GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 295 DEL 19/12/1990
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Agg. G.U. 12/06/2003
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del
comparto del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6, D.P.R. 5
marzo 1986, n. 68.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 1990, n. 295, S.O.
(2) Nel testo sono state inserite le correzioni di cui all'avviso di
rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1991, n. 122.
(2/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto
vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre 2001.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni): Circ. 8 febbraio 2000, n. 1152TN;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 22 gennaio 1996, n. 10566; Circ. 19
febbraio 1996, n. 143; Circ. 6 marzo 1996, n. 427; Circ. 22 marzo 1996, n.
6654; Circ. 22 marzo 1996, n. 7559; Circ. 25 marzo 1996, n. 2602; Circ. 25
marzo 1996, n. 8273; Circ. 1 aprile 1996, n. 425; Circ. 1 aprile 1996, n.
935; Circ. 1 aprile 1996, n. 505; Circ. 2 maggio 1996, n. 1673; Circ. 10
giugno 1996, n. 29906; Circ. 8 ottobre 1996, n. 7942; Circ. 11 ottobre
1996, n. 7161; Circ. 22 ottobre 1996, n. 5923; Circ. 22 ottobre 1996, n.
5924; Circ. 30 ottobre 1996, n. 5557; Circ. 30 ottobre 1996, n. 6249;
Circ. 5 novembre 1996, n. 7229; Circ. 14 dicembre 1996, n. 6863; Circ. 14
dicembre 1996, n. 7978; Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489; Circ. 14 dicembre
1996, n. 9027; Circ. 19 dicembre 1996, n. 6355.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e
23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di
contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla
disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi
dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29
marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il
personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita
area negoziale per la professionalità medica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20
maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28
ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre
1988, concernente il requisito della maggiore rappresentatività su base
nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni
ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi
sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha
designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per
il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario
Nazionale;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge
29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le
osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che
non hanno partecipato alle trattative - è stata autorizzata, previa
verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi
di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale
dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva
dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalità
medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in
data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come
previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione
pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/funzione
Pubblica-Sanità, CISL-FISOS, UIL-Sanità, CIDASI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN,
CIDIESSE, CISAS-Sanità, CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due
ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale
CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonché, per l'area
negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO,
Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR,
SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito
finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi
di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del
giudizio pendente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di
accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed
organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonché il
recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio
Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni
urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al
triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale;
Emana il seguente:
Regolamento
PARTE I - Comparto sanità
Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali:
Capo I - Campo di applicazione. . . . . . . . . 1
Capo II - Rapporti con l'utenza:
Sez. I - Cittadino utente . . . . . . . . . . . 2
Sez. II - Norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali. . . . 3 - 4
Capo III - Contrattazione decentrata e procedure
per il raffreddamento dei conflitti. . 5 - 7
TITOLO II - Programmazione ed organizzazione del
lavoro:
Capo I - Organizzazione del lavoro. . . . . . . 8 - 10
Capo II - Mobilità . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 17
TITOLO III - Diritti - doveri - responsabilità e
profili:
Capo I - Norme applicative dell'accordo inter-
compartimentale. . . . . . . . . . . . 18 - 24
Capo II - Relazioni sindacali. . . . . . . . . . 25 - 38
Capo III - Ordinamento professionale. . . . . . . 39 - 40
TITOLO IV - Trattamento economico:
Capo I - Stipendi . . . . . . . . . . . . . . . 41 - 43
Capo II - Indennità. . . . . . . . . . . . . . . 44 - 52
Capo III - Norme particolari. . . . . . . . . . . 53 - 56
TITOLO V - Produttività ed efficienza dei servi-
zi:
Capo I - Produttività . . . . . . . . . . . . . 57 - 67
TITOLO VI - Norme finali di rinvio:
Capo I - Disposizioni particolari e finali. . . 68 - 70
PARTE II - Area medica
TITOLO I - Disposizioni generali:
Capo I - Campo di applicazione. . . . . . . . . 71
Capo II - Rapporti con l'utenza:
Sez. I - Cittadino utente . . . . . . . . . . . 72
Sez. II - Norme di garanzia del funzionamento
dei servizi pubblici essenziali. . . . 73 - 74
Capo III - Contrattazione decentrata e procedure
per il raffreddamento dei conflitti. . 75 - 77
TITOLO II - Programmazione ed organizzazione del
lavoro:
Capo I - Organizzazione del lavoro. . . . . . . 78 - 80
Capo II - Mobilità . . . . . . . . . . . . . . . 81 - 86
TITOLO III - Diritti - doveri - responsabilità:
Capo I - Norme applicative ed integrative degli
accordi intercompartimentali . . . . . 87 - 92
Capo II - Relazioni sindacali. . . . . . . . . . 93 - 106
Capo III - Ordinamento professionale. . . . . . . 107
TITOLO IV - Trattamento economico:
Capo I - Stipendi ed indennità. . . . . . . . . 108 - 117
Capo II - Norme particolari. . . . . . . . . . . 118 - 122
TITOLO V - Produttività ed efficienza dei servi-
zi:
Capo I - Produttività . . . . . . . . . . . . . 123 - 132
TITOLO VI - Norme transitorie finali e di rinvio:
Capo I - Disposizioni particolari e finali. . . 133 - 136
PARTE TERZA - Disposizioni comuni. . . . . . . . . . 137 - 138
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
------------------------
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
PARTE PRIMA
Comparto sanità
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
(giurisprudenza)
1. Area di applicazione e durata.
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non
di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre
1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti
economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze
espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti
contrattuali (3).
------------------------
(3) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo II - Rapporti con l'utenza
Sezione I - Cittadino utente
2. Rapporti amministrazione-cittadino.
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da
realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle
strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela
degli interessi degli utenti e per una più agevole utilizzazione dei
servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche
Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti
ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e
sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo
di prestazione nonché di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da
parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro gli Enti, sentite le Organizzazioni e le Confederazioni
Sindacali maggiormente rappresentative, predispongono appositi progetti
finalizzati - in particolare - per assicurare condizioni di rispetto,
chiarezza e dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la
riconoscibilità degli addetti ai servizi attraverso il cartellino di
riconoscimento secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono
diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) una formazione professionale del personale volta al rispetto della
dignità umana del malato e dell'utente, da attuare attraverso piani da
definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad
assicurare completezza e chiarezza delle informazioni fornite, anche con
l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica almeno a livello
di Ente e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di
prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15 (4), e le istruzioni contenute nella circolare del
Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture, per garantire
l'esigenza degli utenti di accedere alle strutture stesse;
d) il collegamento tra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che
valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso
l'istituzione di servizi polivalenti;
e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al
ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed
i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed
adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed
ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap ed
anziane.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in
seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze,
unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e
maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei
rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli
impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei
servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per
la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni
con l'utenza.
------------------------
(4) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
Sezione II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
3. Servizi pubblici essenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
1) assistenza sanitaria;
2) igiene pubblica;
3) veterinaria;
4) protezione civile;
5) sicurezza e salvaguardia degli impianti;
6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di
prima necessità, distribuzione di energia nonché gestione e manutenzione
dei relativi impianti;
7) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
2. Nell'àmbito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi,
con le modalità ed i contingenti minimi di cui all'articolo 4, la
continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
a) prestazioni di accettazione per i ricoveri d'urgenza e di pronto
soccorso, nonché specialistiche e diagnostiche necessarie a garantire le
urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e
terapia intensiva; unità coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale;
psichiatria; trattamenti sanitari obbligatori; assistenza di persone
anziane ed handicappate; assistenza farmaceutica anche integrativa;
servizio ambulanze;
b) raccolta, nei casi di urgenza, dei rifiuti solidi; raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e
radioattivi; vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e bevande;
salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature anche a ciclo continuo
soggetti a vigilanza nei casi in cui l'interruzione del funzionamento
comporti danni alle persone ed agli impianti stessi; sicurezza e
funzionamento degli impianti termoelettrici e degli impianti di emergenza
necessari ad assicurare i servizi essenziali;
c) vigilanza sui focolai o malattie infettive e zoonosi; controllo degli
animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; macellazione di
urgenza degli animali in pericolo di vita; approvvigionamento carneo agli
ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette
ed assistite;
d) referti, denunce, certificazioni e provvedimenti contingibili ed
urgenti;
e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto
della protezione civile;
f) approvvigionamento urgente dei beni di prima necessità;
g) servizi di cucina, incluse banche del latte per i neonati, per
assicurare le esigenze alimentari e dietetiche salvo nei casi in cui non
sia possibile prevedere adeguata sostituzione del servizio;
h) distribuzione del vitto; somministrazione dello stesso a persone non
autosufficienti ed ai minori;
i) pagamento degli assegni e dei sussidi con carattere di sostentamento,
per il periodo di tempo strettamente necessario, in base
all'organizzazione dei singoli Enti (4/a).
------------------------
(4/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse
qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali
indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che
sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro
straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai
servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con
apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima
dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le
professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e
sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti
medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è
effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per
singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e,
comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle
more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti
dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano,
in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di
cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree
interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo
sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni,
comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero -
i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle
Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore
individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validità per il
periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia
sino alla definizione dei nuovi accordi (4/b).
------------------------
(4/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei
conflitti
5. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento (4/c).
------------------------
(4/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
6. Tempi e procedure della contrattazione decentrata.
1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (5), salvo quanto previsto dal comma 2.
2. (6) (6/a).
------------------------
(5) Riportato al n. R/C.
(6) Sostituisce con nove commi, i commi 2 e 3 dell'art. 3, D.P.R. 20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.
(6/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7. Procedure di raffreddamento dei conflitti.
1. (7) (7/a).
------------------------
(7) Sostituisce il comma 6 dell'art. 112, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C.
(7/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO II
Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I - Organizzazione del lavoro
8. Organizzazione del lavoro.
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli
Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della
programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 595 (8) - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 (9), convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e con il D.M. 13
settembre 1988 del Ministro della Sanità pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le
relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è necessario, in
attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario
Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del
lavoro per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto
dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari,
tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli
organizzativi delle unità operative ospedaliere ed extraospedaliere anche
in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle
varie professionalità che concorrono nel lavoro d'équipe all'erogazione
delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilità di
ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalità.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2,
gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (10), e sulla base delle
disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche
previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello
retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47%
dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia
e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica
complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione
funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi
concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla
trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della
Sanità da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (11), entro e non oltre il 1
dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri
operatori del comparto del disposto dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
4. Nelle Regioni, in cui sia già stato avviato, sulla base delle leggi di
organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale
laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 78, commi 5 e 6, della parte seconda - area medica.
5. Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi
servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si
attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi
precedenti.
6. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase
di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalità
dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
e di altre figure del comparto si pone, altresì, come fattore
indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei
servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza
anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle
attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realtà ed
alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2)
che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare
per la specificità del ruolo infermieristico occorre prevedere una
valorizzazione dell'attività professionale adeguata alle esigenze di una
crescente responsabilità per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le
linee dell'ordinamento comunitario.
------------------------
(8) Riportata al n. R/XCI.
(9) Riportato al n. R/CXII.
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportato al n. R/VI.
9. Orario di lavoro.
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di garantire
un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonché per favorire le
attività di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a
decorrere dal 1 ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico
collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo è fissato in ore
38 settimanali (11/a).
------------------------
(11/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
10. Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per
prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale
pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio. Nel caso
di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza
dovute anche a carenze di organico e per assicurare i servizi di pronta
disponibilità, il monte ore annuo complessivo può essere aumentato del
30%.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi
di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui
al comma 3. I limiti individuali così determinati per dipendenti
costituiscono il monte ore disponibile per l'unità operativa di
appartenenza all'interno della quale è possibile l'attribuzione di ore non
fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto:
del richiamo in servizio per pronta disponibilità; dell'assistenza e
partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della
partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del
Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola
ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza
all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze
sopravvenute dopo la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5
sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41, comma 1,
hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a
decorrere dal 1 giorno del mese successivo all'entrata in vigore del
presente regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo
(11/b).
------------------------
(11/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo II - Mobilità
11. Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente.
[1. L'istituto della mobilità all'interno dell'Ente concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o
servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del
personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10
km dalla località sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non è
soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la
mobilità di urgenza ed ordinaria, è disposta sentite le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e
viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) Mobilità di urgenza:
1) nei casi in cui, nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le
esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non
prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizio,
presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione è effettuata
limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di
Direzione della Unità Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente
secondo i rispettivi ordinamenti, e non può superare il limite massimo di
un mese nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di
uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina ove
prevista, ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria,
la funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla
normativa vigente, se e in quanto dovuta;
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le
vigenti disposizioni, a domanda degli interessati, possono attivare,
sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure
di mobilità ordinaria interna nell'osservanza delle modalità e nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
ricoprire mediante mobilità del personale;
b) per il personale collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal VI
all'XI livello retributivo, a seguito di una valutazione positiva ed, in
caso di più domande, comparata del curriculum di carriera e professionale
in rapporto al posto da ricoprire - effettuata dall'Ufficio di direzione -
integrato dal Responsabile di Servizio cui il posto si riferisce ove non
facente già parte dell'ufficio di Direzione stesso - per le posizioni
funzionali ricomprese dal VI al X livello retributivo;
c) per il restante personale mediante compilazione di graduatorie sulla
base dell'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo nella posizione
funzionale, profilo e disciplina di appartenenza nonché della situazione
personale e familiare e della residenza anagrafica;
d) con riferimento alle lettere b) e c), per la situazione personale e
familiare, riguardante anche documentate situazioni di particolare
rilevanza sociale, nonché per la residenza anagrafica è attribuito un
massimo di punti 15 sulla base dei criteri individuati in sede di
contrattazione decentrata a livello locale;
e) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente con
maggiore anzianità complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio
misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da
definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata
esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio,
predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono
adottati dal Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative] (11/c).
------------------------
(11/c) Articolo abrogato dall'art. 18 del CCNL integrativo di cui all'Acc.
20 settembre 2001.
(giurisprudenza)
12. Mobilità tra Enti in ambito regionale.
1. La mobilità del personale tra enti in ambito regionale comprende le
seguenti fattispecie.
2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente con le
esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della stessa Regione
con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicità, con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità relativi
alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unità Sanitaria
Locale interessata, nell'albo dell'Unità Sanitaria Locale medesima per
almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilità deve essere inviata
contestualmente alla Regione ed alle altre Unità Sanitarie Locali per
analoga forma di pubblicità;
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di
assenso dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate,
sentito nell'Unità Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'ufficio
di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto dall'Unità
Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione
positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e
professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire
da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del
Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente già parte
dell'ufficio di Direzione. Possono, altresì, essere prese in
considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo
familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo
le modalità definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione
entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi
regionali;
B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di
verifica di esubero:
1) in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di
soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi
programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle
unità sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente
posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante
presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
2) l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione con priorità sulla mobilità ordinaria interna da attuarsi
secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella disciplinata alla
lettera A);
3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità
sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i
processi di mobilità a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime
procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo
5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili
i posti per i quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di
esame già iniziate;
4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;
5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera,
oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato,
compete anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due
mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se più
favorevoli, le indennità sotto indicate;
posizione funzionale V ed inferiori . . . . . . L. 2.000.000
posizione funzionale VI. . . . . . . . . . . . . " 2.500.000
posizione funzionale VII. . . . . . . . . . . . . " 3.000.000
posizione funzionale VIII e superiori. . . . . . . " 3.500.000
Le indennità di incentivazione alla mobilità sono corrisposte a cura
dell'Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima
delle somme di cui sopra.
3. Mobilità tra gli enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi in base a
criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'Ente di destinazione di
posto vacante di corrispondente posizione funzionale e profilo
professionale e, ove prevista, disciplina in base alle tabelle di cui
all'allegato 2) al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, ed allegato 1) al presente regolamento, nonché della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del comparto diversi da Unità
Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità
nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle Unità Sanitarie Locali, è altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata (11/d).
------------------------
(11/d) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000 e l'art. 19 del CCNL integrativo di
cui all'Acc. 20 settembre 2001.
13. Mobilità tra Enti in ambito interregionale.
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie.
2. Mobilità tra Unità Sanitarie Locali:
a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione avviene
esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e
alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell'articolo 12,
alle quali nel punto 2) è aggiunto anche l'obbligo di approvazione delle
Regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilità di cui alla lettera a)
può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando con le
procedure e modalità di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il comando non può avere durata
superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili.
3. Mobilità tra enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra li Enti stessi in base a criteri
concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a
condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di
corrispondente posizione funzionale e profilo professionale e, ove
prevista, disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2) al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed
allegato 1) al presente regolamento, nonché della sussistenza negli
ordinamenti degli Enti del comparto diversi dalle Unità Sanitarie Locali
di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità nell'applicazione
della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata (11/e).
------------------------
(11/e) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000 e l'art. 19 del CCNL integrativo di
cui all'Acc. 20 settembre 2001.
14. Mobilità intercompartimentale.
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilità di cui gli articoli 11, 12 e 13,
è consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del
presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda
motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli
Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e
profilo professionale nell'ente di destinazione e purché il richiedente
sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del
trasferimento.
2. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata
anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto
sanità e quelli del comparto enti locali con le stesse modalità e
condizioni di cui al comma 1. L'onere è a carico dell'ente presso il quale
l'impiegato opera funzionalmente.
3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli
enti stessi, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente
rinnovabili.
4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente
dall'obbligo del periodo di prova purché superata presso l'ente di
provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale, profilo
professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalità
indicate nell'articolo 53 (11/f).
------------------------
(11/f) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000 e l'art. 19 del CCNL integrativo di
cui all'Acc. 20 settembre 2001.
15. Mobilità di compensazione.
1. La mobilità tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale che
interregionale è consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta
di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale,
profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di
assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione
o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2),
lettera A), comma 2, dell'articolo 12 (11/g).
------------------------
(11/g) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000 e l'art. 19 del CCNL integrativo di
cui all'Acc. 20 settembre 2001.
16. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via
permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la
procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non può procedere alla
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni
utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in
base al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821,
nonché alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della
professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attività
svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione, deve accertare -
per il tramite del Collegio Medico legale dell'Unità Sanitaria Locale
competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in
relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di
appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
di profilo o di disciplina, ove prevista.
3. Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e
profilo di appartenenza e nell'attività di lavoro svolta mansioni alle
quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a
proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, può essere collocato in
posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e
ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto
sia vacante. Il soprannumero è consentito solo a condizione del
congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
4. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento
del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme
in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
5. La procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere attivata dall'ente anche
nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo
svolgimento delle proprie attribuzioni.
6. In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta
esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente,
a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
7. Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo è considerato
indisponibile ai fini della sua copertura (12).
------------------------
(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale della Sanità, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e l'art. 6 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
17. Passaggio ad altro profilo o ruolo.
1. Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle
posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV
livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei
dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale,
anche di altro ruolo, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti
per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il
profilo professionale richiesto escluda intercambiabilità per il contenuto
o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi
dell'articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93.
2. Nel caso di presentazione di più domande rispetto ai posti disponibili,
i passaggi sono disposti secondo l'anzianità complessiva di servizio di
ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale
di provenienza.
3. Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per
stipendio base e salario di anzianità ed acquisisce dalla data del
passaggio le indennità specifiche del nuovo profilo professionale, ove
previste.
4. Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo
ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento
obbligatorio (12/a).
------------------------
(12/a) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
TITOLO III
Diritti - doveri - responsabilità e profili
Capo I - Norme applicative dell'accordo intercompartimentale
18. Trattamento di missione per particolari categorie.
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13),
sono individuate nel personale inviato in missione fuori dell'ordinaria
sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) assistenza ed accompagnamento di pazienti ed infermi durante il
trasporto di emergenza od in particolari condizioni di sicurezza;
c) attività che comportino imbarchi brevi;
d) interventi in zone particolarmente disagiate quali lagune, fiumi,
boschi e selve.
2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità
della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario
giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente
al costo del pasto (13/a).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo
vedi l'art. 44 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre 2001.
19. Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13), gli Enti sono tenuti a stipulare
apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o
decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato
autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono
eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per
l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo
sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento (13/b).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/b) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 24 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000 e l'art. 25 del CCNL integrativo di
cui all'Acc. 20 settembre 2001.
20. Diritto allo studio.
1. I permessi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13), qualora le richieste superino il
tre per cento delle unità in servizio presso ciascun Ente all'inizio
dell'anno, sono concessi nel seguente ordine, ferma rimanendo la
percentuale suddetta:
a) ai dipendenti che frequentano corsi per il conseguimento di diplomi
professionali relativi ai profili del ruolo sanitario;
b) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se
studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami
degli anni precedenti;
c) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso;
successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentano gli anni ad esso
anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari
e post-universitari la condizione di cui alla lettera b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la
precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi
di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
universitari o post-universitari, sulla base di una adeguata ripartizione
tra i dipendenti dei vari ruoli.
3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro
corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età.
4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, se
necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i
dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di
frequenza e quello degli esami sostenuti.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13) (13/c).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/c) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 22 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
21. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (13), allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia
stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico
o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate: per il periodo eccedente la
durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata
dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. 1 dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi
di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti
di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano
volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente
il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del
mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 (13/d).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/d) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 14 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
22. Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il
recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di
handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di
riabilitazione, predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del
progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la
durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata
dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi
di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 1.
4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (14), al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (14), al decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, ed al decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, è demandata alla negoziazione
decentrata al fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano
l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a
certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi
necessari per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la
piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi (14/a).
------------------------
(14) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(14) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(14/a) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 15 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
23. Pari opportunità.
1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all'articolo 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora
costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante
specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro
funzionamento (15).
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti
da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche
tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione, di
aggiornamento e di specializzazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di diposizioni funzionali, a
parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche
nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito
delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti,
l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e
prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3,
formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (15/a).
5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo,
la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare
per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei
singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo
sviluppo di corretti rapporti (15/b).
------------------------
(15) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato A
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(15/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(15/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
24. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
1. La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e
diversificati rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone
una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute
degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del
lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti
in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e
l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e
all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per
la salute riproduttiva.
3. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno potere
di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni
psicofisiche dell'operatore sanitario, nonché di controllare
l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano
aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati
biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla
Direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al Servizio di Igiene e
prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di
organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in
stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per
ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio
individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della
normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti
provvedono all'installazione ed attivazione di opportuni impianti di
decontaminazione delle camere operatorie, nonché alla esecuzione di visite
e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici
gestanti e degli epato-pazienti.
7. Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per
gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso
di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei
dipendenti.
8. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza,
qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee
inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle
dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
9. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità
e, sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie
professionali.
10. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative unitamente
agli Enti verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione
del presente articolo e promuovono la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità
fisica e psichica dei dipendenti, con particolare riguardo ai reparti di
malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e cura delle
infezioni da HIV.
11. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a
livello di contrattazione decentrata devono essere previste modalità per
la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità
degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi
lavora e la tutela della salute degli utenti (15/c).
------------------------
(15/c) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
Capo II - Relazioni sindacali
25. Esercizio dell'attività sindacale.
1. I dipendenti degli Enti di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di
costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno
diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi
orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i
lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli organi direttivi
ed esecutivi delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli
organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti
a dare regolare e formale comunicazione all'Ente da cui gli interessati
dipendono (15/d).
------------------------
(15/d) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
26. Diritto di assemblea.
1. Nell'àmbito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di
ciascun Ente del comparto hanno diritto di partecipare, durante l'orario
di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con
l'amministrazione nell'unità in cui prestano la propria attività, per 12
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione (15/e).
------------------------
(15/e) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi gli artt. 2 e 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
27. Aspettative sindacali.
1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie del presente
regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie
Confederazioni od Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi
sindacali, a domanda da presentare tramite la competente Confederazione od
Organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di
esse assegnata.
2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato
in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio
di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in
aspettativa è effettuato globalmente per gli Enti compresi nel comparto.
Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in
aspettativa è fissato in n. 875 unità fino al raggiungimento del rapporto
di cui sopra.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 è riservato
per il 90 per cento alle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle
Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di
cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre
1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di
tale ultima percentuale una aspettativa per ogni Confederazione Sindacale
di cui al citato decreto ministeriale.
4. Alla ripartizione tra le varie Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai
sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28
ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel
rispetto della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le
Confederazioni e Organizzazioni Sindacali interessate.
5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla
Confederazione od Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I., che
cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica
in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è
emanato dagli Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca
dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva Confederazione od
Organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.C.I.
6. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla
ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari
conseguenti all'applicazione del presente articolo.
7. Diverse intese intervenute tra le Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando
il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per i
conseguenziali adempimenti (15/f).
------------------------
(15/f) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi, anche, l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
28. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 sono
corrisposti dall'Ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi
delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza,
nonché le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative
alla professionalità ed all'incentivo della produttività, escluse in
questo caso quelle conseguenti alla necessità dello svolgimento di
prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13. Sono altresì esclusi i
compensi per lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli
effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
computo del congedo ordinario.
3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 27 è
sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui
all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (16), e successive
modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali è previsto il
solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalità
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (16/a), e successive
modificazioni (16/b).
------------------------
(16) Riportata al n. R/LXXXV.
(16/a) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(16/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi, anche, l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
29. Permessi sindacali retribuiti.
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui
all'articolo 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per
l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di
permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato nell'Ente.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente
spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati
nell'articolo 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun
dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore
lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di
cui all'articolo 3 (16/c).
------------------------
(16/c) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi, anche, l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
30. Monte orario complessivo.
1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a
disposizione per i permessi di cui all'articolo 29 è determinato in
ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni
anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di
ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari
al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli
organismi rappresentativi operanti nell'Ente interessato e la parte
restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività
accertato per ciascuna Organizzazione Sindacale, in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data
del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite
in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare,
del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni
organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in
modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le
sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 25 sono
concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di
servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui
all'articolo 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la
partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali,
regionali e provinciali territoriali ed ai congressi previsti dagli
Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali. Tali
permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali sulla
ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo,
sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti (16/d).
------------------------
(16/d) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi, anche, l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
31. Diritto di affissione. - 1. Le Confederazioni e le Organizzazioni
Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Ente ha
obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale
all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro (16/e).
------------------------
(16/e) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
32. Locali per le rappresentanze sindacali.
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli
organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso
continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente sentite
le Organizzazioni Sindacali all'interno della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente
sentite le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della struttura (16/f).
------------------------
(16/f) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
33. Patronato sindacale.
1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare
dal Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali
davanti ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività
nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della
sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (16/g).
------------------------
(16/g) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
34. Garanzie nelle procedure disciplinari.
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere
garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con
l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un
rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese
dalla richiesta (17).
------------------------
(17) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale
della Sanità, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
35. Referendum.
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo
svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle
Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione
di tutto il personale appartenente all'unità operativa ed alla categoria
particolarmente interessata (17/a).
------------------------
(17/a) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
36. Contributi sindacali.
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di
bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale,
per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31
ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta,
all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute mensili operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni Sindacali
sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse
secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali con
accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei
nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti
effettuati alle Organizzazioni Sindacali (17/b).
------------------------
(17/b) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
37. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località diversa da
quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali può essere
disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni e
Confederazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 25 non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio
delle loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti derivanti
dall'applicazione degli istituti normativi ed economici acquisiti ed
acquisibili per la posizione funzionale di appartenenza (17/c).
------------------------
(17/c) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
38. Norma transitoria.
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per
l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, nonché all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il numero
delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna
Organizzazione o Confederazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati
alle Organizzazioni o Confederazioni Sindacali interessate.
3. La ripartizione di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, è effettuata entro
il 31 dicembre 1990 (18).
------------------------
(18) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 52 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre
2001.
Capo III - Ordinamento professionale
39. Tabelle del personale.
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in
applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (18/a),
ferme restando le posizioni funzionali ed i profili professionali ivi
previsti, salvo quanto disposto dall'articolo 40, sono riordinate secondo
l'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
------------------------
(18/a) Riportato al n. R/VI.
40. Profili professionali.
1. I seguenti profili professionali a decorrere dal 1 dicembre 1990 sono
ascritti alle posizioni funzionali corrispondenti ai livelli retributivi
sottoindicati:
+------------------------------------------------------+-------+
| |Livello|
| +-------+
|- agente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| III |
|- ausiliario socio sanitario . . . . . . . . . . . . .| III |
|- commesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| III |
|- operatori professionali di II categoria (infermieri| |
| generici ed infermieri psichiatrici con un anno di| |
| corso, puericultrici, massofisioterapisti) . . . . .| V |
|- operatore tecnico: | |
| - conduttore di caldaie a vapore . . . . . . . . . .| V |
| - autista di autoambulanze . . . . . . . . . . . . .| V |
| - cuoco con diploma di scuola professionale| |
| alberghiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| V |
| - impiantisti elettricisti ed impiantisti idraulici| |
| ed impiantisti manutentori . . . . . . . . . . . .| V |
2. I profili professionali di agente tecnico ed ausiliario
socio-sanitario, ricollocati ai sensi del comma 1, e l'ausiliario socio
sanitario specializzato già collocato nella posizione funzionale
corrispondente al III livello retributivo sono riunificati in un solo
profilo che assume la denominazione di "ausiliario specializzato". Le
attribuzioni del nuovo profilo sono definite nell'allegato 2 che
costituisce parte integrante del presente regolamento e sono distinte in
relazione all'assegnazione dei dipendenti interessati ai servizi tecnico
economali o socio assistenziali. A tal fine, la dotazione organica
complessiva del nuovo profilo - che è data dalla somma dei posti già
previsti nelle piante organiche provvisorie o definitive degli Enti per
gli agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari ed ausiliari socio-sanitari
specializzati - deve essere distinta in contingenti separati in rapporto
alle suddette aree di attività, ferma restando l'interscambiabilità, nel
rispetto dei contingenti, del personale interessato prima
dell'espletamento del corso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito della posizione funzionale corrispondente al IV livello
retributivo, è istituito il profilo professionale di "operatore tecnico
addetto all'assistenza", al quale accedono gli ausiliari specializzati del
contingente addetto ai servizi socio assistenziali ovvero candidati
esterni, previo superamento di un apposito corso annuale le cui modalità,
requisiti di accesso, percentuali di ammissione per candidati interni ed
esterni sono stabiliti, nell'ambito della programmazione sanitaria, con
decreto del Ministro della Sanità da emanarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'ammissione ai corsi
va data priorità ai dipendenti già ausiliari socio sanitari specializzati.
Le attribuzioni dell'operatore tecnico addetto all'assistenza sono
descritte nell'allegato 2) che fa parte integrante del presente
regolamento (19).
4. Nell'àmbito della posizione funzionale corrispondente al II livello
retributivo del ruolo amministrativo è istituito il nuovo profilo
professionale di "fattorino", al quale sono affidati compiti elementari
nell'ambito dell'attività amministrativa e di archivio. Per detto profilo
è richiesto il requisito della scuola e l'accesso è disciplinato
dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (19/a), e successive
modificazioni.
------------------------
(19) Con D.M. 26 luglio 1991, n. 295 (Gazz. Uff. 16 settembre 1991, n.
217) è stato approvato il regolamento dei corsi di qualificazione per
l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto
all'assistenza.
(19/a) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
TITOLO IV
Trattamento economico
Capo I - Stipendi
41. Nuovi stipendi.
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (19/b), comprensivi del
conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così stabiliti
a regime:
Livello I . . . . L. 6.081.000
Livello II. . . . L. 7.131.000
Livello III . . . L. 8.181.000
Livello IV. . . . L. 9.181.000
Livello V . . . . L. 10.521.000
Livello VI. . . . L. 11.631.000
Livello VII . . . L. 13.631.000
Livello VIII. . . L. 15.531.000
Livello IX. . . . L. 18.071.000
Livello X . . . . L. 25.211.000
Livello XI. . . . L. 33.593.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei
nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 10
luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1
competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I . . . . L. 120.000
Livello II. . . . L. 150.000
Livello III . . . L. 220.000
Livello IV. . . . L. 255.000
Livello V . . . . L. 314.000
Livello VI. . . . L. 335.000
Livello VII . . . L. 405.000
Livello VIII. . . L. 405.000
Livello IX. . . . L. 499.000
Livello X . . . . L. 1.023.000
Livello XI. . . . L. 1.551.000
4. Dal 1 ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I . . . . L. 480.000
Livello II. . . . L. 600.000
Livello III . . . L. 880.000
Livello IV. . . . L. 1.020.000
Livello V . . . . L. 1.256.000
Livello VI. . . . L. 1.340.000
Livello VII . . . L. 1.620.000
Livello VIII. . . L. 1.620.000
Livello IX. . . . L. 1.996.000
Livello X . . . . L. 4.092.000
Livello XI. . . . L. 6.205.000
5. Dal 1 luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
Livello I . . . . L. 1.200.000
Livello II. . . . L. 1.500.000
Livello III . . . L. 2.200.000
Livello IV. . . . L. 2.550.000
Livello V . . . . L. 3.140.000
Livello VI. . . . L. 3.350.000
Livello VII . . . L. 4.050.000
Livello VIII. . . L. 4.050.000
Livello IX. . . . L. 4.990.000
Livello X . . . . L. 10.230.000
Livello XI. . . . L. 15.512.000
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo (19/c).
------------------------
(19/b) Per l'incremento degli stipendi tabellari di cui al presente
articolo vedi il Provv.P.C.M. 4 agosto 1995, riportato al n. R/CXCIV, e il
Provv.P.C.M. 7 maggio 1996, riportato al n. R/CXCVIII.
(19/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
42. Retribuzione individuale di anzianità.
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale previsto dal
comma 1 dell'articolo 41, che abbia prestato servizio nel periodo 1
gennaio 1987-31 dicembre 1988, la retribuzione individuale di anzianità è
incrementata dei seguenti importi annui lordi:
Livello I . . . . L. 270.000
Livello II. . . . L. 290.000
Livello III . . . L. 310.000
Livello IV. . . . L. 340.000
Livello V . . . . L. 380.000
Livello VI. . . . L. 450.000
Livello VII . . . L. 490.000
Livello VIII. . . L. 540.000
Livello IX. . . . L. 518.000
Livello X . . . . L. 672.000
Livello XI. . . . L. 840.000
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il
31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di
servizio prestato.
3. Gli importi di cui commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio
1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo,
liquidate ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (19/d).
------------------------
(19/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza)
43. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla
determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, i benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente
regolamento sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale (19/e).
------------------------
(19/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo II - Indennità
(giurisprudenza)
44. Indennità di direzione per i direttori amministrativi.
1. Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori
amministrativi capo servizio è corrisposta a decorrere dal 1 dicembre 1990
l'indennità di direzione nelle seguenti misure annue lorde fisse e
ricorrenti:
Livello IX - vice direttore amministrativo. . . . . L. 4.650.000
Livello X - direttore amministrativo . . . . . . . L. 8.450.000
Livello XI - direttore amministrativo capo servizio L.13.100.000
2. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo.
3. Gli Enti devono attivare le procedure di mobilità previste dagli
articoli 11 e 12 del presente regolamento per favorire i riassorbimenti di
eventuali soprannumeri esistenti nelle piante organiche provvisorie e
definitive riguardanti i direttori amministrativi capo servizio rispetto
ai servizi istituzionali previsti dalle leggi regionali di organizzazione
(19/f).
------------------------
(19/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
45. Indennità per il personale laureato non medico dei ruoli sanitario,
professionale e tecnico.
1. A decorrere dal 1 dicembre 1990 al personale laureato non medico dei
ruoli sanitario, professionale e tecnico, appartenente alle posizioni
funzionali e profili professionali sottoindicati, competono le seguenti
indennità lorde annue, fisse e ricorrenti:
A) Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi:
Livello IX - indennità specialistica . . . . . . . L. 1.650.000
indennità professionale e di aggiorna-
mento . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.900.000
Livello X - indennità specialistica . . . . . . . L. 2.160.000
indennità di dirigenza. . . . . . . . L. 1.200.000
indennità professionale e di aggiorna-
mento . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.600.000
Livello XI - indennità specialistica . . . . . . . L. 3.360.000
indennità professionale e di aggiorna-
mento . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.300.000
B) Avvocati, procuratori legali (19/g), ingegneri, architetti, geologi,
analisti, statistici, sociologi:
Livello IX - indennità tecnico-professionale . . . L. 4.650.000
Livello X - indennità tecnico-professionale . . . L. 8.450.000
Livello XI - indennità tecnico-professionale . . . L. 13.100.000
2. Agli ingegneri, architetti e geologi inquadrati nel IX livello
retributivo, la somma annua lorda prevista dall'articolo 61, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è elevata
a L. 7.140.000 a decorrere dal 1 luglio 1990.
3. Tali indennità assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennità
finora percepite a qualsiasi titolo (20).
------------------------
(19/g) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il
termine "avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio
1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla
soppressione dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa
legge.
(20) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
46. Indennità per il personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico
ed amministrativo.
1. Sono confermate nelle misure ed alle condizioni già previste dagli
articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, le indennità di bilinguismo e di partecipazione all'ufficio
di Direzione (20/a).
2. A decorrere dal 1 dicembre 1990, le indennità differenziate di
coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (, sono rideterminate, rispettivamente,
in L. 3.780.000 e L. 4.860.000. Dalla stessa data l'indennità di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del medesimo decreto è rideterminata in
L. 1.400.000 (20/b).
------------------------
(20/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(20/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
47. Qualificazione professionale del personale ricompreso nella posizione
funzionale di X livello retributivo.
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di
cui alle vigenti disposizioni, per il personale di ruolo appartenente alla
posizione funzionale intermedia di X livello retributivo dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, al quale con atto
formale dell'Ente, previa selezione, sia affidata la responsabilità di un
servizio all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale
ovvero di un settore o modulo organizzativo - secondo l'articolazione
interna dei servizi istituzionali prevista dalla vigente legislazione
nazionale o regionale in materia - ovvero da atti di indirizzo o
regolamentari, a decorrere dal 1 dicembre 1990, le indennità sottoindicate
sono così rideterminate.
Farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi coadiutori:
A) Indennità specialistica L. 3.360.000.
B) Indennità di dirigenza L. 3.400.000.
Avvocati, analisti, statistici, sociologi coadiutori:
A) Indennità tecnico professionale L. 11.810.000.
Direttori amministrativi:
A) Indennità di direzione L. 11.810.000.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ente procede entro il 31 ottobre 1990 alla
preventiva ricognizione delle necessità organizzative indicate nel comma
1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio in
atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative.
3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte, che deve essere
effettuata sulla base delle reali esigenze di servizio correlate con
l'organizzazione del lavoro, non può, comunque, superare per il personale
del ruolo sanitario il 20% della dotazione organica complessiva dei
relativi posti di posizione funzionale intermedia previsti nelle piante
organiche provvisorie o definitive dell'Ente e, per gli altri ruoli, il
40% delle complessive dotazioni organiche dei relativi posti. Dette
percentuali sono calcolate tenendo conto anche della prevista
trasformazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
4. Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i dipendenti di
posizione funzionale intermedia di ruolo previsti dal medesimo comma 1 in
possesso di una anzianità di cinque anni di servizio nella posizione
medesima o di specializzazione nella disciplina o di specializzazione
strettamente connessa alle funzioni da affidare. La valutazione, per la
selezione di cui al comma 1, avviene secondo i criteri previsti dal
decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, con particolare
riguardo, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti
alla funzione da ricoprire. La valutazione è affidata ad un collegio
tecnico costituito per il personale del ruolo sanitario dal Coordinatore
Sanitario e, per il personale del ruolo professionale, tecnico ed
amministrativo dal Coordinatore amministrativo, nonché da due dirigenti di
posizione funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi
ruoli e profili, di cui uno designato dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative.
5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma
1, è fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso
dei requisiti richiesti alla medesima data, ancorché l'affidamento formale
delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente.
6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1, nelle successive
applicazioni avviene nei limiti della disponibilità del contingente
numerico individuato nel comma 3, salvo che non intervengano modifiche
delle piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle
disposizioni richiamate nel comma 1 da effettuarsi secondo le procedure
previste dalle leggi vigenti (20/c).
------------------------
(20/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
48. Qualificazione professionale del personale ricompreso nelle posizioni
funzionali di IX livello retributivo.
1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, al personale
appartenente alla posizione funzionale iniziale corrispondente al IX
livello retributivo dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo che abbia maturato un'anzianità di servizio complessiva
nella posizione funzionale di appartenenza di anni cinque, a decorrere dal
1 dicembre 1990 le indennità sottoindicate sono così rideterminate:
Farmacisti biologi, chimici, fisici psicologi collaboratori:
A) Indennità specialistica L. 2.160.000.
B) Indennità di dirigenza L. 1.200.000.
Procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, analisti, statistici,
sociologi collaboratori:
A) Indennità tecnico professionale L. 6.330.000.
Vice direttori amministrativi:
A) Indennità di direzione L. 6.330.000.
Detto beneficio è attribuito previo giudizio favorevole da formularsi,
entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con decorrenza
dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito per il
personale del ruolo sanitario dal coordinatore sanitario e, per il
personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, dal
coordinatore amministrativo, nonché da due dirigenti di posizione
funzionale non inferiore a quella intermedia dei rispettivi ruoli e
profili, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative. Detto Giudizio deve essere basato sulla
valutazione dell'attività professionale, di formazione e di studio svolta,
nonché sul livello di qualificazione acquisito nell'arco del servizio
prestato.
2. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1
è fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti interessati in possesso dei
requisiti richiesti, ancorché il giudizio favorevole sia intervenuto
successivamente.
3. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, per i singoli profili professionali
interessati, il personale indicato nel comma 1, una volta accertata la
conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di autonomia professionale
nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle
direttive ricevute dal personale appartenente alle posizioni funzionali
apicali (21).
------------------------
(21) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 67 del CCNL
di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
49. Indennità della professione infermieristica.
1. In riferimento all'articolo 8, comma 6, agli operatori professionali di
1 categoria collaboratori - infermieri professionali, vigilatrici di
infanzia, ostetriche, assistenti sanitari - compete una indennità annua
lorda, fissa e ricorrente di L. 2.400.000 (21/a). Tale indennità è
maggiorata nel modo seguente:
a) al 20 anno di effettivo servizio di L. 1.200.000;
b) al 25 anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000;
c) al 30 anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000.
2. Agli operatori professionali di 11 categoria - infermieri generici -
l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura del 10% (21/b).
3. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al
V, VI e VII livello retributivo dei servizi di diagnosi e cura, operante
su tre turni, compete una indennità giornaliera per le giornate di
effettivo servizio prestato pari a L. 6.000 (21/c).
4. Agli operatori professionali di I categoria coordinatori - capo sala,
vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari ed ostetriche - compete una
indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente pari a quella prevista dal
comma 1. Agli altri operatori professionali di I categoria coordinatori
del personale infermieristico compete una indennità lorda, mensile, fissa
e ricorrente di L. 130.000 (21/d).
5. Al personale infermieristico di posizione funzionale corrispondente al
V, VI e VII livello retributivo, operante nelle terapie intensive,
subintensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi,
compete un'indennità giornaliera, per le giornate di effettivo servizio
prestate, pari a L. 8.000 giornaliere (21/e).
6. L'indennità di cui al comma 5, maggiorata di L. 2.000 giornaliere,
compete, altresì, al personale infermieristico assegnato ai servizi di
malattie infettive (21/f).
7. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1 dicembre 1990
e non si cumulano con quelle indicate nell'articolo 50, commi 4 e 5
(21/g).
------------------------
(21/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente periodo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(21/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
50. Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli
impianti e della efficienza dei servizi.
1. Al personale già appartenente alla posizione funzionale corrispondente
al III livello retributivo - ex ausiliario socio sanitario specializzato -
compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 45.000.
2. Al personale di posizione funzionale corrispondente al IV livello
retributivo - coadiutori amministrativi ed operatori tecnici - compete una
indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 65.000.
3. Agli operatori tecnici coordinatori appartenenti alla posizione
funzionale corrispondente al V livello retributivo compete una indennità
lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 78.000.
4. Al sottoindicato personale di posizione funzionale corrispondente al VI
livello retributivo dei vari ruoli compete una indennità lorda, mensile,
fissa e ricorrente di L. 130.000:
Ruolo sanitario:
- Personale infermieristico (dietiste, podologi)
- Personale tecnico sanitario
- Personale della riabilitazione
- Personale di vigilanza e di ispezione
Ruolo tecnico:
- Assistente sociale
- Assistente tecnico
Ruolo amministrativo:
- Assistente amministrativo.
5. Agli operatori professionali di I categoria - coordinatori - del ruolo
sanitario compete una indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L.
130.000.
6. Agli assistenti sociali coordinatori compete una indennità lorda,
mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
7. Ai collaboratori amministrativi appartenenti alla posizione funzionale
corrispondente al VII livello retributivo compete una indennità lorda,
mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
8. Ai collaboratori coordinatori del ruolo amministrativo, nonché agli
operatori professionali dirigenti non ricompresi nell'articolo 68, comma
6, compete un'indennità lorda, mensile, fissa e ricorrente di L. 130.000.
9. Le indennità previste dal presente articolo decorrono dal 1 dicembre
1990 (21/h).
------------------------
(21/h) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
51. Indennità di turno.
1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni funzionali
dal I al VII livello retributivo addetti agli impianti e servizi attivati
in base alla programmazione dell'Ente per almeno dodici ore giornaliere ed
operanti su due turni per la ottimale utilizzazione degli impianti stessi,
ovvero che siano ausiliari specializzati operanti su due turni in corsia o
in struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici, compete
una indennità giornaliera, legata alla effettuazione dei turni di servizio
programmati, pari a L. 3.500.
