GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 34 DELL' 11/2/1988
D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567. Agg. G.U. 12/06/2003
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68
(2), per il triennio 1985-87 (3)
(1) Pubblicato nel Suppl. Ord. Gazz. Uff. 11 febbraio 1988, n. 34.
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la
seguente circolare:
-
Ministero del tesoro: Circ. 31 luglio 1996, n. 703.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5
agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987, registro
n. 11 Presidenza, foglio n. 9) con il quale all'on. Giorgio Santuz,
Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata
conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi
da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge-quadro sul
pubblico impiego 29 marzo 1983, numero 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13,
contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della citata legge-quadro,
relativo al triennio 1985-87;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'8 settembre 1987, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le
osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che
abbiano dichiarato di non partecipare alla trattativa) è stata
autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1985-87 riguardante
il comparto del personale delle Università di cui all'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunta in data 8
settembre 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto
dal citato art. 9 e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,
CISNAL, CONFSAL, CISAL, CISAS, USPPI, le organizzazioni sindacali di
categoria ad esse aderenti ed il CISAPUNI;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 15 settembre 1987, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente
della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle
Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1985-87;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:
Capo I - Disposizioni generali . . . . . . . . . . 1
Capo II - Negoziazione decentrata . . . . . . . . . 2 - 5
Capo III - Organizzazione del lavoro . . . . . . . . 6 - 12
Capo IV - Relazioni sindacali . . . . . . . . . . . 13 - 19
Capo V - Trattamento retributivo . . . . . . . . . 20 - 35
------------------------
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione e durata.
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al
personale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68 (2), ivi compreso il personale degli osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano ed il personale non docente
dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma e si riferiscono al
periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 gennaio 1985 e quelli economici
dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Nei confronti del personale di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57
(4), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, le
norme contenute nel presente decreto si applicano fino al 31 ottobre 1987.
------------------------
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportato al n. H/LX.
Capo II - Negoziazione decentrata
2. Accordi decentrati.
1. Nell'ambito, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente
decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.
13 (2), e nel rispetto della peculiarità dell'ordinamento universitario,
sono demandati alla negoziazione decentrata a livello di ateneo le
seguenti materie:
a) l'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttività e di
efficienza;
b) la programmazione dell'orario di servizio, l'articolazione dell'orario
di lavoro nonché le modalità di accertamento del suo rispetto;
c) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del
lavoro straordinario;
d) l'individuazione delle misure per la sicurezza, la salubrità
dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei
locali e delle attrezzature;
e) la predisposizione dei progetti di produttività e l'individuazione dei
destinatari dei relativi incentivi;
f) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a
disposizione del personale;
g) proposte per l'attuazione di pari opportunità attraverso piani di
azioni positive in favore delle lavoratrici;
h) le altre materie, anche relative al trattamento economico accessorio,
espressamente demandate dal presente decreto o da specifiche norme alla
negoziazione decentrata.
2. Con la negoziazione decentrata a livello nazionale sulle materie
indicate nel comma 1, possono essere definiti criteri e direttive intesi a
conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra le diverse
università (4/a).
------------------------
(2) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Titolari del potere di negoziazione decentrata.
1. I titolari del potere di negoziazione decentrata a livello di ateneo
sono:
a) Per la parte pubblica:
1) una delegazione presieduta dal rettore, anche nella sua qualità di
presidente del consiglio di amministrazione, ovvero da un suo delegato
ufficiale. Negli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano e nelle
opere universitarie delle regioni a statuto speciale la delegazione di
parte pubblica è presieduta, rispettivamente, dal direttore e dal
presidente, ovvero da loro delegati ufficiali.
b) Per la parte sindacale:
1) una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione
sindacale maggiormente rappresentativa nell'ateneo che abbia adottato
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni
maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Per la negoziazione decentrata a livello nazionale la delegazione di
parte pubblica è presieduta dal Ministro o da un suo delegato (4/b).
------------------------
(4/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
4. Tempi di inizio e termini della negoziazione decentrata.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere definite le delegazioni di parte pubblica trattanti
per le materie demandate alla negoziazione decentrata a livello di singole
università o istituzione di cui all'art. 2.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
dovranno essere avviate le trattative per la definizione delle materie, o
di parte di esse, oggetto di negoziazione decentrata.
3. Le trattative devono, comunque, essere concluse entro trenta giorni dal
loro inizio.
4. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo a
livello di singola sede, su richiesta del rettore o della delegazione
sindacale, la relativa negoziazione si effettua a livello decentrato
nazionale e deve essere espletata entro i successivi sessanta giorni
(4/c).
------------------------
(4/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Procedure.
1. Gli accordi vanno redatti per iscritto e devono essere sottoscritti
dalla parte sindacale e dalla parte pubblica.
