
D.L. 21 marzo 1988, n. 86. Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 1988, n. 68 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, primo comma, L. 20 maggio 1988, n. 160 (Gazz. Uff. 21 maggio 1988, n. 119). Il secondo comma dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8 (ad eccezione dell'art. 1), non convertiti in legge. Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto-legge. Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 15 dicembre 2000; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 febbraio 1997, n. 32; Circ. 21 aprile 1998, n. 81; Circ. 4 giugno 1998, n. 117; Circ. 31 dicembre 1998, n. 273; - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché di provvedere al potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto: ------------------------ 1. 1. Il termine di attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della L. 11 aprile 1986, n. 113 (3), è differito al 31 dicembre 1988, fermo restando lo stanziamento di cui all'art. 2 della legge medesima. 2. In deroga all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 (3), i progetti possono prevedere l'assunzione di giovani con anzianità di iscrizione nella lista di collocamento inferiore a dodici mesi, a condizione che si tratti di giovani in cerca di occupazione i quali abbiano conseguito da almeno dodici mesi la laurea, il diploma, ovvero l'attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4), e che i progetti prevedano periodi di formazione teorica per un numero di ore non inferiore a duecento. ------------------------ (3) Riportata al n. A/LIX. (3) Riportata al n. A/LIX. (4) Riportata al n. a/II. 2. 1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (5), e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (6), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 (7) (7/a). 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.743 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 1.750 miliardi per il periodo 1991-1999, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. 3. A partire dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, le misure dei contributi per prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 6, primo comma, lettera a), della L. 28 luglio 1967, n. 669 (8), all'art. 22 della L. 19 gennaio 1955, n. 25 (9), e all'art. 11, lettera a), della L. 13 marzo 1958, n. 250 (10), sono rispettivamente elevate a L. 60.000 annue, a L. 120 settimanali e a L. 1.200 mensili per l'anno 1988, a L. 90.000 annue, a L. 180 settimanali e a L. 1.800 mensili per l'anno 1989 e a L. 120.000 annue, a L. 240 settimanali e a L. 2.400 mensili per l'anno 1990 (7). 4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 20 novembre 1986, sulla diaria e l'indennità di trasferta in cifra fissa corrisposta al personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, è dovuto il contributo al Fondo di previdenza per il personale di volo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono effettuati i pagamenti delle somme dovute a conguaglio dei contributi relativi ai periodi di paga compresi tra la predetta data e quella del 20 novembre 1986. 5. Il contributo previsto dall'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302 (8), e successive modificazioni, a carico dei lavoratori frontalieri ed emigrati in Svizzera, è obbligatorio a decorrere dal 1 gennaio 1988. 6. Nell'art. 9, comma 5, della L. 11 marzo 1988, n. 67 (11), dopo le parole: "gestioni previdenziali ed assistenziali" sono aggiunte le seguenti: "così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie". 6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (6), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purché la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle dell'assicurazione obbligatoria (12) (12/a). ------------------------ (5) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno. (6) Riportato alla voce Previdenza sociale. (7) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (7/a) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, riportato alla voce Previdenza sociale, nonché l'art. 2, D.L. 25 gennaio 1990, n. 3, riportato al n. A/LXXV e l'art. 2, D.L. 4 giugno 1990, n. 129, riportato al n. A/LXXVI. Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 19 gennaio 1991, n. 18, riportato al n. A/LXXIX e l'art. 1, L. 19 luglio 1991, n. 214, riportata al n. A/LXXXII. (8) Riportato alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). (9) Riportata alla voce Apprendistato. (10) Riportata alla voce Pesca. (7) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (8) Riportato alla voce Malattie (Assicurazione obbligatoria contro le). (11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (6) Riportato alla voce Previdenza sociale. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (12/a) Vedi anche l'art. 7, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. 3. 1. La facoltà di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (13), e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale (14). 1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (15), trovano applicazione anche nel confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano più di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 (13), nel limite di centocinquanta unità (12). 1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianità anagrafica e di servizio nell'azienda, nonché della entità di eccedenza del personale (12). 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (12). 2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 l'applicazione dell'articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967 (16), sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta "in coerenza con quanto previsto nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67" (17), entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell'aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (17/a). 2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (17), si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1 gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalità applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma (12) (17/cost). 3. La riserva di cui all'articolo 3 della legge 15 marzo 1973, n. 44 (16), è stabilita in misura pari al doppio dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno precedente. 3-bis. (18). ------------------------ (13) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (14) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (15) Riportata alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). (13) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (16) Riportato alla voce Dirigenti di aziende industriali (Previdenza per i). (17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (17/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. Vedi, anche, D.M. 25 luglio 1988, n. 422, riportato alla voce Dirigenti di aziende industriali (Previdenza per i). (17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (12) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (17/cost) La Corte costituzionale con sentenza 26 giugno-5 luglio 1995, n. 296 (Gazz. Uff. 2 agosto 1995, n. 32, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 386 (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. (16) Riportato alla voce Dirigenti di aziende industriali (Previdenza per i). (18) Comma aggiunto dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Esso sostituisce il comma 56 dell'art. 15, L. 11 marzo 1988, n. 67, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. 4. 1. Il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 6, comma 4, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536 (18/a), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, è elevabile a 18 mesi (18/b). 2. I trattamenti di integrazione salariale, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati al 30 giugno 1988. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nell'anno 1988, valutato in lire 240 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (17). 4. Il termine di scadenza dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, per le imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (20), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366 (19), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono state individuate con delibera CIPI del 21 gennaio 1988 ai fini dell'intervento ordinario della GEPI, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1988, per consentire l'espletamento delle verifiche necessarie alla attuazione dell'intervento stesso. 