GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 192 DEL 18/8/1990





L. 7 agosto 1990, n. 241.  Agg. G.U. 08/09/2007
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 



Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, 
n. AIPA/CR/28; 
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 
263000/090;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 
12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 
aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 
15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 
1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141; 
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30; 
- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 
ottobre 1997, n. 9; 
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 
1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; 
Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 
28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 
1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; 
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 
27 maggio 1998, n. 509289; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 
49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98; 
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 
giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14; 
- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 
141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022; 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E; 
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 
1996, n. 289415; 
- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 
24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; 
Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, 
n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 
2001, n. 176;
- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 
gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; 
Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 
133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 
1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; 
Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, 
n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 
febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, 
n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 
maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 
601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 
febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, 
n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 
marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; 
Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 
1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; 
Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 
marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 
244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S; 
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; 
Circ. 23 dicembre 2003;
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. 
GM98727/4205DL/CR; 
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997; 
- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; 
Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 
1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 
marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 
27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; 
Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 
38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 
gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 
72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 
marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; 
Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, 
n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 
maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 
311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 
1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 
luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; 
Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 
1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; 
Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 
dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98; 
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.
 





Capo I - Princìpi 
(giurisprudenza di legittimità)
1. Principi generali dell'attività amministrativa (3).
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta 
da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo 
le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento 
comunitario (4). 
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge 
disponga diversamente (5). 
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative 
assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1 (6). 
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 



(3)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(4)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
2. Conclusione del procedimento.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba 
essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di 
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali 
i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, 
ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali 
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono 
concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati 
tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione 
amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono 
dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il 
procedimento è ad iniziativa di parte (7) (8). 
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni. 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un 
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, 
i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle 
valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta 
giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una 
sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a 
fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre 
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 
2. 
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il 
ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis 
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità 
di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui 
ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della 
fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio 
del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (9). 



(7)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione 
di quanto disposto dal presente comma, sono stati determinati con: 
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro; 
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle 
foreste; 
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti; 
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica 
dell'interno; 
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato; 
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali 
e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa; 
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il 
ministero stesso; 
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione 
civile; 
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali 
amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in 
Trento e sezione autonoma di Bolzano; 
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della 
navigazione; 
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero; 
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione; 
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e 
ambientali; 
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica; 
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente; 
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi 
il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato; 
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della 
previdenza sociale; 
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri; 
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione; 
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di 
sanità; 
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti; 
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile; 
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento 
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; 
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia; 
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli 
enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, 
nonché per quelli a carattere interforze; 
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici; 
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica; 
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità; 
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo; 
- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata 
dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e 
dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), 
per la Consob; 
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe; 
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici 
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del 
territorio; 
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio 
estero; 
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura;
- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 
(Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 
2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, 
S.O.), per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto 
nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
(8)  Vedi, anche, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 3, D.L. 14 marzo 
2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
(9)  Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 
2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 
2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
3. Motivazione del provvedimento (10).
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti 
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il 
personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. 
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle 
risultanze dell'istruttoria. 
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a 
contenuto generale. 
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione 
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima 
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche 
l'atto cui essa si richiama. 
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e 
l'autorità cui è possibile ricorrere (11). 



(10)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 
(Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), e con ordinanza 9-14 
novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e 
con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª 
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 
97 e 113 della Cost. 
La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 
luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità 
delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in 
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. 
 





3-bis. Uso della telematica.
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni 
pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le 
diverse amministrazioni e tra queste e i privati (12). 



(12)  Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





Capo II - Responsabile del procedimento 
(giurisprudenza di legittimità)
4. Unità organizzativa responsabile del procedimento (13).
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le 
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di 
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa 
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento finale. 
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo 
quanto previsto dai singoli ordinamenti (14). 



