GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 105 DEL 17/4/1982




D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.   Agg. G.U. 31/01/2006
Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 1982, n. 105, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti circolari: 
- 
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 giugno 1997, n. 19536; 
Circ. 30 luglio 1997, n. 86/33; 
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 24 aprile 1997, n. 280. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 
marzo 1982; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i 
Ministri del tesoro e della funzione pubblica; 
Emana il seguente decreto: 
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Capo I - Princìpi sull'assetto nell'ordinamento universitario delle scuole 
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di 
perfezionamento 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Finalità. 
Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di 
perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a 
realizzare i fini istituzionali delle Università. 
Presso le Università possono essere costituite: 
a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari 
per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il 
diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e 
professionale nell'ambito universitario; 
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, 
di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione 
della qualifica di specialista; 
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di 
approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento 
o riqualificazione professionale e di educazione permanente. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Determinazione dei posti. 
Il numero complessivo degli studenti da ammettere alle scuole dirette a fini 
speciali e di specializzazione è determinato nello statuto delle Università in 
relazione alla disponibilità, acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate 
in conformità dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed 
attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace 
svolgimento dei corsi (2). 
Tale numero può essere modificato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione su richiesta del rettore, previa motivata proposta del consiglio 
della scuola, da presentare non oltre il 30 novembre dell'anno accademico cui è 
limitata la modifica (2). 
Per esigenze di programmazione connesse allo sviluppo economico e sociale del 
Paese, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, può essere determinato, per ciascun anno accademico, il 
numero globale sul piano nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole 
dirette a fini speciali e di specializzazione inerenti al settore cui si 
riferisce la programmazione (2). 
Il Ministro della pubblica istruzione, in relazione alle previsioni del piano di 
sviluppo delle Università di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (3), e per il settore sanitario, tenuto conto 
anche delle indicazioni del piano sanitario nazionale, provvede a determinare, 
per ciascuna scuola, i posti relativi, sentito il Ministro interessato (2). 
Le Università nel caso di convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di 
strutture extra universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche 
integrative, nonché, di quelle previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 (4), possono prevedere un numero di posti, in aggiunta a quelli 
ordinari, comunque non superiore al 30% degli stessi, riservati al personale 
appartenente ai predetti enti pubblici che già operi nel settore cui afferisce 
la scuola diretta a fini speciali o di specializzazione, fermi restando i 
requisiti e le modalità per l'ammissione. Nel caso di determinazione del numero 
programmato ai sensi del precedente terzo comma si terrà conto anche dei 
predetti posti riservati. 
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(2) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente comma, vedi l'art. 4, 
comma 4, D.M. 21 luglio 1997, n. 245, riportato al n. A/CXLIX. 
(2) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente comma, vedi l'art. 4, 
comma 4, D.M. 21 luglio 1997, n. 245, riportato al n. A/CXLIX. 
(2) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente comma, vedi l'art. 4, 
comma 4, D.M. 21 luglio 1997, n. 245, riportato al n. A/CXLIX. 
(3) Riportato al n. A/LXXXI. 
(2) Per l'abrogazione delle norme contenute nel presente comma, vedi l'art. 4, 
comma 4, D.M. 21 luglio 1997, n. 245, riportato al n. A/CXLIX. 
(4) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
3. Uniformità di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia. 
Il Ministro della pubblica istruzione, sentito, il parere del Consiglio 
universitario nazionale, provvede, con propri decreti, a stabilire per i singoli 
tipi di diplomi la denominazione, i requisiti di ammissione, la durata e la 
frequenza dei corsi, l'indicazione del numero complessivo degli esami di 
profitto e delle discipline obbligatorie con le connesse attività pratiche da 
ricomprendere nell'ordinamento degli studi, le modalità di svolgimento degli 
esami e del tirocinio pratico nonché le attività valutabili ai sensi del quarto 
comma del successivo art. 12, nei seguenti casi: 
a) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di 
specializzazione allorché sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle 
direttive C.E.E. in materia; 
b) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi del 
successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale. 
Per le scuole di specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in 
settori riguardanti il servizio sanitario nazionale, il decreto del Ministro 
della pubblica istruzione sarà adottato di concerto con quello della sanità, 
sentito anche il Consiglio superiore di sanità. 
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro 
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, possono 
essere previsti corsi di diploma di scuole dirette a fini speciali o di 
specializzazione, la cui attività emerga in relazione all'attuazione di piani di 
sviluppo economico e sociale approvati con legge e per la cui realizzazione 
nell'ordinamento universitario non siano previste le corrispondenti 
qualificazioni professionali. 
Sarà agevolata l'istituzione presso le Università dei predetti corsi. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
4. Organizzazione didattica. 
Fino a quando non interverrà la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (5), in 
ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della 
sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche 
programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di 
specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza 
in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7, 9 e 32, 
comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 
(5). 
L'attività didattica dei professori straordinari, ordinari ed associati nei 
corsi delle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione 
costituisce adempimento dei propri doveri didattici. 
L'impegno didattico dei professori ordinari e straordinari nei corsi di laurea e 
nelle scuole di specializzazione non può comunque essere inferiore ai due terzi 
del loro complessivo impegno orario. 
La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno 
accademico d'intesa tra il consiglio di facoltà e il consiglio della scuola, ai 
sensi dell'art. 10, comma terzo, del citato decreto 11 luglio 1980, n. 382 (5). 
L'attività didattica dei ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali 
costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno 
orario previsto dal quarto comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità di cui al terzo comma 
dello stesso art. 32. 
Alle scuole dirette a fini speciali ed alle scuole di specializzazione si 
applica il disposto dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382 (5), oltre quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 (6) (6/a). 
Nelle predette scuole, eventuali attività didattiche a prevalente carattere 
tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali sono conferite 
con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità di cui 
all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
La durata e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di 
comprovata necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al 
Ministero della pubblica istruzione (6/a). 
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(5) Riportato al n. A/LXXXI. 
(5) Riportato al n. A/LXXXI. 
(5) Riportato al n. A/LXXXI. 
(5) Riportato al n. A/LXXXI. 
(6) Riportata alla voce Sanità pubblica. 
(6/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi 
l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: 
personale direttivo, insegnante e non insegnante. 
(6/a) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, vedi 
l'art. 3, D.M. 21 maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: 
personale direttivo, insegnante e non insegnante. 
 