2. [L'indennità di cui al comma 1, che decorre dal 1 dicembre 1990, non è
cumulabile con quelle previste dall'articolo 49 e riassorbe l'indennità
prevista dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. L'indennità di pronta disponibilità è
rideterminata in L. 40.000 lorde. Una indennità giornaliera di L. 2.000 è
corrisposta al personale ausiliario assegnato ai servizi di malattie
infettive] (21/i).
------------------------
(21/i) Comma abrogato dall'art. 51 del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato A
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
52. Indennità per servizio notturno e festivo.
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per
tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e
le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni
singolo dipendente.
3. Le indennità di cui al presente articolo decorrono dal 1 dicembre 1990
e riassorbono quelle previste al medesimo titolo dall'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (21/l).
------------------------
(21/l) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III - Norme particolari
53. Norma di garanzia nel caso di passaggio di livello.
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore anche di diverso
profilo e ruolo a seguito di concorso od avviso pubblico presso lo stesso
o altro Ente del comparto senza soluzione di continuità dei servizi, il
dipendente acquisisce il trattamento economico previsto per la nuova
posizione funzionale mantenendo la retribuzione individuale di anzianità
in godimento alla data del passaggio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti vincitori di
concorso od avviso provenienti dal comparto Enti locali, nonché dagli enti
indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel comparto Sanità.
La medesima disposizione si applica nei confronti dei dipendenti suddetti
anche nel caso in cui il passaggio avvenga nell'ambito della stessa
posizione funzionale o di posizione inferiore.
3. Qualora i dipendenti provenienti dagli Enti indicati negli articoli 24,
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, abbiano mantenuto il sistema di progressione economica per classi e
scatti, la retribuzione individuale di anzianità è costituita dal valore
delle classi e scatti medesimi effettivamente maturati alla data di
passaggio con l'esclusione dei benefici previsti dall'articolo 42(22).
------------------------
(22) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
54. Indennità di rischio da radiazioni.
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale
indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460 (23).
2. Le indennità citate spettano alla condizione che il suddetto personale
presti la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare
del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio
stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
controllate deve essere effettuato con le modalità di cui alla richiamata
circolare del Ministero della Sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (23), è effettuato dalla commissione
già prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (23/a), così modificata: la commissione
è presieduta dal Coordinatore Sanitario e composta dal Responsabile del
Servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché da un
esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od Organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve
tenere conto dei dipendenti addetti ai servizi di radiologia medica,
radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi
nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (23), nonché
del personale che presta la propria attività nelle sale operatorie.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio
radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zona controllata e tempo di effettiva
esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato
nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla
concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di
esposizione per la categoria di operatori in esame, compatibilmente con un
corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di
radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica
effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti esposto al rischio da
radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi
dell'articolo 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (24), in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura
unica mensile lorda di L. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza
con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (25), e con
altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È
peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre
1988, n. 460 (23), compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di
giorni quindici da usufruirsi in un unica soluzione (25/a).
------------------------
(23) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(23) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(23/a) Riportato al n. R/C.
(23) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(24) Riportato alla voce Energia nucleare.
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(23) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(25/a) Per la disapplicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo vedi l'art. 5 del CCNL di cui all'Acc. 20 settembre 2001.
(giurisprudenza)
55. Mansioni superiori.
1. Gli Enti nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti previsti
nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare ai sensi
dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 (26), e successive
modificazioni, le procedure concorsuali per provvedere alla regolare
copertura dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie
concorsuali - ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 554 (25), prorogata dal decreto-legge 27 dicembre 1989,
n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37, oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo
le vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità della
funzione, a condizione che siano state attivate le procedure indicate nel
comma 1, il dipendente può eccezionalmente essere adibito a mansioni
superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la
sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente
superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione
funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna di esse
fissate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n.
821 (26/b), e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la sostituzione
del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti, sia
imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3
e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore
in servizio nell'ambito della medesima struttura. In caso di più aventi
titolo, le mansioni superiori sono attribuite al dipendente con maggiore
anzianità nella posizione funzionale di appartenenza. L'assegnazione
temporanea alle mansioni superiori consentita nei casi indicati nel comma
1 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non dà titolo ad
alcuna retribuzione.
6. Qualora, per giustificati motivi, le procedure di cui al comma 1 non
possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto al comma
5, al dipendente incaricato delle mansioni superiori con provvedimento
formale, secondo le vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il
periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo
stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di
appartenenza per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del quale
le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
7. In nessun caso può farsi luogo al conferimento di mansioni superiori
con la procedura di cui al comma 6 per la copertura di posti vacanti o
disponibili di direttore amministrativo capo servizio se non siano state
attivate le procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lettera B), per il riassorbimento dei soprannumeri di tali posizioni
funzionali, da commisurarsi in rapporto al numero dei servizi
amministrativi istituzionali stabiliti dalle leggi regionali.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di inosservanza di
quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, si applicano le disposizioni indicate
nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (26/c).
------------------------
(26) Riportata al n. R/LXXXV.
(25) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(26/b) Riportato al n. R/LXXVII bis.
(26/c) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 18 e 67
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
56. Assenze obbligatorie.
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (27), sono
garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla
produttività, escluse quelle legate alla necessità di effettuazione delle
relative prestazioni ai sensi dell'articolo 61, comma 13.
------------------------
(27) Riportata alla voce Lavoro.
TITOLO V
Produttività ed efficienza dei servizi
Capo I - Produttività
57. Tipologia e finalità dell'istituto.
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un
incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì
rivolto a raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime deve essere
organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di
tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data del 1 gennaio 1990 per l'arco di vigenza del presente
regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione
verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici
adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione
alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi:
miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice
di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica
esterna ed interna;
potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro;
miglioramento di altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale;
pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire
maggiori spazi di prestazione di servizi all'utenza ed un minore ricorso
alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna;
potenziamento degli interventi di assistenza sociale nelle aree del
disagio sociale, dell'emarginazione e nella attività di recupero delle
tossicodipendenze;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria
delle prestazioni utilizzando le attività rese in plus-orario, oltre che
nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti,
centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multizonali;
d) deve attivarsi un modello di assistenza infermieristica che, nel quadro
di valorizzazione della specifica professionalità, consenta, anche
attraverso l'adozione di una cartella di assistenza infermieristica, un
progressivo miglioramento delle prestazioni al cittadino;
e) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e
le attività di ospedale diurno.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello
regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, criteri di
attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere
verificati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative
gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al grado
di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per
l'attribuzione dei compensi.
6. Il processo è così articolato:
a) incentivazione ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
b) produttività "per obiettivi".
7. In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono
essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie
dell'istituto (28).
------------------------
(28) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
58. Finanziamento dei fondi di incentivazione.
1. Il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 57, è determinato annualmente, dal 1 gennaio
1990, per singolo Ente prendendo a base il fondo determinato per il
finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme
di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.
2. Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1 gennaio 1990, è
incrementato del tasso di inflazione programmato per il corrispondente
anno.
3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale, l'aumento del
valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere
correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni
erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di
maggiore esigenza assistenziale, il fondo come sopra determinato è
incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30
giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in
base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in
regime di specialistica convenzionata esterna - valutate in base al
predetto tariffario recepito con decreto ministeriale 8 agosto 1984 - e
riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo temporale assunto a
riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di cui al presente comma
non può essere superiore al 10% del fondo dell'anno precedente.
4. Le competenze previste nel tariffario per la categoria.
A) - medici vengono; utilizzati come riferimento economico di riparto per
il personale della categoria.
B) - personale laureato non medico.
5. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel
tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate, che non trovano
riscontro nel suddetto tariffario, vengono individuate dal Ministro della
Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
6. Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente
connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore
alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione
nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità
operative di nuova attivazione.
7. Le Unità Sanitarie Locali nelle quali l'istituto non ha avuto sviluppo
in quanto il relativo fondo erogato nell'anno 1989 non ha raggiunto la
percentuale di cui articolo 67, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono autorizzate ad incrementare i
fondi di finanziamento dell'istituto della incentivazione della
produttività di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 nella misura
utile ad attribuire a tutto il personale laureato del ruolo sanitario due
ore di plus-orario settimanale nonché un'ora di plus-orario settimanale al
restante personale del ruolo sanitario e al personale laureato degli altri
ruoli, al fine di favorire lo sviluppo della attività specialistica
ambulatoriale all'interno delle strutture e migliorare gli attuali
rapporti di efficienza del funzionamento delle stesse. A tal fine, le
Unità Sanitarie Locali corrispondono in via sperimentale e per mesi dodici
i relativi acconti al personale interessato ai sensi dell'articolo 61,
comma 10. Al termine del periodo di sperimentazione, le Unità Sanitarie
Locali verificano formalmente l'avvenuta realizzazione delle prestazioni
preventivamente previste nei piani di lavoro a giustificazione della
sperimentazione avviata, dandone comunicazione alla regione. I fondi
necessari al finanziamento del plus-orario di cui al presente comma
trovano copertura attraverso i corrispondenti risparmi realizzati sulla
attività specialistica convenzionata esterna. Terminato il periodo di
sperimentazione, la determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo
dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3.
8. Dal 1 gennaio 1990 il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è
incrementato annualmente delle somme corrisposte nell'anno precedente da
Enti e Privati paganti per prestapiani erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, al netto del 15% corrispondente alle spese di amministrazione.
Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85% al fondo di categoria cui
afferisce l'équipe che ha reso la prestazione, del 10% al fondo della
categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).
9. Le Regioni, sulla base della quota parte del fondo Sanitario Nazionale
necessario a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione
delle singole Unità Sanitarie Locali possono prevedere che nell'ambito
dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della
produttività, limitatamente alle Unità Sanitarie Locali nelle quali siano
stati avviati sistemi di contabilità per centri di costo e di gestione
budgettaria o di progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati,
qualora si verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a
consuntivo, tali risparmi vadano ad incrementare nell'anno successivo a
quello preso a riferimento il fondo di incentivazione di cui al comma 6,
lettera b), dell'art. 57. I dati di riferimento delle singole voci di
spesa vanno raffrontate con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto
dell'indice inflattivo e di eventuali aumenti determinati da disposizioni
nazionali sulle singole voci di bilancio.
10. Le quote incrementali del fondo determinate ai sensi dei commi 3 e 4,
relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite come
previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (29), come modificato
dall'articolo 2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica
13 maggio 1987, n. 228 (30). La suddivisione della quota oraria spettante
alle categorie A) e B) avviene tenuto conto della rispettiva presenza
numerica all'interno della équipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
11. Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a),
dell'art. 57 è costituito dalla somma dei fondi delle singole Unità
Sanitarie Locali che di norma rimane di loro competenza. In connessione
con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie,
l'accordo quadro regionale può stabilire, in relazione a fabbisogni di
prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione
regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
12. L'istituto della produttività "per obiettivi" di cui all'articolo 66,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270, viene finanziato dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 con il fondo di
incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun
Ente e da una quota del fondo comune di cui agli articoli 70 e 105 del
medesimo decreto non superiore allo 1,45%, determinata in sede di accordo
quadro regionale. Lo 0.80 del monte salari viene incrementato dello 0,65 a
decorrere dal 1 luglio 1990.
13. Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a
norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad
avvenuto riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 12 (30/a).
------------------------
(29) Riportato al n. R/LXII.
(30) Riportato al n. R/XCIX.
(30/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
59. Valutazione della produttività.
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base
delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei
componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle
attribuzione delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base
del tariffario nazionale con riferimento all'articolo 58, commi 4 e 5, e
ripartite con le modalità previste nell'articolo 70 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, fatto salvo il
disposto dell'articolo 58, comma 10. Titolare delle prestazioni
specialistiche utili ai fini dell'istituto dell'incentivazione di cui al
comma 6, lettera a), dell'art. 57 è soltanto il personale delle categorie
A) e B).
3. Ai fini della valutazione economica della produttività, ferme restando
le prestazioni effettuate dalle singole équipes al 31 dicembre 1989,
vengono valorizzate, secondo quanto previsto dal comma 2, tutte le
prestazioni aggiuntive effettuate.
4. Le prestazioni sono effettuate attraverso la predisposizione di orari e
turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo
da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'équipe.
5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della valutazione
della produttività, la costituzione di nuclei interdisciplinari di
personale per la valutazione della produttività medesima. Agli stessi fini
è previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo
67.
6. Il personale costituente tali nuclei non partecipa alla ripartizione
dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce, secondo quanto previsto
dai rispettivi accordi regionali, quote prestabilite di fondo comune o di
incentivazione per obiettivi.
7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il
personale avente partecipazione agli utili in strutture private (30/b).
------------------------
(30/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
60. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione, di cui al comma
6, lettera A), dell'art. 57.
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a secondo
della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla
realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema
seguente:
A) Medici.
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologici.
C) Personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della
riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle
tabelle H-I-L-M-N dell'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761/1979, riordinate dall'allegato 1 del presente
regolamento.
D) Restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria B) (personale
laureato non medico) sono suddivise come segue:
a) all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli
componenti;
b) al fondo comune il 55%.
3. Il fondo comune è suddiviso in quote orarie. L'accordo quadro regionale
e i conseguenti accordi locali stabiliscono i criteri di utilizzo del
fondo comune la cui quota parte, non inferiore al 25%, deve essere
riservata al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale e regionale, per particolari funzioni o aree di attività
connesse alla operatività complessiva delle strutture sanitarie. Per le
restanti quote di fondo comune gli accordi decentrati stabiliscono
modalità di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del
personale per il perseguimento degli obiettivi locali e la realizzazione
dei piani di lavoro programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolate
sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedenti il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus
orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento
dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno
dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 57, per
obiettivi di produttività individuati in sede di accordi quadro regionali.
9. Gli accordi quando regionali possono prevedere, secondo quanto previsto
nell'articolo 57, commi 1, 2 e 3, che il fondo di incentivazione di cui al
comma 3 sia gestito in via sperimentale, limitatamente o totalmente, con
il sistema della produttività per obiettivi (31).
------------------------
(31) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza)
61. Plus orario e sua determinazione.
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui la comma
6, punto I, dell'articolo 66, del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario sono fissati, nei limiti del fondo di
cui all'articolo 58, come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale laureato della categoria B);
b) 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario di riabilitazione,
di vigilanza e di ispezione;
c) 2 ore settimanali per il personale infermieristico.
3. Per il personale laureato dirigente dei ruoli amministrativi,
professionali e tecnici e, distintamente, per il restante personale
amministrativo e per gli assistenti sociali, per i quali sono previsti
limiti massimi individuali di plus orario settimanale di 4 ore e di 2 ore,
gli accordi quadro regionali definiscono, in relazione alle differenti
leggi regionali sull'organizzazione dei servizi, modalità e ambiti di
applicazione dell'istituto.
4. Il plus orario, concordato con le Organizzazioni Sindacali e
successivamente deliberato dall'Amministrazione, si integra con il normale
orario di lavoro. Il plus orario e il normale orario di lavoro sommati tra
loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il debito orario
complessivo individuale così definito deve essere verificato attraverso
sistemi obiettivi di controllo.
5. La misura del plus orario individuale reso può trovare compensazione
all'interno del semestre. Le differenze in difetto o in eccesso di plus
orario individuale reso nel semestre rispetto a quello dovuto, debbono
essere compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del
plus orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative
proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
6. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica del 20 maggio 1987, n. 270, per il periodo di
applicazione del presente regolamento la misura del valore orario è
rapportata, per ciascun operatore, al 10% del trattamento economico
globale mensile lordo, così come determinato al comma 7, per ogni ora
settimanale di plus-orario reso.
7. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del
fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57 è
quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla
determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e
quelli connessi all'anzianità di servizio previsti dal presente
regolamento. Per il personale neo assunto o nei casi di modifica della
posizione funzionale o del profilo o del rapporto di ore successivamente
al 31 dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.
270. È fatto salvo l'importo del valore orario in godimento qualora più
favorevole. Dal 1 gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato è
incrementato annualmente di una percentuale pari al tasso di inflazione
programmato per l'anno stesso.
8. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del plus
orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
9. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie Locali, una
volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione
della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 57 provvedano
ad applicare l'istituto attivando le procedure per l'individuazione del
plus orario necessario pervenendo al pieno utilizzo dei fondi stessi in
connessione ai piani di lavoro di équipe, ovvero alla determinazione degli
obiettivi di produttività attribuendo al personale interessato agli
obiettivi i relativi acconti economici nella misura dell'80% del valore
massimo fissato per la singola ora di plus orario. Tale acconto sarà
restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di produttività
prefissato in ragione percentuale al mancato raggiungimento dell'obiettivo
stesso. Le modalità sono definite in sede di accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo a livello di Enti, gli stessi convengono con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione
delle attività professionali da rendere in plus-orario soggette a
rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttività e
maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12. Al personale soggetto al plus orario che rinunci alla effettuazione
dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
13. Al personale collocato in aspettativa per motivi sindacali, ai sensi
degli articoli 27 e 28, nonché al personale in congedo straordinario ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, compete
la corresponsione di una quota fissa pari a quelle riconosciute al
personale della categoria D) di pari livello retributivo sul fondo di
appartenenza.
14. Qualora nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo
programmato si realizzano situazioni di vacanza di organico relativamente
a personale impegnato in attività di plus orario o rinunce a plus orari
assegnati le relative quote di équipe vengono ripartite dalla data della
vacanza tra il restante personale componente l'équipe (32).
------------------------
(32) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
62. Modalità di determinazione del fondo per il personale della categoria
B).
1. Il fondo del personale della categoria B) è costituito dalle quote
corrisposte o da corrispondere a detto personale in riferimento all'anno
1989 dalle singole Unità Sanitarie Locali, incrementato con i criteri
indicati negli articoli precedenti.
2. Per l'arco di vigenza del presente regolamento, al fondo del personale
della categoria B) affluiscono, altresì, le entrate realizzate dal
personale ingegnere per prestazioni effettuate a richiesta di Enti o
privati.
3. Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato da una
quota pari al 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta
all'utenza di farmaci, presidi e prodotti previsti dall'assistenza
farmaceutica integrativa, nonché per la produzione in proprio di prodotti
galenici.
4. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con riferimento
ai criteri di cui all'articolo 58, comma 8.
5. Il fondo della categoria B) di cui al presente articolo è
prioritariamente garantito e liquidato al personale della categoria
medesima che ha effettuato le prestazioni, con l'obiettivo di mantenere
elevati gli standards quali-quantitativi delle attività connesse. Nel caso
che le verifiche semestrali della produttività non le giustifichino, esso
è, per la parte non utilizzata, messo a disposizione delle altre categorie
secondo criteri di distribuzione da definirsi negli accordi quadro
regionali (32/a).
------------------------
(32/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
63. Modalità di determinazione dei fondi di incentivazione per il
personale delle categorie C) e D).
1. Le competenze attribuite al personale della categoria C) nell'anno 1989
vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo
da suddividere fra tutto il suddetto personale con modalità che vengono
definite nell'accordo quadro regionale per l'arco di validità del presente
regolamento.
2. Le Regioni, nell'accordo quadro regionale, in relazione a problemi
organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica,
possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico operante
nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota
aggiuntiva di incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera
a), dell'art. 57 da prelevare sulla quota attribuita dal fondo sanitario
nazionale di parte corrente, nei limiti della quota relativa al risparmio
derivante dalla forzata, mancata copertura dei posti vacanti, fino al
raggiungimento del limite orario individuale previsto per il personale
infermieristico dall'articolo 61, comma 2.
3. Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D)
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, restano fissate nella quota minima corrispondente percepita
nel 1989 e sono suddivise base alle seguenti proporzioni individuali: al
personale dei ruoli amministrativo, professionali e tecnico inquadrato nei
livelli dal VII all'XI: 2; al personale inquadrato nei livelli dal V al
VI: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1. Le
competenze derivanti da detto riparto non spettano al personale al quale
vengano assegnate ore di plus orario.
4. Il Fondo dei gruppi C) e D), fatto salvo il disposto dell'articolo 58,
comma 8, è ulteriormente e rispettivamente incrementato delle quote pari
al 10% e 5% del fondo determinato per il personale-medico veterinario, che
viene portato in diminuzione del fondo medesimo.
5. Le quote non attribuite al personale della categoria C) vanno ad
incrementare il fondo del personale della categoria D) (33).
------------------------
(33) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
64. Valutazione e modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di
cui al comma 6, lettera b), dell'art. 57.
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività
dell'istituto di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 57 sono quelli
indicati negli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
2. La valutazione delle produttività dell'istituto di cui al comma 1 viene
definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati
nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi
di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita
all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto,
indice di turn-over del posto letto;
c) riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva rilevazione degli standards di intervento in materia di
prevenzione negli ambienti di vita e del lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e
quantificabili, determinati a livello regionale o di Unità Sanitaria
Locale.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree
nell'ambito delle quali le singole Unità Sanitarie Locali devono
realizzare gli specifici progetto obiettivo. Lo stesso accordo deve pure
prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi
attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei
risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in
particolare, determinare le modalità per correlare la misura dei compensi
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo in
ogni caso la possibilità di erogazione generalizzata collegata
esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro
retributivo.
4. Gli Enti individuano su proposta dei responsabili dei servizi e sentite
le Organizzazioni Sindacali, le unità di personale assegnate alla
realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le
Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la
documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le
regioni a loro volta, per i fini del sistema informativo del Governo,
riferiscono annualmente al Ministro della Sanità ed ai Ministri per la
Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati,
si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei
confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli
operatori stessi ed in relazione al grado di perseguimento degli obiettivi
prefissati (33/a).
------------------------
(33/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
65. Fondo di incentivazione della produttività del servizio veterinario e
sue modalità di ripartizione.
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal
presente capo, che si richiama a tutti gli effetti, l'attivazione
dell'istituto stesso è obbligatoria nel servizio veterinario e deve essere
prioritariamente rivolta ad incrementare le attività di vigilanza,
ispezione e profilassi.
2. Il personale delle categorie C) e D) operante nel servizio veterinario
partecipa alla suddivisione dei relativi fondi unitamente al restante
personale delle categorie predette.
3. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del
fondo di incentivazione di cui all'art. 64 è calcolato con i medesimi
criteri utilizzati per il restante personale.
4. Al fine di incrementare le attività di vigilanza, ispezione e
profilassi, le Regioni, nel definire il finanziamento del fondo suddetto,
possono prevedere l'attribuzione al personale in questione di adeguati
incentivi (34).
------------------------
(34) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
66. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti
Zooprofilattici.
1. Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività per il
personale degli Istituti Zooprofilattici è fissato in ragione del 10%
della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attività
finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti e
privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella tabella di
cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota
spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 60 avviene tenuto conto
della rispettiva presenza numerica all'interno della équipe che ha reso la
prestazione.
4. Le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro regionale, possono
prevedere per l'istituto di riferimento relativamente all'attività di
supporto alla vigilanza veterinaria permanente, per il personale laureato
non medico e per il restante personale di gruppo C) di cui all'articolo
60, adeguati incentivi (35).
