). 
------------------------ 
(47) Riportata alla voce Lavoro. 
(47/a) Comma abrogato dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le 
disposizioni del presente comma sono ora contenute nell'art. 33, comma 1, del 
testo unico approvato con il citato D.Lgs. n. 151/2001. 
(47/b) Vedi, ora, l'art. 33 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, 
n. 151. 
(47/c) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. Per 
l'interpretazione autentica dell'espressione "hanno diritto a tre giorni di 
permesso mensile", vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, riportato alla 
voce Sanità pubblica. 
(47) Riportata alla voce Lavoro. 
(47) Riportata alla voce Lavoro. 
(47) Riportata alla voce Lavoro. 
(47/d) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 43 e 44 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
(47/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-29 luglio 1996, n. 325 (Gazz. 
Uff. 28 agosto 1996, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, sollevata in 
riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva ordinanza 27 
novembre-11 dicembre 1997, n. 396 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie 
speciale), la stessa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 5. 
(47/e) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. 
(24/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 246 (Gazz. 
Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, sollevata 
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione. 
(47/f) Comma così modificato dall'art. 19, L. 8 marzo 2000, n. 53. 
(47/g) Per l'estensione delle agevolazioni previste dal presente articolo vedi 
l'art. 20, L. 8 marzo 2000, n. 53. 
(47/h) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute negli 
articoli 36 e 45 del testo unico approvato con D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. 
 



34. Protesi e ausili tecnici. 
1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio 
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario 
delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 (48), vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e 
altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone 
con handicap fisico o sensoriale. 
------------------------ 
(48) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



35. Ricovero del minore handicappato. 
1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un 
istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia 
segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 
maggio 1983, n. 184 (49). 
------------------------ 
(49) Riportata alla voce Maternità e infanzia. 
 



36. Aggravamento delle sanzioni penali. 
1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i 
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del 
codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (50), 
qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo 
alla metà (50/a). 
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la 
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla 
quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare. 
------------------------ 
(50) Riportata alla voce Prostituzione (Abolizione della regolamentazione 
della). 
(50/a) Comma così modificato dall'art. 17, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. 
Uff. 20 febbraio 1996, n. 42). 
 



37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. 
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro 
della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con 
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione 
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di 
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia 
preventiva e di espiazione della pena. 
------------------------ 
 



38. Convenzioni. 
1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati 
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la 
parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui 
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (48). Possono inoltre 
avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di 
istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, 
sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione 
del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la 
conclusione di apposite convenzioni. 
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, 
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che 
intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri 
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che 
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, 
lettere h), i) e l) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei 
progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, 
secondo i principi della presente legge. 
------------------------ 
(48) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 



39. Compiti delle regioni. 
1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di 
bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito 
del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 (48), e successive modificazioni, e della programmazione regionale 
dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali. 
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e 
le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei 
limiti delle proprie disponibilità di bilancio (50/b): 
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle 
prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica 
integrativa di competenza dei comuni; 
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della 
legge 8 giugno 1990, n. 142 (51), le modalità di coordinamento e di integrazione 
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli 
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi 
periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture 
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a 
disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di 
prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno; 
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i 
programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed 
aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge; 

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le 
attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e 
di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici; 
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e 
quelle di accesso ai servizi; 
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di 
inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la 
rispondenza all'effettiva situazione di bisogno; 
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei 
servizi di aiuto personale; 
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi 
e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro 
effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate; 

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi 
da parte delle organizzazioni di volontariato; 
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per 
assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni 
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità 
fissate dalle regioni medesime; 
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come 
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore 
delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 
3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della 
durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 
9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, 
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, 
comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza 
nell'ambito di programmi previamente concordati (51/a); 
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita 
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione 
dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali 
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione 
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante 
piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica 
delle prestazioni erogate e della loro efficacia (51/a). 
------------------------ 
(48) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(50/b) Alinea così modificata dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata 
al n. E/XXXIII. 
(51) Riportata alla voce Comuni e province. 
(51/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata al n. 
E/XXXIII. 
(51/a) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata al n. 
E/XXXIII. 
 