2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti o che non abbiano partecipato
alla trattativa possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima
che gli accordi vengano tradotti in provvedimenti amministrativi e
comunque entro il termine di dieci giorni dalla sua conclusione.
3. Gli accordi sono recepiti con decreto o provvedimento amministrativo
formale entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2
(4/d).
------------------------
(4/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III - Organizzazione del lavoro
6. Orario di lavoro.
1. Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la
programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di
lavoro saranno regolamentati, tenuto conto anche dei principi di cui alla
legge 29 gennaio 1986, n. 23, in sede di accordi decentrati, secondo i
seguenti criteri:
a) migliore efficienza e produttività;
b) più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti;
c) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il
ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura
delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che
possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
d) possibilità di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al
lavoro straordinario, in relazione anche al grado di copertura dei posti
previsti in organico.
2. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque
giornate lavorative, può essere articolato, in termini di flessibilità,
turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare il
funzionamento delle strutture anche in ore pomeridiane ed, ove necessario,
anche notturne.
3. Il rispetto degli orari di lavoro, come stabiliti dall'accordo, deve
essere accertato mediante controlli obiettivi, anche di tipo automatico.
4. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri
indicati nei precedenti commi, in sede di accordi decentrati per singole
Università, saranno individuate le modalità di attuazione in concreto di
detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio
corrispondere alle esigenze delle strutture.
5. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario dei servizi, la
turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere
concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi,
della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri
principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
b) il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale
tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura, ovvero tra loro
correlate sul piano dell'attività;
c) il grado di intensificazione dei rapporti con l'utenza interna ed
esterna che deve essere posta in condizione di accedere più facilmente
alle strutture, uffici, sportelli e servizi delle Università.
7. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione
dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più
proficua efficienza, è consentita la programmazione plurisettimanale
dell'orario di lavoro, di norma, entro i limiti di ventiquattro ore e
quarantotto massime settimanali (5).
------------------------
(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
7. Orario flessibile.
1. In sede di negoziazione decentrata saranno determinate le articolazioni
dell'orario flessibile, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività
svolta nelle strutture interessate e dei riflessi che una modifica
dell'orario di servizio provoca o può provocare anche sui rapporti con
altre strutture funzionalmente ad esse collegate e con gli utenti.
2. L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di
inizio del lavoro, ovvero nell'anticipare o posticipare l'orario di
uscita, nel rispetto dell'orario di lavoro stabilito per legge.
3. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che
negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo
automatico, sulle presenze in servizio del personale.
4. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell'orario, in
caso di orario frazionato, non danno luogo ad alcun emolumento aggiuntivo.
5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo presenti i criteri indicati
nel comma 6, dell'art. 6, saranno definite le aliquote di personale
addetto ai servizi strumentali e di base collegate funzionalmente, con
carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva della o delle
unità organiche interessate all'orario flessibile o frazionato.
6. Qualora per esigenze di servizio si debba prestare attività, anche al
di fuori del posto di lavoro secondo orari imposti dalla tipologia
lavorativa oltre l'orario ordinario giornaliero, il lavoratore può
chiedere il recupero delle ore eccedenti.
7. Tale recupero può avvenire anche con la concessione di giorni di riposo
compensativo corrispondente al numero delle ore eccedenti (5/a).
------------------------
(5/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
8. Turnazioni.
1. Laddove l'orario ordinario e l'orario flessibile o frazionato non
riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi, ovvero lo
svolgimento di attività particolarmente articolate o diluite nel tempo o
che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili
o modificabili, l'organizzazione del lavoro può essere articolata su due o
più turni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 della legge 29 gennaio
1986, n. 23.
2. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione
dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non
sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di
particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate
od interdipendenti;
b) l'adozione di turni può essere altresì correlata, e quindi limitata nel
tempo, allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di
adempimento, ovvero a scadenze periodiche, che ancorché conosciute, non
consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di
completamento di specifici processi, specie tecnici;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere, per limitate aliquote di
personale del turno subentrante, una sovrapposizione, da definirsi in sede
di negoziazione decentrata, con il turno precedente ai fini dello scambio
di consegne, di materiali specifici e di istruzioni, ovvero di
affiancamento per esecuzione di attività particolarmente delicate o
pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza,
in senso generale e di allarme;
d) il ricorso al lavoro su turni presuppone, specie quando non connessi a
particolari fasi del processo produttivo, la distribuzione del personale,
nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalità che devono
essere presenti in ciascun turno, con assoluta preminenza, quindi
nell'interesse dell'amministrazione su ogni altro;
e) il numero dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del
mese da ciascun operatore non può essere superiore a dieci, facendo
comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali o quelle derivanti
da calamità o eventi naturali. Per le esigenze funzionali dei policlinici
universitari il numero dei turni di servizio pomeridiani e/o notturni sarà
definito dal rettore, di intesa con le organizzazioni sindacali
interessate (5/b).
