GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 240 DEL 13/10/1990





LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
 





TITOLO I
 
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
 
Art. 1
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della 
Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si 
applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni 
di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 
del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli 
articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea 
(CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa 
equiparata.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di 
seguito denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame 
non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 
1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le 
informazioni in suo possesso.
3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura 
presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel 
comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti 
di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in 
base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di 
disciplina della concorrenza.
 
Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese 
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o 
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di 
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della 
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, 
anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero 
altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli 
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni 
oggettivamente diverse per prestazioni quivalenti, così da determinare per essi 
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri 
contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi 
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
 
Art. 3.
Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante 
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è 
vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre 
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo 
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni 
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi 
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli 
altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli 
usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti 
stessi.
 
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo 
limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che 
diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali 
abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e 
che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle 
imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in 
particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo 
della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o 
tecnologico.
L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente 
necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può 
consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del 
mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui 
al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione 
ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei 
poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni 
dalla presentazione della richiesta stessa.
 
Art. 5.
Operazioni di concentrazione
1. L'operazione di concentrazione si realizza:
a) quando due o più imprese procedono a fusione;
b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa 
ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia 
mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto 
o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più 
imprese;
c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova 
società, alla costituzione di un'impresa comune.
2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una 
banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di 
un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al 
fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso 
di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non 
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del 
comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
 
Art. 6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di 
concorrenza
1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai 
sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il 
rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da 
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale 
situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei 
fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese 
interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di 
mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva 
dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese 
concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o 
servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, 
quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta 
la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad 
impedire tali conseguenze.
 
Art. 7.
Controllo
1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati 
dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, 
contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, 
e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di 
esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche 
attraverso:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio 
di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza 
determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli 
organi di un'impresa.
2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di 
persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli 
altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti 
o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti 
che ne derivano.
 
Art. 8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle 
imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese 
che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse 
economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto 
quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro 
affidati.
Art. 9.
Autoproduzione
1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un 
mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di 
attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, 
non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso 
proprio, della società controllante e delle società controllate.
2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni 
che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine 
pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per 
quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
 

TITOLO II
 
ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
 
Capo I
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
 
Art. 10.
Autorità garante della concorrenza e del mercato
1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai 
fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro 
membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra 
persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di 
grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di 
notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, 
della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari 
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da 
settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere 
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività 
professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di 
enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. 
I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni 
e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed 
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. 
L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della 
concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i 
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del 
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite 
procedure istruttorie che garantiscono agli interessati la piena conoscenza 
degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il 
proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico 
del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a 
disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, 
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio 
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello 
Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione 
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità 
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 
Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque 
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono 
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità 
per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato 
entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei 
conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il 
Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai 
membri dell'Autorità.
 
Art. 11.
Personale della Autorità
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito 
ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla 
pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.L'assunzione del 
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le 
quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 
1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle 
carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di 
lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze 
funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di 
assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, 
commerciali e industriali.
4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo 
determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta 
unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da 
consultare su specifici temi e problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il 
segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del 
presidente dell'Autorità.
 

Capo II
 
POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE
DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
 
Art. 12.
Poteri di indagine
1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a 
sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, 
ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad 
istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli 
articoli 2 e 3.
2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle 
partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori 
economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o 
altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta 
o falsata.

Art. 13.
Comunicazione delle intese
1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se 
l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi 
giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto 
salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
 
Art. 14.
Istruttoria
1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica 
l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o 
legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, 
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato 
contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri 
in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della 
chiusura di questa.
2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti 
o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire 
documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di 
controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della 
collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi 
economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a 
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di 
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei 
riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici 
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi 
di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 
cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, 
di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione 
amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono 
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse 
sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 15.
Diffide e sanzioni
1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa 
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il 
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni 
gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone 
inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non 
inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato 
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente 
alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o 
dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali 
l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato 
ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di 
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un 
limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, 
determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve 
essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre 
la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.
 
Capo III
 
POTERI DELL'AUTORITà IN MATERIA DI DIVIETO
DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
 
Art. 16.
Comunicazione delle concentrazioni
1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere 
preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a 
livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 
cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a 
livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 
cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un 
ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del 
prodotto interno lordo.
2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al 
valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i 
conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi 
incassati.
3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione 
l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di 
essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal 
ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto 
conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorità, a 
fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non 
ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese 
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della 
notifica.
5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di 
concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere 
comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione 
nazionale per le società e la borsa.
6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del 
comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici 
giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione 
alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al 
presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la 
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio 
dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle 
imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere 
prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta 
giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti 
che siano nella loro disponibilità.
 
Art. 17.
Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione
1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può 
ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della 
concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta 
pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi 
dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di 
voto inerenti ai titoli in questione.



Art. 18.
Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni
1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che 
una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta 
l'esecuzione.
2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da 
consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, 
provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle 
imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può 
essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere 
eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente 
distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione e già stata realizzata, può 
prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza 
effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.
 
Art. 19.
Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di 
concentrazione o all'obbligo di notifica
1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione 
del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni 
di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni 
amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori al 
dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della 
concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di 
comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può 
infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno 
per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la 
contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a 
quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria 
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica 
della sanzione di cui al presente comma.
 
