GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 212 DEL 9/9/1988
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395. Agg. G.U. 12/06/2003
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico
impiego 29 marzo 1983, n. 93 (2), relativo al triennio 1988-1990 (3)
(1/circ).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.
(2) Riportata al n. A/XXXIV.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 4 dicembre 1996, n. 70;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 20 settembre 1996, n.
124/24; Circ. 9 ottobre 1996, n. 38; Circ. 18 novembre 1996, n. 7; Circ.
19 novembre 1996, n. 141/30; Circ. 18 giugno 1997, n. 19536; Circ. 30
luglio 1997, n. 86/33; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960; Circ. 27 agosto
1997, n. 26958; Circ. 6 novembre 1997, n. 117/43; Circ. 24 novembre 1997,
n. 136228; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 19 dicembre 1997, n.
112668; Circ. 30 dicembre 1997, n. 19043;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 febbraio 1999,
n. 17-A/99; Circ. 22 febbraio 1999, n. 17/99; Circ. 3 aprile 2000, n.
18/2000; Circ. 3 aprile 2000, n. 18/A/2000;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n.
20/2002;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ.
10 maggio 1996, n. 183; Circ. 1 agosto 1996, n. 444;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 aprile 1997, n.
1603/S/IPP/2792; Circ. 28 giugno 1997, n. 1603/S/NIG/4481;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 24 gennaio 1996, n.
13; Circ. 11 febbraio 1997, n. 38; Circ. 10 marzo 1999, n. 58; Circ. 3
marzo 2000, n. 5;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione
pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 28
febbraio 1996, n. 960; Circ. 5 aprile 1996, n. 802; Circ. 12 aprile 1996,
n. 26857; Circ. 10 giugno 1996, n. 29196; Circ. 20 novembre 1996, n. 7946;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 23 maggio 1997, n. 37.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988
(registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 73, atti
di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino,
Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione
pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29
aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro
n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione
pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo
Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti
concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che
disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano,
con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche
amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;
Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di
pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante
accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva,
specifiche materie concordate tra le parti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,
recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo
comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale respinte
o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni
sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle
trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità
finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo
intercompartimentale raggiunta in data 29 luglio 1988 fra la delegazione
di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12, e le
confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL e CILDI; accordo
sottoscritto successivamente in data 3 agosto 1988 da CISNAL, CISAL,
CONFEDIR, CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno
aderito successivamente le seguenti confederazioni sindacali non
partecipanti alle trattative: CONFAIL E CONFILL in data 4 agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo
comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del
recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica
delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale
per il triennio 1988-1990, di cui al citato art. 12;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza
sociale;
Emana il seguente decreto:
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1. Campo di applicazione e durata.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo
intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si
applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art.
5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (2), ed al decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (4).
2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1
gennaio 1988-31 dicembre 1990.
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(2) Riportata al n. A/XXXIV.
(4) Riportato al n. A/XLIII.
2. Formazione del personale.
1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far
fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed
al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti
dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme
permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la
qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la
specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari
opportunità.
2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato
tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni
promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore
della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di
ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività
dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei
dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le
federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il
programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla
valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui
profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle
relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.
3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le
regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione
alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare
ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di
più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle
relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti
partecipanti al corso, con le modalità che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla
valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione
alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre
nell'amministrazione;
b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i
dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa
materia.
5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è
tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione,
riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione
lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi
oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi
si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il
trattamento di missione ed il rimborso spese di viaggio.
6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione,
riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento
dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto
titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari
per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo
ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei
singoli comparti (4/a).
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(4/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non
economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca, delle Università e nei
confronti del personale dirigenziale delle Istituzioni ed enti di ricerca,
vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Diritto allo studio.
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue
individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari,
postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali
o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate,
garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno
solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma
1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in
servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività
didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati
professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a
quello necessario per le attività formative programmate
dall'amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto,
salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi
e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della
professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o
da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da
valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di
appartenenza.
6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è
tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in
ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché
agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
personali.
7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari
per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo
ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei
singoli comparti (4/b).
