GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 359 DEL 31/12/1982






D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.
Misure in materia tributaria. 



Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359 e convertito in legge, 
con modificazioni, con l'articolo unico, L. 28 febbraio 1983, n. 53 (Suppl. Ord. 
Gazz. Uff. 1° marzo 1983, n. 58). Gli ultimi cinque commi del citato articolo 
unico hanno così disposto: "Gli atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente 
all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni 
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, e dell'articolo 6 
del medesimo decreto, nella parte in cui aboliva l'esenzione, ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto, per le prestazioni dei servizi di vigilanza o 
custodia di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, nonché gli 
atti ed i provvedimenti adottati, anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, primo e 
secondo comma, e dell'articolo 13 dello stesso decreto-legge 30 dicembre 1982, 
n. 953, per quanto riguarda le cessioni dei prodotti indicati nella tabella 
allegata al decreto-legge, e non più ricompresi nell'elenco di cui al primo 
comma dell'articolo 4 del decreto stesso, come modificato dalla presente legge, 
restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti 
e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime 
disposizioni. Le ritenute operate, anteriormente all'entrata in vigore della 
presente legge, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, 
n. 953, sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta anteriori al 1° 
gennaio 1983 si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta chiuso al 
31 dicembre 1982. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone 
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare le ritenute 
operate sulle provvigioni di competenza di periodi di imposta o di frazioni di 
imposta anteriori al 1° gennaio 1983 si scomputano dalla imposta relativa al 
periodo di imposta nel quale le ritenute stesse sono state operate. Per le 
ritenute operate sulle provvigioni di competenza dell'anno 1983 nei confronti 
dei soggetti di cui al quinto comma dell'articolo 25-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive 
modificazioni, ai fini dello scomputo delle predette ritenute si applicano i 
criteri di cui al comma precedente. L'imposta erariale di consumo di cui 
all'originario articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, non 
concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto 
per le cessioni e le importazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore 
della presente legge".
(2)  Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente 
decreto-legge.
(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti 
istruzioni: 
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 1 luglio 2002, n. 258/E; Ris. 4 
ottobre 2004, n. 126/E; 
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 31 marzo 1998, 
n. 94/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 
31 gennaio 2001, n. 12/E.
 





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia 
tributaria; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
30 dicembre 1982; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle 
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica; 
Emana il seguente decreto: 



 





1.  Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui 
redditi per il biennio 1982-1983, la determinazione dei redditi dominicali dei 
terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale 
moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto. 
Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, 
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui 
redditi per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando 
le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti. 
... (4). 
Dal periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo 
e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei 
costi ed oneri non documentati prevista, rispettivamente, dall'articolo 50, 
terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Rimangono salve, nei confronti 
delle imprese indicate nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro 
delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 
ottobre 1979, nonché degli intermediari e rappresentanti di commercio, le 
deduzioni forfettarie dei costi ed oneri non documentati nelle seguenti misure 
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 
milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino a 150 milioni 
di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 150 milioni e fino a 180 milioni di 
lire. Per il periodo di imposta 1982 la percentuale di cui all'ultimo comma 
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 
n. 597 , è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui 
alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 72-bis del medesimo 
decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per 
cento e dal 50 al 55 per cento (5). 
In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-bis, del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , il versamento delle 
ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , maturati 
nell'anno 1982, ancorché non corrisposti, può essere effettuato nel termine di 
due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La 
disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta 
coincide con l'anno solare (6). 



(4)  Per i coefficienti di aggiornamento delle rendite del nuovo catasto 
edilizio urbano vedi nota in calce alla legge 23 febbraio 1960, n. 131, 
riportata alla voce Fabbricati (Imposta sul reddito del). 
(5)  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 
1983, n. 72. 
(6)  Il presente art. 1 così sostituisce, per effetto della legge di conversione 
28 febbraio 1983, n. 53, gli originari artt. 1 e 2 e il secondo comma dell'art. 
5 del D.L. 
 





