GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 109 DEL 13/5/1987



L. 16 aprile 1987, n. 183    Agg. G.U. 04/06/2005
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi 
comunitari. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O. 
Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato. 
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente 
istruzione: 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 
2002, n. 525. 
 



TITOLO I 
Organi del coordinamento delle politiche comunitarie 
1. Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee e per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
direttive comunitarie è costituito il Dipartimento per il coordinamento delle 
politiche comunitarie che si avvarrà delle strutture e del personale specificati 
nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto del Presidente della 
Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, adottata su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti 
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per la gestione 
amministrativa degli affari di competenza nonché la dotazione organica e le 
relative modalità per la copertura dei posti nell'ambito della dotazione 
organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
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2. Competenze del comitato interministeriale per la programmazione economica. 
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve 
le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'azione necessaria 
per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie: 
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la 
programmazione economica nazionale; 
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede 
comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa 
interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio 
comunitario (1/b); 
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia 
comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, 
dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa. 
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, 
nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il 
coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale 
per la politica economica estera (CIPES). 
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa 
parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del comitato 
interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali 
comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col 
suddetto Ministro. 
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(1/b) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica delle funzioni già spettanti ai CIPE, di cui alla 
presente lettera, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999. 
 



3. Bilancio e programmazione comunitari. 
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 
il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto 
preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno 
finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle 
politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote 
finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo 
di rotazione, di cui all'articolo 5. 
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro 
il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari 
da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal 
fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia. 
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4. Comitato consultivo. 
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato 
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per 
il coordinamento delle politiche comunitarie e composto da funzionari di 
qualifica non inferiore a dirigente generale, in rappresentanza delle rispettive 
amministrazioni, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai 
Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle 
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con 
l'estero, della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento 
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato fanno 
altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere generale dello 
Stato, o funzionari da essi delegati, nonché rappresentanti di altri Ministeri 
eventualmente interessati in relazione a specifici argomenti oggetto di esame. 
2. Il comitato consultivo ha compiti di: 
a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere giuridico, 
amministrativo, economico e finanziario concernenti le attività comunitarie, le 
norme relative ed i loro riflessi nell'ordinamento, nelle iniziative e nei 
programmi interni di carattere economico e sociale; 
b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto e 
coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse 
complementari, nonché per la rapida attuazione delle norme comunitarie. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il 
coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con proprio decreto alla 
costituzione della segreteria permanente del comitato con personale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri oppure comandato dai Ministeri di cui al 
comma 1. 
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5. Fondo di rotazione. 
1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello 
Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori 
bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (2). 
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto 
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato 
denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie", nel quale sono versate: 
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 
(3), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del 
fondo di cui al comma 1; 
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e 
sovvenzioni a favore dell'Italia; 
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base 
delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle 
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse 
finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; 
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio 
dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7. 
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità 
europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla 
legge 26 novembre 1975, n. 748 (5) (5/a). 
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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(3) Riportata al n. F/XIV. 
(4) Riportato al n. F/IV. 
(5) Riportata al n. F/X. 
(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 
19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, 
l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e l'art. 2-bis, D.L. 
14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 



6. Erogazioni del fondo. 
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5, su richiesta delle competenti 
amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni pubbliche ed 
agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico 
del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria 
e può altresì concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi 
medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, 
anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle 
Comunità europee. 
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma 1, erogato a 
ciascun operatore pubblico o privato, non può superare il 90 per cento di quanto 
complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. Al 
relativo saldo a conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della 
certificazione, da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta 
attuazione del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto 
l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione sopraindicata. 
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o 
espressamente prorogato, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al 
recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e 
anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto 
in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del 
recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme 
vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato. 
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli organismi di cui 
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 
321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5). 
------------------------ 
(4) Riportato al n. F/IV. 
(5) Riportata al n. F/X. 
 



