GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIA N. 35 DEL 17/8/1985

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1985, n. 37

Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
 riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.



G.U.R.S. 17 agosto 1985, n. 35

Vedi titoli regionali collegati:

Circolare 2/85 ASS. TERRITORIO - (Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino 
urbanistico e sanatoria delle opere abusive)


Integrazione L. 26/86 - (Controllo attività urbanistico-edilizia - Riordino urbanistico - Sanatoria opere abusive)


Circolare 1/86 ASS. TERRITORIO - (Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino 
urbanistico e sanatoria delle opere abusive - Piani particolareggiati di recupero)


Circolare 3/87 ASS. TERRITORIO - (Piani particolareggiati di recupero - Ulteriori direttive)


Circ. 1/1988 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)


Circolare prot. 33313/1988 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)


Circ. prot. 4541/1989 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)


Circ. prot. 40359/1990 ASS. TERRITORIO - (Assegnazione personale tecnico mediante contratto a termine in 
applicazione della presente)


Circ. prot. 32939/1991 ASS. TERRITORIO - (Direttive in ordine alla concessione di proroghe dei contratti stipulati 
con il personale tecnico assunto in applicazione della presente)


Circ. prot. 42003/1991 ASS. TERRITORIO - (Direttive in materia di rendiconti delle somme accreditate per il 
pagamento delle retribuzioni e oneri riflessi al personale tecnico assunto in applicazione della presente)


Circolare 2/92 ASS. TERRITORIO - (Direttive in ordine all'applicazione degli articoli 5, 6 e 36 della presente)


Circolare 61769/93 ASS. TERRITORIO - (Opere urbanizzazione piani particolareggiati di recupero agglomerati)


Decr. pres. 7 agosto 1993 - (Applicazione art. 30 della presente)


Circolare 29585/94 ASS. TERRITORIO - (Opere urbanizzazione piani particolareggiati recupero agglomerati)


Circ. 1/95 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Direttive in ordine di sanatoria edilizia


Circolare prot. 3903/U ASS. TERRITORIO - (Opere urbanizzazione piani particolareggiati recupero agglomerati)


Circolare prot. 13641/U/95 ASS. TERRITORIO - (Programma regionale di finanziamento delle opere di 
urbanizzazione dei piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi)


Circ. 12589/U/96 ASS. TERRITORIO - (Applicazione della presente)


Circ. 2/97 ASS. TERRITORIO - (Adempimenti comunali in ordine all'istruttoria delle istanze di sanatoria)


Circ. prot. 13363/97 ASS. TERRITORIO - (Programma regionale di finanziamento anno 1998)


Circ. 12/98 ASS. BB.CC. - (Applicazione della presente)


Circ. prot. n. 36847/2002 ASS. TERRITORIO - (Programma regionale di finanziamento anno 2002)


REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:


Capo I

Controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

Art. 1

Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, 
recupero e sanatoria delle opere abusive" e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 
24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione Siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente 
legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi 
sostituito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi 
sostituito l'Assessore regionale per i lavori pubblici.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 681/93)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 875/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 797/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 138/99)


Art. 2

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia

L'art. 4 è modificato come segue:

"Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza 
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella 
concessione o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre 
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad 
interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed 
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla 
tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, 
n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa 
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, 
anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza di norme, prescrizioni 
di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi 
altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, 
entro i successivi 60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in 
pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonchè 
all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del 
comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed 
alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la 
cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità 
della posizione del titolare della concessione; nonchè, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 
e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del Genio civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la 
concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione 
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Assessore regionale per il territorio 
e l'ambiente ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la 
vigilanza sull'attività urbanistica dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".


(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 807/93)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2360/1994)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1138/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 816/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1836/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1841/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1955/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1970/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 161/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 380/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 474/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 542/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1589/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 199/98)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1624/98)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1467/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 28/2003)


Art. 3

Interventi sostitutivi

L'ottavo comma dell'art. 7 è così sostituito:

"I provvedimenti di cui all'art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a diffidare il sindaco e 
contestualmente a dare comunicazione alla competente autorità giudiziaria.

Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva".



Art. 4

Determinazione delle variazioni essenziali

al progetto approvato

L'art. 8 è così sostituito:

"Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si 
verifichi una o più delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;

b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli 
prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla 
classificazione dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Le variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità 
abitative.

Per gli edifici la cui superificie utile calpestabile è superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c 
del primo comma è dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

Le variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai 
corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Inoltre le modifiche dei caratteri 
distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche 
essenziali.

Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno 
1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 nonchè su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme 
nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformità. Tutti gli altri 
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali".


(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 807/1993)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 143/96)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 197/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 420/96)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 929/2001)


Art. 5

Opere da eseguire previa autorizzazione

L'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro 
conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti 
pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per le occupazioni di suolo mediante deposito di 
materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi 
connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di 
strade interpoderali o vicinali, nonchè per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 
1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri 
dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle 
norme vigenti.

L'istanza per l'autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel 
termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente può dare corso ai lavori dando 
comunicazione al sindaco del loro inizio.

