D.M. 30 gennaio 1982. Agg. G.U. 31/01/2006
Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali
in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1982, n. 51, S.O.
Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Vedi, anche, il D.M. 30 gennaio 1992, n. 283, riportato al n. R/CLIX.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 47 della legge di istituzione del Servizio sanitario nazionale 23
dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
Visto, in particolare, l'art. 12 del detto decreto secondo il quale, con decreto
del Ministro della sanità, devono essere stabiliti i requisiti specifici,
compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e
posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame, i titoli valutabili, i
criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché
le procedure concorsuali;
Ritenuto che occorre procedere agli adempimenti previsti dalla citata
disposizione di legge ed in attesa della emanazione della legge quadro sul
pubblico impiego;
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su
base nazionale;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 26 gennaio 1982;
Decreta:
[È approvato l'unito provvedimento di cui alle premesse composto di numero 168
articoli] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
TITOLO I
Ammissione agli impieghi
Capo I - Norme generali per lo svolgimento dei concorsi
1. Requisiti generali di ammissione.
[Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761 (3), possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1976, n. 761;
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, fatte salve le
maggiorazioni di legge ed i diversi limiti di età stabiliti dal presente
decreto, in relazione ai singoli concorsi.
Si prescinde dal requisito dell'età, per il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni e per il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti
di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il limite massimo di età di anni 35, elevato per le maggiorazioni di legge, è
ulteriormente maggiorato del periodo trascorso in posizione lavorativa di ruolo
e non di ruolo presso enti pubblici, anche se intervallato da un periodo di
sospensione purché non superiore a 10 anni;
c) buona condotta ed idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con la osservanza delle norme
in tema di categorie protette - e del requisito della buona condotta è
effettuato, a cura dell'unità sanitaria locale, prima dell'immissione in
servizio.
Il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al secondo comma
del presente articolo è dispensato dalla visita medica;
d) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle
domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di età deve, invece,
essere posseduto alla data di pubblicazione del bando di concorso] (2).
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(3) Riportato al n. R/VI.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
2. Bando di concorso.
[L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei
posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
I bandi di concorso sono emanati, con le procedure e le modalità di cui al primo
comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, dall'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o
dall'organo individuato dal consiglio regionale ed indicano il numero dei posti
messi a concorso, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al
concorso, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e
le modalità per la presentazione dei documenti richiesti, il programma delle
prove di esame.
I bandi devono, altresì, indicare per le posizioni funzionali apicali, al fine
del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unità
sanitaria locale e stabilire le forme e le modalità per la presentazione delle
domande di trasferimento, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Il bando deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al bando deve essere data la massima diffusione, anche con altri mezzi e deve
esserne data comunicazione agli enti cui compete per legge la collocazione
speciale, agli uffici provinciali di collocamento della regione ed alle
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale firmatarie dell'accordo di lavoro di cui all'art. 47, legge 23
dicembre 1978, n. 833, ed alle corrispondenti segreterie regionali.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi
scade alle ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
3. Domande di ammissione ai concorsi.
[Per l'ammissione ai concorsi, gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di
cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause
di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per
l'ammissione al concorso.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. Per i
dipendenti statali, degli enti locali e delle unità sanitarie locali è
sufficiente la autenticazione da parte dell'amministrazione presso la quale
prestano servizio.
Alla domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta legale, i
concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale redatto su carta legale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il
punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda devono essere uniti, in triplice copia, in carta semplice, un
elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
4. Ammissione ai concorsi.
[L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'organo regionale competente secondo
il rispettivo ordinamento o dall'organo indicato dal consiglio regionale.
L'appartenenza ad un ruolo nominativo regionale consente agli iscritti la
partecipazione al concorso in altre regioni per posti della stessa qualifica
rivestita, a prescindere dal possesso dei requisiti specifici richiesti.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la legge
regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione autonoma che
richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo professionale dei
medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati in possesso dei requisiti
di ammissione richiesti per il concorso a posti di posizione funzionale apicale
dei relativi profili professionali essendo sufficiente il possesso di una
idoneità in una delle discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri
profili, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai
concorsi alle regioni per posti della stessa qualifica rivestita, a prescindere
dal possesso dei requisiti specifici richiesti.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio, nei casi in cui la legge
regionale identifica nel responsabile di servizio una funzione autonoma che
richiede impegno esclusivo, sono ammessi, per il profilo professionale dei
medici, dei farmacisti e dei veterinari, i candidati in possesso dei requisiti
di ammissione richiesti per il concorso a posti di posizione funzionale apicale
dei relativi profili professionali essendo sufficiente il possesso di una
idoneità in una delle discipline comprese nell'area di servizio; e per gli altri
profili, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai
concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali.
Al concorso a posti di posizione funzionale apicale cui sia prevista
l'ammissione di personale appartenente a profili professionali diversi, sono
ammessi i candidati in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione ai
concorsi alle rispettive posizioni funzionali apicali.
Ai concorsi a posti di responsabile di servizio sono ammessi anche i candidati
che sono iscritti nel ruolo nominativo della regione che bandisce il concorso,
in posizione funzionale apicale di una delle unità operative comprese nell'area
di servizio] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
5. Esclusione dai concorsi.
[L'esclusione dal concorso è deliberata dall'organo regionale competente secondo
i rispettivi ordinamenti o dall'organo indicato dal consiglio regionale ed è
disposta, con provvedimento motivato da notificarsi entro trenta giorni dalla
esecutività della relativa deliberazione.
Costituisce, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4,
motivo di esclusione dal concorso l'essere iscritto nel ruolo nominativo della
regione che bandisce il concorso, nella stessa posizione funzionale cui si
riferisce il concorso] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
6. Nomina delle commissioni - Compensi.
[L'organo regionale competente secondo l'ordinamento regionale ovvero l'organo
indicato dal consiglio regionale dopo la scadenza del bando di concorso,
acquisite le designazioni da parte del Ministero della sanità e delle
organizzazioni sindacali ed espletate, ove previste, le procedure di sorteggio,
nomina la commissione esaminatrice e mette a disposizione il personale
necessario per l'attività della stessa.
La richiesta di designazione all'organizzazione sindacale va inviata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento alla relativa segreteria regionale. La
designazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
Qualora risultino individuate, in armonia con l'art. 47 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, più organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, fatti salvi gli effetti dell'art. 167 del
presente decreto, l'organo regionale competente invita le singole organizzazioni
a far pervenire, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la propria
designazione nominativa ed indica, ai fini della successiva nomina del
componente in rappresentanza delle predette organizzazioni, il luogo, la data e
l'ora per la effettuazione, ove necessario, del sorteggio da espletare
anteriormente alle operazioni di cui al successivo art. 7.
Possono assistere al sorteggio un rappresentante delle organizzazioni sindacali
interessate nonché dell'ordine professionale ove l'iscrizione al medesimo
costituisca requisito di ammissione al concorso.
Nel caso di mancata designazione da parte dell'unica o delle più organizzazioni
sindacali di cui al secondo e terzo comma, si provvede in via sostitutiva al
sorteggio di un nominativo estratto contestualmente con le modalità del citato
art. 7.
Nei concorsi per le posizioni funzionali apicali si procede, altresì, con le
stesse modalità di cui ai precedenti comma, alla nomina della commissione
prevista dal terzo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Tale commissione provvede alla formulazione
della graduatoria unica, comune, relativa ai soli titoli, di tutti gli
interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai
titoli posseduti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti con il presente
decreto.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti comma, ove i candidati presenti
alla prova scritta siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate,
con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo, unico
restante il presidente, una o più sottocommissioni, nella stessa composizione
della commissione del concorso, per l'espletamento delle ulteriori fasi, esclusa
la formulazione della graduatoria finale.
In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta qualora per lo
svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, per il lavoro di
vigilanza e di raccolta degli elaborati, possono essere nominati appositi
comitati, con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari
amministrativi della regione.
In ciascuno dei locali di esame deve essere presente almeno uno dei componenti
della commissione.
Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il
segretario provvede alla consegna degli elaborati, raccolti in plichi
debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del
concorso.
Il segretario del comitato di vigilanza durante lo svolgimento della prova
scritta, svolge tutte le funzioni attribuite al segretario della commissione
esaminatrice.
Ai componenti spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali, se ed in
quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di
trasferta.
Spetta, altresì, il compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
7. Commissione per i sorteggi dei componenti per i concorsi per le posizioni
funzionali del ruolo sanitario, del ruolo professionale, del ruolo tecnico e del
ruolo amministrativo.
[La commissione di sorteggio è nominata dall'organo regionale competente secondo
i rispettivi ordinamenti o dall'organo indicato dal consiglio regionale ed è
composta da tre funzionari regionali di cui uno con funzioni di segretario.
La commissione deve sorteggiare i componenti tra gli iscritti nell'ultimo ruolo
nominativo regionale pubblicato. Ove gli iscritti nel ruolo nominativo siano
inferiori a 10, il sorteggio ha luogo utilizzando anche i ruoli nominativi di
una o più regioni limitrofe, onde assicurare che il sorteggio abbia luogo tra un
numero di nominativi non inferiore a quello indicato.
Nei concorsi a posti di responsabile di servizio e nei concorsi di cui al quarto
comma dell'art. 4, i sorteggi dal ruolo nominativo regionale devono essere
effettuati tra i nominativi dei dipendenti che rivestono posizioni funzionali
apicali nelle discipline ricomprese nell'area del servizio; detti sorteggi
devono, in ogni caso, garantire la partecipazione alle commissioni di componenti
appartenenti ad almeno due delle discipline e profili professionali ricompresi
nel servizio o nell'unità operativa.
Analogamente, si procede per il sorteggio del professore universitario. Qualora
non esistano elenchi nazionali relativi a tutti i profili professionali
interessati, si procede alla formazione di un elenco unico, comprendente i
nominativi dei professori universitari inclusi nei rispettivi elenchi nazionali,
integrato da 10 nominativi di professori universitari dei profili professionali
interessati al concorso e per i quali mancano gli elenchi nazionali.
Della commissione di concorso a posti di posizione funzionale apicale non può
far parte chi ha presentato domanda di trasferimento per i posti a concorso.
Il sorteggio è pubblico. La data ed il luogo del sorteggio devono essere
notificati, mediante pubblicazione nel bollettino della regione che deve aver
luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Capo II - Procedure concorsuali
8. Prove di concorso, scritte, pratiche ed orali: adempimenti preliminari.
[I candidati devono essere avvisati, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno venti giorni
prima della data della prova stessa.
