
SOMMARIO
L. 29 gennaio 1986, n. 23. Agg. G.U. 04/06/2005
Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 febbraio 1986, n. 35.
Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente
circolare:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri:: Dipartimento per la funzione pubblica
e gli affari regionali: Circ. 18 giugno 1996, n. 1471.
1. Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di
efficienza, aggiornamento del personale.
1. Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (2), e dall'articolo 1 della
legge 14 agosto 1982, n. 590 (2), e nel rispetto dei princìpi contenuti nella
legge 29 marzo 1983, n. 93 (3), presso le singole Università ed i singoli
istituti di istruzione universitaria si provvede alla programmazione ed
organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche
mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite per
l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all'articolo 92 della
legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), e per il conseguimento del diploma di scuola
secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore
(3/a).
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(2) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(2) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3/a) Vedi il D.P.R. 4 agosto 1986, n. 883, riportato al n. H/LIX.
2. Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro.
In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per
quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo
continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti,
e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della
didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Università e
degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi
accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di
servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore
antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità
stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (3/b).
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(3/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Servizi sociali.
1. Per il personale che, per esigenze di servizio, sia impegnato ad osservare un
orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle
due ore, e per il personale che, per impegni didattici, di ricerca, o per le
esigenze dei servizi, svolga, nella stessa giornata, attività in orario sia
antimeridiano che pomeridiano per non meno di due ore in ognuno di tali periodi,
può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle
standards, sempreché nei bilanci delle singole Università e dei singoli istituti
di istruzione universitaria siano disponibili le necessarie risorse finanziarie.
2. A carico del personale è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del
costo.
3. La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da
sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica
istruzione, ovvero svolta direttamente dall'amministrazione universitaria.
4. La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso,
il diritto a compensi sostitutivi.
5. È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale
delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.
6. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria favoriscono attività
a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in
conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 margo 1983, n. 93
(3), e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, numero 300 (4).
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(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(4) Riportata alla voce Lavoro.
(giurisprudenza di legittimità)
4. Decentramento amministrativo-contabile.
1. A decorrere dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, le Università e gli istituti di istruzione universitaria
provvedono direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e
compensi di ogni natura, al personale docente e non docente universitario, di
ruolo e non di ruolo, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale,
nonché ai ricercatori universitari.
2. Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione
provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine
occorrenti, mediante ordinativi diretti.
3. Entro il 15 novembre di ciascun anno, i rettori delle Università ed i
direttori degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero
della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità ad uno
schema-tipo da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
nel quale, fra l'altro, viene evidenziata, in relazione alle assegnazioni
organiche, la consistenza del personale in servizio indicato nel primo comma,
distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a
qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso, comunque
denominati. Il prospetto deve essere corredato da apposito verbale del collegio
dei revisori dei conti con le osservazioni relative.
4. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato a
favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria se non
risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.
5. Per i provvedimenti emessi dai rettori delle Università e dai direttori degli
istituti di istruzione universitaria da sottoporsi agli organi di controllo è
autorizzata, limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti
in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione
dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede
da parte del percipiente in ordine alla eventuale irrepetibilità di differenze
tra corrisposto e dovuto.
6. Al fine di consentire la puntuale applicazione delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, il Ministro del tesoro è autorizzato, anche in deroga alle
norme vigenti, a provvedere, con proprio decreto, alla elevazione del limite del
quattro per cento delle disponibilità che le Università e gli istituti di
istruzione universitaria possono detenere ai sensi dell'articolo 3 della legge
29 ottobre 1984, n. 720 (5), presso le aziende di credito incaricate di
espletare il servizio di cassa.
7. La dotazione dei posti di qualifica e di funzione del livello E del quadro A
della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (5/a), è aumentata di una unità, per le maggiori esigenze della
Direzione generale dell'istruzione universitaria connesse agli adempimenti di
cui ai precedenti commi.
8. Alla corresponsione degli emolumenti di cui al presente articolo le
Università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con
sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.