------------------------
(5/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
9. Permessi e ritardi - Recuperi.
1. Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze
personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso
vanno calcolate nel monte ore complessivo.
3. I permessi complessivamente non possono eccedere trentasei ore nel
corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più
soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile
effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma
pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non
recuperate.
6. Le ore di recupero devono essere effettuate in maniera da essere
perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per
completamento di servizio, ovvero per turni (5/c).
------------------------
(5/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
10. Visite mediche di controllo.
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia
del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali, alle quali
spetta la competenza esclusiva di tale accertamento, con gli oneri a
carico dei bilanci delle singole università. Al fine di garantire la
riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza
dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la
sola prognosi.
------------------------
(giurisprudenza)
11. Profili professionali.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sarà istituita una commissione nazionale paritetica composta da
rappresentanti del Ministero competente, del Ministero del tesoro, del
Dipartimento della funzione pubblica e delle autonomie universitarie e da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, per lo studio delle questioni generali e
metodologiche relative all'organizzazione del lavoro e per
l'individuazione e descrizione dei profili professionali, al fine
dell'omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni
giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle
innovazioni tecnologiche.
2. I lavori della predetta commissione dovranno concludersi con apposita
articolata proposizione da prendere in esame in sede di trattative per il
rinnovo contrattuale per il prossimo triennio, ai sensi dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
3. Nell'ottava qualifica funzionale dell'area amministrativa-contabile è
istituito il seguente profilo professionale: segretario amministrativo del
Dipartimento.
4. Al segretario del Dipartimento competono, sulla base delle direttive
degli organi di governo del Dipartimento, funzioni di:
a) collaborazione con il direttore del Dipartimento per le attività volte
al migliore funzionamento della struttura, ivi compresa l'organizzazione
dei corsi, dei convegni, e dei seminari;
b) predisposizione tecnica del bilancio preventivo e consuntivo, nonché
della situazione patrimoniale;
c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili assumendo la
responsabilità, in solido con il direttore, dei conseguenti atti;
d) partecipazione alle sedute del consiglio e della giunta del
Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante;
e) altre attività che saranno individuate dalla commissione di cui al
comma 1.
5. In sede di prima applicazione del presente decreto sono inquadrati nei
suddetti profilo professionale e qualifica funzionale il personale che,
alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, espletino le
funzioni di segretario del Dipartimento ed appartengano all'ottava
qualifica funzionale.
6. Sono altresì inquadrati nei suddetti profilo professionale e qualifica
funzionale gli appartenenti alla settima qualifica funzionale che alla
data del 1 settembre 1987 espletino le funzioni e superino apposito
concorso per esami ad essi riservato.
7. Possono partecipare al concorso di cui al comma 6, anche gli
appartenenti alla sesta qualifica funzionale che alla predetta data
espletino, per incarico formale, le funzioni di segretario del
Dipartimento e siano in possesso del diploma di laurea.
------------------------
12. Santo Patrono.
1. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva (6)
(6/a).
------------------------
(6) L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.
(6/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Capo IV - Relazioni sindacali
13. Informazione.
1. In applicazione di quanto stabilito negli articoli 18 e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, l'amministrazione,
a tutti i livelli, assicura una preventiva, costante, tempestiva e
periodica informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), ed, in particolare, sulle seguenti materie:
a) atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del
lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi, le
innovazioni tecnologiche;
b) atti e provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione
dai quali comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e
l'organizzazione del lavoro;
c) investimenti e programmi dell'Università;
d) interventi di progettazione e di introduzione di sistemi informatici, o
di modifica dei sistemi preesistenti, con informazione specifica sulle
caratteristiche dei sistemi stessi, in modo tale da consentire, con
congruo anticipo, la valutazione in merito ad eventuali vincoli
all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli, all'ambiente ed alla qualità
del lavoro.
2. Saranno altresì attuati incontri periodici per la verifica delle
modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli
accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definiti
ulteriori articolazioni in materia di informazione.
3. I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su
materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.
4. Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo
modalità tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuità dell'azione
amministrativa (6/b).
------------------------
(6/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
14. Attività culturali ricreative ed assistenziali.
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle
singole Università o istituzioni per il personale di cui all'art. 1, sono
gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavori.
------------------------
15. Assemblea.
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per
dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le modalità necessarie per assicurare, durante lo svolgimento delle
assemblee, il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite
dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali.
------------------------
16. Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi
statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo
nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione dell'incarico.
------------------------
17. Pari opportunità.
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una
reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto delle Università
saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e
locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie
"azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono
istituiti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi
comitati per le pari opportunità, sia a livello centrale che di singolo
ateneo, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari
opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni,
alle mansioni, agli orari di servizio, alla partecipazione ai corsi di
formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi.