------------------------
(35) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
67. Norme finali.
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori
sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di
applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della
produttività, è demandata ad un'apposita Commissione costituita presso il
Ministero della Sanità, composta da esperti designati dal Governo, Regioni
ed ANCI, che li definisce entro il 31 dicembre 1990 anche in riferimento
agli obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli accordi
decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della
Sanità effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della
spesa per incentivazione della produttività e per attività specialistica
convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro,
al Dipartimento della Funzione Pubblica e alle Regioni ed assumendo,
congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere
l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dal 1 dicembre 1990 i compensi previsti a saldo derivanti
dall'istituto dell'incentivazione alla produttività di cui al comma 6
dell'art. 57 non possono essere erogati se non sono state costituite le
Commissioni tecnico-scientifiche per la promozione della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 69.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative
connesse alle norme di cui al presente capo, anche in relazione alla
specificità delle realtà interessate e con riferimento all'articolo 54,
comma 7, viene demandata al Ministero della Sanità - Servizio Centrale
della Programmazione Sanitaria - la titolarità ad attivare nuclei tecnici
composti da un rappresentante designato dal Ministero della Sanità che la
presiede, un rappresentate designato dal Ministero del Tesoro, un
rappresentante designato dalla Regione interessata ed un rappresentante
designato dall'ANCI. L'attivazione della Commissione ha luogo d'ufficio,
ovvero a richiesta dell'Amministrazione regionale interessata o delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. I verbali della
commissione sono trasmessi ai Ministeri ed alle Regioni interessate per
l'adozione dei provvedimenti di competenza (35/a).
------------------------
(35/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO VI
Norme finali di rinvio
Capo I - Disposizioni particolari e finali
68. Disposizioni particolari.
1. (36).
2. (37).
3 (38).
4. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (38/a), è così integrato:
a) (39).
b) (40).
c) (41).
d) (42) (42/a).
5) (43) (43/a).
6. Agli operatori professionali dirigenti forniti di abilitazione alle
funzioni direttive ed adibiti a compiti di organizzazione e di
programmazione, nonché agli operatori professionali dirigenti direttori
delle scuole di formazione degli operatori sanitari ed ai collaboratori
coordinatori amministrativi con tre anni di anzianità nella posizione
funzionale medesima è attribuito, a decorrere dal 1 dicembre 1990, il
livello retributivo VIII-bis previsto dall'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, pari a L.
17.571.000 annue lorde (44).
7. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione -
operatori professionali di I categoria previsto dall'articolo 57, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348,
a decorrere dal 1 dicembre 1990 è inquadrato nella posizione funzionale di
operatore professionale coordinatore corrispondente al VII livello
retributivo (44/a).
8. Il personale appartenente alla posizione funzionale corrispondente al I
livello retributivo - addetto alle pulizie - in servizio alla data 1
dicembre 1990 al compimento di tre anni di anzianità nella posizione
funzionale è inquadrato nel II livello retributivo.
9. Nel comma 13 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (38/a), la parola "farmacisti" è
abrogata (44/b).
------------------------
(36) Aggiunge un periodo all'art. 31, comma 5, D.P.R. 20 maggio 1987, n.
270, riportato al n. R/C.
(37) Sostituisce il comma 4 dell'art. 33, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute
nel presente comma vedi l'art. 29 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
(38) Sostituisce il comma 3 dell'art. 34, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C. Per la disapplicazione delle disposizioni contenute
nel presente comma vedi l'art. 30 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20
settembre 2001.
(38/a) Riportato al n. R/C.
(39) Aggiunge la lettera f) al comma 3 dell'art. 26, D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.
(40) Aggiunge un periodo al termine del comma 10 dell'art. 26, D.P.R. 20
maggio 1987, n. 270, riportato al n. R/C.
(41) Modifica il comma 15 dell'art. 26, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C.
(42) Aggiunge il comma 16 all'art. 26, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C.
(42/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(43) Aggiunge due commi all'art. 11, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348,
riportato al n. R/LXII.
(43/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(44) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato A
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(44/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(38/a) Riportato al n. R/C.
(44/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
69. Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e
delle prestazioni sanitarie.
1. In ogni Regione è costituita la Commissione regionale per la verifica e
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) valutare i servizi sanitari in termini di:
adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
correttezza delle procedure e delle prestazioni;
risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai programmi
deliberati e in comparazione con gli standard medi nazionali;
b) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento
qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di iniziative
specifiche, regionali o locali, di formazione di personale esperto in
valutazione e promozione delle qualità dei servizi e della assistenza
sanitaria;
c) convalidare e verificare progetti e programmi di valutazione
predisposti a livello di Unità Sanitaria Locale dell'apposita commissione
di cui al comma 7.
3. La commissione è nominata con provvedimento del Presidente della Giunta
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ed è presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della
provincia capoluogo di regione.
4. La Commissione è composta da:
a) i Presidente degli Ordini e dei Collegi provinciali del capoluogo
regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-informativo,
dell'assistenza sanitaria della programmazione sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione delle qualità
dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della programmazione ed
organizzazione dei servizi; della epidemiologia e statistica; della
formazione professionale; della assistenza infermieristica (nursing),
assistenza farmaceutica e diagnostica strumentale, scelti dalla regione
fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture
universitarie e tra i componenti di società scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in modo da
garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva amministrativa, con
funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato
nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui
risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore sanitario
della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli indirizzi regionali e
sentito l'Ufficio di Direzione, individua almeno tre tra i seguenti
progetti di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni, dei
quali almeno uno di valenza ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione
quanti-qualitativa anche unzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto alle
attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle degenze
nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto tra ricoverati e
operati nelle stesse unità;
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza infermieristica
per obietti i e miglioramento degli aspetti di carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri autoptici
sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori sanitario,
veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai bisogni prevedibili e
alle attività effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione del
Piano Sanitario Nazionale e regionale;
l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella
infermieristica. Ulteriori programmi possono essere aggiunti in sede
locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale;
m) valutazione di progetti e di metodologie per la prevenzione delle
infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il termine
indicato al comma 3, gli organi della unità sanitaria locale, i quali
procedono, contestualmente, alla costituzione della commissione
professionale per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e
delle prestazioni della Unità Sanitaria Locale, la cui composizione, in
relazione ai programmi deliberati, è la seguente:
a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che la presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonché il
coordinatore amministrativo per programmi a valenza
organizzativo-gestionale.
8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione delle qualità
nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria Locale ha una
sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio
ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unità Sanitaria Locale, la quale
opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione
della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni
ospedaliere. Il nucleo operativo è composto dagli operatori che intendono
avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualità, dal
direttore sanitario, che ne fa parte di diritto e dal coordinatore
sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera
adottati ai sensi del comma 7.
9. La commissione della Unità Sanitaria Locale invia semestralmente alla
commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati
e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la
costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria Locale
determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti. Le commissioni
operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di
designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di verifica e
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni è affidato ad un
comitato nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica ed
umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle
istituzioni sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità, è
presieduto dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici ed è
composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree; diagnosi, cura, riabilitazione,
prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei servizi,
epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi informativi;
amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, delle università, di Enti nazionali di ricerca
scientifica e le associazioni scientifiche e culturali mediche, e di altre
professionalità sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, garantendo la
presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della Sanità;
g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica;
i) sei rappresentanti delle Regioni;
l) tre rappresentanti dell'ANCI e dell'UNCEM;
m) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione
sanitaria come responsabile del sistema informativo di governo, con
funzioni di coordinamento della segretaria del Comitato.
13. Il Comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree
distinte di intervento e di valutazione.
------------------------
70. Norma finale di rinvio.
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente
regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270 (45), per
quanto compatibili.
2. Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270 (45), sono abrogati.
------------------------
(45) Riportato al n. R/C.
(45) Riportato al n. R/C.
PARTE SECONDA
Area medica
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione
71. Area di applicazione e durata.
1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale medico di ruolo
e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6, commi 5,
6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68 (45/a).
2. Il presente regolamento concerne il triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre
1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti
economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salvo le diverse decorrenze
espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti
contrattuali.
------------------------
(45/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
Capo II - Rapporti con l'utenza
Sezione I - Cittadino utente
72. Rapporti amministrazione-cittadino.
1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei
servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione
amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da
realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle
strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2. A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela
degli interessi degli utenti e per una più agevole utilizzazione dei
servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche
Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti
ogni utile informazione, anche documentale, sui servizi erogati dall'Ente,
sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura, sul tipo
di prestazioni nonché di ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli
utenti al fine del miglioramento dei servizi.
3. In tale quadro gli Enti predispongono, sentite le Organizzazioni
Sindacali mediche maggiormente rappresentative, appositi progetti - in
particolare - per assicurare condizioni di rispetto, chiarezza e di
dialogo nel rapporto con gli utenti, vivi compresa la riconoscibilità
degli addetti ai servizi attraverso il cartellino di riconoscimento,
secondo le vigenti disposizioni. I suddetti interventi sono diretti ad
assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:
a) una formazione professionale del personale volta al rispetto della
dignità umana del malato e dell'utente, da attuare attraverso piani da
definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad
assicurare completezza e chiarezza delle informazioni fornite, anche con
l'ausilio di apparecchiature elettroniche;
b) la semplificazione e l'unificazione della modulistica, almeno a livello
di Ente, e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di
prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge
4 gennaio 1968, n. 15 (46), e le istruzioni contenute nella circolare del
Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
c) l'ampliamento degli orari di apertura delle strutture per garantire, la
esigenza degli utenti di accedere alle strutture stesse;
d) il collegamento tra Amministrazioni nonché l'unificazione di
adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche
attraverso l'istituzione di servizi polivalenti;
e) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al
ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed
i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed
adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed
ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap ed
anziane.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in
seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze
unitamente alle Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente
rappresentative su base nazionale, sentite le associazioni diffuse su
larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare
l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati
ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di
erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate
iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento
delle relazioni con l'utenza.
------------------------
(46) Riportata alla voce Documentazioni amministrative e legalizzazione di
firme.
Sezione II - Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
73. Servizi pubblici essenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali, nel comparto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale - Area negoziale della
professionalità medica - sono i seguenti;
a) assistenza sanitaria;
b) igiene pubblica;
c) veterinaria;
d) protezione civile.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 devono garantirsi,
con le modalità di cui all'articolo 74, la continuità delle seguenti
prestazioni indispensabili, per assicurare il rispetto dei valori e dei
diritti costituzionalmente tutelati:
a) accettazione per i ricoveri d'urgenza; pronto soccorso medico e
chirurgico nonché servizi specialistici e diagnostici necessari a
garantire le urgenze; prestazioni di diagnosi e cura non differibili a
giudizio medico nelle divisioni e servizi ospedalieri nonché nei servizi
territoriali psichiatrici e per le tossicodipendenze; anestesia per le
sole urgenze; rianimazione e terapia intensiva;
b) profilassi urgente delle malattie infettive, delle tossinfezioni
alimentari e degli interventi urgenti per gli inquinamenti ambientali;
interventi urgenti in caso di infortuni sul lavoro;
c) interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
ispezione veterinaria degli animali morti o in pericolo di vita;
approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti
convenzionati nonché residenze protette ed assistite; servizi diagnostici
necessari per garantire le urgenze;
d) referti, denunce, certificazioni ed autorizzazioni sanitarie urgenti;
prestazioni di sanità pubblica per gli aspetti urgenti comprese quelle
medico-legali; atti ed attività non differibili previsti per gli
adempimenti imposti dalla legge a tutela degli interessi pubblici
preminenti e provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza
dell'autorità sanitaria locale;
e) prestazioni urgenti svolte dal Servizio Sanitario Nazionale per conto
della protezione civile (47).
------------------------
(47) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
74. Prestazioni indispensabili e contingenti di personale medico per il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Al fine di cui all'articolo 73 - relativamente ai servizi pubblici
essenziali in esso indicati - sono individuati, per le diverse qualifiche
e discipline, appositi contingenti di personale medico, non inferiori a
quelli stabiliti per i giorni festivi, per garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con
apposito accordo decentrato a livello locale per singolo Ente - da
definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono
individuate le discipline e le qualifiche di personale che formano i
contingenti nonché, sulla base di quanto previsto dal comma 1, i
contingenti numerici necessari a garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati. In mancanza di accordo nel termine predetto, nei successivi
quindici giorni il Ministro per la Funzione Pubblica convoca le parti,
unitamente alla Regione interessata, per il raggiungimento dell'intesa.
3. Nelle more della definizione dell'accordo di cui al comma 2, le
Organizzazioni Sindacali mediche assicurano, comunque, le prestazioni
indispensabili indicate nell'articolo 73, con contingenti non inferiori a
quelli stabiliti per i giorni festivi.
4. In conformità dell'accordo di cui al comma 2, gli Enti, sentite le
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, sulla base
dei turni programmati e su proposta dei responsabili dei relativi servizi,
individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi
essenziali di cui all'articolo 73, i nominativi dei dipendenti in servizio
presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette
prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione
dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra
individuati, alle Organizzazioni Sindacali dei medici che hanno proclamato
l'azione di sciopero ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato
ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. L'accordo decentrato di cui al comma 2 ha validità per il periodo di
vigenza del presente regolamento e conserva la sua efficacia sino alla
definizione dei nuovi accordi (47/a).
------------------------
(47/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III - Contrattazione decentrata e procedure per il raffreddamento dei
conflitti
75. Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale.
1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento (47/b).
------------------------
(47/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
76. Tempi e procedure della contrattazione decentrata.
1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui
agli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. (48) (48/a).
------------------------
(48) Sostituisce con i commi da 2 a 9 l'originario comma 2 dell'art. 75,
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 27 , riportato al n. R/C.
(48/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
77. Procedure di raffreddamento dei conflitti.
1. (49).
------------------------
(49) Sostituisce il comma 6 dell'art. 112, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C, già sostituito con identica formulazione dall'art. 7
del presente decreto.
TITOLO II
Programmazione ed organizzazione del lavoro
Capo I - Organizzazione del lavoro
78. Organizzazione del lavoro.
1. Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli
Enti del Servizio Sanitario Nazionale già avviato - nel quadro della
programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 595 (50) - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 (51),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, con il
decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1988 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988 n. 225 ed, a livello regionale,
con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, è
necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del
Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento
dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attività
istituzionali.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto
dall'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari
richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unità
operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed
una diversa articolazione funzionale delle varie professionalità che
concorrono nel lavoro d'équipe all'erogazione delle prestazioni secondo il
grado di autonomia e responsabilità di ciascuno dei dipendenti medici e
veterinari.
3. Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2,
gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (51/a), e sulla base delle
disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche
degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30%
dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale
intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga
trasformazione può riguardare i posti di assistente medico e veterinario
collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi
concorsi di assunzione, La copertura dei posti risultanti dalla predetta
trasformazione è disciplinata con decreto del Ministro della Sanità da
emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (52), entro e non oltre il 1 dicembre
1990.
4. Gli Enti, nella proposta di ampliamento o istituzione di nuovi servizi
nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma si attengono al
nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le Regioni e gli Enti nell'ambito delle rispettive competenze, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, portano a
termine, con le modalità già deliberate a livello regionale e qualora non
ultimate, le procedure concorsuali per la copertura dei posti derivanti
dalla trasformazione delle dotazioni organiche, comunque attuata ai sensi
dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (52), e, comunque, sono tenuti a
verificare lo stato di attuazione dell'articolo 17 stesso, ai fini di una
corretta applicazione del principio della parità aiuti-assistenti.
6. La trasformazione dei posti di assistente medico e veterinario
collaboratore prevista dal comma 3 riguarda tutti i servizi sanitari e
veterinari dell'Ente e, nell'ambito ospedaliero, è aggiuntiva rispetto ai
processi di trasformazione di cui al comma 5. La percentuale complessiva
di cui al comma 3 è articolata, con compensazione dei resti, nel 5% per i
veterinari, nel 5% per i medici dei servizi extra ospedalieri e nel 20%
per i medici ospedalieri, tenuto conto, in tale caso, delle attività
assistenziali riconosciute come alta specialità ai sensi dell'articolo 5
della legge 25 ottobre 1985, n. 595 (50).
7. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase
di transizione, una diversa articolazione funzionale della professionalità
medica e veterinaria si pone come fattore indispensabile dell'avvio del
processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari degli Enti,
che si realizza anche attraverso una integrazione delle attribuzioni
proprie delle posizioni funzionali iniziali ed intermedie del personale
medico e veterinario prevista dall'articolo 63, commi terzo e quarto, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dagli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
1984, n. 821 (53), per una migliore aderenza alla realtà ed alle mutate
esigenze dell'organizzazione del lavoro.
------------------------
(50) Riportata al n. R/XCI.
(51) Riportato al n. R/CXII.
(51/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(52) Riportato al n. R/VI.
(52) Riportato al n. R/VI.
(50) Riportata al n. R/XCI.
(53) Riportato al n. R/LXXVII bis.
79. Orario di lavoro.
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78, al fine di garantire
un incremento dell'efficienza dei servizi sanitari nonché per favorire le
attività di didattica, ricerca ed aggiornamento, a decorrere dal 1 ottobre
1990 l'orario di lavoro del personale medico a tempo pieno, nonché del
personale veterinario, è fissato in ore 38 settimanali.
2. Per il personale medico a tempo definito l'orario di lavoro è fissato
dalla stessa data in 28 ore e trenta minuti settimanali.
3. Si conferma l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, per la parte non modificata dal presente articolo
(54).
------------------------
(54) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
80. Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale,
devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere
preventivamente autorizzate.
3. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per
prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale
pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso
di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza,
dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e
pronta disponibilità, il monte ore annuo complessivo può essere aumentato
del 30%.
4. I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di
contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio
preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi
di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui
al comma 3. I limiti individuali così determinati per dipendente
costituiscono il monte ore disponibile per l'unità operativa di
appartenenza, all'interno della quale è possibile l'attribuzione di ore
non fruite da altro personale.
5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto
del richiamo in servizio per pronta disponibilità; del servizio di guardia
medica nella previsione del comma 7 dell'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (54/a); dell'assistenza
e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della
partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del
Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola
ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6. Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze
sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e
5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le
esigenze di servizio, nel mese successivo.
7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata
maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
convenzionalmente, dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi;
a) stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
8. Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 108, comma 1,
hanno effetto sulla determinazione della misura oraria dei compensi per
lavoro straordinario a decorrere dal primo giorno del mese successivo
all'entrata in vigore del presente regolamento.
9. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro
straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso
oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo
pieno di pari posizione funzionale.
------------------------
(54/a) Riportato al n. R/C.
Capo II - Mobilità
(giurisprudenza)
81. Mobilità nell'ambito dell'Ente.
1. L'istituto della mobilità, all'interno dell'Ente, concerne
l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o
servizio ubicato in località diversa da quella della sede di assegnazione.
2. Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del
personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10
Km dalla località sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non è
soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la
mobilità d'urgenza ed ordinaria, è disposta sentite le Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori dal
presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
3. La mobilità interna si distingue in mobilità di urgenza e ordinaria e
viene attuata secondo le seguenti procedure:
A) Mobilità d'urgenza:
1) nei casi in cui nell'ambito dell'Ente sia necessario soddisfare le
esigenze funzionali dei servizi a seguito di eventi contingenti e non
prevedibili, l'utilizzazione provvisoria dei dipendenti in servizi,
presidi e uffici diversi da quello di assegnazione è effettuata
limitatamente al perdurare delle situazioni predette;
2) tale utilizzazione è disposta, con atto motivato, dall'ufficio di
Direzione dell'Unità Sanitaria Locale o dall'organo corrispondente secondo
i rispettivi ordinamenti e non può superare il limite massimo di un mese
nell'anno solare;
3) la mobilità di urgenza presuppone l'utilizzo di tutto il personale di
uguale ruolo, posizione funzionale, profilo professionale e disciplina,
ferma restando la necessità di assicurare, in via prioritaria, la
funzionalità dell'unità operativa di provenienza;
4) al personale interessato spetta l'indennità di missione prevista dalla
normativa vigente, se ed in quanto dovuta;
B) Mobilità ordinaria nell'ambito dell'Ente:
gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti secondo le
vigenti disposizioni, a domanda dei medici interessati, possono attivare,
sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, misure
di mobilità ordinaria interna nell'osservanza delle modalità e nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da
ricoprire mediante mobilità del personale;
b) valutazione positiva ed, in caso di più domande, comparata del
curriculum di carriera e professionale in rapporto al posto da ricoprire,
effettuata dall'Ufficio di direzione - integrato dal Responsabile di
Servizio cui il posto si riferisce, ove non facente già parte dell'Ufficio
di direzione stesso - per i medici di posizione funzionale corrispondente
al IX e X livello retributivo; possono, altresì, essere prese in
considerazione documentate situazioni personali (ricongiunzione del nucleo
familiare, numero dei familiari) e sociali nonché di residenza anagrafica
alle quali è attribuito un massimo di punti 15 sulla base dei criteri
individuati in sede di contrattazione decentrata a livello locale;
c) in caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente medico
con maggiore anzianità complessiva di servizio.
4. Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio
misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da
definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5. Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali la mobilità ordinaria può essere effettuata
esclusivamente a domanda degli interessati.
6. I provvedimenti di mobilità ordinaria interna, a domanda o d'ufficio,
predisposti secondo le procedure indicate nella lettera B) del comma 3 e
nel comma 4, sono adottati dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria
Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite
le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
------------------------
82. Mobilità tra Enti in ambito regionale.
1. La mobilità del personale medico tra enti in ambito regionale comprende
le seguenti fattispecie.
2. Trasferimento ad altra unità sanitaria locale:
A) Il personale può essere trasferito a domanda compatibilmente con le
esigenze di servizio in altra Unità Sanitaria Locale della stessa Re ione
con l'osservanza delle seguenti procedure:
1) pubblicità con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilità relativi
alla copertura dei posti individuati da parte della Unità Sanitaria Locale
interessata nell'albo della Unità Sanitaria Locale medesima per almeno 15
giorni. Copia degli avvisi di mobilità deve essere inviata contestualmente
alla Regione ed alle altre unità sanitarie locali per analoga forma di
pubblicità;
2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di
assenso dei Comitati di Gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate,
sentito nella Unità Sanitaria Locale di destinazione il parere
dell'Ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3);
3) in caso di pluralità di domande il trasferimento è disposto dalla Unità
Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione
positiva e comparata - da effettuarsi in base al curriculum di carriera e
professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire
- da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del
Servizio cui il posto si riferisce ove non facente già parte dell'Ufficio
di direzione, per le posizioni funzionali di IX e X livello retributivo.
Possono, altresì, essere prese in considerazione documentate situazioni
familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari,
distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalità di cui al comma 3,
lettera b), dell'articolo 81;
4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione
entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi
regionali.
