GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 45 DEL 23/2/1990


D.P.C.M. 16 febbraio 1990. 
Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica 
di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a 
carattere regionale ed infraregionale. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1990, n. 45. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha 
dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della 
Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme 
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non 
prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussistere 
assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i 
requisiti di una istituzione privata; 
Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha 
espressamente osservato che, pur in mancanza di una apposita normativa, appare 
possibile procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di 
istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali seguendo la via 
amministrativa, sulla base dell'esercizio dei poteri di cui sono titolari sia 
l'amministrazione statale che quella regionale in tema di riconoscimento, 
trasformazione ed estinzione delle persone giuridiche private; 
Ritenuto, altresì, che con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni 
amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le 
persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra 
l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui 
finalità statutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicché le autorità 
competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB 
regionali ed infraregionali devono essere identificate nelle regioni; 
Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 
396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sensi dell'art. 
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i 
commissari di Governo, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate 
alle regioni, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto privato dalle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano 
richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la necessaria uniformità 
sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche 
in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti; 
Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte 
costituzionale ha pure indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto 
speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale siciliana n. 22 
del 1986, i referenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in 
quanto espressivi di principi generali dell'ordinamento, al fine di valutare la 
sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano 
alle stesse di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica di 
diritto privato; 
Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
16 febbraio 1990; 
Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi 
istituzionali; 
Decreta: 
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(giurisprudenza di legittimità) 
1. 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale 
ed infraregionale che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le 
proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità 
giuridica di diritto privato, presenteranno apposita domanda secondo le forme ed 
i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 
2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno 
secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato, curando, peraltro, una tempestiva 
effettuazione dei medesimi. 
3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a 
perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali 
sia alternativamente accertato: 
a) il carattere associativo; 
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; 
c) l'ispirazione religiosa. 
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a 
carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti 
elementi: 
a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori 
privati; 
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo 
qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci 
provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo 
collegiale deliberante; 
c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni 
volontarie dei soci; 
5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni 
promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente 
i seguenti elementi: 
a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; 
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte 
di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti 
dell'organo deliberante; 
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla 
dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da 
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale. 
6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di 
ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti 
elementi: 
a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri 
l'opera di beneficenza ed assistenza nell'ambito di una più generale finalità 
religiosa; 
b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il 
tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del 
culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di 
associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale 
religioso come modo qualificante di gestione del servizio. 
7. Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di 
ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi 
dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
(3), lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera 
educativo-religiosa. 
8. Non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di 
beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od 
in questi concentrati. 
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(3) Riportato alla voce Regioni. 
 



Agg. G.U. 04/06/2005
 

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