GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEA G.U.C.E. N. - L. 223 DEL 21/8/1985

 



Dir. 85/384/CEE del 10 giugno 1985. Agg. G.U.U.E. 23/06/2004
Direttiva del Consiglio 
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli 
del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare 
l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di 
servizi. 

Pubblicata nella G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223. Entrata in vigore il 5 
agosto 1985. 
Termine di recepimento: vedi articolo 31 della presente direttiva. Direttiva 
recepita con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129 e con L. 29 dicembre 2000, n. 422 
(legge comunitaria 2000). Vedi, anche, la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge 
comunitaria 2002). 
 



Il Consiglio delle Comunità europee, 
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare 
gli articoli 49, 57 e 66, 
vista la proposta della Commissione, 
visto il parere del Parlamento europeo, 
visto il parere del Comitato economico e sociale, 
considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo 
transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla 
nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; che il 
principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il 
rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività 
del settore dell'architettura, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad 
associazioni o ad organismi professionali; 
considerando che appare tuttavia opportuno prevedere talune disposizioni intese 
ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura; 
considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a 
non concedere alcun aiuto, tale da falsare le condizioni di stabilimento; 
considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano 
adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, 
certificati ed altri titoli; 
considerando che la creazione architettonica, la qualità edilizia, il loro 
inserimento armonico nell'ambiente circostante e il rispetto del paesaggio e 
dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un 
interesse pubblico; che, il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed 
altri titoli deve basarsi pertanto su criteri qualitativi e quantitativi che 
assicurino nei titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli riconosciuti la 
capacità di capire e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e 
delle collettività in materia di organizzazione dello spazio, di concezione, di 
organizzazione e di realizzazione delle opere edilizie, di conservazione e di 
valorizzazione del patrimonio edilizio di protezione degli equilibri naturali; 
considerando che i sistemi di formazione dei professionisti che esercitano nel 
settore dell'architettura sono attualmente molto diversificati; che è pertanto 
opportuno prevedere una convergenza delle formazioni che portano all'esercizio 
di tali attività con il titolo professionale di architetto; 
considerando che in taluni Stati membri la legge subordina l'accesso alle 
attività di architetto ed il loro esercizio al possesso di un diploma di 
architettura; che in altri Stati membri dove tale requisito non è richiesto, il 
diritto all'uso del titolo professionale di architetto è tuttavia disciplinato 
dalla legge; che infine in altri Stati membri in cui non si verifica né il primo 
né il secondo caso si stanno predisponendo disposizioni legislative e 
regolamentari sull'accesso alle suddette attività e sul loro esercizio 
nell'ambito del titolo professionale di architetto; che quindi non sono state 
ancora definite le condizioni che negli Stati membri consentono l'accesso e 
l'esercizio delle suddette attività; che un reciproco riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed altri titoli presuppone che gli stessi permettano 
l'accesso e l'esercizio delle dette attività nello Stato membro che li ha 
rilasciati; che pertanto il riconoscimento di determinati attestati in virtù 
della presente direttiva rimane in vigore solo in quei casi in cui i loro 
titolari, in virtù delle norme ancora da adottare nello Stato membro del 
rilascio, avranno accesso alle attività designate con il titolo professionale di 
architetto; 
considerando che l'accesso al titolo professionale di architetto è subordinato 
in alcuni Stati membri al compimento, oltre al possesso del diploma, certificato 
o altro titolo, di un tirocinio professionale; che poiché tra gli Stati membri 
non esiste ancora alcuna convergenza su questo piano, è opportuno, per far 
fronte a eventuali difficoltà, riconoscere, come condizione sufficiente, 
un'esperienza pratica adeguata, di uguale durata, acquisita in un altro Stato 
membro; 
considerando che il riferimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alle 
attività del settore dell'architettura esercitate abitualmente con il titolo 
professionale di architetto, giustificato dalla situazione esistente in alcuni 
Stati membri, si propone unicamente di indicare il campo di applicazione della 
presente direttiva, senza pretendere di stabilire una definizione giuridica 
delle attività del settore dell'architettura; 
considerando che nella maggior parte degli Stati membri le attività pertinenti 
all'architettura sono esercitate, di diritto o di fatto, da persone che hanno la 
denominazione di architetti, accompagnata o meno da altre denominazioni, senza 
però che tali persone detengano il monopolio nell'esercizio di tali attività, 
salvo disposizioni legislative contrarie; che le summenzionate attività, o 
talune di esse, possono altresì essere esercitate da altri professionisti e, in 
particolare, da ingegneri che abbiano ricevuto una formazione specifica nel 
settore delle costruzioni o dell'arte edilizia; 
considerando che il reciproco riconoscimento dei titoli faciliterà l'accesso 
alle attività in questione, nonché l'esercizio delle stesse; 
considerando che in taluni Stati membri disposizioni legislative autorizzano, a 
titolo eccezionale e in deroga alle condizioni di formazione abitualmente 
richieste per l'accesso al titolo professionale legale di architetto, la 
concessione di tale titolo a determinate persone dell'arte, del resto assai poco 
numerose, l'opera delle quali abbia posto in evidenza un talento eccezionale nel 
settore dell'architettura; che è opportuno definire nella presente direttiva il 
caso di tali architetti, tanto più che di frequente essi godono di fama 
internazionale; 
considerando che il riconoscimento di molti dei diplomi, certificati ed altri 
titoli esistenti menzionati agli articoli 10, 11 e 12 mira a consentire ai 
titolari di tali titoli di stabilirsi o di effettuare prestazioni di servizi in 
altri Stati membri, con effetto immediato; che la subitanea introduzione di 
questa disposizione nel Granducato del Lussemburgo, tenuto conto dell'esiguità 
del territorio dello stesso, potrebbe provocare distorsioni di concorrenza e 
potrebbe disorganizzare l'esercizio della professione; che pare pertanto 
giustificato concedere a detto Stato membro un ulteriore termine di adattamento; 