2.  ... (7). 
... (8). 
... (9). 
... (10). 
Le disposizioni dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600 , si applicano sulle provvigioni dovute per le 
prestazioni rese dal 1° gennaio 1983. 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto il Ministro delle finanze provvede, con propri decreti, a 
stabilire gli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggiore 
reddito di cui al quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . 
... (11). 
... (12). 
Per l'anno 1983 si considerano minori le imprese che nell'anno 1982 hanno 
conseguito ricavi per un ammontare non superiore a settecentoottanta milioni di 
lire, sempreché l'anno 1983 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma 
dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (13). 



(7)  Il comma che si omette modifica gli artt. 7, quarto comma, e 21, secondo 
comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(8)  Il comma che si omette aggiunge l'art. 25-bis al D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 600. 
(9)  Il comma che si omette modifica l'art. 29, ultimo comma, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600. 
(10)  Il comma che si omette modifica l'art. 3, primo comma, numero 1, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602. 
(11)  Il comma che si omette modifica il terzo comma dell'art. 20, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 598, con decorrenza dal 1° gennaio 1974. Inoltre, il comma 
stesso sopprime i commi terzo e quarto dell'art. 5-bis, D.L. 1° ottobre 1982, n. 
697. 
(12)  Il comma che si omette modifica il primo e il settimo comma dell'art. 18, 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(13)  Il presente art. 2 così sostituisce, per effetto della legge di 
conversione 28 febbraio 1983, n. 53, l'originario art. 3 del D.L. 
 





3.  ... (14). 
Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 1 della L. 27 settembre 1982, 
n. 683 . Tuttavia l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle 
persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato è 
elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, a lire 240.000. Dalla stessa data è 
altresì elevata a lire 252.000 la detrazione spettante a fronte delle spese di 
produzione del reddito di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 16 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 , e sono elevati, rispettivamente, a lire 
270.000 e a lire 252.000 gli importi indicati nel secondo comma dello stesso 
articolo. È infine elevato, a partire dalla stessa data, a lire 2.750.000 il 
limite di redditualità previsto nei numeri 1, 2 e 3 del secondo comma dell'art. 
15 dello stesso decreto. 
... (15). 
... (16). 
L'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del 
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 (17), convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e 
l'importo di lire 3.500.000 previsto dallo stesso articolo è elevato a lire 
4.500.000 (18). 
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. 
I sostituti di imposta devono procedere alla applicazione delle disposizioni del 
presente articolo non oltre il terzo mese successivo a quello dell'entrata in 
rigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali conguagli 
di imposta relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983 devono essere 
effettuati, per un importo non inferiore ai tre quarti del loro ammontare, 
contestualmente alla prima applicazione delle disposizioni medesime e, per la 
quota residua, nel mese di dicembre 1983. 
In rapporto al tasso d'inflazione, calcolato tenendo conto della variazione 
percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice 
medio relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983, con decreto del 
Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 10 
dicembre 1984, sono stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche per l'anno 1984, entro e non oltre il limite massimo di aumento del 10 
per cento, i nuovi importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese 
inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente; nonché i nuovi 
importi della ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo 
e i relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, stabiliti dal 
presente articolo (19). 