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(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale
dello Stato.
(5/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
5. Attribuzione di funzioni ai dirigenti.
1. I primi dirigenti delle Università e degli istituti di istruzione
universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione dell'area
amministrativo-contabile.
2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi amministrativi, il Ministro
della pubblica istruzione provvederà ad emanare, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplini, in
conformità ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, numero 748 (5/a), e successive modificazioni ed integrazioni, le
attribuzioni, le funzioni e le connesse responsabilità dei dirigenti superiori
con funzioni di direttore amministrativo, e dei primi dirigenti con funzioni di
direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile, nel rispetto delle
competenze proprie degli organi di governo ed accademici delle Università e
degli istituti di istruzione universitaria.
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(5/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
6. Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area
amministrativo-contabile.
1. La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area
amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella
legge 10 luglio 1984, n. 301 (5/a).
2. A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge
organica sulla dirigenza statale al concorso speciale per esami e al
corso-concorso di formazione dirigenziale, previsti, rispettivamente, dalle
lettere b) e c) dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi
altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori alla
settima dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande, abbiano maturato almeno nove
anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi a tal fine
cumulabili i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette
qualifiche.
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(5/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
7. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore
amministrativo.
1. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di
direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli integrato da un
colloquio, a singole sedi di servizio. Al concorso sono ammessi a partecipare i
primi dirigenti dell'area amministrativo-contabile dell'amministrazione
universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre precedente almeno tre
anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima
della data in cui si verificherà la vacanza.
3. Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il
termine di presentazione delle domande, le modalità di partecipazione.
4. Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle
funzioni ed ai compiti di istituto, è finalizzato all'accertamento della
maturità professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso, da
parte dei medesimi, della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di
direttore amministrativo.
6. Al colloquio sono attribuiti 60 punti. Il colloquio non si intende superato
se al candidato è attribuito un punteggio inferiore a 36.
7. Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;
b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di
primo dirigente: punti 12;
c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;
d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con
particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli
impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive
modificazioni ed integrazioni: punti 4.
8. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957; n. 686 (6).
9. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione ed è composta da: un magistrato amministrativo con
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la
presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od
economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli dell'amministrazione
universitaria; due dirigenti superiori appartenenti al ruolo
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del
Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del
Ministero della pubblica istruzione.
10. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando
di concorso.
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
8. Istituzione dell'ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria.
1. È istituito, presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria,
l'ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio
delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione
dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.
2. A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui
al quadro H della tabella A, allegata alla presente legge, di modifica della
tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748 (6).
3. Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni
previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (6) (6/a).
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6/a) Vedi anche, l'art. 19, L. 9 maggio 1989, n. 168, riportato alla voce
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi
dell'istruzione universitaria.
1. La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi
ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorso per titoli
ed esami, al quale sono ammessi i primi dirigenti di cui ai quadri A, D, e G
della tabella IX allegata a decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (6), come modificata dalla tabella A allegata alla presente legge,
che, al 31 dicembre precedente, abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo
servizio nella qualifica.
2. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica
istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il
numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di
cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di
partecipazione.
4. Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
5. La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle
attività istituzionali delle Università e del Ministero della pubblica
istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione, nonché ai
compiti ispettivi attinenti a tale settore.
6. Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle
funzioni ed ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità
professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine
a svolgere le funzioni ispettive.
7. Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del
colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
8. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo
punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti
18;
b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal
fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi
caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;
c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;
e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del
candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali
per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (6), e
successive modificazioni ed integrazioni: punti 3.
9. Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (6).
10. Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova
scritta e 20 al colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.
11. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro
della pubblica istruzione ed e composta da: un magistrato amministrativo con
qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, o equiparato, che la
presiede; un professore universitario ordinario di materie giuridiche od
economiche; un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari; due
dirigenti superiori appartenenti al ruolo dell'amministrazione centrale del
Ministero della pubblica istruzione. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione con
qualifica non inferiore all'ottava.
