
D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802. Agg. G.U. 31/01/2006 Attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unità di misura. Pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 3 novembre 1982, n. 302. Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 80/181 del 20 dicembre 1979, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura; Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982; Emana il seguente decreto: ------------------------ 1. Le unità di misura legali da utilizzare per esprimere grandezze sono quelle riportate nel capitolo I dell'allegato al presente decreto. Sono ritenute legali fino al 31 dicembre 1985 le unità di misura destinate ad esprimere grandezze riportate nel capitolo II dell'allegato al presente decreto. Per indicare le unità di misura di cui ai commi precedenti si devono usare esclusivamente le denominazioni, le definizioni e i simboli previsti nell'allegato. ------------------------ 2. Le prescrizioni di cui all'articolo precedente si applicano, nelle attività economiche, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica e nelle operazioni di carattere amministrativo, agli strumenti di misura impiegati, alle misurazioni effettuate e alle indicazioni di grandezza espresse in unità di misura. ------------------------ 3. È autorizzato l'impiego di unità di misura diverse da quelle legali: a) nei settori della navigazione marittima ed aerea e del traffico ferroviario, qualora tali unità siano contemplate da convenzioni o da accordi internazionali che vincolano l'Italia o la Comunità economica europea; b) per i prodotti e le apparecchiature immessi in commercio e/o in servizio alla data del 31 dicembre 1982 e per i relativi componenti e ricambi. Tuttavia i dispositivi indicatori degli strumenti di misura indicati nella lettera b) devono essere conformi alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 1985. Nel settore disciplinato dal paragrafo I della "Norma internazionale ISO 2955 del 15 maggio 1983 - Elaborazione della informazione: Rappresentazioni di unità SI e di altre unità per l'uso di sistemi che comprendono serie limitate di caratteri", si applicano le prescrizioni fissate dalla stessa norma ISO in materia di unità contemplate dal presente decreto (3). È autorizzato fino al 31 dicembre 2009 l'impiego di indicazioni plurime, costituite dall'indicazione di una delle unità di misura legali previste all'art. 1, primo comma, accompagnata da una o più indicazioni espresse con unità diverse. In tal caso l'indicazione dell'unità legale deve essere predominante e le dimensioni dei caratteri di tale indicazione devono essere almeno pari a quelle dei caratteri delle indicazioni che l'accompagnano (3/a). Gli strumenti di misura devono recare le indicazioni di grandezza in un'unica unità di misura legale. ------------------------ (3) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 30 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1990, n. 14), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il 1° gennaio 1990. (3/a) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 30 dicembre 1989 (Gazz. Uff. 18 gennaio 1990, n. 14), entrato in vigore, per effetto dell'art. 2, il 1° gennaio 1990, come modificato dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27), a decorrere dall'8 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000). La sanzione amministrativa contemplata dal commi precedente è applicata dall'ufficio provinciale metrico competente, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui al primo comma costituiscano reato. ------------------------ 5. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici. ------------------------ 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------------------ Allegato (4) ------------------------ (4) L'allegato, che si omette, è stato modificato dall'art. 1, L. 28 ottobre 1988, n. 473 (Gazz. Uff. 9 novembre 1988, n. 263), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della stessa legge ha, inoltre, disposto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, ad adeguare alle direttive comunitarie in materia le disposizioni tecniche del D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802. Successivamente, il presente allegato è stato nuovamente modificato dall'art. 1, D.M. 29 gennaio 2001 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2001, n. 27) a decorrere dall'8 febbraio 2001, ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto.