L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le
seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n.
13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n.
5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996,
n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E;
Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno
1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3
aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627;
Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio
1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3
giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n.
DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998,
n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n.
DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo
1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24
agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n.
AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n.
30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
Capo I - Gli organi del Governo
1. Gli organi del Governo - Formula di giuramento.
1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui
controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del
precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la
seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della nazione".
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(giurisprudenza di legittimità)
2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai
fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;
delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i
ministri.
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente
del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere.
3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri:
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici
ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento;
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già
presentati al Parlamento;
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con
decreto del Presidente della Repubblica;
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e
dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta (1/b);
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad
osservarle;
f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento
degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di
persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate,
qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi;
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province
autonome;
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i
progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di
natura politica o militare;
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui
all'articolo 7 della Costituzione;
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione;
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo
parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi
a tale parere;
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (2);
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali;
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela
dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo
parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione
parlamentare per le questioni regionali (2/a);
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare.
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio
dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della
legge 15 gennaio 1994, n. 20 (2/b).
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(1/b) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al
n. LXXXVII. In particolare, il citato art. 8, al comma 5, lett. c), ha disposto
l'abrogazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della presente legge limitatamente
alle parole " gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". Peraltro,
successivamente, con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16
dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lett. c), L. 15 marzo 1997,
n. 59 sopracitata.
(2) Riportato alla voce Corte dei conti.
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (Gazz.
Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p), nella parte in cui prevede
l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti
l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni
e delle Province autonome.
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(giurisprudenza di legittimità)
3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza
dell'amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale,
di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta
del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
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4. Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri.
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le
relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle
deliberazioni.
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione
delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività
normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi
di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai
partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di
verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le
modalità di informazione sui lavori del Consiglio.
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa
intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente
delegato, la questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in
seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore
o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle
leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il
quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno
valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti
indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche
attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo
di cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove
gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne
dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale,
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta
dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione
alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare
l'opportunità di iniziative legislative del Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo
comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla
propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;
b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che
riguardano la politica generale del Governo (3);
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine
a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva
valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione
di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e
provvedimenti (3/a);
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi
intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità
ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi
di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e
verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi
che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi
politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di
sicurezza e di segreto di Stato;
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di
ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri,
eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo
da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega
ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie
e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura
la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso
nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni
assunte dal Governo nelle specifiche materie;
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende
all'attività dei commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni
conferitegli dalla legge.
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(3) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 19 marzo 2004.
(3/a) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche,
l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12, L. 24
novembre 2000, n. 340.
6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni
previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere
coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è
composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del
Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza.
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono
tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del
giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire
singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle
quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti.
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7. Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati
interministeriali.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con
legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad
eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in
relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella
presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche
se ripartiti fra più Ministeri (3/b).
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in
ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero
legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati.
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(3/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre
1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla voce Termini
di prescrizione e decadenza (sospensione di).
8. Vicepresidenti del Consiglio dei ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei
ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente
del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o
impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza
spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al
Vicepresidente più anziano secondo l'età.
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri,
la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo
l'età.
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(giurisprudenza di legittimità)
9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di
reggenza ad interim.
1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri
sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza
portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si
intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli
ad altro ministro.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri,
può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro
l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia
nella Gazzetta Ufficiale.
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10. Sottosegretari di Stato.
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il
Consiglio dei ministri.
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento
nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui
all'articolo 1.
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad
essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei
Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci
Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono
conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più
strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la
delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (3/c).
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la
discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono
essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il
Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza
diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia
loro delegata (3/d).
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei
ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e
servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le
attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.
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(3/c) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz.
Uff. 30 marzo 2001, n. 75) e poi dall'art. 12, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(3/d) Comma così modificato dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz. Uff. 30
marzo 2001, n. 75).
11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o
per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari
del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario
e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo
indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento
dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella
Gazzetta Ufficiale (3/e).
3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il
Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.
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(3/e) Con D.P.R. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 aprile 2004, n. 97) è stato
nominato il commissario straordinario di cui al presente comma.
Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
(giurisprudenza di legittimità)
12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome.
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno
ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai
presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli
affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le
province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le
competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente
delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta,
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità
per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i
presidenti delle regioni e delle province autonome (4).
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(4) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre
1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla voce Termini
di prescrizione e decadenza (Sospensione di).
