D.M. 9 novembre 1982. Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione
e università e tra università e unità sanitaria locale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1982, n. 347, S.O.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 39, secondo comma, della legge stessa, che prevede la stipula di
convenzioni tra regioni e università al fine di realizzare un idoneo
coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali e disciplinare i relativi
rapporti in ordine alle attività del Servizio sanitario nazionale e regionale;
Visto il comma ottavo dello stesso art. 39 che, per l'attuazione delle anzidette
convenzioni tra regione e università in relazione alla utilizzazione delle
strutture assistenziali delle unità sanitarie locali da parte della facoltà di
medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento, prevede la stipula di
specifiche convenzioni tra università e unità sanitarie locali;
Ritenuta la necessità di approvare, ai sensi dell'ultimo comma del più volte
citato art. 39, gli schemi-tipo di convenzione di cui ai comma secondo e ottavo
dello stesso articolo, affinché la disciplina dei rapporti nascenti dalle nuove
convenzioni, che dovranno essere stipulate tra regione e università e tra
università e unità sanitaria locale, risultino da norme uniformi sostitutive di
quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n.
129;
Sentite le regioni;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
Sentito il Consiglio universitario nazionale;
Decretano:
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1. Sono approvati gli schemi allegati concernenti rispettivamente:
a) lo schema tipo di convenzione da stipulare tra regione e università ai sensi
del secondo, terzo, quarto e sesto comma del citato articolo 39;
b) lo schema tipo di convenzione attuativa da stipulare tra università e unità
sanitaria locale ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo 39;
Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto le regioni e le
università provvederanno a stipulare nuove convenzioni conformi allo schema tipo
allegato.
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2. In caso di mancato accordo tra regione e università in ordine alla stipula
della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e
servizi per sopravvenute esigenze didatbiche e di ricerca che comportino nuovi
oneri connessi alla assistenza a carico della regione, si applica la procedura
di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio
sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale.
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Schema-tipo di convenzione tra Regione ed Università di cui all'art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833
Premessa
In conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, al fine di realizzare un
idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali la Regione
e l'Università di rappresentate rispettivamente da giusta
delibera del in data n. e da
giusta delibera del in data ;
Visto lo schema-tipo di convenzione approvato con decreto
interministeriale ;
Convengono e stipulano quanto segue:
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Articolo 1
Convenzione e programmazione sanitaria.
La Regione e l'Università, fermo restando il concorso anche di altre facoltà ed
istituti universitari nell'azione di consultazione prevista dall'art. 11 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità alle rispettive funzioni
istituzionali, riconoscono che:
l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina è
inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale delle stesse;
la facoltà di medicina concorre alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e regionale di cui alla citata legge 23
dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalla presente convenzione.
La Regione e l'Università convengono:
che l'Università stessa, come sede primaria della ricerca scientifica, sia
sentita in sede di programmazione dei progetti-obiettivo e della ricerca
sanitaria finalizzata e partecipi alla realizzazione di quanto sopra utilizzando
fondi a tal fine destinati secondo le indicazioni e le modalità del piano
sanitario nazionale e del piano sanitario regionale;
che nel quadro del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università per
i corsi di laurea e per le scuole relative al settore sanitario, al fine di
formulare le proprie proposte senta preventivamente la Regione;
che nella determinazione del numero dei posti aggiuntivi di cui al quinto comma
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, l'Università deve tener conto delle indicazioni della Regione con la quale
ha stipulato la presente convenzione.
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Articolo 2
Concorso nel settore assistenziale della facoltà di medicina.
La facoltà di medicina concorre alla realizzazione dei fini del Servizio
sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato A e con le
unità operative a direzione universitaria nelle strutture dell'U.S.L. di cui
all'allegato B.
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Articolo 3
Strutture o unità operative delle U.S.L. da utilizzare a fini didattici
integrativi.
Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle U.S.L. a
direzione non universitaria utilizzate ai fini della didattica integrativa di
quella universitaria sono elencate nell'allegato C, nel rispetto del limite di
cui all'art. 39, comma quarto, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In tale allegato è indicato altresì il numero del personale ospedaliero laureato
e di altro personale laureato nelle anzidette strutture convenzionate da
utilizzare ai fini della didattica integrativa.
