GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 347 DEL 18/12/1982


D.M. 9 novembre 1982.    Agg. G.U. 31/01/2006
Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione
e università e tra università e unità sanitaria locale. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1982, n. 347, S.O. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
 





IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
e 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale; 
Visto l'art. 39, secondo comma, della legge stessa, che prevede la stipula di 
convenzioni tra regioni e università al fine di realizzare un idoneo 
coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali e disciplinare i relativi 
rapporti in ordine alle attività del Servizio sanitario nazionale e regionale; 
Visto il comma ottavo dello stesso art. 39 che, per l'attuazione delle anzidette 
convenzioni tra regione e università in relazione alla utilizzazione delle 
strutture assistenziali delle unità sanitarie locali da parte della facoltà di 
medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento, prevede la stipula di 
specifiche convenzioni tra università e unità sanitarie locali; 
Ritenuta la necessità di approvare, ai sensi dell'ultimo comma del più volte 
citato art. 39, gli schemi-tipo di convenzione di cui ai comma secondo e ottavo 
dello stesso articolo, affinché la disciplina dei rapporti nascenti dalle nuove 
convenzioni, che dovranno essere stipulate tra regione e università e tra 
università e unità sanitaria locale, risultino da norme uniformi sostitutive di 
quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 
129; 
Sentite le regioni; 
Sentito il Consiglio sanitario nazionale; 
Sentito il Consiglio universitario nazionale; 
Decretano: 
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1. Sono approvati gli schemi allegati concernenti rispettivamente: 
a) lo schema tipo di convenzione da stipulare tra regione e università ai sensi 
del secondo, terzo, quarto e sesto comma del citato articolo 39; 
b) lo schema tipo di convenzione attuativa da stipulare tra università e unità 
sanitaria locale ai sensi dell'ottavo comma dello stesso articolo 39; 
Entro e non oltre sei mesi dalla data del presente decreto le regioni e le 
università provvederanno a stipulare nuove convenzioni conformi allo schema tipo 
allegato. 
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2. In caso di mancato accordo tra regione e università in ordine alla stipula 
della convenzione o in ordine alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e 
servizi per sopravvenute esigenze didatbiche e di ricerca che comportino nuovi 
oneri connessi alla assistenza a carico della regione, si applica la procedura 
di cui all'art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio 
sanitario nazionale ed il Consiglio universitario nazionale. 
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Schema-tipo di convenzione tra Regione ed Università di cui all'art. 39 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 
Premessa 
      In conformità a quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, 
      n. 833, al fine di realizzare un  
        
      idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali la Regione  
           
      e l'Università di  rappresentate rispettivamente da  giusta 
              
      delibera del  in data  n.  e da  
           
      giusta delibera del  in data  ; 
        
      Visto lo schema-tipo di convenzione approvato con decreto 
      interministeriale  ; 
      Convengono e stipulano quanto segue: 

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Articolo 1 
Convenzione e programmazione sanitaria. 
La Regione e l'Università, fermo restando il concorso anche di altre facoltà ed 
istituti universitari nell'azione di consultazione prevista dall'art. 11 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità alle rispettive funzioni 
istituzionali, riconoscono che: 
l'attività didattica e di ricerca svolta dalle facoltà di medicina è 
inscindibilmente connessa con l'attività assistenziale delle stesse; 
la facoltà di medicina concorre alla realizzazione degli obiettivi della 
programmazione sanitaria nazionale e regionale di cui alla citata legge 23 
dicembre 1978, n. 833, secondo quanto previsto dalla presente convenzione. 
La Regione e l'Università convengono: 
che l'Università stessa, come sede primaria della ricerca scientifica, sia 
sentita in sede di programmazione dei progetti-obiettivo e della ricerca 
sanitaria finalizzata e partecipi alla realizzazione di quanto sopra utilizzando 
fondi a tal fine destinati secondo le indicazioni e le modalità del piano 
sanitario nazionale e del piano sanitario regionale; 
che nel quadro del procedimento di cui al quarto comma dell'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, l'Università per 
i corsi di laurea e per le scuole relative al settore sanitario, al fine di 
formulare le proprie proposte senta preventivamente la Regione; 
che nella determinazione del numero dei posti aggiuntivi di cui al quinto comma 
dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 
162, l'Università deve tener conto delle indicazioni della Regione con la quale 
ha stipulato la presente convenzione. 