------------------------
(giurisprudenza)
18. Aspettative e permessi sindacali.
1. In attesa della nuova definizione della disciplina della aspettativa e
permessi sindacali, ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n.
93, la determinazione delle aspettative sindacali, nonché dei permessi
retribuiti, resta disciplinata dalle disposizioni contenute nell'art. 96
della legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Sono confermate le aspettative e gli esoneri dal servizio derivanti dal
cumulo annuale dei permessi sindacali di cui al comma 1, concessi
rispettivamente ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, ed in applicazione dell'art. 47 della stessa legge n. 249/ 1968 e
dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.
------------------------
19. Patronato sindacale.
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare
dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali,
davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività
nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della
sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (7).
------------------------
(7) L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.
Capo V - Trattamento retributivo
(giurisprudenza)
20. Stipendio.
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'accordo recepito dal presente
decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono
così determinati:
+------------+---------------+----------------+----------------+
| | | | Dal |
| | | Dal | 1° gennaio 1988|
| | |1° gennaio 1987 |(compresi quelli|
| | Dal |(compreso quello| degli anni |
| Livello |1° gennaio 1986| dell'anno 1986)| 1986 e 1987) |
+------------+---------------+----------------+----------------+
|I. . . . . .| 150.000 | 325.000 | 500.000 |
|II . . . . .| 240.000 | 520.000 | 800.000 |
|III. . . . .| 270.000 | 585.000 | 900.000 |
|IV . . . . .| 390.000 | 845.000 | 1.300.000 |
|V. . . . . .| 420.000 | 910.000 | 1.400.000 |
|VI . . . . .| 450.000 | 975.000 | 1.500.000 |
|VII. . . . .| 630.000 | 1.365.000 | 2.100.000 |
|VIII . . . .| 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000 |
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n.
571, sono così modificati:
Livello I: L. 3.800.000;
Livello II: L. 4.400.000;
Livello III: L. 4.800.000;
Livello IV: L. 5.800.000;
Livello V: L. 6.500.000;
Livello VI: L. 7.200.000;
Livello VII: L. 8.500.000;
Livello VIII: L. 10.400.000.
3. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella nona
qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile è fissato in lire
13.900.000.
4. Il valore stipendiale annuo del personale inquadrato nella prima e
seconda qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico,
scientifico e delle biblioteche è fissato, rispettivamente, in L.
13.900.000 e L. 17.000.000. Tali importi hanno effetto dalla data del
formale inquadramento e comunque da data non anteriore al 1 gennaio 1988.
Al momento dell'inquadramento il relativo trattamento stipendiale è
determinato aggiungendo ai predetti importi la somma maturata per classi
e/o scatti di anzianità nella qualifica di provenienza.
5. Al personale di cui ai commi 3 e 4, in aggiunta allo stipendio come
sopra determinato, è attribuita, in ragione d'anno, una indennità pari
rispettivamente a lire ottocentomila, tre milioni e quattro milioni annue
(8).
6. Il personale che riveste le qualifiche di capo sala, ostetrica capo,
capo tecnico dei servizi diagnostici o capo tecnico di radiologia,
dietista capo, fisioterapista capo, ortottico capo e capo dei servizi
sanitari ausiliari è inquadrato nella settima qualifica funzionale ed al
medesimo personale compete lo stipendio stabilito per il settimo livello
retributivo nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti previsti
per il medesimo livello. Di conseguenza i suddetti profili professionali
sono ascritti alla settima qualifica funzionale.
7. Ai professori incaricati esterni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, compete, a decorrere
dal 1 gennaio 1988, lo stipendio annuo di L. 12.300.000. Gli aumenti annui
lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio spettante al
31 dicembre 1985, di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, sono determinati in L.
943.500 dal 1 gennaio 1986, in L. 2.044.250 dal 1 gennaio 1987, compreso
l'aumento relativo all'anno 1986, ed in lire 3.145.000 dal 1 gennaio 1988,
ivi compresi gli aumenti relativi agli anni 1986 e 1987.
8. Per il periodo dal 1 gennaio 1986 al 31 ottobre 1987, ai ricercatori
universitari confermati e ai ricercatori universitari non confermati
(compresi i ricercatori astronomi e geofisici di cui all'art. 39, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163),
è attribuito, rispetto ai valori stipendiali annui di cui all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, un
aumento, in ragione di anno, pari, rispettivamente, a L. 3.210.000 e L.
2.700.000. Detti importi sono corrisposti in ragione del trenta per cento
nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1986 e del sessantacinque per
cento dal 1 gennaio al 31 ottobre 1987, ivi compresi gli aumenti relativi
all'anno 1986. Dal 1 novembre 1987 per il predetto personale si applicano
le disposizioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 (9),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ed al
medesimo personale compete il trattamento economico dalle medesime
disposizioni stabilito.
9. Agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ed agli astronomi
del ruolo ad esaurimento, di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 (10), è attribuito
l'aumento stipendiale previsto dal comma 8 per i ricercatori universitari
confermati nelle misure, con le decorrenze e gli scaglionamenti nello
stesso comma previsti.
10. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e
dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla
indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare
previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti
per indennità integrativa speciale (10/a).
------------------------
(8) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato
A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(9) Riportato al n. H/LX.
(10) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(10/a) Vedi, anche, gli artt. 15 e 27, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319,
riportato al n. H/LXIV.
21. Retribuzione individuale di anzianità.
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con
l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto
maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di
anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento ai valori
delle classi e scatti in corso di maturazione previsti nel secondo comma
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n.
571. Costituisce, altresì, retribuzione individuale di anzianità il
beneficio convenzionale in godimento di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, ed il beneficio di cui
al primo comma dell'art. 3 del medesimo decreto, limitatamente al
personale paramedico non inquadrato in profilo professionale di settima
qualifica funzionale. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera
la progressione per classi e scatti prevista dal decreto medesimo.
2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovrà
provvedere in materia di salario di anzianità, ovvero di una
regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro
la medesima data, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma
1 verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma
corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio
1984, numero 571 (11).
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti
importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di
entrata in servizio al 31 dicembre 1988 (11).
4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella
superiore l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella
qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con
riferimento al 31 dicembre 1988 (11).
5. Le classi o scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono
retribuzione di anzianità per la parte di biennio fino al 31 dicembre
1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti
contrattuali relativi al 1986.
------------------------
(11) Il comma non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha successivamente ammesso a registrazione con riserva.
(11) Il comma non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha successivamente ammesso a registrazione con riserva.
(11) Il comma non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha successivamente ammesso a registrazione con riserva.
22. Lavoro straordinario.
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze
eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, potranno
essere compensate con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da
fruire nel mese successivo con modalità che tengano conto delle
organizzazioni ed esigenze delle amministrazioni.
3. Dal 31 dicembre 1987 la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti
elementi retributivi:
a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in vigore;
b) indennità integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di
dicembre dell'anno precedente;
c) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci.
4. La maggiorazione di cui sopra è pari al quindici per cento per lavoro
straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento
per quello prestato in orario notturno festivo.
5. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente
ridotto il numero delle ore di prestazione straordinarie al fine di
contenerne la spesa complessiva ai livelli dell'anno precedente.
6. Compensi unitari in vigore più elevati rispetto a quelli derivanti dal
meccanismo di cui sopra sono mantenuti sino al riassorbimento delle
differenze.
------------------------
23. Indennità di incentivazione e funzionalità.
1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di
incentivazione e funzionalità da corrispondere entro il mese di ottobre
per il 1987 e successivamente nel mese di luglio di ciascun anno.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale non docente
nelle seguenti misure (11/a):
+----------------------------+----------------+----------------+
| Livelli | 1987 | 1988 |
+----------------------------+----------------+----------------+
| 1 . . . . . . . . . . . . | 240.000 | 450.000 |
| 2 . . . . . . . . . . . . | 300.000 | 525.000 |
| 3 . . . . . . . . . . . . | 360.000 | 600.000 |
| 4 . . . . . . . . . . . . | 420.000 | 670.000 |
| 5 . . . . . . . . . . . . | 480.000 | 750.000 |
| 6 . . . . . . . . . . . . | 660.000 | 950.000 |
| 7 . . . . . . . . . . . . | 840.000 | 1.200.000 |
| 8 . . . . . . . . . . . . | 1.080.000 | 1.500.000 |
3. Ai ricercatori, agli assistenti e astronomi del ruolo ad esaurimento,
nonché agli incaricati esterni, l'indennità di cui sopra compete nella
misura di L. 900.000 per il solo 1987.
------------------------
(11/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
24. Indennità di turno.
1. A decorrere dal 1 novembre 1987, al personale, le cui prestazioni di
lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio
risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete
una indennità di turno di lire duemilacinquecento e lire tremila
rispettivamente per turni pomeridiani e per turni notturni e festivi
(11/b).
------------------------
(11/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
25. Indennità di servizio meccanografico.
1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al personale che sia adibito, con
provvedimento formale, prevalentemente all'uso di attrezzature
meccanografiche ed elettroniche, ivi compresi i direttori dei centri
meccanografici ed elettronici, gli analisti ed i programmatori, nei limiti
del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta
una indennità giornaliera di lire milleduecento per le giornate di
effettiva presenza (11/c).