(14)  Il comma che si omette sostituisce la tabella delle aliquote allegata alla 
L. 2 dicembre 1975, n. 576, che a sua volta sostituisce quella allegata al 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. 
(15)  Il comma che si omette reca al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 le 
seguenti modifiche: sostituisce il primo comma dell'art. 15, aggiunge la lettera 
e) al primo comma dell'art. 16; modifica il secondo comma dell'articolo 16; 
sostituisce l'ultimo comma dell'art. 16; aggiunge l'art. 16-bis; modifica il 
terzo comma dell'art. 20; sostituisce il quinto comma dell'art. 50; modifica il 
primo comma dell'art. 72-bis. 
(16)  Il comma che si omette sostituisce l'ultimo periodo della lettera a) del 
secondo comma dell'art. 23, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
(17)  Riportato al n. C/XXXIII. 
(18)  Successivamente, detto importo è stato elevato, con effetto dal 1° gennaio 
1984, a lire 4.800.000 dall'art. 1, D.L. 1° dicembre 1983, n. 653 (Gazz. Uff. 2 
dicembre 1983, n. 331), convertito in legge con L. 28 gennaio 1984, n. 6 (Gazz. 
Uff. 31 gennaio 1984, n. 30). 
(19)  Il presente art. 3 sostituisce, per effetto della legge di conversione 28 
febbraio 1983, n. 53, l'originario art. 4 del D.L. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
4.  A decorrere dal 1° gennaio 1983 è istituita una imposta erariale di consumo 
sui seguenti prodotti: 
1) altoparlanti montati per l'alta fedeltà; amplificatori audio per l'alta 
fedeltà, semiprofessionali; 
2) apparecchi radio riceventi stereofonici; apparecchi riceventi per la 
televisione sprovvisti di tubo-immagini (tuner e simili); apparecchi da presa 
delle immagini per la televisione; 
3) obiettivi intercambiabili per apparecchi fotografici e per altri apparecchi 
da presa delle immagini in cinematografia ed in televisione; 
4) binocoli e cannocchiali; 
5) apparecchi fotografici semiprofessionali; 
6) apparecchi cinematografici da presa e da proiezione, semiprofessionali; 
7) apparecchi da proiezione per diapositive, semiprofessionali; 
8) apparecchi di registrazione, di riproduzione del suono, stereofonici; 
apparecchi di registrazione, di riproduzione delle immagini per la televisione, 
esclusi i professionali; 
9) supporti magnetici per apparecchi di registrazione o di riproduzione delle 
immagini per la televisione; 
10) lettori di suono per dischi, semiprofessionali; 
11) giuochi per la produzione, per visualizzazione di immagini elaborate in 
forma digitale e relativi supporti di programma e di processo, esclusi i 
prodotti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota massima; 
12) apparecchi riceventi per la televisione, con tubo-immagini incorporato. 
L'imposta si applica nella misura del sedici per cento del valore franco 
fabbrica al netto delle spese di spedizione, distribuzione ed intermediazione e 
di ogni altra spesa inerenti alla commercializzazione nel mercato nazionale, 
ovvero, per i prodotti importati, del valore in dogana franco frontiera 
nazionale. La misura dell'imposta è ridotta all'otto per cento per i prodotti 
indicati al numero 12 del primo comma. 
L'imposta è dovuta per le cessioni dei prodotti, nelle condizioni idonee alla 
loro utilizzazione da parte del consumatore finale, effettuate in ciascun 
trimestre solare dal produttore ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 . I produttori nazionali debbono presentare agli uffici tecnici 
delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione, contenente gli elementi 
necessari per l'accertamento, entro il mese successivo al trimestre solare cui 
si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta dovuta in base alla 
dichiarazione deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale. Gli 
uffici procedono, anche sulla base di verifiche, alla liquidazione dell'imposta 
o della maggiore imposta dovuta. Per la risoluzione delle contestazioni e delle 
controversie si applicano le corrispondenti norme del testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 
1973, n. 43 ; tuttavia gli adempimenti demandati alla dogana dal citato testo 
unico sono affidati al competente ufficio tecnico delle imposte di 
fabbricazione. 
Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore ed è 
accertata e riscossa con le modalità proprie delle imposte e sovrimposte di 
consumo. 
L'imposta si applica anche ai prodotti che al 1° gennaio 1983 si trovavano 
giacenti presso esercenti la rivendita, al dettaglio o all'ingrosso, ovvero 
presso depositi, magazzini e simili ove i prodotti stessi sono custoditi per 
conto dei suddetti esercenti ed è dovuta per effetto della cessione da parte dei 
suddetti esercenti. I prodotti giacenti si presumono ceduti anteriormente ai 
prodotti della stessa marca e tipo acquistati dall'esercente successivamente al 
1° gennaio 1983. 
Il valore imponibile di ciascun prodotto giacente è costituito dal sessanta per 
cento del medio valore imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per 
gli acquisti all'interno, e dal medio valore in dogana, per le importazioni 
effettuate direttamente dall'esercente, dei prodotti della stessa marca e tipo 
rispettivamente acquistati od importati a partire dal 1978 ovvero da uno degli 
anni successivi, fino al 1982, che l'esercente ha facoltà di indicare nella 
dichiarazione da presentare per effetto di quanto disposto dal comma seguente. 
Per i prodotti acquistati ed importati dall'esercente anteriormente al 1978, o 
anteriormente all'anno indicato nella dichiarazione, nonché per i prodotti 
