GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 167 DEL 19/6/1982


D.P.R. 4 marzo 1982, n. 371.     Agg. G.U. 31/01/2006 
Regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale
delle Università e degli istituti di istruzione universitaria. 
 
Pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 19 giugno 1982, n. 167. 
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto. 
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; 
Visto l'art. 86, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382; 
Sentito il Consiglio universitario nazionale; 
Udito il parere del Consiglio di Stato; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il 
Ministro del tesoro; 
Decreta 
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1. È approvato l'annesso schema-tipo di regolamento per l'amministrazione e la 
contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione 
universitaria, vistato dal Ministro proponente. 
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2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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Schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità generale delle 
università e degli istituti di istruzione universitaria 
TITOLO I 
Gestione finanziaria 
Capo I 
Bilancio di previsione 
(giurisprudenza di legittimità) 
1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione. 
L'esercizio finanziario delle Università e degli istituti di istruzione 
universitaria ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Con la 
denominazione Università devono intendersi ricompresi nel presente regolamento 
gli istituti di istruzione universitaria. 
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione 
deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre. 
La gestione finanziaria è unica come unico è il relativo bilancio di previsione. 

La gestione finanziaria dei dipartimento è disciplinata nel titolo V. 
Le Università sono tenute a redigere un preventivo finanziario consolidato 
strutturato per categorie per la riassunzione delle previsioni delle gestioni 
proprie, di quelle delle aziende agrarie, dei dipartimenti ed altre. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
2. Criteri di formazione del bilancio di previsione. 
Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza: 
l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. 
Il capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti strettamente 
collegati e dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito. 
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica l'ammontare delle 
entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate 
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 
Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della 
spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 
31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. 
Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione ai programmi 
definiti ed alle concrete capacità operative dell'Università nel periodo di 
riferimento. 
Il bilancio di previsione è predisposto, sulla base delle linee programmatiche 
indicate dalle autorità accademiche, dal direttore amministrativo, coadiuvato 
dal direttore della ragioneria, e presentato al consiglio di amministrazione dal 
rettore entro il 15 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, 
tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli 
stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle 
previsioni dell'esercizio in corso, nonché la consistenza del personale in 
servizio. Alla relazione rettorale è allegata quella prevista dall'art. 98 del 
presente regolamento. 
Ciascun capitolo di entrata e di spesa è contraddistinto da un numero di codice 
meccanografico secondo le modalità indicate nell'allegato H al presente 
regolamento. Le modalità relative alla codificazione potranno essere variate con 
decreto del Ministero del tesoro. 
Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere inviata al 
Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per conoscenza entro 
30 giorni dall'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione. 
L'Università trasmette al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero del 
tesoro entro il 31 dicembre una previsione annuale degli incassi e dei pagamenti 
previsti per l'anno successivo, distintamente per titoli e categorie per le 
entrate e per le spese (3). 
Le aziende agrarie sono tenute alla compilazione di un bilancio di previsione 
secondo lo schema di cui all'allegato N. L'esercizio finanziario ha la durata di 
un anno e coincide con l'anno solare. 
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(3) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





3. Integrità e universalità del bilancio. 
Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro 
importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o 
entrate. 
È vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio. 
I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei 
policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al 
bilancio dell'Università ed i totali complessivi delle relative entrate e spese 
previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV. 
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4. Classificazione delle entrate e delle spese. 
Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: 
Titolo I - Entrate contributive; 
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; 
Titolo III - Entrate diverse; 
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di 
crediti; 
Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti attivi in conto capitali; 
Titolo VI - Entrate derivanti da accensione di prestiti (4); 
Titolo VII - Partite di giro e contabilità speciali. 
Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: 
Titolo I - Spese correnti; 
Titolo II - Spese in conto capitale; 
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni; 
Titolo IV - Partite di giro e contabilità speciali. 
Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in 
categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli, secondo il 
rispettivo oggetto. 
La classificazione di cui ai precedenti commi è quella indicata nello schema di 
bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento. 
Tale schema è vincolante per la ripartizione in categorie, mentre ha valore 
indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o 
integrati in relazione alle peculiari esigenze delle singole Università. 
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(4) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





5. Contenuto del bilancio. 
Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli 
dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le 
spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo 
ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve 
risultare in pareggio. 
I contributi del Ministero della pubblica istruzione per funzionamento, 
attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca 
scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei 
corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero 
stesso non abbia già comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno. 
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6. Quadro riassuntivo. 
Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo, redatto in conformità 
all'allegato B nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e 
categorie. 
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7. Avanzo e disavanzo di amministrazione. 
Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto 
avanzo o disavanzo di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a 
quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta in conformità dell'allegato 
E. L'avanzo di amministrazione è iscritto come prima voce del bilancio. Ai fini 
della sua utilizzazione si provvede con apposita deliberazione quando ne sia 
dimostrata l'effettiva consistenza ed a misura che l'avanzo stesso venga 
realizzato. Il Consiglio di amministrazione deve deliberare i necessari 
provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione 
accertato in sede consuntiva. 
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8. Fondo di riserva. 
Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo 
un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che 
potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 
5% delle complessive spese correnti previste. 
Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
9. Variazioni e storni di bilancio. 
Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, 
sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di 
previsione. Nei casi di urgenza può provvedere il rettore, salvo ratifica nella 
prima adunanza successiva del consiglio di amministrazione. 
Le variazioni per nuove o maggiori spese possono proporsi soltanto se è 
assicurata la necessaria copertura finanziaria. 
Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra gestione dei 
residui e quella di competenza o viceversa. 
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Capo II 
Entrate 
10. Accertamento delle entrate. 
L'entrata è accertata quando l'Università oppure la ragione del suo credito e la 
persona debitrice ed è iscritta nei rispettivi capitoli di bilancio come 
competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a 
scadenza entro l'anno. 
L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, dà luogo ad 
annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di 
bilancio. I documenti che comportano accertamento di entrate sono comunicati al 
servizio ragioneria per le annotazioni nelle apposite scritture. 
Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio 
costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attività del conto 
patrimoniale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
11. Riscossione delle entrate. 
Le entrate sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che gestisce il 
servizio di cassa mediante reversali di incasso. 
Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono 
affluire periodicamente all'istituto di credito di cui al comma precedente; 
entro il 31 dicembre di ciascun anno tutte le giacenze del conto corrente 
postale devono essere trasferite al detto istituto. 
Le eventuali somme pervenute direttamente all'Università sono annotate in 
apposito registro e versate all'istituto cassiere entro e non oltre il 
trentesimo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversale di incasso. 
Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono, previa 
annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al versamento delle 
somme riscosse all'istituto cassiere con le modalità previste per i singoli 
procedimenti di riscossione e di versamento. 
Ai terzi debitori sarà rilasciata quietanza liberatoria di avvenuto pagamento. 
È vietato disporre pagamenti di spese con disponibilità esistenti sui conti 
correnti postali ovvero con le somme pervenute direttamente. 
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12. Reversali d'incasso. 
Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno 
finanziario, sono firmate dal rettore, dal direttore amministrativo e dal 
direttore di ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che 
legittimamente li sostituiscano. 
Le reversali contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo di bilancio; 
c) codice meccanografico del capitolo; 
d) nome e cognome o denominazione del debitore; 
e) causale della riscossione; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) data di emissione. 
Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute 
distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con 
l'indicazione "residui". 
Le reversali sono cronologicamente registrate nell'apposito giornale di cassa e 
nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere. 
Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono 
restituite dall'istituto cassiere all'Università per l'annullamento e la 
riemissione in conto residui. 
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13. Vigilanza sulla riscossione delle entrate. 
Il direttore amministrativo vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la 
personale sua responsabilità, affinché l'accertamento, la riscossione ed il 
versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente. 
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Capo III 
Spese 
14. Fasi della spesa ed assunzione di impegni. 
La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, 
dell'ordinazione e del pagamento (5). 
Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con 
deliberazione del consiglio di amministrazione, il quale può delegare anche il 
rettore ed il direttore amministrativo, prefissando, per entrambi, i rispettivi 
limiti. 
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute 
ai creditori determinati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo 
giuridicamente valido. 
Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti 
dei singoli capitoli di bilancio. 
Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. 
Fanno eccezione quelli relativi: 
1) a spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno 
può estendersi a più anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei 
limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 
2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la 
continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; 
3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali 
l'impegno può estendersi a piu esercizi quando l'Università ne riconosca la 
necessità o la convenienza e, comunque, per un periodo non superiore ai nove 
anni. 
Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario nessun impegno può essere 
assunto a carico dell'esercizio scaduto. 
La differenza che risulti tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di 
spesa e la somma impegnata, costituisce economia di spesa. 
Con deliberazione del consiglio di amministrazione le somme stanziate in conto 
capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere riportate 
nel conto della competenza dell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi 
stanziamenti; delle deliberazioni e delle somme così riportate dovrà essere 
compilato elenco da allegare al consuntivo. 
Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i 
residui passivi, i quali sono compresi tra le passività del conto patrimoniale. 
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(5) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





