GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 93 DEL 6/4/1983




L. 29 marzo 1983, n. 93.    Agg. G.U. 31/01/2006
Legge quadro sul pubblico impiego. 
 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n. 93. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione 
pubblica): Circ. 14 gennaio 1998, n. 1; 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 maggio 1998, n. 
113; 
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7; 
Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; 
- Ministero dei trasporti: Circ. 17 novembre 1997, n. 37810; 
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 3 aprile 1998, n. 
42/98; 
- Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661; 
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 giugno 1997, n. 390; Circ. 25 
giugno 1997, n. 402; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 20 marzo 1998, n. 137; 
Circ. 11 giugno 1998, n. 271; Circ. 6 luglio 1998, n. 299; Circ. 21 luglio 1998, 
n. 316; Circ. 22 luglio 1998, n. 321; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 giugno 1998, n. 
AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e 
gli affari regionali: Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 13 marzo 1996, n. 
6/96; Circ. 12 aprile 1996, n. 26857; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 10 
giugno 1996, n. 29906; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610. 
 





TITOLO I 
Assetto della disciplina del pubblico impiego 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Ambito di applicazione della legge. 
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai 
sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle 
province, dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento. 

I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, 
altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento 
e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
2. Disciplina di legge. 
[Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, 
con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero 
sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo 
l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti: 
1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, 
i principi fondamentali di organizzazione degli uffici; 
2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed 
estinzione del rapporto di pubblico impiego; 
3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili 
professionali in ciascuna di esse compresi; 
4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento; 
5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle 
qualifiche; 
6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti 
fondamentali; 
7) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari; 
8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero; 
9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti 
ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti 
della pubblica amministrazione] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Disciplina in base ad accordi. 
[Nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di 
quanto previsto dal precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti 
e gli accordi contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti 
dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego: 
1) il regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio 
per servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, 
gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche; 
2) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina 
fissata ai sensi dell'articolo 2, n. 1; 
3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili 
professionali ed alle mansioni; 
4) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad 
assicurare l'efficienza degli uffici; 
5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di 
rispetto; 
6) il lavoro straordinario; 
7) i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione 
professionale e l'addestramento; 
8) le procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale; 
9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle 
inamovibilità previste dalla legge. 
Gli accordi sindacali, disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che 
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e 
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla 
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli 
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza (1/b)] (1/a). 
------------------------ 
(1/b) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 agosto 1991, n. 266, riportata alla 
voce Lavoro. 
(1/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
4. Principi di omogeneizzazione. 
[Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi 
della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e 
trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa] (1/a). 
------------------------ 
(1/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
5. Comparti. 
[I pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di 
contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli 
articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto 
previsto dal successivo articolo 12. 
La determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono 
effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera 
del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio 
dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le 
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, 
sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento. 
Eventuali variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte 
con il medesimo procedimento previsto nel comma precedente. 
Il comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente 
garantite, i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o 
affini] (1/c). 
------------------------ 
(1/c) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
6. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad 
ordinamento autonomo. 
[Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, 
che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della 
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
La delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle 
amministrazioni comprese nei comparti. 
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono 
delegare sottosegretari in base alle norme vigenti. 
La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni 
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e 
delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza 
dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro 
mesi dall'inizio delle trattative. 
Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei 
Ministri. 
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che 
dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente 
del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro 
osservazioni. 
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla 
formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie 
come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui 
al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo 
perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con R.D. 
12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici 
giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti 
formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al 
Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci 
giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista 
dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è 
adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato (1/d). 
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della 
Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità 
del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla 
registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con R.D. 12 luglio 
1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli artt. 25 e seguenti 
del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una 
pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene 
produttivo di effetti (1/d)] (1/c). 
------------------------ 
(1/d) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno 1990, n. 146, riportata 
alla voce Lavoro. 
(1/d) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno 1990, n. 146, riportata 
alla voce Lavoro. 
(1/c) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





7. Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici. 
[Per gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici 
sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di 
cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è 
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la 
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal 
Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle varie 
categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi presidenti, 
a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o direttamente 
da questi in caso di mancata designazione entro il termine di trenta giorni 
dalla richiesta. 
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie 
come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15] 
(1/c). 
------------------------ 
(1/c) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





8. Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle 
province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni. 
[Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, 
delle province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo 
restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della 
pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o 
dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal 
Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e 
della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei 
comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e 
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani 
(UNCEM). 
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie 
come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. 
Ai fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano 
gli atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del 
Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma (1/e)] 
(1/c). 
------------------------ 
(1/e) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, nella 
parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in 
materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello 
statuto speciale della regione. 
(1/c) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. 
[Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), 
fermo restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della 
pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o 
dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal 
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, 
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, 
da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione 
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei 
rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da 
due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM). 

Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, 
come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15 
(1/f)] (1/g). 
------------------------ 
(1/f) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 della 
presente legge. Successivamente, il predetto articolo 9 è stato così sostituito 
dall'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 426 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196), 
entrata in vigore per effetto dell'art 3, il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione. 
(1/g) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non 
economici da esse dipendenti. 
[Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario 
nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il 
procedimento di cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, 
la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, 
che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della 
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e 
da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse. 
Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie 
come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15. 
Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta 
nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli 
ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità 
dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici 
dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie 
all'uopo stanziate nel bilancio regionale(1/h) (1/i)] (1/g). 
------------------------ 
(1/h) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio 1984, n. 219 (Gazz. 
Uff. 1° agosto 1984, n. 211), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, terzo 
comma, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa 
dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di 
legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi 
addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre 
peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché dalle disponibilità del bilancio 
regionale. 
(1/i) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 agosto 1985, n. 426 (Gazz. Uff. 21 
agosto 1985, n. 196). 
(1/g) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
11. Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego. 
[Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli 
assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i 
criteri di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di 
lavoro e determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della 
spesa e la quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo 
articolo 14. 
È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui 
l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti 
dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi. 
Negli accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della 
pubblica amministrazione, i seguenti elementi: 
a) la individuazione del personale cui si riferisce il trattamento; 
b) i costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento; 
c) la quantificazione della spesa. 
Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, 
norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento 
dei conflitti di lavoro. 
Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure 
di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui 
al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici 
di autoregolamentazione del diritto di sciopero (1/l). 
I codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui 
agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12] (1/g). 
------------------------ 
(1/l) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 12 giugno 1990, n. 146, riportata 
alla voce Lavoro. 
(1/g) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
12. Accordi sindacali intercompartimentali. 
[Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire 
alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti 
specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i 
congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie, il 
regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i 
criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di 
trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di particolari 
trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a specifici requisiti 
e contenuti delle prestazioni di lavoro. 
La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa 
all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la 
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da 
un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque 
rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque 
rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto 
disposto dall'articolo 7. 
La delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti 
per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. 
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui 
all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10 (1/m)] (1/n). 
------------------------ 
(1/m) Vedi il D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, riportato al n. A/XLI. 
(1/n) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
13. Efficacia temporale degli accordi. 
[Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata 
triennale. 
La disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente 
efficacia fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le 
stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi] (1/n). 
------------------------ 
(1/n) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
14. Accordi decentrati. 
[Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli 
accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto 
concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, 
la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per 
l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e 
l'addestramento, nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza 
degli uffici, sono consentiti accordi decentrati per singole branche della 
pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente 
delimitate negli accordi di comparto. Tali accordi non possono comportare oneri 
aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al 
precedente articolo 11. 
Gli accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una 
delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la 
presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si 
riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore 
interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base 
nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello 
Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal 
Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto 
speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo. 
Per gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri 
enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal 
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e 
da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli 
accordi stessi. 
Agli accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del 
Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre 
amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti] (1/n). 
------------------------ 
(1/n) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





15. Copertura finanziaria. 
[Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede 
il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di 
spesa da destinare al pubblico impiego. 
In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla 
contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a 
ciascuno degli anni considerati. 
L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita 
norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del 
comma precedente. 
Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere 
impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma 
precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, 
modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel 
rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4 
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (2). 
All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale 
statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che 
sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura 
sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge 
finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio 
decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo 
medesimo. 
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i 
comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge] 
(1/n). 
------------------------ 
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
(1/n) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





16. Relazione al Parlamento. 
Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 
1970, n. 775 (3), si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la 
produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il 
confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali 
proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni 
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti 
di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. 
La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui 
all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (2). 
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la 
relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata 
da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in 
via di stipulazione. 
------------------------ 
(3) Riportata al n. A/XVII. 
(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale 
dello Stato. 
 





TITOLO II 
Princìpi normativi di omogeneità 
(giurisprudenza di legittimità) 
17. Qualifiche funzionali. 
[Il personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali. 
Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti 
essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai 
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre 
qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti 
culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, 
di ufficio o di organi e delle derivanti responsabilità burocratiche. 
Il risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento 
omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse 
amministrazioni. 
Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo 
unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e 
la responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





18. Profili professionali. 
[I profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base 
del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali 
richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle 
professioni] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





19. Mobilità. 
[Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il 
principio della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra 
amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda 
intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente 
lo definiscono] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
20. Procedure di reclutamento. 
[Il reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso 
consiste nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante 
l'esame dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di 
reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione 
della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione. 
Il concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività, 
l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, 
all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per 
circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se relative 
ad amministrazioni ed enti diversi. 
Sono tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di 
appartenenti a categorie protette. 
I requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle 
vigenti leggi. 
L'assunzione definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un 
congruo periodo di prova di uguale durata per le stesse qualifiche, 
indipendentemente dall'amministrazione di appartenenza] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





21. Formazione e aggiornamento del personale. 
[La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad 
assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini 
professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al 
precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica 
amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore 
della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle 
amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle 
attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per 
quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento 
autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione] (3/a). 
------------------------ 
(3/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
 





22. Princìpi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari. 
[Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle 
sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in 
categorie determinate. 
Ferme restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono 
perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello 
amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di 
appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla 
legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di 
ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al 
carico di lavoro a ciascuno assegnato. 
Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con 
l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. 
Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo 
da assicurarne l'imparzialità] (3/b) (4). 
------------------------ 
(3/b) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla data ivi indicata. 
(4) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale degli Enti pubblici non 
economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca e nei confronti del personale 
non dirigenziale delle Università, vedi gli allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165. 
 