(giurisprudenza di legittimità)
13. Commissario del Governo.
1. [Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui
all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in
conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate
sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri:
a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate
dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello
regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa,
convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio
dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici
decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle
amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse
impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (4/a);
b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive
competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle
esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica
amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e
promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni
statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della
regione;
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli
organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo
di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati
ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT)
e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di
rilevanza statistica;
d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti
delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382
(5), e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri,
al compimento dei relativi atti sostitutivi;
e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai
rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività delegate
(5/a);
f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla
propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei
programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da
compiere in seno alla Conferenza] (5/b).
2. [Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province
di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del
presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e
relative norme di attuazione] (5/c).
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei
programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto
dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che
dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle
d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945,
n. 545 (6).
4. [Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i
magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro
dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri] (6/a).
5. [Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è
sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge
10 febbraio 1953, n. 62] (6/b).
6. [Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal
Presidente del Consiglio dei ministri] (6/c).
7. [La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi
capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è
incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo
presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento
fuori ruolo per la durata dell'incarico] (6/d).
8. [Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento
economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B] (6/e).
------------------------
(4/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi l'art. 3, sesto
comma, D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, riportato alla voce Regioni.
(5/a) Lettera così modificata dall'art 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al
n. LXXXVII.
(5/b) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(5/c) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6/a) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6/b) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6/c) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6/d) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
(6/e) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art.
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131.
Capo III - Potestà normativa del Governo
14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione
di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno
venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda
i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi
dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle
due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi,
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni (7).
------------------------
(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12
dicembre 2002, n. 273.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Decreti-legge.
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi
dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con
l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di
urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del
Consiglio dei ministri.
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge:
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della
Costituzione;
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la
conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento (7/cost).
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta
Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di
presentazione al Parlamento per la conversione in legge.
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge
di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono
elencate in allegato alla legge.
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della
conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
------------------------
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 227
(Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77
della Costituzione.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze
finanziarie.
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del
Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge
di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal
Governo su delegazione delle Camere.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari (7/a);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla
legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
in base agli accordi sindacali] (7/b).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali (7/c).
------------------------
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata
alla voce Comunità europee.
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art.
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n.
LXXXVII.
Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei
ministri e riordino di talune funzioni
(giurisprudenza di legittimità)
18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei
ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale
per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del
Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del
consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa
del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale] (7/d).
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti
generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero
tra estranei alla pubblica amministrazione. [Il trattamento economico del
segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro del tesoro] (7/e). Il Presidente del
Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il
vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima
procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario
generale e del vicesegretario generale.
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei
capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere
efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale,
il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle
amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori
ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui
all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che
operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa
ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla
promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro
pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto
all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle
sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende
funzionalmente dal Segretario generale (7/f).
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento
estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in
conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato.
5. [Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e,
per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza,
segretario del Consiglio dei ministri] (7/d).
------------------------
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/e) Periodo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/f) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche,
il comma 5-bis dellart. 9 e l'art. 9-bis, dello stesso D.Lgs. n. 303 del 1999,
aggiunti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
19. Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura
il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei
ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un
ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni:
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del
programma di Governo;
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di
Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti
sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi
dell'attività dell'ISTAT;
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed
al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della
politica istituzionale del Governo;
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni
medesime;
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del
Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi
di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni
interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione
amministrativa unità di indirizzo;
g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della
finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche
sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi
dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre
amministrazioni e di organismi pubblici;
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione
dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle
priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui
lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti,
del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei
disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi
con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti
inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del
Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo,
istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;
i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il
Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni
internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;
i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle
sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni
religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento
dei Ministeri (7/g);
l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le
relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;
m) curare il cerimoniale della Presidenza 873 Consiglio dei ministri;
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la
legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente
del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni
competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo
fine;
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della
normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il
compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche
comunitarie;
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini
dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale
e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi
delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri;
r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei
ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello
Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei
ministri fanno capo;
s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato
per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo
collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per
disposizione di legge o di regolamento (7/h);
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con
l'Avvocatura dello Stato;
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;
v) [fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (8), all'articolo 3 della legge
1° marzo 1986, n. 64 (9), nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di
quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26] (7/h);
z) [predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a
livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del
servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della
legge istitutiva del servizio stesso] (7/h);
aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni
del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei
ministri senza portafoglio;
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di
pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati
alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle
amministrazioni competenti;
cc) [sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento
dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26] (7/h).
------------------------
(7/g) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(8) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno.
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc).
20. Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri.
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei
ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia
ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione
e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando
gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
21. Uffici e dipartimenti.
1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di
esperti, incaricati a norma dell'articolo 22] (9/a).