(13)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(14)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione 
di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con: 
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro; 
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle 
foreste; 
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti; 
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica 
dell'interno; 
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato; 
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali 
e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica; 
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa; 
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della 
programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il 
ministero stesso; 
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione 
civile; 
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali 
amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in 
Trento e sezione autonoma di Bolzano; 
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della 
navigazione; 
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero; 
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione 
civile e dei trasporti in concessione; 
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e 
ambientali; 
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica; 
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente; 
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi 
il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato; 
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della 
previdenza sociale; 
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri; 
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione; 
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di 
sanità; 
- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti; 
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile; 
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento 
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga; 
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia; 
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli 
enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, 
nonché per quelli a carattere interforze; 
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici; 
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica; 
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità; 
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo; 
- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata 
dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e 
dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), 
per la Consob; 
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe; 
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici 
nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del 
territorio; 
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio 
estero; 
- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura;
- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82) e Provv. 17 agosto 2006 
(Gazz. Uff. 11 settembre 2006, n. 211), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 
2006 e Provv.Banca Italia 3 agosto 2006 (Gazz. Uff. 12 agosto 2006, n. 187, 
S.O.), per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto 
nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
 





(giurisprudenza di legittimità)
5. Responsabile del procedimento (15).
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad 
altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni 
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale. 
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è 
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla 
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del 
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a 
chiunque vi abbia interesse. 



(15)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
6. Compiti del responsabile del procedimento (16).
1. Il responsabile del procedimento: 
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di 
provvedimento; 
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo 
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire 
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di 
servizi di cui all'articolo 14; 
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle 
leggi e dai regolamenti; 
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette 
gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per 
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del 
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal 
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel 
provvedimento finale (17). 



(16)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(17)  Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo 
(giurisprudenza di legittimità)
7. Comunicazione di avvio del procedimento (18).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze 
di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con 
le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il 
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per 
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di 
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio 
a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti 
destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, 
notizia dell'inizio del procedimento (19). 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione 
di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al 
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. 



(18)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(19)  Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non 
superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende 
adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un 
quotidiano a diffusione locale. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (20).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale. 
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
a) l'amministrazione competente; 
b) l'oggetto del procedimento promosso; 
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 
2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell'amministrazione (21); 
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della 
relativa istanza (22); 
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia 
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a 
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee 
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere 
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. 



(20)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(21)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(22)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
9. Intervento nel procedimento (23).
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i 
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa 
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento. 



(23)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
10. Diritti dei partecipanti al procedimento (24).
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 
9 hanno diritto: 
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto 
dall'articolo 24; 
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 



(24)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





10-bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o 
l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento 
negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano 
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le 
loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui 
al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che 
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni 
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella 
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente 
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in 
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e 
gestiti dagli enti previdenziali (25). 



(25)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 
10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti 
dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con 
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del 
provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27). 
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il 
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui 
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed 
eventuali controinteressati (28). 
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di 
nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si 
applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in 
materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli 
previsti per questi ultimi. 
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede 
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di 
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del 
privato. 
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione 
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude 
accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è 
preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per 
l'adozione del provvedimento (29). 
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli 
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo. 



(26)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(27)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(28)  Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163. 
(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (30).
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione 
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve 
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo 
comma 1. 



(30)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
13. Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione (31).
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti 
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti 
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i 
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i 
quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai 
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e 
dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (32). 



(31)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(32)  Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45. 
 





Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa 
14. Conferenza di servizi (33).
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi 
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione 
procedente indìce di regola una conferenza di servizi. 
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente 
deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di 
altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla 
ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. 
La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è 
intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate. 
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale 
di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti 
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta 
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni 
che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può 
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque 
denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di 
servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione 
competente per l'adozione del provvedimento finale (34). 
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di 
servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal 
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi 
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la 
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al 
concedente il diritto di voto. 
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi 
è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, 
secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35). 



(33)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(34)  Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268. 
(35)  Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, 
dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, 
n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi 
sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato 
dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





14-bis. Conferenza di servizi preliminare (36).
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare 
complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata 
richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, 
da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un 
progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per 
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la 
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i 
relativi costi sono a carico del richiedente (37). 
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, 
la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare 
quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i 
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli 
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, 
le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, 
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna 
tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla 
base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della 
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro 
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in 
sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38). 
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro 
trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei 
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia 
di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta 
di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i 
successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente 
alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello 
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante 
della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, 
compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, 
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con 
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi 
non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per 
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di 
consenso. 
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una 
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del 
patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con 
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui 
all'articolo 14-quater, comma 3 (39). 
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo 
stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede 
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di 
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a 
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. 
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette 
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base 
delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di 
servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il 
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento 
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione 
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto 
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni (40). 