B) In caso di soppressione del posto o verifica di esubero - conseguente a
vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di
organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali - in applicazione
dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (54/b), nonché del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 27 (54/c), convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, al trasferimento ad altro
posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina
vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, con l'osservanza
delle seguenti procedure:
1) l'unità sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova
assegnazione - con priorità sulla mobilità ordinaria interna secondo le
procedure dell'articolo 81 e di quella disciplinata alla lettera A);
2) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unità
sanitaria locale di appartenenza, la Regione provvede ad attivare i
processi di mobilità a domanda di cui alla lettera A) con le medesime
procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo
5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive
modificazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i
quali siano in atto procedure concorsuali con le prove di esame già
iniziate;
3) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione;
4) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera,
oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato,
compete anche una indennità di incentivazione alla mobilità pari a due
mensilità dello stipendio in godimento alla data di assegnazione o, se più
favorevole, una indennità massima pari a L. 3.500.000. Tale indennità è
corrisposta a cura dell'ente ricevente ed è rimborsata dallo Stato sino
alla concorrenza massima di L. 3.500.000.
3. Mobilità tra gli enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi ed in base a
criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di
posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (54/b),
ed allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonché della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unità
Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità
nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il
personale delle Unità Sanitarie Locali, è altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata (54/d).
------------------------
(54/b) Riportato al n. R/VI.
(54/c) Riportato al n. R/CXII.
(54/b) Riportato al n. R/VI.
(54/d) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 65
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
83. Mobilità tra Enti in ambito interregionale.
1. La mobilità tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti
fattispecie.
2. Mobilità tra Unità sanitarie locali:
a) la mobilità tra unità sanitarie locali di diversa regione avviene
esclusivamente a domanda del dipendente interessato con le procedure e
alle condizioni indicate nella lettera A) del comma 2 dell'articolo 82,
alle quali nel punto 2) è aggiunto anche l'obbligo di approvazione delle
Regioni interessate;
b) per comprovate esigenze di servizio la mobilita di cui alla lettera a)
può essere attuata anche attraverso l'istituto di comando con le procedure
e modalità di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il comando non può avere durata
superiore a dodici mesi eventualmente rinnovabili.
3. Mobilità tra Enti del comparto:
a) è consentito il trasferimento di personale tra tutti gli Enti
destinatari del presente regolamento, a domanda motivata e documentata del
dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e in base a
criteri concordati con le Organizzazione Sindacali mediche maggiormente
rappresentative, a condizione dell'esistenza nell'Ente di destinazione di
posto vacante di corrispondente posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina in base alle tabelle di cui all'allegato 2 al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed
allegato 3 - area medica - del presente regolamento, nonché della
sussistenza negli ordinamenti degli Enti del Comparto diversi dalle Unità
Sanitarie Locali di norme dirette a garantire condizioni di reciprocità
nell'applicazione della mobilità;
b) qualora il trasferimento ad uno degli Enti del comparto riguardi il
personale delle Unità Sanitarie Locali è, altresì, necessario il nulla
osta della regione interessata (54/e).
------------------------
(54/e) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 65
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
84. Mobilità intercompartimentale.
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 1986 n. 13 oltre alla mobilità di cui agli articoli 81, 82 e 83,
è consentito il trasferimento di personale tra gli Enti destinatari del
presente regolamento e gli Enti del comparto Enti locali, a domanda
motivata e documentata del medico interessato, previa intesa tra gli Enti
e sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a
condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione,
profilo professionale e disciplina nell'Ente di destinazione e purché il
richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto
del trasferimento.
2. Per comprovate; esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata
anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto
sanità e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalità e
condizioni di cui al comma 1. L'onere è a carico dell'ente presso il quale
il medico opera funzionalmente.
3. Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli
enti stessi, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente
rinnovabili.
4. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente
dall'obbligo del periodo di prova purché superata presso l'ente di
provenienza ed è inquadrato nella posizione funzionale, profilo
professionale e disciplina di assegnazione secondo le modalità previste
dall'articolo 118 (54/f).
------------------------
(54/f) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 65
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
85. Mobilità di compensazione.
1. La mobilità tra gli enti del comparto sia in ambito regionale che
interregionale è consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta
di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale,
profilo professionale e disciplina, previa deliberazione di assenso degli
enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi
corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2 della lettera
A), comma 2, dell'articolo 82 (54/g).
------------------------
(54/g) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 20 e 65
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
86. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica.
1. Nei confronti del medico dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo
in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli secondo la
procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non può procedere alla
dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni
utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2. A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del medico
dipendente - previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1969, n. 128 (55), dall'articolo, o 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dagli
articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
1984, n. 821 (55/a), nonché dalle leggi che regolano in particolare lo
svolgimento delle professioni mediche ed, infine, sulla base dell'attività
svolta abitualmente nell'unità operativa di assegnazione - deve accertare,
per il tramite del Collegio Medico legale della Unità Sanitaria Locale
competente per territorio, quali siano le mansioni che il dipendente in
relazione alla posizione funzionale, profilo professionale e disciplina di
appartenenza sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento
del profilo o della disciplina medesima.
3. Nel caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione, profilo
e disciplina di appartenenza mansioni alle quali il medico dipendente
possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, lo
stesso, a domanda, può essere assegnato ad altra disciplina compatibile
con lo stato di salute, in presenza del relativo posto vacante di pari
posizione funzionale purché in possesso dei requisiti per accedere al
posto medesimo.
4. Qualora il comma 3 non possa trovare applicazione, il dipendente
giudicato idoneo a proficuo lavoro può, a domanda, essere collocato in
posizione funzionale inferiore in diversa disciplina ovvero di diverso
profilo e ruolo compatibile con lo stato di salute, se in possesso dei
requisiti ed a condizione che il relativo posto sia vacante. Il
soprannumero è consentito solo a condizione del congelamento di un posto
di corrispondente posizione funzionale.
5. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento
del trattamento già in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme
in vigore in materia di infermità per causa di servizio.
6. La procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere attivata dall'Ente anche
nei confronti del medico dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo
allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
7. In tal caso la nuova utilizzazione del medico dipendente deve essere
disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo
competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza
fisica.
8. Il posto del medico dipendente temporaneamente inidoneo è considerato
indisponibile ai fini della sua copertura (56).
------------------------
(55) Rectius 27 marzo, riportato alla voce Ospedali.
(55/a) Riportato al n. R/LXXVII-bis.
(56) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO III
Diritti-doveri-responsabilità
Capo I - Norme applicative ed integrative degli accordi
intercompartimentali
87. Trattamento di missione per particolari categorie.
1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'articolo 5, comma 7,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono
individuate nel personale medico inviato in missione fuori della ordinaria
sede di servizio per:
a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
b) attività che comportino imbarchi brevi;
c) interventi svolti in zone particolarmente disagiate, quali lagune,
fiumi, boschi e selve;
d) assistenza a pazienti ed infermi durante il trasporto di emergenza od
in particolari condizioni di sicurezza.
2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni
di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilità
della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione. In tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario
giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente
al costo del pasto.
------------------------
88. Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare
apposita polizza assicurativa in favore dei medici dipendenti autorizzati
a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso
del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con
le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze
stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo
sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento (57).
------------------------
(57) Per la disapplicazione del presente articolo vedi gli artt. 24 e 65
del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
89. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia
stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di soggetto ad effetti di tossico-dipendenza, alcolismo cronico
o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle
strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la
durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata
dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma i ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi
di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3. L'ente dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti
di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano
volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente
il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del
mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 1.
------------------------
90. Tutela dei dipendenti portatori di handicap.
1. In attuazione dell'articolo 18 del decreto del presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (57/a), allo scopo di favorire la
riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia
stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la
condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un
progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture
medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le
modalità di esecuzione del progetto:
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del
ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la
durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la
retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo
di due ore per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale,
limitatamente alla durata del progetto;
d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa posizione
funzionale diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata
dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza,
entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di
riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa
per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto
medesimo.
3. L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di
recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle
lettere a), b), c), e d) del comma 1.
4. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori invalidi, di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 (58), ed ai decreti del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (58), 1 febbraio 1986, n. 13
(57/a), 23 agosto 1988, n. 395 (57/a), è demandata alla negoziazione
decentrata, al fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che limitano
l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive competenti a
certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura degli interventi
necessari per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali ed organizzative atte a garantire la
piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
------------------------
(57/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(58) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(58) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(57/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(57/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
91. Pari opportunità.
1. I Comitati per le pari opportunità, di cui all'articolo 40 del decreto
del presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (58/a), ove non
ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano,
mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il
loro funzionamento.
2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Ente sono costituiti da
un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali mediche
maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza degli Enti.
3. In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo Ente, anche
tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari
opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari
opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che
tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla
famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento
professionale e di specializzazione;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi
sociali.
4. Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3
formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui
all'articolo 40 del decreto del presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (58/a).
5. Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo,
la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per
l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone ed in
particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà
personali e dei singoli e per superare quegli atteggiamenti che recano
pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
------------------------
(58/a) Riportato al n. R/C.
(58/a) Riportato al n. R/C.
92. Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.
1. La tutela della salute dei medici esposti a particolari e diversificati
rischi, inerenti le specifiche attività lavorative, impone una rigorosa
osservanza di interventi preventivi a tutela della salute dei medici
stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2. Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti
in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e
l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e
all'integrità fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare
attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per
la salute riproduttiva.
3. Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative hanno
potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle
condizioni psicofisiche del medico e di controllare l'applicazione di ogni
norma utile in tal senso.
4. A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano
aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati
biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla
Direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori
ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari, o al Servizio di Igiene e
prevenzione secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di
organizzazione dei relativi servizi; detta attività viene svolta in
stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro
delle pubbliche amministrazioni e delle Unità Sanitarie Locali.
5. I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per
ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio
individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della
normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6. Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli Enti
provvedono alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di
decontaminazione delle camere operatorie nonché alla esecuzione di visite
e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici
gestanti e dagli epato-pazienti.
7. Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza,
qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee
inidoneità, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle
dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
8. Gli Enti provvedono all'adozione di idonee iniziative volte a garantire
l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti,
tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità
e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie
professionali.
9. Le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative,
unitamente agli Enti, verificano anche attraverso i propri patronati
l'applicazione del presente articolo e promuovono la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica e psichica dei medici dipendenti.
10. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, a
livello di contrattazione decentrata, devono essere previste modalità per
la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorità
degli interventi per rimuovere ogni fonte di nocività per la salute di chi
lavora ogni tutela della salute degli utenti, con particolare riguardo ai
reparti di malattie infettive ed alle specifiche esigenze di diagnosi e
cura delle infezioni da HIV.
------------------------
Capo II - Relazioni Sindacali
93. Esercizio dell'attività sindacale.
1. Il personale medico dipendente degli Enti di cui all'articolo 6 del
decreto del presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n. 68 (59), ha
diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere
attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.
2. I dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, hanno
diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi
orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti sindacali i
lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (59), e degli organi
direttivi ed esecutivi delle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli
organismi e le organizzazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e
formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati
dipendono.
------------------------
(59) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
94. Diritto di assemblea.
1. Nell'ambito della disciplina dell'articolo 11 del decreto del
presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (59), il personale
medico dipendente di ciascun Ente del Comparto ha diritto di partecipare,
durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati
con l'Amministrazione nell'unità in cui presta la propria attività, per 12
ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Durante le assemblee continuano ad essere assicurati i sevizi così some
previsti per i giorni festivi per far fronte alle situazioni di emergenza.
------------------------
(59) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
95. Aspettative sindacali.
1. Il personale medico dipendente delle Amministrazioni destinatarie del
presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie
Organizzazioni Sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, è collocato in aspettativa per motivi sindacali, a
domanda da presentare tramite la competente Organizzazione Sindacale
nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa è
fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 medici dipendenti in
attività di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle
unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per gli Enti
comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da
collocare in aspettativa sindacale è fissato in numero 55 unità fino al
raggiungimento del rapporto di cui sopra.
3. Alla ripartizione tra le varie Organizzazioni Sindacali, in relazione
alla, rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'articolo 8
del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (59/a),
e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede
entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina
di cui all'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395 (59/a), la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione
Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.), sentite le Organizzazioni Sindacali
interessate. La ripartizione e effettuata in modo da garantire a tutte le
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative una
aspettativa per ogni Organizzazione Sindacale, mentre la parte restante e
attribuita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per
ciascuna Organizzazione Sindacale in base alla normativa di cui sopra.
4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale è presentata dalla
Organizzazione Sindacale interessata all'A.N.C.I. che cura gli adempimenti
istruttori, acquisendo il preventivo assenso della presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al
rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di
collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dagli Enti
interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta
della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che
va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica ed all'A.N.C.I..
5. La Regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I. provvede alla
ridistribuzione tra gli Enti del proprio territorio degli oneri finanziari
conseguenti all'applicazione del presente articolo.
6. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche
sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero
complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione Nazionale
Comuni Italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti (59/b).
------------------------
(59/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(59/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994.
96. Disciplina del personale in aspettativa sindacale.
1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 95,
sono corrisposti, dall'Ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai
sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di
appartenenza, nonché le quote di retribuzione accessoria fisse e
ricorrenti relative alla professionalità ed alla incentivazione della
produttività, escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessità di
svolgimento di prestazioni. Sono, altresì, esclusi i compensi per lavoro
straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli
effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
computo del congedo ordinario.
3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 25
è sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui
all'articolo 9, legge 20 maggio 1985, n. 207 (60), e successive
modificazioni (59/b).
------------------------
(60) Riportata al n. R/LXXXV.
(59/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994.
97. Permessi sindacali retribuiti.
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al
comma 3 dell'articolo 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per
l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di
permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati
al servizio prestato negli Enti.
2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente
spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati
nell'articolo 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun
dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore
lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali
esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di
cui all'articolo 73 (59/b).
------------------------
(59/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994.
98. Monte orario complessivo.
1. Nell'ambito di ciascun Ente il monte orario annuo complessivamente a
disposizione per i permessi di cui all'articolo 97 è determinato in
ragione di n. 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di
ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di
ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari
al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli
Organismi rappresentativi indicati nell'articolo 93, comma 3, operanti
nell'Ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al
grado di rappresentatività accertato per ciascuna Organizzazione
Sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite
in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare,
del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni
organizzative dell'Ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in
modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le
sedi interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'articolo 93 (60/a), sono
concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di
servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui
all'articolo 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la
partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983,
n. 93 (60/a), ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali,
regionali, provinciali territoriali ed ai congressi previsti dagli Statuti
delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Tali permessi non si computano
nel contingente complessivo di cui al comma 1.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni Sindacali mediche
sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero
complessivo, sono comunicate agli Enti per i conseguenziali adempimenti
(60/b).
------------------------
(60/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(60/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(60/b) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato alla voce
Impiegati civili dello Stato, ha disposto la cessazione dell'efficacia
degli artt. 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del presente decreto a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del
1994.
99. Diritto di affissione.
1. Le Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi
spazi che l'Ente ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto
il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
------------------------
100. Locali per le rappresentanze sindacali.
1. In ciascun Ente con almeno duecento dipendenti è consentito agli
organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso
continuativo di idonei locali, da individuarsi da parte dell'Ente, sentite
le Organizzazioni Sindacali mediche, all'interno della struttura.
2. Negli Enti con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi
rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di
un locale idoneo per le loro riunioni, da individuarsi da parte dell'Ente,
sentite le Organizzazioni Sindacali mediche, nell'ambito delle strutture.
------------------------
101. Patronato sindacale.
1. I medici in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal
Sindacato o dall'Istituto di Patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti
ai competenti organi dell'Ente.
2. Gli Istituti di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività
nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della
sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal
decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.
------------------------
102. Garanzie nelle procedure disciplinari.
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere
garantito ai medici dipendenti l'esercizio del diritto di difesa, con
l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un
rappresentante sindacale designato dal dipendente stesso entro un mese
dalla richiesta (61).
------------------------
(61) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
103. Referendum.
1. Gli Enti devono consentire nelle sedi delle unità operative lo
svolgimento, fuori orario di lavoro, di referendum, sia generali che per
categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle
Organizzazioni Sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione
di tutto il personale appartenente all'unità operativa ed alla categoria
particolarmente interessata.
------------------------
104. Contributi sindacali.
1. I medici dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione
Sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari.
2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente
rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31
ottobre. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta,
all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
3. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle
retribuzioni dei dipendenti, in base alle deleghe presentate dalle
Organizzazioni Sindacali mediche, sono versate entro il decimo giorno del
mese successivo alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate
Organizzazioni Sindacali, con accompagnamento, ove richiesta, di distinta
nominativa.
4. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei
nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti
effettuati alle Organizzazioni Sindacali (62).
------------------------
(62) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
105. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
1. Il trasferimento in una unità operativa, ubicata in località diversa da
quella della sede di assegnazione, dei dirigenti sindacali degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo
1983, n. 93 (60/a), e delle Organizzazioni Sindacali mediche può essere
disposto solo previo nulla osta delle rispettive Organizzazioni di
appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 93 non sono soggetti alla
subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti nell'esercizio
delle loro funzioni sindacali; conservano ed acquisiscono tutti i diritti
derivanti dalla applicazione degli istituti normativi ed economici
relativi alla posizione funzionale di appartenenza.
------------------------
(60/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
106. Norma transitoria.
1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, gli Enti adottano i provvedimenti necessari per
l'applicazione delle norme di cui al presente capo.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, gli Enti comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, nonché alla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, il
numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna
Organizzazione Sindacale. I predetti dati sono comunicati alle
Organizzazioni Sindacali interessate.
3. La ripartizione di cui all'articolo 95, comma 4, è effettuata entro il
31 dicembre 1990. Fino a tale ripartizione restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto del presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
------------------------
Capo III - Ordinamento professionale
107. Tabelle del personale.
1. Al fine di assicurare la maggiore funzionalità degli Enti, in
applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, la tabella 1 allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferme
restando le posizioni funzionali ed i profili professionali del personale
medico e veterinario ivi previsti, è riordinata secondo l'allegato 3 -
area medica - che costituisce parte integrante del presente regolamento.
------------------------
TITOLO IV
Trattamento economico
Capo I - Stipendi ed indennità
108. Nuovi stipendi.
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 92 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, comprensivi del
conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'articolo 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono così
stabiliti, al 1 luglio 1990, data di decorrenza del regime:
Personale medico
Assistente medico, stipendio a tempo fieno L. 18.071.000, stipendio a
tempo definito L. 13.553.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, stipendio a tempo pieno L. 25.211.000, stipendio a tempo
definito L. 18.908.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, stipendio a tempo pieno L. 33.593.000, stipendio a
tempo definito L. 25.195.000.
Personale veterinario
Collaboratore, stipendio L. 18.071.000;
Coadiutore, stipendio L. 25.211.000;
Dirigente, stipendio L. 33.593.000.
2. I valori tabellari di cui al comma 1 progrediscono in otto classi
biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci
medesime, ed in successivi aumenti biennali del 2,50%, computati sul
valore dell'ottava classe.
3. La determinazione del valore economico dell'anzianità per classi e
scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno
1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico-tabellari per i
medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore
tabellare iniziale, previsto dal presente regolamento per le rispettive
posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti già in
godimento al 30 giugno 1990.
4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla
data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della
successiva classe o scatto (62/a).
------------------------
(62/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
109. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata
Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla
determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale
(63).
------------------------
(63) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
110. Indennità del personale medico e veterinario.
1. I valori annui lordi delle indennità previste dall'articolo 92 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, per il
personale medico e veterinario sono così stabiliti, al 1 luglio 1990, data
di decorrenza del regime:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, medico specialistica L. 1.650.000, tempo pieno L.
13.300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, medico specialistica L. 2.160.000, tempo pieno L. 16.520.000,
dirigenza medica L. 1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, medico specialistica L. 3.360.000, tempo pieno L.
19.780.000;
B) Tempo definito:
Assistente medico, medico specialistica L. 1.238.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, medico specialistica L. 1.620.000, dirigenza medica L.
1.200.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, medico specialistica L. 2.520.000;
C) Veterinari:
Collaboratore, indennità medico specialistica L. 1.650.000, indennità
medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria L.
13.300.000;
Coadiutore, indennità medico specialistica L. 2.160.000, indennità medico
veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria L. 16.520.000,
dirigenza medica L. 1.200.000;
Dirigente, indennità medico specialistica L. 3.360.000, indennità
medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria L.
19.780.000 (63/a) (63/b).
2. Le indennità di cui al comma 1, ad eccezione dell'indennità di
dirigenza medica, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante,
computato sul valore iniziale delle voci medesime, ed in successivi
aumenti biennali del 2,50%, computati sul valore dell'ottava classe.
3. La determinazione del valore economico della anzianità per classi e
scatti in base al meccanismo di cui al comma 2 avviene, fino al 30 giugno
1990, in base al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n. 270. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economico tabellari per i
medici e veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore
tabellare iniziale, previsto dal presente articolo per le rispettive
posizioni funzionali, il numero delle classi o degli scatti già in
godimento al 30 giugno 1990.
4. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti maturati alla
data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini del conseguimento della
successiva classe o scatto.
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 sono abrogati, mentre sono confermati i
commi 7 e 8 dello stesso articolo. Dal 1 dicembre 1990 al personale di
posizione funzionale apicale medico cui non è corrisposta l'indennità
differenziata primariale è attribuita una indennità di dirigenza medica
lorda annua, fissa e ricorrente di L. 3.400.000. Sono altresì, confermati
gli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (63/c).
6. A decorrere dal 1 dicembre 1990 le indennità differenziate di
coordinamento previste dall'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono rideterminate, rispettivamente, in
L. 3.780.000 e L. 4.860.000 e l'indennità di cui all'articolo 97 dello
stesso decreto è rideterminata in L. 3.780.000. [L'indennità di pronta
disponibilità è rideterminata in L. 40.000 lorde] (63/d) (63/e).
------------------------
(63/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla
voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(63/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(63/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(63/d) Periodo abrogato dall'art. 51 del CCNL di cui all'Acc. 8 giugno
2000.
(63/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
111. Decorrenze degli stipendi e delle indennità.
1. Dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale medico e veterinario
competono i seguenti aumenti annui lordi, in migliaia di lire:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + L. 1.996, indennità medico specialistica -
L. 260, indennità tempo pieno + L. 1.320, indennità dirigenza medica - L.
180, totale + L. 2.876;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, stipendio + L. 4.092, indennità medico specialistica - L.
576, indennità tempo pieno + L. 1.008, indennità dirigenza medica + 236,
totale + L. 4.760;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, stipendio + L. 6.204, indennità medico specialistica
- L. 896, indennità tempo pieno + L. 1.152, totale + L. 6.460.
B) Tempo definito:
Assistente medico, stipendio + L. 1.788, indennità medico specialistica -
L. 144, indennità dirigenza medica - L. 180, totale + L. 1.464;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, stipendio + L. 2.970, indennità medico specialistica - L.
