LEGGE 15 novembre 1988, n. 486
Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la
delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un
prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per
il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere
prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della
prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega
all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi
amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale,
stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici
e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette
dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il
relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro
dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
2. Il terzo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
"Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia
necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da
parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono
attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di
accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti
pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e
privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia
tributaria".
3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal
seguente:
"L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni
provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza
democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal
Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso.
L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo'
disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture
e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto
di cui al precedente secondo comma".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,
sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
quarto comma, l'Alto commissario puo' richiedere ai funzionari
responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti
pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito
pubblici e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro
istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o
l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei relativi
organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro
possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini
dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni
dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121,
ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti
sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle
richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario
dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non
costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto
comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti
indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e
servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure
amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e
delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e
sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi
comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario
direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo
e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia
fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne
siano informate le autorita' amministrative competenti per i
provvedimenti conseguenti.
Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo
comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo
formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e
la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario,
il quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di
accertamenti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata di
tipo mafioso.
2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto
esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro
dell'interno. All'Alto commissario e' fatto obbligo di fornire ai
competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli
elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati,
avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui al quarto comma
dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. L'Alto commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita'
giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare,
dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare,
garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica
amministrazione, la incolumita' delle persone esposte a grave
pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la
mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di
polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a
organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure
potranno anche essere adottate per garantire l'incolumita' dei
prossimi congiunti.
4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del
nucleo di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi
di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto
commissario.
Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente
connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981,
n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la
classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e
dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
2. L'Alto commissario puo' accedere ai dati ed alle informazioni
esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto
previsto dalla vigente normativa, puo' accedere alle notizie, alle
informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al
comma 1. Si osservano le modalita' e le procedure stabilite nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti
istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo
in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le
altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita' cui
spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto
commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia
data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli
adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi persona
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario puo'
esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta' di cui
all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
4. L'autorita' giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette
ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere
all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche
in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile,
concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; e'
altresi' trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie
balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria,
qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo
307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato,
che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente
necessario. La documentazione trasmessa e' coperta dal segreto di
ufficio.
5. L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire
all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di
polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta'
di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli
organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e
internati. Tali facolta' non sono delegabili. Di detti colloqui
l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al
terzo comma dell'articolo 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni
debbono essere eseguite puo' autorizzare le intercettazioni di cui
all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a
richiesta dell'Alto commissario.
Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro
dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province
interessate ai problemi da trattare, puo' convocare apposite
conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni
utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre
amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalita'
organizzata di tipo mafioso.
2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonche' i responsabili
delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti
dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso
la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i
titolari di uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti
delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze
viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario puo' comunicare alle
autorita' competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni,
concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di
attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi alla conduzione
di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed
altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della
discrezionalita' ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi
richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca
delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli
menzionati.
Art. 1-octies. - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari,
socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere
mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno
puo' conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche
estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a
dieci, incarichi di studio e ricerca.
2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 3.
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987,
n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, l'indennita' prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' soppressa. A
decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita'
di cui all'articolo 11- bis del predetto decreto-legge n. 387 del
1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre
1987, n. 472.
2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le
amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque
posto alle dipendenze dell'Alto commissario e' attribuito un
trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale
trattamento non puo' in ogni caso superare la misura massima degli
emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o
qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal
personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a
tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di
appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione
in carriera, nonche' della progressione economica.
Art. 4.
1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli
uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze
dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonche' quelle
derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte
all'apposita rubrica denominata "Alto commissario per il
coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" da
istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le
spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle
riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate
l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, e'
tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di
utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza
la distruzione della relazione medesima.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000
milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti
ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500
milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da
attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000
milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le
proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma del
processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1311):
Presentato dal Ministro dell'interno (GAVA) il 16 settembre 1988.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 26 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2a, 4a,
5a e 6a.
Esaminato dalla 1a commissione il 28, 29 e 30 settembre 1988.
Esaminato in aula il 4 ottobre 1988 e approvato il 5 ottobre 1988.
Camera dei deputati (atto n. 3223):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 10 ottobre 1988, con pareri delle commissioni IV, V, VI
e XI.
Esaminato dalla I commissione il 13 e 19 ottobre 1988.
Esaminato in aula il 26 ottobre 1988 e approvato, con
modificazioni, il 27 ottobre 1988.
Senato della Repubblica (atto n. 1311- B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 2 novembre 1988, con parere della commissione 2a.
Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 9 novembre 1988.