GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 269 DEL 16/11/1988





LEGGE 15 novembre 1988, n. 486 
Disposizioni  in  materia  di  coordinamento  della lotta contro la
delinquenza di  tipo  mafioso  a  integrazione  del  decreto-legge  6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
ottobre 1982, n. 726.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  ottobre
1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
  "Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un
prefetto  della  Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per
il  coordinamento  della  lotta  contro   la   delinquenza   mafiosa.
L'incarico  ha  durata  non  superiore  a  un  triennio e puo' essere
prorogato fino ad ulteriori tre anni.
  Con  proprio  decreto,  il  Ministro  dell'interno,  ai  fini della
prevenzione e della  lotta  contro  la  delinquenza  mafiosa,  delega
all'Alto   commissario   poteri   di  coordinamento  tra  gli  organi
amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano  nazionale,
stabilendo  modalita'  e  limiti  per l'esercizio della delega; detta
specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli  uffici
e  servizi  presso  le  prefetture,  degli  uffici posti alle dirette
dipendenze dell'Alto  commissario,  assegnando  a  questi  ultimi  il
relativo  personale,  anche  in deroga alle norme vigenti, sentite le
amministrazioni interessate.
  L'Alto    commissario    trasmette   periodicamente   al   Ministro
dell'interno   relazioni   informative   sull'attivita'   svolta    e
valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
  2.  Il  terzo  comma  del  predetto  articolo  1  e' sostituito dal
seguente:
  "Qualora   sulla   base  di  elementi  comunque  acquisiti  vi  sia
necessita' di verificare se ricorrano pericoli  di  infiltrazione  da
parte  della  delinquenza  di tipo mafioso, all'Alto commissario sono
attribuiti, anche in deroga  alle  disposizioni  vigenti,  poteri  di
accesso  e  di  accertamento  presso  pubbliche amministrazioni, enti
pubblici anche economici, banche,  istituti  di  credito  pubblici  e
privati,  societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa'
che  esercita  la  raccolta   del   risparmio   o   l'intermediazione
finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia
tributaria".
  3.  L'ultimo  comma  del  predetto  articolo  1  e'  sostituito dal
seguente:
  "L'Alto  commissario  e'  destinatario  di  tutte  le comunicazioni
provenienti  dal  Servizio  per  le  informazioni  e   la   sicurezza
democratica  (SISDE)  ai  sensi  dell'articolo 6, ultimo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal
Servizio  per  le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando
riguardino fatti comunque connessi  ad  attivita'  di  tipo  mafioso.
L'Alto  commissario,  d'intesa  con  il  direttore  del  SISDE,  puo'
disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle  strutture
e  dei  mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto
di cui al precedente secondo comma".
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate  o  alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982,  n.  726,
sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1,
quarto  comma,  l'Alto  commissario  puo'  richiedere  ai  funzionari
responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti
pubblici anche economici, delle banche,  degli  istituti  di  credito
pubblici  e  privati,  delle  societa'  fiduciarie  e  di  ogni altro
istituto  o  societa'  che  esercita  la  raccolta  del  risparmio  o
l'intermediazione  finanziaria,  nonche'  ai  presidenti dei relativi
organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in  loro
possesso,   ed   ogni   altra   notizia   ritenuta   utile,  ai  fini
dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1  si  osservano  le disposizioni
dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1› aprile 1981,  n.  121,
ed  e'  comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti
sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
  3.  I  soggetti  indicati  nel  comma  1  che  non ottemperano alle
richieste di dati e informazioni o  forniscono  all'Alto  commissario
dati  e  informazioni  non  veritieri  sono  puniti,  se il fatto non
costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
  4.  Ove  sussistano  le condizioni previste nell'articolo 1, quarto
comma,  l'Alto  commissario  puo'  altresi'  richiedere  ai  soggetti
indicati  nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e
servizi  posti  alle  loro  dipendenze,  verifiche  sulle   procedure
amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e
delle concessioni di  opere  e  servizi,  nonche'  sull'erogazione  e
sull'impiego  di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi
comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche  parziali.
Alle  verifiche  predette  puo'  procedere lo stesso Alto commissario
direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
  5.  Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo
e  dell'articolo  1  emergono  illeciti  amministrativi  in   materia
fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne
siano  informate  le  autorita'  amministrative  competenti   per   i
provvedimenti conseguenti.
 Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo
comma, della legge 24  ottobre  1977,  n.  801,  un  apposito  nucleo
formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e
la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto  commissario,
il  quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di
accertamenti connessi alla lotta  alla  criminalita'  organizzata  di
tipo mafioso.
