L. 24 dicembre 1986, n. 958. Agg. G.U. 27/04/2004
Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 gennaio 1987, n. 11, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 30 luglio 1997, n. 457;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 26 gennaio 1996, n. 368; Circ. 24 luglio 1996, n.
30729;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 17 maggio 1996, n. 287.
1. Norme di principio.
1. [Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della
Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della
collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità] (1/a).
2. [L'ordinamento e le attività delle Forze armate si informano ai princìpi
costituzionali] (1/b).
3. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi
siano tenuti, secondo le norme in vigore.
4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze
logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva è prestato
presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza
del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i
militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità
delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle
limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare
servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100
chilometri dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto
del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico
volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali
agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio
e il comune di residenza (1/c).
5. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari
avvalendosi anche della capacità professionale e dello spirito di iniziativa dei
singoli per il proficuo svolgimento delle attività di servizio.
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(1/a) Comma abrogato dall'art. 1, L. 14 novembre 2000, n. 331.
(1/b) Comma abrogato dall'art. 1, L. 14 novembre 2000, n. 331.
(1/c) Comma prima sostituito dall'art. 1, comma 110, L. 23 dicembre 1996, n.
662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato e poi così modificato dall'art. 45, L. 27 dicembre 1997, n. 449,
riportata alla stessa voce. Per le agevolazioni previste dal presente comma,
vedi il D.M. 1° febbraio 1999, n. 71, riportato al n. E/LXXIII.
2. Obiezione di coscienza.
1. La legge disciplina il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e fissa le
norme specifiche per adempiere il dovere della difesa della Patria attraverso il
servizio civile sostitutivo.
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3. Durata della ferma di leva.
(2).
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(2) Sostituisce l'art. 1, L. 31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
4. Accertamenti sanitari e attitudinali.
1. Ai fini della migliore utilizzazione del personale nei vari incarichi, il
Ministro della difesa ha facoltà, se richiesto dagli interessati con domanda
documentata, di sottoporre a nuova visita medica e ad esami
fisio-psico-attitudinali gli arruolati che abbiano ottenuto il ritardo della
prestazione del servizio militare di leva per un periodo non inferiore a tre
anni. La domanda deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza
dell'ultimo rinvio.
2. Gli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica militare che si ritengano
affetti da malattie o lesioni tali da poter essere causa di non idoneità al
servizio militare possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti
sanitari entro i termini e con le modalità precisate nel manifesto di chiamata
alle armi del proprio contingente.
3. Nuovi accertamenti sanitari sono disposti, se richiesti, in via eccezionale,
anche dopo i termini fissati nel manifesto di chiamata alle armi nei casi di
particolare gravità e in cui esista seria e manifesta compromissione delle
principali funzioni fisiche o psichiche, purché sia documentata con
certificazione rilasciata dagli organi sanitari pubblici. Le relative modalità
sono precisate nel manifesto di chiamata alle armi del contingente di
appartenenza.
4. Gli arruolati nel Corpo equipaggi Marina militare (CEMM) che, nell'anno in
cui rispondono alla chiamata alle armi, si trovino nelle condizioni indicate nei
commi 2 e 3, possono chiedere di essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari
entro 30 giorni dalla ricezione della cartolina-precetto di avviamento alle
armi. La relativa domanda, corredata da certificazione rilasciata dagli organi
sanitari pubblici, deve essere presentata secondo le modalità stabilite in via
amministrativa.
5. L'Amministrazione della difesa sottopone a visita medica gli arruolati al
momento della presentazione al corpo.
6. Gli arruolati che, dopo aver ottenuto il rinvio ai sensi dell'articolo 10,
abbiano conseguito un diploma o una laurea possono essere assegnati a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività
che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini. La domanda deve
essere presentata almeno tre mesi prima della scadenza dell'ultimo rinvio,
corredata dal titolo di studio conseguito.
7. I militari ed i graduati in servizio di leva in possesso del diploma di
laurea in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio professionale possono
essere impiegati, a domanda, e quando ve ne sia l'esigenza, per coadiuvare gli
ufficiali medici nell'espletamento di attività sanitarie.
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5. Ferma di leva prolungata.
1. I militari ed i graduati in servizio di leva possono essere ammessi, a
domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata,
biennale o triennale, in relazione alle esigenze numeriche delle Forze armate
fissate annualmente nella legge di bilancio, nei limiti e con le modalità di cui
agli articoli 34 e 35, stabilite nel manifesto di chiamata alle armi e nel
precetto per la presentazione all'esame personale presso il Consiglio di leva.