Contestualmente, ai candidati ai concorsi per il personale laureato appartenente
alle posizioni funzionali intermedie, devono essere indicati i posti resisi
disponibili in ciascuna unità sanitaria locale, a seguito del completamento
della procedura prevista per i trasferimenti dall'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Prima dell'inizio di ciascuna prova, il segretario della commissione,
eventualmente coadiuvato dal personale di assistenza, procede al riconoscimento
dei candidati, mediante esibizione di un documento personale di identità.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono
stabilite dalla commissione, con l'osservanza delle norme del presente decreto]
(2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
9. Verbali relativi al concorso.
[Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale dal
quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.
La commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame
degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle prove scritte, alla
effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali, ed alla
formulazione della graduatoria dei candidati idonei.
I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di
differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla
media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario.
Le sottocommissioni, per l'ipotesi di cui all'art. 6, settimo comma, effettuano
tutte le operazioni concorsuali di cui al comma precedente, esclusa la
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli e la
formulazione della graduatoria dei candidati idonei.
Al termine dei propri lavori, le sottocommissioni rimettono i verbali e gli atti
del concorso alla commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria
finale.
Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del
concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni
in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio
eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la
commissione. Eventuali osservazioni dei candidati inerenti allo svolgimento
della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto
che deve essere allegato al verbale.
Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro tre mesi dalla prova
scritta.
Qualora la commissione di esame si trovi nell'impossibilità di ultimare i suoi
lavori entro tale termine, le ragioni del ritardo devono essere precisate in
motivata relazione da allegare agli atti del concorso.
Al termine dei lavori, i verbali, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono
rimessi ai competenti uffici regionali] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
10. Criteri di valutazione.
[Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la
valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.
La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio
della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno
sostenuto la relativa prova.
Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai
seguenti principi:
i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese
intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici
giorni;
nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili
professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo
pieno per il profilo professionale "medici".
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in
relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la
posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:
data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di
titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente
compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta
originalità.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività
professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il
livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera
carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi
compresi idoneità e tirocinii non valutabili in norme specifiche. In tale
categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni,
seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi
alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni
funzionali inferiori.
Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente
motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo.
La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei
lavori della commissione] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
11. Prova scritta: modalità di espletamento.
[Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al
completo predispone un elenco di temi o di questionari a scelte multiple, o di
ipotesi di casi o di situazioni pertinenti alla materia del concorso, in numero
non inferiore a tre e li registra con numeri progressivi, fissando il tempo a
disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova.
Ammessi i candidati nei locali degli esami, il presidente della commissione
procede ad imbussolare i numeri corrispondenti alle prove di esame,
precedentemente predisposte, ed invita uno dei candidati, designato dagli altri
presenti nella sala, ad estrarre un numero al quale corrisponde la prova che
deve formare oggetto dell'esame.
Nel caso in cui i locali degli esami siano più di uno, il testo della prova da
svolgere ed il tempo a disposizione vengono comunicati ai candidati dal
componente o dai componenti che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma
undicesimo, devono presenziare alla prova.
Durante lo svolgimento della prova scritta, è vietato ai concorrenti di
comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con
altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di
vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.
A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro della regione e la
firma di un membro della commissione esaminatrice. L'uso di carta diversa
comporta la nullità della prova.
Ai candidati sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza: nella
busta più piccola è contenuto un foglietto.
Sono esclusi dal concorso - previa decisione della commissione esaminatrice, e
per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente, seduta
stante e verbalizzata - i candidati che siano risultati in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
La commissione esaminatrice può consentire, in relazione alla natura del compito
assegnato, la consultazione di testi di legge e di dizionari.
Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei
locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione e il segretario:
tale adempimento deve, espressamente, constatare dai verbali del concorso.
Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può
uscire dai locali degli esami che devono essere efficacemente vigilati.
La commissione, ferme restanti le proprie competenze, per gli adempimenti
inerenti allo svolgimento delle prove, può avvalersi del personale messo a
disposizione dalla regione, scelto tra i propri dipendenti o tra i dipendenti
delle unità sanitarie locali interessate al concorso] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
12. Adempimenti dei concorrenti e della commissione.
[Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottoscrizione
né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande,
quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel
foglietto piccolo che inserisce e chiude nella busta piccola. Questa è inserita
nella busta grande, che il candidato chiude e consegna ai membri della
commissione in quel momento presenti, i quali appongono sul lembo di chiusura la
propria firma.
Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in uno o più
plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura dai
membri della commissione presenti e dal segretario.
Tali plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono
aperti, esclusivamente alla presenza della commissione e delle sottocommissioni
per l'ipotesi di cui al comma settimo dell'art. 6, in seduta plenaria,
all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova scritta.
Il presidente della commissione provvede alla distribuzione degli elaborati in
numero uguale tra la commissione e le sottocommissioni. Detti elaborati vengono
presi in consegna dal segretario della commissione o delle sottocommissioni e
chiusi in plichi sigillati e siglati dai componenti delle stesse.
Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente
appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle
stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta
piccola che vi è acclusa.
Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del
risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
Al termine della lettura di tutti gli elaborati e della attribuzione dei
relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le
generalità dei candidati.
Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella
stessa.
Ove la commissione stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla
effettuazione delle prove successive, la data delle medesime viene comunicata ai
concorrenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre trenta
giorni dal termine della valutazione della prova scritta ed almeno venti giorni
prima della data fissata per l'espletamento della prima delle successive prove]
(2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
13. Valutazione delle prove di esame.
[Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio
superiore di un punto alla metà di quello massimo previsto per ciascuna prova.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un
punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello
massimo attribuibile per ciascuna prova] (2).
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(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
14. Prova pratica: modalità di svolgimento.
[L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza nella prova scritta.
Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo
svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono
comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Nel caso in cui la
commissione decida di far effettuare a tutti i candidati la stessa prova, deve
proporre un numero non inferiore a tre di prove e, con le medesime modalità
previste per la prova scritta, far procedere alla scelta della prova oggetto di
esame.
La commissione procura di mettere a disposizione dei concorrenti apparecchi e
materiali necessari per l'espletamento della prova, e può autorizzare i
concorrenti ad utilizzare materiale semeiotico proprio.
Le prove pratiche si svolgono alla presenza dell'intera commissione, previa
l'identificazione dei concorrenti] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
15. Prova orale.
[L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione
di sufficienza nelle prove precedenti.
L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera
commissione] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Capo III - Graduatoria - Nomina - Decadenza
16. Graduatoria.
[La commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei
candidati idonei. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito la sufficienza in ciacuna delle prove di esame.
La graduatoria viene trasmessa alla regione per i provvedimenti di cui al
successivo art. 18] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
17. Graduatoria finale per titoli.
[Nei concorsi per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali
apicali, dopo la dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli ed esami,
la commissione di cui al sesto comma dell'art. 6 procede alla valutazione dei
titoli prodotti dal personale che ha presentato domanda di trasferimento ai
sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, e dei vincitori del pubblico concorso, con gli stessi criteri previsti
per quest'ultimo.
Al termine di tale valutazione, formula una unica graduatoria, comune, relativa
ai soli titoli, che comprende tutti gli interessati al trasferimento ed i
vincitori del concorso. Tale graduatoria è valida anche ai fini degli
adempimenti di cui al successivo art. 18] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
18. Conferimento dei posti.
[L'organo regionale competente secondo i rispettivi ordinamenti o l'organo
indicato dal consiglio regionale, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
Dispone, quindi, l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie locali,
secondo la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, in base alle
preferenze espresse dai candidati idonei e trasmette a ciascuna unità sanitaria
locale interessata copia della deliberazione di cui al precedente comma e tutta
la documentazione presentata dai candidati assegnatile trattenendo, ai propri
atti, la domanda di ammissione al concorso ed una copia dell'elenco dei
documenti allegati alla stessa.
Le unità sanitarie locali, con proprio provvedimento, da adottare,
inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al
comma precedente, previa effettuazione degli accertamenti di rito ed
acquisizione della documentazione di cui al successivo articolo, procedono alla
nomina dei vincitori assegnati ai fini della assunzione.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data della effettiva assunzione
in servizio] (2) (2/b).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
19. Adempimenti dei vincitori.
[I vincitori del concorso sono invitati dalle unità sanitarie locali interessate
a presentare, nel termine e con le modalità stabilite dal bando di concorso, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso, i
seguenti documenti:
a) originale o copia autentica del diploma del titolo di studio, ovvero il
documento rilasciato del diploma originale;
copia autentica del certificato di conseguita idoneità nazionale per i concorsi
per i quali è prescritta, ove il candidato non l'abbia già presentata,
unitamente alla domanda di concorso per la valutazione come titolo;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti
per i vari concorsi] (2) (2/c).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2/c) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale della Sanità, vedi l'allegato A al
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
20. Decadenza.
[Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio, entro trenta giorni
dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina.
Il comitato di gestione, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di
assunzione in servizio per un periodo non superiore ad ulteriori trenta giorni.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della unità sanitaria
locale interessata.
Ai fini della utilizzazione della graduatoria, in caso di impossibilità a
procedere alla nomina del candidato assegnato, o nei casi di cui ai commi primo
e terzo del presente articolo, le unità sanitarie locali chiedono alla regione
una nuova assegnazione.
La regione provvede, con proprio provvedimento, utilizzando la graduatoria degli
idonei entro un anno dalla sua approvazione] (2) (2/d).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2/d) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, nei
confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Sanità, vedi gli
allegati A e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO II
Norme generali relative alla valutazione dei titoli
(giurisprudenza di legittimità)
21. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo.
[Ai fini dell'ammissione e della valutazione come titolo nei concorsi di
assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni,
a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione
di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il
servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito in legge il 19 febbraio 1979, n. 54, sono
equiparati al servizio di ruolo] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
22. Valutazione attività in base a rapporti convenzionali.
[All'attività espletata in servizi sanitari, in base ai rapporti convenzionali
di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, ivi compresi i rapporti con i veterinari coadiutori, è attribuito il
punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del
corrispondente profilo professionale ridotto del 20%.
Con i criteri di cui al precedente comma si valuta anche il servizio prestato
come veterinario coadiutore, nominato ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive
modificazioni.
Il punteggio di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, al
personale medico, in proporzione all'impegno orario stabilito dal rapporto
convenzionale rispetto a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno
e, per il restante personale, rispetto all'orario pieno previsto per il settore]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
23. Valutazioni servizi e titoli equiparabili.
[Il servizio ed i titoli acquisiti presso istituti, enti ed istituzioni privati
di cui al primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonché presso il Sovrano ordine militare di Malta sono
valutati, con i punteggi previsti per i corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le unità sanitarie locali, se gli enti interessati ne hanno
ottenuto la equiparazione ai fini dei concorsi di assunzione e dei
trasferimenti.
I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione ed il
servizio prestato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono valutati, per il 25%
della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso
gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di
appartenenza.