4-bis. (21). 4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (22), trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (23), e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (23), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali (24). 4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (22), si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24). 4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (22), è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 1989. Sino al 31 dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente (24). 4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (22), si applicano anche al personale non docente della scuola (24). 5. Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina della mobilità, i lavoratori che sono sospesi dal lavoro e godono del trattamento straordinario di integrazione salariale senza rotazione hanno facoltà di chiedere l'iscrizione alla prima classe delle liste di collocamento ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (22). Per questi lavoratori, nonché per quelli che godono del trattamento di disoccupazione speciale, si osservano in materia di limite di età, ai fini dei predetti avviamenti, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (25). 6. (26). 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano, limitatamente al restante periodo di trattamento speciale di disoccupazione, anche nei confronti dei lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia cessata l'utilizzazione in conseguenza della scadenza del periodo di trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni. ------------------------ (18/a) Riportato alla voce Previdenza sociale. (18/b) Periodo elevabile a 24 mesi dall'art. 1, D.L. 17 settembre 1988, n. 408, riportato al n. A/LXX. (19) Riportato al n. A/LXIV. (17) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (20) Riportato alla voce Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa. (19) Riportato al n. A/LXIV. (21) Comma aggiunto dalla L. 20 maggio 1988, n. 160. Esso sostituisce il comma 1 dell'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56, riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (23) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (23) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (22) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori. (25) Riportato alla voce Occupazione (Incremento della). (26) Il comma che si omette aggiunge un comma all'art. 1-bis, D.L. 28 maggio 1981, n. 244, riportato al n. A/XLVI. 5. 1. La capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (27), ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 11 e all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. 4 settembre 1987, n. 366 (28), convertito con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1988. ------------------------ (27) Riportato alla voce Cooperazione e cooperative. (28) Riportato al n. A/LXIV. 6. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione. 2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (29), e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche (30). 3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvato dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a), ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, con priorità per quelli immediatamente eseguibili (30). 4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti: a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica (30/a); b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento. 5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b), devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione. 6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera a). 7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (31). 8. [È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti] (31/a) (31/b). 9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti. 10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992 (31/a). 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (31/c). ------------------------ (29) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno. (30) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (30) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (30/a) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (31) Vedi, anche, il D.M. 31 gennaio 1989, riportato al n. A/LXX. (31/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22, riportata alla voce Occupazione (Incremento della). La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988. (31/b) Comma abrogato dall'art. 8, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 341, riportato al n. A/CI. (31/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22, riportata alla voce Occupazione (Incremento della). La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988. (31/c) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse. 7. 1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13, D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (32), convertito, con modificazioni, dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione. 2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria (33). La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'art. 3, L. 8 agosto 1972, n. 457 (34), e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla L. 25 luglio 1975, n. 402 (35), sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria. 3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (34), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'articolo 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (34), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate (35/a). 4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1 (31/a). 5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce (31/a). 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8 e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno" (36). 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (36/a). ------------------------ (32) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). (33) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (34) Riportata alla voce Previdenza sociale. (35) Riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la). (34) Riportata alla voce Previdenza sociale. (34) Riportata alla voce Previdenza sociale. (35/a) Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI. (31/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22, riportata alla voce Occupazione (Incremento della). La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988. (31/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160, dall'art. 7, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI e dall'art. 3, L. 20 gennaio 1992, n. 22, riportata alla voce Occupazione (Incremento della). La Corte costituzionale, con sentenza 4-13 luglio 1994, n. 288 (Gazz. Uff. 20 luglio 1994, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del comma 4 dell'art. 7, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura indicata dall'art. 13 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114. Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 11, comma 23, primo periodo, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in relazione al tempo successivo alla data di entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988. (36) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (36/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI. 7-bis. 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228 (37), anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal datore di lavoro svizzero. 2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987, la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresì prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta stagionale. 3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228 (37). In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovrà contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonché il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si fa fronte con le disponibilità della separata contabilità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228 (37), utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa (38). ------------------------ (37) Riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la). (37) Riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la). (37) Riportata alla voce Disoccupazione involontaria (Assicurazione obbligatoria contro la). (38) Aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. 