15. Registrazione degli impegni di spesa. 
Tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio, devono essere inoltrati, 
unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, all'ufficio di ragioneria 
che provvede alla registrazione dell'impegno della spesa, previa verifica della 
regolarità formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al 
capitolo di pertinenza nel limite della disponibilità del bilancio di 
previsione. 
Gli atti non ammessi alla registrazione di impegno sono restituiti con le 
osservazioni dell'ufficio di ragioneria a quello di provenienza. 
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16. Liquidazione della spesa. 
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto 
importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal 
competente ufficio amministrativo previo accertamento dell'esistenza 
dell'impegno e verifica, secondo le modalità di cui al successivo art. 18, della 
regolarità della fornitura di beni, opere, servizi, nonché sulla base dei titoli 
e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
17. Ordinazione della spesa. 
Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento 
numerati in ordine progressivo tratti sull'istituto di credito incaricato del 
servizio di cassa. 
I mandati di pagamento sono firmati dal rettore, dal direttore amministrativo e 
dal direttore di ragioneria, o dalle persone dagli stessi delegate o che 
legittimamente li sostituiscano. 
I mandati contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo del bilancio; 
c) codice meccanografico del capitolo; 
d) nome e cognome o denominazione del creditore; 
e) causale del pagamento; 
f) importo in cifre e in lettere; 
g) modalità di estinzione del titolo; 
h) data di emissione. 
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi 
per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 
I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso 
debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da 
contraddistinguersi con l'indicazione "residui". 
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18. Documentazione dei mandati di pagamento. 
Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti 
comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali 
di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni 
inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in 
carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti di impegno o 
dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni 
altro documento che giustifichi la spesa. 
Tale documentazione è vistata dal direttore amministrativo o da un suo delegato. 

Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa. 
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19. Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento. 
L'Università può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa 
annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante: 

a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore, nonché 
mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in 
quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento 
rilasciata dall'ufficio postale; 
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, 
da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a 
suo carico; 
c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore. 
Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la 
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da 
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro 
dell'istituto cassiere. 
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20. Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario. 
I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono 
restituiti dall'istituto cassiere all'Università per il loro annullamento e per 
la riemissione in conto residui. 
I mandati di pagamento collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura 
dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'Università per la 
riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di 
pagamento in conto residui per le quote non pagate. 
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Capo IV 
Servizio di cassa 
21. Affidamento del servizio. 
Il servizio di cassa è affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal 
consiglio di amministrazione dell'università, ad un unico istituto di credito di 
cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive 
modificazioni, il quale custodisce e amministra altresì i titoli pubblici e 
privati di proprietà dell'Università. 
La convenzione di cui al precedente comma deve altresì prevedere le modalità per 
l'autonomo espletamento del servizio di cassa dei dipartimenti costituiti 
nell'Università. 
Per l'espletamento di particolari servizi l'Università può avvalersi di conti 
correnti postali. Unico traente è l'istituto cassiere di cui al primo comma, 
previa emissione di apposita reversale da parte dell'Università con cadenza 
almeno bimestrale. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
22. Gestione del fondo per piccole spese. 
L'economo dell'Università può essere dotato, all'inizio di ciascun anno 
finanziario, di un fondo determinato dal consiglio di amministrazione e, 
comunque, di importo non superiore a lire 10.000.000, reintegrabile durante 
l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. 
Con il fondo l'economo può provvedere di norma al pagamento delle minute spese 
d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di 
locali, delle spese postali, di locomozione e per l'acquisto di giornali nonché 
di pubblicazioni periodiche e simili, ciascuna di importo non superiore a L. 
1.000.000 previa autorizzazione del direttore amministrativo. 
Alla fine dell'esercizio l'economo restituisce, mediante versamento all'istituto 
cassiere, il fondo di cui al primo comma. 
I pagamenti sono annotati dall'economo su apposito registro numerato e vidimato. 