(36)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(37)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(38)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(39)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(40)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così 
sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
14-ter. Lavori della conferenza di servizi (41).
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici 
giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta 
giorni dalla data di indizione (42). 
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione 
dei propri lavori a maggioranza dei presenti. 
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve 
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o 
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi 
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora 
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa 
data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, 
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43). 
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella 
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto 
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano 
determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della 
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal 
comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede 
ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44). 
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime 
dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 
resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della 
pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine 
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente 
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta 
giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza 
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta 
giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso 
che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45). 
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione 
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, 
nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle 
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio 
storico-artistico e della pubblica incolumità (46). 
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi 
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad 
esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le 
decisioni di competenza della stessa. 
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine 
di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione 
motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze 
della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella 
sede (47). 
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante 
non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata 
(48). 
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola 
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore 
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i 
successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento. 
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al 
comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, 
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle 
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate 
assenti, alla predetta conferenza (49). 
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a 
cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta 
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano 
a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte 
dei soggetti interessati (50). 



(41)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(42)  Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(43)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(44)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(45)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(46)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(47)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(48)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(49)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(50)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così 
sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 





14-quater. Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (51).
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente 
convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere 
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non 
può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della 
conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche 
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il 
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, 
entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume 
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della 
maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La 
determinazione è immediatamente esecutiva] (52). 
3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla 
tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa 
dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei 
Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso 
di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più 
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra 
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. 
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la 
decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, 
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per 
un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (53). 
3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia 
autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione 
sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) 
alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione 
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza 
unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente 
locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini 
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente 
della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la 
complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore 
periodo non superiore a sessanta giorni (54). 
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni 
o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro 
per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la 
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in 
materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, 
secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta 
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta 
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la 
decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la 
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate (55). 
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis 
non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, 
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi 
dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso 
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la 
determinazione sostitutiva in caso di dissenso (56). 
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle 
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli 
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (57). 
4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di 
competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con 
l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è 
inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per 
essere ascoltato, senza diritto di voto] (58). 
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento 
negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 
23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (59). 



(51)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(52)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(53)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 
3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, 
anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003. 
(54)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 
3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(55)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 
3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, 
anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003. 
(56)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 
3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(57)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 
3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(58)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(59)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così 
sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340. 
 





14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del 
progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di 
cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono 
convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari 
di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui 
all'articolo 37-quinquies della medesima legge (60). 



(60)  Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
15. Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5. 



(61)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
16. Attività consultiva (62).
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i 
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono 
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del 
termine entro il quale il parere sarà reso (63). 
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o 
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà 
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente 
dall'acquisizione del parere (64). 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che 
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (65). 
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il 
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere 
deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli 
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (66). 
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è 
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare 
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (67). 



(62)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(63)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(64)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(65)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
(66)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. 
Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268. 
(67)  Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 
luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente 
articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere 
necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono 
inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla 
richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore. 
 





17. Valutazioni tecniche (68).
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per 
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le 
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non 
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza 
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa 
o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il 
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad 
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati 
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti 
universitari. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che 
debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, 
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze 
istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 
4 dell'articolo 16. 



(68)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
18. Autocertificazione (69).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le 
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire 
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di 
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche 
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno 
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27. 
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per 
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso 
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da 
altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere 
agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (70). 
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, 
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a certificare. 



(69)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(70)  Comma così sostituto dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 
35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
19. Dichiarazione di inizio attività.
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o 
nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o 
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o 
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei 
requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e 
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di 
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola 
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa 
nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della 
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti 
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela 
della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e 
paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa 
comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche 
per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni 
normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere 
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora 
non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o 
non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta 
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione 
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà 
comunicazione all'amministrazione competente. 
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, 
modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento 
della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto 
di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove 
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente 
detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, 
in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere 
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, 
ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge 
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per 
l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di 
rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino 
a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i 
propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della 
sospensione è data comunicazione all'interessato. 
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi 
da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da 
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. 
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta 
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (71). 