Il servizio prestato presso case di cura convenzionate, con rapporto
continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato
presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria
di appartenenza.
Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico risultante da
atti formali e con iscrizione previdenziale è valutato, per il 25% della sua
durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le
farmacie comunali o municipalizzate] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
24. Servizio prestato all'estero.
[Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli
stati membri della comunità economica europea, nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, equiparabile a quello prestato dal
personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il
corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se
riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
TITOLO III
Concorsi di assunzione
Capo I - Ruolo sanitario - Concorsi, per titoli ed esami, per le posizioni
funzionali del ruolo sanitario
Tabella A (2)
Profilo professionale: Medici
25. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di dirigente
sanitario, sovraintendente sanitario, direttore sanitario, primario ospedaliero
e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
c) idoneità per la posizione funzionale apicale medica nella disciplina per la
quale il concorso è bandito.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale
assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la partecipazione ai concorsi nella
posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita
nell'inquadramento] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
26. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (4).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario della disciplina oggetto del concorso, estratto a
sorte dagli elenchi nazionali prefissati dal Ministero della sanità;
tre medici di ruolo nella posizione funzionale e nella disciplina oggetto del
concorso di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato
dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (4)] (2).
------------------------
(4) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(4) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
27. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina oggetto del
concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina oggetto del concorso.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da
conferire. La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità
professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto
conto del curriculum formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
28. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di
cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale e nella disciplina a concorso, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale intermedia e nella disciplina a concorso, punti 1,20
per anno;
nella posizione funzionale iniziale e nella disciplina a concorso, ovvero
nell'area funzionale cui la stessa appartiene, punti 1 per anno.
Il servizio prestato a tempo pieno è valutato con i punteggi di cui sopra
aumentati del 40%;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni;
come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come ispettore generale, direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello
Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti
1,20 per anno;
nella settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizi di
ruolo prestati come assistente ordinario o ricercatore presso strutture
universitarie non convenzionate, punti 1 per anno.
I punteggi di cui ai precedenti comma sono ridotti: del 25% per i servizi
prestati in disciplina affine, del 50% per i servizi prestati in disciplina non
affine e per i servizi riferiti a qualifica funzionale iniziale appartenenti ad
area funzionale non ricomprendente la disciplina a concorso.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a
concorso, fino a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente
quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in
cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o
specializzazione in disciplina affine non compresa nell'area funzionale cui
appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50;
libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra
area funzionale, punti 0,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di
punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la
posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
29. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore
sanitario, vice direttore sanitario, aiuto corresponsabile ospedaliero -
Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio costituita da:
un triennio di formazione interdisciplinare, prestato ai sensi dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, più due anni
di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso,
o da:
cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso,
ovvero:
libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Per i concorsi nella posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero
nelle discipline di radiologia, anestesia e medicina nucleare è, comunque,
richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente
disciplina] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
30. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (5).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
tre medici di ruolo nella posizione funzionale superiore della disciplina
oggetto del concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un medico di ruolo nella stessa posizione funzionale e nella stessa disciplina
oggetto del concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (5)] (2).
------------------------
(5) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(5) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
31. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti.
Prova scritta:
relazione su caso clinico o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
32. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titolo di carriera.
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti dal
precedente art. 28.
Il periodo di anzianità di servizio richiesto per la ammissione al concorso, ivi
compreso il periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato in
ragione del 30%, per il servizio prestato a tempo pieno, e del 25%, per il
servizio prestato a tempo definito.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità regionale relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a
concorso, fino a punti 1,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente
quello minimo conseguito nel relativo esame;
b) idoneità nazionale nella disciplina su cui verte il concorso, punti 2;
c) libera docenza o specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale in
cui è compresa la disciplina oggetto del concorso, ovvero libera docenza o
specializzazione in disciplina affine non compresa nella area funzionale cui
appartiene la disciplina oggetto del concorso, punti 1,50;
libera docenza o specializzazione in disciplina non affine compresa in altra
area funzionale, punti 0,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di
punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%.
I punteggi di cui alla precedente lettera c) non sono attribuiti ai titoli fatti
valere quale requisito di ammissione al concorso;
d) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la
posizione funzionale di assistente medico, comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
33. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente
medico - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso, per le tre aree funzionali di
medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanità pubblica sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto:
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
34. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (6).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
due medici di ruolo della posizione funzionale apicale appartenenti all'area
funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un medico di ruolo della posizione funzionale intermedia appartenente all'area
funzionale cui si riferisce il concorso, sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un assistente medico, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nell'area
funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario medico della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (6)] (2).
------------------------
(6) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(6) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
35. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
a) Area funzionale di medicina:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale
a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte
chiare e sinteticamente motivate.
Prova pratica:
esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e
discussione di un caso clinico simulato.
b) Area funzionale di chirurgia:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale
a concorso. Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte
chiare e sinteticamente motivate.
Prova pratica:
esame clinico di un malato con discussione sul caso o presentazione e
discussione di un caso simulato.
c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:
Prova scritta:
svolgimento di un tema o soluzione di un questionario a scelte multiple su
argomenti inerenti all'area funzionale a concorso.
Il questionario deve essere formulato in modo da consentire risposte chiare e
sinteticamente motivate.
Prova pratica:
relativa alla disciplina compresa nell'area funzionale a concorso, ivi compresa
la epidemiologia] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo presso le unità sanitarie locali e servizi equipollenti ai
sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui al decreto del
Ministro della sanità 27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di assistente medico nella medesima area funzionale
per la quale si concorre, punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nella settima qualifica
funzionale o in qualifiche corrispondenti o servizio di ruolo prestato come
assistente ordinario o ricercatore presso strutture universitarie non
convenzionate, punti 3,60 per anno.
I punteggi di cui sopra sono aumentati del 40% per i servizi prestati a tempo
pieno e del 10% per i servizi prestati in posizioni funzionali o qualifiche
superiori. Sono, invece, ridotti del 30% se riferiti a servizi prestati in area
funzionale diversa da quella per la quale si concorre;
c) servizio prestato presso ambulatori gestiti da unità sanitarie locali o
precedentemente presso strutture trasferite al Servizio sanitario nazionale, con
formale provvedimento di incarico, come medico specialista ambulatoriale, punti
1 per anno;
d) servizio quale medico generico con rapporto convenzionale con la regione o
altri enti pubblici o servizi di guardia medica, punti 0,50 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o specializzazione in disciplina compresa nell'area funzionale
cui si riferisce il concorso, punti 5;
libera docenza o specializzazione in disciplina compresa in area funzionale
diversa, punti 2,50.
Per le altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle
di punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%;
b) idoneità nazionale nella disciplina messa a concorso, punti 3;
idoneità regionale per la qualifica di aiuto nella disciplina messa a concorso,
punti 2;
idoneità regionale per la qualifica di assistente o tirocinio pratico
ospedaliero nelle discipline comprese nell'area funzionale a concorso, punti
0,60;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese
tra quelle previste per la appartenenza al ruolo sanitario, punti 2, per ognuna,
fino ad un massimo di punti 4;
d) attività espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50
per anno.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella A-bis (7) (2)
Profilo professionale: Odontoiatri
36-bis. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente
di servizio odontoiatrico o primario odontoiatra. Requisiti specifici di
ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409,
al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attestata da certificato in data anteriore a tre mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
c) idoneità per la posizione funzionale apicale nella disciplina di odontoiatria
e stomatologia] (2).
------------------------
(7) Tabella aggiunta dal D.M. 19 marzo 1992, n. 312 (Gazz. Uff. 13 giugno 1992,
n. 138).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36-ter. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore
di servizio odontoiatrico, aiuto corresponsabile odontoiatra - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e
specializzazione in campo odontoiatrico;
c) anzianità di servizio costituita da cinque anni di servizio nella posizione
funzionale di assistente odontoiatra;
d) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409,
al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36-quater. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di
assistente odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 40, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) laurea in odontoiatria e protesi dentaria ovvero in medicina e chirurgia e
specializzazione in campo odontoiatrico;
c) iscrizione, secondo le modalità indicate dalla legge 24 luglio 1985, n. 409,
al rispettivo albo dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di
scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36-quinquies. - [1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi di cui agli
articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater sono costituite secondo quanto disposto
rispettivamente dagli articoli 26, 30 e 34 del presente decreto con la
sostituzione di "odontoiatri" a "medici" per i componenti dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente decreto,
deve essere comunque assicurata la presenza in seno alle commissioni
esaminatrici di un componente odontoiatria che, laddove nei ruoli nominativi
regionali manchi tale figura per ciascuna posizione funzionale, viene designato
dal competente ordine professionale fra odontoiatri non dipendenti. Di
conseguenza il numero dei commissari medici viene ridotto di una unità] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36-sexies. - [Le prove d'esame sono quelle indicate agli articoli 27, 31 e 35
(area funzionale di chirurgia) del presente decreto, rispettivamente per i
concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
36-septies. - [Nei concorsi di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater per
la valutazione dei titoli si applicano le categorie ed i criteri rispettivamente
indicati negli articoli 28, 32 e 36 del presente decreto con la equiparazione
dei titoli di carriera, titoli accademici e di studio e pubblicazioni, titoli
scientifici e curriculum formativo professionale dei concorrenti odontoiatri a
quelli previsti per i concorrenti medici, con l'esclusione, per questi ultimi
della valutazione, fra i titoli accademici e di studio, della specializzazione
di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 luglio 1985, n. 409] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella B (2)
Profilo professionale: Farmacisti
37. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista
dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale
assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato nella posizione funzionale
di farmacista dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
38. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (8).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali, prefissati
dal Ministero della sanità;
tre farmacisti dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale, ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (8)] (2).
------------------------
(8) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(8) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
39. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
esecuzione di un'operazione tecnico-farmaceutica, atta a dimostrare le
conoscenze del concorrente nel campo delle scienze farmaceutiche, con relazione
scritta.