------------------------
(11/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
26. Indennità di maneggio valori.
1. Dal 1 novembre 1987 al personale, che in forza di legge o di
provvedimento formale, è addetto in via continuativa a servizi di cassa,
che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a
pagamento, compete una indennità mensile di lire ventiquattromila (11/d).
------------------------
(11/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
27. Indennità di servizio notturno e festivo.
1. Con decorrenza dal 1 novembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di
lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a
turno, nelle ore comprese tra le ore ventidue e le ore sei del giorno
feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennità oraria pari
a lire millecinquecento.
2. Le predette indennità competono in ragione delle ore di servizio
effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro
straordinario (11/e).
------------------------
(11/e) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
28. Fondo di incentivazione.
1. In attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 1986, n. 13, in ciascuna Università o istituzione universitaria
è costituito un fondo di incentivazione, da utilizzare quale incentivo
alle attività di istituto, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni
del personale di ciascuna Università nonché, dal 1988, con il
corrispettivo di 10 ore di lavoro straordinario annue pro-capite.
2. I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si dà attuazione
all'intervento incentivante, sono individuati dalle parti in sede di
negoziazione decentrata.
3. Saranno predisposti progetti volti al recupero di ritardi operativi
nonché al conseguimento di più rapide risposte alle domande degli utenti.
4. I progetti indicano obiettivi, procedure, modalità e tempi di
esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da
corrispondere a risultato conseguito, modalità di determinazione
individuale dei compensi.
5. Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti nuclei tecnici
anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.
6. Il premio di produttività previsto è corrisposto a risultato accertato,
sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto
obiettivo, degli incrementi effettivamente realizzati, delle quantità di
recupero in termini di arretrato, nonché dell'impegno individuale e
collettivo, della partecipazione e della capacità di iniziativa del
dipendente che ha partecipato al progetto.
7. Oltre a tali progetti di produttività sono previste iniziative volte a
favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una
più razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una
maggiore fruibilità dei servizi, mediante una maggiore apertura degli
uffici.
8. Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte
pubblica, d'intesa con le organizzazioni sindacali e le confederazioni
maggiormente rappresentative, unitamente ad associazioni di utenti
concordemente individuate, effettueranno un bilancio di verifica delle
attività incentivanti svolte per evidenziare i risultati positivi o
negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di
migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttività e dare
così piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese
intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attività
degli atenei (12).
------------------------
(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi
l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
29. Passaggi di qualifica.
1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore, conseguiti con
decorrenza successiva al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di
nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in
godimento alla predetta data.
------------------------
30. Trattamento di quiescenza.
1. Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio
per raggiunti limiti di età o di servizio, ovvero per decesso o per
inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle
misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con
decorrenza dalle date medesime.
------------------------
31. Conglobamento di quota dell'indennità integrativa speciale.
1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verrà conglobata nello stipendio
iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità
integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000
annue lorde.
3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza
successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione
diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del
tesoro, dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso
in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato
in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale
collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in
attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione
dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione
dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le
stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è
attribuita a più compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in
proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe (13).
------------------------
(13) L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte dei
conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.
32. Acconti.
1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti
dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i ratei di classe o
scatti in maturazione al 31 dicembre 1986, si applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 (13/a).
------------------------
(13/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza)
33. Mobilità verticale.
1. Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche
e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono
coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla
qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in
possesso di una anzianità di servizio di almeno tre anni se partecipa a
concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a
concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.
2. Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui
i concorrenti dovranno essere in possesso è quello previsto dalle
disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11
luglio 1980, n. 312.
3. Il 60 per cento del punteggio è attribuito alle prove di esame; il 40
per cento è attribuito ai titoli.
4. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonché le anzianità di servizio
prestate presso le Università e le pubbliche amministrazioni, gli
incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni
scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche
amministrazioni.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di
accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile
ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico,
scientifico e delle biblioteche (13/b).
------------------------
(13/b) L'articolo non è stato in un primo momento registrato dalla Corte
dei conti che lo ha ammesso successivamente a registrazione con riserva.
34. 1. All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del
presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di
anzianità ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a
lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione,
rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno
finanziario.