12. Le norme particolari, eventualmente occorrenti, sono stabilite con il bando
di concorso.
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(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(6) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
10. Riordinamento dei posti di funzione dirigenziale.
Il quadro G della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 (6/b), e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dai quadri G ed H della tabella A allegata alla presente legge.
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(6/b) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
11. Attribuzioni dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.
1. Sono di competenza dell'amministrazione centrale della pubblicità istruzione
i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di
carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente
delle Università e degli istituti di istruzione universitaria con qualifica
dirigenziale.
2. Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo
dirigente sono coperti mediante il trasferimento, a domanda, da altre sedi
universitarie di funzionari di pari qualifica e funzione.
3. L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai
criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di
pubblici dipendenti.
4. Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso
secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.
5. Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione
della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore
con funzioni di direttore amministrativo si provvede, di norma, previo
trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni da altre
sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di
provenienza, ovvero mediante concorso.
6. Il Ministro della pubblica istruzione può, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate
e straordinarie esigenze.
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(giurisprudenza di legittimità)
12. Istituzione del ruolo speciale del personale tecnico scientifico e delle
biblioteche.
1. È istituito il ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle
biblioteche delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.
2. I relativi posti organici, indicati nella tabella B allegata alla presente
legge, sono assegnati a ciascuna istituzione universitaria con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, previa individuazione dei singoli posti di
funzione.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto
dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (6/a), il ruolo speciale è articolato nelle
seguenti qualifiche funzionali e nei seguenti profili professionali:
a) prima qualifica funzionale: professionalità ed esperienza necessarie per il
coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole interesse o ad
elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o
altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse
nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;
b) seconda qualifica funzionale: alta professionalità e lunga esperienza
necessarie per il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di
fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con
rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali
molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi
universitari.
4. Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili
professionali:
Prima qualifica funzionale
a) Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria: coordinatore tecnico:
Il coordinatore tecnico:
svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità,
dichiarata con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), attività di ricerca
integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione
autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessari per il conseguimento degli
obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative
di ricerca;
può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale
appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione
e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la
propria attività presso strutture affini;
può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante
interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria, dichiarato con le
stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382 (7), con l'assunzione
della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura
di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle
apparecchiature stesse;
sovraintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina
l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali
dei risultati;
può avere la responsabilità, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo
103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (8), di
servizi, autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura, preposti ad
attività didattiche o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature
generatrici di raggi X, la detenzione e l'uso di tali apparecchiature e di
sostanze radioattive, nonché la osservanza delle norme di radioprotezione;
in musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e
scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento,
alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti,
degli oggetti, delle collezioni.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati: coordinatore di
elaborazione dati.
Il coordinatore di elaborazione dati, sulla base di direttive, svolge attività
altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla
introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione,
all'ampliamento dell'uso delle strutture hardware e software, alla loro
evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.
In particolare le sue funzioni possono essere:
1) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;
2) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento
nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;
3) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e
modifiche d'impianti;
4) produzione, gestione ed aggiornamento di software di base;
5) consulenza, per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di
sistemi, al personale dei livelli inferiori;
6) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore di biblioteca.
Il coordinatore di biblioteca, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai
competenti organi accademici:
è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà,
interistituto, interfacoltà e interdipartimentali; ovvero è responsabile in
centri interistituto, interfacoltà e interdipartimentali dell'organizzazione
bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari
omogenee o altamente specializzate;
uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione
bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti;
coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando
i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di
metodi, strumenti e tecniche necessari al conseguimento degli obiettivi.
d) Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari.
Ai funzionari di tale area competono:
le funzioni di direzione di settori di uffici tecnici di notevoli dimensioni;
l'esercizio delle funzioni vicarie dell'ingegnere capo;
la collaborazione con l'ingegnere capo nell'adempimento dei compiti
istituzionali degli uffici tecnici;
l'esercizio della sorveglianza sui lavori loro affidati;
la progettazione, la direzione dei lavori delle opere di edilizia universitaria.
