D.M. 14 giugno 1989, n. 236. Agg. G.U. 27/04/2004
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e
la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.
Per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici vedi il regolamento approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n.
503.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
Visto l'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Visto l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
Udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
emana il seguente decreto:
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Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata
Capo I
Generalità
Articolo 1
Campo di applicazione.
Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi
quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di
nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e
2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.
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Articolo 2
Definizioni.
Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed
in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura
utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in
particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a
consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di
autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente
connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale,
ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente
connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che
servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti,
di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti
tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue
singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne
spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi
di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi
di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la
funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio
costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento
definita al titolo IV, art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere
gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive
modificazioni.
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Capo II
Criteri di progettazione
Articolo 3
Criteri generali di progettazione.
3.1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli
di qualità dello spazio costruito.
L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale
fruizione nell'immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte
più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque
ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente
suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in
livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità
differita.
3.2. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un
percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite
capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita
la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro
installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in
tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il
terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3. Devono inoltre essere accessibili:
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale
sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento.
Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle
richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul
collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4. Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere
visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il
requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un
servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità
immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso,
temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di
ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno
una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili;
deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei
servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della
visitabilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un
numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo
determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto, il requisito della visitabilità si
intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle
funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito
della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti
spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi
svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista
l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta
inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se
sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette
alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto
il solo requisito dell'adattabilità;
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di
parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito
dell'adattabilità.
3.5. Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere
adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta
l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal
presente decreto.
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Articolo 4
Criteri di progettazione per l'accessibilità.
4.1. Unità ambientali e loro componenti
4.1.1. Porte.
Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente
manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche
da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti
e retrostanti devono essere complanari.
Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto
al tipo di apertura.
Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una
unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi
siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su
sedia a ruote. Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve
essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati
di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre
devono essere evitate le non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte
vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di
opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente
curvate ed arrotondate.
(Per le specifiche vedi 8.1.1.).
4.1.2. Pavimenti.
I pavimenti devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle
parti comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite
rampe con pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di
una persona su sedia a ruote.
Nel primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo
spigolo di eventuali soglie deve essere arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara
individuazione dei percorsi, eventualmente mediante un'adeguata differenziazione
nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno, ecc.; gli
zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.
(Per le specifiche vedi 8.1.2.).
4.1.3. Infissi esterni.
Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili
anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e
percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve
pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la
visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.3.).
4.1.4. Arredi fissi.
La disposizione degli arredi fissi nell'unità ambientale deve essere tale da
consentire il transito della persona su sedia a ruote e l'agevole utilizzabilità
di tutte le attrezzature in essa contenute. Dev'essere data preferenza ad arredi
non taglienti e privi di spigoli vivi.
Le cassette per la posta devono essere ubicate ad una altezza tale da
permetterne un uso agevole anche a persona su sedia a ruote.
Per assicurare l'accessibilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte
o impedite capacità motorie.
In particolare:
i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni del
pubblico devono essere predisposti in modo che almeno una parte di essi sia
utilizzabile da persona su sedia a ruote, permettendole di espletare tutti i
servizi;
nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ecc.,
occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da garantire il
passaggio di una sedia a ruote;
eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere
temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su
sedia a ruote;
ove necessario deve essere predisposto un idoneo spazio d'attesa con posti a
sedere.
(Per le specifiche vedi 8.1.4.).
4.1.5. Terminali degli impianti.
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e
condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono
essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un
uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre,
essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed
essere protetti dal danneggiamento per urto.
(Per le specifiche vedi 8.1.5.).
4.1.6. Servizi igienici.
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti
spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli
apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza
e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla
lavatrice;
lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo,
che deve essere del tipo a mensola;
la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in
prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con
erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a
porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6.).
