GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 214 DEL 12/9/1988





L. 23 agosto 1988, n. 400. 
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 
13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 
5/27319/70/OR; 
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70; 
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, 
n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; 
Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 
1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; 
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 
aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; 
Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 
1998, n. 60; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 
giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. 
DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, 
n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. 
DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 
1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 
agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; 
Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. 
AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 
30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610. 
 





Capo I - Gli organi del Governo 
1. Gli organi del Governo - Formula di giuramento. 
1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei 
ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è da lui 
controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del 
precedente Governo. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le 
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica con la 
seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne 
lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni 
nell'interesse esclusivo della nazione". 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Attribuzioni del Consiglio dei ministri. 
1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale del Governo e, ai 
fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa; 
delibera altresì su ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato dal 
rapporto fiduciario con le Camere. Dirime i conflitti di attribuzione tra i 
ministri. 
2. Il Consiglio dei ministri esprime l'assenso alla iniziativa del Presidente 
del Consiglio dei ministri di porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere. 

3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri: 
a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici 
ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; 
b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già 
presentati al Parlamento; 
c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con 
decreto del Presidente della Repubblica; 
d) gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione e 
dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province 
autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per 
la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta (1/b); 
e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio 
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad 
osservarle; 
f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento 
degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di 
persistente inattività degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, 
qualora tali attività comportino adempimenti da svolgersi entro i termini 
perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi; 
g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei 
confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province 
autonome; 
h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i 
progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di 
natura politica o militare; 
i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui 
all'articolo 7 della Costituzione; 
l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione; 
m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo 
parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi 
a tale parere; 
n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi 
dell'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (2); 
o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali; 
p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela 
dell'unità dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo 
parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti 
amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali (2/a); 
q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del 
Consiglio dei ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare. 
4. L'individuazione degli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio 
dei Ministri è tassativa, anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della 
legge 15 gennaio 1994, n. 20 (2/b). 
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(1/b) Lettera così modificata dall'art. 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al 
n. LXXXVII. In particolare, il citato art. 8, al comma 5, lett. c), ha disposto 
l'abrogazione dell'art. 2, comma 3, lett. d) della presente legge limitatamente 
alle parole " gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa 
delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano". Peraltro, 
successivamente, con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 
dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, lett. c), L. 15 marzo 1997, 
n. 59 sopracitata. 
(2) Riportato alla voce Corte dei conti. 
(2/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 aprile 1989, n. 229 (Gazz. 
Uff. 26 aprile 1989, n. 17 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 2, terzo comma, lettera p), nella parte in cui prevede 
l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri delle determinazioni concernenti 
l'annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle Regioni 
e delle Province autonome. 
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza 
dell'amministrazione statale. 
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, 
di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine 
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del 
Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta 
del ministro competente. 
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle 
competenti Commissioni parlamentari. 
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4. Convocazione, sedute e regolamento interno del Consiglio dei ministri. 
1. Il Consiglio dei ministri è convocato dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, che ne fissa l'ordine del giorno. 
2. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
designato nel decreto di nomina, è il segretario del Consiglio ed esercita le 
relative funzioni; cura la verbalizzazione e la conservazione del registro delle 
deliberazioni. 
3. Il regolamento interno disciplina gli adempimenti necessari per l'iscrizione 
delle proposte di iniziativa legislativa e di quelle relative all'attività 
normativa del Governo all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri; i modi 
di comunicazione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione ai 
partecipanti alle riunioni del Consiglio dei ministri; i modi di 
verbalizzazione, conservazione e conoscenza delle deliberazioni adottate; le 
modalità di informazione sui lavori del Consiglio. 
4. Il regolamento interno del Consiglio dei ministri è emanato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei 
ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
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5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del Governo: 
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in essa 
intervenuto; 
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla lettera a) del comma 3 
dell'articolo 2 e pone, direttamente o a mezzo di un ministro espressamente 
delegato, la questione di fiducia; 
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi per la promulgazione; in 
seguito alla deliberazione del Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la 
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei decreti aventi valore 
o forza di legge, dei regolamenti governativi e degli altri atti indicati dalle 
leggi; 
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il 
quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno 
valore o forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli altri atti 
indicati dalla legge; 
e) presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa e, anche 
attraverso il ministro espressamente delegato, esercita le facoltà del Governo 
di cui all'articolo 72 della Costituzione; 
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e promuove 
gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte 
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al Consiglio dei ministri, e ne 
dà comunicazione alle Camere, sullo stato del contenzioso costituzionale, 
illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei 
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala altresì, anche su proposta 
dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione 
alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare 
l'opportunità di iniziative legislative del Governo. 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 95, primo 
comma, della Costituzione: 
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione 
delle deliberazioni del Consiglio dei ministri nonché quelle connesse alla 
propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo; 
b) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che 
riguardano la politica generale del Governo (3); 
c) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine 
a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri 
nella riunione immediatamente successiva; 
c-bis) può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva 
valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione 
di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra 
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e 
provvedimenti (3/a); 
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi 
intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità 
ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo; 
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e 
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi 
di particolare rilevanza può richiedere al ministro competente relazioni e 
verifiche amministrative; 
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le aziende e gli enti 
pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi 
che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti indirizzi 
politici e amministrativi del Governo; 
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di servizi di 
sicurezza e di segreto di Stato; 
h) può disporre, con proprio decreto, l'istituzione di particolari Comitati di 
ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune 
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su 
problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri, 
eventualmente avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica 
amministrazione; 
i) può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo 
da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed 
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, direttamente o conferendone delega 
ad un ministro: 
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa alle politiche comunitarie 
e assicura la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della pubblica 
amministrazione nell'attuazione delle politiche comunitarie, riferendone 
periodicamente alle Camere; promuove gli adempimenti di competenza governativa 
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee; cura 
la tempestiva comunicazione alle Camere dei procedimenti normativi in corso 
nelle Comunità europee, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni 
assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sovraintende 
all'attività dei commissari del Governo. 
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le altre attribuzioni 
conferitegli dalla legge. 
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(3) Vedi, anche, la Dir.P.C.M. 19 marzo 2004. 
(3/a) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche, 
l'art. 14-quater, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 12, L. 24 
novembre 2000, n. 340. 
 





6. Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri e Comitati interministeriali. 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni 
previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere 
coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è 
composto dai ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri. 
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a singole sedute del 
Consiglio di Gabinetto altri ministri in ragione della loro competenza. 
3. I Comitati di ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono 
tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri l'ordine del 
giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire 
singole questioni al Consiglio dei ministri, perché stabilisca le direttive alle 
quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. 
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7. Delega per il riordinamento dei Comitati di ministri e dei Comitati 
interministeriali. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria intese a 
ridurre e riordinare i Comitati di ministri, compresi quelli non istituiti con 
legge, ed i Comitati interministeriali previsti dalle leggi vigenti, ad 
eccezione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, anche in 
relazione alle norme, agli strumenti ed alle procedure disciplinate nella 
presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; 
b) coordinamento delle attività inerenti a settori omogenei di competenza anche 
se ripartiti fra più Ministeri (3/b). 
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle 
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede 
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia 
espresso entro trenta giorni dalla richiesta. 
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si 
provvede ad adottare norme regolamentari volte a garantire procedure uniformi in 
ordine alla convocazione, alla fissazione dell'ordine del giorno, al numero 
legale, alle decisioni e alle forme di conoscenza delle attività dei Comitati. 
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(3/b) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 
1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla voce Termini 
di prescrizione e decadenza (sospensione di). 
 





8. Vicepresidenti del Consiglio dei ministri. 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può proporre al Consiglio dei 
ministri l'attribuzione ad uno o più ministri delle funzioni di Vicepresidente 
del Consiglio dei ministri. Ricorrendo questa ipotesi, in caso di assenza o 
impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza 
spetta al Vicepresidente o, qualora siano nominati più Vicepresidenti, al 
Vicepresidente più anziano secondo l'età. 
2. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, 
la supplenza di cui al comma 1 spetta, in assenza di diversa disposizione da 
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro più anziano secondo 
l'età. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di 
reggenza ad interim. 
1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali 
svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri 
sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale. 
2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza 
portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si 
intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli 
ad altro ministro. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, 
può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta 
Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 
4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro 
l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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10. Sottosegretari di Stato. 
1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto 
con il ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il 
Consiglio dei ministri. 
2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento 
nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui 
all'articolo 1. 
3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad 
essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei 
Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci 
Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono 
conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più 
strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la 
delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (3/c). 
4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del 
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la 
discussione in conformità alle direttive del ministro e rispondere ad 
interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono 
essere invitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il 
Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri, senza 
diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia 
loro delegata (3/d). 
5. Oltre al sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei 
ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e 
servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le 
attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono 
assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri. 
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(3/c) Comma così modificato prima dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz. 
Uff. 30 marzo 2001, n. 75) e poi dall'art. 12, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come 
modificato dalla relativa legge di conversione. 
(3/d) Comma così modificato dall'art. 1, L. 26 marzo 2001, n. 81 (Gazz. Uff. 30 
marzo 2001, n. 75). 
 





11. Commissari straordinari del Governo. 
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a 
programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o 
per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra 
amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari 
del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario 
e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo 
indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento 
dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella 
Gazzetta Ufficiale (3/e). 
3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il 
Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato. 
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(3/e) Con D.P.R. 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 aprile 2004, n. 97) è stato 
nominato il commissario straordinario di cui al presente comma. 
 





Capo II - Rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
(giurisprudenza di legittimità) 
12. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome. 
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in 
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle 
materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla 
politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia. 
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri almeno 
ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga 
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e 
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede la 
Conferenza, salvo delega al ministro per gli affari regionali o, se tale 
incarico non è attribuito, ad altro ministro. La Conferenza è composta dai 
presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle 
province autonome. Il Presidente del Consiglio dei ministri invita alle riunioni 
della Conferenza i ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del 
giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. 