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Articolo 2 
Concorso nel settore assistenziale della facoltà di medicina. 
La facoltà di medicina concorre alla realizzazione dei fini del Servizio 
sanitario nazionale con le strutture proprie indicate nell'allegato A e con le 
unità operative a direzione universitaria nelle strutture dell'U.S.L. di cui 
all'allegato B. 
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Articolo 3 
Strutture o unità operative delle U.S.L. da utilizzare a fini didattici 
integrativi. 
Le strutture e le unità operative ospedaliere ed extraospedaliere delle U.S.L. a 
direzione non universitaria utilizzate ai fini della didattica integrativa di 
quella universitaria sono elencate nell'allegato C, nel rispetto del limite di 
cui all'art. 39, comma quarto, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

In tale allegato è indicato altresì il numero del personale ospedaliero laureato 
e di altro personale laureato nelle anzidette strutture convenzionate da 
utilizzare ai fini della didattica integrativa. 
La individuazione delle strutture e unità operative ospedaliere ed 
extraospedaliere delle U.S.L. da utilizzare ai fini didattici da includere 
nell'allegato B e nell'allegato C, viene effettuata sulla base delle indicazioni 
della commissione di esperti di cui all'art. 39, comma quinto, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, tenuto conto delle richieste del consiglio di facoltà di 
medicina e sentite le U.S.L. interessate, nel rispetto dei requisiti di idoneità 
fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 39, comma terzo, della citata 
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
Fermo restando che le strutture proprie delle facoltà di medicina e quelle delle 
U.S.L. convenzionate a direzione universitaria e con prevalente personale medico 
universitario sono multizonali, come specificato nel relativo allegato B, la 
Regione, sentita la commissione di esperti di cui al precedente comma, 
riconosce, ai fini assistenziali come presidi multizonali, le seguenti strutture 
ed unità operative delle U.S.L. convenzionate a direzione non universitaria: 
nonché le seguenti strutture ed unità operative delle US.L. a direzione 
universitaria con prevalente personale medico non universitario: 
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Articolo 4 
Psichiatria. 
La Regione e l'Università convengono che nell'ambito della programmazione 
regionale deve essere assicurata l'utilizzazione dei servizi territoriali 
extraospedalieri e dei servizi con degenza relativi alla salute mentale di cui 
all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, necessari per i fini didattici 
e di ricerca dell'Università, come indicati negli allegati B e C. 
Le unità operative di salute mentale a direzione universitaria, ivi comprese 
quelle con degenze di cui all'allegato A previste in convenzione rientrano tra 
le strutture indicate all'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 
regolamentate dalle relative leggi regionali. 
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Articolo 5 
Dipartimenti. 
L'organizzazione dipartimentale per l'assistenza e quella per la ricerca 
scientifica e didattica sono rispettivamente disciplinate dall'art. 17 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge regionale di attuazione dello 
stesso e dall'art. 83 all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382, fatta salva la possibilità di istituire, d'intesa tra 
Regione, Università e U.S.L., forme di collaborazione per finalità complessive 
assistenziali, di ricerca e di didattica. 
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Articolo 6 
Apporto all'insegnamento del personale laureato dell'USL. 
La Regione e l'Università convengono che l'apporto all'insegnamento di personale 
ospedaliero laureato e di altro personale laureato delle strutture convenzionate 
e nel limite del numero indicato nell'allegato C, si realizza a domanda degli 
interessati, tenuto conto della specifica qualificazione del predetto personale 
sul piano didattico, in relazione anche alle particolari caratteristiche delle 
strutture in cui tale personale presta assistenza, mediante il conferimento di 
contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattica integrativa 
di quella universitaria, ai sensi dell'art. 25, penultimo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
L'apporto all'insegnamento di cui al precedente comma si realizza secondo 
l'esigenza di affidamento di funzioni didattiche integrative di quelle 
universitarie tenendo anche conto, per quanto concerne le scuole di 
specializzazione e le scuole dirette a fini speciali inerenti al settore 
sanitario, di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 
marzo 1982, n. 162. In particolare, tali funzioni didattiche integrative 
potranno svolgersi: 
nell'ambito dei corsi di laurea: 
mediante lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali; 
mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica, quali 
esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di 
collaborazione didattica; 
nell'ambito dei corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a 
fini speciali: 
mediante lo svolgimento di un corso di insegnamento organico; 
mediante lo svolgimento di altre forme di attività didattica quali 
esercitazioni, seminari, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di 
collaborazione didattica. 