4.1.7. Cucine.
Nelle cucine gli apparecchi, e quindi i relativi punti di erogazione, devono
essere preferibilmente disposti sulla stessa parete o su pareti contigue. Al di
sotto dei principali apparecchi e del piano di lavoro va previsto un vano vuoto
per consentire un agevole accostamento anche da parte della persona su sedia a
ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.7.).
4.1.8. Balconi e terrazze.
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve
presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona
su sedia a ruote. È vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a
pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote.
Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve
avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a
ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale
anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di
sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.8.).
4.1.9. Percorsi orizzontali.
Corridoi e passaggi devono presentare andamento quanto più possibile continuo e
con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste
devono essere superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il
facile accesso alle unità ambientali da esso servite e, in punti non
eccessivamente distanti tra loro, essere tale da consentire l'inversione di
direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale
scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una
piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei
collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti,
esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
(Per le specifiche vedi 8.1.9.).
4.1.10. Scale.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro
sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione
del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa
di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono
contenere possibilmente lo stesso numero dei gradini, caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata.
Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di
adeguata profondità.
I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta
preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli
arrotondati.
Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il
vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e
realizzati con materiale resistente e non tagliente.
Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i
seguenti ulteriori requisiti:
1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio
contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una
inclinazione massima del 15lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve
interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo
corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di
una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al
buio e disposto su ogni pianerottolo;
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non
vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.1.10.).
4.1.11. Rampe.
La pendenza di una rampa va definita in rapporto alla capacità di una persona su
sedia a ruote di superarla e di percorrerla senza affaticamento anche in
relazione alla lunghezza della stessa. Si devono interporre ripiani orizzontali
di riposo per rampe particolarmente lunghe. Valgono in generale per le rampe
accorgimenti analoghi a quelli definiti per le scale.
(Per le specifiche vedi 8.1.11.).
4.1.12. Ascensore.
L'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso
da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono
essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla
sedia a ruote.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come
cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della
chiusura in caso di ostruzione del vano porta.
I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo
accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di
fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed
esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su
sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti.
Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello
d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno
della chiamata di allarme, una luce di emergenza.
Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una
profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre
necessarie all'accesso.
Deve essere garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento
della cabina con quello del pianerottolo.
Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un
dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme.
(Per le specifiche vedi 8.1.12.).
4.1.13. Servoscala e piattaforma elevatrice.
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a
consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di
un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli
interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.
Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono
essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13.; devono garantire un
agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a
ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone
trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura
in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi
anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a
garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.
Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la
pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di arrivo,
deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso o uscita da
parte di una persona su sedia a ruote.
(Per le specifiche vedi 8.1.13.).
4.1.14. Autorimesse.
Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con
gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a
ruote.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone
disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del
disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi
segnali orizzontali e verticali.
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4.2. Spazi esterni
4.2.1. Percorsi.
Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto
almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da
consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e
che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e
dei servizi posti all'esterno, ove previsti.
I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e
regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di
strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza
utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve
essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente
distanti tra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia
a ruote.
Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario
prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata
percezione visiva nonché acustica se percosso con bastone.
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con
lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali
gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello
stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di
pendenza contenuta e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che
consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere
opportunamente segnalate anche ai non vedenti.
(Per le specifiche vedi 8.2.1.).
4.2.2. Pavimentazione.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole.
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione
devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito
di una persona su sedia a ruote.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non
costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.
(Per le specifiche vedi 8.2.2.).
4.2.3. Parcheggi.
Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio
o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve
avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.
(Per le specifiche vedi 8.2.3.).
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4.3. Segnaletica
Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere
installati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di
indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e
che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti
previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie;
in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo
internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo deve essere facilmente
leggibili.
Negli edifici aperti al pubblico deve essere predisposta una adeguata
segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi
necessari per raggiungerle.
Per i non vedenti è opportuno predisporre apparecchi fonici per dette
indicazioni, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille. Per facilitarne
l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in
quantità sufficiente ed in posizione adeguata.