TITOLO III 
Tutela sindacale del pubblico impiego 
(giurisprudenza di legittimità) 
23. Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. 
[Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 
si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli 
articoli 14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si 
applicano, altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione 
di appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata. 
Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti 
articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del 
pubblico impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 
27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge 
medesima] (4/a). 
------------------------ 
(4/a) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





24. Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo. 
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non 
disciplinati dai commi seguenti. 
L'installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo 
che siano richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla 
sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite 
personali di controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di 
tutelare i beni dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera 
del consiglio di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei 
dipendenti di cui al successivo articolo 25. 
Per eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di 
pubblica sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o 
di altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità. 
Avverso la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al 
terzo comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale, 
anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati 
nel successivo articolo 25. 
------------------------ 
 





25. Organismi rappresentativi dei dipendenti. 
Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono 
essere costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità 
amministrative che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla 
presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle 
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle 
associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano 
titolo a partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge (4/b). 
------------------------ 
(4/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale delle Regioni ed 
autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di ricerca e nei 
confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri, delle Agenzie 
autonome, delle università, degli Enti pubblici non economici e della Scuola, 
vedi gli allegati A E B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





TITOLO IV 
Norme finali e transitorie 
(giurisprudenza di legittimità) 
26. Disposizioni speciali. 
La presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case 
popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio. 
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare 
e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato. 
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli 
ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, 
degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che 
svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (5). 
[Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta 
disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo dei 
dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla 
legge 20 marzo 1975, n. 70] (6) (6/a). 
------------------------ 
(5) Riportato alla voce Istituti di credito. 
(6) Riportata al n. N/XXII. 
(6/a) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
27. Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione 
pubblica. 
Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il 
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti 
italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 
2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico 
impiego; 
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione 
e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi 
aspetti informatici (6/b); 
4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa 
anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti; 
5) [le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le 
organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del 
pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione] (6/c); 
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento 
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi 
e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del 
relativo reclutamento; 
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di 
legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti 
funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 
9) [le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, 
Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e 
delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la 
massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica 
nella pubblica amministrazione] (6/b); 
10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione; 
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, 
l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della 
pubblica amministrazione. 
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio 
superiore della pubblica amministrazione. 
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni 
retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le 
organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui 
alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati 
globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione 
funzionale e territoriale. 
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza 
comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari 
particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i 
quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi 
collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di 
cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, 
hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura 
generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate. 
Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione 
amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed 
impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di 
supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. 
Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il 
personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed 
aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e 
specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il 
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 (7). 
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più 
decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei 
Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite 
le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti (7/a). 
------------------------ 
(6/b) L'art. 18, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato alla voce Ministeri: 
provvedimenti generali, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute 
nell'art. 27, comma 1, n. 9 e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 
3. 
(6/c) Numero abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(6/b) L'art. 18, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato alla voce Ministeri: 
provvedimenti generali, ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute 
nell'art. 27, comma 1, n. 9 e, limitatamente ai riferimenti all'informatica, n. 
3. 
(7) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario. 
(7/a) Vedi, al riguardo, il D.P.R. 20 giugno 1984, n. 536, riportato alla voce 
Ministeri: provvedimenti generali. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
28. Tutela giurisdizionale. 
[In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si 
provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela 
giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 
maggio 1970, n. 300 (8), e 11 agosto 1973, n. 533 (8). 
Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione 
amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla 
scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e 
nei confronti delle quali il ricorso è proposto] (9). 
------------------------ 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(8) Riportata alla voce Lavoro. 
(9) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 
72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
29. Abrogazione delle disposizioni incompatibili. 
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 
Sono fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente 
legge nelle materie di cui al precedente articolo 2. 
Le norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base 
degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino 
all'emanazione della nuova disciplina. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
30. Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili 
dell'Amministrazione dello Stato. 
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 
(10), va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi 
disciplinato è di trentasei ore settimanali. 
La norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data 
di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico. 
[In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della 
presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di 
flessibilità, turnazione e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e 
delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta, 
sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli 
uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici 
periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i 
casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base 
nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di 
criteri generali emanati dal Ministro competente] (11) (12). 
------------------------ 
(10) Riportato al n. A/II. 
(11) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
(12) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, vedi l'art. 23, 
D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei funzionari appartenenti alla 
carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316. 
 





31. Norma transitoria per gli accordi in vigore. 
Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza 
degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984. 
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o 
successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data. 
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fp06-gr06