7. Informazione finanziaria. 
1. Il fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, assicura la raccolta e la 
elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari delle Comunità 
europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali ad essi collegati. 
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo di rotazione, a cura 
della rappresentanza permanente di Italia presso le Comunità europee e di tutte 
le amministrazioni ed enti interessati, i dati ed ogni altro utile elemento 
relativo ai flussi finanziari, di cui allo stesso comma 1. 
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura di tutte le 
amministrazioni statali, regionali e delle province autonome, competenti 
all'attuazione delle politiche comunitarie, gli elementi relativi alle 
provvidenze comunitarie ed a quelle interne ad esse collegate, distintamente per 
ciascuno dei fondi comunitari cui fanno capo, con indicazione delle azioni 
finanziate, dei destinatari, dello stato dei progetti e di ogni altra utile 
notizia. 
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta e di elaborazione 
dei dati saranno rese note alle amministrazioni ed agli enti interessati dal 
fondo di rotazione, che curerà all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la 
Commissione delle Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute 
necessarie. 
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino del fondo di 
rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza dei fondi e i finanziamenti 
erogati. 
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8. Regolamento del fondo di rotazione. 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato con 
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro 
delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, il regolamento del 
fondo di rotazione di cui all'art. 5, per la determinazione, secondo criteri di 
efficienza, della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative 
concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva (5/b). 
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque anni prorogabile 
una sola volta fino a dieci anni, un funzionario con qualifica di dirigente 
generale appartenente al ruolo dei servizi centrali del Ministero del tesoro - 
Ragioneria generale dello Stato, nominato dal Ministro del tesoro e collocato 
fuori ruolo. Detto funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due 
primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali del 
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (5/c). 
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate al quadro I 
della tabella 7 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1972, n. 748 (5/d). 
4. È destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale della Ragioneria 
generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato col decreto indicato 
nel comma 1. In non più del 50 per cento dei posti previsti per tale organico 
può essere utilizzato personale comandato da altre amministrazioni statali 
interessate. 
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(5/b) Vedi il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, riportato al n. F/XXVIII. 
(5/c) Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce 
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 
(5/d) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 



TITOLO II 
Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno 
9. Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento, alle regioni ed 
alle province autonome. 
[1. I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle 
Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle regioni anche a statuto 
speciale ed alle province autonome dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie. 
2. Le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare al Governo 
osservazioni] (6). 
------------------------ 
(6) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. 
G/VII. 
 



10. Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento, alle regioni ed 
alle province autonome. 
[1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il 
coordina mento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica 
della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne dà comunicazione alle 
Camere, nonché, per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto 
speciale ed alle province autonome. 
2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle 
Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento 
interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria (6/a)] 
(6). 
------------------------ 
(6/a) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. 
A/XLIV. 
(6) Articolo abrogato dall'art. 13, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata al n. 
G/VII. 
 



11. Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari. 
[1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria 
non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, 
ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o 
altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i 
procedimenti previsti per l'adozione degli stessi] (7). 
------------------------ 
(7) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11. 
 



12. Attuazione legislativa di atti normativi comunitari. 
[1. Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria riguarda 
materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge o se comunque 
esso ritiene di conformare alla stessa l'ordinamento interno con norme di legge, 
predispone nel più breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale 
sono stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme di 
principio e viene indicato se, per specifiche materie già disciplinate con legge 
e non coperte da riserva di legge, l'attuazione nell'ordinamento interno delle 
raccomandazioni o direttive comunitarie debba avvenire nei modi di cui 
all'articolo 11. 
2. I disegni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione del Consiglio dei 
ministri sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee. 
3. Le regioni trasmettono al Governo i disegni di legge di attuazione di 
raccomandazioni e direttive comunitarie, per la necessaria comunicazione alla 
Commissione delle Comunità europee] (6/b). 
------------------------ 
(6/b) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. 
 



13. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano. 
[1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle 
raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti 
dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato di 
cui al comma 1 dell'articolo 12] (6/b). 
------------------------ 
(6/b) Abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86, riportata al n. A/XLIV. 
 



TITOLO III 
Conferimento di forza di legge a direttive. Delega legislativa. Adeguamenti 
tecnici 
14. Conferimento di forza di legge ad alcune direttive. 
1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica europea, indicate 
nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto 
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui 
delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di 
attuazione delle direttive di cui al comma 1. 
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15. Delega legislativa. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, 
le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica 
europea indicate negli elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge, secondo i 
principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad 
integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli 
articoli successivi. 
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli 
affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro 
e con i Ministri preposti alle altre Amministrazioni interessate. 
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle 
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni 
dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in 
mancanza di detto parere. 
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16. Principi e criteri direttivi della delega legislativa. 
1. I decreti delegati di cui all'articolo 15 sono informati ai seguenti principi 
e criteri direttivi: 
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione dei 
decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie 
strutture amministrative di cui attualmente dispongono; 
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto ordinario 
dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 
616, e le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province 
autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari; 
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza delle 
disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme penali vigenti, 
norme contenenti le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per 
le eventuali infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, 
rispettivamente, della pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque 
milioni e dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni o 
dell'arresto fino a tre anni. A tali fini: 
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive saranno di 
regola previste sanzioni amministrative; 
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle 
norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento 
interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 (8), e siano comunque di particolare gravità 
avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo provocato. 
------------------------ 
(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
 



17. Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità. 
1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità, di cui all'elenco "B" 
allegato alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri, 
aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive: 
a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso zootecnico, i 
decreti saranno informati all'esigenza di perseguire una più efficiente tutela 
economica degli allevatori ed a fissare idonee garanzie sanitarie per gli 
alimenti destinati agli animali evitando che contengano sostanze particolari che 
possano risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti si 
provvederà: 
1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente 
miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali; 
2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli additivi 
opportunamente ripartiti per categorie; 
3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese ad evitare 
possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi per la presenza di 
agenti patogeni; 
4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo; 
b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso umano e gli 
scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e di animali, i decreti 
provvederanno a stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana e del 
patrimonio zootecnico, nonché a disporre efficaci e tempestive misure di 
vigilanza, provvedendo anche a semplificare i sistemi di controllo necessari 
allo scopo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
18. Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia della salute umana e 
di protezione dell'ambiente. 
1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana e di 
protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato alla presente legge, 
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi, aggiuntivi a quelli 
contenuti nelle singole direttive: 
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e preparati 
pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana anche con 
idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori; 
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa degli interessi 
fondamentali della collettività e della qualità della vita; difendere, 
conservare e valorizzare le risorse e il patrimonio naturali prescrivendo: 
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale; 
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente; 
3) adeguate misure di vigilanza e controllo. 
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19. Commissione per il recepimento delle normative comunitarie. 
1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è 
autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il 
coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del 
Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un 
magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie. 
2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al comma 1 sarà 
corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per il 
coordinamento delle politiche comunitarie di concerto con il Ministro del 
tesoro. 
3. Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento di lire 60 milioni sul 
capitolo 6921 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - rubrica 37 - per l'esercizio finanziario 1987, mediante 
corrispondente riduzione della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica 
stessa (8/a). 
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(8/a) Vedi, anche, l'art. 76, L. 19 febbraio 1992, n. 142, riportata al n. G/IV. 

 



20. Adeguamenti tecnici. 
[1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che 
saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino 
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della 
Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale. 
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti 
adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento] (8/b). 
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(8/b) Articolo abrogato dall'art. 22, L. 4 febbraio 2005, n. 11. 
 



TITOFLO IV 
Norme finali 
21. Misure di intervento finanziario. 
1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di 
intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti 
nell'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si 
provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5. 
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22. Abrogazione di norme. 
1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili con le 
disposizioni della presente legge. 
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Allegato 
ELENCO A 
(articolo 14, comma 1) 
79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni 
sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (9). 
81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica la direttiva 
79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per 
cantieri (9). 
82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica la direttiva 
75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti di 
merci combinati strada-ferrovia tra Stati membri. 
82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti tecnici 
per le navi della navigazione interna. 
82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica la direttiva 
78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il 
riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non 
industriali nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del 
calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali. 
83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori 
agricoli o forestali a ruote. 
83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che modifica la direttiva 
71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo 
metrologico. 
83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda modifica 
della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato, parzialmente o 
totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. 
84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni 
comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione (10). 
84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (11). 
84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli 
apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e 
di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di 
questi ultimi. 
84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti con 
combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua calda ad 
uso sanitario. 
84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni in materia di 
attrezzature e macchine per cantieri edili. 
84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei motocompressori (12). 
84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
delle gru a torre (12). 
84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei gruppi elettrogeni di saldatura (12). 
84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei gruppi elettrogeni (12). 
84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei martelli demolitori azionati a mano (12). 
84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei tosaerba. 
84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in 
medicina umana e veterinaria. 
84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione 
dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada. 
85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi, alle 
dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 

85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella 
benzina. 
85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i problemi sanitari 
e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato 
termicamente. 
85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni 
sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (12). 
85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei motocompressori (12). 
85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei gruppi elettrogeni di saldatura (12). 
85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei gruppi elettrogeni (12). 
85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua al progresso 
tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso 
dei martelli demolitori azionati a mano (12). 
85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica la direttiva 
77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in 
materia di estratti di caffè e di estratti di cicoria. 
86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda modifica della 
direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai detergenti. 
86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la direttiva 
80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti 
in imballaggi preconfezionati. 
86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita la 
commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, 
oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o 
"sementi certificate". 
86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica talune direttive 
riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di 
moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo. 
86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica la direttiva 
79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati 
al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità. 
86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli 
autoveicoli (12/a). 
86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di 
ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri. 
86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di protezione in caso di 
caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri. 
86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento al 
progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (13). 
86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica la direttiva 
85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche 
tecniche di taluni veicoli stradali. 
86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernente la prima fase del 
reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di 
telecomunicazioni. 
------------------------ 
(9) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(9) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(10) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 586 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. 
(11) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Il relativo regolamento è stato 
approvato con D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 (Gazz. Uff. 3 maggio 1994, n. 101). 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12) Con D.M. 28 novembre 1987, n. 588 (Gazz. Uff. 28 marzo 1988, n. 73, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(12/a) Con D.M. 12 settembre 1988, n. 435 (Gazz. Uff. 13 ottobre 1988, n. 241) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. Successivamente il citato D.M. n. 
588 del 1987 è stato abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. 
(13) Con D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 (Gazz. Uff. 25 marzo 1988, n. 71, S.O.) è 
stata data attuazione alla presente direttiva. 
 



