GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 275 DEL 24/11/1990

SOMMARIO





D.L. 24 novembre 1990, n. 344.   Agg. G.U. 08/09/2007
Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici 
relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in 
materia di pubblico impiego. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 novembre 1990, n. 275 e convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 gennaio 1991, n. 21 (Gazz. Uff. 
23 gennaio 1991, n. 19). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha inoltre disposto che 
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli 
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 26 marzo 
1990, n. 60, D.L. 25 maggio 1990, n. 123, D.L. 24 luglio 1990, n. 200, e D.L. 22 
settembre 1990, n. 264.
(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente 
decreto-legge.
(3)  La Corte costituzionale con sentenza 15-17 maggio 1995, n. 178 (Gazz. Uff. 
24 maggio 1995, n. 22, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione 
di legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, sollevata, in 
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Successivamente la Corte 
costituzionale, con ordinanza 22 novembre-4 dicembre 1995, n. 494 (Gazz. Uff. 13 
dicembre 1995, n. 51, Serie speciale), con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 34 
(Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), e con ordinanza 2-9 maggio 
1996, n. 154 (Gazz. Uff. 15 maggio 1996, n. 20, Serie speciale), ha dichiarato, 
fra l'altro, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con 
modificazioni, nella L. 23 gennaio 1991, n. 21, sollevata in riferimento agli 
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
circolari: 
- 
Ministero del tesoro: Circ. 14 gennaio 1997, n. 741.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare con carattere di 
immediatezza la corresponsione degli anticipi sui miglioramenti economici 
conseguenti ai rinnovi contrattuali per i pubblici dipendenti e di dover 
adeguare, entro limiti strettamente necessari, i trattamenti stipendiali dei 
dirigenti statali e delle categorie ad essi collegate dei dirigenti statali e 
delle categorie ad essi collegate ed equiparate, nonché di definire le posizioni 
di talune categorie del personale dei Ministeri, delle aziende e delle 
amministrazioni autonome, dell'Università, degli enti locali, del Servizio 
sanitario nazionale e degli enti pubblici non economici, in connessione con il 
quadro contrattuale già definito dai rispettivi accordi; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
23 novembre 1990; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del 
tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del bilancio e 
della programmazione economica, di grazia e giustizia, dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica e della sanità; 
Emana il seguente decreto-legge: 



 





(giurisprudenza di legittimità)
1.  1. Per il personale appartenente ai comparti di contrattazione collettiva 
previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 
marzo 1986, n. 68 , è autorizzata la corresponsione di un acconto mensile, a 
decorrere dal 1° marzo 1990, pari all'80 per cento dei miglioramenti stipendiali 
annui lordi a regime previsti dai rispettivi accordi di comparto per il triennio 
1988-1990, per i quali sia intervenuta la sottoscrizione di cui all'articolo 6, 
ottavo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 . Per lo stesso personale è 
autorizzata altresì la corresponsione, sempre a titolo di acconto sui benefici 
contrattuali, di un importo pari al 100 per cento dei miglioramenti stipendiali 
previsti dai rispettivi accordi di comparto maturati al 28 febbraio 1990. Al 
personale medico e veterinario di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , l'una tantum prevista dall'accordo di 
comparto per il periodo 1° luglio 1988-31 dicembre 1989 è corrisposta per 
intero. 
2. Gli enti appartenenti al comparto di contrattazione collettiva previsto 
dall'articolo 6 del citato decreto n. 68 del 1986 , provvedono ad erogare gli 
acconti di cui al comma 1, utilizzando le disponibilità dei propri bilanci 
provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle 
affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli enti 
stessi. 
3. Gli acconti del 100 per cento e dell'80 per cento previsti dal comma 1 sono 
comprensivi degli acconti eventualmente corrisposti allo stesso titolo alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 
4. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono atto di indirizzo e 
coordinamento nei confronti delle regioni a statuto ordinario che, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora adottato i 
provvedimenti di propria competenza in relazione a quanto previsto dal decreto 
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333. 



