GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 347 DEL 18/12/1982





D.M. 9 novembre 1982.       Agg. G.U. 31/01/2006
Determinazione dei requisiti di idoneità per l'utilizzazione delle strutture 
delle unità sanitarie locali da parte delle facoltà di medicina ai fini della 
ricerca e dell'insegnamento. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1982, n. 347, S.O. 
 





IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
e 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
Visto l'art. 39, comma secondo, n. 2), e comma quarto, lettera a), della legge 
23 dicembre 1978, n. 833; 
Considerato che con le convenzioni di cui al citato art. 39 le regioni e le 
università devono disciplinare tra l'altro la utilizzazione da parte delle 
facoltà di medicina, ai fini didattici e di ricerca, di idonee strutture delle 
unità sanitarie locali; 
che tali strutture delle unità sanitarie locali per poter essere utilizzate ai 
fini didattici e di ricerca devono rispondere a requisiti di idoneità fissati 
con decreto interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della pubblica 
istruzione e della sanità; 
che con il presente decreto interministeriale si intende dare attuazione a 
quanto innanzi considerato per assicurare la individuazione con criteri uniformi 
sul territorio nazionale delle strutture delle unità sanitarie locali da 
utilizzare ai fini didattici e di ricerca; 
Decretano: 
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Le strutture delle U.S.L. per poter essere utilizzate per le esigenze di ricerca 
e di insegnamento delle facoltà di medicina, devono possedere rispettivamente i 
seguenti requisiti di idoneità: 


  1) Presidi o servizi ospedalieri:
     1.1 devono essere dotati o  poter usufruire nell'ambito dei
         servizi  generali, di  biblioteca, di idonei locali per
         la ricerca e l'insegnamento  e di strumenti audiovisivi
         adeguati;
     1.2 devono  effettuarsi  riunioni periodiche per la valuta-
         zione della casistica e dell'andamento dei servizi;
     1.3 abbiano una frequenza di riscontri diagnostici di norma
         non  inferiore al 25% dei degenti che decedono in ospe-
         dale;
     1.4 abbiano reparti che consentano un apprendimento pratico
         di tecniche utili all'intervento di emergenza del medi-
         co e dello specialista.

  2) Servizi di salute mentale che comprendano almeno:
     2.1 servizi ospedalieri di diagnosi e cura e ricovero;
     2.2 centri ambulatoriali ivi  compresi possibilmente centri
         medici di  assistenza  sociale  per farmacodipendenti e
         per alcolisti;
     2.3 case albergo, alloggi protetti, ospedali diurni.

  3) Servizi extra ospedalieri:
    3.1 servizi di medicina ed igiene del lavoro che abbiano un
         bacino di  utenza occupazionale di almeno 20.000 unità,
         che possiedano  o  siano  collegati  con un laboratorio
         chimico-tossicologico per il rilevamento degli inquina-
         menti ambientali e che elaborino mappe di rischio e re-
         gistrazioni di fattori di rischio;
    3.2 servizi  di  igiene pubblica che abbiano un laboratorio
         microbiologico che abbiano un bacino di utenza di alme-
         no 50.000 abitanti con controlli su impianti di smalti-
         mento dei liquami;
    3.3 osservatorio epidemiologico regionale o sub-regionale che
         possieda  sistemi  computerizzati  di  elaborazione  di
         dati;
    3.4 poliambulatori su base  distrettuale che abbiano un ba-
         cino di utenza di almeno 20.000 abitanti e siano dotati
         di adeguate strutture diagnostiche.
 
 


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