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(4/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL
di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il personale della Sanità, vedi
l'art. 22 del CCNL integrativo di cui all'Acc. 20 settembre 2001; per il
comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
(giurisprudenza)
4. Congedo ordinario.
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti
disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in
trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di
servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi,
fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e
successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di
assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure
si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in
proporzione al servizio da prestare in tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e
previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze
di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in
più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto
per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto
di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel
secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non
riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza
maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini
indicati nei commi 2 e 3.
5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza
per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno
solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale
è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in
relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne
interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie
ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che
l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.
7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per
eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea
documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e
l'indennità di missione per la durata del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è
considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.
9. Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8, D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, le modalità di fruizione del congedo ordinario saranno
definite in sede di contrattazione di comparto, tenendo conto delle
peculiari esigenze organizzative di tale comparto (5).
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(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni
ed autonomie locali, delle Istituzioni ed enti di ricerca, della Sanità e
nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non
economici, delle Università, delle Agenzie autonome, del comparto
Ministero e della Scuola, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
5. Trattamento di missione.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata
superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa
documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in
albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel
limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila
per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete
il rimborso di un solo pasto (5/a).
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta
per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non
è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure,
orarie o giornaliere, intere (5/b).
3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta
continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che
saranno definite nei singoli accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non
inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria
consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati
annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti
intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.
6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e
per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di
delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni
previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in
particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto
potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e
2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione
(5/b).
8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono
anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque
per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le
norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti
nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5/c).
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(5/a) Il D.M. 17 aprile 1991 (Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183) ha elevato
i limiti di spesa a lire 34.300 per un pasto e a lire 68.500 per due
pasti. Il D.M. 10 aprile 1992 (Gazz. Uff. 13 maggio 1992, n. 110) ha
ulteriormente elevato i suddetti importi a lire 37.000 per un pasto e a
lire 73.800 per due pasti. Successivamente, il D.M. 12 marzo 1993 (Gazz.
Uff. 31 maggio 1993, n. 125) ha elevato gli importi a L. 38.700 per un
pasto e a L. 77.200 per due pasti. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il D.M.
10 marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 aprile 1994, n. 80) ha elevato detti importi,
rispettivamente, a lire 40.500 e a lire 80.700. A decorrere dal 1 gennaio
1995 il D.M. 15 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 18 marzo 1995, n. 65) ha elevato
detti importi, rispettivamente, a lire 42.000 e a lire 83.600. A decorrere
dal 1° gennaio 1996 il D.M. 14 marzo 1996 (Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n.
91) ha elevato detti importi, rispettivamente, a lire 43.100 e a lire
85.700.
(5/b) Vedi, anche, l'art. 22, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.
(5/b) Vedi, anche, l'art. 22, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.
(5/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL
di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedi l'art. 37 del
CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
6. Copertura assicurativa.
1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese
dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel
rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno
previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi
aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.
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(giurisprudenza)
7. Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità.
1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile
corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima
mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.
2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è
proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non
competa in misura intera.
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(giurisprudenza)
8. Maggiore rappresentatività.
1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire
dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente
decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica
per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale
delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle
singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo
sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono
prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo
1983, n. 93 (5/d) e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (5/e);
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in
organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli
ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la
costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione,
ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati,
venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi
previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5/d);
c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti
categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate
sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle
amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del
pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985,
n. 444 (5/f).
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(5/d) Riportata al n. A/XXXIV.
(5/e) Riportato al n. A/XLIII.
(5/d) Riportata al n. A/XXXIV.
(5/f) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
9. Aspettative e permessi sindacali.
1. In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti
disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i
limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei
permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in
relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata
ai sensi dell'art. 8.
2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n.
93 (5/d), ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68 (5/e), provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per
quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per
quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la
Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali
provvedono le singole amministrazioni.
3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla
ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il
numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle
amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti
(6).
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(5/d) Riportata al n. A/XXXIV.
(5/e) Riportato al n. A/XLIII.