2. I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono inclusi nei corsi di
qualificazione e di specializzazione effettuati dall'Amministrazione della
difesa.
3. Per l'assegnazione ai suddetti corsi sono prese in considerazione, oltre alle
richieste degli interessati, anche le qualificazioni e le specializzazioni
possedute, nonché i risultati degli esami fisio-psico-attitudinali effettuati in
sede di visita di leva.
4. I giovani ammessi alla ferma di leva prolungata possono rassegnare le
dimissioni, senza ulteriori obblighi, entro i primi trenta giorni di durata del
corso.
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6. Ferme di leva particolari e regime transitorio.
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa sono indicate in
apposita tabella la ripartizione dei militari di leva tra le Forze armate nonché
le eventuali aliquote di giovani ammessi alla ferma di leva in qualità di
ausiliari nell'Arma dei carabinieri.
2. I giovani che chiedono di poter svolgere il servizio militare di leva
nell'Arma dei carabinieri devono presentare domanda al Consiglio di leva o alle
stazioni dei carabinieri. I requisiti ed i criteri per l'ammissione sono
indicati nel manifesto di chiamata alle armi.
3. Soddisfatte le esigenze delle Forze armate, nel primo quinquennio di
applicazione della presente legge, il Ministro della difesa - di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro di grazia e giustizia - stabilisce i
contingenti provvisoriamente autorizzati a prestare servizio di leva nella
Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
4. Nel periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo le
disposizioni, i benefìci ed i limiti previsti nella presente legge per i
militari in servizio di leva in qualità di ausiliari e nell'Arma dei carabinieri
si intendono estesi e riferiti, in quanto applicabili, ai giovani in servizio di
leva nella Polizia di Stato, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di
avere vigore le norme di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 7
giugno 1975, n. 198 (3) (4).
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(3) Riportata alla voce Carceri e case di rieducazione.
(4) Comma così modificato dall'art. 11, L. 5 dicembre 1988, n. 521 e poi
dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 232, riportate alla voce Sicurezza pubblica.
7. Dispense.
1. (5).
2. A parità di condizione è data precedenza a coloro che siano in possesso di
più titoli compresi tra quelli elencati al comma 1 ed a quanti si trovino nelle
condizioni previste per l'ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva
dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (6), come modificato dai
successivi commi del presente articolo, quando dette condizioni non siano state
fatte valere in tempo utile.
3. Nel numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n.
191 (6), le parole "in servizio o per causa di servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "in servizio e per causa di servizio".
4. (7).
5. La Commissione prevista dall'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (8), è soppressa.
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(5) Il comma che si omette sostituisce l'art. 100, D.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, riportato al n. E/XVII.
(6) Riportata al n. E/XXXIII.
(6) Riportata al n. E/XXXIII.
(7) Il comma che si omette aggiunge due commi, dopo l'ultimo, all'art. 22, L. 31
maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
(8) Riportato al n. E/XVII.
8. Norme per i rimpatriati.
1. (9).
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(9) Sostituisce l'art. 27, L. 31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
9. Consiglio di leva.
1. (10).
2. (11).
3. (12).
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(10) Il comma che si omette sostituisce la lettera a) del secondo comma
dell'art. 8, L. 31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
(11) Il comma che si omette aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 8, L.
31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
(12) Il comma che si omette aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 9, L.
31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
10. Rinvio per motivi di studio.
1. (13).
2. Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma
dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (6).
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(13) Il comma che si omette aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 19, L.
31 maggio 1975, n. 191, riportata al n. E/XXXIII.
(6) Riportata al n. E/XXXIII.
11. Arruolati con prole.
1. Gli arruolati con prole hanno titolo a conseguire la dispensa dalla ferma di
leva, anche quando tale condizione sia maturata dopo la chiusura della sessione
di leva alla quale l'iscritto concorre per ragioni di età o per legittimo
rinvio.
2. Qualora la condizione di arruolato con prole sia acquisita durante la ferma
di leva, l'interessato è subito inviato in licenza illimitata senza assegni, in
attesa dell'espletamento delle procedure per l'ammissione al congedo anticipato.
3. Sono abrogati il numero 8) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31
maggio 1975, n. 191 (6), ed il secondo comma dell'articolo 24 della stessa
legge.
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(6) Riportata al n. E/XXXIII.
12. Arruolamento degli ufficiali di complemento.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
emanato con decreto ministeriale (14) il regolamento concernente i criteri e le
modalità per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze
armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per
l'ammissione ai diversi corsi, nonché i requisiti somatico-funzionali e
psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di
arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle
tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione è dato immediato
avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria è posta in visione
presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di
porto.
3. Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso al Ministro della difesa
entro 90 giorni dalla pubblicazione.