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per gli 
affari regionali. 
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente 
della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui 
trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di 
provenienza. 
5. La Conferenza viene consultata: 
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le 
regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica 
nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori 
attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo; 
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di 
indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le 
province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali 
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le 
competenze regionali; 
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei ministri 
ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza. 
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il ministro appositamente 
delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le 
questioni regionali sulle attività della Conferenza. 
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le 
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, 
norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla 
eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni 
previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire 
alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che 
operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia 
di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche 
essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità 
per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i 
presidenti delle regioni e delle province autonome (4). 
------------------------ 
(4) Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 
1989 dall'art. 6-ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245, riportato alla voce Termini 
di prescrizione e decadenza (Sospensione di). 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Commissario del Governo. 
1. [Il commissario del Governo, oltre ad esercitare i compiti di cui 
all'articolo 127 della Costituzione e quelli indicati dalle leggi vigenti, in 
conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate 
sulla base degli indirizzi del Consiglio dei ministri: 
a) sovraintende, con la collaborazione dei prefetti, alle funzioni esercitate 
dagli organi amministrativi decentrati dello Stato per assicurare a livello 
regionale l'unità di indirizzo e l'adeguatezza dell'azione amministrativa, 
convocando per il coordinamento, anche su richiesta del Presidente del Consiglio 
dei ministri o di singoli ministri, conferenze tra i responsabili degli uffici 
decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento 
autonomo, aventi sede nella regione. È informato, a tal fine, dalle 
amministrazioni centrali dello Stato sulle direttive e sulle istruzioni da esse 
impartite. Nulla è innovato rispetto alle competenze di cui all'articolo 13 
della legge 1° aprile 1981, n. 121 (4/a); 
b) coordina, d'intesa con il presidente della regione, secondo le rispettive 
competenze, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato con quelle 
esercitate dalla regione, ai fini del buon andamento della pubblica 
amministrazione e del conseguimento degli obiettivi della programmazione e 
promuove tra i rappresentanti regionali e i funzionari delle amministrazioni 
statali decentrate riunioni periodiche che sono presiedute dal presidente della 
regione; 
c) cura la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli 
organi statali e regionali, costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo 
di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; fornisce dati 
ed elementi per la redazione della "Relazione annuale sullo stato della pubblica 
amministrazione"; agisce d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) 
e avvalendosi dei suoi uffici regionali per la raccolta e lo scambio dei dati di 
rilevanza statistica; 
d) segnala al Governo la mancata adozione, da parte delle regioni, degli atti 
delegati per quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382 
(5), e provvede, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, 
al compimento dei relativi atti sostitutivi; 
e) propone al Presidente del Consiglio dei ministri iniziative in ordine ai 
rapporti tra Stato e regione, e l'adozione di direttive per le attività delegate 
(5/a); 
f) riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei ministri sulla 
propria attività, con particolare riguardo all'attuazione coordinata dei 
programmi statali e regionali, anche in funzione delle verifiche periodiche da 
compiere in seno alla Conferenza] (5/b). 
2. [Per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province 
di Trento e Bolzano nonché per la regione Sardegna si applicano le norme del 
presente articolo salva la diversa disciplina prevista dai rispettivi Statuti e 
relative norme di attuazione] (5/c). 
3. Per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta il coordinamento dei 
programmi degli interventi statali e regionali, nel rispetto di quanto previsto 
dagli Statuti speciali, viene disciplinato dalle norme di attuazione, che 
dovranno prevedere apposite forme di intesa. Per la regione autonoma della Valle 
d'Aosta restano ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1945, 
n. 545 (6). 
4. [Il commissario del Governo nella regione è nominato tra i prefetti, i 
magistrati amministrativi, gli avvocati dello Stato e i funzionari dello Stato 
con qualifica non inferiore a dirigente generale, con decreto del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di 
concerto con il ministro per gli affari regionali, e con il ministro 
dell'interno previa deliberazione del Consiglio dei ministri] (6/a). 
5. [Il commissario del Governo, in caso di assenza o di impedimento, è 
sostituito nelle sue funzioni dal funzionario dello Stato designato ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 41, secondo comma, lettera a), della legge 
10 febbraio 1953, n. 62] (6/b). 
6. [Il commissario del Governo nella regione dipende funzionalmente dal 
Presidente del Consiglio dei ministri] (6/c). 
7. [La funzione di commissario del Governo, salvo che per i prefetti nelle sedi 
capoluogo di regione, e fermo restando quanto disposto dal precedente comma 6, è 
incompatibile con qualsiasi altra attività od incarico a carattere continuativo 
presso amministrazioni dello Stato od enti pubblici e comporta il collocamento 
fuori ruolo per la durata dell'incarico] (6/d). 
8. [Al commissario del Governo spetta per la durata dell'incarico un trattamento 
economico non inferiore a quello del dirigente generale di livello B] (6/e). 
------------------------ 
(4/a) Riportata alla voce Sicurezza pubblica. 
(5) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. Vedi l'art. 3, sesto 
comma, D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40, riportato alla voce Regioni. 
(5/a) Lettera così modificata dall'art 8, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al 
n. LXXXVII. 
(5/b) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(5/c) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6/a) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6/b) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6/c) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6/d) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
(6/e) Il presente articolo, ad eccezione del comma 3, è stato abrogato dall'art. 
10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131. 
 





Capo III - Potestà normativa del Governo 
14. Decreti legislativi. 
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della 
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione 
di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di 
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri 
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato 
dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal 
Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno 
venti giorni prima della scadenza. 
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti 
suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più 
atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine 
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente 
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda 
i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi 
dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle 
due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando 
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle 
direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, 
esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere 
espresso entro trenta giorni (7). 
------------------------ 
(7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 
dicembre 2002, n. 273. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
15. Decreti-legge. 
1. I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi 
dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al 
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con 
l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di 
urgenza che ne giustificano l'adozione, nonché dell'avvenuta deliberazione del 
Consiglio dei ministri. 
2. Il Governo non può, mediante decreto-legge: 
a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione; 
b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della 
Costituzione; 
c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la 
conversione in legge con il voto di una delle due Camere; 
d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; 
e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte 
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento (7/cost). 
3. I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro 
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. 
4. Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta 
Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di 
presentazione al Parlamento per la conversione in legge. 
5. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge 
di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono 
elencate in allegato alla legge. 
6. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della 
conversione parziale, purché definitiva, nonché della mancata conversione per 
decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale. 
------------------------ 
(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 227 
(Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, 
secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 
della Costituzione. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
16. Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze 
finanziarie. 
1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del 
Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la 
Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni 
parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in 
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge 
di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal 
Governo su delegazione delle Camere. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
17. Regolamenti. 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati 
regolamenti per disciplinare: 
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti 
comunitari (7/a); 
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti 
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza 
regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi 
forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla 
legge; 
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo 
le disposizioni dettate dalla legge; 
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti 
in base agli accordi sindacali] (7/b). 
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di 
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, 
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le 
norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme 
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di 
competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti 
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da 
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi 
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della 
loro emanazione. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed 
interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono 
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono 
determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del 
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con 
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con 
l'osservanza dei criteri che seguono: 
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i 
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze 
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e 
l'amministrazione; 
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e 
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con 
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo 
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei 
risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la 
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici 
dirigenziali generali (7/c). 
------------------------ 
(7/a) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25, riportata 
alla voce Comunità europee. 
(7/b) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(7/c) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59, riportata al n. 
LXXXVII. 
 