Prova orale:
relativa agli argomenti delle prove precedenti, nonché ad argomenti di
legislazione sanitaria, con particolare riferimento al settore farmaceutico e di
organizzazione e gestione del servizio farmaceutico.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del
candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum
formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
40. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35(8)
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di
cui al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di farmacista dirigente, punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale di farmacista coadiutore, punti 1,20 per anno;
nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 1 per anno;
b) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio fiduciario
degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti italiani, dalla
data di costituzione e fino al 30 maggio 1973, e presso l'ufficio accertamento
notifica sconti farmaceutici, successivamente a tale data, sono valutati,
rispettivamente, nella misura del 25% e del 40% della relativa durata, con i
punteggi previsti per i servizi prestati nella posizione funzionale di
farmacista collaboratore;
c) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari di
farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica o presso pubbliche
amministrazioni:
come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli ad
esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in qualifiche
corrispondenti, punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o in
qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno;
d) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
come direttore, punti 1,20 per anno;
come collaboratore, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità per la posizione funzionale di farmacista dirigente, fino a punti
4,50 da attribuire in relazione al punteggio eccedente quello minimo conseguito
nel relativo esame;
b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica,
farmacia ospedaliera, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico,
punti 1,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di
punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la
posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza
al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(8) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
41. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista
coadiutore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
farmacista collaboratore;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
42. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (9).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali, prefissati
dal Ministero della sanità;
due farmacisti dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
un farmacista coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (9)] (2).
------------------------
(9) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(9) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
43. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
riconoscimento di una sostanza medicamentosa iscritta nella Farmacopea ufficiale
con relativi saggi di purezza o un saggio bromatologico su una sostanza di uso
comune] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
44. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera.
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il
concorso per la posizione funzionale di farmacista dirigente.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di farmacista dirigente, punti
2;
b) libera docenza o specializzazione in farmacologia, tecnica farmaceutica,
farmacia ospedaliera, punti 3;
libera docenza o specializzazione in disciplina affine al campo farmaceutico,
punti 1,50.
Per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di
punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%;
c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la
posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza
al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
45. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di farmacista
collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) laurea in farmacia o altra laurea equipollente;
c) abilitazione all'esercizio professionale di farmacista;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei farmacisti attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
46. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato.
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati
dal Ministero della sanità;
un farmacista dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un farmacista coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un farmacista collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario farmacista della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
47. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia.
Prova pratica:
spedizione di una ricetta medica con relazione scritta] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
48. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o servizi
equipollenti ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979 n. 761, da valutarsi in base ai criteri di equiparazione di cui
al decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1976:
nella posizione funzionale di farmacista collaboratore, punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale farmacista presso istituti universitari di
farmacologia e di tecnica e legislazione farmaceutica, o presso pubbliche
amministrazioni come assistente, collaboratore o come farmacista nella settima
qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno;
c) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
come direttore, punti 2,40 per anno;
come collaboratore, punti 1 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o in qualifica superiore;
d) i servizi prestati quale farmacista presso il disciolto ufficio fiduciario
degli enti mutualistici e della Federazione ordine farmacisti italiani, dalla
data di costituzione fino al 30 maggio 1973, e presso l'ufficio accertamento
notifica sconti farmaceutici, successivamente a tale data, sono valutati,
rispettivamente, nella misura del 25% e del 40% della relativa durata, con i
punteggi previsti per i servizi prestati nella posizione funzionale di
farmacista collaboratore.
2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e
professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il
concorso per la posizione funzionale di farmacista coadiutore.
Fra i titoli accademici e di studio sono, inoltre, valutabili:
a) tirocinio pratico ospedaliero in farmacia, punti 0,60;
b) attività espletata a seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50
per anno] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella C (2)
Profilo professionale: Veterinari
49. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario
dirigente e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) idoneità per la posizione funzionale di veterinario dirigente;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Si prescinde dal possesso del requisito della idoneità per il personale
assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed inquadrato nella posizione funzionale
di veterinario dirigente nell'area funzionale cui si riferisce il concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
50. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (10).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati
dal Ministero della sanità;
tre veterinari dirigenti di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (10)] (2).
------------------------
(10) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(10) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
51. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da
conferire.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del
candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum
formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
52. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali:
in posizione funzionale di veterinari o dirigente, punti 1,80 per anno;
in posizione funzionale di veterinario coadiutore, punti 1,20 per anno;
in posizione funzionale di veterinario collaboratore, punti 1 per anno;
b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari di medicina
veterinaria o come veterinario presso pubbliche amministrazioni:
come direttore, dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come aiuto, ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento
dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti,
punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche
corrispondenti, punti 1 per anno.
Detti punteggi si attribuiscono per i servizi prestati nell'area funzionale
oggetto del concorso e sono ridotti del 50% per i servizi prestati in area
funzionale diversa.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario dirigente, fino
a punti 4,50 da attribuire in proporzione al punteggio eccedente quello minimo
conseguito nel relativo esame;
b) libera docenza in materia veterinaria, punti 3 per ognuna;
c) diploma di specializzazione o corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennale, punti 2 per
ognuno;
d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti 1 per
ognuno;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella
posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza
al ruolo sanitario, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
53. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di veterinario
coadiutore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio costituita da:
un triennio di formazione interdisciplinare prestato ai sensi dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, più due anni
di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso,
o da:
cinque anni di servizio nella disciplina per la quale è bandito il concorso,
ovvero:
libera docenza o specializzazione nella disciplina stessa;
c) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
54. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed e composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (11).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario estratto a sorte dagli elenchi nazionali prefissati
dal Ministero della sanità;
due veterinari dirigenti di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
un veterinario coadiutore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (11)] (2).
------------------------
(11) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(11) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
55. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
56. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
I titoli di carriera sono valutati con i criteri e punteggi previsti per il
concorso per la posizione funzionale di veterinario dirigente.
Il periodo di anzianità richiesto per l'ammissione al concorso, ivi compreso il
periodo di formazione interdisciplinare di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato in ragione del
30%.
2) Titoli accademici e di studio:
a) idoneità nazionale per la posizione funzionale di veterinario dirigente:
punti 2;
b) libera docenza in materia veterinaria: punti 3 per ognuna;
c) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi biennali: punti 2 per
ognuno.
I punteggi di cui alle precedenti lettere b) e c) non sono attribuiti ai titoli
fatti valere quale requisito di ammissione al concorso;
d) diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in materia
veterinaria, conseguito a seguito di un corso di studi annuale, punti 1 per
ognuno;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella
posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per l'appartenenza
al ruolo sanitario: punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
57. Concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di veterinario
collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso per l'area funzionale della
sanità animale ed igiene dello allevamento e delle produzioni animali e per
l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale, sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) laurea in medicina veterinaria;
c) abilitazione all'esercizio della professione veterinaria;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
58. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (12).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario sorteggiato dagli elenchi nazionali prefissati dal
Ministero della sanità;
un veterinario dirigente di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale,
appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso;
un veterinario coadiutore di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale,
appartenente all'area funzionale cui si riferisce il concorso;
un veterinario collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo
nell'area funzionale cui si riferisce il concorso, designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario veterinario della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (12)] (2).
------------------------
(12) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(12) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
59. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
a) Area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle
produzioni animali:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale
a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso.
b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale:
Prova scritta:
tema o questionario a scelte multiple su argomenti inerenti all'area funzionale
a concorso.
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
60. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali: in posizione
funzionale iniziale, nella medesima area funzionale per la quale si concorre,
punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale veterinario presso istituti universitari di medicina
veterinaria o presso pubbliche amministrazioni, come assistente, come
veterinario della settima qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti,
punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore e sono ridotti del 30% per i servizi prestati
in area funzionale diversa da quella per la quale si concorre.
2) Titoli accademici, di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e
professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il
concorso per la posizione funzionale di veterinario coadiutore.
Fra i titoli accademici e di studio è, inoltre, valutabile l'attività espletata
a seguito di conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella D - E - F - G (2)
Profili professionali: Biologi - Chimici - Fisici - Psicologi
61. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente e
per responsabile di servizio dei profili professionali di: biologo, chimico,
fisico, psicologo - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore,
o di:
dieci anni di servizio complessivo in qualità di biologo, chimico, fisico o
psicologo coadiutore o collaboratore o in posizioni equipollenti presso
amministrazioni pubbliche;
c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando.
Per il concorso per la posizione funzionale di fisico dirigente può essere
richiesta, altresì, la certificazione comprovante l'iscrizione all'elenco
nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui sia attribuita la relativa
funzione] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
62. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (13).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità,
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali, del relativo
profilo professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (13)] (2).
------------------------
(13) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(13) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
63. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di: biologo,
chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alle materie oggetto
del concorso.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche e manualità peculiari della disciplina
oggetto del concorso, con relazione scritta sulle metodologie usate.
Prova orale:
relativa agli argomenti oggetto del concorso nonché ad argomenti di legislazione
sanitaria.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono
le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su un argomento di psicologia clinica.
Prova pratica:
esame di un soggetto - raccolta dell'anamnesi e proposte per gli interventi
psicologici ritenuti necessari, ovvero: esame di questionari attitudinali
compilati da neo-laureati in psicologia e deduzioni circa la impostazione di un
piano di training; ovvero: valutazione generale dei risultati di una ricerca
effettuata da psicologi collaboratori o coadiutori, con osservazioni scritte.
Prova orale:
relativa ad argomenti di psicologia, psicopedagogia, organizzazione sanitaria e
principi di teoria dell'organizzazione;
la prova orale deve, per ciascun concorso, tendere anche all'accertamento della
capacità professionale del candidato, in relazione alle funzioni da svolgere e
tenuto conto del curriculum formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
64. Punteggio.
[La commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti.
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo dirigente,
punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo coadiutore,
punti 1,20 per anno;
nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico o psicologo
collaboratore, punti 1 per anno;
b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso istituti
universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica o psicologia o presso
pubbliche amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come aiuto o come ispettore generale, direttore di divisione dei ruoli ad
esaurimento dello Stato o nella ottava qualifica funzionale o in qualifiche
corrispondenti, punti 1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o in
qualifiche corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o diploma di specializzazione o di corso di perfezionamento in
scienze biologiche, o in chimica, o in fisica o in psicologia, punti 3;
libera docenza o specializzazione in discipline affini al campo biologico, o
chimico, o fisico o psicologico, punti 1,50;
per altre libere docenze o specializzazioni di ciascun gruppo, oltre quelle di
punteggio più favorevole per il candidato, si attribuiscono i punteggi di cui
sopra ridotti del 50%;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la
posizione funzionale iniziale, comprese tra quelle previste per posto da
conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3;
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
65. Concorso, per titoli ed esami per la posizione funzionale di coadiutore dei
profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
biologo, chimico, fisico o psicologo collaboratore;
c) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico coadiutore può
essere richiesta, altresì, la certificazione comprovante la iscrizione
all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le
relative funzioni (14)] (2).
------------------------
(14) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
66. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (14).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della Sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (14)] (2).
------------------------
(14) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(14) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
67. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di biologo,
chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici o impostazione di un piano di
lavoro relativo alla materia oggetto del concorso.
Prova pratica:
esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un
test, con relazione scritta sul procedimento seguito.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono
le seguenti:
Prova scritta:
impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato
dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica e sociale scritta o di
colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari.