ceduti usati all'esercente da soggetti non obbligati alla emissione di fattura 
ed in ogni caso non espressamente previsto dal presente comma, il valore 
imponibile è determinato con i criteri di cui all'articolo 62, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 597 . 
Si applicano anche nei confronti degli esercenti, relativamente ai prodotti 
giacenti ceduti, le disposizioni contenute nel terzo comma. 
L'imposta non è dovuta per i prodotti in esportazione; è inoltre ammessa la 
restituzione dell'imposta già assolta per i prodotti definitivamente esportati. 
L'imposta di cui al presente articolo non si applica alle cessioni effettuate 
nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma 
dell'articolo 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, 
derivanti da contratti conclusi anteriormente al 1° gennaio 1983, né per le 
cessioni effettuate nei confronti di soggetti ai quali è consentita 
l'importazione in esenzione dai diritti doganali dei prodotti indicati nel primo 
comma, sulla base di trattati ed accordi internazionali. 
Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, 
stabilisce le norme di attuazione del presente articolo nonché le disposizioni 
dirette alla migliore individuazione dei prodotti soggetti ad imposta, anche al 
fine di adeguare le descrizioni relative alle diverse categorie all'evoluzione 
delle tecniche produttive. 
Ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo, l'amministrazione 
finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di 
produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita. 
Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta è 
punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa da due a 
otto volte l'imposta evasa. Se l'imposta evasa supera lire 12 milioni, si 
applica oltre alla multa, la pena della reclusione da quattro mesi a due anni. 
In caso di omessa od infedele dichiarazione si applica, salvo che il fatto 
costituisca reato, la pena pecuniaria da una a quattro volte l'imposta o la 
maggiore imposta dovuta. La pena pecuniaria non può comunque essere inferiore a 
lire 1.000.000 nei casi di omessa dichiarazione (20). 
Si considera comunque dovuta l'imposta gravante sulle giacenze iniziali non 
dichiarate nonché sui prodotti giacenti non rinvenuti all'atto delle verifiche 
dell'amministrazione finanziaria. Si considera omessa nella prima dichiarazione 
l'indicazione dei medesimi prodotti non rinvenuti nelle anzidette verifiche, 
qualora le relative cessioni o deduzioni giustificate dalle giacenze non 
risultino iscritte nella contabilità aziendale nei periodi in riferimento ai 
quali non è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione. 
Per il ritardato pagamento dell'imposta si applica, oltre agli interessi di 
mora, una soprattassa pari al dieci per cento dell'imposta dovuta. La 
soprattassa è ridotta al cinque per cento se il pagamento avviene entro trenta 
giorni dalla data in cui il credito è divenuto esigibile. 
Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i 
diritti di confine. 
È istituito il contrassegno di Stato da apporre su singoli prodotti di cui al 
primo comma per la loro identificazione. 
I prodotti da identificare, le caratteristiche tipografiche dei contrassegni e 
le indicazioni che debbono figurarvi, le cautele per la custodia e per la 
consegna da parte degli uffici, nonché i termini e le modalità di applicazione e 
di uso sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con il 
Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. 
I produttori e gli importatori che cedono prodotti soggetti all'imposta privi di 
contrassegni ovvero provvisti di contrassegni contraffatti o mancanti delle 
indicazioni prescritte o con indicazioni diverse da quelle prescritte sono 
soggetti, salve le sanzioni penali nei casi di reato, alla pena pecuniaria da 
due a otto volte l'imposta gravante sui detti prodotti. Alla stessa pena sono 
soggetti coloro che ricevono, nell'esercizio di una impresa commerciale avente 
ad oggetto la successiva rivendita, prodotti privi di contrassegni o provvisti 
di contrassegni contraffatti o mancanti delle indicazioni prescritte o recanti 
indicazioni diverse da queste. 
L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente articolo è 
demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, 
n. 4 , oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della 
stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di 
fabbricazione e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento, 
nell'ambito della rispettiva competenza. 
Per la definizione in via breve delle violazioni non costituenti reato si 
applica il quarto comma dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . 
L'azione per il recupero dell'imposta nonché delle pene pecuniarie, delle 
soprattasse e degli interessi di mora è esperita secondo le norme stabilite dal 
testo unico 14 aprile 1910, n. 639 . Il diritto al recupero si prescrive nel 
termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il 
pagamento. La prescrizione è interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il 
nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono 
divenuti definitivi. 
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, 
sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione ed 
è preferito ad ogni altro credito. 
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il 
termine di cinque anni dalla data del pagamento (21) (22). 