Capo IV - Organizzazione amministrativa della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e riordino di talune funzioni 
(giurisprudenza di legittimità) 
18. Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
1. [Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei 
ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale 
per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del 
Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonché gli uffici del 
consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa 
del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale] (7/d). 
2. Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni 
superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti 
generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero 
tra estranei alla pubblica amministrazione. [Il trattamento economico del 
segretario generale è fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il ministro del tesoro] (7/e). Il Presidente del 
Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, nominare altresì il 
vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima 
procedura può essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario 
generale e del vicesegretario generale. 
3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei 
capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere 
efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, 
il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui 
all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle 
amministrazioni di provenienza. Sono del pari collocati obbligatoriamente fuori 
ruolo nelle amministrazioni di appartenenza, oltre agli esperti di cui 
all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, i vice capi delle strutture che 
operano nelle aree funzionali relative al coordinamento dell'attività normativa 
ed amministrativa del Governo, al coordinamento degli affari economici, alla 
promozione dell'innovazione nel settore pubblico e coordinamento del lavoro 
pubblico, nonché il dirigente generale della polizia di Stato preposto 
all'Ispettorato generale che è adibito alla sicurezza del Presidente e delle 
sedi del Governo e che, per quanto attiene al suo speciale impiego, dipende 
funzionalmente dal Segretario generale (7/f). 
4. La funzione di capo dell'ufficio stampa può essere affidata ad un elemento 
estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico è determinato in 
conformità a quello dei dirigenti generali dello Stato. 
5. [Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, 
per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, 
segretario del Consiglio dei ministri] (7/d). 
------------------------ 
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(7/e) Periodo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(7/f) Periodo aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Vedi, anche, 
il comma 5-bis dellart. 9 e l'art. 9-bis, dello stesso D.Lgs. n. 303 del 1999, 
aggiunti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 
(Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). 
(7/d) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





19. Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura 
il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei 
ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un 
ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, le seguenti funzioni: 
a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del 
programma di Governo; 
b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di 
Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti 
sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi 
dell'attività dell'ISTAT; 
c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed 
al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della 
politica istituzionale del Governo; 
d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni 
medesime; 
e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del 
Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi 
di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale; 
f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni 
interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione 
amministrativa unità di indirizzo; 
g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della 
finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche 
sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi 
dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre 
amministrazioni e di organismi pubblici; 
h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione 
dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle 
priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui 
lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti, 
del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei 
disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi 
con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti 
inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del 
Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, 
istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; 
i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il 
Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le relazioni 
internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; 
i-bis) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle 
sue attribuzioni istituzionali in materia di rapporti con le Confessioni 
religiose, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno di cui 
all'articolo 14, comma 2, lettera d), del decreto legislativo sul riordinamento 
dei Ministeri (7/g); 
l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività per le 
relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; 
m) curare il cerimoniale della Presidenza 873 Consiglio dei ministri; 
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la 
legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente 
del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni 
competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo 
fine; 
o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della 
normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il 
compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche 
comunitarie; 
p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini 
dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale 
e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi 
delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; 
q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo 
dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri; 
r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei 
ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei 
tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello 
Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri fanno capo; 
s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato 
per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo 
collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per 
disposizione di legge o di regolamento (7/h); 
t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con 
l'Avvocatura dello Stato; 
u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; 
v) [fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui 
all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (8), all'articolo 3 della legge 
1° marzo 1986, n. 64 (9), nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di 
quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26] (7/h); 
z) [predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a 
livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del 
servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della 
legge istitutiva del servizio stesso] (7/h); 
aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni 
del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei 
ministri senza portafoglio; 
bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di 
pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati 
alla responsabilità dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle 
amministrazioni competenti; 
cc) [sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento 
dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26] (7/h). 
------------------------ 
(7/g) Lettera aggiunta dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per 
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni 
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc). 
(8) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(9) Riportata alla voce Cassa per il Mezzogiorno. 
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per 
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni 
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc). 
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per 
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni 
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc). 
(7/h) L'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, ha abrogato la lett. s) per 
quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni 
privilegiate ordinarie, nonché le lettere v), z) e cc). 
 





20. Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri. 
1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei 
ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il sottosegretario abbia 
ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri assicura la documentazione 
e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i ministri in Consiglio; coadiuva 
il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, curando 
gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di 
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
21. Uffici e dipartimenti. 
1. [Per gli adempimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 19, il Presidente 
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di 
esperti, incaricati a norma dell'articolo 22] (9/a). 
2. [Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'articolo 19, è istituita una 
apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono 
stabiliti per legge] (9/b). 
3. [Per gli altri adempimenti di cui all'articolo 19, il Presidente del 
Consiglio dei ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, 
comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, 
determinandone competenze e organizzazione omogenea (9/c)] (9/a). 
4. [Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il 
ministro per gli affari regionali e con il ministro dell'interno, provvede 
altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo 
nelle regioni] (9/a). 
5. [Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di ministri senza 
portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri 
d'intesa con il ministro competente] (9/a). 
6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
sia affidato alla responsabilità di un ministro senza portafoglio, il capo del 
dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del ministro interessato. 7. Qualora un dipartimento non venga 
affidato ad un ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal 
segretario generale della Presidenza. 
------------------------ 
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(9/b) Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226. Vedi, anche, 
l'art. 1 dello stesso decreto. 
(9/c) Vedi, anche, l'art. 8, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, riportato alla voce 
Corte dei conti. 
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