considerando che per quanto concerne l'uso del titolo di formazione è opportuno 
autorizzarlo soltanto nelle lingue dello Stato membro di origine o di 
provenienza, in quanto una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed altri titoli non comporta necessariamente un'equivalenza 
materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi; 
considerando che, per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte 
delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono prescrivere che i 
beneficiari che soddisfino le condizioni di formazione da essa previste, 
presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato 
dalle competenti autorità dello Stato membro d'origine o di provenienza, il 
quale attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla presente 
direttiva; 
considerando che, in caso di stabilimento, possono applicarsi, in quanto norme 
relative all'accesso ad un'attività, le disposizioni nazionali in materia 
d'onorabilità e di moralità; che, in tali circostanze, occorre anche distinguere 
i casi in cui gli interessati non abbiano esercitato attività nel settore 
dell'architettura e quelli in cui abbiano già esercitato tali attività in un 
altro Stato membro; 
considerando che in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o 
dell'appartenenza ad associazioni od a organismi professionali, connessa al 
carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nello Stato membro 
ospite, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il 
carattere temporaneo della sua attività; che è quindi opportuno non richiedere 
tale iscrizione o appartenenza; che, in tal caso, è tuttavia necessario 
assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle 
suddette associazioni o organismi professionali; che, a tal uopo, con riserva 
dell'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la 
possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di 
servizi all'autorità competente dello Stato membro ospite; 
considerando che, per quanto riguarda le attività salariate del settore 
dell'architettura, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 
1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della 
Comunità, non contiene, per le professioni regolamentate, disposizioni 
specifiche in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale 
e di possesso di un titolo; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in 
questione sono o possono essere applicabili tanto ai lavoratori dipendenti 
quanto agli indipendenti; che in vari Stati membri le attività del settore 
dell'architettura sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o 
altro titolo; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da 
dipendenti o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua 
carriera professionale in qualità di dipendente e di indipendente; che per 
favorire pienamente la libera circolazione dei professionisti nella Comunità è 
necessario estendere l'applicazione della presente direttiva ai lavoratori 
dipendenti che esercitino nel settore dell'architettura; 
considerando che la presente direttiva introduce un riconoscimento reciproco dei 
diplomi, certificati ed altri titoli che consentono l'accesso alle attività 
professionali, senza prevedere un simultaneo coordinamento delle disposizioni 
nazionali sulla formazione; che, inoltre, il numero dei professionisti 
interessati varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; che in tali 
condizioni la Commissione deve controllare con particolare attenzione 
l'applicazione della direttiva durante i primi anni, ha adottato la presente 
direttiva: 
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Capitolo I 
Campo di applicazione 
Articolo 1 
1. La presente direttiva si applica alle attività del settore dell'architettura. 

2. Ai sensi della presente direttiva, per attività del settore dell'architettura 
si intendono quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di 
architetto. 
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Capitolo II 
Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore 
dell'architettura con il titolo professionale di architetto 
Articolo 2 
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti 
durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli articoli 3 e 
4, e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri e 
attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle 
attività di cui all'articolo 1 ed il loro esercizio con il titolo professionale 
di architetto, alle condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lo stesso 
effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli che rilascia. 
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Articolo 3 
La formazione che porta al conseguimento dei diplomi, certificati ed altri 
titoli di cui all'articolo 2 è acquisita mediante corsi di studi di livello 
universitario, riguardanti principalmente l'architettura. Tali studi devono 
essere equilibratamente ripartiti tra gli aspetti teorici e pratici della 
formazione di architetto ed assicurare il raggiungimento: 
1. della capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze 
estetiche e tecniche; 
2. di una adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura 
nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti; 
3. di una conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire 
sulla qualità della concezione architettonica; 
4. di un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e 
tecniche applicate nel processo di pianificazione; 
5. della capacità di cogliere i rapporti tra uomo e creazioni architettoniche e 
tra creazioni architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere 
la necessità di adeguare tra loro creazioni architettoniche e spazi, in funzione 
dei bisogni e della misura dell'uomo; 
6. della capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni 
dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano 
conto dei fattori sociali; 
7. di una conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di 
costruzione; 
8. della conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di 
ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici; 
9. di una conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie nonché 
della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e 
proteggerli dai fattori climatici; 
10. di una capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano 
alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai 
regolamenti in materia di costruzione; 
11. di una conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni 
e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione 
dei piani nella pianificazione. 
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Articolo 4 