(20)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, 
D.L. 30 settembre 1989, n. 332. A norma dell'art. 10, L. 24 novembre 1981, n. 
689, le pene proporzionali non hanno limite massimo. 
(21)  Il presente art. 4 sostituisce, per effetto della legge di conversione 28 
febbraio 1983, n. 53, gli originari artt. 13, 14, 15, 16 e la tabella del D.L. 
(22)  L'art. 35, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ha soppresso l'imposta erariale di 
consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotottici. 
 





(giurisprudenza di legittimità)
5.  ... (23). 
I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le 
concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle Regioni 
e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'imposta sul 
valore aggiunto, corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio 
di attività commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile. 
Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini 
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate opere di 
urbanizzazione primaria. 
Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e 
catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla 
legge 23 dicembre 1977, n. 952 , stabilite dalle vigenti disposizioni in misura 
inferiore a tale importo. 
Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della 
prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , sono così elevate: 
articolo 2: dal 2 al 3 per cento; 
articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento; 
articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; 
articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento; 
articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento; 
articolo 9: dal 2 al 3 per cento. 
Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di 
trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, 
conseguenti a decreti di esproprio. 
... (24). 
... (25). 
Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono rispettivamente 
elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base 
a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983. L'aumento non si applica ai 
finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia 
collettiva fidi. 
L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di 
durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° 
gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , è stabilita nella 
misura dello 0,25 per cento (26). 
Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici 
formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private 
autenticate a partire dal 1° gennaio 1983 nonché alle scritture private non 
autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del 
quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti 
giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate 
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché 
alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale 
data. 
A decorrere dal 1° febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni 
private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, allegato 
A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono aumentate del 50 per 
cento. 
Se nel periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al 
primo comma dell'articolo 17 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , è stata 
esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma 
precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere 
iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato. 
A decorrere dal 1° maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, allegato A, 
annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , sono modificate come segue: 
a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli 
infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi 
connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni 
contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di 
rendita vitalizia; 
b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di 
altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro 
circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i 
rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei 
trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle 
cauzioni e le assicurazioni assimilate; 
c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti 
lettere a) e b). 
Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'articolo 8 della 
tariffa, allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, numero 1216 , sono 
assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente. 
Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della 
legge 1° giugno 1939, n. 1089 . 
È soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 . 
Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori 
stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 (27) 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come 
modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per 
i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle 
lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) 
e d) sono triplicate. 
Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata 
superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia 
di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni 
e non eccedente 135 giorni. 
Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per 
oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 
L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire 
cento. 
Le facoltà attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il 
pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e 
valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 (28), convertito in 
legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1950, n. 826, della legge 29 
dicembre 1962, n. 1745 , della legge 11 ottobre 1973, n. 636 , e della legge 5 
novembre 1975, n. 558 , possono essere estese ai commissionari ammessi nelle 
borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o 
elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili 
istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalità, alla cui 
osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del 
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti 
di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per 
territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno 
entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 
Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1962, 
n. 1745 , è elevato a sessanta giorni. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili 
distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
A decorrere dal 1° gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture 
e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con 
motore diesel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 , 
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, 
come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936 , 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è 
aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore 
(29). 
L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli 
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale 
fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua è stabilita in lire 
trecentomila (30). 
Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono 
corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le 
modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto 
sono altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle 
posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi 
fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 
1982, n. 923 , e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, 
in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787 , convertito in legge, con 
modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52. 
Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative 
previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 , sono 
aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 
125 della tariffa medesima, nonché dell'imposta sulle concessioni governative di 
cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312 . I nuovi importi di tassa vanno arrotondati 
alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato 
con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a 
formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può 
essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle 
concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato 
decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente 
al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di 
sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto. 
Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e 
annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, 
lettera a), del numero 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 641 , e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente 
elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni 
governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a lire 23.000 per 
tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa 
annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione 
governative, da annullarsi a cura del contribuente. 
A decorrere dal 1° gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle 
tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463 , per 
effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni 
del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di 
circolazione ed alla soprattassa istituita con l'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, 
n. 691 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 
(31). 
Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla 
scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro 
delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, 
n. 463 , risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per 
i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti 
veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la 
cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresì 
soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari dei ciclomotori, degli 
autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli 
autoscafi, nonché dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente 
dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli 
autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei 
quali vengono utilizzati (32) (33) (34). 
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta 
immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono 
dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere 
esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a 
seguito del trasferimento all'estero della residenza (35) (36) (37). 
Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere 
corrisposta dai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 63 del D.P.R. 15 
giugno 1959, n. 393 , ed all'art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50 . 
Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: 
Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa 
Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla 
soprattassa indicate nel trentunesimo comma (38) (39). 
Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, 
temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 
43 , e successive modificazioni, è concesso l'esonero del pagamento della tassa 
per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 
mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto 
documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura 
dell'interessato, entro 30 giorni dal rilascio. 
La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per 
fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità 
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel 
trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i 
periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. 
L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il 
riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo o dell'autoscafo. La 
cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma che deve essere 
richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto (40). 
Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita del 
possesso o della disponibilità si applica una soprattassa pari a due volte 
l'importo delle tasse annuali dovute. La perdita e il riacquisto del possesso o 
della disponibilità dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare da 
attestazioni dei competenti pubblici uffici (41). 
Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere 
corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si 
applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 . A ciascun 
periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli 
altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a 
comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per 
l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo 
o dell'autoscafo nonché le relative variazioni. 
Se il Ministro delle finanze si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4 
del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , le comunicazioni di cui 
al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile 
Club d'Italia (42). 
Per i rimorchi e i semirimorchi di proprietà di una stessa impresa, che possono 
essere trainati alternativamente da più motrici appartenenti alla medesima 
impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione 
da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura 
risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la 
tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla tariffa F 
annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463 . 
Se, nel corso del periodo di tempo in cui è efficace la convenzione, 
intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a 
rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, è 
dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice 
aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che 
per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta 
nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la 
modificazione stessa. 
Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese 
autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del 
pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi è interrotto a 
decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di 
validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita 
(43). 
Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese 
interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
all'Amministrazione finanziaria o all'ente cui è affidata la riscossione dei 
tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto, e 
dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed ad esse consegnati per la 
rivendita nel quadrimestre (44). Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere 
indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria 
ed il titolo in base al quale è avvenuta la consegna per la rivendita, ed i 
relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di 
interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. 
Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i 
veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i 
dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalità e la residenza 
dell'acquirente nonché gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta 
radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare 
l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire 
un milione e duecentomila (45). 
Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, 
decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il 
veicolo o l'autoscafo per il quale è stata richiesta l'interruzione del 
pagamento è posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tale caso si 
applica la pena pecuniaria prevista nel precedente comma. 
Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del 
pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'Amministrazione finanziaria o 
all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalità stabilite con decreto 
del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000 (46). 
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti termini e modalità per il 
versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere 
indirizzati gli elenchi di cui sopra. 
... (47). 
Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei 
commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 
24 gennaio 1978, n. 27 . 
L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici 
registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno 
successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso 
termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse 
indebitamente corrisposte (48). 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto 
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 
sono determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i 
termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi 
iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi 
registri o il loro aggiornamento. 
Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di 
cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la 
pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 (49), oltre al pagamento 
della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la 
formalità. 
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento 
della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 
1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi 
agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata 
d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro 
il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983 (50). 
Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono 
comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino 
della circolazione si applica la pena pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 
12.000.000 (51), oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 e 
delle altre penalità previste dalle vigenti disposizioni. 
Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al 
precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli 
interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il 
termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli 
elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; 
entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla 
cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova 
dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle 
penalità e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e 
successive modificazioni; nello stesso termine può essere presentata istanza di 
cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, 
pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del 
precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza 
di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco 
(52). 
Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa 
deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del 
tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al 
predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'art. 16 del 
D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 . 
Sulle tasse di cui al trentunesimo comma è dovuta l'addizionale prevista 
dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 . 
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo 
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 
1953, n. 39 , nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281 . 
Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del 
presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi 
relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si 
applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. 
... (53). 
Con decorrenza dal 1° aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta 
previste nell'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in 
materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 , deve essere 
indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e 
di quelli ad esse interessati. 
Il Ministro delle finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, 
può disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in 
sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso 
meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo 
doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad 
uso meccanografico ed il codice fiscale. 
Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate 
dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le 
modalità di cui al titolo VII, capo III, del citato testo unico delle 
disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall'articolo 
13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 , e successive 
modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si 
applica la disposizione di cui all'art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 
1981, n. 689 . Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano 
assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio 
doganale (54). 
... (55). 
... (56). 
... (57). 
Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 
dicembre 1980, n. 893 (58), è prorogato al 31 dicembre 1984 (59). È fatta 
comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto 
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli 
uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644 . 
Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate 
in complessive lire 6.980 miliardi. 
Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 
1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 
miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6820 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, 
quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al 
presente decreto recante misure in materia tributaria. 
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio. 
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere 
per la conversione in legge (60) (61) (62). 