22. Comitato di esperti per il programma di Governo. 
[1. Il Segretario generale è assistito per lo svolgimento delle sue funzioni dal 
comitato degli esperti per il programma di Governo, di cui all'articolo 21, 
comma 1, che dipende direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri] 
(9/d). 
------------------------ 
(9/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





23. Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e 
dell'attività normativa del Governo. 
1. [Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente 
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito 
nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e 
dell'attività normativa del Governo. L'Ufficio provvede agli adempimenti di cui 
alle lettere c) e d) dell'articolo 19] (9/a). 
2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e per ciascun regolamento 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala al Presidente del 
Consiglio dei ministri, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le 
disposizioni abrogate o direttamente modificate per effetto delle nuove 
disposizioni di legge o di regolamento. 
3. L'Ufficio indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei 
ministri e ai ministri interessati incongruenze e antinomie normative relative 
ai diversi settori legislativi; segnala la necessità di procedere alla 
codificazione della disciplina di intere materie o alla redazione di testi 
unici. Tali rapporti vengono inviati a cura della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, alla Presidenza della Camera dei deputati e alla Presidenza del Senato 
della Repubblica. 
4. In relazione a testi normativi di particolare rilevanza l'Ufficio provvede a 
redigere il testo coordinato della legge e del regolamento vigenti. 
5. Le indicazioni fornite e i testi redatti dall'Ufficio hanno funzione 
esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore degli atti normativi che 
ne sono oggetto. 
6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 regolamenta 
l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio prevedendo la possibilità che questo 
si avvalga di altri organi della pubblica amministrazione e promuova forme di 
collaborazione con gli uffici delle presidenze delle giunte regionali al fine di 
armonizzare i testi normativi statali e regionali. 
7. All'Ufficio è preposto un magistrato delle giurisdizioni superiori, ordinaria 
o amministrativa, ovvero un dirigente generale dello Stato o un avvocato dello 
Stato o un professore universitario di ruolo di discipline giuridiche (9/e). 
------------------------ 
(9/a) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(9/e) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 19 luglio 1989, n. 366, riportato al n. 
XXXIII. 
 





24. Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica. 
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la 
riforma degli enti e degli organismi pubblici di informazione statistica in base 
ai seguenti principi e criteri direttivi: 
a) che sia attuato il sistematico collegamento e l'interconnessione di tutte le 
fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a 
livello centrale e locale; 
b) che sia istituito un ufficio di statistica presso ogni amministrazione 
centrale dello Stato, incluse le aziende autonome, e che gli uffici così 
istituiti siano posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT; 
c) che siano attribuiti all'ISTAT i compiti di indirizzo e coordinamento; 
d) che sia garantito il principio dell'imparzialità e della completezza nella 
raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei dati; 
e) che sia garantito l'accesso diretto da parte del Parlamento, delle regioni, 
di enti pubblici, di organi dello Stato, di persone giuridiche, di associazioni 
e singoli cittadini ai dati elaborati con i limiti espressamente previsti dalla 
legge e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona; 
f) che sia informato annualmente il Parlamento sull'attività dell'ISTAT, sulla 
raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici da parte della pubblica 
amministrazione; 
g) che sia garantita l'autonomia dell'ISTAT in materia di strutture, di 
organizzazione e di risorse finanziarie. 
2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle 
Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia. Il Governo procede 
comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia 
espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. 
------------------------ 
 





25. Vigilanza su enti ed istituzioni. 
1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le cui funzioni 
istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, e che siano attribuite alla Presidenza 
del Consiglio medesima da leggi, regolamenti o statuti, sono trasferite ai 
ministri che saranno individuati, in relazione agli specifici settori di 
competenza, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
2. La funzione di vigilanza sul Consiglio nazionale delle ricerche è attribuita 
al ministro competente a presentare al Parlamento la relazione sullo stato della 
ricerca scientifica. 
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26. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri è istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che 
sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della 
proprietà letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle 
funzioni a questa spettanti. 
2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformità al comma 3 
dell'articolo 21. 
3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del 
Consiglio dei ministri (9/f). 
3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti 
dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative 
attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e 
periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità 
dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti (9/g). 

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite 
nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (9/h). 
------------------------ 
(9/f) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce 
Impiegati civili dello Stato. 
(9/g) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248. 
(9/h) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 18 agosto 2000, n. 248. 
 





27. Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e istituzione di una 
ragioneria centrale. 
[1. Le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi 
dipendenti sono iscritte in apposito stato di previsione del bilancio dello 
Stato. 
2. Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il 31 maggio successivo al 
termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le spese riservate sono 
iscritte in apposito capitolo e non sono soggette a rendicontazione. 
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una ragioneria 
centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 
4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale di cui al comma 3, la 
dotazione organica dei ruoli centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria 
generale dello Stato - viene aumentata di complessive 35 unità, così 
distribuite: 3 della ex carriera ausiliaria, di cui 2 con qualifica di commesso 
(secondo livello funzionale) e 1 con qualifica di commesso capo (terzo livello 
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10 con 
qualifica di coadiutore (quarto livello funzionale) e 1 con qualifica di 
coadiutore superiore (quinto livello funzionale); 3 della ex cariera esecutiva 
tecnica dei meccanografi con qualifica di operatore tecnico (quarto livello 
funzionale); 8 della ex carriera di concetto, di cui 7 con qualifica di 
ragioniere e segretario (sesto livello funzionale) e 1 con qualifica di 
ragioniere capo e segretario capo (settimo livello funzionale); 10 della ex 
carriera direttiva, di cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello 
funzionale) e 3 con qualifica di direttore aggiunto di divisione (ottavo livello 
funzionale). 
5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (10), modificato da ultimo con legge 7 
agosto 1985, n. 427 (11), viene aumentato di tre posti di primo dirigente con 
funzione di direttore di divisione e di un posto di dirigente superiore con 
funzione di direttore di ragioneria centrale] (11/a). 
------------------------ 
(10) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(11) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(11/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