312, indennità dirigenza medica + L. 236, totale + L. 2.894;
Direttore sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, stipendio + L. 4.445, indennità medico specialistica
- L. 552, totale + L. 3.893.
C) Veterinari:
Collaboratore, stipendio + L. 1.996, indennità medico specialistica - L.
260, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria + L. 1.320, indennità dirigenza medica - L. 180, totale + L.
2.876;
Coadiutore, stipendio + L. 4.092, indennità medico specialistica - L. 576,
indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria +
L. 1.008, indennità dirigenza medica + L. 236, totale + L. 4.760;
Dirigente, stipendio + L. 6.204, indennità medico specialistica - L. 896,
indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria +
L. 1.152, totale + L. 6.460.
2. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti
annui lordi in migliaia di lire:
Personale medico:
A) Tempo pieno:
Assistente medico, stipendio + L. 4.990, indennità medico specialistica -
L. 650, indennità tempo pieno + L. 3.300, indennità dirigenza medica - L.
450, totale + L. 7.190;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile
ospedaliero, stipendio + L. 10.230, indennità medico specialistica - L.
1.440, indennità tempo pieno + L. 2.520, indennità dirigenza medica + L.
590, totale + L. 11.900;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, stipendio + L. 15.512, indennità medico
specialistica - L. 2.240, indennità tempo pieno + L. 2.880, totale + L.
16.152.
B) Tempo definito:
Assistente medico, stipendio + L. 4.472, indennità medico specialistica -
L. 362, indennità dirigenza medica - L. 450, totale + L. 3.660;
Coadiutore sanitario, vice direttore responsabile, aiuto corresponsabile
ospedaliero, stipendio + L. 7.427, indennità medico specialistica - L.
780, indennità dirigenza medica + L. 590, totale + L. 7.237;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, stipendio + L. 11.114, indennità medico
specialistica - L. 1.380, totale + L. 9.734.
C) Veterinari:
Collaboratore, stipendio + L. 4.990, indennità medico specialistica - L.
650, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria + L. 3.300, indennità dirigenza medica - L. 450, totale + L.
7.190;
Coadiutore, stipendio + L. 10.230, indennità medico specialistica - L.
1.440, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria + L. 2.520, indennità dirigenza medica + L. 590, totale + L.
11.900;
Dirigente, stipendio + L. 15.512, indennità medico specialistica - L.
2.240, indennità medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia
veterinaria + L. 2.880, totale + L. 16.152.
3. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 ha effetto fino alla data
del conseguimento di quello successivo (63/f).
------------------------
(63/f) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
112. Una tantum.
1. Per il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al personale
medico e veterinario competono i seguenti importi lordi:
Personale medico:
Assistente medico, a tempo pieno L. 600.000, a tempo definito L. 300.000;
Coadiutore sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile
ospedaliero, a tempo pieno L. 1.000.000, a tempo definito L. 600.000;
Dirigente sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario,
primario ospedaliero, a tempo pieno L. 1.400.000, a tempo definito L.
900.000.
Personale veterinario:
Collaboratore L. 600.000;
Coadiutore L. 1.000.000;
Dirigente L. 1.400.000 (63/g).
------------------------
(63/g) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
113. Effetti dei nuovi stipendi ed indennità sul trattamento di
quiescenza.
1. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge 29 marzo 1983,
n. 93, i benefìci economici risultanti dall'applicazione del presente
regolamento al personale medico e veterinario sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti dagli articoli 108,
110 e 111 al personale medico e veterinario comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Per detto
personale l'importo maturato per classi e scatti alla data di cessazione
dal servizio è rideterminato a decorrere dalla medesima data, sulla base
dei valori tabellari iniziali di cui agli articoli 108, comma 1 e 110,
comma 1 (64).
------------------------
(64) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
114. Indennità differenziata di responsabilità primariale.
1. Gli importi dell'indennità differenziata di responsabilità primariale,
di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, punti a) e b), sono rispettivamente rideterminati in
L. 364.500 ed in L. 513.000 a decorrere dal 1 dicembre 1990 (65).
------------------------
(65) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
115. Indennità per servizio notturno e festivo.
1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le
ore notturne spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per
tutti di L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e
le ore 6.
2. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete una
indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le
prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario
anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno
festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni
singolo dipendente.
3. I predetti importi decorrono dal 1 dicembre 1990.
------------------------
(giurisprudenza)
116. Qualificazione professionale del personale medico e veterinario di
posizione intermedia.
1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni del personale apicale di
cui alle vigenti disposizioni, nei confronti del personale medico e
veterinario di ruolo appartenente alla posizione funzionale intermedia, al
quale con atto formale dell'ente, previa selezione, sia affidata la
responsabilità di un settore o modulo organizzativo o funzionale
all'interno dell'organizzazione divisionale o dipartimentale - come
previsti nell'articolazione interna dei servizi istituzionali dalla
vigente legislazione nazionale o regionale in materia - ovvero lo
svolgimento di particolari funzioni all'interno di strutture ospedaliere
di alta specializzazione di cui al decreto ministeriale previsto
dall'articolo 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, a decorrere dal 1
dicembre 1990 l'indennità medico specialistica è rideterminata in L.
3.360.000 annue lorde per i medici a tempo pieno, nonché per i veterinari
che non esercitano la libera attività professionale extramuraria, ed in L.
2.520.000 annue lorde per i medici a tempo definito, nonché per i
veterinari che esercitano la libera professione extramuraria. L'indennità
di dirigenza medica è, invece, rideterminata in L. 3.400.000.
2. Ai fini di cui sopra, l'Ente deve procedere entro il 31 ottobre 1990
alla preventiva ricognizione delle necessità organizzative indicate nel
comma 1, ricomprendendovi anche ogni analogo provvedimento organizzatorio
in atto, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali mediche
maggiormente rappresentative.
3. L'individuazione delle funzioni sopra descritte deve essere effettuata
sulla base delle reali esigenze di servizio ritenendosi funzionale con
l'organizzazione un rapporto medio complessivo pari al doppio - per i
medici e veterinari di posizione funzionale intermedia dipendenti dalla
Unità Sanitaria Locale - della dotazione organica del personale di
posizione funzionale medico apicale, che non può, comunque, superare il
50% della dotazione organica complessiva dei posti di posizione funzionale
intermedia prevista nelle piante organiche provvisorie o definitive
dell'Ente. Detta percentuale è calcolata tenendo conto anche della
prevista trasformazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3.
4. Alla selezione prevista dal comma 1 sono ammessi i medici e veterinari
di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una anzianità
di cinque anni di servizio nella posizione e di specializzazione nella
disciplina o in disciplina strettamente connessa alle funzioni da
affidare, ovvero di un'anzianità di sette anni di servizio nella posizione
funzionale intermedia o infine di un'anzianità di tre anni di servizio
nella posizione medesima ed in possesso dell'idoneità primariale nella
disciplina. La valutazione per la selezione di cui al comma 1 avviene
secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della Sanità 30
gennaio 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 22 febbraio 1982), con particolare riguardo, nel curriculum
formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire.
La valutazione è affidata ad un collegio tecnico costituito da tre medici
o veterinari di posizione funzionale apicale, di cui uno della stessa
disciplina del personale medico o veterinario di posizione intermedia da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), prescelto
dall'Amministrazione, uno della divisione o servizio interessato, in
carenza del quale alla designazione provvede l'Ordine provinciale dei
medici, ed uno designato dalle Organizzazioni Sindacali mediche
maggiormente rappresentative.
5. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1
è fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari
interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data,
ancorché l'affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia
intervenuto successivamente.
6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nelle successive
applicazioni avviene nei limiti della disponibilità del contingente
numerico individuato nel comma 3, salvo che intervengano modifiche delle
piante organiche provvisorie o definitive, ai sensi delle disposizioni
richiamate nel comma 1, da effettuarsi secondo le procedure previste dalle
leggi vigenti (66).
------------------------
(66) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
117. Qualificazione professionale del personale sanitario
medico-assistente e veterinario collaboratore.
1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 78, comma 7, al
personale appartenente alla posizione funzionale di assistente medico e di
veterinario collaboratore di ruolo, che abbia maturato una anzianità di
servizio complessiva di anni 5 sono attribuite le indennità
medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni
funzionali intermedie dei rispettivi profili. La progressione economica
sulla indennità medico-specialistica continua a svilupparsi sull'importo
iniziale previsto per la posizione funzionale di assistente medico o
veterinario collaboratore.
2. Detto beneficio, a regime, è attribuito previo giudizio favorevole da
formularsi, entro due mesi dalla data di maturazione dei requisiti e con
decorrenza dalla stessa data, da parte di un collegio tecnico costituito
da due medici o veterinari di posizione funzionale apicale ed uno di
posizione funzionale intermedia, tra i quali uno appartenente alla stessa
disciplina del personale medico o veterinario disposizione iniziale da
valutare (o, in mancanza, di disciplina equipollente o affine), uno della
divisione o servizio interessato ed uno designato dalle Organizzazioni
Sindacali mediche maggiormente rappresentative. Detto giudizio deve essere
basato sulla valutazione della attività professionale, di formazione e di
studio svolta, nonché sul livello di qualificazione acquisito nell'arco
del servizio prestato.
3. Nella prima applicazione, la decorrenza del beneficio di cui al comma 1
è fissata al 1 dicembre 1990 per i dipendenti medici e veterinari
interessati in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data,
ancorché il giudizio favorevole sia intervenuto successivamente.
4. Ad integrazione dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (67) e dell'articolo
6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
1984, n. 821, il personale medico e veterinario indicato nel comma 1, una
volta accertata la conseguita formazione, acquisisce uno sviluppo di
autonomia professionale nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo
e sulla base delle direttive ricevute dal medico appartenente alla
posizione funzionale apicale (68).
------------------------
(67) Riportato al n. R/VI.
(68) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 65 del CCNL
di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
Capo II - Norme particolari
118. Norma di garanzia in caso di passaggio di livello.
1. Nel caso di passaggio a posizione funzionale superiore per concorso od
avviso pubblico presso lo stesso o altro Ente del Comparto, e purché i
servizi siano prestati senza soluzione di continuità, l'inquadramento
avviene sommando al nuovo livello retributivo il maturato economico in
godimento nel livello di provenienza.
2. Qualora in conseguenza dell'inquadramento il maturato economico si
collochi nello sviluppo del nuovo livello retributivo tra due classi,
ovvero fra l'ultima classe ed il primo scatto o fra due scatti, si
attribuisce al dipendente la classe o scatto immediatamente inferiore. La
somma residua compete sino al raggiungimento della successiva classe o
scatto ed è, altresì, utilizzata mediante la temporizzazione per il
raggiungimento della successiva classe o scatto.
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per le indennità che
progrediscono per classi e scatti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai vincitori di
concorso o di avviso pubblico provenienti dal comparto Enti Locali, nonché
dagli enti indicati negli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, non ricompresi nel Comparto
Sanità.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3 l'anzianità sulle indennità per
il personale proveniente dagli Enti Locali decorre dalla data del
passaggio e per il personale di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 il riconoscimento di
eventuali anzianità sulle indennità opera nel caso in cui esse siano
previste ed in godimento nell'Ente di provenienza all'atto del passaggio.
6. Qualora i dipendenti di cui al comma 4 fruiscano di retribuzione
individuale di anzianità, il maturato economico per classi e scatti di cui
al comma 2 è costituito dall'importo acquisito per retribuzione
individuale di anzianità in godimento.
7. Nei casi previsti dal comma 4, qualora il passaggio avvenga nella
medesima posizione o posizione inferiore, il medico dipendente segue dal
momento dell'inquadramento la dinamica retributiva prevista per la nuova
posizione funzionale conseguita, fatto salvo il maturato economico in
godimento (68/a).
------------------------
(68/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
119. Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
pieno.
1. In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a
tempo pieno e viceversa, nella medesima posizione funzionale, spetta il
trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto, a cui si
aggiunge il maturato economico acquisito per anzianità nel precedente
rapporto di lavoro.
2. Il criterio di cui al comma 1 si applica anche per le indennità che
progrediscono per classi e scatti.
3. Nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello
a tempo pieno senza soluzione di continuità fra i due servizi, ai fini
della determinazione del maturato economico dell'indennità di tempo pieno
sono presi in considerazione anche i periodi di servizio con rapporto di
lavoro a tempo pieno non continuativi. Ove tali servizi non siano stati
prestati nella medesima posizione funzionale, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 118 (68/b).
------------------------
(68/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
120. Indennità di rischio da radiazioni.
1. Le indennità di rischio da radiazioni sono corrisposte al personale
indicato dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460 (69).
2. Le indennità spettano alla condizione che il suddetto personale presti
la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del
Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio
stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile
esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
3. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone
controllate deve essere effettuata con le modalità di cui alla richiamata
circolare del Ministero della Sanità.
4. L'individuazione del personale non compreso nell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (69), è effettuata dalla commissione
già prevista dall'articolo 58, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 (70), così modificato: la commissione -
presieduta dal Coordinatore Sanitario - è composta dal Responsabile del
servizio radiologico, dal Responsabile del servizio di igiene, prevenzione
e sicurezza nei luoghi di lavoro, da un componente designato dalle
Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative, nonché da
un esperto qualificato nominato dal Comitato di gestione od organo
corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti. La commissione deve
tenere conto dei dipendenti medici addetti ai servizi di radiologia
medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare non compresi
nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460 (69), nonché
del personale medico che presta la propria attività nelle sale operatorie,
in particolare, appartenente alla disciplina di ortopedia.
5. La continuità o la occasionalità della esposizione al rischio
radiologico è valutata tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) frequenza della presenza in zone controllate e tempo di effettiva
esposizione, al fine di accertare il grado di assorbimento;
b) livello del conseguente rischio stabilito dall'esperto qualificato
nell'ambito della commissione di cui al comma 4, in relazione alla
concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili di
esposizione per la categoria di operatori medici in esame, compatibilmente
con un corretto utilizzo delle apparecchiature e dei dispositivi di
radioprotezione.
6. Al personale di cui al comma 4 che, a seguito della nuova verifica
effettuata dalla commissione ivi prevista, risulti sottoposto al rischio
da radiazione anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione ai sensi
dell'articolo 9, lettera h), gruppo 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (71), in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse, è corrisposta l'indennità nella misura
unica mensile lorda di L. 50.000.
7. L'indennità di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza
con lo stipendio.
8. Tale indennità non è cumulabile con l'analoga indennità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (72), e con
altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È
peraltro cumulabile con l'indennità di profilassi antitubercolare.
9. Al personale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre
1988, n. 460 (69), compete un periodo di congedo ordinario aggiuntivo di
giorni quindici da usufruirsi in un'unica soluzione.
10. In attuazione dell'articolo 92, comma 6, al personale medico
anestesista compete, a decorrere dal 1 dicembre 1990, un periodo di
congedo ordinario aggiuntivo di giorni 8 da usufruire in un'unica
soluzione.
11. Gli Enti, attraverso un'adeguata organizzazione del lavoro, sono
tenuti ad attivare forme di rotazione del personale di cui al comma 10
nell'ambito del servizio di appartenenza.
------------------------
(69) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(69) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(70) Riportato al n. R/C.
(69) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(71) Riportato alla voce Energia nucleare.
(72) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(69) Riportata alla voce Professioni sanitarie e arti ausiliarie.
(giurisprudenza)
121. Mansioni superiori.
1. Gli Enti, nel caso di vacanza o di disponibilità dei posti previsti
nelle piante organiche definitive o provvisorie, debbono attivare le
procedure concorsuali dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207
(73), e successive modificazioni, per provvedere alla regolare copertura
dei posti stessi utilizzando, ove esistenti, le graduatorie concorsuali
ancora valide ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 554 (74), prorogata dal decreto-legge 29 dicembre 1989, n. 413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37,
oppure, in carenza di graduatorie, effettuando avvisi pubblici secondo le
vigenti disposizioni in materia.
2. Per esigenze di servizio ed al fine di assicurare la continuità della
funzione ed a condizione che siano state attivate le procedure indicate
nel comma 1, il medico dipendente può eccezionalmente essere adibito a
mansioni superiori.
3. Le mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la
sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente
superiore assente non rientri tra gli ordinari compiti della posizione
funzionale sottostante, sulla base delle attribuzioni per ciascuna fissate
dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 (75), integrato dall'articolo 117, comma 4, del presente
regolamento, dagli articoli 6 e 7, comma quinto e seguenti, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 (76), e dagli
articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
1984, n. 821 (77), e successive modificazioni.
4. Le mansioni superiori si configurano, altresì, quando la sostituzione
del superiore assente, pur rientrando negli ordinari compiti sia
imputabile a vacanza del posto.
5. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3
e 4 spetta al dipendente di posizione funzionale immediatamente inferiore
in servizio nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalità di
individuazione del titolare di cui alle disposizioni richiamate nel comma
3 ed, in mancanza, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, comma
quinto e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1969, n. 128 (76). In tutte le graduatorie annuali previste dall'articolo
7 citato i titoli sono valutati in conformità a quanto previsto dal
decreto del Ministro della Sanità del 30 gennaio 1982 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982)
per i concorsi di assunzione del personale da sostituire.
6. L'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista dai commi 3
e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno solare e non dà titolo
ad alcuna retribuzione.
7. Qualora per giustificati motivi le procedure di cui al comma 1 non
possano essere portate a compimento nell'arco di tempo previsto dal comma
6, al dipendente incaricato delle mansioni superiori, con provvedimento
formale secondo le vigenti disposizioni, è corrisposto un compenso per il
periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza fra lo
stipendio base della posizione superiore e quello della posizione di
appartenenza, per un periodo non superiore a sei mesi, al termine del
quale le mansioni superiori non sono in alcun caso rinnovabili.
8. La disciplina di cui al presente articolo ha validità dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso di inosservanza di
quanto previsto ai commi 1 e 7 si applicano le disposizioni indicate
nell'articolo 14, commi 7 e 8, della legge 20 maggio 1985, n. 207 (77/a).
------------------------
(73) Riportata al n. R/LXXXV.
(74) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(75) Riportato al n. R/VI.
(76) Riportato alla voce Ospedali.
(77) Riportato al n. R/LXXVII-bis.
(76) Riportato alla voce Ospedali.
(77/a) Per la disapplicazione del presente articolo vedi l'art. 65 del
CCNL di cui all'Acc. 8 giugno 2000.
122. Assenze obbligatorie.
1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (78), sono
garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla
produttività, escluse quelle legate alla necessità di effettuazione delle
relative prestazioni.
------------------------
(78) Riportata alla voce Lavoro.
TITOLO V
Produttività ed efficienza dei servizi
Capo I - Produttività
123. Tipologia e finalità dell'istituto.
1. L'istituto della incentivazione della produttività deve realizzare un
incremento della qualità e della economicità dei servizi ed è altresì
rivolto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale, regionale e locale.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere
organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di
tipo funzionale e contabile.
3. Dalla data 1 gennaio 1990 e per l'arco di vigenza del presente
regolamento si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione
verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici
adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (74).
4. L'attivazione dell'istituto è obbligatoria e subordinata al
conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio
nazionale nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto tra prestazioni rese in
normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario, in relazione
alla consistenza dei posti di organico coperti;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di
produttività complessivi:
miglioramento degli indici relativi a: durata media della degenza, indice
di occupazione di posti letto, indice di turn-over del posto letto;
riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
economie realizzate dall'indice medio regionale per la farmaceutica
esterna ed interna;
potenziamento delle attività di prevenzione negli ambienti di vita e di
lavoro;
miglioramento di altri eventuali indici di produttività, oggettivamente
rilevabili e quantificabili, determinati a livello regionale;
pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi pubblici in modo da garantire
maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza ed un minore ricorso
alle prestazioni di specialistica convenzionata esterna;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale ed oraria
delle prestazioni utilizzando le attività rese in plus-orario, oltre che
nella sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti,
centri di prenotazione, consultori) e nei presidi multinazionali;
d) devono incentivarsi le prestazioni ed i trattamenti deospedalizzanti e
le attività di ospedale diurno.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello
regionale, che deve tracciare le linee generali dei programmi, i criteri
di attuazione degli stessi e le verifiche. Ogni semestre devono essere
verificati con le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente
rappresentative gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in
ordine al grado di conseguimento degli obiettivi che costituiscono la
condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Il processo è così articolato:
a) incentivazione ai sensi degli articoli 101 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270;
b) produttività "per obiettivi".
7. In riferimento ai commi 3 e 4, con gli accordi quadro regionali possono
essere sperimentate forme di integrazione fra le due tipologie
dell'istituto (79).
------------------------
(74) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(79) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
124. Finanziamento dei fondi di incentivazione.
1. Il fondo di incentivazione della produttività di cui al comma 6,
lettera a), dell'articolo 123, è determinato annualmente dal 1 gennaio
1990, per singolo Ente, prendendo a base il fondo determinato per il
finanziamento dell'istituto per l'anno 1989, in applicazione delle norme
di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 20
maggio 1987, n. 270, e della circolare attuativa del Dipartimento della
Funzione pubblica n. 10705 del 30 dicembre 1987.
2. Il fondo di cui al comma 1, a partire dal 1 gennaio 1990, è
incrementato del tasso di inflazione programmata per il corrispondente
anno.
3. Fermo restando che, a parità di bisogno assistenziale, l'aumento del
valore delle prestazioni erogate all'interno della struttura deve essere
correlato ad un decremento pari o maggiore del valore delle prestazioni
erogate in regime di specialistica convenzionata esterna, in caso di
maggiori esigenze assistenziali, il fondo come sopra determinato è
incrementato in ragione del valore delle prestazioni aggiuntive al 30
giugno 1990 rispetto a quelle rilevate al 30 giugno 1989, calcolate in
base al tariffario vigente e comparate con le prestazioni erogate in
regime di specialistica convenzionata esterna, valutate in base al
predetto tariffario recepito con decreto del Ministro della Sanità 8
agosto 1984 e riferite alle distinte discipline nel medesimo periodo
temporale assunto a riferimento. Il limite massimo annuale di aumento di
cui al presente comma non può essere superiore al 10% del fondo dell'anno
precedente.
4. Le prestazioni soggette a tariffazione sono quelle previste nel
tariffario vigente. Le prestazioni attualmente erogate che non trovano
riscontro nel suddetto tariffario vengono individuate dal Ministro della
Sanità, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
5. Le Regioni possono integrare il fondo assegnando risorse strettamente
connesse all'attivazione di nuove unità operative in misura non superiore
alla media di quanto liquidato pro capite a titolo di incentivazione
nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unità
operative di nuova attivazione.