  2.   Il   personale   predetto   ha   l'obbligo  di  fare  rapporto
esclusivamente all'Alto commissario il quale  riferisce  al  Ministro
dell'interno.  All'Alto  commissario  e'  fatto obbligo di fornire ai
competenti organi  di  polizia  giudiziaria  le  informazioni  e  gli
elementi   di  prova  relativi  a  fatti  configurabili  come  reati,
avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui  al  quarto  comma
dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
  3.  L'Alto  commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita'
giudiziaria  adottare  o,   previa   intesa   con   il   capo   della
polizia-direttore  generale  della pubblica sicurezza, fare adottare,
dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono  ad  assicurare,
garantendone   la   riservatezza   anche   in   atti  della  pubblica
amministrazione,  la  incolumita'  delle  persone  esposte  a   grave
pericolo  per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la
mafia o di dichiarazioni da  esse  rese  nel  corso  di  indagini  di
polizia  o  di  procedimenti  penali,  riguardanti fatti riferibili a
organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso.  Tali  misure
potranno  anche  essere  adottate  per  garantire  l'incolumita'  dei
prossimi congiunti.
  4.  La  dotazione  di  personale,  mezzi e strutture logistiche del
nucleo di cui al comma  1  e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro della difesa ove trattisi
di  personale  proveniente   dal   SISMI,   su   proposta   dell'Alto
commissario.
  Art.  1-quater.  -  1.  Per  le esigenze informative specificamente
connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il  centro
elaborazione  dati  di cui all'articolo 8 della legge 1› aprile 1981,
n.  121,  provvede  a   costituire   un'apposita   sezione   per   la
classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e
dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
  2.  L'Alto  commissario  puo' accedere ai dati ed alle informazioni
esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui
al  comma  1;  il  personale  posto alle sue dipendenze, fermo quanto
previsto dalla vigente normativa, puo' accedere  alle  notizie,  alle
informazioni  ed  ai  dati contenuti nella sezione speciale di cui al
comma 1. Si osservano le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
  Art.   1-quinquies.  -  1.  Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti
istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo
in  cui  la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione
ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n.  575,  e
successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le
altre facolta' attribuite  dalla  stessa  legge  alle  autorita'  cui
spetta   di   promuovere   il  procedimento  di  prevenzione.  L'Alto
commissario dispone che delle proposte  inoltrate  al  tribunale  sia
data  comunicazione alla questura territorialmente competente per gli
adempimenti previsti nel quarto comma  dell'articolo  10-  bis  della
legge   31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
  2.  L'Alto  commissario  ha facolta' di convocare qualsiasi persona
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo  unico  delle
leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
  3.  Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti l'Alto commissario puo'
esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta'  di  cui
all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
  4.  L'autorita'  giudiziaria  competente,  senza ritardo, trasmette
ovvero autorizza gli organi  di  polizia  giudiziaria  a  trasmettere
all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche
in materia di stupefacenti e  di  ogni  altro  atto  ritenuto  utile,
concernenti  fatti  comunque  connessi  a delitti di tipo mafioso; e'
altresi'  trasmessa  all'Alto   commissario   copia   delle   perizie
balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria,
qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui  all'articolo
307  del  codice  di procedura penale, dispone, con decreto motivato,
che la trasmissione  sia  procrastinata  per  il  tempo  strettamente
necessario.  La  documentazione  trasmessa  e' coperta dal segreto di
ufficio.
  5.  L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire
all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di
polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
  6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta'
di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli
organi   competenti  ad  avere  colloqui  personali  con  detenuti  e
internati. Tali facolta'  non  sono  delegabili.  Di  detti  colloqui
l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al
terzo comma dell'articolo 1.
  7.  Il  procuratore  della  Repubblica del luogo dove le operazioni
debbono essere eseguite puo' autorizzare le  intercettazioni  di  cui
all'articolo  16  della  legge  13  settembre  1982,  n. 646, anche a
richiesta dell'Alto commissario.
  Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento
attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro
dell'interno  e  conseguenti  intese  con  i  prefetti delle province
interessate  ai  problemi  da  trattare,  puo'   convocare   apposite
conferenze  interprovinciali,  anche  allo  scopo  di concertare ogni
utile  iniziativa   degli   organi   di   polizia   e   delle   altre
amministrazioni  pubbliche  nel  quadro della lotta alla criminalita'
organizzata di tipo mafioso.
