GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 96 DEL 26/4/1990



L. 19 aprile 1990, n. 84. Agg. G.U. 12/06/2004
Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del 
rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto 
unico europeo: primi interventi. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 aprile 1990, n. 96. 
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente 
circolare: 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 marzo 1996, n. 12. 
 



1. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti 
centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi 
nell'ambito delle attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, 
inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali. 
2. Il programma è finalizzato: 
a) all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo 
criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico-artistici, 
architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico, 
etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono 
una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura; 
b) all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di 
rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con 
relativa banca dati; 
c) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio. 
3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale 
della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono 
assimilabili a merci. 
4. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano. 
5. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni 
dalla sua approvazione e inviato alle competenti commissioni parlamentari. 
6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del 
presente articolo è riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello 
stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. 
7. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 
della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze 
competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno 
materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di 
recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e 
da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica. 
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2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 della presente legge è attuato mediante 
progetti organici eventualmente articolati in sottoprogetti. 
2. I progetti esecutivi sono presentati dai competenti organi centrali o 
periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e, tramite questi, 
dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati, secondo le modalità, i tempi e 
le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di 
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. 
3. I progetti prevederanno la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali 
e scientifici derivati dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (2). 

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al 
comma 2 del presente articolo, il Ministro per i beni culturali e ambientali, 
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa 
istruttoria da parte dei competenti istituti centrali e dell'Ufficio centrale 
per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal 
programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti rispondenti alle finalità 
medesime. 
5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti commissioni 
parlamentari. 
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 



3. 1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono 
essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e 
ambientali e idonei soggetti pubblici e privati. 
2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che 
abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso 
gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei 
progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (2). 
3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti 
istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e 
ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di università, di 
istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni. 
4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovraintende e 
coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio 
ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. 
L'Istituto centrale del restauro sovraintende e coordina la realizzazione dei 
progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla 
situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto 
centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni 
bibliografiche e l'Istituto centrale per la patologia del libro, nell'ambito 
delle rispettive competenze, sovrintendono e coordinano la realizzazione dei 
progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici 
sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio 
archivistico. 
5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del 
proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il 
Ministero per i beni culturali e ambientali. 
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 



4. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 
130 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al 
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo 
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi per il 
potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, 
catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti 
in attuazione di piani paesistici regionali". 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
 



Agg. G.U. 12/06/2004


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