GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 108 DELL' 11/5/1989



L. 9 maggio 1989, n. 168   Agg. G.U. 30/01/2007
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 


Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1989, n. 108, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Ministero della università e della ricerca scientifica: Circ. 11 marzo 1999, n. 
2041; Circ. 20 ottobre 1999, n. 6945; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 6 agosto 1997, n. 488; Circ. 6 
agosto 1997, n. 487; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 22 gennaio 1996, n. 24860. 
 





TITOLO I 
Istituzione e funzioni del Ministero 
1. Istituzione. 
1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di seguito denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in 
attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e 
tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione 
superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione 
"università". 
2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di 
seguito denominato "Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al 
coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel 
rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione 
e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, 
n. 400 (2). 
------------------------ 
(2) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 





2. Funzioni. 
1. Il Ministro: 
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle 
vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo 
stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle 
università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza 
permanente dei rettori delle università italiane; 
b) valorizza e sostiene, anche con adeguato supporto finanziario, la ricerca 
libera nelle università e negli enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie 
previste dalla presente legge e definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo 
opportune integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore 
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica (2/a); 
b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla verifica 
della coerenza tra esso e i piani e i programmi delle amministrazioni dello 
Stato e degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; 
redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione del medesimo e sullo 
stato della ricerca nazionale (2/a); 
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di ricerca, con annesso 
finanziamento a carico dell'apposito Fondo istituito nel proprio stato di 
previsione, verifica il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno 
di personale, approva statuti e regolamenti di enti strumentali o agenzie da 
esso vigilate, esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli 
enti non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o di 
approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a 
comunicare al Ministero i bilanci (2/a); 
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del 
Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con 
suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi 
universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle 
università italiane, e agli enti di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle 
leggi di settore (2/b); 
d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione sull'attuazione del 
PNR e sullo stato della ricerca nazionale (2/c); 
e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di 
istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed 
internazionali, nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione 
universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, 
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con 
il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi 
internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e 
tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli 
enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, 
sono stipulati, fatti salvi i princìpi di autonomia di cui al titolo II, previa 
intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 
(2/b); 
f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 
programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica 
nel settore privato (2/b); 
g) coordina le funzioni relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, 
istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità 
ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di attività di ricerca 
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla 
valutazione della ricerca, nonché di previsione tecnologica e di analisi di 
impatto delle tecnologie (2/d); 
h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra 
l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei 
rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale 
della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo 
educativo. 
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di 
istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del 
personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e 
tecnologica, attribuite: 
a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica 
e tecnologica; 
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. 
3. [La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al 
comma 1, lettera d), è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della 
ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli 
indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi 
delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle 
singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettera a) 
e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro 
sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio] (2/e). 
------------------------ 
(2/a) Le lett. da b) a b-ter) così sostituiscono l'originaria lett. b), in virtù 
del disposto dell'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. XXIII. 
(2/a) Le lett. da b) a b-ter) così sostituiscono l'originaria lett. b), in virtù 
del disposto dell'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. XXIII. 
(2/a) Le lett. da b) a b-ter) così sostituiscono l'originaria lett. b), in virtù 
del disposto dell'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. XXIII. 
(2/b) Lettera così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, 
riportato al n. XXIII. 
(2/c) Lettera così sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, 
riportato al n. XXIII. 
(2/b) Lettera così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, 
riportato al n. XXIII. 
(2/b) Lettera così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, 
riportato al n. XXIII. 
(2/d) Lettera così sostituita dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, 
riportato al n. XXIII. 
(2/e) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. 
XXIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Programmazione e coordinamento della ricerca. 
1. [Il Ministro è membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per 
il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato 
interministeriale per la politica economica estera (CIPES)] (2/e). 
2. [Il CIPE, su proposta del Ministro: 
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della 
programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo 
della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede 
internazionale; 
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse 
finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla 
legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o 
direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; 
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di 
ricerca di cui al comma 3] (2/e). 