L'autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 585/92)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 3/93)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 152/93)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 165/93)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 37/93)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 682/93)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 697/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 82/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 25/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 89/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 96/93)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 356/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 453/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 455/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1399/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2171/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2634/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 85/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 387/94)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 20/95)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 73/95)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 311/95)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 711/95)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 764/96)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 728/96)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 70/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 123/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 268/96)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 413/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2218/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2222/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 161/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 182/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 300/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 520/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1882/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 71/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 526/97)

(vedi ORDINANZA, CORTE COSTITUZIONALE, 187/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 597/2001)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1445/2001)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2036/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 452/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 927/2002)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 28/2003)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 708/2004)


Art. 6

Opere non soggette a concessione,

autorizzazione o comunicazione

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

- recinzione di fondi rustici;

- strade poderali;

- opere di giardinaggio;

- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie;

- costruzione di serre;

- cisterne ed opere connesse interrate;

- opere di smaltimento delle acque piovane;

- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

Le disposizioni del presente articolo nonchè dell'articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti 
urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 165/93)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1546/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2628/94)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 728/96)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 764/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 413/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1836/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1673/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 182/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 354/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 520/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1881/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 219/98)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 927/2002)

Art. 7

Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione

All'art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

"Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei 
limiti fissati alle lettere b, c e d dell'art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la 
tolleranza di cantiere del 3 per cento".

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 764/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2400/2001)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 51/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 831/2003)


Art. 8

Rilevazioni aerofotogrammetriche

Al fine di esercitare il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia che si svolge nell'Isola, l'Assessore regionale per il 
territorio e l'ambiente provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in quota su 
tutto il territorio regionale, con periodicità almeno quadriennale.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente determina altresì con proprio provvedimento le parti del territorio 
regionale da assoggettare a particolari controlli e comunque a rilevamenti aerofotogrammetrici almeno biennali.

I particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso riguardare le zone costiere e le aree contermini 
ai centri urbani di maggiore rilevanza.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente fornirà ad ogni comune le riprese fotogrammetriche relative al 
proprio territorio affinchè il comune possa provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.

Nella prima applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai 
rilevamenti di cui al primo comma entro il 31 marzo 1986.


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 482/1992)


CAPO II

Snellimento di procedure urbanistico-edilizie

Art. 9

Opere interne

L'art. 26 è così sostituito:

"Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche 
della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, nè aumento delle superfici utili e del 
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone 
indicate alla lett. a dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente 
articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di 
esse. Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione 
la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve 
presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da 
compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di 
cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 
1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l'art. 31 della legge 
regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 
818 e 819 del codice civile".


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 83/92)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 248/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 740/93)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 340/94)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 716/95)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 717/95)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 629/95)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1340/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1668/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 382/2000)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2036/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 496/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 2194/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 3873/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 13/2004)


Art. 10

Variazioni della destinazione d'uso degli immobili

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i casi in cui è consentita la variazione 
della destinazione d'uso degli immobili, con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili dall'uso 
industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 
1968.

La variazione della destinazione d'uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale 
omogenea in cui ricade l'immobile medesimo.

La variazione della destinazione d'uso, ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell'ufficio tecnico 
comunale e dell'ufficiale sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 10 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 511/1992)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 41/2002)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1079/2003)


Art. 11

Varianti agli strumenti urbanistici

Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente.


Art. 12

Accessi al mare

I comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari 
accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico.

Le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse da privati devono essere riaperte al 
transito pubblico entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I comuni provvedono agli adempimenti 
necessari per il ripristino della percorribilità e per i lavori eventualmente occorrenti.

Per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i comuni provvedono con i fondi della 
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.


(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 41/2002)


Art. 13

Opere di sostegno e di contenimento

in zone sottoposte a particolari vincoli

Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di 
muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve essere 
realizzata in muratura di pietrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo 
semplice o armato sono consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.


Capo III

Recupero urbanistico

Art. 14

Piani particolareggiati di recupero

Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali della Regione in contrasto gli strumenti 
urbanistici vigenti o in assenza o in difformità di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati, 
ancorchè negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate, devono essere individuati con riferimento 
alla data del 1° ottobre 1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge.

Ai fini dell'individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del presente articolo sono fatte salve le 
perimetrazioni degli agglomerati effettuate in base alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive 
modificazioni.

Il recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza mediante piani particolareggiati.

Tali piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.

Ove il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze 
competenti, che deve essere reso nel termine di giorni 90 dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine, il 
parere si intende reso favorevolmente.

La redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico è obbligatoria nel caso in cui gli agglomerati individuati 
abbiano una consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a 
prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi e, nei casi con volumetrie inferiori, a 
condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da gravi carenze igienico-sanitarie e da degrado ambientale.

La redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2228/1995)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 304/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 98/98)


Art. 15

Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero

Nei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:

a) un'adeguata urbanizzazione primaria;

b) un'adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;

c) la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico;

d) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

e) la valutazione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.


Art. 16

Approvazione dei piani particolareggiati

di recupero urbanistico

I piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli comunali ed approvati dagli stessi in variante 
alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti nell'osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e la 
pubblicazione dei piani particolareggiati.

L'approvazione dei piani di cui al comma precedente deve avvenire entro sei mesi dalla data di deliberazione 
dell'individuazione degli agglomerati. 

Nel caso del secondo comma dell'art. 14 della presente legge, l'approvazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge.

Nell'ambito dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati eventuali comparti in tutto o in parte 
edificati che presentano situazioni di grave carenza igienico-sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni contenute 
nell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di consentire il risanamento del comparto.

I piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi per conoscenza all'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 779/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 780/96)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 98/98)


Art. 17

Obbligo della revisione

degli strumenti urbanistici generali

Nel caso in cui il comune adotti più di due piani particolareggiati di recupero, o, comunque, quando la cubatura 
complessiva di uno o più piani particolareggiati sia superiore a 100.000 metri cubi, lo stesso è obbligato a procedere 
alla revisione globale dello strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge.

In tal caso la delibera di affidamento dell'incarico di revisione dello strumento urbansitico generale deve essere adottata 
entro 90 giorni dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.


Art. 18

Piani particolareggiati

in assenza di strumenti urbanistici generali

Qualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani particolareggiati di recupero non sia 
dotato di strumento urbanistico generale, il piano particolareggiato stesso è adottato dal consiglio comunale 
contestualmente all'adozione dello strumento urbanistico generale, entro i termini di cui al secondo comma dell'art. 16 
della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, l'approvazione dello strumento urbanistico generale e del piano 
particolareggiato di recupero resta disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 642/94)


Art. 19

Programma finanziario quinquennale

I piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma finanziario quinquennale che preveda 
oltre all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura igienico-sanitaria per 
il risanamento degli agglomerati edilizi.

I comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti per gli interventi di 
risanamento, tenuto conto anche delle entrate derivanti dai contributi di concessione.


Art. 20

Contributi per opere di urbanizzazione

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamneto dei piani particolareggiati di recupero, l'Assessore 
regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima del 90 per 
cento dell'importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.


Art. 21

Aree libere interne

Dalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e fino all'approvazione del piano 
particolareggiato di recupero urbanistico nessuna concessione può essere rilasciata sulle aree libere ubicate all'interno 
dell'agglomerato.

In assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni ed alte opere ammesse a conseguire la 
concessione o l'autorizzazione in sanatoria, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da 
parte dei privati e opere di urbanizzazione nonchè interventi necessari per la tutela dell'igiene e della pubblica 
incolumità da parte dei comuni.


(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 98/98)


Art. 22

Facoltà ed obblighi dei comuni

L'art. 30 è così sostituito:

"I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito della formazione dei piani particolareggiati 
di recupero, che non siano proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono chiedere 
l'assegnazione di lotti disponibili, nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, 
singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che rimangono, nel medesimo comune, 
proprietari di aree edificabili sufficienti alla costruzione della propria prima abitazione.

Per i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si procede al conguaglio fra l'indennità di 
espropriazione spettante ed il valore del lotto assegnato.

Nessun conguaglio è dovuto all'assegnatario allorchè l'indennità di espropriazione risulti inferiore al valore del lotto 
assegnato.

Per i fini previsti dai prececenti commi, i comuni che procedono alla formazione dei piani particolareggiati di recupero 
urbanistico sono tenuti alla formazione del piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da 
vigenti disposizioni legislative. In tal caso il piano di zona è adottato contestualmente ai piani particolareggiati di 
recupero.

I piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al limite minimo del 40 per cento di cui all'art. 
2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni interessati al riordino ubranistico-edilizio, che dispongono già di piani di zona, possono procedere, ove 
necessario, al loro ampliamento.

Le aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona, qualora siano completamente esaurite quelle 
ricadenti nelle zone residenziali, possono ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in variante 
allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la previsione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 
regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in 
luogo dell'indennità di espropriazione, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio 
disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola.

Ai proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la demolizione si applicano le disposizioni del primo, 
secondo e terzo comma del presente articolo.

I soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma, nonchè i soggetti locatari di alloggio in 
edifici destinati alla demolizione hanno diritto all'assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai soggetti di cui al primo e decimo comma, 
singoli o riuniti in cooperativa, contributi sui mutui contratti per la costruzione della loro prima casa, nella misura e con 
le modalità previste dalla normativa regionale in materia di cooperazione edilizia".


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 779/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 780/96)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1164/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 367/2000)


Capo IV

Opere sanabili - Soggetti legittimati

Procedure relative

Art. 23

Condizioni di applicabilità della sanatoria

Gli articoli 32 e 33 sono così sostituiti:

"1. I soggetti indicati dal primo e terzo comma dell'art. 31 possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in 
sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative 
statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, 
idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonchè quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza 
interna.

2. Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di 
un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazone in sanatoria è subordinato 
alla disponibilità dell'ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.

3. Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio 
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato all'acquisizione della proprietà dell'area stessa previo 
versamento del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante 
dall'incorporamento dell'area.

4. La determinazione o la dichiarazione di disponibilità degli enti pubblici per la concessione in uso del suolo, nei casi 
previsti dal precedente secondo comma, o per l'eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo 
comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta dell'interessato, salvo il necessario 
perfezionamento delle procedure. Decorso tale termine, l'istanza si intende non accolta.

5. Il titolo di proprietà o prova della legittima disponibilità dell'area per i richiedenti la concessione o l'autorizzazione in 
sanatoria per costruzioni realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello Stato può 
essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in proprietà o in uso nei casi che non 
siano in contrasto con rilevanti interessi ambientali e/o non ricadano nelle fasce di inedificabilità previste dalla lett. a 
dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell'entrata in 
vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

7. Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 
64 e relative modificazioni, le concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere collaudate 
secondo il disposto del quarto comma dell'art. 35.

8. Possono conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto 
stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 semprechè a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità 
le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

9. Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni entro il termine di 120 giorni dalla 
richiesta.

10. Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, 
architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le 
concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla-osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto 
antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave 
pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni 
eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate 
prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 
31 dicembre 1976.

11. I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180 giorni dalla richiesta.

12. Ove le costruzioni ricadano in zone gravate dagli strumenti urbanistici da vincoli di inedificabilità assoluta non 
discendenti da leggi statali o regionali e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero, possono essere 
rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le costruzioni medesime siano ritenute compatibili con l'assetto 
urbanistico del territorio dai piani particolareggiati stessi.

13. I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma precedente decorrono dalla data di 
approvazione del piano particolareggiato.

14. Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non risultino comprese nell'ambito di piani 
particolareggiati di recupero possono essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa 
all'assetto territoriale a giudizio della commissione di cui all'art. 29 della presente legge o, in mancanza, della 
commissione edilizia comunale.

15. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative 
previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate".

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 32/92)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 50/92)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 438/93)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 240/93)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 161/94)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 568/94)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 171/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 168/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 40/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 809/94)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 10/95)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 248/95)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 793/95)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2388/95)

(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 587/96)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 705/96)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1935/96)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 513/97)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 1058/97)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 1080/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1756/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1758/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1863/97)

(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 340/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1718/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 117/98)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 728/98)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1035/98)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 138/99)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1991/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1336/99)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/2000)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1096/2000)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 91/2001)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/2001)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 476/2001)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 617/2001)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1947/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1855/2001)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 158/2002)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 210/2002)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 221/2002)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 651/2002)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2383/2002)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 703/2003)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1068/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 504/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1251/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 4/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2369/2003)


Art. 24


Opere ricadenti nell'ambito di parchi e riserve

Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità alle stesse, ricadano nell'ambito di 
parchi regionali e riserve o nelle relative aree di protezione delimitate con le planimetrie relative allegate alla legge 
regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ai decreti emessi dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ai sensi della 
suddetta legge o comunque nelle zone vincolate ai sensi della stessa legge, il rilascio della concessione o autorizzazione 
in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva 
all'imposizione del vincolo, è subordinato al parere favorevole dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 
sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e gli interventi repressivi 
dell'abusivismo nelle aree di cui al presente articolo, si avvale del Corpo forestale della Regione.

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1120/2003)

Art. 25

Parco archeologico di Agrigento

Entro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali per i beni culturali e per il 
territorio e l'ambiente, sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio regionale per i 
beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di delimitazione dei confini del Parco archeologico della 
Valle dei Templi di Agrigento ed all'individuazione dei confini delle zone da assoggettare a differenziati vincoli, previo 
parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

I pareri del Sovrintendente e del Consiglio regionale dei beni culturali devono essere espressi entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine il Presidente della Regione provvede secondo il 
disposto del primo comma.

La gestione, l'organizzazione, la fruizione del Parco archeologico della Valle dei Templi saranno regolati con apposita 
legge.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell'art. 26 della presente legge, l'esame delle richieste di 
concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nell'ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 
16 maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso, fino all'emanazione del predetto 
decreto del Presidente della Regione.


(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 257/94)


Art. 26

Procedimento per la sanatoria

L'art. 35 è così sostituito:

"La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il 
termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata della prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, 
nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga 
annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la 
domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni 
dalla data di notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.

Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) un'apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l'opera abusiva superi i 450 metri cubi devono 
altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle 
dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione 
attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonchè 
copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'art. 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre 
mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle 
ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34;

e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento; la 
prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini 
dell'accatastamento dovrà essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione in 
sanatoria;

f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l'epoca della realizzazione delle opere stesse;

g) copia dell'istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprietà del suolo su cui insiste l'immobile per i casi 
previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 23 della presente legge.

Ai fini della certificazione di cui alla lett. b del precedente terzo comma, valgono le disposizioni del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici del 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 
del 10 giugno 1985.

Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un 
professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lett. b del terzo comma deve essere presentata 
all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il conseguimento della sanatoria ai sensi della 
legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La 
documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del precedente terzo comma entro la data del 
30 novembre 1985, dalla certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità 
statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonchè dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella 
misura prevista dal primo comma.

Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con quella prevista dalle lettere c e d del 
precedente terzo comma.

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo 
presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10 per 
cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi 60 giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione 
sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di 
cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata 
anche all'impegno di partecipare pro-quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della 
convenzione.

Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata 
dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria 
responsabilità le opere di cui all'art. 31 che hanno diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in 
sanatoria ai sensi del primo comma dell'art. 23 della presente legge. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio 
intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, 
ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della 
seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed 
edilizi.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge il termine di 120 giorni di cui al precedente comma per i lavori 
di completamento decorre dalla data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; o 
dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso 
o anche in proprietà il suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione previ i necessari accertamenti, invita, ove lo 
ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo 
dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o 
l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento 
all'erario delle somme a conguaglio.

Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali 
possono disporre dei mezzi di prova previsti dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della 
domanda, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove 
l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed abbia altresì esibito al comune la prova 
dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge, con esclusione comunque dei casi di insanabilità di cui al 
decimo comma dello stesso articolo, il termine perentorio di 24 mesi decorre dalla data di rilascio del parere, nulla-osta 
o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti autorità o dalla data di approvazione del piano 
particolareggiato di recupero di cui al tredicesimo comma del citato art. 23.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità 
anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono quelle determinate dal decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985".