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(14) Vedi il D.M. 11 febbraio 1988, n. 62, riportato al n. E/XLI.
13. Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento.
1. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei
corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate è stabilita con
decreto del Ministro della difesa.
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14. Qualificazione professionale e agevolazioni.
1. Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai
propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacità
professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze
produttive e civili della nazione.
2. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti
ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, è comunicato ai
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione,
nonché ai presidenti delle giunte regionali.
3. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari
ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 5 della
presente legge, sono resi noti ai militari alle armi.
4. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attività
produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare
obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica
gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di
essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai
presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di
leva dell'Arma dei carabinieri.
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15. Interventi in caso di pubbliche calamità.
1. Nel quadro dei compiti istituzionali delle Forze armate e nei limiti
stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382 (15), fermo restando il compito
prioritario della difesa della Patria, è consentito, nelle zone del territorio
nazionale colpite da pubbliche calamità, l'impiego dei militari di leva per
concorrere nella fase di prima emergenza oltre che al soccorso immediato delle
popolazioni colpite, al ripristino di infrastrutture pubbliche, alla tutela del
patrimonio storico, artistico e culturale, nonché alla salvaguardia
dell'ambiente naturale. A tale scopo il Ministro della difesa dispone i
possibili interventi d'intesa con le amministrazioni statali e regionali
interessate.
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(15) Riportata al n. B/XVI.
16. Corsi di formazione.
1. I militari di leva, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono
facilitati a frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni e svolti nell'ambito territoriale dove prestano
servizio.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei
corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza.
3. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso
il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza.
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17. Qualifiche e profili professionali.
1. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il
servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato
dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili
professionali della pubblica amministrazione.
2. Parimenti le effettive prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di
complemento di 1a nomina e le qualifiche professionali acquisite, comprovate con
attestati rilasciati dall'ente militare competente, costituiscono titoli da
valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili
professionali della pubblica amministrazione.
3. La valutazione dei titoli di cui ai comma 1 e 2 è riferita ai casi in cui la
qualifica professionale o la specializzazione acquisita ha una diretta
corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso o
l'assunzione diretta. In ogni caso, pur in mancanza di diretta corrispondenza
tra la specializzazione acquisita e il profilo della qualifica cui si riferisce
il concorso o l'assunzione diretta, l'aver assolto effettivamente all'obbligo di
leva costituisce titolo da valutare.
4. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri
della funzione pubblica, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, è stabilita la corrispondenza delle
qualifiche e specializzazioni di cui ai commi 1 e 2 con le qualifiche funzionali
e relativi profili professionali previsti ai fini dell'avviamento al lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato, comprese le unità sanitarie locali, le
aziende autonome e gli altri enti pubblici regionali, provinciali e comunali,
nei bandi di concorso per l'immissione di personale esterno, devono indicare la
valutazione da attribuire ai titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 (15/a).
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(15/a) Così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, riportato al
n. H/XXXV, con effetto dal 1 settembre 1995. Con D.M. 12 dicembre 1990 (Gazz.
Uff. 9 marzo 1991, n. 58, S.O.) è stata prevista la corrispondenza delle
qualifiche e specializzazioni conseguite dai militari in ferma di leva e in
ferma di leva prolungata con le qualifiche funzionali e i profili professionali
del personale civile dei Ministeri.
18. Aliquote di posti riservati.
1. Ai militari in servizio di leva nelle Forze armate, al termine della ferma di
leva prolungata, si applicano le norme di cui agli articoli 28 e 29 della legge
31 maggio 1975, n. 191 (16), salvo per quanto riguarda:
a) il termine della presentazione delle domande, che è fissato in dodici mesi;
b) i requisiti per l'assunzione, che sono stabiliti dall'art. 4, L. 13 maggio
1975, n. 157 (17).
2. Le norme di cui al comma 1 si applicano, al termine della ferma, ai volontari
specializzati delle tre Forze armate.
3. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì, al termine della ferma di
leva prolungata, anche ai giovani in servizio nell'Arma dei carabinieri per
concorrere all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza.
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(16) Riportata al n. E/XXXIII.
(17) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
19. Assunzioni.
[1. (17/a).
2. Ai fini delle assunzioni di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975,
n. 191 (16), come modificato dal comma 1 del presente articolo, si considerano
anche valide le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite ai
sensi dell'articolo 17 della presente legge] (17/b) (17/c).
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(17/a) Il comma che si omette sostituisce l'art. 30, L. 31 maggio 1975, n. 191,
riportata al n. E/XXXIII.
(16) Riportata al n. E/XXXIII.
