GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 303 DEL 30/123/1989
D.L. 27 dicembre 1989, n. 413. Agg. G.U. 12/06/2003
Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di
pubblico impiego.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1989, n. 303 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 (Gazz. Uff. 28
febbraio 1990, n. 49).
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto-legge.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178
(Gazz. Uff. 24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. 27
dicembre 1989, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza
22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 dicembre 1995, n. 51,
Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 (Gazz. Uff. 21
febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 1996, n.
154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, fra
l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con
modificazioni, nella L. 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
-
Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia
di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad
essi equiparate, nonché di trasferimenti ed assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del
tesoro e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:
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1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello
Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che
godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti,
nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494 (3).
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del
personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi,
in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza
pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1 marzo 1989.
Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori
universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1 gennaio
1990 (4) (4/cost).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
parole: "90 per cento" di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
28 gennaio 1986, n. 9 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: "92 per cento".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al personale di magistratura ai dirigenti dello
Stato e alle categorie di personale ad essi equi parate e collegate si
applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 88 (4).
4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del
personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del
tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto (6).
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire
dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli
stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle
singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono
essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso
d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica
(6).
4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi dal 1 a 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (7), in
materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e
modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi
collegato ed equiparato (6).
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 (8), e all'articolo 10, comma 6, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (8), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili
dello Stato (6) (8/a).
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n.
37. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 2
dell'art. 23, L. 28 dicembre 2001, n. 448.
(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n.
37.
(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999,
n. 62 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
(5) Riportato al n. A/XL-bis.
(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n.
37.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.
(7) Riportato al n. A/LI.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.
(8) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(8) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.
(8/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. 1. Per il 1990, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (9), e
della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (10), con le modificazioni ad esse
apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (11),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29
dicembre 1988, n. 554 (10), sono prorogati di un anno.
3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per i posti messi a concorso
per i quali siano iniziate le prove concorsuali entro il 31 dicembre 1989.
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(9) Riportato al n. A/L.
(10) Riportata al n. A/LIII.
(11) Riportato alla voce Finanza locale.
(10) Riportata al n. A/LIII.
3. 1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (12), e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
(10), è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1992. Gli
stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora
impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel
corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della
contabilità generale dello Stato, con le modalità fissate nel decreto di
approvazione dei progetti.
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(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(10) Riportata al n. A/LIII.
4. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in
lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal
1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi,
l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti
dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a
lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonché, per
il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento
"Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (13), e
disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3
miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della
dirigenza" (14).
1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 con
riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla
legge 8 marzo 1985, n. 72 (15), ed ai segretari comunali e provinciali,
provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di
bilancio (16).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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(13) Riportato al n. A/XXII.
(14) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n.
37.
(15) Riportata al n. F/LIV.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 37.
5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Agg. G.U. 12/06/2003