GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 125 DELL' 8/5/1984
L. 2 maggio 1984, n. 116. Agg. G.U. 12/04/2003
Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle
università e degli istituti di istruzione universitaria.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 maggio 1984, n. 125.
1. Nel periodo di assenza di dipendenti appartenenti ai ruoli del
personale non docente delle università e degli istituti di istruzione
universitaria statali per servizio militare di leva o, per le lavoratrici
madri, per l'astensione obbligatoria dal servizio, si possono conferire
supplenze temporanee per un periodo non superiore a cinque mesi in tutti i
casi nei quali non sia possibile assicurare differentemente il regolare
funzionamento dei servizi ai quali sono addetti i dipendenti assenti.
Non è consentito conferire supplenze nei casi nei quali i dipendenti
assenti, per i motivi specificati nel precedente comma, appartengano alla
VII e VIII qualifica.
Le supplenze di cui al primo comma sono conferite dai consigli di
amministrazione dei singoli atenei previa motivata delibera sulla
sussistenza delle circostanze che ne giustificano la necessità e con
l'osservanza di norme, precedentemente fissate dallo stesso consiglio, che
assicurino la scelta imparziale di personale qualificato in possesso dei
requisiti occorrenti per sostituire i dipendenti assenti.
Scaduto il periodo di cinque mesi di supplenza di cui al primo comma il
rapporto è improrogabilmente risolto ed è vietata la riassunzione, a
qualsiasi titolo, del personale supplente per i dodici mesi successivi. I
funzionari o i docenti che comunque diano causa all'assunzione o
consentano la permanenza in servizio di supplenti in deroga alla presente
legge saranno personalmente responsabili per tutte le conseguenze che ne
potranno derivare a carico dell'erario o dei bilanci dei singoli atenei.
È abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1980, n.
38 (2).
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(2) Riportata al n. H/XLIX.
2. Il personale non docente cui sia stata conferita una supplenza ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38 (2), e
che abbia prestato servizio continuativo non inferiore a mesi sei nel
periodo dal 1 novembre 1980 al 31 marzo 1983 presso le università e gli
istituti di istruzione universitaria, ovvero che abbia prestato servizio
continuativo non inferiore a mesi sei alla data di pubblicazione del bando
di concorso previsto dal successivo articolo 3 e che sia in servizio, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso università
istituite nell'ultimo decennio, ivi compresa l'università di Ancona è
ammesso a partecipare a concorsi nazionali riservati per l'immissione
nelle qualifiche funzionali iniziali per le quali sia in possesso dei
prescritti requisiti e per le quali sia stata conferita la supplenza
ovvero che siano corrispondenti alla carriera in ordine alla quale è stata
conferita la supplenza.
La corrispondenza è determinata con i criteri stabiliti dall'articolo 82
della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3).
Il personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai
concorsi nazionali riservati, di cui al precedente primo comma, che nei
termini stabiliti dal bando presenti domanda, è mantenuto in servizio fino
all'espletamento degli stessi.
In deroga a quanto disposto dalle vigenti norme sono consentite le nomine
in ruolo, anche in corso d'anno, dei vincitori dei concorsi.
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(2) Riportata al n. H/XLIX.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
3. I concorsi nazionali riservati saranno banditi per una sola volta e si
svolgeranno con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo
84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3), salvo quanto previsto dal
successivo articolo 4.
Espletate le procedure concorsuali, le nomine saranno conferite nel limite
dei posti complessivamente disponibili nei ruoli del personale non docente
delle università.
Dei posti delle qualifiche funzionali iniziali risultanti
dall'applicazione del precedente comma si terrà conto in sede di
adeguamento delle dotazioni organiche di cui al'articolo 87 della legge 11
luglio 1980, n. 312 (3).
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(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
4. Le commissioni dei concorsi riservati di cui al precedente articolo 3 e
per posti della qualifica del personale tecnico, paramedico, dei curatori,
dei conservatori e dei bibliotecari, verranno nominate con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e sarano composte da un professore
universitario ordinario con funzioni di presidente, da un professore
associato, o in mancanza da un professore incaricato stabilizzato, e da un
funzionario della VIII qualifica dei ruoli del Ministero della pubblica
istruzione. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario,
con qualifica non inferiore a direttore di sezione, dei ruoli
dell'amministrazione centrale e scolastica periferica.
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5. I concorsi di cui all'articolo 2 saranno banditi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge ed a prescindere dalle
riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (4), dalle ulteriori
riserve contemplate da altre leggi speciali, nonché dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.
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(4) Riportata alla voce Collocamento di lavoratori.
6. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
93 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede con i normali
stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo e dei
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Agg. G.U. 12/04/2003