D.M. 9 novembre 1982. Agg. G.U. 31/01/2006
Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture
delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della
ricerca e dell'insegnamento.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1982, n. 347, S.O.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'art. 39, comma secondo, n. 2), e comma quarto, lettera a), della legge
23 dicembre 1978, n. 833;
Considerato che con le convenzioni di cui al citato art. 39 le regioni e le
università devono disciplinare tra l'altro la utilizzazione da parte delle
facoltà di medicina, ai fini didattici e di ricerca, di idonee strutture delle
unità sanitarie locali;
che tali strutture delle unità sanitarie locali per poter essere utilizzate ai
fini didattici e di ricerca devono rispondere a requisiti di idoneità fissati
con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica
istruzione e della sanità;
che con il presente decreto interministeriale si intende dare attuazione a
quanto innanzi considerato per assicurare la individuazione con criteri uniformi
sul territorio nazionale delle strutture delle unità sanitarie locali da
utilizzare ai fini didattici e di ricerca;
Decretano:
------------------------
Le strutture delle U.S.L. per poter essere utilizzate per le esigenze di ricerca
e di insegnamento delle facoltà di medicina, devono possedere rispettivamente i
seguenti requisiti di idoneità:
1) Presidi o servizi ospedalieri:
1.1 devono essere dotati o poter usufruire nell'ambito dei
servizi generali, di biblioteca, di idonei locali per
la ricerca e l'insegnamento e di strumenti audiovisivi
adeguati;
1.2 devono effettuarsi riunioni periodiche per la valuta-
zione della casistica e dell'andamento dei servizi;
1.3 abbiano una frequenza di riscontri diagnostici di norma
non inferiore al 25% dei degenti che decedono in ospe-
dale;
1.4 abbiano reparti che consentano un apprendimento pratico
di tecniche utili all'intervento di emergenza del medi-
co e dello specialista.
2) Servizi di salute mentale che comprendano almeno:
2.1 servizi ospedalieri di diagnosi e cura e ricovero;
2.2 centri ambulatoriali ivi compresi possibilmente centri
medici di assistenza sociale per farmacodipendenti e
per alcolisti;
2.3 case albergo, alloggi protetti, ospedali diurni.
3) Servizi extra ospedalieri:
3.1 servizi di medicina ed igiene del lavoro che abbiano un
bacino di utenza occupazionale di almeno 20.000 unità,
che possiedano o siano collegati con un laboratorio
chimico-tossicologico per il rilevamento degli inquina-
menti ambientali e che elaborino mappe di rischio e re-
gistrazioni di fattori di rischio;
3.2 servizi di igiene pubblica che abbiano un laboratorio
microbiologico che abbiano un bacino di utenza di alme-
no 50.000 abitanti con controlli su impianti di smalti-
mento dei liquami;
3.3 osservatorio epidemiologico regionale o sub-regionale che
possieda sistemi computerizzati di elaborazione di
dati;
3.4 poliambulatori su base distrettuale che abbiano un ba-
cino di utenza di almeno 20.000 abitanti e siano dotati
di adeguate strutture diagnostiche.