In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente
avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni
acustiche che a quelle visive.
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4.4. Strutture sociali
Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche,
sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle
prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il requisito di
accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende
soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio
è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le
dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più
nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a
ruote devono essere incrementati in proporzione.
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4.5. Edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio
Negli edifici sedi di aziende o imprese soggette al collocamento obbligatorio,
il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatto se sono accessibili
tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi e almeno un servizio
igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre
garantita la fruibilità delle mense, degli spogliatoi, dei luoghi ricreativi e
di tutti i servizi di pertinenza.
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4.6. Raccordi con la normativa antincendio
Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o la visitabilità
deve comunque prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici
accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto
delle vigenti normative, la suddivisione dell'insieme edilizio in "compartimenti
antincendio" piuttosto che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita"
costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o
impedita capacità motoria.
La suddivisione in compartimenti, che costituiscono "luogo sicuro statico" così
come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, recante "termini,
definizioni generali e simboli grafici di prevenzioni incendi" pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1983, n. 339, deve essere effettuata in modo da
prevedere ambienti protetti opportunamente distribuiti ed in numero adeguato,
resistenti al fuoco e facilmente raggiungibili in modo autonomo da parte delle
persone disabili, ove attendere i soccorsi.
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Articolo 5
Criteri di progettazione per la visitabilità.
5.1. RESIDENZA
Nelle unità immobiliari visitabili di edilizia residenziale, di cui all'art. 3,
deve essere consentito l'accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla
zona di soggiorno o di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di
collegamento.
A tal fine si deve assicurare la rispondenza ai criteri di progettazione di cui
ai punti 4.1.1., 4.1.6., 4.1.9., 4.2. e alle relative specifiche dimensionali
e/o soluzioni tecniche.
In particolare per i percorsi orizzontali si vedano anche le soluzioni tecniche
di cui al punto 9.1.1.
5.2. SALE E LUOGHI PER RIUNIONI, SPETTACOLI E RISTORAZIONE
Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere
agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità
motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero
mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.
Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta
zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa
essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro
statico".
In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve inoltre:
essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in
numero pari ad almeno due posti per ogni quattrocento o frazione di quattrocento
posti, con un minimo di due;
essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le
persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni
tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove
previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con
relativo servizio igienico.
Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere
raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle
persone con ridotta o impedita capacità motoria, e deve inoltre essere dotata di
almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.
Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione
tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.
Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli
e ristorazione, si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1.,
4.2. e 4.3., che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti
specifici.
5.3. STRUTTURE RICETTIVE
Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi,
ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di
stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali
stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano
l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
Qualora le stanze non dispongano dei sevizi igienici, deve essere accessibile
sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di
almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o
frazione di 40 in più.
In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione,
sonora e luminosa, di allarme.
La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani
bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di
una via di esodo accessibile.
Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature
comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle
unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.
Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le
prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il
soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.
5.4. LUOGHI PER IL CULTO
I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni
religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato
tramite rampe.
A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e
4.3., atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.
5.5. ALTRI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO
Negli altri luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l'accessibilità agli
spazi di relazione.
A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e
4.3., atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.
Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere
almeno un servizio igienico accessibile.
5.6. ARREDI FISSI
Per assicurare la visitabilità gli arredi fissi non devono costituire ostacolo o
impedimento per lo svolgimento di attività anche da parte di persone con ridotte
o impedite capacità motorie.
A riguardo valgono le prescrizioni di cui al precedente punto 4.1.4.
5.7. VISITABILITÀ CONDIZIONATA
Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che
non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte
rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma
nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche
per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in
prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere
affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978.
------------------------
Articolo 6
Criteri di progettazione per la adattabilità.
6.1. INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE
Gli edifici di nuova edificazione e loro parti si considerano adattabili quando,
tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano né la
struttura portante, né la rete degli impianti comuni, possono essere resi
idonei, a costi contenuti, alle necessità delle persone con ridotta o impedita
capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle
norme relative alla accessibilità.