Prova pratica:
esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero:
esame dei risultati di test diagnostici e valutazione psicometrica] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
68. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
Per la valutazione dei titoli, si applicano gli stessi criteri e punteggi
previsti per il concorso per la posizione funzionale di biologo, chimico, fisico
o psicologo dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
69. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore
dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) diploma di laurea rispettivamente in:
scienze biologiche;
chimica o chimica e tecnologie farmaceutiche;
fisica;
psicologia;
c) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente;
d) iscrizione ai rispettivi ordini professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. Per il concorso per la posizione funzionale di fisico collaboratore può
essere richiesta, altresì, la certificazione comprovante la iscrizione
all'elenco nazionale di esperti qualificati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, nei casi in cui siano attribuite le
relative funzioni (15)] (2).
------------------------
(15) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
70. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (15).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque anni di
servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (15)] (2).
------------------------
(15) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(15) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
71. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per i profili professionali di: biologo,
chimico, fisico sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su argomenti scientifici relativi alla materia oggetto
del concorso.
Prova pratica:
esecuzione di misure strumentali e di prove di laboratorio o soluzione di test,
con relazione scritta sul procedimento seguito.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di psicologo sono
le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema su un argomento di psicologia generale.
Prova pratica:
effettuazione di un test diagnostico su di un tema presentato dalla commissione
e breve relazione scritta] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
72. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nella posizione funzionale di biologo, chimico, fisico
o psicologo collaboratore, punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale biologo, chimico, fisico o psicologo presso istituti
universitari di scienze biologiche, di chimica, di fisica o di psicologia o
presso pubbliche amministrazioni, come assistente, collaboratore o nella settima
qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o in qualifica superiore;
c) servizio prestato presso ambulatori gestiti dalle unità sanitarie locali, con
formale provvedimento di incarico, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e
professionale.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri stabiliti per le
posizioni funzionali di biologo, chimico, fisico o psicologo dirigente.
Fra i titoli accademici e di studio è, inoltre, valutabile l'attività espletata
a seguito del conseguimento di borse di studio: punti 0,50 per anno] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella H (2)
Profilo professionale:
Personale con funzioni didattico-organizzative
73. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore
professionale dirigente - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 50, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di
operatore professionale collaboratore del personale infermieristico, del
personale tecnico-sanitario, del personale di vigilanza e di ispezione, del
personale con funzioni di riabilitazione;
c) diploma di scuola universitaria diretta a fini speciali, almeno biennale, in
tecniche organizzative e manageriali nel settore specifico per cui è bandito il
concorso;
d) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
74. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato.
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
quattro operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui
si riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero quattro operatori professionali
coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di
servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui tre sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo
professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per
l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della
regione (16)] (2).
------------------------
(16) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
75. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
consistente nello svolgimento di un tema in materia di organizzazione dei
servizi di assistenza infermieristica o di riabilitazione o di ispezione
sanitaria o di tecnica diagnostica o su argomenti di organizzazione
dell'insegnamento o su argomenti di pedagogia applicata.
Prova pratica:
consistente in una soluzione di problemi organizzativi prospettati dalla
commissione e nello svolgimento di una lezione su argomenti scelti dalla
commissione e presentati al candidato con tre possibilità di scelta] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
76. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici di studio e pubblicazioni " 20
3) curriculum formativo e professionale " 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
dirigente, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
coordinatore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario, del
personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di
riabilitazione, punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
collaboratore del personale infermieristico, del personale tecnico-sanitario,
del personale di vigilanza e di ispezione, del personale con funzioni di
riabilitazione, punti 1,00 per anno.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:
a) diploma di laurea, punti 2.
Il restante punteggio è attribuito dalla commissione, con motivata relazione,
tenuto conto della attinenza dei titoli posseduti con la posizione funzionale da
conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
È valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella I (2)
Personale infermieristico
Tabella L (2)
Personale tecnico-sanitario
Tabella M (2)
Personale di vigilanza ed ispezione
Tabella N (2)
Personale con funzioni di riabilitazione
Quadro I
Profilo professionale:
Operatori professionali di 1ª categoria
77. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione di operatore professionale
coordinatore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 45, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di
operatore professionale collaboratore della categoria di personale cui si
riferisce il concorso prestato nelle rispettive professioni.
Per la categoria degli infermieri: certificato di abilitazione a funzioni
direttive nell'assistenza infermieristica con anzianità di servizio di almeno
due anni nella posizione funzionale di operatore professionale collaboratore
della medesima categoria (17);
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(17) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
78. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato.
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore al sesto;
tre operatori professionali dirigenti di ruolo del profilo professionale cui si
riferisce il concorso, ove esistenti, ovvero tre operatori professionali
coordinatori del profilo professionale predetto con almeno cinque anni di
servizio di ruolo nella posizione funzionale, di cui due sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali di profilo
professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per
l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali della
regione (18)] (2).
------------------------
(18) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
79. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla materia oggetto del concorso o sulla
organizzazione del relativo settore operativo.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia
oggetto del concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
80. Punteggio.
[Per il concorso per la posizione funzionale di operatore professionale
coordinatore, si applicano le stesse disposizioni previste per la valutazione
delle prove di esame e dei titoli per il concorso per la posizione funzionale di
operatore professionale dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
81. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) titolo di studio costituito da:
1) per il personale infermieristico:
infermiere professionale: diploma di infermiere professionale;
ostetrica: diploma di ostetrica;
vigilatrice d'infanzia: diploma di vigilatrice d'infanzia;
dietista: diploma di economodietista accompagnato da attestato di tirocinio
semestrale in dietologia nelle strutture del Servizio sanitario nazionale.
Gli attestati di tirocinio in dietologia di durata inferiore al semestre sono
ritenuti utili, ai fini dell'ammissione al concorso, purché i relativi corsi
siano stati banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto;
ovvero: diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali nel settore
della dietetica e dell'alimentazione;
ovvero: attestato di corso di abilitazione per dietista di durata almeno
biennale, svolto in presidi del Servizio sanitario nazionale, al quale si accede
con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
assistente sanitario: diploma di assistente sanitario (18).
2) Per il personale tecnico sanitario:
tecnico di radiologia medica: diploma di tecnico di radiologia medica;
tecnico di laboratorio medico: diploma di scuola speciale universitaria per
tecnico di laboratorio medico; attestato di corso di abilitazione per tecnico di
laboratorio medico, di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio
sanitario nazionale, al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
A tali titoli sono equiparati quelli indicati nell'articolo 132, punto 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, purché i relativi
corsi siano iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore del
presente decreto;
odontotecnico: diploma di odontotecnico.
3) Per il personale di vigilanza e ispezione:
diploma di perito industriale, diploma di perito agrario, diploma di geometra.
Per il diploma di perito industriale i singoli bandi di concorso devono
precisare l'indirizzo o gli indirizzi specifici richiesti secondo le attività
afferenti al servizio per il quale si svolge il concorso (18).
4) Per il personale con funzione di riabilitazione:
terapista della riabilitazione: corso di abilitazione, almeno biennale, svolto
in presidi del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al
quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
logopedista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi
del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si
accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
ortottista: corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi
del Servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si
accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(18) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(18) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
82. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è composta come quella per il concorso per la
posizione funzionale di operatore professionale coordinatore] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
83. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto
del concorso.
Prova pratica:
consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia
oggetto del concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
84. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 25
2) titoli accademici di studio e pubblicazioni " 15
3) curriculum formativo e professionale " 10
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale
collaboratore, punti 1,80 per anno.
Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale superiore;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore professionale di
seconda categoria, punti 1,20 per anno.
I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed il curriculum formativo e
professionale si valutano con gli stessi criteri previsti per il concorso per la
posizione funzionale di operatore professionale dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Capo II - Ruolo professionale - Concorsi per titoli ed esami, per le posizioni
funzionali del ruolo professionale
Tabella A (2)
Profilo professionale:
Avvocati e procuratori legali (18/a)
85. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato
coordinatore e per responsabile di servizio - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestato da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando;
b) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale
inferiore o in posizioni equipollenti presso amministrazioni pubbliche] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(18/a) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27,
riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione
dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
86. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (19).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
tre avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed
uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle
unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione e delle unità sanitarie della
regione (19)] (2).
------------------------
(19) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(19) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
87. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto amministrativo o
costituzionale o civile o penale.
Prova pratica:
predisposizione di atti riguardanti l'attività di servizio o stesura di un atto
difensionale di diritto e procedura civile.
Prova orale:
vertente sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto e procedura
civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto e procedura penale,
diritto internazionale pubblico e privato, legislazione sanitaria.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del
candidato in relazione alle funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum
formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
88. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato coordinatore, ovvero
in qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1,80 per
anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di avvocato, ovvero in
qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di procuratore legale o in
qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libera docenza o specializzazione di livello universitario in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 5 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella
posizione funzionale iniziale, purché attinenti alla posizione funzionale da
conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale; si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
89. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato -
Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in giurisprudenza;
b) titolo di avvocato e iscrizione al relativo ordine attestata da certificato
in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
90. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (19/a).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
due avvocati coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
un avvocato di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali di categoria;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle
unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (19/a)] (2).
------------------------
(19/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(19/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
91. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei
titoli per il concorso per la posizione funzionale di avvocato.
[Per il concorso per la posizione funzionale di avvocato si applicano le
disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale di avvocato
coordinatore per quanto concerne le prove di esame ed il punteggio per la
valutazione delle prove di esame e dei titoli] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
92. Concorso per la posizione funzionale di procuratore legale - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza;
b) iscrizione all'albo degli avvocati e procuratori legali (20), attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(20) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27,
riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione
dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
93. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (19/a).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
due avvocati di ruolo di cui uno coordinatore sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un procuratore legale (20) o in mancanza un avvocato di ruolo designato dalle
organizzazioni sindacali;
un avvocato o, in mancanza, un funzionario amministrativo della regione o delle
unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (19/a)] (2).
------------------------
(19/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(20) Il termine "procuratore legale" deve intendersi sostituito con il termine
"avvocato" per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27,
riportata alla voce Avvocato e procuratore, in seguito alla soppressione
dell'albo dei procuratori legali stabilita dalla stessa legge.
(19/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
94. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o
penale.
Prova pratica:
redazione di un atto concernente la attività del servizio o stesura di un atto
difensionale] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
95. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi
stabiliti per il concorso per la posizione funzionale di avvocato coordinatore]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabelle B - C - D (2)
Profili professionali:
Ingegneri - Architetti - Geologi
96. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coordinatore e
per responsabile di servizio dei profili professionali di: ingegnere,
architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento specifico da
fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione funzionale di
ingegneria, architetto, geologo o in posizioni equipollenti presso
amministrazioni pubbliche;
d) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
97. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (20/a).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su cui verte il
concorso;
tre coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale di cui due
sorteggiati dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (20/a)] (2).