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Capo V 
Scritture contabili 
23. Scritture finanziarie e patrimoniali. 
Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio, devono consentire 
di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la 
situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei 
relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di 
quelle rimaste da riscuotere e da pagare. 
Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del 
patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel 
corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, 
nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. 
Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali le Università potranno 
avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione 
automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della 
migliore produttività dei servizi, concordandone le modalità di realizzazione 
con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
24. Sistema di scritture. 
L'Università tiene le seguenti scritture: 
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento 
iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste 
da riscuotere; 
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento 
iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da 
pagare; 
c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di 
provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme 
riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; 
d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, 
evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza, da 
riscossioni e pagamenti in conto residui; 
e) i registri degli inventari. 
Le scritture indicate alle lettere d) ed e) del primo comma del presente 
articolo devono essere numerate e vidimate in ciascun foglio dal direttore 
amministrativo o da un suo delegato prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi 
di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverrà per 
registri. 
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Capo VI 
Conto consuntivo 
(giurisprudenza di legittimità) 
25. Deliberazione del conto consuntivo. 
Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione 
patrimoniale e del conto economico. 
Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione illustrativa del rettore e 
dagli allegati, è predisposto dall'ufficio ragioneria almeno 15 giorni prima del 
termine di cui al successivo quinto comma del presente articolo ed è sottoposto 
all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione, 
di cui al successivo art. 98, da allegare al predetto conto. 
La relazione rettorale illustra l'andamento della gestione finanziaria 
dell'Università ed i fatti economicamente rilevanti verificatisi anche dopo la 
chiusura dell'esercizio. 
Nella relazione devono inoltre essere evidenziati: 
1) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale 
gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio; 
2) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio; 
3) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del 
passivo del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei 
crediti e dei debiti; 
4) i risultati generali del conto economico. 
Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla 
chiusura dell'esercizio finanziario; unitamente ai bilanci delle gestioni di cui 
al precedente art. 3 viene trasmesso entro 30 giorni dalla data di deliberazione 
direttamente alla Corte dei conti, per l'esame amministrativo e la dichiarazione 
di regolarità, al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro per 
conoscenza. 
Per le aziende agrarie il conto consuntivo verrà redatto secondo gli schemi di 
cui agli allegati O, P, Q. 
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26. Rendiconto finanziario. 
Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per 
l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, 
ripartitamente per competenza e per residui, in conformità dell'allegato C. 
In particolare per la competenza devono risultare: 
a) le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno finanziario e 
le previsioni definitive; 
b) le somme accertate o impegnate; 
c) le somme riscosse o pagate; 
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
Per i residui sono indicati: 
a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario; 
b) le variazioni in più o in meno per i riaccertamenti; 
c) le somme riscosse o pagate in conto residui; 
d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare. 
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27. Situazione patrimoniale. 
La situazione patrimoniale di cui all'allegato D, indica la consistenza degli 
elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla chiusura 
dell'esercizio. 
Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste 
attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per 
effetto della gestione. 
Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo. 
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28. Conto economico. 
Il conto economico redatto in conformità dell'allegato F, espone le rendite e le 
spese della gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare dei 
residui attivi e di quelli passivi, nonché le modificazioni sulla consistenza 
degli altri elementi patrimoniali. 
Sono vietate compensazioni fra le componenti attive e passive del conto 
economico. 
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29. Situazione amministrativa. 
Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato G 
la quale evidenzia: 
1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi, i 
pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza e in conto residui e il 
saldo alla chiusura dell'esercizio; 
2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da 
pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 
3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione. 
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30. Capitoli aggiunti. 
Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo 
bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera 
consiliare, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e 
per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto. 
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31. Riaccertamento dei residui. 
Annualmente l'amministrazione universitaria, sulla base degli elenchi 
nominativi, compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli 
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di 
provenienza e per capitolo. 
Detta situazione indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate 
nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili o 
non più dovute nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare. 
I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano 
stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione; le singole 
Università nella loro autonomia regolamentare potranno specificare per il 
recupero di crediti di modestissima entità da quali forme di riscossione 
coattiva possa prescindersi. 
La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita 
deliberazione del consiglio di amministrazione. 
Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori esprime il suo parere. 
La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma 
del presente articolo sono allegate al conto consuntivo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
32. Perenzione. 
I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo 
a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi. 
I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio 
fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero 
istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello in 
cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Per le spese in annualità il periodo di 
conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione 
in bilancio di ciascuna rata. 
I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere reiscritti in 
conto competenza ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi quando sorga 
la necessità per il loro pagamento, richiesto dai creditori e sempre che i 
diritti di questi non siano prescritti. 
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Capo VII 
Funzionari delegati 
33. Erogazione di spese su aperture di credito. 
Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione 
all'Università mediante aperture di credito sono gestite e rendicontate secondo 
la normativa vigente in materia di contabilità generale dello Stato. 
Il rettore, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore 
degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, 
vistati dal responsabile del servizio di ragioneria. 
La contabilità delle aperture di credito è distinta da quella della gestione del 
bilancio delle Università. 
È vietato effettuare anticipazioni di cassa da parte dell'Università per tutte 
le spese che devono, per legge, gravare sulle predette aperture di credito e 
utilizzare le somme, in deroga anche temporanea, al loro vincolo di 
destinazione. 
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TITOLO II 
Gestione patrimoniale 
34. Beni. 
I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. 
Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute 
nei successivi articoli. 
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35. Inventario dei beni immobili. 
L'inventario dei beni immobili deve evidenziare: 
a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui 
sono affidati; 
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati 
catastali e la rendita imponibile; 
c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; 
d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; 
e) gli eventuali redditi. 
------------------------ 
 





36. Consegnatari dei beni immobili. 
I beni immobili in uso all'Università sono dati in consegna ad agenti 
dell'Università i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati 
nonché di qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione e ne 
rispondono secondo le norme di contabilità generale dello Stato. 
La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi 
effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del direttore 
amministrativo o di un funzionario da questi all'uopo delegato (6). 
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(6) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





37. Classificazione dei beni mobili. 
I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 
1) mobili, arredi, macchine di ufficio; 
2) materiale bibliografico; 
3) collezioni scientifiche; 
4) strumenti tecnici, attrezzature in genere; 
5) automezzi ed altri mezzi di trasporto; 
6) fondi pubblici e privati; 
7) altri beni mobili. 
I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico e artistico 
devono essere descritti anche in un separato inventario con le indicazioni atte 
ad identificarli. 
------------------------ 
 





38. Inventario dei beni mobili. 
L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: 
a) il luogo in cui si trovano; 
b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; 
c) la quantità e il numero; 
d) il valore. 
I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o 
di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. 
I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in 
mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della 
inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, 
del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della 
rendita annuale. 
Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario 
con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono 
inventariati al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al 
valore di stima se non è segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni 
periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio di raccolta. 
------------------------ 
 





39. Consegnatari dei beni mobili. 
I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono 
dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. 
In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa 
materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente 
cessante e da quello subentrante, nonché dal direttore amministrativo o dal 
funzionario da questi all'uopo delegato che assiste alla consegna. 
Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso 
l'amministrazione universitaria e l'altro dagli agenti responsabili dei beni 
ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. 
------------------------ 
 