(17/b) Vedi, anche, l'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(17/c) Abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, riportato al n.
H/XXXV, con effetto dal 1 settembre 1995.
20. Riconoscimento del servizio militare.
1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai
fini del trattamento previdenziale del settore pubblico (18).
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(18) Vedi, anche, l'art. 7, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
21. Carabinieri ausiliari.
1. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in
servizio a domanda:
a) con la medesima qualifica, commutando la ferma di leva in ferma di leva
biennale e con la possibilità di chiedere l'ammissione alla ferma triennale in
qualità di carabinieri effettivi, mediante commutazione della ferma biennale nei
limiti di forza stabiliti annualmente nello stato di previsione della spesa del
Ministero della difesa;
b) quali carabinieri effettivi commutando la ferma di leva in ferma triennale,
nei limiti degli organici fissati dalla legge.
2. Ai carabinieri ausiliari vincolati a ferma biennale è corrisposto, all'atto
del congedo, un premio di reinserimento in misura pari all'ultimo stipendio
mensile percepito.
3. Ai carabinieri che chiedono ed ottengono di commutare la ferma biennale in
ferma triennale, divenendo carabinieri effettivi, compete la differenza tra la
misura del premio previsto per coloro che contraggono direttamente il vincolo
triennale di servizio per divenire carabinieri effettivi e la somma già
percepita nella posizione di ausiliari.
4. In favore del suddetto personale che cessi dal servizio senza aver acquisito
diritto a pensione per anzianità di servizio, si provvede, all'atto dell'invio
in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di
leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della
posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati
secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.
5. Ai carabinieri effettivi congedati al termine della ferma o della rafferma e
ai carabinieri ausiliari collocati in congedo dopo la ferma di leva o dopo la
ferma biennale sono estese le provvidenze previste dalla L. 31 maggio 1975, n.
191 (16), e successive modificazioni ed integrazioni.
6. A tal fine sono valide ad ogni effetto anche le specializzazioni acquisite
durante il servizio nell'Arma dei carabinieri.
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(16) Riportata al n. E/XXXIII.
(giurisprudenza)
22. Sospensione del rapporto di lavoro - Norme particolari per i pubblici
concorsi.
(19).
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(19) Sostituisce l'art. 77, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, riportato al n.
E/XVII.
23. Gradi e qualifiche.
1. I militari in servizio di leva possono conseguire, previo giudizio di
idoneità, i gradi e le qualifiche di:
a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto, al compimento del terzo mese
dalla data di incorporazione;
b) [caporal maggiore, sottocapo, primo aviere, dopo cinque mesi di permanenza
nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.] (19/a)
2. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 del regio decreto 16 aprile 1934, n. 782 (20);
b) il primo comma dell'articolo 76 ed il primo comma dell'articolo 77 del testo
unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 914 (21);
c) il primo comma dell'articolo 41 ed il primo e il terzo comma dell'art. 42 del
R.D.L. 3 febbraio 1938, n. 744 (22), convertito, con modificazioni, dalla L. 16
febbraio 1939, n. 468.
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(19/a) Lettera abrogata dall'art. 4-bis, D.L. 29 giugno 1996, n. 341, riportato
al n. L/LXXXI, a decorrere dal 1 settembre 1995.
(20) Recante modifiche al regolamento sull'avanzamento nell'esercito approvato
con R.D. 21 luglio 1907, n. 626.
(21) Riportato al n. H/II.
(22) Riportato al n. H/IV.
24. Licenze.
1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in
materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi
successivi.
2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio,
possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine
settimana o con le festività, licenze brevi non superiori a trentasei ore.
3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800
chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra
tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite
massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente è elevato a venti
giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque
giorni (22/a).
4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso
delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa
o della somma equivalente se la licenza è fruita in località diversa. Analogo
rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per
imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente.
5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve è concesso il rimborso
delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e
viceversa, limitatamente a:
a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia
distante dalla sede di servizio meno di 300 Km;
b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia
distante dalla sede di servizio oltre 300 Km.
6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti
oltre 600 Km. dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio,
nonché i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso di treni
rapidi.
7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai
militari di leva che prestano servizio, in qualità di ausiliari, nell'Arma dei
carabinieri.
8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per
malattie od infermità non dovute a causa di servizio, non è computabile ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni
complessivi.
9. Analogamente non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattie non
dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni
complessivi.
10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9
possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della
competente autorità sanitaria militare a domanda degli interessati.
10-bis. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai
militari di leva candidati ad elezioni politiche e amministrative (22/b).
11. Il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare le convenzioni per
l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo.
