GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 50 DEL 1/3/1986

 



D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.   Agg. G.U. 09/03/2004
Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 marzo 1986, n. 50 e convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, L. 18 aprile 1986, n. 120 (Gazz. Uff. 26 aprile 
1986, n. 96). L'art. 2 della citata legge, entrata in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha inoltre disposto che 
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge: 
D.L. 2 novembre 1985, n. 594 (Gazz. Uff. 4 novembre 1985, n. 259) e D.L. 30 
dicembre 1985, n. 785 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1985, n. 306), non convertiti in 
legge. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 ottobre 1996, n. 
191. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme concernenti 
talune categorie del pubblico impiego; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
27 febbraio 1986; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i 
Ministri per la funzione pubblica, della difesa, della pubblica istruzione e del 
tesoro; 
Emana il seguente decreto: 
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1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del 
decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 (2), convertito, con modificazioni, nella 
legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge 
medesima, è prorogato fino al 30 aprile 1986 (3). 
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(2) Riportato al n. F/LIII. 
(3) Vedi, ora, il D.L. 10 maggio 1986, n. 154, riportato al n. F/LV. 
 



2. 1. La validità del quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, 
cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della legge 20 
settembre 1980, n. 574 (4), è mantenuta fino al 31 dicembre 1986. Il periodo 
transitorio di cui al primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge medesima 
è esteso al 1986. 
2. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito per l'Esercito 
dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (4), per l'anno 1986 il 
numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli del ruolo 
normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissata 
in 100 unità, come per il periodo 1980-1985. L'aliquota degli ufficiali da 
ammettere a valutazione ricomprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità di 
grado 31 dicembre 1978, che precedono in ruolo l'ultimo pari grado con anzianità 
nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in 
aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi 
di carriera. 
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(4) Riportata alla voce Forze armate. 
(4) Riportata alla voce Forze armate. 
 



3. Per le promozioni dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di 
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si applicano, fino al 31 dicembre 1986 
e con effetto dalla loro scadenza, le disposizioni di cui al primo comma 
dell'articolo 28 della legge 20 settembre 1980, n. 574 (4). La loro 
applicazione, non deve, però, comportare scavalcamenti di ufficiali più, anziani 
in ruolo. 
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(4) Riportata alla voce Forze armate. 
 



4. 1. La validità del quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato 
B della legge 20 settembre 1980, n. 574 (4), è mantenuta fino al 31 dicembre 
1986, e fino alla stessa data continuano ad essere applicate le disposizioni di 
cui al quinto comma, lettere b) e c) e sesto comma dell'articolo 17 della legge 
medesima. 
2. Per l'anno 1985, l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio 
permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non 
ancora valutati e dei maggiori in ruolo fino al 31 dicembre 1984; quella per 
l'anno 1968 comprende tutti i tenenti colonnelli con anzianità nel servizio 
permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti, che abbiano 
un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1 gennaio 1981. 
3. Fermo restando il numero massimo dei colonnelli dell'Esercito stabilito 
dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (4), il numero delle 
promozioni da conferire negli anni 1985 e 1986 ai tenenti colonnelli del Corpo 
tecnico dell'Esercito è fissato, rispettivamente, in 13 e 11 unità. 
4. I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli 
ufficiali, di cui ai precedenti commi, sono quelli indicati nel quadro IV - 
ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della legge 20 settembre 
1980, n. 574 (4). Il periodo di attribuzioni specifiche previste per il grado di 
capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. 
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(4) Riportata alla voce Forze armate. 
(4) Riportata alla voce Forze armate. 
(4) Riportata alla voce Forze armate. 
 



5. 1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 
33 della legge 20 settembre 1980, n. 574 (4), già prorogato dall'articolo 3 
della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 
1986. La presente norma si applica anche nei confronti degli ufficiali che hanno 
lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra 
il 31 dicembre 1984 e la data di entrata in vigore del presente decreto. 
2. La locuzione "personale non proveniente da carriere militari inferiori" 
contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 
283 (5), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 
432, va interpretata nel senso di considerare carriera militare inferiore quella 
che, in base alla disciplina introdotta dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (6), 
prevede uno o più corrispondenti livelli retributivi. 
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(4) Riportata alla voce Forze armate. 
(5) Riportato al n. F/XLV. 
(6) Riportata al n. A/XXXI. 
 



6. Per la prima tornata concorsuale a posti di professore universitario di ruolo 
della prima e della seconda fascia, indetta dopo la data di entrata in vigore 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), i 
vincitori dei relativi concorsi, in deroga alle disposizioni vigenti, possono 
essere nominati anche nel corso dell'anno accademico, con decorrenza giuridica 
dalla data del decreto di nomina. 
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(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 



7. 1. Il passaggio dall'università ad altra amministrazione pubblica di cui 
all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (7), integrato dall'articolo 17 della legge 19 dicembre 1985, n. 705 (7), 
per gli aventi titolo al giudizio di idoneità a professore associato, avviene 
con il riconoscimento giurico e ad ogni altro titolo della totale anzianità di 
servizio maturata dagli aspiranti nelle qualifiche che danno titolo al passaggio 
e senza ulteriore periodo di prova. 
2. Il giudizio di coerenza che la commissione di cui al quarto comma 
dell'articolo 120 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 
1980 (7) deve esprimere, ha per oggetto la coerenza tra il lavoro da svolgere 
nella amministrazione per la quale si chiede il passaggio e le materie oggetto 
dell'area disciplinare afferente al titolo in possesso del richiedente. A tale 
fine il candidato dovrà fornire il certificato di stato di servizio come 
documentazione comprovante la sua preparazione e inoltre dovrà indicare nella 
domanda i raggruppamenti disciplinari previsti per il concorso a professore 
associato o, rispettivamente, a ricercatore che sono interessati dal proprio 
stato di servizio. 
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(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 



8. Il disposto di cui all'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 3 della 
legge 7 febbraio 1979, n. 31 (7), si applica anche nel caso in cui i professori 
associati, eletti membri delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 44 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), 
risultino successivamente vincitori del concorso a professori straordinari o 
ordinari. 
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(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 



(giurisprudenza) 
9. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della legge 9 dicembre 1985, 
n. 705 (7), hanno effetto dal 10 novembre 1985. 
2. Il disposto del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), come sostituito dall'articolo 6 
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, è da intendere nel senso che hanno titolo 
alla nomina e al mantenimento in servizio in qualità di professori associati 
anche i professori incaricati stabilizzati divenuti associati i quali, al 
momento del conseguimento del giudizio di idoneità, abbiano già compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età. 
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(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 




10. 1. Le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 10 del 
decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (8), convertito, con modificazioni nella 
legge 25 marzo 1983, n. 79, trovano applicazione in tutti i casi di 
pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per 
morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da 
impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (9) (9/cost). 
2. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui l'interessato abbia 
compiuto il sessantesimo anno di età ed abbia versato i contributi previdenziali 
per oltre 40 anni. 
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(8) Riportato alla voce Lavoro. 
(9) Comma così modificato dall'art. 1 della legge di conversione 18 aprile 1986, 
n. 120. 
(9/cost) La Corte costituzionale con sentenza 11-20 novembre 1998, n. 372 (Gazz. 
Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. 
 



11. (10). 
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(10) Soppresso dall'art. 1 della legge di conversione 18 aprile 1986, n. 120. 
 



12. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 
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Agg. G.U. 09/03/2004


fp04 - gr04