GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 49 DEL 28/2/1989
L. 21 febbraio 1989, n. 63. Agg. G.U. 12/06/2003
Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo
delle università.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1989, n. 49.
(giurisprudenza)
1. 1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici,
astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle opere
universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo
inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536 (2),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che,
per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1
luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente
ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per
mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non
abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312
(3), è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali
delle rispettive aree funzionali sceondo le modalità fissate dai commi 2,
3, 4 e 5.
2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo
di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo
professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro
svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto
per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente
richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di
attività tecnica, specialistica o professionale.
3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e
l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli
aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio
di amministrazione dell'università o dell'opera universitaria, ovvero al
consiglio direttivo dell'osservatorio, attraverso una o più commissioni
articolate per le diverse aree funzionali.
4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono
sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la
formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella
struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni
esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983 (4), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983.
5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con
gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute
nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), nella qualifica
funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito
l'idoneità.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli
altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova,
qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale
delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del
1 luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (3), nella qualifica corrispondente a quella di
appartenenza (4/a).
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(2) Riportato alla voce Regioni.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato al n. H/LV.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4/a) Per l'interpretazione autentica del presente art. 1, vedi l'art. 23,
L. 23 dicembre 1994, n. 724, riportata alla voce Amministrazione del
patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'art. 11,
D.L. 21 aprile 1995, n. 120, riportato alla voce Istruzione pubblica:
istruzione superiore.
(giurisprudenza)
2. 1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei
relativi profili professionali, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 (5), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi
dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), dispiegano in
ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli
stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli
originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano
conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i
provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai
dipendenti.
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(5) Riportato al n. H/LIV.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata
dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (6), per il
finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni
statali per il triennio 1988-1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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(6) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
Agg. G.U. 12/06/2003