I contratti di insegnamento hanno di regola durata triennale salvo la 
possibilità di contratti biennali o annuali quando si determinino necessità di 
sostituzione nel corso del triennio. La loro scadenza è, in ogni caso, 
contestuale a quella della convenzione. Essi sono stipulati dal rettore sulla 
base di specifiche delibere del consiglio di facoltà, nel quadro del programma 
delle attività didattiche dei singoli corsi di laurea, di specializzazione e 
delle scuole dirette a fini speciali, e disciplinano tempi e modalità dello 
svolgimento della didattica affidata al professore a contratto. 
I consigli dei corsi di laurea, di specializzazione e delle scuole dirette a 
fini speciali, all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta, cui 
partecipano tutti coloro ai quali sono affidati compiti didattici, coordinano i 
programmi ed indicano le sedi ed il calendario di svolgimento delle attività dei 
rispettivi corsi. 
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Articolo 7 
Personale universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti 
universitari di ricovero e cura convenzionati. 
I diritti ed i doveri che, per la parte assistenziale, il personale medico 
universitario assume, sono quelli previsti dall'art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale di pari o 
corrispondente qualifica del ruolo regionale, fatte salve le norme del proprio 
stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
L'Università garantisce alla Regione, previa opportuna intesa con la stessa 
sulle concrete modalità di attuazione e di verifica anche in relazione alle 
esigenze funzionali della struttura, che il personale medico universitario 
nell'unità operativa a direzione universitaria, globalmente considerato, presti 
attività assistenziale per un numero di ore pari a quello assicurato da una 
corrispondente unità operativa dipendente dalle U.S.L. calcolata sul presupposto 
di un organico di personale medico a tempo definito. A tal fine l'Università 
comunica all'U.S.L. preventivamente il piano trimestrale dell'apporto dei 
singoli medici universitari, all'attività assistenziale. 
L'orario settimanale di ciascun medico universitario per lo svolgimento delle 
proprie mansioni didattiche, di ricerca ed assistenziali, è, globalmente 
considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto rispettivamente 
per il tipo di rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo definito, la cui 
opzione va esercitata con le modalità previste nell'art. 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
Le U.S.L., in conformità alle intese raggiunte tra Regione ed Università con la 
presente convenzione, dovranno predisporre adeguate strutture per consentire 
l'esercizio, nell'ambito delle strutture convenzionate, delle attività libero 
professionali anche ai medici universitari, in attuazione all'art. 35 del 
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 
Per ottemperare alle esigenze assistenziali delle strutture e unità operative 
delle U.S.L., utilizzate a fini didattici e scientifici dalla facoltà di 
medicina, a direzione universitaria, nelle quali la dotazione organica 
universitaria è insufficiente, può essere utilizzato, in attesa del relativo 
completamento, personale medico non universitario previe opportune intese tra 
Università e U.S.L. anche in ordine alle relative modalità di utilizzo. Qualora 
ciò non sia possibile, il personale medico universitario può essere autorizzato, 
sempre d'intesa tra l'Università e l'U.S.L., a svolgere attività assistenziale 
oltre l'orario dovuto. 
Ai fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale 
universitario a quello delle U.S.L. viene stabilita nella allegata tabella D. 
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Articolo 8 
Sostituzione temporanea. 
Nell'ambito di unità operative a direzione universitaria con organico medico 
esclusivamente universitario, la sostituzione temporanea, in caso di assenza o 
impedimento del titolare nell'esercizio delle funzioni nella posizione apicale, 
avviene sulla base delle relative disposizioni dell'ordinamento universitario. 
Nelle stesse strutture ad organico misto, la sostituzione temporanea, ai fini 
assistenziali, avviene in conformità a quanto disposto dall'art. 7, comma 
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. La 
graduatoria prevista nel successivo comma ottavo del citato art. 7 e disposta 
tra Università e U.S.L. 
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Articolo 9 
Personale non medico. 
La Regione e l'Università convengono che le U.S.L. assicurano il personale non 
medico necessario allo svolgimento delle attività assistenziali delle strutture 
convenzionate. 
Il personale non medico necessario all'espletamento di attività didattiche e 
scientifiche oltre che assistenziali, sarà fornito dalla Università e dalla 
U.S.L. proporzionalmente alla entità ed alla natura dei compiti da determinarsi 
nelle convenzioni attuative. 