Seconda qualifica funzionale
a) Area funzionale tecnico-scientifico e socio-sanitaria: coordinatore generale
tecnico.
Il coordinatore generale tecnico è funzionario tecnico con la responsabilità in
ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di
strutture di rilevante complessità, dichiarata con le modalità previste dal
terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (8/a), ovvero di centri di servizi interdipartimentali di
cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 (8/a);
svolge attività di studio e di programmazione finalizzate all'aggiornamento
delle tecniche, delle procedure e degli impianti;
promuove iniziative per l'aggiornamento del personale, per la diffusione e
l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari;
in musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti
l'incremento delle collezioni, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna
delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati;
nelle aziende agrarie, sulla base di direttive impartite dagli organi
responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi
dipartimentali o di istituto o di facoltà, sovraintende al funzionamento
dell'azienda stessa e, nell'ambito di tale attività, è responsabile delle
tecniche colturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale
collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e
di programmazione finalizzate all'aggiornamento di tecniche, procedure ed
impianti.
b) Area funzionale delle strutture di elaborazione dati: coordinatore generale
dei servizi di elaborazione dati.
Il coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati dirige il lavoro di
una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi
dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori
fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore
di elaborazione dati.
c) Area funzionale delle biblioteche: coordinatore generale.
Il coordinatore generale, nell'ambito delle deliberazioni adottate dai
competenti organi accademici:
è responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o
responsabile di centri di studio a livello di ateneo, ovvero del coordinamento
interuniversitario nazionale o internazionale in particolari settori della
biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività
di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture
esistenti per l'elaborazione delle informazioni bibliografiche e di prodotti
della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e
delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai
tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza;
promuove, nei settori di propria competenza, l'aggiornamento del personale e
l'educazione dell'utenza;
esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del
personale;
coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle
pubblicazioni e dei materiali librari;
fornisce consulenze nei settori di propria competenza.
d) Area funzionale dei servizi generali, tecnici ed ausiliari: coordinatore
generale dell'ufficio tecnico.
Il coordinatore generale dell'ufficio tecnico è un ingegnere che svolge funzioni
di direzione tecnica ed organizzativa dell'ufficio tecnico ed attua il
coordinamento delle strutture di servizi dislocati nell'ateneo e a tale ufficio
afferenti;
svolge altresì compiti tecnici in materia di elaborazione, di esecuzione e di
controllo di piani o opere di edilizia universitaria su incarico degli organi di
governo delle Università.
5. Le attività relative ai profili professionali della prima e della seconda
qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel
rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale
docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che
utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle
predette qualifiche.
6. I profili professionali della prima e della seconda qualifica funzionale
previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle esigenze di
funzionalità delle strutture universitarie, anche in relazione alla
sperimentazione avviata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (8/b), con
decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
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(6/a) Vedi anche, l'art. 19, L. 9 maggio 1989, n. 168, riportato alla voce
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(7) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(8) Riportato alla voce Energia nucleare.
(8/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(8/a) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(8/b) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
13. Determinazione del trattamento economico del personale del ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche.
Al personale della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo speciale
tecnico, scientifico e delle biblioteche, di cui al precedente articolo, si
applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le
procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 (9).
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(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
14. Accesso alle qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico,
scientifico e delle biblioteche.
1. Alle singole qualifiche funzionali del ruolo speciale del personale tecnico,
scientifico e delle biblioteche, istituito con la presente legge, si accede per
concorso nazionale per titoli ed esami.
2. Ai concorsi per l'accesso alla prima qualifica funzionale è ammesso il
personale dell'ottava e della settima qualifica appartenente alle aree
funzionali indicate nell'articolo 12, che abbia maturato, rispettivamente,
quattro ed otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai concorsi per
l'accesso alla seconda qualifica funzionale è ammesso il personale della prima
qualifica funzionale del ruolo speciale e dell'ottava qualifica, appartenente
alle medesime aree funzionali, che abbia maturato, rispettivamente, quattro ed
otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche. Tale anzianità è
aumentata di ulteriori cinque anni di effettivo servizio nelle qualifiche delle
rispettive aree funzionali, per il personale privo del prescritto titolo di
studio; in tal caso gli ulteriori requisiti di ammissione ai concorsi saranno
stabiliti con le modalità di cui al successivo comma.