6. Le Unità Sanitarie Locali, nelle quali l'istituto non ha avuto
sviluppo, in quanto l'apposito fondo erogato relativamente all'anno 1989
non ha raggiunto la percentuale di cui all'articolo 102, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono
autorizzate ad incrementare i fondi di finanziamento dell'istituto della
incentivazione della produttività di cui al comma 6, lettera a),
dell'articolo 123 nella misura utile ad attribuire a tutto il personale
medico a tempo pieno due ore di plus-orario settimanale ed un'ora ai
medici a tempo definito, al fine di favorire lo sviluppo della attività
specialistica ambulatoriale all'interno della struttura e delle attività
di prevenzione. A tal fine, le Unità Sanitarie Locali corrispondono in via
sperimentale e per dodici mesi i relativi acconti al personale
interessato, ai sensi dell'articolo 127, comma 10. Al termine del periodo
di sperimentazione, le Unità Sanitarie Locali verificano formalmente
l'avvenuta realizzazione delle prestazioni preventivamente previste nei
piani di lavoro a giustificazione della sperimentazione avviata, dandone
comunicazione alla Regione. I fondi necessari al finanziamento dei
plus-orari di cui al presente comma trovano copertura attraverso i
corrispondenti risparmi realizzati sulla attività specialistica
convenzionata esterna. Terminato il periodo di sperimentazione, la
determinazione del fondo avviene mediante l'utilizzo dei criteri di cui ai
commi 1, 2 e 3.
7. Dal 1 gennaio 1990, il fondo determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è
incrementato annualmente dalle somme corrisposte nell'anno precedente da
Enti e privati paganti per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Nazionale, al netto del 15% corrispondente alle spese di amministrazione.
Tale fondo viene ripartito in ragione dell'85% al fondo di categoria cui
afferisce l'équipe che ha reso la prestazione, del 10% al fondo della
categoria C) e del 5% al fondo della categoria D).
8. Le Regioni, sulla base della quota parte del Fondo Sanitario Nazionale
necessaria a garantire la copertura economica dei bilanci di previsione
delle singole Unità Sanitarie Locali, possono prevedere che, nell'ambito
dell'accordo quadro regionale per l'istituto della incentivazione della
produttività, qualora in alcune voci di spesa predeterminate si
verifichino risparmi tra spese preventivate e spese a consuntivo -
limitatamente alle Unità Sanitarie Locali nelle quali siano stati avviati
sistemi di contabilità per centri di costo e di gestione budgettaria o di
progetti obiettivo mirati e verificati nei risultati - tali risparmi
vadano ad incrementare nell'anno successivo a quello preso a riferimento
il fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo
123. I dati di riferimento delle singole voci di spesa vanno raffrontate
con il bilancio consuntivo del 1989, tenuto conto dell'indice inflattivo e
di eventuali aumenti determinati da disposizioni nazionali sulle singole
voci di bilancio.
9. Le quote incrementali del fondo, determinate ai sensi dei commi 3 e 4,
relativamente alle prestazioni di laboratorio, sono ripartite, come
previsto nella tabella di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, modificata dall'articolo 2
dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987,
n. 228. La suddivisione della quota oraria, spettante alle categorie A) e
B), avviene tenuto conto della rispettiva presenza numerica all'interno
della équipe che ha reso le prestazioni aggiuntive.
10. Il fondo regionale di incentivazione di cui al comma 6, lettera a),
dell'articolo 123 è costituito dalla somma dei fondi delle singole Unità
Sanitarie Locali, che di norma rimane di loro competenza. In connessione
con interventi di riordino e di ridistribuzione di funzioni sanitarie,
l'accordo quadro regionale può stabilire, in relazione a fabbisogni di
prestazioni ed obiettivi da raggiungere, definiti dalla programmazione
regionale, una diversa distribuzione del fondo nella Regione.
11. L'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, viene finanziato dal 1
gennaio 1990 al 30 giugno 1990, con il fondo di incentivazione costituito
dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun Ente e da una quota del
fondo comune di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, non superiore allo 0,80%, determinata
in sede di accordo quadro regionale.
12. Sono fatti salvi i fondi definiti alla data del 31 dicembre 1989 a
norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 maggio 1987, n. 270, che rimangono indisponibili fino ad avvenuto
riassorbimento derivante dall'applicazione del comma 11 (80).
------------------------
(80) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza)
125. Valutazione della produttività.
1. L'istituto di incentivazione della produttività, valutato sulla base
delle prestazioni complessive prodotte dall'équipe secondo le modalità
operative od indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei
componenti dell'équipe stessa, viene garantito nel rispetto delle
attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.
2. Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base
del tariffario nazionale con riferimento al disposto di cui all'articolo
105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
fatto salvo il disposto dell'articolo 124, comma 9. Titolare delle
prestazioni specialistiche, utili ai fini dell'istituto della
incentivazione di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, è
soltanto il personale delle categorie A) e B).
3. Ai fini della valutazione economica della produttività, fermo restando
il riconoscimento economico delle prestazioni effettuate dalle singole
équipes al 31 dicembre 1989, vengono valorizzate, secondo quanto previsto
dal comma 2, tutte le prestazioni aggiuntive effettuate.
4. Le prestazioni vengono effettuate attraverso la predisposizione di
orari e turni che garantiscano una equa ripartizione di tutto il personale
in modo da assicurare la partecipazione di tutti i componenti dell'équipe.
5. L'accordo quadro regionale può prevedere, ai fini della valutazione
della produttività, la costituzione di nuclei interdisciplinari di
personale per la valutazione della produttività medesima. Agli stessi fini
è previsto l'apporto delle commissioni professionali di cui all'articolo
135.
6. Il personale costituente tali nuclei interdisciplinari non partecipa
alla ripartizione dei compensi derivanti dall'istituto e percepisce,
secondo quanto previsto dai rispettivi accordi regionali, quote
prestabilite di fondo comune o di incentivazione per obiettivi.
7. Non è ammesso alla ripartizione delle quote di fondo comune il
personale medico convenzionato esterno ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero il personale avente partecipazione
agli utili in strutture private convenzionate (81).
------------------------
(81) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
126. Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma
6, lettera a), dell'articolo 123.
1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori, a seconda
della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla
realizzazione delle prestazioni, sono ripartite secondo lo schema
seguente:
A) Medici;
B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi;
C) personale tecnico-sanitario, personale infermieristico, personale della
riabilitazione e personale di prevenzione e vigilanza igienica di cui alle
tabelle H), I), L), M), N), dell'allegato n. 1 al decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riordinate dall'allegato 1 del
presente regolamento;
D) Restante personale.
2. Le competenze attribuite al personale della categoria A) (medici) sono
suddivise come segue:
a) all'équipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi fra i
singoli componenti;
b), al fondo comune il 55%.
3. L'accordo quadro regionale e i conseguenti accordi locali stabiliscono
i criteri di utilizzo del fondo comune, la cui quota parte, non inferiore
al 25%, deve essere riservata al raggiungimento degli obiettivi della
programmazione sanitaria nazionale e regionale, per particolari funzioni o
aree di attività connesse alla operatività complessiva delle strutture
sanitarie. Per le restanti quote, gli accordi decentrati stabiliscono
modalità di utilizzo che consentano meccanismi perequativi all'interno del
personale medico per il perseguimento degli obiettivi locali e la
realizzazione dei piani di lavoro programmati.
4. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la
prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolate
sulla base di accordi locali.
5. Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale
eccedente il tetto retributivo.
6. La distribuzione delle quote avviene in misura proporzionale a plus
orari concordati ed effettuati.
7. Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento
del tetto economico individuale sono riattribuite al fondo comune stesso.
8. Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento
dei tetti economici individuali vengono utilizzate, all'interno
dell'istituto di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123, per
obiettivi di produttività individuati in sede di accordi quadro regionali.
9. Gli accordi quadro regionali possono prevedere, secondo quanto
stabilito nell'articolo 123, commi 1, 2 e 3, che il fondo di
incentivazione di cui al comma 8 sia gestito in via sperimentale,
limitatamente o totalmente, con il sistema della produttività per
obiettivi (81/a).
------------------------
(81/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(giurisprudenza)
127. Plus orario e sua determinazione.
1. L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni di cui
all'articolo 101, comma 6, punto I, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, va svolta in plus orario.
2. I tetti massimi di plus orario individuali sono fissati, nei limiti del
fondo a disposizione, come segue:
a) 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
b) 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito.
3. Il plus orario individuale concordato con le Organizzazioni Sindacali
mediche e successivamente deliberato dall'Amministrazione si integra con
il normale orario di lavoro. Il plus-orario e il normale orario di lavoro
sommati tra loro costituiscono debito orario complessivo individuale. Il
debito orario complessivo così definito deve essere verificato attraverso
sistemi obiettivi di controllo.
4. La misura del plus-orario individuale reso può trovare compensazione
all'interno del semestre: Le differenze in difetto o in eccesso di
plus-orario reso nel semestre, rispetto a quello dovuto, debbono essere
compensate nel semestre successivo. In caso di mancato recupero del
plus-orario individuale dovuto e non reso, si effettuano le relative
proporzionali trattenute economiche corrispondenti.
5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 106, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270,
limitatamente al periodo di applicazione del presente regolamento, la
misura del valore orario è rapportata per ciascun operatore al 10% del
trattamento economico globale mensile lordo, così come determinato nel
comma 6, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
6. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso e per il riparto del
fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 è
quello in atto goduto al 31 dicembre 1989 sulla base del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Non concorrono alla
determinazione di detto trattamento economico i miglioramenti economici e
quelli connessi all'anzianità di servizio previsti dal presente
regolamento. Per il personale assunto o nei casi di modifica della
posizione funzionale, o del rapporto di lavoro, in data successiva al 31
dicembre 1989, si applicano i trattamenti economici iniziali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. È fatto
salvo l'importo del valore orario in godimento qualora più favorevole. Dal
1 gennaio 1990 il valore orario come sopra determinato è incrementato
annualmente di una percentuale pari al tasso inflattivo programmato per
l'anno stesso.
7. Con periodicità semestrale può essere attuata la revisione del plus
orario in relazione agli obiettivi raggiunti.
8. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono
corrisposte di regola a cadenza mensile.
9. Al personale soggetto a plus-orario che rinunci alla effettuazione
dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.
10. Le Regioni sono tenute a verificare che le Unità Sanitarie Locali, una
volta determinati i fondi da destinare all'istituto di incentivazione
della produttività di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 123,
provvedano ad applicare l'istituto attivando le procedure per
l'individuazione del plus-orario necessario, pervenendo al pieno utilizzo
dei fondi stessi in connessione ai piani di lavoro di équipe ovvero alla
determinazione degli obiettivi di produttività, attribuendo al personale
interessato agli obiettivi i relativi acconti economici nella misura
dell'80% del valore massimo fissato per la singola ora di plus-orario.
Tale acconto è restituito in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo
di produttività prefissato in ragione percentuale al mancato
raggiungimento dell'obiettivo stesso. Le modalità sono definite in sede di
accordo quadro regionale.
11. In sede di accordo, a livello di Enti gli stessi convengono con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative l'articolazione
delle attività professionali da rendere in plus-orario soggette a
rilevazione, in modo da garantire un incremento della produttività e
maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.
12. Qualora, nell'arco di vigenza del piano di lavoro o dell'obiettivo
programmato, si realizzino situazioni di vacanze di organico,
relativamente al personale impegnato in attività di plus-orario, o rinunce
di plus-orario assegnato, le relative quote di équipe vengono ripartite,
dalla data di vacanza, tra il restante personale componente l'équipe (82).
------------------------
(82) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
128. Modalità di determinazione del fondo del personale della categoria
A).
1. Il Fondo del personale della categoria A) di cui all'articolo 126 è
costituito dalle quote corrisposte o da corrispondere a detto personale
relativamente all'anno 1989 dalle singole Unità Sanitarie Locali,
incrementato con i criteri indicati negli articoli precedenti.
2. Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella
sua globalità al personale medico per il periodo di validità del presente
regolamento, con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards
quanti-qualitativi dell'attività ambulatoriale e di prevenzione
complessivamente resa dalle strutture pubbliche (82/a).
------------------------
(82/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
129. Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione di cui al comma
6, lettera B), dell'articolo 123.
1. I fini, le modalità operative e la valutazione della produttività
dell'istituto di cui all'articolo 101, comma 6, punto II, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono quelli indicati
negli articoli 101 e 108 dello stesso decreto.
2. La valutazione della produttività dell'istituto di cui al comma 1 viene
definita su specifici programmi in sede regionale, attuati e verificati
nelle singole Unità Sanitarie Locali sulla base dei seguenti indici medi
di produttività oggettivamente rilevati a livello regionale:
a) contenimento della spesa corrente rispetto a quella storica riferita
all'anno precedente a quello preso in considerazione;
b) durata media della degenza, indice di occupazione di posti letto,
indice di turn-over del posto letto;
c) la riduzione dei tempi di attesa intra ed extra ospedaliera;
d) economie realizzate rispetto all'indice medio regionale per la
farmaceutica esterna ed interna;
e) attivazione e potenziamento della rete distrettuale;
f) progressiva elevazione degli standards di intervento in materia di
prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;
g) attivazione e svolgimento di programmi di educazione sanitaria;
h) altri eventuali indici di produttività, oggettivamente rilevabili e
quantificabili, determinati a livello regionale o di Unità Sanitarie
Locali.
3. L'accordo quadro regionale provvede a determinare le principali aree
nell'ambito delle quali le singole Unità Sanitarie Locali devono
realizzare gli specifici progetti obiettivo. Lo stesso accordo deve pure
prevedere i criteri metodologici attraverso i quali perseguire i processi
attuativi dei singoli interventi che devono tendere al conseguimento dei
risultati oggettivamente rilevabili e misurabili. Detto accordo deve, in
particolare, determinare le modalità per correlare la misura dei compensi
ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, escludendo, in
ogni caso, possibilità di erogazione generalizzata collegata
esclusivamente alla presenza in servizio congiunta o meno al parametro
retributivo.
4. Gli Enti individuano, su proposta dei responsabili dei servizi e
sentite le Organizzazioni Sindacali, le unità di personale assegnate alla
realizzazione dei singoli progetti di intervento.
5. Ai fini di verifiche e programmazione dei successivi interventi le
Unità Sanitarie Locali sono tenute a trasmettere alle Regioni la
documentazione attestante il raggiungimento dei risultati ottenuti. Le
Regioni, a loro volta, per i fini del sistema informativo di Governo,
riferiscono annualmente al Ministro della Sanità ed ai Ministri per la
Funzione Pubblica e del Tesoro.
6. Nell'ambito di ciascun Ente, a verifica avvenuta nei tempi concordati,
si provvede alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei
confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro
realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli
operatori stessi ed in relazione al quadro di perseguimento degli
obiettivi prefissati (82/b).
------------------------
(82/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
130. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario.
1. Nel rispetto della normativa generale dell'istituto disciplinato dal
presente regolamento, che si richiama a tutti gli effetti, gli incentivi
della produttività per il servizio veterinario formano un comparto
autonomo e riservato agli operatori medico-veterinari del servizio stesso.
2. Il fondo di incentivazione del personale medico veterinario viene
costituito dalle somme destinate al finanziamento dell'istituto
relativamente all'anno 1989 ed eventualmente integrato dalle entrate
aggiuntive a quelle rilevate al 31 dicembre 1989, corrisposte da enti o
privati per prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, al netto
della quota di spettanza della amministrazione e della percentuale
rispettivamente del 10% e del 5% da portare in aumento ai fondi delle
categorie C) e D) di cui all'articolo 126.
3. Al personale medico veterinario è riconosciuto lo stesso tetto orario
del personale medico a tempo pieno.
4. Il trattamento economico da assumere a riferimento per la
determinazione del valore orario del plus orario reso o per il riparto del
fondo di incentivazione di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 123 è
determinato con i criteri del personale medico.
5. Le competenze spettanti al personale medico veterinario sono ripartite
secondo i criteri di cui allo schema dell'articolo 105 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
6. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le
attività di vigilanza permanete e profilassi. A tale scopo le Unità
Sanitarie Locali, nel definire il finanziamento del fondo suddetto,
prevedono stanziamenti sufficienti a incentivare adeguatamente l'attività
di vigilanza, fermo restando il limite massimo individuale di sette ore
settimanali. Tale fondo viene finanziato con le somme erogate nell'ambito
del Fondo Sanitario Nazionale dal Ministero della Sanità per l'attività di
vigilanza e con gli eventuali proventi derivanti da attività di assistenza
zooiatrica svolte in regime convenzionale (83).
------------------------
(83) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
131. Fondo di incentivazione della produttività e sue modalità di
ripartizione per il personale medico veterinario degli Istituti
Zooprofilattici.
1. Il finanziamento del fondo di incentivazione della produttività per il
personale degli Istituti Zooprofilattici è fissato in ragione del 10%
della spesa complessiva risultante a rendicontazione per le attività
finanziate dal Fondo Sanitario Nazionale nel 1989.
2. Tale fondo è incrementabile per le entrate corrisposte da enti e
privati per prestazioni dagli stessi richieste.
3. Il fondo così determinato è ripartito come previsto nella tabella di
cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1987, n. 228. La suddivisione della quota
spettante ai gruppi A) e B) di cui all'articolo 127 avviene tenuto conto
della rispettiva presenza numerica all'interno della équipe che ha reso la
prestazione.
4. L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo è
obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le
attività di supporto alla vigilanza veterinaria permanente e
zooprofilassi. A tale scopo le Regioni, nell'ambito dell'accordo quadro
regionale, possono prevedere un fondo da trasferire all'Istituto di
riferimento per l'attività di supporto alla vigilanza veterinaria
permanente, nella misura utile ad attribuire al personale medico
veterinario e al personale laureato non medico adeguati incentivi (84).
------------------------
(84) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
132. Norme finali.
1. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di
produttività e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori
sanitari, amministrativi e tecnici e la definizione del modello di
applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della
produttività, è demandata ad una apposita commissione, costituita presso
il Ministero della Sanità, composta da esperti designati dal Governo,
Regioni ed A.N.C.I., che li definisce entro il 31 dicembre 1990, anche in
riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.
2. Le Regioni inviano ai Ministeri della Sanità e del Tesoro gli accordi
decentrati relativi all'applicazione dell'istituto. Il Ministero della
Sanità effettua le relative valutazioni in ordine all'andamento della
spesa per incentivazione della produttività e per attività specialistica
convenzionata esterna, comunicandone i risultati al Ministero del Tesoro,
al Dipartimento della funzione pubblica e alle Regioni ed assumendo,
congiuntamente con i predetti, le opportune iniziative atte a correggere
l'eventuale incremento non controllato dell'onere.
3. A far data dal 1 dicembre 1990 i compensi previsti a saldo, derivanti
dall'istituto della incentivazione della produttività di cui al comma 6
dell'articolo 123, non possono essere erogati se non sono state costituite
le commissioni tecnico scientifiche per la promozione della qualità dei
servizi e delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 65. In caso di
inerzia degli Enti si applica l'articolo 135, comma 10.
4. Al fine di consentire la soluzione di problematiche applicative
connesse alle norme contenute nel presente capo, anche in relazione alla
specificità delle realtà interessate, con riferimento al disposto di cui
all'articolo 124, comma 6, viene demandata al Ministero della Sanità -
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria la titolarità ad
attivare una commissione tecnica composta da un rappresentante designato
dal Ministero della Sanità, che la presiede, un rappresentante designato
dal Ministero del Tesoro, un rappresentante designato dalla Regione
interessata ed un rappresentante designato dall'A.N.C.I.. L'attivazione di
tale commissione ha luogo d'ufficio, ovvero a richiesta delle
amministrazioni regionali interessate o delle Organizzazioni Sindacali
mediche maggiormente rappresentative. I verbali della commissione sono
trasmessi ai Ministeri e alle Regioni interessati per l'adozione dei
provvedimenti di competenza (84/a).
------------------------
(84/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO VI
Norme transitorie finali e di rinvio
Capo I - Disposizioni particolari e finali
133. Norma transitoria per gli ex medici condotti.
1. La validità della normativa di cui all'articolo 110 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, integrato
dall'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanità 18 novembre 1987, n.
503, è prorogata fino al 30 dicembre 1990 solo nei confronti degli ex
medici condotti ed equiparati in attività di servizio che non abbiano
ancora optato per il rapporto di lavoro a tempo definito o a tempo pieno.
2. Ai limitati effetti economici del riconoscimento dell'anzianità di
servizio pregressa, al personale indicato nel comma 1 ed a coloro che
hanno effettuato l'opzione tra il rapporto a tempo pieno e quello a tempo
definito, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della Sanità
18 novembre 1987, n. 503, è applicato con decorrenza dal 31 dicembre 1990
il meccanismo di ricostruzione economica già previsto dall'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con
riferimento ai valori tabellari stipendiali previsti per il rapporto di
lavoro a tempo definito dall'articolo 46 del succitato decreto, secondo la
posizione funzionale di inquadramento.
------------------------
134. Disposizioni particolari.
1. (85)
2. (86)
3. (87)
4. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270, è così integrato:
a) (88)
b) (89)
c) (90) (90/a)
5. (91) (91/a)
6. (92) (92/b)
------------------------
(85) Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 31, D.P.R. 20 maggio 1987,
n. 270, riportato al n. R/C, già peraltro aggiunto con identica
formulazione dall'art. 68 dello stesso decreto.
(86) Sostituisce il comma 4 dell'art. 33, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C, già peraltro sostituito con identica formulazione
dall'art. 68 dello stesso decreto.
(87) Sostituisce il comma 3 dell'art. 34, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C, già peraltro sostituito con identica formulazione
dall'art. 68 dello stesso decreto.
(88) Aggiunge la lettera f) al comma 3 dell'art. 83, D.P.R. 20 maggio
1987, n. 270, riportato al n. R/C.
(89) Aggiunge un periodo al comma 10 dell'art. 83, D.P.R. 20 maggio 1987,
n. 270, riportato al n. R/C.
(90) Aggiunge il comma 16 all'art. 83, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C.
(90/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(91) Aggiunge il comma 7 all'art. 85, D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270,
riportato al n. R/C.
(91/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(92) Aggiunge 2 commi all'art. 11, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348,
riportato al n. R/LXII, già peraltro aggiunto con l'identica formulazione
dall'art. 68 dello stesso decreto.
(92/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato B
al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
135. Commissioni per la verifica e la revisione della qualità dei servizi
e delle prestazioni sanitarie.
1. In ogni Regione è costituita la Commissione regionale per la verifica e
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
2. La commissione ha i seguenti compiti:
a) valutare i servizi sanitari in termini di:
adeguatezza delle strutture, attrezzature e personale;
correttezza delle procedure e delle prestazioni;
risultati raggiunti rispetto ai bisogni dei cittadini, ai programmi
deliberati e in comparazione con gli standard medi nazionali;
b) promuovere la diffusione delle metodologie per il miglioramento
qualitativo delle prestazioni, anche attraverso l'avvio di iniziative
specifiche, regionali o locali, di formazione di personale esperto in
valutazione e promozione delle qualità dei servizi e della assistenza
sanitaria;
c) validare e verificare progetti e programmi di valutazione predisposti a
livello di Unità Sanitaria Locale dall'apposita commissione di cui al
comma 7.
3. La commissione è nominata con provvedimento del Presidente della Giunta
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed è
presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo
di regione.