(6) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII,
ha disposto la cessazione dell'efficacia dell'art. 9 del presente decreto
a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770
del 1994.
10. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli
accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare
agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (5/e), provvederanno a concordare norme
dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in
relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme
faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi
decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.
2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal
presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio
delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.
3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce
causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarità
dell'azione contrattuale.
------------------------
(5/e) Riportato al n. A/XLIII.
11. Assemblee del personale.
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti
disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee
sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della
retribuzione.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o
gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente,
dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa
di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (6/a). L'ordine del
giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale
partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate
all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno
tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili
delle singole unità amministrative.
5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle
assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite
dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea (6/b).
------------------------
(6/a) Riportata al n. A/XXXIV.
(6/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedi l'art. 34 del CCNL
di cui all'Accordo 16 maggio 2001 e, limitatamente al personale non
dirigenziale della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo vedi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.
12. Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio.
1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono
definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni
pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la
funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di indirizzo
in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione
di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e
13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e
dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di
sperimentazioni operate da altri organismi.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i
predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con
i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni
organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni
periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche
territoriali di ufficio.
3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono
comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
------------------------
13. Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le
autonomie territoriali.
1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese
intervenute negli accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo
per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in
relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro
particolare ordinamento.
------------------------
14. Verifiche.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e le organizzazioni sindacali entro il mese di marzo 1990
procedono alla verifica dei risultati cui sono pervenute le singole
amministrazioni pubbliche in ordine alla rilevazione dei carichi
funzionali di cui all'art. 12.
------------------------
15. Produttività.
1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la
struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata
ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare
l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in
termini di servizi resi alla collettività.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,
sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i
seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici
servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica,
tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità
del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di
verifica dei risultati (7).
------------------------
(7) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non
economici, delle Università e del comparto Ministeri, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
16. Parità uomo-donna.
1. In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e
meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del
pubblico impiego (8).
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(8) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Regioni ed autonomie
locali, degli Enti pubblici non economici, delle Università, delle Agenzie
autonome, del comparto Ministeri della Scuola e nei confronti del
personale dirigenziale delle Regioni ed autonomie locali, vedi
rispettivamente gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
17. Area medica.
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 (9), in sede di contrattazione dell'area negoziale
medica si procederà all'interpretazione ed alla integrazione di quanto
contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle
particolarità professionali dei medici e dei veterinari.
------------------------
(9) Riportato al n. A/XLIII.
(giurisprudenza)
18. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche.
1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di
intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici
dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di
tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.
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19. Norma di rinvio.
1. Restano confermate le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (10), non espressamente modificate o
sostituite dal presente decreto.
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(10) Riportato al n. A/XLI.
20. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno
1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli
articoli 2, 5, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo
1986, n. 68 (11), si provvede mediante riduzione di pari importo, per
l'anno medesimo, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 9,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 (12) (legge finanziaria 1988).
2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (11),
complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli
enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità dei
propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio
dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche
attività svolte dai medesimi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
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(11) Riportato al n. A/XLIII.
(12) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(11) Riportato al n. A/XLIII.
21. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato A
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che l'esercizio del
diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e
degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività
ed in coerenza con i principii che hanno ispirato le Confederazioni stesse
nella stipula dell'accordo intercompartimentale, assumono, in allegato
all'accordo stesso, il presente codice di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico
ai sensi della legge n. 93 del 1983.
Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della P.A. ed è
integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire
il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto
possibile i disagi alla collettività, le Confederazioni CGIL - CISL - UIL
ritengono tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo
intercompartimentale.
Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli
accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si
applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle
vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del
lavoro.
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è
riservata, per le materie di cui al comma precedente, alle Confederazioni
nazionali CGIL, CISL, UIL, e per problemi riguardanti i relativi ambiti
territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità e di calamità naturali.
Il primo sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di
lavoro, quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono
superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli
utenti, dei lavoratori e degli impianti.
Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per
quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli scioperi;
- l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi
termini di preavviso;
- le modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti
di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
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Allegato B
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.I.D.A.