La progettazione deve garantire l'obiettivo che precede con una particolare
considerazione sia del posizionamento e dimensionamento dei servizi ed ambienti
limitrofi, dei disimpegni e delle porte, sia della futura eventuale dotazione
dei sistemi di sollevamento.
A tale proposito quando all'interno di unità immobiliari a più livelli, per
particolari conformazioni della scala non è possibile ipotizzare l'inserimento
di una servoscala con piattaforma, deve essere previsto uno spazio idoneo per
l'inserimento di una piattaforma elevatrice.
6.2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di
requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando
il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici,
archeologici, storici e culturali.
L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere
la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione
alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in
situazione di emergenza.
------------------------
Capo III
Cogenza delle prescrizioni
Articolo 7
7.1. Le specificazioni contenute nel capo IV, art. 8 hanno valore prescrittivo,
le soluzioni tecniche contenute all'art. 9, anche se non basate su tali
specificazioni, sono ritenute rispondenti ai criteri di progettazione e quindi
accettabili in quanto sopperiscono alle riduzioni dimensionali con particolari
soluzioni spaziali o tecnologiche.
7.2. Tuttavia in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative
alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze
sottointese dai criteri di progettazione.
In questo caso, la dichiarazione, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 9
gennaio 1989, n. 13 deve essere accompagnata da una relazione, corredata da
grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e
l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
7.3. La conformità del progetto alle prescrizioni dettate dal presente decreto,
e l'idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni e alle
soluzioni tecniche di cui sopra sono certificate dal professionista abilitato ai
sensi dell'art. 1 della legge. Il rilascio dell'autorizzazione o della
concessione edilizia è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune competente ad adottare
tali atti.
L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
7.4. Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o
loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono
essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali
tecnici il cui accesso è riservato ai solo addetti specializzati.
7.5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art.
1, comma 3, della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in
caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed
impiantistici.
Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento
autorizzativo previo parere favorevole dell'ufficio tecnico o del tecnico
incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti.
------------------------
Capo IV
Specifiche e soluzioni tecniche
Articolo 8
Specifiche funzionali e dimensionali.
8.0. Generalità
8.0.1. Modalità di misura.
Altezza parapetto:
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita
l'affaccio (copertina, traversa inferiore, infisso, eventuale corrimano o
ringhierino) al piano di calpestio.
Altezza corrimano:
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di
calpestio.
Altezza parapetto o corrimano scale:
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di
un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte
anteriore del gradino stesso.
Lunghezza di una rampa:
Distanza misurata in orizzontale tra due zone in piano dislivellate e raccordate
dalla rampa.
Luce netta porta o porta-finestra:
Larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di
massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90° se incernierata
(larghezza utile di passaggio).
Altezza maniglia:
Distanza misurata in verticale dall'asse di rotazione della manopola, ovvero del
lembo superiore del pomello, al piano di calpestio.
Altezze apparecchi di comando, interruttori, prese, pulsanti:
Distanza misurata in verticale dall'asse del dispositivo di comando al piano di
calpestio.
Altezza citofono:
Distanza misurata in verticale dall'asse dell'elemento grigliato microfonico,
ovvero dal lembo superiore della cornetta mobile, al piano di calpestio.
Altezza telefono a parete e cassetta per lettere:
Distanza misurata in verticale sino al piano di calpestio dell'elemento da
raggiungere, per consentirne l'utilizzo, posto più in alto.
8.0.2. Spazi di manovra con sedia a ruote.
Gli spazi di manovra, atti a consentire determinati spostamenti alla persona su
sedia a ruote, sono i seguenti:
Nei casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non
sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i
seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):
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8.1. Unità ambientali e loro componenti
8.1.1. Porte.
La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità
immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve
essere di almeno 75 cm.
Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel
rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.
L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90
cm).
Devono inoltre essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle
porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm, e gli eventuali vetri siano
collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano del pavimento. L'anta mobile
deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.