28. Capi dei dipartimenti e degli uffici. 
1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonché 
dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri tra le categorie di personale di cui 
all'articolo 18, comma 2 (11/b). 
------------------------ 
(11/b) Articolo così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





29. Consulenti e comitati di consulenza. 
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può avvalersi di consulenti e 
costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche 
questioni. 
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire 
a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri 
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici, anche 
economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti 
estranei all'amministrazione dello Stato. 
3. [Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro] 
(11/c). 
------------------------ 
(11/c) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 con la 
decorrenza ivi indicata. 
 





Capo V - Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri 
30. Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
[1. Per l'espletamento dei suoi compiti, la Presidenza del Consiglio dei 
ministri si avvale, nei limiti numerici di cui alle tabelle allegate alla 
presente legge, di personale dei propri ruoli, di personale dello Stato, 
compreso quello dei due rami del Parlamento, di personale di altre 
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici, di personale 
scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione] (11/d). 
------------------------ 
(11/d) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
31. Consiglieri ed esperti. 
1. [Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui 
alla allegata tabella A. In tale organico non è compreso il posto di capo 
ufficio stampa] (11/e). 
2. [I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione 
di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo 
parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di 
appartenenza] (11/e). 
3. [L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli 
esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai ministri 
senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella A e sulla base 
della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del 
Consiglio dei ministri] (11/e). 
4. I decreti di conferimento di incarico ad eperti nonché quelli relativi a 
dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio 
dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in 
posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi 
dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto. 
5. [Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia 
per le amministrazioni dello Stato] (11/e). 
------------------------ 
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
(11/e) Comma abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





32. Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
1. L'indennità di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (12), 
spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei 
ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo 
conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad 
essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del 
tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo 
con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al 
comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei Gabinetti e delle 
segreterie particolari dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di 
Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non può comunque superare 
il limite massimo previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, 
n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del 
medesimo articolo. 
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto, di 
concerto con il ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei ministri cui si applicano i criteri di attribuzione 
di ore di lavoro straordinario di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 
1973, n. 734. 
4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale 
incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei 
componenti del comitato di cui all'articolo 21, comma 1, è determinato con 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro del 
tesoro. 
------------------------ 
(12) Riportata al n. XXI. 
 





33. Personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto 
con i ministri dell'interno e del tesoro, viene fissato il contingente del 
personale appartenente ai corpi di polizia assegnato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri per l'assolvimento di compiti connessi a quelli 
d'istituto dei corpi di provenienza. 
2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza resisi vacanti a seguito della 
destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dal comma 1 
sono considerati disponibili per nuove nomine. 
3. La restituzione del personale di cui al presente articolo al corpo di 
appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo successivo 
riassorbimento. 
------------------------ 
 





34. Oneri relativi al personale a disposizione della Presidenza del Consiglio 
dei ministri ed agli uffici dei commissari del Governo nelle regioni. 
1. Le amministrazioni e gli enti di appartenenza continuano a corrispondere gli 
emolumenti al proprio personale posto a disposizione della Presidenza del 
Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a 
rimborsare i relativi oneri nei riguardi delle amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali e assume a 
proprio carico le spese relative alla dotazione degli immobili da destinare a 
sede dei commissari del Governo nelle regioni. 
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35. Consiglio di amministrazione. 
[1. È costituito un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, segretario del Consiglio dei ministri, e 
composto: 
a) dal segretario generale, dai capi dei dipartimenti e degli uffici di cui 
all'articolo 21, anche se dipendenti da un ministro senza portafoglio, nonché 
dal capo dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri; 
b) dai rappresentanti del personale eletti nel numero e secondo le modalità 
vigenti per il restante personale dello Stato. 
2. Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni degli articoli 146 e 147 del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (13), e successive 
modificazioni] (13/a). 
------------------------ 
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(13/a) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