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le 
università e con gli enti interessati, definisce, iniziative di ricerca di 
comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro 
conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con 
l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento 
delle risorse finanziarie e le modalità di finanziamento (2/f). 
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro 
applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme 
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici (3). 
------------------------ 
(2/e) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. 
XXIII. 
(2/e) Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al n. 
XXIII. 
(2/f) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato 
al n. XXIII. 
(3) Vedi, anche, il D.M. 28 giugno 1995, n. 454, riportato al n. XI. 
 





4. Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di 
istruzione. 
1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che 
importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni 
opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo 
coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine 
e grado. 
2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 
a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale 
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in 
collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di 
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno 
carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione; 
b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria 
superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario. 
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente 
il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla 
formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di 
studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio. 
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le 
iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed 
eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, 
allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative 
assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione 
scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola. 
5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri 
si avvalgono di una commissione di esperti composta da: 
a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione 
(CNPI); 
b) tre membri designati dal CUN; 
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
(CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro; 
d) un rappresentante designato dal CNST; 
e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti; 
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione; 
g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo. 
6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto 
interministeriale. 
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5. Denominazioni. 
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al Ministero le parole: 
"Ministro incaricato della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della 
ricerca scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e 
tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o Presidente del Consiglio 
dei ministri" e "Ministero o Ministro della pubblica istruzione" sono sostituite 
con le altre: "Ministero o Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica". 
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TITOLO II 
Autonomia delle università e degli enti di ricerca 
(giurisprudenza di legittimità) 
6. Autonomia delle università. 
1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione 
dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con 
propri statuti e regolamenti. 
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della 
Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre 
che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative 
che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni 
emanate con circolare. 
3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture 
nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali 
fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. 
Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, 
anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di 
specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei 
corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici 
integrativi. 
4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la 
realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà 
di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle 
strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del 
rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca: 
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi 
dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (3/a); 
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello 
Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto 
delle relative normative. 
5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, 
provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture 
didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi 
aspetti amministrativi, finanziari e di gestione. 
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati 
con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti 
dallo statuto. 
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi 
dell'articolo 7. 
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo 
stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto 
all'assunzione e alla gestione del personale non docente. 
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti 
dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al 
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il 
controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di 
riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. 
10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli 
statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle 
da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non 
conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla 
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con 
deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può 
ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione 
amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata 
non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. 
11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i 
regolamenti nel Bollettino Ufficiale del Ministero. 
------------------------ 
(3/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
7. Autonomia finanziaria e contabile delle università. 
1. Le entrate delle università sono costituite da: 
a) trasferimenti dello Stato; 
b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; 
c) forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di 
attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e 
corrispettivi di contratti e convenzioni. 
2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture 
interuniversitarie di ricerca e di servizio sono iscritti in tre distinti 
capitoli dello stato di previsione del Ministero relativi: 
a) alle spese per il personale dovute in base a disposizioni di carattere 
generale; 
b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per investimento e 
per l'edilizia universitaria; 
c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 
3. Le somme non impegnate da ciascuna università nel corso dell'esercizio 
finanziario vanno ad incrementare le disponibilità dell'esercizio successivo, 
nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del 
comma 2. 
4. Gli statuti indicano le strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle 
quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa. 
5. Le università possono contrarre mutui esclusivamente per le spese di 
investimento. In tal caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo 
non può comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna 
università trasferiti ai sensi della lettera b) del comma 2. 
6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il consolidamento dei conti del 
settore pubblico allargato il Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, con proprio decreto, emanato di concerto con il 
Ministro del tesoro, fissa i criteri per la omogenea redazione dei conti 
consuntivi delle università (3/b). 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile 
dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi 
princípi. 
8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le relative procedure 
amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare 
la rapidità e l'efficienza nella erogazione della spesa e il rispetto 
dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta di conti 
di sola cassa. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le 
forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione 
complessiva dell'università, nonché dei singoli centri di spesa, e 
l'amministrazione del patrimonio. 
9. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del 
consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facoltà e i 
dipartimenti ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero. Il 
controllo del Ministero è esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti 
esclusivamente i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio 
del personale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, fatta salva la 
sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte 
dei conti. Dalla stessa data la gestione finanziaria delle università è 
soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al controllo successivo della Corte 
stessa. La Corte dei conti riferisce al Parlamento con un'unica relazione 
annuale. 
11. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 7, per ciascuna 
università continuano ad applicarsi le norme ed i regolamenti vigenti in 
materia. Per ciascuna università, con l'emanazione del regolamento di ateneo, 
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo 
stesso incompatibili. 
------------------------ 
(3/b) Con il D.M. 9 febbraio 1996 (Gazz. Uff. 23 aprile 1996, n. 95) sono stati 
approvati i criteri per la redazione dei conti consuntivi delle università. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
8. Autonomia degli enti di ricerca. 
1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli Osservatori 
astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche 
nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, 
organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della 
Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità 
istituzionali, con propri regolamenti. 
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono 
individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene 
adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro. 
In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge (3/c). 
3. Gli enti di cui al presente articolo: 
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di 
ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, 
singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel 
quadro della programmazione nazionale; 
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in 
collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla 
elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca 
comunitari ed internazionali; 
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle 
strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti 
amministrativi, finanziari e di gestione; 
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5. 

4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e 
delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei princìpi di 
autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita 
i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito 
si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di 
merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine 
perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si 
intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale. 
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con 
i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e 
contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7. Il regolamento di 
amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è 
emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto 
al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4. 
------------------------ 
(3/c) Comma così modificato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato 
al n. XXIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. [1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività del personale 
dipendente delle istituzioni e degli enti di cui all'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (4), sono regolati, in 
conformità ai princìpi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale 
stipulato mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione 
di parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto 
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti e 
con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale. 
2. Il personale degli enti di ricerca sarà articolato in più livelli 
professionali con dotazioni organiche in relazione alle esigenze di ciascun 
ente. Per il medesimo personale il reclutamento ai diversi livelli sarà regolato 
mediante concorsi nazionali aperti anche all'esterno, con commissioni 
giudicatrici composte da esperti di riconosciuta competenza, scelti anche al di 
fuori dell'ente interessato. Per la progressione ai livelli superiori si 
attueranno procedure concorsuali, o comunque, criteri generali sull'accertamento 
del merito e della professionalità. Saranno definite le modalità generali per 
l'inquadramento del personale in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
3. È abrogata ogni contraria disposizione] (4/a). 
------------------------ 
(4) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(4/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





TITOLO III 
Organizzazione del ministero 
10. Organi collegiali - CUN. 
1. Il CUN e i relativi comitati consultivi, il Consiglio nazionale geofisico ed 
il Consiglio per le ricerche astronomiche sono organi del Ministero e continuano 
a svolgere le competenze previste dalla normativa vigente sino alla entrata in 
vigore delle norme di attuazione dei princìpi dell'autonomia universitaria e 
degli enti di ricerca. Tali norme definiranno la composizione e le competenze 
del CUN, affinché esso possa, quale organo elettivo di rappresentanza 
universitaria, concorrere al coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed 
aggiornamento degli ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca 
universitaria e allo sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con 
tali norme saranno, altresì, compiutamente precisate le funzioni della 
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane (4/b). 
------------------------ 
(4/b) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, che ha, tra 
l'altro, soppresso il consiglio nazionale geofisico (CONAG). 
 





11. Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (4/c). 
[1. È istituito presso il Ministero il Consiglio nazionale della scienza e della 
tecnologia (CNST), organo di alta consulenza del Ministro e del Consiglio dei 
ministri, nel quale la comunità scientifica concorre alla definizione degli 
indirizzi e delle linee generali della ricerca scientifica e tecnologica. 