 





2.  1. Per gli enti sottoindicati i trasferimenti dello Stato previsti dalle 
disposizioni vigenti sono così integrati: 
a) lire 282 miliardi per le regioni a statuto ordinario, da ripartirsi in 
proporzione alle quote attribuite a ciascuna regione per l'anno 1989 a titolo di 
fondo comune regionale; 
b) lire 2.678 miliardi per gli enti del Servizio sanitario nazionale, da 
attribuirsi con le stesse modalità del Fondo sanitario di parte corrente per 
l'anno 1990. 



 





3.  1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, per il personale militare dell'Esercito, 
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado 
di tenente colonnello compreso, di cui all'articolo 1, comma 1, del 
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 novembre 1987, n. 468, le misure intere lorde giornaliere 
dell'indennità di missione sono le seguenti: 
   a) livello quinto, sesto, sesto-bis, settimo, 
ottavo e ottavo-bis  . . . . . . . . . . . . . .     L.   39.600 
   b) livello quarto e inferiori . . . . . . . .     L.   28.800 

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale di cui al comma 1, per 
incarichi di missioni di durata superiore a dodici ore, compete il rimborso 
delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il 
pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti 
giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive 
sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore 
compete il rimborso di un solo pasto. 
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per 
cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa 
in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o 
giornaliere, intere. 
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non 
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il 
pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a 
quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente 
rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località. 
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, 
a decorrere dal 1° gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo 
della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di 
concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 
6. Il personale delle diverse qualifiche e gradi, inviato in missione al seguito 
e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevati o facente 
parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con 
provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per 
il dipendente in missione di qualifica o grado più elevati. 
7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa 
consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti 
dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l'indennità di 
missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di 
permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali 
ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. 
L'indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione 
è tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed 
alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima (5). 
8. Il termine di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 
1987, n. 387 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 
472, è prorogato di un anno. 



(5)  Vedi, anche, l'art. 6, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360. 
 





4.  1. Gli acconti corrisposti in applicazione del presente decreto saranno 
conguagliati in sede di attribuzione delle competenze definitivamente spettanti. 




 





5.  1. Gli stipendi iniziali annui lordi dei dirigenti civili e militari dello 
Stato, delle categorie di personale ad essi equiparate, nonché dei dipendenti 
che godono dei trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, 
risultanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 
dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 37, sono incrementati del quindici per cento con decorrenza 1° luglio 
1990. 
2. Alle categorie di personale destinatario dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 
27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 
1990, n. 37, si applica l'articolo 7 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 . Si 
applica altresì l'articolo 16 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 . 
3. L'orario ordinario di lavoro dei dirigenti delle Amministrazioni civili dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dirigenti degli enti pubblici 
non economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, 
n. 551 , è stabilito in 36 ore settimanali. È soppressa la disposizione prevista 
dall'articolo 20, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1972, n. 748 (6) (7). 



(6)  Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei 
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici, vedi 
l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(7)  La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio-5 marzo 1999, n. 62 
(Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale) e con sentenza 13-23 gennaio 
2004, n. 30 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 4, 1ª Serie speciale), ha dichiarato 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. 
 





6.  1. La normativa prevista dalla legge 24 febbraio 1986, n. 37 , in materia di 
indennità integrativa speciale è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1991 
per i dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, sottratta 
alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , e per 
il personale il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da 
disposizioni di legge. 



 





(giurisprudenza di legittimità)
7.  1. Il personale appartenente al comparto Ministeri assunto in esito a 
concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 
luglio 1980, n. 312 , per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di 
consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in 
ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 
dicembre 1990 (8). 