36. Stato giuridico del personale amministrativo della Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, al personale 
amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano le norme 
relative ai dipendenti civili dello Stato. 
2. Al predetto personale, proveniente da amministrazioni pubbliche non statali e 
da enti pubblici anche economici, è data facoltà di optare per il mantenimento 
della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione 
generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione 
stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso le 
amministrazioni di provenienza. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
37. Dotazioni organiche. 
[1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali del personale non 
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è determinata secondo 
quanto previsto dalla tabella B allegata alla presente legge. 
2. Oltre al personale appartenente al ruolo organico delle qualifiche 
funzionali, possono essere chiamati, nei limiti di cui alla predetta tabella B, 
in posizione di comando o fuori ruolo dipendenti dello Stato o di altre 
amministrazioni pubbliche e di enti pubblici anche economici. Per particolari 
esigenze tecniche e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 
possono essere conferiti, nei limiti di cui alla tabella B, incarichi a persone 
particolarmente esperte anche estranee all'amministrazione pubblica. 
3. Le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri sono disciplinati secondo le disposizioni 
vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato] (13/b). 
------------------------ 
(13/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, con la 
decorrenza - per quanto riguarda il comma 2 - ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
38. Norme per la copertura dei posti. 
1. Il personale con qualifica di dirigente generale, livello B e C, ed 
equiparata, di dirigente superiore e di primo dirigente, in servizio presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri alla data di entrata in vigore della 
presente legge, è inquadrato a domanda, nei limiti della metà dei posti in ruolo 
indicati nella tabella A, nelle qualifiche corrispondenti del ruolo dei 
consiglieri della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accesso alla qualifica 
di primo dirigente, nel limite del 25 per cento dei posti di cui all'allegata 
tabella A, avviene mediante il concorso speciale per esami previsto 
dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 (13), e secondo le modalità 
ivi stabilite, al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati in servizio 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso di laurea inquadrati 
nelle qualifiche settima e superiori, nonché quelli con qualifica di ispettore 
generale e di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, purché alla data 
di entrata in vigore della presente legge gli aventi titolo a partecipare al 
concorso abbiano maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera 
direttiva. 
3. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque 
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o fuori ruolo, 
viene inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in 
ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti dei posti della 
tabella B disponibili (13/c). 
4. Il personale di cui al comma 3 può chiedere di essere inquadrato, anche in 
soprannumero e previo superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale 
della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale 
corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due 
anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla nuova 
qualifica ovvero, ad esclusione della carriera direttiva, di un'anzianità di 
servizio effettivo non inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potrà comunque 
essere attribuito al personale che, per effetto di norme analoghe a quella 
prevista nel presente comma, abbia comunque fruito, anche presso le 
Amministrazioni di appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a 
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione delle mansioni svolte 
(13/cost). 
5. Le domande di cui ai commi 1, 3 e 4 debbono essere presentate entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
6. Alle operazioni di inquadramento di cui ai commi 1 e 3, che debbono essere 
ultimate entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, provvede una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei 
ministri e presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri o, per sua delega, da un magistrato amministrativo con qualifica di 
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o equiparata e composta da quattro 
membri effettivi e quattro supplenti di qualifica non inferiore al personale da 
inquadrare o docenti universitari di diritto pubblico. Tale commisione individua 
gli aventi diritto all'inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a 
seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi 
predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e 
di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla 
durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri nonché all'anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di 
provenienza. 
7. Al personale di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni previste nei 
commi 3 e 4 dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14). 
8. I posti delle qualifiche funzionali rimasti disponibili dopo le operazioni di 
inquadramento, e quelli che tali si renderanno nei cinque anni sucessivi alla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti mediante concorso 
per titoli ed esame-colloquio riservato al personale comunque in servizio presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 14, commi secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate, 
distintamente per le categorie interessate, le materie dell'esame-colloquio e le 
modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso. 
9. Ai fini di quanto previsto dai commi 3, 6 e 8 si considerano indisponibili i 
posti da conferire mediante i concorsi di cui all'articolo 6 della legge 8 
agosto 1985, n. 455 (14). 
10. Il personale che abbia presentato domanda di inquadramento ai sensi dei 
commi 1, 3 e 4 continua a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio 
dei ministri anche nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della 
presente legge e la conclusione del procedimento di inquadramento. Nello stesso 
periodo resta fermo per tale personale quanto previsto dall'articolo 8 della 
legge 8 agosto 1985, n. 455 (14). 
11. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di far fronte alle 
vacanze eventualmente esistenti nei posti in ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, potrà essere chiamato personale di altre amministrazioni 
in posizione di comando o fuori ruolo anche in eccedenza ai limiti relativi a 
dette posizioni previsti dalle allegate tabelle, nel numero massimo stabilito 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il 
ministro del tesoro. 
12. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 27 della legge 29 
marzo, 1983, n. 93 (15), la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del 
personale dirigente e di quello delle qualifiche ad esaurimento e funzionali in 
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, nei limiti dei 
contingenti numerici di cui ai quadri A, B e C della tabella allegata al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536 (15). I contingenti 
numerici di cui ai quadri B e C della predetta tabella si aggiungono in ragione 
di due terzi alle posizioni di ruolo organico di cui alle tabelle A e B, 
allegate alla presente legge, e del restante terzo alle posizioni di comando e 
di fuori ruolo di cui alle tabelle stesse. 
13. Il personale assunto entro la data del 31 agosto 1987, ai sensi 
dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (16), ed in servizio alla 
medesima data, è collocato a domanda nelle categorie del personale non di ruolo 
previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 
(17), e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate 
disposizioni per l'inquadramento in ruolo del predetto personale. 
------------------------ 
(13) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(13/c) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce 
Impiegati civili dello Stato. 
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-11 dicembre 2001, n. 398 
(Gazz. Uff. 19 dicembre 2001, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 
4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 
(14) Riportata al n. XXI. 
(14) Riportata al n. XXI. 
(14) Riportata al n. XXI. 
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(16) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(17) Riportato al n. D/I. 
 





39. Personale amministrativo dei commissariati del Governo nelle regioni. 
[1. Il personale amministrativo in servizio presso i commissariati del Governo 
alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, a domanda, nel 
ruolo di cui all'allegata tabella C secondo i criteri e le modalità previsti dai 
commi 1, 3, 6 e 7 dell'articolo 38. Al predetto personale si applicano altresì 
le disposizioni di cui ai commi 8, 10 e 11 del medesimo articolo (17/a). 
2. Con provvedimenti appositi saranno dettate le necessarie disposizioni per il 
personale in servizio presso i commissariati del Governo nelle regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
3. Restano ferme le disposizioni relative al ruolo speciale ad esaurimento per 
la regione Friuli-Venezia Giulia di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 29 dicembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 15 
febbraio 1975] (17/b). 
------------------------ 
(17/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 2 ottobre 1997, n. 334, riportata alla voce 
Impiegati civili dello Stato. 
(17/b) Articolo abrogato dall'art. 12, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. 
 