------------------------
(20/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(20/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
98. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati
sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente,
dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo.
Prova pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la
posizione funzionale di geologo coordinatore: esame e parere scritto sui
risultati di dati oro-idrografici e di laboratorio.
Prova orale:
sui compiti, ivi compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione, nonché
sulla legislazione sanitaria e sulla legislazione in materia di lavori pubblici.
La prova deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del
candidato, in relazione alle funzioni da svolgere, tenuto conto del curriculum
formativo e professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
99. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo coordinatore,
punti 1,80 per anno;
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti 1,20 per
anno;
b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso istituti
universitari di ingegneria, di architettura, di geologia o presso pubbliche
amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello
Stato o nell'ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti
1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche
corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella
posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti
1,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 3.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
100. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di ingegnere,
architetto, geologo - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea rispettivamente in ingegneria ad orientamento specifico da
fissarsi nel bando di concorso, in architettura, in geologia;
b) abilitazione all'esercizio professionale;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, attestata da certificato in data
non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
101. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (21).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia su cui verte il
concorso;
due coordinatori di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal
ruolo nominativo regionale;
un ingegnere, architetto o geologo, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (21)] (2).
------------------------
(21) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(21) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
102. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti scientifici relativi alla materia messa a concorso, considerati
sotto l'aspetto della organizzazione del servizio e del ruolo, rispettivamente:
dell'ingegnere, dell'architetto o del geologo.
Prova pratica:
esame e parere scritto su di un progetto o impianto. Per il concorso per la
posizione funzionale di geologo: esame e parere scritto sui risultati di dati
oro-idrografici e di laboratorio] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
103. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di ingegnere, architetto o geologo, punti 3,60 per
anno;
b) servizio di ruolo quale ingegnere, architetto o geologo presso istituti
universitari di ingegneria, architettura, geologia o presso pubbliche
amministrazioni, come assistente, collaboratore o nella settima qualifica
funzionale o qualifiche corrispondenti, punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizioni
funzionale o qualifica superiore.
I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il
curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri e punteggi
previsti per il concorso per la posizione funzionale di ingegnere, architetto o
geologo coordinatore.
Fra i titoli accademici e di studio sono valutate le attività espletate a
seguito del conferimento di borse di studio, punti 0,50 per anno] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabelle A - B - C (2)
Capo III - Ruolo tecnico - Concorsi, per titoli ed esami per le posizioni
funzionali del ruolo tecnico
Profili professionali:
Analista - Statistico - Sociologo
104. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di dirigente e
per responsabile di servizio dei profili professionali di: analista, statistico,
sociologo - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale iniziale
del relativo profilo professionale;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
analista, statistico o sociologo coadiutore; ovvero: di dieci anni di servizio
complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizione
equipollente presso amministrazioni pubbliche;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
105. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (22).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
tre dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale di cui due sorteggiati
dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (22)] (2).
------------------------
(22) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(22) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
106. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di analista sono
le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di informatica applicata al Servizio sanitario nazionale,
con particolare riguardo per l'impiego di metodiche per la valutazione della
attendibilità dei dati e per la predisposizione dei programmi degli elaborati.
Prova pratica:
concernente l'applicazione di tests di controllo rispettivamente su bozze di
programmi per elaboratore e su risultati di ricerche.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta e sulla organizzazione dei servizi
sanitari, nonché su principi di legislazione sanitaria e sociale.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di statistico
sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di metodologia statistica con particolare riferimento al
settore applicativo in campo sanitario.
Prova pratica:
vertente su argomenti attinenti all'analisi epidemiologica e all'impostazione di
indagini statistiche in campo sanitario.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta, sull'organizzazione dei servizi
sanitari, sulla legislazione sanitaria.
Le prove di esame per il concorso per il profilo professionale di sociologo sono
le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di sociologia sanitaria e di organizzazione del lavoro.
Prova pratica:
concernente valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di
ricerche socio-sanitarie.
Prova orale:
sulle materie della prova scritta e sull'organizzazione dei servizi sanitari
nonché su principi di legislazione sanitaria e sociale.
La prova orale prevista per i singoli concorsi deve anche tendere
all'accertamento delle capacità professionali del candidato in relazione alle
funzioni da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e professionale
presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
107. Punteggio.
[La commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali e servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di analista o statistico o sociologo dirigente, punti
1,80 per anno;
nella posizione di analista o statistico o sociologo coadiutore, punti 1,20 per
anno;
nella posizione di analista o statistico o sociologo collaboratore, punti 1 per
anno;
b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso istituti
universitari di scienze dell'informazione, di statistica, di matematica, di
fisica, di economia e commercio, di sociologia o altri istituti ad indirizzo
tecnico scientifico o presso pubbliche amministrazioni:
come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,80 per anno;
come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello
Stato o nella ottava qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti, punti
1,20 per anno;
come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche
corrispondenti, punti 1 per anno.
2) Titoli accademici di studio e professionali:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna;
b) altre lauree oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso nella
posizione funzionale iniziale purché attinenti al posto da conferire punti 1,50
per ognuna, fino ad un massimo di punti 3;
c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna;
d) pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri di cui all'art. 10 del presente
decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
108. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore
dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) titolo di studio richiesto per l'accesso alla posizione funzionale iniziale
del relativo profilo professionale;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
analista, statistico, sociologo collaboratore;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
109. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (23).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
due dirigenti di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale designato dalle
organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (23)] (2).
------------------------
(23) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(23) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
110. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per la posizione di analista coadiutore sono
le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla applicazione di tecniche rispettivamente di
micro e macro computerizzazione.
Prova pratica:
concernente l'esame di progetti per le applicazioni di sistemi informatici a
livello di unità sanitarie locali.
Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di statistico
coadiutore sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti attinenti alla indagine epidemiologica e alla metodologia
statistica nel campo sanitario.
Prova pratica:
vertente su progetti dell'indagine statistica, delle classificazioni nosologiche
e sulle rilevazioni statistiche a livello di unità sanitaria locale.
Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di sociologo
coadiutore sono le seguenti:
Prova scritta:
concernente metodologia per la valutazione di un servizio ed i suoi obiettivi in
funzione del suo bacino di utenza.
Prova pratica:
vertente su valutazione ed interpretazione di questionari e di risultati di
ricerche socio-sanitarie] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
111. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
Per la valutazione dei titoli si applicano gli stessi criteri e punteggi
previsti per il concorso per la posizione funzionale di analista, statistico o
sociologo dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
112. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore
dei profili professionali di: analista, statistico, sociologo - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di
analista statistico sociologo collaboratore sono i seguenti:
analista:
a) diploma di laurea in scienze dell'informazione, in statistica, in matematica,
in fisica, in ingegneria, in economia e commercio o altra laurea con diploma di
scuola universitaria di specializzazione specifica;
statistico:
a) diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze
statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche o altra laurea
equipollente;
sociologo:
a) laurea in sociologia o laurea in scienze politiche a indirizzo
politico-sociale (sociologico);
b) abilitazione all'esercizio professionale, ove esistente;
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali, ove esistenti, attestata da
certificato in data non anteriore a tre mesi, rispetto a quella di scadenza del
bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
113. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (24).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo del Ministero della sanità;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina su cui verte
il concorso;
un dirigente di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un coadiutore di ruolo del relativo profilo professionale sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un collaboratore del relativo profilo professionale, con almeno cinque anni di
servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (24)] (2).
------------------------
(24) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(24) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
114. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di analista,
statistico, sociologo collaboratore sono le medesime previste per il concorso
per la posizione funzionale di analista, statistico, sociologo coadiutore] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
115. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 20
2) titoli accademici e di studio " 15
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o servizi
equipollenti, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761:
nella posizione funzionale di analista, statistico, sociologo collaboratore,
punti 3,60 per anno;
b) servizio di ruolo quale analista, statistico, sociologo presso istituti
universitari di scienze dell'informazione, di statistica, di matematica, di
fisica, di economia e commercio, di sociologia o altri istituti ad indirizzo
tecnico scientifico o presso pubbliche amministrazioni come assistente,
collaboratore o nella settima qualifica funzionale o qualifiche corrispondenti,
punti 3,60 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore.
I titoli accademici e di studio, le pubblicazioni, i titoli scientifici ed il
curriculum formativo e professionale sono valutati con i criteri e punteggi
previsti per il concorso per le posizioni funzionali di analista, statistico,
sociologo dirigente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella D (2)
Profili professionali: Assistenti sociali
116. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente
sociale coordinatore - Requisiti specifici di ammissione.
[Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
a) anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione funzionale di
assistente sociale collaboratore] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
117. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (25).
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità, di livello non inferiore al settimo;
tre assistenti sociali coordinatori di ruolo di cui due sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali;
un dirigente di servizio sociale designato dalla regione;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (25)] (2).
------------------------
(25) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(25) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
118. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
vertente su argomenti di tecniche di servizio sociale o di organizzazione dei
servizi sociosanitari nell'ambito dei servizi delle unità sanitarie locali.
Prova orale:
consistente nella discussione sui provvedimenti da adottare su di un caso
prospettato dalla commissione nonché su principi di educazione socio-sanitaria]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
119. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni " 15
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
coordinatore, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
collaboratore, punti 1,20 per anno.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la
posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
È valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
120. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente
sociale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
[Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado con diploma conseguito a
seguito di corso di studio triennale specifico] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
121. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (26).
Componenti:
un dipendente del Ministero della sanità di livello non inferiore al sesto;
un dirigente di servizio sociale designato dalla regione;
due assistenti sociali coordinatori di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale;
un assistente sociale collaboratore, con almeno cinque anni di anzianità di
servizio di ruolo, designato dalle organizzazioni sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (26)] (2).
------------------------
(26) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(26) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
122. Prove di esame.
[Per il concorso per la posizione funzionale di assistente sociale
collaboratore, si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso per
la posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, per quanto concerne
le prove di esame] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
123. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 25
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni " 15
3) curriculum formativo e professionale " 10
1) Titoli di carriera.
Servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente sociale
collaboratore, punti 1,80 per anno.
Tale punteggio è maggiorato del 10% per il servizio prestato nella posizione
funzionale di assistente sociale coordinatore.
Per la valutazione dei titoli accademici, di studio, per le pubblicazioni e per
il curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti per il
concorso per la posizione funzionale di assistente sociale coordinatore] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella E (2)
Profilo professionale: Assistenti tecnici
124. Concorso per la posizione funzionale di assistente tecnico.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) titolo di istruzione secondaria di 2° grado;
b) iscrizione ai relativi albi professionali per i geometri e per i periti
industriali attestata da certificato in data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella di scadenza del bando] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
125. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (26).