(8)  La Corte costituzionale con ordinanza 13-16 giugno 1995, n. 258 (Gazz. Uff. 
21 giugno 1995, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza 
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in 
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
 





8.  1. Il personale dipendente dall'Azienda nazionale autonoma delle strade e 
dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e 
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a 
concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 
luglio 1980, n. 312 , per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di 
consigliere o equiparate e superiori, nonché il personale che lo precede in 
ruolo, è inquadrato nella nona qualifica funzionale, in conformità a quanto 
previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254 , con effetto dal 31 
dicembre 1990. 
2. L'inquadramento previsto dal comma 1 opera, con le stesse decorrenze e 
modalità, per il personale delle aziende autonome del Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni che abbia conseguito l'accesso a qualifiche della ex 
carriera direttiva in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di 
entrata in vigore della legge 22 dicembre 1981, n. 797 , nonché per il personale 
che lo precede in ruolo. 
3. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, 
valutato in L. 6.065.000 per l'anno 1990 ed in annue L. 2.213.540.000 a 
decorrere dall'anno 1991, si provvede: 
a) quanto a L. 280.000 per l'anno 1990 ed a L. 102.000.000 a decorrere dall'anno 
1991, relativamente all'ANAS, a carico del capitolo 101 dello stato di 
previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno finanziario 1990 e 
corrispondenti capitoli per gli anni successivi; 
b) quanto a L. 133.000 per l'anno 1990 ed a L. 48.540.000 a decorrere dall'anno 
1991, relativamente ai Monopoli, a carico del capitolo 101 dello stato di 
previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno finanziario 
1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi; 
c) quanto a L. 5.652.000 per l'anno 1990 ed al L. 2.063.000.000 a decorrere 
dall'anno 1991 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 147 
dello stato di previsione della spesa della predetta Amministrazione per l'anno 
finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



 





9.  1. Il profilo di "assistente socio-sanitario" della sesta qualifica 
dell'area funzionale socio-sanitaria per lo svolgimento delle mansioni di 
"infermiere professionale" è attribuito, nell'ambito delle vacanze organiche nel 
predetto profilo, al personale appartenente all'area funzionale socio-sanitaria, 
con profilo di "operatore socio-sanitario", che abbia superato l'esame di Stato 
per il conseguimento del diploma di infermiere professionale e ne faccia domanda 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per 
l'attribuzione del predetto profilo è data precedenza al personale che abbia 
conseguito il diploma di infermiere professionale in data più remota; a parità 
di data, si tiene conto del punteggio riportato nell'esame di Stato ed, a parità 
di punteggio, della maggiore anzianità di effettivo servizio nell'espletamento 
delle mansioni di infermiere generico. 
2. Il personale rivestente i profili di "collaboratore tecnico" dell'area 
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria di settima qualifica, di 
"collaboratore amministrativo", "collaboratore amministrativo direttore di mensa 
e/o casa", "collaboratore contabile" dell'area funzionale amministrativo 
contabile della medesima settima qualifica funzionale, di "collaboratore di 
elaborazione dati" dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati, di 
"collaboratore di biblioteca" dell'area funzionale delle biblioteche e di 
"collaboratore di ufficio tecnico" dell'area funzionale dei servizi generali 
tecnici e ausiliari - gruppo degli uffici tecnici - della stessa settima 
qualifica, munito del diploma di laurea o in servizio alla data del 1° luglio 
1979 con le predette professionalità, è inquadrato, secondo l'anzianità di ruolo 
e con effetto dalla data del provvedimento di inquadramento, nei profili 
professionali corrispondenti di ottava qualifica funzionale, nei limiti delle 
dotazioni organiche stabilite per i profili medesimi, fino ad esaurimento degli 
aventi diritto. 
3. Il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, rivestente i 
profili di "assistente amministrativo", "assistente contabile", "assistente 
tecnico", "assistente di elaborazione dati", "assistente bibliotecario", 
"assistente poligrafico", "assistente di ufficio tecnico", in servizio alla data 
del 1° luglio 1979, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, una anzianità di servizio di almeno sei anni nei predetti 
profili, accede al profilo professionale della qualifica funzionale 
immediatamente superiore all'area funzionale corrispondente a quella di 
appartenenza, previo superamento di corso di aggiornamento professionale, con 
esame finale, organizzato dalle singole università o istituzioni secondo 
programmi definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito dei posti vacanti e 
disponibili, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria degli idonei ed, 
in prosieguo, man mano che si rendono disponibili i posti medesimi, fino ad 
esaurimento degli eventi diritto (9). 
4. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale non 
docente del comparto delle università. 



