
L. 9 dicembre 1985, n. 705. Agg. G.U. 09/03/2004 Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2), sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1985, n. 290. Riportato al n. A/LXXXI. Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: - Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 11 marzo 1999, n. 2041; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1. 1. Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2). ------------------------ (2) Riportato al n. A/LXXXI. 2. (3). ------------------------ (3) Modifica il primo e l'ultimo comma dell'art. 5, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 3. (4). ------------------------ (4) Sostituisce il terzo comma e il punto b) del quinto comma dell'art. 11, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 4. (5). ------------------------ (5) Sostituisce con due commi l'ultimo comma dell'art. 12, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 5. (6). I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime di impegno per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime di impegno a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime di impegno a tempo definito. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai professori collocati in aspettativa secondo la disciplina dell'articolo 12, ai quali è però conservato l'elettorato passivo per la formazione delle commissioni di concorso (6/a). ------------------------ (6) Il comma che si omette modifica il primo comma, inserisce un comma dopo il quarto e sostituisce il penultimo comma dell'art. 13, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. (6/a) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, nonché degli artt. 13 e 44, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, vedi la L. 5 agosto 1988, n. 341, riportata al n. A/CX. 6. (7). ------------------------ (7) Sostituisce l'art. 24, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986 n. 49, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 7. L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali. ------------------------ 8. (8). ------------------------ (8) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 37, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. a/LXXXI. 9. L'articolo 50 va interpretato nel senso che l'indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità. ------------------------ 10. L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28. ------------------------ 11. L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37. ------------------------ 12. (9). ------------------------ (9) Sostituisce con quattro commi i commi quarto e quinto dell'art. 91, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 13. (10). ------------------------ (10) Aggiunge l'art. 91-bis al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 14. (11). ------------------------ (11) Aggiunge un comma all'art. 98, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 15. (12). ------------------------ (12) Aggiunge un comma all'art. 109, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 16. (13). ------------------------ (13) Aggiunge un comma all'art. 110, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. 17. (14). ------------------------ (14) Aggiunge due commi all'art. 120, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, riportato al n. A/LXXXI. Vedi anche, l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 18. I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà. La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo. Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. ------------------------ 19. I limiti di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro. ------------------------ 20. Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni. I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2. La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103. I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali. In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate. ------------------------ 21. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Agg. G.U. 09/03/2004