Componenti:
un dipendente del ministero della sanità di livello non inferiore al sesto;
due assistenti tecnici di ruolo del relativo profilo professionale di cui uno
sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni
sindacali;
un dipendente della regione o delle unità sanitarie locali del profilo
professionale attinente al posto messo a concorso e con posizione funzionale per
l'accesso alla quale sia richiesto il diploma di laurea.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (27)] (2).
------------------------
(26) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(27) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
126. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
per programmatore di centro elettronico: vertente su tecniche di programmazione
di programmi per elaboratori e sulla organizzazione del servizio di informatica
sanitaria;
per geometri e periti industriali: su argomenti relativi al posto messo a
concorso.
Prova pratica:
per programmatore di centro elettronico: impiego di linguaggio cibernetico per
la trasformazione di elementi e dati numerici per programmatori;
per geometri e periti industriali: parere scritto su un progetto od impianto]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
127. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni " 15
3) curriculum formativo e professionale " 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente tecnico, o
qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni,
punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore tecnico, o
qualifiche corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni,
punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di agente tecnico, o qualifiche
corrispondenti presso lo Stato o altre pubbliche amministrazioni, punti 1 per
anno.
2) Titoli accademici di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la
posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
È valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella A (2)
Capo IV - Ruolo amministrativo - Concorsi, per titoli ed esami, per la posizione
funzionale del ruolo amministrativo
Personale amministrativo laureato
Quadro I
Profilo professionale: Direttori amministrativi
128. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore
amministrativo capo servizio e per responsabile di servizio - Requisiti
specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
direttore amministrativo ovvero anzianità di servizio di almeno quindici anni
nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, delle
regioni, delle province o dei comuni e loro consorzi, prestato dal personale
che, alla data di scadenza del bando, rivesta la qualifica di dirigente o altra
qualifica a questa equiparata] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
129. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (27).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
tre direttori amministrativi capo servizio di ruolo di cui uno del servizio cui
si riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali e due
sorteggiati dal ruolo nominativo regionale;
un funzionario amministrativo della regione, o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (27)] (2).
------------------------
(27) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(27) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
130. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o sulle materie afferenti all'attività
del servizio.
Prova pratica:
predisposizione di atti riguardanti l'attività del servizio.
Prova orale:
vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui compiti, ivi
compresi quelli organizzativi, inerenti alla funzione da conferire. La prova
deve anche tendere all'accertamento della capacità professionale del candidato
in relazione alla funzione da svolgere e tenuto conto del curriculum formativo e
professionale presentato] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
131. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
10 punti per la prova pratica;
10 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 35
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 9
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo capo
servizio, ovvero nella qualifica di almeno dirigente superiore del Ministero
della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei
comuni e loro consorzi, punti 1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di direttore amministrativo,
ovvero nella qualifica di primo dirigente del Ministero della sanità, o in
qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro
consorzi, punti 1,20 per anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di vice direttore
amministrativo, ovvero nella qualifica di ispettore generale o di direttore di
divisione o nell'ottava qualifica funzionale del Ministero della sanità, o
qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro
consorzi, punti 1 per anno;
d) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore,
ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della sanità o
qualifiche corrispondenti delle regioni, delle province, di comuni e loro
consorzi, punti 0,80 per anno;
e) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo,
ovvero nella qualifica di consigliere del ministero della sanità o qualifiche
corrispondenti delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi, punti
0,50 per anno.
2) Titoli accademici e di studio:
a) libere docenze o specializzazioni di livello universitario, in materie
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 3 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purché
attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,50 per ognuna, fino ad
un massimo di punti 3;
c) borse di studio, punti 0,50 per ognuna.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
132. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore
amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
vice direttore amministrativo] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
133. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (28).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
due direttori amministrativi capo servizio di ruolo sorteggiati dal ruolo
nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (28)] (2).
------------------------
(28) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(28) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
134. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei
titoli.
[Per il concorso per la posizione funzionale di direttore amministrativo, si
applicano le stesse disposizioni previste per il concorso per la posizione
funzionale di direttore amministrativo capo servizio, per quanto concerne le
prove di esame e il punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei
titoli] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
135. Concorso per la posizione funzionale di vice direttore amministrativo -
Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno cinque anni nella posizione funzionale di
collaboratore amministrativo] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
136. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (29).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un vice direttore amministrativo di ruolo designato dalle organizzazioni
sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (29)] (2).
------------------------
(29) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(29) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
137. Prove di esame e punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei
titoli.
[Per il concorso per la posizione funzionale di vice direttore amministrativo,
si applicano le stesse disposizioni previste per il concorso per la posizione
funzionale di direttore amministrativo, per quanto concerne le prove di esame ed
il punteggio per la valutazione delle prove di esame e di titoli] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Quadro II
Profilo professionale: Collaboratori amministrativi
138. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore
coordinatore - Requisiti specifici di ammissione.
[I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e
commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione funzionale di
collaboratore amministrativo] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
139. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (29).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame; due direttori amministrativi di ruolo sorteggiati dal ruolo nominativo
regionale, di cui uno del settore cui si riferisce il concorso;
un collaboratore coordinatore di ruolo designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (29)] (2).
------------------------
(29) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(29) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
140. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o su materie afferenti all'attività del
servizio.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta nonché su principi di organizzazione
del lavoro] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
141. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 25
2) titoli accademici e di studio " 10
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 7
4) curriculum formativo e professionale " 8
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore
ovvero nella qualifica di direttore di sezione del Ministero della sanità o
qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti
1,80 per anno;
b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di collaboratore amministrativo
ovvero nella qualifica di consigliere del Ministero della sanità o qualifiche
corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,20 per
anno;
c) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo
ovvero nella settima qualifica funzionale del Ministero della sanità o
qualifiche corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti
1 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore.
2) Titoli accademici e di studio.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la
posizione funzionale da conferire.
3) Pubblicazioni, titoli scientifici e curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum
formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'art. 10 del
presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
142. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di collaboratore
amministrativo - Requisiti specifici di ammissione.
[Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: diploma di laurea
in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra
laurea equipollente] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
143. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (30).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un professore universitario di una delle discipline su cui vertono le prove di
esame;
un direttore amministrativo capo servizio di ruolo sorteggiato dal ruolo
nominativo regionale;
un direttore amministrativo di ruolo del settore cui si riferisce il concorso,
sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un collaboratore, con almeno cinque anni di servizio di ruolo nel settore cui si
riferisce il concorso, designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (30)] (2).
------------------------
(30) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(30) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
144. Punteggio per la valutazione delle prove di esame e dei titoli.
[Per il concorso per la posizione funzionale di collaboratore amministrativo, si
applicano le disposizioni previste per il concorso per la posizione funzionale
di collaboratore coordinatore, per quanto concerne il punteggio per la
valutazione delle prove di esame e dei titoli] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
145. Prove di esame.
[Le prove di esame per il concorso sono le seguenti:
Prova scritta:
su argomenti di diritto amministrativo o su argomenti di legislazione sanitaria.
Prova orale:
vertente sulle materie della prova scritta] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
Tabella B (2)
Profilo professionale: Assistenti amministrativi
146. Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di assistente
amministrativo.
[Requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente: titolo di
istruzione secondaria di secondo grado] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
147. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (30).
Componenti:
un funzionario dirigente o direttivo amministrativo del Ministero della sanità;
un docente di una delle discipline su cui vertono le prove di esame designato
dalla regione;
un direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo regionale;
un vice direttore amministrativo di ruolo sorteggiato dal ruolo nominativo
regionale;
un assistente amministrativo, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
designato dalle organizzazioni sindacali;
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie locali.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (30/a)] (2).
------------------------
(30) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(30/a) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
148. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta:
legislazione statale in materia sanitaria, con riferimenti di carattere generale
alla legislazione regionale in materia.
Prova orale:
vertente sugli argomenti della prova scritta e su elementi di diritto
amministrativo] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
149. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova scritta;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 30
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni " 15
3) curriculum formativo e professionale " 5
1) Titoli di carriera:
a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di assistente amministrativo,
ovvero nella sesta qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche
corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,80 per
anno;
b) servizio nella posizione funzionale di coadiutore amministrativo ovvero nella
quinta qualifica funzionale del Ministero della sanità o qualifiche
corrispondenti delle regioni, province, comuni e loro consorzi, punti 1,20 per
anno;
c) servizio nella posizione funzionale di commesso ovvero nella quarta qualifica
funzionale del Ministero della sanità o qualifiche corrispondenti delle regioni,
province, comuni e loro consorzi, punti 1 per anno.
Tali punteggi sono aumentati del 10% per i servizi prestati in posizione
funzionale o qualifica superiore.
2) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con
motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con la
posizione funzionale da conferire e, per le pubblicazioni, dei criteri indicati
nell'art. 10 del presente decreto.
3) Curriculum formativo e professionale.
È valutato in base ai criteri indicati nell'art. 10 del presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
150. Aree funzionali.
[Ai fini della valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il personale del ruolo sanitario: profili
professionali dei medici e dei veterinari, si applicano le norme di cui al
decreto ministeriale previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per la individuazione delle discipline
ricomprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 dello stesso decreto
presidenziale] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
151. Equiparazione dei servizi prestati negli enti di provenienza.
[Ai fini del possesso delle anzianità di servizio richieste come requisito di
ammissione e della attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli, ai
servizi prestati presso le unità sanitarie locali sono equiparati i servizi
prestati nelle qualifiche rispettivamente classificate come equivalenti, secondo
le tabelle di equiparazione allegato 2 al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
152. Criteri di equiparazione.
[Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente art. 150, ai fini della
attribuzione dei punteggi i servizi precedentemente prestati negli enti, servizi
e presi di trasferiti alle unità sanitarie locali, ed i servizi prestati presso
pubbliche amministrazioni vanno ricondotti alle discipline che richiedevano
idoneità o tirocinii di fianco a ciascuno indicati:
consorzi provinciali antitubercolari: pneumologia;
ospedali psichiatrici e centri di igiene mentale: psichiatria;
laboratori di igiene e profilassi: laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia;
istituzioni provinciali di assistenza all'infanzia: pediatria;
ufficiale sanitario in posto specifico o medico igienista: direzione sanitaria;
medico condotto: direzione sanitaria;
medico scolastico: pediatria;
ispettore medico del lavoro: medicina del lavoro;
medico del lavoro: medicina del lavoro;
funzionario medico regionale: direzione sanitaria;
funzionario medico del Ministero della sanità: direzione sanitaria;
funzionario medico degli enti mutualistici: direzione sanitaria e medicina
legale e delle assicurazioni sociali;
funzionario medico di ente previdenziale: medicina legale e delle assicurazioni
sociali;
sovraintendente, direttore, vice direttore, ispettore sanitario: direzione
sanitaria;
funzionari veterinari presso pubbliche amministrazioni: aree veterinarie.