8. 1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164 (39), nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti (36). 1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 (39/a), è dovuto anche dalle imprese esercenti attività commerciale che occupano più di mille dipendenti (40). 2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (39), e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (41), fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (42) (42/a). 2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (43), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente: "Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni" (42). 3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento. 4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività (43/cost). 6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze. 7. Le imprese che, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (43), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, assumono con contratti di formazione e lavoro, mentre hanno in atto sospensioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (43/a), sono tenute a corrispondere alla Cassa integrazione guadagni, per tutta la durata delle predette sospensioni e per ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro durante il predetto periodo, e comunque per un numero di essi non superiore a quello dei lavoratori sospesi, un contributo mensile pari al 7 per cento dell'importo massimo del trattamento di integrazione salariale determinato ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 427 (44). La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati in data successiva al 31 marzo 1988 (45). 8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (45/a), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (46). 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonché alle società di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 (43/a), dell'articolo 4, del D.L. 22 dicembre 1981, n. 807 (43/a), convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del D.L. 29 luglio 1982, n. 482 (43/a), convertito, con modificazioni, dalla L. 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23 (47), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (43/a), e dell'articolo 2 del D.L. 4 settembre 1987, n. 366 (48), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresì applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al D.L. 10 giugno 1977, n. 291 (49), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni (49/a). ------------------------ (39) Riportata al n. A/XVI. (36) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (39/a) Riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per). (40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (39) Riportata al n. A/XVI. (41) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.). (42) Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto della legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (42/a) Per l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 8, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI. (43) Riportato al n. A/LV. (42) Gli attuali commi 2 e 2 bis così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto della legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (43/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-26 maggio 1995, n. 195 (Gazz. Uff. 31 maggio 1995, n. 23, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 29 maggio-7 giugno 1996, n. 190 (Gazz. Uff. 12 giugno 1996, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. (43) Riportato al n. A/LV. (43/a) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (44) Riportata al n. A/XLIV. (45) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160 che ha anche aggiunto l'ultimo periodo. (45/a) Riportato al n. A/LV. (46) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. Per l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 8, vedi l'art. 3, D.L. 29 marzo 1991, n. 108, riportato al n. A/LXXXI. (43/a) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (43/a) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (43/a) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (47) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). (43/a) Riportata alla voce Istituto Mobiliare Italiano. (48) Riportato al n. A/LXIV. (49) Riportato al n. A/XXIX. (49/a) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. 9. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1989 (49/b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneità tecnica, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, alla L. 30 marzo 1981, n. 113 (50), al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631 (51), convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio (51/a). 2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392 (52), emanato in attuazione dell'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 (52), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi (52/a), duemila unità di personale da adibire a mansioni impiegatizie. All'assunzione delle predette unità si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il bando di concorso è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del D.P.C.M. 10 giugno 1986 (53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unità per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere età compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di età previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante è quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (54). 3. (55). 3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attività alle quali sono destinate le duemila unità di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle convenzioni di cui al comma 1 (56). 4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56 (57), sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (58), e dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (58), in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale (59) (60). 5. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del comma 4 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (58), si osserva l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (59). 6. All'onere di lire 80 miliardi, per l'anno 1988, derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4 nella rispettiva misura di lire 50 miliardi per il comma 2 e di lire 30 miliardi per il comma 4, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1988, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere impegnate nell'anno 1989 (56). 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ------------------------ (49/b) Termine prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 26, L. 31 maggio 1990, n. 128, al 31 dicembre 1991 dall'art. 12, L. 20 maggio 1991, n. 158, riportate alla voce Termini di prescrizione e decadenza (Sospensione di). (50) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (51) Recante modifiche all'art. 17, L. 30 marzo 1981, n. 113, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. (51/a) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (52) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. (52) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. (52/a) Termine elevato a 24 mesi dall'art. 19, D.L. 24 novembre 1990, n. 344, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi, anche, l'art. 2, L. 20 gennaio 1992, n. 22, riportata alla voce Occupazione (Incremento della). (53) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (54) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (55) Comma soppresso dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (57) Riportato alla voce Collocamento di lavoratori. (58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (59) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (60) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri e del personale dirigenziale del comparto Ministeri delle Aziende autonome, vedi rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. (58) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. (59) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. (56) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 maggio 1988, n. 160. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge. Agg. G.U. 12/06/2004