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Articolo 10 
Attività assistenziali disciplinate da particolari istituti normativi aventi 
carattere economico. 
La Regione e l'Università convengono che nelle strutture ed unità operative a 
direzione universitaria convenzionate, rientrano anche le attività ambulatoriali 
nonché quelle di pre-dimessione protetta. 
All'attività ambulatoriale e a quella comunque assistenziale prestata dal 
personale sanitario universitario si applicano gli stessi particolari istituti 
normativi aventi carattere economico relativi alla medesima attività svolta 
nelle strutture ospedaliere, negli ambulatori, poliambulatori e laboratori 
dipendenti dalle U.S.L. 
I relativi proventi sono riscossi dalla U.S.L. sulla base dell'apposito 
tariffario e utilizzati secondo quanto previsto per le strutture ospedaliere e 
per gli ambulatori e laboratori delle U.S.L. 
Gli eventuali compensi dovuti al personale medico e non medico universitario per 
lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma in conformità a quanto 
previsto per il corrispondente personale del ruolo regionale, sono dalla U.S.L. 
trasferiti all'Università che ne curerà la corresponsione agli aventi diritto. 
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Articolo 11 
Attività per conto terzi. 
L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi previste dalla 
legislazione universitaria e non rientranti tra quelle previste nel precedente 
articolo, svolte nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate, 
debbono essere effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e 
quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dalla presente 
convenzione. 
I relativi proventi vengono riscossi e gestiti direttamente dall'amministrazione 
universitaria sulla base del regolamento previsto dall'art. 66, comma secondo, 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
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Articolo 12 
Personale, attrezzature e materiale. 
Il personale della facoltà di medicina con il quale l'Università concorre, in 
attuazione della presente convenzione, alla realizzazione dei fini del Servizio 
sanitario nazionale, è indicato in appositi elenchi nominativi predisposti 
dall'Università e allegati alla convenzione attuativa. 
Fatta salva l'autonomia dell'Università per quanto attiene l'organizzazione 
didattica e scientifica anche in ordine alla ripartizione dei compiti didattici 
del personale docente, gli elenchi di cui al precedente comma, sono suscettibili 
di automatico aggiornamento, in corso di convenzione, solo nel caso di nuove 
nomine di personale universitario in sostituzione di altro personale 
universitario già incluso negli elenchi nel rispetto e nei limiti delle vigenti 
norme di equiparazione e nel caso di assegnazione di nuovi posti avvenuta in 
base a criteri di programmazione stabiliti nei piani sanitari nazionali e 
regionali o nei piani di sviluppo della Università di cui all'art. 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive 
modificazioni. 
Sono altresì suscettibili di automatica integrazione ove, in base all'art. 39, 
comma sesto, punto secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si procederà, 
d'intesa tra Regione e Università sentita l'U.S.L. convenzionata, per esigenze 
didattiche e di ricerca alla istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi 
che comportino nuovi oneti connessi all'assistenza. 
Il personale messo a disposizione dall'U.S.L. è indicato in appositi allegati 
delle convenzioni attuative. 
Tali allegati sono suscettibili di automatico aggiornamento, in corso di 
convenzione, in corrispondenza di modificazioni di stato giuridico del personale 
stesso o di nuove nomine di personale sanitario medico e non medico del ruolo 
regionale, in sostituzione di altro personale compreso negli elenchi, fatta 
salva, in ogni caso, l'attribuzione di funzioni didattiche integrative ai sensi 
del penultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382. 
L'Università mette a disposizione per l'attività assistenziale connessa a fini 
didattici e di ricerca le attrezzature ed il materiale che saranno indicati in 
appositi allegati alla convenzione attuativa. 
L'U.S.L. mette a disposizione per fini didattici, di ricerca ed assistenziali le 
attrezzature ed i materiali di cui all'apposito allegato della convenzione 
attuativa. 
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Articolo 13 
Trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso le 
cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati. 
Il trattamento economico del personale universitario medico e non medico, 
addetto all'assistenza, indicato negli elenchi di cui al primo comma del 
precedente art. 12, è regolato dall'art. 31 del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'art. 102 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 
255, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 391. 