2. In particolare il CNST, ferma restando la competenza degli altri organi 
collegiali del Ministero e del CNR dà pareri e formula proposte in ordine: 
a) alla relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera d); 
b) agli atti di programmazione annuale o pluriennale, generale, settoriale e 
speciale della ricerca scientifica e tecnologica, alle priorità da adottarsi 
nella loro attuazione, alle relative risorse nonché alla partecipazione italiana 
a programmi internazionali di ricerca di cui rispettivamente all'articolo 2, 
comma 1, lettere b) ed e); 
c) alle linee di sviluppo dei diversi settori scientifici e tecnologici in 
relazione agli obiettivi da conseguire, anche in funzione delle loro possibili 
ricadute; 
d) alle proposte del Ministro al CIPE di cui all'articolo 3, comma 2; 
e) ad ogni altra questione ad esso sottoposta. 
3. IL CNST ha una durata di quattro anni; è presieduto dal Ministro ed è 
composto da: 
a) due membri eletti per ciascuna delle grandi aree scientifico-disciplinari 
individuate con il decreto di cui al comma 6, in modo da assicurare comunque una 
equilibrata rappresentanza delle diverse componenti di cui allo stesso comma 6, 
lettera a); 
b) dodici membri di elevata qualificazione ed esperienza scientifica scelti dal 
Ministro nell'ambito della ricerca universitaria, di quella pubblica e privata, 
sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (5); 
c) il Presidente del CNR; il Presidente dell'INFN; il Presidente dell'Agenzia 
spaziale italiana (ASI); un rappresentante designato dal CUN; un rappresentante 
designato dalla Conferenza permanente dei rettori; un rappresentante designato 
dal Consiglio per le ricerche astronomiche; il Presidente o, in sua assenza, un 
altro membro dell'Accademia nazionale dei Lincei. 
4. I membri del CNST sono nominati con decreto del Ministro. I membri di cui al 
comma 3, lettere a) e b), non possono essere immediatamente rieletti o 
confermati, né possono appartenere contemporaneamente al CUN, ai suoi comitati 
consultivi ovvero ai comitati nazionali di consulenza del CNR. 
5. Il CNST si avvale di supporti tecnici ed organizzativi; a questo fine è 
istituito un apposito ufficio di segreteria tecnico-organizzativa presso il 
Ministero. Il CNST si può avvalere della collaborazione e del contributo di 
competenza degli organismi preposti alla ricerca scientifica e tecnologica 
dell'università e degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR. 
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, 
sono individuate le grandi aree scientifico-disciplinari, in numero non 
superiore a dodici, tenuto conto delle classificazioni internazionali, sentiti i 
comitati consultivi del CUN, previsti dall'articolo 67 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (6), riuniti in apposita 
assemblea, l'assemblea plenaria dei comitati nazionali di consulenza del CNR, ai 
sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283 (6/a), modificata dalla legge 8 luglio 
1986, n. 360, nonché il CNST costituito ai sensi del comma 7. Con lo stesso 
decreto sono disciplinate le modalità di elezione dei membri di cui al comma 3, 
lettera a), l'organizzazione ed il funzionamento del CNST, in osservanza dei 
seguenti criteri: 
a) per ciascuna area scientifico-disciplinare l'elettorato attivo e passivo è 
conferito ai professori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed ai 
ricercatori universitari nonché ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca 
operanti nelle discipline comprese nell'area stessa; 
b) le deliberazioni del Consiglio sono adottate in conformità ai princìpi che 
regolano l'attività degli organi collegiali pubblici; 
c) alle deliberazioni e ai resoconti delle riunioni del Consiglio è assicurata 
un'adeguata pubblicità; 
d) il Consiglio può svolgere audizioni e far intervenire alle proprie riunioni, 
senza diritto di voto, esperti esterni; 
e) il Consiglio adotta un proprio regolamento interno. 
7. Nella prima applicazione della presente legge il CNST ha una durata di due 
anni e la componente elettiva di cui al comma 3, lettera a), è costituita da un 
membro eletto da ciascuno dei comitati consultivi del CUN e dei comitati 
nazionali di consulenza del CNR. Ai membri nominati ai sensi del presente comma 
non si applica il disposto di cui al comma 4, secondo periodo (7)] (7/a). 