3. Con apposite norme integrative del regolamento previsto dall'articolo 84,
secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (9), saranno stabiliti i
titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi
previsti nei precedenti commi, la composizione delle commissioni esaminatrici e
saranno altresì determinate le prove di esame, la ripartizione del punteggio,
nonché le altre modalità per lo svolgimento dei concorsi stessi.
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(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
15. Nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile.
1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 (9),
per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del
personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i
profili professionali di vice-dirigenza in materia propria ed in materia
delegabile da parte dei dirigenti.
2. A tale personale vengono attribuiti il trattamento e la progressione
economica stabiliti, per la prima qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo
13.
3. Con il regolamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 saranno
definite le attribuzioni, le funzioni e le responsabilità connesse alla
vice-dirigenza.
4. Contestualmente, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, procederà alla individuazione delle strutture
amministrativo-contabili alle quali saranno preposti i funzionari della nona
qualifica funzionale con profilo professionale di vice-dirigenti.
5. Alla nona qualifica funzionale si accede mediante concorso interno per prove
scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio. Il concorso è
riservato al personale dell'ottava e della settima qualifica funzionale
dell'area amministrativo-contabile, che abbia maturato, rispettivamente, quattro
ed otto anni di servizio effettivo nella qualifica. Per i titoli di studio, i
requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le
prove di esame, la ripartizione del punteggio, nonché per tutte le modalità
necessarie all'espletamento del concorso, si applica quanto previsto dall'ultimo
comma dell'articolo 14.
6. Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica
di cui al presente articolo, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e
dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche
ad esaurimento di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 (9/a) nel rispetto delle posizioni giuridiche ed
economiche attualmente previste per detto personale. Le predette qualifiche ad
esaurimento sono soppresse.
7. I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti
mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale della settima e
della ottava qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato, rispettivamente,
almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di appartenenza.
8. Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per
l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei
profili professionali della nona qualifica funzionale.
9. I contingenti sono determinati, per ogni singola Università e per ciascun
istituto di istruzione universitaria, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
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(9) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(9/a) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
16. Determinazione delle piante organiche di ateneo.
1. La dotazione organica del personale non docente dell'Università e degli
istituti di istruzione universitaria è determinata dalla tabella B allegata alla
presente legge.
2. Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri
oggettivi individuati, per ciascuna qualifica ed area funzionale entro i limiti
della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.
3. Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle
Università e degli istituti di istruzione universitaria, sentite le
organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
4. Il Ministro della pubblica istruzione determina ed adegua, sulla base dei
criteri di cui ai precedenti commi, le piante organiche di ciascuna Università e
di ciascun istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area
funzionante e profilo professionale.
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17. Revisione dei contingenti dei profili professionali.
Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna qualifica
funzionale, i contingenti dei profili professionali, nell'ambito delle singole
qualifiche, possono essere modificati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
sentite le organizzazioni sindacali del comparto maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, su motivata richiesta del consiglio di amministrazione
delle Università e degli istituti di istruzione universitaria in relazione ai
fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.
------------------------
18. Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di ateneo.
1. Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo
dell'Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (10), e all'articolo 1 della legge 14 agosto
1982, n. 590 (10), si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche
delle singole Università e dei singoli istituti di istruzione universitaria.
2. La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media
di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio, per ciascuna
istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione, ai
sensi dell'articolo 16, delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed
aree funzionali.
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(10) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(10) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
19. Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali.
1. Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di
amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria,
all'inizio di ogni anno accademico, sulla base delle proposte formulate dagli
organi accademici, provvede, sentite le organizzazioni sindacali del comparto
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ad assegnare i posti delle
qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli
altri servizi delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.