La Regione s'impegna, in sede di riparto tra le U.S.L. della quota di fondo 
sanitario nazionale ad essa assegnata, di attribuire alle U.S.L. convenzionate 
con l'Università le somme che devono essere impiegate per il finanziamento delle 
strutture convenzionate secondo quanto stabilito dalla presente convenzione. 
La Regione s'impegna, inoltre, a corrispondere, mensilmente, le somme che, 
tramite l'Università, debbono essere assegnate: 
al personale universitario medico e non medico operante nelle strutture 
convenzionate, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo 
comma; 
al personale universitario medico e non medico per il lavoro straordinario 
derivante da esigenze del servizio assistenziale, nonché per le altre spettanze 
previste per il personale corrispondente delle U.S.L. 
Tali somme sono suscettibili di aggiornamento automatico in corrispondenza delle 
variazioni riguardanti le singole voci che costituiscono il trattamento 
economico del personale del ruolo regionale di pari mansioni, funzioni ed 
anzianità quali risultano dall'accordo nazionale unico ex art. 47 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, nonché in corrispondenza delle modifiche delle tabelle 
allegate ai sensi del precedente art. 11. 
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Articolo 14 
Direzione sanitaria. 
La responsabilità sanitaria delle strutture e delle unità operative 
convenzionate, per quanto attiene ai profili igienico-organizzativi, compete al 
direttore o dirigente sanitario della U.S.L. competente per territorio, ai sensi 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e della legislazione regionale che 
disciplina l'ordinamento delle U.S.L. 
Verranno stabiliti accordi tra le parti per la partecipazione del personale 
universitario agli organismi di consulenza tecnica previsti dalla legge 
regionale sull'organizzazione delle U.S.L. in armonia con l'art. 15, comma nono, 
punto 1), della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nell'ambito di tali organismi 
potranno svilupparsi intese per la adozione di protocolli finalizzati al 
miglioramento della assistenza ed alla utilizzazione razionale delle risorse. 
Il responsabile sanitario di cui al precedente primo comma per l'espletamento 
dei propri compiti, potrà avvalersi di tutte le competenze presenti 
nell'Università secondo modalità da definirsi nelle convenzioni attuative. 
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Articolo 15 
Gestione. 
La gestione dell'assistenza nelle strutture proprie della Facoltà di medicina è 
affidata all'U.S.L. competente per territorio. 
Le leggi regionali di cui all'art. 18, comma secondo, lettera d), della legge 23 
dicembre 1978, n. 833, valutano le peculiari esigenze gestionali delle strutture 
multizonali convenzionate a prevalente direzione universitaria. 
La gestione dell'assistenza nelle strutture cui agli allegati B e C della 
presente convenzione resta affidata alle U.S.L. cui le strutture stesse 
appartengono. 
I rapporti tra Università e le U.S.L. interessate secondo le utilizzazioni delle 
strutture previste negli allegati A, B e C, sono regolati nelle convenzioni 
attuative da stipularsi entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente 
convenzione in conformità a quanto in questa previsto ed in relazione alle 
materie indicate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 
marzo 1969, n. 129. 
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Articolo 16 
Ripartizione spese arredamento, funzionamento, indennità varie. 
La Regione e l'Università convengono che la amministrazione della U.S.L. assume 
in proprio tutti gli oneri assistenziali comprese le spese di funzionamento e di 
manutenzione relative alle strutture convenzionate. 
In particolare l'U.S.L. provvederà, per le strutture proprie dell'Università 
gestite dalla U.S.L. in regime di convenzione, a coprire le spese: 
a) di arredamento, di manutenzione e di quanto altro occorre per l'assistenza; 
mobili e suppellettili nelle sale di infermeria, nelle corsie, nelle camere di 
degenza, nonché per gli ambulatori ed i laboratori; 
b) di fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle 
apparecchiature per i compiti assistenziali; 
c) di arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al 
personale sanitario universitario ed ai sanitari stessi per l'esercizio 
dell'attività assistenziale; 
d) di ammodernamento e rinnovo delle apparecchiature tecnico-scientifiche messe 
a disposizione dall'Università per esclusivi scopi assistenziali. 
Le apparecchiature che si rendono utili per la didattica e la ricerca, oltre che 
per l'attività assistenziale, sono fornite a spese di entrambe le 
amministrazioni. 
La spesa necessaria sia per l'acquisto che per la manutenzione e l'impiego di 
queste apparecchiature sarà ripartita proporzionalmente alla qualità e quantità 
dell'impiego. 