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 353/92)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 241/93)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 238/1994)

(vedi C.G.A.. SEZ. GIURISDIZIONALE, 357/94)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 488/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 875/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1035/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2361/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 49/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 262/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 40/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 806/94)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 297/97)

(vedi T.A.R. CATANIA SEZ. II, 388/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1863/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1885/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1378/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1394/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1718/97)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1991/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1316/2001)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 4/2003)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2862/2003)

Art. 27

Oneri di concessione

L'art. 37 è così sostituito:

"Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali si richiede la concessione o 
autorizzazione in sanatoria, sono quelli vigenti alla data di pubblicazione delle presente legge ridotti del 50 per cento.

Per le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29 gennaio 1977 non si applica la quota 
relativa al costo di costruzione.

Gli oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni e 
le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico-popolare 
e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico".


Art. 28

Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici

Le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di alloggi popolari da parte di enti pubblici 
non comportano il pagamento degli oneri di cui al precedente articolo.


Art. 29

Commissione per il recupero edilizio

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero nei comuni ove risultino presentate più di mille 
domande di sanatoria è istituita una commissione per il recupero edilizio presieduta dal sindaco o da un suo delegato 
membro della Giunta comunale e composta da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza-opposizione e da 
tre tecnici esterni all'amministrazione comunale eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

Della commissione fa parte un medico segnalato dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Per i comuni di Palermo, Catania e Messina i medici sono segnalati rispettivamente dalle unità sanitarie locali n. 58, n. 
35 e n. 41.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nei comuni in cui le domande di sanatoria superino il numero di duemila possono essere costituite più commissioni.

I pareri delle commissioni di cui al primo comma sostituiscono agli effetti del rilascio della concessione o 
autorizzazione in sanatoria quelli della commissione edilizia comunale.

Ai componenti delle commissioni per il recupero edilizio sono corrisposti, a carico del comune, gli emolumenti 
spettanti ai membri della commissione edilizia comunale.


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 4/2003)


Art. 30

Istruttoria delle domande di autorizzazione

o concessione in sanatoria

Per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, per provvedere alle operazioni di 
ricognizione e verifica, nonchè per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, i comuni possono essere 
autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ad avvalersi della collaborazione di tecnici privati 
professionisti mediante stipula di apposita convenzione di durata non superiore a due anni.

Gli emolumenti da corrispondersi ai tecnici privati professionisti convenzionati devono essere rapportati alla quantità 
delle istruttorie espletate.

Le spese derivanti dalle convenzioni previste dal presente articolo sono a carico dell'Assessorato regionale del territorio 
e dell'ambiente.


Art. 31

Accertamenti degli uffici del Genio civile

Al fine di consentire con rapidità agli uffici del Genio civile dell'Isola l'esecuzione degli accertamenti di propria 
competenza sulle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è autorizzata la collaborazione di tecnici 
privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per i lavori pubblici, determina 
con proprio provvedimento le unità e le qualifiche del personale necessario, nonchè la distribuzione nei vari uffici.

La convenzione di cui ai commi precedenti è stipulata dal Presidente della Regione.


(vedi C.G.A., SEZ. RIUNITE, 753/96)


Art. 32

Erogazione di servizi pubblici -

Somministrazione di forniture

Gli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o comunque sottoposti al controllo e alla 
tutela della Regione, possono erogare servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali è stata 
avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, semprechè le stesse non ricadano in zone vincolate ad 
inedificabilità assoluta.


Art. 33

Proroga di termini

I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalla legge regionale

30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 
1989.

Al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 le parole "90 giorni" sono sostituite con 
"180 giorni".


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 305/95)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 280/2001)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 342/2001)


Art. 34

Oneri di urbanizzazione

Adeguamento

Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive 
modifiche, devono essere adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, 
con deliberazione del consiglio comunale.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 305/1993)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 282/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1358/96)

(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 130/96/RESP)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 2117/97)

(vedi CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 170/97)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2147/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 865/2002)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2433/2002)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1/2004)


Art. 35

Costo teorico base di costruzione

Il secondo comma dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è così sostituito:

"Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi è 
rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all'art. 
9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 
1965, n. 1179".


(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1845/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1837/2003)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 49/2004)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 457/2004)


Art. 36

Deroghe in favore di insediamenti produttivi,

turistici e fabbricati agricoli

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 15 
novembre 1982, n. 133, sostituito con l'art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente 
legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, effettuare ampliamenti degli immobili 
strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in 
atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1° ottobre 
1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purchè le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data 
predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli è ammessa la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi 
nei limiti della cubatura preesistente.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 267/96)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 798/97)

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 203/99)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 10/2000)

(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 835/2004)


Art. 37

Disposizioni per i comuni

di Palma di Montechiaro e di Licata

Ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, non trovano più applicazione 
dalla data di approvazione della presente legge.

I comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il proprio territorio comunale, ad adottare, 
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale.


(vedi T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1649/96)


Art. 38

Norma finanziaria

Per la finalità prevista dall'art. 22 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio 
finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1985, la spesa 
di lire 3.000 milioni.

Per le finalità dell'art. 20 è autorizzata, per l'anno finanziario 1986, la spesa di lire 50.000 milioni.

Gli stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi, saranno iscritti in bilancio ai sensi 
dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

All'onere di lire 6.100 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del 
cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 06.74: 
"Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo 
ed interventi per la protezione della natura, il risanamento e la tutela dell'ambiente e del territorio".