Capo II - Scuole dirette a fini speciali 
5. Ordinamento degli studi. 
I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali 
universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio 
di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è 
obbligatoria. 
L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un 
tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione 
professionale. 
I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia 
con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di 
diploma o di laurea. 
L'attività scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, 
in mancanza di questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle 
strutture proprie o in quelle convenzionate. 
Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture 
dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (5), previa 
proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e 
valutazioni. 
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(5) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





6. Ammissione. 
Per i requisiti relativi all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette 
a fini speciali si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi 
di laurea. 
Per particolari tipi di diploma lo statuto dell'Università può richiedere, quale 
ulteriore requisito di ammissione, il possesso della qualifica professionale di 
base, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 3. 
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello determinato per le 
iscrizioni, è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova 
scritta, che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata 
eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 
30% del punteggio complessivo a disposizioni della commissione, del titolo di 
studio posseduto dagli aspiranti. 
Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni 
disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata 
sulla base del punteggio complessivo riportato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali. 
L'istituzione delle scuole dirette a fini speciali è disposta nello statuto 
dell'Università. 
Le Università possono istituire scuole dirette a fini speciali nei limiti delle 
disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e 
attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità 
dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi. 
Gli statuti delle Università stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti 
di ammissione e le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, 
nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3. 
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8. Consiglio della scuola. 
Per ciascuna scuola diretta a fini speciali, anche se comprendente più corsi o 
indirizzi di diploma, è costituito un unico consiglio presieduto dal direttore. 
Per la composizione e le attribuzioni del consiglio di direzione e i compiti del 
direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7), relativo ai consigli di 
corso di laurea ed al presidente, nonché i commi secondo e terzo dell'art. 16 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (7). 
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(7) Riportato al n. A/LXXXI. 
(7) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per 
l'accesso ai pubblici impieghi. 
Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 
dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con 
il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere 
determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a 
specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle 
corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli 
funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di 
laurea. 
I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono 
adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale (7/a). 
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(7/a) Vedi il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, riportato al n. C/XXXI. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
10. Studenti. 
Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano 
le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari 
comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e 
all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli 
iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di 
studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il 
passaggio da un corso di laurea ad un altro. 
Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di 
laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di 
laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il 
limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno. 
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Capo III - Scuole di specializzazione 
11. Ordinamento degli studi. 
I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali 
universitari. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo 
specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno 
di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore 
della scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un 
giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole 
discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro 
che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. 
Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio delle 
scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella 
discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. 
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di 
specialista. 
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12. Istituzione delle scuole di specializzazione. 
L'istituzione delle scuole di specializzazione è disposta nello statuto 
dell'Università. 
Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di 
specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei 
limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee 
strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in 
conformità dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento 
dei corsi. 
Gli statuti delle Università stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel 
precedente art. 3 per ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso 
di studio, l'elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro 
distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale 
indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le 
modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la 
frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione 
del diploma di laurea richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento 
degli esami. 
Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla 
base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in 
strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche 
all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 
(8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, 
i contributi a carico degli specializzandi sono stabiliti con deliberazione del 
consiglio di amministrazione dell'Università. 
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(8) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri. 
 