(23)  Il comma che si omette reca al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le seguenti 
modifiche: aggiunge, con effetto dal 1° gennaio 1973, una espressione all'ultimo 
comma dell'art. 4, sopprimendo nel contempo il primo e il secondo comma 
dell'art. 5-bis del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697; sostituisce il n. 26 all'art. 
10; sopprime l'ultimo comma dell'art. 13; sostituisce le lettere e) e d) 
dell'art. 19; aggiunge un comma all'art. 19-bis; sopprime l'art. 31; sostituisce 
con tre commi il quarto comma dell'art. 34; sostituisce il quinto comma 
dell'art. 35; sostituisce il primo comma dell'art. 38. 
(24)  Il comma che si omette sostituisce l'ultimo comma dell'art. 20, D.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 634. 
(25)  Il comma che si omette modifica l'art. 2 della parte seconda della tariffa 
all. A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 
(26)  Per la rivalutazione dell'aliquota allo 0,05 per cento, vedi l'art. 10, 
D.L. 14 marzo 1988, n. 70. 
(27)  Vedi, peraltro, la tabella A allegata alla L. 10 novembre 1954, n. 1079. 
(28)  Vedi, peraltro, la tabella A allegata alla L. 10 novembre 1954, n. 1079. 
(29)  La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata 
non fondata con sentenza n. 164 del 1993 e il giudice a quo non ha aggiunto 
argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa 
l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in 
corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale 
del reddito degli immobili. 
(30)  La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(31)  Vedi, anche, l'art. 3, L. 27 dicembre 1983, n. 730, nonché l'art. 3, L. 28 
febbraio 1986, n. 41. 
(32)  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 
1983, n. 72. 
(33)  La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata 
non fondata con sentenza n. 164 del 1993 e il giudice a quo non ha aggiunto 
argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa 
l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in 
corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale 
del reddito degli immobili. 
(34)  La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(35)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 8 maggio 1998, n. 146, riportata al n. 
C/CXXV. 
(36)  La Corte costituzionale con ordinanza 26 giugno-7 luglio 1995, n. 308 
(Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto la questione è stata già dichiarata 
non fondata con sentenza n. 164 del 1993 e il giudice a quo non ha aggiunto 
argomenti nuovi o diversi, salvo alcune considerazioni in via ipotetica circa 
l'eventuale differenza di capacità contributiva tra le parti del giudizio in 
corso, nonché ulteriori e non pertinenti osservazioni circa il regime fiscale 
del reddito degli immobili. 
(37)  La Corte costituzionale con ordinanza 12-21 luglio 1995, n. 352 (Gazz. 
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 
ventisettesimo, trentaduesimo, trentatreesimo, sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(38)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 155, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 