4. La commissione è composta da:
a) i Presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali del capoluogo
regionale;
b) due funzionari regionali scelti nei settori epidemiologico-informativo,
dell'assistenza sanitaria, della programmazione sanitaria;
c) sette esperti qualificati nei settori della valutazione della qualità
dei servizi e delle prestazioni sanitarie; della programmazione ed
organizzazione dei servizi; della epidemiologia e statistica; della
formazione professionale; della assistenza infermieristica (nursing),
assistenza farmaceutica e diagnostica strumentali, scelti dalla Regione
fra i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, di strutture
universitarie e tra i componenti di società scientifiche;
d) cinque rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, in modo da
garantire la presenza dei diversi profili professionali;
e) un funzionario regionale della carriera direttiva amministrativa, con
funzioni di segretario.
5. La commissione regionale invia un rapporto semestrale al Comitato
nazionale di cui al comma 11 sui progetti e sui programmi avviati e sui
risultati raggiunti.
6. Per la vigenza del presente regolamento, il coordinatore sanitario
della Unità Sanitaria Locale, tenuto conto degli indirizzi regionali e
sentito l'ufficio di direzione, individua almeno tre tra i seguenti
progetti di valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni, dei
quali almeno uno di valenza ospedaliera e uno di valenza territoriale:
a) revisione delle procedure di accettazione ospedaliera;
b) consumo di farmaci per giornata di degenza e loro valutazione
quanti-qualitativa, anche in funzione del rapporto costo-beneficio;
c) tempi di risposta diagnostica intraospedaliera, in rapporto alle
attività in plus-orario e alla durata media delle degenze;
d) utilizzo delle camere operatorie in rapporto alla durata delle degenze
nelle unità operative a valenza chirurgica e al rapporto tra ricoverati e
operati nelle stesse unità;
e) prevenzione e terapia delle lesioni da decubito;
f) adozione e valutazione di nuovi modelli di assistenza infermieristica
per obiettivi e miglioramento degli aspetti di carattere alberghiero;
g) riscontri anatomo-patologi sui reperti chirurgici e riscontri autoptici
sui decessi;
h) valutazione dei servizi di pronta disponibilità nei settori sanitario,
veterinario e igienistico-ambientale, in rapporto ai bisogni prevedibili e
alle attività effettivamente svolte;
i) valutazione dei servizi e dei programmi adottati in attuazione del
Piano Sanitario Nazionale e regionale;
l) qualità della documentazione clinica e adozione della cartella
infermieristica; ulteriori programmi possono essere aggiunti in sede
locale con riferimento ad aspetti critici della situazione assistenziale;
m) valutazione di progetti di metodologie per la prevenzione delle
infezioni ospedaliere.
7. Sulla proposta del coordinatore sanitario deliberano, entro il termine
indicato al comma 3, gli organi della Unità Sanitaria Locale, i quali
procedono, contestualmente, alla costituzione della commissione
professionale per la verifica e la revisione della qualità dei servizi e
delle prestazioni della Unità Sanitaria Locale, la cui composizione, in
relazione ai programmi deliberati, è la seguente:
a) il Presidente dell'ordine o collegio interessato, che la presiede;
b) i responsabili dei servizi interessati;
c) tre esperti nei campi oggetto dei programmi;
d) tre operatori dei servizi interessati;
e) il direttore sanitario e il coordinatore sanitario, nonché il
coordinatore amministrativo per i programmi a valenza
organizzativo-gestionale.
8. In relazione alle peculiarità della verifica e revisione della qualità
nei presidi ospedalieri, la commissione di Unità Sanitaria Locale ha una
sua proiezione stabile all'interno della direzione sanitaria del presidio
ospedaliero di maggiore rilevanza nella Unità Sanitaria Locale, la quale
opera come nucleo operativo ospedaliero per la promozione e la valutazione
della qualità tecnico-scientifica ed umana dei servizi e delle prestazioni
ospedaliere. Il nucleo operativo è composto dagli operatori che intendono
avviare o hanno in atto programmi di valutazione della qualità, dal
direttore sanitario, che ne fa parte di diritto, e dal coordinatore
sanitario ed opera nell'ambito dei programmi a valenza ospedaliera
adottati ai sensi del comma 7.
9. La commissione della Unità Sanitaria Locale invia semestralmente alla
commissione regionale di cui al comma 1 un rapporto sui programmi attivati
e i risultati conseguiti.
10. La mancata osservanza dei termini perentori indicati per la
costituzione delle commissioni regionali e di Unità Sanitaria Locale
determina l'azione sostitutiva a norma delle leggi vigenti. Le commissioni
operano validamente anche se in composizione ristretta per carenza di
designazione di alcuni membri.
11. A livello nazionale il coordinamento delle attività di verifica e
revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni è affidato ad un
comitato nazionale per la valutazione della qualità tecnico-scientifica ed
umana dei servizi e degli interventi sanitari e per l'accreditamento delle
istituzioni sanitarie.
12. Il comitato, istituito con decreto del Ministro della Sanità, è
presieduto dal Presidente della Federazione degli Ordini dei medici ed è
composto da:
a) i rappresentanti delle federazioni degli ordini e dei collegi;
b) esperti nelle seguenti aree: diagnosi, cura, riabilitazione;
prevenzione, sanità pubblica, farmaceutica e organizzazione dei servizi;
epidemiologia, valutazione della qualità e sistemi informativi;
amministrativo-gestionale; essi sono scelti fra i dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, delle università, di Enti nazionali di ricerca
scientifica e le associazioni scientifiche e culturali mediche e di altre
professionalità sanitarie, fino ad un massimo di trenta persone;
c) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o suo delegato;
d) sei rappresentanti nominati annualmente e congiuntamente dalle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, garantendo la
presenza dei diversi profili professionali;
e) il segretario generale del Consiglio sanitario nazionale;
f) sei rappresentanti delle direzioni generali del Ministero della Sanità;
g) un rappresentante del Ministero del Tesoro;
h) un rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica;
i) sei rappresentanti delle Regioni;
l) tre rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M.;
m) il dirigente generale del Servizio centrale della programmazione
sanitaria come responsabile del sistema informativo di governo, con
funzioni di coordinamento della segreteria del Comitato.
13. Il Comitato può essere articolato in sezioni corrispondenti ad aree
distinte di intervento e di valutazione.
------------------------
136. Norma finale di rinvio.
1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente
regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 (93), e 20 maggio 1987, n. 270 (94), per
quanto compatibili.
2. L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270 (94), è abrogato anche per quanto attiene alle
professionalità mediche veterinarie.
------------------------
(93) Riportato al n. R/LXII.
(94) Riportato al n. R/C.
(94) Riportato al n. R/C.
PARTE TERZA
Disposizioni comuni
137. Copertura finanziaria.
1. L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento è valutato
in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni
1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per l'anno 1991.
2. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente
regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n.
326.
------------------------
138. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
(Si omettono gli allegati)
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Confederazioni sindacali:
CGIL-CISL-UIL-CIDA-CISNAL-CISAL-CONFSAL-CONFEDIR.
Organizzazioni sindacali: CGIL/FUNZIONE
PUBBLICA/SANITA'-CISL/FISOS-UIL/SANITA'-CIDA/
SIDIRSS-CONFEDIR/DIRSAN-CISAL/SANITA'-CISAS/SANITA'-CIDIESSE.
Premessa
Le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL,
CONFEDIR e le Organizzazioni sindacali COIL/FUNZIONE PUBBLICA/SANITA',
CISL/FISOS, UIL/SANITA', CIDA/SIDIRSS, CONFEDIR/DIRSAN, CISAL/SANITA',
CISAS/SANITA', CIDIESSE con il presente atto si propongono l'obiettivo di
costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di
accrescere la solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per
favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute
dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali,
cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con
l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero,
esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di
impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema
delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura
efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei
rapporti.
Punto 1.0 - Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso metodi
e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della
persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 5 e 6, della legge n. 93/1983.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi
in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Punto 2.0 - Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture
delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione
dello sciopero sarà stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di
comparto).
Funto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni
di preavviso.
La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al
Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a livello locale
sarà data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di
comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera
giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno
le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere
tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ciò impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare preventivamente
le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la
possibilità di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le
norme del presente codice.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - Termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine
della vigenza contrattuale.
+------------------------+-------------------------------------+
|Confederazioni sindacali| Organizzazioni sindacali |
+------------------------+-------------------------------------+
|C.G.I.L. . . . . . . . .|C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanità |
|C.I.S.L. . . . . . . . .|C.I.S.L./Fisos |
|U.I.L. . . . . . . . . .|U.I.L./Sanità |
|C.I.D.A. . . . . . . . .|C.I.D.A./Sidirss |
|C.I.S.A.L. . . . . . . .|Fials-Cisal |
|CONFE.DIR . . . . . . .|Confedir/Dirsan |
|CONF.S.A.L. . . . . . .|Cisas/Sanità |
|C.I.S.N.A.L. . . . . . .|Cidiesse |
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S.
Premessa
L'Organizzazione sindacale S.I.C.U.S. (Sindacato Italiano Chimici Unità
Sanitarie) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove
relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale
e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la
solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un
assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo.
Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il
sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma
regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
Punto 1.0 - Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso metodi
e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della
persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 5 e 6, della legge n. 93/1983.
L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi
in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Punto 2.0 - Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: - nazionali di categoria per quelli
nazionali; - regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali
di categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto è di competenza delle strutture aziendali e
territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture
delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Punto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni
di preavviso.
Le proclamazioni degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al
Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a livello locale
sarà data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 13/86 e da quelle definite dal contratto
di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera
giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno
le 48 ore consecutive.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere
tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo
ed i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - Termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine
della vigenza contrattuale.
Organizzazione sindacale
S.I.C.U.S.
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Organizzazione sindacale: A.U.P.I.
Premessa
L'Organizzazione sindacale A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi
Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove
relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale
e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la
solidarietà tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un
assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo.
Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il
sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma
regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle
controparti una contemporanea e corrispondente reciprocità di impegni e di
atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle
relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su
tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti.
Punto 1.0 - Oggetto
Il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per
ciascun lavoratore nel settore della Sanità, si esercita attraverso metodi
e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità, e dei valori della
persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11,
commi 5 e 6, della legge n. 93/1983.
L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo
sciopero secondo criteri e modalità di seguito specificate.
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi
in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
Punto 2.0 - Titolarità
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli
nazionali, regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali di
categoria per quelli locali.
Per scioperi aziendali (o di singola unità operativa) la titolarità
dell'esercizio del diritto di sciopero è di competenza delle strutture
aziendali e territoriali.
La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture
delle organizzazioni confederali (orizzontali).
Punto 3.0 - Proclamazione - Modalità - Pubblicità
Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni
di preavviso.
La proclamazione degli scioperi sarà comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al
Ministero della Sanità; in caso di scioperi proclamati a livello locale
sarà data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del
Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di
comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui
termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
Le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
- nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le
consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali;
- nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono
immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche
nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera
giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno
le 48 ore consentite.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le
assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco.
Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello
stesso, nonché le informazioni relative alle modalità con le quali si
caratterizza l'azione sindacale.
L'informazione dovrà avere la massima diffusione e dovrà comunque essere
tale da far conoscere i servizi comunque garantiti.
Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni
Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i
livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo
ed i lavoratori ad esse iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte
delle istanze statutarie competenti.
Punto 5.0 - Termini di validità
Il presente codice di autoregolamentazione ha validità fino al termine
della vigenza contrattuale.
Organizzazione sindacale
A.U.P.I.
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei medici, che prestano
la loro attività professionale alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali considerato quanto dispone l'art.
11, quinto e sesto comma della Legge 29 Marzo 1983, n. 93, dichiarano che
si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle
modalità seguenti:
------------------------
Articolo 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto
per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed
alla solidarietà tra colleghi.
------------------------
Articolo 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione
invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
vertenza sindacale.
------------------------
Articolo 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità, la frequenza e la
continuità, nonché con l'intensità che, secondo il giudizio in ogni caso
sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto
di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e
chirurgico nonché i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari
a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e
terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie
infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche
presso quelle sedi extraospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di
fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e
presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
------------------------
Articolo 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste per
l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi
pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
------------------------
Articolo 5
Saranno garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive e
zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi
antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
l'approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti
convenzionati, nonché residenze protette ed assistite; i servizi
diagnostici necessari per garantire le urgenze.
------------------------
Articolo 6
Le organizzazioni sindacali mediche di categoria, assumono l'impegno di
consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena libertà di
azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
------------------------
Articolo 7
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di
prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le
responsabilità di ciascuno.
------------------------
Articolo 8
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi
che lo hanno reso necessario.
------------------------
Articolo 9
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
------------------------
Articolo 10
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
Organizzazioni Sindacali.
------------------------
Articolo 11
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, al Ministro della Sanità al Ministro degli Interni, al
Coordinamento delle Regioni, all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M.
------------------------
Articolo 12
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la
durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
------------------------
Articolo 13
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie
od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di
carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di
emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
------------------------
Articolo 14
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo
alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonché a
quelle regionali, provinciali, e comunali limitatamente al rispettivo
ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
------------------------
Articolo 15
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali
della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica,
le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
------------------------
Articolo 16
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata
degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.
93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le
sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle
trattative per i successivi accordi.
CO.S.ME.D.
A.A.R.O.I.
A.I.P.A.C.
A.N.A.A.O - S.I.M.P.
A.N.M.D.O.
S.N.R.
S.U.M.I.
S.I.V.E.M.P.
S.I.M.E.T.
S.U.M.E.T.
FE.ME.PA.
S.E.D.I.
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto la sottoscritta Organizzazione Sindacale medica, che presta la
propria attività professionale alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione, si è sempre attenuta a forme di autodisciplina.
La sottoscritta Organizzazione Sindacale considerato quanto dispone l'art.
11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiara che si
atterrà, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle
modalità seguenti.
------------------------
Articolo 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto
per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed
alla solidarietà tra colleghi.
------------------------
Articolo 2
La sottoscritta Organizzazione Sindacale si impegna a portare a conoscenza
dei propri iscritti il presente Codice di Autoregolamentazione invitandoli
all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza
sindacale.
------------------------
Articolo 3
Nelle Divisioni e nei Servizi Ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità, la frequenza o la
continuità, nonché con l'intensità che, secondo il giudizio in ogni caso
sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto
di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e
chirurgico nonché i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari
a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e
terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie
infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno opportunatamente
organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche
presso quelle sedi extraospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di
fatto carattere sostitutivo di Presidi ospedalieri mancanti nella zona e
presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
------------------------
Articolo 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste per
l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi
pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
------------------------
Articolo 5
Questa Organizzazione Sindacale medica di categoria, assume l'impegno di
consultarsi con le altre OO.SS. in merito alla proclamazione di scioperi,
mantenendo in ogni caso la propria piena libertà di azione, fermo restando
il rispetto del Codice di Autoregolamentazione.
------------------------
Articolo 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di
prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le
responsabilità di ciascuno.
------------------------
Articolo 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi
che lo hanno reso necessario.
------------------------
Articolo 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
------------------------
Articolo 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale, di Unità Sanitaria
Locale o di Presidio dagli organi statutariamente competenti della
Organizzazione Sindacale.
------------------------
Articolo 10
La proclamazione degli scioperi a carattere Nazionale sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, al Ministro della Sanità, al Ministro degli Interni, al
Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
------------------------
Articolo 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la
durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
------------------------
Articolo 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie
od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di
carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di
emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
------------------------
Articolo 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo
alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonché a
quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito
territoriale;
- nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedì
antecedente la Pasqua al martedì successivo.
------------------------
Articolo 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali
della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica,
la sottoscritta Organizzazione Sindacale si riserva la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
------------------------
Articolo 15
Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia per la durata
degli accordi nazionali stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n.
93. Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, la
sottoscritta Organizzazione si riserva l'autonoma facoltà di confermarlo
ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle
trattative per i successivi accordi.
ANAAD-SIMP
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 68/86)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Organizzazioni sindacali: Confederazione Italiana Medici Ospedalieri
(CIMO), in qualità di Associazione sindacale medica di categoria e di
Confederazione cui aderiscono le Associazioni medico-specialistiche ADOI,
AIPO, AOGOI, AMIO, ANCO, SIOD, SINFIR, nonché il Sindacato Nazionale
Autonomo Medici Italiani (SNAMI), settore ospedaliero.
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano
la loro attività professionale alle dipendenze della pubblica
amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone
l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché
l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio
del diritto di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
------------------------
Articolo 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto
per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed
alla solidarietà tra colleghi.
------------------------
Articolo 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente Codice di autoregolamentazione
invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
vertenza sindacale.
------------------------
Articolo 3
Nelle Divisioni e nei Servizi Ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità, la frequenza o la
continuità, nonché con l'intensità che, secondo il giudizio in ogni caso
sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto
di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e
chirurgico nonché i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari
a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e
terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie
infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche
presso quelle sedi extraospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di
fatto carattere sostitutivo di Presidi ospedalieri mancanti nella zona e
presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
------------------------
Articolo 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste per
l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di interessi
pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
------------------------
Articolo 5
Le organizzazioni sindacali mediche di cui sopra assumono l'impegno di
consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in
merito alla proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena libertà di
azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
------------------------
Articolo 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di
prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le
responsabilità di ciascuno.
------------------------
Articolo 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi
che lo hanno reso necessario.
------------------------
Articolo 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
------------------------
Articolo 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
organizzazioni sindacali sopra elencate.
------------------------
Articolo 10
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica, al Ministro della Sanità, al Ministro degli Interni, al
Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
------------------------
Articolo 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la
durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
------------------------
Articolo 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie
od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di
carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza
sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti,
saranno sospesi.
------------------------
Articolo 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo
alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonché a
quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito
territoriale;
- nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
------------------------
Articolo 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali
della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica,
le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
------------------------
Articolo 15
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata
degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29 marzo 1983, n.
93.
Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte
Organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di
sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per
i successivi accordi.
Roma, 21 ottobre 1989
Confederazione Italiana Medici Ospedalieri
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 68/86)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano
la loro attività professionale alle dipendenze della pubblica
amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone
l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché
l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio
del diritto di sciopero, ai principi e alle modalità seguenti:
------------------------
Articolo 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto
per la vita e per l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed
alla solidarietà tra colleghi.
------------------------
Articolo 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione
invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
vertenza sindacale.
------------------------
Articolo 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità, la frequenza e la
continuità, nonché con l'intensità che, secondo il giudizio in ogni caso
sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto
di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e
chirurgico nonché i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari
a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e
terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie
infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche
presso quelle sedi extraospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di
fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e
presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
------------------------
Articolo 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste per
l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi
pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
------------------------
Articolo 5
L'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri assume l'impegno di
consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in
merito all'eventuale proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena libertà di
azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
------------------------
Articolo 6
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di
prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le
responsabilità di ciascuno.
------------------------
Articolo 7
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi
che lo hanno reso necessario.
------------------------
Articolo 8
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
------------------------
Articolo 9
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
organizzazioni sindacali sopra elencate.
------------------------
Articolo 10
La proclamazione degli scioperi a carattere Nazionale sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, al Ministro della Sanità, al Ministro degli Interni, al
Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
------------------------
Articolo 11
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la
durata di 24 ore.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
------------------------
Articolo 12
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie
od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di
carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza
sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti,
saranno sospesi.
------------------------
Articolo 13
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo
alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonché a
quelle regionali, provinciali, e comunali limitatamente al rispettivo
ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
------------------------
Articolo 14
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali
della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica,
le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
------------------------
Articolo 15
Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia per la durata
degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29 marzo 1983, n.
93.
Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte
organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di
sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per
i successivi accordi.
Roma, 21 ottobre 1989
ANPO - Associazione Nazionale Primari Ospedalieri
------------------------
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(Area negoziale della professionalità medica
Art. 6 commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/86)
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Premessa
L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole
nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti
costituzionali inerenti al diritto medesimo.
Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei medici, che prestano
la loro attività professionale alla dipendenza della pubblica
amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone
l'Art. 11, quinto e sesto comma della Legge 29 marzo 1983, n. 93,
dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai
principi e alle modalità seguenti:
------------------------
Articolo 1
La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto
per la vita e l'incolumità dei pazienti, alla solidarietà umana ed alla
solidarietà tra colleghi.
------------------------
Articolo 2
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a
conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione
invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura
vertenza sindacale.
------------------------
Articolo 3
Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni
di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalità, la frequenza e la
continuità, nonché con l'intensità che, secondo il giudizio in ogni caso
sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto
di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti
costituzionalmente tutelati.
In particolare saranno assicurati:
a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e
chirurgico nonché i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari
a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e
terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie
infettive e per le tossiinfezioni alimentari;
b) turni di guardia e/o di pronta disponibilità saranno opportunamente
organizzati;
c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche
presso quelle sedi extraospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di
fatto carattere sostitutivo di Presidi ospedalieri mancanti nella zona e
presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
------------------------
Articolo 4
Saranno compiuti gli atti e le attività non differibili previste per
l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di interessi
pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti
sanitari obbligatori).
------------------------
Articolo 5
Saranno inoltre garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive
e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi
antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
l'approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti
convenzionati, nonché residenze protette ed assistite; i servizi
diagnostici necessari per garantire le urgenze.
------------------------
Articolo 6
Le organizzazioni sindacali mediche assumono l'impegno di consultarsi
reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi.
Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena libertà di
azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
------------------------
Articolo 7
Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla
generalità dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di
prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le
responsabilità di ciascuno.
------------------------
Articolo 8
In sede di proclamazione dello sciopero sarà data pubblicità dei motivi
che lo hanno reso necessario.
------------------------
Articolo 9
In apertura di vertenza sarà dato preavviso non inferiore a quindici
giorni.
------------------------
Articolo 10
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno
attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unità sanitaria
locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle
organizzazioni sindacali sopra elencate.
------------------------
Articolo 11
La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sarà comunicata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica, al Ministro della Sanità, al Ministro degli Interni, al
Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
------------------------
Articolo 12
Il primo sciopero, anche nelle strutture complesse ed organizzate per
turni, per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di
un'intera giornata (24 ore).
Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non
supereranno le 48 ore consentite.
Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno
in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili
professionali.
------------------------
Articolo 13
Non saranno attuati scioperi in occasione di calamità naturali, epidemie
od eventi di eccezionale gravità, che comportino gravi emergenze di
carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di
emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se
precedentemente indetti, saranno sospesi.
------------------------
Articolo 14
Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate:
- nel mese di agosto;
- nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo
alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonché a
quelle regionali, provinciali, e comunali limitatamente al rispettivo
ambito territoriale;
- nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
------------------------
Articolo 15
Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente
tutelati, qualora fossero in pericolo libertà fondamentali garantite dalla
Costituzione, la libertà sindacale in ispecie, altri valori essenziali
della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica,
le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la più ampia facoltà
di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di
comportamento sopra formulate.
------------------------
Articolo 16
Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata
degli accordi nazionali stipulati ai sensi della Legge 29 marzo 1983, n.
93.
Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte
organizzazioni si riservano l'autonoma facoltà di confermarlo ovvero di
sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per
i successivi accordi.
CGIL-MEDICI
CISL-MEDICI
UIL-MEDICI
Agg. G.U. 12/06/2003