------------------------ 
(4/c) Per la soppressione del predetto Consiglio, vedi l'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 
1998, n. 204, riportato al n. XXIII. 
(5) Riportata alla voce Parlamento. 
(6) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore. 
(6/a) Riportata alla voce Consiglio nazionale delle ricerche. 
(7) Vedi, anche, il D.P.C.M. 6 agosto 1990, n. 282, riportato al n. III. 
(7/a) Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, riportato al 
n. XXIII. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
12. Organizzazione. 
1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I 
dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero 
previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di 
supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti. 
2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a 
settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e 
coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca 
applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e 
legislativi. 
3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, 
ai seguenti settori; studi e documentazione; Anagrafe nazionale delle ricerche; 
supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; 
verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e 
amministrativo; stampa e relazioni esterne. 
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei 
posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della 
organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle 
norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri: 
a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle 
funzioni; 
b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, 
anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una 
sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello; 
c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla 
diversità dei compiti attribuiti; 
d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di 
esperti esterni all'amministrazione; 
e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di 
flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì 
allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici 
obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di 
autonomia delle università e degli enti di ricerca; 
f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi 
possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del 
Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, 
secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5; 
g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e 
sono istituiti esclusivamente nel loro ambito; 
h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, 
rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La 
direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro 
numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, 
comma 4; 
i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato 
dal Dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I 
relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal 
fine, il direttore del Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro 
nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle 
funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive 
del Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i 
relativi compiti di segreteria; 
l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di 
organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i 
dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni 
e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone 
al Ministro, anche con una relazione annuale. 
5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto 
con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato 
del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio 
parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può 
essere adottato. 
6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il 
Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo. 
7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del 
Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, provvedono a definire: 
a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone 
livelli e competenze; 
b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a 
carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi; 
c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale. 
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al 
fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. 
Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine 
dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
13. Personale. 
1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative 
funzioni sono stabilite nella allegata tabella A. 
2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche 
funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è 
prevista nella allegata tabella B. Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la 
funzione pubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i 
profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il 
predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a 
specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei 
posti, le qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche 
di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella 
stabilita nella stessa tabella B. 
3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti. 
4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad 
ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di 
esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un numero massimo di 
dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono 
assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un 
quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito 
l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in 
relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui 
all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, 
la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni 
richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di 
recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni 
equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico 
determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 
e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a 
quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori 
di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la 
durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I 
dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un 
servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in 
godimento, se più favorevole. 
5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi 
dell'articolo 12, comma 4 lettera f), per collaborazioni a tempo parziale, 
nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi 
di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo 
modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12 comma 4. 
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente 
determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la 
partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro. 
6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la 
formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle 
ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche 
all'estero. 
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TITOLO IV 
Norme transitorie e finali 
14. Ragioneria centrale. 
1. Presso il Ministero è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal 
Ministro del tesoro. 
2. In relazione all'istituzione della Ragioneria centrale di cui al comma 1, la 
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria 
generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così 
distribuite: 3 appartenenti alla terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla 
quarta qualifica funzionale; 6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 
appartenenti alla sesta qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima 
qualifica funzionale; 3 appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 
appartenente alla nona qualifica funzionale. 
3. Alla copertura dei 35 posti portati in aumento alla dotazione organica dei 
ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato si provvede utilizzando le 
graduatorie dei concorsi in atto e di quelli già espletati alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 
4. Le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore e di primo 
dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della 
Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (8), come 
modificata dalla legge 7 agosto 1985, n. 427, rideterminate in attuazione del 
disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 
8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, 
rispettivamente, di un posto con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e 
quattro posti con funzioni di direttore di divisione. 
5. Il posto portato in aumento nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo 
dei dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale 
dello Stato di cui al comma 4 è conferito in aggiunta alle disponibilità messe a 
concorso per 1 anno 1987 ai sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (8). 