La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore nel
contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le parti
agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di garantire, nel
rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza e
l'efficacia dei servizi, prevedendo una disciplina procedurale per ogni
genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto
protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali e
sia impegni della parte pubblica, nonché norme pattizie e clausole di
garanzia.
Pertanto, poiché al momento, la parte pubblica non ha fatto conoscere i
suoi impegni, per cui non è possibile la compilazione di un protocollo per
la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme per i vari comparti
della Pubblica Amministrazione, per ognuno dei quali, occorrerà stilare un
protocollo particolare, si indicano i principii ispiratori cui la C.I.D.A.
farà riferimento nel pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali o
in un protocollo generale che li comprenderà tutti:
1 - Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali e di particolare gravità o calamità naturale tale da
richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini.
2 - La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è
riservata alle strutture nazionali di categoria, d'intesa con la
Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali di
categoria, d'intesa con le strutture regionali o nazionali della
Federazione, per gli scioperi regionali; alle strutture provinciali di
categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della
Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali le
decisioni vanno prese dalle Associazioni sindacali esistenti nell'azienda,
sentite le strutture federali.
3 - Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare le
24 ore. Quelli successivi saranno definiti comparto per comparto. I
preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 15 giorni.
4 - Gli scioperi di durata inferiore alla giornata, interessanti una
singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per
contenere al massimo i disagi dell'utenza.
5 - Nella fase di rottura delle trattative o nel periodo di preavviso, il
Sindacato è disponibile a iniziative di mediazione del Governo o degli
altri organi pubblici.
6 - L'attuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo della sicurezza
dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
7 - L'adozione di tali regole si riferisce al complesso delle azioni
sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali, mentre il Sindacato si riserva la più ampia libertà di
iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali, della democrazia e della pace.
8 - I presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche elaborate
dalle singole categorie, saranno, come detto, informatori del codice di
autoregolamentazione che sarà adottato nei singoli comparti.
Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai
rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti dalla
legge n. 93/83 e non è da intendersi estensibile ad altri settori
(pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattativa.
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Allegato C
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.I.S.N.A.L.
La C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici
essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a
razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che
dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere
ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale;
regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni
indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il
rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.
Con il presente codice di autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L. precisa che
la necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente
all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:
- il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi
ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;
- il funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle strutture
sanitarie e di ricovero private convenzionate;
- le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile,
sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;
- la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
- la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua
potabile;
- il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna,
urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i
relativi servizi ausiliari;
- il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
- la manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione e
distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e
distribuzione di gas per uso domestico;
- l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radio
telefoniche pubbliche;
- i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
- il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle
malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e
le epizoozie.
La C.I.S.N.A.L. si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero
dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto
dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in
base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:
- l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza
della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché, nei casi in cui
le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;
- l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore
a quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda
interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché
della durata e delle modalità dello stesso;
- non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal
lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio
(sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel
posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto
della prestazione;
- non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi
alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle
campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi
i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.
La C.I.S.N.A.L., pur in presenza del codice di autoregolamentazione del
diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti
costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si
impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato
secondo le modalità esposte, tentativi di conciliazione per il
componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.
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Allegato D
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.I.S.A.L.
La C.I.S.A.L.
premesso
che ha partecipato, come agente contrattuale primario, alle trattative sia
a livello tecnico che politico con la delegazione della Pubblica
Amministrazione per la stipula degli accordi sindacali
intercompartimentali previsti dall'art. 12 della Legge Quadro sul Pubblico
Impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per i periodi dal 1985 al 1987 e
dal 1988 al 1990;
preso atto
di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i
rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di
formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero;
si impegna
con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel
settore pubblico impiego regolato dalla Legge n. 93/83 venga esercitato
nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:
1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni
di sciopero per l'intero settore del Pubblico Impiego e riservata alla
Segreteria Generale della C.I.S.A.L.;
2) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni
di sciopero nei comparti è riservata: per gli scioperi nazionali alla
Segreteria Nazionale della Federazione o del Sindacato di comparto.
Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria
Regionale o Provinciale della Federazione o del Sindacato di comparto
d'intesa con la Segreteria Nazionale;
3) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso
di 15 giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data,
l'ora di inizio e la durata dello sciopero;
4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti o
successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
5) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni
elettorali, politiche ed amministrative nazionali e per l'elezione del
Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti
a calamità naturali, e deve, comunque, garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate a livello di
comparto;
6) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella
stessa giornata di lavoro.
La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita,
salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli
impianti e delle strutture;
7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste dalle
singole norme è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi
partecipa;
8) lo sciopero non può avere per il lavoratore altre conseguenze che la
trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva
astensione dal lavoro.
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Allegato E
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
CONF.S.A.L.
La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di autoregolamentazione
dello sciopero - come diritto irrinunciabile sancito dalla Carta
costituzionale inteso quale mezzo per tutelare gli interessi legittimi dei
lavoratori - afferma in linea di principio che al senso di responsabilità
delle organizzazioni dei lavoratori deve corrispondere un atteggiamento
adeguato delle controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale
degli accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio
o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle
finalità di esse.
L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia e limitazione del
diritto di sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di
comportamenti che assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del
Paese.
La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che
sarà adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che,
persistendo l'attuale situazione di mancata attuazione delle norme
costituzionali (artt. 39 e 40 della Costituzione) si è di fronte ad una
regolamentazione giurisprudenziale di fatto e ad una discrezionalità della
pubblica Amministrazione che non possono avere quei caratteri di
obiettività, univocità e di validità generale necessari allo sviluppo
dell'azione sindacale.
Il codice di autoregolamentazione è così articolato:
1) la proclamazione dello sciopero, così come la sospensione e la revoca,
è demandata alle Federazioni Nazionali di categoria, d'intesa con la
Confederazione, se trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai
corrispondenti organismi regionali o provinciali se trattasi di sciopero a
carattere territoriale;
2) la proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di
almeno 15 giorni e sarà notificata alle Amministrazioni ed agli Enti
interessati a comporre la vertenza;
3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in
casi di emergenza, quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;
4) le modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in
volta ed in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti
garantendo, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili
all'utenza nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;
5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva
comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali
canali dell'informazione.
Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni
sindacali collegate alle iniziative di riforma, ai contratti ed alle altre
rivendicazioni. La CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di
iniziativa quando si profili un effettivo pericolo per le istituzioni
democratiche e siano in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali.
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Allegato F
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.O.N.F.E.D.I.R.
La C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva
difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio del diritto di sciopero
attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece,
svolgere una funzione integratrice della legge. L'esigenza del ricorso
alla legge scaturisce, peraltro, direttamente dagli artt. 39 e 40 della
Carta costituzionale, rimasti finora in gran parte disattesi.
La C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il Governo non ha provveduto finora a
regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, né attraverso i
necessari accordi con le OO.SS. né mediante lo strumento legislativo.
Nonostante tali carenze, questa Confederazione ritiene opportuno, da parte
sua, stabilire alcuni principi che siano alla base della
autoregolamentazione.
Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei
lavoratori, vanno disciplinate le forme del suo esercizio, al fine di
limitare gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici
essenziali. A tal fine il Governo dovrà innanzitutto stabilire con
esattezza, di concerto con le OO.SS., il termine di "essenzialità", con
riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale.
È inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano
condivise da tutte le OO.SS. rappresentative delle categorie di un
determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le
linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le
stesse su basi uniformi.
Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del
Governo in materia, le singole Federazioni aderenti alla C.O.N.F.E.D.I.R.
si impegnano di aderire ai seguenti criteri di autoregolamentazione del
diritto di sciopero:
- gli organi competenti saranno preavvisati delle azioni di sciopero con
almeno 15 giorni di anticipo;
- per le varie categorie addette a servizi pubblici definiti "essenziali"
saranno stabiliti i contingenti di lavoratori, per ogni attività
interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di
garantire la continuità dei servizi stessi;
- sarà prevista la sospensione delle azioni di sciopero in casi di
emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali, ed inoltre,
per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (come festività,
ferie estive, ecc.);
- in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato ai fini
politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa
dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come
forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzato, in casi di
particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per
istituzioni democratiche.