13. Ammissione. 
Per l'ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di 
un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a 
risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, 
in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della 
commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. 
Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del 
diploma di laurea richiesto dallo statuto dell'Università e, qualora prescritto, 
anche dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale. 
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero 
dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria 
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 
Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, 
il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea 
nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette 
materie. 
La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma sarà 
determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il 
Consiglio universitario nazionale. 
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14. Consiglio della scuola. 
Per ciascuna scuola di specializzazione anche se comprendente più indirizzi è 
costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. 
Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto, 
previsti nel precedente art. 4, ai quali sono affidate attività didattiche nella 
scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le 
modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382 (9) (10). 
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto 
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), al consiglio di 
corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti. 
Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9). 
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(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, 
limitatamente alla locuzione "professori a contratto", vedi l'art. 3, D.M. 21 
maggio 1998, n. 242, riportato alla voce Istruzione pubblica: personale 
direttivo, insegnante e non insegnante. 
(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca. 
Fermo restando nella prima attuazione del presente decreto, per coloro che alla 
data della sua entrata in vigore siano già iscritti ad una scuola di 
specializzazione, il disposto del quinto comma dell'art. 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (9), non è consentita la 
contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli 
per il conseguimento del dottorato di ricerca. 
Il consiglio delle scuole di specializzazione, in relazione ad eventuali domande 
di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di 
ricerca, delibera specificatamente, considerato il processo formativo e la 
produzione scientifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività 
professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia. 
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(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





Capo IV - Corsi di perfezionamento 
16. Istituzione. 
Le Università, per le finalità indicate nel precedente art. 1, lettera c), 
possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno 
anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall'art. 92, 
secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382 (9) oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti 
territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente 
strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. 
Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di 
studio di livello universitario. 
Il corso è attivato con decreto del rettore, su conforme parere o su proposta 
delle facoltà interessate e previo parere favorevole del consiglio di 
amministrazione. 
Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di 
svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di 
coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, 
l'ammontare degli eventuali contributi di iscrizione e ogni altra utile 
prescrizione. 
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(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





17. Organizzazione dei corsi. 
Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di 
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (9), e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai 
sensi dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del 
Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al 
corso. 
Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di 
corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio 
elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma 
dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 
(9). 
A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del 
consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è 
rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile 
nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca 
scientifica. 
L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento 
costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel 
limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli 
articoli 10 e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382 (9). 
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(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
(9) Riportato al n. A/LXXXI. 
 





Capo V - Norme transitorie e finali 
18. Adeguamento al nuovo ordinamento. 
Entro un triennio accademico dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto i corsi delle scuole dirette a fini speciali o di specializzazione o di 
perfezionamento previsti nel precedente ordinamento, a conclusione dei quali si 
conseguono diplomi universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano 
rientrare in una delle tipologie del capo II e III del presente decreto devono 
essere adeguati alle disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le 
scuole e i corsi, che non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono 
soppressi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentita 
l'Università interessata. 
Restano fermi gli ordinamenti di scuole o istituti disciplinati da particolari 
disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle scuole di ostetricia 
e per infermieri, la cui disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma 
degli studi di medicina. 
Restano altresì ferme le disposizioni degli statuti delle Università e degli 
Istituti universitari che prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore 
di laurea, ovvero scuole che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate 
in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di 
distinti titoli finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli 
Istituti superiori ad ordinamento speciale. 
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19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento. 
I decreti presidenziali di cui al precedente art. 9 devono contenere 
disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo 
ordinamento e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio delle 
corrispondenti attività professionali coloro che hanno conseguito il titolo in 
base al precedente ordinamento. 
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20. Borse di studio. 
[Le borse di studio, fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, 
anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma 
dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382 (11), sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le 
modalità e alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 382 (11). 
Per gli iscritti alle scuole di specializzazione di medicina, la disciplina 
delle borse di studio di cui al precedente comma, sarà riconsiderata nel 
contesto della riforma degli studi medici anche al fine del completo adeguamento 
alle direttive E in materia di tempo pieno] (12). 
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(11) Riportato al n. A/LXXXI. 
(11) Riportato al n. A/LXXXI. 
(12) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 30 novembre 1989, n. 398, riportata al n. 
A/CXVIII. 
 
 





21. Norme di abrogazione. 
Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge e di regolamento 
relative alle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di 
perfezionamento che siano in contrasto con il presente decreto. 
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto 
compatibili, le norme sull'istruzione universitaria. 
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fp06-gr06