GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 185 DELL' 8/8/1988





D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. Agg. G.U. 30/01/2007
Procedure per l'attuazione del principio di mobilità
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 1988, n. 185.
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 3 gennaio 1996, n. 19; Circ. 22 gennaio 1996, n. 
10573; Circ. 22 marzo 1996, n. 519; Circ. 29 marzo 1996, n. 2095; Circ. 2 maggio 
1996, n. 3086; Circ. 5 settembre 1996, n. 3768; Circ. 22 ottobre 1996, n. 4619.
 





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1968 
(registrato dalla Corte dei conti il 18 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 
73, foglio n. 31, con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza 
portafoglio, è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 
1988 (registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 
Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è 
stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra 
l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 
marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi 
da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con 
particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 6 sulla mobilità; 
Visto l'art. 24, commi 2, 17, 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
Visto l'art. 12 dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90; 
Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 29 
giugno 1988, con la quale è stata deliberata la predisposizione di un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri inteso a disciplinare la mobilità del 
"personale pubblico"; 
Considerato che, in attesa della determinazione delle dotazioni organiche anche 
territoriali previste dall'art. 12 dal citato accordo intercompartimentale per 
il triennio 1988-90, occorre attuare processi di mobilità, anche in via 
sperimentale, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, al fine di una 
migliore ridistribuzione del personale; 
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, con la 
quale sono state approvate le disposizioni del presente provvedimento, anche 
come atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed agli enti da esse 
dipendenti, ai sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382; 
Decreta: 



 





1.  1. In attesa della determinazione definitiva delle dotazioni organiche anche 
territoriali previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
di recepimento dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90, 
sottoscritto il 29 luglio 1988, i trasferimenti ad altre amministrazioni del 
personale rientrante nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 
93, sono attuati, anche in via sperimentale, secondo le procedure di cui ai 
successivi articoli. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le 
amministrazioni pubbliche non avranno provveduto agli adempimenti di cui ai 
successivi articoli 2, 3, 4 e 5, non sono concesse autorizzazioni all'assunzione 
di personale, salvo quelle previste per le categorie protette. 



 





2.  1. Le amministrazioni pubbliche procedono alla rilevazione della consistenza 
numerica del personale in servizio, ivi compreso il personale dirigenziale - 
distinto in personale di ruolo, non di ruolo, comandato e fuori ruolo, nonché 
per qualifica funzionale o categoria e profilo professionale - alla data di 
entrata in vigore del presente decreto presso la sede centrale e, per le 
pubbliche amministrazioni con articolazioni periferiche, presso ciascun ufficio 
di ogni sede periferica e con dati aggregati a livello provinciale. 



 