La individuazione delle strutture e unità operative ospedaliere ed
extraospedaliere delle U.S.L. da utilizzare ai fini didattici da includere
nell'allegato B e nell'allegato C, viene effettuata sulla base delle indicazioni
della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma quinto, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle richieste del consiglio di facoltà di
medicina e sentite le U.S.L. interessate, nel rispetto dei requisiti di idoneità
fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 39, comma terzo, della citata
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fermo restando che le strutture proprie delle facoltà di medicina e quelle delle
U.S.L. convenzionate a direzione universitaria e con prevalente personale medico
universitario sono multizonali, come specificato nel relativo allegato B, la
Regione, sentita la commissione di esperti di cui al precedente comma,
riconosce, ai fini assistenziali come presidi multizonali, le seguenti strutture
ed unità operative delle U.S.L. convenzionate a direzione non universitaria:
nonché le seguenti strutture ed unità operative delle US.L. a direzione
universitaria con prevalente personale medico non universitario:
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Articolo 4
Psichiatria.
La Regione e l'Università convengono che nell'ambito della programmazione
regionale deve essere assicurata l'utilizzazione dei servizi territoriali
extraospedalieri e dei servizi con degenza relativi alla salute mentale di cui
all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, necessari per i fini didattici
e di ricerca dell'Università, come indicati negli allegati B e C.
Le unità operative di salute mentale a direzione universitaria, ivi comprese
quelle con degenze di cui all'allegato A previste in convenzione rientrano tra
le strutture indicate all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
regolamentate dalle relative leggi regionali.
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Articolo 5
Dipartimenti.
L'organizzazione dipartimentale per l'assistenza e quella per la ricerca
scientifica e didattica sono rispettivamente disciplinate dall'art. 17 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge regionale di attuazione dello
stesso e dall'art. 83 all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra
Regione, Università e U.S.L., forme di collaborazione per finalità complessive
assistenziali, di ricerca e di didattica.
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Articolo 6
Apporto all'insegnamento del personale laureato dell'USL.
La Regione e l'Università convengono che l'apporto all'insegnamento di personale
ospedaliero laureato e di altro personale laureato delle strutture convenzionate
e nel limite del numero indicato nell'allegato C, si realizza a domanda degli
interessati, tenuto conto della specifica qualificazione del predetto personale
sul piano didattico, in relazione anche alle particolari caratteristiche delle
strutture in cui tale personale presta assistenza, mediante il conferimento di
contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa
di quella universitaria, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'apporto all'insegnamento di cui al precedente comma si realizza secondo
l'esigenza di affidamento di funzioni didattiche integrative di quelle
universitarie tenendo anche conto, per quanto concerne le scuole di
specializzazione e le scuole dirette a fini speciali inerenti al settore
sanitario, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982, n. 162. In particolare, tali funzioni didattiche integrative
potranno svolgersi:
nell'ambito dei corsi di laurea:
mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali;
mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica, quali
esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di
collaborazione didattica;
nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a
fini speciali:
mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico;
mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali
esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di
collaborazione didattica.
I contratti di insegnamento hanno di regola durata triennale salvo la
possibilità di contratti biennali o annuali quando si determinino necessità di
sostituzione nel corso del triennio. La loro scadenza è, in ogni caso,
contestuale a quella della convenzione. Essi sono stipulati dal rettore sulla
base di specifiche delibere del consiglio di facoltà, nel quadro del programma
delle attività didattiche dei singoli corsi di laurea, di specializzazione e
delle scuole dirette a fini speciali, e disciplinano tempi e modalità dello
svolgimento della didattica affidata al professore a contratto.
I consigli dei corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a
fini speciali, all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta, cui
partecipano tutti coloro ai quali sono affidati compiti didattici, coordinano i
programmi ed indicano le sedi ed il calendario di svolgimento delle attività dei
rispettivi corsi.
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Articolo 7
Personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti
universitari di ricovero e cura convenzionati.