6. I quattro posti di primo dirigente portati in aumento ai sensi del comma 4 
sono conferiti, in aggiunta alle disponibilità accertate alla data del 31 
dicembre 1987, con le procedure di cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 
1984, n. 301 (8). 
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(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(8) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
 





15. Trasferimento di fondi. 
1. Fino alla approvazione dello stato di previsione del Ministero, alle spese si 
provvede: 
a) con gli stanziamenti già iscritti negli stati di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri in relazione alle funzioni 
attribuite con la presente legge al Ministero; 
b) con gli stanziamenti già iscritti nella rubrica n. 18 dello stato di 
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per le esigenze dei 
servizi per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e nella 
rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, 
concernente le spese per l'istruzione universitaria. 
2. Detti stanziamenti sono all'uopo iscritti, in uno con le relative somme 
esistenti nel conto dei residui passivi, in apposita rubrica del richiamato 
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
3. Alla stessa rubrica affluiscono le somme relative sia alle spese del 
personale addetto alla Direzione generale per l'istruzione universitaria 
trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle di carattere generale afferenti 
alle spese di funzionamento della predetta Direzione generale - spese da 
individuare d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - sia alle spese per 
stipendi del personale comandato da altre amministrazioni presso i servizi per 
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. 
4. Il Ministro e i dirigenti del Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad 
essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita 
rubrica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
5. Le attrezzature e i beni mobili in dotazione alla Direzione generale per 
l'istruzione universitaria passano in dotazione al Ministero. 
6. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio 
dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica e degli altri Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella 
apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni 
nel conto dei residui passivi. 
7. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6, i fondi relativi alle 
spese iscritte negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e di altri Ministeri continuano ad essere erogati dalle amministrazioni 
stesse. 
8. L'attività di riscontro delle operazioni relative all'apposita rubrica dello 
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla 
Ragioneria centrale di cui all'articolo 14. 
9. Il Ministro è autorizzato ad avvalersi, in attesa della nomina di un apposito 
cassiere per il proprio Ministero, dell'opera del cassiere della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. 
10. I titoli di spesa emessi a carico degli stanziamenti della rubrica n. 18 
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e della 
rubrica n. 14 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione 
per l'esercizio 1989, non pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono 
annullati e i relativi importi conservati in conto residui, ove non sia 
intervenuta prescrizione del debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo 
esercizio a carico dei predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello 
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica per l'esercizio 1990. 
11. I titoli di spesa, emessi a carico delle predette rubriche ed estinti in 
tempo utile, ma contabilizzati dalle tesorerie dello Stato fra i pagamenti in 
conto "sospesi" sono trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti 
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli 
elenchi dei predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni 
che ne hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli 
adempimenti attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a 
trasmettere detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. 
12. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati 
nel presente articolo e nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate 
nell'esercizio successivo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
16. Università. 
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di 
autonomia di cui all'articolo 6, gli statuti sono emanati con decreto del 
rettore, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla 
normativa vigente. 
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, in mancanza della legge di attuazione dei principi di autonomia, gli 
statuti delle università sono emanati con decreto del rettore nel rispetto delle 
norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio e dei 
principi di autonomia di cui all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità 
ivi previste. In tal caso gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, 
sono deliberati dal senato accademico, integrato: 
a) da un egual numero di rappresentanti eletti dai membri di tutti i 
dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei dipartimenti e i direttori degli 
istituti in modo da rispecchiare la entità delle afferenze ai dipartimenti e 
agli istituti stessi; 
b) da due rappresentanti di cui un professore ordinario eletto dai professori 
ordinari e straordinari e un professore associato eletto dai professori 
associati per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari rappresentate 
nell'ateneo e individuate, in numero non inferiore a quattro, dal regolamento 
elettorale di ateneo sulla base della ripartizione prevista dal decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 6; 
c) da un rappresentante eletto per ogni area scientifico-disciplinare di cui 
alla lettera b) fra i ricercatori della stessa area e gli assistenti del ruolo 
ad esaurimento; 
d) da rappresentanti degli studenti eletti in numero corrispondente a quello dei 
presidi di facoltà e comunque non inferiore a cinque; 
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero 
corrispondente alla metà di quello indicato alla lettera a), con arrotondamento 
alla unità superiore. 