2. In relazione alle particolari esigenze proprie delle Università di recente
istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e
didattica, il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, con proprio
decreto, una percentuale dei posti non superiore al 10% dei posti annualmente
disponibili anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.
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20. Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di
divisione dell'area amministrativo-contabile.
I posti di primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area
amministrativo-contabile recati in aumento e quelli comunque disponibili alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti con gli stessi
criteri e modalità dettati per la prima attuazione della legge 10 luglio 1984,
n. 301 (10/a), dall'articolo 1 della stessa legge.
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(10/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
21. Conferimento dei posti di dirigente superiore con funzioni di direttore
amministrativo e di ispettore.
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di dirigente superiore
per i servizi ispettivi sono conferiti, a domanda, ai dirigenti di cui al quadro
G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748 (10/a), e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e
le modalità indicati nello stesso decreto.
2. Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti
vacanti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo si
provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il
trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in
soprannumero, che attualmente svolgono compiti di studio. I posti residui
vengono attribuiti ai primi dirigenti delle Università e degli istituti di
istruzione universitaria con i criteri e le modalità previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (10/a).
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(10/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(10/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
22. Conferimento dei posti della prima e della seconda qualifica funzionale del
ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.
1. Nella prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle
conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche
di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica funzionale del ruolo
speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, tra le Università e gli istituti di istruzione
universitaria su motivata richiesta degli stessi.
2. Le Università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire,
entro il termine a tal fine assegnato, l'indicazione dei profili relativi ai
posti per i quali richiedono il concorso.
3. Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e
professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna
qualifica funzionale e ciascun profilo professionale, e per ciascuna sede
universitaria.
4. Il bando di concorso indicherà inoltre la sede universitaria di funzione, le
categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile
a ciascuna delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato
idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme
eventualmente occorrenti.
5. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
6. Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi gli appartenenti alla settima
o all'ottava qualifica funzionale delle aree funzionali di cui all'articolo 12,
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato,
rispettivamente, almeno sei e tre anni di anzianità nella qualifica di
appartenenza e svolgano funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei
profili professionali, rispettivamente, della prima e della seconda qualifica
funzionale di cui all'articolo 12 e siano in possesso di laurea specifica.
7. I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono
concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di
precedenza, nonché la relativa qualifica funzionale ed il relativo profilo
professionale.
8. I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui al titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (10/a), sono inquadrati nella
prima qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico
e delle biblioteche - area funzionale delle biblioteche - nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è
soppresso.
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(10/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(giurisprudenza di legittimità)
23. Snellimento delle procedure concorsuali.
1. I rettori delle Università ed i direttori degli istituti di istruzione
universitaria, per i concorsi banditi con proprio decreto, possono, previa
approvazione delle relative graduatorie di merito, provvedere alla nomina in
prova ed alla contestuale ammissione in servizio dei vincitori. I relativi
provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, fatta salva la
sopravvenuta inefficacia a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte
dei conti. Il periodo di servizio reso fino alla notifica all'interessato della
ricusazione del visto è in ogni caso retribuito (10/b).
2. Ai fini di cui al precedente comma, i vincitori dei concorsi debbono
presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione ai pubblici impieghi nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di effettiva assunzione in servizio (10/c).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi
per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle
Università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alle qualifiche
funzionali settima e superiori alla settima delle aree funzionali
amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali tecnici ed
ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli
uffici tecnici, sono banditi, per le singole sedi universitarie, su base
nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (10/d).
4. Entro un biennio dalla data di approvazione delle graduatorie relative ai
concorsi di cui ai precedenti commi, sui posti di organico che risulteranno
successivamente vacanti e disponibili, saranno nominati gli idonei dei concorsi
già espletati, con riferimento alle rispettive aree funzionali, qualifiche e
profili professionali.
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(10/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(10/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(10/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
24. Disposizioni varie.
1. Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in
servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1°
gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del
riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per
gli effetti delle norme di cui all'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n.