Spazi antistanti e retrostanti la porta
(segue 8.1.1 - Porte)
8.1.2. Pavimenti.
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
Ove siano prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni
di cui al successivo punto 8.2.2.
8.1.3. Infissi esterni.
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm
100 e 130; consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere
preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non
superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l'avvertenza, però, per ragioni di
sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e
inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo
vivo della traversa inferiore dell'anta apribile deve essere opportunamente
sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi
esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg
8.
8.1.4. Arredi fissi.
Negli edifici residenziali le cassette per la posta non devono essere collocate
ad una altezza superiore ai 140 cm.
Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un adeguato spazio libero,
eventualmente in ambiente separato, per poter svolgersi una ordinata attesa, nel
quale inoltre possano disporsi un congruo numero di posti a sedere
(preferibilmente sedie separate). La distanza libera anteriormente ad ogni
tavolo deve essere di almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 1,20 m al fine di
consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve essere consentita
un'attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare
l'insorgere di situazioni patologiche di nervosismo e di stanchezza. In tali
luoghi deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in
ambiente separato, dove possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre
possono disporsi un congruo numero di posti a sedere (preferibilmente sedie
separate).
Quando, in funzione di particolari affluenze di pubblico, è necessario prevedere
transenne guida-persone, queste devono essere di lunghezza pari a quella della
coda di persone che viene considerata la media delle grandi affluenze, e di
larghezza utile minima di 0,70 m.
La transenna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di
uscita deve essere interrotta ad una distanza di 1,20 m dal limite di ingombro
del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete.
In ogni caso le transenne guida-persone non devono avere una lunghezza superiore
a 4,00 m.
Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed
avere una altezza al livello del corrimano di 0,90 m.
Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad
altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.
Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene
mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di
utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m dal calpestio.
Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste
all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per
posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a
ruote. A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5. per
quanto applicabili.
8.1.5. Terminali degli impianti.
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto
delle varie utenze, i regolatori di impianti di riscaldamento e di
condizionamento, i campanelli di allarme, il citofono, devono essere posti ad
una altezza compresa tra i 40 e i 140 cm.
Schema delle altezze consigliate per la collocazione di quadri interruttori e
prese
8.1.6. Servizi igienici.
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con
impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di
manovra di cui al punto 8.0.2., l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet,
vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a
ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm
misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca
deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo
deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere
sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a
parete;
i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse
della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40
dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e
il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza-w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete,
si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o
corrimano per consentire il trasferimento;
la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a
telefono.
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo
II, art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e
corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le
caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle
specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione
dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e
installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm
80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a
cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione
della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche
sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di
definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziali nei quali è previsto il requisito della
visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno
il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia
a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di
arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento
laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
8.1.7. Cucine.
Per garantire la manovra e l'uso agevole del lavello e dell'apparecchio di
cottura, questi devono essere previsti con sottostante spazio libero per
un'altezza minima di cm 70 dal calpestio.
In spazi limitati sono da preferirsi porte scorrevoli o a libro.
8.1.8. Balconi e terrazze.
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile
da una sfera di 10 cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere
almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro
140 cm.
8.1.9. Percorsi orizzontali e corridoi.
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere
allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su
sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra). Questi allargamenti devono
di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti
comunque ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
Per le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte devono essere
adottate le soluzioni tecniche di cui al punto 9.1.1, nel rispetto anche dei
sensi di apertura delle porte e degli spazi liberi necessari per il passaggio di
cui al punto 8.1.1; le dimensioni ivi previste devono considerarsi come minimi
accettabili.
8.1.10. Scale.
Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono
avere una larghezza minima di 1,20 m ed avere una pendenza limitata e costante
per l'intero sviluppo della scala. I gradini devono essere caratterizzati da un
corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo 30 cm): la somma tra il
doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a
spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con
esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'oggetto del grado rispetto al sottogrado deve
essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.
Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile
anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo
scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.
Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza
minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere
prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino.