2. [Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una
apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono
stabiliti per legge] (9/b).
3. [Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del
Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti,
comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse,
determinandone competenze e organizzazione omogenea (9/c)] (9/a).
4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il
ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede
altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo
nelle regioni] (9/a).
5. [Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza
portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il ministro competente] (9/a).
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri
sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del
dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga
affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal
segretario generale della Presidenza.
------------------------
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/b) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226. Vedi, anche,
l'art. 1 dello stesso decreto.
(9/c) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato alla voce
Corte dei conti.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
22. Comitato di esperti per il programma di Governo.
[1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal
comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21,
comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri]
(9/d).
------------------------
(9/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
23. Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo.
1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito
nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e
dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui
alle lettere c) e d) dell'articolo 19] (9/a).
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le
disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove
disposizioni di legge o di regolamento.
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative
ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla
codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi
unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei
ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato
della Repubblica.
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a
redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti.
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione
esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che
ne sono oggetto.
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta
l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo
si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di
collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di
armonizzare i testi normativi statali e regionali.
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria
o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello
Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche (9/e).
------------------------
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(9/e) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 19 luglio 1989, n. 366, riportato al n.
XXXIII.
24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la
riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le
fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a
livello centrale e locale;
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione
centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così
istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT;
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento;
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella
raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati;
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni,
di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni
e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla
legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona;
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica
amministrazione;
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di
organizzazione e di risorse finanziarie.
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.
------------------------
25. Vigilanza su enti ed istituzioni.
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni
istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza
del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai
ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di
competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita
al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della
ricerca scientifica.
------------------------
26. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che
sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle
funzioni a questa spettanti.
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3
dell'articolo 21.
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del
Consiglio dei ministri (9/f).
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti
dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e
periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti (9/g).
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite
nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (9/h).
------------------------
(9/f) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce
Impiegati civili dello Stato.
(9/g) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(9/h) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248.
27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una
ragioneria centrale.
[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi
dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello
Stato.
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al
termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono
iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria
centrale dipendente dal Ministero del tesoro.
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così
distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso
(secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con
qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di
coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex cariera esecutiva
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello
funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di
ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di
ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex
carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello
funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello
funzionale).
5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (10), modificato da ultimo con legge 7
agosto 1985, n. 427 (11), viene aumentato di tre posti di primo dirigente con
funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con
funzione di direttore di ragioneria centrale] (11/a).
------------------------
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(11/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
28. Capi dei dipartimenti e degli uffici.
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché
dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di personale di cui
all'articolo 18, comma 2 (11/b).
------------------------
(11/b) Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
29. Consulenti e comitati di consulenza.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche
questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire
a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, anche
economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti
estranei all'amministrazione dello Stato.
3. [Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro]
(11/c).
------------------------
(11/c) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 con la
decorrenza ivi indicata.
Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
30. Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla
presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato,
compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale
scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione] (11/d).
------------------------
(11/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(giurisprudenza di legittimità)
31. Consiglieri ed esperti.
1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui
alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo
ufficio stampa] (11/e).
2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione
di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di
appartenenza] (11/e).
3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli
esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri
senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base
della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del
Consiglio dei ministri] (11/e).
4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti nonché quelli relativi a
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in
posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. [Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia
per le amministrazioni dello Stato] (11/e).
------------------------
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
32. Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (12),
spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo
conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad
essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del
tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo
con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al
comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle
segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare
il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985,
n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
medesimo articolo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di
concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione
di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre
1973, n. 734.
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale
incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei
componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del
tesoro.
------------------------
(12) Riportata al n. XXI.
33. Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto
con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del
personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli
d'istituto dei corpi di provenienza.
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della
destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1
sono considerati disponibili per nuove nomine.
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di
appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo
riassorbimento.
------------------------
34. Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio
dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli
emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a
rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a
proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a
sede dei commissari del Governo nelle regioni.
------------------------
35. Consiglio di amministrazione.
[1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e
composto:
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui
all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché
dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri;
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità
vigenti per il restante personale dello Stato.
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e successive
modificazioni] (13/a).
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
36. Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme
relative ai dipendenti civili dello Stato.
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e
da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento
della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione
stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le
amministrazioni di provenienza.
------------------------
(giurisprudenza di legittimità)
37. Dotazioni organiche.
[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo
quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge.
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche
funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B,
in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari
esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone
particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica.
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni
vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato] (13/b).
------------------------
(13/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con la
decorrenza - per quanto riguarda il comma 2 - ivi indicata.