808 (11), ed all'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38
(12), a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077
(12/a).
2. I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in
caso di provenienza da altre sedi ed Università dell'alloggio di servizio dietro
corrispettivo secondo la legislazione vigente. L'assegnazione dell'alloggio di
servizio è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Università o
dell'istituto di istruzione universitaria, su proposta del rettore o del
direttore, per comprovate necessità.
3. I quattro membri della commissione di cui all'articolo 5 della legge 25
ottobre 1977, n. 808 (11), designati dalle organizzazioni sindacali, vengono
rinnovati in concomitanza con i rinnovi dei consigli di amministrazione di
ciascuna Università ed istituto di istruzione universitaria (13).
4. Il disposto di cui all'articolo 75 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si
applica, con la stessa decorrenza, anche nei confronti del personale che ha
prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative
ad altri ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica, previsti nel decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 (14).
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(11) Riportata al n. H/XLIII.
(12) Riportata al n. H/XLIX.
(12/a) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(11) Riportata al n. H/XLIII.
(13) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(14) Riportato alla voce Ministero della pubblica istruzione.
25. Assunzioni obbligatorie.
1. Le riserve di posti per le categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile
1968 n 482 (15) si applicano nei limiti del 40% della dotazione organica della
seconda qualifica funzionale e del 15% delle dotazioni organiche della terza e
della quarta qualifica funzionale, determinate dalla tabella B allegata alla
presente legge. Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche
delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano.
2. Le assunzioni vengono disposte con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e con le modalità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (15). Sono
abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808
(11), e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 (12).
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(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(15) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
(11) Riportata al n. H/XLIII.
(12) Riportata al n. H/XLIX.
26. Personale non docente della scuola di lingua e cultura italiana per
stranieri di Siena.
1. Con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 16, è determinata la
pianta organica della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di
Siena, istituita con legge 11 maggio 1976, n. 359 (16).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le
competenze relative a tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato
giuridico, il trattamento economico e di carriera, nonché ai bandi di concorso e
alle nomine per la copertura dei posti di organico di personale non docente
disponibili presso la scuola, esercitate in base alle vigenti disposizioni dal
rettore dell'Università di Siena, sono devolute al presidente del consiglio
della scuola stessa.
3. Rientrano, altresì, nella competenza del presidente del consiglio della
scuola gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1977, n.
808 (11). Si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nell'articolo 7 della
stessa legge n. 808 del 1977 (11).
4. Dopo la determinazione della relativa pianta organica, è costituita presso la
scuola una apposita commissione per il personale cui sono demandate le
competenze in precedenza esercitate, nella stessa materia, dal consiglio di
amministrazione e dalla commissione per il personale dell'Università di Siena.
5. Tale commissione, nominata dal presidente del consiglio della scuola, è così
composta:
a) dal presidente, che la presiede;
b) dal funzionario con qualifica dirigenziale in servizio presso la scuola, o
dal funzionario con la qualifica più elevata;
c) da un rappresentante del personale docente;
d) da un rappresentante del personale non docente.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) sono designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rispettivamente, del
personale docente e del personale non docente.
7. Si applicano alla scuola le disposizioni contenute nella presente legge.
8. Fino alla totale copertura dei posti di personale non docente previsti dalla
pianta organica di cui al primo comma, alle esigenze di funzionamento della
scuola si provvederà con personale non docente dell'Università di Siena, secondo
le modalità previste dall'articolo 11 della legge 11 maggio 1976, n. 359 (16/a),
nonché dal primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1984, n. 744 (17).
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(16) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(11) Riportata al n. H/XLIII.
(11) Riportata al n. H/XLIII.
(16/a) Riportata alla voce Istruzione pubblica: disposizioni generali.
(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
27. Inquadramento di personale non docente dell'Università per stranieri di
Perugia e del CEPAS.