40. Carico e scarico dei beni mobili. 
I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal 
competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. 
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente 
deteriorabili. 
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, 
cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del consiglio di 
amministrazione dell'Università sulla base di motivata proposta dell'agente 
responsabile. 
Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di 
reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. 
Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al 
conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 
Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. 
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41. Ricognizione dei beni mobili. 
Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al 
rinnovo degli inventari. 
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42. Materiali di consumo. 
L'economo provvede alla tenuta di idonea contabilità - a quantità e specie - per 
gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri 
materiali di consumo. 
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni del competente 
ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori. 
Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni. 
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43. Automezzi. 
I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando che: 
a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; 
b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in 
appositi moduli. 
Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che 
riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la 
manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente 
ufficio amministrativo. 
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44. Magazzini di scorta. 
In sede di adeguamento delle modalità di gestione finanziaria ed amministrativa 
alle norme del presente regolamento, l'Università, con delibera del consiglio di 
amministrazione, ove ne ravvisi l'utilità, può istituire appositi magazzini per 
il deposito e la conservazione di materiali costituenti scorta. 
Alla relativa normativa si provvede con le forme ed il procedimento per 
l'adeguamento e l'integrazione del presente regolamento previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
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45. Inesigibilità dei crediti. 
Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione 
patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio di 
amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori 
dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle 
eventuali responsabilità. 
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TITOLO III 
Contratti 
46. Norme generali. 
Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle 
locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da 
apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione 
privata, a giudizio dell'Università. 
È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema 
in economia nei casi previsti dai successivi articoli. 
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47. Limiti di applicazione. 
Le disposizioni del presente titolo si applicano limitatamente ai casi non 
disciplinati da specifiche norme di legge che abbiano per destinatari le 
Università. 
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48. Deliberazione a contrattare. 
La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la 
determinazione delle modalità essenziali e l'approvazione del progetto del 
contratto stesso nonché la scelta della forma di contrattazione sono di 
competenza del consiglio di amministrazione. 
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49. Asta pubblica. 
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale 
dell'Università e presso le sedi periferiche. 
Esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani almeno venti giorni 
prima di quello lissato per la gara. 
L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e 
prescrizioni per l'ammisssione alla gara e per l'esecuzione del contratto, 
nonché i criteri di aggiudicazione. 
------------------------ 
 





50. Licitazione privata. 
La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute 
idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni 
generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno 
stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento 
sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito (7). 
Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalità delle gare 
e il criterio scelto in base al quale si procederà all'aggiudicazione. 
L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita 
commissione nominata dal consiglio di amministrazione avvalendosi di elenchi 
all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici dell'Università ovvero 
degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali. 
Il consiglio potrà deliberare la pubblicazione di avvisi, contenenti le 
opportune notizie relative al contratto e l'indicazione di un termine e delle 
relative modalità affinché chi vi abbia interesse possa richiedere di essere 
invitato alla gara ferma restando la facoltà dell'amministrazione di invitare le 
ditte e persone ritenute idonee ancorché non abbiano fatto richiesta di invito 
(7). 
------------------------ 
(7) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
(7) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





51. Svolgimento delle gare. 
Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel 
giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito. 
Apposita commissione nominata dal rettore procede all'apertura dei plichi 
contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. 
La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due 
offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito. 

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52. Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata. 
Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di asta pubblica che di licitazione 
privata, in base ai seguenti criteri: 
1) se trattasi di contratti dai quali derivi un'entrata, unicamente in base al 
prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente 
indicato nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito; 
2) se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, unicamente in base al 
prezzo più basso, ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile 
in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera 
d'invito, conformi alle norme di contabilità generale dello Stato. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
53. Appalto-concorso. 
È ammessa la forma dell'appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto 
opere, lavori e forniture, quaudo sia opportuno avvalersi della collaborazione e 
dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da 
parte dell'offerente per la elaborazione del progetto definitivo delle opere, 
dei lavori o delle forniture. 
Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle 
forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero 
il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che 
nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli 
interessati per la elaborazione del progetto o del piano. 
Con deliberazione del consiglio di amministrazione viene costituita una 
commissione, la quale, in base all'esame comparativo dei diversi progetti o 
piani, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed 
economici delle singole offerte, redige un apposito processo verbale. 
I processi verbali vengono trasmessi al consiglio di amministrazione che, in 
base al parere espresso dalla commissione, delibera, con giudizio insindacabile, 
in ordine all'aggiudicazione o che si proceda ad un nuovo appalto-concorso, con 
l'eventuale adozione di nuove prescrizioni. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
54. Trattativa privata. 
Il ricorso alla trattativa privata è ammesso: 
1) quando l'asta o la licitazione non sia stata aggiudicata; 
2) per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa 
industriale ovvero la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica 
gara; 
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione 
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione 
richiesti; 
4) per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire; 

5) per l'acquisto e la locazione di immobili; 
6) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiore a lire 40 
milioni; 
7) quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, 
delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla 
licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione 
motivata del consiglio di amministrazione; per importi superiori a lire 100 
milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della 
pubblica istruzione. 
Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate più 
imprese e, comunque, di norma in numero non inferiore a tre. 
I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruità 
dell'ufficio tecnico erariale. 
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55. Stipulazione e approvazione dei contratti. 
L'Università dà comunicazione della aggiudicazione alla ditta o persona 
interessata entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera 
d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di 
aggiudicazione fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del 
contratto, ove previsto dal relativo bando. 
Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla 
stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il rettore dispone 
l'incaricamento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni 
di risarcimento. 
L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non 
aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza 
costituiti. 
I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'Università o da un suo 
delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche 
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. 
Un funzionario di carriera amministrativa, deve essere delegato con decreto 
rettorale, a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e 
contratti dell'Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche 
ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale. 
Il funzionario delegato agli atti e contratti deve tenere un repertorio a norma 
ed in conformità della legge notarile e di quella del repertorio degli atti 
firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie. 
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56. Collaudo dei lavori e delle forniture. 
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo 
le norme stabilite dal contratto. 
Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne 
ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifica competenza. La 
nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio di amministrazione. 
Sia l'individuazione che la nomina del collaudatore potrà essere diversamente 
disciplinata dalle singole Università. 
Se l'importo dei lavori di manutenzione e delle forniture non superi, 
rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, è sufficiente l'attestazione 
di regolare esecuzione rilasciata rispettivamente da chi ha diretto i lavori 
ovvero da chi ha ricevuto la fornitura (8). 
Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo 
deve essere effettuato da chi ha provveduto all'ordinazione. 
------------------------ 
(8) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