12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
(23), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le
parole "portatori di handicaps", sono aggiunte le parole "militari di leva".
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(22/a) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 19 marzo 1990, n. 50 (Gazz. Uff. 20
marzo 1990, n. 66).
(22/b) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 19 marzo 1990, n. 50 (Gazz. Uff. 20 marzo
1990, n. 66).
(23) Riportato alla voce Finanza locale.
25. Impiego dei militari di leva.
1. I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con
le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del
personale militare ed i servizi generali di caserma.
2. La durata dell'impiego di militari di leva per le esigenze di benessere del
personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo
di sei mesi.
3. È vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle
indicate nella presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla
legge 2 maggio 1984, n. 111 (24).
4. Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il
Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando
analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di
leva in attuazione dei principi di cui al comma 1.
5. Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari si fa
fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare, attualmente
impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di congedati della
ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del
Ministro della difesa.
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(24) Riportata alla voce Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni di
dipendenti statali.
26. Divieto di discriminazione - Accesso a informazioni riservate.
(25).
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(25) Sostituisce l'art. 17, L. 11 luglio 1978, n. 382, riportata al n. B/XVI.
27. Formazione civica.
1. Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione
civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate,
secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro
della pubblica istruzione.
2. Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato
e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo
unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle
sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate - ivi compresa la
legge 11 luglio 1978, n. 382 (26) - e alle norme del diritto penale militare.
3. I parlamentari componenti delle Commissioni difesa della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica hanno diritto ad assistere alle attività di cui al
comma 1, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare
preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.
4. Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le
autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane
a presenziare alle attività di cui al comma 1.
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(26) Riportata al n. B/XVI.
28. Programma di istruzione sportiva.
1. L'attività sportiva, condotta da istruttori qualificati, è parte integrante
della formazione del militare di leva.
2. I programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla
anzidetta attività.
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29. Attività sportiva.
1. Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a
facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività
sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza
militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie
iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni, le società e le
istituzioni sportive e ricreative del luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da
una commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale
italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle
discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo
quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa
con proprio decreto.
4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata,
tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima
dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste
nei centri sportivi di forza armata o che non vengono destinati nei predetti
centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini
alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche
o di servizio.
6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di
origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del
contingente di appartenenza degli interessati.
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30. Accordi con gli enti locali.
1. Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società
civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e
delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza
militare, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le regioni, le
province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma
dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (26/a), a favore dei
militari in servizio.
2. L'Amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle
iniziative di cui al comma 1 con gli organi della rappresentanza militare.
3. I suddetti programmi riguardano:
a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione
delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel
territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze
armate;
b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso
dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti
sportivi;
c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari,
cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere
il fenomeno delle tossicodipendenze;
d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella
società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed
associative, nonché la partecipazione a momenti significativi della vita
sociale.
4. Le autorità militari, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente
articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni
sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari,
l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in
dotazione ai reparti stessi.
5. Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite
polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti
dall'uso delle predette infrastrutture.
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(26/a) Riportata al n. B/XVI.
31. Assegni.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai
sensi del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (27), e successive modificazioni e
integrazioni, competono anche ai militari di cui all'art. 1, L. 5 agosto 1981,
n. 440 (28), che risultino con carico di famiglia.
2. La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248
(29), viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari
richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.
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(27) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(28) Riportata al n. L/LXVI.
(29) Riportata al n. P/X.
32. Trattamento economico.
1. Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, in servizio di prima
nomina o richiamato a domanda, compete lo stesso trattamento, al netto delle
ritenute assistenziali e previdenziali, del pari grado in servizio permanente
effettivo.
2. Al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata compete lo
stesso trattamento economico al netto delle ritenute assistenziali e
previdenziali del pari grado in ferma volontaria.
3. Ai sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina, e gradi
corrispondenti, ed ai sergenti di complemento e gradi corrispondenti, è
corrisposta la tredicesima mensilità.
4. L'indennità di rischio, nei casi e nelle misure previste dal regolamento
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146
(27), è corrisposta anche al personale di cui al comma 3 ed ai graduati e
militari di truppa di leva o in ferma prolungata o in ferma volontaria.
5. Ai graduati e militari di truppa in ferma breve sono attribuite le paghe
nette giornaliere nella misura percentuale di cui alla tabella allegata alla
presente legge rispetto al valore della retribuzione mensile del grado iniziale
del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, costituita dallo
stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale vigente
per i dipendenti dello Stato al 1 gennaio di ogni anno (29/a).