1. Il personale non docente dell'Università per stranieri di Perugia, assunto in
data precedente al 1° gennaio 1985, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta
giorni dalla stessa data, nei profili professionali delle corrispondenti
qualifiche funzionali del personale di ruolo delle Università statali mediante
l'utilizzazione dei posti recati in aumento dalla presente legge. Con le stesse
modalità si fa luogo all'inquadramento del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il servizio prestato dal personale non docente dell'Università per stranieri
di Perugia, in posizione di ruolo e non di ruolo, anteriormente alla data degli
inquadramenti previsti dal precedente comma, è riconosciuto sia ai fini della
progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza, a norma delle leggi vigenti.
3. Gli inquadramenti sono disposti nella qualifica e nella classe di stipendio
corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, mantenendo, a titolo
di assegno personale riassorbibile, il maggior trattamento economico
eventualmente goduto.
4. Con le stesse modalità e con i medesimi criteri è inquadrato il personale in
servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente
legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per
i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con
l'Università di Roma "La Sapienza" e addetto ai servizi amministrativi, di
biblioteca e ausiliari.
5. È abrogato il terzo comma dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181
(17).
------------------------
(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(giurisprudenza di legittimità)
28. Ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita.
1. Nei confronti del personale docente e non docente già dipendente da enti
universitari non statali inquadrato ovvero immesso nei corrispondenti ruoli o
qualifiche funzionali del personale delle Università statali si applica, per la
ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di buonuscita, la disciplina
di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 (18). La medesima disciplina si applica in caso di passaggio dai
ruoli del personale docente e non docente delle Università statali ai ruoli del
personale di enti universitari non statali.
2. Il personale dipendente da enti universitari soppressi, al quale sia stata
liquidata l'indennità di fine servizio a carico degli enti di provenienza, potrà
chiedere la ricongiunzione, ai fini previdenziali, del precedente servizio con
quello statale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero dalla successiva data di inquadramento o di immissione in ruolo,
mediante domanda da presentare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali.
------------------------
(18) Riportato alla voce Sanità pubblica.
29. Redistribuzione e aumento degli organici.
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla
redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente
esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel
limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-1989 (18/a).
------------------------
(18/a) Vedi, anche, il D.L. 2 marzo 1987, n. 57, riportato al n. H/LX.
30. Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
1. Con apposito provvedimento si provvederà alla revisione dell'attuale
ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
2. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati
almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.
------------------------
31. Disposizioni abrogative.
Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (19), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente
legge.
------------------------
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
32. Norme finali.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 4, con le modalità di cui al
terzo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (17), saranno apportate le necessarie modifiche ed
integrazioni allo schema-tipo di regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 (17). Nei casi di passaggio
alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica, per la
determinazione della retribuzione spettante, l'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270 (20).
2. Per il personale dirigente di cui al quadro G della tabella IX del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (19), e successive
modificazioni e integrazioni, il trattamento economico provvisorio previsto dal
decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 (19), convertito, con modificazioni,
nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è determinato tenendo conto degli anni di
servizio di ruolo effettivamente prestati e riconosciuti ai sensi della legge 25
ottobre 1977, n. 808 (21), ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della
stessa legge.
------------------------
(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(17) Riportato alla voce Istruzione pubblica: istruzione superiore.
(20) Riportata al n. H/LII.
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(19) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(21) Riportata al n. H/XLIII.
33. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di
quello di cui all'articolo 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in
lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si
provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985
ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
------------------------
Tabella (22)
Tabella B
Personale non docente delle Università e degli istituti di
istruzione universitaria
Dotazione
Qualifica funzionale organica
----------- ------
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . 5.050
VII . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700
V . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200
III . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200
II . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
I . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Ruolo speciale del personale tecnico,
scientifico e delle biblioteche
Dotazione
Qualifica funzionale organica
----------- ------
I . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 [*]
II . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 [*]
----------
[*] In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponi-
bili e successivamente soppressi altrettanti posti
rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale,
detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del
personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.
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(22) Sostituisce il quadro G della tabella IX allegata al D.P.R. 30 giugno 1972,
n. 748, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato e aggiunge alla stessa
tabella il quadro H.
Agg. G.U. 04/06/2005