Il corrimano deve essere posto ad un'altezza compresa tra 0,90/1 metro.
Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere
posto ad una altezza di 0,75 m.
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4
cm.
Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico
devono avere una larghezza minima di 0,80 m.
In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata
e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e l'altezza minima del parapetto.
------------------------
8.1.11. Rampe.
Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a
3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa
deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 × 1,50 m,
ovvero 1,40 × 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al
verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve
avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.
La pendenza delle rampe non deve superare l'8
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo
sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di
valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del
seguente grafico.
8.1.12. Ascensore.
a) Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere
le seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0,80 m, posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,50 × 1,50 m.
b) Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le
seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,50 × 1,50 m.
c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia
possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le
seguenti caratteristiche:
cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto;
piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di
1,40 × 1,40 m.
Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico.
Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta
incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo
di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec.
L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2
cm.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte
chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza
massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; per ascensori del tipo a), b) e c) la
bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35
dalla porta della cabina.
Nell'interno della cabina, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un
citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con
autonomia minima di h. 3
I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte
con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere
posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.
Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile,
l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.
8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici.
Servoscala: per servoscala si intende un'apparecchiatura costituita da un mezzo
di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o
impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano
inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di
marcia vincolato a guida/e.
I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:
a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;
b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;
c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi
o seduta;
d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona
su sedia a ruote;
e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto
di persona su sedia a ruote o persona seduta.
I servoscala sono consentiti in via alternativa ad ascensori e, preferibilmente,
per superare differenze di quota non superiori a m 4.
Nei luoghi aperti al pubblico e di norma nelle parti comuni di un edificio, i
servoscala devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su
sedia a ruote: in tal caso, allorquando la libera visuale tra persona su
piattaforma e persona posta lungo il percorso dell'apparecchiatura sia inferiore
a m 2, è necessario che l'intero spazio interessato dalla piattaforma in
movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi
l'apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle
estremità della corsa. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita
marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso
dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino
l'apparecchiatura in movimento.
In ogni caso i servoscala devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni:
per categoria a) pedana non inferiore a cm 35 × 35;
per categoria b) e c) sedile non inferiore a cm 35 × 40, posto a cm 40-50 da
sottostante predellino per appoggio piedi di dimensioni non inferiori a cm 30 ×
20;
per categoria d) ed e) piattaforma (escluse costole mobili) non inferiore a cm
70 × 75 in luoghi aperti al pubblico.
Portata:
per le categorie a), b) e c) non inferiore a kg 100 e non superiore a kg 200;
per le categorie d) ed e) non inferiore a kg 150, in luoghi aperti al pubblico,
e 130 negli altri casi.
Velocità:
massima velocità riferita a percorso rettilineo 10 cm/sec.
Comandi:
sia sul servoscala che al piano devono essere previsti comandi per
salita-discesa e chiamata-rimando posti ad un'altezza compresa tra cm 70 e cm
110.
È consigliabile prevedere anche un collegamento per comandi volanti ad uso di un
accompagnatore lungo il percorso.
Ancoraggi:
gli ancoraggi delle guide e loro giunti devono sopportare il carico mobile
moltiplicato per 1,5.
Sicurezze elettriche:
tensione massima di alimentazione V 220 monofase (preferibilmente V 24 cc.);
tensione del circuito ausiliario: V 24;
interruttore differenziale ad alta sensibilità (30 mA);
isolamenti in genere a norma CEI;
messa a terra di tutte le masse metalliche; negli interventi di ristrutturazione
è ammessa, in alternativa, l'adozione di doppi isolamenti.
Sicurezze dei comandi:
devono essere del tipo "uomo presente" e protetti contro l'azionamento
accidentale in modo meccanico oppure attraverso una determinata sequenza di
comandi elettrici; devono essere integrati da interruttore a chiave estraibile e
consentire la possibilità di fermare l'apparecchiatura in movimento da tutti i
posti di comando;
i pulsanti di chiamata e rimando ai piani devono essere installati quando dalla
posizione di comando sia possibile il controllo visivo di tutto il percorso del
servoscala ovvero quando la marcia del servoscala avvenga in posizione di
chiusura a piattaforma ribaltata.