Eventuali servizi prestati in branche diverse da quelle sopra indicate vanno
ricondotti alla disciplina alla quale appartengono le funzioni proprie delle
stesse] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
153. Concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso alla posizione
funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
60 punti per i titoli;
40 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
20 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 40
2) titoli accademici e di studio " 12
3) pubblicazioni e titoli scientifici " 6
4) curriculum formativo e professionale " 2
Per la valutazione dei titoli di carriera, ivi compreso il periodo di servizio
richiesto per l'ammissione al concorso, si applicano gli stessi punteggi e
criteri previsti dall'art. 28 del presente decreto per la valutazione dei titoli
di carriera per il concorso per la posizione funzionale apicale medica.
Per la valutazione dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e dei
titoli scientifici, si applicano gli stessi criteri e punteggi previsti
dall'art. 32 del presente decreto per il concorso per la posizione funzionale di
aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice direttore sanitario.
L'idoneità relativa alla qualifica ed alla disciplina messa a concorso è
valutata fino a punti 7,50 in proporzione al punteggio, eccedente quello minimo,
conseguito nel relativo esame.
Tale punteggio è attribuito anche se il titolo è fatto valere come requisito per
l'ammissione al concorso] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
154. Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza
sanitaria di base.
[I posti di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di
assistenza sanitaria di base dalle leggi regionali emanate ex art. 15 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, in ciascuna unità
sanitaria locale, previo concorso per soli titoli, da valutarsi in base ai
criteri di cui all'art. 28 del presente decreto, ai dieci titolari di condotta
medica che abbiano un'anzianità complessiva di servizio, nella qualifica di
medico condotto, di almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
155. Esonero dal limite di età nei concorsi di assunzione per il personale in
servizio presso strutture private convenzionate che cessino il rapporto
convenzionale e valutazione del relativo servizio.
[Il personale già in servizio, con rapporto di impiego continuativo presso le
strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, è
esonerato dal requisito del limite di età nei pubblici concorsi per l'assunzione
nei ruoli regionali banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto
convenzionale.
Il servizio prestato da detto personale è equiparato, ai fini della valutazione
come titolo, nei concorsi banditi nello stesso periodo, per il 50% della sua
durata, al servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione
funzionale iniziale del profilo di appartenenza.
Tali norme si applicano anche al personale destinato ai presidi per la tutela
della salute mentale, ai sensi dell'art. 64, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
156. Esonero dal limite di età per il personale operante in servizi sanitari in
base a rapporti convenzionali.
[Il personale che esplica attività in servizi sanitari, in base a rapporti
convenzionali, ivi compresi quelli con i veterinari coadiutori, già instaurati
con comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri e contermati dai
comitati di gestione delle unità sanitarie locali, è esonerato dal requisito del
limite di età nei concorsi pubblici, per l'assunzione nei ruoli regionali,
banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
157. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni funzionali
di operatore professionale dirigente.
[Ai concorsi banditi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono ammessi anche i candidati in possesso del diploma di istruzione
secondaria di 20 grado e di anzianità di servizio di almeno tre anni nella
posizione funzionale di coordinatore delle categorie di personale indicate
dall'art. 73 del presente decreto. Per lo stesso periodo il titolo di cui
all'art. 73, lettera c), del presente decreto è valutato, punti 4] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
158. Requisiti specifici di ammissione al concorso per le posizioni funzionali
del profilo professionale degli psicologi.
[Il possesso del diploma di laurea in disciplina diversa dalla psicologia,
corredato da documentazione che attesti che gli interessati hanno esercitato
presso enti o istituzioni pubbliche attività di psicologo almeno per un anno,
prima della entrata in vigore del presente decreto, è utile come requisito
specifico di ammissione nei concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli
regionali, banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
è utile come requisito di ammissione il diploma di laurea in altra disciplina
con diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
159. Assunzione per chiamata diretta.
[Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui
all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assunzioni per i profili
professionali sotto indicati sono disciplinate dalle norme di cui ai successivi
articoli 160, 161 e 162:
Ruolo sanitario:
tabella N - quadro 2° - profilo professionale: operatori professionali di 2ª
categoria.
Ruolo tecnico:
tabella F - profilo professionale: operatori tecnici;
tabella G - profilo professionale: agenti tecnici.
Ruolo amministrativo:
tabella C - profilo professionale: coadiutori amministrativi;
tabella D - profilo professionale: commessi.
I requisiti per l'assunzione sono i seguenti:
a) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
lettera b), del presente decreto;
b) titolo di istruzione secondaria di primo grado, più titolo specifico di
massaggiatore non vedente e massiofisioterapista rilasciato da scuola
autorizzata, per il concorso per il profilo professionale di cui alla tabella N,
quadro 2°, del ruolo sanitario] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
160. Commissione esaminatrice.
[La commissione esaminatrice è nominata dalla regione ed è composta da:
Presidente:
il presidente della giunta regionale o un consigliere regionale suo delegato o
un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali della
regione suo delegato (31).
Componenti:
un impiegato o un rappresentante del Ministero della sanità;
due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso
di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle
organizzazioni sindacali;
un impiegato della regione o delle unità sanitarie locali del relativo profilo
professionale.
Segretario:
un funzionario amministrativo della regione o delle unità sanitarie della
regione (31)] (2).
------------------------
(31) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(31) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
161. Prove di esame.
[Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova pratica o d'arte su materie attinenti al posto a concorso;
b) colloquio sulle materie della prova pratica o d'arte] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
162. Punteggio.
[La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
25 punti per la prova pratica;
25 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 25
2) titoli accademici, di studio e pubblicazioni " 15
3) curriculum formativo e professionale " 10
1) Titoli di carriera:
a) servizio prestato presso le unità sanitarie locali o presso enti, servizi e
presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni:
nel profilo professionale e nella materia cui si riferisce il concorso, punti
1,80 per anno;
nel profilo professionale inferiore e nella materia cui si riferisce il
concorso, punti 1,20 per anno.
I servizi nella materia cui si riferisce il concorso prestati nel profilo
professionale superiore sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del
10%.
I servizi prestati in materia diversa da quella cui si riferisce il concorso
sono valutati con i punteggi di cui ai precedenti comma ridotti del 20%.
2) Titoli di studio, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale.
Il punteggio previsto per la categoria è attribuito dalla commissione, con
motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione
funzionale da conferire e dei criteri previsti all'art. 10 del presente decreto]
(2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
163. Criteri per il conferimento di incarico di responsabile di servizio.
[I criteri generali di valutazione dei titoli contenuti nel presente decreto
trovano applicazione anche quando le leggi regionali provvedono, per il
conferimento di incarichi di responsabilità di servizio, una procedura per soli
titoli] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
164. Modalità per la nomina delle commissioni.
[Fino alla pubblicazione dei ruoli nominativi regionali, i sorteggi di cui agli
articoli 6 e 7 del presente decreto vengono effettuati, con le modalità ed i
criteri previsti da dette norme, tra i nominativi risultanti dall'elenco di cui
al decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1981 e successive modificazioni e
integrazioni. Per le discipline e per i profili professionali non riferibili a
detti elenchi, per la nomina delle commissioni si applicano le disposizioni di
cui al terzo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
165. Disciplina transitoria delle aree funzionali.
[Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai fini della valutazione
dei titoli e della composizione delle commissioni esaminatrici, per i concorsi
del personale del ruolo sanitario: profilo professionale medici, le discipline
comprese nelle aree funzionali di cui all'art. 17 del citato decreto
presidenziale sono le seguenti:
a) Area funzionale di medicina:
1) anatomia ed istologia patologica
2) angiologia
3) cardiologia
4) dermosifilopatia
5) dietetica
6) ematologia
7) emodialisi
8) endocrinologia
9) gastroenterologia
10) geriatria
11) immunoematologia e servizio trasfusionale
12) laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia
13) malattie infettive
14) medicina generale
15) medicina legale e delle assicurazioni sociali
16) medicina nucleare
17) nefrologia
18) neurologia
19) neuropsichiatria infantile
20) neuroradiologia
21) oncologia
22) pediatria
23) pneumologia
24) psichiatria
25) radiologia
26) recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi
27) reumatologia
28) virologia
b) Area funzionale di chirurgia:
1) anestesia e rianimazione
2) cardiochirurgia (32)
3) chirurgia generale
4) chirurgia maxillo-facciale
5) chirurgia pediatrica
6) chirurgia plastica
7) chirurgia toracica
8) chirurgia vascolare
9) neuro-chirurgia
10) oculistica
11) odontoiatria e stomatologia
12) ortopedia e traumatologia
13) ostetricia e ginecologia
14) otorinolaringoiatria
15) urologia
16) urologia pediatrica
c) Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:
1) direzione sanitaria
2) medicina del lavoro
Limitatamente a tale periodo, per le valutazioni dei titoli accademici e di
studio e dei servizi vige il decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 1978 concernente l'elenco
delle discipline universitarie ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei
confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero.
Per il profilo professionale veterinari le aree funzionali sono le seguenti:
a) Area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle
produzioni animali;
b) Area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli
alimenti d'origine animale (32)] (2).
------------------------
(32) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(32) Così modificato dal D.M. 3 dicembre 1982 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1983, n.
36).
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
(giurisprudenza di legittimità)
166. Modalità di espletamento dei concorsi in atto.
[I concorsi per i quali, alla data di emanazione del presente decreto, siano
state attivate le procedure ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono portati a termine con le
procedure previste da detta norma.
Fino all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 6 del presente
decreto, per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni
esaminatrici, vigono le disposizioni regionali in materia.
Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, fino alla
definizione delle piante organiche di cui all'art. 6 D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761, i posti delle piante organiche provvisorie devono essere ricondotti, ai
fini della copertura, alle qualifiche di cui al presente decreto, fatto salvo
quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di descrizione dei profili
professionali alle qualifiche funzionali] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
167. Province autonome di Trento e Bolzano e regione Valle d'Aosta.
[Nella materia disciplinata dal presente decreto, le attribuzioni demandate alle
regioni sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative
competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dalla
regione Valle d'Aosta] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.
168. Regione Valle d'Aosta.
[L'ammissione ai concorsi di cui al presente decreto da espletarsi nella regione
Valle d'Aosta è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della
lingua francese.
A tal fine, le commissioni esaminatrici sono integrate da un esperto di lingua
francese nominato dalla regione] (2).
------------------------
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 56, D.P.R. 27 marzo 2001, n.
220.