Art. 39

Abrogazione di norme

Sono abrogati: il penultimo comma dell'art. 21, il quinto comma dell'art. 36, il terzo comma dell'art. 40 e gli articoli 46, 
47, 49, 51 e 52 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7; gli articoli 1, 2, 
3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 32/94)

(vedi T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 4318/2003)

Art. 40

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 10 agosto 1985.

NICOLOSI

_________


vedi anche:


L 19/72 (testo coordinato) - Primi provvedimenti semplificazione procedure amministrative e acceleramento della 
spesa


L 57/85 - Applicazione art. 22 della presente


Circ. 2/85 ASS. TERRITORIO - Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino 
urbanistico e sanatoria delle opere abusive


L 26/86 - Modifica ed integrazioni della presente


Circ. 1/86 ASS. TERRITORIO - Nuove norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, riordino 
urbanistico e sanatoria delle opere abusive - Piani particolareggiati di recupero


Circ. 2443/1986 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. 3/86 ASS. ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. 0102/86 PRESIDENZA - Applicazione della presente


Circ. 0860/86 PRESIDENZA - Procedimenti per sanatoria opere abusive


Decr. Ass. 19 marzo 1986 ASS. INDUSTRIA - Presentazione domanda di finanziamento e relativa documentazione


Circ. 02/87 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. 3/87 ASS. TERRITORIO - Piani particolareggiati di recupero - Ulteriori direttive


Circ. 57/87 ASS. LAVORO - Applicazione art. 30 della presente


L 14/88 - Violazione urbanistico-edilizia


Circ. 1/1988 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. prot. 33313/1988 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. prot. 52737/DRU/88 ASS. TERRITORIO - Abusivismo edilizio: vigilanza e repressione


L 3/89 - Applicazione art. 30 della presente


L 4/89 - Applicazione art. 30 della presente


L 14/89 - Applicazione art. 30 della presente


Circ. 3071/89 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. 9735/1989 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Circ. 14159/89 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 39 della presente


Circ. prot. 33139/1989 ASS. TERRITORIO - Piani particolareggiati di recupero


Circ. 22233/89 ASS. TERRITORIO - Applicazione della presente


Decr. Ass. 9 novembre 1989 ASS. TERRITORIO - Piani di recupero


L 11/90 - Modifica alla presente


Circ. 1/90 ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 9 (comma ultimo) e 34 della presente


Circ. 577/90 ASS. BB.CC. - Applicazione art. 13 della presente


Circ. prot. 40359/1990 ASS. TERRITORIO - Assegnazione personale tecnico mediante contratto a termine in 
applicazione della presente


L 15/91 - Proroga termini previsti dalla presente


L 19/91 - Applicazione art. 31 della presente


Circ. prot. 32939/1991 ASS. TERRITORIO - Direttive in ordine alla concessione di proroghe dei contratti stipulati con 
il personale tecnico assunto in applicazione della presente


Circ. prot. 42003/1991 ASS. TERRITORIO - Direttive in materia di rendiconti delle somme accreditate per il 
pagamento delle retribuzioni e oneri riflessi al personale tecnico assunto in applicazione della presente


L 1/92 - Opere edilizia abusive sanate


Circ. 1/92 ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 33 e 34 della presente


Circ. 2/92 ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 5, 6 e 36 della presente


Decr. Ass. 14 luglio 1992 Territorio - Applicazione art. 24 della presente


L 9/93 - Applicazione artt. 26, 30 e 31 della presente


Circ. 4/93 - D.R.U. ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 14, 16 e 17 della presente


Circ. 6/93 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 34 della presente


Circ. 7/93 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 5 e 29 della presente


Circ. 61769/93 ASS. TERRITORIO - Programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei piani 
particolareggiati di recupero degli agglomerati


Decr. Pres. 7 agosto 1993 - Applicazione art. 30 della presente


L 17/94 - Modifiche alla presente - Abrogazione artt. 16, 17 e 36 della presente


L 19/94 - Sostituzione art. 34 ed Applicazione della presente


L 28/94 - Concessione od autorizzazione comunale per opere sanate


Circ. 2/D.R.U./94 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 39 della presente


Circ. 4/94 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 23 comma 10° della presente


Circ. 7/94 ASS. EE.LL. - Applicazione art. 29 della presente


Circ. 23/94 ASS. BB. CC.


Circ. 29585/94 ASS. TERRITORIO


L 40/95 - Adeguamento oneri urbanizzazione


Circ. 1/95 D.R.U. ASS. TERRITORIO - Direttive in ordine di sanatoria edilizia


Circ. prot. 3903/U/95 ASS. TERRITORIO - Recupero agglomerati abusivi


Circ. prot. 13641/U/95 ASS. TERRITORIO - Programma regionale di finanziamento delle opere di urbanizzazione dei 
piani particolareggiati di recupero degli agglomerati abusivi


L.R. 16/96 - Vincolo idrogeologico


L.R. 34/96 - Abrogazione art. 29 e modifica alla presente


Circ. 12589/U/96 ASS. TERRITORIO - Applicazione artt. 19 e 20 della presente


L.R. 6/97 - Applicazione della presente


Circ. 2792/97 ASS. LL.PP. - Comunicazioni relative alle violazioni urbanistiche di cui all'art. 2 della presente


Circ. 1/97 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 26 della presente


Circ. 2/97 ASS. TERRITORIO - Adempimenti comunali in ordine all'istruttoria delle istanze di sanatoria