I diritti ed i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico
universitario assume, sono quelli previsti dall'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale di pari o
corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio
stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'Università garantisce alla Regione, previa opportuna intesa con la stessa
sulle concrete modalità di attuazione e di verifica anche in relazione alle
esigenze funzionali della struttura, che il personale medico universitario
nell'unità operativa a direzione universitaria, globalmente considerato, presti
attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una
corrispondente unità operativa dipendente dalle U.S.L. calcolata sul presupposto
di un organico di personale medico a tempo definito. A tal fine l'Università
comunica all'U.S.L. preventivamente il piano trimestrale dell'apporto dei
singoli medici universitari, all'attività assistenziale.
L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle
proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, è, globalmente
considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente
per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, la cui
opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le U.S.L., in conformità alle intese raggiunte tra Regione ed Università con la
presente convenzione, dovranno predisporre adeguate strutture per consentire
l'esercizio, nell'ambito delle strutture convenzionate, delle attività libero
professionali anche ai medici universitari, in attuazione all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Per ottemperare alle esigenze assistenziali delle strutture e unità operative
delle U.S.L., utilizzate a fini didattici e scientifici dalla facoltà di
medicina, a direzione universitaria, nelle quali la dotazione organica
universitaria è insufficiente, può essere utilizzato, in attesa del relativo
completamento, personale medico non universitario previe opportune intese tra
Università e U.S.L. anche in ordine alle relative modalità di utilizzo. Qualora
ciò non sia possibile, il personale medico universitario può essere autorizzato,
sempre d'intesa tra l'Università e l'U.S.L., a svolgere attività assistenziale
oltre l'orario dovuto.
Ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale
universitario a quello delle U.S.L. viene stabilita nella allegata tabella D.
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Articolo 8
Sostituzione temporanea.
Nell'ambito di unità operative a direzione universitaria con organico medico
esclusivamente universitario, la sostituzione temporanea, in caso di assenza o
impedimento del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale,
avviene sulla base delle relative disposizioni dell'ordinamento universitario.
Nelle stesse strutture ad organico misto, la sostituzione temporanea, ai fini
assistenziali, avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. La
graduatoria prevista nel successivo comma ottavo del citato art. 7 e disposta
tra Università e U.S.L.
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Articolo 9
Personale non medico.
La Regione e l'Università convengono che le U.S.L. assicurano il personale non
medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture
convenzionate.
Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e
scientifiche oltre che assistenziali, sarà fornito dalla Università e dalla
U.S.L. proporzionalmente alla entità ed alla natura dei compiti da determinarsi
nelle convenzioni attuative.
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Articolo 10
Attività assistenziali disciplinate da particolari istituti normativi aventi
carattere economico.
La Regione e l'Università convengono che nelle strutture ed unità operative a
direzione universitaria convenzionate, rientrano anche le attività ambulatoriali
nonché quelle di pre-dimessione protetta.
All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal
personale sanitario universitario si applicano gli stessi particolari istituti
normativi aventi carattere economico relativi alla medesima attività svolta
nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori
dipendenti dalle U.S.L.
I relativi proventi sono riscossi dalla U.S.L. sulla base dell'apposito
tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e
per gli ambulatori e laboratori delle U.S.L.
Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico universitario per
lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma in conformità a quanto
previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale, sono dalla U.S.L.
trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto.
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Articolo 11
Attività per conto terzi.
L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla
legislazione universitaria e non rientranti tra quelle previste nel precedente
articolo, svolte nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate,
debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e
quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente
convenzione.
I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione
universitaria sulla base del regolamento previsto dall'art. 66, comma secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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Articolo 12
Personale, attrezzature e materiale.
Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in
attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del Servizio
sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti
dall'Università e allegati alla convenzione attuativa.
Fatta salva l'autonomia dell'Università per quanto attiene l'organizzazione
didattica e scientifica anche in ordine alla ripartizione dei compiti didattici
del personale docente, gli elenchi di cui al precedente comma, sono suscettibili
di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, solo nel caso di nuove
nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale
universitario già incluso negli elenchi nel rispetto e nei limiti delle vigenti
norme di equiparazione e nel caso di assegnazione di nuovi posti avvenuta in
base a criteri di programmazione stabiliti nei piani sanitari nazionali e
regionali o nei piani di sviluppo della Università di cui all'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni.