2. All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente
decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a
titolo di anzianità, si provvede con utilizzo di quota parte della
proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo
6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
------------------------
35. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
------------------------
CGIL SCUOLA - CISL UNIVERSITÀ
UIL SCUOLA - CISAPUNI
Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero del personale
universitario
Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Università, UIL-Scuola e
CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983;
Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo
l'obbligo di "verificare come condizione per l'inizio delle procedure di
cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali
abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero";
Considerato che nel triennio 1 gennaio 1982- 31 dicembre 1984 per il
rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato
applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12;
Constatato che l'inapplicabilità delle procedure sottoposte alla
condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessità che
si realizzi la condizione in questione;
Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti
e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma,
circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione
stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il
40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi
inconvenienti di ordine funzionale;
Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve
essere ispirato a criteri di grande equità, condizione necessaria per
avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati;
Considerato che ogni principio di equità verrebbe completamente meno se,
nei vari luoghi di lavoro delle università italiane (dipartimenti,
istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo
sono più numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro
investiti delle maggiori responsabilità, venisse applicato un codice di
autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a
chi è in condizioni di minor responsabilità e di minore entità, lasciando
totalmente liberi i più e più responsabili ai fini dell'esercizio del
diritto di sciopero;
Tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola,
CISL-Università, UIL-Scuola e CISAPUNI si atterranno per le categorie
comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle
condizioni in premessa ai seguenti criteri:
1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme
sancite dall'articolo 11, quinto comma lettere a) e b), della citata legge
n. 93 del 29 marzo 1983;
2) tali criteri potranno subire due deroghe:
a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i
docenti di ruolo;
b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili,
politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese.
Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti dalla
lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali
provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa - per quanto
possibile - con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo
di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei
cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti.
------------------------
FEDERDIRIGENTI
Funzione pubblica
Codice di autoregolamentazione
Premessa
Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e
costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.
La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare
le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli
impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la
salvaguarda del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero che va collocata in un quadro
comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della
parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle
procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di
relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di
accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.
1) Area di applicazione.
Il presente codice di autoregolamentazione impegna l'organizzazione
sindacale firmataria a ogni livello, territoriale ed aziendale, e per ogni
attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'università.
2) Titolarità.
Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali
competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, di intesa con
la Federazione, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per
stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attività il cui
mantenimento è indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e
dei beni.
3) Termini di preavviso.
La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con
l'indicazione delle relative modalità.
4) Servizi essenziali.
Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui
sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la
sanità o la incolumità pubblica.
5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di
sciopero.
Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di
sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso
del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e
particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.
6) Durata dello sciopero.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata
della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di
situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla
legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86,
abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di
estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.
7) Forme di lotta.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare
scioperi a modalità anomale.
8) Continuità delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella
dovuta attenzione le attività svolte in turno continuativo e il personale
che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette
attività in condizioni di sicurezza.
------------------------
CISNAL
Codice di autoregolamentazione sull'esercizio del diritto di sciopero nel
settore del pubblico impiego
La CISNAL ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali
siano espressamente formulate regole di comportamento intese a
razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che
dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere
ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale;
regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni
indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il
rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.
Con il presente codice di autoregolamentazione la CISNAL precisa che la
necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente
all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:
il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi
ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;
il funzionamento degli ospedali e ambulatori pubblici e delle strutture
sanitarie e di ricovero private convenzionate;
le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile,
sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;
la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;
la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua
potabile;
il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano
ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi
servizi ausiliari;
il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;
la manutenzione ed esercizi di impianti pubblici per la produzione e
distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e
distribuzione di gas per uso domestico;
l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche, e radio
telefoniche pubbliche;
i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;
il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle
malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e
le epizoozie.
La CISNAL si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei
dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto
dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in
base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:
l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza
della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché nei casi in cui
le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;
l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a
quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda
interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché
della durata e delle modalità dello stesso;
non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal
lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio
(sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel
posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto
della prestazione;
non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi
alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle
campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi
i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.
La CLSNAL, pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto
di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei
lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire,
prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo per il componimento
delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.
------------------------
S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L. - Università
Principi generali sulla autoregolamentazione del diritto di sciopero
Articolo 1
Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i
seguenti organismi:
a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato
centrale;
a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio
regionale;
a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio
provinciale.
------------------------
Articolo 2
L'indizione del primo sciopero proclamato (con il relativo calendario)
sarà preceduta da un preavviso di quindici giorni prima
dell'effettuazione.
------------------------
Articolo 3
L'effettuazione dello sciopero avverrà in modo da non danneggiare la
conservazione e la funzionalità degli impianti, nel rispetto dei valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati.
------------------------
Articolo 4
L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni
sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali. Il Sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di
iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà
civili e sindacali e della democrazia.