3. Il regolamento elettorale, ai fini di cui al precedente comma 2, è deliberato 
dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. 
4. Gli statuti devono comunque prevedere: 
a) l'elettività del rettore; 
b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà 
istituite nell'ateneo; 
c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, 
e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni 
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle 
responsabilità e l'efficienza dei servizi; 
d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, 
ricercatore e non docente; 
e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei 
titoli di studio rilasciati dall'università; 
f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la 
rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente; 
g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità 
finanziarie previste dall'articolo 7. 
5. Per la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi 
universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per 
stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di 
Siena, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e 
l'Istituto universitario europeo di Firenze, la composizione dei collegi ai 
quali spetta l'approvazione dello statuto è determinata con decreto del Ministro 
nell'osservanza dei principi di rappresentatività e di proporzionalità indicati 
al comma 2. 
6. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1, per il 
trasferimento alle università ed alle strutture interuniversitarie di ricerca e 
di servizio dei mezzi finanziari di cui all'articolo 7, comma 2, continua ad 
applicarsi la normativa vigente con i vincoli di destinazione ivi previsti. 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
devolute alle università e agli istituti di istruzione universitaria tutte le 
attribuzioni già spettanti all'Amministrazione centrale della pubblica 
istruzione per il personale appartenente alle qualifiche funzionali settima e 
superiori alla settima delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, 
dei servizi generali tecnici e ausiliari. 
8. I provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti del personale tecnico 
ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria 
appartenente alle varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente 
del rettore e del direttore. A tal fine le università e gli istituti 
d'istruzione universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina. 
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17. Enti di ricerca. 
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei princìpi di 
autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati 
nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa 
vigente. 
2. Decorso comunque un anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, in mancanza della legge predetta, i regolamenti degli enti sono emanati 
nel rispetto delle relative finalità istituzionali e dei principi di autonomia, 
di cui all'articolo 8, secondo le procedure e le modalità ivi previste. Con 
decreto del Ministro, sentito il CNST, i collegi per l'emanazione dei 
regolamenti possono essere integrati con rappresentanze delle varie componenti 
che operano nell'ente. 
3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di 
autonomia, per la ripartizione e il trasferimento dei mezzi finanziari destinati 
dallo Stato agli enti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad 
applicarsi la normativa vigente. 
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18. Organizzazione. 
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui 
all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi 
dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione 
generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal 
fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; 
essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane 
addetto il personale con le attuali mansioni. 
2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate 
all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per 
le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359 (9), e successive modificazioni e 
integrazioni. 
3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio 
di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il 
Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal 
Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa 
dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire 
in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, 
il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti 
del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative. 
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(9) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
19. Personale. 
1. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti di 
organico si provvede mediante inquadramento nei ruoli del Ministero, con la 
conservazione della qualifica acquisita e dell'anzianità di servizio 
complessivamente maturata: 
a) del personale dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, in servizio 
alla data di entrata in vigore della presente legge: 
1) presso la Direzione generale per l'istruzione universitaria; 
2) presso la segreteria del CUN; 
3) presso altri uffici, che abbia svolto o svolga, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, compiti attinenti alla istruzione universitaria. 
Tale personale, in numero non superiore a dieci unità, è individuato dal 
Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica; 
b) del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente 
legge presso l'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la 
ricerca scientifica e tecnologica, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza 
di speciale disposizione di legge. 
2. All'inquadramento del personale nelle qualifiche dirigenziali si provvede a 
domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4. 
3. All'inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali si provvede a 
domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto previsto dall'articolo 13, comma 2. 
