
D.M. 30 dicembre 1983. Agg. G.U. 09/03/2004 Fissazione del termine per la presentazione delle domande per il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 1984, n. 78. Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 120, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica"; Veduto, in particolare, l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, in virtù del quale gli aventi titolo a partecipare al giudizio idoneativo per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, che non hanno superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità, possono chiedere di passare ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca; Veduto il secondo comma del citato art. 120 che demanda al Ministero della pubblica istruzione l'avvio della procedura per tale passaggio; Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Decreta: ------------------------ Articolo 1 Presentazione delle domande - Termini. Ai fini del passaggio ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, i candidati che non abbiano superato o che non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità di cui agli articoli 50 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, debbono presentare apposita domanda nel termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. ------------------------ Articolo 2 Modalità. Le domande di passaggio, redatte in carta legale da L. 3.000, devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione V - Viale Trastevere n. 76 - 00152 Roma. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Nella domanda i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità: 1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito); 2) il luogo e la data di nascita; 3) la residenza; 4) la cittadinanza; 5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura; 7) il titolo in virtù del quale avrebbero potuto partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari; 8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 10) l'impegno a restare, in caso di inquadramento, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio. Dovranno, inoltre, essere indicati: a) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente bando; b) le amministrazioni statali pubbliche (con un massimo di tre preferenze) presso le quali si chiede il passaggio. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza o da un funzionario delegato dal sindaco o da un funzionario responsabile ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. ------------------------ Articolo 3 Documentazione. A pena di esclusione, alla domanda deve essere allegato un attestato del rettore che comprovi l'attività svolta, la preparazione professionale acquisita nell'Università, l'anzianità di servizio nella qualifica che ha dato titolo a partecipare al giudizio di idoneità a professore associato o a ricercatore universitario, qualifica che va espressamente indicata. Nel caso di pluralità di titoli, dovrà risultare anche l'anzianità maturata in ciascuno di essi. Coloro i quali chiedono il passaggio nelle scuole, se ne sono in possesso, debbono presentare il certificato attestante la conseguita abilitazione all'insegnamento. ------------------------ Articolo 4 Giudizio di coerenza e passaggio ad altra amministrazione. Con successivo provvedimento, da emanare di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, saranno determinati i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione per un numero di posti, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche, pari a quelle degli aspiranti. Il passaggio avverrà previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti alla amministrazione e da un professore universitario ordinario che la presiede. Detta commissione sulla base dell'attestato del rettore accerterà la coerenza dell'attività svolta e della preparazione acquisita dal candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio nell'amministrazione prescelta. L'anzianità di servizio nell'Università determinerà anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento esime, ai fini del passaggio nelle scuole, dal giudizio di coerenza. Agg. G.U. 09/03/2004