(9)  La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 12 (Gazz. Uff. 
7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, sollevata in riferimento 
agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione. 
 





10.  1. I posti di organico relativi ai profili professionali dell'area 
informatica di nuova istituzione sono coperti, in prima applicazione delle 
disposizioni istitutive dell'area informatica e di individuazione dei profili 
professionali afferenti all'area stessa, mediante concorso interno riservato 
integralmente ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti secondo la 
disciplina stabilita dall'articolo 24, sesto comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 . 



 





11.  1. I bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti nelle piante 
organiche provvisorie o definitive dei ruoli del personale del Servizio 
sanitario nazionale, con esclusione delle posizioni funzionali relative al nono, 
decimo e undicesimo livello retributivo, devono prevedere una riserva nei 
confronti del personale in servizio di ruolo, nella misura massima del 50 per 
cento, arrotondabile all'unità superiore. Con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del 
tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono indicati la percentuale dei 
posti riservati per i singoli concorsi, nonché i requisiti richiesti al 
personale in servizio per accedere ai relativi concorsi, in conformità a quanto 
previsto per i dipendenti civili dello Stato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 
(10). 



(10)  Vedi, anche, il regolamento approvato con D.M. 21 ottobre 1991, n. 458. 
 





12.  1. ... (11) 



(11)  Aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 11, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43. In 
particolare, il comma 3 aggiunge una proposizione dopo il primo comma dell'art. 
8, D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, il quale ha approvato le proposte formulate 
dalla Commissione di cui all'art. 18, D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346. 
 





13.  1. ... (12) 



(12)  Aggiunge i commi 12, 13, 14 e 15 all'art. 14, D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 
43. 
 





14.  1. All'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 301 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 787 , provvedono anche i funzionari inquadrati nel 
profilo professionale 14 (collaboratore amministrativo contabile) fino alla 
completa attuazione della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e comunque non oltre il 
31 dicembre 1990. 
2. Limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni indicate nel 
comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, al personale interessato 
compete, in aggiunta al trattamento in godimento, un compenso mensile non utile 
a pensione di L. 300.000 lorde. 
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 
500 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando 
l'accantonamento "Interventi vari in favore della Giustizia". 
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 



 





15.  [1. All'inquadramento previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , si provvede in 
soprannumero, con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 8 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 , e 
dall'articolo 2 del D.P.R. 24 luglio 1981, n. 551 , con compensazione delle 
posizioni soprannumerarie mediante indisponibilità di un corrispondente numero 
di posti nella qualifica iniziale] (13). 



(13)  Articolo abrogato dall'art. 17, comma 82, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, 
anche, l'art. 38, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139. 
 





