GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 10 DEL 12/1/1985
D.L. 11 gennaio 1985, n. 2. Agg. G.U. 12/06/2003
Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del
personale ad essi collegato.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 8 marzo 1985, n. 72, riportata al n.
F/LIV.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente
decreto-legge. Vedi, ora, il D.L. 10 maggio 1986, n. 154, riportato al n.
F/LV.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente,
fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei
dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato,
riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in
attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per
la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto:
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1. 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'art.
1, della L. 17 aprile 1984, n. 79 (3), come determinato negli artt. 1, 2,
4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985 (3/a).
2. Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli
stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione
dell'art. 1, della L. 17 aprile 1984, n. 79 (3), e le classi e gli aumenti
periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.
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(3) Riportata al n. F/L.
(3/a) Per una ulteriore proroga al 30 aprile 1986, vedi l'art. 1, D.L. 28
febbraio 1986, n. 49, riportato al n. A/XLII.
(3) Riportata al n. F/L.
2. I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui
compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza
normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe
e i contributi di riscatto (4).
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(4) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo,
nei confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici
e delle Università, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i
dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli
stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro (5).
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni
di cui all'art. 19, terzo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, i
limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono
fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati (6).
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno
a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si applicano le norme di
cui all'art. 39 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano
abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure
forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono
provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
4. È abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17 aprile 1984, n. 79
(7).
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(5) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici,
vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(6) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei
confronti del personale dirigenziale degli Enti pubblici non economici e
delle Università, vedi l'allegato B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(7) Così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 marzo 1985,
n. 72, riportata al n. F/LIV. Per la disapplicazione delle norme contenute
nel presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114.
3-bis. I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in
ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli artt. 10, 11-bis
e 12 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283 (8), convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1 gennaio
1983, o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono
considerati, dal 1 gennaio 1983, agli effetti previsti dall'art. 2 del
D.L. 27 settembre 1982, n. 681 (9), convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate
all'art. 3 del predetto D.L. 27 settembre 1982, n. 681, come modificato
dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione,
ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da
quella di appartenenza dal personale di cui all'art. 21 del D.L. 6 giugno
1981, n. 283 (8), come modificato dalla legge di conversione 6 agosto
1981, n. 432 (10).
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(8) Riportato al n. F/XLV.
(9) Riportato al n. F/XLIX.
(8) Riportato al n. F/XLV.
(10) Aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 marzo 1985, n. 72,
riportata al n. F/LIV.
4. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97
miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire
38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1985 (11).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(11) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 8 marzo
1985, n. 72, riportata al n. F/LIV.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Agg. G.U. 12/06/2003