Allegato 
ELENCO B 
AGRICOLTURA E SANITA' 
(articolo 15, comma 1) 
71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a problemi sanitari 
in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile. 
74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di 
quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti 
per gli animali. 
77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari 
in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne. 
77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla 
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali. 
79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 
77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli 
animali. 
79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla 
commercializzazione degli alimenti composti per animali. 
79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica 
l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla 
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali. 
80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 
72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 
intracomunitari di carni fresche. 
80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 
77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di 
prodotti a base di carne. 
80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi di 
polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni. 
80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di 
volatili da cortile. 
80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 
74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i 
prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali. 
80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica 
l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla 
commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. 
80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica 
l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla 
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali. 
80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni 
casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti 
non chiusi. 
80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica 
l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla 
commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. 
80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa alla bollatura 
sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile. 
80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica la direttiva 
80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa dei suini e la peste 
suina classica. 
82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di 
ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione 
degli alimenti composti per gli animali familiari. 
82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica 
l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla 
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali. 
82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica 
l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla 
commercializzazione degli alimenti composti per gli animali. 
83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza 
direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio 
relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali. 
83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe alla 
direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate 
alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è 
minima. 
83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e 
caseinati) destinate all'alimentazione umana. 
84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica gli allegati 
della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine 
all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali 
domestici della specie suina. 
84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica la direttiva 
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di 
volatili da cortile. 
84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di 
volatili da cortile. 
84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica la direttiva 
64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla brucellosi, la prova 
all'antigene di brucella tamponato, la prova di microagglutinazione e la prova 
dell'anello di latte che vengono effettuate su campioni di latte. 
85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio 1985 che 
modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli 
additivi nell'alimentazione degli animali. 
85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio 1985 che 
modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli 
additivi nell'alimentazione degli animali. 
85/320 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina 
classica e alla peste suina africana. 
85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina 
africana. 
85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di 
carni fresche. 
85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di 
volatili da cortile. 
85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di 
carni fresche. 
85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di 
volatili da cortile. 
85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica la direttiva 
77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di 
prodotti a base di carne. 
85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica la direttiva 
77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di 
prodotti a base di carne. 
85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno 1985 che modifica 
gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi 
nell'alimentazione degli animali. 
85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica gli allegati 
della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli 
animali. 
85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985 che modifica 
l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti 
impiegati nell'alimentazione degli animali. 
86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce le norme minime 
per la protezione delle galline ovaiole in batteria. 
86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa il metodo di 
calcolo del valore energetico degli alimenti composti destinati al pollame. 
86/354 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 
74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i 
prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, la direttiva 77/101/ CEE 
relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la 
direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti 
per gli animali. 
86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica gli allegati 
della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi 
nell'alimentazione degli animali. 
------------------------ 
 



Allegato 
ELENCO C 
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA 
E TUTELA DEL CONSUMATORE 
(articolo 15, comma 1) 
78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, 
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari). 
80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle 
acque destinate al consumo umano. 
80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori limite e ai 
valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in 
sospensione. 
81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la direttiva 
78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri 
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati 
pericolosi (antiparassitari). 
82/501 Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti 
rilevanti connessi con determinate attività industriali. 
82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente un valore limite 
per il piombo contenuto nell'atmosfera. 
83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta modifica 
(amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle 
restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e 
preparati pericolosi. 
84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua la direttiva 
78/631/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura 
dei preparati pericolosi (antiparassitari). 
84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro 
l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali. 
85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità 
atmosferica per il biossido di azoto. 
85/374 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. 
85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante sesta modifica 
(PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri 
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 
talune sostanze e preparati pericolosi. 
85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima modifica 
(amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 
talune sostanze e preparati pericolosi. 
86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e 
gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che 
figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE. 
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Agg. G.U. 04/06/2005
 

fp05-gr05