16.  1. Per il personale delle Forze di polizia cui all'articolo 16 della legge 
1° aprile 1981, n. 121 , l'adeguamento della corrispondenza dei livelli 
retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi, secondo 
l'equiparazione prevista dalle disposizioni vigenti, sarà effettuato con 
apposito provvedimento legislativo con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 
1991. 
2. Ai fini della predisposizione dell'atto di iniziativa del Governo, il 
Ministro dell'interno acquisirà, per il personale della Polizia di Stato e per 
quello ad esso equiparato, il parere di un'apposita commissione e, per il 
personale delle altre Forze di polizia, i pareri dei comandi generali dell'Arma 
dei carabinieri e della Guardia di finanza, del Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione generale dell'economia 
montana e delle foreste (14). 
3. La commissione di cui al comma 2, istituita con decreto del Ministro 
dell'interno, è composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno che la 
presiede o, per sua delega, da un dirigente generale in servizio presso il 
Dipartimento della pubblica sicurezza, da due dirigenti del Dipartimento della 
funzione pubblica, da due dirigenti del Ministero del tesoro e da quattro 
dirigenti in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché da 
quattro rappresentanti ripartiti fra le organizzazioni sindacali più 
rappresentative sul piano nazionale in proporzione al numero delle deleghe. 
4. Ai fini della formulazione del parere di cui al comma 2, i comandi generali 
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Dipartimento 
dell'Amministrazione penitenziaria e la Direzione generale dell'economia montana 
e delle foreste sentiranno gli organi di rappresentanza secondo le normative 
previste dai rispettivi ordinamenti (15). 
5. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 non dovrà determinare 
disallineamenti con quanto stabilito per gli altri pubblici dipendenti in 
attuazione dell'ottavo comma dell'art. 4, L. 11 luglio 1980, n. 312 , e dovrà 
tener conto delle peculiari progressioni di carriera e dei benefici aggiuntivi 
attribuiti alle Forze di polizia. 



(14)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21. 
(15)  Comma così modificato dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21. 
 





17.  1. ... (16). 



(16)  Soppresso dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
18.  1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per 
recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione, nella 
provincia di Milano può essere costituito mediante decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un 
comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli 
uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro 
per la funzione pubblica. 
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, 
nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con 
utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 : 
a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento 
dell'azione amministrativa verificando la funzionalità, l'efficienza e la 
produttività delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella 
provincia; 
b) ... (17); 
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di 
enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore. 
3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono 
essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle 
quali dipendono gli uffici periferici. 
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla 
durata di ciascun progetto, può assumere, in via sperimentale, personale con 
contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non 
superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. 
A tal fine non trova applicazione il disposto dell'articolo 16 della legge 28 
febbraio 1987, n. 56 . 
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato 
metropolitano, può autorizzare una deroga al limite predetto. 
6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli 
idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure 
siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 
5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei 
titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in 
rapporto alle mansioni richieste. La selezione è effettuata con questionari a 
risposta multipla o prove tecnico-pratiche. È garantita in ogni caso la 
pubblicità del reclutamento. 
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano può stabilire 
forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del 
progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a 
tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi è incompatibile con emolumenti 
fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura. 
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici 
periferici statali, il comitato metropolitano può raggiungere intese con gli 
enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali. 
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei 
progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalità, del 
patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate. 
10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento 
delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti. 
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla 
provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono 
essere assunte anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, vengono 
adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente 
dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati. 
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto è esercitato dalla 
delegazione regionale della Corte dei conti. 



(17)  Lettera soppressa dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21. 
 





19.  1. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di 
diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del 
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere 
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 67 miliardi 
per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede 
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi 
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, 
comma 52, della legge 11 marzo 1988 n. 67 . 



 





20.  1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, escluso 
quello di cui agli articoli 8 e 14, valutato in lire 4.947 miliardi per l'anno 
1990 ed in lire 416.200 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede per 
l'anno 1990, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante utilizzo delle somme 
conservate in conto residui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 10 
novembre 1989, n. 367 (18), sul capitolo 6868 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per lo stesso anno, e quanto a lire 3.747 miliardi, 
mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul medesimo capitolo 6868 per 
l'anno medesimo. Per gli anni 1991-1993, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del fondo iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al 
citato capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1991 (19). 
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
3. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, 11 e 12, provvedono 
gli enti pubblici interessati, all'uopo utilizzando le disponibilità dei propri 
bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o 
quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attività degli 
enti stessi. 



(18)  Recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e del 
bilancio delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989. 
(19)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 gennaio 1991, n. 21. 
 





21.  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà 
presentato alle Camere per la conversione in legge. 



 



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