Sono altresì suscettibili di automatica integrazione ove, in base all'art. 39,
comma sesto, punto secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procederà,
d'intesa tra Regione e Università sentita l'U.S.L. convenzionata, per esigenze
didattiche e di ricerca alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi
che comportino nuovi oneti connessi all'assistenza.
Il personale messo a disposizione dall'U.S.L. è indicato in appositi allegati
delle convenzioni attuative.
Tali allegati sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di
convenzione, in corrispondenza di modificazioni di stato giuridico del personale
stesso o di nuove nomine di personale sanitario medico e non medico del ruolo
regionale, in sostituzione di altro personale compreso negli elenchi, fatta
salva, in ogni caso, l'attribuzione di funzioni didattiche integrative ai sensi
del penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini
didattici e di ricerca le attrezzature ed il materiale che saranno indicati in
appositi allegati alla convenzione attuativa.
L'U.S.L. mette a disposizione per fini didattici, di ricerca ed assistenziali le
attrezzature ed i materiali di cui all'apposito allegato della convenzione
attuativa.
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Articolo 13
Trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati.
Il trattamento economico del personale universitario medico e non medico,
addetto all'assistenza, indicato negli elenchi di cui al primo comma del
precedente art. 12, è regolato dall'art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto-legge 28 maggio 1981, n.
255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391.
La Regione s'impegna, in sede di riparto tra le U.S.L. della quota di fondo
sanitario nazionale ad essa assegnata, di attribuire alle U.S.L. convenzionate
con l'Università le somme che devono essere impiegate per il finanziamento delle
strutture convenzionate secondo quanto stabilito dalla presente convenzione.
La Regione s'impegna, inoltre, a corrispondere, mensilmente, le somme che,
tramite l'Università, debbono essere assegnate:
al personale universitario medico e non medico operante nelle strutture
convenzionate, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo
comma;
al personale universitario medico e non medico per il lavoro straordinario
derivante da esigenze del servizio assistenziale, nonché per le altre spettanze
previste per il personale corrispondente delle U.S.L.
Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle
variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento
economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni ed
anzianità quali risultano dall'accordo nazionale unico ex art. 47 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, nonché in corrispondenza delle modifiche delle tabelle
allegate ai sensi del precedente art. 11.
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Articolo 14
Direzione sanitaria.
La responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative
convenzionate, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al
direttore o dirigente sanitario della U.S.L. competente per territorio, ai sensi
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della legislazione regionale che
disciplina l'ordinamento delle U.S.L.
Verranno stabiliti accordi tra le parti per la partecipazione del personale
universitario agli organismi di consulenza tecnica previsti dalla legge
regionale sull'organizzazione delle U.S.L. in armonia con l'art. 15, comma nono,
punto 1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nell'ambito di tali organismi
potranno svilupparsi intese per la adozione di protocolli finalizzati al
miglioramento della assistenza ed alla utilizzazione razionale delle risorse.
Il responsabile sanitario di cui al precedente primo comma per l'espletamento
dei propri compiti, potrà avvalersi di tutte le competenze presenti
nell'Università secondo modalità da definirsi nelle convenzioni attuative.
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Articolo 15
Gestione.
La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della Facoltà di medicina è
affidata all'U.S.L. competente per territorio.
Le leggi regionali di cui all'art. 18, comma secondo, lettera d), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, valutano le peculiari esigenze gestionali delle strutture
multizonali convenzionate a prevalente direzione universitaria.
La gestione dell'assistenza nelle strutture cui agli allegati B e C della
presente convenzione resta affidata alle U.S.L. cui le strutture stesse
appartengono.
I rapporti tra Università e le U.S.L. interessate secondo le utilizzazioni delle
strutture previste negli allegati A, B e C, sono regolati nelle convenzioni
attuative da stipularsi entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente
convenzione in conformità a quanto in questa previsto ed in relazione alle
materie indicate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1969, n. 129.
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Articolo 16
Ripartizione spese arredamento, funzionamento, indennità varie.
La Regione e l'Università convengono che la amministrazione della U.S.L. assume
in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di
manutenzione relative alle strutture convenzionate.
In particolare l'U.S.L. provvederà, per le strutture proprie dell'Università
gestite dalla U.S.L. in regime di convenzione, a coprire le spese:
a) di arredamento, di manutenzione e di quanto altro occorre per l'assistenza;
mobili e suppellettili nelle sale di infermeria, nelle corsie, nelle camere di
degenza, nonché per gli ambulatori ed i laboratori;
b) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle
apparecchiature per i compiti assistenziali;
c) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al
personale sanitario universitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio
dell'attività assistenziale;
d) di ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche messe
a disposizione dall'Università per esclusivi scopi assistenziali.
Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che
per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambe le
amministrazioni.
La spesa necessaria sia per l'acquisto che per la manutenzione e l'impiego di
queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità
dell'impiego.
Le apparecchiature utilizzate dell'Università a fini assistenziali e acquistate
dalla U.S.L. restano di proprietà dell'U.S.L. medesima.
Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali l'amministrazione
dell'U.S.L. corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari ad
una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi
all'ammortamento di mutui eventualmente contratti per la costruzione
dell'immobile.
Per i locali delle strutture e dei presidi delle U.S.L., assegnati in regime di
convenzione all'Università per esclusivi scopi di didattica e di ricerca,
l'amministrazione universitaria corrisponderà a quella della U.S.L. interessata
una indennità periodica pari ad una quota percentuale in relazione ai locali
stessi per interessi relativi all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti
per finanziare la costruzione dell'immobile.
La corresponsione della quota per interessi relativi all'ammortamento di cui ai
precedenti comma sesto e settimo del presente articolo non comprende gli
interessi di mora e non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà di
ciascuno dei due sui rispettivi immobili.
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Articolo 17
Ripartizione spese di manutenzione.
La Regione e l'Università convengono che:
la spesa per la manutenzione ordinaria delle strutture proprie dell'Università
date in gestione alla U.S.L. in quanto adibite a compiti assistenziali è a
carico della U.S.L. medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da
includersi anche il servizio di pulizia;
la spesa per la manutenzione straordinaria delle stesse strutture è a carico
dell'Università;
la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture proprie
dell'U.S.L. usate dal personale universitario e da quello dipendente dall'U.S.L.
è a carico dell'U.S.L.;
la spesa per la manutenzione dei locali utilizzati per funzioni comuni è
ripartita tra le amministrazioni contraenti in quote proporzionali tenuto conto
dello specifico impiego di ciascun locale e le relative quote indicate
nell'apposito allegato della convenzione attuativa e sono ripartite secondo il
sistema millesimale;
gli allacciamenti relativi ad opere edilizie universitarie in quanto necessari
per lo svolgimento dell'assistenza (gas medicali, energia elettrica, impianti
termici, acqua, gas, telefono) sono a carico dell'U.S.L. sulla base delle
esigenze che verranno comunicate di volta in volta dall'amministrazione
universitaria e le relative spese di somministrazione saranno ripartite fra
U.S.L. e Università proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego;
i lavori di piccola edilizia (ristrutturazioni interne parziali che non
comportino incrementi volumetrici) saranno a carico dell'U.S.L. qualora trattisi
di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'amministrazione universitaria
se interessino settori di esclusivo indirizzo didattico e di ricerca.
Le amministrazioni universitarie e delle U.S.L., al fine di ottenere lo
snellimento delle procedure e la uniformità degli interventi per la
utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per gli
interventi previsti nel precedente art. 16, si avvarranno di apposite
commissioni tecniche consultive paritetiche da nominarsi di comune accordo dalle
due amministrazioni.
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Articolo 18
Norma finale.
La durata della presente convenzione è di tre anni ed è prorogata per uguale
durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della
scadenza.
Ogni successiva modificazione della presente convenzione in ordine alla
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze
didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a
carico delle regioni, va attuata d'intesa tra Regione e Università sentite le
U.S.L. interessate.
In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula della
convenzione, nonché della mancata intesa di cui al precedente comma, ogni
decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, o, a
richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale ed il
Consiglio universitario nazionale.
La presente convenzione fa parte integrante del piano sanitario regionale, ai
sensi del terzo comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Visto, il Ministro della pubblica istruzione
Bodrato
Visto, il Ministro della sanità
Altissimo
(Si omettono gli allegati)
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