Circ. prot. 13363/97 ASS. TERRITORIO - Programma regionale di finanziamento anno 1998 opere di urbanizzazione 
piani particolareggiati di recupero agglomerati abusivi


Decr. Pres. 16 gennaio 1997, n. 15 - Applicazione della presente


Decr. Ass. 30 ottobre 1997 TERRITORIO - Aggiornamento oneri di urbanizzazione


Decr. Ass. 29 dicembre 1997 TERRITORIO - Approvazione programma regionale finanziamento opere di 
urbanizzazione


Circ. 8/98 ASS. LL.PP. - Adempimenti in ordine all'istruttoria delle istanze di sanatoria edilizia


Circ. 12/98 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente


L.R. 10/99 - Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo


Decr. Ass. 27 ottobre 1999 TERRITORIO - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2000


L.R. 8/2000 - Interventi a sostegno delle autonomie locali


L.R. 20/2000 - Istituzione Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento


L.R. 26/2000 - Autorizzazione di spesa


Circ. n. 3/2000 ASS. EE.LL. - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000


Circ. n. 6/2000 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente


Circ. n. 2-DRU/2000 ASS. TERRITORIO - Indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi


Decr. Ass. 4 luglio 2000 TERRITORIO - Piano straordinario per l'assetto idrogeologico


Decr. Ass. 22 agosto 2000 TERRITORIO - Approvazione scheda tecnica da compilarsi da parte degli uffici tecnici dei 
comuni in materia di violazioni urbanistico-edilizie


Decr. Ass. 30 ottobre 2000 TERRITORIO - Aggiornamento oneri di urbanizzazione anno 2001


Decr. Ass. 26 ottobre 2001 TERRITORIO - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2002


Decr. Comm. 10 luglio 2001 - Approvazione progetti realizzazione IV vasca raccolta rifiuti in Bellolampo, comune di 
Palermo, e poligono di tiro in Vallone dei Cippi, comuni di Monreale e Montelepre, relativo accordo di programma


Circ. n. 14/2002 ASS. EE.LL. - Istruzioni richiesta rimborsi indennità di fine rapporto


Circ. prot. n. 36847/2002 ASS. TERRITORIO - Programma regionale di finanziamento anno 2002


Decr. Ass. 24 ottobre 2002 TERRITORIO - Adeguamento oneri di urbanizzazione anno 2003


L.R. 4/2003 - Disposizioni programmatiche e finanziarie anno 2003


L.R. 13/2003 - Personale tecnico per l'istruttoria delle domande di sanatoria edilizia


Circ. 6 giugno 2003 ASS. LL.PP. - Disposizioni in materia di acque sotterranee


Circ. n. 18/2003 ASS. BB.CC. - Applicazione della presente


Circ. n. 3/2003 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 26, c. 13, della presente


Circ. n. 4/2003 ASS. TERRITORIO - Adeguamento oneri di urbanizzazione


L.R. 17/2004 - Definizione delle pratiche per il condono edilizio


Circ. n. 2/2004 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 9 della presente


Circ. n. 4/2004 ASS. TERRITORIO - Applicazione art. 1 della presente


_____________________


vedi GIURISPRUDENZA:
















































C.G.A., SEZ. RIUNITE, 585/1992 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 353/1992 - (vedi art. 26 c.7 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 32/1992 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 482/1992v - (vedi art. 8 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 50/1992 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 83/1992 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 511/1992 - (vedi art. 10 c. 3° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 3/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 152/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 165/1993 - (vedi artt. 5 e 6 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 438/1993 - (vedi art. 23 c. 7° e 8° p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 37/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 248/1993 - (vedi art. 9 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 682/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 697/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 807/1993 - (vedi artt. 2 e 4 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 681/1993 - (vedi art. 1 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 240/1993 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 241/1993 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 305/1993 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 82/1993 - (vedi art. 5 c. 1° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 25/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 86/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 96/1993 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 740/1993 - (vedi art. 9 p.l.)


C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 161/94 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 568/94 - (vedi art. 23 c. 10° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 171/94 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 238/1994 - (vedi art. 26 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 257/94 - (vedi art. 25 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 356/94 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 357/94 - (vedi art. 26 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 488/94 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 282/94 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 453/94 - (vedi artt. 5 e 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 455/94 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 642/94 - (vedi art. 18 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 880/1994 - (vedi artt. 1 e 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1035/94 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1399/94 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1546/1994 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2171/1994 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2360/1994 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2361/1994 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2628/94 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2634/94 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 85/1994 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 49/1994 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 262/1994 - (vedi art. 26 comma 4° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 32/94 - (vedi art. 39 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 40/1994 - (vedi artt. 23 comma 10° e 26 commi 14° e 15° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 168/1994 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 340/1994 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 387/1994 - (vedi art. 5 comma 3° e 6° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 806/1994 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 809/1994 - (vedi art. 23 comma 10° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 920/1994


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 10/95 - (vedi art. 23 comma 10° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 20/95 - (vedi art. 5 comma 3° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 73/95 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 248/95 - (vedi art. 23 c. 10° p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 716/95 - (vedi art. 9 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 717/95 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 234/95


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 793/95 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2228/1995 - (vedi art. 14 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2388/1995 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 305/95 - (vedi art. 33 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 311/95 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 629/1995 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 711/1995 - (vedi art. 5 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE 70/96 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 143/96 - (vedi art. 4 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 197/96 - (vedi art. 4 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 587/96 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 728/96 - (vedi artt. 5 e 6 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 753/96 - (vedi art. 31 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 764/96 - (vedi artt. 5, 6 e 7 p.l.)