Sicurezze meccaniche: devono essere garantite le seguenti caratteristiche:
a) coefficiente di sicurezza minimo: K = 2 per parti meccaniche in genere ed in
particolare:
per traino a fune (sempre due indipendenti) K = 6 cad.;
per traino a catena (due indipendenti K = 6 cad. ovvero una K = 10);
per traino pignone cremagliera o simili K = 2;
per traino ad aderenza K = 2;
b) limitatore di velocità con paracadute che entri in funzione prima che la
velocità del mezzo mobile superi di 1,5 volte quella massima ed essere tale da
comandare l'arresto del motore principale consentendo l'arresto del mezzo mobile
entro uno spazio di cm 5 misurato in verticale dal punto corrispondente
all'entrata in funzione del limitatore;
c) freno mediante dispositivi in grado di fermare il mezzo mobile in meno di cm
8 misurati lungo la guida, dal momento della attivazione.
Sicurezza anticaduta:
per i servoscala di tipo a), b), c) si devono prevedere barre o braccioli di
protezione (almeno uno posto verso il basso) mentre per quelli di tipo d) ed e)
oltre alle barre di cui sopra si devono prevedere bandelle o scivoli ribaltabili
di contenimento sui lati della piattaforma perpendicolari al moto.
Le barre, le bandelle, gli scivoli ed i braccioli durante il moto devono essere
in posizione di contenimento della persona e/o della sedia a ruote.
Nei servoscala di categoria d) ed e) l'accesso o l'uscita dalla piattaforma
posta nella posizione più alta raggiungibile deve avvenire con un solo scivolo
abbassato.
Lo scivolo che consente l'accesso o l'uscita dalla piattaforma scarica o a pieno
carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non
superiore al 15
Sicurezza di percorso:
lungo tutto il percorso di un servoscala lo spazio interessato
dall'apparecchiatura in movimento e quello interessato dalla persona
utilizzatrice, deve essere libero da qualsiasi ostacolo fisso o mobile quali
porte, finestre, sportelli, intradosso, solai sovrastanti ecc. Nei casi ove non
sia prevista la marcia in sede propria del servoscala, dovranno essere previste
le seguenti sicurezze:
sistema anticesoiamento nel moto verso l'alto da prevedere sul bordo superiore
del corpo macchina e della piattaforma;
sistema antischiacciamento nel moto verso il basso interessante tutta la parte
al di sotto del piano della pedana o piattaforma e del corpo macchina;
sistema antiurto nel moto verso il basso da prevedere in corrispondenza del
bordo inferiore del corpo macchina e della piattaforma.
Piattaforme elevatrici.
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non superiori a ml
4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto
compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i
due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono
avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante
la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 × 1,20.
Se le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono risultare
protetti dagli agenti atmosferici.
8.1.14. Autorimesse.
Le autorimesse singole e collettive, ad eccezione di quelle degli edifici
residenziali per i quali non è obbligatorio l'uso dell'ascensore e fatte salve
le prescrizioni antincendio, devono essere servite da ascensori o altri mezzi di
sollevamento, che arrivino alla stessa quota di stazionamento delle auto, ovvero
essere raccordate alla quota di arrivo del mezzo di sollevamento, mediante rampe
di modesto sviluppo lineare ed aventi pendenza massima pari all'8
Negli edifici aperti al pubblico devono essere previsti, nella misura minima di
1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, da
riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili.
Nella quota parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica immediatamente
accessibili di cui al precedente art. 3 devono essere previsti posti auto con le
caratteristiche di cui sopra in numero pari agli alloggi accessibili.
Detti posti auto opportunamente segnalati sono ubicati in prossimità del mezzo
di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile in caso di emergenza
raggiungere in breve tempo un "luogo sicuro statico", o una via di esodo
accessibile.