Capo IV
 
DISPOSIZIONI SPECIALI
 
Art. 20.
Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della 
radiodiffusione e dell'editoria
1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e 
dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità 
garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione 
e dell'editoria.
2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli 
articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.
3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in 
applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere 
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, 
che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta 
a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di 
vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti 
dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere 
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse 
collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale 
termine l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua 
competenza.
5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì 
autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 
per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di 
cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con 
l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno 
l'eliminazione della concorrenza.
6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di 
cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3.
7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso 
di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in 
settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare 
i provvedimenti di propria competenza.
8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le 
procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.
9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non 
costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, 
della radiodiffusione e dell'editoria.

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITÀ
 
Art. 21.
Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo
1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del 
mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di 
legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale 
determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del 
mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti 
legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli 
altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e 
agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative 
necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le 
segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e 
all'importanza delle situazioni distorsive.
 
Art. 22.
Attività consultiva
1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari 
e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga 
opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il 
Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle 
iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a 
restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di 
vendita.
 
Art. 23.
Relazione annuale
1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 
aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il 
Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione 
al Parlamento.
 
Art. 24.
Relazione al Governo su alcuni settori
1. L'Autorità, sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla 
sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto 
circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la 
normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese 
concessionarie e della distribuzione commerciale.
 
TITOLO IV
 
NORME SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA
DI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
 

Art. 25.
Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri 
sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti 
interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione 
europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6, 
sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato o 
restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi 
generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure 
necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un 
termine prefissato.
2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti 
o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle imprese 
con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano 
disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei 
confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, 
entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare 
l'operazione per ragioni essenziali di economia nazionale.
 
Art. 26.
Pubblicità delle decisioni
1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro 
venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga 
opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.
 
TITOLO V
 
NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
 
Art. 27.
Partecipazioni al capitale di enti creditizi
1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da 
chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, 
società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca 
d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, 
una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente 
creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo 
dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del 
controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di un ente 
creditizio superiori al suddetto limite.
2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, 
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più 
soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual caso 
ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un quarto del 
numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si 
tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o 
un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero 
complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del 
controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra 
soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del 
voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di 
stipulazione.
3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle 
azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al cinque per 
cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonché le operazioni di 
cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della 
partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca 
d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.
4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale 
dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive 
variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un 
aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del 
capitale dell'ente creditizio.
5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle 
condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione 
alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso che la perdita delle 
condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del 
controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve 
essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.
6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, 
nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne sono 
controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, 
direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per 
interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, 
unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al quindici per 
cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso. 
Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di 
voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la 
partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle 
azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante per la formazione 
della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.
7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi, 
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere 
comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni 
precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del 
presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 
25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque per cento e quelle che 
comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la 
Banca d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla 
data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano 
richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere 
dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una 
sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 
dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle 
partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del 
presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono 
autorizzate indipendentemente dalla comunicazione. 
8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che 
non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto 
equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni 
discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di 
acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la 
domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il 
Presidente del Consiglio dei Ministri può, anche per ragioni essenziali di 
economia nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.
 
Art. 28.
Autorizzazioni e comunicazioni
1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui 
all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. 
L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il 
termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il 
termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati 
integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata 
di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.
2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o 
revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o 
rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri 
eventi successivi alla autorizzazione.
3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente 
e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o 
sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.
4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i 
criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al 
fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli 
interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli 
amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle 
società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società 
o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai 
rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e 
convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento 
alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato 
interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su proposta 
della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al 
capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di 
autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto 
protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e 
comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o 
all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il 
credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca 
d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla 
fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il Comitato 
interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima delibera, su 
proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in applicazione della 
presente legge per gli enti creditizi in materia di definizione di influenza 
dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia può altresì 
impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti 
creditizi. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il 
risparmio sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, 
nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, 
sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.
 
Art. 29.
Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali
1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di 
cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del 
provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo 
la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca 
dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 
dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma 
dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe 
stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La 
impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote 
per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini 
della regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27 
che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio o ne 
comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione 
del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 
7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione del 
provvedimento ivi previsto. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su 
richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo 
di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.
3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, 
incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di 
violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori 
generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione 
di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca 
reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 
quattro milioni a lire venti milioni.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o 
quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio che 
comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 
27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o 
sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del 
comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o 
sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, 
entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad 
esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni 
dell'articolo 28.
 
Art. 30.
Conflitti di interesse
1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore 
di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione 
rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in 
applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito e il 
risparmio.
2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio 
dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto 
richiedente il credito.
3. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive 
in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti 
rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
 
TITOLO VI
 
DISPOSIZIONI FINALI
 
Art. 31.
Sanzioni
1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della 
presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute 
nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 32.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 
20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, 
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo 
specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del 
mercato".
 
Art. 33.
Competenza giurisdizionale
1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle 
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti 
davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad 
ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle 
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte 
d'appello competente per territorio.
 

Art. 34.
Entrata in vigore
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente 
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





fp10-gr10