------------------------
FEDERAZIONE C.I.S.A.L.-SCUOLA
Codice di autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero
(Art. 11 della legge n. 93/83)
LA C.I.S.A.L.-SCUOLA
Settore Università
Premesso
che ha partecipato alle trattative sia a livello tecnico che politico con
la delegazione del Governo per la stipula dell'accordo sindacale
riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente
dal comparto del personale delle Università da valere per il periodo dal
1985 al 1987 (art. 9 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986);
Preso atto
di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i
rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunità di
formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero ad
integrazione di quello già depositato dalla Confederazione per l'accordo
intercompartimentale;
si impegna
con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel
comparto scuola venga esercitato nel rispetto dei principi e delle
modalità di seguito indicate:
1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni
di sciopero è riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria
Generale CISAL-Scuola. Per gli scioperi regionali o provinciali
rispettivamente alla Segreteria Regionale e Provinciale, d'intesa con la
Segreteria Nazionale;
2) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso
di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la
data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;
3) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni
elettorali politiche ed amministrative nazionali e per l'elezioni del
Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti
a calamità naturali, e deve comunque, garantire la continuità delle
prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate;
4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti e
successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
5) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella
stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul
posto di lavoro è consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità
personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture;
6) l'assemblea permanente è considerata ad ogni effetto azione di sciopero
per chi vi partecipa;
7) tutto quanto riguarda gli scioperi nelle singole Università rientra
nella competenza delle segreterie provinciali della CISAL-Scuola;
8) lo sciopero non può avere per i lavoratori altre conseguenze che la
trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva
astensione dal lavoro.
------------------------
CISAS
Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero nel
comparto Università
Capo I
Articolo 1
Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una
libertà fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel
rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n.
93/83.
------------------------
Articolo 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di
sciopero secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni
successive.
------------------------
Articolo 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in
gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della
democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che
interessano la generalità del mondo del lavoro.
------------------------
Articolo 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11,
comma 5, lettera g) della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il
giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione
dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute
nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 ed a
quelle più definite per lo specifico comparto.
------------------------
Articolo 5
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali che richiedono la resa dei
servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di
normalità.
Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi
di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del
comparto Sanità.
Per il personale del comparto Universitario sono altresì esclusi gli
scioperi nei periodi compresi fra:
il 17 dicembre ed il 7 gennaio;
il 10 ed il 20 agosto;
le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.
------------------------
Articolo 6
Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non può,
infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potestà politiche e
amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di
appartenenza.
------------------------
Capo II
Articolo 7
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi è di
competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e
provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generale e per
l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per
le strutture sindacali della intera Confederazione.
------------------------
Articolo 8
Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di
effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure
contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.
13/86 e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso
l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso
dell'azione sindacale proclamata.
------------------------
Articolo 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione
dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti
dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela
collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei
dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica
amministrazione.
------------------------
Capo III
Articolo 10
La salvaguardia dell'essenzialità dei servizi preposti alla garanzia
dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente
garantiti, unitamente alla indispensabilità delle prestazioni comunque da
mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero.
La CISAS-Comparto Università-Policlinico ritengono che nel comparto di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6,
sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti
limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili:
personale che opera nei servizi di rianimazione;
personale che opera nei servizi di pronto soccorso;
personale che opera nelle divisioni e sezioni;
personale che opera nei centri di dialisi;
personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra
ospedaliero;
personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e
centri trasfusionali;
personale che opera nella sala parto;
personale che opera nei servizi di terapia intensiva;
personale che opera nel servizio autoambulanza;
personale che opera nel servizio centrali termiche;
personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica.
------------------------
Articolo 11
Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non
può essere superiore al 10% della media del personale in forza negli
ultimi tre mesi nell'unità o reparti considerati e comunque si ritiene di
dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno
di lavoro nei reparti e la guardia medica.
------------------------
Articolo 12
Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice,
fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di
sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o
contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei
confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
protocollo di intesa 25 luglio 1986.
Cisas-Comparto Università
SAMBATARO
------------------------
USPPI
Codice di autoregolamentazione
Premessa
Lo sciopero è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e
costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori.
La complessità della società moderna rende necessario peraltro coniugare
le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli
impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la
salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro
comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della
parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle
procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di
relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di
accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto.
1) Area di applicazione.
Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni
sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni
attività di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'Università.
2) Titolarità.
Dopo la comunicazione, la cui titolarità compete agli organismi sindacali
competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le
organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con
l'amministrazione l'elenco di attività il cui mantenimento è
indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni.
3) Termini di preavviso.
La proclamazione di sciopero avverrà con preavviso di quindici giorni, con
l'indicazione delle relative modalità.
4) Servizi essenziali.
Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui
sospensione totale di attività possa comportare gravi pericoli per la
sanità o la incolumità pubblica.
5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di
sciopero.
Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di
sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni già indette, nel caso
del verificarsi di calamità nazionali o di avvenimenti di eccezionale e
particolare gravità, per tutte le attività a questi avvenimenti connesse.
6) Durata dello sciopero.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata
della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di
situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla
legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86,
abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunità di
estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni.
7) Forme di lotta.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare
scioperi a modalità anomale.
8) Continuità delle prestazioni.
Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella
dovuta attenzione le attività in turno continuativo e il personale che, in
ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attività in
condizioni di sicurezza.
USPPI
Agg. G.U. 12/06/2003