57. Cauzione. 
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee 
cauzioni. 
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria 
solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. 
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58. Penalità. 
Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo 
nella esecuzione. 
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59. Revisione prezzi. 
La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione dello Stato. 
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60. Divieto di suddivisione dei lavori e forniture. 
I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico oggetto non possono 
essere frazionati in più lotti. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
61. Spese in economia. 
Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio 
le seguenti spese: 
1) manutenzione e riparazioni di locali e dei relativi impianti (9); 
2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di 
ricambio, combustibili e lubrificanti; 
3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e 
materiale scientifico, didattico e di sperimentazione; 
4) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, 
acqua e telefono; 
5) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per 
disegno o per fotografie, nonché stampa di tabulati circolari e simili; 
6) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in 
occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile 
utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; 
7) spese relative a convegni nazionali ed internazionali organizzati 
dall'Università (9); 
8) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri; 
9) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 
10) pulizia e disinfezione straordinaria dei locali; 
11) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 
12) spese di rappresentanza. 
Per ciascuna specie di spesa il consiglio di amministrazione stabilisce con 
apposita deliberazione il limite di somme che non potrà eccedere le lire 
ventimilioni. 
L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo dovrà avvenire in 
conformità ad un regolamento delle spese da farsi in economia da emanarsi nel 
rispetto della vigente normativa. 
L'effettuazione in economia delle spese sopraindicate può essere delegata dal 
consiglio di amministrazione al direttore amministrativo nei limiti da 
stabilirsi nel regolamento di cui al precedente comma. 
Nel predetto regolamento saranno anche disciplinate le spese in economia degli 
istituti e dei dipartimenti. 
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(9) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
(9) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





62. Esecuzione dei lavori in economia. 
I lavori in economia possono essere eseguiti: 
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o 
appositamente noleggiati e con personale dell'Università; 
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o a persone di nota 
capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le 
condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di 
pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed 
ogni altra condizione ritenuta utile dall'amministrazione. 
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TITOLO IV 
Gestione degli istituti 
Capo I 
Istituti scientifici 
63. Ambito di applicazione. 
Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti gli istituti 
scientifici anche se denominati seminari, laboratori, cliniche. 
Alla stessa disciplina sono sottoposti i centri, i servizi, le scuole e i corsi 
comunque denominati, nonché le biblioteche; per queste ultime le singole 
Università potranno, nella loro autonomia regolamentare, introdurre quegli 
adeguamenti che, fermo restando il modello organizzativo-contabile disciplinato 
dal presente titolo, si rendano strettamente indispensabili per la particolare 
natura della gestione. 
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64. Assegnazioni per attività di ricerca. 
Le assegnazioni concernenti l'attività di ricerca a singoli docenti o 
ricercatori sono incluse fra quelle di cui al successivo articolo 69, punto 3). 
Tuttavia la utilizzazione dei relativi fondi non è assoggettata alla preventiva 
autorizzazione del consiglio di istituto. 
------------------------ 
 





Capo II 
Gestione dei fondi 
(giurisprudenza di legittimità) 
65. Anticipazione di fondi agli istituti. 
Il consiglio di amministrazione può deliberare l'anticipazione di fondi agli 
istituti nel limite massimo del 40 per cento della somma complessiva stanziata e 
disponibile per ciascuna voce di bilancio, con possibilità di reintegro durante 
l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme già spese (9). 
La gestione dei fondi su anticipazione può essere concessa dal consiglio di 
amministrazione su espressa richiesta del direttore di istituto da effettuarsi 
entro e non oltre il 30 novembre antecedente l'inizio dell'esercizio 
finanziario. I pagamenti devono essere effettuati secondo quanto indicato nel 
successivo art. 66 
La somma anticipata viene resa disponibile per ogni voce di bilancio 
dall'amministrazione universitaria, comunicata al direttore di istituto e 
accreditata su un sottoconto aperto presso la banca cassiere, intestato 
all'istituto medesimo. 
Il nominativo e la firma autografa del direttore di istituto, nonché 
dell'eventuale delegato, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 67, ultimo 
comma, autenticata dal rettore, sono comunicati alla banca cassiere. 
------------------------ 
(9) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
66. Gestione fondi su anticipazioni. 
Ferme restando le autorizzazioni previste dal successivo articolo 71 del 
presente regolamento, il direttore di istituto, sotto la propria responsabilità, 
dispone direttamente, mediante apposito ordine, il pagamento in favore dei 
creditori, sul conto dell'istituto, nell'osservanza delle norme che regolano 
l'amministrazione e la contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di 
legge, anche in ottemperanza alle norme fiscali; l'ordine estinto, con allegata 
la relativa documentazione vistata dal direttore e copia del buono di carico, 
dovrà essere conservato agli atti dell'istituto. 
L'istituto cassiere invia mensilmente al direttore di istituto gli ordinativi 
estinti con la relativa documentazione. 
Il direttore di istituto rende conto trimestralmente delle spese effettuate 
inviando all'amministrazione l'elenco degli ordinativi estinti con la relativa 
documentazione e i buoni inventariali di carico. 
Lo stesso procedimento deve essere seguito per il reintegro ed a chiusura 
d'esercizio. 
Gli ordinativi inestinti al termine dell'esercizio sono restituiti dalla banca 
all'istituto per il loro annullamento e per la loro successiva riemissione. 
Di detti ordinativi viene data comunicazione dal direttore dell'istituto 
all'amministrazione unitamente al rendiconto annuale. 
Qualora sia riscontrata irregolarità nella spesa il direttore amministrativo 
deve chiedere al direttore d'istituto la regolarizzazione; ove impossibile o in 
caso di inottemperanza, deve darne immediata notizia al consiglio di 
amministrazione per i conseguenti provvedimenti. Sono fatti salvi gli eventuali 
altri adempimenti di legge (10). 
Alla fine dell'esercizio il sottoconto di cui al precedente articolo 65 viene 
azzerato e le somme residue accreditate al conto generale dell'Università. 
------------------------ 
(10) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





