
L. 7 febbraio 1990, n. 19. Agg. G.U. 12/06/2003
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e
destituzione dei pubblici dipendenti.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1990, n. 36.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 26 febbraio 1996, n. 89.
1. (2).
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(2) Sostituisce il primo comma dell'art. 59 del Codice penale.
2. (3).
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(3) Sostituisce il n. 4 dell'art. 62 del Codice penale.
3. (4).
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(4) Sostituisce l'art. 118 del Codice penale.
4. (5).
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(5) Sostituisce l'art. 166 del Codice penale.
5. (6).
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(6) Aggiunge un comma all'art. 34 del Codice penale.
6. (7).
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(7) Sostituisce il secondo comma dell'art. 167 del Codice penale.
7. (8).
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(8) Abroga l'ultimo comma dell'art. 175 del Codice penale.
8. (9).
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(9) Abroga l'art. 69 del Codice penale militare di pace.
9. 1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a
seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di
legge.
2. La destituzione può sempre essere inflitta all'esito del procedimento
disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta
giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza
irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando
vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di
tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la
sospensione cautelare è revocata di diritto (9/cost).
3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo
(10/cost).
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(9/cost) La Corte costituzionale con sentenza 18-24 ottobre 1995, n. 447
(Gazz. Uff. 2 novembre 1995, n. 45, Serie speciale) ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 4 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte,
chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre argomenti
nuovi, con ordinanza 2-8 maggio 1996, n. 149 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996,
n. 20, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con
successiva sentenza 24-28 maggio 1999, n. 197 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999,
n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma
2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione.
La stessa Corte, con successiva ordinanza 21 febbraio-2 marzo 2000, n. 67
(Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 97, della
Costituzione.
(10/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo-6 aprile 1998,
n. 104 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione.
10. 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessa
l'esecuzione delle pene accessorie conseguenti a condanne a pene
condizionalmente sospese. Qualora la sospensione condizionale della pena
venga successivamente revocata, le pene accessorie sono eseguite per la
parte residua.
2. I pubblici dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge siano stati destituiti di diritto sono, a domanda,
riammessi in servizio.
3. La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento
disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni
dalla ricezione della domanda di riammissione da parte
dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i
successivi novanta giorni non venga inflitta la destituzione.
4. Il dipendente riammesso è reintegrato nel ruolo, con la qualifica, il
livello e l'anzianità posseduti alla data di cessazione del servizio.
5. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo.
Agg. G.U. 12/06/2003
fp03-gr03