GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 36 DEL 13/2/1990



       
      L. 7 febbraio 1990, n. 19.        Agg. G.U. 12/06/2003 
     
      Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e 
      destituzione dei pubblici dipendenti. 
       
      Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1990, n. 36. 
      Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
      seguenti circolari: 
      - Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89. 

       
      1. (2). 
      ------------------------ 
      (2) Sostituisce il primo comma dell'art. 59 del Codice penale. 

       
      2. (3). 
      ------------------------ 
      (3) Sostituisce il n. 4 dell'art. 62 del Codice penale. 

       
      3. (4). 
      ------------------------ 
      (4) Sostituisce l'art. 118 del Codice penale. 

       
      4. (5). 
      ------------------------ 
      (5) Sostituisce l'art. 166 del Codice penale. 

       
      5. (6). 
      ------------------------ 
      (6) Aggiunge un comma all'art. 34 del Codice penale. 

       
      6. (7). 
      ------------------------ 
      (7) Sostituisce il secondo comma dell'art. 167 del Codice penale. 

       
      7. (8). 
      ------------------------ 
      (8) Abroga l'ultimo comma dell'art. 175 del Codice penale. 

       
      8. (9). 
      ------------------------ 
      (9) Abroga l'art. 69 del Codice penale militare di pace. 

       
      
      9. 1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a 
      seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di 
      legge. 
      2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento 
      disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta 
      giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza 
      irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando 
      vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento 
      penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di 
      tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la 
      sospensione cautelare è revocata di diritto (9/cost). 
      3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi 
      ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo 
      (10/cost). 
      ------------------------ 
      (9/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-24 ottobre 1995, n. 447 
      (Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato non 
      fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
      costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli 
      articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, 
      chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti 
      nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 149 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, 
      n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della 
      questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con 
      successiva sentenza 24-28 maggio 1999, n. 197 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, 
      n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in 
      motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 
      2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione. 
      La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 febbraio-2 marzo 2000, n. 67 
      (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la 
      manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 97, della 
      Costituzione. 
      (10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998, 
      n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato 
      la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
      dell'art. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della 
      Costituzione. 

       
       
      10. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa 
      l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene 
      condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena 
      venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la 
      parte residua. 
      2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore 
      della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda, 
      riammessi in servizio. 
      3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento 
      disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni 
      dalla ricezione della domanda di riammissione da parte 
      dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i 
      successivi novanta giorni non venga inflitta la destituzione. 
      4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il 
      livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio. 
      5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi 
      ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo. 
       

     Agg. G.U. 12/06/2003 

fp03-gr03