------------------------
(27) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(29/a) Comma così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196,
riportato al n. H/XXXV, con effetto dal 1 settembre 1995. Il comma 3-bis
dell'art. 32, D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3
maggio 2001, n. 186 (Gazz. Uff. 22 maggio 2001, n. 117), ha disposto, in deroga
al presente articolo, che l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche in esso
prevista, non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi il trattamento economico
relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.
33. Sospensione della paga.
1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma
prolungata, nonché agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente
legge, la paga è dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante
la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di
convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze
per determinazione ministeriale, nonché durante i giorni di viaggio di andata e
ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.
2. Per i militari indicati nel comma 1 la paga è sospesa:
a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne
assentano;
b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta
se il giudizio non è seguito da condanna.
3. Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare
indicato nel comma 1 quando è in licenza con diritto alla paga, nonché durante i
giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo (29/b).
------------------------
(29/b) Vedi, anche, l'art. 12, L. 27 dicembre 1997, n. 453, riportata alla voce
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
34. Limiti massimi.
1. La percentuale dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni
in ferma di leva prolungata biennale o triennale dell'Esercito (esclusa l'Arma
dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, stabilita dall'articolo 36
della legge 31 maggio 1975, n. 191 (30), è elevata al 19 per cento, con
riferimento al numero dei sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e
comuni, rilevato nell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. In conseguenza della riduzione della durata della ferma di leva della Marina
militare di cui all'articolo 3, al totale complessivo di cui al comma 1 del
presente articolo vengono aggiunte 5.000 unità destinate alla Marina militare.
------------------------
(30) Riportata al n. E/XXXIII.
35. Arruolamenti.
1. Il Ministro della difesa ha facoltà di indire bandi per la commutazione, a
domanda, della ferma di leva in ferma prolungata biennale o triennale, per i
militari che non abbiano superato il ventiduesimo anno di età.
2. Il Ministro della difesa ha, inoltre, facoltà, qualora il numero dei
richiedenti la commutazione di leva risulti insufficiente a soddisfare le
esigenze organiche, di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
ancora assolto l'obbligo di leva ed abbiano compiuto il diciassettesimo anno di
età e non superato il ventiduesimo.
3. I militari in ferma prolungata biennale o triennale sono assegnati, tenuto
conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle
specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi di impiego indicati nei
bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata.
4. Il periodo trascorso in ferma prolungata biennale o triennale è valido agli
effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.
5. Per il proscioglimento della ferma volontaria contratta si applicano le
specifiche norme di cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599 (31), e
successive modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212,
(32), per gli allievi sottufficiali.
6. Gli allievi delle accademie, delle scuole formative degli ufficiali e delle
scuole allievi ufficiali, che abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi
per almeno 24 mesi, sono esonerati dal compiere il servizio militare di leva.
------------------------
(31) Riportata al n. H/XIV.
(32) Riportata al n. H/XXXIII.
36. Avanzamento.
[1. I militari in ferma prolungata possono conseguire, previo giudizio di
idoneità, i gradi o le qualifiche di:
a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del
terzo mese dall'incorporazione;
b) caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: non prima del compimento del
settimo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel grado
di caporale, comune di prima classe, aviere scelto;
c) sergente di complemento: dopo 14 mesi dall'incorporazione.
2. Entro il diciottesimo mese di servizio i sergenti, i caporal maggiori, i
sottocapi, i primi avieri in ferma prolungata possono presentare domanda per la
commutazione della ferma biennale in triennale.
3. I sergenti di complemento di cui al comma 1, al trentaseiesimo mese, possono
essere trattenuti in servizio, in qualità di sergenti in ferma volontaria e
raffermati, in relazione ai posti disponibili nell'ambito di ciascuna Forza
armata per partecipare a domanda ad un corso di qualificazione di sei mesi, al
termine del quale sono ammessi ai concorsi per l'immissione nei ruoli dei
sottufficiali in servizio permanente di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212
(32/a).
4. Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al
conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di
restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta.
In ogni caso al predetto personale si applicano i benefici di cui alla legge 10
maggio 1983, n. 212 (32/a), ai fini dell'avviamento al lavoro presso
amministrazioni e aziende soggette alla disciplina del collocamento
obbligatorio.
5. Il Ministro della difesa stabilisce annualmente, per la partecipazione ai
concorsi per i trasferimenti nel servizio permanente ed in relazione alle
esigenze organiche di ciascuna Forza armata, il numero dei posti da riservare ai
sergenti di cui al presente articolo] (32/b).
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(32/a) Riportata al n. H/XXXIII.
(32/a) Riportata al n. H/XXXIII.
(32/b) Abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, riportato al n.
H/XXXV, con effetto dal 1 settembre 1995.
37. Valutazione dei precedenti di carriera.
1. (33).
2. (34).
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(33) Il comma che si omette inserisce un capoverso dopo il sesto capoverso della
lettera d), primo comma, all'art. 9, L. 28 marzo 1968, n. 397, riportata al n.
T/XL.
(34) Il comma che si omette inserisce un capoverso dopo il sesto capoverso della
lettera d), secondo comma, all'art. 9, L. 11 dicembre 1975, n. 627, riportata
alla voce Guardia di finanza e polizia tributaria investigativa.
38. Riserve di posti.
1. Ai militari in ferma di leva prolungata, al termine della ferma contratta, è
riservato il venticinque per cento dei posti da coprire annualmente, mediante
arruolamenti o concorsi, in qualità di militare di truppa dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di
custodia, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco (34/a).
2. Un ulteriore dieci per cento dei posti disponibili per l'arruolamento in
qualità di militare di truppa nel contingente di mare della Guardia di finanza è
riservato ai militari in ferma di leva prolungata della Marina militare,
appartenenti alle specialità radiotelegrafisti, radaristi, meccanici e motoristi
navali, in congedo o in servizio.
3. Le riserve di posti di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai militari in ferma
di leva prolungata, sempre che abbiano completato le predette ferme senza
demerito, siano in possesso dei requisiti richiesti, conseguano il punteggio
minimo previsto qualora richiesto e presentino domanda entro il dodicesimo mese
dal collocamento in congedo.
4. Per l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti o per l'ammissione
ai corpi indicati nei precedenti commi, si applicano le vigenti disposizioni per
gli aspiranti all'arruolamento in ciascuno dei corpi predetti.
5. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2 che non vengono coperti sono
attribuiti agli altri aspiranti all'arruolamento ai sensi delle vigenti
disposizioni.
6. I posti a concorso per l'ammissione alle Accademie militari, ferma restando
la riserva dei posti a favore degli allievi delle scuole e dei collegi militari
prevista dalle norme in vigore, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di
merito ed a parità di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in
congedo in qualità di:
a) ufficiali inferiori di complemento con almeno quindici mesi di effettivo
servizio;
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio;
c) militari in ferma di leva prolungata che abbiano completato la predetta ferma
senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e
presentino domanda entro dodici mesi dal termine della ferma.
7. Per l'ammissione all'Accademia militare di Modena nel corso carabinieri, a
parità di merito, ha precedenza, tra il personale di cui ai punti a) e b) del
comma 6, quello appartenente all'Arma dei carabinieri (34/b).
------------------------
(34/a) Vedi, anche, l'art. 17, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, riportato alla voce
Sicurezza pubblica.
(34/b) Per l'assorbimento delle riserve di posti previste dal presente comma
vedi l'art. 3, D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, riportato al n. H/XXXVI.
39. Volontari tecnici operatori.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano gli
arruolamenti di volontari tecnici operatori nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica.
2. Ai fini di quanto previsto nella presente legge i volontari tecnici operatori
in servizio al momento della sua entrata in vigore sono equiparati ai militari
in ferma prolungata.
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40. Premio di congedamento.
1. Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del
congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile
percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
2. Ai sergenti di complemento trattenuti in servizio, ai sensi del precedente
articolo 32, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima
mensilità per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.
3. In favore del suddetto personale, che cessa dal servizio senza aver acquisito
diritto a pensione, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo
periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla
costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per
la predetta assicurazione.
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41. Gradualità della riduzione della ferma in Marina.
1. La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina
militare è effettuata con la seguente gradualità:
a) 17 mesi per i militari alle armi incorporati nei 12 mesi precedenti
all'entrata in vigore della presente legge;
b) 16 mesi per i militari incorporati nei 12 mesi successivi all'entrata in
vigore della presente legge;
c) 14 mesi per i militari incorporati dal tredicesimo al ventiquattresimo mese
successivo all'entrata in vigore della presente legge;
d) 12 mesi per i militari incorporati dal venticinquesimo mese successivo
all'entrata in vigore della presente legge.
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42. Sergenti di leva della Marina militare.
[1. La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare
dei sottocapi diplomati "D" e laureati "L", stabilita al primo giorno
dell'ottavo mese di servizio dal quinto comma dell'articolo 23 del regio
decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368 (35), convertito nella legge 9 gennaio
1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n.
447, è modificata come segue:
a) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese
di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della
presente legge;
b) dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo
mese di servizio per i militari incorporati nell'anno successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge;
c) dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i
militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata
in vigore della presente legge] (35/a).
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(35) Riportato al n. H/V.