1. La formazione di cui all'articolo 2 deve soddisfare contemporaneamente le 
prescrizioni dell'articolo 3, nonché i requisiti seguenti: 
a) la durata totale della formazione deve comprendere almeno 4 anni di studi a 
tempo pieno presso una università o un istituto di istruzione analogo a almeno 6 
anni di studi presso un'università o un istituto analogo, dei quali almeno 3 
anni di studi a tempo pieno; 
b) la formazione deve essere sancita dal superamento di un esame di livello 
universitario. 
In deroga al primo comma, è parimenti riconosciuta come soddisfacente ai sensi 
dell'articolo 2 la formazione delle "fachhochschulen" nella Repubblica federale 
di Germania, la quale sia impartita in 3 anni, esista al momento della notifica 
della presente direttiva, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 3 e dia 
accesso alle attività di cui all'articolo 1 in questo Stato membro con il titolo 
professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo 
di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania di 4 anni, 
comprovato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto 
l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente 
direttiva. L'ordine professionale deve accertarsi in via preliminare che i 
lavori eseguiti dall'architetto interessato nel settore dell'architettura 
costituiscano applicazioni probanti dell'insieme di cognizioni di cui 
all'articolo 3. Il certificato è rilasciato secondo la stessa procedura che si 
applica all'iscrizione all'ordine professionale. 
In base all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione delle formazioni 
nel settore dell'architettura, la Commissione presenta al Consiglio, 8 anni 
dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, 
una relazione sull'applicazione della presente deroga e le proposte adeguate in 
merito alle quali il Consiglio delibera secondo le procedure fissate dal 
trattato entro un termine di sei mesi. 
2. Nell'ambito della promozione sociale o degli studi universitari a tempo 
ridotto, è altresì riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 una 
formazione che corrisponda ai requisiti di cui all'articolo 3 e sia sancita da 
un esame di architettura superato con successo da persone che lavorano da sette 
o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto 
o di uno studio di architetti. Detto esame deve essere di livello universitario 
ed equivalere all'esame finale di cui al paragrafo 1, lettera b). 
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Articolo 5 
1. Sono considerati rispondenti ai requisiti per esercitare le attività di cui 
all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto i cittadini di uno 
Stato membro autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione di una 
disposizione legislativa che conferisce all'autorità competente di uno Stato 
membro la facoltà di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri 
che si siano particolarmente distinti per le qualità delle loro realizzazioni 
nel campo dell'architettura. 
2. La qualità di architetto degli interessati di cui al paragrafo 1 è attestata 
da un certificato rilasciato dallo Stato membro d'origine o di provenienza dei 
beneficiari. 
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Articolo 6 
(3). 
Articolo 6 (4) 
Gli Stati membri valutano sia i diplomi, certificati e altri titoli nel settore 
oggetto della presente direttiva, acquisiti dall'interessato fuori dall'Unione 
europea, qualora tali diplomi, certificati o altri titoli siano stati 
riconosciuti in uno Stato membro, sia la formazione e/o l'esperienza 
professionale acquisite in uno Stato membro. La decisione dello Stato membro 
deve essere pronunciata entro tre mesi dalla presentazione da parte 
dell'interessato della domanda completa di tutti i documenti giustificativi. 
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(3) Articolo soppresso dall'articolo 8 della direttiva 90/658/CEE. 
(4) Articolo inserito dall'articolo 11 della direttiva 2001/19/CE. 
 



Articolo 6 bis (5) 
Le decisioni degli Stati membri sulle domande di riconoscimento di diplomi, 
certificati e altri titoli nel settore oggetto della presente direttiva devono 
essere debitamente motivate e prevedere la possibilità di impugnazione dinanzi 
agli organi giurisdizionali ai sensi del diritto interno, allorché la domanda è 
respinta. 
Il richiedente può ricorrere anche in caso di assenza di decisione entro il 
termine stabilito. 
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(5) Articolo inserito dall'articolo 11 della direttiva 2001/19/CE. 
 



Articolo 7 
1. Ogni Stato membro comunica al più presto, contemporaneamente agli altri Stati 
membri ed alla Commissione, l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di 
formazione rilasciati sul suo territorio che rispondono ai requisiti di cui agli 
articoli 3 e 4, nonché l'elenco degli istituti o autorità che rilasciano tali 
titoli. 
La prima comunicazione ha luogo entro dodici mesi dalla notifica della presente 
direttiva. 
Analogamente, ogni Stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente 
ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo 
territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai 
requisiti degli articoli 3 e 4. 
2. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, 
a titolo informativo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, allo 
scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione. Tuttavia, 
la pubblicazione di un diploma, certificato o altro titolo è differita nei casi 
previsti dall'articolo 8. Elenchi consolidati sono pubblicati periodicamente 
dalla Commissione. 
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Articolo 8 
Qualora uno Stato membro o la Commissione dubiti della conformità di un diploma, 
certificato o altro titolo ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, la 
Commissione investe del caso il Comitato consultivo per la formazione nel 
settore dell'architettura entro tre mesi dalla data della comunicazione 
effettuata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1. Il suddetto Comitato esprime 
un parere entro tre mesi. 
Entro i tre mesi successivi al parere o alla scadenza del periodo previsto per 
l'emissione del medesimo, il diploma, certificato o altro titolo in questione 
viene pubblicato, salvo nei due casi seguenti: 
- se lo Stato membro che lo rilascia modifica la comunicazione effettuata ai 
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 
o 
- se uno Stato membro o la Commissione si avvalgono degli articoli 169 o 170 del 
trattato per adire la Corte di giustizia delle Comunità. 
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Articolo 9 
1. Uno Stato membro o la Commissione possono ricorrere al Comitato consultivo 
ogniqualvolta dubitino che un diploma, certificato o altro titolo menzionato in 
uno degli elenchi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 
risponda ai requisiti degli articoli 3 e 4. Il Comitato emette il proprio parere 
entro tre mesi. 
2. La Commissione ritira un diploma da uno degli elenchi pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee con il consenso dello Stato membro 
interessato o in seguito ad una decisione della Corte di giustizia. 
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Capitolo III 
Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del 
settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni 
nazionali vigenti 
Articolo 10 
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui 
all'articolo 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati 
membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica 
della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata 
da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno 
accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti 
minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio 
territorio, per quanto concerne l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 ed 
il loro esercizio, alle condizioni di cui all'articolo 23, lo stesso effetto di 
diplomi, certificati ed altri titoli nel campo dell'architettura da esso 
rilasciati. 
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Articolo 11 
 
I diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 10 sono: 
a) in Germania 
- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di Belle Arti (Dipl.-Ing., 
Architekt (HfbK); 
- i diplomi rilasciati dalle Technische Hochschulen, sezione Architettura 
(Architektur/Hochbau), dalle università tecniche, sezione architettura 
(architektur/hochbau), dalle università, sezione Architettura 
(Architektur/Hochbau) e, qualora tali istituti siano stati raggruppati nelle 
Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura (Architektur 
Hochbau) (Dipl.-Ing. e altre denominazioni che fossero successivamente date a 
tali diplomi); 
- i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione Architettura 
(Architektur/Hochbau), e, qualora tali istituti siano stati raggruppati in 
Gesamthochschulen, dalle Gesamthochschulen, sezione Architettura 
(Architektur/Hochbau), accompagnati, quando la durata degli studi è inferiore a 
quattro anni ma comporta almeno tre anni, dal certificato attestante un periodo 
di esperienza professionale di quattro anni nella Repubblica federale di 
Germania, rilasciato dall'ordine professionale conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma (Ingenieur grad. e altre eventuali 
future denominazioni di tali diplomi); 
- i certificati (Prüefungszeugnisse) rilasciati prima del 1° gennaio 1973 dalle 
Ingenieurschulen, sezione Architettura, e dalle Werkkunstschulen, sezione 
Architettura, accompagnati da un attestato delle autorità competenti comprovante 
che l'interessato ha superato un esame per titoli conformemente all'articolo 13; 

b) in Belgio 
- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali superiori di architettura o dagli 
istituti superiori di architettura architecte - architect); 
- i diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di 
Hasselt (architect); 
- i diplomi rilasciati dalle accademie reali di Belle Arti (architecte - 
architect); 
- i diplomi rilasciati dalle scuole di Saint-Luc (architecte - architect); 
- i diplomi universitari di ingegnere civile, accompagnati da un certificato di 
tirocinio rilasciato dall'ordine degli architetti e conferente il diritto di 
usare il titolo professionale di architetto (architecte - architect); 
- i diplomi d'architetto rilasciati dalla Commissione esaminatrice centrale o 
statale di architettura (architecte - architect); 
- i diplomi di ingegnere civile-architetto e di ingegnere-architetto rilasciati 
dalle facoltà di scienze applicate delle università e dal politecnico di Mons 
(ingénieur-architecte, ingenieur-architect); 
c) in Danimarca 
- i diplomi rilasciati dalle scuole nazionali di architettura di Copenaghen e di 
Århus (arkitekt); 
- il certificato di gradimento rilasciato dalla Commissione degli architetti ai 
sensi della legge 202 del 28 maggio 1975 (registeret arkitekt); 
- i diplomi rilasciati dalle scuole superiori di costruzione edile 
(bygningskonstruktør) accompagnati da un attestato delle competenti autorità 
comprovante che l'interessato ha superato un esame per titoli, ai sensi 
dell'articolo 13; 
d) in Francia 
- i diplomi di "architecte diplômé par le gouvernement" rilasciati fino al 1959 
dal ministero della Pubblica Istruzione e dopo tale data dal ministero degli 
Affari culturali (architecte DPLG); 
- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA); 
- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e 
delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), 
sezione Architettura (architetto ENSAIS); 
e) in Grecia 
- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dal Metsovion Polytechnion di 
Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e 
conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; 
- i diplomi di ingegnere-architetto rilasciati dall'Aristotelion Panepistimion 
di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di 
Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore 
dell'architettura; 
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Metsovion Polytechnion 
di Atene, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia 
e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; 

- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dall'Aristotelion 
Panepistimion di Salonicco, accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera 
tecnica di Grecia e conferente il diritto di esercitare le attività nel settore 
dell'architettura; 
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Thrakis, 
accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e 
conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; 
- i diplomi di ingegnere-ingegnere civile rilasciati dal Panepistimion Patron, 
accompagnati da un attestato rilasciato dalla Camera tecnica di Grecia e 
conferente il diritto di esercitare le attività nel settore dell'architettura; 
f) in Irlanda 
- la laurea di "Bachelor of Architecture" rilasciata dalla "National University" 
d'Irlanda (B. arch., Nui) a laureati in architettura dell'"University College" 
di Dublino; 
- il diploma di livello universitario in architettura rilasciato dal "College of 
Technology", Bolton Street, Dublino (dipl. arch.); 
- il certificato di membro associato del "Royal Institute of Architects" 
d'Irlanda (ARIAI); 
- il certificato di membro del "Royal Institute of Architects" d'Irlanda 
(MRIAI); 
g) in Italia 
- i diplomi di "laurea in architettura" rilasciati dalle università, dagli 
istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di 
Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio 
indipendente della professione di architetto, rilasciato dal ministro della 
Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, 
davanti ad un'apposita Commissione, l'esame di Stato che abilita all'esercizio 
indipendente della professione di architetto (dott. architetto); 
- i diplomi di "laurea in ingegneria" nel settore della costruzione civile 
rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal 
diploma di abilitazione all'esercizio indipendente di una professione nel 
settore dell'architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una 
volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad un'apposita 
Commissione, l'esame di Stato che lo abilita all'esercizio indipendente della 
professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile); 
h) nei Paesi Bassi 
- l'attestato che comprova l'esito positivo dell'esame di licenza di 
architettura, rilasciato dalle sezioni "Architettura" delle scuole tecniche 
superiori di Delft o di Eindhoven (bouwkundig ingenieur); 
- i diplomi delle accademie di architettura riconosciute dallo Stato 
(architect); 
- i diplomi rilasciati fino al 1971 dagli ex istituti d'insegnamento superiore 
di architettura (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO); 
- i diplomi rilasciati fino al 1970 dagli ex istituti d'insegnamento superiore 
d'architettura (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO); 
- l'attestato comprovante l'esito positivo nella prova d'esame organizzata dal 
Consiglio degli architetti del "Bond van Nederlandse Architecten" (ordine degli 
architetti olandese, BNA) (architect); 
- il diploma della "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fondazione "Istituto 
di architettura") (IVA) conseguito al termine di un corso organizzato da tale 
fondazione per un periodo minimo di quattro anni (architect), accompagnato da un 
attestato delle competenti autorità comprovante che l'interessato ha superato un 
esame per titoli conformemente all'articolo 13; 
- un attestato delle competenti autorità comprovante che, prima dell'entrata in 
vigore della presente direttiva, l'interessato è stato ammesso all'esame di 
"kandidaat in de bouwkunde" organizzato dalla scuola tecnica superiore di Delft 
o di Eindhoven e che, per un periodo di almeno cinque anni immediatamente prima 
di tale data, ha svolto attività di architetto la cui natura ed importanza 
garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei Paesi Bassi, una competenza 
sufficiente per esercitare tali attività (architect); 
- un attestato delle competenti autorità rilasciato unicamente alle persone che 
abbiano compiuto il quarantesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della 
presente direttiva, comprovante che l'interessato, per un periodo di almeno 
cinque anni immediatamente prima di tale data, ha svolto attività di architetto 
la cui natura ed importanza garantiscano, in base ai criteri riconosciuti nei 
Paesi Bassi, una competenza sufficiente per esercitare tali attività 
(architect); 
Gli attestati a cui è fatto riferimento nel settimo e ottavo trattino non 
dovranno più essere riconosciuti a partire dalla data dell'entrata in vigore 
delle disposizioni legislative e regolamentari per l'accesso alle attività di 
architetto ed il loro esercizio nell'ambito del titolo professionale di 
architetto nei Paesi Bassi, sempre che tali attestati, in virtù delle suddette 
disposizioni, non diano già l'accesso a tali attività nell'ambito del titolo 
professionale di cui sopra; 
i) nel Regno Unito 
- i titoli conseguiti in seguito ad esami superati presso 
- il "Royal Institute of British architects" 
- le facoltà di architettura di: 
università 
politecnici 
colleges 
accademie (colleges privati) 
istituti di tecnologia e di belle arti, 
che erano o sono riconosciuti al momento dell'adozione della presente direttiva 
dall'"Architects Registration Council" del Regno Unito, ai fini dell'iscrizione 
all'albo (Architect); 
- un certificato che attesti che il titolare aveva acquisito il diritto di 
mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 6 a, 6 
b, ovvero 6 d dell'Architects Registration Act del 1931 (Architect); 
- un certificato che attesti che il titolare ha acquisito il diritto di 
mantenere il suo titolo professionale di architetto a norma della sezione 2 
dell'Architects Registration Act del 1938 (Architect); 
j) in Spagna 
- il titolo ufficiale di architetto (título oficial de arquitecto) rilasciato 
dal ministero dell'educazione e della scienza o dalle università (6); 
k) in Portogallo 
- il diploma "diploma do curso especial de arquitectura", rilasciato dalle 
scuole superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; 
- il diploma di architetto (diploma de arquitecto), rilasciato dalle scuole di 
belle arti di Lisbona e di Porto; 
- il diploma "diploma do curso de arquitectura", rilasciato dalle scuole 
superiori di belle arti di Lisbona e di Porto; 
- il diploma "diploma de licenciatura em arquitectura", rilasciato dalla scuola 
superiore di belle arti di Lisbona; 
- il diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura", rilasciato 
dall'università tecnica di Lisbona e dall'università di Porto 
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato 
dall'istituto superiore tecnico dell'università tecnica di Lisbona; 
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla 
facoltà di ingegneria dell'università di Porto (7); 
- il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla 
facoltà di scienze e tecnologia dell'università di Coimbra; 
- il diploma in ingegneria civile, produzione (licenciatura em engenharia civil, 
produção) rilasciato dall'università di Minho (8). 
l) in Austria: 
- i diplomi rilasciati dai politecnici universitari di Vienna e Graz e 
dell'Università di Innsbruck, Facoltà di ingegneria edile ("Bauingenieurwesen") 
e architettura ("Architektur"), indirizzo architettura, ingegneria edile o 
edilizia ("Hochbau", Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwasen); 
- i diplomi universitari in ingegneria rurale, indirizzo "Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft"; 
- i diplomi della scuola superiore di arti applicate di Vienna, indirizzo 
architettura; 
- i diplomi dell'accademia delle arti figurative di Vienna, indirizzo 
architettura; 
- i diplomi di ingegnere (Ing.) rilasciati dalle scuole tecniche di istruzione 
superiore o dagli istituti tecnici superiori per l'edilizia, unitamente al 
titolo di "Baumeister" comprovante un'esperienza professionale minima di sei 
anni in Austria, sancita da un esame; 
- o diplomi della scuola superiore di Linz ("Hochschule fur künstlerische und 
industrielle Gestaltung"), indirizzo architettura; 
- i certificati di qualità di ingegnere civile o di ingegnere consulente nel 
settore dell'edilizia ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen - 
Bauwesen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschft") conformemente alla legge 
sull'ingegneria civile (Ziviltechnikergesetz, BGBl. n. 156/1994) (9); 
m) in Finlandia: 
- i diplomi rilasciati dalle facoltà di architettura delle università tecniche e 
dall'Università di Oulu (arkkitehti/arkitekt), 
- i diplomi rilasciati dagli istituti tecnologici 
(rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) (10). 
n) (11) in Svezia: 
- i diplomi rilasciati dalla Scuola di architettura del Regio istituto di 
tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia 
dell'università di Lund (arkitekt, laurea in architettura); 
- i certificati di iscrizione al "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR) qualora 
gli interessati abbiano ricevuto la loro formazione in uno Stato cui si applica 
la presente direttiva (12). 
------------------------ 
(6) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 85/614/CEE. 
(7) Trattino modificato con rettifica pubblicata in G.U.C.E. 2 aprile 1986, n. 
87. 
(8) Il testo della lettera k), aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 
85/614/CEE, è stato successivamente così completato dall'articolo 1 della 
direttiva 86/17/CEE. 
(9) Lettera aggiunta dal capo XI (Mercato interno e servizi finanziari), sezione 
D-IV (Architettura) dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di 
Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno 
di Svezia all'Unione europea nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in 
seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia. 
(10) Testo così modificato e completato con rettifica pubblicata in G.U.C.E. 21 
marzo 1996, n. 72. 
(11) Lettera così modificata con rettifica pubblicata in G.U.C.E. 21 marzo 1996, 
n. 72. 
(12) Lettera aggiunta dal capo XI (Mercato interno e servizi finanziari), 
sezione D-IV (Architettura) dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di 
Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno 
di Svezia all'Unione europea nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in 
seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia. 
 