67. Direttori di istituto. 
Il direttore dell'istituto è responsabile della gestione amministrativa e 
contabile dell'Istituto stesso, anche se concernente l'attività didattica e 
scientifica di altri docenti e ricercatori. 
Il direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento 
dell'istituto e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta 
nell'istituto stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti. 
Il direttore di istituto designa il docente incaricato della sua sostituzione in 
caso di assenza o temporaneo impedimento. 
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68. Consegnatario dei beni. 
Il direttore dell'istituto è consegnatario dei beni mobili risultanti nei 
registri inventariali dell'istituto stesso, ad eccezione della diretta 
responsabilità dei tecnici laureati per le attrezzature scientifiche e 
didattiche in dotazione al laboratorio ai sensi dell'art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
Gli automezzi eventualmente assegnati per esigenze dell'istituto sono dati in 
consegna al direttore dell'istituto, che risponde del loro uso. 
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69. Disponibilità dei fondi. 
Gli istituti possono disporre dei seguenti fondi: 
1) dotazione ordinaria di funzionamento; 
2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie; 
3) assegnazioni per la ricerca scientifica; 
4) tasse, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato 
versati dagli studenti; 
5) contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di 
liberalità; 
6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati 
per attività di ricerca e consulenza; 
7) quote di proventi per prestazioni a pagamento; 
8) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizione del 
consiglio di amministrazione all'attività dell'istituto. 
I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'Università, sono gestiti 
dall'amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a 
ciascun istituto. 
Le spese sui fondi variabili possono essere pagate solo nei limiti degli importi 
delle riscossioni effettuate. 
È fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se non per il 
tramite dell'amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente 
titolo. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
70. Spese degli istituti. 
Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascuno 
istituto può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui 
all'articolo precedente. 
Le spese per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza commissionate da 
terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per 
contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi. 
Il consiglio d'amministrazione determina la quota da destinare a titolo di 
concorso alle spese generali di funzionamento dell'Università. 
È fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione 
delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'istituto sulla 
base dell'apposita regolamentazione deliberata dal senato accademico e delle 
relative anticipazioni. 
È fatto altresì divieto di procedere a spese per affidamento a personale 
estraneo all'Università di compiti istituzionali propri del personale 
dipendente. 
Ogni altro affidamento dei compiti di cui sopra deve essere rispondente alle 
norme di funzionamento dell'Istituto stabilite nell'apposito regolamento 
rettorale. 
------------------------ 
 





(giurisprudenza di legittimità) 
71. Impegni di spesa. 
Per potersi disporre direttamente da parte del direttore spese eccedenti in una 
sola volta lire 4 milioni oltre l'I.V.A., il consiglio d'istituto deve avere 
previamente autorizzato la utilizzazione dei fondi delle strutture a 
disposizione (11). 
Nessun singolo impegno e pagamento è consentito al direttore per spese che 
eccedano ciascuna i 4 milioni di lire oltre l'I.V.A. senza la preventiva 
autorizzazione del consiglio di amministrazione (11). 
Per il medesimo oggetto è fatto divieto di procedere al frazionamento della 
spesa. 
È fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non 
assegnati o eccedenti le assegnazioni agli istituti. 
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(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





72. Forniture cumulative. 
Nel caso in cui il consiglio di amministrazione deliberi di procedere ad 
acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, gli istituti sono tenuti a 
rifornirsi negli appositi magazzini ovvero presso i fornitori indicati 
dall'amministrazione, con le modalità da essa stabilite. 
In tali casi la spesa è imputata sui fondi degli istituti interessati. 
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73. Registro degli impegni e forniture. 
Ogni istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spese fornito 
dall'amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal direttore 
amministrativo o da un suo delegato. 
Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro è 
trasmesso al direttore di ragioneria per il visto di controllo e per la 
determinazione dei residui passivi. 
Ogni istituto, nell'ipotesi di cui all'art. 65, deve tenere altresì apposito 
registro di cassa, fornito dall'amministrazione, preventivamente numerato e 
vidimato dal direttore amministrativo o da un suo delegato e nel quale devono 
essere annotate cronologicamente le disponibilità dei fondi e degli ordini di 
pagamento. 
Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti, il direttore d'istituto 
potrà emettere ordini di pagamento a proprio favore per somme comunque non 
eccedenti le L. 200.000 mensili. 
Ciascun istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale 
devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a 
favore del direttore d'istituto sia le piccole spese effettuate. 
------------------------ 
 





74. Spese per pubblicazioni. 
Le spese per la stampa di libri, periodici ed altre pubblicazioni concernenti 
ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per i fini dell'istituto 
possono essere sostenute sui fondi dell'istituto medesimo con le seguenti 
modalità: 
a) tutte le spese per pubblicazioni devono essere preventivamente autorizzate 
dal consiglio d'istituto; 
b) le pubblicazioni devono riportare la denominazione dell'Università, quella 
dell'istituto, l'autore ed il titolo; 
c) per le pubblicazioni librarie destinate alla vendita si procede mediante 
contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio di 
amministrazione e firmato dal rettore. Per le pubblicazioni destinate a scambi è 
tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni 
caso 5 esemplari sono iscritti nell'inventario dell'istituto (11). 
------------------------ 
(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





75. Documenti di spesa. 
Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'art. 73 in 
corrispondenza dei rispettivi impegni. 
Le fatture, note, conti ecc. sono vistate dal direttore dell'istituto, ai fini 
anche dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della 
rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza 
delle norme previste nel presente regolamento (11). 
Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili ai 
sensi dell'art. 38 deve essere allegato il buono di carico nell'inventario, 
firmato dal direttore dell'istituto; può prescindersi dalla contestualità della 
predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro 
materiale bibliografico. 
Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il direttore 
d'istituto è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di 
documentazione (11). 
La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà 
essere costituita da apposita dichiarazione del direttore. 
Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. 
------------------------ 
(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





76. Avanzi di gestione. 
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilità dei fondi 
degli istituti costituiscono economie di gestione (11). 
Le somme predette potranno essere riassegnate agli istituti nell'esercizio 
successivo con deliberazione del consiglio di amministrazione, ove ciò sia 
necessario in relazione agli effettivi bisogni, per l'esclusiva effettuazione di 
spese d'investimento. 
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(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





Capo III 
Prestazioni a pagamento 
77. Disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento (11). 
Gli istituti che effettuano analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze 
per conto di enti o privati, sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 
a) tutte le prestazioni per conto terzi devono essere effettuate a titolo 
oneroso e le relative tariffe devono essere approvate dal consiglio di 
amministrazione, su proposta dei direttori d'istituto, sentito il consiglio 
d'istituto; 
b) ogni istituto deve avere in consegna un bollettario per annotare i pagamenti 
effettuati dai terzi qualora il servizio reso dia luogo a pagamento diretto 
all'istituto stesso; la bolletta ha valore e caratteristica di fattura 
commerciale sottoscritta dal direttore dell'istituto e soggetta a regime fiscale 
suo proprio. I bollettari rilasciati con numerazione annuale progressiva vanno 
preventivamente vidimati dal direttore amministrativo o da un suo delegato. Di 
ciascuno di essi il direttore amministrativo deve indicare il numero dei fogli. 
Ogni bolletta ha un originale, da rilasciare all'utente del servizio una copia 
che resta fissa al bollettario una seconda copia da allegare alla richiesta di 
reversale da trasmettere all'ufficio ragioneria; 
c) il direttore dell'istituto provvederà a versare entro il termine massimo di 
dieci giorni l'importo all'istituto di credito cassiere dell'Università, 
richiedendo subito la relativa reversale di incasso; in detta ipotesi l'istituto 
cassiere non può ricusare la esazione delle somme senza la preventiva emissione 
della reversale; 
d) i bollettari devono essere trasmessi quando esauriti e comunque a fine anno 
all'ufficio di ragioneria per il riscontro contabile, e sono conservati negli 
atti di archivi; 
e) i risultati delle analisi, prove ecc. sono rimessi direttamente al 
richiedente e firmati dal direttore d'istituto; 
f) ogni istituto deve avere un registro nel quale vanno trascritte le notizie 
richieste dalla normativa vigente; 
g) il direttore d'istituto deve rilasciare ai terzi che ne abbiano diritto 
certificati concernenti notizie dedotte dall'apposito registro; 
h) le somme riscosse per le prestazioni sono attribuite secondo la normativa 
vigente. 
------------------------ 
(11) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





78. Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca. 
Ai proventi delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e 
consulenza per conto terzi si applicano le norme del precedente articolo fatti 
salvi i criteri di ripartizione stabiliti con l'apposito regolamento di cui 
all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
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TITOLO V 
Gestione dipartimenti 
79. Ambito di applicazione. 
Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti i dipartimenti 
costituiti nell'Università. 
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(giurisprudenza di legittimità) 
80. Consiglio di dipartimento. 
Il consiglio di dipartimento detta i criteri generali per la utilizzazione dei 
fondi a disposizione del dipartimento stesso; approva entro il 15 giugno le 
richieste di finanziamento predisposte dal direttore coadiuvato dalla giunta ed 
il piano annuale delle ricerche; approva inoltre entro il 15 dicembre il 
bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo. 
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81. Direttore del dipartimento. 
Il direttore del dipartimento è responsabile della gestione amministrativa e 
contabile del dipartimento stesso anche se concernente l'attività didattica e 
scientifica di altri docenti e ricercatori. 
Il direttore, coadiuvato dalla giunta del dipartimento e tenendo conto dei 
criteri generali dettati dal consiglio di dipartimento di cui al precedente art. 
80, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al 
consiglio di amministrazione dell'Università corredate dalla relazione 
concernente il piano annuale delle ricerche del dipartimento stesso. 
Il direttore entro il 30 novembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 
15 marzo il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri 
tra gli altri i seguenti aspetti: 
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca 
in corso nel dipartimento; 
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno; 
c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione 
organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a 
carattere interdipartimentale e interuniversitaria (12); 
d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso 
d'esercizio. 
Il direttore del dipartimento provvede all'ordinamento di quanto occorre al 
funzionamento del dipartimento stesso e dispone il pagamento delle relative 
fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la 
contabilità; egli è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in 
ottemperanza alle norme fiscali. 
Il direttore del dipartimento designa il docente incaricato della sua 
sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. 
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(12) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





82. Esercizio finanziario e bilancio di previsione. 
L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La 
gestione finanziaria è unica come è unico il bilancio; le spese indicate in 
bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti 
delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. 
Il bilancio di previsione del dipartimento è formulato in termini finanziari di 
cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo. 
Il bilancio di previsione, redatto in conformità all'allegato I, viene trasmesso 
al consiglio di amministrazione, a cura del direttore del dipartimento, per 
essere allegato al bilancio dell'Università, entro i 5 giorni successivi alla 
data di approvazione da parte del consiglio di dipartimento. 
Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste 
per il bilancio stesso. 
------------------------ 
 





83. Fondi del dipartimento. 
I dipartimenti possono disporre dei seguenti fondi: 
1) dotazione ordinaria di funzionamento; 
2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarie; 
3) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature; 

4) tasse per iscrizione a scuole o corsi istituiti presso il dipartimento 
stesso, contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni od internato; 
5) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di 
liberalità; 
6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati 
per attività di ricerca e consulenza; 
7) quote di proventi per prestazioni a pagamento; 
8) interessi attivi maturati sul c/c bancario del dipartimento; 
9) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del 
consiglio di amministrazione all'attività del dipartimento. 
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84. Riscossione delle entrate. 
I dipartimenti non possono ricevere fondi se non per il tramite 
dell'amministrazione universitaria con le modalità di cui al presente titolo ad 
eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato 
al dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o istituto di credito 
dell'Università. 
L'università trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del dipartimento 
mediante ordinativo diretto a favore del dipartimento stesso dandone a questo 
contestuale comunicazione. 
Il dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale 
d'incasso. 
Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo per ciascun anno 
finanziario sono firmate dal direttore e dal segretario amministrativo del 
dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. 
Le reversali contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo di bilancio; 
c) nome, cognome o denominazione del debitore; 
d) causale della riscossione; 
e) importo in cifre e in lettere; 
f) data di emissione. 
Per gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, il dipartimento emette 
corrispondente reversale di incasso e ne dà contestuale comunicazione 
all'Università (13). 
Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del 
dipartimento e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere. 
------------------------ 
(13) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





85. Avanzo di cassa. 
Al bilancio di previsione è allegata una tabella dimostrativa del presunto 
avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio 
stesso si riferisce comprensivo dell'ammontare degli interessi attivi maturati 
sul c/c bancario. 
Il presunto avanzo di cassa è iscritto come prima posta della entrata del 
bilancio. 
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86. Spese. 
Il pagamento delle spese è ordinato mediante emissione di mandati di pagamento 
numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario. 
I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario 
amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. 

I mandati contengono le seguenti indicazioni: 
a) esercizio finanziario; 
b) capitolo di bilancio; 
c) nome e cognome o denominazione del creditore; 
d) causale del pagamento; 
e) importo in cifre e in lettere; 
f) modalità di estinzione del titolo; 
g) data di emissione. 
Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi 
per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. 
È vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle 
effettivamente disponibili su c/c bancario. 
I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati 
dall'istituto cassiere al dipartimento. 
I mandati di pagamento non estinti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo 
a quello di emissione sono restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento per 
il loro annullamento. 
I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del 
dipartimento e nei partitari di uscita prima dell'invio all'istituto cassiere 
(13). 
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(13) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





87. Documentazione dei mandati di pagamento. 
Ogni mandato di pagamento è corredato, a seconda dei casi, dalle fatture e dai 
documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, 
dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di 
beni inventariali ovvero da bolletta di consegna, e da ogni altro documento che 
giustifichi la spesa; può prescindersi dalla allegazione contestuale del buono 
di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro materiale 
bibliografico. 
Tale documentazione è vistata dal direttore del dipartimento. 
Al mandato estinto è allegata la documentazione della spesa. 
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88. Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento. 
I dipartimenti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con 
espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti 
mediante: 
a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonché mediante vaglia 
postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso 
deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata 
dall'ufficio postale; 
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, 
da spedire all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico; 
c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore (13). 
Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la 
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da 
annotazioni recanti gli estremi relativi all'operazione e il timbro 
dell'istituto cassiere. 
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(13) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