(35/a) Abrogato dall'art. 40, D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, riportato al n.
H/XXXV, con effetto dal 1 settembre 1995.
43. Opere di interesse della Marina militare.
1. Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o
infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento,
formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da
realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del
demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal
secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (36), come
modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (36), e 4 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (36), restando comprese dette opere tra quelle
destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.
2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio.
3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del
programma di cui al comma 1, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005
del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del
programma medesimo.
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(36) Riportata alla voce Urbanistica.
(36) Riportata alla voce Urbanistica.
(36) Riportata alla voce Urbanistica.
44. Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione.
1. (37).
2. Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (38), e successive modificazioni, come
sostituito dal precedente comma 1, è emanato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
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(37) Il comma che si omette sostituisce l'art. 122, D.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, riportato al n. E/XVII.
(38) Riportato al n. E/XVII.
45. Ammodernamento delle infrastrutture.
1. Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento
delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di
truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed
idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.
2. Al programma di cui al comma 1 si fa fronte mediante gli ordinari
stanziamenti di bilancio.
3. Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazione del
programma di cui al comma 1 specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005
del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del
programma medesimo.
------------------------
46. Rappresentanza della leva nel COCER.
1. I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della
rappresentanza militare.
2. I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto
diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della
rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della
dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna
Forza armata o Corpo armato così ripartite:
a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di
leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;
b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di
prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.
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47. Manuale informativo.
1. Il Ministero della difesa provvede alla pubblicazione di un manuale
informativo da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che
contiene la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina
militare, i regolamenti sulla rappresentanza militare e di disciplina militare
nonché le principali disposizioni che regolano la vita del militare, comprese
quelle relative ai servizi e alle licenze.
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48. Relazione sullo stato del personale di leva.
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con
gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato
del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla
relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della
legge 11 luglio 1978, n. 382.
2. Con la relazione sullo stato del personale di leva sono illustrati altresì lo
stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 14, 15, 16 e 34
nonché la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari
di leva (39).
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(39) Per la sostituzione della relazione di cui al presente articolo, vedi
l'art. 6, L. 14 novembre 2000, n. 331.
49. Prospetto delle assunzioni.
1. Le comunicazioni ed il prospetto di cui all'articolo 19 sono allegati alla
relazione al Parlamento di cui all'articolo 48.
2. Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i
risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975,
n. 191 (40).
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(40) Riportata al n. E/XXXIII.
50. Abrogazione di norme.
1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (38).
2. È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o
con essa incompatibile.
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(38) Riportato al n. E/XVII.
51. Ufficiali di complemento della Guardia di finanza.
1. Le agevolazioni, i benefici e le disposizioni sul trattamento economico degli
ufficiali di complemento delle tre Forze armate previsti nella presente legge si
intendono estesi anche agli ufficiali di complemento in servizio di leva presso
il Corpo della guardia di finanza.
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52. Onere finanziario.
1. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 80 miliardi in ragione d'anno, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 4005
dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1987 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Gli stanziamenti del suddetto capitolo per gli anni 1988 e 1989 non potranno
superare gli stanziamenti fissati per l'anno finanziario 1987 dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1987 e bilancio pluriennale
1987-89 depurati delle compensazioni offerte e poi aumentati del tasso
programmato di inflazione per i detti anni 1988 e 1989.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa
in ferma di leva prolungata
+-------------------------------------+------------------------+
| |Definizione percentuale|
| |delle misure giornaliere|
| |delle paghe rispetto al|
| |valore giornaliero della|
| GRADI |retribuzione mensile del|
| | sergente |
| +-----------+------------+
| |Fino al 12°| Dal 13° |
| | mese |mese in poi|
+-------------------------------------+-----------+------------+
|Soldato, comune di 2ª classe, aviere.| 50 | 70 |
|Caporale, comune di 1ª classe, aviere| | |
| scelto . . . . . . . . . . . . . . .| 60 | 70 |
|Caporal maggiore,sottocapo, 1ª aviere| 65 | 70 |
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NOTA - La retribuzione mensile del sergente assunta come
indice di riferimento si considera costituita dallo stipendio
mensile iniziale lordo e dall'indennità integrativa speciale
nella misura mensile vigente per i dipendenti dello Stato al 1°
gennaio di ogni anno.
Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle
cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che
si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire
duecentocinquanta.
Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella si applicano
anche agli allievi delle Accademie militari, agli allievi delle
scuole sottufficiali, agli allievi carabinieri.
Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più
favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22
maggio 1969, n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si
applicano le norme di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.
Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non si
applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali viene
corrisposto il trattamento economico spettante al militare di
truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di
età.
Agg. G.U. 27/04/2004