Articolo 12 
Fatto salvo l'articolo 10, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro, sul 
proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui 
all'articolo 1 e il loro esercizio con il titolo professionale di architetto lo 
stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli di architetto da esso 
rilasciati: 
- gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati 
membri che al momento della notifica della presente direttiva hanno una 
regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui 
all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che 
il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto prima 
dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente nel 
quadro di tale regolamentazione alle attività in questione durante almeno 3 anni 
consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati; 
- gli attestati rilasciati a cittadini degli Stati membri dagli altri Stati 
membri che, tra il momento della notifica e quello dell'applicazione della 
presente direttiva, introducono una regolamentazione dell'accesso e 
dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale 
di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di 
usare il titolo di architetto al momento dell'applicazione della presente 
direttiva e si è dedicato effettivamente, nel quadro di tale regolamentazione, 
alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 
anni che precedono il rilascio degli attestati. 
------------------------ 
 



Articolo 13 
L'esame per titoli di cui all'articolo 11, lettera a), quarto trattino, 
all'articolo 11, lettera c), terzo trattino, e all'articolo 11, lettera h), 
sesto trattino, comprende la valutazione di progetti elaborati e realizzati dal 
candidato nel corso di un esercizio effettivo delle attività di cui all'articolo 
1 di almeno sei anni. 
------------------------ 
 



Articolo 14 
Alle condizioni previste all'articolo 11 sono riconosciuti gli attestati delle 
autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanzionano la 
rispettiva equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 
maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con 
i titoli elencati nel predetto articolo. 
------------------------ 
 



Articolo 15 
[Fatto salvo l'articolo 5, il Granducato del Lussemburgo è autorizzato a 
sospendere l'applicazione degli articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda il 
riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli, non universitari, al 
fine di evitare distorsioni di concorrenza, per un periodo transitorio di 
quattro anni e mezzo a decorrere dalla data di notifica della presente 
direttiva.] (13). 
------------------------ 
(13) Abrogato dall'articolo 11 della direttiva 2001/19/CE. 
 