C.G.A., SEZ. RIUNITE, 380/96


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 123/96 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 267/96 -(vedi art. 36 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 268/96 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 413/96 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 420/96 - (vedi art. 4 p.l.)


T.A.R CATANIA, SEZ. II, 781/96


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 816/96 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1138/96


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1142/96


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1649/96 - (vedi art. 37 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1836/96 - (vedi artt. 2 e 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1841/96 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 779/96 - (vedi artt. 16 e 22 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. III, 780/96 - (vedi artt. 16 e 22 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 705/96 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1358/96 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1845/96 - (vedi art. 35 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1935/96 - (vedi art. 23 p.l.)


CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 130/96/RESP - (vedi art. 34 p.l.)


C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 513/97 - (vedi art. 23 c. 10° p.l.)


C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 1058/97 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 1080/97 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/97 - (vedi art. 23 c. 10° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 413/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 927/97


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1673/97 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1756/97 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1758/97 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1955/97 - (vedi art. 2 p.l.)


TAR CATANIA SEZ. I, 1970/97 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2218/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2222/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 161/97 - (vedi art. 2 e 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 180/97


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 297/97 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 300/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 304/97 - (vedi art. 14 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 354/97 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 380/97 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA SEZ. II, 388/97 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 474/97 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 520/97 - (vedi artt 5 e 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 524/97


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 797/97 - (vedi art. 1 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 798/97 - (vedi art. 36 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1340/97


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1863/97 - (vedi artt. 23 u.c. e 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1881/97 - (vedi art. 6 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1882/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 1885/97 - (vedi art. 26 c. 15° p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. II, 2673/97


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 219/97


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 2117/97 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 71/97 - (vedi art. 5 c 1° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 111/97


T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 340/97 - (vedi art. 23 c 10° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 526/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 542/97 - (vedi art. 2 c. 3° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 912/97


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1394/97 - (vedi art. 26 c. 15° p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1718/97 - (vedi artt. 23 e 26 p.l.)


CORTE DEI CONTI, SEZ. GIURISDIZIONALE, 170/97 - (vedi art. 34 p.l.)


ORDINANZA, CORTE COSTITUZIONALE, 187/97 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1378/97 - (vedi art. 26 c. 3 e 12 p.l)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1589/97 - (vedi art. 2 c. 3° p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 10/98


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 98/98 - (vedi artt. 14, 16 e 21 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 199/98 - (vedi art. 2 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 219/98 - (vedi art. 6 c. 1 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 474/98


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 117/98 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 728/98 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 81/98


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 508/98


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1035/98 - (vedi art. 23 c 1 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1081/98


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1549/98


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 1624/98 - (vedi art. 2 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 203/99 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 138/99 - (vedi artt. 1 e 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1991/99 - (vedi artt. 23 e 26 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1164/99 - (vedi art. 22 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1336/99 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1340/99 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1668/99 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2147/99 - (vedi art. 34 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 250/2000 - (vedi art. 23 c. 10 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 307/2000


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 382/2000 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1096/2000 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 10/2000 - (vedi art. 36 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 367/2000 - (vedi art. 22 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 91/2001 - (vedi art. 23, c. 10 p.l.)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 280/2001 - (vedi art. 33 p.l.)

C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 208/2001


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 342/2001 - (vedi art. 33 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 469/2001 - (vedi art. 23 c. 10 e 12 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 476/2001 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 617/2001 - (vedi art. 23 c. 10 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 597/2001 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1445/2001 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1947/2001 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2036/2001 - (vedi artt. 5 e 9 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 2400/2001 - (vedi art. 7 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 452/2001 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 496/2001 - (vedi art. 9 c. 1 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 929/2001 - (vedi art. 4 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1316/2001 - (vedi art. 26, c. 16 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1467/2001 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1855/2001 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 41/2002 - (vedi artt. 10 e 12 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 158/2002 - (vedi art. 23, c. 10 e 12 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 210/2002 - (vedi art. 23, c. 10 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 221/2002 - (vedi art. 23 p.l.)


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 651/20022 - (vedi art. 23, c. 10 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 865/2002 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 927/2002 - (vedi artt. 5 e 6 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2383/2002 - (vedi art. 23, c. 10 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2433/2002 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 4652/2002


C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 28/2003 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 51/2003 - (vedi art. 7 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 407/2003


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 703/2003 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1068/2003 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 1837/2003 - (vedi art. 35 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 504/2003 - (vedi art. 23 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 831/2003 - (vedi art. 7 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1079/2003 - (vedi art. 10 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1120/2003 - (vedi art. 24 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1251/2003 - (vedi art. 23 c. 10 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 2194/2003 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 3873/2003 - (vedi art. 9 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 4318/2003 - (vedi art. 39 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 4/2003 - (vedi artt. 23 c. 10, 26 e 29 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 28/2003 - (vedi art. 2 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2369/2003 - (vedi art. 23 c. 10 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. II, 2862/2003 - (vedi art. 26 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 49/2004 - (vedi art. 35 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 457/2004 - (vedi art. 35 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 708/2004 - (vedi art. 5 p.l.)


T.A.R. CATANIA, SEZ. I, 835/2004 - (vedi art. 36 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 1/2004 - (vedi art. 34 p.l.)


T.A.R. PALERMO, SEZ. I, 13/2004 - (vedi art. 34 p.l.)


fp05-gr05