GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 229 DEL 29/9/1988






D.P.C.M. 29 giugno 1988. Agg. G.U. 26/10/2005
Regolamento per l'assegnazione e l'uso di uniformi
per il personale civile dello Stato. 

 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 settembre 1988, n. 229. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. Con 
D.M. 23 febbraio 1989 (Gazz. Uff. 3 marzo 1989, n. 52) sono state determinate le 
caratteristiche tecniche e il colore del vestiario uniforme assegnabile al 
personale adibito al servizio civile in attività presso le amministrazioni dello 
Stato. 
 





IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Visto l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato; 
Visto il decreto 28 maggio 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 1955, concernente 
disposizioni sulle caratteristiche ed uso delle uniformi per il personale 
subalterno delle amministrazioni dello Stato; 
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1973 e 
28 maggio 1975; 
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha inquadrato il personale statale in 
qualifiche e profili professionali; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1985 che 
- in via sperimentale - ha aggiornato ed integrato le disposizioni relative alle 
uniformi invernali ed estive del personale ausiliario statale in servizio presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione della materia 
per un opportuno adeguamento dei capi di vestiario alle nuove esigenze di 
servizio; 
Decreta: 
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1. L'assegnazione di vestiario uniforme al personale in attività presso le 
amministrazioni dello Stato è connessa all'effettivo espletamento delle mansioni 
specificate nel successivo art. 2. 
Il personale al quale viene assegnato il vestiario di cui al presente decreto, è 
tenuto ad indossarlo esclusivamente durante l'orario di servizio e ad averne 
cura nella conservazione al termine del servizio stesso. 
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2. Il personale che usufruisce della fornitura di vestiario uniforme, a spese 
dello Stato e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è quello che 
disimpegna, in via permanente ed esclusiva, le seguenti mansioni: 
1) addetti alle anticamere, portieri, commessi doganali, assistenti e custodi 
idraulici, custodi di monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte in genere 
di proprietà dello Stato, custodi di biblioteche pubbliche governative, bidelli 
degli istituti di istruzione secondaria governativi; 
2) addetti al servizio di motociclista e di ciclista; 
3) addetti alla guida delle autovetture di proprietà dello Stato assegnate alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, 
alle altre autorità cui tale uso è consentito; 
4) valletti in servizio alle udienze del Consiglio di Stato, della Corte dei 
conti e dei tribunali amministrativi regionali; 
5) addetti a servizi manuali o tecnici particolari per l'esecuzione dei quali è 
necessario indossare apposito vestiario da lavoro che di volta in volta verrà 
determinato, unitamente ai relativi termini di rinnovo, con apposito decreto del 
Ministro del tesoro. 
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3. I capi di vestiario previsti per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2 
sono i seguenti: 
Dotazione invernale: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, quattro camicie, 
quattro cravatte, quattro paia di calzini, un paio di scarpe (berretto, guanti e 
cappotto assegnabili solo ai portieri ed al personale che disimpegna servizio 
esterno). 
Dotazione estiva: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, quattro camicie, 
quattro cravatte, quattro paia di calzini ed un paio di scarpe. 
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4. Al personale addetto al servizio di anticamera dei Ministri, in luogo della 
vestizione di cui all'art. 3, è assegnabile, sia nella foggia estiva che 
invernale: 
un frac con due paia di pantaloni, quattro camicie, quattro paia di calzini, 
quattro cravatte o papillon ed un paio di scarpe. 
Al personale addetto al servizio di anticamera dei Sottosegretari di Stato, del 
primo presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di 
Stato, del presidente della Corte dei conti, dell'Avvocato generale dello Stato, 
dei primi presidenti di corte d'appello, dei presidenti delle altre magistrature 
equiparate, dei procuratori generali della Repubblica presso le magistrature 
predette, dei prefetti e dei direttori generali, in luogo della vestizione di 
cui all'art. 3, è assegnabile: 
Dotazione invernale: 
una uniforme speciale: giacca doppio petto con distintivo applicato sul bordo 
del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di 
pantaloni, quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini ed un paio 
di scarpe. 
Dotazione estiva: 
una uniforme speciale composta da: giacca ad un petto, con distintivo applicato 
sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due 
paia di pantaloni, camicie, cravatte, calzini e scarpe nelle quantità previste 
alla dotazione invernale del presente articolo. 
Al personale addetto al servizio di anticamera del Ministro degli affari esteri 
e del Ministro dell'interno è assegnabile - in luogo della vestizione di cui 
all'art. 3 - una livrea composta di marsina (sia nella foggia estiva che 
invernale) quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini e un paio 
di scarpe. 
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5. Ai commessi doganali, ai custodi dei monumenti, gallerie ed opere d'arte che 
esplichino servizio esterno, è assegnabile un berretto estivo. 
Al personale che disimpegna servizi di fatica, oppure di operatore 
meccanografico, di ciclostile e di macchine similari per ufficio è assegnabile 
un camiciotto in tela o camice di stoffa. 
Al personale che disimpegna il servizio di camminatore sono assegnabili anche 
l'impermeabile e i guanti. 
Ai portieri in servizio al Ministero degli affari esteri, è assegnabile un 
soprabitone (palamidone) - in luogo del cappotto - di castoro (finissaggio tipo 
castorino) (3). 
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(3) Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 
1989, n. 44. 
 