Le rampe carrabili e/o pedonali devono essere dotate di corrimano.
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8.2. Spazi esterni
8.2.1. Percorsi.
Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per
consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote,
allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo
lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2. - Spazi di manovra).
Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in
piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia,
la zona interessata alla svolta, per almeno 1,70 m su ciascun lato a partire dal
vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione.
Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm
dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione
del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto almeno ogni 10 m da
varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.
La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5 ove ciò non sia
possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a
quanto previsto al punto 8.1.11.
Per pendenze del 5è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di
profondità almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze
superiori tale lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m
per una pendenza dell'8
La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1
In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un
raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto
al piano orizzontale deve essere inferiore al 22
Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle
zone carrabili ad esso adiacenti è di 2,5 cm.
Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un
passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15per un
dislivello massimo di 15 cm.
Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli
di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai
fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.
8.2.2. Pavimentazioni.
Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata
con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della
British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia
superiore ai seguenti valori:
0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di
strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere
applicati sui materiali stessi prima della prova.
Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono
essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera.
Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare
nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il
bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa.
Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori
a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di
spessore non superiore a mm 2.
I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie
non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi
paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di
marcia.
8.2.3. Parcheggi.
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di
1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote
in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono,
preferibilmente, dotati di copertura.
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Articolo 9
Soluzioni tecniche conformi.
9.1. UNITÀ AMBIENTALI
9.1.1. Percorsi orizzontali.
Schemi con luce netta della porta pari a 75 cm.
Le soluzioni A1 - C1 - C3 - e C5 - sono ammissibili solo in caso di adeguamento.
A) Passaggio in vano porta su parete perpendicolare al verso di marcia della
sedia a ruote.
B) Passaggio in vano porta posta su parete parallela al verso di marcia della
sedia a ruote.
C) Passaggi in disimpegni e attraverso porte poste in linea tra loro e su pareti
perpendicolari al verso di marcia della sedia a ruote.
D) Passaggi in disimpegni e attraverso porte ortogonali tra loro.
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Capo V
Norme finali
Articolo 10
Elaborati tecnici.
10.1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento
delle prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità di cui al
presente decreto.
In particolare, per quanto concerne l'adattabilità, le soluzioni progettuali e
gli accorgimenti tecnici atti a garantire il soddisfacimento devono essere
descritti tramite specifici elaborati grafici.
10.2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito gli elaborati
tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la
descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la
eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, del
grado di accessibilità delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento
dell'edificio.
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Articolo 11
Verifiche.
11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai
sensi dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.
11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell'immobile una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
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Articolo 12
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni.
12.1. La soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della
presente normativa, nonché l'esame o l'elaborazione delle proposte di
aggiornamento e modifica, sono attribuite ad una Commissione permanente
istituita con decreto interministeriale dei Ministri dei lavori pubblici e degli
affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.
12.2. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti
possono proporre soluzioni tecniche alternative a tale Commissione permanente la
quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Allegato A
Art. 3. - Criteri generali di progettazione
accessibile visitabile adattabile
Unifamiliari e plurifamiliari privi di parti comuni
Unità immobiliari Plurifamiliari con non più di tre livelli
Parti comuni fuori terra edifici
Unità immobiliari Plurifamiliari con più di tre livelli residenziali
Parti comuni fuori terra
Attività sociali (scuola, sanità, cultura, assistenza, sport)
Collocamento non obbligatorio Riunione o spettacolo e ristorazione
Collocamento obbligatorio
Collocamento non obbligatorio Ricettivi e pararicettivi
Collocamento obbligatorio edifici
Culto non
Collocamento non obbligatorio Locali aperti al pubblico non previsti
residenziali
Collocamento obbligatorio nelle precedenti categorie
Collocamento non obbligatorio Luoghi di lavoro non aperti al pubblico
Collocamento obbligatorio
Accessibilità:
deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre
prescrizioni previste per l'accessibilità.
Adattabilità:
possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore
o servo-scala).
Agg. G.U. 27/04/2004