Capitolo IV 
Uso del titolo di formazione 
Articolo 16 
1. Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati membri ospiti fanno si che ai cittadini 
degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui ai capitoli II o III, sia 
riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, ed 
eventualmente della relativa abbreviazione, dello Stato membro di origine o di 
provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospiti possono 
prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della 
Commissione che lo ha rilasciato. 
2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza 
può essere confuso nello Stato membro ospite con un titolo che richieda in detto 
Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato 
membro ospite può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione 
dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata 
dallo Stato ospite. 
------------------------ 
 



Capitolo V 
Disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di 
stabilimento e di libera prestazione dei servizi 
A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento 
Articolo 17 
1. Lo Stato membro ospite, che, per il primo accesso ad una delle attività di 
cui all'articolo 1, richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di 
onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli 
altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello 
Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari soddisfatti i requisiti di 
moralità o di onorabilità in esso richiesti per l'accesso all'attività di cui 
trattasi. 
2. Qualora lo Stato membro d'origine o di provenienze non richieda un attestato 
di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, 
lo Stato membro ospite può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o 
di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un 
documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro 
d'origine o di provenienza. 
3. Quando il documento di cui al paragrafo 2 non viene rilasciato dallo Stato 
membro di origine o di provenienza, esso potrà essere sostituito da una 
dichiarazione giurata - ovvero, negli Stati in cui non esiste un tale 
giuramento, da una dichiarazione solenne - prestata dall'interessato dinanzi ad 
una autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a 
un notaio o un organismo professionale qualificato dello Stato membro di origine 
o di provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale 
giuramento o di tale dichiarazione solenne. 
4. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici 
avvenuti - precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato - 
fuori dal suo territorio, o d'informazioni inesatte contenute nella 
dichiarazione di cui al paragrafo 3, le quali potrebbero avere conseguenze 
sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo 
Stato membro d'origine o di provenienza. 
Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti 
nella misura in cui essi possono avere in tale Stato membro conseguenze 
sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono 
esse stesse la natura e la ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e 
comunicano allo Stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per 
quanto riguarda i certificati o i documenti da esse rilasciati. 
5. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse. 
------------------------ 
 



Articolo 18 
1. Quando in uno Stato membro ospite vigono disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o 
dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza 
professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una 
delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza 
trasmette allo Stato membro ospite le informazioni necessarie relative alle 
misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico 
dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della 
professione nello Stato membro d'origine o di provenienza. 
2. Qualora lo Stato membro ospite sia a conoscenza di fatti gravi e specifici 
avvenuti - precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato - 
fuori dal suo territorio, le quali potrebbero avere conseguenze sull'esercizio 
dell'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di 
provenienza. 
Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti 
nella misura in cui essi possono avere in tale Stato membro conseguenze 
sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono 
esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e 
comunicano allo Stato membro ospite quali conseguenze esse ne traggono per 
quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1. 
3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni da essi 
trasmesse ai sensi del paragrafo 1. 
------------------------ 
 



Articolo 19 
Al momento della loro presentazione, i documenti di cui agli articoli 17 e 18 
non possono essere di data anteriore ai tre mesi. 
------------------------ 
 



Articolo 20 
1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una attività di cui 
all'articolo 1, conformemente agli articoli 17 e 18, deve essere conclusa al più 
presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo 
dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie 
in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa. 
2. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, 
la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1. 
Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un 
termine di tre mesi. 
Appena ricevuta la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro 
ospite prosegue la procedura di cui al paragrafo 1. 
------------------------ 
 



Articolo 21 
Quando uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini la prestazione di un 
giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di 
cui all'articolo 1 per il suo esercizio, e qualora la formula di detto 
giuramento e di detta dichiarazione non possa essere usata dai cittadini degli 
altri Stati membri, lo Stato membro ospite provvede affinché possa essere 
presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente. 
------------------------ 
 



B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi 
Articolo 22 
1. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso o 
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, un'autorizzazione o 
l'iscrizione o l'appartenenza ad una associazione o ad un organismo 
professionale, detto Stato membro, in caso di prestazione di servizi, esonera i 
cittadini degli altri Stati membri da tale obbligo. 
Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed 
obblighi dei cittadini dello Stato membro ospite; in particolare egli è soggetto 
alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo 
applicabili in detto Stato membro. 
A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di 
servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di 
consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro 
territorio, un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro 
forma ad una associazione o ad un organismo professionale o un'iscrizione in un 
registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun 
modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il 
prestatore dei servizi. 
Qualora lo Stato membro ospite prenda un provvedimento in applicazione del 
secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa 
immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito. 
2. Lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle 
autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria 
prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione comporti la 
realizzazione di un progetto nel suo territorio. 
3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospite può esigere dal 
beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni: 
- la dichiarazione di cui al paragrafo 2; 
- un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le 
attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito; 
- un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, 
certificati o altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui 
trattasi, rispondenti ai requisiti di cui al capitolo II o elencati nel capitolo 
III della presente direttiva; 
- se necessario, il certificato di cui all'articolo 23, paragrafo 2. 
4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare, alla 
loro presentazione, una data anteriore di oltre dodici mesi. 
5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o 
definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro 
stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di 
cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, se necessario, al ritiro 
temporaneo o definitivo dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino. 
------------------------ 
 