6. I capi di vestiario per il personale di cui al punto 2) dell'art. 2 sono i 
seguenti: 
Dotazione invernale: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, un impermeabile, un 
cappotto, un paio di guanti (una giacca di pelle sintetica solo per i 
motociclisti), camicie, calzini, cravatte e scarpe come previsto per il 
personale di cui al punto 1) dell'art. 2. 
Dotazione estiva: 
giacca, due paia di pantaloni, camicie, calzini, cravatte e scarpe come previsto 
per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2. 
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7. I capi di vestiario per il personale di cui al punto 3) dell'art. 2 sono i 
seguenti: 
Dotazione invernale: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, cappotto, 
impermeabile, tuta a due capi o intera e guanti (camicie, calzini, cravatte e 
scarpe nei quantitativi previsti per il personale di cui al punto 1) dell'art. 
2). 
Dotazione estiva: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, camicie, calzini, 
cravatte e scarpe nei quantitativi previsti per il personale di cui al punto 1) 
dell'art. 2. 
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8. Al personale di cui al punto 4) dell'art. 2 - in luogo della giacca, del 
pantalone e del berretto - è assegnabile una uniforme speciale composta da: 
zimarra, due paia di pantaloni corti, fascia addominale, due cravatte jabot, 
mantello, una paio di scarpe e quattro paia di calze lunghe. 
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9. Al personale femminile che espleta le mansioni di cui al punto 1) dell'art. 2 
sono assegnabili i seguenti capi di vestiario: 
Dotazione invernale: 
una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali 
dell'amministrazione di appartenenza, due gonne ovvero, in alternativa, due paia 
di pantaloni; cappotto e bustina solo per il personale addetto al servizio 
esterno; camicie, scarpe e calze nelle quantità previste per il personale 
maschile e nella opportuna foggia (3). 
Dotazione estiva: 
giacca, due gonne ovvero, in alternativa, pantaloni (bustina solo per il 
personale addetto ai servizi esterni), camicie, scarpe e calze nelle quantità 
previste per il personale maschile e nella opportuna foggia. 
Al personale che espleta le mansioni di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2, 
potranno essere forniti capi di vestiario analoghi a quelli pervisti per il 
personale maschile con gli opportuni adattamenti. 
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(3) Articolo così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 
1989, n. 44. 
 





10. Al personale di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 2 possono essere 
assegnati, come prima vestizione, per il personale maschile: due uniformi 
invernali e due uniformi estive delle quali una completa e l'altra composta solo 
da giacca e pantalone; per il personale femminile: due uniformi invernali e due 
uniformi estive delle quali una completa e l'altra composta da giacca e gonna. 
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11. La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso: 


uniformi invernali, uniformi estive, marsine
  invernali, marsine  estive,  uniforme spe-
  ciali di cui all' art. 8 . . . . . . . . .     anni      2
camicie, calzini, cravatte e scarpe. . . . .       "       2
berretto  invernale,  berretto  estivo e bu-
  stina. . . . . . . . . . . . . . . . . . .       "       2
casco  protettivo,  cappotto,  impermeabile,
  palamidone e giacca di pelle sintetica . .       "       3
camiciotto, guanti, spolverino  nero, camice
  bianco e tuta . . . . . . . .  . . . . . .       "       1
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12. I dettagli sulla foggia, sui particolari della confezione nonché sui colori 
dei tessuti relativi al vestiario previsto nel presente decreto, saranno 
stabiliti con successivo provvedimento del Ministro del tesoro. 
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13. Le disposizioni emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 11 novembre 1985 sono applicate in via definitiva a decorrere 
dalla data del presente decreto. 
La dotazione di vestiario prevista al punto 2) dell'art. 2 del citato decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri è estesa a tutto il personale addetto 
alle anticamere dei diversi uffici della Presidenza. 
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14. L'inosservanza degli obblighi stabiliti all'ultimo comma dell'art. 1 del 
presente decreto, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste 
dalle norme relative al personale dello Stato. 
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15. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle del presente decreto 
nonché con quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
in data 11 novembre 1985. 
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