Capo VI - Norme finali e finanziarie 
40. Norme finali. 
1. Fino a quando non saranno emanati i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 
21, restano ferme le disposizioni vigenti relative alla organizzazione di uffici 
cui siano preposti ministri senza portafoglio. 
2. Per la segreteria particolare del Presidente del Consiglio dei ministri, per 
i Gabinetti e le segreterie particolari del Vicepresidente del Consiglio dei 
ministri e dei ministri senza portafoglio, nonché per la segreteria particolare 
del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si 
applicano le disposizioni vigenti. 
3. Sono abrogate le norme contenute nel regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 
1100 (15), e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la 
costituzione e la disciplina del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 
4. Sono soppressi i profili professionali e la distinzione in ruoli di cui alla 
tabella allegata alla legge 8 agosto 1985, n. 455 (14). 
5. Si considerano indisponibili i posti da conferire mediante i concorsi di cui 
all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 455 (14). 
------------------------ 
(15) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato. 
(14) Riportata al n. XXI. 
(14) Riportata al n. XXI. 
 





41. Disposizioni finanziarie. 
1. L'onere derivante dalla attuazione della presente legge nonché dell'articolo 
8, L. 8 agosto 1985, n. 455, ivi compresa l'applicazione di quest'ultima legge 
al personale comunque in servizio presso gli uffici dei ministri senza 
portafoglio, presso il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e presso 
i commissari del Governo, è valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed in 
lire 35.050 milioni per gli anni 1989 e 1990. Alla spesa relativa si provvede, 
quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1988 ed a lire 34.750 milioni per 
ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Disciplina dell'attività 
di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e, 
quanto a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo 
delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Riforma del processo 
amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al predetto 
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988. 
2. Contestualmente agli inquadramenti del personale delle amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel ruolo di cui alle allegate tabelle, il 
ministro del tesoro è autorizzato a stornare con propri decreti dai competenti 
capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni di provenienza ai 
pertinenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri gli importi relativi agli stipendi ed altri assegni fissi in godimento 
di ciascun dipendente interessato dall'inquadramento. 
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
------------------------ 
 







                                                  Tabella A (18)
                                      (articoli 30, 31, 32 e 38)

                 ORGANICO DEI CONSIGLIERI DELLA
             PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                          |           | Comandati | Esperti e |
|                          |    In     |  e  fuori |consiglieri|
|                          |   ruolo   |   ruolo   |  a tempo  |
|                          |           |           |  parziale |
|                          +-----------+-----------+-----------+
|                          |           |       -+  |           |
|Dirigente generale,livello|           |        |  |           |
| B  e   C,  e   qualifiche|           |        |  |           |
| equiparate. . . . . . . .|    34 *   |     20  > |    104    |
|Dirigente superiore. . . .|    55     |     30 |  |           |
|Primo dirigente. . . . . .|    80     |     45 |  |           |
|                          |           |       -+  |           |
|                          |   ---     |    ----   |           |
|              Totale . . .|   169     |     95    |           |

----------
  [*] Di   cui  4  riservati   al    personale   dirigente   dei
commissariati  di  Governo in servizio  alla data  di entrata in
vigore della presente legge.
------------------------ 
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30 
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio 
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). 
 







                                                  Tabella B (18)
                                      (articoli 30, 32, 37 e 38)

  ORGANICO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA PRESIDENZA DEL
                     CONSIGLIO DEI MINISTRI
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                          |           | Comandati |           |
|                          | In ruolo  |  e fuori  | Incaricati|
|                          |           |   ruolo   |           |
+--------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                          |           |       -+  |           |
|Qualifiche ad esaurimento.|     31    |     15 |  |           |
|9ª qualifica funzionale. .|     61    |     31 |  |           |
|8ª qualifica funzionale. .|    123    |     62 |  |           |
|7ª qualifica funzionale. .|    193    |     96 |  |           |
|6ª qualifica funzionale. .|    282    |    145  > |     30    |
|5ª qualifica funzionale. .|    375    |    187 |  |           |
|4ª qualifica funzionale. .|    544    |    261 |  |           |
|3ª qualifica funzionale. .|    113    |     57 |  |           |
|2ª qualifica funzionale. .|     59    |     30 |  |           |
|                          |           |       -+  |           |
|                          |  -----    |    ----   |           |
|               Totale. . .|  1.781    |    884    |           |
------------------------ 
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30 
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio 
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). 
 







                                             Tabella C (18) (19)
                                          (articoli 30, 38 e 39)

      ORGANICO DEL PERSONALE DEI COMMISSARIATI DEL GOVERNO
                         NELLE REGIONI
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|                                      |           | Comandati |
|                                      |  In ruolo |  e  fuori |
|                                      |           |   ruolo   |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|Dirigente superiore. . . . . . . . . .|     40    |      8    |
|Primo dirigente. . . . . . . . . . . .|     80    |     16    |
|Qualifiche ad esaurimento. . . . . . .|     16    |      4    |
|9ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     17    |      4    |
|8ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     34    |      6    |
|7ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     31    |      6    |
|6ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     54    |     10    |
|5ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     44    |     10    |
|4ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     70    |     10    |
|3ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     54    |     10    |
|2ª qualifica funzionale. . . . . . . .|     58    |     10    |
|                                      |   -----   |    ----   |
|                          Totale . . .|    498    |     94    |
------------------------ 
(18) Per l'incremento delle dotazioni organiche vedi, anche, il D.P.C.M. 30 
novembre 1995, riportato al n. LXXXII. Vedi, inoltre, l'art. 7, D.P.R. 3 luglio 
1997, n. 520 e l'art. 9-bis, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 
3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). 
(19) Vedi, anche, la tabella allegata al D.Lgs. 13 settembre 1991, n. 310, 
riportato alla voce Trentino-Alto Adige. 
 




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