(39)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120 
(Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del D.L. 30 
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 
1983, n. 53, "in combinato disposto" con l'art. 1, lettera a) del decreto del 
Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(40)  I periodi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo periodo 
per effetto dell'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187. 
(41)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120 
(Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del D.L. 30 
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 
1983, n. 53, "in combinato disposto" con l'art. 1, lettera a) del decreto del 
Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(42)  La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 120 
(Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la 
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 5, commi trentaduesimo, trentaseiesimo e trentanovesimo, del D.L. 30 
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 
1983, n. 53, "in combinato disposto" con l'art. 1, lettera a) del decreto del 
Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 sollevata in riferimento agli 
artt. 3 e 53 della Costituzione. 
(43)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187. 
(44)  Periodo così sostituito dall'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187. 
(45)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187. 
(46)  Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 luglio 1990, n. 187. 
(47)  Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, nel testo 
sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. Aggiungeva due commi 
all'art. 1, L. 24 gennaio 1978, n. 27. 
(48)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2. 
(49)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, 
D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(50)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2. 
(51)  La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, comma 1, 
D.L. 30 settembre 1989, n. 332. 
(52)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 6 gennaio 1986, n. 2. 
(53)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, D.L. 30 settembre 1982, n. 688. 
(54)  Comma così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 
1983, n. 72. 
(55)  Il comma che si omette modifica l'art. 6, lettera d) del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 605, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente D.L. 
(56)  Il comma che si omette modifica l'art. 14, primo comma, D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 605. 
(57)  Il comma che si omette sostituisce l'art. 10, D.Lgs.C.P.S. 27 dicembre 
1946, n. 469. 
(58)  Ha disposto una proroga al termine previsto dall'art. 17, D.L. 26 maggio 
1978, n. 216. 
(59)  Termine prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1986, dall'art. 3, L. 14 
marzo 1985, n. 101 e al 30 giugno 1988, dall'art. 4, D.L. 4 agosto 1987, n. 326. 
Successivamente, l'art. 1, L. 15 luglio 1988, n. 275 (Gazz. Uff. 19 luglio 1988, 
n. 168), con effetto dal 1° luglio 1988, ha così disposto: 
"Art. 1. 1. Il termine del 30 giugno 1988 previsto dall'art. 4, comma 2, del 
D.L. 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 
1987, n. 403, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli 
uffici finanziari, è fissato come segue: al 31 dicembre 1988, per gli uffici 
ricompresi in un distretto nel quale sia in funzione, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 
giugno 1989, per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entri in 
funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; 
al 30 giugno 1990, per i residui uffici". Vedi, anche, l'art. 8 D.L. 27 aprile 
1990, n. 90. 
(60)  Il presente art. 5, sostituisce, per effetto della legge di conversione 28 
febbraio 1983, n. 53, l'art. 5, primo comma, e gli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del D.L. La stessa legge di conversione ha, 
inoltre, abrogato l'art. 12 del D.L. Vedi, anche, l'art. 9, L. 21 luglio 1984, 
n. 362. 
(61)  L'art. 37, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ha disposto che i termini di cui 
al presente articolo, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per 
effetto dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei 
relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in 
vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, siano differiti a tale 
ultima data. 
(62)  La Corte costituzionale, con ordinanza 25 febbraio-5 marzo 1998, n. 41 
(Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 
 




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