La presente riguarda la C.O.N.F.E.D.I.R. nella sua organizzazione,
confederale ed associativa (I, II, III grado).
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Allegato G
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.I.S.A.S.
La C.I.S.A.S. - Confederazione italiana addetta ai servizi - maggiormente
rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di
cui alla legge n. 93/83, consapevole del momento che attraversa la società
e nello stesso tempo della necessità di ribadire l'inviolabilità
dell'esercizio del diritto di sciopero, tenendo conto dei gravi disagi
derivanti per la collettività dalla sospensione dei servizi pubblici
fondamentali ed essenziali, presenta i seguenti criteri, cui la
Confederazione si atterrà nella effettuazione di scioperi che da essa
potranno essere proclamati nel pubblico impiego:
1) La C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale si ritiene libera di
proclamare lo sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un preavviso
non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della legge-quadro
sul pubblico impiego n. 93/83.
2) Lo sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle strutture
confederali della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.
3) Per l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di sciopero
organizzati dalla organizzazione sindacale, perché siano garantiti i
servizi essenziali e quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla
organizzazione ed alla regolamentazione pratica dello sciopero e
costituiscono punto di riferimento per le informazioni intercorrenti tra
le parti e con i lavoratori durante lo svolgimento dello sciopero.
4) La C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica dello
sciopero e ribadisce la propria autonoma determinazione di politica
sindacale.
5) La C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno osservati
dai propri associati e dalle proprie strutture (territoriali e funzionali)
in ogni comparto del pubblico impiego.
6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico impiego
di cui alla legge numero 93/83 provvederà, inoltre, ad individuare ed
elencare i servizi pubblici essenziali da garantire.
7) La C.I.S.A.S. si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le
norme di cui ai punti 1) e 3), per azioni di sciopero avverso il mancato
rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di
comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle OO.SS.
firmatarie del Protocollo d'Intesa 25.7.86.
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Allegato H
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
U.S.P.P.I.
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Articolo 1
La Confederazione Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego
- U.S.P.P.I. - con sede sociale in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15
dello statuto depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, si impegna ad adottare il seguente codice di autore
golamentazione del diritto di sciopero.
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Articolo 2
L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della
Confederazione U.S.P.P.I. sarà determinato esclusivamente da
rivendicazioni di carattere giuridico-normativo-economico e dalle esigenze
di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi
degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni
ambientali di lavoro.
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Articolo 3
L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione inviata
all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo
sciopero, nonché alle autorità interessate, per i conflitti di lavoro che
coinvolgano una o più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro
e la durata della stessa.
Le modalità di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuità
delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati
durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo
svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la
sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente
tutelati.
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Articolo 4
Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di
periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare
turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.),
nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua,
ecc.), la Confederazione Sindacale U.S.P.P.I. si impegna a sospendere e a
non effettuare scioperi da parte degli iscritti.
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Articolo 5
Modalità più specifiche di svolgimento dello sciopero, nonché le procedure
da esperire nei conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli
accordi per i singoli comparti del pubblico impiego.
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Allegato I
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
C.I.L.D.I.
La Confederazione C.I.L.D.I. nella convinzione che l'esercizio del diritto
di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli
utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività e in
coerenza con i principi che hanno ispirato la Confederazione stessa nella
stipula dell'accordo intercompartimentale, assume in allegato all'accordo
stesso, il presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del
diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge
n. 93 del 1983.
Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della pubblica
amministrazione ed è integrato dai codici di autoregolamentazione dei
singoli comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire
il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto
possibile i disagi alla collettività, la Confederazione C.I.L.D.I. ritiene
tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo
intercompartimentale.
Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli
accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma,
rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si
applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali
delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle
vertenze di carattere generale che interessano le generalità del mondo del
lavoro.
La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è
riservata, per le materie di cui al comma precedente, alla Confederazione
nazionale C.I.L.D.I., per problemi riguardanti i relativi ambiti
territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali.
Il primo sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di
lavoro; quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono
superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli
utenti, dei lavoratori e degli impianti.
Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per
quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli scioperi;
- l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi
termini di preavviso;
- le modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti
di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.
Agg. G.U. 12/06/2003