(71)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi 
modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito 
dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, 
n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
20. Silenzio assenso.
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di 
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio 
dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della 
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima 
amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, 
commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 
2. 
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla 
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi 
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei 
controinteressati. 
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento 
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via 
di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e 
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la 
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la 
pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione 
di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il 
silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e 
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i 
Ministri competenti (72). 
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (73) (74). 



(72)  Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo 
integrato dalla relativa legge di conversione. 
(73)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 
15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, 
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 
6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3. 
(74)  Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
21. Disposizioni sanzionatorie (75).
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato 
deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge 
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è 
ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria 
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione 
prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato. 
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in 
carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si 
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai 
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in 
contrasto con la normativa vigente. 
2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su 
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni 
previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi 
degli articoli 19 e 20 (76). 



(75)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(76)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel 
testo integrato dalla relativa legge di conversione. 
 





Capo IV-bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e 
recesso (77) 
21-bis. Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei 
privati.
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista 
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso 
effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei 
casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei 
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti 
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità 
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il 
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere 
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I 
provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere 
cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (78). 



(77)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(78)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-ter. Esecutorietà.
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche 
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei 
loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le 
modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato 
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere 
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla 
legge. 
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro 
si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato 
(79). 



(79)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-quater. Efficacia ed esecutività del provvedimento.
1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo 
che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo. 
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere 
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso 
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine 
della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può 
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute 
esigenze (80). 



(80)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-quinquies. Revoca del provvedimento.
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico 
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto 
dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a 
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei 
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere 
al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e 
corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo (81). 
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o 
istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato 
dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e 
tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei 
contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca 
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri 
soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con 
l'interesse pubblico (82).



(81)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(82) Il presente comma, che era stato aggiunto dal comma 4 dell'art. 12, D.L. 31 
gennaio 2007, n. 7 poi soppresso dalla relativa legge di conversione, è stato 
così reintrodotto dal comma 8-duodevicies dell'art. 13 dello stesso 
decreto-legge, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
 





21-sexies. Recesso dai contratti.
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso 
nei casi previsti dalla legge o dal contratto (83). 



(83)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-septies. Nullità del provvedimento.
1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, 
che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in 
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente 
previsti dalla legge. 
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in 
violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva 
del giudice amministrativo (84). 



(84)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-octies. Annullabilità del provvedimento.
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge 
o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del 
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto 
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo 
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento 
qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del 
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato 
(85). 



(85)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





21-nonies. Annullamento d'ufficio.
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies 
può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, 
entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e 
dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo 
previsto dalla legge. 
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, 
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole 
(86). 



(86)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato 
aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





Capo V - Accesso ai documenti amministrativi 
(giurisprudenza di legittimità)
22. Definizioni e princìpi in materia di accesso.
1. Ai fini del presente capo si intende: 
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e 
di estrarre copia di documenti amministrativi; 
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di 
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al 
documento al quale è chiesto l'accesso; 
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente 
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio 
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; 
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto 
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da 
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, 
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro 
disciplina sostanziale; 
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i 
soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa 
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la 
trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 
nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, 
nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di 
tutela. 
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli 
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica 
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto 
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a 
dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove 
non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si 
chiede di accedere (87). 



(87)  Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la 
decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il 
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.
 





(giurisprudenza di legittimità)
23. Àmbito di applicazione del diritto di accesso (88).
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti 
pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti 
delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi 
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (89). 



(88)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(89)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
24. Esclusione dal diritto di accesso.
1. Il diritto di accesso è escluso: 
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di 
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di 
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del 
presente articolo; 
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme 
che li regolano; 
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e 
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne 
regolano la formazione; 
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi 
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da 
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti 
all'accesso ai sensi del comma 1 (90). 
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo 
generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia 
sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 
sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A 
tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, 
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 
agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di 
documenti amministrativi: 
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 
24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, 
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio 
della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni 
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e 
dalle relative leggi di attuazione; 
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di 
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; 
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il 
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, 
alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare 
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di 
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività 
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone 
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare 
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, 
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi 
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; 

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del 
relativo mandato. 
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti 
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e 
giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente 
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale (91). 