3.  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le 
pubbliche amministrazioni definiscono, nel rispetto delle norme vigenti, con 
provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni 
organiche provvisorie anche territoriali di ufficio. 
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, i competenti organi delle singole 
amministrazioni, previo giudizio di congruità in ordine a quanto previsto dal 
comma 1, sotto la propria responsabilità, comunicano alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le situazioni di 
esubero e di carenza di personale, per ogni circoscrizione provinciale e sede, 
distinto per qualifica o categoria e profilo professionale, evidenziando altresì 
le situazioni relative a posizioni non di ruolo, comando e fuori ruolo. 
3. Le amministrazioni hanno altresì l'obbligo di dare comunicazione al personale 
interessato dell'appartenenza a profili professionali risultanti in esubero. 
4. Del mancato adempimento nei tempi previsti nei commi precedenti, è investito 
il Consiglio dei Ministri per i conseguenti provvedimenti. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
4.  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
pubblica provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dei posti vacanti comunicati dalle singole amministrazioni ai sensi del 
precedente art. 3. 
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione delle vacanze, il 
personale risultato in esubero in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 o che si prevede 
risulti tale nel corso del 1989, fa pervenire alle amministrazioni di 
appartenenza ed alle amministrazioni presso cui intende trasferirsi, anche di 
comparto diverso, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, domanda di mobilità per i posti vacanti, 
in relazione alla qualifica funzionale o categoria e profilo professionale 
corrispondente (4). 
3. Le corrispondenze fra profili professionali diversi sono dichiarate dal 
Dipartimento della funzione pubblica in sede di pubblicazione delle vacanze, 
sentito le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale. 
4. Le amministrazioni alle quali si fa domanda di trasferimento procedono alla 
formazione di apposite graduatorie ed alla assegnazione della sede, tenendo 
conto, secondo punteggi che saranno definiti in sede di consiglio di 
amministrazione o altro organo similare previsto dai rispettivi ordinamenti con 
valenza consultiva, dei requisiti degli aspiranti secondo il seguente ordine di 
priorità; 
a) posizione soprannumeraria; 
b) posizione di comando e fuori ruolo presso l'amministrazione prescelta 
dall'interessato; 
c) condizioni di famiglia; 
d) necessità di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; 
e) anzianità di servizio; 
f) titoli di studio e di formazione ed aggiornamento professionale. 
5. In ogni caso, nelle graduatorie di cui al comma 4 si dà precedenza 
nell'ordine: 
a) ai dipendenti della stessa amministrazione; 
b) ai dipendenti di amministrazioni dello stesso comparto; 
c) dipendenti di amministrazioni di comparti diversi. 
6. Il personale i cui profitti professionali o qualifiche funzionali o categorie 
risultino in esubero dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi 
precedenti è soggetto a mobilità di ufficio disposta, nell'ambito della stessa 
amministrazione, in base alle norme del rispettivo ordinamento e, tra diverse 
amministrazioni anche di altro comparto, dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica secondo criteri definiti entro 
il 31 dicembre 1988 d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente 
rappresentative su base nazionale, con assegnazione delle sedi secondo le 
seguenti priorità: nell'ambito provinciale, di province viciniori, della stessa 
regione, delle regioni viciniori e nell'intero territorio nazionale. 



(4)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.C.M. 1° marzo 1989, n. 96 (Gazz. 
Uff. 18 marzo 1989, n. 65), entrato in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
 





5.  1. Le amministrazioni pubbliche, entro trenta giorni dalla formazione ed 
approvazione, secondo i rispettivi ordinamenti, della graduatoria, provvedono 
alla assegnazione delle sedi, comunicandola agli interessati ed 
all'amministrazione di loro appartenenza. 
2. Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente 
nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più 
favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento 
mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento 
economico previsto per la qualifica di inquadramento. Ove necessario, le 
amministrazioni presso cui il personale viene trasferito provvedono a farlo 
partecipare ad appositi corsi di riqualificazione. Il trattamento di previdenza 
e quiescenza sarà disciplinato con atto legislativo da emanarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
3. Concluse le operazioni di cui agli articoli precedenti ed in relazione ai 
posti vacanti, le amministrazioni attivano, secondo i rispettivi ordinamenti, le 
procedure di reclutamento mediante concorsi pubblici o ricorso alle sezioni 
circoscrizionali dell'impiego, in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 
febbraio 1987, n. 56. 



 





6.  1. Il personale comunque trasferito ai sensi degli articoli precedenti e 
quello di nuova assunzione non può essere destinato, se non per inderogabili 
esigenze di servizio, ad altra sede di servizio prima che siano trascorsi cinque 
anni. 



 





7.  1. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di 
cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre 
amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di 
compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, 
previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di 
destinazione. 



 





8.  1. Definiti i carichi funzionali di lavoro e le conseguenti dotazioni 
organiche di cui all'art. 12 del citato accordo intercompartimentale per il 
triennio 1988-1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con 
decreto alla regolamentazione definitiva dei processi di mobilità. 



 





9.  1. Restano ferme le normative vigenti sui trasferimenti di ufficio dei 
singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio. 



 





10.  1. Le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono linee di 
indirizzo e coordinamento per le regioni e per gli enti da esse dipendenti ai 
sensi della legge 22 luglio 1975, n. 382. 



 





11.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 



 


fp07-gr07