4. Al personale inquadrato nei ruoli è conservato il trattamento economico di 
attività, comprese le indennità accessorie pensionabili, comunque in godimento, 
osservate le disposizioni di cui all'articolo 12, terzo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (10). Le indennità non 
pensionabili sono corrisposte con assegno personale riassorbibile con i futuri 
miglioramenti economici. 
5. Fino all'espletamento delle procedure di inquadramento, il personale di cui 
al comma 1 è collocato di diritto nella posizione di comando o di fuori ruolo 
presso il Ministero, conservando il complessivo trattamento economico in 
godimento. È fatto salvo per il personale di cui al comma 1, lettera b), del 
presente articolo quanto previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, 
n. 400 (10/a). 
6. Qualora il numero delle domande di inquadramento nei ruoli organici del 
Ministero ecceda il numero dei posti di organico, come determinato dall'allegata 
tabella B, il consiglio di amministrazione formula graduatorie per ciascuna 
qualifica funzionale sulla base delle relazioni redatte per ogni dipendente 
interessato dai dirigenti degli uffici cui appartengono. La relazione deve 
tenere conto delle effettive mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle 
materie comprese nella competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, 
tenuto conto delle esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero 
rispetto alle singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e 
nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, 
comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25 per cento del 
relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono dichiarati 
indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo. 
7. All'esito delle procedure di inquadramento sono ridotte le corrispondenti 
dotazioni organiche del Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto 
previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (10/b), nonché 
l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX allegata al D.P.R. 30 giugno 
1972, n. 748 (10). 
8. Il personale inquadrato nei ruoli del Ministero ai sensi del presente 
articolo può, per una sola volta, partecipare a concorsi riservati per l'accesso 
alle qualifiche superiori a quella rivestita, nel limite della dotazione 
organica di ciascuna qualifica, purché in possesso del titolo di studio 
prescritto per la nuova qualifica e della anzianità di servizio di due anni e 
sei mesi nella qualifica di appartenenza. 
9. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente che 
risultano disponibili dopo gli inquadramenti sono conferiti mediante concorso 
speciale per esami, di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al 
quale è ammesso a partecipare il personale del Ministero appartenente all'ex 
carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e con almeno cinque anni di 
servizio effettivo in tale carriera. 
10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, 
è comprensiva anche del ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito 
dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 (11), che viene trasferito al 
Ministero (12). 
11. Esaurite le procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, il 
Ministro è autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento del 
personale ed a procedere alle relative assunzioni. 
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono 
indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale nel 
consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione. 
------------------------ 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(10/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali. 
(10/b) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(11) Riportata alla voce Istruzione pubblica: personale direttivo, insegnante e 
non insegnante. 
(12) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, D.L. 16 
marzo 1993, n. 61, riportato al n. VIII. 
 





20. Norme particolari per il CNR. 
[1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo 
dello Stato dotato di personalità giuridica e gestione autonoma ai sensi delle 
norme vigenti, adempie ai propri fini istituzionali definiti dalle norme 
legislative in vigore, ad eccezione del coordinamento delle attività nazionali 
nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, 
primo comma, numero 1), D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 82 (13). 
2. Il consiglio di presidenza del CNR delibera i regolamenti interni per il 
funzionamento dell'ente in osservanza delle procedure previste dall'articolo 8, 
comma 4] (14). 
------------------------ 
(13) Riportato alla voce Consiglio nazionale delle ricerche. 
(14) Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, riportato 
alla voce Consiglio nazionale delle ricerche. 
 





21. Norma abrogativa. 
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Restano 
in ogni caso in vigore le norme riguardanti le forme specifiche di autonomia 
delle università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi 
valore legale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
22. Copertura finanziaria. 
1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con 
le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti 
iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore 
stanziamento di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 da 
iscrivere in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva 
ripartizione, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri 
interessati. 
2. All'onere di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si 
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito 
accantonamento. 
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
(Si omettono le tabelle) (15) 
------------------------ 
(15) Da ultimo, le tabelle sono state sostituite dal D.P.C.M. 20 ottobre 1995, 
riportato al n. XII. 
 




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