(90)  Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del 
presente comma, sono state stabilite con: 
- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi 
periferici dipendenti; 
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli 
uffici all'estero; 
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed 
ambientali; 
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale; 
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di 
giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi 
regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino 
Alto Adige; 
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa; 
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi 
periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti; 
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli 
organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti 
vigilati; 
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli 
organi periferici; 
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato; 
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni; 
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero; 
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi 
periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
ed il Corpo della Guardia di Finanza; 
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica; 
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità; 
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e 
forestali; 
- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio 
Italiano dei Cambi; 
- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la 
Commissione di vigilanza sui fondi di pensione. 
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato 
esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le 
informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e 
la sicurezza democratica (SISDE); 
- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto 
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali; 
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane; 
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici 
nazionali; 
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo; 
- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata 
dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per 
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; 
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la 
sicurezza del lavoro; 
- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 
141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. 
Uff. 15 ottobre 2003, n. 240), dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 
89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) e dalla Del.Aut.gar.com. 28 giugno 
2006, n. 422/06/CONS (Gazz. Uff. 31 luglio 2006, n. 176), per l'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni; 
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici; 
- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni; 
- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica amministrazione (AIPA); 
- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.; 
- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la 
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali; 
- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio 
estero; 
- Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253), per l'Autorità di 
bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno; 
- Del.Garante protez. dati pers. 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per 
la protezione dei dati personali;
- Del. 12 giugno 2006 (Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95), per l'Istituto 
nazionale di ricerca metrologica (INRIM).
(91)  Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a 
decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la 
decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
25. Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (92).
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei 
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. 
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al 
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di 
bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere 
rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene 
stabilmente. 
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei 
casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende 
respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento 
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare 
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero 
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni 
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito 
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. 
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al 
difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. 
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello 
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui 
all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si 
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto 
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore 
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il 
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità 
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della 
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia 
rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della 
sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato 
o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti 
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati 
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla 
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un 
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 
158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al 
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, 
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione 
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della 
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere 
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del 
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto 
termine, il Garante adotta la propria decisione (93). 
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e 
nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al 
tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i 
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso 
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive 
modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al 
presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il 
ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene 
deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione 
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al 
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi 
termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono 
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (94). 
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio 
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere 
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della 
qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (95). 
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione 
dei documenti richiesti (96). 



(92)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(93)  Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e 
poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel 
comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. 
(94)  Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi 
dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato 
dalla relativa legge di conversione. 
(95)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
(96)  Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 





26. Obbligo di pubblicazione (97).
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative 
norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli 
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto 
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, 
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina 
l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per 
l'applicazione di esse. 
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della 
Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità 
a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative 
dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di 
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata. 



(97)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





27. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione 
per l'accesso ai documenti amministrativi. 
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal 
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è 
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai 
Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla 
legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di 
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i 
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della 
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della 
Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore 
a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400. 
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si 
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle 
Camere nel corso del triennio. 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono 
determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei 
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; 
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività 
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente 
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della 
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio 
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari 
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui 
all'articolo 22. 
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel 
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa 
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 
dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui 
al presente articolo (98). 



(98)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, 
anche, il comma 1346 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
 





28. Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (99).
1. ... (100). 



(99)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(100)  Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 
 





Capo VI - Disposizioni finali 
29. Àmbito di applicazione della legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti 
amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli 
enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia 
amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche. 
2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, 
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema 
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione 
amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge 
(101). 



(101)  Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, 
anche, l'art. 22 della stessa legge. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
30. Atti di notorietà (102).
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o 
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei 
testimoni è ridotto a due. 
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti 
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà 
in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista 
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare 
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza 
dell'interessato. 



(102)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 





(giurisprudenza di legittimità)
31.  [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al 
capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui 
all'articolo 24] (103). 



(103)  Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15. 
 






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