Le apparecchiature utilizzate dell'Università a fini assistenziali e acquistate 
dalla U.S.L. restano di proprietà dell'U.S.L. medesima. 
Per i locali universitari adibiti a compiti assistenziali l'amministrazione 
dell'U.S.L. corrisponderà a quella universitaria una indennità periodica pari ad 
una quota percentuale in relazione ai locali stessi per interessi relativi 
all'ammortamento di mutui eventualmente contratti per la costruzione 
dell'immobile. 
Per i locali delle strutture e dei presidi delle U.S.L., assegnati in regime di 
convenzione all'Università per esclusivi scopi di didattica e di ricerca, 
l'amministrazione universitaria corrisponderà a quella della U.S.L. interessata 
una indennità periodica pari ad una quota percentuale in relazione ai locali 
stessi per interessi relativi all'ammortamento dei mutui eventualmente contratti 
per finanziare la costruzione dell'immobile. 
La corresponsione della quota per interessi relativi all'ammortamento di cui ai 
precedenti comma sesto e settimo del presente articolo non comprende gli 
interessi di mora e non pregiudica in alcun modo i diritti di proprietà di 
ciascuno dei due sui rispettivi immobili. 
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Articolo 17 
Ripartizione spese di manutenzione. 
La Regione e l'Università convengono che: 
la spesa per la manutenzione ordinaria delle strutture proprie dell'Università 
date in gestione alla U.S.L. in quanto adibite a compiti assistenziali è a 
carico della U.S.L. medesima. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria è da 
includersi anche il servizio di pulizia; 
la spesa per la manutenzione straordinaria delle stesse strutture è a carico 
dell'Università; 
la spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture proprie 
dell'U.S.L. usate dal personale universitario e da quello dipendente dall'U.S.L. 
è a carico dell'U.S.L.; 
la spesa per la manutenzione dei locali utilizzati per funzioni comuni è 
ripartita tra le amministrazioni contraenti in quote proporzionali tenuto conto 
dello specifico impiego di ciascun locale e le relative quote indicate 
nell'apposito allegato della convenzione attuativa e sono ripartite secondo il 
sistema millesimale; 
gli allacciamenti relativi ad opere edilizie universitarie in quanto necessari 
per lo svolgimento dell'assistenza (gas medicali, energia elettrica, impianti 
termici, acqua, gas, telefono) sono a carico dell'U.S.L. sulla base delle 
esigenze che verranno comunicate di volta in volta dall'amministrazione 
universitaria e le relative spese di somministrazione saranno ripartite fra 
U.S.L. e Università proporzionalmente alla qualità e quantità dell'impiego; 
i lavori di piccola edilizia (ristrutturazioni interne parziali che non 
comportino incrementi volumetrici) saranno a carico dell'U.S.L. qualora trattisi 
di miglioramenti per finalità assistenziali e dell'amministrazione universitaria 
se interessino settori di esclusivo indirizzo didattico e di ricerca. 
Le amministrazioni universitarie e delle U.S.L., al fine di ottenere lo 
snellimento delle procedure e la uniformità degli interventi per la 
utilizzazione e per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per gli 
interventi previsti nel precedente art. 16, si avvarranno di apposite 
commissioni tecniche consultive paritetiche da nominarsi di comune accordo dalle 
due amministrazioni. 
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Articolo 18 
Norma finale. 
La durata della presente convenzione è di tre anni ed è prorogata per uguale 
durata se non intervenga disdetta da una delle parti sei mesi prima della 
scadenza. 
Ogni successiva modificazione della presente convenzione in ordine alla 
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per sopravvenute esigenze 
didattiche e di ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a 
carico delle regioni, va attuata d'intesa tra Regione e Università sentite le 
U.S.L. interessate. 
In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula della 
convenzione, nonché della mancata intesa di cui al precedente comma, ogni 
decisione è demandata ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità, o, a 
richiesta di essi, al Comitato interministeriale per la programmazione 
economica, sentiti, in ogni caso, il Consiglio sanitario nazionale ed il 
Consiglio universitario nazionale. 
La presente convenzione fa parte integrante del piano sanitario regionale, ai 
sensi del terzo comma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
Visto, il Ministro della pubblica istruzione 
Bodrato 
Visto, il Ministro della sanità 
Altissimo 
(Si omettono gli allegati) 
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