  2.  Alle  conferenze  di  cui  al  comma 1 partecipano le autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma
dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza, nonche' i responsabili
delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare  componenti
dell'ordine  giudiziario  d'intesa con il procuratore generale presso
la corte di  appello  e  possono  essere  chiamati  a  partecipare  i
titolari  di  uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti
delle regioni e degli enti locali.  Dei  risultati  delle  conferenze
viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
  Art.  1-septies.  -  1.  L'Alto  commissario  puo'  comunicare alle
autorita'  competenti  al  rilascio   di   licenze,   autorizzazioni,
concessioni  in  materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di
attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi  alla  conduzione
di  mezzi  ed  al  trasporto  di persone o cose, elementi di fatto ed
altre  indicazioni  utili   alla   valutazione,   nell'ambito   della
discrezionalita'   ammessa  dalla  legge,  dei  requisiti  soggettivi
richiesti per il rilascio, il rinnovo, la  sospensione  o  la  revoca
delle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni  e  degli  altri titoli
menzionati.
  Art.  1-octies.  -  1.  Per  l'analisi  degli  aspetti  finanziari,
socio-economici,  storici  e  culturali  dei  fenomeni  di  carattere
mafioso,  su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno
puo' conferire, con contratto di diritto privato,  ad  esperti  anche
estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in numero non superiore a
dieci, incarichi di studio e ricerca.
  2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
                               Art. 3.
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987,
n. 472, di  conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  21
settembre  1987,  n.  387,  l'indennita' prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' soppressa. A
decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita'
di  cui  all'articolo  11-  bis del predetto decreto-legge n. 387 del
1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge  20  novembre
1987, n. 472.
  2.  Ferma  restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le
amministrazioni di rispettiva  appartenenza,  al  personale  comunque
posto   alle   dipendenze  dell'Alto  commissario  e'  attribuito  un
trattamento economico accessorio  da  determinarsi  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro. Tale
trattamento non puo' in ogni caso superare la  misura  massima  degli
emolumenti  accessori  erogati al personale di corrispondente grado o
qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
  3.  Il  servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal
personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a
tutti   gli   effetti   presso   le   rispettive  amministrazioni  di
appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione
in carriera, nonche' della progressione economica.
                               Art. 4.
  1.  Le  spese  relative  all'organizzazione, al funzionamento degli
uffici e  servizi  e  al  personale  posti  alle  dirette  dipendenze
dell'Alto  commissario  per  il  coordinamento  della lotta contro la
delinquenza di tipo  mafioso,  le  spese  riservate,  nonche'  quelle
derivanti   dall'attuazione   della  presente  legge,  sono  iscritte
all'apposita   rubrica   denominata   "Alto   commissario   per    il
coordinamento  della  lotta  alla  delinquenza  di  tipo  mafioso" da
istituirsi nello stato di previsione del Ministero  dell'interno.  Le
spese  di  cui  sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle
riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate
l'Alto  commissario,  al termine di ciascun esercizio finanziario, e'
tenuto a presentare una relazione sui criteri e  sulle  modalita'  di
utilizzo  dei  relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza
la distruzione della relazione medesima.
  2.  All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000
milioni, si provvede mediante riduzione degli  stanziamenti  iscritti
ai  capitoli  numeri  2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire  500
milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
  3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 15.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni  1989  e  1990,  da
attribuirsi  per  lire  10.000 milioni alle spese di organizzazione e
funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario  e  per  lire  5.000
milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le
proiezioni per  gli  stessi  anni  dell'accantonamento  "Riforma  del
processo  amministrativo"  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale
1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1988.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.
 1.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 15 novembre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GAVA, Ministro dell'interno
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
                          LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1311):
   Presentato  dal Ministro dell'interno (GAVA) il 16 settembre 1988.
   Assegnato  alla  1a  commissione  (Affari costituzionali), in sede
referente, il 26 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2a, 4a,
5a e 6a.
   Esaminato dalla 1a commissione il 28, 29 e 30 settembre 1988.
   Esaminato in aula il 4 ottobre 1988 e approvato il 5 ottobre 1988.
Camera dei deputati (atto n. 3223):
   Assegnato  alla  I  commissione  (Affari  costituzionali), in sede
referente, il 10 ottobre 1988, con pareri delle commissioni IV, V, VI
e XI.
   Esaminato dalla I commissione il 13 e 19 ottobre 1988.
   Esaminato   in   aula   il   26  ottobre  1988  e  approvato,  con
modificazioni, il 27 ottobre 1988.
Senato della Repubblica (atto n. 1311- B):
   Assegnato  alla  1a  commissione  (Affari costituzionali), in sede
deliberante, il 2 novembre 1988, con parere della commissione 2a.
   Esaminato dalla 1a commissione e approvato il 9 novembre 1988.



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