40. Compiti dei comuni. 
1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e 
le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la 
competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente 
legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di 
cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (51), dando priorità agli 
interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi 
esistenti. 
2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 
(51) disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 
1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti 
nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i 
rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento 
previste dallo statuto stesso. 
------------------------ 
(51) Riportata alla voce Comuni e province. 
(51) Riportata alla voce Comuni e province. 
 



41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato 
nazionale per le politiche dell'handicap. 
1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni 
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha 
compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di 
verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia. 
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la 
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il 
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari 
sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale 
adottati in materia. 
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche 
dell'handicap. 
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, 
dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, 
del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme 
istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche 
comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare 
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della 
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria. 
6. Il Comitato si avvale di: 
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 
dicembre 1989, n. 418 (52) (52/a); 
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale 
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla 
Lega delle autonomie locali; 
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in 
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, 
n. 476 (53), che svolgano attività di promozione e tutela delle persone 
handicappate e delle loro famiglie; 
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative. 
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso 
rappresentate. 
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta 
una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle 
politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. 
A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali 
trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza 
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente 
legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre. 
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una 
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri 
dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della 
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del 
Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno 
del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione 
pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le 
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, 
del Dipartimento per gli affari sociali. 
------------------------ 
(52) Riportato alla voce Regioni. 
(52/a) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (Gazz. 
Uff. 4 novembre 1992, n. 46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo alla 
lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è composto da". 
(53) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap. 
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di 
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove 
indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una 
conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti 
pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo 
dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le 
conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di 
individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente (53/a). 
------------------------ 
(53/a) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata al n. 
E/XXXIII. Le modalità ed i criteri di cui al presente articolo sono stati 
stabiliti con D.M. 6 agosto 1998, riportato al n. E/XXXIV. 
 



41-ter. Progetti sperimentali. 
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti 
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 
25 e 26 della presente legge. 
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la 
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la 
ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al 
presente articolo (53/b). 
------------------------ 
(53/b) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 21 maggio 1998, n. 162, riportata al n. 
E/XXXIII. Le modalità ed i criteri di cui al presente articolo sono stati 
stabiliti con D.M. 6 agosto 1998, riportato al n. E/XXXIV. Per la disciplina dei 
criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di 
progetti sperimentali vedi la Dir.Min. 23 settembre 2003. 
 



42. Copertura finanziaria. 
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 
sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e 
delle province autonome in favore dei cittadini handicappati. 
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale 
per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale 
del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in 
proporzione al numero degli abitanti. 
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio 
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, 
approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (53), con 
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e 
di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza 
di alcune aree. 
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a 
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i 
servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in 
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione. 
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate 
le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i 
limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 
6, lettera h). 
6. È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le 
seguenti finalità: 
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui 
all'articolo 4; 
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei 
casi previsti dall'articolo 11; 
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori 
ricoverati di cui all'articolo 12; 
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, 
comma 1, lettera b); 
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, 
comma 1, lettera b); 
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti 
per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, 
lettera d); 
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, 
comma 1, lettera e); 
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per 
l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo 
grado prevista dall'articolo 13, comma 4; 
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente 
prevista dall'articolo 14; 
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui 
all'articolo 15; 
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi 
radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25; 
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli 
strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1; 
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per 
i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33; 
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della 
commissione di cui all'articolo 41; 
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 
milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per 
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore 
dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo. 
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 
miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento 
"Provvedimenti in favore di portatori di handicap.". 
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
------------------------ 
(53) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 



43. Abrogazioni. 
1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928 
(54), n. 577 (54), l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 
aprile 1928, n. 1297 (54), ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della 
legge 30 marzo 1971, n. 118 (55), sono abrogati. 
------------------------ 
(54) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare. 
(54) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare. 
(54) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione elementare. 
(55) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. 
 



44. Entrata in vigore. 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
------------------------ 
 



Agg. G.U. 04/06/2005
 

fp05-gr05