(giurisprudenza di legittimità)
38. Norme per la copertura dei posti.
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed
equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo
indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei
consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica
di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata
tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto
dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (13), e secondo le modalità
ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati
nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore
generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data
di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al
concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera
direttiva.
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo,
viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della
tabella B disponibili (13/c).
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in
soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale
corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due
anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova
qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di
servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque
essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella
prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le
Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte
(13/cost).
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere
ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei
ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro
membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da
inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commisione individua
gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a
seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi
predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e
di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla
durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di
provenienza.
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei
commi 3 e 4 dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di
inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni sucessivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso
per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate,
distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le
modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso.
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i
posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8
agosto 1985, n. 455 (14).
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei
commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso
periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle
vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni
in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a
dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
ministro del tesoro.
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29
marzo, 1983, n. 93 (15), la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del
personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei
contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 (15). I contingenti
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione
di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B,
allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e
di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse.
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi
dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (16), ed in servizio alla
medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo
previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100
(17), e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate
disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale.
------------------------
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(13/c) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce
Impiegati civili dello Stato.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 dicembre 2001, n. 398
(Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma
4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(17) Riportato al n. D/I.
39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni.
[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo
alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel
ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai
commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì
le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo (17/a).
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il
personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per
la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15
febbraio 1975] (17/b).
------------------------
(17/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce
Impiegati civili dello Stato.
(17/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Capo VI - Norme finali e finanziarie
40. Norme finali.
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo
21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici
cui siano preposti ministri senza portafoglio.
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per
i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si
applicano le disposizioni vigenti.
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n.
1100 (15), e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la
costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla
tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14).
------------------------
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(14) Riportata al n. XXI.
(14) Riportata al n. XXI.
41. Disposizioni finanziarie.
1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo
8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge
al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza
portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso
i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in
lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede,
quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività
di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e,
quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo
amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988.
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il
ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti
capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento
di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
Tabella A (18)
(articoli 30, 31, 32 e 38)
ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | Comandati | Esperti e |
| | In | e fuori |consiglieri|
| | ruolo | ruolo | a tempo |
| | | | parziale |
| +-----------+-----------+-----------+
| | | -+ | |
|Dirigente generale,livello| | | | |
| B e C, e qualifiche| | | | |
| equiparate. . . . . . . .| 34 * | 20 > | 104 |
|Dirigente superiore. . . .| 55 | 30 | | |
|Primo dirigente. . . . . .| 80 | 45 | | |
| | | -+ | |
| | --- | ---- | |
| Totale . . .| 169 | 95 | |
----------
[*] Di cui 4 riservati al personale dirigente dei
commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge.
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art.
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).
Tabella B (18)
(articoli 30, 32, 37 e 38)
ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | Comandati | |
| | In ruolo | e fuori | Incaricati|
| | | ruolo | |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
| | | -+ | |
|Qualifiche ad esaurimento.| 31 | 15 | | |
|9ª qualifica funzionale. .| 61 | 31 | | |
|8ª qualifica funzionale. .| 123 | 62 | | |
|7ª qualifica funzionale. .| 193 | 96 | | |
|6ª qualifica funzionale. .| 282 | 145 > | 30 |
|5ª qualifica funzionale. .| 375 | 187 | | |
|4ª qualifica funzionale. .| 544 | 261 | | |
|3ª qualifica funzionale. .| 113 | 57 | | |
|2ª qualifica funzionale. .| 59 | 30 | | |
| | | -+ | |
| | ----- | ---- | |
| Totale. . .| 1.781 | 884 | |
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art.
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).
Tabella C (18) (19)
(articoli 30, 38 e 39)
ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
NELLE REGIONI
+--------------------------------------+-----------+-----------+
| | | Comandati |
| | In ruolo | e fuori |
| | | ruolo |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Dirigente superiore. . . . . . . . . .| 40 | 8 |
|Primo dirigente. . . . . . . . . . . .| 80 | 16 |
|Qualifiche ad esaurimento. . . . . . .| 16 | 4 |
|9ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 17 | 4 |
|8ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 34 | 6 |
|7ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 31 | 6 |
|6ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 54 | 10 |
|5ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 44 | 10 |
|4ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 70 | 10 |
|3ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 54 | 10 |
|2ª qualifica funzionale. . . . . . . .| 58 | 10 |
| | ----- | ---- |
| Totale . . .| 498 | 94 |
------------------------
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art.
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).
(19) Vedi, anche, la tabella allegata al D.Lgs. 13 settembre 1991, n. 310,
riportato alla voce Trentino-Alto Adige.