89. Gestione del fondo per piccole spese. 
Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del 
dipartimento può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a L. 
2.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del 
rendiconto delle somme già spese (14). 
A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro per piccole spese 
nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di 
pagamento sia le piccole spese effettuate. 
Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce mediante versamento 
all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma. 
Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 20 mila, il 
direttore del dipartimento è esentato, sotto la sua personale responsabilità, 
dall'obbligo di documentazione. 
La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà 
essere costituita da apposita dichiarazione del direttore. 
Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. 
Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e 
non possono eccedere le 200.000 lire mensili. 
------------------------ 
(14) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





90. Rendicontazione. 
La rendicontazione si articola in un conto consuntivo di cassa e nella 
situazione patrimoniale predisposti dal direttore del dipartimento entro il 15 
marzo. 
Essi, accompagnati dalla relazione di cui al precedente art. 81, sono sottoposti 
all'approvazione del consiglio del dipartimento entro il 31 marzo. Nella 
relazione debbono essere evidenziati i risultati generali della gestione del 
bilancio e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio. 
Il conto consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per 
l'entrata e per la spesa in conformità all'allegato L al presente regolamento. 
In esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate 
durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate. 
La situazione patrimoniale redatta in conformità all'allegato M indica la 
consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine 
dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la 
diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del 
bilancio o per altre cause. 
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91. Scritture contabili. 
Il dipartimento tiene le seguenti scritture: 
a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata lo 
stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme ricosse; 
b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo di spesa lo 
stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme pagate; 
c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; 
d) i registri degli inventari. 
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92. Consegnatario dei beni. 
Il direttore del dipartimento è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali 
automezzi assegnati per le esigenze del dipartimento stesso e risultanti nei 
registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto nei 
precedenti articoli 37 e 38. 
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93. Norme comuni alla gestione degli istituti. 
Per quanto concerne le spese per anticipazioni alle missioni dei componenti il 
dipartimento, le spese per pubblicazioni nonché la disciplina dei proventi per 
prestazioni a pagamento e per quelli derivanti da contratti e convenzioni di 
ricerca e consulenza, si applicano ai dipartimenti le disposizioni contenute 
rispettivamente negli articoli 70, quarto comma 74, 77 e 78 del presente 
regolamento (14). 
A tal fine le attribuzioni previste per il direttore d'istituto e per il 
consiglio d'istituto si intendono demandate al direttore del dipartimento ed al 
consiglio di dipartimento. 
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(14) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





94. Rinvio a norme e competenze. 
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa 
riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II, e III 
del presente regolamento. 
Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle 
locazioni ed ai servizi in genere cui si provveda con le procedure contrattuali 
o convenzionali previste dal titolo III, ad eccezione delle spese in economia, 
la competenza alle procedure medesime è propria dell'Università, fatta salva la 
facoltà del dipartimento di proporre o promuovere la stipulazione dei contratti 
o delle convenzioni medesime. 
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TITOLO VI 
Centri interdipartimentali e collaborazioni interuniversitarie 
95. Centri interdipartimentali. 
Per la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali di cui 
all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 
si applicano le norme di cui al titolo V del presente regolamento. 
La gestione può essere affidata ad uno dei dipartimenti che contribuisce alla 
costituzione del centro. 
Nell'atto istitutivo di ciascun centro interdipartimentale dovranno essere 
indicate le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e 
contabile. 
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96. Centri di servizi interdipartimentali. 
Ai centri di servizi interdipartimentali di cui all'art. 90 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, può applicarsi la disciplina 
di gestione amministrativo-contabile prevista nel titolo IV ovvero quella 
prevista nel titolo V del presente regolamento. 
La deliberazione istitutiva deve prevedere il regime prescelto nonché indicare 
le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile. 
------------------------ 
 





97. Collaborazione interuniversitaria. 
Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi 
interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativa e 
contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione 
medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia. 
Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra Università 
italiane che Università di Paesi stranieri devono indicare le modalità di 
gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti 
dall'art. 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382 (15). 
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(15) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





TITOLO VII 
Revisione amministrativo-contabile 
98. Revisori dei conti. 
Presso l'Università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è 
nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: 
un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal 
Presidente della Corte dei conti; 
due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria 
generale dello Stato; 
due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica 
istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in 
casi motivati anche tra personale collocato a riposo di spcifiche capacità. 
Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato. 
Con lo stesso decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a 
carico del bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del 
tesoro. 
Il collegio provvede al riscontro degli anni di gestione, accerta la regolare 
tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione 
nonché i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali 
variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati 
redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; in particolare 
redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione 
rettorale, nonché relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo 
contenente la attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio 
con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarità della 
gestione. 
Nelle determinazioni del collegio, in caso di parità di voti, prevale quello del 
presidente. 
I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di 
amministrazione. 
I regolamenti delle singole Università potranno prevedere la obbligatorietà 
della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione. 
------------------------ 
 





TITOLO VIII 
Disposizioni transitorie e finali 
99. Riclassificazione dei residui attivi e passivi. 
Nella prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi 
sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di 
previsione. 
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100. Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato. 
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si 
applicano le norme della legge e del regolamento per la amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. 
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101. Rapporti contrattuali in corso. 
I rapporti contrattuali già costituiti e le gare in corso di svolgimento restano 
regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della 
indizione delle gare (15). 
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(15) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





102. Entrata in vigore. 
In sede di prima applicazione del presente regolamento il bilancio di previsione 
e il relativo conto consuntivo riguardano il periodo dal 1° novembre 1982 al 31 
dicembre 1983, da considerarsi come unico esercizio (15). 
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla gestione inerente al 
periodo di cui al comma precedente. 
La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente 
regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione. 
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(15) Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 
207. 
 





103. Responsabilità e obbligo di denunzia. 
Il rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti 
che diano luogo a responsabilità, deve farne immediata denunzia alla procura 
generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per 
l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni; se il 
fatto sia imputabile al rettore, la denunzia è fatta dal consiglio di 
amministrazione. 
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104. Rinvio all'autonomia regolamentare. 
Ciascuna Università dovrà procedere all'adozione del proprio regolamento di 
amministrazione e contabilità in conformità alle norme che precedono entro 60 
giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione. 
Il potere di adeguamento, riconosciuto alle singole Università dall'art. 86, 
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382, si esercita limitatamente ai casi in cui le disposizioni del presente 
regolamento ne fanno richiamo. 
Il potere di esaminare disposizioni integrative non può essere esercitato in 
contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
(Si omettono gli allegati) 
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