C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera 
prestazione dei servizi 
Articolo 23 
1. Quando in uno Stato membro ospite l'uso del titolo di architetto, concernente 
una delle attività di cui all'articolo 1, è disciplinato per legge, i cittadini 
degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dal capitolo II o 
i cui diplomi, certificati e altri titoli di cui all'articolo 11 sono stati 
riconosciuti a norma dell'articolo 10, si valgono del titolo professionale dello 
Stato membro ospite e si servono della sua abbreviazione, eventualmente dopo 
aver soddisfatto i requisiti di tirocinio richiesti in tale Stato. 
2. Se in uno Stato membro l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 o il 
loro esercizio con il titolo di architetto è subordinato, oltre alla 
soddisfazione delle esigenze di cui al capitolo II o al possesso di un diploma, 
certificato o altro titolo di cui all'articolo 11, al compimento di un tirocinio 
professionale per un certo periodo, lo Stato membro interessato riconosce come 
prova sufficiente un certificato dello Stato membro d'origine o di provenienza 
attestante che un'esperienza pratica adeguata è stata acquisita nello Stato 
membro d'origine o di provenienza per una durata corrispondente. Il certificato 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è riconosciuto come prova 
sufficiente ai sensi del presente paragrafo. 
------------------------ 
 



Articolo 24 
1. Quando lo Stato membro ospite richiede ai propri cittadini, per l'accesso ad 
una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che 
essi non sono stati precedentemente dichiarati falliti, e quando le informazioni 
rilasciate, a norma degli articoli 17 e 18 in caso di stabilimento, e 
dell'articolo 22 in caso di prestazioni di servizi (14) non forniscono tale 
prova, detto Stato accetta dai beneficiari una dichiarazione giurata o, negli 
Stati in cui non esiste un tale giuramento, una dichiarazione solenne rilasciata 
dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, 
un notaio o un organismo professionale qualificato dello Stato di origine o di 
provenienza, il quale rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o 
di tale dichiarazione solenne. Quando nello Stato membro ospite debba essere 
provata la capacità finanziaria, tale Stato membro accetta gli attestati 
rilasciati dalle banche degli altri Stati membri come equipollenti agli 
attestati rilasciati nel proprio territorio. 
2. Al momento della loro presentazione, i documenti di cui al paragrafo 1 non 
possono essere di data anteriore ai tre mesi precedenti. 
------------------------ 
(14) Le parole "conformemente agli articoli 17 e 18" sono state così sostituite 
dall'articolo 11 della direttiva 2001/19/CE. 
 



Articolo 25 
1. Quando uno Stato membro ospite esige dai propri cittadini, per l'accesso a 
una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, la prova che 
essi sono coperti da una assicurazione contro le conseguenze pecuniarie della 
loro responsabilità professionale, questo Stato membro accetta gli attestati 
rilasciati dagli istituiti di assicurazione degli altri Stati membri come 
equipollenti agli attestati rilasciati nel proprio territorio. Tali attestati 
dovranno precisare che l'assicuratore si è conformato alle prescrizioni legali e 
regolamentari in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le 
modalità e l'estensione della copertura assicurativa. 
2. Al momento della sua presentazione l'attestato di cui al paragrafo 1 non può 
essere di data anteriore ai tre mesi precedenti. 
------------------------ 
 



Articolo 26 
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i beneficiari possano 
essere informati delle legislazioni e, eventualmente, della deontologia dello 
Stato membro ospite. 
A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i 
beneficiari possano ottenere le informazioni necessarie. In caso di 
stabilimento, gli Stati membri ospiti possono obbligare i beneficiari a prendere 
contatto con tali servizi. 
2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le 
autorità e gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto 
all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma. 
3. Se del caso, gli Stati membri fanno in modo che i beneficiari acquisiscano, 
nel loro interesse e in quello dei loro clienti, le conoscenze linguistiche 
necessarie all'esercizio della loro attività professionale nel Paese ospite. 
------------------------ 
 



Capitolo VI 
Disposizioni finali 
Articolo 27 
In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospite può esigere dalle autorità 
competenti di un altro Stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, 
certificati e altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai 
capitoli II e III. 
------------------------ 
 



Articolo 28 
Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 31, paragrafo 1, 
primo comma, le autorità e gli organismi abilitati a rilasciare o a ricevere i 
diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti o le informazioni 
previsti nella presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati 
membri e la Commissione. 
------------------------ 
 



Articolo 29 
La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a 
norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di 
lavoratori dipendenti una delle attività di cui all'articolo 1. 
------------------------ 
 



Articolo 30 
Entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 31, 
paragrafo 1, primo comma, la Commissione procede ad un riesame della direttiva 
sulla base dell'esperienza acquisita e presenta al Consiglio, se necessario, 
proposte di modifica dopo aver sentito il parere del Comitato consultivo. Il 
Consiglio esamina tali proposte entro un anno. 
------------------------ 
 



Articolo 31 
1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per conformarsi alla 
presente direttiva entro 24 mesi dalla data della sua notifica e ne informano 
immediatamente la Commissione. 
Gli Stati membri dispongono tuttavia di tre anni dalla data di detta notifica 
per conformarsi all'articolo 22. 
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva. 
------------------------ 
 



Articolo 32 
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985. 
Per il Consiglio 
il presidente 
M. Fioret 
------------------------ 
 



Agg. G.U.U.E. 23/06/2004
 

fp04-gr04